ACCORDO DI CO-UBICAZIONE PRESSO I SITI DI VODAFONE
ACCORDO DI CO-UBICAZIONE PRESSO I SITI DI VODAFONE
Vodafone Italia S.p.A società con socio unico del gruppo Vodafone Group Plc., avente sede legale in Xxxxx (XX), Xxx X. Xxxxxx, 00, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Torino n. 93026890017, Partita IVA 08539010010, capitale sociale di Euro 2.305.099.887,30, rappresentata da …………………., in qualità di …………………..
(di seguito indicata anche “Vodafone” e/o come "VF-IT" o “Societa’ Ospitante”).
E
Operatore, con sede legale in ……….., xxx ……………… .x. .., iscritta presso il registro delle imprese di ……………… P. Iva e codice fiscale n. ……………, rappresentata da
…………………., responsabile ………………. di ………………., in virtù dei poteri a lui conferiti (di seguito denominata, per brevità, “…………..”, “Società Ospitata”, “Operatore”),
di seguito per brevità le “Parti”.
PREMESSO CHE
a) VF-IT è titolare di licenze e autorizzazioni nazionali per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell’articolo 25 del Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e dispone di una infrastruttura di comunicazioni elettroniche proprietaria sul territorio nazionale italiano;
b) Vodafone è titolare, tra gli altri, dei seguenti titoli autorizzatori: i) di una licenza individuale per l’installazione delle infrastrutture di comunicazioni elettroniche e per l’espletamento del servizio pubblico radiomobile di comunicazione con il sistema in tecnica numerica denominato GSM, approvata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con delibera del 14 marzo 2001 n. 182/01/CONS. e, inoltre, di una licenza individuale per l’installazione e l’esercizio di sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione (UMTS-IMT 2000), rilasciata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con delibera del 10 gennaio 2001 n. 4/01/CONS, ii) di una autorizzazione generale per servizio di installazione e fornitura di una rete pubblica di comunicazione elettronica N°381 del 15/4/2010 rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico, iii) di
una licenza individuale per la prestazione del servizio di telefonia vocale sull’intero territorio nazionale rilasciata con delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 77 del 16 giugno 1999;
c) Vodafone pubblica, ai sensi della delibera 667/08/CONS e della delibera 425/16/CONS, le Offerte di Interconnessione di Riferimento alla rete di Vodafone (altrimenti brevemente denominate “OR di Vodafone”), consultabili sul sito xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxx/Xxxxxxxx- Italia/wholesale, contenenti le condizioni tecnico-economiche di fornitura del servizio di co-ubicazione delle apparecchiature di trasmissione finalizzate all'interconnessione con la rete Vodafone;
d) Operatore è titolare ;
e) Operatore ha interesse a collocare i propri apparati trasmissivi nei locali ove hanno sede gli impianti VF-IT (di seguito “Siti VF-IT”) per l’interconnessione tra le rispettive reti (di Operatore e di VF-IT),
f) Operatore ha pertanto necessità di usufruire dell’ospitalità presso i siti di VF-IT.
g) Con il presente accordo le Parti intendono disciplinare le ipotesi di ospitalità di apparati di Operatore presso i siti VF-IT rientranti nell’oggetto del presente accordo (di seguito anche “Accordo”), anche relativamente a rapporti di ospitalità già in essere tra le parti in forza di altri contratti o accordi precedentemente intervenuti;
La disciplina definita nel presente Accordo avrà pertanto valenza genernale, dovendoi ritenere applicabile sia ai rapporti di ospitalità pregressi, sia ai rapporti di ospitalità futuri, con assorbimento di eventuali modalità difformi rispetto a quelle definite dal presente Accordo
Tutto ciò premesso le Parti concordano quanto segue.
Art. 1.
- Premesse-
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Art. 2.
-Definizioni-
Le Parti convengono le seguenti definizioni:
• Apparati trasmissivi: gli apparati necessari alla terminazione dei collegamenti in fibra ottica o rame e in grado di trasportare flussi numerici.
• Ospitalità: Predisposizione presso i siti della Società Ospitante di un apposito spazio e relativi servizi accessori, ove collocare gli apparati trasmissivi della Società Ospitata;
• Siti: locali ove hanno sede gli impianti della Società Ospitante, oggetto di ospitalità ai sensi del presente Accordo;
• Spazi: I luoghi, predisposti dalla Società Ospitante, ove potranno essere collocati gli apparati trasmissivi della Società Ospitata;
Art. 3.
- Oggetto -
3.1. Con il presente Accordo le Parti disciplinano la fornitura dell’Ospitalità, presso i Siti di VF-IT, di Apparati trasmissivi di proprietà di Operatore. L’Ospitalità presso i suddetti Siti consiste nella predisposizione, da parte della Società Ospitante, di appositi Spazi e relativi servizi accessori , che verranno utilizzati per il posizionamento di Apparati trasmissivi della Società Ospitata per la realizzazione dell’interconnessione tra le reti delle Parti.
3.2. La finalità dell’Ospitalita’ presso i Siti di VF-IT nonché la puntuale individuazione degli Spazi e relativi servizi accessori saranno meglio specificati, per ogni singolo Spazio e relativo servizio accessorio, nell’apposito Contratto di Sito che dovrà essere sottoscritto dalle Parti e che costituisce l’Allegato 9.
3.3. Non è oggetto del presente Accordo l’ospitalità di apparati di tipo ponte radio, che saranno trattati separatamente in altro eventuale accordo scritto.
3.4. Qualora il Sito in relazione al quale è stata concessa l’Ospitalità sia di proprietà di terzi di cui la Società Ospitante è locataria, troveranno applicazione, oltre alle disposizioni di cui al presente Accordo, anche gli artt. 1594 ss. del codice civile e
leggi collegate, ove pertinenti e non confliggenti con le disposizioni di cui al presente Accordo.
3.5. La disciplina convenuta nel presente Accordo si intende applicabile a tutti gli Apparati utilizzati anche solo in parte per le finalità sopra indicate oltre che ai rapporti di Ospitalità futuri anche ai rapporti di Ospitalità già in essere tra le Parti al momento della sottoscrizione del presente Accordo e deve pertanto ritenersi prevalente in caso di difformita’ rispetto a disposizioni o modalità di Ospitalità già in essere tra le Parti.
3.6. .
Art. 4
Gestione delle richieste di Ospitalità –
4.1. Operatore potrà richiedere a VF-IT, per iscritto, la predisposizione presso un determinato Sito di appositi Spazi e relativi servizi accessori per i propri Apparati trasmissivi secondo la procedura descritta nell’Allegato 5. In tale richiesta dovranno essere indicate, tra le altre, le caratteristiche tecniche degli Apparati trasmissivi da installare nonché i requisiti di compatibilità elettromagnetica e dissipazione termica di tali Apparati.
4.2. VF-IT si impegna ad esaminare le richieste tenendo presente, fra gli altri elementi di valutazione, le richieste eventualmente pervenute da altri operatori per il medesimo Sito. A titolo meramente esemplificativo, costituiranno elementi ostativi alla concessione di Ospitalità la mancata disponibilità degli Spazi richiesti dovuta ad esigenze presenti o future della Società Ospitante, ovvero ad eventuali richieste di altri operatori ricevute dalla stessa in data antecedente alla richiesta di Operatore.
4.3. A seguito di ciascuna richiesta, VF-IT provvederà ad un’analisi di fattibilità nei tempi e nelle modalità indicate nell’Allegato 5. Il costo dell’analisi di fattibilità è a carico della Società Ospitata richiedente Ospitalità.
4.4. Resta in ogni caso inteso fra le Parti che non potrà essere accordata alcuna Ospitalità nelle seguenti ipotesi:
1. vincoli di natura giuridica, che non consentano la realizzazione delle opere necessarie all’installazione degli Apparati della Società Ospitata nei Siti della Società Ospitante, o che non consentano la collocazione di detti Apparati (quali, a titolo meramente esemplificativo: omesso rilascio dei provvedimenti amministrativi necessari ai fini della realizzazione delle opere di ingegnerizzazione, divieto di sublocazione degli immobili nei quali sono ubicati i Siti della Società Ospitante, omesso rilascio di atti autorizzatori/concessori o la presenza di vincoli urbanistico-ambientali);
2. incompatibilità elettromagnetica degli Apparati della Società Ospitata con quelli della Società Ospitante o di terzi già ospitati nel Sito, o superamento degli standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
3. omessa accettazione delle norme e degli standard di sicurezza, di safety e di tutela dell’ambiente di cui agli Allegati al presente Accordo;
4. Le Parti concordano che in tutti i casi in cui la Società Ospitante non accorderà l’Ospitalità per le ipotesi sopraelencate, la Società Ospitante stessa si impegna a motivare le ragioni del diniego nella relativa analisi di fattibilità. Contestualmente la Società Ospitante si impegna a fornire una stima dei tempi entro cui le infrastrutture del Sito potranno essere adeguate al fine di rendere positiva la fattibilità, laddove tecnicamente realizzabile, e si impegna a fornire una o più proposte di sedi alternative su cui poter ospitare l’Apparato della Societa’ Ospitata.
4.5. In caso di esito positivo della predetta analisi di fattibilità, la Società Ospitante predisporrà un’offerta commerciale per il Sito oggetto dell’analisi di fattibilità, di seguito “Contratto di Sito”, sulla base delle condizioni tecnico economiche di cui all’Allegato 2.
A fronte dell’accettazione del Contratto di Sito da parte della Società Ospitata, la Società Ospitante assegnerà lo Spazio e relativi servizi accessori richiesti e appronterà le eventuali infrastrutture tecnologiche, secondo le previsioni dell’analisi di fattibilità.
Nel caso in cui la richiesta di fattibilità della Società Ospitata riguardi la modifica di Spazi e servizi presso un Sito gia’ precedentemente oggetto di Ospitalità, la Società Ospitante predisporrà un’integrazione a suddetti accordi vigenti secondo quanto riportato in Allegato 10. A fronte dell’accettazione di tale integrazione da parte della Società Ospitata,
la Società Ospitante assegnerà lo Spazio e relativi servizi accessori richiesti e appronterà le eventuali infrastrutture tecnologiche, secondo le previsioni dell’analisi di fattibilità.
4.6. La Società Ospitata si assume integralmente l’onere di richiedere eventuali permessi per la realizzazione sul suolo pubblico delle opere necessarie al collegamento tra la propria rete trasmissiva e il Sito Vodafone.
4.7. La Società Ospitante si assume integralmente l’onere di richiedere eventuali permessi a terzi necessari alla realizzazione di opere civili occorrenti per la realizzazione dei collegamenti trasmissivi presso il proprio Sito. Se i tempi necessari per l’ottenimento di detti permessi determinano uno slittamento della data di attesa consegna, le Parti concorderanno opportune modalità e tempi di consegna dei collegamenti. Il mancato rilascio di tali permessi/autorizzazioni costituirà elemento ostativo alla concessione di Ospitalità.
4.8. Nel caso in cui l’analisi di fattibilità evidenzi la disponibilità di infrastrutture di posa della Società Ospitante nei Siti oggetto di Ospitalità, la Società Ospitata potrà usufruire di detta infrastruttura alle condizioni indicate in Allegato 2.
Art. 5
- Concessione degli Spazi ed eventuali lavori/interventi –
5.1. Salvo diverso accordo tra le Parti, gli Spazi e servizi messi a disposizione dalla Società Ospitante ai sensi del presente Accordo saranno resi disponibili nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della consegna.
5.2. Qualora la Società Ospitata reputi opportuni interventi/lavori di adattamento degli Spazi ai fini del loro adeguamento alle sue specifiche esigenze, previa specifica richiesta, la Società Ospitante provvederà alla predisposizione di una analisi di fattibilità, nella quale sarà valutata l’effettiva possibilità di svolgere gli interventi/lavori richiesti e, in caso di esito positivo, verranno indicate le modalità attuative cui dovranno conformarsi gli interventi/lavori richiesti dalla Società Ospitata. Le tempistiche e le modalità di svolgimento del suddetto processo sono indicate in Allegato 5.
5.3. La Società Ospitata, previa verifica, valuterà se accettare i risultati dell’analisi di fattibilità e le modalità attuative indicate dalla Società Ospitante. In caso di accettazione
dell’analisi di fattibilità e delle modalità attuative indicate, la Società Ospitante svolgerà i lavori necessari con proprio personale e/o avvalendosi di imprese esterne. Nel caso di omessa accettazione dell’analisi di fattibilità, non si potrà procedere agli interventi/lavori di adattamento degli Spazi di cui al punto precedente.
5.4. Tutti gli eventuali oneri ed i costi, indicati nell’analisi di fattibilità, relativi agli interventi/lavori di cui ai precedenti commi 5.2 e 5.3, sono posti integralmente a carico della Società Ospitata.
5.5. La manutenzione ordinaria e la vigilanza del Sito sono di competenza della Società Ospitante, alla Società Ospitata si applica un contributo, come riportato nell’Allegato 2, all’atto della richiesta di Ospitalità sul Sito. La manutenzione straordinaria del Sito e’ di competenza della Società Ospitante. I costi per interventi di manutenzione ordinaria che siano stati eseguiti dalla Società Ospitante a causa di eventi riconducibili ad Apparati trasmissivi della Società Ospitata sono in carico alla Società Ospitata stessa.
5.6. La Società Ospitata non potrà apportare alcuna variazione agli Spazi della Società Ospitante in cui sono ospitati i suoi Apparati trasmissivi che possa condizionare direttamente o indirettamente la porzione del Sito utilizzata da detta società e/o da terzi, cui la Società Ospitante rimane libera di fornire Ospitalità.
5.7. A seguito della fattibilità con esito positivo e della sottoscrizione del Contratto di Sito, ovvero della sottoscrizione dell’integrazione dell’accordo vigente in caso di richiesta di modifica di Spazi e servizi di cui all’articolo 4.5, ed a conclusione della predisposizione di detti Spazi e relativi servizi, la verifica, il controllo e l’attestazione di corretta effettuazione dei servizi e degli interventi realizzati, in conformità al presente Accordo, verranno formalizzati con un verbale di consegna sottoscritto dalle Parti entro e non oltre i 30 giorni solari dalla data di 1° comunicazione di avvenuta predisposizione degli Spazi e dei relativi servizi da parte della Società Ospitante inviata via mail ai punti di contatto della Società’ Ospitata di cui all’Allegato 12. Dalla data di sottoscrizione di detto verbale decorrono i termini per il pagamento di detti Spazi e relativi servizi accessori secondo le modalità di fatturazione riportate nel successivo articolo 11, fatto salvo diversi accordi tra le Parti.
5.8. Qualora la Società Ospitata, decorsi i tempi previsti al punto precedente, non abbia sottoscritto il verbale di consegna, la Società Ospitante invierà una 2° comunicazione, nelle
stesse modalità di cui al punto precedente. In assenza di riscontro da parte della Società Ospitata entro 30 giorni solari dalla data di 2° comunicazione, gli Spazi e relativi servizi accessori si considereranno consegnati e da tale data decorreranno i termini per la fatturazione ed il pagamento secondo le modalita’ ed i termini di cui all’articolo 11.
5.9 Il Contratto di Xxxx, con il quale viene concessa l’Ospitalità ai sensi del presente Accordo, decorre dalla data del suo perfezionamento e verrà a scadere alla data prevista dalle seguenti disposizioni:
a) Il Contratto di Xxxx avrà la durata di anni sei a partire dalla data di suo perfezionamento.
b) Il Contratto di Sito si intenderà tacitamente rinnovato per un ugual periodo se non sarà intervenuta disdetta da parte della Società Ospitata, da formularsi a mezzo di lettera raccomandata A/R e/o PEC, almeno dodici mesi prima della scadenza prevista.
c) Xxxx xxxx che le esigenze di utilizzo degli Spazi sopra descritti da parte della Società Ospitata conduttrice è strettamente collegata alla vigenza di un accordo di interconnessione tra le reti delle Parti , le Parti medesime convengono tuttavia fin d’ora che, qualora tale accordo di interconnessione venga a scadere in data anteriore rispetto a quella pattuita per il Contratto di Sito, il Contratto di Xxxx si intenderà definitivamente scaduto in pari data.
d) E’ fatta comunque salva la possibilità di recesso per gravi motivi da parte della Società Ospitata, da formularsi a mezzo di lettera raccomandata A/R e/o PEC, con preavviso di almeno sei mesi.
e) Nel caso in cui il Sito presso il quale la Società Ospitata richiede Ospitalità sia di terzi e VF-IT abbia in essere un contratto di locazione, la durata del Contratto di Sito non potrà, in ogni caso, essere superiore a quella prevista dal contratto col terzo.
f) Nel Contratto di Sito saranno automaticamente recepite le condizioni del presente Accordo.
Art. 6
- Prestazioni offerte dalla Società Ospitante -
6.1. Con riferimento agli Spazi e relativi servizi accessori oggetto di Ospitalità, la Società Ospitante fornirà i seguenti servizi aggiuntivi, i cui costi, riportati nell’Allegato 2 al presente Accordo, sono posti integralmente a carico della Società Ospitata.
a) servizi di ingegnerizzazione, ovvero i servizi descritti nell’Allegato 1 e 2 al presente Accordo e nello specifico Contratto di Sito, e/o nell’integrazione agli accordi vigenti in caso di modifica di Spazi e/o servizi, relativi agli interventi/lavori necessari per attrezzare gli Spazi concessi in Ospitalità in relazione ai quali si specifica quanto segue:
Direzione dei lavori
Sarà cura di VF-IT assicurare e verificare che tutte le opere ed i servizi siano diretti da tecnici all’uopo abilitati, iscritti agli albi professionali di competenza, i quali assumeranno la figura giuridica di Direttore dei Lavori e, nei casi richiesti, depositeranno in tale qualità la propria firma presso le Autorità Competenti del territorio ove insistono gli immobili oggetto dell’intervento.
Coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori
Ai sensi della normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche/integrazioni, VF-IT provvederà, nei casi espressamente previsti dalla normativa citata, alla nomina del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, scelti questi ultimi, tra i professionisti provvisti dei requisiti tecnico-professionali previsti dalla legge.
Il Coordinatore nominato da VF-IT, provvederà alla redazione nei casi previsti, del Piano di coordinamento e di sicurezza.
Consegna dei lavori
A seguito della fattibilità con esito positivo, della sottoscrizione del Contratto di Sito di cui all’articolo 4.5 ed a conclusione della predisposizione di detti Spazi e relativi servizi, la verifica, il controllo e l’attestazione di corretta effettuazione dei servizi e degli interventi realizzati, in conformita’ al presente Accordo, verranno formalizzati con un verbale di consegna sottoscritto dalle Parti secondo quanto previsto al precedente articolo 5.
b) servizi di Facility Management, ovvero i servizi descritti nell’Allegato 1 e 2 al presente Accordo e nello specifico Contratto di Sito, e/o nell’integrazione agli accordi vigenti in caso di modifica di Spazi e/o servizi, quali:
1. manutenzione ordinaria e/o correttiva per impianti tecnologici con/senza condizionamento, impianti di tutela aziendale, impianti elevatori, estintori, opere
civili, con la sola esclusione degli impianti di proprietà o nella disponibilità della società ospitata;
2. servizi di vigilanza e sicurezza;
3. servizi di fornitura di energia elettrica stabilizzata e trattata e di condizionamento.
6.2. La Società Ospitante fornisce energia elettrica prelevando l’alimentazione dalla propria stazione di energia; la fornitura è condivisa fino al punto di consegna nella sala dove si da’ Ospitalità. Pertanto, la Società Ospitante garantisce quanto segue:
▪ la qualità della fornitura è analoga a quella prevista per la Società Ospitante;
▪ le attività di esercizio e manutenzione sugli apparati per la fornitura di alimentazione saranno svolte conformemente con quanto previsto dalle norme di esercizio e manutenzione emanate dalla Società Ospitante.
La Società Ospitante fornisce:
• un servizio di alimentazione di back up garantito da batterie;
• l’alimentazione di back up (ovvero quella fornita dalle sole batterie), che avrà autonomia minima nominale di 6 ore nei Siti Vodafone in cui è assente il gruppo elettrogeno (GE) di soccorso e di 3 ore nei Siti Vodafone in cui è presente il GE.
Eventuali interruzioni di erogazione di alimentazione, che colpiscano gli apparati della Società Ospitante e, di conseguenza, quelli della Società Ospitata, che ha richiesto la fornitura di alimentazione congiunta alla Società Ospitante, non costituiscono, in nessun caso, titolo risarcitorio, sicché la Società Ospitata non potrà pretendere alcun risarcimento né per danno emergente né per lucro cessante in quanto la Società Ospitante si impegna ad intervenire e ad adottare sistemi di emergenza e precauzioni atti a minimizzare, in modo uguale per le parti i tempi e i livelli di disservizio, secondo quanto riportato nell’Allegato 13.
Posto che la possibilità di utilizzare gli impianti di condizionamento della Società Ospitante per la climatizzazione dei locali concessi in Ospitalità a Società Ospitata sarà subordinata all’accettazione da parte di quest’ultima degli standard climatici adottati dalla prima, si precisa quanto segue:
- la Società Ospitante fornisce il condizionamento prelevandolo dal proprio impianto, nei limiti della capacità dell’impianto medesimo;
Conseguentemente la Società Ospitante garantisce che:
▪ la qualità della fornitura è analoga a quella prevista per la Società Ospitante stessa;
▪ le attività di esercizio e manutenzione sugli impianti per la fornitura del condizionamento saranno svolte conformemente con quanto previsto dalle norme di esercizio e manutenzione emanate dalla Società Ospitante.
In ogni caso, fatto salvo il caso di dolo o colpa grave della Società Ospitante, eventuali sospensioni od interruzioni nell’erogazione del condizionamento, o qualsiasi altro disservizio non imputabile a dolo a colpa grave di detta società, non costituiscono in nessun caso titolo risarcitorio, sicché la Società Ospitata non potrà pretendere nessun risarcimento del danno emergente o del lucro cessante in quanto la stessa si impegna ad intervenire e ad adottare sistemi di emergenza e precauzioni atti a minimizzare, in modo uguale per le parti i tempi e i livelli di disservizio.
Ove la condivisione delle stazioni di energia e di condizionamento tra più operatori determini danni agli apparati dei singoli operatori, gli stessi saranno determinati ed imputati all’operatore che ha causato tali danni.
La durata dei servizi descritti nel presente articolo è commisurata alla durata dell’Ospitalità di cui ad ogni singolo Contratto di Sito ove presente oppure, ove non presente, sara’ quella di cui all’articolo 14 del presente Accordo.
Art. 7
- Obblighi della Società Ospitata –
7.1. La Società Ospitata assume i seguenti obblighi:
a) sostenere, al termine della concessione dell’Ospitalità, il costo di tutte le opere di ripristino degli Spazi concessi in Ospitalità, per rimuovere ed asportare gli Apparati trasmissivi della Società Ospitata e per lasciare in condizioni di sicurezza i Siti e gli Spazi oggetto dell’Ospitalità; nonché sostenere i lavori per il ripristino della situazione quo ante, qualora vi siano state delle modifiche apportate ai sensi dei precedenti commi 5.2 e 5.3 dell’articolo 5. Xxxxx restando tale obbligo, la Società Ospitante potrà accettare la restituzione dello Spazio nello stato di fatto in cui e’
stato consegnato al momento della sottoscrizione del Verbale di consegna, fatto salvo il normale deterioramento d’uso; in ogni caso, la Società Ospitata non potrà pretendere alcuna remunerazione per le eventuali migliorie apportate allo Spazio e/o al Sito;
b) non trasferire a terzi, a qualunque titolo, alcun diritto e obbligo derivante dal presente Accordo, né cedere il medesimo in tutto o in parte, senza il previo consenso scritto della Società Ospitante, che non potrà essere irragionevolmente negato;
c) non attribuire in subconcessione in uso , comodato o deposito, in tutto o in parte, gli Spazi concessi in Ospitalità, senza il previo consenso scritto della Società Ospitante che non potrà essere irragionevolmente negato;
d) non dare allo Spazio concesso in Ospitalità una destinazione anche parzialmente diversa rispetto a quella contrattualmente stabilita;
e) rispettare le normative di legge in vigore in materia di safety, sicurezza e tutela dell’ambiente, nonché le normative e gli standard della Società Ospitante di cui all’Allegato 4 al presente Accordo;
f) stipulare per ogni Sito con primarie Compagnie di Assicurazione, e mantenere attive per tutta la durata del presente Accordo e/o Contratto di Sito, una polizza a garanzia delle proprie apparecchiature a copertura dei danni che le stesse possano subire e una polizza assicurativa a garanzia del rischio “responsabilità civile verso terzi” per i danni che possano derivare a terzi;
g) oltre al rispetto di tutte le disposizioni adottate dalla Società Ospitante in materia di accesso e di interventi relativi ai Siti e agli Spazi oggetto di Ospitalità, la Società Ospitata, in caso di accessi, lavori o interventi, si obbliga in via autonoma ad adottare tutte le misure e cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati. A tal fine la Società Ospitata si obbliga, in particolare, ad osservare ed attuare tutte le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 81/08, ivi comprese eventuali modifiche e/o integrazioni, nonché a dare completa e puntuale attuazione a tutte le
disposizioni di legge presenti e future previste in materia di igiene, prevenzione, infortuni e sicurezza sul lavoro. La Società Ospitante resterà pertanto sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità per infortuni, sinistri o danni che dovessero verificarsi nel corso degli accessi, dei lavori o degli interventi eseguiti, a qualsiasi titolo, da Società Ospitata; la Società Ospitata si impegna a non utilizzare, durante gli accessi, i lavori o gli interventi, attrezzi o materiali di proprietà della Società Ospitante presenti nei Siti o negli Spazi oggetto di Ospitalità; dell’eventuale utilizzo la Società Ospitata sarà pienamente responsabile sia nei confronti del proprio personale, che dei terzi;
h) manlevare la Società Ospitante da qualsiasi richiesta risarcitoria connessa ad eventuali infortuni, sinistri o danni occorsi al personale di Società Ospitata, al personale di Società Ospitante o a terzi in fase di accesso, di lavori o di interventi, eseguiti, direttamente o indirettamente, dalla Società Ospitata, nonché a manlevare la Società Ospitante da richieste risarcitorie relative a danni occorsi, in tali circostanze, a beni pubblici o privati, ad eccezione del caso in cui tali danni derivino da responsabilità della Società Ospitante dovuta a dolo o a colpa grave.
i) stante il vigente rapporto di locazione tra Vodafone e il soggetto giuridico proprietario del Sito, qualsiasi attività di ulteriore adattamento degli Apparati di proprietà della Società Ospitata dovrà essere preventivamente autorizzata da Vodafone, previo invio di idonea richiesta da parte di quest’ultima al soggetto giuridico proprietario, fermo restando in ogni caso il divieto di porre in essere interventi atti a modificare la destinazione d’uso del Sito.
7.2. Qualora durante il periodo nel quale è concessa l’Ospitalità in uno specifico Sito, la Società Ospitata apporti modifiche ai propri impianti trasmissivi tali da non rispettare quanto previsto in Allegato 1, la Società Ospitata dovrà nel minor tempo possibile ed a proprie spese ripristinare il rispetto delle specifiche indicate in Allegato 1.
Art. 8
- Responsabilità -
8.1. Ciascuna delle Parti si impegna a mantenere l’altra indenne dalle conseguenze dirette e/o indirette di eventi causati da propria negligenza, errore od omissione, ovvero
dai propri apparati o dal proprio personale, che abbiano danneggiato il personale e/o i beni dell’altra Parte e/o il personale e/o beni di terzi ospitati nel Sito, nonché a terzi e/o cose di terzi in genere, sollevando l’altra Parte da ogni responsabilità ed onere al riguardo. Con il termine “personale” si intendono i lavoratori dipendenti, i consulenti, i fornitori e subfornitori delle parti o di terzi e qualunque terzo con il quale una Parte o un terzo abbia un rapporto contrattuale o di fatto.
8.2. Fermo restando quanto previsto nel comma precedente, qualora durante il periodo nel quale è concessa l’Ospitalità o comunque alla scadenza del presente Accordo o dello specifico Contratto di Sito, le strutture e/o apparati della Società Ospitante risultino manomessi da parte della Società Ospitata oppure del suo personale, il ripristino dell’originario stato dei luoghi e degli apparati avverrà a cura della Società Ospitante ma a spese della Società Ospitata, alla quale pertanto sarà addebitato il relativo costo. La Società Ospitata sarà comunque responsabile per eventuali ulteriori danni.
8.3 Gli eventi di forza maggiore sospenderanno le reciproche obbligazioni derivanti dal presente Accordo, non generando alcuna responsabilità tra le Parti. Sono considerati eventi di forza maggiore, a titolo esemplificativo ma e non esaustivo: eventi naturali ostili che rendono impossibile raggiungere il sito in caso di distruzione, scioperi generali nazionali , epidemie, incendi, tempeste, alluvioni, restrizioni imposte da leggi, embarghi industriali e commerciali, guerre o operazioni militari, insurrezioni, disordini civili, atti o omissioni governative, qualsiasi altro evento fuori da ogni ragionevole controllo e che ostacoli la realizzazione delle finalità del presente Accordo.
Nel caso in cui gli eventi di forza maggiore di cui al presente articolo abbiano durata superiore ai tre mesi, ciascuna Parte sarà libera di recedere dall’Accordo senza alcun onere relativamente al Sito e relativi servizi interessati dall’evento di forza maggiore mediante comunicazione scritta da inviarsi con raccomandata a/r o PEC almeno 15 giorni prima della data di efficacia del recesso. Nel caso in cui gli eventi di forza maggiore di cui al presente articolo si riferiscano a uno o più singoli Contratti di Sito, la facoltà di recesso sopra disciplinata potrà essere esercitata, ove l’evento di forza maggiore abbia durata superiore ai tre mesi, limitatamente al singolo o ai singoli Contratti di Sito interessati dall’evento di forza maggiore.
Art. 9
- Obblighi della Società Ospitante-
9.1. La Società Ospitante garantisce che essa stessa e le eventuali imprese esecutrici del servizio oggetto del presente Accordo siano coperte da polizze assicurative, stipulate con primarie compagnie di assicurazioni, inerenti alla responsabilità civile contro terzi per eventi a queste imputabili e contro i danni verso terzi presenti presso il Sito in oggetto.
9.2. La Società Ospitante si impegna ad operare in modo che le prestazioni offerte di cui all’art. 6 siano svolte secondo l’ordinaria diligenza e nel rispetto delle leggi, disposizioni e regolamenti vigenti e delle loro eventuali modifiche e/o integrazioni che dovessero intervenire nel periodo di vigenza del presente Accordo.
9.3. Qualora la Società Ospitante decida di variare l’ubicazione del Sito oggetto di Ospitalità, la Società Ospitante si impegna a fornire una o più proposte di sedi alternative su cui poter ospitare l’Apparato della Società Ospitata garantendo presso il nuovo Sito lo stesso livello di servizio e di qualità, senza onere aggiuntivo per la Società Ospitata, cio’ fino a naturale scadenza del Contratto di Sito. Rimane in carico alla Società Ospitata l’impegno di raggiungere il nuovo Sito secondo le modalità di cui al contratto di interconnessione.
Art. 10
- Accesso agli Spazi e Sicurezza sul lavoro -
10.1. Le Parti individueranno percorsi comuni per l’accesso agli spazi condivisi e provvederanno all’installazione di idonei sistemi di controllo di tutti gli accessi parziali presenti lungo il percorso stesso. Eventuali spese di realizzazione delle opere/impianti saranno ripartite con la Società Ospitata in ragione d’uso.
10.2. La Società Ospitata si obbliga ad osservare tutte le disposizioni adottate dalla Società Ospitante per la disciplina degli accessi ai propri Siti, descritte negli Allegati 3 e 4 al presente Accordo. La Società Ospitante potrà modificare/integrare tali disposizioni con riferimento ai singoli Siti/Spazi; le modifiche/integrazioni alle disposizioni contenute negli Allegati 3 e 4 saranno comunicate tempestivamente, e comunque con un preavviso
non inferiore a 60 giorni lavorativi, alla Società Ospitata. Resta inteso che tali
modifiche/integrazioni non comporteranno interruzioni al servizio e oneri di ingegnerizzazione aggiuntivi per la Società Ospitata.
10.3. Gli interventi del personale della Società Ospitata e gli spostamenti delle attrezzature della medesima nei Siti dovranno essere effettuati esclusivamente all’interno degli Spazi messi a disposizione della Società Ospitata e/o negli Spazi comuni previamente individuati e/o specificati nel Contratto di Sito.
10.4. Con il termine personale si intendono i lavoratori dipendenti, i consulenti, i fornitori e subfornitori delle Parti e qualunque terzo con il quale una Parte abbia un rapporto contrattuale o di fatto.
Art. 11
-Condizioni economiche, modalità di fatturazione e pagamento -
11.1 La disciplina economica del servizio di Ospitalità è descritta nell’Allegato 2 del presente Accordo. In ciascun Contratto di Sito sarà indicato quanto la Società Ospitata dovrà corrispondere alla Società Ospitante per il relativo Sito.
11.2 Per i servizi per i quali è previsto un corrispettivo annuo calcolato sulla base dello spazio commerciale (disponibilità dei locali, facility management e sicurezza), le fatture relative ai servizi in oggetto saranno emesse bimestralmente per la rata relativa ai due mesi successivi (entro il giorno 5 del primo mese del bimestre), con scadenza di pagamento a 60 giorni da quello di emissione fattura.
11.3 Per i servizi previsti alla lettera b) punto 3 dell’art. 6, per i quali è previsto un corrispettivo annuo calcolato sulla base dei khw richiesti dalla Società Ospitata (energia, condizionamento), le fatture relative ai servizi in oggetto saranno emesse bimestralmente per la rata relativa ai due mesi successivi (entro il giorno 5 del primo mese del bimestre), con scadenza di pagamento a 60 giorni da quello di emissione fattura.
11.4 Per i servizi, per i quali è previsto un solo corrispettivo di attivazione, le fatture relative ai servizi in oggetto saranno emesse una tantum, il mese successivo a quello di attivazione, entro il giorno 5 del mese, con scadenza di pagamento a 60 giorni da quello di emissione fattura L’attivazione sarà tracciata attraverso la firma del verbale di consegna dell’attività.
11.5 Le fatture verranno inviate alla Società Ospitata, unitamente ai relativi allegati di dettaglio a mezzo posta elettronica all’indirizzo che la Società Ospitata comunicherà. Il pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico sul conto corrente bancario indicato sulla fattura medesima.
11. 6 Le Parti concordano che a tutti i rapporti di credito derivanti dal presente Accordo si applicherà, in caso di ritardo nel pagamento di quanto dovuto dalla Società Ospitata , il tasso di Interesse per Ritardato Pagamento (IRP) in misura uguale al tasso di rifinanziamento marginale BCE (nel seguito definito “Tasso Base”). Resta inteso che al tasso sopradetto sarà aggiunta una ulteriore percentuale di spread (nel seguito “Spread Aggiuntivo”) che sarà calcolata in base ai criteri descritti in Allegato 7.
Qualora la Società Ospitata abbia maturato le suddette penalità, si conviene che le stesse vengano recuperate mediante l’emissione di fattura (esclusa I.V.A. ex articolo 15, comma 1, DPR n° 633/72) da parte della Società Ospitante, che rispettivamente la Società Ospitata dovrà saldare entro 60 giorni dalla data di emissione.
11.7 Ove la Società Ospitata non effettui il pagamento delle fatture in modo totale o parziale nei termini sopra menzionati, la Società Ospitante si riserva il diritto di:
• sospendere le negoziazioni in corso aventi ad oggetto la fornitura degli Spazi e servizi di cui al presente Accordo e/o non avviarne di nuove;
• sospendere la fornitura di ulteriori Spazi e servizi richiesti in virtù del presente Accordo.
11.8 La Societa’ Ospitante avrà la facoltà di risolvere il presente Accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., previo invio alla Società Ospitata di diffida ad adempiere al pagamento, ove la Società Ospitata non abbia provveduto all’adempimento entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della diffida. E’ fatto salvo in ogni caso il diritto di agire in via giudiziaria per il recupero delle somme non pagate e per il risarcimento del danno.
11.9 Qualora dalle verifiche effettuate dalla Società Ospitata dovessero emergere degli importi non dovuti, la stessa avrà la facoltà di contestare tali importi entro la scadenza della relativa fattura, evidenziando alla Società Ospitante le motivazioni di tali contestazioni e della conseguente sospensione dei relativi pagamenti.
11.10 Al termine della procedura di verifica, qualora la contestazione risulti fondata, la Società Ospitante emetterà nota di credito a storno di quanto erroneamente fatturato, parimenti la Società Ospitata, qualora la contestazione risulti infondata, provvederà a sbloccare gli importi erroneamente trattenuti.
Art. 12
-Variazione dell’Offerta di Riferimento-
Le Parti convengono che qualsiasi aggiornamento dell’OR di Vodafone relativa alla co- ubicazione di cui alla premessa c) sarà automaticamente recepito nel presente Accordo, previa idonea comunicazione da parte di Vodafone. La pubblicazione dell’OR di Vodafone sul portale wholesale, all’indirizzo xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxx/Xxxxxxxx-Xxxxxx/xxxxxxxxx, vale come idonea comunicazione ai fini del presente articolo.
Operatore ha facoltà di recedere dall’Accordo entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di tale comunicazione, dandone notizia a Vodafone mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o PEC.
Art. 13
- Modifiche al presente Accordo -
Qualsiasi modifica, integrazione o deroga al presente Accordo deve risultare da atto scritto firmato dai rispettivi rappresentanti di entrambe le Parti muniti di idonea procura.
Art. 14
- Durata -
14.1. Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che il presente Accordo ha la durata di 1 anno, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso e si intenderà tacitamente rinnovato per periodi di uguale durata, salvo disdetta trasmessa all’altra Parte a mezzo di raccomandata A/R o PEC che dovrà essere inviata almeno sei mesi prima della scadenza. Decorso il primo anno di durata, la Società Ospitata potrà recedere dall’Accordo in ogni momento con lettera raccomandata A/R o PEC che avrà efficacia decorsi sei mesi dalla ricezione.
14.2. La Società Ospitante potrà recedere dall’Accordo in ogni momento dando un preavviso minimo di sei mesi alla Società Ospitata, mediante raccomandata A/R o PEC.
14.3. Resta inteso che il presente Accordo è funzionale al contratto di interconnessione tra le reti delle Parti cui il presente Accordo è collegato e pertanto, in caso di cessazione del contratto di interconnessione, anche il presente Accordo cesserà di avere efficacia.
14.4. Nel caso in cui il Sito presso il quale la Società Ospitata richiede Ospitalità sia di terzi e VF-IT abbia in essere un contratto di locazione, la durata del Contratto di Sito non potrà, in ogni caso, essere superiore a quella prevista dal contratto col terzo.
14.5. In ogni caso, fatte salve le diverse ipotesi previste dal presente Accordo e in particolare le ipotesi previste dagli artt. 8.3 e 15.4, la cessazione per qualunque causa del presente Accordo non produrrà effetti sui singoli Contratti di Sito che resteranno efficaci fino alla loro naturale scadenza.
Art. 15
- Risoluzione-
15.1 Impregiudicate le altre ipotesi di risoluzione e i rimedi previsti dalla legge o da altre disposizione del presente Accordo, il presente Accordo dovrà intendersi immediatamente risolto nei seguenti casi:
a) non sussista la finalità dell’interconnessione indicata all’articolo 3.1 ;
b) insorgenza di cause di impedimento di natura civile, penale o amministrativa che ostino alla prosecuzione dei servizi forniti. In nessuno dei suddetti casi la Società Ospitata potrà pretendere dalla Società Ospitante risarcimenti o indennizzi in ragione dell’avvenuta risoluzione.
15.2 In caso di risoluzione o recesso o scadenza dell’Accordo o scadenza del Contratto di Sito, la Società Ospitata avrà diritto, con le modalità e tempistiche descritte nell’Allegato 3, di accedere nei locali della Società Ospitante allo scopo di portare a termine qualsiasi lavoro di scollegamento e di rimpossessarsi di qualsiasi apparecchiatura di impianti oppure di apparati appartenenti alla Società Ospitata o di una terza parte, installati da o per conto della Società Ospitata.
15.3 L’Accordo si intenderà altresì risolto al verificarsi delle cause di risoluzione previste dall’art. 11 del presente Accordo.
15.4 Qualora la causa di risoluzione, quale essa sia, si verifichi limitatamente ad uno o più singoli Contratti di Sito, la risoluzione opererà limitatamente ai singoli Contratti di Sito interessati dalla causa di risoluzione.
Art. 16
- Obbligo di riservatezza-
Ciascuna Parte, anche ai sensi dell’art. 621 e successivi c.p., e degli art. 98 e 99 del Dlgs. 10 febbraio 2005, n°30 (codice della proprietà industriale), si impegna a mantenere riservati con almeno la stessa cura usata per le proprie informazioni riservate, a non comunicare, o altrimenti rendere disponibili a terzi e ad utilizzare solo per l’esecuzione dell’ Accordo, le informazioni riservate riguardanti direttamente o indirettamente l’Accordo e il suo contenuto, il lavoro svolto o da svolgere, l’organizzazione, l’attività e/o il know how dell’altra Parte e/o di terzi e/o comunque comunicate dall’altra Parte per l’esecuzione dell’Accordo o di cui la Parte ricevente o i propri dipendenti vengano altrimenti a conoscenza nell’esecuzione dell’Accordo, siano esse o meno contenute in documenti classificati con le diciture “Uso Interno”, “Confidenziale”, “Esclusivo”, (nel seguito le “Informazioni Riservate”).
I suddetti obblighi non si applicano a quelle singole informazioni:
(i) che siano già di dominio pubblico al momento della loro comunicazione alla Parte ricevente, o che lo diventino successivamente, senza inadempienza da parte della Parte ricevente alle disposizioni del presente Accordo
(ii) che siano già lecitamente conosciute dalla Parte ricevente, senza vincoli di riservatezza o limiti d’uso prima di riceverle dalla Parte comunicante,
(iii) che la Parte ricevente riceva lecitamente da un terzo legittimato a farlo e non vincolato ad obblighi di riservatezza o limiti d’uso di tali informazioni o
(iv) quelle informazioni la cui comunicazioni sia richiesta dalla legge, e/o da un legittimo provvedimento dell’Autorità o
(v) la cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dall’altra Parte.
Ferma restando la generalità di quanto precede, è comunque fatto divieto alla Parte ricevente di duplicare, riprodurre, modificare o elaborare in tutto o in parte le Informazioni Riservate, salvo nella misura strettamente necessaria per l’esecuzione dell’Accordo.
Le Informazioni Riservate ed ogni loro modifica, elaborazione o lavoro derivato sono e resteranno di esclusiva proprietà della Parte proprietaria e dei suoi danti causa. Né questo Accordo né la comunicazione di Informazioni Riservate qui prevista sarà interpretata come fonte per le Parti Riceventi di diritti a concessioni di licenze o altri diritti di uso su brevetti, domande di brevetti, diritti d’autore o qualsiasi altro diritto di proprietà industriale e/o intellettuale sulle Informazioni Riservate, modifiche, elaborazioni e/o lavori derivati e/o su dati o informazioni in essi compresi.
Su richiesta di una delle Parti, ovvero alla conclusione o alla interruzione, per qualsiasi motivo, del presente Accordo, la Parte ricevente si obbliga a riconsegnare entro 15 giorni lavorativi dalla suddetta richiesta o dalla conclusione o interruzione del/della Contratto/Accordo all’altra Parte ovvero, a scelta di quest'ultima, a distruggere, e attestare per iscritto la distruzione, ogni copia di tutti i documenti o altro materiale in qualsiasi forma in possesso della Parte ricevente e dei propri dipendenti, che contengano o che si riferiscano alle “Informazioni Riservate”, e a cancellare o distruggere, e attestare per iscritto la cancellazione o distruzione, di qualsiasi registrazione delle “Informazioni Riservate” effettuata su computer o altro macchinario posseduto o utilizzato dalla Parte ricevente e dai propri dipendenti.
Per dipendenti delle Parti ai fini del presente articolo si intendono i lavoratori dipendenti o equiparati ai sensi di legge, i consulenti, i subappaltatori e qualunque terzo che con la Parte abbia un rapporto contrattuale o di fatto.
In caso di violazione di uno qualsiasi degli obblighi di cui sopra, la Parte non inadempiente potrà risolvere il presente Accordo, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., fatti salvi la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni ed ogni altro diritto o rimedio.
Gli obblighi di riservatezza e non uso saranno validi per tutta la durata dell’Accordo e continueranno ad essere efficaci per un periodo di 5 (cinque) anni dopo la cessazione dell’Accordo per qualsiasi causa intervenuta.
Art. 17
- Punti di Contatto -
17.1 Le funzioni aziendali di VF-IT (“punti di contatto”) preposte alla gestione delle comunicazioni per l’esecuzione del presente Accordo sono quelle indicate negli Allegati 3, 5 e 12.
17.2 Qualsiasi comunicazione tra le Parti riguardante il presente Accordo deve essere redatta in forma scritta, ed inviata ai punti di contatto di cui al precedente comma 1 tramite e-mail, fax o raccomandata A/R o PEC. Della ricezione fanno rispettivamente prova il rapporto di trasmissione o la ricevuta di ritorno. Le comunicazioni inviate a mezzo facsimile si presumono ricevute dall’altra Parte il giorno lavorativo successivo a quello di invio. Il rapporto trasmissione del fax fa prova della spedizione e della data di invio.
Art. 18
– Trattamento dei dati personali –
Le Parti si impegnano ad effettuare i trattamenti dei dati personali di propria competenza nel pieno rispetto della normativa vigente ratiione temporis, ivi incluso il D.Lgs. 196/03, “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice privacy), i provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali ed il Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali (Regolamento EU 2016/679);
Ciascuna Parte è tenuta a conservare e mantenere riservati i dati personali che riceverà dall’altra, i quali potranno essere trattati esclusivamente per le finalità correlate all’adempimento del presente contratto. I dati personali non possono essere comunicati a terzi, salvo che la comunicazione non sia necessaria in virtù del presente Accordo. In caso di cessazione del presente contratto ciascuna Parte si impegna a cessare ogni trattamento
dei dati personali nel rispetto della normativa vigente, dandone formale comunicazione all’altra Parte.
Le Parti nomineranno quali “Incaricati” del trattamento dei dati personali i propri dipendenti/consulenti che procederanno al trattamento dei dati personali di cui verranno a conoscenza in esecuzione del presente Accordo.
In caso di violazione delle disposizioni del Codice ciascuna Parte si impegna a tenere manlevata l’altra da eventuali contestazioni che possano essere avanzate dagli interessati sulla base dei diritti loro attribuiti dal Codice in materia di protezione dei dati personali per trattamento illegittimo, nonché da ogni altra contestazione che possa essere mossa dall’Autorità Garante della privacy e ad assumersi ogni responsabilità che possa derivare dalla propria condotta attiva o omissiva.
Art. 19
- Garanzia Fideiussoria -
A garanzia del puntuale pagamento di quanto dovuto ai sensi del presente Accordo, Vodafone potrà richiedere e Operatore dovrà far costituire, entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione da parte di Operatore della relativa richiesta di Vodafone, una fidejussione rilasciata da un primario istituto di Credito nazionale capillarmente presente sul territorio nazionale.
La fideiussione dovrà prevedere la rinuncia al beneficio di escussione ( art. 1944 cc ) e la rinuncia a far valere qualsiasi termine di decadenza previsto dall’art. 1957 cc, essa dispenserà il creditore dall’onere di proporre istanza verso l’altra Parte.
La fideiussione avrà validità per tutta la durata dell’Accordo e per ulteriori 6 mesi successivi alla scadenza dello stesso, previo svincolo scritto da parte del beneficiario. Nel caso di rinnovo tacito, Operatore si obbliga a rinnovare la fidejussione per gli ulteriori periodi di durata del presente Accordo.
Resta inteso che, nell’ipotesi in cui Operatore non fornisca la garanzia entro i termini sopra riportati, Vodafone non sarà tenuta al pagamento di alcuna penale e/o indennizzo per la mancata esecuzione di quanto previsto nel presente Accordo .
In caso di inadempimento di Operatore alle obbligazioni nascenti dal presente Accordo, VF-IT procederà all’escussione della fideiussione presso la banca garante solo previa diffida ad adempiere trasmessa, almeno 15 giorni prima, a Operatore a mezzo raccomandata a.r.
In caso di escussione parziale o totale della somma posta a garanzia, quest’ultima dovrà essere reintegrata entro il termine di 15 giorni dall’intervenuta escussione.
In caso di mancata costituzione della garanzia fideiussoria e/o mancata integrazione su richiesta VF-IT e/o mancato reintegro della fidejussione a seguito di intervenuta escussione, VF-IT avrà la facoltà di sospendere i servizi offerti sulla base del presente Accordo previa comunicazione anticipata di almeno 48 ore. Decorsi ulteriori 15 gg, VF-IT avrà la facoltà di risolvere ex art. 1456 c.c. il presente Accordo e di richiedere le somme in via giudiziaria eventualmente dovute da Operatore.
L’importo della fidejussione prestata da Operatore a garanzia degli obblighi assunti nei confronti di Vodafone, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime (salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno) verrà calcolato con i criteri contenuti nell’Allegato 11 “Garanzie”.
Art. 20
- Disposizioni finali -
Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si applicano le disposizioni del codice civile, delle leggi e regolamenti che disciplinano la materia.
Tutte le controversie derivanti dal presente Accordo saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Milano.
Art. 21
– Modello Organizzativo e Codice Etico-
21.1 Operatore è tenuta a conoscere e rispettare i principi contenuti nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico, entrambi adottati da Vodafone in osservanza del Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, pubblicati sul sito xxx.xxxxxxxx.xx nonché a
conoscere e rispettare quanto previsto in materia di anticorruzione dallo Uk Xxxxxxxxxxx Xxx 0000, ove applicabile, pena la facoltà di Vodafone di risolvere il presente Accordo ai sensi dell’art. 1456 c.c.
21.2 Vodafone è tenuta al rispetto del Codice Etico adottato da Operatore in osservanza del Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, pubblicato sul sito ………………… pena la facoltà di Operatore di risolvere il presente Accordo ai sensi dell’ art. 1456 c.c.
Art. 22
- Rapporti tra le Parti -
Il presente Accordo non dà luogo ad alcun tipo di società/associazione o collaborazione di qualsiasi forma tra le Parti, né ciascuna delle Parti potrà essere considerata agente o rappresentante dell’altra.
La Società Ospitata non potrà cedere il presente Accordo senza il preventivo consenso scritto di Vodafone, il quale sarà comunque subordinato all’autorizzazione da parte del soggetto proprietario del Sito in caso di sub concessione.
Art. 23 Elenco Allegati
Allegato 1: Specifiche tecniche
Allegato 2: Condizioni tecniche ed economiche
Allegato 3: Interventi a cura del personale della società sugli impianti della stessa ospitati nei siti VF-IT
Allegato 4 Disciplina degli accessi
Allegato 5: Modalita’ di richiesta dell’Ospitalita’ Allegato 6: Informativa Privacy
Allegato 7: Interessi di ritardato pagamento Allegato 8: Contratto di Sito
Allegato 9: Accordo integrativo per la richiesta di ampliamento degli Spazi e servizi di co-ubicazione
Allegato 10: Garanzie
Allegato 11: Punti di contatto
Allegato 12: Assurance per alimentazione Allegato 13 DUVRI
Art. 24
Controllo delle esportazioni e sanzioni internazionali
24.1 Le Parti si impegnano a rispettare la normativa inerente il controllo delle esportazioni ed il regime delle sanzioni economiche/finanziarie internazionali emanata dall’Unione Europea, dagli Stati Uniti d’America, dal Regno Unito e ogni altro Stato rilevante ai fini del presente Accordo, ivi incluse le restrizioni ed divieti al commercio e/o ai/alle transazioni finanziarie con taluni Stati o soggetti.
24.2 In particolare, ciascuna Parte:
(i) si asterrà dal porre in essere azioni in violazione di tale normativa e non esporterà, venderà o in ogni caso trasferirà i Prodotti e/o i Servizi in uno Stato o ad un soggetto a cui sono applicabili le restrizioni;
(ii) metterà a disposizione dell’altra Parte la documentazione necessaria a consentire la verifica del rispetto della suddetta normativa nell’esecuzione del presente Accordo, fermi gli obblighi di riservatezza;
(iii) informerà appena possibile l’altra parte in merito ad eventuali mutamenti del proprio status ai sensi della suddetta normativa, nonché ad eventuali violazioni della suddetta normativa nell’ambito delle attività esecutive dell’Accordo.
24.3 Ciascuna Parte avrà il diritto di risolvere il presente Accordo con effetto immediato, mediante comunicazione scritta, se l’altra Parte: (i) viola il presente articolo o (ii) diviene soggetta a sanzioni.
XXXX xx,
Xxxxxxxx Xxxxxx X.x.x
XXXXXXXX 0
Specifiche Tecniche
1. Requisiti tecnici per la realizzazione degli impianti trasmissivi della Società Ospitata presso i siti VF-IT.
La Società Ospitata deve garantire a VF-IT che i propri Apparati trasmissivi soddisfino i requisiti di installazione, alimentazione ed ambientali indicati nel punto 2).
VF-IT garantirà alla Società Ospitata il rispetto delle condizioni di installazione, alimentazione ed ambientali riportate nel punto 3).
Le attività ed i materiali necessari all'installazione e al collegamento degli Apparati trasmissivi della Società Ospitata agli apparati e/o infrastrutture di attestazione dei flussi VF-IT e alla stazione di energia VF-IT, saranno a totale carico e responsabilità della Società Ospitata. Le attività ed i materiali necessari all'installazione e alla terminazione delle fibre ottiche della Società Ospitata presso la sala apparati e il ripartitore ottico (ODF) del sito VF-IT saranno a totale carico e responsabilità della Società Ospitata (fatta eccezione l'utilizzo di cavidotti e strutture passacavi esistenti di cui VF-IT concede l'utilizzo, salvo diversamente concordato).
Lo spazio per l'installazione dei telai, apparati e tutti i dettagli relativi all'ingegneria di sito (passaggi cavi, canaline, attestazioni al DDF e/o ODF ed alla stazione di energia VF-IT) dovranno essere concordati con VF-IT durante i sopralluoghi preliminari. I progetti esecutivi per la eventuale realizzazione da parte della Società Ospitante di opere civili di accesso alla sala apparati e al ripartitore ottico (ODF) e/o elettrico (DDF) richieste dalla
Società Ospitata dovranno essere oggetto di fattibilità e progetto specifico, in funzione dei servizi richiesti, e se non già disponibili.
2. Requisiti di installazione, alimentazione ed ambientali che devono essere soddisfatti dalla Società Ospitata.
a) Gli apparati della Società Ospitata dovranno poter essere installati in assenza o presenza di pavimento tecnico, in assenza o presenza di struttura di fila ed eventualmente a parete.
Nel caso in cui sia presente il pavimento tecnico, gli apparati dovranno essere stabilmente ancorati alla sottostante soletta in cemento.
b) La Società Ospitata dovrà installare i propri apparati in un telaio rispondente alle norme ETSI ed installabile sotto struttura di fila. La fornitura del telaio è a carico della Società Ospitata. Il telaio dovrà essere installato negli spazi indicati da VF-IT, ove possibile su strutture di fila tipo ST-92, in alternativa a “muro”.
c) Gli apparati della Società Ospitata dovranno essere conformi, relativamente all’alimentazione, alla norma ETSI ETS 300 132-2.
Gli apparati dovranno poter operare con un valore di impedenza <=3 Ohm.
Qualora sia presente la struttura di fila, l'alimentazione e la terra saranno prelevate dalla struttura stessa.
In assenza della struttura, l'alimentazione sarà prelevata dalla stazione di energia VF- IT, tramite connessione ridondata; a tal scopo dovranno essere utilizzati cavi a doppia guaina (di sezione adeguata) di tipo FG7(O)R, o equivalenti, ubicati in apposita canalina o in una canalina già esistente. La caduta di tensione ammissibile tra stazione di energia e apparato alimentato dovrà essere sempre inferiore o uguale a 1,5 V.
In merito alla connessione alla barra di terra VF-IT, si richiede l'utilizzo di una doppia connessione tramite cavo giallo-verde tipo NO7V-K, in modo da assicurare il rispetto della cosiddetta "Finestra di terra" implementata all’interno delle sale apparati VF-IT.
c) Gli apparati della Società Ospitata, relativamente ai requisiti ambientali, dovranno poter operare in accordo alle condizioni indicate nella norma “ETS 300 019-1-3”.
d) Gli apparati della Società Ospitata, relativamente alla compatibilità elettromagnetica, dovranno essere conformi alla direttiva 89/336/EEC.
e) I collegamenti 2 Mbit/s (G.703) elettrici tra gli apparati dell’Operatore ed il DDF Vodafone dovranno essere realizzati tramite l'utilizzo di cavi coassiali a doppio schermo. I cavi coassiali potranno essere di tipologia monocoassiale TCE2HH2 1(0.4/1.9) M/HH2M oppure multicoassiali, formazione a 8 elementi, TCE2HH2M 8 (0.4/1.9)/HH2M, o a 16 elementi, TCE2HH2M 16(0.4/1.9)/HH2M e/o equivalenti. I collegamenti 2 Mbit/s (G.703) dovranno essere terminati e/o attestati direttamente al subrack del DDF dedicato da Vodafone alla società Ospitata.
f) I cavi ottici preconnettorizzati (SC/PC) di raccordo tra il dispositivo di terminazione di Operatore e il ripartitore ottico (ODF) di Vodafone saranno di tipologia breakout, G.652, formazione da 4, 6, 8, 12, 16, 18 e 24 fibre, ciascuna da 2 mm Ø, semi-tight, LSZH, di colore giallo (RAL1018) di fornitura: LighTech; OPTOTEC; Tyco-Electronics; CiSud; Compel e Optoplast e/o equivalenti. Sarà cura della Società Ospitata realizzare i raccordi tra il proprio apparato e il ripartitore ottico (ODF) messo a disposizione da Vodafone.
g) La Società Ospitata e’ tenuta a dotare il telaio che andrà ad installare di apposita etichetta che consenta di identificare in modo univoco la proprietà dell’apparato ed il nome macchina dell’apparato stesso.
h) La Società Ospitata è tenuta, al termine di ogni singola giornata lavorativa, alla rimozione di qualsiasi materiale di scarto derivato dall’installazione dell’apparato (imballo cartonato, imballi espansi, sacchetti anti statici dissipativi, guaine plastiche rimosse dai cavi ecc) o di qualsiasi materiale derivato dalla presenza fisica del personale (bottiglie plastica, bicchierini ecc). Il materiale non va solo rimosso dai locali interni ma deve essere trasportato in idonea discarica o punto di raccolta temporaneo nella disponibilità della Società Ospitata.
3. Condizioni di installazione, alimentazione ed ambientali garantite da VF-IT alla Società ospitata
a) VF-IT garantirà alla Società Ospitata lo spazio sufficiente all'installazione degli Apparati trasmissivi.
Se le condizioni del Sito lo permetteranno, VF-IT privilegerà l’installazione degli apparati della Società Ospitata all’interno di strutture di fila.
b) Verrà garantita da VF-IT la fornitura di una interfaccia di alimentazione elettrica a -48 VDC nominali con positivo equipotenziale con la terra sulla barra di distribuzione della propria stazione di energia. L'interfaccia di alimentazione a - 48 VDC verrà garantita da batterie di back-up nel caso di fermo temporaneo del sistema di alimentazione.
Sarà disponibile una barra di terra con impedenza <= 3 Ohm per il collegamento a terra degli apparati della Società Ospitata.
c) Relativamente alle condizioni ambientali VF-IT assicura il rispetto della norma “ETS 300 019-1-3, Classification of Environmental Conditions”.
ALLEGATO 2
Condizioni tecniche ed Economiche
Premessa
Fermo restando quanto concordato tra le Parti negli articoli 11 ed 12 dell’articolato del presente Accordo, di seguito si riportano le condizioni tecniche di fornitura e le condizioni economiche, IVA esclusa, a carico della società richiedente Ospitalità per la realizzazione dell’interconnessione con la rete della Societa’ Ospitante.
1 .Voci di costo
La Società Ospitante metterà a disposizione lo Spazio tecnologicamente attrezzato idoneo ad ospitare un telaio tipo ETSI N3 di dimensioni 600x300x2.200 mm (l x p x h).Tale Spazio comprende anche gli spazi di manovra, gli accessi e i percorsi necessari per raggiungere lo Spazio stesso, messo a disposizione dalla Società Ospitata per la successiva installazione dei propri Apparati attivi.
E’ possibile alla Società Ospitata richiedere la contiguità dei telai o il loro posizionamento back-to-back. La Società Ospitata dovrà sostenere i costi relativi a:
a. predisposizione degli Spazi attrezzati;
b. utilizzo di strutture della Società Ospitante (canalette, cavedio) necessari all'installazione ed alla terminazione degli apparati trasmissivi della Società Ospitata presso la sala apparati del Sito oggetto di Ospitalità;
c. affitto degli Spazi attrezzati;
d. concessione di una o più posizioni telaio sulla struttura di fila della Società Ospitante;
e. disponibilità del DDF/ODF;
f. facility management.
g. analisi di fattibilità e progettazione
2. Predisposizione ed affitto degli spazi
Sarà cura della Società Ospitante provvedere alla predisposizione degli Spazi tecnologicamente attrezzati da mettere a disposizione della Società Ospitata, che ne dovrà sostenere il relativo onere economico.
In particolare, la Società Ospitata dovrà riconoscere alla Società Ospitante un canone annuo per l’affitto dello spazio pari a Euro 861,00 per ciascuna posizione di telaio 600x300X2200 mm. Per la disponibilità della struttura di fila per ciascuna posizione di telaio 600x300 x 2200 mm è invece prevista la corresponsione di un canone annuo pari a Euro 1.391,00.
Nell’eventualità in cui l’Operatore utilizzi cavidotti e strutture passacavi esistenti della Società Ospitante è prevista la corresponsione a quest’ultima del relativo onere economico, pari ad un canone annuo di Euro 583,00.
3. Disponibilità del DDF e ODF
Per la terminazione dei flussi a 2Mbit/s, la Società Ospitante metterà a disposizione della Società Ospitata un numero di posizioni sul DDF della Società Ospitante pari alla capacità massima richiesta dalla società Ospitata. Ciascun subrack contiene 64 posizioni E1.
Sarà cura della società Ospitata realizzare i raccordi tra il proprio apparato e il DDF messo a disposizione da Vodafone, mentre sarà a cura di Vodafone la realizzazione e la manutenzione delle permute di raccordo verso i propri apparati commutativi.
Per la terminazione dei flussi a 2Mbit/s, il costo previsto per la predisposizione del DDF è di Euro 262,00 come una tantum e di Euro 563,00 come canone annuo.
Qualora la centrale di commutazione supporti il tipo di interfacce interconnessione a 155Mbit/s sarà facoltà dell’Operatore richiedere l’interconnessione a livello SDH. Vodafone, su richiesta della Società Ospitata, metterà a disposizione della Società Ospitata un numero di coppie dell’ODF con capacità massima di 12 fibre ottiche e/o comunque con
capacità pari alla capacità massima richiesta dalla Società Ospitata.. Ciascun subrack contiene 2 posizioni per attestazione di fibre ottiche.
Per ogni terminazione ottica a 155 Mbit/s (coppia di fibra attestata) è previsto un costo di Euro 200,00 come una tantum e un canone annuo pari a Euro 100,00.
4. Servizi di facility management
La Società Ospitante fornirà alla Società Ospitata le seguenti prestazioni di facility management:
a) Servizi di energia elettrica stabilizzata e trattata;
b) Servizi di condizionamento;
c) Servizi di manutenzione ordinaria e di vigilanza.
Per ciascuna prestazione è previsto un canone annuo:
• Per il servizio di energia elettrica un onere pari a Euro 1.777,00 a kW di potenza disponibile da ciascun telaio 600*300; la potenza massima assorbibile da ciascun telaio 600*300 è di 1 kW. L’Operatore dovrà informare la Società Ospitante, all’atto della richiesta di Ospitalità, qualora la potenza massima assorbita dagli Apparati utilizzati sia superiore ad 1 kW.
• Per il servizio di condizionamento un onere pari a Euro 549,00 a kW di potenza dissipabile da ciascun telaio 600*300; la potenza massima dissipabile da ciascun telaio 600*300 è di 1 kW. L’Operatore dovrà informare la Società Ospitante, all’atto della richiesta di Ospitalità, qualora la potenza massima dissipata dagli Apparati installati sia superiore ad 1 kW
• Per il servizio di manutenzione ordinaria e di vigilanza un onere pari a Euro 3.339,00 per sito. Si applica alla prima richiesta dell’Operatore sulla Sede.
5. Analisi di Fattibilità e Progettazione
Per lo studio di fattibilità (primi sopralluoghi e progetto preliminare) di cui all’Allegato 5, la Società Ospitata dovrà corrispondere alla Società Ospitante un importo pari a Euro 2.006,00 nel caso in cui lo studio di fattibilità sia negativo, mentre, nel caso di studio di fattibilità positivo, un importo pari a Euro 5.808,00 comprensivo dell’attività di assistenza fornita dal personale della Società Ospitante nella progettazione e nell’installazione dell’impianto della Società Ospitata, ivi inclusi ulteriori sopralluoghi
ALLEGATO 3
Interventi a cura del personale della società sugli impianti della stessa ospitati nei siti VF-IT
Premessa
Tutte le sedi VF-IT in cui la Società Ospitata richiede Ospitalità devono avere a disposizione l'elenco completo del personale per cui la stessa richiede l’autorizzazione ad accedere nei siti VF-IT. Il personale potrà appartenere alla Società Ospitata o a Società indicate dalla Società Ospitata stessa per le attività di installazione, manutenzione ed esercizio degli apparati presenti nel sito VF-IT.
In quest’ultimo caso la Società Ospitata dovrà fornire, oltre al nominativo, anche la Società di appartenenza. Il personale della Società Ospitata o della societa’ indicata dalla Societa’ Ospitata, potrà accedere ai Siti VF-IT solo previo riconoscimento a mezzo documento comprovante identità e Società di appartenenza (tesserino) ed in ogni caso con l’accompagnamento del personale VF-IT o di società delegata da VF-IT (reperibile) o di vigilanza incaricato da VF-IT.
La Società Ospitata deve comunicare a VF-IT ogni variazione rispetto all’elenco originale. Non sarà consentito l’accesso a personale il cui nominativo non sia contenuto nell’elenco fornito ed aggiornato dalla Società stessa.
Per “orario base” si intende tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.30, mentre per “fuori orario base” si intende tutti i giorni dalle 17.30 alle 8. 30, il sabato, la domenica e tutti i giorni festivi.
Vengono espressamente richiamati gli obblighi previsti nell’articolato contrattuale, art. 7.1 lett. g), a carico di Società Ospitata in merito al Decreto Legislativo 81/08, ivi comprese successive modifiche e/o integrazioni.
Il presente Allegato disciplina la procedura da utilizzare affinchè la Società Ospitata possaeffettuare attivita’ di manutenzione ed esercizio sui propri Apparati trasmissivi.
L’attivita’ di manutenzione da parte della Societa’ Ospitata che ha sottoscritto l’Accordo sarà garantita tramite il servizio di accompagnamento, che viene effettuato dalla Società Ospitante da Lunedì a Domenica H24 , 365 giorni/anno (cfr tabella 1)
Il servizio di accompagnamento prevede:
1) Riconoscimento del personale della Societa’ Ospitata che richiede l’accesso presso il Sito;
2) Apertura al personale della Societa’ Ospitata dei varchi che immettono agli Spazi che ospitano i relativi Apparati;
3) Controllo del personale della Societa’ Ospitata durante la permanenza all’interno del Sito e identificazione delle aree attribuite alla Societa’ Ospitata;
4) Verifica della chiusura dei varchi interessati a conclusione dell’intervento manutentivo.
Tabella 1
Servizio | Ricezione Richiesta | Orario esecuzione | Tempi di intervento |
Coubicazione – | 365 giorni/anno | orario base | Entro 4 ore lavorative |
Accompagnamento | H24 | dalla richiesta |
Il servizio di accompagnamento sarà richiesto dalla Societa’ Ospitata mediante chiamata al punto di contatto telefonico riportato in tabella 2 ed invio al contatto email delle informazioni di seguito esplicitate:
- Data ora richiesta appuntamento;
- Nome Cognome e numero di telefono del tecnico che eseguirà l’intervento;
- Sito Vodafone su cui eseguire l’intervento;
- Motivo dell’intervento;
- Tempo presunta durata intervento.
- Indirizzo email a cui Vodafone dovrà confermare la data e ora dell’appuntamento concordato.
Tabella 2
Service Desk | Numero contatto | e-mail contatto |
Danubius NOC | x000000000000 post sel 2 |
ALLEGATO 4
DISCIPLINA DEGLI ACCESSI
Premessa
La seguente normativa comportamentale prende in considerazione la presenza fisica di personale di Operatore e/o dei suoi fornitori all’interno dei Siti di Vodafone ed in particolare mira a disciplinare modalità, obblighi e responsabilità negli accessi di personale di Operatore e/o dei suoi fornitori ai Siti Vodafone.
Vengono espressamente richiamati gli obblighi previsti nell’articolato contrattuale, art. 7.1 lett. g), a carico della Società Ospitata in merito al Decreto Legislativo 81/08, ivi comprese successive modifiche e/o integrazioni.
SICUREZZA DEL PERSONALE
1. VF-IT, conformemente a quanto previsto ai sensi del Decreto Legislativo 81/08 e o successive modifiche o integrazioni, si impegna, verso la Società Ospitata:
a) fornire per ogni Sito il documento di valutazione dei rischi (VDR o art.26 del D.Lgs. 81/08), esistenti nell'ambiente in cui il personale della Società Ospitata sarà destinato ad operare, ciò al fine di evidenziare tutte le misure adottate dalla Societa’ Ospitante per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo tali rischi. La Società Ospitata si impegna a fornire riscontro formale dell’avvenuta ricezione delle informazioni alla Societa’ Ospitante inviando tale documento controfirmato per accettazione. La Societa’ Ospitante si impegna a dare accesso tempestivamente alla Societa’ Ospitata al portale OneSafety, al link xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxxxxx.xx/Xxxxxxx.xxxx, dove sara’ disponibile il VDR aggiornato in tempo reale per ciascun Sito. La Societa’ Ospitata potra` in tal caso scaricare in autonomia il documento prima di ogni ingresso di personale della Societa’ Ospitata, e/o di suoi fornitori, nei Siti oggetto dell’Accordo. I referenti
della Societa’ Ospitata da abilitare all’accesso al portale OneSafety sono riportati in Allegato 12.
b) Fino a quando il portale OneSafety non sara` accessibile, l’invio del documento VDR alla Societa’ Ospitata e la ricezione dello stesso controfirmato dalla Societa’ Ospitante avverra` via e-mail prima di ogni ingresso di personale della Societa’ Ospitata, e/o dei suoi fornitori, nei Siti della Societa’ Ospitante. L’email della Societa’ Ospitata a cui comunicare il VDR e’ ,
mentre l’email della Societa’ Ospitante a cui inviare il VDR controfirmato e’ xxxxxxxxxxx_xxxxxxxx_xxxxxx_xx@xxxxxxxx.xxx.
c) a cooperare con la Società Ospitata all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi di incidenti sul lavoro nel corso dell’attività lavorativa svolta dal personale incaricato dalla Società Ospitata
d) a promuovere con la Società Ospitata ed eventuali altri soggetti terzi il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi
2. La Società Ospitata si impegna a coordinarsi con VF-IT per gli interventi di protezione dai rischi, informando VF-IT, al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte.
3. Permangono a carico della Società Ospitata gli obblighi di assicurare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori propri dipendenti o del personale di ditte incaricate dalla società stessa, anche in relazione ai rischi specifici dell'attività esercitata.
4. Le ditte incaricate dalla Societa’ Ospitata che non rientrano nel parco fornitori di Vodafone Italia dovranno essere qualificate da quest’ultima acquisendo dalla Societa’ Ospitata che usufruisce del servizio di co-ubicazione, un autodichiarazione attestante l’avvenuta’ verifica’ dell’ idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici. La Societa’ Ospitata dovra’ quindi comunicare al referente della Societa’ Ospitante i dati identificativi delle ditte che intenderanno utilizzare e l’avvio dei lavori da parte delle ditte sarà condizionato all’esito delle verifiche della Societa’ Ospitante. Nel caso che la ditta proposta dalla Societa’ Ospitata sia già qualificata/verificata dalla Societa’
Ospitante, per sé stessa o per altre Societa’ Ospitate, non verrà richiesto dalla Societa’ Ospitante nessuna evidenza supplementare.
5. Resta inteso che il personale della Società Ospitata sarà tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme e misure di prevenzione vigenti, nonché al rispetto delle procedure emesse da VF-IT.
ALLEGATO 5 MODALITA’ DI RICHIESTA DELL’OSPITALITA’
La Società Ospitata ai fini previsti nel seguente Accordo dovrà seguire il processo operativo di seguito descritto:
• richiesta di analisi di fattibilità ai riferimenti indicati all’annesso 1 del presente Allegato. Nella richiesta devono essere indicate le seguenti informazioni:
o Sito interessato ed indirizzo sede del sito della Società Richiedente;
o Data prevista per l’attivazione. Tale data non è impegnativa per la Società Ospitante che concorderà con la Società richiedente la data effettiva di attivazione in conformità con i tempi previsti per la realizzazione dell’Ospitalità richiesta;
o Impiego:
o Interconnessione diretta con la Società Ospitante per traffico Fisso - Mobile, Mobile - Fisso, Mobile – Mobile e traffico Fisso - Fisso;
o Quantità e tipologia di Apparati trasmissivi con relative caratteristiche tecniche (Costruttore, dimensioni, equipaggiamento previsto, etc);
o Progetto di massima;
• la Società Ospitante valuterà le richieste pervenute entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla comunicazione della stessa, fornendo nello stesso termine una risposta di fattibilità non impegnativa (prima analisi tecnica) e se necessario si concorda un sopralluogo congiunto da effettuarsi nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 10 giorni lavorativi dalla risposta di fattibilità la Società Ospitante potrà richiedere alla Società Richiedente, ulteriori informazioni non incluse nel progetto presentato. La Società Ospitante non è tenuta a procedere nell’analisi qualora la Società Richiedente non fornisca le informazioni richieste.
potrà, inoltre, fornire risposta negativa qualora non siano rispettate le condizioni riportate al paragrafo successivo.
• Durante il sopralluogo saranno indicati alla Società richiedente Ospitalita’ gli Spazi disponibili per l’installazione degli Apparati e le eventuali strutture delle quali la Società Ospitante concede l’utilizzo (canaline, cavedio), secondo quanto previsto nell’Allegato 1 ed alle condizioni indicate nell’Allegato 2. Nel caso in cui venga utilizzata l’infrastruttura di posa della Società Ospitante in coerenza con quanto indicato all’art. 4.6 dell’articolato, tali autorizzazioni non sono necessarie.
• La Società richiedente Ospitalita’, coerentemente con quanto concordato con la Società Ospitante durante il sopralluogo, dovrà presentare entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla data del sopralluogo, un progetto di dettaglio completo. Nel caso in cui il progetto non venga fornito entro il termine stabilito, l’eventuale variazione delle condizioni esistenti al momento dell’analisi di fattibilità potrà causare modifiche al progetto, ritardi e mancata realizzabilità.
• la Società Ospitante fornirà entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla ricezione del progetto di dettaglio la risposta definitiva. Potrà richiedere alla Società Richiedente ulteriori informazioni non incluse nel progetto presentato e non è tenuta a procedere nell’analisi qualora la Società Richiedente non fornisca le informazioni richieste. La Società Ospitante potrà fornire risposta negativa con adeguata motivazione.
Annesso 1
Le richieste di analisi di fattibilità dovranno pervenire ai seguenti punti di contatto.
Vodafone | Nominativo Responsabile | Tel. | |
TTN Engineering & Delivery | Xxxxxx Xxxxxxx | x00 000 0000000 | |
NIM – Core Infrastructure | Xxxxxx Xxxxxxx | x00 000 0000000 | |
NIM – Core Infrastructure | Xxxxx Xxxx | x00 000 0000000 | |
Rental Management | Xxxxx Xxxxx | x00 000 0000000 | |
Rental Management | Xxxxx Xxxxx | x00 000 0000000 |
ALLEGATO 6
INFORMATIVA PRIVACY
Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) -ex art. 10 Legge n. 675/1996 recante disposizioni in materia di “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” – VF-IT informa che i dati personali della Società Ospitata sono e saranno trattati da VF-IT ed inseriti in una banca dati sia automatizzata che cartacea.
L’acquisizione ed il trattamento dei dati della Società Ospitata, quali a titolo di esempio denominazione sociale, sede, indirizzo, eventuali sedi secondarie, Partita Iva, codice fiscale, estremi del conto o dei conti correnti bancari, numero di telefono e di fax, sono necessari al fine di addivenire alla conclusione del presente contratto ed al fine di darne esecuzione. Il mancato conferimento di tali dati potrebbe determinare l’impossibilita’ di dare esecuzione a tale contratto.
Per lo svolgimento di talune attivita’ correlate alle finalita’ del trattamento dei dati personali come sopra specificate, VF-IT, si rivolge a soggetti terzi che svolgono attivita’ funzionali a quella della nostra Societa’, quali:
a) banche ed istituti di credito per la gestione dei pagamenti/incassi;
b) camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
c) societa’ di revisione;
d) societa’ di auditing;
e) societa’ e organismi di attestazione di idoneita’;
f) societa’ che svolgono servizi di certificazione di qualita’;
g) studi e societa’ nell’ambito dei rapporti di assistenza e consulenza legale e tributaria
I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate trattano i dati della Società Ospitata come distinti titolari del trattamento o in qualità di Responsabili o Incaricati all'uopo nominati da VF-IT.
I dati personali della Società Ospitata potranno inoltre, essere conosciuti dai dipendenti/consulenti di VF-IT i quali sono stati appositamente nominati Responsabili o Incaricati del trattamento.
VF-IT, inoltre, come Società del Gruppo Vodafone Group PLC, potra’ condividere le informazioni ed i dati della Società Ospitata con altre società del Gruppo Vodafone, con società controllate, collegate e controllanti allo scopo di fornire i Servizi ed al fine di ottimizzare i servizi in tutto il mondo Vodafone. Le informazioni e i dati che saranno comunicati a queste società saranno trattati con gli equivalenti livelli di protezione.
Le modalita’ con cui verranno trattati i dati della Società Ospitata, avverrano mediante strumenti manuali, informatici o telematici anche combinati tra loro per il perseguimento delle finalita’ per le quali sono stati raccolti, per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario e comunque, verranno trattati nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente. I dati personali della Società Ospitata saranno trattati per le finalita’ descritte e per un periodo non superiore a quello necessario.
Il “Titolare” del trattamento e’ Vodafone Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO – Italia), Xxx Xxxxxx 00.
La Società Ospitata ha in qualunque momento diritto di conoscere quali sono i dati trattati e come essi vengono utilizzati, nonche’ di farli aggiornare, integrare e rettificare o di chiederne la cancellazione, il blocco ed opporsi al loro trattamento se effettuato in violazione di legge, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (ex art. 13 della Legge n. 675/1996) scrivendo a Vodafone Italia S.p.A, Xxx Xxxxxx, 00 – Xxxxx (XX).
ALLEGATO 7
Interessi di Ritardato Pagamento
1 Determinazione del tasso base e dello spread aggiuntivo al tasso percentuale per il ritardato pagamento
Il Tasso Base da prendere a riferimento per il calcolo degli interessi di ritardato pagamento è il tasso di B.C.E previsto dal decreto legislativo 231 del 2002.
Al Tasso B.C.E va aggiunto uno spread che, al fine di incentivare ciascuna parte ad un puntuale pagamento delle fatture emesse dall’altra Parte nei confronti dello stessa, è determinato dal valore del DSO Delinquent dell’operatore in esame. La somma tra il Tasso Base ed il valore dello Spread Aggiuntivo, determina quindi il tasso finale da utilizzare per l’addebito degli Interessi di Ritardato Pagamento (IRP).
Il valore del DSO (Days Sales Outstanding) Delinquent sarà determinato dal risultato del rapporto tra il valore del Credito scaduto esigibile ed il valore del Fatturato Rolling sulla base di 12 mesi, moltiplicato per 365.
La determinazione del Credito scaduto esigibile ed il Fatturato Rolling sarà effettuata secondo quanto di seguito indicato.
Credito scaduto Esigibile
Il valore del credito scaduto esigibile sarà pari alla differenza tra l’importo del credito scaduto ed il valore dei reclami trattenuti finanziariamente ed in lavorazione.
Fatturato Rolling
Il valore del Fatturato Rolling sarà pari al valore del fatturato netto emesso (differenza tra il valore delle fatture ed il valore delle note di credito) in un anno solare (es. se la determinazione dello spread avviene nel mese di aprile dell’anno X, il valore del fatturato netto sarà calcolato prendendo in considerazione il valore complessivo delle fatture e delle note di credito emesse nei confronti dell’operatore nel periodo compreso tra il mese di aprile dell’anno X-1 ed il mese di marzo dell’anno X).
Una volta determinato il valore del DSO Delinquent, sarà utilizzata la seguente tabella per l’individuazione dello spread.
Tabella 1: Valore dello spread in funzione del DSO Delinquent.
DSO Delinquent (giorni) | Valore Spread (%) |
0 – 5 | 3 |
6 – 10 | 4 |
11 – 20 | 5 |
21 - 30 | 6 |
31 - 40 | 6,5 |
41 – 50 | 7 |
51 – 60 | 7,5 |
61 - 70 | 8 |
Oltre 70 | 8,5 |
Il valore dello Spread Aggiuntivo, così determinato, sarà sommato al valore del Tasso Base e determinerà quindi il valore tasso complessivo da utilizzare per l’addebito degli IRP. Tale valore sarà calcolato all’occorrenza e sarà comunicato da Vodafone a Operatore.
Per quanto attiene alla concessione di eventuali piani di dilazione del debito si fa presente che le relative rate saranno maggiorate del tasso previsto dal decreto legislativo 231 del 2002. Tali interessi saranno addebitati emettendo un’apposita fattura.
Per quanto riguarda invece il tasso considerato ai fini del calcolo degli IRP su importi corrisposti da Operatore ma oggetto di reclamo rivelatosi, a valle delle verifiche tecniche di rito, fondato e che quindi ha dato luogo all’emissione di una nota di credito, viene sempre applicato quanto previsto dal decreto legislativo 231 del 2002.
ALLEGATO 8
Contratto di Sito
Tra
Vodafone Italia S.p.A, società con socio unico del gruppo Vodafone Group Plc., avente sede legale in Xxxxx (XX), Xxx
X. Xxxxxx, 00, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Torino n. 93026890017, Partita IVA 08539010010, capitale sociale di Euro 2.305.099.887,30, rappresentata da , in qualità di
……………………….….. (di seguito indicata anche “Vodafone” e/o come "VF-IT" o “Societa’ Ospitante”). E
Operatore, con sede legale in ……, via ……..n…., iscritta presso il registro delle imprese di P. Iva e codice
fiscale n. ……………, rappresentata da …………., responsabile …………………………., in virtù dei poteri a lui conferiti (di seguito denominata, per brevità, “Società Ospitata”, “Operatore”),
nel seguito “le Parti” quando indicate congiuntamente, Premesso che:
1. In data …/…/…… Operatore e Vodafone Italia (di seguito, congiuntamente, "le Parti") hanno sottoscritto un “Accordo di co-ubicazione presso i siti di Vodafone” (di seguito "Accordo"), che disciplina la fornitura dell’Ospitalità presso i Siti di Vodafone di Apparati trasmissivi di proprietà di Operatore per la realizzazione tecnica dell’interconnessione regolata dal ……………….. sottoscritto tra le Parti in data ;
2. In data …/…/…… Operatore ha avanzato formale richiesta di Ospitalità’ per la predisposizione presso un determinato Sito di appositi Spazi e relativi servizi accessori per i propri Apparati trasmissivi;
3. A seguito di tale richiesta, in data , Vodafone Italia ha comunicato ad Operatore il relativo studio di
fattibilita’ riportato in Annesso B;
4. A fronte dell’accettazione del presente Contratto di Xxxx da parte di Operatore, Vodafone assegnerà lo Spazio con i servizi accessori richiesti.
5. L’utilizzo di Spazi nella disponibilità di Vodafone e relativi servizi accessori da parte dell’Operatore risulta disciplinato dal combinato disposto dell’Accordo e del presente Contratto di Sito, il cui modello è allegato all’Accordo ed indicato come Allegato 8.
Sono parte integrante del presente Contratto di Sito i seguenti Xxxxxxx, letti e accettati nonché ove necessario, debitamente sottoscritti dall’Operatore:
Annesso A | Condizioni Generali |
Annesso B | Planimetria Sito ed esito dello Studio di Fattibilità |
Annesso C | Verbale di Consegna |
Tutto ciò premesso
Le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue.
OFFERTA COMMERCIALE
1. Adesione alla soluzione proposta
A seguito della richiesta da parte di Operatore, con il presente Contratto di Sito Operatore accetta la seguente offerta commerciale di VF-IT relativa al Sito oggetto di esito positivo della fattibilità di cui in Annesso B.
Gli Spazi e i relativi servizi accessori forniti da Vodafone ed utili a soddisfare la richiesta dell’Operatore, i cui costi sono riportati nel seguente art.2, sono dettagliati di seguito:
[inserire dettagli degli Spazi e dei relativi servizi accessori]
e così come meglio identificati nella planimetria riportata nell’Xxxxxxx X.
VF-IT concede in Ospitalità all’Operatore gli Spazi e i relativi servizi accessori descritti al punto precedente presso il Sito ………………..[inserire il nome del sito]…………….[inserire il codice office] [inserire l'indirizzo
del sito] [inserire la città/provincia del sito], nel seguito “il Sito”.
2. Condizioni economiche
Le Parti concordano che le condizioni economiche relative alla soluzione tecnica proposta nell’ art.1 del presente Contratto di Xxxx, definite sulla base delle condizioni tecnico economiche di cui all’Allegato 2 dell’Accordo, sono riportate di seguito.
Servizio/ Prodotto | Attivazione (Una Tantum) | Canone Annuo |
Totale della Soluzione Proposta |
Tutti gli importi indicati sono espressi in Euro e sono al netto di IVA.
3. Tempi di Consegna
Il tempo di consegna previsto per la soluzione proposta è di ……. giorni solari dalla data di sottoscrizione del presente Contratto di Sito, come da studio di fattibilità in Annesso B.
A conclusione della predisposizione della soluzione proposta, la consegna degli Spazi e dei relativi servizi accessori decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna, come da articolo 5 dell’Accordo, Dalla data di sottoscrizione di detto verbale decorrono i termini per il pagamento dei corrispettivi di cui all’articolo 2 del presente Contratto di Sito secondo le modalità di fatturazione riportate nell’articolo 11 dell’Accordo
4. Negoziazione espressa
Il presente Contratto di Sito è stato frutto di espressa e specifica negoziazione tra le Parti, pertanto, le stesse si danno reciproco atto che le disposizioni degli artt. 1341 e 1342 c.c. non trovano applicazione al presente Contratto di Xxxx.
5. Condizioni Generali
Le Parti concordano che, per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto di Sito, le previsioni dell'Accordo trovano piena efficacia, così come richiamate dall'Annesso A (Condizioni Generali) al Contratto di Xxxx.
Se d'accordo con quanto precede, Xx invitiamo a volerci comunicare per iscritto la Vostra accettazione entro 30 giorni solari dalla ricezione della presente Contratto di Xxxx, allegando lo stesso, unitamente agli Annessi, fotocopiato su Vostra carta intestata, in segno di formale ed integrale accettazione.
Data………………..
Firma: Vodafone Italia S.p.A
ANNESSO A: CONDIZIONI GENERALI
Art. 1. Oggetto
Vodafone concede in uso all’Operatore, alle condizioni disciplinate nel Contratto di Xxxx (di seguito anche il “Contratto”), gli Spazi e servizi accessori così come descritti nell’Annesso B.
Conformemente a quanto previsto dall’art 0.xxxx’Accordo, Vodafone fornisce altresì all’Operatore, in relazione ai predetti Spazi concessi in uso, i servizi di Ingegnerizzazione e di Facility Management (di seguito “il Servizio”).
Il Servizio è da intendersi come funzionale ai servizi di interconnessione regolati dal contratto …………………..
sottoscritto tra le Parti.
Le Parti convengono che quanto disciplinato dal Contratto ha validità esclusivamente per il Sito oggetto del Contratto e non è in alcun modo estendibile ad altri Siti di Vodafone.
Art. 2 Subconcessione in uso
Con specifico riferimento ai Servizi di cui al precedente art. 1, qualora essi siano concessi in subconcessione, l’Operatore dovrà garantire il rispetto dei medesimi obblighi a cui è sottoposta Vodafone. In particolare, le Parti convengono e pattuiscono quanto segue.
Gli Spazi vengono subconcessi in uso nello stato di fatto e di diritto e nelle condizioni in cui si troveranno a seguito della realizzazione degli interventi di engineering.
Stante il vigente rapporto di locazione tra Vodafone e il soggetto giuridico proprietario del Sito, qualsiasi attività di ulteriore adattamento degli Apparati di proprietà di Operatore dovrà essere preventivamente autorizzata da Vodafone, previo invio di idonea richiesta da parte di quest’ultima al soggetto giuridico proprietario, fermo restando in ogni caso il divieto di porre in essere interventi atti a modificare la destinazione d’uso del Sito.
Le Parti altresì concordano che Operatore non potrà in alcun caso subconcedere in uso il Sito a terzi senza il preventivo consenso scritto di Vodafone, come previsto dall’articolo 7.1. lettera c) dell'Accordo.
Art. 3 Concessione degli Spazi ed eventuali lavori/interventi
In conformità a quanto previsto nello studio di fattibilità del Sito riportato in Annesso B, di cui al Contratto, Vodafone si impegna ad effettuare gli interventi/lavori descritti in Annesso B, con proprio personale e/o avvalendosi di imprese esterne, come previsto dall’articolo 5 dell’Accordo.
Dette attività saranno realizzate secondo le modalità previste nell’Accordo a partire dalla data di perfezionamento del Contratto, fermo restando il prolungarsi dei lavori per causa di forza maggiore.
Art. 4 Condizioni economiche
A titolo di corrispettivo per la fornitura del Servizio, Operatore verserà a Vodafone gli importi individuati nell’offerta commerciale di cui al Contratto di Sito, salvo quanto previsto nell’articolo 12 dell’Accordo.
Art. 5 Modalità di fatturazione e pagamento
Le modalità di fatturazione e pagamento sono riportate nell’articolo 11 dell’Accordo.
Art. 6 Responsabilità
6.1. Ciascuna delle Parti si impegna a mantenere l’altra indenne dalle conseguenze dirette e/o indirette di eventi causati da propria negligenza, errore od omissione, ovvero dai propri apparati o dal proprio personale, che abbiano danneggiato il personale e/o i beni dell’altra Parte e/o il personale e/o beni di terzi ospitati nel Sito, nonché a terzi e/o cose di terzi in genere, sollevando l’altra Parte da ogni responsabilità ed onere al riguardo. Con il termine “personale” si intendono i lavoratori dipendenti, i consulenti, i fornitori e subfornitori delle parti o di terzi e qualunque terzo con il quale una Parte o un terzo abbia un rapporto contrattuale o di fatto.
6.2. Fermo restando quanto previsto nel comma precedente, qualora durante il periodo nel quale è concessa l’ospitalità o comunque alla scadenza del Contratto, le strutture e/o apparati di Vodafone risultino manomessi da parte dell’Operatore oppure del suo personale, il ripristino dell’originario stato dei luoghi e degli apparati avverrà a cura di Vodafone ma a spese dell’Operatore, al quale pertanto sarà addebitato il relativo costo. L’Operatore sarà comunque responsabile per eventuali ulteriori danni.
6.3 Gli eventi di forza maggiore sospenderanno le reciproche obbligazioni derivanti dal Contratto, non generando alcuna responsabilità tra le Parti. Sono considerati eventi di forza maggiore, a titolo esemplificativo ma e non esaustivo:
eventi naturali ostili che rendono impossibile raggiungere il sito in caso di distruzione, scioperi generali nazionali , epidemie, incendi, tempeste, alluvioni, restrizioni imposte da leggi, embarghi industriali e commerciali, guerre o operazioni militari, insurrezioni, disordini civili, atti o omissioni governative, qualsiasi altro evento fuori da ogni ragionevole controllo e che ostacoli la realizzazione delle finalità del Contratto.
6.4 Nel caso in cui gli eventi di forza maggiore di cui al presente articolo abbiano durata superiore ai tre mesi, ciascuna Parte sarà libera di recedere dal Contratto senza alcun onere relativamente al Sito e relativi servizi interessati dall’evento di forza maggiore mediante comunicazione scritta da inviarsi con raccomandata a/r o PEC almeno 15 giorni prima della data di efficacia del recesso.
Art. 7 Durata
7.1. Il Contratto di Xxxx avrà validità di 6 anni a far data dal suo perfezionamento e si intenderà tacitamente rinnovato per un periodo di ulteriori sei anni, salva espressa disdetta inviata dall’Operatore a mezzo raccomandata A/R e/o PEC con un preavviso di almeno 12 mesi rispetto alla data di scadenza prevista.
7.2. L’Operatore potrà recedere dal Contratto per gravi motivi dando un preavviso minimo di sei mesi dalla data di efficacia del recesso, mediante raccomandata A/R o PEC.
7.3. Resta inteso che il Contratto è funzionale al contratti di interconnessione tra le Partie pertanto, in caso di cessazione del contratto interconnessione anche il Contratto cessera’ di avere efficacia.
7.4. Nel caso in cui il Sito presso il quale l’Operatore richiede Ospitalita' sia di terzi e Vodafone abbia in essere un contratto di locazione, la durata del Contratto di Sito non potrà, in ogni caso, essere superiore a quella prevista dal contratto col terzo.
7.5 In ogni caso, fatte salve le diverse ipotesi previste dall’Accordo e in particolare le ipotesi previste dagli artt. 8.3 e 15.4, la cessazione per qualunque causa dell’ Accordo non produrrà effetti sul Contratto che restera’ efficace fino alla sua naturale scadenza.
Art. 8 Risoluzione
Impregiudicate le altre ipotesi di risoluzione e i rimedi previsti dalla legge o da altre disposizione del presente Contratto, il presente Contratto dovrà intendersi immediatamente risolto nei seguenti casi:
a) non sussista la finalità dell’interconnessione indicata all’articolo 3.1 dell’Accordo di co- ubicazione;
b) insorgenza di cause di impedimento di natura civile, penale o amministrativa che ostino alla prosecuzione dei servizi forniti. In nessuno dei suddetti casi la Società Ospitata potrà pretendere dalla Società Ospitante risarcimenti o indennizzi in ragione dell’avvenuta risoluzione.
In caso di risoluzione o recesso o scadenza dell’Accordo o scadenza del presente Contratto di Sito, la Società Ospitata avrà diritto, con le modalità e tempistiche descritte nell’Accordo, di accedere nei locali della Società Ospitante allo scopo di portare a termine qualsiasi lavoro di scollegamento e di rimpossessarsi di qualsiasi apparecchiatura di impianti oppure di apparati appartenenti alla Società Ospitata o di una terza parte, installati da o per conto della Società Ospitata. In caso di inadempimento totale o parziale, da parte dell’Operatore, anche di una sola delle obbligazioni di cui agli articoli 4 e 5, se detto inadempimento non sarà sanato entro 15 giorni dal ricevimento di una comunicazione inviata secondo le modalità di cui al successivo Art. 10, contenente, ai sensi dell’art. 1454 c.c., la relativa diffida ad adempiere, Vodafone potrà risolvere il presente Contratto.
E’ fatto salvo in ogni caso il diritto di agire in via giudiziaria per il recupero delle somme non pagate e per il risarcimento del danno.
Ove l'Operatore non effettui il pagamento delle fatture in modo totale o parziale nei termini indicati dall'art. 11 dell'Accordo e fino all’avvenuto adempimento di quanto da esso dovuto secondo i termini e le condizioni in essa riportati, Vodafone si riserva il diritto di:
- sospendere le negoziazioni in corso aventi ad oggetto la fornitura degli Spazi e servizi di cui all’ Accordo e/o non avviarne di nuove;
- sospendere la fornitura di ulteriori servizi richiesti in virtù del presente Contratto.
Art. 9 Punti di contatto
Le funzioni aziendali di Vodafone (“punti di contatto”) preposte alla gestione delle comunicazioni per l’esecuzione del presente Contratto sono quelle indicate negli Allegati 3, 5 e 12 dell’Accordo.
Qualsiasi comunicazione tra le Parti riguardante il presente Contratto deve essere redatta in forma scritta, ed inviata ai punti di contatto di cui al precedente comma tramite e-mail, fax o raccomandata A/R o PEC. Della ricezione fanno rispettivamente prova il rapporto di trasmissione o la ricevuta di ritorno. Le comunicazioni inviate a mezzo fax si presumono ricevute dall’altra Parte il giorno lavorativo successivo a quello di invio. Il rapporto trasmissione del fax fa prova della spedizione e della data di invio.
Art. 10 Rapporti tra le Parti
Il presente Contratto non dà luogo ad alcun tipo di società/associazione o collaborazione di qualsiasi forma tra le Parti, né ciascuna delle Parti potrà essere considerata agente o rappresentante dell’altra.
Operatore non potrà cedere il presente Contratto senza il preventivo consenso scritto di Vodafone, il quale sarà comunque subordinato all’autorizzazione da parte del soggetto proprietario del Sito in caso di sub concessione.
Art. 11 Foro competente
Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le Parti in merito all’interpretazione e/o all’esecuzione del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Art. 12 Trattamento di dati personali
Ai sensi e per gli effetti del d. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito per brevità “il Codice”) le Parti sono tenute all’assolvimento di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente, ivi compresi gli adempimenti previsti in materia di misure di sicurezza di cui al Capo II del Codice.
Ciascuna Parte è tenuta a conservare e mantenere riservati i dati personali che riceverà dall’altra, i quali potranno essere trattati esclusivamente per le finalità correlate all’adempimento del presente Contratto. I dati personali non possono essere comunicati a terzi, salvo che la comunicazione non sia necessaria in virtù del presente Contratto. In caso di cessazione del presente contratto ciascuna Parte si impegna a cessare ogni trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente, dandone formale comunicazione all’altra Parte.
Le Parti nomineranno quali “Incaricati” del trattamento dei dati personali i propri dipendenti/consulenti che procederanno al trattamento dei dati personali di cui verranno a conoscenza in esecuzione del presente Contratto.
In caso di violazione delle disposizioni del Codice ciascuna Parte si impegna a tenere manlevata l’altra da eventuali contestazioni che possano essere avanzate dagli interessati sulla base dei diritti loro attribuiti dal Codice in materia di protezione dei dati personali per trattamento illegittimo, nonché da ogni altra contestazione che possa essere mossa dall’Autorità Garante della privacy e ad assumersi ogni responsabilità che possa derivare dalla propria condotta attiva o omissiva.
Art. 13 Negoziazione espressa
Il presente Contratto è stato frutto di espressa e specifica negoziazione tra le Parti, pertanto, le stesse si danno reciproco atto che le disposizioni degli artt. 1341 e 1342 c.c. non trovano applicazione al presente Contratto.
La presente proposta ha validità di 30 giorni dalla data dell’invio.
ANNESSO B : PLANIMETRIA SITO ED ESITO STUDIO DI FATTIBILITA’
ANNESSO C - VERBALE DI CONSEGNA SPAZI E SERVIZI PER CO- UBICAZIONE
In data odierna il Sig. …………… per l’Operatore ……….. ed il Sig. …………. per Vodafone Italia S.p.A., in relazione all’esecuzione dei lavori relativi alla fattibilità del / /
presso la centrale ……………. Sito in Via …...... Città per la consegna del Sito/servizio.
Sulla base dei documenti contrattuali, l’Operatore dichiara:
• di aver preso visione del punto di sicurezza.
• di avere preso visione del locale e di averlo trovato in buono stato locativo.
• di accettare il locale nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, fatte salve le eventuali riserve sotto riportate.
• di avere constatato che le infrastrutture civili ed impiantistiche sono state realizzate secondo quanto previsto dal progetto esecutivo, fatte salve le eventuali riserve sotto riportate.
• che le quantità consegnate sono:
Servizi/Spazi | Quantità tecniche accettate | Consegna totale (si/no) | Quantità parziali consegnate | Quantità consegnate a saldo |
Posizioni telaio 300x600x2200 | ||||
Alimentazione (/KW) | ||||
Condizionamento (/KW) | ||||
Cavidotti e/o strutture passacavi | ||||
ODF per attestazione fibre ottiche | ||||
DDF per attestazione cavi coax. E1 | ||||
altro |
• che le posizioni ad esso attribuite da Vodafone Italia S.p.A. sono:
Servizio/Spazio | Sala | Fila | Altri dettagli |
Pertanto, di comune accordo, viene redatto il presente verbale di consegna attestante quanto sopra e con il quale l’Operatore:
❑ Accetta i locali e le opere senza eccezione o riserva alcuna;
❑ Accetta i servizi senza eccezione o riserva alcuna, ovvero accetta a condizione della eliminazione dei difetti o manchevolezze, indicati nelle note sopra riportate, nei tempi concordati.
❑ Prende atto che nel locale oggetto di consegna non è possibile escludere al momento la presenza di MCA (Materiali Contenenti Amianto) in stato di sicurezza, in quanto sono in corso le attività di verifica in centrale in tal senso. Appena disponibile, la documentazione relativa, se ne darà informativa e si aggiornerà il punto sicurezza.
❑ Si impegna ad informare Vodafone Italia S.p.A. su eventuali lavori di trasformazione e/o manutenzione straordinaria che potrebbero avere impatto sulle attività dell’altro personale operante nel sito.
Data Convocazione ………………………………………..
Data Seconda convocazione ………………………………………
Data Presa in carico OLO ………………
Per Operatore Per Vodafone Italia S.p.A.
Data / /
ALLEGATO 9
ACCORDO INTEGRATIVO PER LA RICHIESTA DELL’AMPLIAMENTO DEGLI SPAZI E SERVIZI DI CO-UBICAZIONE
TRA
Vodafone Italia S.p.A società con socio unico del gruppo Vodafone Group Plc., avente sede legale in Xxxxx (XX), Xxx X. Xxxxxx, 00, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Torino n. 93026890017, Partita IVA 08539010010, capitale sociale di Euro 2.305.099.887,30, rappresentata da ……….., in qualità di …………….. (di seguito indicata anche “Vodafone” e/o come "VF-IT" o “Società Ospitante”).
E
Operatore, con sede legale in ……, via n…., iscritta presso il registro delle imprese di
……….. P. Iva e codice fiscale n. ……………, rappresentata da …………., responsabile
…………………………., in virtù dei poteri a lui conferiti (di seguito denominata, per brevità, “Società Ospitata”, “Operatore”)
nel seguito “le Parti” quando indicate congiuntamente,
premesso che
1. In data …/…/…, l’Operatore e Vodafone hanno sottoscritto un Accordo Quadro di co-ubicazione presso i Siti Vodafone (di seguito, l'“Accordo”) che disciplina la co- ubicazione in Spazi nella disponibilità di Vodafone;
2. In data …/…/…, l’Operatore e Vodafone hanno sottoscritto ………………..
[indicare il documento contrattuale al quale si intende fare riferimento] relativo al Sito
……………….. [indicare nome del] ……………….. [indicare codice office]
………………….. [indicare indirizzo del sito] ………………….. [indicare la città/provincia del sito], nel seguito “il Sito”, in cui l’Operatore ha collocato i propri Apparati trasmissivi nei Siti VF-IT per l’interconnessione tra le rispettive reti (dell’ Operatore e di VF-IT);
3. in data …/…/… l’Operatore ha avanzato formale richiesta di modifica degli Spazi e dei servizi accessori nel Sito secondo le modalità previste dall’art. 4.5 dell’Accordo;
4. A fronte dell’accettazione del presente Accordo Integrativo al …/…/… da parte dell’Operatore, VF-IT assegnerà lo Spazio e i relativi servizi accessori richiesti e
appronterà le eventuali infrastrutture tecnologiche, secondo le previsioni dello studio di fattibilità (allegato quale Xxxxxxx A al presente Accordo Integrativo);
Tutto ciò premesso, con il presente Accordo Integrativo si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 Adesione alla soluzione proposta
A seguito della richiesta da parte di Operatore, con il presente Accordo Integrativo, lo stesso accetta la seguente soluzione tecnica proposta da VF-IT con riferimento al Sito e oggetto di esito positivo dello studio di fattibilità di cui alla premessa 4 che precede.
La soluzione proposta da Vodafone, utile a soddisfare la richiesta di Operatore, i cui costi sono riportati nel seguente articolo 2, è dettagliata di seguito:
[inserire dettagli della soluzione proposta]
e così come meglio identificata nell'Annesso A del presente Accordo Integrativo
Art. 2 Condizione economiche
Le Parti concordano che le condizioni economiche aggiuntive relative alla soluzione tecnica proposta nell’art. 1 del presente Accordo Integrativo, per il Sito descritto in premessa, sono riportate di seguito:
Servizio/ Prodotto | Attivazione (Una Tantum) | Canone Annuo |
Totale della Soluzione Proposta |
Tutti gli importi indicati sono espressi in Euro e sono al netto di IVA.
Le Parti concordano che, a partire dalla data del Verbale di Consegna, così come previsto e disciplinato dagli artt. 5.7 e 5.8 dell'Accordo, relativo alla soluzione tecnica di cui all'art. 1 del presente Accordo Integrativo, il canone di Co-Ubicazione annuale relativo al Sito descritto in premessa è determinato in Euro (somma del canone annuo riportato
in premessa relativo al Sito e del totale riportato in tabella) da corrispondersi in rate bimestrali di Euro secondo le modalità riportate nell’art. 11 dell’Accordo.
Art. 3 Disposizioni finali
Per quanto non previsto e pattuito con il presente Accordo Integrativo, si rimanda alla disciplina del documento contrattuale di cui alla premessa 2 summenzionato e all’Accordo di Co-Ubicazione, in vigore fra le Parti.
Le Parti concordano che, ai fini dell'implementazione della soluzione tecnica proposta da Vodafone, trovano applicazione gli artt. 5.7 e 5.8 dell'Accordo.
Data: ……., …/…/…
L’Operatore
Firma:
Vodafone Italia S.p.A
Firma:
Allegato 10
GARANZIE
Questo allegato descrive i requisiti della garanzia richiesta ed i relativi criteri di calcolo.
La garanzia è prestata per assicurare l’adempimento degli obblighi assunti nei confronti di Vodafone, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime (salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno).
1. Definizioni
Di seguito vengono riportate le definizioni dei principali termini e degli acronimi utilizzati nel presente allegato.
Ai fini del presente Accordo si intende per “Garante” un primario istituto di Credito nazionale od internazionale capillarmente presente sul territorio nazionale.
L’’istituto bancario deve essere scelto fra quelli indicati nell’elenco ISVAP delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzione.
2. Condizioni e termini della garanzia
La garanzia, il cui testo dovrà essere conforme a quanto riportato nell’Annesso al presente Allegato, preventivamente approvato dalle Parti, dovrà essere prestata con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c. e con preciso impegno che il fidejussore resti obbligato ex art. 1957 c.c., esimendo espressamente Vodafone, in deroga a tale disposizione, dall'onere di agire entro i termini ivi previsti e dall’onere di proporre istanza contro Operatore.
Il fidejussore, in deroga all’art. 1945 c.c., dovrà inoltre impegnarsi a versare l’importo garantito a semplice richiesta di Vodafone e, comunque, entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione della suddetta richiesta, senza riserva e condizione e senza esperire le eccezioni che spettano al debitore principale. A tal fine, il fidejussore dovrà rinunciare espressamente, anche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1246 n. 4 cod. civ., ad avvalersi del diritto alla compensazione di propri eventuali crediti nei confronti di Vodafone e dovrà rinunciare, altresì, ai diritti allo stesso spettanti ai sensi dell’Articolo 1247 cod. civ..
Fino alla concorrenza della somma garantita da detta fidejussione, il fidejussore dovrà impegnarsi a versare anche più importi ed anche se relativi ad obbligazioni diverse, sempre comunque nascenti da almeno uno degli accordi o contratti in essere tra le Parti.
Il fideiussore dovrà impegnarsi a rinunciare ad esercitare i diritti che gli spettano ai sensi dell’Articolo 1949 cod. civ. sino a quando ogni ragione di credito di Vodafone non sia stata integralmente soddisfatta.
In Annesso al presente Allegato è riportato il testo al quale deve uniformarsi la garanzia fornita dal Garante.
3. Validità
La garanzia ha validità di un anno a far data dalla sottoscrizione del presente Accordo e dovrà essere rinnovata allo scadere del primo anno e, quindi, allo scadere di ogni anno successivo, nonché per gli ulteriori periodi di durata del presente Accordo, nel caso di rinnovo tacito di quest’ultimo. Anche in caso di recesso o risoluzione per qualsiasi motivo o mancato rinnovo del Accordo, la garanzia sarà efficace sino alla definitiva ed integrale estinzione delle obbligazioni garantite.
4. Criteri di Calcolo
L’importo della fideiussione o dell’incremento della stessa, nel caso Operatore abbia già una fideiussione attiva, e’ definito in funzione dei servizi offerti da Vodafone a Operatore di cui al presente Accordo.
Qualora Operatore abbia già fatto costituire una o più fidejussioni a favore di Vodafone in base ad altro/i separato/i accordo/i o contratto/i in essere tra le Parti, potrà essergli richiesto entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, di costituire una nuova garanzia, sostitutiva ed integrativa della/e precedente/i, il cui testo dovrà essere conforme a quello riportato nell’Annesso al presente Allegato. Ogni eventuale variazione dovrà essere preventivamente approvata da Vodafone .
Ove Operatore scelga di fornire un’unica fideiussione per tutti i servizi da esso fruiti, l’importo della fideiussione o l’incremento della stessa sarà calcolato sulla base di un dodicesimo del fatturato annuo (anno solare) sviluppato da Vodafone per tutti i servizi moltiplicato per 3 mesi. Ove Operatore scelga di fornire una fideiussione solo per il servizio in questione, l’importo della fideiussione o l’incremento della stessa sarà calcolato sulla base di un dodicesimo del fatturato annuo (anno solare) sviluppato da Vodafone per il servizio moltiplicato per 3 mesi.
In caso di variazione del fatturato annuo Vodafone avrà la facoltà di richiedere l’adeguamento della garanzia secondo i criteri riportati nel
presente paragrafo.
Vodafone potrà richiedere a Operatore la reintegrazione della garanzia prestata, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, e/o procedere alla rivedibilità della stessa, sulla base dei parametri indicati nel presente allegato.
Lo svincolo della predetta garanzia fideiussoria dovrà comunque essere autorizzato da Vodafone.
Allegato 10
Annesso
STANDARD DI GARANZIA BANCARIA
[SU CARTA INTESTATA DELLA BANCA]
GARANZIA BANCARIA A PRIMA RICHIESTA A FAVORE DI VODAFONE ITALIA S.P.A.
Egregi Signori,
PREMESSO CHE:
⮚ In data [•], VODAFONE ITALIA S.p.A. (nel seguito, “Beneficiario”) e [•], con sede legale in [●], Capitale Sociale di Euro [•], iscritta presso il Registro delle Imprese di [•] al n. [•] (nel seguito, la “Società”), hanno sottoscritto un contratto con Prot. N. [•], avente ad oggetto [•] (nel seguito, il ”Contratto”);
⮚ l’articolo [•] del Contratto prevede [Gli articoli [●] prevedono (se più articoli)] che, a garanzia del puntuale ed esatto adempimento di ogni e qualsivoglia obbligazione prevista a carico della Società, [nonché a garanzia del pagamento degli importi dovuti dalla Società a titolo di penali e/o di risarcimento dei danni] ovvero [●●●] (nel seguito, le “Obbligazioni Garantite”), la Società è obbligata a costituire a favore del Beneficiario una garanzia bancaria irrevocabile a prima richiesta per un ammontare massimo di Euro [•] (cifra in lettere) (nel seguito, la “Garanzia”);
⮚ A garanzia del pieno e puntuale adempimento delle Obbligazioni Garantite, la sottoscritta [•] (indicare nome ed indirizzo) (nel seguito, il “Garante” o la “Banca”), intende rilasciare a favore del Beneficiario e nell’interesse della Società, questa Garanzia, alle condizioni ed ai termini nel seguito stabiliti;
⮚ Salve le definizioni contenute nei precedenti sottoparagrafi, i termini indicati con lettere iniziali maiuscole, non altrimenti definiti nella presente Garanzia, hanno il significato loro attribuito nel Contratto;
⮚ [La Banca conferma di aver preso visione del Contratto e pertanto dichiara espressamente di essere a conoscenza di tutte le Obbligazioni Garantite a carico della Società e nascenti dal Contratto].
TUTTO CIÒ PREMESSO
1. GARANZIA
1.1 Con la presente, la Banca garantisce, incondizionatamente ed irrevocabilmente, rimossa ogni eccezione od obiezione di sorta ed indipendentemente da qualsiasi eventuale opposizione della Società o di terzi, l’esatto e puntuale adempimento delle Obbligazioni Garantite.
A tale scopo il Garante si obbliga a corrispondere immediatamente, a semplice richiesta scritta del Beneficiario - senza alcuna restrizione e domanda di qualsiasi tipo comunque riguardante le motivazioni alla base della domanda del Beneficiario- e comunque entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di escussione, tutte le somme dovute dalla Società in relazione alle Obbligazioni Garantite, fino a concorrenza dell’importo di Euro [•] (cifra in lettere) (nel seguito, “Importo Xxxxxxx Xxxxxxxxx”).
1.2 [La presente Garanzia è rilasciata anche a garanzia di tutte le obbligazioni che la Società ha nei confronti dei propri collaboratori, a titolo di
corrispettivo, previdenziale ecc, impegnati nell’esecuzione del Contratto]1
2. PAGAMENTI
2.1 Ai fini della presente Garanzia, la richiesta di escussione dovrà essere inviata anticipatamente via fax e fatta recapitare alla Banca a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2.2 La Garanzia potrà essere escussa una o più volte durante la sua vigenza fino alla concorrenza dell’Importo Xxxxxxx Xxxxxxxxx; resta comunque inteso che, nel caso in cui alcune delle somme dovute non venissero erogate entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta di Escussione del Beneficiario, su tali somme dovute matureranno interessi in misura pari al pari all’Euribor ad 1 mese + 2%, calcolati dal giorno dell’inadempimento sino al giorno dell’effettivo pagamento.
2.3 Ai fini della presente Garanzia, per "Giorno Lavorativo" si intende ogni giorno diverso dal Sabato e dalla Domenica e dai giorni festivi locali in cui le banche sono aperte per la normale attività a [•].
2.4 Ogni pagamento dovuto in forza della presente sarà eseguito in Euro, con disponibilità immediata per il Beneficiario proveniente da bonifico bancario sul conto corrente a questo intestato presso la banca dal Beneficiario indicata nella richiesta di escussione.
2.5 Ogni pagamento eseguito in conformità alla presente Garanzia sarà libero da, e senza deduzioni per o in conto tributi presenti e futuri, oneri, diritti, onorari, spese, deduzioni o trattenute di qualsiasi tipo imposte da qualsiasi autorità.
3. REGRESSO E SURROGA
La Banca presta la presente Garanzia con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’Articolo 1944 cod. civ.. La Banca, con la presente Garanzia, espressamente ed irrevocabilmente, rinuncia ad esercitare i diritti che le spettano ai sensi dell’Articolo 1949 cod. civ. (Surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore) sino a quando ogni ragione di credito del Beneficiario non sia stata integralmente soddisfatta.
4. EFFICACIA DELLA GARANZIA
4.1 Il Garante dà atto che, con la presente Garanzia, rinuncia ai benefici, diritti ed eccezioni di cui all’Articolo 1945 cod. civ., da intendersi comunque (per quanto possa occorrere), espressamente e convenzionalmente derogato e che, pertanto, il Garante rinuncia espressamente ad opporre ogni eccezione basata sul Contratto o su altri rapporti esistenti tra il Beneficiario e la Società al fine di rifiutare il pagamento richiesto dal Beneficiario; a tal fine la scrivente Banca rinuncia espressamente, anche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1246 n. 4 cod. civ. (Casi in cui la compensazione non si verifica), ad avvalersi del diritto alla compensazione di propri eventuali crediti nei confronti del Beneficiario. La Banca rinuncia, altresì, ai diritti alla stessa spettanti ai sensi dell’Articolo 1247 cod. civ..
4.2 La Banca esonera il Beneficiario dall’onere di agire entro i termini stabiliti dall’Articolo 1957 cod. civ., intendendo rimanere obbligata, in deroga a tale disposizione, anche ove il Beneficiario non abbia predisposto le istanze contro la Società e/o non le abbia continuate.
4.3 Le obbligazioni assunte dalla Banca con la presente Garanzia saranno valide ed efficaci indipendentemente da e senza che vengano in alcun modo pregiudicate da alcuna revisione, modifica o integrazione del Contratto e si estenderanno automaticamente a tutte le obbligazioni assunte dalla Società ai sensi di tali revisioni, modifiche o integrazioni.
4.4 La presente Xxxxxxxx avrà pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata a favore del Beneficiario in relazione alle Obbligazioni Garantite.
1 Da inserire se previsto nell’Accordo.
5. DURATA DELLA GARANZIA
[I IPOTESI: Paragrafi da utilizzare nell’ipotesi di Contratto con scadenza finale definitiva e non prorogabile]
(i) La presente Garanzia ha validità ed efficacia dalla data di sottoscrizione della presente2 e resterà in vigore fino alle ore 17.00 dell’ultimo giorno del [7/12/24] (settimo/dodicesimo/ventiquattresimo) mese successivo alla data di scadenza finale e previa rinuncia di efficacia scritta da parte del beneficiario, di conseguenza, sarà da Voi escutibile fino al [•].
Oppure
(ii) La presente Garanzia sarà valida ed efficace dal giorno [●] [oppure dal giorno della firma del presente contratto] fino al [•]3.
[II IPOTESI: Paragrafo da utilizzare nell’ipotesi di Contratto che prevede il rinnovo tacito]
La presente Garanzia ha validità ed efficacia dalla data di sottoscrizione della presente4 e rimarrà valida ed efficace nella sua integralità per tutta la durata del Contratto, ivi compresi i suoi eventuali rinnovi e/o proroghe, e per i [7/12/24] (sette/dodici/ventiquattro) mesi successivi alla data di scadenza finale.
6. COMUNICAZIONI
Tutti gli avvisi e le comunicazioni previsti dalla presente Garanzia dovranno essere effettuate per iscritto e in lingua italiana e si intenderanno debitamente e validamente effettuate:
(A) in caso di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al ricevimento dello stesso e
(B) in caso di fax, al ricevimento di espressa conferma (inviata anche tramite fax) di ricevimento della trasmissione, ai seguenti indirizzi:
(a) se diretti a Vodafone Italia S.p.A.:
VODAFONE ITALIA SPA
[•]
[•] Attenzione: [•] Telefax: [•] Telefono: [•]
(b) se diretti alla Banca:
[•]
[•]
[•]
Attenzione: [•] Telefax: [•] Telefono: [•]
o ad altro indirizzo e/o numero di fax successivamente comunicato dalle parti per iscritto.
7. VARIE
7.1 Nessun ritardo o mancato esercizio da parte del Beneficiario di alcuno dei poteri e/o diritti e/o rimedi previsti dalla presente Garanzia dovrà essere considerata una rinuncia a tali poteri, diritti e rimedi previsti dalla Garanzia stessa, né il singolo o parziale esercizio da parte del Beneficiario di alcuno dei poteri e/o diritti e/o rimedi previsti dalla presente Garanzia potrà precludere ogni altro ed ulteriore esercizio di tali poteri e/o diritti e/o rimedi ovvero l’esercizio di altri poteri e/o diritti e/o rimedi quivi previsti.
7.2 Le disposizioni contenute nella presente Garanzia sono valide ed efficaci nei confronti del Beneficiario della Banca e dei loro rispettivi successori o aventi causa.
7.3 Le spese e tasse per l’eventuale registrazione della presente Garanzia ed ogni altro onere ad essa inerente saranno a carico esclusivo della Banca.
7.4 Nessuno dei termini e delle condizioni della presente Garanzia potrà essere oggetto di rinuncia, modifica e/o integrazione se non effettuata per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti.
8. LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE
8.1 La Garanzia è regolata e verrà interpretata in conformità alla legge italiana.
8.2 Ogni controversia relativa alla presente Garanzia sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano, con ciò intendendosi derogata ogni altra competenza anche concorrente.
Luogo [•], e Data[•]
2 Nel caso di efficacia retroattiva prevedere la data di decorrenza della garanzia sostituendo “dalla data di sottoscrizione della presente” con “dal [data]”.
3 Inserire una data che computi i 7/12/24 mesi successivi alla data di scadenza finale del Contratto.
4 Nel caso di efficacia retroattiva prevedere la data di decorrenza della garanzia sostituendo “dalla data di sottoscrizione della presente” con “dal [data]”.
ALLEGATO 11
PUNTI DI CONTATTO
OPERATORE: RIFERIMENTI CONTRATTUALI/AMMINISTRATIVI
RIFERIMENTI GESTIONE CONTRATTO | ||
Punto di Contatto | I Livello Escalation | |
Nome: | ||
Tel.: | ||
e-mail: | ||
RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI | ||
Punto di Contatto | I Livello Escalation | |
Nome: | ||
Tel.: | ||
e-mail: |
OPERATORE: RIFERIMENTI TECNICI PER LA CONSEGNA SITO DI COUBICAZIONE
RESPONSABILE . | TELEFONO | CELLULAR E | |
VODAFONE ITALIA: RIFERIMENTI CONTRATTUALI
RIFERIMENTI GESTIONE CONTRATTO | ||
Punto di Contatto | I Livello Escalation | |
Nome: |
Tel.: | ||
e-mail: | ||
RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI | ||
Punto di Contatto | I Livello Escalation | |
Nome: | ||
Tel.: | ||
e-mail: | ||
RIFERIMENTI NETWORK RENTAL | ||
I Livello Escalation | I Livello Escalation | |
Nome: | Mar | |
Tel.: | ||
e-mail: |
ALLEGATO 12
Assurance per alimentazione
Rientrano in questa categoria tutti i disservizi sugli Apparati trasmissivi di Operatore causati dai guasti agli impianti tecnologici di Vodafone nei Siti oggetto di Ospitalità (guasti ai sistemi di energia).
In particolare, la causa del disservizio è:
Mancanza di alimentazione agli Apparati di Operatore per un guasto al circuito elettrico che riguardano i guasti a monte della Stazione di Energia (SE) fino a quest’ultima compresa.
DEFINIZIONE ORARI E LIVELLI DI SERVIZIO
Assurance per Alimentazione | SLA Base | Orario Segnalazione |
Tempo di ripristino | Entro 12 ore lavorative nel 95% dei casi | Lun-Ven 08:30-16:30 |
Tempo di ripristino | Entro 8 ore lavorative nel 90% dei casi | 365 gg/anno H24 |
I tempi di ripristino non comprendono quelli necessari per approvvigionamenti specifici o dovuti all’ente fornitore dell’energia, né quelli di attesa del personale di Operatore nei casi in cui tale presenza è necessaria. Dal calcolo vanno inoltre esclusi gli eventi causati da forza maggiore e quelli non di competenza della Societa’ Ospitante.