Federazione Motociclistica Italiana Estratto Convenzione Assicurativa R.C.T. 2017
Federazione Motociclistica Italiana Estratto Convenzione Assicurativa R.C.T. 2017
Procedura Ristretta accelerata ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006
Polizza R.C.T. n. BERCB01084H
Contraente: Federazione Motociclistica Italiana Società aggiudicatrice: Lloyd’s
Effetto: ore 24.00 del 31.12.2016
Scadenza: ore 24.00 del 31.12.2017
Società di gestione sinistri:
NMG S.r.l. – Xxx Xxxxxxxxx, 0/0 – 00000 Xxxxxx Ufficio Sinistri FMI e-mail: xxxxxxxxx@xxxxxx.xx Fax 010.899 2350 – Tel. 000.0000000
N.B.: I documenti allegati al termine del presente estratto riportano le garanzie relative alla Tessera Sport Autodromi ed alla Licenza Promorace, introdotte in polizza con appendice del 28.11.2015 con effetto dal 01.01.2016, e forniscono i necessari chiarimenti per il loro utilizzo.
PER L’ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI, VERSO PRESTATORI DI LAVORO, PER CONTO E A FAVORE DELLA FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA, DEI SUOI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI, DEI MOTO CLUB, TEAM, SCUDERIE, SCUOLE MOTOCICLISMO FMI, PROMOTORI, ORGANIZZATORI, INDUSTRIE, TITOLARI E GESTORI IMPIANTI OMOLOGATI, HOBBY PARK ED AREE AUTORIZZATE E DEI SUOI TESSERATI E LICENZIATI.
Tra la FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA e la COMPAGNIA LLOYD’S, designate in seguito per brevità rispettivamente Contraente e Assicuratore, viene stipulata la presente Convezione per la garanzia Responsabilità civile verso Terzi, verso prestatori di lavoro, per conto e a favore della Federazione Motociclistica Italiana, dei suoi organi Centrali e Periferici, dei Moto Club, Team, Scuderie, Scuole Motociclismo FMI, Promotori, Organizzatori, Industrie, Titolari e Gestori Impianti omologati, Hobby Park ed Aree autorizzate, dei suoi Tesserati e dei suoi Licenziati.
Le prestazioni garantite sono disciplinate nei “REGOLAMENTI FEDERALI “ che sono qui integralmente richiamati e formano parte integrante della presente polizza.
Art. 1 Titoli che danno diritto all’assicurazione
I Titoli che costituiscono diritto alle garanzie assicurative, senza distinzione di attività, di ruolo ricoperto o di mansione esercitata, purché rientranti negli scopi della Federazione Motociclistica Italiana, sono :
• La tessera Member
• La tessera Sport
• La Licenza agonistica
• L’elenco dei partecipanti ai corsi (sportivi e non)
• L’elenco dei partecipanti a Motocavalcate, Mountaintrial, Motoraid, Gimkane ed Escursioni in fuoristrada
• L’elenco del personale addetto a gare e manifestazioni organizzate da Motoclub, e/o dagli Organizzatori
• Titolari e/o Gestori di Impianti omologati dalla Federazione Motociclistica Italiana, Aree autorizzate, Scuole Motociclismo FMI
, Hobby park;
• L’Albo dei Direttori di Gara, del Gruppo Commissari di Gara e dei Tecnici/Istruttori di Guida
• L’affiliazione alla Federazione Motociclistica Italiana per i Moto Club, e riconoscimento per i Promotori, Organizzatori, Industrie, Team e Scuderie;
• L’elenco degli Istruttori di Guida per Attività Sportiva Territoriale;
• Il libro paga per i dipendenti ed i collaboratori della Federazione e per i dipendenti della CONI SERVIZI SPA comandati presso la Federazione stessa;
Tessere e Licenze verranno rilasciate a cura della FMI anche a mezzo dei suoi organi periferici (Comitati Regionali, Provinciali, Territoriali), Moto Club e/o Società da questa specificatamente autorizzate attraverso forme organizzative che ritiene di adottare.
L’elenco dei partecipanti ed il libro paga sono conservati a cura della FMI ed esibiti dalla stessa per ogni accertamento o controllo richiesto dall’Assicuratore.
Si precisa che la Federazione, i Soggetti A e B sono da intendersi automaticamente assicurati.
In mancanza del titolo che dà diritto alla copertura assicurativa, si considera valida a tutti gli effetti la dichiarazione resa dalla Federazione Motociclistica Italiana.
Art. 2 Durata e decorrenza della Convenzione
La presente Convenzione viene stipulata per la durata di anni 3 con inizio dalle ore 24:00 del 31.12.2014 e termine alla ore 24:00 del 31.12.2017.
Alla predetta scadenza, la Convenzione si rinnoverà per i successivi 3 anni, salva la facoltà di recesso – valida per entrambe le parti - da esercitare con preavviso non inferiore a 90 (giorni) antecedenti la scadenza.
E’ inoltre facoltà del Contraente della polizza, con preavviso non inferiore a 90 (novanta) giorni antecedenti alla scadenza, richiedere una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, sino ad un periodo massimo di 120 giorni decorrenti dalla scadenza, in base all’effettiva entità temporale richiesta dalla contraente.
Art. 3 Obblighi della Federazione
La Federazione si impegna a comunicare all’Assicuratore tutte le modifiche delle norme federali ed ogni altra circostanza che comporti una variazione od un aggravamento del rischio, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile, riservandosi in ogni caso l’Assicuratore la facoltà di recedere dall’accordo.
Art. 4 Determinazione del premio – Incasso degli acconti e regolazione del premio Omissis
Art.5 Denuncia dei sinistri
La denuncia del sinistro dovrà essere inviata a cura dell’Assicurato all’Assicuratore per il tramite del broker, entro 30 giorni dall’evento o dal momento in cui l’Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1913 e 1915 del Codice Civile.
Art.6 Foro competente – clausola arbitrale
Le controversie che dovessero insorgere fra le parti della presente Convenzione, escluse quelle non compromettibili ad arbitri, inerenti l’interpretazione e/o esecuzione e/o scioglimento della presente Convenzione saranno deferite alla decisione di un Collegio Arbitrale, composto da tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti in contesa e il terzo, con funzioni di Presidente del Collegio, dai membri nominati dalle parti stesse, ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, il quale nominerà anche l’arbitro della parte che non vi avesse provveduto nel termine dei 20 giorni dalla richiesta fattale dall’altra parte, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il Collegio dovrà decidere, disponendo anche in ordine alle spese, nel termine di 60 giorni dalla sua costituzione, in via rituale e secondo diritto con libertà di procedura ma sempre con l’osservanza del rispetto del principio del contradditorio. La sede del Collegio sarà Roma.
Art. 7 Clausola Broker
La contraente dichiara di affidare, per l’intera durata della convenzione, mandato di assistenza e consulenza nella fase di determinazione, gestione ed esecuzione della presente convenzione a Innovazione Insurance Brokers srl, Xxx Xxxxxxxxx, 0/0, 00000 - Xxxxxx.
L’Assicuratore si obbliga a rapportarsi in conformità alla legge (Codice delle Assicurazioni) e della conseguente prassi negoziale anche per quanto concerne il corrispettivo al broker incaricato dalla Federazione.
Art. 8 Coassicurazione
Qualora la polizza risulti ripartita tra diverse Società Coassicuratrici, la sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Società Coassicuratrici, in polizza o appendice, a firmare anche in loro nome per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Direzione o Agenzia della Società Delegataria sul Documento di Assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.
Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.
Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, nessuna esclusa, s'intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici, ivi comprese citazioni e notificazioni di carattere processuale. La Società Delegataria è incaricata dalle Società Coassicuratrici dell'intera gestione della polizza di assicurazione, ivi compresi, ad esempio, l'esazione dell'intero premio, il rilascio quietanze, la liquidazione ed il pagamento dei danni.
Art. 9 Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa
La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 10 - Mediazione ai sensi del D.lgs. n° 28 del 04.03.2010
La Società prende atto che alle controversie inerenti il risarcimento del danno derivante da responsabilità oggetto della presente copertura assicurativa si applicano le disposizioni del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Le parti si danno pertanto reciprocamente atto che nell’esecuzione del presente contratto assicurativo ciascuna di esse sarà tenuta ad assumere ogni iniziativa necessaria all’adempimento, entro i termini sanciti, degli oneri posti a carico dell’assicurato dalle norme di legge e dal regolamento dell’Organismo prescelto per lo svolgimento del procedimento di mediazione.
La domanda di mediazione può essere proposta dalla Contraente, su istanza della Società, o spontaneamente dalla Contraente stessa nei casi di cui all’art. 5 comma 4 lettera f) del Decreto. Se la domanda di mediazione è proposta dalla controparte la Contraente è tenuta ad informare la Società tempestivamente ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per l’istruzione del sinistro e garantisce, salvo giustificato motivo, la propria partecipazione all’incontro tra le parti entro i termini previsti.
In accordo con il regolamento dell’Organismo prescelto, la Contraente garantisce la propria partecipazione, diretta oppure con l’assistenza o la rappresentanza di un legale scelto di comune accordo tra le parti, i cui oneri sono posti a carico della Società ed inoltre
si adopera per assicurare la partecipazione degli altri soggetti del cui operato debba rispondere, quando ciò sia previsto o reso obbligatorio in base al regolamento dell’Organismo prescelto.
La Società riscontra in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione che le vengono proposte entro i termini previsti dalla procedura e fornisce comunque una propria motivata decisione con un preavviso tale da consentire alla Contraente il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge. La Società riscontra e decide con le stesse forme in ordine alle eventuali proposte di conciliazione formulate dal mediatore ai sensi del 1° comma dell’art. 11. In caso di conciliazione la Società presta la propria assistenza nella stesura degli atti di transazione e di quietanza relativi.
La proposizione della domanda di mediazione produce fra le parti gli stessi effetti della richiesta di risarcimento e della domanda giudiziale ai fini interruttivi e sospensivi della prescrizione. Le spese e gli oneri della mediazione e della conciliazione sono posti a carico della Società.
REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE
PER L’ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI, VERSO PRESTATORI DI LAVORO, PER CONTO E A FAVORE DELLA FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA, DEI SUOI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI, DEI MOTO CLUB, TEAM, SCUDERIE, SCUOLE MOTOCICLISMO FMI, PROMOTORI, ORGANIZZATORI, INDUSTRIE, TITOLARI E GESTORI IMPIANTI OMOLOGATI, HOBBY PARK ED AREE AUTORIZZATE E DEI SUOI TESSERATI E LICENZIATI.
DEFINIZIONI
Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
Beneficiario
L’Assicurato stesso. In caso di morte ed in mancanza di designazione saranno beneficiari gli eredi legittimi e/o testamentari dell’Assicurato.
Tesserato
Ogni singolo soggetto iscritto alla Federazione Motociclistica Italiana in possesso di Tessera Member o Tessera Sport.
Praticante attività sportiva
Ogni singolo soggetto in possesso di:
a) Licenza Agonistica, Licenza Assistente Trial e Licenza Agonistica Velocità One Event
b) Tessera Sport
c) Tessera Member (ove prevista)
abilitato a partecipare a gare, eventi competitivi e non.
Licenza Agonistica
Licenza valevole per partecipare a gare, competizioni, manifestazioni, allenamenti, prove libere in imminenza della gara, prove libere private anche a pagamento, autorizzate dalla F.I.M. – F.I.M. Europe - F.M.I. o seguito presentazione di nulla osta rilasciato da F.M.I. ed i suoi Comitati Regionali e secondo le Norme Sportive delle varie specialità ed i Regolamenti Particolari. Viene assimilata la Licenza Assistente Trial e la Licenza Agonistica Velocità One Event.
Tessera Sport
Tessera valevole unicamente sul territorio nazionale e Repubblica di San Marino per allenamenti e per sessioni di prove libere private a pagamento organizzate unicamente da Moto Club e/o Organizzatori iscritti alla FMI e tassativamente presso impianti omologati dalla F.M.I.
Soggetti A:
Organi della F.M.I.: Presidente, Procuratore Federale e Sostituti, Consiglieri Federali, Revisori dei Conti, Giudice Unico e Sostituti, Commissione d’Appello Federale, Segretario Generale; Componenti delle Commissioni, Comitati, Settori e Dipartimenti federali; Consulenti a contratto;
Dipendenti della CONI Servizi S.p.A; Dipendenti F.M.I.;
Collaboratori a contratto della struttura nazionale F.M.I e dei Comitati Regionali F.M.I.; Presidenti dei Comitati Regionali;
Delegati Regionali;
Membri della Struttura eletta dei Comitati Regionali; Gruppo Commissari di Gara iscritti all’Albo;
Direttori di Gara iscritti all’Albo;
Tecnici/Istruttori di Guida FMI iscritti all’Albo;
Titolari e Gestori Impianti Omologati, Hobby Park ed Aree Autorizzate.
Soggetti B:
Ufficiali di percorso, Giudici di zona Trial , Responsabili Piste Ovali, Istruttori di Guida per Attività Sportiva Territoriale
Moto Club
La Società Sportiva affiliata alla F.M.I.
Presidente Moto Club
Tesserato con qualifica di Rappresentante legale del Moto Club affiliato alla F.M.I.. Promotori, Organizzatori, Team, Scuderie, Industrie, Scuole Motociclismo FMI Soggetti iscritti alla F.M.I. secondo le normative annualmente emesse dalla F.M.I.. Day Hospital
Struttura sanitaria avente posti letto per degenza diurna, autorizzata ad erogare prestazioni chirurgiche o terapie mediche eseguite da medici specialisti, con redazione di cartella clinica.
Indennizzo
La somma dovuta dall’Assicuratore in caso di sinistro.
Infortunio
ogni evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali hanno per conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Invalidità permanente
Perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.
Premio
La somma dovuta dal Contraente all’Assicuratore.
Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Broker
Innovazione Insurance Brokers s.r.l. Xxx Xxxxxxxxx, 0 /0, 00000 - Xxxxxx.
SEZIONE I NORME GENERALI
Art. 1 Manifestazioni in regime di protocollo d’intesa
Le garanzie sono operanti nei confronti di tutti i Tesserati anche in caso di partecipazione a manifestazioni sportive con altre organizzazioni nazionali con le quali la F.M.I. abbia sottoscritto un protocollo di intesa che regoli le modalità ed i criteri di partecipazione a queste manifestazioni.
Art. 2 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Variazioni del rischio
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (ex artt. 1892, 1893, 1894 C.C.).
Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni che modificano il rischio, l’Assicuratore, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall’Assicurato.
L’omissione della dichiarazione da parte dell’Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio durante il corso della polizza medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede. Resta inteso che l’Assicurato avrà l’obbligo di corrispondere all’Assicuratore il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Art. 3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento delle rate di premio così come indicato in polizza.
Il rapporto assicurativo e la relativa copertura per ogni singolo Assicurato decorrono dalle ore 24:00 del giorno in cui consegua il titolo che dà diritto all’assicurazione (art. 1 “Titoli che danno diritto all’assicurazione “) e cessa alle ore 24:00 del 15 gennaio dell’anno successivo.
I premi devono essere pagati all’Assicuratore per il tramite del Broker.
Per il pagamento delle rate previste è concesso il termine di rispetto di 30 giorni, ad esclusione della I^ rata che dovrà essere versata entro e non oltre il 15 gennaio di ogni anno.
Si precisa che per i possessori di Xxxxxxx Member e Tessera Sport la copertura sarà definitivamente perfezionata solo al momento dell’avvenuta registrazione della tessera nel sistema informatico federale effettuata a cura dei Comitati Regionali, dei Moto Club e nei casi previsti dalla Federazione e dalle Società espressamente autorizzate.
Resta inteso fra le parti che la Federazione si impegna a fornire alla Società, ogni qualvolta la stessa ravvisi l’esigenza, tutte le informazioni necessarie per accertare l’effettivo tesseramento (validità e tipologia) per ogni singolo assicurato.
Relativamente alla Licenza Agonistica, alla Tessera Sport, alla Tessera Member, quest’ ultima inserita con il procedimento del Tesseramento diretto, a parziale deroga di quanto stabilito al II e III comma del presente articolo, si conviene che altresì sarà ritenuta valida a tutti gli effetti, come decorrenza per la relativa copertura, l’indicazione della data e dell’orario stampato sulle licenze e tessere stesse. A parziale deroga di quanto stabilito, si precisa che la Licenza Agonistica Velocità One Event sarà valida unicamente per la manifestazione per la quale viene rilasciata, comprese le eventuali prove libere e cronometrate imminenti alla gara.
A parziale deroga di quanto stabilito al II° comma del presente articolo, relativamente alle coperture per i partecipanti a corsi di educazione stradale, a corsi teorici e pratici ed a corsi hobby sport l’assicurazione avrà effetto dal momento in cui la Federazione Motociclistica Italiana riceverà la documentazione tramite fax e/o e-mail nel rispetto della procedura esplicata nelle normative federali. La documentazione sarà riconosciuta a tutti gli effetti come titolo che dà diritto alla copertura assicurativa. In caso di sinistro pertanto, si procederà a richiedere la Regolarità Amministrativa direttamente alla Federazione Motociclistica Italiana.
A parziale deroga di quanto stabilito al II° comma del presente articolo, relativamente alle coperture per i partecipanti a Motocavalcate, Mountaintrial, Gimkane, Motoraid ed Escursioni in fuoristrada l’assicurazione avrà effetto dal momento in cui la Federazione Motociclistica Italiana riceverà la documentazione tramite fax e/o e-mail nel rispetto della procedura esplicata nelle normative federali. La documentazione sarà riconosciuta a tutti gli effetti come titolo che dà diritto alla copertura assicurativa. In caso di sinistro pertanto, si procederà a richiedere la Regolarità Amministrativa direttamente alla Federazione Motociclistica Italiana.
Si precisa che la Federazione Motociclistica Italiana ed i suoi Organi Periferici potranno prevedere nelle Norme Sportive e nei Regolamenti Particolari, esclusivamente per determinate attività, la partecipazione di Xxxxxxxxx Member e/o Sport.
L'assicurazione vale pregiudizialmente, solo nei riguardi di quei soggetti che, ai sensi dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione, posseggano tutti i requisiti necessari per ottenere il tesseramento.
Art. 4 Modifiche dell’ Assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il Mondo intero con la precisazione che per i possessori di Tessera Sport la validità è unicamente sul territorio italiano e Repubblica di San Marino in caso di allenamento e nel Mondo in caso di attività turistica svolta sotto l’egida della Federazione. Si precisa che la garanzia è operante in U.S.A. e CANADA relativamente alle attività svolte in tali Paesi per motivi di lavoro o servizio, di rappresentanza o per la partecipazione ad attività sportive. Sono comunque esclusi i sinistri derivanti o conseguenti a guerra e
terrorismo. Il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato in Euro e comunque in Italia.
Art. 6 Partecipanti a corsi di educazione stradale, partecipanti a corsi teorici e pratici, partecipanti a corsi hobby sport
Le garanzie della presente polizza valgono per i partecipanti ai corsi di educazione stradale o corsi teorici e pratici o corsi hobby sport, organizzati sotto l’egida della F.M.I. qualora l’organizzatore provveda ad attivare la copertura.
Fanno fede per il calcolo della regolazione premio ed ai fini della copertura, le scritture contabili, i registri, i bilanci ed altri documenti probanti tenuti dalla Federazione che dichiara di mettere a disposizione dell’Assicuratore per eventuali controlli.
Art. 7 Partecipanti a Motocavalcate, Gimkane, Motoraid, Mountaintrial ed Escursioni in fuoristrada
Le garanzie della presente polizza valgono per i partecipanti a Motocavalcate, Mountaintrial, Gimkane, Motoraid ed Escursioni in fuoristrada, organizzate sotto l’egida della F.M.I..
Fanno fede per il calcolo della regolazione premio ed ai fini della copertura, le scritture contabili, i registri, i bilanci ed altri documenti probanti tenuti dalla Federazione che dichiara di mettere a disposizione dell’Assicuratore per eventuali controlli.
Art. 8 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di leggi vigenti.
Art. 9 Interpretazione del contratto
In caso di eventuali dubbi di interpretazione sui contenuti delle clausole contrattuali, le stesse saranno interpretate in senso favorevole all’Assicurato.
Art. 10 Altre Assicurazioni
L’Assicurato e/o la Contraente sono esonerati dall’obbligo di denunciare all’Assicuratore eventuali altre polizze da esso stipulate per il medesimo rischio.
Art. 11 Sinistri Omissis
Art. 12 Foro competente
Per ogni controversia inerente questo contratto foro competente sarà quello di residenza e/o domicilio dell’Assicurato.
SEZIONE II RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA
Art. 1 Soggetti Assicurati
L’assicurazione vale per:
• la Federazione Motociclistica Italiana;
• i Moto Club affiliati, i Team, le Scuderie, le Scuole Motociclismo FMI, le Industrie, i Promotori, gli Organizzatori iscritti alla Federazione;
• i Titolari e/o Gestori di Impianti Omologati , Hobby Park ed Aree Autorizzate;
• I Presidenti dei Moto Club;
• i Tesserati Member;
• i Tesserati Sport;
• i possessori di Licenza Agonistica e Licenza Assistente Trial e Licenza Velocità One Event
• i Soggetti A e B;
• i Partecipanti a corsi FMI;
• i Partecipanti a Motocavalcate, Mountaintrial, Motoraid , Gimkane ed Escursioni in fuoristrada;
• L’Elenco degli Istruttori di Guida per Attività Sportiva Territoriale;
• l’Albo dei Direttori di Gara, dei Commissari di Gara, dei Tecnici/Istruttori FMI.
Art. 2 Descrizione attività assicurate
La seguente descrizione viene riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità dell'Assicurato, salve le esclusioni espressamente menzionate.
Le attività assicurate riguardano per :
a) La Federazione Motociclistica Italiana, i Moto Club, i Promotori, gli Organizzatori, i Team, le Scuderie, le Scuole Motociclismo FMI, le Industrie, i Titolari e/o Gestori Impianti Omologati, Hobby Park ed Aree Autorizzate
✓ promozione e l’organizzazione di attività sportive, gare, competizioni sportive, manifestazioni, eventi, rientranti negli scopi della Federazione;
✓ l’organizzazione di riunioni, missioni e relativi trasferimenti, e di tutte le attività rientranti negli scopi della Federazione Motociclistica Italiana.
b) I Tesserati Member e Sport, i possessori di Licenza Agonistica e di Assistente Trial e Licenza Velocità One Event, i Soggetti A e B, i Partecipanti a corsi di Educazione Stradale, Partecipanti ai corsi teorici e/o pratici, Partecipanti ai corsi hobby sport , i Partecipanti a Motocavalcate, Mountaintrial, Gimkane, Motoraid ed Escursioni in fuoristrada,
✓ L’organizzazione, l’esercizio e lo svolgimento di attività sportiva rientrante negli scopi della Federazione quali:
▪ le gare, le competizioni sportive, le manifestazioni e le attività motociclistiche;
▪ le prove libere effettuate nell’imminenza della gara;
▪ gli allenamenti anche individuali;
▪ sessioni di prove libere private a pagamento organizzate unicamente e tassativamente presso impianti appositamente ed annualmente autorizzati dalla F.M.I.
✓ la partecipazione, previa autorizzazione, a riunioni, missioni ed i relativi trasferimenti e a tutte le attività organizzate dalla Federazione.
Art. 3 Oggetto della Assicurazione
L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nel periodo di validità della polizza in relazione all'attività svolta comprese tutte le operazioni e attività accessorie, sussidiarie e/o complementari, ovunque nell'ambito della validità territoriale della polizza, in applicazione delle leggi e/o delle delibere dei propri organi.
La garanzia RCT si estende ai prestatori d’opera temporanei reperiti a mezzo di Ditte regolarmente autorizzate. Sono compresi sia i danni subiti da tali soggetti che quelli provocati a terzi e/o dipendenti della CONI Servizi S.p.A e della F.M.I. da tali soggetti.
E’ comunque garantita l’azione di rivalsa esperita da Enti Pubblici assicurativi e previdenziali. Il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato in Euro e comunque in Italia.
Articolo 4 – Estensioni Limitazioni
Sono considerati terzi nei confronti dell’Assicurato responsabile del danno oltre i tesserati della Contraente il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli o qualsiasi altro parente o affine dell’assicurato stesso. Xxxxx i diritti di rivalsa dell’assicuratore stabiliti in base a quanto disposto dall’articolo 1916 del C.C.
Nell’eventualità che la rivalsa venga esperita a seguito di un Infortunio liquidato nell’ambito della Polizza Infortuni, il risarcimento dovuto a termine della Polizza RC sarà decurtato dell’importo liquidato dalla Polizza Infortuni.
Art. 5 Altre Assicurazioni: secondo rischio per differenza di condizioni e limiti
Qualora a favore dell’Assicurato ove al momento del sinistro fossero valide ed operanti altre assicurazioni sui medesimi rischi coperti
dalla presente Xxxxxxx, quest’ultima si considera operante nei casi e con le modalità seguenti:
a) se il rischio non fosse garantito nelle predette altre assicurazioni ma lo fosse in base alle garanzie prestate con la presente Polizza a favore dell’Assicurato stesso, saranno operanti per quel rischio i capitali e/o massimali e le condizioni previsti in quest’ultima, come se le predette altre assicurazioni non esistessero;
b) se il rischio fosse garantito e liquidato in base alle predette altre assicurazioni ma i massimali e/o capitali o le somme in esse previsti fossero insufficienti a coprire l’intero danno, la presente Polizza risarcirà l’Assicurato per la sola parte di danno eccedente quella risarcita a norma delle predette altre assicurazioni, nei limiti ed alle condizioni tutte della presente Polizza.
Art. 6 Responsabilità civile verso persone soggette all'assicurazione obbligatoria di Legge a carico dell’Assicurato (R.C.O.)
L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dalle persone soggette all'assicurazione obbligatoria di Legge a carico dell’Assicurato - dipendenti o non dipendenti di quest’ultimo. La validità dell’assicurazione è subordinata alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge. Non costituisce però motivo di decadenza della copertura la mancata o irregolare assicurazione di personale presso l’INAIL derivante da erronea interpretazione delle norme vigenti o da involontaria omissione della segnalazione di nuove posizioni all'INAIL. Quanto suddetto, è operante anche nei confronti di coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.
Art. 7 Gestione delle vertenze e spese di resistenza
L’Assicuratore assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. La difesa dell'Assicurato viene assunta fino alla definitiva tacitazione dei terzi e ad esaurimento del giudizio nel grado in corso al momento della liquidazione del sinistro.
Sono a carico dell’Assicuratore le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratore e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
L’Assicuratore non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano designati d’intesa con lo stesso e non risponde di multe o ammende. L’Assicuratore si impegna a fornire tempestivamente copia degli atti processuali ed ogni informazione relativa all’andamento delle liti giudiziali.
Art. 8 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro
L’Assicurato, venuto a conoscenza del sinistro o al ricevimento di una richiesta danni, deve darne notizia all’Assicuratore tempestivamente e rimettergli al più presto un dettagliato rapporto scritto. Deve, inoltre, fornire all’Assicuratore ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano venirgli richieste.
Art. 9 Rinuncia alla rivalsa/surroga
L’Assicuratore rinuncia al diritto di surrogazione spettante ai sensi dell’art. 1916 C.C. nei confronti di:
– dipendenti della CONI Servizi S.p.A, della F.M.I., e delle persone che ricoprono una carica, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo;
– Moto Club, Scuole Motociclismo FMI, Team, Scuderie, Industrie, Organizzatori, Promotori, Titolari e Gestori Impianti omologati, Hobby Park ed Aree Autorizzate, ed Enti in genere senza scopo di lucro, che possano collaborare con l'Assicurato per le sue attività;
– Persone fisiche di cui l'Assicurato si avvalga per le sue attività o che ricoprono una carica;
– Persone giuridiche di cui l'Assicurato si avvalga per le sue attività, ed a cui abbia rilasciato clausola di manleva preventivamente approvata dall’Assicuratore.
Salvo sempre il caso di dolo.
Art. 10 Esclusioni
L'assicurazione R.C.T. non comprende:
a) i danni da furto;
b) i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi degli artt. 122 e 124 del Codice delle Assicurazioni, e dei regolamenti di esecuzione, per i quali è necessario stipulare una polizza apposita; si intende compresa la Responsabilità civile derivante da danni a Terzi Trasportati sui veicoli a motore di proprietà dell'Assicurato mentre circolano all'interno delle aree di pertinenza;
c) i rischi derivanti da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
d) i danni a cose dovute a cedimento o franamento del terreno se tali danni derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive;
e) i rischi di proprietà di fabbricati, dell’esercizio di ogni attività di gestione che non abbia carattere di manifestazione, dell’esercizio di bar, spacci, mense, ristoranti, alberghi, case per ferie ed altri esercizi commerciali anche se usati esclusivamente dai tesserati;
f) i danni provocati a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato e da questi detenute;
g) i danni alle cose che l’Assicurato abbia in consegna e/o in custodia;
h) i danni alle cose che vengono trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate;
i) i danni ad opere o cose sulle quali o mediante le quali si esplicano dei lavori;
j) i danni derivanti o conseguenti a guerra e terrorismo;
k) i danni da interruzione di attività;
l) i danni cagionati a terzi da opere, o beni dopo il loro compimento, la loro istallazione, la loro produzione o vendita.
m) i danni cagionati a seguito di asbestosi e le altre malattie provocate dall’amianto, la silicosi , la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS).
Si precisa inoltre che la garanzia di R.C.T. non comprende gli importi che l’Assicurato sia condannato a pagare a titolo punitivo (Punitive o Examplary Damages).
Rischi atomici e danni all'ambiente
Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. Limitatamente all'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (detta limitazione non é operante nei confronti dei dipendenti dell'Assicurato) sono esclusi altresì i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
Art. 11 Estensioni di garanzia e precisazioni (a parziale deroga di quanto previsto nelle esclusioni)
• Responsabilità Civile personale
La garanzia prestata con la presente polizza vale anche per la responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e del personale non dipendente mentre opera per conto dell’Assicurato e mentre si trova nelle ubicazioni ove si svolge l’attività. Relativamente al D.L. N. 626 del 19/09/1994, in tema di sicurezza sul lavoro, la garanzia vale solo nel caso in cui il preposto al servizio di prevenzione e protezione sia un dipendente.
• Gare, competizioni sportive, manifestazioni e attività motociclistiche
Si precisa che la garanzia opera in tutti i casi in cui viene reclamata una responsabilità a carico degli assicurati fatto salve le esclusioni previste all’art.10 lettera b) della presente sezione.
• Responsabilità Civile incrociata, appalto, sub-appalto
Premesso che l'Assicurato può appaltare e sub-appaltare ad altre imprese o persone i lavori di manutenzione dei locali o lavori e/o prestazioni attinenti l'attività svolta dall'Assicurato, si conviene che:
✓ sono compresi i danni causati a terzi da dette imprese e/o persone mentre eseguono i lavori medesimi;
✓ l'Assicurato e propri dipendenti, dette imprese e loro dipendenti e/o persone sono considerati terzi tra di loro limitatamente alle lesioni corporali.
La presente estensione di garanzia opererà in eccesso ad eventuali polizze stipulate per i medesimi rischi.
• R.C. del Committente
L’assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella qualità di committente ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile, compresa la committenza veicoli in genere.
• Danni a cose in uso e custodia
A parziale deroga a quanto previsto al precedente art. 10 Esclusioni punto g) si precisa che per i corsi di educazione stradale la compagnia rimborserà i danni causati ai motoveicoli di proprietà dei concessionari dati in uso e custodia all’organizzatore. Tale indennizzo non potrà superare la somma di € 5.000,00 per sinistro e per evento con un franchigia di € 300,00 a sinistro.
• Prove libere
Per i possessori della Licenza Agonistica e Tessera Sport la garanzia opera anche in occasione di sessioni di prove libere private a pagamento - comprese le cronometrate - organizzate sul territorio italiano e nella Repubblica di San Marino unicamente da Moto Club affiliati alla FMI o da Società iscritte alla Federazione come Organizzatori e tassativamente presso impianti omologati dalla F.M.I. La Società riconosce il risarcimento limitatamente ai danni procurati alle persone.
Sono esclusi pertanto i danni alle cose e moto. Si precisa inoltre che sono considerati terzi anche gli altri partecipanti a tali sessioni di prove libere.
A parziale deroga del I Comma si precisa che per i soli possessori di Licenza Agonistica la garanzia è operante anche in occasione di prove libere private a pagamento organizzate fuori dal territorio italiano.
Si precisa inoltre che per i titolari di Licenza Agonistica Velocità One Event la garanzia è operante unicamente nell’ambito della manifestazione per la quale viene rilasciata. La manifestazione inizia con l’apertura delle operazioni preliminari.
SEZIONE III SOMME ASSICURATE
TESSERATI MEMBER – PARTECIPANTI A CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE – PARTECIPANTI A CORSI TEORICI E/O PRATICI – PARTECIPANTI A CORSI HOBBY SPORT – PARTECIPANTI A MOTOCAVALCATE, MOUNTAINTRIAL, GIMKANE, MOTORAID ED ESCURSIONI IN FUORISTRADA
Euro 300.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose od animali di loro proprietà.
SOGGETTI A e B (ad eccezione dei Moto Club Titolari e/o Gestori Impianti omologati, Hobby Park ed Aree Autorizzate) – POSSESSORI DI LICENZA AGONISTICA – TESSERA SPORT – PRESIDENTI MOTO CLUB
Euro 1.100.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose od animali di loro proprietà.
MOTO CLUB TITOLARI E/O GESTORI IMPIANTI OMOLOGATI, HOBBY PARK ED AREE AUTORIZZATE
RCT Euro 2.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose od animali di loro proprietà.
RCO Euro1.100.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose od animali di loro proprietà.
F.M.I., MOTO CLUB, PROMOTORI, ORGANIZZATORI, TEAM, SCUDERIE, SCUOLE MOTOCICLISMO FMI, INDUSTRIE
RCT Euro 1.600.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose od animali di loro proprietà.
Ad integrazione della polizza BERCB01084F
Appendice n. BERCB01084F/3
SEZIONE III SOMME ASSICURATE
TESSERA SPORT AUTODROMI (denominata in appendice Tessera Sport prove libere) LICENZA AGONISTICA PROMORACE
Euro 1.100.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose od animali di loro proprietà.
MEMORANDUM
TESSERA SPORT AUTODROMI
La “Tessera Sport Autodromi” potrà essere rilasciata a partire dai 14 anni compiuti e sarà valida “UNICAMENTE” nei seguenti circuiti*:
Italia
• Autodromo Internazionale del Mugello (Scarperia, FI)
• Autodromo “Xxxx e Xxxx Xxxxxxx” (Imola, BO)
• Misano World Circuit “X. Xxxxxxxxxx” (Misano Adriatico, RN)
• Autodromo di Vallelunga “X.Xxxxxxx” (Campagnano, RM)
• Autodromo “Xxxxxxxx Xxxxxxx” (Xxxxxx dè Melegari, PR)
• Adria International Raceway (Adria, RO)
• Autodromo dell’Umbria “M.U. Borzacchini” (Xxxxxxx, PG)
• Autodromo di Modena (Modena)
• Circuito “Xxxxx Xxxxxxxx” (Cervesina, PV)
• Franciacorta Int.le Circuit “X. Xxxxxx” (Xxxxxxxxxxx, BS)
• Motodromo del Levante (Binetto, BA)
• Motodromo “Franco di Suni” (Mores, SS)
•
*Il rinnovo dell’omologa per il 2017 degli impianti sopra indicati potrà essere verificato sul sito federale xxx.xxxxxxxxx.xx
Estero
• Aragon (Spagna)
• Cartagena (Spagna)
• Xxxxx (Xxxxxx)
• Xxxxxxxx (Xxxxxx)
• Xxxxxxxx (Xxxxxxxxxx)
La Tessera Sport “Autodromi” sarà valida nelle sessioni di Prove Libere (cronometrate e non) a condizione che l’Organizzatore delle stesse sia un Moto Club o una Società in possesso della Licenza Organizzatore F.M.I. per l’anno 2017.
L’assistenza tecnica e sanitaria non sarà prevista per l’attività all’estero.
I possessori di Tessera Sport (Fuoristrada e Prove Libere) invece potranno accadere a tutti gli impianti omologati F.M.I. unicamente sul territorio italiano, per qualsiasi disciplina e con la limitazione anagrafica, ove prevista.
LICENZA PROMORACE
La Licenza Promorace è valida unicamente sul territorio italiano ed abilita a prendere parte solamente ad alcune attività a carattere promozionale ed amatoriale sulla base di quanto previsto dai Regolamenti Sportivi.
La Federazione si impegna a comunicare alla Compagnia, entro e non oltre la data del 28 febbraio, le tipologie di manifestazioni e discipline per le quali è prevista l'ammissione di piloti titolari di Licenza Promorace.
I possessori della Licenza Promorace, per quanto concerne le attività di allenamento nel fuoristrada, sono tenuti al rispetto delle modalità di attivazione della copertura assicurativa previste in Polizza.
La copertura assicurativa è comunque subordinata alle discipline sportive consentite da questa licenza.