Accordo di regolamentazione per la elezione e il funzionamento delle RSA
Accordo di regolamentazione per la elezione e il funzionamento delle RSA
delle xx.xx. firmatarie CCSL
di FCA e CNHIndustrial
Premessa
Le organizzioni sindacali firmatarie del CCSL Fim,Uilm,Fismic,Uglm e Aqcf, in applicazione del CCSL attualmente in vigore e a quanto definito da Allegato 6 e relative sue modifiche, concordano il seguente regolamento per la ripartizione delle proprie RSA attraverso le elezioni, nonché per il funzionamento del consiglio delle RSA.
Per ciascuna unità produttiva con più di 15 addetti, le Organizzazioni sindacali firmatarie nomineranno le RSA secondo le modalità definite dal presente accordo.
Regolamento elettorale
Art.1 Composizione
In ciascuna unità produttiva, la nomina delle RSA delle organizzazioni firmatarie del CCSL avverrà nell'ambito di un numero complessivo totale pari a:
- 3 dirigenti nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti;
- 3 dirigenti ogni 300 dipendenti o frazione di 300 nelle unità produttive che occupano fino a 3000 dipendenti;
- 3 dirigenti ogni 500 dipendenti o frazione di 500, in aggiunta al numero precedente, nelle unità produttive oltre 3000 dipendenti.
Nei casi di variazione nel numero dei dipendenti successive alle elezioni che comportano variazione nel numero complessivo delle RSA, si procederà alla nuova riassegnazione dei dirigenti RSA alle singole organizzazioni in funzione dei voti ricevuti all’atto della elezione precedentemente avvenuta. Il relativo conteggio avverrà sulla totalità dei seggi, eventualmente ripartiti fra i due collegi operai e impiegati laddove già esistenti e ricalcolati con il nuovo dato occupazionale, sulla base dei voti risultanti dai verbali elettorali, ad opera della commissione elettorale su iniziativa anche di una singola organizzazione; in caso di controversie la decisione verrà assunta dalla commissione dei garanti nazionale.
La comunicazione da parte aziendale degli organici delle singole unità produttive organizzative, consuntivati al 31 dicembre dell’anno precedente, avverrà entro il mese di gennaio di ogni anno in occasione dell’assegnazione del monte ore. Le conseguenti variazioni, in aumento o in diminuzione, del numero complessivo delle proprie RSA, verranno comunicate congiuntamente dalle organizzazioni sindacali una volta l’anno entro il mese di febbraio.
Art.2 Ripartizione e durata.
Le Organizzazioni nomineranno le RSA ripartendole sulla base dei voti di lista conseguiti, secondo quanto stabilito nel Regolamento elettorale del presente accordo. Nelle elezioni delle RSA si applicherà il sistema proporzionale, su liste contrapposte, a suffragio universale.
Le elezioni si terranno con cadenza triennale. In particolare, nei quattro mesi precedenti la scadenza del triennio, le Segreterie Nazionali potranno definire un periodo per il rinnovo ed i calendari in raccordo con le strutture Territoriali. Le RSA precedentemente nominate rimarranno comunque in carica fino all’insediamento delle nuove RSA.
Art.3 Sostituzioni e decadenza
Ogni Organizzazione sindacale può, nel rispetto del numero di RSA attribuite nelle elezioni, nominare e sostituire i propri componenti, nell’ambito dello stesso collegio. In tal caso non potranno essere nominati RSA, coloro che nell’ultimo rinnovo sono stati nominati RSA, in quanto eletti nella lista di un’altra organizzazione.
Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSA non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della stessa.
art.4 Modalità per indire le elezioni
Ciascuna organizzazione, trascorsi tre anni dalla data delle precedenti elezioni, può, anche disgiuntamente dalle altre, avviare la procedura per la elezione delle RSA, con una comunicazione scritta da affiggere in bacheca sindacale e da inviare alla Direzione aziendale, nonché alle altre XX.XX.
art.5 Commissione Elettorale
La commissione elettorale viene composta da non più di due componenti per organizzazione presentatrice di lista nell'ambito delle Organizzazioni firmatarie. E precisamente da un solo componente per organizzazione presentatrice di lista nelle unità produttive fino a 500 dipendenti e da due componenti per organizzazione presentatrice di lista nelle unità produttive oltre i 500 dipendenti.
I componenti della commissione elettorale non possono essere candidati.
La commissione elettorale avrà cura di fissare, d'intesa con la Direzione aziendale, ogni modalità necessaria allo svolgimento delle elezioni sovraintendendo alle operazioni relative.
Le operazioni di voto dovranno svolgersi durante l'orario di lavoro, arrecando il minimo pregiudizio alla normale attività produttiva. Dovranno pertanto svolgersi in momenti dell’orario di lavoro non finalizzati alla produzione, vale a dire durante le ore di assemblea e le pause; inoltre potranno proseguire anche al di fuori dell’orario di lavoro a fine turno.
art.6 Presentazione liste
Le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCSL e presente accordo hanno diritto a presentare liste di propri candidati. Ogni candidato non può essere presentato in più di una lista.
Il termine per la presentazione delle liste alla Commissione Elettorale é di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra; l'ora di scadenza si intende fissata alle ore 17 del quindicesimo giorno escluso quello dell'affissione.
art.7 Elettori ed eleggibili
Sono elettori ed eleggibili tutti i dipendenti, includendo qualsiasi lavoratore subordinato ivi compresi, ad esempio, lavoratori con contratto a termine, apprendisti e lavoratori in prova, in forza nell' unità produttiva all'atto delle elezioni.
Questi sono tenuti ad esercitare il diritto di voto presso il seggio della loro area elettorale.
Sono eleggibili quei lavoratori candidati dalle Organizzazioni sindacali di cui all'art. 2, in forza nell'azienda all'atto delle elezioni.
In caso di ripartizione del totale dei seggi in due collegi elettorali, ciascun lavoratore può essere candidato solo nella lista relativa al proprio collegio.
art.8 Ripartizione dei seggi tra operai e impiegati/quadri
L’elezione avverrà sulla base di collegio unico. Sulla base di quanto previsto all’allegato 6 del CCSL, si potrà istituire uno specifico collegio laddove l’organico degli impiegati/professional o operai presenti nell’unità produttiva interessata è pari ad almeno il 10% dell’unità stessa e comunque tenendo conto di un’adeguata presenza professionale della rappresentanza.
In tal caso, la ripartizione dei seggi tra gli operai e gli impiegati/quadri viene effettuata in proporzione al rispettivo peso percentuale sul totale degli addetti, con arrotondamento sopra o sotto lo 0,5.
art.9 Numero dei candidati
Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre il 50% il numero delle RSA da eleggere; in caso di due collegi il numero dei candidati sarà proporzionale, con arrotondamento sopra o sotto lo 0,5.
art.10 Scrutatori
E' in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per seggio, scelto fra i lavoratori elettori non candidati.
La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 24 ore che precedono l'inizio delle votazioni, alla commissione elettorale, in forma scritta.
art.11 Compiti della commissione elettorale
La commissione elettorale entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine della presentazione delle liste prenderà contatti con la Direzione aziendale ai fini degli art. 5 e 17 del presente regolamento.
Xxx, nonostante il divieto di cui all'art. 3 del presente regolamento, un candidato risulti compreso in più di una lista, la commissione elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all'affissione delle liste stesse ai sensi del comma successivo, inviterà il lavoratore interessato a optare per una delle liste, pena la cancellazione da entrambe.
Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della commissione elettorale, mediante affissione nelle bacheche aziendali, almeno 8 giorni prima della data fissata per l'inizio delle votazioni.
art.12 Adempimenti della Direzione aziendale
La Direzione aziendale metterà a disposizione della commissione elettorale un elenco aggiornato degli elettori divisi per operai,impiegati e quadri e, se necessario, per collegi elettorali.
Nel caso che qualche Organizzazione sindacale intenda effettuare elezioni primarie fra i propri iscritti, finalizzate alla scelta dei candidati, la Direzione aziendale metterà a disposizione delle organizzazioni che lo richiedano, un elenco aggiornato dei relativi iscritti.
La spesa per il materiale necessario all'espletamento delle operazioni elettorali previste dal presente regolamento é a carico dell'azienda. L’azienda sosterrà le spese relative a locali ed arredi, tavoli e sedie per i seggi elettorali, elenco dei lavoratori e cancelleria. Saranno comunque mantenute le prassi in atto negli stabilimenti.
art.13 Sistema elettorale
Nelle elezioni delle RSA si applica il sistema proporzionale, su liste contrapposte, a suffragio universale. Pertanto ciascuna lista avrà diritto a tanti posti quante volte il quoziente elettorale (numero dei voti validi/numero RSA da eleggere) risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati.
I posti rimasti vacanti per insufficienza del quoziente elettorale saranno attribuiti alle liste che abbiano riportato maggiori resti, anche se non avessero raggiunto il quoziente.
A parità di resti tra liste diverse, il posto va attribuito alla lista che non ha conseguito nessun posto. Xxx, sempre a parità di resti, le liste abbiano conseguito almeno un posto, si ricorrerà al sorteggio.
art.14 Segretezza del voto
Nelle elezioni il voto é segreto e diretto e non può essere espresso per lettera nè per interposta persona.
art.15 Schede elettorali
La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, rispettivamente per ciascun collegio elettorale, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.
La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente del seggio.
Il voto di lista sarà espresso mediante una crocetta tracciata sulla intestazione della lista.
Il voto é nullo se la scheda non é quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.
art.16 Preferenze
L'elettore può manifestare un'unica preferenza solo tra i candidati della lista da lui votata.
Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito.
L'indicazione di una preferenza data ad un candidato della lista vale quale voto di lista anche se non sia stato espresso il voto di lista.
Nel caso di espressione di più di una preferenza nella stessa lista, vale unicamente come voto di lista, e sono annullate le preferenze ai candidati.
Il voto apposto a più di una lista o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti rende nulla la scheda. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di liste differenti, si considera valido il voto di lista e nulli i voti di preferenza.
art.17 Modalità di votazione
I giorni delle votazioni saranno stabiliti dalle segreterie territoriali e comunicate alla commissione elettorale, che previo accordo con la Direzione aziendale, in base al calendario di lavoro individuerà il luogo e gli orari della votazione, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto. Qualora l’attività produttiva sia sospesa in misura tale da compromettere l’effettiva partecipazione al voto, le XX.XX. rinvieranno le elezioni alla ripresa dell’attività produttiva.
Qualora le suddette segreterie territoriali non trovino un accordo sulla data delle elezioni, la relativa decisione verrà demandata al Comitato dei garanti.
La durata massima dello svolgimento delle operazioni di voto é di norma 36 ore consecutive, salvo altre decisioni della commisione elettorale volte a garantire la massima partecipazione.
Xxxxx, giorni ed orario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nelle bacheche, almeno 5 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.
art.18 Composizione e attrezzatura del seggio elettorale
Il seggio é composto dagli scrutatori di cui all'art. 10 del presente regolamento; fra questi la commissione elettorale nominerà un Presidente.
A cura della commissione elettorale ogni seggio sarà munito di una cassetta, idonea ad una regolare votazione chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.
Il seggio deve inoltre disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso, e dovrà essere organizzato in modo da garantire la segretezza del voto.
art.19 Riconoscimento degli elettori
Gli elettori, per essere ammessi, dovranno esibire al Presidente del seggio un documento di riconoscimento personale, in mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due scrutatori del seggio.
art. 20 Compiti del Presidente
Il Presidente farà firmare l'elettore che ha votato, a fianco del suo nome, nell'elenco di cui al punto 15 del presente regolamento, come prova che lo stesso ha votato.
art. 21 Operazioni di scrutinio
Alle operazioni di scrutinio possono presenziare gli elettori, compatibilmente con lo svolgimento dell’attività produttiva (il lavoratore dovrà, quindi, chiedere un permesso personale o altrimenti potrà recarvisi durante le pause) e con le regole inerenti le visite esterne (fuori dall’orario di lavoro, gli elettori dovranno, quindi, chiedere apposito permesso come visitatori).
Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio verrà redatto il verbale dello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, e verrà consegnato - unitamente al materiale della votazione (schede,elenchi,ecc.) - alla commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale.
La commissione elettorale al termine delle operazioni di voto di cui al comma precedente provvederà a sigillare in un unico piego tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il piego sigillato, dopo la definitiva convalida delle RSA, sarà conservato secondo accordi tra la commissione elettorale e la Direzione aziendale in modo da garantire la integrità e ciò per almeno tre mesi.
art. 22 Verbali
La commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio e dei criteri sopra richiamati, procede all'assegnazione dei posti ripartiti proporzionalmente fra tutte le liste concorrenti.
La commissione elettorale redige il verbale sulle operazioni elettorali e dà immediata notizia delle
sue conclusioni mediante affissione in bacheca e consegnata copia alla Direzione Aziendale. Copia del verbale dovrà essere comunicata a ciascun rappresentante delle Organizzazioni sindacali presentatrici di liste entro 24 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente.
Art. 23 Comunicazione dei componenti la RSA
E' compito delle Organizzazioni sindacali territoriali che abbiano partecipato alle elezioni comunicare congiuntamente per iscritto all'azienda gli elenchi delle nomine dei componenti la RSA sulla base dei risultati conseguiti nelle elezioni, così come comunicati dalla commissione elettorale. In caso di mancata tempestiva comunicazione congiunta provvederà la commissione dei garanti nazionale su richiesta di una o più organizzazioni sindacali territoriali.
Art.24 reclami Comitato dei garanti nazionale
Il comitato dei garanti è composto da un componente la Segreteria Nazionale delle Organizzazioni firmatarie del CCSL. Tra i componenti le organizzazioni sindacali nomineranno un segretario con esclusivi compiti di coordinamento e di convocazione dell’organismo.
Entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione della commissione elettorale alle organizzazioni sindacali, contro le decisioni della commissione elettorale é ammesso ricorso al Comitato dei garanti Nazionale, che si riunirà e deciderà tempestivamente.
Le Segreterie Nazionali sono impegnate al rispetto, da parte anche delle proprie strutture provinciali, delle decisioni assunte dal Comitato dei garanti, nonché più in generale a garantire il rispetto integrale del presente accordo.
La partecipazione della riunione potrà avvenire anche in videoconferenza.
Roma, 3 marzo 2016
Fim-Cisl Uilm-Uil
Regolamento di attività del Consiglio delle RSA nelle società che applicano il Contratto Collettivo Specifico di Lavoro
Art. 1 – Costituzione del Consiglio delle RSA
Entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione alla Direzione aziendale della nomina delle RSA, effettuata congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCSL sulla base degli esiti delle elezioni, le RSA convocano congiuntamente una riunione costitutiva a livello di unità produttiva del Consiglio delle RSA. Fanno parte del Consiglio delle RSA tutte le RSA delle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCSL dell’unità produttiva.
Il Consiglio delle RSA provvede a dare tempestiva comunicazione scritta alla Direzione aziendale della sua costituzione e dei componenti nonché degli eventuali sostituti delle Commissioni previste a livello di unità produttiva, individuati su designazione delle Organizzazioni sindacali secondo le modalità definite nel CCSL.
Art. 2 – Costituzione del Comitato Esecutivo del Consiglio delle RSA
Nelle unità produttive con più di 900 dipendenti viene costituito, secondo le modalità definite nel CCSL, il Comitato Esecutivo del Consiglio delle RSA, con la funzione di rappresentarlo nei confronti della Direzione aziendale.
Il Comitato Esecutivo è composto da un massimo di 5 componenti, per i quali possono essere previsti altrettanti sostituti.
Il Consiglio delle RSA provvede a dare tempestiva comunicazione scritta alla Direzione aziendale dei componenti del Comitato Esecutivo, nonché degli eventuali sostituti, indicati dalle Organizzazioni sindacali, con la stessa comunicazione di cui all’art. 1.
Art. 3 – Durata del mandato
Il mandato del Consiglio delle RSA ha, di norma, durata triennale, in accordo con la vigente regolamentazione per l’elezione e il funzionamento delle RSA definita dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCSL, coincidente con il periodo di carica della Rappresentanza Sindacale Aziendale dell’unità produttiva.
Art. 4 – Variazione dei componenti del Consiglio delle RSA e del Comitato Esecutivo
Eventuali variazioni dei componenti del Consiglio delle RSA, delle Commissioni e del Comitato Esecutivo che si determinino nel corso del mandato sono adottate e comunicate con le medesime modalità di cui agli artt. 1 e 2.
Art. 5 - Ruolo del Consiglio delle RSA e del Comitato Esecutivo
Il Consiglio delle RSA è l’organo sindacale all’interno dell’unità produttiva titolato a discutere e verificare con la Direzione aziendale l’applicazione delle norme contrattuali, nonché ad attivare all’interno dell’unità produttiva la Procedura di raffreddamento di cui all’art. 12, Titolo Primo, del CCSL e le eventuali conseguenti iniziative di autotutela sindacale.
Nelle unità produttive con più di 900 dipendenti il Comitato esecutivo ha la funzione di rappresentare il Consiglio delle RSA nei confronti della Direzione aziendale, anche in caso di esperimento di procedure di informazione e consultazione sindacale previste dalla legge e/o dal Ccsl, nell’ambito delle decisioni assunte dal Consiglio delle RSA.
Le ipotesi d’intesa raggiunte dal Comitato Esecutivo dovranno essere approvate e validate dal Consiglio delle RSA.
Art. 6 - Funzionamento del Consiglio delle RSA
Il Consiglio delle RSA provvede ad individuare tra i propri componenti un Segretario, che lo supporta nella convocazione, organizzazione, gestione e verbalizzazione delle riunioni.
Il Consiglio delle RSA si riunisce periodicamente, di norma con cadenza mensile, al fine di esaminare le attività delle Commissioni e dell’Esecutivo, ove previsto, nonché di condividere le iniziative sindacali all’interno dell’unità produttiva stessa.
Le riunioni si tengono su iniziativa del segretario o su richiesta della maggioranza dei componenti delle RSA appartenenti ad una delle sigle sindacali presenti nel Consiglio delle RSA, ovvero su richiesta di un terzo dei componenti il Consiglio delle RSA, nonché su richiesta del Comitato Esecutivo ove presente e si svolgono di
norma all’interno dell’unità produttiva presso il locale attribuito al Consiglio delle RSA dall’Azienda per l’esercizio delle sue funzioni o, se del caso, fuori dall’ambito aziendale.
Il Consiglio delle RSA prende ogni decisione a maggioranza assoluta dei suoi componenti con voto palese e tale decisione impegna tutta la RSA. Ogni componente del Consiglio può essere portatore al massimo di una delega da allegare al verbale. Le decisioni assunte devono essere verbalizzate in un documento siglato dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, con l’indicazione del voto espresso da ognuno; il verbale delle decisioni assunte verrà affisso in bacheca sindacale e di inviato alla Direzione aziendale, anche in via informatica.
Tutti i verbali delle riunioni sono conservati su supporto cartaceo o informatico presso il locale attribuito dall’Azienda al Consiglio delle RSA e devono restare a disposizione di ciascun componente del Consiglio delle RSA per la consultazione per tutta durata del mandato.
Art. 7 – Attivazione e gestione della “Procedura di raffreddamento”
Il Consiglio delle RSA, anche e in particolare attraverso i propri componenti presenti nelle Commissioni costituite a livello di unità produttiva, è parte attiva nel prevenire, esaminare e comporre eventuali motivi di potenziale conflitto collettivo.
E’ comunque competenza esclusiva del Consiglio delle RSA valutare se all’interno dell’unità produttiva o di singoli reparti della stessa esistano motivi di potenziale conflitto con l’Azienda che determinino il ricorso alla procedura di raffreddamento prevista dall’art. 12, Titolo Primo, del CCSL.
La necessità di attivare la suddetta procedura deve essere discussa dal Consiglio delle RSA in una specifica riunione e deve essere approvata con delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti, comunicata per iscritto alla Direzione aziendale. Una volta deliberata e comunicata all’Azienda, la procedura di raffreddamento si articola secondo quanto previsto dall’art. 12 del Titolo I del CCSL.
Art. 8 – Permessi sindacali
Fatti salvi i permessi retribuiti per RSA definiti dall’art. 23 della legge n. 300/1970, ogni Organizzazione sindacale, nell’ambito dell’assegnazione alle singole unità produttive del monte ore aggiuntivo previsto dall’art. 2, Titolo Primo, del CCSL, per quanto di sua competenza si impegna a garantire la necessaria agibilità al Consiglio delle RSA e ai componenti del Comitato esecutivo, ove presente, assicurando in ogni caso la partecipazione di tutte le RSA alle riunioni del Consiglio.
Art. 9 – Controversie
Eventuali controversie relative all’interpretazione del presente Regolamento, sorte in seno al Consiglio delle RSA, sono sottoposte, al Comitato dei garanti previsto dalla vigente regolamentazione per l’elezione e il funzionamento delle RSA definita dalle Organizzazioni sindacali firmatarie il CCSL. Il Comitato dei garanti si riunisce su richiesta scritta del Consiglio delle RSA o della maggioranza delle RSA appartenenti ad una singola organizzazione. L’interpretazione fornita dal Comitato dei garanti è vincolante per il Consiglio delle RSA.
Roma, 3 marzo 2016
Fim-Cisl
Uilm-Uil