Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia: Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale
Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia: Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale
Rassegna di atti e sentenze – aprile 2015
a cura dell’Osservatorio xxx.xxxx.xxxxx.xx
Accordo tra l’Ufficio Europeo di Polizia (EUROPOL) e la Banca Centrale Europea (BCE), (2015/C 123/01), in GUUE C 123, del 17 aprile 2015, pp. 1-5.
L’Accordo intende garantire un’effettiva cooperazione tra l’Europol e la BCE che comprenda sia “misure per prevenire, individuare e combattere le minacce derivanti da attività illecite correlate alle banconote e monete in euro, ai mezzi di pagamento diversi dai contanti e alla sicurezza dei pagamenti” sia “assistenza in tali ambiti fornita da entrambe le parti alle autorità nazionali, europee e internazionali” (art. 1). Siffatto accordo si giustifica ai sensi dell’art. 22 della decisione 2009/371/GAI, che consente all’Ufficio Europeo di Polizia di instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con le Istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione. Inoltre, esso segue un precedente accordo sottoscritto, dalle stesse parti, in data 13 dicembre 2001, per la cooperazione nella lotta alla falsificazione dell’euro.
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Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 aprile 2015, Parlamento europeo contro Consiglio dell'Unione europea, Cause riunite C-317/13 e C-679/13, ECLI:EU:C:2015:223
Con la sentenza Parlamento europeo x. Xxxxxxxxx dell’Unione europea, il Parlamento europeo ottiene l’annullamento, rispettivamente, della decisione 2013/129/UE del Consiglio, del 7 marzo 2013, che sottopone a misure di controllo la 4‑metilanfetamina, e della decisione di esecuzione 2013/496/UE del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che sottopone a misure di controllo il 5‑(2‑amminopropil)indolo. Il caso testimonia la difficoltà scaturite dalla cd. “comunitarizzazione” dell’ex-Terzo Pilastro all’indomani dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona. In particolare, viene in rilievo l’esatta interpretazione dell’art. 9 del Protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, ai sensi del quale “Gli effetti giuridici degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione adottati in base al trattato di Lisbona sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei trattati”.