SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO
SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO
SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
I FONDI PER IL SOSTEGNO ALL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE PER LE CATEGORIE SOCIALI DEBOLI (2014-2020)
Deliberazione 3 agosto 2020, n. 9/2020/G
SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO
SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
FONDI PER IL SOSTEGNO ALL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE PER LE CATEGORIE SOCIALI DEBOLI (2014-2020)
Relatore Cons. Xxxxx Xxxx
Ha collaborato per l’istruttoria e l’elaborazione dei dati la Sig.ra Xxxxxxx Xxxxxxxx
SOMMARIO
Pag.
Relazione 17
Sintesi 19
CAPITOLO I – Oggetto dell’indagine 21
1. Inquadramento generale della tematica 21
2. Oggetto dell’indagine e profili metodologici 25
CAPITOLO II – Il funzionamento dei Fondi per il sostegno all’abitazione in
locazione e la loro evoluzione 27
1. Il funzionamento del Fondo di sostegno per l’accesso alle abitazioni in
locazione e la ripartizione delle competenze fra Stato ed Enti territoriali 27
1.1. Il concorso delle Regioni e degli Enti locali 30
1.2. I requisiti per l’accesso ai contributi 31
1.3. I criteri applicati per il riparto fra le Regioni 31
2. Il funzionamento del Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli e la ripartizione
delle competenze fra Stato ed Enti territoriali 32
2.1. I criteri applicati per il riparto fra le Regioni 33
2.2. I requisiti per l’accesso ai contributi e categorie privilegiate 34
2.3. I compiti delle Regioni e degli Enti locali 35
3. La giurisprudenza costituzionale in materia di politiche abitative e
specificatamente di Fondi per il sostegno all’abitazione 36
3.1. Brevi note sulla disciplina regionale in materia di contrasto al disagio
abitativo alla luce della citata giurisprudenza costituzionale 38
CAPITOLO III - Le risorse destinate alla gestione dei Fondi nel periodo 2014–2020 41
1. La gestione del capitolo 1690 negli esercizi 2014-2020 41
2. La gestione del capitolo 1693 negli esercizi 2014-2020 43
3. I provvedimenti annuali di riparto delle risorse del Fondo nazionale
di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione 44
3.1. Il riparto delle risorse del Fondo nelle annualità 2014 e 2015 47
3.2. Il riparto delle risorse del Fondo nell’annualità 2019 51
3.3. Il riparto delle risorse del Fondo nell’annualità 2020 52
4. I provvedimenti di riparto delle risorse del Fondo inquilini morosi incolpevoli. 54 4.1. Annualità 2014 57
4.2. Annualità 2015-2016 57
4.3. Annualità 2017 58
4.4. Annualità 2018 60
4.5. Le risorse non trasferite alle Regioni per le annualità 2014-2018 60
4.6. Annualità 2019 64
4.7. Annualità 2020 64
4.8. La ripartizione della quota del 30 per cento 64
CAPITOLO IV - Le attività di gestione dei Fondi per la riduzione del disagio
abitativo 67
1. Le attività di gestione del Fondo di sostegno per l’accesso alle abitazioni
in locazione 67
2. Le attività di monitoraggio del Fondo di sostegno per l’accesso alle abitazioni
in locazione 72
3. Le attività di gestione del Fondo inquilini morosi incolpevoli 82
4. Le attività di monitoraggio del Fondo inquilini morosi incolpevoli 83
5. La distribuzione degli sfratti nelle Regioni 90
CAPITOLO V – Gli Osservatori della condizione abitativa 95
1. L’Osservatorio nazionale 95
2. Gli Osservatori regionali 96
CAPITOLO VI – Osservazioni conclusive dell’istruttoria – Esiti del contraddittorio finale e raccomandazioni 101
1. Osservazioni conclusive dell’istruttoria 101
2. Esiti del contraddittorio finale 109
3. Raccomandazioni 113
APPENDICE
Oggetto dell’appendice 117
* * *
INDICE DELLE TABELLE
Tabella n. 1 – Capitolo 1690 Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni
in locazione esercizi 2014-2020 41
Tabella n. 2 – Capitolo 1693 Fondo inquilini morosi incolpevoli esercizi 2014-2020 43
Tabella n. 3 – Ripartizione fra le Regioni del Fondo nazionale di sostegno per l’accesso
alle abitazioni in locazione es. 1999-2011 46
Tabella n. 4 – Ripartizione fra le Regioni del Fondo nazionale di sostegno per l’accesso
alle abitazioni in locazione es. 2014/2015 49
Tabella n. 5 - Ripartizione fra le Regioni del Fondo nazionale di sostegno per l’accesso
alle abitazioni in locazione per l’anno 2019 e risorse totali es. 2014-2019 52
Tabella n. 6 - Ripartizione fra le Regioni del Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione per l’anno 2020 53
Tabella n. 7 - Ripartizione fra le Regioni del Fondo inquilini morosi incolpevoli
es. 2014 - 2019 55
Tabella n. 8 – Somme non spese Fondo inquilini morosi incolpevoli es. 2014-2018 61
Tabella n. 9 – Riparto quota 30 per cento Fondo inquilini morosi incolpevoli
es. 2014 - 2019 65
Tabella n. 10 - Monitoraggio del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle
abitazioni in locazione 71
Tabella n. 11 – Monitoraggio Fondo di sostegno per l’accesso alle abitazioni in
locazione: richieste di contributi, contributi assegnati e importo medio 75
Tabella n. 12 Monitoraggio Fondo di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione:
tipologia dei beneficiari 78
Tabella n. 13 Monitoraggio del Fondo di sostegno per l’accesso alle abitazioni in
locazione: Quote per i beneficiari ex lege n. 9/2007 80
Tabella n. 14 – Monitoraggio Fondo inquilini morosi incolpevoli: risorse
statali e aggiuntive 84
Tabella n. 15 – Monitoraggio Fondo inquilini morosi incolpevoli: richieste
di contributi, contributi assegnati e importo medio 86
Tabella n. 16 – Monitoraggio Fondo inquilini morosi incolpevoli: tipologie
dei beneficiari di contributi 87
Tabella n. 17 – Monitoraggio Fondo inquilini morosi incolpevoli:
caratteristiche sociali dei nuclei familiari beneficiari dei contributi 88
Tabella n. 18 – Provvedimenti di sfratto emessi negli anni 2014-2018 : variazioni percentuali 92
Tabella n. 19 - Provvedimenti di sfratto emessi, richieste di esecuzione e sfratti
eseguiti dal 2014 al 2018 93
Tabella n. 20 –Osservatori regionali della condizione abitativa 97
* * *
INDICE DEI GRAFICI
Grafico n. 1 –Fondo di sostegno: risorse comunali, regionali e statali 50
Grafico n. 2 –Fondo di sostegno: riparto nazionale delle risorse comunali,
regionali e statali 50
Grafico n. 3 – Totale dotazione Fondo inquilini morosi incolpevoli (anni 2014-2019) . 56 Grafico n. 4 –Ripartizione dotazione Fondo inquilini morosi incolpevoli
(anni 2014-2019) 56
Grafico n. 5 - Fondo di sostegno: disponibilità totale, risorse assegnate e fabbisogno riscontrato 74
Grafico n. 6 - Fondo di sostegno: richieste pervenute e numero contributi
assegnati ai comuni 76
Grafico n. 7 - Fondo di sostegno: importo medio del contributo 76
Grafico n. 8 - Fondo di sostegno: distribuzione nazionale dell’importo
medio del contributo 77
Grafico n. 9 - Monitoraggio Fondo inquilini morosi incolpevoli:
tipologia dei beneficiari 79
Grafico n. 10 - Monitoraggio Fondo sostegno per l’accesso all’abitazione in locazione:
importo medio del contributo per Regione 86
Grafico n. 11 - Monitoraggio Fondo inquilini morosi incolpevoli:
caratteristiche sociali dei nuclei familiari beneficiari dei contributi 89
Grafico n. 12 –Le ricadute delle risorse del Fondo inquilini morosi incolpevoli
utilizzate negli anni 2014-2019 89
Grafico n. 13 –Distribuzione per Regione dei provvedimenti di sfratto emessi
dal 2014 al 2018 91
Grafico n. 14 – Distribuzione per Regione degli sfratti eseguiti dal 2014 al 2018 92
INDICE DELLE TABELLE RIPORTATE IN APPENDICE
Tabella n. 1 – Normativa regionale Fondo di sostegno per l’accesso alle
Abitazioni in locazione-ammisibilità al contributo 118
Tabella n. 2 – Normativa regionale Fondo di sostegno per l’accesso alle
Abitazioni in locazione- modifiche alla normativa nazionale 129
Tabella n. 3 – Normativa regionale in materia di Fondo inquilini morosi incolpevoli 131
Tabella n. 4 – Ripartizione fra le Regioni del Fondo inquilini morosi incolpevoli
d.m. 14.05.2014 134
Tabella n. 5 - Ripartizione fra le Regioni del Fondo inquilini morosi incolpevoli d.m. 05.12.2014 135
Tabella n. 6 - Ripartizione fra le Regioni del Fondo inquilini morosi incolpevoli d.m. 19.03.2015 136
Tabella n. 7 - Ripartizione fra le Regioni del Fondo inquilini morosi incolpevoli d.m. 30.03.2016 137
Tabella n. 8 – Ripartizione fra le Regioni del Fondo inquilini morosi incolpevoli d.m. 01.08.2017 138
Tabella n. 9 – Ripartizione fra le Regioni del Fondo inquilini morosi incolpevoli d.m. 31.05.2018 139
Tabella n. 10 - Ripartizione fra le Regioni del Fondo inquilini morosi incolpevoli d.m. 23.12.2019 140
* * *
Legenda delle abbreviazioni e degli acronimi | |
Art. | articolo |
Ata | Alta tensione abitativa |
co. | comma |
Cdfue | Carta dei diritti fondamentali dell’Ue |
Cedu | Carta europea dei diritti dell’uomo |
Cse | Carta sociale europea |
d.i. | decreto interministeriale |
d.l. | decreto legge |
d.lgs. | decreto legislativo |
d.m. | decreto ministeriale |
d.p.c.m. | decreto della Presidente del Consiglio dei ministri |
div. | Divisione |
d.p.r. | decreto del Presidente della Repubblica |
Gescal | Gestione case per i lavoratori |
Iacp | Istituto autonomo case popolari |
Ina | Istituto nazionale per le assicurazioni |
Irpet | Istituto regionale di programmazione economica per la Toscana |
Ise | Indicatore situazione economica |
Isee | Indicatore situazione economica equivalente |
Istat | Istituto Nazionale di Statistica |
l. | legge |
l.r. | legge regionale |
lett. | lettera |
Mef | Ministero dell'economia e delle finanze |
Mit | Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
mln | milioni |
mld | miliardi |
Orca | Osservatorio regionale sulla condizione abitativa |
Pil | Prodotto interno lordo |
Reg. | Regolamento |
RGS | Ragioneria generale dello Stato |
Ue | Unione Europea |
* * *
DELIBERAZIONE
Deliberazione 9/2020/G
SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO
SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
Collegio II Adunanza del 2 luglio 2020
e Camera di consiglio del 2 luglio 2020
Presieduta dal Presidente Xxxxx XXXXXXXXXXXX
Composta dai magistrati:
Composta dai magistrati:
Presidente della Sezione: Xxxxx XXXXXXXXXXXX
Consiglieri componenti il Xxxxxxxx XX: Xxxxx XXXX, Antonio DI LECCE, Xxxxxxx XXXXXXX, Xxxxxxxx XXXX, Xxxxx XXXXXXX, Xxxxxxx XXXXX, Xxxxxxxxxx XXXXXXX, Xxxxxxxxx XXXXXXXXX.
Visto l’art. 100, comma 2, Cost.;
***
vista la l. 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l’art. 3, c. 4, ai sensi del quale la Corte dei conti svolge il controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche, verificando la corrispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge e valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell’azione amministrativa;
visto l’art. 85, commi 1 e 3 lett.e) del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n.27 cd. decreto Cura Italia;
vista la deliberazione delle Sezioni Riunite del 16 giugno 2000, n. 14, come successivamente modificata ed integrata, concernente il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo;
vista la deliberazione della Sezione in data 24 gennaio 2018, n. 1/2018, con la quale è stata approvata la programmazione dei controlli sulla gestione per l’anno 2018 ed il triennio 2018- 2020;
visto il decreto del Presidente della Corte dei conti 18 maggio 2020, n. 153 concernente “Regole tecniche operative in materia di svolgimento delle adunanze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti del giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti”;
vista la relazione, presentata dal Cons. Xxxxx Xxxx, che illustra gli esiti dell’indagine condotta in merito a “I Fondi per il sostegno all’abitazione in locazione per le categorie sociali deboli (2014-2020)”;
vista l’ordinanza n. 10 in data 19 giugno 2020, con la quale il Presidente della Sezione ha
convocato il Collegio II per l’adunanza del 2 luglio 2020, da svolgersi mediante collegamento
da remoto, utilizzando l’applicativo Microsoft Teams, al fine della pronuncia sulla gestione in
argomento;
vista la nota n. 1810 del 19 giugno 2020, con la quale il Servizio di segreteria per le adunanze ha trasmesso la relazione ai seguenti Uffici:
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti- Gabinetto del Ministro
-Ministero delle infrastrutture e dei trasporti- Dipartimento per le infrastrutture ed i sistemi informativi e statistici- Direzione Generale per la condizione abitativa;
-Ministero delle infrastrutture e dei trasporti- Dipartimento per le infrastrutture ed i sistemi informativi e statistici- Direzione Generale per la condizione abitativa – div. IV- Programmi e strumenti per la riduzione del disagio abitativo e per l’accesso alle abitazioni in locazione;
-Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Organismo Indipendente di valutazione della
performance;
- Ministero dell’economia e delle finanze-Gabinetto del Ministro;
- Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
-Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; viste le memorie pervenute con le note di seguito elencate:
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici-Direzione Generale per la condizione abitativa- div. IV, presa in carico al protocollo della Sezione n. 1899 del 1° luglio 2020 (memoria 3);
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Organismo Indipendente di valutazione, presa in carico al protocollo della Sezione n. 1869 del 25 giugno 2020 (memoria 1);
- Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato-Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, presa in carico al protocollo della Sezione n. 1873 del 25 giugno 2020 (memoria 2);
- Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato- Ispettorato Generale di bilancio, presa in carico al protocollo della Sezione n. 1944 del 6 luglio 2020 (memoria postuma);
udito, tramite collegamento telematico, come espressamente consentito dalle disposizioni sopra citate, in base alle quali è previsto lo svolgimento sia delle adunanze che delle camere di consiglio mediante sistema da remoto, allo scopo di coniugare le esigenze di regolare svolgimento delle funzioni, anche di controllo, intestate alla Corte dei conti con le misure di sicurezza necessarie per contrastare l’emergenza sanitaria Covid-19, il relatore, Cons. Xxxxx Xxxx;
uditi, con la stessa modalità telematica, in rappresentanza delle amministrazioni convocate:
- per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici-Direzione Generale per la condizione abitativa, la dott.ssa Xxxxxxxx XXXX- Direttore Generale;
- per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici-Direzione Generale per la condizione abitativa, l’arch. Xxxxx Xxxx – Dirigente della div. IV;
- per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici-Direzione Generale per la condizione abitativa, la dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx – Dirigente della div. II,
DELIBERA
di approvare, con le modifiche apportate dal Collegio nella camera di consiglio, svoltasi mediante collegamento telematico come espressamente consentito dall’articolo 85, commi 1 e 3, lett. e), del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, la relazione concernente “I Fondi per il sostegno all’abitazione in locazione per le categorie sociali deboli (2014-2020)”.
La presente deliberazione e l’unita relazione saranno inviate, a cura della Segreteria della Sezione, alla Presidenza del Senato della Repubblica e alla Presidenza della Camera dei deputati, alla Presidenza della Commissione Bilancio del Senato della Repubblica, alla Presidenza della Commissione Bilancio della Camera dei deputati nonché alle seguenti amministrazioni:
- Presidenza del Consiglio dei ministri – Segretariato Generale;
-Ministero dell’economia e delle finanze; Gabinetto del Ministro; Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato Ispettorato generale di bilancio;
-Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: Gabinetto del Ministro; Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici; Direzione Generale per la condizione abitativa; Organismo indipendente per la valutazione della performance;
- Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le amministrazioni interessate:
comunicheranno alla Corte e al Parlamento, entro sei mesi dalla data di ricevimento della presente relazione, le misure consequenziali adottate ai sensi dell’art. 3, c. 6, l. 14 gennaio 1994,
n. 20, come modificato dall’art. 1, c. 172, l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);
ove ritengano di non ottemperare ai rilievi formulati, adotteranno, entro trenta giorni dalla ricezione della presente relazione, l’eventuale provvedimento motivato previsto dall’art. 3, c. 64, l. 24 dicembre 2007, n. 244.
La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 31, d.lgs.
14 marzo 2013, n. 33.
La presente relazione sarà inviata, altresì, alle Sezioni riunite in sede di controllo.
Il Consigliere relatore Il Presidente
x.xx Cosa x.xx Chiappinelli
Depositata in segreteria il 3 agosto 2020
Per il dirigente Xxxxxxxx Xxxxx x.xx Ciniglio
RELAZIONE
Sintesi
L’indagine ha avuto ad oggetto la gestione delle risorse del Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione e di quelle del Fondo inquilini morosi incolpevoli, che rappresentano due importanti strumenti utilizzati per l’attuazione delle politiche abitative a livello nazionale. Il primo dei due Fondi è una misura di sostegno al reddito per le categorie sociali più deboli, consistente nell’erogazione di un contributo parziale per il pagamento dell’affitto a favore di inquilini, i quali, pur avendo i requisiti, non riescono ad accedere al sistema di edilizia residenziale pubblica. Il secondo strumento è finalizzato ad agevolare la ricerca di una nuova abitazione da parte dei soggetti sottoposti a procedura di sfratto per morosità incolpevole.
L’arco temporale di riferimento dell’analisi condotta abbraccia un sessennio (2014- 2019), che per il Fondo inquilini morosi incolpevoli coincide con l’intero periodo di funzionamento dalla sua istituzione, ai sensi dell’art. 6, c. 5, d. l. 31 agosto 2013, n. 102, mentre per il Fondo di sostegno, previsto dall’art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 rappresenta una fase caratterizzata dalla discontinuità del finanziamento statale che negli anni precedenti era stato costante e aveva raggiunto livelli decisamente più elevati. L’analisi è stata estesa fino a ricomprendere le ultime novità recate dalla decretazione d’urgenza (decreti Cura Italia e Rilancio) che hanno impresso una spinta acceleratoria alla gestione di entrambi i Fondi e hanno messo a disposizione una significativa mole di risorse, in particolare per il Fondo di sostegno, dimostrando in tal modo, una rinnovata attenzione nei confronti degli strumenti analizzati e quindi delle politiche abitative.
L’indagine, che ha avuto ad oggetto l’attività svolta dalla competente Divisione della Direzione generale per la condizione abitativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha portato in emersione alcune criticità legate, fra l’altro, alle tempistiche e alle attività propedeutiche all’adozione dei decreti annuali di riparto alle regioni delle risorse stanziate con legge di bilancio, oltre che alla non soddisfacente organizzazione dell’attività di monitoraggio affidata dalle norme all’Amministrazione centrale, alla quale spettano anche funzioni di coordinamento e di indirizzo delle attività svolte a livello territoriale per l’utilizzo dei Fondi statali. Al riguardo, nel rilevare che l’attività di monitoraggio per entrambi i Fondi è stata implementata dall’Amministrazione in occasione dell’apertura dell’indagine e all’espresso fine di riferire alla Corte dei conti, sono state formulate più puntuali considerazioni in merito all’effettiva capacità dei dati fino ad ora raccolti, con strumenti non del tutto adeguati e modalità da migliorare, di ricostruire il grado di conseguimento degli obiettivi perseguiti dalle
disposizioni istitutive e regolative dei due Fondi ed, in concreto, di verificare la loro efficacia come strumenti di contrasto al disagio abitativo. Tale considerazione assume maggior rilievo alla luce delle ultime novità introdotte dalla decretazione d’urgenza e della mole di risorse messe in campo con procedure accelerate, derogatorie delle ordinarie modalità di riparto.
Capitolo I
Oggetto dell’indagine
Sommario: 1. Inquadramento generale della tematica – 2. Oggetto dell’indagine e profili metodologici
1. Inquadramento generale della tematica
A livello nazionale i bisogni abitativi, oggetto delle politiche abitative, non risultano dotati di un’espressa tutela costituzionale al pari di altri diritti come quello alla salute (art. 32) o il diritto al lavoro (art.35), sebbene la giurisprudenza costituzionale ne abbia riconosciuto la valenza di diritto sociale attinente alla dignità e alla vita di ogni persona (cfr. ex plurimis sentenze n. 106/2018, n. 28/2003 e n. 520/2000)
Analogamente agli altri diritti sociali anche il diritto all’abitazione risulta, tuttavia, “condizionato” finanziariamente e non ha ottenuto, come accaduto invece per il diritto alla salute, una parametrazione in termini di livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale.
A livello europeo il diritto all’abitazione ha una connotazione decisamente più forte, rientrando a pieno titolo nella sfera dei diritti fondamentali, strumentali al perseguimento di un livello di vita dignitoso, oltre che alla lotta alle diseguaglianze, alle discriminazioni ed alle esclusioni. Tale diritto si colora di particolari sfumature lì dove coniugato con la tutela di soggetti bisognosi di una particolare protezione, in quanto minori, rifugiati o richiedenti asilo. In questa direzione diversi sono stati gli approdi giurisprudenziali della Corte di Strasburgo, nonostante il diritto all’abitazione non sia espressamente menzionato nella Convenzione dei diritti dell’uomo (Cedu). Ciò è stato possibile attraverso l’estensione dell’ambito applicativo dell’art. 8 che tutela la vita privata e familiare.
Quanto sopra rappresenta un punto fermo assai importante, soprattutto se lo si considera alla luce dell’apertura del diritto interno alla Carta Cedu, operata in particolare dalle cd. pronunce gemelle (n. 348 e 349/2007) della Corte Costituzionale, che hanno reputato tali disposizioni utilizzabili come norme interposte, che consentono al giudice comune di rimettere la questione davanti alla Consulta per contrasto con l’art. 117 della Cost1., ogni qual volta la norma interna risulti non in linea con le disposizioni contenute nella suddetta Carta e tale antinomia non sia risolvibile in chiave ermeneutica.
1 Il profilo di incostituzionalità delle disposizioni del diritto interno contrarie alle previsioni della Cedu si qualifica come violazione dell’art. 117, c.1 della Cost. che impone, come noto, il rispetto degli obblighi derivanti dall’ordinamento comunitario e dal diritto internazionale.
Diversamente dalla Carta Cedu, la Carta sociale europea (Cse), nel testo novellato nel 1996, prevede espressamente all’art. 31 la tutela del diritto all’abitazione2 e impone agli Stati firmatari una serie di adempimenti complessivamente finalizzati ad assicurare l’accesso ad un’abitazione di livello sufficiente a consentire un tenore di vita dignitoso per tutti e, nello stesso tempo, a ridurre al minimo lo status di senza tetto. Trattasi, a tutti gli effetti, di un impegno che deve essere onorato da parte degli Stati firmatari e l’avvenuto rispetto deve essere verificato da parte del Comitato europeo dei diritti sociali. Quest’ultimo svolge, a tal fine, attività di monitoraggio sulla normativa vigente in materia nei diversi Paesi, oltre che sullo stato di attuazione delle politiche pubbliche di settore ed emana pronunciamenti, sotto forma di raccomandazioni, allo scopo di assicurare, in particolare, l’applicazione di criteri non discriminatori per l’accesso all’abitazione.
Il diritto all’abitazione è previsto espressamente non solo dalla Cse ma anche nella Carta dei diritti fondamentali dell’Ue (Cdfue), all’art. 343, che disciplina l’assistenza sociale ed, in particolare, l’assistenza all’abitazione, da intendersi quale insieme di interventi finalizzati a consentire la vita delle persone in un ambiente dignitoso, anche per coloro i quali non dispongano di mezzi sufficienti per accedere al mercato immobiliare.
Il combinato disposto degli articoli 31 della Cse e 34 della CdfUe conduce ad una lettura del diritto all’abitazione in chiave più pregnante e chiama i giudici nazionali all’applicazione delle disposizioni europee, proprio in considerazione dei limiti della tutela prestata dall’ordinamento interno, che, nell’interpretazione costituzionalmente orientata, condiziona la “giustiziabilità” di tale diritto alle risorse presenti in bilancio, essendo lo stesso qualificabile, come detto sopra, in termini di diritto sociale finanziariamente condizionato.
Anche la Corte di Giustizia si è espressa in questo senso, ritenendo che il diritto all’abitazione sia un diritto fondamentale da ricomprendere nell’ambito delle politiche di inclusione sociale, oggetto di competenza concorrente Ue – Stati membri, i quali ultimi dovrebbero fornire indicazioni anche sulla concreta garanzia del diritto all’assistenza abitativa.
Per quanto riguarda il piano strettamente nazionale, tre sono le linee di azione
perseguite nel sistema integrato di tutela del diritto all’abitazione. La legislazione vincolistica
2 Art. 31 Diritto all’abitazione. Le Parti si impegnano a adottare misure destinate a: a. favorire l’accesso ad un’abitazione di livello sufficiente; b. prevenire o ridurre lo status di senza tetto; c. rendere il costo delle abitazioni accessibile alle persone che non dispongono di risorse sufficienti.
3 Art. 34 Sicurezza sociale e assistenza sociale. Al fine di lottare contro l’esclusione sociale l’Unione riconosce e rispetta il diritto all’assistenza sociale e all’assistenza abitativa, volto a garantire un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto dell’Unione, le legislazioni e le prassi nazionali.
sui canoni concordati e calmierati (equo canone), è di competenza (esclusiva) dello Stato, in quanto rientrante nell’ordinamento civile, il blocco degli sfratti per morosità o per conclusione del rapporto ed il contrasto al fenomeno dell’occupazione abusiva degli immobili, aspetti da ricondursi alla gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica di competenza statale, nel cui ambito rientra, altresì, la definizione dell’offerta minima di alloggi caratterizzati da standard qualitativi nell’ottica di assicurare livelli uniformi di prestazioni.
L’edilizia residenziale pubblica, pur non essendo espressamente citata dall’art. 117, a seguito della riforma del Titolo V Parte II della Costituzione, può essere fatta riconfluire, per un verso, nell’ambito delle politiche sociali di competenza regionale e, per altro verso, ricondotta nell’alveo del “governo del territorio”, di competenza concorrente.
Sul punto basti ricordare che la materia era stata meglio definita dal d. p. r. 24 luglio 1977, n. 616 che aveva disposto un importante trasferimento di funzioni e compiti alle regioni, ulteriormente dettagliati dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Il decreto aveva collocato l’edilizia residenziale pubblica nell’ambito del Tit. III “Territorio, ambiente e infrastrutture” nella Sez. III del Capo II “Territorio ed urbanistica”, lasciando allo Stato il compito di definire i livelli minimi di prestazioni, oltre agli standard di qualità degli alloggi e di curare la programmazione centralizzata, attraverso la raccolta, l’elaborazione e la diffusione su tutto il territorio nazionale dei dati sulla condizione abitativa.
In effetti, fino agli anni ’70, lo Stato ha svolto un ruolo pro-attivo nel settore, che ha esercitato attraverso la formazione e la gestione del patrimonio abitativo pubblico, con il ricorso ad istituti autonomi quali Ina-Casa e Gescal (Gestione Case per i lavoratori)4 e finanziando gli interventi attraverso il prelievo fiscale sui lavoratori dipendenti. Questa specifica funzione è passata successivamente in capo al Ministero dei lavori pubblici ed è stata affidata al Comitato Edilizia Residenziale (Cer), che l’ha gestita, sino alla sua soppressione ai sensi dell’art. 62, d.lgs. n. 112/1998, attraverso i riorganizzati Istituti Autonomi Case Popolari (Iacp).
L’intervento del Piano Casa, previsto dal d. l. n. 112/2008 e definitivamente
approvato con il d. l. 28 marzo 2014, n. 47, ha messo in campo misure urgenti per combattere
4 Sul punto desta interesse una recente interrogazione a risposta immediata sulle giacenze della Cassa depositi e prestiti relative ad un Fondo vincolato esclusivamente ai programmi di edilizia residenziale pubblica. A tal fine, l’interrogante sollecitava un utilizzo efficiente delle risorse, auspicando, al contempo, un rafforzamento di quelle a disposizione della competente struttura ministeriale. La risposta fornita in quella sede prospettava una più efficiente utilizzazione dei fondi giacenti nei bilanci di alcune Regioni attraverso la loro destinazione alle politiche di rigenerazione urbana. Il punto è stato sottolineato in occasione dell’adunanza pubblica dall’Amministrazione che ha sollecitato un interessamento della Corte sullo specifico argomento nell’ambito dell’attività di controllo sulla gestione.
l’emergenza abitativa, attraverso il coinvolgimento anche del partenariato pubblico-privato5, in vista dell’ampliamento dell’offerta di abitazioni. Tutto ciò con l’intento di garantire, al contempo, un livello qualitativo adeguato sia per le abitazioni di nuova costruzione che per quelle ristrutturate e, in tal modo, di migliorare l’integrazione sociale e la convivenza umana. In questo senso, il Piano casa non è stato caratterizzato, fino ad ora, dal voler dare concreta applicazione al modello di derivazione comunitaria del social housing, in nessuna delle sue due principali accezioni e cioè né in termini di finanziamento e di nuovo criterio di governance, esplicantesi attraverso il partenariato pubblico-privato, né tantomeno in termini di promozione di misure di coesione sociale, che tanta parte hanno avuto per il suo sviluppo
negli altri Paesi europei.
In definitiva, le politiche abitative che sono rimaste relegate ad un ruolo residuale fra la fine degli anni 90 ed il primo decennio del nuovo secolo, in considerazione dell’allora diffuso livello di benessere economico e dell’elevata percentuale dei proprietari di immobili destinati a privata abitazione, sono nuovamente assurte ad un ruolo di primaria importanza nell’ambito delle politiche sociali e di coesione a seguito della crisi del 2009, che ha riacceso i riflettori sul disagio abitativo, registrato soprattutto nelle aree più depresse del Paese. Un disagio che ha assunto connotazioni nuove, in quanto coinvolgente classi sociali che prima non ne avevano risentito, costituite dai nuclei familiari anche e soprattutto monoreddito e dai single impoveriti a seguito della crisi economica e non più in grado di sostenere il costo dei mutui accesi per l’acquisto della prima casa, ovvero semplicemente di pagare il canone per l’affitto di un’abitazione dignitosa.
5 All’istituto del partenariato pubblico privato deve ricollegarsi il cd. social housing di derivazione comunitaria che lo contempla fra le modalità di finanziamento nell’ambito di un nuovo modello di governance del settore. Oltre a ciò, non deve dimenticarsi che i destinatari delle provvidenze non sono più individuabili in base al solo parametro reddituale, dovendosi avere a riferimento anche le fasce di utenza, che, pur non avendo i numeri per beneficiare del sostegno all’abitazione, tuttavia, non sono dotate dei mezzi necessari per accedere al mercato immobiliare, in quanto “classe media impoverita”. A tale tipologia di destinatari del social housing devono aggiungersi altre categorie da tenere in debita considerazione, che sono quelle legate alle esigenze abitative temporanee (espresse dai lavoratori dipendenti e dagli studenti) e quelle relative a soggetti che versino in condizioni di marginalità.
2. Oggetto dell’indagine e profili metodologici
L’indagine ha avuto ad oggetto due importanti strumenti utilizzati a livello nazionale per le politiche abitative, ovvero il Fondo per il sostegno all’accesso all’abitazione in locazione, istituito dall’art. 11, c. 1 della l. 9 dicembre 1998, n. 431 ed il Fondo inquilini morosi incolpevoli, istituito ai sensi dell’art. 6, c. 5 del d. l. 31 agosto 2013, n. 102, la cui gestione è stata affidata, sin dall’istituzione, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
L’indagine, svolta attenendosi allo schema approvato nella delibera di programma, ha avuto ad oggetto la gestione delle risorse, stanziate su due capitoli dello stato di previsione della spesa del suddetto Ministero (1690 e 1693), che rappresentano la provvista di due distinti Fondi ripartiti alle Regioni per il successivo trasferimento ai comuni.
Il primo è il Fondo nazionale di sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, previsto dall’art. 11, c. 1, l. 9 dicembre 1998, n. 431 recante “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” che rappresenta uno strumento di sostegno al reddito per le categorie sociali più deboli, consistendo nell’erogazione a favore dei conduttori, che abbiano i requisiti per accedere al sistema dell’edilizia residenziale pubblica, di un contributo parziale per il pagamento dell’affitto, oltre che il sostegno delle iniziative intraprese dai comuni e dalle regioni per favorire la mobilità nel settore della locazione.
Il secondo è il Fondo inquilini morosi incolpevoli, istituito ai sensi dell’art. 6, c. 5, d. l. 31 agosto 2013, n. 102 recante “Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici”, destinato agli inquilini morosi incolpevoli, le cui risorse vengono assegnate ai comuni ad alta tensione abitativa6, che abbiano avviato bandi o altre procedure amministrative per l’erogazione di contributi a favore dei suddetti destinatari.
Per entrambi i Fondi la gestione spetta al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
- Direzione per la condizione abitativa - div. IV che, in primo luogo, provvede all’adozione degli atti propedeutici alla definizione dei decreti annuali di riparto a favore delle Regioni delle risorse stanziate con legge di bilancio, previa la necessaria Intesa in sede di Conferenza Unificata. Oltre alle attività necessarie al riparto delle risorse dei Fondi analizzati alla
6L’elenco dei comuni ad alta tensione abitativa, corrispondenti ad una popolazione complessiva di 31.390.224 abitanti è stato approvato con delibera Cipe n. 87 del 13 novembre 2003, ove si prevede, fra l’altro, la predisposizione da parte del Ministero delle infrastrutture de i trasporti di una relazione annuale sullo stato di attuazione delle misure di contrasto al disagio abitativo previste dalla legge n. 431/1998, con particolare riferimento alle esenzioni fiscali disposte dall’art. 8 della citata legge a favore dei proprietari che rinnovino i contratti di locazione secondo modalità concertate.
competente struttura del Ministero spetta, altresì, l’elaborazione semestrale dei dati forniti dalle Regioni e il monitoraggio dell’utilizzo delle risorse ripartite (cfr. infra cap. IV par. 1).
L’indagine, come indicato nella delibera di programma, ha avuto la finalità di verificare i risultati conseguiti nell’azione di contrasto al disagio abitativo7 nel quinquennio considerato (2014-2018), esteso successivamente al primo semestre del 2020, attraverso l’utilizzo delle risorse dei due Fondi destinate alle menzionate finalità. A tale scopo, sono state analizzate le risorse distribuite, i contributi concessi e il loro utilizzo e sono stati segnalati alcuni profili di criticità nella gestione di entrambi i Fondi e prospettate soluzioni da adottare per superare tali criticità.
Poiché i due Fondi sono stati con la presente relazione, per la prima volta, oggetto di analisi da parte di questa Sezione, è apparso opportuno premettere alcune informazioni in merito al loro funzionamento ed alla distribuzione delle competenze tra i diversi livelli istituzionali chiamati ad occuparsi dell’utilizzo delle loro risorse. In particolare, l’analisi condotta ha avuto ad oggetto i decreti ministeriali annuali di riparto e le ricadute specifiche in termini di provvedimenti adottati dagli enti interessati e di misure di contrasto al disagio abitativo poste in essere, nonché l’attività di monitoraggio condotta dall’Amministrazione centrale.
L’indagine è stata realizzata attraverso formali richieste istruttorie e occasioni informali (comprensive di incontri tenutisi con i rappresentanti dell’amministrazione) di precisazioni, approfondimenti e aggiornamenti, nonché sulla base di ulteriori elementi informativi, tratti direttamente dai siti istituzionali. L’istruttoria ha preso in considerazione le attività poste in essere per il funzionamento dei due Fondi nell’ambito delle politiche abitative coordinate a livello centrale dal suddetto Ministero, nonché la gestione delle risorse dei capitoli 1690 e 1693 che ne hanno costituito la provvista finanziaria.
7 Il concetto di disagio abitativo (sul punto v. anche nota 28) ha cambiato fisionomia nel corso dei decenni, passando dall’indicare una grave carenza dell’offerta, caratterizzante il mercato immobiliare negli anni 50 e 60, all’essere individuabile in termini di limitatezza della domanda, dovuta principalmente alla scarsezza di mezzi per accedervi da parte in primis dei giovani e delle famiglie con minori e cioè da parte del segmento produttivo della popolazione, ma anche da parte di aree della popolazione in condizione di esclusione ed emarginazione. Lì dove il disagio abitativo si intreccia con la povertà e si atteggia in almeno tre diverse casistiche: 1. i single che non riescono a pagare i canoni di affitto correnti sul mercato e devono accontentarsi di unità abitative al di sotto del livello minimo; 2. le famiglie che si indebitano per comprare casa ma non riescono a pagare il mutuo (per questo è stato istituito il Fondo di solidarietà per i mutui destinati all’acquisto della prima casa, oggetto dell’indagine approvata con delibera della Sezione n. 21/G/2019 del 30 dicembre 2019); 3. le famiglie che, a causa di eventi sfavorevoli improvvisi, non riescono più a pagare l’affitto e diventano morose. Le dinamiche del mercato del lavoro hanno avuto pesanti ricadute sul livello di povertà raggiunto dai nuclei familiari nell’ultimo decennio e quindi sulla diffusione del disagio abitativo, a questa devono aggiungersi da ultimo le ricadute dell’emergenza Covid-19.
Capitolo II
Il funzionamento dei Fondi per il sostegno dell’abitazione in locazione
e la loro evoluzione
Sommario: 1. Il funzionamento del Fondo di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione e la ripartizione delle competenze fra Stato ed enti territoriali –1.1. Il concorso delle regioni e degli enti locali – 1.2. I requisiti per l’accesso ai contributi – 1.3. I criteri applicati per il riparto fra le regioni – 2. Il funzionamento del Fondo per gli inquilini morosi e la ripartizione delle competenze fra Stato ed enti territoriali – 2.1. I criteri applicati per il riparto fra le regioni – 2.2 I requisiti per l’accesso ai contributi e le categorie privilegiate – 2.3. I compiti delle regioni e degli enti locali – 3. La giurisprudenza costituzionale in materia di politiche abitative e specificatamente di Fondi per il sostegno all’abitazione – 3.1. Brevi note sulla disciplina regionale in materia di contrasto al disagio abitativo alla luce della citata giurisprudenza costituzionale.
1. Il funzionamento del Fondo di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione e la ripartizione delle competenze fra Stato ed enti territoriali.
Il Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione, istituito ai sensi dell’art. 11, l. 9 dicembre 1998, n. 431, recante la disciplina delle locazioni, è alimentato dal cap. 1690 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Infrastrutture, che, come precisato più avanti, risulta valorizzato, tramite stanziamenti di competenza, nel periodo oggetto di indagine (2014-2019) solo per gli esercizi 2014, 2015 e 2019, per complessivi 210 mln di euro di stanziamenti definitivi (ai quali per completezza espositiva devono aggiungersi gli stanziamenti disposti con legge di bilancio 2020 pari a 60 mln di euro e le risorse messe a disposizione del Fondo in forza delle previsioni recate dal decreto Rilancio pari a 140 mln di euro8).
Le risorse del Fondo, per espressa previsione normativa9 sono destinate a fornire ai
8 Il d. l. 19 maggio 2020, n. 34 recante “misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” all’art. 29 dispone che “Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e' incrementato di ulteriori 140 milioni di euro per l'anno 2020. 2. L'erogazione delle risorse di cui al comma 1 viene effettuata nei termini, nonché secondo le modalità e i coefficienti indicati dall'art. 65, commi 2- ter e 2-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 265”.
9 Il testo originario dell’art. 11 prevedeva: “1. Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la cui dotazione annua è determinata dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
2. Per ottenere i contributi di cui al comma 3 i conduttori devono dichiarare sotto la propria responsabilità che il contratto di locazione è stato registrato.
3. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione, ai conduttori aventi i requisiti minimi individuati con le modalità di cui al comma 4, di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata, nonché, qualora le disponibilità del Fondo lo consentano, per sostenere le iniziative intraprese dai comuni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o attraverso attività di promozione in convenzione con cooperative edilizie per la
conduttori, aventi i requisiti minimi individuati dalla vigente disciplina, contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai titolari degli immobili di proprietà sia pubblica che privata, nonché a sostenere le iniziative intraprese dai Comuni e dalle Regioni, anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione ed altri strumenti, allo scopo di favorire la mobilità nel settore della locazione ed in definitiva di contrastare il disagio abitativo.
Alla formulazione del testo attualmente vigente hanno concorso modifiche ed integrazioni intervenute in forza di disposizioni normative succedutesi nel tempo ed, in particolare, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 7 del d. l. 13 settembre 2004, n. 240 (in materia di misure per favorire l’accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio) 10.
locazione, tese a favorire la mobilità nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati.
4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi di cui al comma 3 e i criteri per la determinazione dell'entità dei contributi stessi in relazione al reddito familiare e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione.
5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La ripartizione è effettuata ogni anno, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, dal CIPE, previa Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome ai sensi del comma 6.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 3 con proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla ripartizione fra i comuni delle risorse di cui al comma 6 nonché di quelle ad esse attribuite ai sensi del comma 5, sulla base di parametri che premino anche la disponibilità dei comuni a concorrere con proprie risorse alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3.
8. I comuni definiscono l'entità e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 3, individuando con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei requisiti minimi di cui al comma 4.
9. 10. 11.[omissis]
10 L’art. 11, l. 9 dicembre 1998, n. 431 nella sua attuale formulazione recita: << 1. Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la cui dotazione annua è determinata dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, co. 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 2. Per ottenere i contributi di cui al co. 3 i conduttori devono dichiarare sotto la propria responsabilità che il contratto di locazione è stato registrato. 3. Le somme assegnate al Fondo di cui al co. 1 sono utilizzate per la concessione, ai conduttori aventi i requisiti minimi individuati con le modalità di cui al co. 4, di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata, e, tenendo conto anche delle disponibilità del Fondo, per sostenere le iniziative intraprese dai Comuni e dalle regioni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o fondi di garanzia o attraverso attività di promozione in convenzione con imprese di costruzione ed altri soggetti imprenditoriali, cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore della locazione, attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione a canoni concordati, ovvero attraverso la rinegoziazione delle locazioni esistenti per consentire alle parti, con il supporto delle organizzazioni di rappresentanza dei proprietari e degli inquilini, la stipula di un nuovo contratto a canone inferiore. Le procedure previste per gli sfratti per morosità si applicano alle locazioni di cui al presente comma, anche se per finita locazione. I comuni possono, con delibera della propria Giunta, prevedere che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta
In forza delle anzidette disposizioni, a partire dal 2005, la ripartizione delle risorse, precedentemente effettuata ogni anno dal Cipe, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, è stata affidata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa Intesa11 con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e, cosa assai
anche dal locatore. 4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi di cui al co. 3 e i criteri per la determinazione dell'entità dei contributi stessi in relazione al reddito familiare e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione. 5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite, entro il 31 marzo di ogni anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A decorrere dall'anno 2005 la ripartizione è effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa medesima Intesa ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome, ai sensi del comma 6. 6.Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 3 con proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci e definire, sentiti i comuni, le finalità di utilizzo del Fondo ottimizzandone l'efficienza, anche in forma coordinata con il Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli istituito dall'articolo 6, co. 5, del decreto-legge 31 agosto2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla ripartizione fra i comuni delle risorse di cui al comma 6 nonché di quelle destinate al Fondo ad esse attribuite ai sensi del comma 5; le risorse destinate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano alla costituzione di agenzie o istituti per la locazione o fondi di garanzia o alle attività di promozione in convenzione con imprese di costruzione ed altri soggetti imprenditoriali, cooperative edilizie per la locazione sono assegnate dalle stesse ai comuni sulla base di parametri che premino sia il numero di abbinamenti tra alloggi a canone concordato e nuclei familiari provenienti da alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata o sottoposti a procedure di sfratto esecutivo, sia il numero di contratti di locazione a canone concordato complessivamente intermediati nel biennio precedente.
8. I comuni definiscono l'entità e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 3, individuando con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei requisiti minimi di cui al co. 4. I bandi per la concessione dei contributi devono essere emessi entro il 30 settembre di ciascun anno con riferimento alle risorse assegnate per l’anno di emissione del bando dalla legge finanziaria.
Per gli anni 1999, 2000 e 2001, ai fini della concessione dei contributi integrativi di cui al comma 3, è assegnata al Fondo una quota, pari a lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, delle risorse di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, relative alle annualità 1996, 1997 e 1998. Tali disponibilità sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le predette risorse, accantonate dalla deliberazione del CIPE del 6 maggio 1998, non sono trasferite ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e restano nella disponibilità della Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti per il predetto versamento. 10. Il Ministero dei lavori pubblici provvederà, a valere sulle risorse del Fondo di cui al co. 1, ad effettuare il versamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2003 delle somme occorrenti per la copertura delle ulteriori minori entrate derivanti, in tale esercizio, dall'applicazione dell'articolo 8, commi da 1 a 4, pari a lire 67,5 miliardi, intendendosi ridotta per un importo corrispondente l'autorizzazione di spesa per l'anno medesimo determinata ai sensi del co. 1 del precedente articolo.11. Le disponibilità del Fondo sociale, istituito ai sensi dell'articolo 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica al Fondo di cui al comma 1.
11 In ordine alla natura di condicio sine qua non dell’intesa da raggiungere in sede di Conferenza Unificata vedasi la deliberazione di questa Sezione n.15/2019/G che approva la relazione conclusiva dell’indagine in materia di gestione del Fondo per le politiche della famiglia Cap. I par. 4.1. “Sul punto deve rammentarsi che la Corte Costituzionale ha in più occasioni ribadito l’illegittimità delle disposizioni che prevedano l’istituzione di Fondi nazionali con vincoli di destinazione in materie di competenza concorrente delle regioni. In tali circostanze trova applicazione il principio di leale collaborazione che deve permeare i rapporti fra lo Stato ed il sistema delle autonomie e che si sostanzia nell’adozione delle intese in sede di Conferenza Unificata con valenza prodromica al riparto delle risorse. Solo in questo modo può dirsi rispettato il principio di leale collaborazione quale strumento di composizione dialettica fra l’esigenza di interventi uniformi su tutto il territorio nazionale, ascrivibili al livello di governo centrale, e l’esigenza di garanzia dell’autonomia locale.
importante, è stata introdotta la possibilità per i comuni di disporre, con delibera di Giunta, l’erogazione dei contributi integrativi, in caso di morosità, direttamente ai locatori, a sanatoria della stessa.
1.1. Il concorso delle Regioni e degli Enti locali
Successivamente, l’art. 2 del d. l. 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla l. 23 maggio 2014, n. 80 (concernente misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni ed Expo 2015) ha introdotto ulteriori destinazioni delle risorse del Fondo ed in primis, il sostegno di iniziative intraprese dai comuni, al fine di favorire la mobilità nel settore della locazione, attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione a canoni concordati, ma anche la rinegoziazione dei contratti già esistenti, consentendo alle parti, attraverso le associazioni di categoria, la stipula di contratti a canone inferiore. Finalità quest’ultima perseguibile a valere sulle anzidette risorse, non solo qualora la loro consistenza lo consenta, ma in generale tenuto conto delle disponibilità del Fondo.
Le ulteriori novità introdotte dal citato art. 2 del citato d. l. n. 47/2014 consistono nella
possibilità riconosciuta alle regioni di concorrere alla definizione, in accordo con i comuni, delle finalità del Fondo, ottimizzandone l’efficienza, anche in forma coordinata con il Fondo inquilini morosi incolpevoli (dal quale possono essere tratte, in quanto somme non spese, ai sensi dell’art.1, c. 21, legge 27 dicembre 2017, n. 205 risorse finalizzate ad incrementare la dotazione del Fondo per il sostegno) 12e nella modifica dei criteri di ripartizione delle risorse che le regioni sono tenute ad applicare nei confronti dei comuni. Risulta espunta la previsione (contenuta nel co. 7 del testo previgente) di criteri premiali a favore di quei comuni che concorrano, con proprie risorse, alle finalità del Fondo ed introdotta al suo posto una specifica disciplina, volta al sostegno della costituzione di agenzie o istituti per la locazione o Fondi di garanzia per le attività di promozione, in convenzione con imprese di costruzione ed altri soggetti imprenditoriali. Attualmente, le risorse devono essere distribuite ai comuni sulla base di parametri che premino sia gli abbinamenti tra alloggi a canone concordato e nuclei familiari provenienti da alloggi di edilizia pubblica sovvenzionata o sottoposti a procedure di sfratto esecutivo, sia il numero di contratti di locazione a canone concordato complessivamente intermediati nel biennio precedente.
12 Sul punto deve rammentarsi che per la predisposizione del provvedimento ministeriale del 31 maggio 2019, ricognitivo delle risorse non spese del Fondo inquilini morosi, l’Amministrazione ha chiesto alle regioni di comunicare i dati relativi ai propri bilanci da inserire nella tabella parte integrante del suddetto decreto.
1.2. I requisiti per l’accesso ai contributi
I requisiti minimi per l’accesso ai contributi in parola sono stati originariamente definiti dal
d. m. 7 giugno 199913, con riferimento alle classi di reddito alle quali devono appartenere i soggetti beneficiari dei contributi e alle soglie di incidenza del canone rispetto alla condizione economica del nucleo familiare. Tali requisiti erano originariamente modificabili e integrabili da parte delle Regioni e dei Comuni che, con proprie risorse, concorrevano al Fondo, in senso più favorevole nei confronti dei beneficiari.
Sul punto, è intervenuto, in un successivo momento, il d. m. 12 febbraio 2014, che ha modificato a livello nazionale, i criteri dettati dal citato d. m. del 1999 ed, in particolare, alla luce della limitatezza delle risorse disponibili, ha previsto che le Regioni possano, contrariamente a quanto disposto in precedenza, stabilire requisiti più stringenti rispetto a quelli individuati a livello nazionale, dandone comunicazione al Ministero (sul punto v. infra par. 4).
1.3. I criteri applicati per il riparto fra le regioni
In ordine ai criteri di ripartizione fra le Regioni della quota del 90 per cento delle risorse annualmente stanziate sul Fondo (fra cui la popolazione residente nei comuni ad alta densità abitativa e Pil pro-capite), ai sensi del c. 5 del citato art. 11, l. n. 431/199814, è intervenuto ad
13 L’art. 1 c. 1 del d.m. 7 giugno 1999 recita: “La concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, da effettuarsi sulla base di apposita graduatoria comunale, è soggetta alla sussistenza dei seguenti requisiti minimi riferiti al nucleo familiare del richiedente: a) reddito annuo imponibile complessivo non superiore a due pensioni minime Inps rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14 per cento; b)reddito annuo imponibile complessivo non superiore a quello determinato dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24 per cento. Ed il successivo c. 3 dispone che ai
fini di verifica della situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare deve essere resa apposita autocertificazione ai sensi della vigente disciplina in materia di dichiarazione sostitutiva per la valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali. Per quanto riguarda le regioni ed i comuni che concorrano con propri fondi ad incrementare le risorse del Fondo, l’art. 2 dispone che le risorse possano diversamente articolare, in modo più favorevole, le classi di reddito o soglie di incidenza del canone, oltre a prevedere che i contributi possano essere incrementati in presenza di anziani disabili ed altre situazioni di particolare debolezza sociale.
14 I criteri individuati dal d. m. 14 settembre 2005 per la ripartizione annuale fra le Regioni e le province Autonome delle risorse del Fondo riguardano: a) la popolazione ricadente nei comuni classificati ad alta tensione abitativa (peso 25%); b) il Pil pro-capite di ciascuna regione rispetto al valore medio nazionale (peso 10%); c) il numero degli alloggi occupati in affitto da residenti presenti in ciascuna regione rispetto al numero complessivo nazionale (peso 30%); d) gli ultrasessantacinquenni presenti in ciascuna regione rispetto al totale nazionale (peso10%); e) gli extracomunitari presenti in ciascuna regione rispetto al totale nazionale (peso 15%); f) la media del fabbisogno regionale calcolato con riferimento ai requisiti minimi per beneficiari dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno e desunto dai dati comunicati dalle Regioni con riferimento ai riparti delle annualità 2001-2004 (peso 10%).
individuarli il decreto ministeriale del 14 settembre 2005, che, nell’ottica generale dell’invarianza della spesa, consente uno scostamento massimo fra un’annualità e l’altra del coefficiente di riparto pari o inferiore al 10 per cento. Lo stesso provvedimento ha destinato la restante quota da ripartire (10 %) alle regioni che abbiano messo a disposizione risorse proprie, alle quali, a partire dal 2006, si sono andate ad aggiungere anche quelle destinate dai comuni nei propri bilanci.
Il citato provvedimento ha stabilito che le risorse statali non ripartite dalle Regioni ai comuni di rispettiva competenza entro un anno (termine successivamente ridotto a sei mesi) dalla loro erogazione debbano essere decurtate dalla quota di spettanza dell’anno successivo.
In tal senso, anche le successive disposizioni ministeriali hanno ribadito l’esigenza della preventiva ripartizione ai comuni da parte delle regioni delle risorse ricevute e la necessità della comunicazione al Ministero dell’avvenuta ripartizione, entro le tempistiche stabilite, compatibili con le procedure di riparto ed il cui rispetto da parte delle Regioni rappresenta condicio sine qua non per la ricezione di ulteriori erogazioni.
A tale ultimo proposito, come meglio precisato più avanti (cfr. infra Cap. III par. 3), deve rimarcarsi che le citate disposizioni non hanno di fatto trovato applicazione nelle annualità considerate dalla presente indagine, dal momento che nell’arco di tempo osservato solo tre sono stati i provvedimenti, relativi alle annualità 2014, 2015 e 2019, di riparto delle risorse del Fondo, che non è stato rifinanziato per gli esercizi 2016, 2017 e 2018. Nel 2015 il provvedimento di riparto è stato adottato in assenza delle comunicazioni da parte delle regioni, sebbene queste fossero ancora in termini per la loro presentazione.
2. Il funzionamento del Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli e la ripartizione delle competenze fra Stato ed enti territoriali.
Il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall’art. 6, c. 5, d. l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla l. 28 ottobre 2013, n. 124 (recante misure di sostegno all’accesso all’abitazione e al settore immobiliare) ha la finalità di consentire il passaggio da casa a casa degli inquilini morosi incolpevoli sottoposti a procedure di sfratto, ai quali può essere concesso un contributo non superiore a 8.000 euro. Nell’ambito di tale finalità le risorse del Fondo risultano destinate, per espressa previsione normativa, al sostegno delle realtà territoriali regionali che abbiano già dimostrato una particolare sensibilità verso le problematiche relative al disagio abitativo, avendo avviato misure di sostegno agli inquilini
morosi incolpevoli15 e, soprattutto, abbiano emanato norme per la riduzione del suddetto.
2.1. I criteri applicati per il riparto fra le regioni
Le risorse del Fondo morosi incolpevoli vengono distribuite annualmente fra le regioni con decreto ministeriale, adottato di concerto fra il Ministero delle infrastrutture e quello dell’economica e delle finanze, sentita la Conferenza permanente. La disponibilità del Fondo è ripartita annualmente per il 70 per cento fra tutte le Regioni e per la restante quota in proporzione al numero di provvedimenti di sfratto emessi, registrato dal Ministero degli Interni.
Nella stessa sede vengono stabiliti, altresì, i criteri e le priorità che i comuni destinatari delle risorse, in quanto comuni ad alta tensione abitativa, devono rispettare nella definizione delle condizioni di morosità incolpevole (sul punto v. infra Cap. successivo) per l’accesso al contributo.
Nella ripartizione delle risorse la priorità viene riconosciuta alle Regioni che abbiano emanato norme per la riduzione del disagio abitativo, ove si prevedano percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali, riducendo, al contempo, l’utilizzo della forza pubblica nell’esecuzione dei provvedimenti di sfratto.
L’elenco dei comuni destinatari delle risorse del Fondo è contenuto nella delibera Cipe n. 87/2003 e doveva essere aggiornato, ai sensi dell’art. 9, d. l. 28 marzo 2014, n. 47, entro il 27 giugno 2014. Tale aggiornamento ad oggi non è intervenuto, perciò attualmente i comuni ad alta tensione abitativa (Ata) sono rimasti invariati e le Regioni, nelle more dell’adozione di un nuovo elenco, come previsto dal d.m. di riparto dell’annualità 2016, provvedono all’individuazione dei comuni destinatari delle risorse, mantenendosi all’interno della soglia di popolazione originariamente fissata e pari a 31.390.224 abitanti (v. infra Cap. III par. 4.3 nota
15 L’art. 6, c. 5, d. l. 31 agosto 2013, n. 102, dispone espressamente che è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli con una dotazione pari a 20 mln di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate dai comuni ad alta tensione abitativa (v. supra nota 1) che abbiano avviato, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, bandi o altre procedure amministrative per l’erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano le risorse sono ripartite. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole che consentono l’accesso ai contributi. Le risorse sono prioritariamente assegnate alle Regioni che abbiano emanato norme per la riduzione del disagio abitativo che prevedano percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto anche attraverso organismi comunali. A tal fine, le Prefetture adottano misure di graduazione programmata dell’intervento della forza pubblica nell’esecuzione dei provvedimenti di sfratto.
18).
Sul punto deve osservarsi, conclusivamente, che risultano centrali nel funzionamento
di entrambi i Fondi tanto l’individuazione dell’elenco dei comuni ad alta tensione abitativa ed il relativo aggiornamento, quanto la comunicazione da parte delle Regioni dei dati riguardanti il fabbisogno locale, calcolato sulla base del reddito annuo imponibile complessivo, non superiore a due pensioni minime Inps, rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti =<14 per cento16.
2.2. I requisiti per l’accesso ai contributi e le categorie privilegiate
In attuazione delle previsioni di cui all’art. 6, c. 5 del d. l. 31 agosto 2013, n. 102, che affidano ad apposito decreto ministeriale la fissazione dei criteri e delle priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di accesso ai contributi, nel d. m. del 14 maggio 2014, è stato definito il criterio della “morosità incolpevole”, da intendersi quale situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo, a causa della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare. Tale ultima condizione deve essere riconducibile ad una delle cause espressamente elencate al co. 2 dell’art. 2 del citato decreto ministeriale. In particolare, fra le cause che possono determinare la morosità incolpevole e, quindi, l’accesso ai contributi in esame si annoverano: la perdita del lavoro per licenziamento o cassa integrazione o mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavoro atipico e cessazioni di attività libero-professionali; la malattia grave, l’infortunio o il decesso di un componente del nucleo familiare.
Per l’attribuzione del contributo, volto al superamento della morosità incolpevole accertata, che non può superare il valore massimo di 8 mila euro (successivamente innalzato a 12.000 con d. m. 30 marzo 2016), il destinatario deve essere cittadino italiano, o di un paese Ue, ovvero dotato di regolare permesso di soggiorno, nonché titolare di un contratto di locazione di un’unità immobiliare ad uso abitativo, regolarmente registrato, ed avere un reddito Ise non > a 35.000 euro o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore Isee non superiore ad euro 26.00017,.
16Sul punto si sottolinea che la regione Veneto ha comunicato dati relativi al fabbisogno non rispondenti ai criteri fissati a livello centrale, avendo fatto riferimento non al reddito imponibile ma a quello minimo per beneficiare degli alloggi Erp.
17 L’Ise indicatore di situazione economica rappresenta un parametro che individua la condizione del nucleo familiare e scaturisce dalla sommatoria dei redditi dei componenti cui deve aggiungersi il 20% del patrimonio mobiliare ed immobiliare di tutta la famiglia. L’Isee è un ulteriore indicatore della situazione economica equivalente
In aggiunta a quanto sopra, il beneficiario delle provvidenze deve essere destinatario di un provvedimento di sfratto per morosità con citazione per la convalida.
Costituisce titolo preferenziale per l’attribuzione dei contributi la presenza all’interno del nucleo familiare di almeno un componente ultrasettantenne, o di un minore, o di persona con invalidità accertata pari al 74%, ovvero in carico ai servizi sociali.
Priorità nella concessione dei contributi è assicurata, ai sensi dello stesso decreto ministeriale del 2014 a:
1. gli inquilini nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di sfratto esecutivo e che abbiano sottoscritto con il proprietario un nuovo contratto a canone concordato;
2. gli inquilini che non abbiano i mezzi per il versamento del deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto;
3. gli inquilini che, ai fini del ristoro anche parziale del proprietario dell’alloggio,
dimostrino la disponibilità da parte dello stesso a consentire il differimento dello sfratto.
2.3. I compiti delle regioni e degli enti locali
Nella disamina del funzionamento del Fondo appare di rilievo primario il ruolo affidato agli enti locali nell’utilizzazione delle risorse, giacché gli stessi sono chiamati ad assegnare i contributi, verificando il possesso dei requisiti da parte dei richiedenti e dei rispettivi nuclei familiari e accertando la ricorrenza delle circostanze che comportino priorità nella concessione. Alle Regioni, invece, è affidato il monitoraggio a livello territoriale sull’utilizzo delle risorse del Fondo e devono attuarlo sulla base delle specifiche indicazioni al riguardo fornite dal
Ministero.
Oltre a ciò, appare necessario evidenziare che con successivo d. m. 30 marzo 2016, adottato allo scopo di rendere maggiormente efficace l’utilizzo delle risorse assegnate, sono stati inseriti criteri di finalizzazione dei contributi che hanno parzialmente modificato le priorità per la concessione, individuate con il precedente d.m. del 14 maggio 2014. In particolare, i contributi sono stati destinati, fino ad un massimo di 8.000 euro per sanare la morosità incolpevole accertata a fronte di un contratto ancora in essere ed alla contestuale rinuncia al provvedimento di sfratto, e fino ad un massimo di 6.000 euro per ristorare il proprietario delle mensilità corrispondenti al differimento del provvedimento di sfratto, necessario a trovare un’adeguata soluzione abitativa all’inquilino moroso incolpevole. Oltre a ciò, i contributi sono
e rappresenta uno strumento comunemente adottato nell’ambito dei servizi sociali per valutare la possibilità di accesso alle prestazioni agevolate. Esso scaturisce dal rapporto fra l’Ise ed il numero dei componenti del nucleo familiare in base ad una scala di equivalenza stabilita dalla legge.
stati finalizzati ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale per la stipula di nuovi contratti a canone concordato, fino ad un massimo di 12.000 euro.
Con l’anzidetto decreto sono stati, altresì, confermati i criteri per l’accesso ai contributi che devono essere oggetto di verifica da parte dei comuni. In particolare, la circostanza che il richiedente, ovvero un componente del nucleo familiare, non sia titolare di un’abitazione in grado di ospitare adeguatamente l’intera famiglia nella stessa provincia di residenza. Devono essere sottoposte a verifica anche le ipotesi di preferenza rappresentate dalla presenza all’interno del nucleo familiare di un componente ultrasessantacinquenne, ovvero con invalidità accertata => 74 per cento o di persona in carico ai servizi sociali o inclusa in programmi di assistenza socio-sanitaria.
3. La giurisprudenza costituzionale in materia di politiche abitative e specificatamente di Fondi per il sostegno all’abitazione.
Nell’evoluzione degli strumenti di politica abitativa, oggetto della presente analisi, un ruolo significativo è stato svolto dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, che si è pronunciata in più occasioni in materia, al fine di meglio circoscrivere i limiti delle competenze spettanti, prima dell’entrata in vigore della legge n. 3/2001 (ex plurimis x. xxxxxxxx x. 000 del 21 novembre 2000 e n. 28 del 4 febbraio 2003)18 alle autonomie territoriali e, successivamente alle modifiche del Titolo V Parte II della Costituzione (ex multis x. xxxxxxxx x. 000 del 19 luglio 2013 e n. 106 del 24 maggio 2018) allo Stato.
Per quanto di interesse dell’argomento trattato, con la recente pronuncia n. 166 del 20 luglio 2018, la Consulta ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 11, c. 13, d. l. 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Le impugnate previsioni normative, a dieci anni dall’istituzione del Fondo in esame,
18 La Corte Cost. con sentenza n. 28 del 4 febbraio 2003, decidendo sul ricorso proposto dalla Provincia Autonoma di Trento sull’art. 11 della legge n. 431/1998 alla stregua dei parametri normativi vigenti anteriormente all’entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, ha ribadito quanto già enunciato dalla sentenza n. 520 del 2000. Tale pronuncia aveva affermato la conformità alle norme attuative dello statuto di autonomia delle disposizioni censurate che destinavano quota parte delle risorse del Fondo nazionale alla ricorrente, tenuta a rispettare la destinazione loro impressa dalla legge statale che prevede la distribuzione ad opera degli enti locali ai conduttori aventi i prescritti requisiti minimi. Peraltro, come sottolineato dalla citata sentenza, la legge statale ha ampiamente riconosciuto il ruolo fondamentale degli enti esponenziali delle comunità locali per il soddisfacimento di un diritto costituzionalmente tutelato (sebbene finanziariamente condizionato) come quello all’abitazione e la stessa Consulta ha ritenuto legittimo l’intervento sostitutivo dello Stato, strumentale rispetto all’adempimento degli obblighi correlati a interessi costituzionalmente tutelati.
avevano introdotto un criterio distintivo fra i conduttori beneficiari, richiedendo per quelli che non fossero cittadini europei e per gli apolidi (cd. immigrati ex d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, t.
u. delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) requisiti minimi ulteriori rispetto a quelli chiesti ai cittadini Ue. In particolare, era richiesto loro il possesso del certificato storico di residenza, attestante lo status protratto per almeno dieci anni nel territorio nazionale e da almeno cinque anni nel territorio regionale. Gli anzidetti requisiti, come chiaramente motivato dalla Consulta, non trovano appiglio ad alcun criterio di radicamento territoriale del soggetto richiedente che abbia una valenza ragionevole, in grado di giustificare un trattamento sperequato nei confronti di soggetti che versino in condizioni di grave indigenza e abbiano l’effettivo bisogno di essere sostenuti per poter accedere ad una prestazione sociale tesa a soddisfare un bisogno primario della persona,
quale il diritto all’abitazione.
Il citato pronunciamento si pone in linea con la consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, che già in precedenti occasioni aveva argomentato in proposito che le politiche sociali, attuate a livello regionale, ben possono prendere in considerazione un radicamento territoriale dei beneficiari, ulteriore rispetto alla sola residenza, purché tale criterio resti contenuto entro limiti non palesemente arbitrari e non irragionevoli. Sul punto, inoltre, la stessa aveva avuto già modo di precisare che la scarsità delle risorse da destinare specificatamente alle politiche sociali ben può comportare una limitazione delle erogazioni (è quanto accaduto di fatto anche per il Fondo in esame che, a partire dal 2005, ha visto la possibilità per le Regioni di introdurre, proprio in ragione della scarsità delle risorse, criteri più restrittivi rispetto a quelli individuati a livello nazionale)19. A termini della citata pronuncia, a fronte di uno stato di grave indigenza, effettivo e documentato, non è individuabile alcuna correlazione fra il soddisfacimento di un’esigenza primaria dell’essere umano ed il protrarsi nel tempo del radicamento territoriale dei beneficiari delle provvidenze. Come puntualmente argomentato dal Giudice delle leggi, proprio la grave indigenza rappresenta il criterio alla luce del quale parametrare i requisiti minimi richiesti ai beneficiari
19 La modifica dell’art. 81 della Cost. ha reso il principio del pareggio di bilancio più stringente facendone obbligo giuridico e ha modificato anche la tutela dei diritti costituzionali da inquadrare nell’ambito di valenza del predetto principio. Così che nonostante gli enti territoriali siano chiamati al rispetto dell’equilibrio di bilancio, tuttavia, è consentito allo Stato l’intervento al fine di garantire il godimento dei diritti fondamentali inerenti alla sfera della persona umana. Nella zona di frizione del principio dell’equilibrio di bilancio con la tutela costituzionale dei diritti della persona, l’intervento della Consulta è teso a sindacare la manifesta irragionevolezza delle scelte operate dal legislatore regionale pur nell’ambito della discrezionalità allo stesso riconosciuta in materia. Un sindacato che interviene anche a livello di normativa nazionale volta al contenimento della spesa per il welfare, mediante il controllo della conservazione del contenuto minimo - essenziale di quei diritti sociali che integrano il nucleo indefettibile dell’attuale forma di Stato democratico. La contrazione delle risorse economiche pubbliche non può intaccare almeno quelli che sono i livelli essenziali di prestazioni nei settori in cui tali livelli sono stati individuati.
dei contributi. Questi ultimi, nel caso di specie, devono essere titolari di un contratto di locazione registrato, oltre ad avere un reddito basso, accertato attraverso la dichiarazione Isee; condizioni alle quali deve accompagnarsi un’elevata soglia di incidenza del canone corrisposto rispetto al reddito percepito.
Come ulteriormente argomentato nella pronuncia in commento, pur trattandosi di una misura polifunzionale, diretta a favorire tanto il conduttore, che riceve un contributo integrativo per il pagamento del canone, quanto il locatore, che viene assicurato dall’eventuale inadempienza del primo e la stessa pubblica amministrazione, che vede ampliata la disponibilità di alloggi rispetto all’insufficiente offerta dell’edilizia residenziale pubblica, tuttavia, la ratio sottesa alla disciplina del Fondo è quella di sostenere gli indigenti, al fine di consentire loro di soddisfare un’esigenza primaria, l’accesso all’abitazione, quale diritto sociale e inviolabile, sebbene finanziariamente condizionato (cfr. supra in Cap. I par. 1).
D’altronde, come affermato ancora nella citata sentenza, qualsivoglia disposizione, che intervenga a limitare l’accesso dei beneficiari a provvidenze riguardanti diritti sociali, deve essere in linea con le norme comunitarie in materia (v. direttiva 2003/109/CE del Consiglio del 25 novembre 2003) che escludono disparità di trattamento fra cittadini europei e i cd. “soggiornanti di lungo periodo” (ex art. 9, d.lgs. n. 286/1998), ovvero coloro i quali, pur essendo cittadini di Paesi terzi, dimostrino di aver soggiornato legalmente ed ininterrottamente nel territorio Ue da almeno 5 anni, in quanto titolari di Carta blu e pertanto di avere diritto alle medesime prestazioni sociali dei cittadini dell’Unione europea (sul punto
v. infra stesso capitolo par. successivo)20.
3.1. Brevi note sulla disciplina regionale in materia di contrasto al disagio abitativo alla luce della citata giurisprudenza costituzionale
Quasi tutte le Regioni hanno adottato disposizioni in materia di politiche abitative ed in particolare hanno individuato linee di azione per interventi a sostegno delle politiche abitative, come riportato nella tabella inclusa nell’appendice, in cui sono elencate le disposizioni in materia di Fondo per il sostegno e di Fondo inquilini morosi incolpevoli.
Dalla lettura dell’anzidetta tabella emerge che tutte le Regioni hanno adottato criteri ulteriori per l’attribuzione delle risorse del Fondo per il sostegno ai beneficiari e lo hanno generalmente fatto in linea con la normativa nazionale.
20 In materia si segnalano gli interessanti studi condotti dal Centro studi immigrazione (Cestim) sulla condizione abitativa degli stranieri immigrati.
Con riferimento specifico ai requisiti che i cittadini debbono possedere, per poter accedere ai contributi statali, alcune Regioni hanno previsto che i richiedenti che non siano cittadini Ue debbano aver risieduto continuativamente in Italia da almeno 10 anni e da cinque nella stessa regione (Piemonte, Friuli V. Giulia, Basilicata) e in certi casi (Veneto, Liguria, Umbria, Marche e Sicilia) facendo esplicito riferimento all’art. 11, c. 13 d. l. 25 giugno 2008, n. 112, norma dichiarata incostituzionale dalla citata sentenza n. 166 del 2018.
Da una ricognizione generale delle leggi regionali è emerso come alcune Regioni, fra cui la Toscana, la Lombardia, il Piemonte e l’Xxxxxx Xxxxxxx abbiano introdotto integrazioni significative alla disciplina disposta a livello nazionale. In particolare, la Toscana ha inizialmente conservato i criteri fissati dal d. m. del 1999 e solo successivamente, alla luce della consistente riduzione delle risorse statali, oltre ad aver integrato la provvista del Fondo con risorse del bilancio regionale, ha deciso di suddividere la fascia B in tre sottofasce, in base all’incidenza del canone sul reddito familiare (>50%, 35-50%; 24-35%). Fasce, a loro volta, graduabili in virtù della presenza nel nucleo familiare sottoposto a procedura di sfratto esecutivo di componenti ultra sessantacinquenni, di portatori di handicap grave, di figli minori a carico, nonché di un numero di componenti superiore a cinque.
La Lombardia ha graduato in 19 fasce l’incidenza (dal 10% al 28%) del canone sul reddito familiare, che non poteva superare i 12.911,42 euro, limite successivamente abbassato a 4.000,00 euro, a causa della riduzione delle risorse statali che ha comportato la concentrazione delle misure a vantaggio delle famiglie in povertà assoluta e l’uniformazione dell’intervento (mai >1.200 euro).
Il Piemonte, in analogia con i criteri in vigore a livello nazionale, ha rispettato la suddivisione in due fasce, come da decreto ministeriale, articolando la fascia B a seconda del numero di componenti del nucleo familiare, con un’incidenza del canone sul reddito familiare non superiore al 20 per cento, aspetto quest’ultimo rimasto inalterato, a fronte della riduzione delle risorse statali disponibili che ha comportato un deciso abbassamento del livello massimo di reddito ammissibile ai benefici (non superiore a 11.996,40).
Infine, l’Xxxxxx Xxxxxxx ha introdotto criteri in parte più stringenti rispetto a quelli nazionali e soprattutto legati al computo del reddito familiare in termini Isee ed Ise oltre a tenere conto del costo della vita nel comune considerato.
Capitolo III
Le risorse destinate alla gestione dei Fondi nel periodo
2014-2020
Sommario: 1. La gestione del capitolo 1690 negli esercizi 2014-2019; - 2. La gestione del capitolo 1693 negli esercizi 2014-2019; - 3. I provvedimenti annuali di riparto delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione; - 3.1. Il riparto delle risorse del Fondo nelle annualità 2014 e 2015; - 3.2. Il riparto delle risorse del Fondo nell’annualità 2019 – 3.3.Annualità 2020; - 4. I provvedimenti di riparto delle risorse del Fondo inquilini morosi incolpevoli; - 4.1. Annualità 2014; -
4.2. Annualità 2015-2016; - 4.3. Annualità 2017; - 4.4. Annualità 2018; - 4.5. Le risorse non trasferite per le annualità 2014-2018; - 4.6. Annualità 2019; - 4.7. Annualità 2020; - 4.8. La ripartizione della quota del 30 per cento.
1. La gestione del capitolo 1690 negli esercizi 2014-2020
Questa parte della trattazione è incentrata sull’analisi del risorse stanziate nel bilancio dello Stato per i due Fondi oggetto di indagine e ripartite alle Regioni nel sessennio 2014-2019, con aggiornamenti del quadro finanziario-contabile e di quello gestionale al I° semestre dell’annualità 2020.
Il Fondo di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione risulta alimentato dal cap. 1690 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ricompreso nell’ambito della missione “Casa e assetto urbanistico” e rientrante nel programma “Politiche abitative, urbane e territoriali”, ed in particolare facente parte dell’azione “Interventi e misure per la riduzione del disagio abitativo”. Sul capitolo sono stati disposti stanziamenti in forza delle leggi di stabilità per gli esercizi 2014 e 2015, alla luce di quanto previsto dall’art. 6, d. l. 31 agosto 2013, n. 102 recante disposizioni urgenti, fra l’altro, in materia di sostegno alle politiche abitative, che ha assegnato al Fondo una dotazione di 100 mln di euro per ciascuno dei predetti esercizi.
Tabella 1 – Capitolo 1690 Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione es. 2014-2020
Esercizio | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020* |
Stanziamenti iniziali | 50.000.000 | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 60.000.000 |
Variazioni | 49.997.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000.000 |
Stanziamenti definitivi | 99.997.667 | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 200.000.000 |
Impegni competenza | 99.997.667 | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 60.000.000 |
Pagamenti competenza | 99.997.667 | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 60.000.000 |
Residui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Economie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Conosco valore in unità di euro*.
Dalla lettura dei dati riportati nella tabella sopra esposta risulta che il capitolo non è stato ulteriormente finanziato per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, e che solo nel 2019, in forza di quanto stabilito dall’art. 1, c. 20, l. 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018), è stato rifinanziato per la somma complessiva di 10 mln di euro, mentre per il 2020 lo stanziamento iniziale è pari a 60 mln di euro, dato dalla sommatoria di quanto stanziato dall’art. 1, c. 20, della l. 27 dicembre 2017, n. 205 e dagli ulteriori 50 mln previsti per il triennio 2020-2022 dall’art. 1, c. 234 della l. 23 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020).
A fronte degli stanziamenti registrati complessivamente per le annualità in cui il Fondo è stato finanziato, pari a 270 mln di euro, non si registra la formazione di residui o economie, essendo state trasferite tutte le risorse nel corso degli esercizi alle regioni con gli appositi provvedimenti ministeriali annuali.
Sul punto deve evidenziarsi che, da ultimo, il d. l. 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto Rilancio), al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da Covid-19, ha disposto all’art. 29 un incremento del Fondo di 140 mln di euro per l’anno 2020 (non risulta ancora intervenuta la variazione incrementale di bilancio autorizzata dal decreto Xxxxxxxx attualmente in fase di conversione in legge)21.
21 L’art. 65 del d.l. 17/03/2020, n. 18 prevede espressamente: “1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
2. Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2-ter. Al fine di accelerare l'erogazione delle risorse attribuite dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la riduzione del disagio abitativo, il riparto tra le regioni della disponibilità complessiva assegnata per l'anno 2020 al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all' articolo 11 della legge 9 dicembre 1998,
n. 431 , pari a complessivi 60 milioni di euro, e il riparto dell'annualità 2020 del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli istituito dall' articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 , attribuita dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 , e pari a 9,5 milioni di euro, sono effettuati entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga alle procedure ordinarie di determinazione dei coefficienti regionali e adottando gli stessi coefficienti già utilizzati per i riparti relativi all'annualità 2019.
2-quater. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni attribuiscono ai comuni le risorse assegnate, anche in applicazione dell'articolo 1, comma 21, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , con procedura di urgenza, anche secondo le quote a rendiconto o programmate nelle annualità pregresse, nonché per l'eventuale scorrimento delle graduatorie vigenti del Fondo nazionale di cui all' articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 . I comuni utilizzano i fondi anche ricorrendo all'unificazione dei titoli, capitoli e articoli delle rispettive voci di bilancio ai fini dell'ordinazione e pagamento della spesa.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.
2. La gestione del capitolo 1693 negli esercizi 2014-2020
Tabella 2– Capitolo 1693 Fondo inquilini morosi incolpevoli es. 2014-2020
Esercizio | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020* |
Stanziamenti iniziali | 20.000.000 | 32.730.000 | 59.730.000 | 36.030.000 | 45.366.565 | 46.100.000 | 9.500.000 |
Variazioni | 15.730.000 | -4.175.892 | 0 | -24.492.776 | 0 | 0 | |
Stanziamenti definitivi | 35.730.000 | 28.554.108 | 59.730.000 | 11.537.224 | 45.366.565 | 46.100.000 | 9.500.000 |
Impegni competenza | 35.730.000 | 28.554.108 | 59.729.999 | 11.537.224 | 45.366.565 | 46.100.000 | |
Pagamenti competenza | 20.000.000 | 28.554.108 | 59.729.999 | 11.062.458 | 45.366.565 | 0 | |
Pagamenti totali* | 44.284.108 | 59.729.999 | 11.062.458 | 45.841.331 | 0 | 46.100.000 | |
Residui finali | 15.730.000 | 0 | 0 | 474.766 | 0 | 46.100.000 | |
Economie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Conosco valore in unità di euro* pagamenti in conto residui
La gestione del cap. 1693, che alimenta il Fondo inquilini morosi incolpevoli, nel corso del periodo considerato mostra un andamento degli stanziamenti di competenza ondivago e caratterizzato da variazioni in corso d’esercizio tanto di segno positivo (+ 15,73 mln nel 2014) quanto e maggiormente di segno negativo (- 4,2 mln nel 2015 e – 24,5 mln nel 2017), passandosi dai 35,7 mln del 2014 ai 46,1 mln del 2019, attraverso gli 11,6 mln del 2017.
La pressoché totale corrispondenza di impegni e pagamenti di competenza negli esercizi 2015, 2016 e 2017 ha comportato la mancata formazione di residui, che hanno, invece, caratterizzato l’esercizio 2019 ove, a fronte di impegni per euro 46,1 mln, non si sono registrati pagamenti in conto competenza, con la conseguente formazione di residui di competenza per lo stesso importo.
Da ultimo, come desumibile dalla lettura dei dati del capitolo per l’esercizio 2020, in data 14 aprile 2020, sono stati effettuati pagamenti in conto residui per l’importo complessivo di 46,1 mln di euro, corrispondenti alla somma delle erogazioni a favore delle regioni, disposte sulla base del provvedimento di riparto per l’anno 2019 (d. m. 23 dicembre 2019).
In ordine allo stanziamento autorizzato per il 2020 pari a 9,5 mln di euro, l’art. 65 del d.l. n. 18/2020 ha disposto che il riparto debba essere effettuato entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (l. 24 aprile 2020, n. 27), in deroga alle procedure ordinarie di determinazione dei coefficienti regionali e adottando gli stessi coefficienti già utilizzati per i riparti relativi all'annualità 2019. Sul punto l’Amministrazione, in sede di controdeduzioni finali (nota in data 1° luglio 2020), ha fatto presente che il relativo decreto di riparto era stato appena controfirmato dal Mef ed inviato agli organi di controllo.
3. I provvedimenti annuali di riparto delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione
Giacché il Fondo in esame è stato per la prima volta oggetto di indagine da parte della Corte dei conti si ritiene opportuno fornire un breve quadro riassuntivo delle risorse annualmente ripartite per il suo funzionamento dall’istituzione sino all’esercizio 2011, che ha segnato, come si vede dalla tabella di seguito riportata (n. 3) un anno di passaggio da una lunga fase di significativo finanziamento, con un valore medio annuo degli stanziamenti pari a 235 mln di euro alla drastica riduzione della sua dotazione, scesa a 9,9 mln di euro nel 2011.
Da una prima lettura dei dati riportati nella citata tabella, emerge chiaramente come, a fronte della disponibilità complessiva di risorse statali, pari a poco più di 3 mld di euro, nel corso del periodo osservato, che precede quello specificatamente oggetto di indagine, le regioni che hanno fatto registrare la quota più elevata di risorse distribuite, sono state nell’ordine: la Lombardia (497 mln di euro), la Campania (410 mln), il Lazio (310 mln), l’Xxxxxx Xxxxxxx (295 mln), la Puglia (249 mln) e la Sicilia (243 mln). Le risorse complessivamente ripartite nel corso delle singole annualità considerate oscillano fra i 388,8 mln del 1999, che ha rappresentato il picco più elevato, e come già sopra indicato i 9,9 mln del 2011. A partire dal 2007, il finanziamento di tutte le annualità considerate si colloca al disotto del valore annuo medio, analogamente al 2002, che ha visto risorse distribuite per complessivi 211,8 mln di euro. Decisamente al di sopra della media si collocano il 2001 (con 335,7 mln di euro) ed il 2006 (con 310,6 mln di euro).
L’adozione dei provvedimenti di riparto è avvenuta, per lo più, nella seconda metà dell’anno ed in alcuni casi nel mese di dicembre. Circostanza quest’ultima verificatasi anche negli ultimi anni, che, oltre a non essere in linea con quanto disposto dalla vigente disciplina, che fissa il termine per l’adozione al 31 marzo, non ha certo contribuito ad un corretto assolvimento delle procedure per il riparto delle risorse ed in definitiva ad un loro efficiente utilizzo. A partire dal 201922, però, si è registrata un’inversione di tendenza confermata dall’accelerazione impressa dai decreti emergenziali adottati dal Governo in costanza dell’emergenza Covid-19, che hanno dettato tempistiche stringenti per la distribuzione delle risorse 2020, alla luce dei criteri già individuati dalla Conferenza Permanente del giugno 2019.
22 L’adozione del provvedimento di riparto per l’annualità 2020 avrebbe dovuto, se non fossero intervenuti il decreto Cura Italia ed il decreto Rilancio, scontare le tempistiche relative alla quantificazione delle risorse non utilizzate dai comuni, al netto delle procedure in corso alla data del 30 giugno 2020, che avrebbero dovuto essere scomputate dalle quote di riparto per le regioni interessate. Tale provvedimento, come precisato sopra, in considerazione della velocizzazione delle procedure impressa dalle citate disposizioni, è stato adottato a maggio 2020.
Tabella n 3 | RIPARTIZIONE FRA LE REGIONI DEL FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ES. 1999 - 2011 | ||||||||||||||
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||
REGIONI E PROVINCE AUTONOME | Del. CIPE 30.6.1999 | Del. CIPE 15.2.2000 | Del. CIPE 4.8.2000 | D.M. 28.9.2001 | D.M. 4.12.2002 | D.M. 5.12.2003 | D.M. 18.11.2004 | D.M. 28.11.2005 | D.M. 10.11.2006 | D.M. 3.9.2007 | D.M. 10188 5.11.2008 | D.M. 12965 13.11.2009 | D.M. 11580 18.10.2010 | D.M. 300 4.8.2011 | TOTALE |
G.U. n. | G.U. n. | G.U. n. | G.U. n. | G.U. n. | G.U. n. | G.U. n. | G.U. n. | G.U. n. | G.U. n. | G.U. n. | G.U. n. | G.U. n. | G.U. n. | ||
217/1999 | 93/2000 | 245/2000 | 277/2001 | 33/2003 | 66/2004 | 42/2005 | 28/2006 | 18/2007 | 252/2007 | 281/2008 | 288/2009 | 304/2010 | 242/2011 | ||
Piemonte | 18.285.672,97 | 4.656.133,18 | 21.333.285,13 | 19.809.479,05 | 16.677.705,82 | 17.339.428,35 | 15.680.605,98 | 17.117.097,03 | 23.205.842,13 | 17.085.346,32 | 14.796.018,58 | 14.603.774,59 | 11.278.627,63 | 819.952,94 | 212.688.969,70 |
Valle d’Aosta | 291.281,69 | 74.169,92 | 339.828,64 | 315.555,17 | 315.961,03 | 428.249,83 | 445.605,76 | 462.258,57 | 797.355,11 | 968.990,66 | 1.120.064,93 | 884.713,91 | 782.027,70 | 57.297,90 | 7.283.360,82 |
Lombardia | 50.159.326,95 | 12.772.212,55 | 58.519.214,78 | 54.339.270,87 | 27.146.313,11 | 34.550.025,56 | 46.558.974,94 | 36.462.352,16 | 51.396.212,47 | 36.699.337,39 | 33.573.952,98 | 29.874.189,85 | 23.032.823,01 | 1.638.685,02 | 496.722.891,64 |
Trento P.A. | 873.845,07 | 222.509,77 | 1.019.485,92 | 946.665,50 | 1.852.912,41 | 1.062.274,51 | 970.650,98 | 1.433.375,27 | 2.227.554,33 | 2.106.559,94 | 2.273.776,11 | 1.967.492,17 | 1.507.271,93 | 0,00 | 18.464.373,91 |
Bolzano P.A. | 743.697,93 | 189.369,77 | 867.647,59 | 805.672,76 | 2.609.426,95 | 2.532.931,27 | 3.737.378,66 | 2.837.150,96 | 3.705.502,66 | 2.455.136,06 | 2.275.031,67 | 1.975.675,30 | 1.509.829,91 | 0,00 | 26.244.451,49 |
Veneto | 16.308.675,96 | 4.152.724,57 | 19.026.788,62 | 17.667.732,29 | 19.429.665,49 | 19.016.081,82 | 20.605.852,92 | 14.704.931,19 | 20.562.343,23 | 14.813.631,68 | 13.767.693,95 | 12.080.106,66 | 9.440.396,67 | 627.220,45 | 202.203.845,50 |
Friuli - V. Giulia | 1.227.101,59 | 312.460,56 | 1.431.618,52 | 1.329.360,06 | 1.369.500,62 | 2.980.247,56 | 1.824.625,25 | 2.311.273,76 | 3.897.857,77 | 4.506.498,97 | 4.511.105,98 | 3.907.040,66 | 2.998.581,16 | 206.000,51 | 32.813.272,97 |
Liguria | 7.052.735,41 | 1.795.837,36 | 8.228.191,32 | 7.640.463,37 | 8.918.698,38 | 6.970.919,20 | 6.991.914,31 | 6.916.710,15 | 10.315.641,68 | 7.471.804,22 | 7.032.762,89 | 6.128.625,61 | 4.865.561,61 | 354.849,82 | 90.684.715,33 |
Xxxxxx- Romagna | 26.630.583,54 | 6.781.021,76 | 31.069.014,14 | 28.849.798,84 | 29.665.038,05 | 24.523.073,60 | 31.781.992,89 | 21.112.117,14 | 29.853.861,43 | 19.689.074,41 | 17.368.543,34 | 15.245.736,36 | 11.889.547,83 | 862.757,90 | 295.322.161,23 |
Toscana | 18.883.730,06 | 4.808.418,25 | 22.031.018,40 | 20.457.374,23 | 16.456.932,15 | 14.071.156,39 | 11.461.625,56 | 14.329.338,98 | 19.622.416,59 | 12.651.897,56 | 12.989.482,63 | 10.402.999,85 | 8.884.878,95 | 628.258,72 | 187.679.528,32 |
Umbria | 4.428.101,45 | 1.127.540,06 | 5.166.118,36 | 4.797.109,91 | 4.453.867,20 | 3.678.897,34 | 4.061.342,74 | 3.991.809,10 | 5.459.437,61 | 3.724.437,51 | 3.655.706,71 | 3.286.516,56 | 2.461.685,51 | 182.989,43 | 50.475.559,49 |
Marche | 3.507.775,26 | 893.194,65 | 4.092.404,47 | 3.800.089,86 | 4.873.986,93 | 4.431.024,42 | 3.666.627,89 | 3.728.977,41 | 5.621.763,44 | 4.850.055,56 | 4.837.955,56 | 4.229.809,19 | 3.356.935,28 | 247.466,06 | 52.138.065,98 |
Lazio | 33.013.990,82 | 8.406.446,93 | 38.516.322,62 | 35.765.156,72 | 22.808.066,05 | 20.445.006,81 | 16.158.484,02 | 25.248.702,78 | 31.386.400,63 | 19.372.571,34 | 22.752.935,58 | 19.484.252,38 | 15.229.207,56 | 1.114.897,92 | 309.702.442,16 |
Abruzzo | 2.085.452,96 | 531.025,12 | 2.433.028,45 | 2.259.240,71 | 1.621.173,77 | 3.250.191,49 | 1.897.858,51 | 2.005.968,88 | 3.391.151,35 | 3.558.931,41 | 3.720.460,57 | 3.301.835,59 | 2.578.161,73 | 187.964,31 | 32.822.444,85 |
Molise | 604.254,57 | 153.862,84 | 704.963,67 | 654.609,12 | 414.139,38 | 976.906,78 | 732.332,58 | 679.725,46 | 1.209.310,92 | 1.399.468,44 | 1.639.573,03 | 1.430.725,59 | 1.104.051,58 | 80.187,40 | 11.784.111,36 |
Campania | 60.577.295,52 | 15.424.969,66 | 70.673.511,44 | 65.625.403,48 | 23.459.426,06 | 29.743.630,88 | 25.342.431,12 | 25.848.603,54 | 31.353.644,22 | 14.955.585,71 | 18.031.905,68 | 16.144.062,54 | 12.363.595,06 | 896.706,25 | 410.440.771,16 |
Puglia | 24.566.821,78 | 6.255.520,15 | 28.661.292,07 | 26.614.056,92 | 25.342.738,60 | 21.340.064,59 | 20.357.604,59 | 20.797.795,25 | 24.768.709,10 | 14.646.758,07 | 13.831.621,84 | 11.995.737,76 | 9.190.055,44 | 651.830,51 | 249.020.606,67 |
Basilicata | 2.032.774,35 | 517.611,18 | 2.371.570,08 | 2.202.172,22 | 1.313.684,00 | 1.801.454,39 | 1.171.732,13 | 1.647.091,01 | 2.350.755,62 | 1.986.101,56 | 2.293.324,13 | 2.005.095,26 | 1.565.298,49 | 114.414,18 | 23.373.078,60 |
Calabria | 17.820.861,76 | 4.537.776,76 | 20.791.005,39 | 19.305.933,57 | 6.440.340,81 | 9.182.308,77 | 6.814.416,75 | 7.443.446,06 | 10.390.571,79 | 5.605.390,02 | 5.307.891,59 | 4.722.736,38 | 3.692.076,36 | 262.529,94 | 122.317.285,95 |
Sicilia | 18.285.672,97 | 4.656.133,18 | 21.333.285,13 | 19.809.479,05 | 30.609.933,68 | 24.263.125,09 | 25.661.430,23 | 17.515.816,81 | 23.796.894,19 | 17.747.895,08 | 14.981.928,68 | 13.228.733,30 | 10.309.024,02 | 732.160,06 | 242.931.511,47 |
Sardegna | 2.494.486,82 | 635.178,46 | 2.910.234,63 | 2.702.360,72 | 3.401.325,24 | 3.909.001,35 | 2.324.845,64 | 3.548.458,49 | 5.346.773,73 | 4.694.528,09 | 4.807.230,86 | 4.201.200,49 | 3.228.903,51 | 230.562,68 | 44.435.090,71 |
TOTALE | 309.874.139,00 | 00.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 0.000.000,00 | 0.000.000.000,31 |
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Mit
A fronte dei complessivi 3,12 mld di euro distribuiti nel corso del periodo antecedente quello osservato dalla presente analisi, non risultano stanziate risorse per gli esercizi 2012 e 2013. Il Fondo, infatti, è stato nuovamente finanziato e quindi distribuito alle regioni negli anni 2014 e 2015, come riportato nelle tabelle successive.
3.1. Il riparto delle risorse del Fondo nelle annualità 2014 e 2015
Nelle suddette annualità i provvedimenti di riparto adottati sono stati tre, giacché nel 2014 ad un primo stanziamento in bilancio di euro 50 mln, ripartiti con d. m. 12 febbraio 2014, n. 41 ha fatto seguito una variazione di bilancio del medesimo importo che ha portato lo stanziamento iniziale ai 100 mln di euro previsti dall’art. 6, d. l. n. 102/2013 e le relative risorse sono state ripartite con d. m. 4 settembre 2014.
L’adozione dei due citati provvedimenti è stata preceduta dalle Intese intervenute rispettivamente in data 16 gennaio 2014 e 5 agosto 2014, ove è stata ribadita, ai fini dei successivi riparti, la fondamentale importanza della comunicazione da parte delle Regioni e dei Comuni delle risorse aggiuntive destinate alle finalità istituzionalmente perseguite dal Fondo ed è stato considerato determinante il rispetto dei termini a tal uopo fissati, acciocché tali dati potessero essere utilmente presi in considerazione nella successiva ripartizione.
Le risorse statali distribuite alle regioni e da queste ultime non trasferite ai comuni entro sei mesi avrebbero dovuto essere decurtate dall’assegnazione per i successivi esercizi23. Inoltre, in forza dei citati decreti, i requisiti per l’accesso ai contributi integrativi in esame, originariamente diretti a favore di soggetti rientranti nei parametri per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica (requisito richiesto inizialmente dal d. m. 7 giugno 1999) sono stati estesi a ricomprendere anche quelli non rientranti in tale categoria.
Con d. m. 29 gennaio 2015 sono state ripartite le risorse, pari a 100 mln di euro, stanziate ai sensi del citato art. 6 c. 4 d. l. n. 102/2013, come sostituito dall’art. 1, c. 1 d. l. 28 marzo 2014, n. 47.
Il provvedimento in parte motiva precisa che, al momento della sua adozione non erano
disponibili i dati relativi ai fondi aggiuntivi regionali e comunali e che non potevano considerarsi acquisiti neppure quelli riguardanti le risorse non trasferite dalle regioni agli enti
23 Nella sentenza della Corte Costituzionale n. 28/2003, a proposito dell’intervento sostitutivo dello Stato in caso di inadempienza da parte delle regioni che non abbiano trasferito le risorse del Fondo ai comuni entro i termini fissati dalle norme, la Consulta, nell’affermarne la legittimità delle disposizioni impugnate sottolineava l’effetto penalizzante dell’eventuale revoca dell’assegnazione non tanto nei confronti delle regioni inadempienti quanto dei comuni e quindi degli stessi cittadini beneficiari.
locali, in quanto ancora decorrenti i termini previsti dalle norme e, nonostante ciò, si reputava necessario un sollecito intervento teso a contrastare il disagio abitativo riscontrato a livello nazionale sulla base dei dati acquisiti in sede di riparto (v. infra Cap. IV par. 3). Al riguardo, deve sottolinearsi che, in tal modo, le previsioni contenute nei decreti ministeriali in merito ai criteri di riparto, stabiliti su base concertata, non hanno di fatto trovato applicazione.
Anche il provvedimento in commento prevede la possibilità di destinazione delle risorse a finalità perseguite dai comuni, attraverso la costituzione di agenzie, istituti di locazione o fondi di garanzia, nonché attraverso iniziative tese a favorire la mobilità nel settore delle locazioni.
Il decreto di riparto per l’annualità 2015 è stato preceduto dall’Intesa, intervenuta in sede di Conferenza Unificata del 22 gennaio 2015, che ha preso atto degli esiti della riunione tecnica tenutasi nel gennaio dello stesso anno, alla presenza dei rappresentanti delle regioni promotrici presso l’Amministrazione di un documento riassuntivo delle proposte formulate per la modifica alla bozza di decreto ministeriale di riparto.
Anche per le annualità 2014 e 2015 si confermano le Regioni destinatarie delle quote più elevate di risorse, nell’ordine: Lombardia (16,2 mln di euro), Campania (10 mln), Lazio (9,9 mln), Xxxxxx Xxxxxxx (8,6 mln) e Sicilia (7,5 mln).
La tabella n. 4 evidenzia la distribuzione delle risorse sulla base dei due provvedimenti adottati nel 2014 che hanno tenuto conto, altresì, dei criteri fissati dal d. m. 14 settembre 2005 (sul punto v. supra cap. I par. 2) per le due distinte quote (90 % e 10%), di cui risulta composto il Fondo. L’ultima colonna riporta le risorse ripartite nell’anno 2015 per la quota di riserva del 25 per cento24 destinata ai conduttori (sottoposti a procedura di sfratto esecutiva) con reddito annuo lordo < 27.000 euro, nel cui nucleo familiare siano presenti persone rientranti nelle categorie socialmente disagiate, di cui alla l. 8 febbraio 2007, n. 9, (ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, ove non in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella stessa regione di residenza), al fine di promuovere la sottoscrizione di nuovi contratti a canone concordato.
24 Tale quota è stata istituita con d. m. del 29 gennaio 2015, che, a tal fine, ha previsto anche l’obbligo a carico dei comuni di rendere noto alle regioni il numero dei provvedimenti esecutivi di rilascio emessi nei confronti delle categorie sociali beneficiarie della sospensione delle procedure di sfratto, ai sensi dell’art. 1, c. 1 l. 8 febbraio 2007,
n. 9, recante interventi per la riduzione del disagio abitativo.
Tabella n. 4 - Ripartizione fra le Regioni del Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione es. 2014-2015
Regioni | |||||||||
Riparto 90 % | Riparto 10 % | Ripartizione d. m. 12.04.2014 (A + B) | Ripartizione d. m. 04.09.2014 ulteriore disponibilità ex d. l. n. 47/2014 | TOTALE 2014 (C + D) | Riparto 90 % | Riparto 10 % | TOTALE 2015 (F + G) | Risorse per categorie sociali ex art.1, x. 0, x. x. 0/0000 (xxx 00 %) | |
Xxxxxxxx | 3.627.193,76 | 507.065,16 | 4.134.258,92 | 4.134.258,92 | 8.268.517,84 | 7.254.387,52 | 1.014.130,32 | 8.268.517,84 | 2.067.129,46 |
Valle d'Aosta | 241.425,39 | 33.750,17 | 275.175,56 | 275.175,56 | 550.351,12 | 482.850,78 | 67.500,34 | 550.351,12 | 137.587,78 |
Lombardia | 7.095.951,58 | 991.981,69 | 8.087.933,27 | 8.087.933,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 0.000.000,00 | 00.000.000,00 | 0.000.000,64 |
Veneto | 2.934.427,99 | 410.219,66 | 3.344.647,65 | 3.344.647,65 | 6.689.295,30 | 5.868.855,98 | 820.439,32 | 6.689.295,30 | 1.672.323,83 |
Friuli-Venezia Giulia | 921.442,08 | 128.813,40 | 1.050.255,48 | 1.050.255,48 | 2.100.510,96 | 1.842.884,16 | 257.626,80 | 2.100.510,96 | 525.127,74 |
Liguria | 1.560.384,59 | 218.134,65 | 1.778.519,24 | 1.778.519,24 | 3.557.038,48 | 3.120.769,18 | 436.269,30 | 3.557.038,48 | 889.259,62 |
Xxxxxx- Romagna | 3.766.234,90 | 526.502,48 | 4.292.737,38 | 4.292.737,38 | 8.585.474,76 | 7.532.469,80 | 1.053.004,96 | 8.585.474,76 | 2.146.368,69 |
Toscana | 2.743.501,28 | 383.528,98 | 3.127.030,26 | 3.127.030,26 | 6.254.060,52 | 5.487.002,56 | 767.057,96 | 6.254.060,52 | 1.563.515,13 |
Umbria | 858.204,95 | 119.973,14 | 978.178,09 | 978.178,09 | 1.956.356,18 | 1.716.409,90 | 239.946,28 | 1.956.356,18 | 489.089,05 |
Marche | 1.127.858,22 | 157.669,44 | 1.285.527,66 | 1.285.527,66 | 2.571.055,32 | 2.255.716,44 | 315.338,88 | 2.571.055,32 | 642.763,83 |
Lazio | 4.847.368,64 | 117.795,83 | 4.965.164,47 | 4.965.164,47 | 9.930.328,94 | 9.694.737,28 | 235.591,66 | 9.930.328,94 | 2.482.582,24 |
Abruzzo | 927.870,93 | 129.712,13 | 1.057.583,06 | 1.057.583,06 | 2.115.166,12 | 1.855.741,86 | 259.424,26 | 2.115.166,12 | 528.791,53 |
Molise | 410.296,82 | 0,00 | 410.296,82 | 410.296,82 | 820.593,64 | 820.593,64 | 0,00 | 820.593,64 | 205.148,41 |
Campania | 4.421.998,11 | 618.175,18 | 5.040.173,29 | 5.040.173,00 | 00.000.000,00 | 0.000.000,00 | 0.000.000,00 | 00.000.000,00 | 0.000.000,65 |
Puglia | 2.861.605,00 | 400.039,34 | 3.261.644,34 | 3.261.644,34 | 6.523.288,68 | 5.723.210,00 | 800.078,68 | 6.523.288,68 | 1.630.822,17 |
Basilicata | 569.533,33 | 79.618,16 | 649.151,49 | 649.151,49 | 1.298.302,98 | 1.139.066,66 | 159.236,32 | 1.298.302,98 | 324.575,75 |
Calabria | 1.328.460,67 | 0,00 | 1.328.460,67 | 1.328.460,67 | 2.656.921,34 | 2.656.921,34 | 0,00 | 2.656.921,34 | 664.230,34 |
Sicilia | 3.742.374,06 | 35.286,51 | 3.777.660,57 | 3.777.660,57 | 7.555.321,14 | 7.484.748,12 | 70.573,02 | 7.555.321,14 | 1.888.830,29 |
Sardegna | 1.013.867,70 | 141.734,08 | 1.155.601,78 | 1.155.601,78 | 2.311.203,56 | 2.027.735,40 | 283.468,16 | 2.311.203,56 | 577.800,89 |
Totale | 45.000.000,00 | 5.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 000.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 000.000.000,00 | 00.000.000,04 |
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Mit
Grafico n. 1 – Fondo di sostegno: risorse comunali, regionali e statali es. 2014-2015
70.000.000
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
Fonte: elaborazione Corte dei Conti su dati Mit
Grafico n. 2- Fondo di sostegno: riparto nazionale delle risorse comunali, regionali e statali 2014-2015
Fonte: elaborazione Corte dei Conti su dati Mit
Il grafico n. 1 evidenzia che le Regioni Lombardia, Puglia e Toscana, nel corso delle annualità 2014 e 2015, hanno potuto disporre della mole più elevata di risorse complessive del Fondo, sia statali che aggiuntive (regionali e comunali).
3.2. Il riparto delle risorse del Fondo nell’annualità 2019
Il rifinanziamento per l’anno 2019, pari a 10 mln di euro, è stato disposto dall’art. 20 della l. 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018) che, nei successivi commi 21 e 22, ha stabilito che le risorse non spese della dotazione del Fondo inquilini morosi incolpevoli fossero destinate ad incrementare il Fondo per il sostegno all’accesso all’abitazione in locazione.
La tabella sotto riportata mostra la distribuzione nel 2019 delle risorse statali fra le regioni, oltre a riepilogare l’ammontare complessivo delle risorse loro trasferite nel triennio finanziato (2014-2015-2019).
Il provvedimento di riparto è stato adottato in data 4 luglio 2019, alla luce della Conferenza Unificata del 6 giugno 2019, in occasione della quale veniva espressa la raccomandazione che la ripartizione per l’anno 2020 potesse tener conto della reintegrazione degli indicatori relativi al fabbisogno pregresso ed al cofinanziamento regionale.
Dalla lettura dei dati emerge che, anche nel 2019, la quota di risorse trasferite più elevata è stata quella destinata alle Regioni Lombardia e Lazio, seguite da Campania ed Xxxxxx Xxxxxxx. Dato questo che trova conferma anche nel riepilogo delle risorse complessivamente ripartite nel triennio, ammontanti a 210 mln di euro. Di tal che la Lombardia ha potuto disporre, nell’arco di tempo considerato, di quasi 34 mln di euro da distribuire ai comuni del territorio, la Campania ne ha avuti poco più di 21 e l’Xxxxxx Xxxxxxx circa 18.
Tabella n. 5 - Ripartizione fra le Regioni del Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle
abitazioni in locazione per l’anno 2019 e risorse totali es. 2014-2019
REGIONI | 2019 | 2014 | 2015 | RISORSE TOTALI |
Piemonte | 775.875,70 | 8.268.517,84 | 8.268.517,00 | 00.000.000,38 |
Valle d’Aosta | 59.905,65 | 550.351,12 | 550.351,12 | 1.160.607,89 |
Lombardia | 1.621.757,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,33 |
Veneto | 723.549,94 | 6.689.295,30 | 6.689.295,00 | 00.000.000,54 |
Friuli - V.Giulia | 221.658,94 | 2.100.510,96 | 2.100.510,96 | 4.422.680,86 |
Liguria | 359.912,34 | 3.557.038,48 | 3.557.038,48 | 7.473.989,3 |
Xxxxxx-Romagna | 828.585,99 | 8.585.474,76 | 8.585.474,00 | 00.000.000,51 |
Toscana | 663.713,29 | 6.254.060,52 | 6.254.060,00 | 00.000.000,33 |
Umbria | 194.342,14 | 1.956.356,18 | 1.956.356,18 | 4.107.054,5 |
Marche | 264.138,07 | 2.571.055,32 | 2.571.055,32 | 5.406.248,71 |
Lazio | 1.068.256,76 | 9.930.328,94 | 9.930.328,00 | 00.000.000,64 |
Abruzzo | 210.420,10 | 2.115.166,12 | 2.115.166,12 | 4.440.752,34 |
Molise | 106.797,14 | 820.593,64 | 820.593,64 | 1.747.984,42 |
Campania | 988.629,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,58 |
Puglia | 596.939,37 | 6.523.288,68 | 6.523.288,00 | 00.000.000,73 |
Basilicata | 125.995,23 | 1.298.302,98 | 1.298.302,98 | 2.722.601,19 |
Calabria | 226.842,32 | 2.656.921,34 | 2.656.921,34 | 5.540.685 |
Sicilia | 719.361,27 | 7.555.321,14 | 7.555.321,00 | 00.000.000,55 |
Sardegna | 243.319,08 | 2.311.203,56 | 2.311.203,56 | 4.865.726,2 |
TOTALE | 10.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 |
Fonte: elaborazione Corte dei Conti su dati Mit
I dati esposti con riferimento alle risorse del Fondo di sostegno distribuite nel biennio 2014- 2015 devono essere necessariamente raffrontati con quelli contenuti nella tabella n. 8 (sul punto v. infra stesso cap. IV, par.4), per avere un’idea più concreta del livello di distribuzione delle stesse ai comuni del territorio, oltre che dell’ammontare delle risorse aggiuntive destinate alle finalità del Fondo dagli enti territoriali. Infatti, è centrale anche nella disamina della gestione del Fondo in esame l’attività di monitoraggio.
3.3. Annualità 2020
Per l’annualità 2020 occorre evidenziare che all’originario stanziamento autorizzato per il triennio dall’art. 1, c. 20 della l. n. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018), pari a 10 mln per ciascun anno, sono stati aggiunti ulteriori 50 mln destinati al Fondo, in forza dell’art. 1, c. 234 della l. n. 160/2019 (legge di bilancio per il 2020)25.
25 La legge di bilancio per il 2020 ha previsto fra le altre cose, ai commi 437 e seguenti, al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo, un Programma finalizzato ad incrementare e riqualificare il patrimonio dell’edilizia residenziale sociale e che dovrebbe consentire il finanziamento di progetti presentati da Regioni, Province Autonome e Comuni con popolazione sup. 60.000 abitanti a valere sulle risorse a tal uopo stanziate.
I complessivi 60 mln dello stanziamento sul capitolo 1690 sono stati ripartiti alle regioni con provvedimento adottato dall’Amministrazione in attuazione delle disposizioni recate dall’art. 65 del d. l. 17 marzo 2020, n. 18 cd. decreto “Cura Italia” che ha previsto, al co. 2-ter, il ricorso per l’annualità 2020 ad una disciplina acceleratoria, in deroga all’ordinaria procedura, da effettuarsi entro 10 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione 24 aprile 2020, n.
27. Pertanto, la ripartizione delle risorse è stata attuata con provvedimento del 15 maggio 2020,
n. 5225 sulla base degli stessi coefficienti utilizzati per il riparto 2019 nel modo indicato dalla tabella di seguito riportata.
Tabella n. 6 - Ripartizione fra le Regioni del Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione per l’anno 2020
TITOLO | XXXXXXX | XXXXXXX XXXXXXX |
00000 | Xxxxxxxx | 4.655.254,22 |
00002 | Xxxxx X Xxxxx | 000.000,00 |
00000 | Xxxxxxxxx | 9.730.543,50 |
00004 | Veneto | 4.341.299,67 |
00000 | Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx | 1.329.953,64 |
00006 | Liguria | 2.159.474,01 |
00000 | Xxxxxx Xxxxxxx | 4.971.515,92 |
00008 | Toscana | 3.982.279,72 |
00009 | Umbria | 1.166.052,81 |
00010 | Marche | 1.584.828,42 |
00011 | Lazio | 6.409.540,57 |
00012 | Abruzzo | 1.262.520,59 |
00013 | Molise | 640.782,84 |
00014 | Campania | 5.931.776,55 |
00015 | Puglia | 3.581.636,23 |
00016 | Basilicata | 755.971,39 |
00017 | Calabria | 1.361.053,91 |
00018 | Siciliana | 4.316.167,63 |
00000 | Xxxxxxxx | 1.459.914,51 |
TOTALE | 60.000.000,00 |
Fonte: elaborazione Corte dei Conti su dati Sicr
Da ultimo il d. l. 19 maggio 2020, n. 34 cd. decreto Rilancio (attualmente in fase di conversione in legge), all’art. 29, al dichiarato fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da Covid 19, ha disposto un incremento della dotazione finanziaria del Fondo di ulteriori 140 mln di euro, prevedendo, al contempo, per l’erogazione di tali risorse il ricorso alla disciplina derogatoria, di cui al citato art. 65 del cd. decreto Cura
Italia, già utilizzata per i 60 mln dello stanziamento precedente. Inoltre, il co. 2-quater ha stabilito che le risorse ripartite alle Regioni con provvedimento ministeriale debbano essere assegnate da queste ultime ai comuni entro il termine di trenta giorni, comprese quelle assegnate in applicazione dell’art. 1, c. 21, l. 27 dicembre 2017, n. 205. Alla finalità di accelerazione delle procedure per l'utilizzo delle risorse del Fondo risponde anche l’ulteriore previsione, contenuta nelle citate disposizioni, riguardante la possibilità offerta agli enti locali di scorrere le graduatorie dei bandi già pubblicate per il Fondo nazionale di sostegno, oltre che di provvedere all’eventuale unificazione dei capitoli di spesa presenti nei propri bilanci, per rendere più agevole la spendita delle risorse di entrambi i Fondi, accomunati dalle disposizioni in materia di recupero delle risorse del Fondo inquilini morosi non utilizzate.
Conclusivamente, può osservarsi che le norme emergenziali hanno certamente rappresentato uno stimolo molto importante per velocizzare l’utilizzo delle risorse di entrambi i Fondi ed in sostanza per l’efficientamento della loro stessa gestione. Tuttavia, la disciplina acceleratoria, derogando alle ordinarie procedure, ha transitoriamente disattivato i meccanismi che fino ad ora hanno regolato la distribuzione delle risorse fra le regioni e che, in particolare, per il Fondo di sostegno, prevedevano, alla luce della Conferenza unificata del giugno 2019, la reintegrazione degli indicatori relativi al fabbisogno pregresso ed al cofinanziamento regionale. In generale, dunque, tenuto conto delle novità introdotte dalla disciplina emergenziale acceleratoria, e, soprattutto, in considerazione dell’ingente mole di risorse erogate26, l’amministrazione sarà chiamata a monitorare con particolare scrupolo il corretto utilizzo delle risorse trasferite agli enti territoriali.
4. I provvedimenti annuali di riparto delle risorse del Fondo inquilini morosi incolpevoli.
L’annuale provvedimento di riparto delle risorse del Fondo inquilini morosi incolpevoli viene predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in attuazione dell’art. 5, c. 6, d. l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla l. 28 ottobre 2013, n. 124, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e sentita la Conferenza unificata sulla proposta ministeriale e viene adottato di concerto con il suddetto Ministero. Le risorse sono
26 Sul punto, la Ragioneria generale dello Stato, nella memoria inviata successivamente all’adunanza pubblica del 2 luglio, 2020, presa in carico al protocollo della Corte dei conti al n. 1944 del 6 luglio 2020, ha reso noto che “l’art. 1, commi 437-443 della l. n. 160/2019 (legge di bilancio per il 2020) ha stanziato oltre 853 mln di euro al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di favorire lo scambio fra le varie realtà regionali.”
assegnate prioritariamente alle regioni che abbiano emanato norme per la riduzione del disagio abitativo, che prevedano percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto; finalità quest’ultima per la quale le locali Prefetture devono adottare misure di graduazione programmata dell’intervento della forza pubblica nell’esecuzione dei provvedimenti di sfratto (sul punto v. infra Cap. IV par. 3).
Tabella n. 7 - Ripartizione fra le Regioni del Fondo inquilini morosi incolpevoli es. 2014 -
2019
Regioni e province autonome | Ripartizione 2014 d. m. 14.05.2014 d. m. 5.12.2014 | Ripartizione 2015 d. m. 19.03.2015 | Ripartizione 2016 d. m. 30.03.2016 | Ripartizione 2017 d. m. 01.08.2017 | Ripartizione 2018 d. m. 31.05.2018 | Ripartizione 2019 d. m. 23.12.2019 | Totale ripartizione 2014-2019 | |
A | X0 | X | X | X | X | X | (xx a+ b+c+d+e+f) | |
Piemonte | 2.379.549,75 | 1.692.016,94 | 3.624.814,87 | 7.260.777,13 | 810.289,08 | 5.718.461,74 | 4.418.352,00 | 00.000.000,03 |
Valle d'Aosta | 39.506,60 | 31.071,48 | 63.854,12 | 120.559,14 | 20.101,21 | 84.276,68 | 74.247,39 | 433.616,62 |
Lombardia | 4.722.874,51 | 3.358.274,22 | 7.014.279,00 | 00.000.000,00 | 0.000.000,00 | 0.000.000,00 | 0.000.000,00 | 00.000.000,31 |
P.A. Trento | 45.082,80 | 35.458,04 | 47.715,17 | 133.281,46 | 24.719,06 | 175.576,42 | 171.198,52 | 633.031,47 |
P.A. Bolzano | 16.731,40 | 13.159,68 | 69.818,52 | 139.945,53 | 30.016,00 | 112.368,91 | 136.836,09 | 518.876,13 |
Veneto | 1.006.009,20 | 791.226,00 | 1.751.778,25 | 2.887.966,92 | 514.482,39 | 2.123.304,17 | 1.796.050,00 | 00.000.000,32 |
Friuli V. Giulia | 232.621,20 | 182.956,16 | 400.667,09 | 707.603,39 | 120.743,10 | 301.991,44 | 427.689,48 | 2.374.271,86 |
Liguria | 789.901,74 | 561.672,35 | 1.097.425,84 | 2.017.689,69 | 402.801,48 | 1.650.112,10 | 1.681.597,99 | 8.201.201,19 |
Xxxxxx Xxxxxxx | 2.550.052,91 | 1.813.255,28 | 3.890.634,63 | 5.945.946,47 | 1.205.348,30 | 5.162.293,38 | 4.033.063,00 | 00.000.000,30 |
Toscana | 2.166.521,00 | 1.540.539,00 | 2.938.201,39 | 5.309.375,17 | 1.041.538,28 | 3.810.848,06 | 3.666.253,00 | 00.000.000,11 |
Umbria | 307.217,40 | 370.154,95 | 559.482,30 | 1.028.821,97 | 184.184,39 | 677.036,44 | 670.791,29 | 3.797.688,73 |
Marche | 472.523,71 | 335.995,42 | 655.618,69 | 1.543.686,99 | 311.116,78 | 1.256.852,90 | 1.180.814,41 | 5.756.608,89 |
Lazio | 1.628.809,00 | 1.962.493,25 | 4.175.891,80 | 7.584.930,80 | 1.526.856,01 | 6.284.264,51 | 6.681.118,00 | 00.000.000,56 |
Abruzzo | 165.925,20 | 130.500,20 | 335.760,42 | 662.772,35 | 196.665,92 | 660.752,59 | 1.283.682,07 | 3.436.058,75 |
Molise | 26.957,00 | 21.201,71 | 19.296,58 | 69.669,85 | 19.014,66 | 57.940,22 | 96.951,13 | 311.031,15 |
Campania | 1.558.540,68 | 1.108.224,89 | 2.484.836,86 | 4.312.215,25 | 1.000.178,30 | 4.296.072,11 | 5.141.809,00 | 00.000.000,33 |
Puglia | 703.672,20 | 847.828,44 | 1.794.546,03 | 4.898.936,04 | 770.559,04 | 2.298.245,30 | 3.604.348,00 | 00.000.000,27 |
Basilicata | 20.682,20 | 16.266,83 | 29.120,29 | 36.955,31 | 10.050,61 | 74.912,61 | 106.155,35 | 294.143,20 |
Calabria | 184.051,00 | 144.756,52 | 269.450,37 | 496.170,53 | 99.691,15 | 424.894,94 | 384.736,45 | 2.003.750,96 |
Sicilia | 835.668,40 | 657.253,10 | 1.326.472,11 | 1.463.778,48 | 283.611,36 | 1.001.103,04 | 1.781.385,13 | 7.349.271,62 |
Sardegna | 147.102,20 | 115.695,55 | 180.335,27 | 385.304,59 | 72.255,71 | 376.318,79 | 447.325,16 | 1.724.337,27 |
Totale | 35.730.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 000.000.000,92 |
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Mit
Come può evincersi dalla lettura della tabella sopra riportata e del grafico sotto esposto, nel sessennio analizzato, sono state ripartite alle regioni risorse del Fondo per un ammontare complessivo pari a 231,19 mln di euro. Nel 2016 la somma ripartita è stata pari ad euro 59,7 mln di euro, mentre nella successiva annualità 2017, che ha rappresentato, al contrario di quella precedente, il picco più basso nel periodo osservato, sono stati distribuiti, a seguito dei
tagli operati dalle disposizioni intervenute in corso d’anno, 11 mln27.
I trasferimenti degli ultimi due anni di riparto del Fondo (2018 e 2019) sono stati pari rispettivamente a 45, 8 e 46,1 mln di euro, tornando ad apprezzarsi sui livelli dei primi anni.
Grafico n. 3 - Totale dotazione Fondo inquilini morosi incolpevoli (anni 2014-2019)
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
32.730.000,00
20.000.000
10.000.000
11.062.457,95
0
2014
2015
2016
2017
2018
2019
59.730.000,00
35.730.000,00
46.100.000,00
45.841.330,97
Fonte: elaborazione Corte dei Conti su dati Mit .
Grafico n. 4- Ripartizione dotazione Fondo inquilini morosi incolpevoli (anni 2014-2019)
Fonte: elaborazione Corte dei Conti su dati Mit.
27 Le riduzioni, come precisato dalla nota della Ragioneria Generale dello Stato con nota 96528 del 3 luglio 2020, sono state operate dalle norme di seguito elencate: decreto‐legge n. 66/2014, art. 46 ‐ DMT 98893‐2015; decreto‐ legge n. 66/2014, art. 46 ‐ DMT 139772 ‐2017 ; legge di stabilità 2016 n.208 ‐ 2015, art. 1, comma 63
Complessivamente con riferimento all’intero arco temporale considerato, si deve osservare che la Regione che ha ricevuto l’ammontare più elevato di risorse nel sessennio considerato è stata la Lombardia con 47,8 mln di euro, seguita dal Lazio (29,8 mln di euro) e dal Piemonte (25,9 mln di euro). Fanalino di coda le Regioni Valle d’Aosta, Molise e Basilicata.
4.1. Annualità 2014
Nel 2014 con il provvedimento di riparto, adottato in data 14 maggio (v. tabelle n. 4 e 5 in appendice), alla luce degli esiti delle riunioni tecniche nonché dell’Intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato Regioni del 10 aprile 2014, è stata disposta la distribuzione di complessivi 20 mln di euro. Il 70 per cento delle risorse sono state ripartite a tutte le regioni. Il restante 30 per cento è stato attribuito, in relazione al numero di provvedimenti di sfratto per morosità registrati al 31 dicembre 2012, dalle Regioni: Piemonte (euro 975.227,95), Lombardia (euro 1.935.608,91), Xxxxxxx (xxxx 000.000,00), Xxxxxx Xxxxxxx (euro 1.045.106,11), Toscana (euro 887.920,60), Marche (euro 193.657,71), e Campania (euro 638.747,68).
Sulla base del decreto di riparto del 5 dicembre 2014, è stata distribuita l’ulteriore disponibilità, pari a 15,73 mln di euro, attribuita per la quota del 30 per cento (4,7 mln di euro) in proporzione al numero di provvedimenti di sfratto per morosità eseguiti entro il 31 dicembre 2012 (dati del Ministero dell’Interno acquisiti, come si legge nelle premesse del decreto ministeriale, dall’Osservatorio nazionale della condizione abitativa [della Direzione generale per le politiche abitative]). Il restante 70 per cento (circa 11 mln di euro) è stato ripartito fra tutte le regioni.
Nelle premesse del citato provvedimento si dà atto della comunicazione da parte delle Regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Xxxxxx Xxxxxxx, Toscana, Marche, Umbria, Puglia e Lazio dell’avvenuta emanazione di disposizioni tese alla riduzione del disagio abitativo, che prevedono percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a procedure di sfratto, anche attraverso organismi comunali.
4.2. Annualità 2015-2016
Con il provvedimento del 19 marzo 2015 (v. tabelle n. 6 e 7 in appendice) sono state distribuite risorse per un importo complessivo di 32,73 mln di euro, sulla base degli stessi criteri utilizzati per la precedente annualità e in riferimento ai dati sugli sfratti in Italia desunti
dal rapporto pubblicato dal Ministero dell’interno con aggiornamento al 31 dicembre 2013. Come per le precedenti annualità, il 70 per cento (pari a 22,9 mln) è stato distribuito fra tutte le regioni, mentre il restante 30 per cento (9,8 mln di euro) ha seguito un criterio legato al numero degli sfratti per morosità eseguiti (pari a 22,9 mln).
Nel 2016 la complessiva disponibilità delle risorse del Fondo pari a 59,73 è stata distribuita fra le diverse regioni sulla base di nuovi criteri, individuati nello stesso provvedimento di riparto adottato in data 30 marzo 2016, alla luce dell’Intesa raggiunta in Conferenza unificata dell’11 febbraio 2016. Anche in questo caso, il 70 per cento (pari a 41,8 mln) è stato distribuito fra tutte le regioni, mentre il restante 30 per cento (17,9 mln di euro) ha riguardato solo le Regioni: Piemonte, Lombardia, Liguria, Xxxxxx Xxxxxxx, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Puglia e Sicilia. Fra queste ultime la Lombardia è quella che ha ottenuto la somma più rilevante, pari a 4,23 mln di euro, seguita dal Lazio (2,53 mln) e dal Piemonte (2,42 mln).
Nel citato d. m. 30 marzo 2016 è stata prevista, altresì, per la prima volta, la possibilità di un uso differito delle risorse trasferite alle Regioni e da queste ultime non riversate ai comuni quali residui dei riparti 2014 e 2015.
4.3. Annualità 2017
La dotazione iniziale del Fondo per il 2017, fissata dall’art. 1, c. 2, d. l. 28 marzo 2014, n. 47 in euro 36,03 mln, ha subito una riduzione definita in sede di Intesa, sancita dalla Conferenza Stato-Regioni del 23 febbraio 2017, per un totale di 24,5 mln di euro e successivamente è stata ulteriormente ridotta, a seguito dell’accantonamento operato dall’art. 13, d. l. 24 aprile 2017,
n. 50 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito con modificazioni dalla l. 21 giugno 2017, n. 96.
La residua disponibilità per l’anno 2017, pari ad euro 11 mln è stata distribuita fra le regioni, sulla base degli stessi criteri utilizzati nel d. m. 30 marzo 201628, che hanno improntato anche l’utilizzo delle risorse residue poste in capo ai comuni a valere sulle ripartizioni 2014 e 2015. Anche il decreto (d. m. 1 agosto 2017) di riparto per il 2017 (v. tabella n. 8 in appendice) ha
28 L’art. 5 del d. m. 30 marzo 2016 dispone che i contributi sono destinati a:
1. sanare la morosità incolpevole accertata dal comune, qualora il periodo residuo del contratto non sia
inferiore ai due anni con contestuale rinuncia all’esecuzione dello sfratto per un valore max di 8.000 euro;
2. ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento dell’esecuzione dello sfratto, qualora il proprietario dell’immobile acconsenta per il tempo necessario a trovare un’adeguata collocazione per max 6.000 euro;
3. assicurare il versamento del deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
4. assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo concedibile di euro 12.000.
ribadito l’individuazione, accanto ai comuni ad alta tensione abitativa, elencati nella delibera Cipe n. 87/200329 e nelle more del suo aggiornamento30, dei comuni capoluogo di provincia, non inclusi nell’elenco dei comuni ad alto disagio abitativo individuati nella programmazione regionale. Proprio il criterio del “disagio abitativo” (v. supra Cap. I) ha costituito uno degli elementi centrali nell’attività di concertazione intervenuta fra le Amministrazioni centrali (Mit e Mef) e quelle territoriali, a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni dell’art. 9 del d. l. 28 marzo 2014, n. 47. Attività che, tuttavia, non ha trovato concretizzazione nell’adozione di un documento condiviso fra le parti interessate.
Sul punto, conclusivamente, si ritiene di dover sottolineare che il mancato aggiornamento dell’elenco dei comuni ad alta tensione abitativa, oltre a rappresentare un’inadempienza alle disposizioni recate dal citato art. 9, d. l. 28 marzo 2014, n. 47 (che chiedevano l’adozione di una nuova delibera Cipe entro il 27 giugno 2014) comporta evidenti ricadute sul sistema di attribuzione delle risorse di entrambi i Fondi. Infatti, le risorse del Fondo inquilini morosi incolpevoli, come più volte ripetuto, sono attribuite proprio ai comuni ad alta tensione abitativa. Analogamente nella distribuzione delle risorse del Fondo di sostegno uno dei parametri di riferimento (il cui valore ponderale è pari al 25%) per la quantificazione della quota da attribuire a ciascuna regione è rappresentato proprio dalla popolazione presente nei comuni ad alta tensione abitativa (dato quest’ultimo che nell’elencazione della delibera Cipe
n. 87/2003 risulta riferito all’aggiornamento Istat 2002). Inoltre, deve rammentarsi che i suddetti comuni sono destinatari anche di ulteriori risorse finalizzate a rimuovere gli squilibri economici e sociali, contribuendo a favorire l’esercizio da parte dei cittadini del diritto sociale
29 Con le delibere Cipe n. 4 e n. 84 del 2002 erano stati stabiliti criteri e procedure per la revisione dell'elenco dei Comuni ad alta tensione abitativa, demandando alle Regioni e Province autonome l'individuazione, d'Intesa con l'ANCI regionale, di detti Comuni entro una soglia predeterminata di popolazione (31.390.224 abitanti) interessata alle agevolazioni fiscali recate dalla legge n. 431 del 1998 che è poi quella fissata dalla delibera Cipe n. 87/2003.
30 L’art. 9 del d. l. 28 marzo 2014, n. 47 prevedeva che l’elenco dei comuni ad alta tensione abitativa contenuto nella delibera Cipe n. 87/2003 fosse aggiornato entro il 27 giugno 2014. A tal fine, le Amministrazioni centrali competenti per materia (Mit e Mef) insieme alle regioni ed ai comuni si sono incontrati in Tavoli tecnici per individuare una nuova elencazione. L’attività svolta dagli stessi ha consentito la definizione di un documento sottoposto alla Conferenza Unificata, alla luce del quale, sono stati indicati i diversi percorsi da poter seguire. Di questi ultimi tre, in particolare, si sono dimostrati, in concreto, applicabili e cioè: a) modificare l’elenco, mantenendo invariata la soglia di popolazione del 2003, modalità che avrebbe comportato la sostituzione di alcuni comuni con altri di nuovo ingresso; b) modificare l’elenco sulla base del parametro demografico “soglia di popolazione”, alla luce dei dati Istat 2013, ed in modo compatibile con i vincoli di spesa e con il criterio dell’invarianza; c) costruire un nuovo parametro consistente nel cd. “disagio abitativo”; parametro quest’ultimo derivante dall’applicazione di quattro indicatori: 1. percentuale di incidenza della povertà relativa familiare per ciascuna regione - con peso pari al 35%;
2. rapporto sfratti su famiglie residenti - con peso 35%; 3. rapporto famiglie in affitto su famiglie residenti - con peso 15%; 4. rapporto popolazione straniera su popolazione residente - con peso 15%. In questo senso è stato predisposto il documento sottoposto alla Conferenza Unificata che non ha raggiunto l’Intesa, come precisato dall’Amministrazione, in quanto la revisione dell’elenco, secondo i limiti fissati dal Cipe, è ammessa solo ad invarianza della popolazione residente nei comuni ad alta tensione abitativa (Ata), sebbene in molte aree del Paese sia dato riscontrare marcate condizioni di disagio abitativo.
all’abitazione, fra cui le risorse del Fondo per l’edilizia a canone speciale, istituito ai sensi dell’art. 3, c. 108, legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004). A tal ultimo proposito, nella sentenza n. 451 del 2006, la Corte Costituzionale ha ribadito che, sebbene rientri nell’autonomia spettante alle regioni, l’individuazione dei comuni Ata, deve pur sempre essere effettuata nel rispetto di criteri condivisi, sottoposti al vaglio della Conferenza Unificata.
Ad oggi, nelle more dell’aggiornamento del suddetto elenco, sono le regioni stesse ad individuare, sulla base del criterio del disagio abitativo (v. nota 28), i comuni destinatari delle risorse del Fondo che si aggiungono a quelli capoluogo di provincia. Ma non risulta essere stato ancora definito, in modo concertato fra le regioni e le province autonome, un criterio univoco per individuare, attraverso indicatori omogenei su tutto il territorio nazionale, la condizione di “disagio abitativo”, circostanza che, allo stato attuale, comporta per l’attuazione delle politiche di contrasto a livello nazionale una situazione a macchia di leopardo.
4.4. Annualità 2018
Il provvedimento di riparto per l’annualità 2018, adottato in data 31 maggio ha distribuito, alla luce dell’Intesa intervenuta in sede di Conferenza Unificata del 10 maggio 2018, la somma complessiva di 45,8 mln di euro31 (di cui 32 mln destinati a tutte le regioni e il restante 30 per cento pari a 13,75 mln distribuito a favore di undici regioni in particolare: Piemonte, Lombardia, Liguria, Xxxxxx Xxxxxxx, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania, Puglia e Sicilia) in proporzione al numero dei provvedimenti di sfratto emessi.
4.5. Le risorse non trasferite dalle regioni per le annualità 2014-2018
Con decreto ministeriale del 31 maggio 2019 sono state individuate le somme da trasferire alle Regioni, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, commi 21 e 22, l. 27 dicembre 2017, n. 205, che prevede la possibilità, a regime, di destinare le risorse del Fondo inquilini morosi incolpevoli non spese per le annualità 2014-2018, allo scopo di incrementare il Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione.
Al riguardo, deve osservarsi che le citate disposizioni della legge di bilancio sono
31Importo derivante dalla riduzione apportata all’originario stanziamento di 46,1 mln di euro dall’art. 1 , c. 63, l. 28 dicembre 2015, n. 208 e dal successivo incremento, operato sulla base del provvedimento di impegno adottato dalla competente Direzione Generale, dei residui derivanti dal precedente esercizio)
intervenute con riferimento all’esercizio 2018 ed evidentemente la ratio ad esse sottesa era quella di sopperire al mancato finanziamento nelle ultime tre annualità (2016-2018) del Fondo di sostegno, attraverso il recupero delle risorse non utilizzate del Fondo inquilini morosi, finanziato, invece, tutti gli anni.
Tuttavia, l’Amministrazione ha avviato la procedura per la predisposizione del decreto ricognitivo delle anzidette risorse solo nell’aprile del 2019, chiedendo alle regioni di quantificare e comunicare i dati di rispettiva competenza sull’utilizzo del Fondo ed, in tal modo, di fatto, non ha agevolato il ricorso in tempi rapidi alle risorse che il legislatore aveva consentito di utilizzare già a partire dal 2018, disponendo lo stanziamento sul relativo capitolo di bilancio solo per i successivi esercizi 2019 e 2020. Sarebbe stata auspicabile un’azione quanto più possibile rapida per la distribuzione delle risorse non utilizzate, note all’Amministrazione in virtù del monitoraggio semestrale, onde evitare il protrarsi della mancata erogazione dei contributi integrativi, con le intuibili negative ricadute in termini di contrasto al disagio abitativo ed alla morosità incolpevole.
Tabella n. 8 - Somme non spese Fondo inquilini morosi incolpevoli es. 2014-2018
Regioni e province autonome | Riparti ministeriali 2014- 2018 | Somme non utilizzate | Percentuale di utilizzo |
Piemonte | 21.485.909,50 | 2.859.230,87 | 86,69 |
Valle d'Aosta | 359.369,23 | 0,00 | 100,00 |
Lombardia | 39.530.980,84 | 7.474.029,67 | 81,09 |
Veneto | 9.074.766,93 | 3.765.515,99 | 58,51 |
Friuli-V. Giulia | 1.946.582,38 | 1.130.337,93 | 41,93 |
Liguria | 6.519.603,20 | 767.824,09 | 88,22 |
Xxxxxx-Romagna | 20.567.530,98 | 9.525.606,09 | 53,69 |
Toscana | 16.807.022,91 | 8.649.255,66 | 48,54 |
Umbria | 3.126.897,44 | 2.218.754,38 | 29,04 |
Marche | 4.575.794,48 | 3.952.622,50 | 13,62 |
Lazio | 23.163.245,00 | 00.000.000,64 | 34,98 |
Abruzzo | 2.152.376,68 | 1.748.469,47 | 18,77 |
Molise | 214.080,02 | 132.657,31 | 38,03 |
Campania | 14.760.068,00 | 00.000.000,35 | 9,02 |
Puglia | 11.313.787,05 | 9.878.494,82 | 12,69 |
Basilicata | 187.987,85 | 136.181,85 | 27,56 |
Calabria | 1.619.014,51 | 1.468.926,63 | 9,27 |
Sicilia | 5.567.886,49 | 5.325.054,87 | 4,36 |
Sardegna | 1.277.012,11 | 404.649,06 | 68,31 |
Totale | 184.249.916,00 | 00.000.000,18 | 52,28 |
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Mit
Come è possibile dedurre dalla lettura dei dati esposti nella tabella (n. 7) sopra riportata, a fronte di un ammontare complessivo di risorse trasferite alle regioni dal Ministero pari a 184,25 mln di euro, ben 87,92 mln non sono stati in concreto utilizzati.
L’ottemperanza alle citate disposizioni della legge di bilancio 2018 ha rappresentato l’occasione per fare il punto sul grado di utilizzo del Fondo inquilini morosi incolpevoli e ha consentito al Ministero di constatare, come riferito in sede istruttoria, “una non sempre efficace tempestività nell’utilizzo delle risorse assegnate con i riparti 2014-2018”.
In vero, la constatazione espressa dall’Amministrazione non rappresenta sufficientemente l’elevata percentuale di mancato utilizzo registrata nel quinquennio osservato, peraltro conoscibile da parte della stessa, alla luce dei dati che avrebbero dovuto essere raccolti, in sede di monitoraggio, proprio per avere contezza dello stato di avanzamento dell’utilizzo da parte delle regioni delle risorse loro ripartite.
Quanto sopra osservato vale, in particolare, se si ha riguardo ad alcune Regioni che mostrano basse percentuali di utilizzo, come la Sicilia (4,36%), la Campania (9,02%), la Calabria (9,27%), la Puglia (12,69%) e le Marche (13,62%)32, ma anche con riferimento alla media nazionale ferma ad uno scarso 52,28 per cento e da ricondurre, principalmente, ai valori elevati fatti registrare dalle Regioni Valle d’Aosta (100%), Liguria (88,22%), Piemonte (86,69%) e Lombardia (81,09 %).
A seguito della ricognizione effettuata, l’Amministrazione, come dalla stessa riferito, ha incontrato le regioni, in sede di Tavoli tecnici, con il coordinamento interregionale, al fine di individuare modalità condivise di trasferimento delle risorse di che trattasi. Nelle anzidette sedi sono scaturite le proposte di modifica del testo originariamente predisposto dall’amministrazione, che è stato opportunamente emendato.
Il decreto ministeriale 31 maggio 2019 (pubblicato sulla GU serie generale n. 166 del 17 luglio 2019) ha aggiunto alla previsione della riallocazione sul Fondo per il sostegno all’abitazione delle risorse statali non utilizzate dalle regioni per le annualità 2014-2018, la possibilità per le stesse di utilizzare quanto non speso al 30 giugno 2019, recuperando, in tal modo, anche risorse relative a procedure in essere a quella data e non ancora concluse.33
32 Volendo ulteriormente evidenziare il dato del mancato utilizzo delle risorse da destinare alle finalità istituzionali del Fondo, deve sottolinearsi che le regioni che hanno fatto registrare in valore assoluto gli importi più rilevanti di risorse non utilizzate sono state: il Lazio (oltre 15 mln di euro) e la Campania (13,4 mln di euro), seguite dalla Puglia (9,8 mln), dall’Xxxxxx Xxxxxxx (9,5 mln) e dalla Toscana (8,6 mln).
33 Ragione per la quale appare chiaro che il dato riportato nella tabella non ha altro valore che illustrativo, essendo indicativo della quantità massima di risorse potenzialmente riutilizzabili e non certamente esaustivo né tanto meno tassativo. A ciò deve aggiungersi che le regioni erano state chiamate dallo stesso decreto di riparto a riprogrammare le risorse allocate nel Fondo di sostegno (entro il 31 marzo di ogni anno) con l’obiettivo di garantirne il più ampio utilizzo.
Deve aggiungersi, inoltre, che le Regioni sono state chiamate dal citato decreto alla riprogrammazione delle risorse allocate e che l’importo di quelle non utilizzate dai comuni alla data del 30 giugno 2020, avrebbe dovuto essere scorporato dall’assegnazione per il 2020 (spostando in tal modo di fatto il riparto alla seconda metà dell’anno)34, circostanza che, come si è già avuto modo di precisare, non si è verificata, a causa dell’intervento delle disposizioni emergenziali che hanno impresso una forte accelerazione nell’adozione del provvedimento di riparto per l’anno 2020.
Conclusivamente, si rappresenta la necessità di individuare un punto di raccordo fra i diversi livelli di governo del settore per la definizione di criteri di riparto delle risorse dei Fondi oggetto della presente analisi in grado di scongiurare il rischio, rappresentato dalle organizzazioni degli enti locali, ancor prima dell’entrata in vigore delle disposizioni in commento, di un mancato utilizzo delle risorse messe loro a disposizione35.
Infine, non può sottacersi una perplessità di fondo emergente dall’analisi delle modalità procedurali con le quali l’Amministrazione è pervenuta alla definizione delle risorse non spese per le annualità 2014-2018 riportate nel d. m. 31 maggio 2019. Essa, infatti, ha dovuto chiedere gli elementi informativi alle regioni, pur avendo potuto, per espressa ammissione della stessa amministrazione, avere contezza dell’avanzamento dell’utilizzo delle risorse ripartite per singole regioni attraverso il monitoraggio semestrale (consistente in concreto nell’elaborazione dei dati forniti dalle regioni). Analogamente, lascia perplessi quanto affermato dall’Amministrazione, in sede istruttoria, a proposito della mancata ricorrenza dei presupposti in virtù dei quali fare luogo alle decurtazioni sulle quote di spettanza delle regioni inadempienti. Come emerge, infatti, anche dalla più recente normativa, sarebbe stato necessario un più attento controllo del complessivo percorso delle risorse trasferite, da attuarsi in tempo utile, al fine di adeguare opportunamente la ripartizione delle scarse risorse a disposizione di un settore, come quello delle politiche abitative, che esprime un fabbisogno molto elevato.
34 In tal senso da ultimo è intervenuta la Conferenza delle Regioni, che, in data 31 marzo 2020, ha chiesto la proroga
per l’utilizzo delle risorse individuate dal d.m. 31 maggio 2019 al 31 dicembre 2020.
35 Al riguardo, si fa presente che l’Anci Lombardia nella circolare n. 274/2018, diramata ai comuni del territorio sulle misure di welfare abitativo per il 2018, aveva evidenziato particolari criticità ascrivibili, a parere della stessa Associazione, alla presenza di criteri fissati a livello ministeriale troppo stringenti e tali da rendere, di fatto, difficile l’utilizzo delle risorse ricevute dalla Regione. Numerosi enti locali, infatti, si erano trovati nella circostanza, paradossale in un settore così bisognoso di risorse, di non riuscire ad impegnare quanto stanziato nei propri bilanci, a causa della mancanza di soggetti vincitori di bandi, con la conseguente formazione di economie e necessità di rinunciare ai fondi per le successive annualità.
4.6. Annualità 2019
Le risorse del Fondo stanziate per l’annualità 2019 che sono state ripartite sulla base dell’Intesa intervenuta in sede di Conferenza Unificata del 1 agosto 2019 con decreto ministeriale del 23 dicembre 2019 (v. tabella n. 10 in appendice) ammontano a complessivi 46,1 mln di euro, distribuiti per il 70 per cento a tutte le regioni ma, in particolare, alla Lombardia (5,52 mln di euro), al Lazio (4,43 mln) ed al Piemonte (2,93 mln di euro). Le risorse in argomento non sono state assegnate nel corso del 2019, andando a costituire residui finali dell’esercizio con i quali l’Amministrazione ha provveduto, da ultimo, all’erogazione di quanto dovuto alle regioni con provvedimento del 7aprile 2020, sulla base dell’impegno disposto con il decreto di riparto n. 11439 del 23 dicembre 2019.
4.7. Annualità 2020
Sulla base delle informazioni fornite dall’amministrazione in sede di controdeduzioni finali deve rammentarsi che è stato controfirmato in data 24 giugno 2020, dal Ministro dell’economia e delle finanze il decreto di riparto dell’annualità 2020, secondo le prescrizioni contenute nel decreto Rilancio per l’importo complessivo stanziato in bilancio al cap. 1693 di euro 9,5 milioni.
4.8. La ripartizione della quota del 30 per cento
Nella tabella sotto riportata sono riassunte le risorse ripartite fra alcune Regioni riguardanti specificatamente la quota del 30 per cento del Fondo, collegata al numero di provvedimenti di sfratto emessi, registrati dal Ministero dell’interno nell’anno n-2, ammontanti per il sessennio considerato a complessivi 69,35 mln di euro.
Tabella n. 9 – Riparto quota 30 per cento Fondo inquilini morosi incolpevoli es. 2014 - 2019
Regioni province autonome | 2014 d. m. 14.05.2014 | 2014 d. m. 5.12.2014 | 2015 d. m. 19.03.2015 | 2016 d. m. 30.03.2016 | 2017 d. m. 1°.08.2017 | 2018 d. m. 31.05.2018 | 2019 d. m. 23.12.2019 | Totale quota 30% Fondo 2014- 2019 |
Piemonte | 975.227,95 | 587.517,35 | 1.203.971,71 | 2.416.601,86 | 270.136,90 | 1.897.333,59 | 1.484.046,76 | 8.834.836,12 |
Valle d'Aosta | 0,00 | |||||||
Lombardia | 1.935.608,91 | 1.166.090,20 | 2.329.772,50 | 4.234.795,55 | 806.199,35 | 3.083.566,67 | 2.793.061,00 | 00.000.000,84 |
P.A. Trento | Risorse rese indisponibili in fase di gestione ai sensi del co. 109 dell'art.2 della legge 23 dicembre 2009, n.191 | 0,00 | ||||||
P.A. Bolzano | Risorse rese indisponibili in fase di gestione ai sensi del co. 109 dell'art.2 della legge 23 dicembre 2009, n.191 | 0,00 | ||||||
Veneto | 0,00 | |||||||
Friuli V.Giulia | 0,00 | |||||||
Liguria | 323.731,14 | 195.028,93 | 364.506,80 | 671.546,94 | 134.287,31 | 547.492,19 | 564.819,14 | 2.801.412,45 |
Xxxxxx Xxxxxxx | 1.045.106,11 | 629.614,82 | 1.292.262,97 | 1.966.889,05 | 401.843,07 | 1.712.801,99 | 1.354.634,91 | 8.403.152,92 |
Toscana | 887.920,60 | 534.919,82 | 975.915,04 | 1.767.117,44 | 347.231,53 | 1.264.404,73 | 1.231.429,85 | 7.008.939,01 |
Umbria | 128.528,53 | 185.830,42 | 342.422,45 | 61.404,01 | 224.634,53 | 225.306,97 | 1.168.126,91 | |
Marche | 193.657,71 | 116.667,35 | 217.761,84 | 513.784,79 | 103.721,16 | 417.012,36 | 396.614,76 | 1.959.219,97 |
Lazio | 681.434,57 | 1.387.010,31 | 2.533.563,45 | 509.028,39 | 2.085.061,81 | 2.244.069,88 | 9.440.168,41 | |
Abruzzo | 0,00 | |||||||
Molise | 0,00 | |||||||
Campania | 638.747,68 | 384.807,82 | 825.331,33 | 1.354.578,48 | 333.442,80 | 1.425.397,65 | 1.727.043,13 | 6.689.348,89 |
Puglia | 294.390,62 | 596.053,24 | 1.630.511,13 | 256.891,56 | 762.536,89 | 1.210.637,06 | 4.751.020,50 | |
Basilicata | 0,00 | |||||||
Calabria | 0,00 | |||||||
Sicilia | 440.583,85 | 487.188,87 | 94.551,31 | 332.156,88 | 598.335,88 | 1.952.816,79 | ||
Sardegna | 0,00 | |||||||
TOTALE | 6.000.000,10 | 4.719.000,01 | 9.819.000,00 | 00.000.000,00 | 0.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,81 |
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Mit .
Non risultano essere state destinatarie delle specifiche risorse le Regioni: Veneto, Friuli V. Giulia, Molise, Basilicata, Calabria e Sardegna. Diversamente, fra le Regioni destinatarie del riparto la Lombardia è quella che ha ricevuto la quota più elevata di risorse (16,35 mln di euro), a fronte di un numero complessivo di provvedimenti di sfratto eseguiti pari a 29.406, in seconda posizione il Lazio (9,44 mln), nel cui territorio sono stati eseguiti 17.668 sfratti seguito dal Piemonte (8,83 mln) con 16.794 provvedimenti (sul punto cfr. infra Cap. IV par.5).
Capitolo IV
Le attività di gestione dei Fondi per la riduzione del disagio abitativo
Sommario: 1. Le attività di gestione del Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione; – 2. Le attività di monitoraggio del Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione; – 3. Le attività di gestione del Fondo inquilini morosi incolpevoli; – 4. Le attività di monitoraggio del Fondo inquilini morosi incolpevoli – 5. La distribuzione degli sfratti nelle Regioni.
1. Le attività di gestione del Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in
locazione
Nell’ambito della struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Dipartimento per le Infrastrutture e i sistemi informativi e statistici ed in particolare, all’interno della Direzione generale della condizione abitativa, la Divisione IV si occupa specificatamente dei programmi e delle misure per la riduzione del disagio abitativo.36 Le competenze affidate alla suddetta Divisione dal d. m. 4 agosto 2014 n. 346 ricomprendono, fra l’altro, la gestione ed il monitoraggio del Fondo oggetto di esame e dei
relativi provvedimenti attuativi37.
Deve annotarsi, sulla base di quanto emerge dalla lettura del Piano della performance, che, nell’ambito dell’Amministrazione, la citata struttura organizzativa si occupa specificatamente delle misure orientate al sostegno all’abitazione ed alla riduzione del disagio abitativo, quindi, di una parte delle competenze del settore delle politiche abitative affidate all’omonima Direzione generale del Dipartimento per le infrastrutture38. Alle anzidette competenze devono aggiungersi le altre spettanti alla Divisione e consistenti nella definizione
36 Come rappresentato dall’Amministrazione con nota 9534 del 5 novembre 2019 all’interno della Div. IV prestano servizio 6 unità di personale di cui 1 ingegnere, 1 funzionario amministrativo non laureato, 1 funzionario tecnico geometra, 1 collaboratore tecnico, 1 collaboratore contabile e 1 collaboratore con mansioni di segreteria.
37 La Divisione IV si occupa di :
1. disciplina delle locazioni ad uso abitativo, gestione e monitoraggio dei Fondi di sostegno e provvedimenti attuativi;
2. programma per la riduzione del disagio abitativo nei comuni metropolitani;
3. piano nazionale di edilizia abitativa ex d.p.c.m. 16 luglio 2009;
4. programmi di alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;
5. programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.
38 Nell’ambito delle competenze della Direzione generale sono ricomprese la gestione ed il monitoraggio dei programmi ex Erp che costituiscono il macro obiettivo all’interno del programma della performance per le annualità dal 2014 al 2020, unitamente alla riduzione del disagio abitativo attraverso l’attivazione delle risorse del Fondo di cui all’art. 6, d. l. n.102/2013.
dei contratti di quartiere nell’ambito del Programma di riqualificazione urbana a canone sostenibile, nell’attuazione del Piano nazionale di edilizia abitativa (d.p.c.m. 16 luglio 2009), oltre che nell’attuazione del Programma di riduzione del disagio abitativo (d. m. 16 marzo 2006).39 Sul punto, deve evidenziarsi, inoltre, che nelle annualità considerate non compare in modo costante l’indicazione degli obiettivi relativi alla gestione di entrambi i Fondi, gestione che a prescindere dal fatto che fossero stati o meno rifinanziati dalla relativa legge di bilancio doveva essere espletata con riferimento quanto meno alle attività di monitoraggio circa lo stato di utilizzo delle risorse ripartite alle regioni.
Per quanto riguarda le risorse umane e strumentali impiegate per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti istituzionalmente intestati, come rappresentato dall’Amministrazione in sede istruttoria (nota 9534 del 5 novembre 2019) presso la Div. IV prestano servizio, in totale, 6 unità di personale, di cui un ingegnere, 1 funzionario amministrativo non laureato, 1 funzionario tecnico geometra, 1 collaboratore tecnico, 1 collaboratore contabile e 1 collaboratore con mansioni di segreteria.
La strumentazione tecnica messa a disposizione dell’Ufficio è quella che costituisce l’ordinaria dotazione di hardware e software dell’amministrazione. La banca dati al momento operante per la realizzazione delle attività di monitoraggio è stata gestita (anche in termini di predisposizione del modello di rilevazione dati) dallo stesso personale della Divisione competente, in quanto non esistono presso il Ministero banche dati specificamente destinate alla gestione dei Fondi oggetto di esame e neppure specifici applicativi informatici.
Come rappresentato dall’Amministrazione, l’attività svolta per la gestione delle risorse del Fondo di sostegno consiste principalmente nell’adozione del provvedimento di riparto fra le Regioni delle risorse stanziate per ciascuna annualità. A tal fine, le Regioni devono comunicare nei tempi indicati (30 marzo di ogni anno) i fondi trasferiti ai comuni di rispettiva competenza e l’Amministrazione recepire i dati necessari per i successivi riparti.
L’attività propedeutica all’adozione del provvedimento di riparto comprende lo svolgimento di riunioni a livello tecnico, indette dalla competente Divisione, con la partecipazione dei rappresentanti delle regioni, coordinate in un primo momento dal Piemonte e successivamente dall’Umbria e dalla Campania, che precedono le sedute della
39 Con il d. m. 16 marzo 2006 sono state ripartite le residue disponibilità delle risorse autorizzate dall’art. 5 del d.l. 13 settembre 2004, n. 240 ed ammontanti a complessivi 99.234.336,32 euro da destinare all’avvio nei quattordici comuni individuati (Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari e Trieste) di interventi finalizzati alla realizzazione di alloggi sperimentali e a progetti speciali per incrementare la disponibilità di alloggi di edilizia sociale. Il riparto è stato effettuato sulla base del numero di procedure esecutive di sfratto presenti in ciascun comune. L’ente locale che ha ricevuto la quota più elevata di risorse è stato il Comune di Roma, seguito dal Comune di Milano e da quello di Torino.
Conferenza Unificata per l’approvazione della bozza di decreto ministeriale.
Sulla base del dato normativo e delle informazioni fornite dall’Amministrazione, è possibile ricostruire i passaggi della procedura amministrativa per l’adozione del decreto annuale di riparto, consistenti nella predisposizione e successiva trasmissione della proposta di riparto alla Conferenza Stato-Regioni (poi Conferenza Unificata) per l’acquisizione della previa Intesa, nonché nella sottoposizione della stessa al controllo dei competenti organi (Ufficio centrale di bilancio e Corte dei conti), superato il quale, comincia la fase procedimentale che si conclude con l’erogazione delle risorse alle regioni.
Il descritto percorso amministrativo comporta tempistiche di realizzazione piuttosto lunghe, come sottolineato dalla stessa amministrazione, ma dovrebbe assicurare, almeno in fase di predisposizione del riparto, una verifica a monte dei criteri applicati, che non risulta essere stata sempre assicurata.
In realtà, le stesse disposizioni affidano al Ministero una funzione importantissima consistente nell’attività di monitoraggio dell’utilizzo delle risorse del Fondo da parte delle regioni della quale si riferisce nel successivo paragrafo.
In ordine alla definizione delle risorse del Fondo da ripartire annualmente alle regioni, deve aggiungersi che i parametri adoperati per la quantificazione della quota del 90 per cento sono riferiti, come accennato in precedenza (v. supra Cap. II par.1.3), a valori facilmente rinvenibili fra cui: la popolazione, il PIL pro-capite, il numero degli alloggi occupati in affitto da residenti. Diversamente, la quantificazione della restante quota del 10 per cento è legata all’ammontare delle risorse aggiuntive iscritte nei bilanci degli enti territoriali dell’anno precedente quello di riparto. Pertanto, il cofinanziamento sia a livello regionale che a livello comunale costituisce fattore positivo per accedere al riparto dell’ulteriore 10 per cento del Fondo, ma non rappresenta motivo ostativo per la distribuzione della maggior quota del 90 per cento, che, comunque, è stata ripartita anche alle regioni che non hanno messo a disposizione risorse rivenienti dai loro bilanci.
Tuttavia, vale la pena rammentare che, ai sensi del d. m. 14 settembre 2015, le risorse statali del Fondo di sostegno attribuite alle regioni e da queste ultime non trasferite ai comuni, entro un anno dall’erogazione, devono essere decurtate dalla quota di spettanza dell’anno successivo. Tali disposizioni non hanno trovato concreta applicazione nelle ultime quattro annualità, dal momento che il Fondo per il sostegno è stato ripartito nel 2015 e, poi, non più rifinanziato negli anni 2016, 2017 e 2018 e solo da ultimo nuovamente assegnato alle regioni con riferimento alle risorse 2019. Ciò è dimostrato dal fatto che sono stati registrati, come è possibile rilevare dalla lettura della tabella riepilogativa riportata nel successivo paragrafo,
numerosi casi in cui le regioni non hanno trasferito o lo hanno fatto solo parzialmente le risorse agli enti locali del territorio. Tale asserzione appare suffragata da quanto precisato al proposito in sede istruttoria dall’Amministrazione e cioè che “l’interruzione dei finanziamenti del Fondo per gli anni 2016, 2017 e 2018 e la scarsità delle risorse assegnate al Fondo per ciascuno degli anni 2019 e 2020 non hanno certamente favorito l’applicazione di idonee misure correttive o compensative nei confronti delle regioni che hanno ritardato i trasferimenti ai comuni.”
Sul punto, pur essendo facilmente intuibile la motivazione di fatto sottesa alle anzidette affermazioni, non può non sottolinearsi con vigore la necessità di un puntuale rispetto delle disposizioni tese proprio ad un utilizzo, quanto più possibile, efficiente delle scarse risorse a disposizione per un settore che esprime un fabbisogno complessivamente molto elevato.
Tabella n. 10 | MONITORAGGIO FONDO NAZIONALE Dl SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE | ||||||||||||
REGIONI | RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI 2014-2015 | RISORSE AGGIUNTIVE COMUNALI 2014-2015 | RISORSE STATALI 2014-2015 | RISORSE STATALI 2014-2015 RIPARTITE AI COMUNI | RISORSE STATALI 2014-2015 TRASFERITE AI COMUNI | RISORSE REGIONALI 2014-2015 RIPARTITE AI COMUNI | RISORSE REGIONALI 2014-2015 TRASFERITE AI COMUNI | DISPONIBILITA' TOTALE (STATO+REGIONI COMUNI) (A+B+C) | NUMERO DI RICHIESTE DI CONTRIBUTO PERVENUTE AI COMUNI | NUMERO DI CONTRIBUTI ASSEGNATI DAI COMUNI | IMPORTO MEDIO CONTRIBUTO | RISORSE ASSEGNATE (LxM) | FABBISOGNO RISCONTRATO |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | |
Piemonte | 1.350.000,00 | 337.487,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 0.000.000,00 | 0.000.000,00 | 00.000.000,71 | 37.039 | 32.108 | 526,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,58 |
Valle d’Aosta | 6.818.169,21 | 0,00 | 1.100.702,24 | 1.100.702,24 | 1.100.702,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 0.000.000,45 | 12.837 | 12.837 | 1.192,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,93 |
Lombardia | 18.044.721,64 | 9.383.307,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,78 | 53.418 | 53.418 | 918,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,86 |
Veneto | 0,00 | 6.371.984,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,47 | 00.000.000,46 | 32.624 | 24.446 | 816,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,67 | ||
Friuli - V.Giulia | 12.556.927,94 | 1.867.573,92 | 4.201.021,92 | 3.150.766,44 | 3.150.766,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,78 | 17.781 | 16.278 | 1.079,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,50 |
Liguria | 0,00 | 2.056.745,91 | 7.114.076,96 | 7.114.076,96 | 7.114.076,96 | 9.170.822,87 | 16.741 | 14.852 | 724,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,01 | ||
Xxxxxx- Romagna | 4.400.000,00 | 5.965.894,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 0.000.000,00 | 0.000.000,00 | 00.000.000,08 | 35.004 | 21.859 | 1.895,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,09 |
Toscana | 10.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,96 | 84.995 | 56.637 | 822,00 | 00.000.000,00 | 000.000.000,00 |
Umbria | 280.611,12 | 453.500,00 | 3.912.712,36 | 3.912.712,36 | 3.800.734,11 | 280.611,12 | 278.008,10 | 4.646.823,48 | 4.631 | 3.358 | 1.214,63 | 4.078.727,54 | 8.823.227,73 |
Marche | 757.048,64 | 1.195.200,00 | 5.142.110,64 | 5.142.110,64 | 5.142.110,64 | 757.048,64 | 757.048,64 | 7.094.359,28 | 12.317 | 11.341 | 623,07 | 7.066.236,00 | 00.000.000,60 |
Lazio | 0,00 | 196.508,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,44 | 00.000.000,54 | 52.251 | 37.112 | 534,00 | 00.000.000,00 | 000.000.000,95 | ||
Abruzzo | 0,00 | 0,00 | 4.230.332,24 | 4.230.332,24 | 4.230.332,24 | 4.230.332,24 | 5.801 | 4.329 | 979,71 | 4.241.164,00 | 00.000.000,24 | ||
Molise | 0,00 | 0,00 | 1.641.187,28 | 1.641.187,28 | 1.641.187,28 | 1.641.187,28 | 1.458 | 1.458 | 1.125,64 | 1.641.183,12 | 3.186.471,56 | ||
Campania | 8.000.000,00 | 728.026,11 | 20.160.693,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 0.000.000,00 | 0.000.000,00 | 00.000.000,27 | 50.221 | 22.674 | 928,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,63 |
Puglia | 30.022.609,04 | 5.581.666,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,08 | 54.738 | 54.738 | 882,00 | 00.000.000,00 | 000.000.000,78 |
Basilicata | 600.000,00 | 47.700,00 | 2.596.605,96 | 2.596.605,96 | 2.596.605,96 | 457.040,58 | 457.040,58 | 3.244.305,96 | 1.902 | 1.902 | 1.605,49 | 3.053.641,98 | 3.078.779,90 |
Calabria | 0,00 | 78.100,00 | 5.313.842,68 | 5.313.842,68 | 5.313.842,68 | 5.391.942,68 | 13.310 | 11.492 | 462,39 | 5.313.785,00 | 00.000.000,90 | ||
Sicilia | 0,00 | 0,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,85 | 00.000.000,28 | 17.284 | 17.284 | 437,13 | 7.555.354,00 | 00.000.000,40 | ||
Sardegna | 4.000.000,00 | 2.882.914,11 | 4.622.407,12 | 4.622.407,12 | 4.622.407,12 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 00.000.000,23 | 16.080 | 13.759 | 545,50 | 7.505.534,00 | 00.000.000,43 |
TOTALE | 96.830.087,00 | 00.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,41 | 520.432 | 411.882 | 955.138.686,76 |
Fonte: dati Mit
n.b. l’importo riportato nelle colonne relative alle risorse regionali ripartite e trasferite ai comuni con riferimento alle Regioni Valle d’Aosta e Toscana
2. Le attività di monitoraggio del Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione
Le attività di monitoraggio di competenza dell’Amministrazione sono state implementate in concomitanza con l’apertura dell’indagine. A tal fine, è stata diramata nel marzo 2018 a tutte le regioni destinatarie della ripartizione del Fondo, una circolare, con la quale, all’espresso fine di poter riferire alla Corte dei conti, sono stati richiesti dati contabili ed altre informazioni con apposita scheda indirizzata ai comuni capoluogo di provincia e agli altri comuni interessati.
Le informazioni raccolte con la suddetta scheda riguardano esclusivamente le annualità 2014 e 2015 e vertono, in particolare, sugli aspetti di seguito elencati: a) le risorse disponibili (comprensive di quelle statali assegnate alle regioni e da queste ripartite e poi trasferite ai comuni ma anche delle risorse aggiuntive regionali e comunali ripartite e trasferite ai comuni); b) le richieste e i contributi assegnati (richieste di contributo pervenute ai comuni, fabbisogno riscontrato, contributi assegnati dai comuni e importo medio dei contributi assegnati); c) la tipologia dei beneficiari (lettere a e b dell’art. 1 c. 1 d. m. 07.06.1999); d) l’ulteriore finalizzazione delle risorse statali (costituzione di agenzie, costituzione di fondi di garanzia e attività di promozione tese a favorire la mobilità nel settore della locazione a canone concordato); e) le ricadute dell’ulteriore finalizzazione delle risorse statali (in termini di contratti rinnovati, contratti rinegoziati, nuovi contratti sottoscritti); f) l’utilizzo della quota (in termini di comuni beneficiari) del 25% del riparto 2015, ovvero le risorse assegnate ai comuni, quelle trasferite, nonché quelle utilizzate.
Nella tabella n. 10 riportata nella pagina precedente sono esposte (con aggiornamento al 30.06.2019) 40 le risultanze del monitoraggio effettuato dal Ministero e dallo stesso comunicate nel corso dell’istruttoria.
La tabella mette in evidenza non solo le risorse statali distribuite alle regioni con i
provvedimenti di riparto annuali ma anche quelle cd. aggiuntive, messe a disposizione dalle regioni e dai comuni, che hanno inteso partecipare alle finalità del Fondo, attingendo dai propri bilanci. Risorse queste ultime che ammontano rispettivamente a 96,8 mln e 49,7 mln di euro.
Emerge, come dato complessivo, che su 200 mln di risorse statali, le regioni hanno
40 Il successivo aggiornamento sui dati 2019 doveva essere effettuato sulla base delle informazioni veicolate dalle
regioni entro il mese di marzo 2020 ma la scadenza è slittata per ragioni connesse all’emergenza Covid.
ripartito ai comuni 196,34 mln di euro ed in concreto provveduto a trasferire 184,27 mln.
La lettura dei dati riportati nella tabella dimostra, come nel caso del Fondo di sostegno, lo sviluppo logico cronologico dalle colonne di sinistra a quelle di destra, che raccolgono i dati relativi alle risorse aggiuntive regionali e comunali, trovi una soluzione di continuità, in quanto le risorse esposte nelle colonne di sinistra non corrispondono con quelle indicate nelle colonne di destra come risorse complessive regionali ripartite e quindi trasferite ai comuni.
La differenza, sulla base di quanto specificato dalla stessa Amministrazione, è data dalla contabilizzazione per le Regioni Valle d’Aosta e Toscana delle risorse aggiuntive, riguardanti gli anni 2016, 2017 e 2018, escluse dal monitoraggio41.
A ben considerare, il dato esposto in modo disomogeneo per le suddette Regioni non consente di far quadrare i conti con le altre regioni che, come richiesto nella scheda di monitoraggio, hanno esposto esclusivamente i dati relativi alle risorse aggiuntive stanziate nei loro bilanci e trasferite ai comuni a valere sulle annualità 2014 e 201542 e denota la presenza di criticità nell’effettuazione del monitoraggio.
Tuttavia, si deve evidenziare che i dati risultanti dal monitoraggio condotto dall’Amministrazione hanno il pregio di rappresentare la situazione delle risorse complessivamente disponibili per il perseguimento delle finalità del Fondo e sono sicuramente significativi. Altrettanto significativa, in particolare, è l’enorme differenza che emerge fra il fabbisogno riscontrato (calcolato sulla base dei dati forniti dalle regioni), pari a poco meno di 1 mld di euro, e le risorse complessivamente disponibili (data dalla sommatoria delle risorse statali con quelle aggiuntive) pari a 346,6 mln di euro43.
41 Infatti, mentre le risorse statali riportate nel quadrante sinistro della tabella riepilogativa sono quelle ripartite alle regioni con i decreti ministeriali del 2014 e del 2015 e si fermano quindi all’ultimo anno, prima del recente rifinanziamento del 2019, in cui il Fondo risulta essere stato dotato di risorse in forza degli stanziamenti autorizzati con legge di bilancio, le risorse regionali e comunali esposte nella parte destra, della tabella, che pure dovrebbero essere anch’esse relative alle due annualità 2014 e 2015, visto che a quelle annualità si riferiscono espressamente le richieste contenute nella scheda di monitoraggio, tuttavia, comprendono anche le somme stanziate nei bilanci regionali negli esercizi 2016, 2017 e 2018. Il dato complessivo riportato nella tabella fornita dall’Amministrazione nella colonna “Risorse regionali 2014-2015 ripartite ai comuni” non risulta nel suo ammontare complessivo congruente con quello derivante dalla sommatoria delle due annualità considerate oggetto di monitoraggio.
42 Ad ogni buon conto, peraltro, la scheda ben avrebbe potuto contenere anche la richiesta a tutte le Regioni delle risorse aggiuntive per le anzidette annualità, in quanto, sebbene de-finanziato, il Fondo ha, comunque, continuato ad operare in quel triennio e, soprattutto a livello territoriale, è stata avvertita la necessità di proseguire le attività
finalizzate a contrastare il disagio abitativo per evitare un’improvvida soluzione di continuità.
43 Dato quest’ultimo che, come già accennato sopra, non può essere considerato congruente con il quadro ricostruito riguardante le sole annualità 2014 e 2015, in quanto falsato dalle risorse aggiuntive inserite dalle due citate regioni (Valle d’Aosta e Toscana) per le annualità 2016, 2017 e 2018.
Grafico n. 5 – Fondo di sostegno: disponibilità totale, risorse assegnate e fabbisogno riscontrato
250.000.000,00
200.000.000,00
150.000.000,00
100.000.000,00
50.000.000,00
0,00
DISPONIBILITA' TOTALE (STATO+REGIONI+COMUNI) (A+B+C) RISORSE ASSEGNATE (LxM) FABBISOGNO RISCONTRATO
Fonte: Elaborazione della Corte dei conti su dati Mit nota n. 3162 del 09.12.2019
Dalla lettura dei dati desunti dal monitoraggio trasmesso dall’Amministrazione in sede istruttoria e rappresentati nel grafico sopra riportato, le Regioni che hanno comunicato il fabbisogno riscontrato più elevato sono state la Toscana, la Puglia ed il Lazio.44 Al riguardo, va sottolineata la centralità del dato relativo al fabbisogno riscontrato, in quanto richiamato più volte nella definizione dei criteri per il riparto delle quote regionali del Fondo, unitamente al cofinanziamento regionale e anche da ultimo con riferimento all’annualità 2020, per la quale, come detto sopra, il provvedimento ministeriale è stato adottato a termini della decretazione emergenziale, con procedura accelerata e in deroga alle modalità ordinarie, con l’applicazione dei criteri adottati nella sede di Conferenza Unificata.
Oltre a ciò, deve sottolinearsi che per le risorse aggiuntive comunali non si dispone di dati riguardanti il loro effettivo utilizzo, in quanto vengono ricomprese all’interno delle risorse complessivamente disponibili.
44 Il fabbisogno regionale medio che le regioni devono comunicare dovrebbe essere calcolato in base al criterio di cui all’art. 1, c. 1 lett. a) del d. m. 7 giugno 1999 ovvero in base al numero dei soggetti beneficiari individuabili in base al reddito annuo imponibile complessivo non superiore a due pensioni minime Inps e rispetto al quale l’incidenza del canone risulti =>14 per cento.
Tabella n. 11 Monitoraggio del Fondo di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione: richieste di contributi, contributi assegnati e importo medio
(dati al 30.09.2019) | |||
Regioni | Richieste di contributi pervenute ai comuni | Contributi assegnati ai comuni | Importo medio del contributo |
PIEMONTE | 37.039 | 32.108 | 526,98 |
VALLE D'AOSTA | 12.837 | 12.837 | 1.720,96 |
LOMBARDIA | 53.418 | 53.418 | 918,00 |
VENETO | 32.624 | 24.446 | 816,70 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 17.781 | 16.278 | 1.079,70 |
LIGURIA | 16.741 | 14.852 | 724,39 |
XXXXXX XXXXXXX | 35.004 | 21.859 | 1.895,31 |
TOSCANA | 101.836 | 81.272 | 1.180,00 |
UMBRIA | 4.634 | 3.360 | 1.215,14 |
MARCHE | 12.317 | 11.341 | 623,07 |
LAZIO | 58.664 | 38.079 | 521,50 |
ABRUZZO | 5.801 | 4.329 | 979,71 |
MOLISE | 1.458 | 1.458 | 1.125,64 |
CAMPANIA | 54.600 | 30.064 | 731,07 |
PUGLIA | 54.738 | 54.738 | 882,48 |
BASILICATA | 1.902 | 1.902 | 1.605,49 |
CALABRIA | 13.310 | 11.492 | 462,39 |
SICILIA | 17.284 | 17.284 | 437,13 |
SARDEGNA | 16.496 | 13.854 | 563,27 |
TOTALE | 548.484 | 444.971 | - |
Fonte: Elaborazione della Corte dei conti su dati Mit nota n. 3162 del 09.12.2019
Per quanto riguarda l’utilizzo delle risorse del Fondo, i dati raccolti dal Ministero, in sede di monitoraggio, consentono di conoscere il numero complessivo delle richieste di contributo pervenute ai comuni pari a 548.484, nonché il numero dei contributi assegnati 444.971 e anche l’importo medio del contributo erogato (dato tratto dalle schede di rilevazione del monitoraggio che non corrisponde con quello calcolabile sulla base del rapporto fra l’importo delle risorse disponibili ed il numero dei contributi erogati e non potrebbe esserlo per le ragioni appena rassegnate). Dalla lettura dei dati è possibile evidenziare le realtà territoriali nelle quali la differenza fra le richieste pervenute ed il numero dei contributi erogati si mostra più ampia e cioè la Toscana, ove, a fronte delle 101.836 istanze pervenute, 81.272 sono stati i contributi erogati ai comuni, la Campania che ha visto 30.064 contributi assegnati rispetto alle 54.600 istanze prodotte e il Lazio con 38.079 erogazioni e 58.664 richieste di contributi.
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
NUMERO DI RICHIESTE DI CONTRIBUTO PERVENUTE AI COMUNI
NUMERO DI CONTRIBUTI ASSEGNATI DAI COMUNI
101.836
37.039
32.108
12.837
53.418
53.418
32.624
24.446
17.781
16.741
35.004
21.859
81.272
3.360
11.341
58.664
38.079
4.329
54.600
30.064
54.738
54.738
1.902
11.492
17.284
13.854
Grafico n. 6 – Fondo di sostegno: richieste pervenute e numero contributi assegnati ai Comuni
12.837
16.278
14.852
4.634
12.317
5.801
1.458
1.458
1.902
13.310
17.284
16.496
Fonte: Elaborazione della Corte dei conti su dati Mit nota n. 3162 del 09.12.2019.
A proposito del valore medio dei contributi, come è possibile leggere dalla sopra riportata tabella n. 10, il valore più elevato è quello registrato per la Regione Xxxxxx Xxxxxxx (1.895,31) seguita dalla Valle d’Aosta (1.720,96) e dalla Basilicata (1.605,49).
1.895,31
1.720,96
1.605,49
526,98
918,00
816,70
1.079,70
724,39
1.180,00
1.215,14
623,07
521,50
979,71
1.125,64
731,07
882,48
563,27
Grafico n. 7 Fondo di sostegno: importo medio del contributo
462,39
437,13
Fonte: Fonte: Elaborazione della Corte dei conti su dati Mit nota n. 3162 del 09.12.2019.
Grafico n. 8 Fondo di sostegno: distribuzione nazionale dell’importo medio del contributo
Fonte: Elaborazione della Corte dei conti su dati Mit nota n. 3162 del 09.12.2019
Per quanto riguarda i beneficiari totali, distinti in base all’appartenenza alle tre categorie individuate dal d. m. 07.06.199945, essi non corrispondono al numero dei contributi erogati complessivamente riportato nelle colonne precedenti, presumibilmente in quanto dato comunicato dalle regioni e non calcolato.
45 Ovvero titolari di reddito annuo imponibile complessivo non superiore a due pensioni minime Inps, rispetto al quale l’incidenza del canone risulti non inferiore al 14%, oppure titolari di reddito imponibile complessivo non superiore a quello determinato dalle regioni per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti inferiore al 24% o ancora soggetti in possesso di ulteriori requisiti fissati dalla normativa regionale.
Tabella n. 12 Monitoraggio del Fondo di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione:
Tipologia dei beneficiari
Regioni | Tipologia dei beneficiari | ||
Lett. a | Lett. b | altro | |
PIEMONTE | - | - | 32.108 |
VALLE D'AOSTA | 6.680 | 0.000 | - |
XXXXXXXXX | - | - | 00.000 |
XXXXXX | 8.734 | 5.451 | 3.764 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 15.652 | 626 | - |
XXXXXXX | - | - | 00.000 |
XXXXXX XXXXXXX | 10.037 | 5.622 | 6.866 |
TOSCANA | 70.201 | 11.071 | - |
UMBRIA | 3.360 | - | - |
MARCHE | 9.885 | 0.000 | - |
XXXXX | - | - | 00.000 |
XXXXXXX | 3.613 | 716 | - |
MOLISE | 1.408 | 50 | - |
CAMPANIA | 24.089 | 5.345 | 630 |
PUGLIA | 39.735 | 00.000 | - |
XXXXXXXXXX | - | - | 0.000 |
XXXXXXXX | 11.083 | 409 | - |
SICILIA | 25.298 | 248 | - |
SARDEGNA | 13.183 | 673 | 115 |
TOTALE | 242.958 | 53.803 | 151.734 |
Fonte: Elaborazione della Corte dei conti su dati Mit nota n. 3162 del 09.12.2019
Dei complessivi 448.495 beneficiari, 151.734 appartengono alla categoria individuata in base ai requisiti aggiuntivi fissati dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Xxxxxx Xxxxxxx, Lazio, Campania, Basilicata e Sardegna.
90000
80000
70000
60000
50000
5.345
6.157
40000
32.108
30000
3.764
3.613
38.079
3.360
630
248
6.680
626
14.852
20000
1.408
673
115
10000
50
0
Contributi Lett. a Contributi Lett. b Contributi altro
1.902
716
2.4…
6.866
409
5.6…
5.451
15.003
53.418
11.071
Grafico n. 9 - Monitoraggio Fondo di sostegno per l’accesso all’abitazione in locazione: Tipologia dei beneficiari
8.734
15.652
10.037
70.201
9.885
24.089
39.735
11.083
25.298
13.183
Fonte: Elaborazione della Corte dei conti su dati Mit nota n. 3162 del 09.12.2019
Dal monitoraggio condotto dall’Amministrazione emerge, altresì, una scarsa utilizzazione da parte delle regioni della quota cd. di riserva riguardante i conduttori rientranti in alcune particolari categorie beneficiarie della sospensione delle procedure di sfratto esecutive prevista dall’art. 1, c. 1 della l. 8 febbraio 2007, n. 9. A fronte, infatti, dei 25 mln di euro ripartiti con d. m. 29 gennaio 2015, solo 6,68 mln id euro risultano essere stati utilizzati da un numero ristretto di regioni, delle quali solo il Piemonte ha trasferito ai comuni del territorio l’intero importo (2.067.129,46 euro).
Tabella n. 13 Monitoraggio del Fondo di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione: Quote
per i beneficiari ex lege n. 9/2007
Regioni | Quote per i beneficiari ex lege 9/2007 | |
Somme ripartite | Somme utilizzate | |
PIEMONTE | 2.067.129,46 | 2.067.129,46 |
XXXXX X'XXXXX | 000.000,00 | |
XXXXXXXXX | 4.043.966,64 | 192.000,00 |
VENETO | 1.672.323,83 | 658.169,13 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 525.127,74 | |
XXXXXXX | 000.000,00 | |
XXXXXX XXXXXXX | 2.146.368,69 | 1.078.547,47 |
TOSCANA | 1.563.515,13 | 944.000,00 |
UMBRIA | 0 | |
MARCHE | 642.763,83 | |
LAZIO | 2.482.582,24 | 18.000,00 |
ABRUZZO | 528.791,53 | 14.460,00 |
MOLISE | 205.148,41 | 205.148,41 |
CAMPANIA | 2.520.086,65 | 30.200,00 |
PUGLIA | 1.630.822,17 | 1.344.000,00 |
XXXXXXXXXX | 000.000,00 | |
XXXXXXXX | 664.230,34 | |
SICILIA | 1.888.830,29 | |
SARDEGNA | 577.800,89 | 133.245,82 |
TOTALE | 24.510.910,99 | 6.684.900,00 |
Fonte: Elaborazione della Corte dei conti su dati Mit nota n. 3162 del 09.12.2019
Se si ha riguardo alle informazioni sulle ulteriori ricadute delle risorse statali, consistenti nella costituzione di agenzie o istituti per la locazione, ovvero nella costituzione di fondi di garanzia o attività di promozione tese a favorire la mobilità nel settore della locazione a canone concordato, gli elementi informativi raccolti dall’Amministrazione, in sede di monitoraggio, sono numericamente davvero esigui, in quanto comunicati solo da poche regioni e sempre le stesse (Lombardia, Xxxxxx Xxxxxxx, Marche, Campania e Sardegna).
Alla luce dei suddetti dati raccolti dall’Amministrazione, la Campania si rivela essere la Regione che ha fatto registrare il maggior numero di nuovi contratti (7.264), una parte dei quali sottoscritta a canone concordato (1.389) e solo la Lombardia e l’Xxxxxx Xxxxxxx hanno costituito fondi di garanzia. Assai contenuto appare anche il numero complessivo (618) dei contratti rinegoziati a canone inferiore (338 in Lombardia, 192 in Xxxxxx Xxxxxxx, 79 in Campania e 9 in Sardegna). Per quanto riguarda l’istituzione di agenzie e istituti di locazione, la tabella espone dati di natura esclusivamente finanziaria che non riescono a rendere l’idea concreta dell’esperienza attuativa a livello regionale, in termini di agenzie di locazione effettivamente costituite con le risorse erogate per il perseguimento delle finalità del Fondo.
Sul punto, si ritiene di voler sottolineare l’importanza dei dati acquisiti con il
monitoraggio, svolto dall’Amministrazione, ma, soprattutto, la necessità dell’impiego per la loro raccolta di criteri sistematici, quanto più possibile in grado di supportare analisi sull’efficacia ed efficienza dell’utilizzo delle risorse del Fondo, anche in vista della programmazione di settore, che rientra fra le competenze istituzionalmente assegnate alla struttura amministrativa interessata dalla presente indagine.
Per le ragioni sopra evidenziate si sollecita una revisione del sistema di monitoraggio attualmente impiegato, al fine di integrare la raccolta con informazioni di carattere più squisitamente gestionale. Oltre ad auspicarsi una modifica in senso implementativo dei quesiti contenuti nelle schede, si sottopone alla riflessione di codesta Amministrazione l’opportunità di una diversa impostazione delle modalità di raccolta.
Al riguardo, potrebbe utilmente prevedersi, come avviene in altri settori, una collaborazione (anche sul piano informatico) nei confronti delle regioni, onde evitare che le schede vengano compilate con dati non omogenei fra loro e quindi non comparabili e soprattutto non rispondenti alle richieste formulate.
Fondamentale, peraltro, appare non solo la raccolta del dato ma anche e soprattutto la verifica attenta della sua corrispondenza con l’ambito oggettivo di approfondimento dell’attività posta in essere.
Infine, si rappresenta che, in occasione del monitoraggio, le regioni hanno comunicato le proprie proposte per l’efficientamento della gestione delle risorse del Fondo, la gran parte convergenti, per quanto riferito dall’amministrazione, sulla possibilità di un uso congiunto dei due Fondi “al fine di rendere, di volta in volta, più aderente alla domanda la finalizzazione delle risorse disponibili”.
Nel suddetto auspicio, potrebbe essere utile affiancare all’attuale modalità di raccolta delle informazioni, attraverso la scheda di monitoraggio, anche la compilazione da parte delle regioni di relazioni esplicative dei passaggi più salienti dell’attività posta in essere dagli enti territoriali per l’utilizzo delle risorse, che completino ed arricchiscano il quadro informativo generale, in vista di un’adeguata programmazione di settore.
In un’ottica propositiva, già in sede istruttoria, l’Amministrazione ha preso l’impegno di tenere conto nel provvedimento di riparto per l’annualità 2020 delle incongruenze emerse dal monitoraggio effettuato, in termini di penalizzazione nei confronti di quelle regioni che non abbiano provveduto in tutto, o in parte, al trasferimento ai comuni delle risorse loro assegnate. Tuttavia, l’emergenza Covid-19 e la decretazione d’urgenza, che ha accelerato le procedure per il riparto delle risorse 2020, hanno impedito, almeno per il momento, l’attuazione da parte dell’amministrazione del proposito dalla stessa espresso.
3. Le attività di gestione del Fondo inquilini morosi incolpevoli
Come rappresentato dall’Amministrazione in sede istruttoria, analogamente a quanto accade per l’altro Fondo, anche l’attività svolta per la gestione delle risorse del Fondo inquilini morosi incolpevoli consiste principalmente nell’attività propedeutica all’adozione del provvedimento annuale di riparto fra le Regioni delle risorse stanziate dalla legge di bilancio. Le risorse umane e strumentali delle quali dispone la Divisione sono proprio le stesse impiegate per lo svolgimento delle attività di gestione del Fondo di sostegno, sebbene, in particolare per la gestione del Fondo inquilini morosi incolpevoli, siano dedicate solo due unità di personale (un funzionario amministrativo non laureato e un ingegnere) che coadiuvano il dirigente nello svolgimento dei compiti d’ufficio e si avvalgono della medesima
banca dati per il monitoraggio.
L’attività propedeutica all’adozione del provvedimento di riparto, adottato in questo caso di concerto fra il Mit ed il Mef, comprende anche lo svolgimento di riunioni a livello tecnico, indette dalla competente Divisione, con la partecipazione dei rappresentanti delle regioni.
Nella fase istruttoria vengono raccolti i dati sugli sfratti, competenza quest’ultima spettante, secondo quanto stabilito nel d. m. 14 maggio 2014, all’Osservatorio nazionale della condizione abitativa, forniti dall’Ufficio Centrale di statistica del Ministero dell’Interno (sull’operatività dell’Osservatorio cfr. infra Cap. V). Lo stesso Xxxxxxxxxxxx avrebbe dovuto occuparsi della raccolta delle disposizioni normative adottate dalle regioni per prevedere percorsi di accompagnamento sociale dei soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali (presupposto necessario per l’attribuzione della quota del 30 % delle risorse del Fondo).
Sulla base dei predetti elementi informativi, l’Amministrazione formula una proposta che viene sottoposta al vaglio delle regioni e dell’Anci, in vista dell’Intesa da conseguire in sede di Conferenza Unificata, che rappresenta condicio sine qua non per l’adozione del riparto, oltre che per la qualificazione del criterio di morosità incolpevole e per il dimensionamento dei contributi e delle misure di gradazione dell’intervento della forza pubblica (circostanza intervenuta nelle annualità 2014 e 2016).
In realtà, come precisato anche negli annuali provvedimenti di riparto delle risorse del Fondo, all’Amministrazione spetta anche l’individuazione delle linee guida per lo svolgimento da parte delle regioni dell’attività di monitoraggio circa la corretta attribuzione dei contributi ad opera degli enti locali.
Su quest’ultimo punto appare sufficientemente chiaro che, fino ad oggi, non sono state fornite alle regioni le linee guida necessarie allo svolgimento dell’attività di monitoraggio dell’utilizzo del Fondo da parte deli enti locali.
Un discorso a parte merita la verifica dell’esistenza presso gli enti locali di sistemi di controllo sulla veridicità delle autocertificazioni rese in sede di istanza per l’accesso al Fondo. La questione, per quanto riferito dall’amministrazione, sarebbe stata affrontata con l’Anci e risolta da quest’ultima nel senso di affidarsi alle prassi in essere presso i comuni per la gestione delle politiche sociali.
Sul punto si ritiene che, nel rispetto dell’assetto dato delle competenze istituzionali, potrebbe essere utile un’attività di coordinamento e di individuazione di linee guida per il controllo della veridicità delle autocertificazioni rese dai richiedenti i benefici, ricavabili, peraltro, dalle migliori pratiche poste in essere nelle diverse realtà locali, evitando, in tal modo l’instaurarsi di prassi differenziate a livello locale in grado di incidere negativamente sull’effettivo godimento del diritto all’abitazione.
Infine, deve sottolinearsi che la competente struttura ministeriale risulta deputata anche alla verifica del rispetto dei requisiti previsti per l’erogazione delle risorse ed, in particolare, dell’avvenuta adozione da parte delle regioni di disposizioni normative per la riduzione del disagio abitativo che prevedano percorsi di accompagnamento sociale dei soggetti sottoposti a sfratto46, al fine di poter assegnare la quota premiale del trenta per cento. Attività dalla quale possono essere tratti elementi importanti per una migliore programmazione dell’utilizzo delle risorse a disposizione.
4. Le attività di monitoraggio del Fondo inquilini morosi incolpevoli
Analogamente a quanto già precisato con riferimento al Fondo di sostegno, anche il monitoraggio per il Fondo inquilini morosi è stato implementato dall’amministrazione in occasione dell’apertura della presente indagine, attraverso la trasmissione alle regioni di apposite schede, concernenti la richiesta di alcuni elementi informativi riguardanti, innanzitutto, le risorse statali assegnate nelle diverse annualità 2014-2018 e quelle aggiuntive sia regionali che comunali per le stesse annualità.
In una successiva sezione delle schede sono state richieste le risorse statali ripartite e quelle effettivamente trasferite ai comuni, oltre alla specificazione delle risorse regionali
46 Le regioni che hanno provveduto ad adottare normativa in linea con le prescrizioni nazionali sono state: Piemonte, Lombardia, Liguria, Xxxxxx Xxxxxxx, Toscana, Lazio, Campania, Puglia e Sicilia.
ripartite ai comuni e di quelle agli stessi erogate.
Gli elementi informativi di carattere eminentemente finanziario raccolti in sede di monitoraggio risultano riportati nella tabella di seguito inserita, dalla cui lettura emergono alcuni dati significativi.
Tabella n. 14 Monitoraggio Fondo inquilini morosi incolpevoli: risorse statali e aggiuntive
(dati al 30.09.2019) | ||||||||
REGIONI | RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI 2014-2018 | RISORSE AGGIUNTIVE COMUNALI 2014-2018 | RISORSE STATALI 2014-2018 | RISORSE STATALI 2014-2018 RIPARTITE AI COMUNI | RISORSE STATALI 2014-2018 TRASFERITE AI COMUNI | RISORSE REGIONALI 2014-2018 RIPARTITE AI COMUNI | RISORSE REGIONALI 2014-2018 TRASFERITE AI COMUNI | DIPONIBILITA' TOTALE (STATO + REGIONI + COMUNI) |
A | B | C | D | E | F | G | H (A+B+C) | |
Piemonte | 797.720,26 | 0,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,22 | 797.720,26 | 797.720,00 | 00.000.000,75 |
Valle d’Aosta | 4.959.298,36 | 0,00 | 359.369,23 | 101.649,56 | 101.649,56 | 2.059.964,75 | 2.059.964,75 | 5.318.667,59 |
Lombardia | 0,00 | 0,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,60 | 00.000.000,74 | ||
P.A. Trento | 0,00 | 0,00 | risorse rese indisponibili in fase di gestione ai sensi del co. 109 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 | |||||
P.A. Bolzano | 0,00 | 0,00 | risorse rese indisponibil2.152.376,i in fase di gestione ai sensi del co. 109 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 | |||||
Veneto | 0,00 | 109.426,54 | 9.074.766,92 | 6.935.156,75 | 9.074.766,92 | 9.185.611,73 | ||
Friuli V.G. | 0,00 | 0,00 | 1.946.582,38 | 1.523.847,84 | 816.244,45 | 1.946.582,73 | ||
Liguria | 0,00 | 21.960,00 | 6.519.603,20 | 6.519.603,20 | 6.519.603,20 | 6.451.563,20 | ||
Xxxxxx Xxxxxxx | 0,00 | 537.799,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,97 | 00.000.000,83 | ||
Toscana | 7.060.00000 | 0,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 0.000.00000 | 0.000.00000 | 00.000.000,90 |
Umbria | 0,00 | 0,00 | 3.126.897,45 | 3.126.897,45 | 719.800,91 | 3.126.897,45 | ||
Marche | 557.387,61 | 175.733,11 | 4.575.794,48 | 3.032.107,50 | 681.323,00 | 257.387,61 | 257.387,61 | 5.308.915,20 |
Lazio (1) | 0,00 | 0,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 0.000.000,94 | 00.000.000,37 | ||
Abruzzo | 0,00 | 0,00 | 2.152.376,68 | 2.152.376,50 | 365.144,39 | 2.152.376,68 | ||
Molise | 0,00 | 0,00 | 214.080,02 | 81.422,71 | 81.422,71 | 214.080,02 | ||
Campania | 2.000.000,00 | 5.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 0.000.000,00 | 0.000.000,00 | 0 | 00.000.000,09 |
Puglia | 0,00 | 0,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,000 | 0.000.000,19 | 00.000.000,05 | ||
Basilicata | 0,00 | 0,00 | 187.987,85 | 51.806,00 | 51.806,00 | 187.987,85 | ||
Calabria | 0,00 | 0,00 | 1.619.014,51 | 685.412,94 | 150.087,88 | 1.619.014,51 | ||
Sicilia | 0,00 | 0,00 | 5.567.886,49 | 5.567.886,49 | 252.587,31 | 5.567.886,49 | ||
Sardegna | 3.320.000,00 | 0,00 | 1.277.012,13 | 874.343,04 | 874.343,04 | 736.595,63 | 736.595,63 | 4.597.012,13 |
TOTALE | 18.694.406,23 | 849.919,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 0.000.000,00 | 000.000.000,96 |
Fonte: dati Mit nota n. 3162 del 09.12.2019
Dalla lettura dei dati inviati dall’Amministrazione, con aggiornamento al 30 giugno 201947, emerge come le risorse complessivamente a disposizione delle Regioni siano ammontate per il periodo monitorato (2014-2018) a 203,8 mln di euro, ma di queste solo 18,7 mln sono costituite da risorse aggiuntive regionali (le Regioni interessate sono state: Piemonte, Valle d’Aosta, Toscana, Marche, Campania e Sardegna) e pari a circa 0,8 mln siano state le risorse destinate dai bilanci dei comuni delle Regioni Veneto, Liguria, Xxxxxx Xxxxxxx, Marche e Campania per il finanziamento del Fondo.
In particolare, le risorse aggiuntive regionali sono andate via via assottigliandosi negli esercizi a partire dal 2014, allorquando sei erano le regioni (Piemonte, Valle d’Aosta, Toscana, Marche, Campania e Sardegna) ad aver stanziato risorse dai propri bilanci in vista del perseguimento delle finalità del Fondo, fino ad arrivare al 2018, allorquando solo tre sono state le regioni che hanno integrato il Fondo con risorse proprie (Valle d’Aosta, Toscana e Sardegna).48
Oltre a ciò, deve osservarsi che le risorse statali ripartite nell’intero quinquennio (184,24 mln di euro) non sono state utilizzate nel modo auspicato. Infatti, all’ammontare ripartito ai comuni (169,3 mln di euro) ha fatto seguito una contenuta percentuale (47,5%) di risorse trasferite agli stessi da parte delle regioni (110,27 mln di euro). Circostanza quest’ultima che ha comportato la necessità di intervento da parte del legislatore al fine di consentire il recupero di quanto non utilizzato nelle predette annualità 2014-2018, dirottando le risorse non spese al finanziamento del Fondo di sostegno (sul punto cfr. supra Cap. III par. 4.5).
Per quanto riguarda le risorse aggiuntive comunali (passate da 364.345,38 del 2014 a 65.281,21 euro del 2018) bisogna dire che la partecipazione degli enti locali è stata decisamente contenuta, dal momento che, nell’arco temporale osservato, solo l’Xxxxxx Xxxxxxx ha fatto registrare risorse stanziate nei bilanci dei comuni del territorio per quattro esercizi su cinque, con un andamento decrescente (da 237.857,37 euro del 2014 a 65.281,21 euro del 2018). Le altre quattro regioni che hanno fatto registrare risorse aggiuntive comunali messe a disposizione sono state: Veneto, Liguria, Marche e Campania.
Dalla lettura dei dati del monitoraggio effettuato dall’amministrazione, si apprezza un ammontare complessivo di richieste di contributi per il quinquennio considerato pari a 19.944, delle quali 11.382 soddisfatte con la concessione di sussidi.
47 Come riferito dall’Amministrazione l’aggiornamento al 31 dicembre 2019 sarà possibile solo a seguito della
ricezione dei dati che le regioni sono tenute a trasmettere entro la fine del mese di febbraio 2020.
48 Solo le Regioni Valle d’Aosta e Sardegna hanno stanziato risorse aggiuntive in tutti gli esercizi considerati. La Campania solo il primo anno ha stanziato 2 mln di euro e la Toscana che nel 2014 aveva stanziato 4 mln di euro ha ridotto negli esercizi successivi la quota di partecipazione ad 1 mln di euro.
Tabella n. 15 Monitoraggio Fondo inquilini morosi incolpevoli: richieste di contributi, contributi assegnati e importo medio
(dati al 30.09.2019) | |||
Regioni | Richieste di contributi pervenute ai comuni | Contributi assegnati ai comuni | Importo medio del contributo |
PIEMONTE | 1.200 | 927 | 6.497,52 |
XXXXX X'XXXXX | 000 | 000 | 000,00 |
XXXXXXXXX | 5.571 | 2.487 | 5.631,87 |
VENETO | 1.501 | 985 | 4.053,98 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 122 | 122 | 6.271,19 |
LIGURIA | 815 | 479 | 3.942,25 |
XXXXXX XXXXXXX | 2.900 | 1.935 | 3.991,39 |
TOSCANA | 4.428 | 2.474 | 5.613,00 |
UMBRIA | 157 | 128 | 6.494,87 |
MARCHE | 245 | 189 | 4.966,72 |
LAZIO | 426 | 122 | 5.499,00 |
ABRUZZO | 112 | 55 | 6.638,99 |
MOLISE | 23 | 17 | 4.789,57 |
CAMPANIA | 848 | 264 | 4.159,19 |
PUGLIA | 462 | 321 | 5.440,75 |
BASILICATA | 46 | 18 | 2.878,11 |
CALABRIA | 51 | 29 | 4.358,89 |
SICILIA | 106 | 43 | 5.874,12 |
SARDEGNA | 375 | 231 | 4.809,35 |
TOTALE | 19.944 | 11.382 |
Fonte: Elaborazione della Corte dei conti su dati Mit nota n. 3162 del 09.12.2019
Come è agevole constatare dalla lettura del grafico sotto riportato il valore medio dei contributi erogati dai comuni ai soggetti beneficiari oscilla fra i 6.638,9 euro della Regione Abruzzo e i 350 euro della Valle d’Aosta, facendo registrare importi elevati anche nelle Xxxxxxx Xxxxxxxx (xxxx 0.000,00), Xxxxxx (euro 6.494,87) e Friuli V. Giulia (6.271,19).
Grafico n. 10 Monitoraggio Fondo inquilini morosi incolpevoli: importo medio del contributo per regione
7.000,00
6.497,52
6.271,19
6.494,87
6.638,9
5.874,12
6.000,00
5.631,87
5.613,00
5.440,75
4.789,57
5.000,00
4.966,72
5.499,00
4.809,35
4.000,00
4.053,98
3.991,39
3.000,00
3.942,25
4.358,89
4.159,19
2.878,11
2.000,00
1.000,00
350,0
0,00
Fonte: Elaborazione della Corte dei conti su dati Mit nota n. 3162 del 09.12.2019
Per completare il quadro degli elementi riguardanti la gestione delle risorse del Fondo, le schede di monitoraggio hanno raccolto dati riguardanti la tipologia dei beneficiari, come individuati dall’art. 5, c. 1 del d. m. 30 marzo 2016, ovvero inquilini sottoposti a sfratto esecutivo per morosità incolpevole, oppure inquilini la cui condizione economica non consenta il pagamento del deposito cauzionale per un nuovo contratto.
Tabella n. 16 – Monitoraggio Fondo inquilini morosi incolpevoli: tipologie dei beneficiari dei contributi
Regioni (A) | Tipologie di beneficiari (B) | (dati al 30.09.2019) | |||
Provvedimenti esecutivi di rilascio (b 1) | Dimostrata disponibilità del proprietario al differimento del rilascio (b 2) | Impossibilità versamento deposito cauzionale per nuovo contratto (b 3) | Versamento mensilità nuovo contratto a canone concordato (b 4) | ||
Piemonte | 909 | 149 | 107 | 216 | |
Xxxxx X'xxxxx | 000 | ||||
Xxxxxxxxx | 1.896 | 1.062 | 733 | 544 | |
Veneto | 467 | 236 | 362 | 149 | |
Friuli Venezia Giulia | 44 | 53 | 13 | 5 | |
Liguria | 171 | 21 | 74 | 45 | |
Xxxxxx Xxxxxxx | 741 | 716 | 253 | 27 | |
Toscana | 1.664 | 749 | 410 | 226 | |
Umbria | 131 | 75 | 35 | 36 | |
Marche | 110 | 48 | 15 | 26 | |
Lazio | 40 | 42 | 31 | 40 | |
Abruzzo | 30 | 24 | 20 | 3 | |
Molise | 16 | 3 | 1 | ||
Campania | 65 | 99 | 70 | 30 | |
Puglia | 211 | 103 | 42 | 42 | |
Basilicata | 3 | 1 | 5 | ||
Calabria | 8 | 11 | 3 | 11 | |
Sicilia | 39 | 20 | 11 | ||
Sardegna | 215 | 91 | 58 | 20 | |
TOTALE | 7.113 | 3.503 | 2.238 | 1.425 |
Fonte: Elaborazione della Corte dei conti su dati Mit nota n. 3162 del 09.12.2019
Dalla lettura dei dati riportati nella tabella costruita, sulla base delle informazioni fornite dall’Amministrazione nel corso dell’istruttoria, ammontano a 7.113 i beneficiari rientranti nella categoria degli inquilini sottoposti a sfratto esecutivo, a fronte dei quali sono
3.503 quelli che occupano immobili i cui proprietari siano disposti al differimento dell’esecuzione e 2.238 gli inquilini che non dispongono dei mezzi per versare il deposito cauzionale.
Tabella n. 17 – Monitoraggio Fondo inquilini morosi incolpevoli: caratteristiche sociali dei nuclei familiari beneficiari dei contributi
Regioni (A) | Caratteristiche sociali nucleo familiare | (dati al 30.09.2019) | |||
Presenza ultrasettantenne (b1) | Presenza minore (b2) | Presenza componente con invalidità (b3) | Presenza componente in carico ai servizi sociali (b4) | ||
Piemonte | 49 | 560 | 50 | 95 | |
Valle D'Aosta | 65 | 340 | 46 | 75 | |
Lombardia | 34 | 1.629 | 270 | 1.174 | |
Veneto | 31 | 525 | 64 | 459 | |
Friuli Venezia Giulia | 7 | 60 | 12 | 80 | |
Liguria | 41 | 221 | 79 | 176 | |
Xxxxxx Xxxxxxx | 21 | 1.208 | 192 | 700 | |
Toscana | 38 | 1.619 | 418 | 1.302 | |
Umbria | 5 | 105 | 16 | 37 | |
Marche | 11 | 90 | 23 | 38 | |
Lazio | 11 | 81 | 21 | 45 | |
Abruzzo | 4 | 29 | 9 | 31 | |
Molise | 3 | 7 | 4 | 3 | |
Campania | 22 | 182 | 52 | 46 | |
Puglia | 5 | 117 | 33 | 70 | |
Basilicata | 1 | 7 | 1 | ||
Calabria | 19 | 1 | 2 | ||
Sicilia | 2 | 30 | 3 | 7 | |
Sardegna | 10 | 165 | 46 | 149 | |
TOTALE | 360 | 6.994 | 1.339 | 4.490 |
Fonte: Elaborazione della Corte dei conti su dati Mit nota n. 3162 del 09.12.2019
Per avere un’idea più compiuta delle caratteristiche sociali dei beneficiari delle provvidenze, i dati del monitoraggio consentono di registrare un significativo numero di nuclei familiari al cui interno siano presenti minori (6.694) o persone in carico ai servizi sociali (4.490) o invalidi (1.339), mentre sono solo 360 quelli che comprendono soggetti ultrasessantacinquenni interessati dall’erogazione dei benefici.
Grafico n. 11 Monitoraggio Fondo inquilini morosi incolpevoli: caratteristiche sociali dei nuclei familiari beneficiari dei contributi
2.000
1.500
Presenza ultrasettantenne Presenza minore
Presenza componente con invalidità
1.000
500
0
Fonte: Elaborazione della Corte dei conti su dati Mit nota n. 3162 del 09.12.2019
Infine, il monitoraggio condotto dall’Amministrazione ha preso in considerazione il dato delle ricadute in termini di: contratti rinnovati, contratti rinegoziati a canone inferiore, nuovi contratti a canone concordato, assegnazione di alloggi di proprietà pubblica, differimenti dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio e comunicazioni alle Prefetture dei soggetti beneficiari della graduazione programmata dell’intervento della forza pubblica.
Grafico n. 12– Le ricadute delle risorse del Fondo inquilini morosi incolpevoli utilizzate negli anni 2014-2019
800
700
600
contratti rinnovati
contratti rinegoziati a canone inferiore novi contratti a canone concordato assegnazione alloggi di proprietà pubblica
500
400
300
200
100
0
Fonte: Elaborazione della Corte dei conti su dati Mit nota n. 3162 del 09.12.2019
In termini di ricadute gli esiti del monitoraggio trasmessi dall’amministrazione hanno evidenziato che sono stati 4.260 i differimenti dell’esecuzione degli sfratti, con un dato numericamente elevato in Lombardia (1452 differimenti) e numeri decisamente più contenuti
nelle altre Regioni, fra cui si segnalano i 692 dell’Xxxxxx Xxxxxxx ed i 572 della Toscana, ma vale la pena sottolineare anche in senso quanto meno dubitativo i 67 casi della Campania ed i 3 della Sicilia. Le comunicazioni alle Prefetture per la graduazione dell’intervento della forza pubblica sono state in totale 2.684; i contratti rinnovati 2.114, a fronte dell’assegnazione di 892 alloggi di proprietà pubblica.
In conclusione, può considerarsi come il monitoraggio posto in essere sull’utilizzo delle risorse del Fondo inquilini morosi appaia maggiormente in grado, rispetto a quello condotto dall’Amministrazione con riferimento al Fondo di sostegno, di evidenziare le ricadute prodotte dall’utilizzo delle risorse.
Infatti, i dati raccolti per le risorse destinate agli inquilini morosi incolpevoli consentono di ricostruire un quadro complessivo in termini numerici non solo delle tipologie di beneficiari delle provvidenze, quanto anche delle caratteristiche sociali dei nuclei familiari di appartenenza e cioè la presenza negli stessi di soggetti minori o ultrasettantenni, ovvero di persone con handicap o seguite dai servizi sociali.
Informazioni importanti sono state raccolte anche con riferimento al numero dei contratti rinnovati, in quanto sottoscritti a canone concordato o comunque inferiore a quello precedentemente vigente, oltre al numero di procedure di sfratto differite.
Tuttavia, non può non auspicarsi un utilizzo più efficiente dei dati a disposizione dell’Amministrazione che dovrebbe potersi avvalere di un congruo apporto di risorse tanto umane quanto strumentali.
5. La distribuzione degli sfratti nelle Regioni
In generale, come può desumersi dalla lettura del grafico di seguito riportato, costruito sulla base dei dati reperibili sul sito istituzionale del Ministero dell’Interno, il numero dei provvedimenti di sfratto emessi si è andato via via visibilmente assottigliando nel corso del quinquennio 2014-2018, essendo tali provvedimenti passati da 77.278 del 2014 a 56.140 del
2018.
Grafico n. 13– Distribuzione per Regione dei provvedimenti di sfratto emessi dal 2014 al 2018
16.000
14.000
2014 Provvedimenti di sfratto emessi
2015
2016
2017
2018
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
Fonte: Elaborazione della Corte dei conti su dati Ministero dell’Interno
L’osservata contrazione è apprezzabile in tutte le Regioni, fatta eccezione per l’Abruzzo (dove i provvedimenti sono aumentati da 1.198 a 1.702), la Campania (da 5.855 a 6.092), la Basilicata (da 63 provvedimenti a 209) e la Sardegna (663 nel 2014 e 738 nel 2018).
In ordine ai provvedimenti di sfratto eseguiti nel corso del quinquennio considerato, dal grafico sotto-riportato è possibile leggere l’andamento nazionale, anch’esso in contrazione costante negli anni (si è passati dai 36.083 del 2014 ai 30.127 del 2018), con dei picchi registrati a livello locale ad esempio in Lombardia nel 2018 (6.707) ed in Xxxxxx Xxxxxxx nel 2014 (5472), in Piemonte e nel Lazio nel 2016 (rispettivamente 4.992 e 3.990).
L’andamento degli sfratti deve essere letto con particolare attenzione, considerato che esso rappresenta un indicatore fra i più significativi del disagio abitativo e che le misure oggetto di questa analisi hanno, fra l’altro, la funzione di ridurre la portata del fenomeno, che, pur tenendo in considerazione le specifiche situazioni di alcune realtà territoriali, risulta caratterizzato da un andamento in lieve contrazione, sia in termini di provvedimenti emessi che di procedure esecutive portate a termine.
La percentuale di contrazione registrata nel numero degli sfratti eseguiti negli anni dal 2014 al 2018 è pari al 27 per cento. Riduzione alla quale hanno contribuito tutte le regioni ed in particolare: la Valle d’Aosta (-41,46%), il Veneto (-41%), la Lombardia (-39,78%) e l’Xxxxxx Xxxxxxx (-38,6%). In netta controtendenza le Regioni Abruzzo e Basilicata che hanno fatto registrare scostamenti di segno positivo nel confronto fra il 2014 ed il 2018 (rispettivamente + 42% e + 231,7%).
Grafico n. 14 – Distribuzione per Regione degli sfratti eseguiti dal 2014 al 2018
7.000
2014 Sfratti eseguiti 0000 0000 0000 0000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
Fonte: Elaborazione della Corte dei conti su dati Ministero dell’Interno.
Tabella n. 18 Provvedimenti di sfratto emessi negli anni 2014-2018: variazioni percentuali
Regioni | 2014 | 2015 | Percentuale 2014-2015 | 2016 | Percentuale 2015-2016 | 2017 | Percentuale 2016-2017- | 2018 | Percentuale 2014-2018 |
Piemonte | 8.256 | 4.174 | -49,44 | 6.920 | 65,79 | 4.968 | -28,21 | 5.610 | -32,05 |
Valle d'Aosta | 205 | 153 | -25,37 | 146 | -4,58 | 126 | -13,70 | 120 | -41,46 |
Lombardia | 14.533 | 12.308 | -15,31 | 11.049 | -10,23 | 9.473 | -14,26 | 8.752 | -39,78 |
Trentino A. A. | 513 | 462 | -9,94 | 594 | 28,57 | 588 | -1,01 | 503 | -1,95 |
Veneto | 4.937 | 4.061 | -17,74 | 3.842 | -5,39 | 3.100 | -19,31 | 2.912 | -41,02 |
Friuli X. X. | 0.000 | 969 | -25,17 | 553 | -42,93 | 978 | 76,85 | 926 | -28,49 |
Liguria | 3.232 | 2.986 | -7,61 | 2.624 | -12,12 | 2.108 | -19,66 | 2.641 | -18,29 |
Xxxxxx-Romagna | 6.800 | 6.145 | -9,63 | 6.124 | -0,34 | 4.589 | -25,07 | 4.175 | -38,60 |
Toscana | 6.117 | 5.375 | -12,13 | 4.613 | -14,18 | 4.276 | -7,31 | 3.848 | -37,09 |
Umbria | 1.158 | 938 | -19,00 | 803 | -14,39 | 760 | -5,35 | 787 | -32,04 |
Marche | 1.794 | 1.606 | -10,48 | 1.521 | -5,29 | 1.372 | -9,80 | 1.218 | -32,11 |
Lazio | 9.648 | 8.745 | -9,36 | 8.499 | -2,81 | 7.991 | -5,98 | 7.259 | -24,76 |
Abruzzo | 1.198 | 1.603 | 33,81 | 1.262 | -21,27 | 2.274 | 80,19 | 1.702 | 42,07 |
Molise | 160 | 145 | -9,38 | 107 | -26,21 | 160 | 49,53 | 139 | -13,13 |
Campania | 5.855 | 5.745 | -1,88 | 5.714 | -0,54 | 6.457 | 13,00 | 6.029 | 2,97 |
Puglia | 6.131 | 4.303 | -29,82 | 2.873 | -33,23 | 4.721 | 64,32 | 4.645 | -24,24 |
Basilicata | 63 | 76 | 20,63 | 138 | 81,58 | 179 | 29,71 | 209 | 231,75 |
Calabria | 1.483 | 1.352 | -8,83 | 1.293 | -4,36 | 1.222 | -5,49 | 1.212 | -18,27 |
Sicilia | 3.237 | 2.952 | -8,80 | 2.368 | -19,78 | 3.497 | 47,68 | 2.715 | -16,13 |
Sardegna | 663 | 578 | -12,82 | 675 | 16,78 | 770 | 14,07 | 738 | 11,31 |
Totale Italia | 77.278 | 64.676 | -16,31 | 61.718 | -4,57 | 59.609 | -3,42 | 56.140 | -27,35 |
Fonte: Elaborazione della Corte dei conti su dati Ministero dell’Interno
Tabella n. 19 – Provvedimenti di sfratto emessi, richieste di esecuzione e sfratti eseguiti dal 2014 al 2018
Regioni | 2014 | 2014 | 2014 | 0000 | 0000 | 0000 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
Provvedime nti di sfratto emessi | Richieste di esecuzion e | Sfratti eseguit i | Provvedim enti di sfratto emessi | Richieste di esecuzio ne | Sfratti eseguit i | Provvedim enti di sfratto emessi | Xxxxxxxxx di esecuzio ne | Sfratti eseguit i | Provvedim enti di sfratto emessi | Richieste di esecuzio ne | Sfratti eseguit i | Provvedim enti di sfratto emessi | Richieste di esecuzion e | Sfratti eseguit i | |
Piemonte | 8.256 | 7.814 | 2.345 | 4.174 | 8.675 | 2.049 | 6.920 | 13.519 | 4.992 | 4.968 | 10.093 | 4.030 | 5.610 | 10.111 | 3.378 |
Valle d'Aosta | 205 | 523 | 65 | 153 | 416 | 60 | 146 | 335 | 48 | 126 | 311 | 57 | 120 | 278 | 44 |
Lombardia | 14.533 | 51.891 | 6.640 | 12.308 | 61.268 | 5.743 | 11.049 | 59.486 | 5.343 | 9.473 | 44.553 | 4.973 | 8.752 | 38.817 | 6.707 |
Trentino A. A. | 513 | 516 | 238 | 462 | 636 | 240 | 594 | 585 | 227 | 588 | 584 | 273 | 503 | 478 | 282 |
Veneto | 4.937 | 6.868 | 2.682 | 4.061 | 6.152 | 2.811 | 3.842 | 6.787 | 2.744 | 3.100 | 5.573 | 2.413 | 2.912 | 4.556 | 2.146 |
Friuli X. X. | 0.000 | 2.219 | 844 | 969 | 2.237 | 770 | 553 | 2.836 | 893 | 978 | 2.498 | 756 | 926 | 2.167 | 607 |
Liguria | 3.232 | 5.824 | 1.861 | 2.986 | 5.333 | 1.708 | 2.624 | 5.362 | 1.588 | 2.108 | 3.961 | 1.347 | 2.641 | 4.029 | 1.218 |
Xxxxxx Xxxxxxx | 6.800 | 20.750 | 5.472 | 6.145 | 15.263 | 3.191 | 6.124 | 15.760 | 3.407 | 4.589 | 12.972 | 2.971 | 4.175 | 11.501 | 2.884 |
Toscana | 6.117 | 12.222 | 3.323 | 5.375 | 11.676 | 3.307 | 4.613 | 12.109 | 3.431 | 4.276 | 10.614 | 3.194 | 3.848 | 8.468 | 2.571 |
Umbria | 1.158 | 487 | 477 | 938 | 555 | 503 | 803 | 504 | 494 | 760 | 387 | 416 | 787 | 392 | 435 |
Marche | 1.794 | 2.074 | 728 | 1.606 | 2.322 | 687 | 1.521 | 2.241 | 632 | 1.372 | 1.890 | 527 | 1.218 | 2.105 | 619 |
Lazio | 9.648 | 13.251 | 3.503 | 8.745 | 13.125 | 3.852 | 8.499 | 11.944 | 3.990 | 7.991 | 10.356 | 3.569 | 7.259 | 9.868 | 2.754 |
Abruzzo | 1.198 | 2.269 | 1.021 | 1.603 | 1.448 | 754 | 1.262 | 1.146 | 701 | 2.274 | 2.087 | 783 | 1.702 | 1.492 | 693 |
Molise | 160 | 851 | 159 | 145 | 784 | 124 | 107 | 748 | 135 | 160 | 931 | 151 | 139 | 778 | 108 |
Campania | 5.855 | 8.160 | 2.631 | 5.745 | 8.630 | 2.515 | 5.714 | 8.596 | 2.504 | 6.457 | 7.655 | 2.349 | 6.029 | 6.492 | 2.091 |
Puglia | 6.131 | 4.463 | 1.437 | 4.303 | 5.194 | 1.597 | 2.873 | 6.401 | 1.644 | 4.721 | 7.608 | 1.894 | 4.645 | 8.475 | 1.483 |
Basilicata | 63 | 480 | 67 | 76 | 409 | 66 | 138 | 399 | 78 | 179 | 370 | 56 | 209 | 365 | 78 |
Calabria | 1.483 | 644 | 290 | 1.352 | 782 | 336 | 1.293 | 622 | 285 | 1.222 | 528 | 230 | 1.000 | 000 | 000 |
Sicilia | 3.237 | 8.120 | 1.930 | 2.952 | 7.900 | 1.845 | 2.368 | 8.478 | 1.778 | 3.497 | 8.187 | 1.717 | 2.715 | 7.233 | 0.000 |
Xxxxxxxx | 000 | 000 | 000 | 578 | 763 | 388 | 675 | 862 | 422 | 770 | 949 | 363 | 738 | 730 | 279 |
Totale Italia | 77.278 | 150.076 | 36.083 | 64.676 | 153.568 | 32.546 | 61.718 | 158.720 | 35.336 | 59.609 | 132.107 | 32.069 | 56.140 | 118.823 | 30.127 |
Fonte: Elaborazione della Corte dei conti su dati del Ministero dell’Interno
Capitolo V
Gli Osservatori della condizione abitativa
Sommario: 1. L’Osservatorio nazionale; - 2. Gli Osservatori regionali
1. L’Osservatorio nazionale
Nel complessivo disegno delle misure messe in campo per contrastare il disagio abitativo, si colloca, sebbene non abbia trovato a livello centrale concreta operatività, l’Osservatorio della condizione abitativa, istituito ai sensi dell’art. 59, del d.lgs. 31 marzo 1998,
n. 11249. L’organo è stato istituito presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti in forza di quanto disposto dall’art. 12, l. 9 dicembre 1998, n. 431, che ha aggiunto alle funzioni originariamente attribuite anche il monitoraggio permanente della situazione abitativa. Con decreto ministeriale 1° marzo 2005, n. 374 sono state definite l’organizzazione e le funzioni del citato organismo, ai fini, altresì, del collegamento con gli omologhi Osservatori istituiti dalle Regioni con propri provvedimenti.
In forza del citato decreto, la struttura era stata incardinata nell’ambito della Direzione Generale per l’edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative, all’interno del Dipartimento per le infrastrutture stradali, l’edilizia e la regolazione dei lavori pubblici. Essa risultava articolata in due Sezioni (Sezione ricerca analisi e valutazioni, Sezione Sistema Informativo) supportate da una Segretaria Tecnica, con una dotazione complessiva di sette unità di personale, di cui tre nella Sezione dedicata alle analisi e valutazioni. La struttura prevista nel decreto ministeriale comprendeva, altresì, la presenza di una Commissione tecnica, composta da otto membri, con compiti di supporto, nonché di un Comitato con la partecipazione di quattro rappresentanti del Ministero e un rappresentante per ciascuna Regione, avente la funzione di raccordo con gli omologhi organismi regionali.
All’Osservatorio era stato riconosciuto un importante ruolo di cerniera fra le politiche abitative seguite a livello centrale e le competenze in materia affidate agli enti territoriali, oltre che di interlocutore autorevole ed aggiornato con i corrispondenti organi operanti negli altri Paesi europei.
Per le finalità individuate l’organismo si sarebbe dovuto avvalere di un sistema
49 Concernente disposizioni per il conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi statali in materia di edilizia residenziale pubblica, ai fini dell’acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa.
informatico adeguato, accessibile anche da parte degli enti territoriali e finalizzato, fra l’altro, alla raccolta di informazioni utili ad assicurare al Governo la conoscenza dei fenomeni riguardanti la condizione abitativa, al fine di poter meglio orientare le politiche pubbliche di settore.
Tuttavia, il suddetto Osservatorio è rientrato nell’ambito applicativo delle disposizioni recate dall’art. 29 del d. l. 04 luglio 2006, n. 223 che hanno previsto un taglio lineare del 30 per cento delle spese sostenute dalle amministrazioni centrali dello Stato nel 2005 per il funzionamento di commissioni e organismi collegiali comunque denominati. Pertanto, esso è stato soppresso, in forza di quanto disposto dal d.p.c.m. 11 maggio 2007, recante il riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle infrastrutture, secondo le modalità dettate dal regolamento adottato immediatamente dopo con d.p.r. 14 maggio 2007 n. 92.50
2. Gli Osservatori regionali
Come dimostrato nella tabella sotto riportata tutte le regioni, eccezion fatta per Abruzzo, Molise, Sicilia e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, hanno adottato disposizioni per l’istituzione di un Osservatorio sulla condizione abitativa a livello locale.
50 Il riordino degli organismi, previsto dall’art. 29 del d. l. 04 luglio 2006, n. 223 anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, doveva avvenire nell’osservanza dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;
d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;
e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi;
e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo è da intendersi automaticamente soppresso;
e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'Amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Tabella n. 20 Osservatori regionali della condizione abitativa
Normativa regionale | |
Piemonte | L.R. 09/04/2019, n. 16 (art. 5) Istituzione del Fattore famiglia. Pubblicata nel B.U. Piemonte 11 aprile 2019, n. 15, S.O. n. 3. |
Valle d’Aosta | LR 13 febbraio 2013, n. 3 art. 7 |
Lombardia | LR 8 luglio 2016, n. 16. |
Trento P.A. | nd |
Bolzano P.A. | nd |
Veneto | L.R. 03/11/2017, n. 39 |
Friuli - V. Giulia | LR 19 febbraio 2016, n. 1 |
Liguria | X.X. 0 xxxxxxxx 0000, x. 00 |
Xxxxxx-Xxxxxxx | LR 08 agosto 2001, n. 24 |
Toscana | LR 2 gennaio 2019, n. 2 |
Umbria | L.R. 28/11/2003, n. 23 |
Marche | LR 16 dicembre 2005, n. 36 |
Lazio | LR 6 agosto 1999, n.12 |
Abruzzo | nd |
Molise | LR 7 luglio 2006, n.17 |
Campania | Reg. reg. 28/10/2019, n. 11 |
Puglia | L.R. 30 dicembre 2005, n. 20, art. 13. |
Basilicata | L.R. 14 febbraio 2007, n. 4 art. 10 |
Calabria | X.X. 0 xxxxxxxx 0000, x. 00 |
Xxxxxxx | d.d LR 26 settembre 2019, n.1 |
Sardegna | LR 23 settembre 2016, n. 22 |
Fonte: Corte dei conti
In particolare, in Valle d’Aosta l’Osservatorio per la casa si sostanzia di una banca dati organizzata su base informatica con lo scopo di raccogliere ed elaborare dati e informazioni riguardanti le politiche abitative, utili all’elaborazione di programmi regionali di settore. Analoga finalità di supporto alle scelte della programmazione regionale risulta sottesa all’istituzione dell’Osservatorio sulla condizione abitativa della Regione Lombardia, come pure dell’Osservatorio sulla casa della regione Veneto, la cui composizione prevede la presenza di rappresentanti delle associazioni di categoria oltre che del Presidente della Giunta regionale. In particolare, l’Osservatorio regionale sulle politiche abitative, istituito in Friuli Venezia Giulia, unisce alle competenze attribuite anche ad altri organismi regionali competenti in materia di politiche sociali, attività di rilevazione dell’entità della domanda di alloggi, oltre che di verifica dello stato di attuazione dei programmi e dell’efficacia delle politiche abitative. L’Osservatorio regionale del sistema abitativo della Regione Liguria, oltre a raccogliere ed elaborare dati relativi ai fabbisogni abitativi, svolge attività di monitoraggio dell’efficacia delle politiche abitative.
Alle attività di raccolta ed elaborazione dei dati svolte dall’Osservatorio del sistema abitativo della Regione Xxxxxx Xxxxxxx sono chiamati a partecipare, attraverso la stipula di apposite convenzioni tutti i soggetti pubblici e privati detentori di informazioni in materia. In Umbria la rilevazione dei fabbisogni ed il monitoraggio della condizione abitativa sono affidati all’Osservatorio così denominato che si avvale dell’Ater regionale, dei comuni e delle organizzazioni sindacali di categoria per l’implementazione e l’aggiornamento della banca dati. L’Osservatorio della Regione Marche assicura l’accertamento dei fabbisogni abitativi per la Giunta che provvede a disciplinare il suo funzionamento, sentito il Consiglio delle autonomie locali. Nel Lazio l’Osservatorio regionale presenta ogni anno alla Giunta una relazione concernente gli esiti delle rilevazioni effettuate sulle situazioni di disagio connesse a sfratti e condizioni di indigenza. La composizione dell’Osservatorio della Regione Campania prevede la presenza dell’Assessore regionale al governo del territorio, del Direttore generale della struttura competente in materia (che fornisce supporto all’Osservatorio) nonché dei sindaci dei cinque comuni capoluogo di provincia e del direttore generale dell’Acer; completano la composizione dell’organismo un rappresentante dell’Anci ed un rappresentante dell’Aci, oltre a quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria. L’Osservatorio istituito in Puglia, con caratteristiche compatibili rispetto agli altri osservatori regionali ed all’Osservatorio nazionale, provvede alla raccolta ed alla diffusione di dati sulla condizione abitativa e sulle situazioni di disagio abitativo. In Basilicata è stato istituito un unico Osservatorio regionale sulle politiche sociali comprensive anche delle politiche della casa. All’omonimo Osservatorio, istituito dall’art. 16 della l. r. 4 novembre 2011,
n. 41, risultano affidate competenze che non attengono, in realtà, alla raccolta dei dati di monitoraggio territoriale del settore, come per gli altri omologhi organismi, ma riguardano specificatamente il sostegno e l’incentivazione delle politiche della sostenibilità degli edifici, oltre alla tenuta dell’albo dei certificatori abilitati al rilascio della certificazione energetica obbligatoria. L’Oreca, istituito dalla legge della Xxxxxxx Xxxxxxxx 00 settembre 2016, n. 22, in coordinamento con l’Osservatorio nazionale, svolge funzioni di supporto conoscitivo all’elaborazione e revisione delle politiche abitative regionali ed, in coerenza con il principio di sussidiarietà e con il metodo concertativo, vede la partecipazione di rappresentanti delle categorie interessate, delle organizzazioni sindacali, nonché delle associazioni di settore e degli altri operatori. La Regione Siciliana ha adottato nel settembre del 2019 un disegno di legge regionale con il quale viene riordinato il settore dell’edilizia residenziale pubblica, attraverso l’istituzione di una Agenzia regionale al posto degli Iacp, e contemporaneamente è stato istituito l’Osservatorio regionale sulla condizione abitativa (ORCA), con funzioni sia
consultive che di raccolta dati.
Conclusivamente, come è dato comprendere dalla breve rassegna sopra esposta, che non ha carattere esaustivo, agli Osservatori istituiti dalle regioni (ad eccezione dell’Abruzzo e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano) sono affidati compiti da svolgere non solo a livello territoriale ma anche e soprattutto in coordinamento con l’Osservatorio nazionale, essendo, fra l’altro, gli stessi tenuti alla raccolta di elementi informativi utili come supporto conoscitivo e propositivo per la definizione delle politiche abitative e dell’edilizia sociale a livello statale. L’Osservatorio regionale è stato per lo più concepito come struttura speculare a quella nazionale, con funzione di raccordo fra il livello sub-regionale espresso dai comuni, che operativamente distribuiscono i contributi, e il livello nazionale, chiamato a svolgere funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza.
L’architettura profilata dalla disciplina regionale, consistente nella creazione di una rete di collegamenti fra gli organismi istituiti in periferia e quello centrale è venuta meno con la soppressione dell’Osservatorio nazionale, circostanza che ha comportato sicuramente un deficit di conoscenza per il settore tanto a livello locale quanto a livello nazionale. Resta, infatti, da comprendere se i tavoli tecnici e le occasioni di confronto in sede di Conferenza unificata, limitati, peraltro, alla definizione dell’intesa51 propedeutica all’annuale riparto, possano da soli essere in grado di sopperire alla mancata costituzione di specifiche banche dati dei fabbisogni (espressi sotto forma di istanze presentate e non formalizzate) e del patrimonio immobiliare disponibile, oltre che dei beneficiari (tanto persone fisiche quanto giuridiche) delle provvidenze. Tutto ciò in vista dell’assolvimento da parte dell’Amministrazione centrale delle funzioni di indirizzo e coordinamento, oltre che di definizione delle politiche abitative e di livelli minimi delle prestazioni (lep) da assicurare su tutto il territorio nazionale.
In aggiunta a quanto sopra, deve sottolinearsi la centralità dello scambio di informazioni per quanto riguarda l’attività di supporto agli enti locali nella gestione dei bandi e nella vigilanza sul rispetto dei requisiti posseduti dall’utenza e sugli aspetti tecnici e finanziari della gestione delle risorse.
Le suddette tematiche, oggetto di approfondimento attraverso la raccolta di informazioni riguardanti il numero degli sfratti, il pendolarismo ed il sovraffollamento, devono essere, in ogni caso, affrontate in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale e richiedono, pertanto, metodi uniformi di acquisizione delle necessarie informazioni.
51 A proposito della funzione fondamentale dell’intesa da raggiungere in sede di Conferenza unificata si veda la deliberazione n. 15/2019/G con la quale è stata approvata la relazione conclusiva dell’indagine condotta di Fondo per la famiglia m<a anche la deliberazione n. /2018 con la quale è stata approvata la relazione conclusiva dell’indagine in materia di Fondo per l’infanzia e l’adolescenza