Sistema di Qualificazione Fornitori Terna S.p.A.
Sistema di Qualificazione Fornitori Terna S.p.A.
Normativa Generale
Rev. | Data | Descrizione |
08 | 23/09/2020 | Revisione del documento con inserimento dell’allegato 2 |
09 | 24/11/2020 | Revisione complessiva del documento |
10 | 01/12/2021 | Inserimento nuovi GM in qualificazione, inserimento nuove classi d’interpello, inserimento articolo sul contratto di avvalimento e sul Codice etico, revisione dell’articolo 8 (contributo di qualificazione), inserimento descrizione startup. |
11 | 18/05/2022 | Inserimento nuovi GM in qualificazione ed eliminazione GM non attivi, inserimento nuove IDA. Aggiornamento articolo 20. |
12 | 03/03/2023 | Rivisitazione complessiva del documento. |
1
Indice
1 Ambito normativo di riferimento 3
3 Istituzione, scopo e durata del sistema di qualificazione fornitori 4
5 Articolazione dell’Albo fornitori qualificati 4
7 Presentazione della domanda di qualificazione 5
8 Contributo di qualificazione 6
9 Esame della candidatura e visita presso l’Operatore Economico 6
10.1 Requisiti di ordine generale 7
10.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria 8
10.3 Requisiti tecnico-organizzativi 8
10.5 Requisiti dei consorzi e delle “Start Up Innovative” 10
12 Documentazione comprovante il possesso dei requisiti di qualificazione 11
13 Codice Etico e Modello Organizzativo 11
14 Approvazione della candidatura e attribuzione della Classe di Interpello/Indicazione di Affidamento 12
15 Scadenza della qualificazione e rinnovo 12
18 Sistema di qualificazione fornitori esteri 16
19 Trattamento dei dati generali dell’Operatore Economico e riservatezza 16
20 Richiesta da parte di altre Stazioni Appaltati per motivi strettamente connesse con l’esercizio delle proprie attività
Allegato 1 “Gruppi Merceologici in regime di qualificazione” 17
Interpello e dell’Indicazione di Affidamento” 18
1. Requisito di capacità economico-finanziaria 19
2. Aspetti rilevanti per la valutazione dell’affidabilità economico-finanziaria 19
3. Criteri per la determinazione della Classe di Interpello 20
4. Criteri per la determinazione dell’Indicazione di Affidamento 21
5. Requisito di capacità economico-finanziaria dei consorzi e determinazione della Classe di Interpello degli stessi 22
1 Ambito normativo di riferimento
- D.lgs. del 18 aprile 2016, n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii. (di seguito, anche “Codice Appalti”);
- D.lgs. del 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” ss.mm.ii.;
- Linee Guida adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in attuazione del Codice Appalti;
- Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito, “GDPR”);
- D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito, “Codice della Privacy”) – così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 – e successive modifiche e integrazioni;
- Provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali applicabili;
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa” e ss.mm.ii.;
- D.lgs. 81/2008 “Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro” e ss.mm.ii.;
- Codice Etico del Gruppo Terna;
- Modello di organizzazione e gestione ex D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- Linee Guida Anticorruzione del Gruppo Terna.
2 Definizioni
Ai fini della presente Normativa e dei relativi allegati si applicano le seguenti definizioni:
- “Albo fornitori qualificati o solo Albo”: banca dati centralizzata contenente l’elenco degli Operatori Economici qualificati per il Gruppo Terna, suddiviso per Gruppi Merceologici, come di seguito definiti.
- “Classe di Interpello”: importo massimo complessivo del totale dei contratti aggiudicabili all’Operatore Economico
nell’arco di un anno.
- “Comitato di Qualificazione Fornitori o solo Comitato”: organo che presiede l’intero processo di qualificazione degli Operatori Economici, nonché la costituzione ed il successivo mantenimento ed aggiornamento dell’Albo fornitori qualificati, debitamente nominato nel Gruppo Terna.
- “Comparti” o “Gruppi Merceologici”: le diverse categorie merceologiche di interesse del Gruppo Terna rispetto alle quali può essere richiesta la qualificazione nell’ambito degli appalti di forniture, lavori e servizi.
- “Gruppo Terna”: Terna - Rete Elettrica Nazionale società per azioni (di seguito, “Terna S.p.A”. o “Terna”) e le sue controllate.
- “Indicazione di Affidamento” o “IDA”: valore massimo indicativo del singolo Incarico Professionale affidabile (Lettera di Attivazione o Contratto Chiuso) ad un Operatore Economico nell’ambito dei Gruppi Merceologici relativi ad Incarichi Professionali.
- “Operatore Economico”: ai sensi dell’art. 45, comma 2, del Codice Appalti, il termine “Operatore Economico” comprende l’imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi.
- “Portale Qualificazione”: sistema informatico utilizzato per la gestione del processo di qualificazione, comprensivo della gestione delle richieste di qualificazione da parte degli Operatori Economici, del monitoraggio dei soggetti qualificati e della gestione del personale/attrezzature relativo ai soggetti qualificati che operano nei cantieri del Gruppo Terna.
3 Istituzione, scopo e durata del sistema di qualificazione fornitori
Terna S.p.A. ha istituito, ai sensi dell’art.134 del Codice Appalti, il sistema di qualificazione fornitori (di seguito, il “Sistema di
Qualificazione””), espletato in conformità alla vigente normativa nazionale ed eurounitaria.
Tale Sistema di Qualificazione ha durata indeterminata ed ha lo scopo di preselezionare ed inserire nell’ Albo fornitori qualificati gli Operatori Economici che, in possesso di specifici requisiti di ordine generale, capacità economico-finanziaria e tecnico- organizzativa possono essere interpellati per appalti di lavori, servizi e forniture relativi a Comparti strategici per il Gruppo Terna. Gli Operatori Economici possono presentare domanda di qualificazione in ogni momento durante tutto l’arco di esistenza del Sistema di Qualificazione. La presente Normativa ha lo scopo di indicare i criteri e le modalità che gli Operatori Economici devono seguire nel procedimento di qualificazione, che garantiscono livelli irrinunciabili di funzionalità e qualità degli approvvigionamenti e consentono l’accesso alle procedure di gara ai fornitori/appaltatori.
La struttura Qualificazione Fornitori (di seguito, “QFO”) nell’ambito della struttura “Tutela Aziendale e Servizi” di Terna gestisce
l’intero processo di qualifica degli Operatori Economici, presieduto dal Comitato appositamente istituito.
L’unico canale ufficiale di riferimento per le comunicazioni riguardanti il Sistema di Qualificazione e per le interlocuzioni con la struttura QFO di Terna è rappresentato dal seguente indirizzo e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx (o il seguente indirizzo PEC: xxxxxxxxxxxxxx-xxxxx@xxx.xxxxx.xx).
4 Ambito applicativo
Il Sistema di Qualificazione è rivolto a specifici ambiti merceologici individuati nell’Allegato 1 “Gruppi Merceologici in regime di qualificazione”. Terna si riserva la facoltà di integrare/variare in qualsiasi momento il numero e la denominazione dei Gruppi Merceologici in relazione alle proprie esigenze, dandone opportuna pubblicità.
Qualora intenda effettuare gare per l’affidamento di lavori, servizi e forniture avvalendosi del proprio Sistema di Qualificazione, Terna invita solo gli Operatori Economici qualificati attingendo dall’Albo fornitori qualificati.
5 Articolazione dell’Albo fornitori qualificati
L’Albo fornitori qualificati contiene l’elenco degli Operatori Economici idonei con l’indicazione del Gruppo Merceologico e della Classe di Interpello o Indicazione di Affidamento attribuita.
La responsabilità della gestione dell’Albo è assicurata dalla struttura QFO di Terna, come sopra individuata.
Le Classi di Interpello attribuibili per i Gruppi Merceologici riferiti a lavori, forniture e servizi sono indicate nell’allegato 2.
Per i Gruppi Merceologici riferiti ad incarichi professionali non è prevista l’attribuzione della Classe di Interpello, in quanto è
prevista invece l’attribuzione della Indicazione di Affidamento.
Le Indicazioni di Affidamento attribuibili per i Gruppi Merceologici riferiti ad incarichi professionali sono indicate nell’allegato 2.
6 Soggetti ammessi
Sono ammessi a presentare domanda di qualificazione nell’Albo fornitori qualificati i seguenti soggetti:
a) Gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative.
b) I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.
c) I consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615-ter del Codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui l’art.45 comma 2, lett. c) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
d) I soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.
e) Gli Operatori Economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
f) I soggetti di cui all’art. 46 comma 1, lettere a), b), c), d) e f) del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii.
g) le “Start Up Innovative “, di norma coincidenti con comparti merceologici caratterizzati da un alto tasso di innovazione e dinamicità, generalmente nel settore ICT, vale a dire quelle imprese che presentino tassativamente le seguenti caratteristiche:
- sono state costituite da meno di 60 (sessanta) mesi dalla data di presentazione della domanda di qualificazione;
- a partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 (cinque) milioni di euro;
- non distribuiscono e non hanno distribuito utili;
- hanno, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- non sono state costituite da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
In aggiunta a quanto sopra, le imprese devono rispettare almeno uno dei seguenti tre requisiti:
- le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della Start Up Innovativa1;
- impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che ha svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale (o titolo estero equipollente);
- siano titolari o depositarie o licenziatarie di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.
Non è invece previsto un processo di qualifica per i Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI), data la loro specifica durata, che è di carattere temporaneo ed occasionale.
7 Presentazione della domanda di qualificazione
L’Operatore Economico che intende essere ammesso al procedimento di qualificazione deve inoltrare la propria candidatura avvalendosi esclusivamente del Portale Qualificazione.
Gli Operatori Economici devono:
1Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. In aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della Start Up Innovativa
- registrarsi al Portale Qualificazione, inserendo tutte le informazioni necessarie;
- selezionare il/i Gruppo/i Merceologici di interesse fornendo tutte le informazioni richieste ed allegando la prevista documentazione a supporto;
- inoltrare la richiesta di qualificazione, tramite apposita funzionalità del Portale Qualificazione.
La domanda di qualificazione prevede il versamento di un contributo, secondo quanto previsto nel successivo articolo 8 della presente Normativa.
Per le imprese registrate al Portale Qualificazione che non creano alcuna richiesta di qualificazione oppure, che la creano, ma la stessa risulta priva di dati e documenti, per un periodo superiore a 12 (dodici) mesi, si procederà alla cancellazione dell’utenza dal sistema stesso e della relativa candidatura.
Per gli Operatori Economici che, a seguito di richiesta di integrazione documentale tramite il “cambio di stato” in “Nuova richiesta GM”, non effettuano, entro un periodo di 12 (dodici) mesi, l’integrazione e l’invio della candidatura, si procederà alla cancellazione della stessa che sarà, pertanto, considerata come rigettata. In tal caso, il contributo di cui al successivo articolo 8, versato a copertura delle attività di istruttoria eseguite, non sarà in alcun modo restituito.
L’iscrizione al Portale Qualificazione e l’adesione al Sistema di Qualificazione comportano l’accettazione, da parte degli Operatori Economici, di tutti i termini e condizioni contenute nella presente Normativa. A tal fine, ciascun Operatore Economico, al momento della presentazione della domanda di qualificazione, secondo le modalità sopra descritte, è tenuto a sottoscrivere per incondizionata accettazione la presente Normativa.
8 Contributo di xxxxxxxxxxxxxx
L’Operatore Economico deve corrispondere a Terna per ciascuna richiesta di qualificazione creata, un contributo economico, tramite bonifico bancario, di importo pari a:
- Euro 1.500,00 (millecinquecento euro) (+ IVA), per i Gruppi Merceologici relativi a lavori, forniture e servizi (Allegato 1)
- Euro 500,00 (cinquecento euro) (+ IVA), per i Gruppi Merceologici relativi ad incarichi professionali (Allegato 1)
a copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento della procedura di qualificazione. Dopo aver effettuato l’invio della richiesta di qualificazione non è prevista, in nessun caso, la restituzione del contributo versato (a titolo esemplificativo, neppure qualora sia dichiarata la non idoneità e/o in tutti i casi in cui l’invio della richiesta sia stato comunque effettuato tramite il Portale Qualificazione).
Il pagamento del contributo è previsto sia per le nuove idoneità che per il rinnovo di precedenti idoneità.
Per i Comparti SUPM01 (Robotics), SUPM02 (Advanced Materials), SUPM03 (Energy Tech), SUPM04 (Digital) e SPDP01 (Coordinatore dibattito pubblico) non è previsto il pagamento di alcun contributo. Lo stesso non sarà altresì dovuto, con riferimento a specifici Comparti, qualora espressamente previsto nei singoli bandi di qualificazione.
9 Esame della candidatura e visita presso l’Operatore Economico
Al fine dell’ottenimento della qualificazione per un determinato Comparto, l’Operatore Economico deve soddisfare contemporaneamente i requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, come specificato nel successivo articolo 10 della presente Normativa.
La struttura QFO di Terna, verificata la sussistenza e la completezza dei requisiti, avvia l’esame della richiesta di qualificazione che terminerà, di norma, entro i successivi 6 (sei) mesi.
Qualora la documentazione presentata sia incompleta o errata, la struttura QFO di Terna si riserva la facoltà di richiedere le necessarie integrazioni o la produzione di ulteriore documentazione. In tal caso il termine di 6 (sei) mesi si intende sospeso dalla data della richiesta fino al momento in cui la documentazione non risulti completa, riprendendo da tale momento il computo del periodo di 6 (sei) mesi.
Terna si riserva altresì la facoltà di effettuare “visite di qualificazione” presso gli uffici e stabilimenti/cantieri dell’Operatore Economico, che si rende disponibile ad accettare, con relativo addebito di costi per un importo massimo di Euro 5.000,00 (cinquemila euro). Le visite saranno effettuate, nel caso, da personale esperto del Gruppo Terna o, eventualmente, anche da soggetti terzi incaricati da Terna.
Terna potrà decidere, a proprio insindacabile giudizio, di effettuare le visite di qualificazione anche con modalità “remoto” previa verifica:
- dell’efficienza dei sistemi di Information Tecnology (IT) dell’Operatore Economico coinvolto,
- della disponibilità della documentazione dell’impresa in formato digitale,
- dell’accessibilità tramite webcam a tutte le aree oggetto della verifica,
- di ogni altra circostanza che può rendere impossibile o particolarmente onerosa l’effettuazione di una visita in sito.
L’effettuazione della visita con modalità “remoto” costituisce una facoltà rimessa alla valutazione di Terna, tenuto conto anche delle caratteristiche del Comparto, della finalità della verifica, nonché delle caratteristiche intrinseche dell’Operatore Economico (quali ad esempio, le attrezzature tecnologiche disponibili, etc.).
In caso di esito non soddisfacente della verifica, Terna potrà in ogni caso decidere di effettuare la visita secondo modalità “tradizionali” in sito, al fine di potere formulare la migliore valutazione possibile. L’iter di qualificazione o rinnovo in tal caso è condizionato all’esito della nuova visita, che sarà organizzata nel minor tempo possibile.
Per ogni visita con modalità “remoto”, sarà richiesto un contributo forfettario pari a Euro 500,00 (cinquecento euro). Nel caso in cui si effettui anche la visita in sito, saranno parimenti addebitati i costi di visita a piè di lista, fermo restando in ogni caso il limite massimo complessivo di Euro 5.000 (cinquemila euro).
10 Requisiti
L’Operatore Economico richiedente la qualificazione per un determinato Comparto, deve comprovare il possesso dei requisiti di ordine generale, dei requisiti di capacità economico-finanziaria e dei requisiti tecnico-organizzativi, previsti dalla presente Normativa e nello specifico Gruppo Merceologico.
Il mancato possesso ovvero la perdita anche di uno solo dei requisiti essenziali richiesti, comporta il mancato ottenimento della qualificazione ovvero la cancellazione dall’Albo fornitori qualificati. Per quanto attiene, in particolare, alle Start Up Innovative, si precisa che tali imprese potranno beneficiare di deroghe specifiche nel possesso di requisiti tecnici (a titolo non esaustivo: il possesso delle certificazioni ISO) ed economico - finanziari, che dovranno essere previste nei bandi di qualificazione. Dovranno, invece rispettare, in ogni caso, i requisiti di ordine generale ed in particolare attestare l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/ 2016 e ss.mm.ii.
10.1 Requisiti di ordine generale
L’Operatore Economico deve dimostrare di essere in possesso di ciascuno dei requisiti di ordine generale previsti dalla vigente normativa nazionale ed eurounitaria, per l’affidamento di appalti di lavori, forniture di beni e prestazioni di servizi. A tal fine l’Operatore Economico deve attestare l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/ 2016 e ss.mm.ii., mediante l’apposito documento presente sul Portale Qualificazione.
Nel corso di tutta la durata della qualifica, l’Operatore Economico è inoltre obbligato ad informare la struttura QFO di Terna in caso di sopravvenienza di ogni evento potenzialmente rilevante ai fini del suddetto art. 80 del D.lgs. 50/ 2016.
L’Operatore Economico deve, inoltre, dichiarare mediante apposito documento presente sul Portale Qualificazione, per sé stesso per i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.lgs. 50/2016, di non essere sottoposto direttamente o indirettamente a Sanzioni Internazionali, come di seguito definite.
Per Sanzioni Internazionali si intende qualsiasi legge, regolamento, decreto, lista nominativa o altre misure restrittive aventi ad oggetto qualsiasi sanzione commerciale, economica o finanziaria, embargo o restrizione, uso, adottati, emanati, amministrati, attuati o imposti, di volta in volta, da o nel:
a) le Nazioni Unite;
b) Unione Europea;
c) Italia;
qualunque organo, agenzia o autorità appartenenti a o che agisce da o per conto di una delle giurisdizioni/entità di cui ai suddetti punti a), b) e c).
L’Operatore Economico è a conoscenza della rilevanza per Terna del rispetto delle sanzioni internazionali imposte da organi, agenzie e autorità sottoposti alla giurisdizione anche di Stati Uniti d'America nonché del Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord, impegnandosi a tal fine ad informare immediatamente la struttura QFO di Terna (i) della eventuale sottoposizione a tali sanzioni internazionali e/o (ii) di attività svolte e/o modifica della propria compagine societaria che possano determinare l’assoggettamento a tali sanzioni internazionali, (iii) di avere sede, essere organizzata, residente in o operante da i seguenti paesi: Cuba, Iran, Xxxxx del Nord, Siria, la regione della Crimea dell'Ucraina, le province dell’Ucraina di Zaporizhzhia e di Kherson, la Repubblica popolare di Donetsk e la Repubblica popolare di Luhansk, per consentire alla stazione appaltante di adottare ogni necessario provvedimento a tutela dell’interesse pubblico sotteso.
Nel corso di tutta la durata della qualifica, l’Operatore Economico è obbligato a notificare prontamente alla struttura QFO di Terna ogni variazione nelle informazioni rese con riferimento alle Sanzioni Internazionali, tenuto conto che il mancato adempimento dei suddetti obblighi informativi può costituire causa di sospensione o, nei casi più gravi, di revoca della qualifica stessa. Le comunicazioni, nei suddetti casi, devono essere inviate via PEC all’indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxxx-xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Non saranno ammesse altre modalità di comunicazione (invio e-mail ad altre strutture di Terna, comunicazioni informali telefoniche o con altri mezzi, ecc.).
10.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria
L’adeguata capacità economico-finanziaria dell’Operatore Economico è dimostrata, a titolo non esaustivo, attraverso la:
▪ disponibilità di adeguati mezzi finanziari;
▪ affidabilità economico-finanziaria valutata con riferimento alle gestioni consuntivate come descritto nell’allegato 2 del presente documento;
▪ presenza di protesti, pregiudizievoli di conservatoria, decreti CIGS, procedure concorsuali ecc., rilevabili anche attraverso interrogazioni di banche dati esterne.
10.3 Requisiti tecnico-organizzativi
L’Operatore Economico deve dimostrare di essere in possesso di tutti i requisiti minimi richiesti nel bando di qualificazione del singolo Gruppo Merceologico di riferimento per il quale si presenta domanda di qualificazione.
Ciascun Gruppo Merceologico può prevedere anche specifici requisiti indicati nel relativo documento dei requisiti presente sul Portale Qualificazione.
10.4 Avvalimento
Gli Operatori Economici che intendono qualificarsi possono avvalersi dei requisiti relativi alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 135, comma 3 e 89, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Non possono essere oggetto di avvalimento i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Il soggetto che presta i requisiti (c.d. “ausiliario”) può essere stabilito in Italia o in Paesi terzi, secondo quanto previsto dall’art. 49
del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Per ciascun Comparto è consentito avvalersi di un solo soggetto ausiliario. L’avvalimento è consentito al solo Operatore Economico richiedente la qualificazione (c.d. “avvalente”) e non anche all’impresa ausiliaria. Di conseguenza non è consentito avvalersi di un soggetto che, a sua volta, utilizza i requisiti di un altro soggetto (c.d. “avvalimento a cascata”).
La qualificazione con avvalimento preclude, per una stessa categoria di specializzazione e per categorie che richiedono gli stessi requisiti di capacità tecnica e potenzialità produttiva, la contemporanea qualificazione dell’avvalente e dell’ausiliario in uno o più Comparti.
È preclusa la qualificazione di un soggetto con un ausiliario che già presta uno o più requisiti ad un soggetto già qualificato in uno o più Comparti.
Nel caso di avvalimento, i requisiti previsti per la qualificazione devono essere posseduti e dimostrati come di seguito specificato. I requisiti relativi alla condizione economica e finanziaria, se oggetto di avvalimento, devono essere posseduti integralmente dal soggetto ausiliario. I requisiti relativi alla capacità tecnica e alla potenzialità produttiva, se oggetto di avvalimento, devono essere posseduti cumulativamente dal soggetto che richiede la qualificazione e dal soggetto ausiliario. In ogni caso dovrà essere sempre garantita l’integrità delle fasi dei processi realizzativi correlati, nel rispetto dei requisiti richiesti per ogni singolo Comparto.
Nel caso di richiesta di avvalimento dei requisiti di capacità tecnica e potenzialità produttiva, il soggetto ausiliario deve possedere e dimostrare anche i requisiti relativi a:
a) condizione economica e finanziaria;
b) Sistema di Gestione per la Qualità per il campo di applicazione oggetto delle categorie di specializzazione richieste;
c) Sistema di Gestione Ambientale, se richiesto;
d) Sistema di Gestione per l’Organizzazione aziendale per la sicurezza sul lavoro, se richiesto.
Per la valutazione dei requisiti del soggetto ausiliario sono valide tutte le disposizioni applicabili, previste dal presente documento e dai documenti che disciplinano i requisiti specifici dei singoli Comparti.
L’Operatore Economico che intenda ricorrere all’avvalimento, ai fini della qualificazione dovrà produrre:
a) dichiarazione del soggetto avvalente, che richiede l’iscrizione all’Albo Fornitori Qualificati, attestante la volontà di ricorrere all'avvalimento dei requisiti necessari per la qualifica, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’ausiliaria;
b) dichiarazione del soggetto ausiliario, che presta i requisiti, con cui quest’ultimo si obbliga nei confronti del soggetto avvalente e verso Terna a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della qualifica e dei contratti eventualmente aggiudicati, nonché si rende disponibile a sottoscrivere i contratti di appalto, a titolo di responsabilità solidale con la società avvalente, ove risultata aggiudicataria;
c) dichiarazione del soggetto ausiliario relativa (i) al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice
degli Appalti nonché (ii) all’insussistenza di Sanzioni Internazionali;
d) dichiarazione di impegno a comunicare alla struttura QFO ogni circostanza in grado di far venire meno la messa a disposizione delle risorse oggetto di avvalimento da parte del soggetto ausiliario;
e) documentazione attestante i requisiti oggetto di avvalimento;
f) contratto di avvalimento, sottoscritto dal soggetto ausiliario e dal soggetto avvalente, in virtù del quale il primo si obbliga nei confronti del secondo a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della qualificazione nonché per l’esecuzione dei contratti d’appalto eventualmente aggiudicati.
Il contratto di avvalimento, di cui al precedente punto f) dovrà indicare espressamente:
▪ le parti contraenti con espressa indicazione di chi assume il ruolo di soggetto avvalente e di soggetto ausiliario;
▪ l’oggetto specifico del contratto, con indicazione dettagliata dei requisiti forniti e dell’elenco delle risorse e dei mezzi concretamente messi a disposizione dall’ausiliaria (a titolo esemplificativo e non esaustivo: lo stabilimento di produzione, le attrezzature, il personale, etc.);
▪ una durata del contratto che non deve essere inferiore alla durata della qualificazione;
▪ la responsabilità solidale tra avvalente ed ausiliaria nei confronti di Terna, nel caso di affidamento di contratto di appalto a favore dell’avvalente;
▪ il corrispettivo previsto per la messa a disposizione dei requisiti in favore del soggetto avvalente ovvero l’interesse di carattere direttamente o indirettamente patrimoniale – che ha indotto l’ausiliario ad assumere senza corrispettivo gli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
Si evidenzia che ciascuno degli elementi di cui sopra è ritenuto essenziale per Terna e, pertanto, la sua omissione o incompletezza, potrà comportare il mancato ottenimento della qualificazione.
10.5 Requisiti dei consorzi e delle “Start Up Innovative”
I consorzi potranno conseguire la qualificazione solo previa qualificazione delle singole imprese qualificate alle attività del Comparto di riferimento.
In particolare, per i consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., i requisiti di ordine generale
devono essere posseduti sia dal consorzio sia da tutte le imprese facenti parte del consorzio e designate per la qualificazione.
Per i menzionati consorzi i requisiti di capacità economico-finanziaria ed i requisiti tecnico-organizzativi devono essere posseduti e comprovati dal consorzio e possono essere computati cumulativamente in capo al consorzio, ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
Qualora una singola impresa qualificata per uno specifico Comparto aderisca ad un consorzio qualificato, per il medesimo Comparto, l’impresa verrà interpellata alle gare relative a quel Comparto, quale operatore singolo, solo nell’ipotesi in cui non venga interpellato il consorzio al quale la medesima ha aderito. Ogni impresa qualificata non può aderire a più di un consorzio.
Nel caso di un’impresa produttrice che per la commercializzazione dei propri prodotti si avvale di una società di intermediazione, anche quest’ultima può essere ammessa al procedimento di qualificazione, previo l’accertamento della sussistenza di vincoli giuridici tra i due soggetti. In tal caso i requisiti tecnici e di sistema qualità sono, di norma, verificati solo sull’impresa produttrice, mentre i requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziari sono verificati su entrambe le imprese.
Al consorzio viene attribuita in prima istanza la più alta tra le Classi di Interpello delle imprese raggruppate o consorziate. Può eventualmente essere attribuito un premio in funzione della consistenza dei requisiti cumulati di capacità tecnica, economica e finanziaria delle singole imprese.
Analoghe modalità di valutazione devono essere applicate alla forma associativa prevista nell’ambito dell’Unione Europea, denominata "Gruppo Europeo di Interesse Economico” (GEIE).
In alcuni Comparti caratterizzati da elevato tasso di innovazione e competitività, tipicamente del settore ICT, è possibile prevedere la qualificazione di imprese c.d. “Start Up”, per le quali potranno essere previste deroghe ai normali requisiti tecnici/economico finanziari e/o semplificazioni procedurali.
Tali Operatori Economici devono in ogni caso rispettare i requisiti di ordine generale di cui all’ art. 80 del Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e quanto previsto in tema di Sanzioni Internazionali, Codice Etico e D.lgs. 231/2001.
La qualificazione di “Start Up” può essere adottata solo per quei Comparti che la prevedono esplicitamente nei propri bandi.
Per poter “beneficiare” della qualifica le imprese dovranno dimostrare di rispettare rigorosamente i requisiti previsti nelle procedure
Terna, che identificano l’Operatore Economico come “Start Up Innovativa” e riportati nei bandi di qualificazione.
11 Rating di legalità
L’Operatore Economico dovrà indicare l’eventuale possesso del Rating di legalità (di cui all’art. 5-ter del Xxxxxxx-xxxxx 0/0000, come modificato dal Decreto-legge 29/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 62/2012), strumento volto alla promozione e all’introduzione di principi di comportamento etico in ambito aziendale.
12 Documentazione comprovante il possesso dei requisiti di qualificazione
Ai fini della dimostrazione dei requisiti di cui al precedente articolo 10 si richiede la presentazione della documentazione prevista in ogni singolo Gruppo Merceologico per il quale si presenta domanda di qualificazione.
I documenti devono essere redatti esclusivamente in lingua italiana. I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti in una lingua diversa dall’italiano, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale, dalle autorità diplomatiche o consolari del paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale, ai sensi dell’art. 134, comma 7, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Il possesso dei requisiti legali viene attestato dall’Operatore Economico mediante apposita dichiarazione sostitutiva resa dal
Legale Rappresentante dell’Impresa in conformità alle disposizioni previste dal DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
13 Codice Etico e Modello Organizzativo
Terna nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti interni si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice Etico.
Terna ha, inoltre, adottato un Modello di Organizzazione e di Gestione in ottemperanza dell’art. 6 del D.Lgs. 231/2001, con l’obiettivo di prevenire specifici reati ed ha adottato le Linee-Guida Anticorruzione del Gruppo Terna al fine di prevenire la corruzione pubblica e privata, sia in Italia e all’estero.
Codice Etico, Modello di Organizzazione e Gestione e Linee-Guida Anticorruzione, sono consultabili sul sito internet xxxxx://xxx.xxxxx.xx/. Infine, in conformità a quanto previsto dalla legge 30 novembre 2017, n. 179, Terna ha implementato un portale informatico “whistleblowing” quale canale per riceve le segnalazioni anche da soggetti esterni. Gli Operatori Economici, dunque, possono segnalare le violazioni, anche potenziali, dei principi contenuti nel Codice Etico, nel Modello ex D.lgs. 231/01 e nella Linee-Guida Anticorruzione tramite il link xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxx.xx/. L’Operatore Economico deve prendere espressamente atto dei predetti documenti, impegnandosi a tenere una condotta in linea coi principi in essi enunciati.
14 Approvazione della candidatura e attribuzione della Classe di Interpello/Indicazione di Affidamento
L’esito del procedimento di qualificazione con evidenza della Classe di Interpello assegnata o dell’Indicazione di Affidamento per gli incarichi professionali sarà comunicato con lettera tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). L’attribuzione della Classe di Interpello non è prevista in caso di “Start Up”. In nessun caso è previsto l’aumento della Classe di Interpello o dell’Indicazione di Affidamento che resteranno invariate per l’intera durata del periodo di qualificazione, salvo i casi di seguito elencati.
Le modifiche societarie potranno comportare l’incremento della Classe di Interpello/Indicazione di Affidamento nel triennio di validità, se conseguenti a operazioni straordinarie che determinino un incremento della capacità produttiva nello specifico Gruppo Merceologico o, in caso di Consorzi, di qualificazione di una nuova consorziata esecutrice, che abbia Classe di Interpello superiore a quella attribuita al Consorzio stesso. Parimenti potrà essere valutato l’incremento della Classe di Interpello solo qualora si qualifichino nuovi stabilimenti produttivi tali da determinare un sensibile incremento della capacità produttiva.
In fase di rinnovo di qualifica la Classe d’Interpello/Indicazione di Affidamento assegnata è soggetta ad una rivalutazione ex novo
e, pertanto, quella precedentemente attribuita oppure essere ridotta/aumentata.
La Classe di Interpello può, inoltre, essere soggetta a diminuzione in corso di qualifica nei casi previsti al successivo articolo 16. In caso di esito negativo del procedimento di qualifica/rinnovo Terna comunicherà, inoltre, i motivi del rigetto della richiesta. L’esito
negativo del procedimento di qualificazione non comporta alcun rimborso del contributo versato, di cui al precedente articolo 8.
15 Scadenza della qualificazione e rinnovo
La qualificazione conseguita dall’Operatore Economico ha durata triennale.
Entro la scadenza del triennio di validità lil soggetto qualificato è tenuto a riavviare il procedimento di qualificazione, seguendo
l’apposita procedura per il rinnovo presente sul Portale Qualificazione.
La procedura di rinnovo può essere avviata solamente nell’ultimo semestre di validità dell’idoneità dell’Operatore Economico. Qualora l’Operatore Economico non presenti, entro il suddetto termine, richiesta di rinnovo completa della documentazione necessaria, lo stesso decadrà dalla qualificazione.
È interesse dell’Operatore Economico monitorare lo stato di validità della propria qualifica e provvedere all’avvio tempestivo del processo di rinnovo per mantenere attiva la propria idoneità nell’Albo fornitori qualificati al fine di partecipare alle procedure competitive e all’affidamento di nuovi ordini (comprese Lettere di Attivazione). In caso di ritardo nell’invio dei documenti per il rinnovo da parte dell’Operatore Economico, che non consenta un rinnovo tempestivo della qualifica, tenuto conto dei termini garantiti da Terna, nulla potrà essere imputato alla stessa in merito a conseguenze o danni sofferti dall’Operatore Economico per il mancato rinnovo tempestivo. Terna non garantisce in alcun caso l’esito positivo dei processi di rinnovo della qualifica, neanche in caso di contratti in corso di esecuzione o partecipazione a procedure di gara.
Una volta spirato il termine utile per la procedura di rinnovo, l’Operatore Economico, per poter essere nuovamente iscritto nell’Albo, dovrà presentare una nuova richiesta di qualificazione.
Terna si riserva di concludere l’esame della procedura di rinnovo entro 3 (tre) mesi dalla data in cui si dispone di tutte le necessarie informazioni, salvo che non sia deliberata una visita presso l’Operatore Economico da effettuarsi in sito o in modalità “remoto”, secondo quanto espresso nel precedente articolo 9, in tal caso il tempo di valutazione del rinnovo è di 6 (sei) mesi.
Qualora la documentazione presentata sia incompleta o errata, Terna si riserva di richiedere le necessarie integrazioni o la produzione di ulteriore documentazione. In tal caso si interrompe il termine dei 3 (tre) mesi fino al momento in cui la documentazione non risulterà completa.
A insindacabile giudizio di Terna, qualora ritenuto opportuno2, è possibile interpellare alle gare anche Operatori Economici precedentemente già qualificati, seppure con idoneità scaduta, alla sola condizione che abbiano presentato la relativa istanza di rinnovo prima della scadenza della stessa e sempre che abbiano inserito nel Portale Qualificazione tutti i documenti richiesti, per i quali l’analisi preliminare di QFO e delle competenti strutture tecniche preposte abbia evidenziato un’”elevata confidenza” di riconferma della qualifica.
Resta, in ogni caso, inteso che l’iter di rinnovo dev’essere concluso - e la qualifica conseguita – improrogabilmente alla data di presentazione dell’offerta da parte dell’Operatore Economico interpellato. Nessun indennizzo e/o risarcimento di sorta potrà, in ogni caso, essere preteso dall’Operatore Economico interpellato quale conseguenza dell’esclusione dalla gara in caso di mancato conseguimento della qualifica alla predetta data.
16 Provvedimenti
Terna si riserva, qualora venga a conoscenza di fatti o circostanze pregiudizievoli documentati, relativi all’Operatore Economico qualificato e/o al suo operato nell’ambito di gare e/o ordini di cui risultasse titolare, di adottare i provvedimenti più appropriati in relazione alla rilevanza di tali evidenze, tra quelli di seguito elencati:
1. Lettera di richiamo, a fronte di eventi rilevanti che rendono opportuna una specifica segnalazione, al fine di prevenire l’eventuale aggravarsi della situazione. Rientrano in tale fattispecie, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il ritardo o l’inadempimento nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, non conformità, applicazione di penali, specie se reiterate, inadempimenti in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.lgs. 81/08, etc.
La lettera di richiamo costituisce per Terna un provvedimento di cui tener conto ai fini del mantenimento e/o del rinnovo della qualifica. Qualora un Operatore Economico risultasse destinatario di un numero pari a 2 (due) lettere di richiamo nel corso del triennio di qualifica, Terna potrà valutare, a seconda della gravità o rilevanza delle casistiche:
▪ la riduzione della Classe di Interpello (sia in corso di qualifica che, successivamente, in fase di rinnovo);
▪ la sospensione;
▪ il mancato rinnovo della qualifica.
2. Lettera di diffida, nel caso in cui un Operatore Economico non fornisca riscontro nei termini prescritti alle richieste formulate da Terna, via PEC o via mail al fine di effettuare le verifiche relative alla permanenza dei requisiti dichiarati. Nel caso in cui, a seguito di lettera di diffida, l’Operatore Economico non presenti nei termini richiesti la documentazione comprovante la permanenza dei requisiti dichiarati, la struttura QFO valuterà di disporre il “congelamento della qualifica”, di cui al successivo punto 9., che sarà in ogni caso deliberata come sospensione al primo Comitato utile.
3. Sospensione della qualifica, a fronte di eventi gravi quali, a titolo meramente esemplificativo, gravi inadempienze nell’ esecuzione dei contratti o in fase di gara, gravi eventi in ambito “Safety, sottoposizione a procedure di esecuzione concorsuale, sopravvenuta perdita della integrità e/o affidabilità economico-finanziaria, o tecnico-gestionale dell’Operatore Economico, con particolare riguardo ai casi di cui all’art. 80, comma 5 lett. c) del Codice degli Appalti; inadempimento degli obblighi in formativi, etc.
Al termine del periodo l’Operatore Economico è tenuto a comunicare a Terna le misure adottate per garantire il
superamento delle condizioni che hanno determinato l’adozione di tale provvedimento.
2 Si consideri a titolo esemplificativo l’esigenza di coprire un fabbisogno specifico e/o garantire il rispetto del principio di adeguata concorrenza.
Nel caso in cui la sospensione venga disposta a seguito di lettera di diffida, qualora nei termini prescritti l’Operatore Economico non presenti la documentazione idonea a verificare la permanenza dei requisiti dichiarati, questa si protrarrà sino a quando la documentazione espressamente richiesta non venga prodotta entro il limite massimo di 6 (sei) mesi, trascorsi i quali la struttura QFO potrà proporre al Comitato la decadenza della qualificazione.
Il provvedimento di sospensione comporterà per l’Operatore Economico i seguenti effetti:
▪ impossibilità di essere affidatario di nuovi ordini (comprese Lettere di Attivazione);
▪ mancato invito alle gare effettuate in applicazione del Sistema di Qualificazione e inammissibilità a concorso delle offerte presentate successivamente alla data del provvedimento in questione, ovvero alla data di adozione dell’atto che ha determinato il provvedimento di sospensione stesso, qualora antecedente.
Nel caso in cui la sospensione venga irrogata nei confronti dell’impresa aggiudicataria, Terna, si riserva la facoltà di intraprendere ogni azione idonea alla tutela dei propri interessi, ivi compresa la revoca dell’aggiudicazione o la mancata stipula del contratto o la sua risoluzione in danno.
L’Operatore Economico sospeso, potrà chiedere la revoca della sospensione, qualora vengano meno le condizioni che hanno portato all’adozione della misura, presentando richiesta documentata alla struttura QFO.
4. Revoca della qualifica a fronte di eventi di estrema gravità o, a titolo meramente esemplificativo, nei casi di reiterate inosservanze oggetto di precedenti sospensioni, dichiarazioni mendaci, condotte contrarie ai principi contenuti nel Codice Etico del Gruppo Terna e nel Modello di organizzazione e gestione ex D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
Il relativo procedimento di qualificazione, previa verifica di Terna del venir meno delle condizioni che avevano determinato la revoca della qualificazione, potrà essere avviato dall’Operatore Economico non prima di un anno dalla data di comunicazione della sua esclusione dall’Albo Fornitori qualificati.
5. Decadenza della qualifica nel caso in cui l’impresa:
▪ perda i requisiti di ordine generale e morale di cui all’art. art.80 del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii;
▪ sopraggiungano Sanzioni Internazionali;
▪ rinunci espressamente alla qualifica;
▪ ceda un ramo d’azienda oggetto di qualificazione ad altra impresa;
▪ perda i requisiti di capacità tecnica, potenzialità produttiva ed organizzativi richiesti.
6. Riduzione della Classe d’Interpello/Indicazione di Affidamento a seguito del verificarsi di specifici eventi che
determinano la riduzione dell’affidabilità dell’impresa, quali, a titolo meramente esemplificativo:
▪ grave peggioramento della situazione economico-finanziaria o dei requisiti della stessa (es. diminuzione della capacità produttiva a seguito di venir meno di uno o più stabilimenti ecc.);
▪ presenza di provvedimenti sanzionatori di qualificazione eventualmente ricevuti nel xxxxx xxxxx xxxxxx 0 (xxx) anni;
▪ ricezione di un numero pari a 2 (due) lettere di richiamo nel corso triennio di qualifica.
La riduzione della Classe di Interpello/Indicazione di Affidamento può essere disposta anche in via temporanea, in tutti i casi in cui il profilo di affidabilità complessiva dell’Operatore Economico risulti significativamente peggiorato. Si consideri a titolo meramente esemplificativo, la diminuzione dell’affidabilità economico-finanziaria, eventi critici anche in corso di esecuzione dei contratti, performance ridotte etc.
7. Visite di monitoraggio presso Operatori Economici ogni qualvolta si reputi opportuno per verificare il mantenimento dei requisiti di qualificazione o a seguito di eventi critici.
8. Sospensione dell’esame della candidatura: qualora durante il processo di qualificazione si dovessero verificare eventi pregiudizievoli per il perfezionamento dello stesso, può essere adottato il provvedimento di sospensione dell’esame della candidatura, che comporterà l’interruzione del periodo di valutazione di 6 (sei) mesi.
In caso di prosecuzione dell’iter di qualificazione, il termine di 6 (sei) mesi di cui sopra riprende a decorrere nuovamente dal termine di scadenza della sospensione dell’esame della candidatura. L’Operatore Economico è tenuto, in ogni caso, ad aggiornare la documentazione eventualmente scaduta (in particolare quella amministrativa/legale) e a dare informativa su qualsiasi mutamento avvenuto medio tempore, rilevante ai fini della qualificazione.
9. Congelamento della qualifica: al verificarsi di eventi critici che determinano l’improvviso venir meno dei requisiti di qualificazione e/o gravi elementi pregiudizievoli tali da rendere dubbia l’affidabilità dell’Operatore Economico, nelle more di sottoporre al primo Comitato possibile l’adozione di opportuni provvedimenti.
Il “congelamento della qualifica” comporterà una modifica di stato dell’Operatore Economico sul Portale Qualificazione,
che darà luogo ad un invio automatico di comunicazione di cambio stato all’Operatore Economico.
Il “congelamento della qualifica” è un provvedimento provvisorio, della durata massima di 6 (sei) mesi, durante il quale l’Operatore Economico non è più presente nell’Albo Fornitori qualificati e non può essere interpellato a gare e/o essere aggiudicatario di contratti o affidatario di Lettere di Attivazione.
Il congelamento avviene tipicamente, ma non esclusivamente, in caso di trasformazioni societarie ed in particolare in caso di cessioni di rami d’azienda, nelle more che si completino gli adempimenti e l’Operatore Economico subentrante, qualora manifesti interesse, produca la documentazione necessaria alla struttura QFO attestante il mantenimento di tutti i requisiti del ramo di azienda qualificato.
Il congelamento può essere disposto anche nel caso in cui, a seguito di lettera di diffida, l’Operatore Economico non
presenti nei termini richiesti la documentazione comprovante la permanenza dei requisiti dichiarati.
17 Variazioni societarie
L’Operatore Economico qualificato è tenuto a comunicare tempestivamente alla struttura QFO di Terna eventuali mutamenti significativi intervenuti nella propria struttura o nella proprietà (a titolo esemplificativo e non esaustivo: fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni, trasformazioni, subentro nuova consorziata/associata anche se non qualificata).
Le comunicazioni devono essere inviate esclusivamente all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx o, in alternativa, via PEC
all’indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxxx-xxxxx@xxx.xxxxx.xx.
Nel caso in cui si ravvisi una modifica sostanziale nell’ambito della struttura societaria di un’impresa già qualificata, Terna si riserva la facoltà di variare la Classe d’Interpello assegnata, anche prima della scadenza della qualificazione.
Terna si riserva di concludere le analisi conseguenti ai mutamenti di cui sopra e di comunicarne l’esito entro 3 (tre) mesi dalla data in cui si dispone di tutte le necessarie informazioni.
Fino alla comunicazione dell’esito Terna si riserva di non interpellare l’Operatore Economico qualificato alle gare indette nel Comparto di riferimento, congelando la qualificazione, secondo quanto previsto al precedente articolo 16.
18 Sistema di qualificazione fornitori esteri
L’Operatore Economico deve avere un’organizzazione tecnico-commerciale di assistenza post-vendita adeguata a soddisfare in maniera efficace ed efficiente i requisiti di assistenza di seguito descritti.
In particolare, è richiesta la presenza sul territorio italiano/europeo di una sede del fornitore dotata di:
- un ufficio tecnico con la documentazione (procedure di manutenzione, schede tecniche etc.) e mezzi necessari per dare una adeguata e pronta consulenza e/o supporto in caso di intervento per guasto del componente/materiale/apparecchiatura fornito;
- un ufficio commerciale in grado di seguire la gestione degli ordini in corso.
In sede di qualificazione l’Operatore Economico deve comprovare di essere in grado di fornire un adeguato servizio di assistenza post-vendita su tutto il territorio italiano mediante il possesso dei requisiti richiesti per lo specifico Comparto.
19 Trattamento dei dati generali dell’Operatore Economico e riservatezza
Terna si riserva di divulgare i dati generali dell’Operatore Economico quali, ragione sociale, tipo fornitore (singolo o consorziato), data scadenza idoneità ed indirizzo e-mail, previo consenso al trattamento degli stessi rilasciato mediante apposita sottoscrizione della dichiarazione richiesta nell’ambito del percorso di qualificazione di Terna.
I dati generali verranno divulgati esclusivamente in occasione delle casistiche sotto riportate:
a) costituzione di un RTI, per partecipazione a gare;
b) concessione del subappalto, in sede di esecuzione di contratti che consentano il subappalto;
c) certificazione di accessori a prodotti soggetti a qualificazione dei fornitori;
20 Richiesta da parte di altre Stazioni Appaltati per motivi strettamente connesse con l’esercizio delle
proprie attività istituzionali. Pubblicità
L’avviso dell’istituzione ed esistenza del Sistema di Qualificazione di Terna per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi, redatto in lingua italiana, è pubblicato con le modalità indicate dall’art. 128, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed è reso noto mediante apposito avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE), sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) nonché sul “profilo del committente” al sito istituzionale xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxxx.
Nel predetto avviso sono indicati i Gruppi Merceologici oggetto di qualificazione nonché il recapito presso cui gli interessati possono chiedere le informazioni necessarie.
Le eventuali modifiche ai criteri di qualificazione ed ai requisiti d’idoneità necessari per la qualificazione verranno comunicate agli Operatori Economici interessati mediante pubblicazione sul Portale qualificazione nonché sul sito internet istituzionale xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxxx.
La presente Normativa che disciplina i criteri, le modalità di iscrizione e di funzionamento del Sistema di Qualificazione e dell’Albo fornitori qualificati di Terna è resa nota mediante pubblicazione sul sito istituzionale xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxxx.
21 Foro competente
Ogni controversia relativa all’efficacia, interpretazione e applicazione della presente Normativa è deferita, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.
Allegato 1 “Gruppi Merceologici in regime di qualificazione”
TIPOLOGIA | GRUPPO MERCEOLOGICO |
FORNITURE | FCCC12 – Edifici prefabbricati industriali in cemento armato per stazioni elettriche AT |
FEBA01 - Batterie per i servizi ausiliari delle stazioni elettriche di AT | |
FECA02 – Cavi AT isolati con elastomeri XLPE | |
FECA05 – Cavi BT isolati con PVC non propaganti incendio | |
FECA18 – Funi di guardia con fibre ottiche per linee aeree AT (OPGW) | |
FECN01 – Conduttori metallici per linee elettriche AT | |
FECE01 – Chioschi prefabbricati metallici | |
FEEM06 – Equipaggiamenti e morsetteria AT | |
FEGE04 – Gruppi elettrogeni per servizi ausiliari di stazione elettriche AT | |
FEIN02 – Interruttori AT (SF6) | |
FEIT02 – Isolatori AT in porcellana | |
FEIT03 – Isolatori in vetro temprato per linee aeree AT | |
FEQE14 – Quadri BT c.a. e c.c. per servizi ausiliari | |
FEQE21 – Raddrizzatori | |
FEQE28 – Inverter, gruppi statici di continuità | |
FERP07 – Protezioni elettriche impianti di produzione e trasmissione | |
FESC01 – Scaricatori AT | |
FESE04 – Sezionatori AT 145 – 420 kV | |
FESO01 – Sostegni tubolari monostelo 132 – 380 kV | |
FESO02 – Sostegni tubolari per Stazioni Elettriche AT | |
FESO27 – Sostegni in acciaio a traliccio linee e portali AT 000-000-000 KV e/o MT | |
FEST04 – Apparecchiature prefabbricate involucro metallico AT SF6 | |
FETM25 – Trasformatori di misura AT (TA e TVC) | |
FETR05 – Trasformatori AT/MT | |
FETR11 – Trasformatori e autotrasformatori AT/AT | |
FIOT01 - Industrial-IOT: sviluppo, mantenimento e supporto | |
FTTE08 – Sistemi di protezione comando e controllo stazioni elettriche | |
FTTE11 – SAS - Sistemi digitali di automazione e controllo per S.E. AT | |
FTTT03 – Bobine di sbarramento | |
FTTT07 – Sistemi di trasmissione ad onde convogliate | |
LAVORI | FASS51 – Impianti antintrusione |
LCCO09 – Lavori di rivestimento sostegni AT | |
LELE02 – Lavori su elettrodotti 150 kV | |
LELE04 – Lavori su elettrodotti 380 kV | |
LELE08 - Posa cavi 132-150kV | |
LELE09 - Posa cavi 220-380kV | |
LESC02 – Stazioni elettriche – Montaggi elettrici ed elettromeccanici | |
LESC04 - Lavori di Opere Civili | |
LESC05 - Lavori di opere civili in Stazioni Elettriche | |
MELE06 – Taglio piante in prossimità di elettrodotti AT | |
SERVIZI | SLGS01 – Manutenzione Impianti Tecnologici |
SLGS02 – Manutenzione aree a verde e giardinaggio | |
SLGS03 – Pulizie e Derattizzazione | |
SLIT01 – Servizi informatici: sviluppo, mantenimento e supporto | |
SLIT02 – Cyber Security | |
SUPM01 - Robotics | |
SUPM02 - Advanced Materials | |
SUPM03 - Energy Tech | |
SUPM04 - Digital | |
INCARICHI PROFESSIONALI | SPPT01 – Progettazioni Civili |
SPPT57 – Direzione Lavori | |
SPPT58 – Incarichi relativi alla sicurezza | |
SPDP01 – Coordinatore dibattito pubblico |
Allegato 2 “Requisiti di affidabilità economico-finanziaria per la qualificazione e criteri per la determinazione
della Classe di Interpello e dell’Indicazione di Affidamento”
INDICE
1. Requisito di capacità economico-finanziaria
2. Aspetti rilevanti per la valutazione dell’affidabilità economico-finanziaria
3. Criteri per la determinazione della Classe di Interpello
4. Criteri per la determinazione dell’Indicazione di Affidamento
5. Requisito di capacità economico-finanziaria dei consorzi e determinazione della Classe di Interpello
1. Requisito di capacità economico-finanziaria
L’adeguata capacità economico-finanziaria dell’Operatore Economico è dimostrata attraverso l’analisi di vari aspetti
rappresentativi della gestione, tra cui in particolare a titolo non esaustivo:
• affidabilità economico-finanziaria accertata mediante l’analisi di indicatori di bilancio rappresentativi, con riferimento alle gestioni consuntivate e tramite fonti di valutazione terze e di primaria rilevanza;
• disponibilità di adeguati mezzi finanziari;
• presenza di protesti, pregiudizievoli di conservatoria, decreti CIGS, procedure concorsuali ecc., rilevabili anche attraverso interrogazioni di banche dati esterne.
L’analisi di tali aspetti consente, anche con l’ausilio di provider terzi specializzati e qualificati, l’attribuzione di un rating economico-finanziario, inteso come score di affidabilità del singolo Operatore Economico, che esprime la sua capacità economico-finanziaria. Al fine di valutare l’affidabilità complessiva della gestione aziendale, il rating della singola impresa è confrontato con il rating medio ottenuto dalle aziende che appartengono allo stesso target di mercato. La valutazione complessiva di tali aspetti contribuisce alla determinazione della Classe di Interpello attribuita all’Operatore Economico.
2. Aspetti rilevanti per la valutazione dell’affidabilità economico-finanziaria
Al fine di valutare se è stato raggiunto un corretto equilibrio economico, finanziario e patrimoniale, la valutazione dell’affidabilità economico-finanziaria dell’Operatore Economico in qualificazione prevede la valutazione delle seguenti aree gestionali:
• la redditività, intesa come capacità di produrre un reddito adeguato rispetto al capitale investito;
• la struttura finanziaria e patrimoniale, al fine di valutare il coinvolgimento dei vari portatori di capitale nel finanziamento
dell’impresa;
• l’equilibrio finanziario, inteso principalmente nei seguenti aspetti:
o capacità di far fronte agli impegni a breve termine
o sostenibilità dei debiti, intesa come capacità della gestione caratteristica di generare un flusso di cassa in grado di far fronte agli impegni finanziari.
Utilizzando la metodologia dell’analisi di bilancio è stato selezionato, per ogni area di gestione, l’indicatore più
rappresentativo:
o Cash Flow / Attivo
o Patrimonio Netto / Passivo
o Current ratio
o attivo a bt/ passivo a bt
o Oneri finanziari / Xxxxxx
fermo restando l’analisi di ulteriori indici di bilancio per esaminare e valutare eventuali ulteriori aspetti, qualora ritenuto necessario per una valutazione più approfondita.
Nel caso di Operatori Economici che accedono alla qualificazione in forma di gruppi societari, alla valutazione dell’affidabilità economico finanziaria della società che effettua la richiesta di qualificazione, contribuisce anche la valutazione dell’affidabilità economico finanziaria della società cui fa capo lo stabilimento produttivo, facente parte del relativo gruppo societario, tenuto anche conto di eventuali forme di c.d. “avvalimento di garanzia” infragruppo, nei casi appropriati.
Nel caso in cui l’impresa non sia ancora titolare di alcun bilancio civilistico (es. recente costituzione, operazioni straordinarie aziendali, ecc.) si procederà all’esame della società e dell’eventuale controllante, tramite la consultazione di fonti di valutazione terze e di primaria rilevanza, allo scopo di verificare l’insussistenza di elementi ostativi e/o pregiudizievoli. Successivamente
all’eventuale rilascio della qualificazione, in ogni caso si procederà a verificare l’affidabilità economico-finanziaria anche sul primo bilancio civilistico disponibile.
3. Criteri per la determinazione della Classe di Interpello
A ciascuna impresa è attribuita una Classe di Interpello intesa come importo massimo complessivo del totale dei contratti aggiudicabili all’Operatore Economico nell’arco di un anno.
La Classe di Interpello è espressione della capacità dimensionale nello specifico Gruppo Merceologico e di affidabilità
complessiva dell’Operatore Economico.
Ai fini della determinazione della Classe d’Interpello sono presi in considerazione sia aspetti di capacità produttiva o di esecuzione, relativa allo specifico Gruppo Merceologico, sia aspetti di affidabilità finanziaria e reputazionale, oltre che aspetti generali di performance (anche passate) e valutazione tecnica. Gli elementi che principalmente contribuiscono alla determinazione della Classe d’Interpello sono i seguenti:
• il valore medio del fatturato globale dell’ultimo triennio dichiarato nell’Allegato “Dichiarazione Dati EcoFin“ riscontrabile
nel Bilancio d’esercizio;
• il valore medio del fatturato relativo allo specifico comparto in qualificazione dell’ultimo triennio dichiarato nell’Allegato
“Dichiarazione Dati EcoFin“3
• il rating economico-finanziario quando disponibile e rilevato da fonti terze;
• analisi e confronto del rating dell’impresa con il rating medio delle aziende che appartengono allo stesso settore (generalmente disponibile su fonti terze specializzate);
• analisi aspetti tecnici della struttura dell’azienda (tra cui, laddove previsto, livello di attrezzature possedute);
• referenze relative a precedenti forniture, appalti e servizi;
• altri fattori di valutazione (anni di presenza in Albo fornitori qualificati, presenza in più Gruppi Merceologici, white list, rating di legalità, lettere di richiamo, inadempienze, non conformità di prodotto, ecc) e, in generale, ogni altro aspetto utile ad una valutazione dell’affidabilità e capacità dell’Operatore Economico in termini prospettici.
In particolare, in fase di rinnovo potranno incidere in misura cautelativa sulla ridefinizione della Classe d’Interpello provvedimenti sanzionatori di qualificazione eventualmente ricevuti nel xxxxx xxxxx xxxxxx 0 (xxx) anni, come contestazioni inadempienze e ogni altro provvedimento sanzionatorio o situazione pregiudizievole, anche solo potenzialmente, dell’affidabilità complessiva dell’Operatore Economico.
Le Classi di Interpello attribuibili all’Operatore Economico per i Gruppi Merceologici riferiti a lavori, forniture e servizi sono le seguenti:
- fino ad Euro 200.000,00
- fino ad Euro 500.000,00
- fino ad Euro 1.000.000,00
- fino ad Euro 2.000.000,00
- fino ad Euro 3.000.000,00
- fino ad Euro 4.000.000,00
- fino ad Euro 6.000.000,00
- fino ad Euro 8.000.000,00
- fino ad Euro 10.000.000,00
- fino ad Euro 12.000.000,00
- fino ad Euro 15.000.000,00
- fino ad Euro 18.000.000,00
- illimitata
4. Criteri per la determinazione dell’Indicazione di Affidamento
Nell’ambito dei Gruppi Merceologici relativi ad Incarichi Professionali, a ciascun Operatore Economico è attribuita una Indicazione di Affidamento intesa come valore massimo indicativo del singolo Incarico Professionale affidabile (Lettera di Attivazione o Contratto Chiuso).
Ai fini della determinazione dell’Indicazione di Affidamento sono presi in considerazione sia aspetti di capacità di esecuzione degli incarichi relativi allo specifico Gruppo Merceologico, sia aspetti di affidabilità finanziaria, oltre che aspetti generali di performance (anche passate) e valutazione tecnica. Gli elementi che principalmente contribuiscono alla determinazione della Indicazione di Affidamento sono i seguenti:
• il valore medio del fatturato globale dell’ultimo triennio dichiarato nella scheda “Fatturato” nella sezione DATI della richiesta di qualificazione;
• il valore medio del fatturato relativo allo specifico comparto in qualificazione dell’ultimo triennio dichiarato nella scheda “Fatturato” nella sezione DATI della richiesta di qualificazione4;
• figure professionali dichiarate nel documento “Requisiti di base” della richiesta di qualificazione;
• referenze relative agli incarichi professionali dichiarati nel documento “Requisiti di base” della richiesta di qualificazione;
• altri fattori di valutazione (anni di presenza in Albo fornitori qualificati, presenza in più Gruppi Merceologici, lettere di richiamo, inadempienze, ecc).
In particolare, in fase di rinnovo potranno incidere in misura cautelativa sulla ridefinizione dell’Indicazione di Affidamento, provvedimenti sanzionatori di qualificazione eventualmente ricevuti nel xxxxx xxxxx xxxxxx 0 (xxx) anni, come contestazioni inadempienze e ogni altro provvedimento sanzionatorio o situazione pregiudizievole, anche solo potenzialmente, dell’affidabilità complessiva dell’Operatore Economico.
Le Indicazioni di Affidamento attribuibili per i Gruppi Merceologici riferiti ad incarichi professionali sono le seguenti:
- Euro 15.000,00
- Euro 30.000,00
- Euro 60.000,00
- Euro 100.000,00
- Euro 150.000,00
- Euro 200.000,00
- Euro 250.000,00
- Illimitata
5. Requisito di capacità economico-finanziaria dei consorzi e determinazione della Classe di Interpello degli stessi
Ferma l’applicabilità di quanto previsto al precedente articolo 4, il requisito di capacità economico-finanziaria deve essere posseduto e comprovato dal Consorzio (di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) D. lgs. 50/2016) e può essere computato cumulativamente in capo al Consorzio, ancorché posseduto dalle singole imprese consorziate designate per la qualificazione.
Al Consorzio viene attribuita in prima istanza la più alta tra le Classi di Interpello delle imprese raggruppate o consorziate. Può eventualmente essere attribuito un premio in funzione della consistenza dei requisiti cumulati di capacità tecnica, economica e finanziaria delle singole imprese.