DEROGHE TEMPORANEE E MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
Riunione della
Commissione Mista Stato, Regioni e Province Autonome per il coordinamento sul funzionamento generale del sistema nazionale di controllo dei programmi di Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020
Roma, 25 Ottobre 2021
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx
ANALISI DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020
DOPO LA CONVERSIONE IN L. 11/09/2020, n. 120
DEROGHE TEMPORANEE E MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
ANALISI DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020
Il Decreto, in vigore dal 17/07/2020, interviene nelle seguenti materie:
semplificazioni in materia di contratti
pubblici
semplificazioni in materia edilizia
semplificazioni procedimentali e
responsabilità
semplificazione per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale
semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy
Con riferimento alle semplificazioni in materia di contratti pubblici, si illustrano di seguito le principali novità.
I CONTRATTI SOTTO SOGLIA
DEROGHE TEMPORANEE PREVISTE DAL DECRETO LEGGE N. 76/2020
ANALISI DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020
Deroghe al Codice dei Contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) |
Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei CONTRATTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA: (art. 1 del D.L. 76/2020 ) L’art. 1 del D.L. 76/2020 (c.d. «Decreto Semplificazioni», convertito in legge dalla L. n. 120/2020) è intervenuto in materia di procedure relative all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, ai fini dell’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale dovuto alla pandemia da Covid-19, introducendo disposizioni transitorie e derogatorie. Inizialmente la procedura derogatoria era prevista per affidamenti in cui la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente fosse adottato entro il 31/12/2021, successivamente detto termine è stato prorogato al 30/06/2023 (ad opera dell’art. 51 del D.L. n. 77/2021). La modifica è caratterizzata: ❑ dalla forte contrazione della tempistica di affidamento ❑ e dall’innalzamento degli importi per procedere all’affidamento diretto e alla procedura negoziata. |
ANALISI DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020
Deroghe temporanee al Codice dei Contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) per gli affidamenti SOTTO SOGLIA |
(art. 1 del D.L. 76/2020) TEMPISTICA DELL’ AFFIDAMENTO Le previsioni specifiche per gli affidamenti attuati in base all’art. 1 del D.L. 76/2020 sono: ⮚ (comma 1, art. 1) - aggiudicazione o individuazione definitiva del contraente entro il termine di 2 mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentato a 4 mesi nei casi di procedura negoziata senza bando. ⮚ Può essere valutato ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale: - il mancato rispetto dei termini previsti - la mancata tempestiva stipulazione del contratto - e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso. ⮚ Qualora tali ritardi siano imputabili all’operatore economico, essi costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento. |
ANALISI DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020
Deroghe temporanee al Codice dei Contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) per gli affidamenti SOTTO SOGLIA |
(art. 1 del D.L. 76/2020 ) In deroga all’ art. 36, comma 2, del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e all'art. 157, comma 2, del D. Lgs. 50/2016: ⮚ (comma 2, art. 1) – è possibile per l’affidamento delle attività di servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, procedere con le seguenti modalità: |
SERIVI E FORNITURE | |
IMPORTO IN EURO | PROCEDURA |
Fino a 139.000 | Affidamento diretto |
Da 139.000 a soglia comunitaria | Procedura negoziata senza bando con invito ad almeno 5 operatori |
ANALISI DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020
Deroghe temporanee al Codice dei Contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) per gli affidamenti SOTTO SOGLIA |
(art. 1 del D.L. 76/2020) Deroghe all’ art. 36, comma 2, del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e all'art. 157, comma 2, del D. Lgs. 50/2016: ⮚ (comma 2, art. 1) – è possibile per l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, procedere con le seguenti modalità: |
LAVORI | |
IMPORTO IN EURO | PROCEDURA |
Fino a 150.000 | Affidamento diretto |
Da 150.000 a 1.000.000 | Procedura negoziata senza bando con invito ad almeno 5 operatori |
Da 1.000.000 a soglia comunitaria | Procedura negoziata senza bando con invito ad almeno 10 operatori |
ANALISI DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020
Deroghe temporanee al Codice dei Contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) per gli affidamenti SOTTO SOGLIA |
(art. 1 del D.L. 76/2020) ULTERIORI DISPOSIZIONI DA APPLICARE AGLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA ✓ DETERMINA SEMPLIFICATA: gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. ✓ DISPOSIZIONI SUL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: per gli affidamenti mediante procedura negoziata senza bando, le stazioni appaltanti procedono con propria scelta all’aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso; resta fermo quanto previsto dall’art. 95, comma 3 del d.lgs. 50/2016. Nel caso di utilizzo del criterio del prezzo più basso le S.A. procedono ad applicare l’esclusione automatica delle offerta anomale. ✓ DISPOSIZIONI SULLA GARANZIA PROVVISORIA: la stazione appaltante NON richiede le garanzie provvisorie di cui all’art. 93 del d.lgs. 50/2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che giustifichino tale richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia comunque richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato. ✓ PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI DI AGGIUDICAZIONE: L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di affidamento diretto non è obbligatoria, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati. |
ANALISI DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020
Deroghe temporanee al Codice dei Contratti pubblici (d.lgs. 50/2016)
Affidamenti SOTTO SOGLIA
FATTISPECIE | D.L. 77/2021 (convertito L. 29/07/2021, n. 108) |
Art. 1, comma 2, D.L. 76/2020 - Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia | L’art. 51 del D.L. 77/2021 ha modificato l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020, prevedendo che per l’affidamento diretto la stazione appaltante, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 d.lgs. n. 50/2016, tiene conto nel selezionare gli operatori economici: - che gli stessi siano in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento; - che possano essere individuati anche tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; - e che comunque sia rispettato il principio di rotazione. |
I CONTRATTI SOPRA SOGLIA
DEROGHE TEMPORANEE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DISPOSTE DAL DECRETO LEGGE N. 76/2020
ANALISI DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020
Deroghe temporanee al Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. 50/2016) per gli affidamenti SOPRA SOGLIA
atti pubblici (d.l
L’art. 2 del D.L. 76/2020 (c.d. «Decreto Semplificazioni», convertito in legge dalla L. n. 120/2020) è intervenuto in materia di procedure relative all’aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia, ai fini dell’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale dovuto alla pandemia da Covid-19, introducendo disposizioni transitorie e particolari.
Inizialmente, la procedura derogatoria era prevista per affidamenti in cui la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente fosse adottato entro il 31/12/2021, successivamente detto termine è stato prorogato al 30/06/2023 (ad opera dell’art. 51 del D.L. n. 77/2021).
ANALISI DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020
Deroghe temporanee al Codice dei Contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) per gli affidamenti SOPRA SOGLIA |
(art. 2 del D.L. 76/2020 ) Specifiche disposizioni sulle procedure applicabili ai contratti pari o superiori alle soglie comunitarie: ⮚ (comma 1, art 2) - aggiudicazione o individuazione definitiva del contraente entro 6 mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento (fatte salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria) ⮚ (comma 1, art. 2) - Il mancato rispetto: ❑ dei termini di 6 mesi, ❑ la mancata tempestiva stipulazione del contratto e ❑ il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale. Qualora il ritardo è imputabile all'operatore economico, lo stesso costituisce causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto |
ANALISI DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020
Deroghe temporanee al Codice dei Contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) per gli affidamenti SOPRA SOGLIA |
(art. 2 del D.L. 76/2020 ) Specifiche disposizioni sulle procedure applicabili ai contratti pari o superiori alle soglie comunitarie: ⮚ (comma 2, art. 2) - affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea mediante la procedura aperta, ristretta o - previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge - la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo, sia per i settori ordinari sia per i settori speciali CON I TERMINI RIDOTTI PREVISTI PER RAGIONI DI URGENZA, anche con riguardo alla richiesta di chiarimenti. ⮚ anche nel caso in cui i documenti di gara non sono ad accesso gratuito per via elettronica non si applica la proroga del termine di presentazione delle offerte previsto dall’art. 74 comma 3 d.lgs. 50/2016 ⮚ nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti |
Procedura | Ricezione domande | Ricezione offerte | ||
Aperta | 15 giorni | |||
Ristretta | 15 giorni | 10 giorni | ||
Procedura competitiva con | 30 giorni | 15 giorni | ||
negoziazione |
ANALISI DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020
Deroghe temporanee al Codice dei Contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) per gli affidamenti SOPRA SOGLIA
(art. 2 del D.L. 76/2020 )
Estensione e deroghe alle procedure negoziate di cui agli artt. 63 e 125 d.lgs. 50/2016:
⮚ (comma 3, art. 2) - utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di opere di importo pari o superiore alle soglie comunitarie:
- previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione;
- nella misura strettamente necessaria quando - per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia COVID-19 - i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati.
⮚ (comma 3, art. 2) - utilizzo della procedura negoziata (per i settori ordinari e per i settori speciali) altresì per l'affidamento delle attività di esecuzione lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europee, anche in caso di singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale complessa ai sensi dell'art. 27 del D.L. 83/2012, che, con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31/01/2020, abbiano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di programma ai sensi dell'art. 252-bis del D. Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente), in materia di siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale.
ANALISI DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020
Deroghe temporanee al Codice dei Contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) per gli affidamenti SOPRA SOGLIA |
(art. 2 del D.L. 76/2020 ) Deroghe alla disciplina sulle procedure applicabili ai contratti pari o superiori alle soglie comunitari: ⮚ (comma 4, art. 2) - Deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto per ❑ le procedure negoziate attuate ai sensi del comma 3; ❑ le procedure in materia di edilizia scolastica e universitaria; ❑ le procedure in materia di edilizia sanitaria, giudiziaria e penitenziaria; ❑ le procedure in materia di infrastrutture per la sicurezza pubblica e per attività di ricerca scientifica; ❑ le procedure in materia di trasporti e infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017-2021 e relativi aggiornamenti, nonché per gli interventi funzionali alla realizzazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) e per i contratti relativi o collegati ad essi. |
ANALISI DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020
Deroghe temporanee al Codice dei Contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) per gli affidamenti SOPRA SOGLIA |
(art. 2 del D.L. 76/2020) Ulteriori disposizioni particolari applicabili ai contratti pari o superiori alle soglie comunitarie: ⮚ (comma 5, art. 2) - per ogni procedura di appalto è nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d’opera. ⮚ (comma 6, art. 2) - pubblicazione degli atti delle stazioni appaltanti nei rispettivi siti internet istituzionali, con applicazione della normativa in materia di trasparenza e dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016. Il ricorso ai contratti secretati di cui all’art. 162 del D. Lgs. 50/2016 è limitato ai casi di stretta necessità e richiede una specifica motivazione. ⮚ (art. 2-bis) – espressa previsione che permette agli operatori economici riunti in RTI di partecipare alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2 del D.L. 76/2020 (affidamenti sopra e sotto soglia comunitaria) |
Ulteriori disposizioni temporanee di cui al Decreto Legge n. 76/2020 (Semplificazioni)
con impatto sulla disciplina dei contratti pubblici
Art. 3, comma 2, D.L. 76/2020 Verifiche antimafia
Art. 3 D.L. 76/2020 | Art. 51 D.L. 77/2021 |
2. Fino al 31 luglio 2021, per le verifiche antimafia riguardanti l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3, anche quando l’accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L’informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro trenta giorni. | 2. Fino al 30 giugno 2023, per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni. |
ANALISI DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020
Le verifiche antimafia
ART. 3, COMMA 2, DEL D.L. N. 76 DEL 2020 («DECRETO SEMPLIFICAZIONI»)
• È stato snellito il procedimento che le stazioni appaltanti sono tenute ad avviare per verificare l’insussistenza di cause ostative di natura antimafia (artt. 67 e 84 del d.lgs. n. 159 del 2011).
• È stato previsto, in particolare, che la stazione appaltante, per addivenire alla stipula del contratto pubblico avente ad oggetto appalti di lavori, servizi e forniture, sia tenuta:
a) a consultare la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e tutte le altre banche dati disponibili;
b) ad acquisire, a seguito di tale consultazione, un’informativa liberatoria provvisoria, ciò anche quando l’accertamento è eseguito per un soggetto non censito.
ANALISI DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020
L’informativa provvisoria consente di stipulare immediatamente i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva. Resta, infatti, fermo l’obbligo di eseguire le ulteriori verifiche necessarie ai fini del rilascio della documentazione antimafia, che vanno completate entro i successivi sessanta giorni.
Qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive previste dalla normativa antimafia, la stazione appaltante è tenuta a recedere dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente nei limiti delle utilità conseguite.
La misura semplificatoria descritta
ha carattere temporaneo dal 17 luglio 2020 fino al 30 giugno 2023
Le verifiche antimafia
Equipollenza tra iscrizione alle c.d. Whitelist e informativa
• L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, equivale al rilascio dell'informazione antimafia.
(inserimento dell’art. 83-bis, co.2, d.lgs. 159/2011 ad opera dell’art. 3 d.l. n. 76/2020)
Art. 3, comma 1, D.L. 76/2020
Verifiche antimafia per l’erogazione di benefici economici comunque denominati
Art. 3 D.L. 76/2020 | Art. 51 D.L. 77/2021 |
1. Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con efficacia e celerìtà alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo conseguenti all’emergenza sanitaria globale del COVID-19, fino al 31 luglio 2021, ricorre sempre il caso d’urgenza e si procede ai sensi dell’articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all’articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1-bis e 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché dagli articoli 25, 26 e 27 del decreto- legge 19 maggio 2020, n.34 | 1. Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con efficacia e celerità alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo conseguenti all'emergenza sanitaria globale del COVID-19, fino al 30 giugno 2023, ricorre sempre il caso d'urgenza e si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1-bis e 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché dagli articoli 25, 26 e 27 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34. |
Analisi del Decreto Legge n. 76/2020
Art. 5, comma 1, D.L. 76/2020
Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica in deroga all’art. 107 d.lgs. 50/2016
Fino al 30 giugno 2023 (termine cosi prorogato dall’art. 51 d.l. 77/2021 e prima fissato al 31.7.2021), in deroga all’articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la sospensione, volontaria o coattiva, dell’esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del medesimo decreto legislativo, anche se già iniziati, può avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni:
⮚ a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea;
⮚ b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l’emergenza sanitaria globale da COVID-19;
⮚ c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d’arte dell’opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non
vi è accordo tra le parti;
⮚ d) gravi ragioni di pubblico interesse.
Art. 5, comma 2, D.L. 76/2020 Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica
D.L. 76/2020 | D.L. 77/2021 |
2. La sospensione è in ogni caso disposta dal responsabile unico del procedimento. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera a), si provvede ai sensi del comma 4. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere b) e d), su determinazione del collegio consultivo tecnico di cui all’articolo 6, le stazioni appaltanti o le autorità competenti, previa proposta della stazione appaltante, da adottarsi entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione allo stesso collegio della sospensione dei lavori, autorizzano nei successivi dieci giorni la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle esigenze sottese ai provvedimenti di sospensione adottati, salvo assoluta e motivata incompatibilià̀ tra causa della sospensione e prosecuzione dei lavori | 2. La sospensione è in ogni caso disposta dal responsabile unico del procedimento. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera a), si provvede ai sensi del comma 4. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere b) e d), su parere del collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 6, le stazioni appaltanti o le autorità competenti, previa proposta della stazione appaltante, da adottarsi entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione allo stesso collegio della sospensione dei lavori, autorizzano nei successivi dieci giorni la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle esigenze sottese ai provvedimenti di sospensione adottati, salvi i casi di assoluta e motivata incompatibilità tra causa della sospensione e prosecuzione dei lavori |
Art. 5, comma 4 e 5, D.L. 76/2020
Risoluzione del contratto per ritardo nell’esecuzione
in deroga alla procedura di cui all’art. 108 d.lgs. 50/2016
Ipotesi di cui al comma 4 art. 5 D.L. 76/2020 | Ipotesi di cui al comma 5 art. 5 D.L. 76/2020 |
Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa procedere con il soggetto designato, né, in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare, la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione del contratto, che opera di diritto. | Le disposizioni del comma 4 si applicano anche: - in caso di ritardo dell'avvio o dell'esecuzione dei lavori, non giustificato dalle esigenze descritte al comma 1, nella sua compiuta realizzazione per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera e, comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera, da calcolarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. |
Analisi Decreto Legge 76/2020
Art. 6 D.L. 76/2020 Collegio consultivo tecnico
Tra le varie disposizioni volte a semplificare e accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici vi è quella di cui all’art. 6 del D.L 76/2020 che istituisce il Collegio Consultivo Tecnico, un organismo tecnico che avrebbe la principale funzione di consulenza e assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. L’istituto novellato, dal D.L. 77/2021, non è al momento pienamente operativo.
Art. 6, comma 8, D.L. 76/2020
Collegio consultivo tecnico e linee guida ministeriali
D.L. 76/2020 | D.L. 77/2021 |
8. Ogni componente del collegio consultivo tecnico non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di dieci incarichi ogni due anni. In caso di ritardo nell’adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell’assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo. Il ritardo ingiustificato nell’adozione anche di una sola determinazione è causa di decadenza del collegio e, in tal caso, la stazione appaltante può assumere le determina- zioni di propria competenza prescindendo dal parere del collegio | 8. Ogni componente del collegio consultivo tecnico non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di dieci incarichi ogni due anni. In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo. Il ritardo ingiustificato nell'adozione anche di una sola determinazione è causa di decadenza del collegio e, in tal caso, la stazione appaltante può assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del collegio. 8-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvate apposite Linee guida volte a definire, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla complessità dell'opera, nonché all'entità e alla durata dell'impegno richiesto ed al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, le modalità di costituzione e funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflativi e contenziosi esistenti. Con il medesimo decreto, è istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici. A tale fine, i Presidenti dei collegi consultivi provvedono a trasmettere all'Osservatorio gli atti di costituzione del collegio e le determinazioni assunte dal collegio, entro cinque giorni dalla loro adozione. Ai componenti dell'osservatorio non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Consiglio superiore dei lavori pubblici disponibili a legislazione vigente. |
Art. 8, comma 1, D.L. 76/2020
Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici
In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2023 (così come modificata dal d.l. 77/2021):
❑ è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto
in via d'urgenza, nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali;
❑ le stazioni appaltanti possono prevedere il sopralluogo obbligatorio nonché la consultazione in loco dei documenti di gara esclusivamente laddove ciò sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare;
❑ in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza senza necessità di motivare le ragioni d’urgenza, che si considerano comunque sussistenti;
❑ le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione, già adottati, a condizione che si provveda ad un aggiornamento degli atti di programmazione in conseguenza degli effetti dell'emergenza da COVID-19.
Art. 8, comma 2, 3 e 4, D.L. 76/2020
Altre disposizioni sollecitatorie in materia di contratti pubblici
Entro la data del 31 dicembre 2020:
- in relazione alle procedure di affidamento per le quali sia scaduto entro il 22 febbraio 2020 il termine per la presentazione delle offerte, le stazioni appaltanti, provvedono all'adozione dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione, fermo restando quanto previsto dall’art. 103 D.L. n. 18/2020;
- in relazione agli accordi quadro di cui all'articolo 54 d.lgs. 50/2016, nei limiti delle risorse disponibili provvedono all'aggiudicazione degli appalti basati su tali accordi quadro ovvero all'esecuzione degli accordi quadro.
Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione il direttore dei lavori adotta, in relazione alle lavorazioni effettuate alla data del 15 giugno 2021 e anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, il SAL entro il 30 giugno 2021 e nei 5 giorni successivi il certificato di pagamento. Il pagamento viene effettuato entro i successivi quindici giorni nei limiti della disponibilità finanziaria della stazione appaltante e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per lo specifico intervento cui lo stato di avanzamento dei lavori si riferisce.
Art. 8, comma 4, D.L. 76/2020
Altre disposizioni in materia di contratti pubblici volte a regolare le anomalie derivanti dalla necessaria adozione delle misure di contenimento
Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione:
- (rimborso dei costi) sono riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d'asta, i maggiori costi derivanti dall'adeguamento e dall'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione delle misure di contenimento, e il rimborso di detti oneri avviene in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento successivo all'approvazione dell'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi;
- (sospensione dei lavori) il rispetto delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020 e dall'articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020 nonché dai relativi provvedimenti attuativi, ove impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, qualora impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all'esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta; non si applicano gli obblighi di comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione e le sanzioni previsti dal terzo e dal quarto periodo del comma 4 dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DISPOSTE DAL DECRETO LEGGE N. 76/2020
ANALISI DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020
La messa a sistema del Codice del Terzo Settore attraverso l’inserimento di puntuali richiami espressi
Fattispecie | Modifiche al d.lgs. 50/2016 |
Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni - Terzo settore | Modifica dell'art. 30, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, in materia di principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni: ⮚ estensione dell'applicazione delle disposizioni della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo anche a forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore previste dal titolo VII del Codice del Terzo settore, di cui al D.Lgs. 03/07/2017, n. 117, relativo ai rapporti con gli enti pubblici. |
Scelta delle procedure per il Terzo Settore | Modifica dell’art. 59 del D.Lgs. o 50/2016, in materia di scelta dei contraenti: ⮚ La novella legislativa aggiunge al comma 1 il richiamo espresso anche a quanto previsto titolo VII del Codice del Terzo settore, di cui al D. Lgs. 03/07/2017, n. 117, relativo ai rapporti con gli enti pubblici |
Norme applicabili ai servizi sociali e ad altri servizi specifici dei settori speciali - Terzo settore | Modifica dell’art. 140 del D. Lgs. 50/2016 in materia di norme applicabili ai servizi sociali e ad altri servizi specifici dei settori speciali: ⮚ anche in questo caso la modifica è volta a richiamare, al comma 1, quanto espressamente previsto dal titolo VII del Codice del Terzo settore, di cui al D. Lgs. 03/07/2017, n. 117, relativo ai rapporti con gli enti pubblici |
ANALISI DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020
LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI
Fattispecie | Modifiche al d.lgs. 50/2016 |
Contratti sotto soglia | Clausole sociali e partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese Modifica dell’art. 36, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 con riferimento ai contratti sotto soglia: ⮚ Obbligo per le stazioni appaltanti di applicare le disposizioni dell’art. 50 del D.Lgs. 50/2016 e quindi inserire nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale - con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera - specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione, da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore (la previgente disposizione prevedeva l’applicazione delle clausole sociali solo come facoltà nei contratti sotto soglia). Affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro Modifica dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016: ⮚ previsione della non obbligatorietà della pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro. |
ANALISI DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020
LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI
Fattispecie | Modifiche al D.Lgs. 50/2016 |
Conclusione dei contratti pubblici | Modifica dell’art. 32, comma 8, del d. lgs. 50/2016, in materia di procedure per la conclusione del contratto di affidamento: ⮚ La stipulazione del contratto deve avvenire entro 60 giorni successivi al momento in cui è divenuta efficace l'aggiudicazione; salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire ⮚ previsione dell’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto (così restringendo i casi in cui possa sussistere un'ipotesi di differimento concordata tra le parti); ⮚ Previsione della facoltà in seno alle stazioni appaltanti di stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione ⮚ mancata stipulazione del contratto nel termine previsto debitamente motivata con specifico riferimento all’interesse della stazione appaltante e all'interesse nazionale alla sollecita esecuzione del contratto; inoltre lo scostamento del termine della stipula contrattuale potrà essere valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto. Il legislatore precisa che la pendenza di un ricorso giurisdizionale nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto, non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto; viene tuttavia fatto salvo quanto previsto dai commi 9 e 11 dell'art. 32 del d. lgs. 50/2016, in materia rispettivamente di termine minimo da rispettare dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, nonché in materia di domanda cautelare. |
ANALISI DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020
LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI
Fattispecie | Modifiche al D.Lgs. 50/2016 |
Qualificazione di stazioni appaltanti e centrali di committenza | Modifiche all'art. 38 del D. Lgs. 50/2016 che prevede l’istituzione, presso l'ANAC, che ne assicura la pubblicità, di un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza. La modifica ha inciso sui criteri di qualificazione delle stazioni appalti e delle centrali di committenza. La qualificazione è conseguita in rapporto ai bacini territoriali, nonché alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo : ⮚ Introduzione del nuovo comma 3-bis che richiede alle centrali di committenza e ai soggetti aggregatori la qualificazione almeno in due ambiti – quello inerente alla capacità di progettazione e quello inerente alla capacità di affidamento. ⮚ Le attività correlate al terzo ambito, inerente l’esecuzione dell’appalto, potranno essere effettuate direttamente dai soggetti per i quali sono svolte le aggiudicazioni dalle centrali di committenza e/o dai soggetti aggregatori. Detti soggetti dovranno essere però qualificati in tale ambito ed i criteri di classificazione saranno individuati da un DPCM che sarà adattato d’intesa con la conferenza Unificata. ⮚ Modifiche al comma 4 dell'art. 38, che elenca i requisiti previsti per la qualificazione suddividendoli in requisiti di base e requisiti premianti: tra i requisiti di base si inserisce ora, come novità, la disponibilità di piattaforme telematiche nella gestione di procedure di gara, che prima era prevista tra i requisiti premianti. |
ANALISI DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020
LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI
Fattispecie | Modifiche al Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016 |
Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria | Si introducono alla lett. a) dell'art. 46, comma 1, del D. Lgs. 50/2016. che elenca gli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche gli archeologi. professionisti singoli, associati e le società da essi costituite. |
Consorzi | Modifica all'art. 48, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 al fine di chiarire l’obbligo per il consorziato designato, qualora esso sia, a sua volta, un consorzio di cui alla lett. b) dell'art. 45, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, di indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. |
ANALISI DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020
LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI
Fattispecie | Modifiche al D.Lgs. 50/2016 |
Motivi di esclusione | Modifica della disciplina dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (disciplina dell'esclusione dell'operatore da parte della stazione appaltante in presenza di gravi violazioni definitivamente accertate e concernenti gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o di contributi previdenziali): ⮚ La disposizione riscrive il quinto periodo del comma 4, prevedendo un’ipotesi ulteriore di esclusione non automatica ma discrezionale da parte della stazione appaltante che potrà, dunque, escludere un operatore economico dalla procedura quando essa sia a conoscenza e possa adeguatamente dimostrare che l'operatore non abbia ottemperato gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o di contributi previdenziali non definitivamente accertati e che tale mancato pagamento costituisca una grave violazione. |
ANALISI DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020
LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI
Fattispecie | Modifiche al D.Lgs. 50/2016 |
Modalità di valutazione dell’ adeguatezza della copertura assicurativa | Modifica dell'art. 83 del D. Lgs. 50/2016, il cui comma 4 prevede che, per gli appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possano richiedere un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali: ⮚ Il nuovo comma 5-ter prevede che la valutazione dell’adeguatezza sia condotta dalla stazione appaltante sulla base della polizza assicurativa contro i rischi professionali già posseduta dall’operatore economico e in corso di validità. Nel caso di polizze assicurative di importo inferiore al valore dell’appalto, le stazioni appaltanti possono richiedere che, a corredo dell’offerta, sia documentato l’impegno dell’impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell’appalto, in caso di aggiudicazione. |
ANALISI DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020
LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI
Fattispecie | Modifiche al D.Lgs. 50/2016 |
Semplificazione del terminale unico per i buoni pasto elettronici | Modifica dell’articolo 144 del D. Lgs. 50/2016: ⮚ introduzione del comma 6-bis che prevede che, in caso di buoni pasto in forma elettronica, debba essere garantito agli esercizi convenzionati un unico terminale di pagamento |
Forme speciali di partenariato per la fruizione del patrimonio culturale | Modifica dell’art. 151, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, estensione dei soggetti autorizzati ad attivare le forme di PPP: ⮚ Attribuzione ora allo Stato, alle Regioni e agli altri enti territoriali (ndr.: invece del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) la possibilità di attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato. La norma mira ad assicurare la fruizione del patrimonio culturale della nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla tutela. Resta fermo quanto previsto dall'art. 106, comma 2-bis, del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il quale riguarda l’autorizzazione per la concessione in uso individuale di beni culturali in consegna al Ministero per i beni e le attività culturali |
ANALISI DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020
LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI
Fattispecie | Modifiche al D.Lgs. 50/2016 |
Partenariato pubblico privato per contratti di rendimento energetico e di prestazione energetica | Modifica dell'art. 180, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, in materia di contratti di partenariato pubblico privato. Tale comma stabilisce che, con riferimento ai contratti di partenariato, i ricavi di gestione dell'operatore economico provengono dal canone riconosciuto dall'ente concedente nonché da qualsiasi altra forma di contropartita economica ricevuta dal medesimo operatore economico, ivi compresi gli introiti diretti derivanti della gestione del servizio ad utenza esterna: ⮚ Con la modifica si stabilisce che i ricavi di gestione possono essere determinati e pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica, definiti contrattualmente, purché chiaramente quantificabili. Tale disposizione si applica ai contratti di rendimento energetico e di prestazione energetica (EPC). ⮚ Inoltre, la novella pone in capo all'operatore economico il compito di rendere disponibile all'amministrazione concedente la quantificazione del miglioramento energetico, che deve essere verificata e monitorata per tutta la durata del contratto, anche mediante piattaforme informatiche dedicate alla raccolta, organizzazione, gestione, elaborazione, valutazione e monitoraggio dei consumi energetici |
Finanza di progetto | Modifica all'art. 183 del D. Lgs. 50/2016 in materia di finanza di progetto: ⮚ si consente agli operatori economici di presentare, alle amministrazioni aggiudicatrici, proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, anche se presenti negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice. ⮚ si prevede, inoltre, che il progetto di fattibilità eventualmente modificato, sia inserito negli strumenti di programmazione, qualora non vi sia già presente |
ANALISI DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020
LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI
Fattispecie | Modifiche al D.Lgs. 50/2016 |
Attività del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) | Finanziamento e riprogrammazione delle risorse per le infrastrutture prioritarie Modifica dell’art. 202 del D. Lgs. 50/2016 che tratta la materia del finanziamento e della riprogrammazione delle risorse per le infrastrutture prioritarie: ⮚ si prevede che per i finanziamenti approvati dal CIPE, senza contestuale approvazione dei progetti, l'utilizzo di eventuali ribassi di gara o risorse liberatesi in corso d'opera è autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previa richiesta e istruttoria presentate dal soggetto attuatore, e contestuale individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito della medesima opera in cui i ribassi e le risorse si sono determinate. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende informativa al CIPE in merito a tali autorizzazioni. Modifica all’art. 216 del D. Lgs. 50/2016 che reca disposizioni transitorie e di coordinamento: ⮚ le proroghe della dichiarazione di pubblica utilità e del vincolo preordinato all’esproprio in scadenza su progetti già approvati dal CIPE in base al previgente D. Lgs. 163/2006 (precedente codice dei contratti pubblici) sono approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 dicembre di ciascun anno rende una informativa al CIPE in merito alle proroghe disposte nel corso dell’anno e ai termini in scadenza nell’anno successivo. |
IL DECRETO LEGGE N. 77/2021:
ALTRE MODIFICHE GENERALI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI
Subappalto
SUBAPPALTO NEI CONTRATTI PUBBLICI
Modifiche ai sensi dell’art. 49 del D.L. 77/2021
Il D.L. 31/05/2021, n. 77, nell'ottica di una semplificazione normativa di alcuni istituti del Codice dei contratti pubblici, è intervenuto nuovamente sulla disciplina del subappalto, al fine di rimuovere alcuni aspetti critici che erano stati oggetto di decisioni negative della Corte di giustizia dell'Unione europea che ha censurato la normativa italiana in quanto eccessivamente limitativa dell'istituto.
La nuova disciplina è introdotta dall’art. 49, D.L. 77/2021 e apporta profonde modifiche all’art. 105, d. lgs. n.
Prima di visionare nel dettaglio tali modifiche, visioniamo in sintesi gli elementi cardini della fattispecie, disciplinati dall’art. art. 105, D. lgs. n. 50/2016
LA DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO SECONDO L’ ART. 105 DEL D. LGS. N. 50/2016:
Nozione, Esclusioni, Autorizzazione e Requisiti
NOZIONE DI SUBAPPALTO | E’ definito subappalto il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto (105 co. 2 d.lgs. n. 50/2016) Costituisce una eccezione rispetto al principio di esecuzione in proprio delle prestazioni contrattuali Civilisticamente: è un negozio giuridico derivato dal contratto d’appalto (art. 1656 cod. civ. ) «se una determinata attività rientra formalmente nell’oggetto dell’affidamento, nel senso che era autonomamente prevista dalla lex specialis come una delle attività da assegnare, l’affidamento integrale a terzi può essere consentito solamente ricorrendo all’istituto del subappalto» (TAR Lazio 10337/2018). |
Estensione in ambito pubblico | In ambito pubblico, la nozione «allargata» di subappalto (contratti «similari» o «assimilati» al subappalto) è definita come: qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono impiego di manodopera (fornitura con posa in opera e noli a caldo, ad esempio), qualora singolarmente: - di importo superiore a 100.000 euro o al 2% delle prestazioni affidate - e il valore della manodopera sia superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare. |
LA DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO SECONDO L’ ART. 105 DEL D. LGS. N. 50/2016:
Nozione, Esclusioni, Autorizzazione e Requisiti
ESCLUSIONI | Il comma 3 dell’art. 105 del D. Leg.vo 50/2016 individua le categorie di forniture o servizi che, per le loro specificità, non si configurano mai come attività affidate in subappalto, quali: a) l’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante; b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici; c) l’affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto. |
LA DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO SECONDO L’ ART. 105 DEL D. LGS. N. 50/2016:
Nozione, Esclusioni, Autorizzazione e Requisiti
La possibilità di fare ricorso al subappalto costituisce eccezione al principio generale di esecuzione in proprio degli affidamenti, espresso dal comma 1 dell’art. 105 del D. Leg.vo 50/2016.
Pertanto, gli affidatari dei contratti pubblici possano affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture, solo previa autorizzazione della stazione appaltante.
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO
L’autorizzazione è subordinata alla coesistenza delle seguenti circostanze:
- che la volontà di volersi avvalere del subappalto sia stata espressa in sede di gara dal concorrente aggiudicatario;
- che il subappaltatore non si trovi in una causa di esclusione di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016;
- che il subappaltatore sia qualificato per i lavori e/o servizi e/o forniture da assumere;
- l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto.
Il comma 18 dell’art. 105 del D. Leg.vo 50/2016 dispone che la stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta, termine che può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.
Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a
100.000 Euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
Trascorso i suindicati termini di 30 giorni e di 15 giorni senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende assentita.
LA DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO SECONDO L’ ART. 105 DEL D. LGS. N. 50/2016:
Nozione, Esclusioni, Autorizzazione e Requisiti
LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI SUBAPPALTO ART. 49 DEL D.L. 31/05/2021, n. 77
La disciplina introdotta dall’art. 49, D.L. 77/2021 modifica l’art. 105, d.lgs. n. 50/2016, con modifiche di immediata vigenza
a partire dal 01/06/2021 (entrata in vigore del Decreto) e modifiche ad efficacia differita a decorrere dal 01/11/2021:
DISPOSIZIONI IN VIGORE DAL 01/06/2021 | |
Ridefinizione delle direttrici che guidano l’interpretazione del divieto di cessione del contratto | Il comma 1 dell’art. 105 d.lgs. n. 50/2016 si arricchisce per effetto della novella legislative prevedendo «A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.» |
Soppressione del limite dei ribassi al subappaltatore | Dopo aver soppresso la previsione secondo cui il ribasso applicato al subappaltatore non può essere superiore al 20% dei prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione all’affidatario principale, il legislatore modificando il comma 14 dell’art. 105 d.lgs. 50/2016 introduce una sorta di sistema di qualità della filiera precisando che il subappaltatore deve garantire: (i) gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e (ii) riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale |
LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI SUBAPPALTO ART. 49 DEL D.L. 31/05/2021, n. 77
La nuova disciplina ridefinisce la quota di subappalto abrogando da un lato la previsione transitoria del decreto c.d.
sblocca cantieri e dall’altro introducendo in una prima fase un nuovi limite che cede il passo alla discrezionalità della
S.A. nella seconda fase. Nel dettaglio:
DISPOSIZIONI IN VIGORE DAL 01/06/2021 | |
Limite della quota subappaltabile al 50% dal 1° giugno 2021 | il Decreto interviene sul limite all’utilizzo del subappalto fissato dall’art. 105, d.lgs. n. 50/2016, stabilendo che fino al 31/10/2021 il subappalto non può superare la quota del 50% dell'importo complessivo del contratto. Viene quindi elevato al 50% il limite già aumentato temporaneamente al 40% dal D.L. Sblocca cantieri (D.L. 32/2019). La deroga transitoria vale anche con riferimento alle opere superspecializzate di cui all’art. 89 co. 11 d.lgs. 50/2016 (cd. SIOS). |
Limite variabile della quota subappaltabile dal 1° novembre 2021 | Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nelle c.d. white list ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori. |
LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI SUBAPPALTO
ART. 49 DEL D.L. 31/05/2021, n. 77
DISPOSIZIONI IN VIGORE DAL 01/11/2021 | |
Abolizione del limite precostituito per legge della quota subappaltabile anche per le SIOS | Mediante la modifica al comma 2 dell’art. 105, d.lgs. n. 50/2016 viene abolito definitivamente il limite quantitativo al subappalto precostituito per legge. Viene inoltre disposta l’abrogazione del divieto di subappalto oltre il 30% (previsto dal comma 5) anche per il subappalto delle opere c.d. superspecialistiche (SIOS) per le quali non è ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89, comma 11, d.lgs. n. 50/2016. |
Dal 1° novembre 2021, in coerenza con le decisione della Corte di Giustizia UE, ciascuna Stazione appaltante - nel | |
quadro di orientamento fornito ora dal riformulato comma 1 dell’art. 105 d.lgs. n. 50/2016 - dovrà, previa | |
adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture | |
competenti, indicare nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da | |
Limitazioni al | eseguire a cura dell'aggiudicatario, in ragione: |
subappalto previste | - delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all’art. 89, comma 11, D. Leg.vo |
dalle Stazioni | 50/2016 (opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante |
appaltanti | complessità tecnica e che non possono essere pertanto oggetto di avvalimento). |
Limitazioni al subappalto potranno essere motivate dall'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità | |
delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in | |
generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e | |
sicurezza dei lavoratori, ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. |
LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI SUBAPPALTO ART. 49 DEL D.L. 31/05/2021, n. 77
DISPOSIZIONI IN VIGORE DAL 01/11/2021 | |
Responsabilità in solido | Viene stabilita la responsabilità solidale del contraente principale e del subappaltatore in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto nei confronti della Stazione appaltante (modifica al comma 8 dell’art. 105). |
Obblighi di attestazione del subappaltatore | Con la Legge di conversione è stata introdotta un’ulteriore semplificazione, mediante la sostituzione del secondo periodo del comma 7 dell’art. 105, d.lgs. n. 50/2016 al fine di riferire direttamente al subappaltatore l’obbligo di dichiarare il possesso dei requisiti generali e speciali di qualificazione previsti dal Codice dei contratti pubblici in relazione alla prestazione subappaltata. La nuova disposizione sostituisce, infatti, dal 01/11/2021, all’onere di depositare la «certificazione attestante» con gli obblighi dichiarativi del subappaltatore - trasmessa alla stazione appaltante dall’affidatario, unitamente al deposito del contratto di subappalto – circa l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, d.lgs. n. 50/2016, e il possesso da parte del medesimo subappaltatore dei requisiti speciali di cui agli artt. 83 e 84 del d.lgs. n. 50/2016 (requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica ed economica, nonché requisiti di qualificazione). Sarà poi compito della stazione appaltante la verifica di tali dichiarazioni tramite la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’art. 81, D. d.lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. 77/2021. Non è più prevista dunque la trasmissione separata della certificazione del possesso dei requisiti di qualificazione del subappaltatore, in quanto tutti i requisiti saranno oggetto di dichiarazioni ex d.P.R. n. 445/2000. |
LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI SUBAPPALTO ART. 49 DEL D.L. 31/05/2021, n. 77
DISPOSIZIONI IN VIGORE DAL 01/11/2021 | |
Sospensione degli obblighi dichiarativi della terna | L’art. 52 del D.L. 77/2021, come modificato dalla Legge di conversione, proroga al 31/12/2023 la sospensione dell’obbligo di indicazione della terna di subappaltatori di cui al comma 6 dell’art. 105 d.lgs. n. 105/2016. |
Sospensione degli obblighi di verifica dei subappaltatori indicati in sede di gara | L’art. 52 del D.L. 77/2021, come modificato dalla Legge di conversione, proroga al 31/12/2023 la sospensione anche delle verifiche in sede di gara di cui all’art. 80, D.Lgs. 50/2016 riferite al subappaltatore, disposta dall’art. 1, comma 18, D.L. 32/2019. |
IL DECRETO LEGGE N. 77/2021:
ALTRE MODIFICHE GENERALI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI
Banca dati contratti pubblici e fascicolo operatore economico
BANCA DATI CONTRATTI PUBBLICI E FASCICOLO OPERATORE ECONOMICO
Modifiche ai sensi dell’art. 53 del D.L. 77/2021
L’ art. 53 del D.L.77/2021 apporta, con il comma 5, modifiche al D.Lgs. 50/2016, con riferimento a:
⮚ BANCA DATI NAZIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI;
⮚ FASCICOLO VIRTUALE DELL’OPERATORE ECONOMICO
BANCA DATI NAZIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI
Il Decreto n. 77/2021 interviene sull’art. 29, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e prevede che tutte le informazioni inerenti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione, alla scelta del contraente, all’aggiudicazione e all’esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi all’affidamento, inclusi i concorsi di progettazione e i concorsi di idee e di concessioni, sono gestite e trasmesse tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell’ANAC attraverso le piattaforme telematiche ad essa interconnesse secondo le modalità indicate all’art. 213, comma 9 del D.Lgs. 50/2016.
BANCA DATI CONTRATTI PUBBLICI E FASCICOLO OPERATORE ECONOMICO
Modifiche ai sensi dell’art. 53 del D.L. 77/2021
BANCA DATI NAZIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI
L’ANAC garantisce, attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, la pubblicazione dei dati ricevuti, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 (relativo all’accesso agli atti) e ad eccezione di quelli che riguardano contratti secretati (di cui all’art. 162 del D.Lgs. 50/2016), la trasmissione dei dati all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea e la pubblicazione a livello nazionale.
Gli effetti degli atti oggetto di pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione dei relativi dati nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
Si prevede inoltre (tramite modifica all’art. 81 del D.Lgs. 50/2016) che l’ANAC individui, con proprio provvedimento, sentiti il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e l’AGID, i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei predetti dati, nonché i criteri e le modalità relative all’accesso e al funzionamento della Banca dati
BANCA DATI CONTRATTI PUBBLICI E FASCICOLO OPERATORE ECONOMICO
Modifiche ai sensi dell’art. 53 del D.L. 77/2021
FASCICOLO VIRTUALE DELL’OPERATORE ECONOMICO
Il nuovo art. 81, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 prevede che presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici venga istituito il fascicolo virtuale dell’operatore economico nel quale sono presenti i dati per la verifica dell’assenza dei motivi di esclusione (di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016), l’attestazione SOA per i soggetti esecutori di lavori pubblici (di cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016), nonché i dati ed i documenti relativi ai criteri di selezione che l’operatore economico carica (di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016).
Il fascicolo virtuale dell’operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle singole gare, ma i dati e documenti contenuti nel fascicolo virtuale, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, possono essere utilizzati anche per gare diverse.
In sede di partecipazione alle gare l’operatore economico indica i dati e i documenti relativi ai requisiti generali e speciali contenuti nel fascicolo virtuale per consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante.
LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
NEL MANUALE DI ISTRUZIONI PER IL BENEFICIARIO
Il Manuale di istruzioni per il Beneficiario, al paragrafo 4, definisce le modalità di rendicontazione delle spese a valere sul PAC CTE.
Nello specifico, la rendicontazione delle spese nell’ambito del Programma avviene attraverso il sistema informativo Delfi con il caricamento della documentazione relativa alle procedure di aggiudicazione, giustificativi di spesa e pagamenti liquidati dai Beneficiari.
La documentazione da produrre e raccogliere è correlata alle categorie di spese da rendicontare.
LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE ED IL CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO
La corretta rendicontazione delle spese permette di velocizzare le procedure di controllo di primo livello .
Queste ultime, come disposto dal XX.XX.XX. del PAC CTE, sono svolte dall’Unità di Controllo (UdC) del Programma, incardinata nell’Ufficio 7 dell’Area Programmi e Procedure dell’Agenzia, quale Centro di Competenza sul Coordinamento ed Esecuzione dei Controlli di I livello, in osservanza del requisito sulla separazione funzionale rispetto agli Uffici dell’UdG.
Nello specifico, attraverso il sistema di controllo messo in atto, L’ UdC verifica che:
✓ le spese dichiarate siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili e che esse siano state sostenute in rapporto alle operazioni selezionate
per il finanziamento;
✓ nell’esecuzione delle spese, i beneficiari abbiano rispettato la normativa comunitaria e nazionale applicabile, ivi compreso le norme sui contratti pubblici;
✓ le dichiarazioni di spesa presentate dai beneficiari provengano da sistemi di contabilità affidabili e siano basate su documenti giustificativi verificabili;
✓ i beneficiari tengano una contabilità informatizzata e separata, anche attraverso opportuna codifica contabile, delle spese sostenute per la realizzazione
del programma.
Le domande di rimborso inviate dal Beneficiario ed inclusive di spese regolari, in quanto hanno superato positivamente i controlli amministrativi di I livello, possono essere successivamente incluse in dichiarazioni di spesa da trasmettere all’UdP a cura dell’UdG.
LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE ED IL CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO
Le operazioni di controllo di primo livello svolte sulle spese già rendicontate e caricate sul sistema Informativo Delfi hanno riscontrato le seguenti criticità:
✓ Carenza rilevante della documentazione di progetto;
✓ Mancata completezza della documentazione inserita nel Sistema Informativo;
✓ Documentazione non sempre leggibile (soprattutto con riferimento ai giustificativi di missione).
Tutto questo ha comportato un considerevole rallentamento delle procedure di controllo per la sospensione dei procedimenti in attesa di integrazioni documentali.
Pertanto, nell’ottica di una maggiore velocizzazione dei processi, si illustrano, di seguito, gli STEP che il beneficiario dovrà seguire per una corretta predisposizione della documentazione da rendicontare e da caricare nel gestore documentale.
LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE:
STEP PER IL BENEFICIARIO
Come indicato nel Manuale di Istruzioni per il Beneficiario, ed ai fini di una corretta rendicontazione delle spese sostenute,
il Beneficiario è chiamato a rispettare ed a seguire i seguenti step:
1 - Raccogliere la documentazione giustificativa delle spese e dei pagamenti, anche per conto degli altri Partner di progetto, corredata dalla documentazione relativa alla procedura attivata
2 - Caricare la documentazione giustificativa delle spese sul sistema informativo DELFI
3 - Predisporre la check list di autocontrollo delle spese e caricarla sul sistema informativo
4 - Predisporre e caricare su DELFI la domanda di rimborso e la relativa documentazione allegata
LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
NEL MANUALE DI ISTRUZIONI PER IL BENEFICIARIO
STEP 1
Raccogliere la documentazione giustificativa delle spese e dei pagamenti, anche per conto degli altri Partner di progetto, corredata dalla documentazione relativa alla procedura attivata
Le spese sostenute devono essere rendicontate attraverso la presentazione di idonea e completa documentazione giustificativa in tutte le fasi in cui si snoda l’operazione:
FASI DELL’OPERAZIONE | DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA |
SELEZIONE DELL’OPERAZIONE | Tutta la documentazione (atti, note, protocolli di intesa, documenti, etc) propedeutica all’ammissione a finanziamento dell’operazione |
PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DELL’ ATTUATORE | Tutta la documentazione (atti, note, documenti, etc) giustificativa della procedura espletata per la selezione del/i soggetto/i attuatore/i delle attività progettuali |
SPESA | Tutta la documentazione (atti, note, documenti, etc) che giustifichi la spesa effettivamente sostenuta |
Inoltre, con riferimento all’ ATTUAZIONE DEL PROGETTO, è necessario presentare la seguente documentazione:
✓ RELAZIONE SINTENTICA GENERALE sullo stato di attuazione dell’operazione, riferita al periodo di rendicontazione;
✓ Informazioni sugli indicatori di progetto realizzati al periodo di rendicontazione
LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
NEL MANUALE DI ISTRUZIONI PER IL BENEFICIARIO
STEP 1
Raccogliere la documentazione giustificativa delle spese e dei pagamenti, anche per conto degli altri Partner di progetto, corredata dalla documentazione relativa alla procedura attivata
FASI DELL’OPERAZIONE | DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA |
SELEZIONE DELL’OPERAZIONE | ✓ tutta la documentazione redatta ai fini della predisposizione della proposta progettuale ivi compresi gli atti/note di richiesta di ammissione dell’operazione sul programma e la scheda progetto; ✓ tutta la documentazione comprovante la valutazione della proposta progettuale e la sua coerenza ai fini dell’ammissione sul programma (ivi comprese le checklist di valutazione e istruttorie); ✓ tutta la documentazione redatta ai fini dell’ammissione dell’operazione sul programma (checklist di riferimento; atti regionali di approvazione del progetto; atti di ammissione a finanziamento, etc.); ✓ protocolli di intesa con i partner di progetto (come da Allegato 1 del Manuale di istruzioni per il beneficiario) ; ✓ Scheda CUP; ✓ Convenzioni stipulate tra il beneficiario e l’Unità di Gestiore; ✓ Comunicazione dei conti dedicati per la tracciabilità dei pagamenti (come da Allegati 5 o 6 del Manuale di istruzioni per il beneficiario); ✓ Piste di controllo (come da Allegato 3 del Manuale di istruzioni per il beneficiario); ✓ Quadro economico di progetto e tutti i suoi aggiornamenti ivi compresi gli atti interni di approvazione ✓ Tutte le eventuali modifiche progettuali |
LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
NEL MANUALE DI ISTRUZIONI PER IL BENEFICIARIO
STEP 1
Raccogliere la documentazione giustificativa delle spese e dei pagamenti, anche per conto degli altri Partner di progetto, corredata dalla documentazione relativa alla procedura attivata
FASI DELL’OPERAZIONE | DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA |
PROCEDURA | RENDICONTAZIONE A COSTI REALI – Acquisti di beni e servizi ✓ tutta la documentazione comprovante l’avvenuta programmazione degli acquisti e la corretta pubblicità di essi : a) Programma biennale delle forniture e servizi; b) Atto di approvazione programma biennale; c) Sito del committente; Sito informatico del MIT; Piattaforma digitale ANAC; Sistemi informatizzati regioni e provincie autonome; ✓ tutta la documentazione comprovante il possesso della qualificazione della stazione appaltante prevista all’art. 38 del D. Lgs. 50/2016: a) Delibera/Determina/Decreto a contrarre; b) Elenco delle Stazioni Appaltanti e Centrali di committenza qualificate istituito presso ANAC; c) Qualificazione stazione appaltante |
LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
NEL MANUALE DI ISTRUZIONI PER IL BENEFICIARIO
STEP 1
Raccogliere la documentazione giustificativa delle spese e dei pagamenti, anche per conto degli altri Partner di progetto, corredata dalla documentazione relativa alla procedura attivata
FASI DELL’OPERAZIONE | DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA |
PROCEDURA | RENDICONTAZIONE A COSTI REALI – Acquisti di beni e servizi ✓ Tutta la documentazione comprovante l’avvenuta e corretta selezione del contraente: a) determina a contrarre; atto di nomina del RUP; atti di gara e relativa approvazione; b) richieste di offerta; ordini di acquisto; preventivi e conferme d’ordine; c) regolamenti interni dell’ente per gli acquisti in economia; d) avvisi di indagini di mercato; convenzioni / accordi quadro e atti di adesione; atti/provvedimenti di espressione dei fabbisogni; e) prove di pubblicazione (su GUUE, GURI; QUOTIDIANI e link al sito del committente); f) atti di nomina della commissione giudicatrice e attestazioni di insussistenza delle cause di incompatibilità dei commissari; g) verbali di gara a comprova dell’istruttoria espletata; verbali di aggiudicazione; atti di aggiudicazione; h) comunicazioni di aggiudicazione come indicato all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016); i) Contratti firmati e protocollati e relativi eventuali atti di approvazione; j) documentazione necessaria alla firma del contratto (Certificato di camera di commercio; casellario giudiziale e DURC in corso di validità) e verifiche ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016; k) Informativa/comunicazione/autocertificazione antimafia; l) cauzione fideiussoria bancaria o assicurativa; m) atti di nomina del direttore di esecuzione del contratto; n) verbale di inizio attività; eventuali atti sulle varianti; o) SAL; certificati di regolare esecuzione; certificati di pagamento; conto finale/relazione; certificato di verifica di conformità; p) eventuali verbali di sospensione e ripresa dell’attività; eventuale comunicazione all’Anac per sospensione prolungata; eventuali atti di proroga |
LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
NEL MANUALE DI ISTRUZIONI PER IL BENEFICIARIO
STEP 1
Raccogliere la documentazione giustificativa delle spese e dei pagamenti, anche per conto degli altri Partner di progetto, corredata dalla documentazione relativa alla procedura attivata
FASI DELL’OPERAZIONE | DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA |
PROCEDURA | RENDICONTAZIONE A COSTI REALI – Personale esterno ✓ Tutta la documentazione comprovante l’avvenuta e corretta selezione del personale: a) Nota fabbisogno; b) Interpello o ricognizione interna e esito risultanze istruttorie; c) Regolamento interno all’Ente; d) Determina a contrarre; atti interni dell’Ente; atti di nomina del RUP; e) Procedura comparativa pubblica e relativi atti di approvazione; avvisi pubblici di selezione e allegati; prove di pubblicazione; f) atti di nomina della commissione di valutazione e dichiarazioni di assenza di incompatibilità; g) CV dei candidati /banche dati; h) Verbali di istruttoria della commissione; schede di valutazione; convocazione dei colloqui e prova di pubblicazione; convocazione candidati ammessi ai colloqui; i) Graduatoria definitiva e relativi atti interni di approvazione e prove di pubblicazione; j) Eventuali ricorsi; k) Contratti / lettere di incarico l) Eventuale parei preventivi di legittimità dei contratti; m) Prove di pubblicazione dei contratti e dei relativi aggiornamenti ai sensi dell’art. 15 c. 1 del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii ; n) Eventuali atti di modifica contrattuali (proroghe, sospensioni, risoluzioni, etc) |
LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
NEL MANUALE DI ISTRUZIONI PER IL BENEFICIARIO
STEP 1
Raccogliere la documentazione giustificativa delle spese e dei pagamenti, anche per conto degli altri Partner di progetto, corredata dalla documentazione relativa alla procedura attivata
FASI DELL’OPERAZIONE | DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA |
PROCEDURA | RENDICONTAZIONE A COSTI REALI – Missioni ✓ Tutta la documentazione comprovante l’avvenuta e corretta selezione del personale : a) Regolamento interno all’Ente; b) Contratto / convenzione /ordine di servizio / altro atto giuridicamente vincolante; c) Autorizzazione alla missione firmata, controfirmata e protocollata; d) Richiesta di rimborso delle spese sostenute protocollata, firmata e controfirmata dal dirigente competente |
LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
NEL MANUALE DI ISTRUZIONI PER IL BENEFICIARIO
STEP 1
Raccogliere la documentazione giustificativa delle spese e dei pagamenti, anche per conto degli altri Partner di progetto, corredata dalla documentazione relativa alla procedura attivata
FASI DELL’OPERAZIONE | DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA |
PROCEDURA | RENDICONTAZIONE A COSTI STANDARD – Personale interno ✓ Tutta la documentazione comprovante l’avvenuta e corretta selezione del personale: a) Elenco del personale interno coinvolto, con indicazione del nominativo, della qualifica e della funzione / ordine di servizio b) Cv del personale interno coinvolto nel progetto; c) CCNL e inquadramento contrattuale; d) Documentazione idonea a ricostruire il calcolo utilizzato per definire l’importo rendicontato e corretta compilazione degli allegati al Manuale di Istruzioni del Beneficiario / metodologia di calcolo proposta e relativa base dati; note /atti di richiesta utilizzo del costo standard (come da Manuale di Istruzioni del Beneficiario) oltreché relativi atti di approvazione / autorizzazione della metodologia che si vuole adottare; e) Atti di adozione della metodologia da parte dell’UdG f) Eventuali atti di modifica della metodologia proposta e relativa approvazione formale |
LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
NEL MANUALE DI ISTRUZIONI PER IL BENEFICIARIO
STEP 1
Raccogliere la documentazione giustificativa delle spese e dei pagamenti, anche per conto degli altri Partner di progetto, corredata dalla documentazione relativa alla procedura attivata
FASI DELL’OPERAZIONE | DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA |
SPESA | RENDICONTAZIONE A COSTI REALI – Acquisti di beni e servizi ✓ Tutta la documentazione comprovante la spesa effettivamente sostenuta: a) Allegato 11 «Format di rendicontazione» al Manuale di istruzioni per il beneficiario, debitamente e correttamente compilato nelle sezioni pertinenti; b) Impegno di spesa / altri atti giuridicamente vincolanti; c) Documentazione giustificativa di spesa (fatture e allegati, etc) correttamente compilati e ove, opportuno, debitamente annullati con timbro del Programma associato al progetto/CUP e con indicazione dell’importo ammissibile; d) Conto corrente dedicato e contabilità separata; e) Atti relativi all’attestazione dell’avvenuto servizio/fornitura (SAL, SAF, Regolare esecuzione, presa in carico, collaudo, eventuale inventario) f) Documentazione propedeutica al pagamento (Equitalia, DURC, AntiMafia…) g) Documentazione quietanzata attestante l’avvenuto pagamento (Atto di liquidazione; DP, estratto conto corrente bancario, contabile bancaria, Mandato di pagamento quietanzato, ecc.); h) Documentazione quietanzata attestante l’avvenuto pagamento del saldo; CRE; i) Documentazione quietanzata attestante l’avvenuto pagamento degli oneri (es. iva, etc) |
LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
NEL MANUALE DI ISTRUZIONI PER IL BENEFICIARIO
STEP 1
Raccogliere la documentazione giustificativa delle spese e dei pagamenti, anche per conto degli altri Partner di progetto, corredata dalla documentazione relativa alla procedura attivata
FASI DELL’OPERAZIONE | DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA |
SPESA | RENDICONTAZIONE A COSTI REALI – Personale esterno ✓ Tutta la documentazione comprovante la spesa effettivamente sostenuta: a) Allegato 11 «Format di rendicontazione» al Manuale di istruzioni per il beneficiario, debitamente e correttamente compilato nelle sezioni pertinenti; b) Impegno di spesa / altri atti giuridicamente vincolanti; c) Documentazione giustificativa di spesa (fatture e allegati, notule, etc) correttamente compilati e ove, opportuno, debitamente annullati con timbro del Programma associato al progetto/CUP e con indicazione dell’importo ammissibile; d) Relazioni sulle attività svolte; timesheet; output e) Autorizzazione del dirigente al pagamento dei compensi; f) Documentazione propedeutica al pagamento (Equitalia, …) g) Documentazione quietanzata attestante l’avvenuto pagamento (Atto di liquidazione; DP, estratto conto corrente bancario, contabile bancaria, Mandato di pagamento quietanzato, ecc.); h) Documentazione quietanzata attestante l’avvenuto pagamento degli oneri: Modelli F24 quietanzati per pagamento IRPEF; Modelli quietanzati per pagamento INPS / cassa previdenziale; Modelli quietanzati per pagamento IVA all’Erario |
LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
NEL MANUALE DI ISTRUZIONI PER IL BENEFICIARIO
STEP 1
Raccogliere la documentazione giustificativa delle spese e dei pagamenti, anche per conto degli altri Partner di progetto, corredata dalla documentazione relativa alla procedura attivata
FASI DELL’OPERAZIONE | DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA |
SPESA | RENDICONTAZIONE A COSTI REALI – Missioni ✓ Tutta la documentazione comprovante la spesa effettivamente sostenuta: a) Allegato 11 «Format di rendicontazione» al Manuale di istruzioni per il beneficiario, debitamente e correttamente compilato nelle sezioni pertinenti; b) Impegno di spesa / altri atti giuridicamente vincolanti; c) Documentazione giustificativa di spesa (tutti i giustificativi di missione*, divisi per tipologia (viaggio, vitto, alloggio) ben visibili, distinguibili ed identificabili, debitamente annullati con timbro del Programma associato al progetto/CUP e con indicazione dell’importo ammissibile; d) Eventuale spesa sostenuta mediante servizio di gestione trasferte e relativa documentazione giustificativa; e) Richiesta di missione / report di missione (ossia report/relazione attestante le attività svolte nel corso della missione; verbali; fogli presenze; etc); f) Documentazione quietanzata attestante l’avvenuto pagamento (Atto di liquidazione; DP, estratto conto corrente bancario, contabile bancaria, Mandato di pagamento quietanzato, ecc.). *Con riferimento ai giustificativi di viaggio e alloggio si precisa che occorre presentare documentazione attestante la prenotazione del servizio e l’effettivo utilizzo dello stesso (quindi, ad es. per il viaggio in aereo occorre esibire sia la prenotazione del volo sia le carte di imbarco) |
LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
NEL MANUALE DI ISTRUZIONI PER IL BENEFICIARIO
STEP 1
Raccogliere la documentazione giustificativa delle spese e dei pagamenti, anche per conto degli altri Partner di progetto, corredata dalla documentazione relativa alla procedura attivata
FASI DELL’OPERAZIONE | DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA |
SPESA | RENDICONTAZIONE A COSTI STANDARD – Personale interno Documenti da produrre in occasione della prima rendicontazione ✓ Tutta la documentazione comprovante la spesa effettivamente sostenuta: a) Allegato 11 «Format di rendicontazione» al Manuale di istruzioni per il beneficiario, debitamente e correttamente compilato nelle sezioni pertinenti; b) Impegno di spesa / altri atti giuridicamente vincolanti; c) Timesheet timbrato e firmato per singolo addetto e per singolo mese, con l’indicazione delle ore e delle attività svolte sul progetto, firmato dal dipendente e dal dirigente responsabile (cfr. Format Allegato 10); d) Prospetto di calcolo del costo orario per ciascuna risorsa impegnata sul progetto secondo il format di cui all’Allegato 12 e/o 12 bis; e) Elenco dettagliato delle voci/componenti incluse ed escluse nel conteggio della retribuzione fissa mensile (estratte dal sistema contabile interno all'Ente) ai fini della determinazione del costo annuale lordo del dipendente (numeratore della base di calcolo); f) Relazione delle attività svolte dal personale interno oggetto di rendicontazione (cfr. Format Allegato 17). Tale relazione, che può essere elaborata anche per l’intero gruppo di lavoro, è predisposta dal Beneficiario e dai Partner di progetto e deve necessariamente contenere i nominativi delle risorse interne coinvolte e la relativa descrizione delle attività svolte nel periodo di riferimento; ciò al fine di consentire agli organi di controllo una verifica di coerenza e corrispondenza tra quanto indicato nella scheda progettuale, negli ordini di servizio e nei timesheet di ciascuna risorsa g) Approvazione delle relazioni da parte del dirigente di riferimento; h) Xxxxxxxx paga associati al progetto e con indicazione dell’importo esposto alla base di calcolo; i) Documento attestante il pagamento delle retribuzioni nette mensili a favore del dipendente (ad es. atti di liquidazione, mandati di pagamento, assegni, bonifici bancari/CRO). Nel caso di Mandati cumulativi sarà necessario allegare prospetto di dettaglio degli ordinativi di pagamento da cui si evincono i nominativi del personale; j) Documentazione probatoria dell’avvenuto versamento delle ritenute fiscali e degli oneri/contributi previdenziali e assistenziali sia a carico dipendente sia a carico datore di lavoro (F24 quietanzati). Nel caso di F24 cumulativi, sarà necessaria una dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal dirigente responsabile (DSAN) con allegato Prospetto di raccordo degli F24 che evidenzi - nel dettaglio - la quota di competenza (ritenute/oneri e contributi sociali) relativa al personale dedicato al progetto |
LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
NEL MANUALE DI ISTRUZIONI PER IL BENEFICIARIO
STEP 1
Raccogliere la documentazione giustificativa delle spese e dei pagamenti, anche per conto degli altri Partner di progetto, corredata dalla documentazione relativa alla procedura attivata
FASI DELL’OPERAZIONE | DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA |
SPESA | RENDICONTAZIONE A COSTI STANDARD – Personale interno Documenti da produrre in occasione delle successive rendicontazioni ✓ Tutta la documentazione comprovante la spesa effettivamente sostenuta: a) Allegato 11 «Format di rendicontazione» al Manuale di istruzioni per il beneficiario, debitamente e correttamente compilato nelle sezioni pertinenti; b) Impegno di spesa / altri atti giuridicamente vincolanti; c) Timesheet timbrato e firmato per singolo addetto e per singolo mese, con l’indicazione delle ore e delle attività svolte sul progetto, firmato dal dipendente e dal dirigente responsabile (cfr. Format Allegato 10); d) Prospetto di calcolo del costo orario per ciascuna risorsa impegnata sul progetto secondo il format di cui all’Allegato 12 e/o 12 bis, in presenza di modifiche, debitamente motivate ed approvate; e) Relazione delle attività svolte dal personale interno oggetto di rendicontazione (cfr. Format Allegato 17). Tale relazione, che può essere elaborata anche per l’intero gruppo di lavoro, è predisposta dal Beneficiario e dai Partner di progetto e deve necessariamente contenere i nominativi delle risorse interne coinvolte e la relativa descrizione delle attività svolte nel periodo di riferimento; ciò al fine di consentire agli organi di controllo una verifica di coerenza e corrispondenza tra quanto indicato nella scheda progettuale, negli ordini di servizio e nei timesheet di ciascuna risorsa f) Approvazione delle relazioni da parte del dirigente di riferimento. |
LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
NEL MANUALE DI ISTRUZIONI PER IL BENEFICIARIO
STEP 1
Raccogliere la documentazione giustificativa delle spese e dei pagamenti, anche per conto degli altri Partner di progetto, corredata dalla documentazione
relativa alla procedura attivata
FASI DELL’OPERAZIONE | DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA |
PROCEDURA E SPESA | RENDICONTAZIONE A COSTI STANDARD – Spese generali di funzionamento Applicazione di un tasso forfettario del 15% dei costi diretti ammissibili per il personale interno ed esterno, senza che il Beneficiario abbia l’obbligo di eseguire, ex ante, un calcolo specifico per determinare tale tasso ✓ Tutta la documentazione comprovante la correttezza del calcolo: a) Protocollo di intesa; b) Scheda progetto (paragrafo 4.1 – Budget dettagliato delle attività proposte c) Allegato 11 «Format di rendicontazione» al Manuale di istruzioni per il beneficiario, debitamente e correttamente compilato nelle sezioni: 1. “RISORSE UMANE INTERNE” – “RISORSE UMANE ESTERNE” – “COSTI INDIRETTI” del Beneficiario, e le macro-voci “RISORSE UMANE INTERNE” – “XXXXX XXXXXXXXX” del partner (foglio “Riepilogo per voce di spesa”); 2. foglio “Spese Generali Beneficiario”; 3. foglio “Spese Generali Partner |
LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
NEL MANUALE DI ISTRUZIONI PER IL BENEFICIARIO
STEP 2
Caricare la documentazione giustificativa delle spese sul sistema informativo DELFI
Il caricamento delle spese sul sistema informativo DELFI compete al Beneficiario Capofila che acquisisce periodicamente le informazioni dagli altri Enti partner di progetto.
Il Beneficiario è tenuto, dunque, a registrare i dati di avanzamento finanziario nel sistema informativo del Programma ed alimentare tale sistema, anche per conto della Regione Vice-Presidente, con la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l’espletamento delle verifiche di gestione a norma dell’articolo 125, paragrafo 4, primo comma, lettera a) da parte delle strutture deputate al controllo di I livello.
Il caricamento delle spese viene effettuato tramite il sistema informativo, nello specifico attraverso il censimento delle informazioni relative ai pagamenti e ai giustificativi di spesa nella sezione Gestione avanzamenti finanziari (cfr. par. 4.3 del Manuale utente DELFI di cui all’Allegato 12 del Manuale di istruzioni per il Beneficiario).
LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
NEL MANUALE DI ISTRUZIONI PER IL BENEFICIARIO
STEP 2
Caricare la documentazione giustificativa delle spese sul sistema informativo DELFI
SELEZIONE DELL’OPERAZIONE
IL CORRETTO CARICAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE SUL SISTEMA INFORMATIVO DELFI
LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
NEL MANUALE DI ISTRUZIONI PER IL BENEFICIARIO
STEP 2
Caricare la documentazione giustificativa delle spese sul sistema informativo DELFI
PROCEDURA
IL CORRETTO CARICAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE SUL SISTEMA INFORMATIVO DELFI
LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
NEL MANUALE DI ISTRUZIONI PER IL BENEFICIARIO
STEP 2
Caricare la documentazione giustificativa delle spese sul sistema informativo DELFI
SPESA
IL CORRETTO CARICAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE SUL SISTEMA INFORMATIVO DELFI
LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
NEL MANUALE DI ISTRUZIONI PER IL BENEFICIARIO
STEP 3
Predisporre la check list di autocontrollo delle spese e caricarla sul sistema informativo
I Beneficiari hanno il compito di assicurare che la spesa dichiarata a titolo di cofinanziamento sia legittima e regolare, nonché conforme al diritto applicabile nazionale e dell’Unione.
Pertanto i Beneficiari dispongono di proprie procedure di controllo interno, effettuando un “autocontrollo” sulle diverse procedure di affidamento e relative spese prodotte, in modo da ridurre al minimo l’eventualità di presentare spese non conformi al diritto applicabile ed assicurare una rendicontazione corretta e dettagliata delle spese sostenute.
Per ogni tipologia di operazione quindi il Beneficiario provvede a compilare ed inserire ad ogni registrazione di una procedura o di una spesa anche le relative check list di autocontrollo, allegate al presente Manuale (cfr. Allegato 14).
Le check list di autocontrollo, di cui all’Allegato 14, corrispondono a quelle inserite nel Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione e si compongono di sezioni specifiche che i Beneficiari dovranno compilare a seconda della tipologia di procedura e relativa spesa inserita a sistema, ovvero:
✓ Sezione Appalti D.Lgs. 50/2016;
✓ Sezione Personale Esterno;
✓ Sezione Personale Interno;
✓ Sezione Missioni
LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
NEL MANUALE DI ISTRUZIONI PER IL BENEFICIARIO
STEP 3
Predisporre la check list di autocontrollo delle spese e caricarla sul sistema informativo
Il Beneficiario ha l’obbligo di compilare correttamente e dettagliatamente tutti i campi della checklist di autocontrollo
LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
NEL MANUALE DI ISTRUZIONI PER IL BENEFICIARIO
STEP 4
Predisporre e caricare su DELFI la domanda di rimborso e la relativa documentazione allegata
La check list di autocontrollo e le spese inserite a sistema vengono visualizzate dai competenti Uffici responsabili del controllo di I livello, che effettuano le verifiche amministrative sul 100% delle spese.
Gli esiti delle verifiche e la relativa check list di controllo vengono tempestivamente comunicate al Beneficiario e all’Unità
di Gestione e inseriti nel fascicolo documentale del sistema informativo
A seguito dell’esito positivo delle verifiche amministrative di I livello, il Beneficiario predispone la Domanda di Rimborso (DDR)
I Beneficiari dei Progetti a regia (che usufruiscono della modalità di trasferimento fondi) dovranno dettagliare gli importi già coperti da trasferimento fondi (Per le sole voci di spesa Personale Esterno e Acquisizione di Beni e servizi) e gli importi da rimborsare (Spese per personale interno, Spese generali e Spese di viaggio, vitto e alloggio).
LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
NEL MANUALE DI ISTRUZIONI PER IL BENEFICIARIO
STEP 4
Predisporre e caricare su DELFI la domanda di rimborso e la relativa documentazione allegata
La documentazione che il Beneficiario è inviato a produrre e a caricare all’interno del sistema informativo Delfi è la seguente:
✓ Domanda di Rimborso (cfr. Allegato 15 “Format Domanda di Rimborso”) datata e firmata dal responsabile competente;
✓ Relazione tecnica di accompagnamento (cfr. Allegato 16);
DOMANDA DI RIMBORSO
✓ Report rendicontazione dettagliata (file fornito dal sistema informativo secondo il format di cui all’Allegato 18).
LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
NEL MANUALE DI ISTRUZIONI PER IL BENEFICIARIO
STEP 4
Predisporre e caricare su DELFI la domanda di rimborso e la relativa documentazione allegata
Con riferimento alla procedura di trasferimento fondi, essa è stata introdotta nell’ambito del Programma per consentire ai Beneficiari dei soli progetti a regia di liquidare le spese (voci di costo: Personale esterno e Beni e Servizi) senza fare ricorso ad anticipi di cassa dai propri capitoli di bilancio.
Per tali voci di costo, il Beneficiario non ha ancora effettuato il pagamento delle relative spese e provvede all’inserimento sul Sistema Informativo DELFI di tutti i relativi documenti amministrativi e contabili (rif. paragrafo 4.1 del Manuale di istruzioni per il beneficiario) corredati del “Modulo di richiesta trasferimento fondi” (cfr. Allegato 7 al Manuale di Istruzioni per il Beneficiario), con la sola eccezione della Documentazione attestante l’avvenuto pagamento debitamente
RICHIESTA DI TRASFERIMENTO FONDI
quietanzata.
GLI STRUMENTI DI CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO
Il XX.XX.XX PAC CTE, al paragrafo 1 «Il sistema di Gestione e Controllo» prevede la possibilità di predisporre manualistica specifica sul programma.
Fino ad oggi, le procedure di controlli di primo livello sulle spese rendicontate sul Programma sono state espletate attraverso gli strumenti di controllo predisposti per il programma principale PON GOVERNANCE E CAPACITA’ ISTITUZIONE, ed adattati al Programma Complementare, così come disposto dal Xx.Xx.Xx. PAC CTE.
Ma l’intensificarsi della spesa rendicontata ha fatto nascere l’esigenza di predisporre una strumentazione ad hoc per il controllo delle spese, in coerenza con le specifiche tecniche del Programma.
Per tale motivo, l’Ufficio 7 ACT, in qualità di UdC del Programma CTE e di Centro di Competenza sul Coordinamento ed Esecuzione dei Controlli di I livello, ha iniziato ad ideare la struttura dei nuovi format di controllo che recepiranno tutte le novità normative ultime in materia di appalti.
Nel contempo, si procederà ad aggiornare anche gli strumenti di autocontrollo, in linea con modifiche normative e la nuova strumentazione di controllo.
Grazie per l’attenzione!
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