REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE
AI SENSI DELL’ART. 32 DEL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223
Emanato con decreto 27 dicembre 2006, n. 10767 Entrato in vigore il 1° gennaio 2007
SERVIZIO PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
Xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx (XX) - Xxxxxx
Tel. x00 0000 00 0000 - Fax x00 0000 00 0000
Email: ufficio. xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx - PEC: xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx Web: xxx.xxxxxxxxxx.xx
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120
Chiaramente Insubria!
Xxxxx XXX - Xxxxxx x. 00
INDICE
Art. 2 - Fondamenti e presupposti 3
Art. 3 - Modalità di individuazione dei collaboratori 3
Art. 4 - Modalità di accesso alle collaborazioni 3
Art. 7 - Modalità e criteri della selezione 4
Art. 8 - Formazione della graduatoria e stipula del contratto 5
Art. 1 - Definizione
1. Il presente Regolamento definisce e disciplina le procedure di lavoro autonomo adottate dall’Università degli Studi dell’Insubria per il conferimento degli incarichi di collaborazione coordi- nata e continuativa.
2. Si definisce rapporto di collaborazione coordinata e continuativa il rapporto di collaborazione, si- stematica e non occasionale, che si concretizza in una prestazione d’opera continuativa e coordina- ta, prevalentemente personale, ma non a carattere subordinato.
Art. 2 - Fondamenti e presupposti
1. Il ricorso a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa è rivolto a soddisfare esigenze cui l’Università non può far fronte con personale in servizio ed è ammesso esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti:
a. l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’Università e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
b. l’Università deve aver preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collabo- razione.
Art. 3 - Modalità di individuazione dei collaboratori
1. La richiesta di stipula di contratto di collaborazione coordinata e continuativa deve essere presenta- ta al Responsabile della struttura interessata (Unità di gestione, unità di spesa) a cura dei Responsa- bili delle singole iniziative nelle quali si articola il progetto o programma di lavoro per la cui realiz- zazione si renda necessario l’ausilio del collaboratore. Per quanto riguarda le attività dell’amministrazione centrale di Ateneo la richiesta è rivolta al Direttore Amministrativo.
2. Il Responsabile della struttura provvederà all’attivazione delle procedure amministrative conse- guenti, nel rispetto dei limiti di spesa individuati dal Manuale di Amministrazione, Finanza e Con- tabilità.
3. Il richiedente dovrà indicare:
a. i contenuti della collaborazione da svolgere in relazione ad un determinato progetto, pro- gramma di attività o fase di esso, individuato nel suo contenuto caratterizzante;
b. la natura temporanea ed altamente qualificata delle prestazioni richieste;
c. il profilo professionale e le caratteristiche curricurali richieste;
d. le motivazioni che giustificano la necessità del ricorso all’affidamento a soggetto estraneo all’Ateneo. L’impossibilità di far fronte alle esigenze, come rappresentate dal richiedente, con il personale in servizio presso la Struttura dovranno essere attestate dal Responsabile della Strut- tura o dal Direttore Amministrativo;
e. la durata del contratto e la proposta del compenso complessivo lordo (attestandone la con- gruità in relazione alla prestazione richiesta), la spesa complessiva a carico dell’Ateneo, nonché le modalità di esecuzione della prestazione.
Art. 4 - Modalità di accesso alle collaborazioni
1. Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa devono essere affidati con selezione pub- blica.
2. La selezione, indetta con provvedimento del Responsabile della struttura interessata o del Direttore Amministrativo, avviene per titoli o per titoli ed esami e colloquio.
3. L’avviso di selezione per la stipula dei contratti sarà reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo Rettorale di Ateneo, all’Albo della struttura interessata e sul sito Web dell’Ateneo per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni.
Art. 5 - Bando di selezione
1. Il bando di ciascuna procedura selettiva deve contenere:
a. i contenuti della collaborazione da svolgere in relazione ad un determinato progetto, pro- gramma di attività o fase di esso;
b. il termine e le modalità per la presentazione delle domande;
c. i titoli e/o i requisiti richiesti;
d. le modalità selettive previste (titoli e/o titoli e colloquio);
e. la indicazione delle materie o del contenuto dell’eventuale colloquio;
f. il diario dell’eventuale colloquio, da fissarsi non prima di 3 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione dell’avviso di selezione, ovvero, se non indicato nel medesimo avviso, da rende- re noto successivamente ai candidati almeno 3 giorni prima del colloquio stesso mediante pubblicazione sul sito Web della Struttura interessata oppure tramite comunicazione persona- le, anche via e mail;
g. il compenso complessivo lordo spettante al collaboratore;
h. ogni altra notizia o prescrizione ritenuta utile.
2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di selezione per la presentazione delle domande.
3. Dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande e prima dell’eventuale prova orale (nel caso di selezione per titoli e colloquio) dovranno essere comunicate ai soggetti inte- ressati le eventuali esclusioni.
Art. 6 - Commissione
1. La Commissione di valutazione è nominata con provvedimento del Responsabile della Struttura in- teressata o del Direttore Amministrativo ed è formata da uno a tre componenti esperti nelle materie attinenti alla professionalità richiesta. Detti componenti sono scelti, nel rispetto dei principi delle pari opportunità, tra il personale docente, dirigente, e tecnico-amministrativo di qualificazione ed espe- rienza appropriate.
2. L’attività prestata dalla Commissione di valutazione, rientrante nei compiti istituzionali del personale, è a titolo gratuito.
Art. 7 - Modalità e criteri della selezione
1. La commissione effettua la selezione mediante la sola valutazione dei titoli ovvero mediante la valu- tazione dei titoli e lo svolgimento di un colloquio.
2. Nel primo caso l’assegnazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa avviene se- condo una graduatoria formata a seguito di esame comparativo dei titoli, secondo criteri predetermi- nati dalla commissione, mirante ad accertare la maggiore coerenza dei titoli stessi con le caratteristi- che richieste, tenuto conto della natura altamente qualificata della prestazione.
3. Nel caso di selezione per titoli e colloquio, ai fini della graduatoria finale, la commissione attribuisce ai titoli ed al colloquio finale un punteggio massimo di 100 punti, così ripartiti:
a. titoli: 40 punti
b. colloquio: 60 punti.
c. I titoli da valutare dovranno essere riferiti alle seguenti categorie:
d. titoli culturali e professionali;
e. esperienza professionale maturata in relazione ad attività lavorativa prestata presso soggetti pubblici e/o privati.
4. Nell’ipotesi di procedura selettiva per titoli e colloquio, il colloquio si intende superato con votazio- ne di almeno 42/60.
Art. 8 - Formazione della graduatoria e stipula del contratto
1. La graduatoria di merito dei candidati delle procedura selettiva è formata secondo l’ordine decre- scente dei punti della valutazione complessiva attribuita a ciascun candidato.
2. La graduatoria di merito è approvata con atto del Responsabile della Struttura interessata o con atto del Direttore Amministrativo e può essere utilizzata, su motivata proposta del Responsabile della Struttura o del Direttore Amministrativo, per l’affidamento di ulteriori, analoghi, incarichi di cui si manifestasse la necessità entro l’anno successivo alla sua pubblicazione. Di essa è data pubblicità mediante pubblicazione sul sito Web della Struttura interessata.
3. Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula del contratto individuale di collaborazione coordinata e continuativa.
Art. 9 - Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno 1 gennaio 2007.