TRA:
CONVENZIONE TRA I COMUNI INTERESSATI PER LA
GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI PRESSO IL RIFUGIO DEL CANE DI PONZANO VENETO (TV) -----------
TRA:
- L'xxx. Xxxxx Xxxxxxxx, nata a Treviso (TV) il 03.04.1973, Sindaco del Comune di Ponzano Veneto, con sede in Xxxxxxx Xxxxxx Xxx X.X. Xxxxxxx (codice fiscale 00517500260), in nome e per conto del quale interviene nel presente atto, giusta Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 32 del 20.10.2016;
- l'Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Dirigente del V° Settore del Comune di San Donà di Piave, nato a Caprino Veronese (VR) il 23.07.1966, domiciliato presso la sede municipale, il quale interviene in
questo atto in qualità di persona delegata dal
Sindaco del Comune di San Donà di Piave (VE)(CODICE
FISCALE: 00625230271 e PARTITA I.V.A.:
00397210279), giusta deliberazione di Consiglio comunale n. 104 del 24.10.2016;
- l' Arch. Xxxxxx Xxxxxxx, Dirigente Area Lavori
Pubblici e Urbanistica del Comune di Jesolo, nato a San Donà di Piave (VE) il 30.03.1959, domiciliato presso la sede municipale, il quale interviene in
questo atto in qualità di persona delegata dal
Sindaco del Comune di Jesolo (VE)(P.I./C.F. 00608720272), in attuazione del decreto del sindaco
prot. n. 79.836 del 06/12/2013 e della Delibera di
Consiglio Comunale n. 105 del 29/11/2016;
- la Sig.ra Xxxxxx Xxxxx, Dirigente dell'Unità Organizzativa n. 1 “Ragioneria–Personale–Economato
– Tributi-Segreteria” del Comune
di Ceggia (VE),
nata a San Donà di Piave (VE) il 03.11.1967, domiciliata presso la sede municipale, la quale interviene in questo atto in qualità di persona delegata dal Sindaco del Comune di Ceggia (VE) (P.I./C.F. 00516530276), in forza del Decreto Sindacale assunto con Ordinanza n. 2189 del 01/01/2016, giusta Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30/11/2016;
PREMESSO CHE
- l’Azienda U.L.S.S. n. 9 è proprietaria della struttura denominata “Rifugio del Cane“ sita in Xxxxxxx Xxxxxx, xxx Xxxxx x. 0 ed è disponibile a rinnovare il contratto di comodato d’uso per l’utilizzo della struttura medesima ai fini della gestione del servizio di ricovero, custodia e mantenimento riconoscendone la pubblica utilità e l’assenza di fini di lucro;
- la legge 14 agosto 1991, n. 281, all'art. 4 - comma 1- stabilisce che i Comuni singoli o associati provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti... nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi delle risorse di cui all'art. 3, comma 6. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono a gestire i canili... direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani;
- la legge regionale 28/12/1993 n. 60 all'art. 8,
comma 4, prevede che i comuni, singoli o associati, assicurano mediante la gestione dei rifugi il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani vaganti o randagi mentre il comma 5 prevede che la gestione dei rifugi può essere affidata ad associazioni protezionistiche iscritte all'albo di cui all'art. 9 della stessa legge, tramite apposite convenzioni;
- l’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che: "al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e
servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie";
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede che: "Le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- al fine di prevenire e risolvere il problema del randagismo secondo quanto previsto dalla citata legge n. 281/91 nonché dalla legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60, i Comuni sopra elencati intendono avvalersi del “Rifugio del cane” di Ponzano Veneto convenzionandosi per gestire le modalità di utilizzo del rifugio del cane, in particolare per quanto concerne l’accoglienza e l’adozione dei cani randagi e le relative spese di gestione e mantenimento designando il Comune di Ponzano Veneto, quale Ente capofila, che dovrà provvedere al rinnovo del contratto di comodato d'uso della struttura e all'affidamento della
gestione del servizio canile riguardante la struttura“Rifugio del cane” di Ponzano Veneto; Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1 - La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Art. 2 Oggetto.
La presente convenzione è stipulata al fine di gestire in forma associata il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani abbandonati mediante idonea struttura presso il “Rifugio del cane” sito a Xxxxxxx Xxxxxx, xx xxx Xxxxx x. 0, struttura di proprietà dell’Azienda U.LS.S. n. 9.
Art. 3 Obblighi dei Comuni aderenti.
Ciascun Comune sottoscrittore della presente convenzione si impegna formalmente ad esercitare direttamente ogni forma di vigilanza sul proprio territorio al fine di:
- prevenire o perseguire i casi di abbandono o mancata custodia di cani;
- prevenire o perseguire i casi di maltrattamento degli animali o comunque di mancato rispetto del loro benessere;
- rilevare le situazioni nelle quali la presenza di cani randagi o vaganti costituisce un rischio per la incolumità dell'uomo e per l'igiene pubblica.
Art. 4 Ente capofila.
Gli Enti aderenti alla presente convenzione designano quale Ente capofila il Comune di Ponzano Veneto ove è ubicato il “Rifugio del cane.
Art. 5 Ruolo dell'ente capofila.
Il Comune di Ponzano Veneto, in qualità di Ente capofila, è individuato quale soggetto incaricato in nome e per conto dei Comuni sottoscrittori del presente atto, allo svolgimento della procedura di gara ed alla conseguente stipula del contratto con il soggetto aggiudicatario del servizio di gestione del rifugio del cane.
Il Comune di Ponzano Veneto, inoltre, provvederà ad attivare la procedura per la individuazione di uno sponsor finalizzata a sostenere il pagamento delle spese all'appaltatore del servizio riguardanti, in particolare, i costi fissi di gestione dello stesso. L'affidamento del contratto di sponsorizzazione consentirà ai Comuni di abbattere la spesa pro quota per abitante relativa alla quota fissa.
Art. 6 Oggetto del servizio di gestione del canile.
Le principali attività di riferimento del servizio, oggetto dell’appalto, consistono in:
a) custodia, mantenimento e cura dei cani randagi presso idonea struttura di proprietà dell’Azienda
U.L.S.S. n. 9 denominata “Rifugio del cane” di
Ponzano Veneto, struttura di cui verrà curata la manutenzione ordinaria e assunti gli oneri di gestione nessuno escluso da parte del gestore;
b) raccolta e smaltimento delle spoglie dei cani deceduti all’interno della struttura.
Il gestore del canile dovrà inoltre:
organizzare un incontro con tutti i Comuni convenzionati, con cadenza annuale in occasione dell’approvazione del piano finanziario per le spese di gestione, nel corso del quale dovrà illustrare la situazione economico finanziaria della gestione stessa;
- condividere con tutti i Comuni convenzionati, anche attraverso la creazione di un sito internet, campagne di sensibilizzazione contro l’abbandono ed il maltrattamento degli animali e su argomenti quali l’adozione e la sterilizzazione. Prevedere l'apertura al pubblico della struttura per almeno 3 volte alla settimana (al mattino ed al pomeriggio), al fine di agevolare le adozioni. Dovranno inoltre
essere programmate periodiche “giornate delle adozioni” della cui pubblicità si faranno promotori anche i comuni associati.
Le cure sanitarie (pronto soccorso, medicinali, operazioni chirurgiche, vaccinazioni, sterilizzazioni, tatuaggi, ecc.) sono di competenza ed a completo carico del gestore del canile intercomunale, secondo le prescrizioni che saranno date dall’Azienda U.L.S.S. n. 9. Nei casi eccezionali in cui per grave sofferenza o incurabilità o di comprovata carica di aggressività degli animali si rendesse necessario applicare l'eutanasia, questa sarà effettuata da un veterinario autorizzato. Nel caso si tratti di un ambulatorio veterinario privato, il veterinario dovrà preventivamente consultare il veterinario dell’Azienda U.L.S.S. n. 9.
Le operazioni necessarie per lo smaltimento delle
carcasse degli animali deceduti sono a carico del gestore del “Rifugio del cane” e le relative spese sostenute saranno addebitate al Comune nel quale è stato rinvenuto l’animale.
Art. 7 Durata dell'appalto.
La durata dell’appalto è stabilita in anni tre decorrenti dalla data di stipulazione del contratto
di appalto del servizio, rinnovabile per altri tre anni previa deliberazione dei consigli comunali.
Art. 8 Importo a base di gara.
L’importo a base di gara, soggetto a ribasso, si basa sul costo del servizio di ricovero, custodia e mantenimento cani pari ad euro 2,30 per cane al giorno e sul costo relativo alle spese fisse di gestione della struttura (come ad es. utenze, retribuzione personale dipendente ed oneri riflessi, dispositivi per la sicurezza, interventi igienico sanitari, incarico direttore sanitario etc.) pari ad euro 0,13 centesimi annuo per abitante di ciascun Comune.
N.B. l’importo delle spese fisse mutano al variare del numero dei Comuni aderenti.
Art. 9 Valore dell'appalto.
L’importo presunto dell'appalto va calcolato moltiplicando la quota di € 2,30 per 70 cani al giorno come media presunta di presenze cani nella struttura per 2.190 giorni (pari a 6 anni). A tale importo va aggiunto il valore della quota stabilita per sostenere i costi fissi per la gestione del servizio, moltiplicandola per il numero degli abitanti di tutti i Comuni aderenti e tenuto conto della durata dell’appalto.
Il valore dell’importo è determinato in relazione al numero dei Comuni partecipanti alla presente convenzione.
I costi per lo svolgimento della gara verranno sostenuti dai Comuni aderenti in base al numero degli abitanti.
Art. 10 Obbligo di pagamento da parte dei Comuni aderenti.
Ciascun Comune si impegna a corrispondere al soggetto aggiudicatario dell’appalto del servizio una quota pari all’importo ribassato rispetto ad euro 2.30 posto a base di gara, relativamente al numero dei cani effettivamente ospitati per conto di ciascun Comune nella struttura ed in base ai rapporti di custodia trasmessi ad ogni Comune dal gestore ogni tre mesi. Inoltre, ogni Comune aderente si impegna a sostenere una quota pari all'importo ribassato rispetto ad euro 0,13 centesimi (da tenere sempre in considerazione l’osservazione di cui all’art. 8), posto a base di gara, moltiplicata per il numero degli abitanti di ciascun Comune.
La quota variabile relativa al Comune di Ponzano
Veneto, sede della struttura, e la quota del Comune di Paese, confinante con l’accesso alla struttura,
saranno poste a carico rispettivamente del Comune di Ponzano Veneto per il cinquanta per cento e per il Comune di Paese per l’ottanta per cento delle quote di loro spettanza. Tali riduzioni rispettivamente del cinquanta e del venti per cento saranno a carico degli altri Comuni sottoscrittori della convenzione ed avverrà proporzionalmente in base alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente al pagamento.
Art. 11 Contribuzione alla spesa per la realizzazione di lavori necessari di manutenzione straordinaria.
I Comuni, previa verifica, da parte dell'ufficio tecnico del Comune di Ponzano Veneto che opererà con la collaborazione dell'ufficio Programmazione e Gestione Servizi tecnici dell'azienda U.L.S.S. n. 9, valutano la necessità di sostenere le spese che riguardano i lavori di manutenzione straordinaria delle strutture presenti presso il Rifugio del cane, deliberando la ripartizione in base al numero degli abitanti.
Art. 12 Servizio di pensione.
Un'area del “Rifugio del cane” potrà, su istanza dei Comuni, essere destinata, a cura e spese del gestore, a pensione per i cani, al fine di ospitare
per brevi periodi (max. 30 giorni) i cani consegnati dai loro proprietari al gestore. I costi della pensione sono sopportati dai privati richiedenti, sulla base del corrispettivo giornaliero, stabilito annualmente dal Comune di Ponzano Veneto – capofila, per conto dei Comuni associati.
Le quote finanziarie a carico dei Comuni saranno elaborate da parte del gestore del servizio ogni 3 mesi ai fini della trasmissione ad ogni Comune previa comunicazione delle giornate cane. Con l’elaborazione della quota finanziaria dell’ultimo trimestre verrà detratto l’importo relativo alle entrate derivanti dal servizio di pensionamento per i cani in proporzione alla popolazione residente
in ciascun Comune.
Spetta ad ogni Comune convenzionato il controllo sulle quote finanziarie direttamente pagate al gestore.
Art. 13 Adesione da parte di altri Comuni.
Nel “Rifugio del cane” verranno ospitati solamente i cani randagi provenienti dai Comuni convenzionati, salvo richiesta scritta di convenzionarsi da parte di altri Comuni anche non rientranti nell’ambito dell’Azienda U.L.S.S. n. 9,
che dovranno sottoscrivere la presente convenzione, previa accettazione da parte degli altri Comuni già convenzionati, sempre in relazione alla capienza massima del rifugio, pari a circa 240 cani.
Ai Comuni non convenzionati viene applicato il corrispettivo giornaliero stabilito dal precedente art. 12.
Art. 14 Capienza massima del “Rifugio del cane”.
Nel caso in cui il “Rifugio del cane” di Xxxxxxx risultasse impossibilitato a ricevere cani randagi per motivi di sovraffollamento, il Comune interessato dovrà rivolgersi ad altra struttura idonea.
Art. 15 Attività di controllo.
Il Comune di Ponzano Veneto e i Comuni convenzionati, attraverso i propri rappresentanti all’uopo nominati e con l’eventuale collaborazione del Servizio Veterinario dell’Azienda U.L.S.S. n. 9, potranno eseguire, in qualsiasi momento, verifiche ispettive finalizzate ad accertare il buon andamento delle attività affidate al soggetto gestore.
A tal fine il soggetto gestore, all’atto di conferimento dell’incarico, assumerà l’impegno a consentire in ogni momento l’accesso alla struttura
da parte del Comune di Ponzano Veneto e dei Comuni convenzionati e l’accesso e/o la visione della documentazione tenuta presso il “Rifugio del cane”. Art. 16 Modifiche alla presente convenzione.
Le eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere approvate dai rispettivi Consigli comunali, fatta eccezione per integrazioni e/o modificazioni di carattere gestionale e di miglioramento del servizio che potranno essere deliberate dalle Giunte comunali degli associati.
Art. 17 Recesso e scioglimento.
Il recesso di un Comune deve essere comunicato a tutti i Comuni associati con un preavviso non inferiore a dodici mesi. Il recesso di un Comune è deliberato dal proprio Consiglio comunale. Gli obblighi economici assunti con il contratto d’appalto rimangono comunque in capo al Comune che ha comunicato il recesso fino alla fine dell’anno in cui è pervenuta la relativa istanza.
Art. 18 Spese inerenti alla stipulazione della convenzione.
La presente convenzione è registrabile in caso d’uso, a norma dell’art. 5 – comma 2 – del D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e s.m.i. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione (imposte,
tasse, diritti di segreteria, etc.) saranno assunte
in pari misura dai Comuni sottoscrittori.
Letto e sottoscritto digitalmente.
per il COMUNE DI PONZANO VENETO - Il Sindaco, Xxx.
Xxxxx Xxxxxxxx
per il COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE – Xxx.
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
per il COMUNE DI JESOLO – Arch. Xxxxxx Xxxxxxx ----
per il COMUNE DI CEGGIA – Xxxxxx Xxxxx ------------
documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.
15 comma 2 della L. 241/1990, così come modificato dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014 e ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -----------------------
CONVENZIONE TRA I COMUNI INTERESSATI PER LA
GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI PRESSO IL “RIFUGIO DEL CANE” DI PONZANO VENETO (TV) – CHIARIMENTO
Con riferimento alla convenzione in oggetto, si chiarisce quanto segue:
gli Art. 6 Oggetto del servizio di gestione del
canile, Art. 7 Durata dell'appalto, Art. 8 Importo a base di gara, Art. 9 Valore dell'appalto devono
intenderesti come indirizzi che i Comuni aderenti
alla convenzione forniscono al Comune Capofila circa i contenuti dei documenti di gara per la
gestione del Servizio;
il corrispettivo dovuto dai Comuni alla convenzione
è definito all’Art. 10 Obbligo di pagamento da
parte dei Comuni aderenti;
per quanto riguarda la durata della convenzione,
questa deve intendersi a far data dalla sottoscrizione e di durata pari alla durata
contrattuale dell’appalto del servizio gestione del
canile, comprensiva di eventuali proroghe necessarie per il completamento delle procedure di individuazione del gestore del Servizio;
Letto e sottoscritto. I Sindaci o persone delegate dai Comuni:
per il COMUNE DI PONZANO VENETO - Il Sindaco, Xxx.
Xxxxx Xxxxxxxx
per il COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE – Xxx.
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
per il COMUNE DI JESOLO – Arch. Xxxxxx Xxxxxxx ----
per il COMUNE DI CEGGIA – Xxxxxx Xxxxx ------------
documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.
15 comma 2 della L. 241/1990, così come modificato dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014 e ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -----------------------