SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE
COMUNE DI TERRALBA
(Provincia di Oristano)
Via Baccelli n° 1 – 09098 Terralba Tel. 0783/85301 – Fax 0783/83341
xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx X.XXX 00063150957
SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE
Capitolato speciale
ART. 1 – OGGETTO E LUOGO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto il servizio di gestione della biblioteca comunale “Xxxxxxxxxx Xxxxx” di Terralba, con sede al piano terra della struttura polifunzionale di proprietà comunale ubicata in via Xxxxxxxx Xxxxx.
ART. 2 - OBIETTIVI
Il Comune di Terralba garantisce, incentiva e stimola la crescita individuale e collettiva, riconosce il diritto dei cittadini all’informazione e alla documentazione attraverso la valorizzazione del servizio biblioteca comunale quale “centro informativo locale che rende prontamente disponibile per i suoi utenti ogni genere di conoscenza e d’informazione”, secondo quanto stabilito dal “Manifesto UNESCO per le biblioteche pubbliche” e in ossequio ai principi della nostra Costituzione. Ogni fascia di età deve trovare materiale rispondente ai propri bisogni.
Costituiscono obiettivi della biblioteca:
− Creare e rafforzare nei ragazzi l’abitudine alla lettura fin dalla tenera età.
− Sostenere l’educazione individuale alla lettura, l’auto istruzione e l’auto aggiornamento.
− Stimolare l’immaginazione e la creatività di bambini, ragazzi e adulti.
− Offrire opportunità per lo sviluppo creativo e culturale della persona e della comunità.
− Promuovere la consapevolezza dell’eredità culturale, l’apprezzamento delle arti, la comprensione delle scoperte e innovazioni scientifiche.
− Incoraggiare il dialogo interculturale e proteggere le diversità culturali.
− Garantire l’accesso dei cittadini ad ogni tipo di informazione di comunità.
− Creare spazi e occasione per incontri con i lettori più assidui finalizzati alla ricerca di strategie di diffusione dei libri.
ART. 3 - CARATTERE DI PUBBLICO INTERESSE
Tutte le prestazioni oggetto del presente appalto sono da considerarsi di pubblico interesse e come tali non potranno essere sospese o abbandonate. In caso di sospensione o abbandono, anche parziale del servizio - eccettuati i casi motivati di forza maggiore, da dimostrare a cura della ditta affidataria - l'ente appaltante provvederà a far eseguire ad altri le prestazioni dovute, con costo a totale carico della ditta inadempiente, fatta salva ogni ulteriore pretesa risarcitoria e l’applicazione delle previste penalità.
ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO E OPZIONI
La durata dell’appalto è fissata in anni uno (dodici mesi), con decorrenza presunta dal 01.05.2019.
La stazione appaltante si riserva la facoltà - a suo insindacabile giudizio e senza che la ditta possa vantare alcun diritto o rivalsa - di affidare la gestione del servizio al medesimo operatore economico agli stessi patti e condizioni per ulteriori due anni contrattuali (ventiquattro mesi), a condizione che la Regione confermi la propria quota di finanziamento anche per gli anni successivi.
L’appalto potrà cessare anticipatamente, con preavviso di 60 giorni, qualora la Regione non confermi la propria quota di finanziamento per l’anno di competenza.
La durata del contratto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente e, comunque, per un periodo non superiore a quattro mesi dalla scadenza contrattuale.
ART. 5 - IMPORTO GARA
L’importo complessivo annuo a base di gara, soggetto a ribasso, ammonta a € 48.179,12 annui (Iva esente ai sensi dell’articolo 10, n. 22, del DPR 633/72, Risoluzione Agenzia delle entrate n. 135 del 06/12/2006).
Il suddetto importo viene indicativamente ripartito come segue:
- € 43.799,20 per costo del personale;
- € 4.379,92 per spese generali.
Si precisa che il calcolo del costo del personale è stato effettuato in base alle tabelle retributive del CCNL FEDERCULTURE, Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro specifico per i lavoratori del settore culturale, coerente con le prestazioni oggetto dell’appalto e mansioni da affidare agli operatori del servizio; alla stessa stregua della RAS che commisura il finanziamento da erogare ai Comuni in base alle tabelle retributive del medesimo CCNL.
Valore eventuale opzione di rinnovo per ulteriori due anni € 96.358,24. Valore eventuale proroga di quattro mesi € 16.059,71.
Il valore globale stimato dell’appalto, calcolato ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, è di € 160.597,07 (IVA esente), comprensivo del valore dell’eventuale rinnovo e proroga.
ART. 6 - DUVRI
Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. si specifica che l’appalto posto a gara non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell’Amministrazione comunale, né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto dell’amministrazione medesima con contratti differenti. La stazione appaltante non ha pertanto provveduto alla redazione del DUVRI e la quantificazione degli oneri di sicurezza è pari a zero, in considerazione dell’assenza di rischi specifici e per la ridotta significatività dei rischi interferenziali per le attività di coordinamento, gestibili con misure senza impatto economico.
L’impresa tuttavia ai sensi dell’articolo 95 comma 10 del decreto legislativo 50/2016 dovrà tener conto, nella formazione dell’offerta economica, dei costi specifici per la sicurezza sul lavoro connessi all’esercizio dell’attività svolta. Tali costi sono a carico dell’impresa e compresi nel prezzo offerto.
ART. 7 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Il servizio di gestione della biblioteca comunale verrà affidato con la procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, aperta al mercato, senza alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.
La gara si terrà sul portale telematico di SardegnaCAT, secondo le prescrizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e attraverso la pubblicazione di una RDO aperta. Tale sistema consente di gestire le fasi di pubblicazione del bando, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.
L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii.
ART. 8 - PRESTAZIONI A CARICO DELL’AFFIDATARIO
L’operatore economico affidatario dovrà garantire le seguenti prestazioni:
A) APERTURA E SORVEGLIANZA
- apertura e chiusura della biblioteca;
- custodia e sorveglianza dei locali, delle opere e testi, degli arredi e strumentazioni, negli orari di apertura al pubblico.
B) GESTIONE DEL PUBBLICO, PRIMA INFORMAZIONE E ASSISTENZA
- informazioni di primo orientamento all’utenza su l’uso dei servizi e delle opportunità della biblioteca: sarà cura del personale addetto “accogliere” i cittadini, presentare il servizio, comunicare gli orari di apertura, illustrare le regole del servizio di prestito, l’organizzazione degli spazi e la collocazione delle opere, esporre tutti i servizi e le attività svolte dalla Biblioteca comunale;
- il servizio di “assistenza alla consultazione”: comprende l’aiuto al pubblico nella ricerca dei libri collocati negli scaffali, nella ricerca di informazioni e nella predisposizione, su richiesta, di biografie ed elenchi di letture consigliate;
- gestione dei materiali informativi da esporre e da mantenere aggiornati e in ordine negli appositi spazi;
- assistenza e informazione agli utenti sulle modalità d’uso dei supporti informatici per il recupero d’informazioni bibliografiche a disposizione degli utenti;
- assistenza agli utenti nell’acquisizione di informazioni attraverso la rete internet;
- assistenza alla consultazione dell'Opac Biblio Sar.
C) GESTIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO
- cura del processo informatizzato di trattamento del materiale librario, con il supporto informatico attualmente in uso (software “SOL Sebina Open Library”). La conoscenza adeguata di tale programma e di tale applicativo è requisito indispensabile per lo svolgimento del lavoro in Biblioteca;
- sicurezza dei dati. L’affidatario è responsabile, per il livello di sua competenza, della sicurezza ed integrità degli archivi elettronici, di norma residenti sui server gestiti dalla Regione Autonoma della Sardegna. È altresì responsabile della sicurezza e integrità degli archivi informatici e cartacei relativi agli utenti che dovesse essere necessario mantenere a livello locale. Sarà sua cura mantenere i rapporti con l’ufficio regionale dei beni librari e rispettare le prescrizioni che verranno impartite dalla Regione in merito alle procedure, alle password di sicurezza e al rispetto delle leggi sulla privacy;
- inventariazione. Le nuove pubblicazioni acquisite devono essere preliminarmente inventariate con apposizione su ogni volume del relativo numero e del timbro di proprietà della Biblioteca secondo le modalità già in uso. Dall'archivio elettronico sarà prodotto il registro d'ingresso a stampa se richiesto da esigenze amministrative;
- raccolta e registrazione delle proposte di nuove acquisizioni (libri, riviste, materiale multimediale) avanzate dagli utenti
- la Ditta affidataria, in collaborazione con l’ufficio Cultura, predispone tutti gli atti relativi alla programmazione degli acquisti e alla rendicontazione delle spese finalizzate alla richiesta di finanziamenti, alla catalogazione e alla classificazione del materiale disponibile. Il materiale librario verrà acquistato dal Comune, secondo la disponibilità finanziaria, sulla base delle richieste presentate dalla Ditta affidataria tenendo conto anche delle richieste degli utenti.
- descrizione bibliografica. L’affidatario provvederà a catalogare le nuove acquisizioni secondo gli standard più aggiornati. In particolare dovranno essere seguite le Regole Italiane di Catalogazione (REICAT), lo standard ISBD, la Classificazione Decimale Dewey, il Soggettario della Biblioteca Nazionale di Firenze, A.A.C.R.2. Verranno inoltre utilizzati altri strumenti catalografici che dovessero in futuro affermarsi a livello nazionale, in particolare per la catalogazione di documenti elettronici e multimediali. Xxxxxxx prodotte periodicamente liste a stampa del catalogo principale o di singole parti di esso se richiesto da esigenze amministrative o di sicurezza dei dati. Registrazioni bibliografiche preesistenti che, nel corso dell'uso dei cataloghi, risultassero contenere errori dovranno essere corrette o rifatte da parte dell’appaltatore secondo un principio di sana gestione e senza ulteriori costi per l'Amministrazione. Una volta catalogato il libro deve essere etichettato, secondo le regole già in uso nella Biblioteca, e riposto sullo scaffale. Qualora l’amministrazione regionale dovesse decidere di sostituire il programma “SOL Sebina Open Library” con altro programma, l’appaltatore si impegna a che il personale frequenti eventuali corsi di aggiornamento organizzati allo scopo di apprenderne l’uso;
- gestione delle pratiche di prestito e restituzione dei libri;
- gestione del prestito interbibliotecario e dei relativi rapporti con le altre biblioteche e con i lettori;
- verifica dello stato fisico dei volumi rientrati dal prestito;
- predisposizione delle lettere di sollecito agli utenti;
- ricollocazione tempestiva a scaffale dei libri rientrati dal prestito e dei volumi e delle riviste consultate dagli utenti;
- verifica giornaliera della corretta collocazione dei volumi e delle riviste a scaffale;
- gestione mediateca;
- gestione di eventuali postazioni multimediali e internet;
D) VERIFICA E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO
- acquisizione, elaborazione e produzione di dati e informazioni relative al funzionamento del servizio, al numero degli iscritti e dei prestiti, nonché alla consistenza aggiornata del patrimonio librario;
- relazione e rendicontazione periodica delle attività e iniziative realizzate, degli obiettivi conseguiti, della qualità del servizio erogato, delle criticità rilevate.
- la Ditta affidataria garantisce il monitoraggio costante della qualità del servizio offerto e degli obiettivi raggiunti.
E) ALTRE PRESTAZIONI
- organizzazione di mostre, convegni, seminari, incontri, dibattiti e laboratori;
- predisposizione di materiali per iniziative culturali e distribuzione degli stessi;
- elaborazione eventuale di progetti per richieste di finanziamenti per attività culturali;
- predisposizione, in collaborazione con gli uffici comunali, delle pratiche amministrative relative a richieste di finanziamento, rendiconti, statistiche, relazioni, inerenti il servizio;
- informazioni sulle attività culturali e istituzionali svolte dall’Amministrazione Comunale;
- ideazione e cura di iniziative, anche in collaborazione con la scuola e l’associazionismo locale, rivolte alla generalità della popolazione o a particolari fasce d’età (minori, anziani, giovani, ecc), finalizzate ad incrementare la diffusione della pubblica lettura e l’uso dei servizi della biblioteca;
- raccolta, organizzazione e analisi di esigenze e proposte del pubblico;
- collaborazione con il Comune per l’organizzazione di iniziative culturali.
ART. 9 - PERSONALE
Il personale richiesto per la gestione della biblioteca comunale di Terralba è costituito da due operatori, per un totale complessivo di 48 ore settimanali (l’attuale ripartizione dell’orario settimanale è di 30 ore per un addetto e 18 ore per l’altro, suscettibile di modifica).
Prima dell’inizio del servizio l’aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto alla Stazione appaltante i nominativi e curricula del personale da impiegare, le rispettive qualifiche, l’inquadramento, il numero di ore assegnate, salvo che si tratti di informazioni e dati già in possesso del Comune.
A) REQUISITI DI CARATTERE GENERALE:
Il personale impiegato:
- deve essere moralmente e fisicamente idoneo al servizio richiesto e mantenere un comportamento professionale, nonché educato, civile e cortese;
- deve mantenere un contegno corretto, riguardoso e collaborativo verso gli utenti, verso il personale comunale e gli amministratori;
- deve mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti;
- essere munito di apposita tessera di riconoscimento, come previsto all’art. 18 del D.lgs n. 81/2008. B) REQUISITI DI STUDIO E/O PROFESSIONALI
Il personale impiegato dovrà essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o magistrale, unitamente ad uno dei seguenti requisiti alternativi:
1. qualifica di assistente o operatore di biblioteca o d’archivio, documentalista o mediatecario;
2. laurea, triennale o specialistica in beni culturali se dal curriculum universitario risulta di aver sostenuto almeno un esame di biblioteconomia;
3. esperienza almeno quadriennale maturata come assistente o operatore in biblioteche comunali.
Tutti gli operatori dovranno avere una adeguata conoscenza dell’applicativo in uso per il trattamento informatizzato del materiale librario (software “SOL Sebina Open Library”).
C) INQUADRAMENTO DEL PERSONALE
Prendendo come riferimento il CCNL FEDERCULTURE, i due assistenti/operatori di biblioteca sono inquadrati nella II^ FASCIA, II° livello (ex livello C1).
Resta inteso che la stazione appaltante rimane del tutto estranea ai rapporti, ivi compresa qualsiasi vertenza economica e/o giuridica che potrà sorgere tra la ditta aggiudicataria ed il proprio personale dipendente.
Resta inteso che qualsiasi onere derivante dall’applicazione delle norme in questione sarà a carico dell’aggiudicatario medesimo.
La Ditta aggiudicataria solleva l’Ente appaltante da qualsiasi obbligo e responsabilità relativa alle retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali e da qualsiasi obbligo derivante da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi.
Qualora si rendesse necessario provvedere alla sostituzione di personale, la Ditta si impegna a darne previa e tempestiva comunicazione alla stazione appaltante da motivare adeguatamente.
Qualora uno degli operatori si assenti dovrà essere sostituito entro il primo giorno lavorativo successivo con personale in possesso dei requisiti richiesti.
ART. 10 - CLAUSOLA SOCIALE
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante, quest’ultimo è tenuta ad assumere prioritariamente gli operatori utilizzati nel precedente appalto, garantendo, compatibilmente con le eventuali mutate esigenze tecnico organizzative, il rispetto degli accordi attualmente in vigore e scaturenti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore. La previsione di tale clausola deriva altresì dalla necessità di uniformare la disciplina del capitolato speciale al costante indirizzo regionale in virtù del quale il finanziamento RAS viene concesso ai Comuni allo scopo di garantire gli attuali livelli occupazionali e di salvaguardare gli operatori finora impiegati nei progetti.
ART. 11 – APERTURA DELLA BIBLIOTECA
La biblioteca dovrà restare aperta al pubblico complessivamente per 44 ore alla settimana. Le restanti 4 ore sono riservate all’attività di back office.
La biblioteca osserverà il seguente orario di apertura al pubblico:
LUNEDI’ dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00; MARTEDI’ dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00; MERCOLEDI’ dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00; GIOVEDI’ dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00; VENERDI’ dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00; SABATO dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
Il suddetto orario di apertura è suscettibile di modifica al fine di venire incontro alle esigenze dei fruitori della biblioteca o alla organizzazione di eventi specifici e potrà differenziarsi in base alla stagione autunnale e invernale e a quella estiva.
Sono previsti periodi di chiusura durante le festività natalizie, pasquali e nei mesi estivi (prioritariamente agosto). Ciò anche al fine di consentire alla ditta affidataria di meglio organizzare le ferie agli addetti al servizio.
ART. 12 - CORRISPETTIVO
Alla ditta affidataria verrà corrisposto il canone annuo di gestione del servizio come risultante dal ribasso di gara.
Il pagamento avverrà mediante emissione di regolare fattura elettronica, secondo le regole vigenti in materia. Nella fattura dovranno essere distinti i costi del personale dai costi delle spese generali.
Su richiesta dell’amministrazione appaltante, la fattura sarà accompagnata da un prospetto riepilogativo dell’attività svolta nel mese di riferimento, dell’orario di servizio osservato, del numero di accessi e prestiti effettuati.
La mancata presentazione della documentazione richiesta potrà comportare la sospensione della liquidazione delle fatture stesse.
Il pagamento avverrà a rate mensili posticipate da liquidare entro giorni 30 dalla presentazione della fattura elettronica, da emettere dopo la maturazione del mese contrattuale e previa verifica della regolarità del servizio effettuato e acquisizione del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) da parte dello Sportello Unico Previdenziale territorialmente competente.
Ai sensi dell’articolo 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, “in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario (….), impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, (……). Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante (……) di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva”.
Il mancato rilascio del DURC o il rilascio di un DURC irregolare comportano la sospensione dei pagamenti e la ditta non può vantare il pagamento del suo credito in alcun modo.
Inoltre, la fattura dovrà obbligatoriamente contenere il numero identificativo di gara (CIG) rilasciato dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.
L’appaltatore, con tale corrispettivo, s'intende soddisfatto di qualsiasi spettanza nei confronti del Comune per il servizio di che trattasi e non ha alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.
Nell’ipotesi di ritardato pagamento non dipendente da causa dell’appaltatore, quest’ultimo non potrà sospendere il servizio ma avrà diritto all’interesse legale per ritardato pagamento delle fatture.
ART. 13 – OBBLIGHI DELLA DITTA NEI CONFRONTI DEL PROPRIO PERSONALE
La ditta è tenuta all’osservanza della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa, nonché quella relativa alla sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni), nei confronti del proprio personale, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. Si obbliga, inoltre, ad applicare nei confronti dei lavoratori occupati nelle prestazioni oggetto del servizio condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dal C.C.N.L. di riferimento e a quello territoriale della categoria al tempo della stipulazione del contratto di affidamento del servizio, nonché le condizioni risultanti da ogni altro atto o contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabili in provincia di Oristano.
Qualsiasi inosservanza in dette materie da parte dell’impresa potrà essere causa di risoluzione contrattuale in danno dell’impresa stessa.
In caso di accertamento diretto o di segnalazione da parte dell’ispettorato del lavoro o da parte dell’INPS e dell’INAIL di violazioni agli obblighi retributivi, previdenziali e assistenziali, dovrà essere quantificato l’importo delle somme non pagate. In questo caso il Comune è autorizzato a sospendere i pagamenti a favore dell’impresa per un importo pari alle somme non pagate. Nessun danno potrà essere vantato dalla ditta aggiudicataria in caso di somme non pagate per i motivi suddetti.
ART. 14 - RESPONSABILITÀ DELLA DITTA APPALTATRICE
La ditta appaltatrice sarà responsabile di tutti i danni, di qualsiasi natura e specie, che dovessero derivare, direttamente o indirettamente, a persone o cose, in occasione o in conseguenza della esecuzione del servizio. Tali danni resteranno, pertanto, a completo carico della ditta, senza alcun diritto di rivalsa o compenso nei confronti del Comune di Terralba.
Sarà in ogni caso obbligo della ditta aggiudicataria adottare, nell’esecuzione del servizio, tutte le misure, provvedimenti e cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi. A tale riguardo, la ditta appaltatrice esonera espressamente il Comune di Terralba da qualsiasi responsabilità per danni o sinistri, anche in itinere, che dovessero verificarsi nel corso dell’appalto.
ART. 15 - COPERTURA ASSICURATIVA RCT
La ditta affidataria dovrà dotarsi di apposita polizza assicurativa a copertura del rischio di responsabilità civile verso terzi (RCT), a garanzia di eventuali danni che possono essere causati a persone o cose nella gestione del servizio. L’esistenza di tale polizza non esonera, in ogni caso, l’affidatario dalle proprie responsabilità, avendo solo lo scopo di costituire ulteriore garanzia.
ART. 16 – ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Sono a carico del Comune i seguenti costi:
- manutenzione ordinaria e straordinaria e pulizia dei locali, arredi e attrezzature riservate alla biblioteca comunale;
- utenze varie (energia elettrica, acqua, riscaldamento, telefono, internet);
- dotazione strumentale in dotazione della biblioteca (salvo eventuali offerte migliorative);
- cancelleria e carta per le iniziative organizzate ad iniziativa o in collaborazione con il Comune (salvo eventuali offerte migliorative).
ART. 17 – VINCOLO OFFERTA TECNICA
Tutti gli impegni assunti dall’impresa concorrente in sede di partecipazione alla gara (“offerta tecnica”), diventeranno specifici obblighi contrattuali da rispettare.
ART. 18 – SOSTITUZIONE DELL’AFFIDATARIO
In caso di fallimento dell’appaltatore e negli altri casi indicati nell’art. 110 del D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto.
ART. 19 – PATTO DI INTEGRITA’
In attuazione all’art. 1, comma 17 della L. n. 190/2012, il titolare o il rappresentante legale degli operatori economici partecipanti alla gara dovranno obbligatoriamente, a pena di esclusione dalla gara, sottoscrivere digitalmente e allegare nella documentazione amministrativa il patto d’integrità il quale stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di Terralba e degli operatori economici che partecipano alle gare dalla stessa indette, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione di un contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
ART. 20 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA
L’aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni e i documenti di cui venga a conoscenza o in possesso durante l’esecuzione del contratto o comunque in relazione ad esso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto; detti obblighi sono estesi a tutto il personale impiegato nell’esecuzione del contratto.
Gli obblighi concernono sia i dati personali e sensibili, sia informazioni che, se divulgate, comprometterebbero o ridurrebbero la sicurezza.
Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno vincolati oltre la data di conclusione del contratto e fino a quando i vincoli di riservatezza non siano venuti meno ex lege e le informazioni sulla sicurezza non siano superate.
ART. 21 – OBBLIGHI TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 l’affidatario si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto, per cui tutte le transazioni relative dovranno essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane spa, dedicati, anche non in via esclusiva, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine l’affidatario si impegna a comunicare all’amministrazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
L’affidatario che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui 3 della Legge 13 agosto 0000 x. 000 xx dà immediata comunicazione all’amministrazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia in cui ha sede la Amministrazione concedente.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.
Sulle prestazioni saranno effettuate le ritenute previste all’art. 30, comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016, a tutela dei lavoratori per i casi di inadempienza contributiva.
Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di eventuali ritardi nei pagamenti delle rette dovuti, l’esecuzione del servizio potrà essere sospesa da parte dell’affidatario.
Qualora quest’ultimo si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da parte del Comune.
ART. 22 - CAUZIONE PROVVISORIA
Ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016, l’offerta presentata dalla ditta dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria di € 963,58 pari al 2% dell’importo stimato dell’appalto.
La cauzione dovrà essere costituita a scelta del concorrente:
a. con versamento tramite bonifico alla tesoreria del Comune di Terralba alle seguenti coordinate bancarie: IBAN XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000 oppure tramite bollettino postale con versamento sul conto n. 16552093 intestato al “Comune di Terralba Servizio Tesoreria.
b. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante;
c. da fideiussione di cui al comma 1 del citato decreto rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La fidejussione bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediario finanziario dovrà recare espressa clausola:
- di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
- di operatività entro 15 (quindici giorni), a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per fatto dell’affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
Per le ditte in possesso de requisiti di cui all'art. 93, comma 7, del Codice, verranno applicate le riduzioni stabilite nel medesimo comma.
Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso di tale requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
L’offerta dovrà essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l’offerente risultasse affidatario (art. 93 comma 8 D. Lgs. 50/2016).
ART. 23 – CAUZIONE DEFINITIVA
Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicatario, per la sottoscrizione del contratto, è obbligato a costituire una cauzione d’importo pari al 10% del prezzo di aggiudicazione.
Nell’ipotesi di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia da costituire verrà aumentata conformemente a quanto stabilito dall’art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.
La cauzione dovrà essere costituita a scelta del concorrente:
a. con versamento tramite bonifico alla tesoreria del Comune di Terralba alle seguenti coordinate bancarie: IBAN XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000 oppure tramite bollettino postale con versamento sul conto n. 16552093 intestato al “Comune di Terralba Servizio Tesoreria.
b. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante;
c. da fideiussione di cui al comma 1 del citato decreto rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La fidejussione bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediario finanziario dovrà recare espressa clausola:
- di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
- di operatività entro 15 (quindici giorni), a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La cauzione definitiva è prestata a garanzia:
a) dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto;
b) del risarcimento dei danni provocati dalla ditta aggiudicatrice e dal personale da essa impiegato;
c) dei rimborsi di somme che l’Amministrazione dovesse effettuare per fatto colpevole della ditta affidataria e del personale da essa impiegato;
d) in generale, di tutti gli adempimenti previsti dall’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016.
Nei casi suindicati l’Amministrazione provvederà ad incamerare la cauzione fino a concorrenza delle somme necessarie, con obbligo dell’appaltatore di reintegrare l’importo cauzionale originario.
Per lo svincolo della cauzione si rimanda a quanto stabilito dall’articolo 103 del D. Lgs. 50/2016 comma 5.
La mancata costituzione della cauzione definitiva, determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di gara da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue in graduatoria.
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7 del codice.
ART. 24 - STIPULA DEL CONTRATTO
Il contratto verrà stipulato in forma pubblico-amministrativa e in modalità elettronica a cura dell’Ufficiale rogante dell’Amministrazione, in conformità all’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016. Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, comprese quelle relative ai suoi allegati e copie necessarie, nonché le imposte, tasse ed altri oneri fiscali, compresa l’imposta di registro, rimangono a carico dell’impresa aggiudicataria. L’aggiudicatario, a pena di decadenza, dovrà presentarsi per la sottoscrizione del contratto nel luogo e data indicati nella lettera di convocazione. Le spese contrattuali ammontano approssimativamente a € 750,00, salvo le agevolazioni e/o esenzioni previste dalla legge a favore di specifici operatori economici.
ART. 25 – CONTROLLI E PENALI
L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di verificare l’esatta osservanza del capitolato speciale e di adottare gli opportuni provvedimenti atti a garantire il corretto svolgimento del servizio oggetto dell’appalto.
In caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali la ditta affidataria, oltre ad ovviare alle infrazioni contestategli nel termine stabilito, sarà passibile di sanzioni pecuniarie da applicarsi con provvedimento del responsabile dell’ufficio culturale.
L’appaltatore entro cinque giorni dalla data di notifica dell’addebito potrà presentare le proprie giustificazioni sulle quali deciderà il suddetto funzionario preposto.
L’ammontare delle penali sarà trattenuto dalle somme dovute alla ditta affidataria e, all’occorrenza, sarà prelevato dalla cauzione.
L’Amministrazione Comunale, previa contestazione dell’addebito e nel rispetto del principio del contraddittorio, potrà applicare le seguenti penali:
• da € 50,00 a € 100,00 in caso di ritardo non giustificato nell’apertura della biblioteca;
• da € 100,00 a € 200,00 in caso di mancata apertura ingiustificata della biblioteca;
• da € 100,00 a € 300,00 in caso di condotta e linguaggio censurabile del personale dipendente nei confronti degli utenti fruitori del servizio, nonché di violazione delle norme sulla tutela della riservatezza;
• da € 100,00 a € 200,00 per ogni giorno di servizio prestato da personale privo di adeguata competenza professionale o non idoneo e qualificato ad assolvere le prestazioni oggetto del presente appalto;
• da € 50,00 a € 150,00 per mancata comunicazione all’ufficio culturale, in caso di sostituzione di un operatore;
• da € 100,00 a € 200,00 per ogni giorno di ritardo nella sostituzione degli operatori a qualsiasi titolo assenti;
• da € 100,00 a € 200,00 per mancata presentazione delle relazioni e dati periodici;
• da € 300,00 a € 600,00 per mancata applicazione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli operatori e di tutte le disposizioni in materia previdenziale;
• da € 100,00 a € 400,00 in caso di mancata esecuzione delle proposte migliorative presentate dalla ditta nella propria offerta tecnica. Le inosservanze più gravi potranno comportare la risoluzione.
ART. 26 - SUBAPPALTO
In materia di subappalto trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
ART. 27 - MODIFICA FINO A CONCORRENZA DEL QUINTO
Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto.
ART. 28 - RISOLUZIONE E RECESSO
In materia di risoluzione e recesso contrattuale trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016.
ART. 29 – PASSAGGIO DI GESTIONE
In caso di mutamento del soggetto gestore dei servizi, l’affidatario che cessa il rapporto contrattuale si impegna ad incontrare i referenti dell’operatore economico nuovo aggiudicatario per gli adempimenti connessi al passaggio di gestione entro un congruo termine stabilito dal Comune.
L’operatore economico cessante dovrà impegnarsi a favorire la trasmissione di tutti i dati e le informazioni necessarie al passaggio del personale alla nuova gestione, fatta salva la volontà del personale in tal senso.
Gli adempimenti di cui sopra costituiscono condizione per lo svincolo della cauzione definitiva.
ART. 30 - ESECUZIONE D’UFFICIO
Qualora l'appaltatore, nonostante sia stato diffidato, non si sia determinato ad adempiere, il responsabile del servizio potrà far eseguire ad altra ditta la prestazione dovuta con costi a totale carico della ditta inadempiente.
Le somme necessarie all'esecuzione d'ufficio verranno trattenute dal canone dovuto. Qualora non sia possibile, il responsabile provvederà ad incamerare la parte di cauzione necessaria a coprire le spese.
ART. 31 - CODICE DI COMPORTAMENTO E NORME ANTICORRUZIONE
L’affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché gli obblighi previsti dal Codice di comportamento del personale dipendente del Committente. A tal fine il Committente consegnerà al concessionario, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Decreto stesso e del Codice di comportamento interno per una loro più completa e piena conoscenza. L’affidatario si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova, su richiesta, dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e del Codice dei dipendenti del Comune di Terralba approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n° 253 del 03/12/2013 può costituire causa di risoluzione del contratto. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, l’affidatario, sottoscrivendo il contratto, dovrà attestare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente nei loro confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro dei citati dipendenti con il Committente.
ART. 32 - FORO COMPETENTE
Il foro competente per la risoluzione giudiziale delle controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti in ordine all’esecuzione del presente contratto è quello territoriale di Oristano. E’ esclusa la clausola arbitrale.
ART. 33 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE
Il fiduciario dell'ente dovrà all'atto della stipulazione del contratto eleggere, ad ogni effetto, il proprio domicilio presso la Casa Comunale di Terralba e nominare un responsabile referente per il Comune.
ART. 34 – INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 13 del Reg UE n 679/2016 (D.Lgs. di adeguamento n. 101/2018), si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dalla stazione appaltante a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del REG. UE 679/2016 e dall’Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003 (art. 33/36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 REG UE 679/16.
Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazioni delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del REG UE 679/2016, previo consenso manifestato dalla Ditta aggiudicataria, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell’autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della stazione appaltante individuati quali incaricati del trattamento. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
⇒ soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
⇒ soggetti terzi fornitori di servizi per la stazione appaltante, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
⇒ altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
⇒ altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
⇒ legali incaricati per la tutela della stazione appaltante in sede giudiziaria.
In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla stazione appaltante nel rispetto di quanto previsto dall’art. 19 del D.Lgs. 196/2003. I diritti dell’interessato sono disciplinati dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e dagli artt. dal 15 al 22 del REG UE 679/2016.
In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Titolare del trattamento: Comune di Terralba.
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD): Avv. Xxxxx Xxxx, in forza di stipulazione di contratto di servizio con la persona giuridica Soluzione srl, con sede in Xxxxxxx, xxx Xxxxxxx 00 – xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx; xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
ART. 35 - RINVIO
Per tutto quanto non previsto e specificato nel presente capitolato, si fa rinvio al disciplinare di gara, alle norme di legge e ai regolamenti vigenti in materia.