CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO DI NATURA TRANSITORIA
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO DI NATURA TRANSITORIA
Con la presente scrittura privata redatta in triplice originale, la Procedura Esecutiva Immobiliare R.G.E. n. 250/2012 riunita alla n. 376/2006 pendente presso il Tribunale di Cagliari, in persona del Custode/Professionista Delegato, Dott.ssa Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, con studio in Cagliari, Xxxxx X. Xxxx x. 000, all’uopo nominato dal G.E. Xxxx. Xxxx Xxxxx con provvedimento del 26/11/2015, promossa in danno di Xxxxx Xxxxx (Cod. Fisc. CSS PLA 30C12 B378C) e Xxxxxxxxx Xxxxx (Cod. Fisc. CSS FNC 34B09 B378Y), di seguito denominata “locatore”
concede in locazione
all’Azienda per la Tutela della Salute (ATS Sardegna) – Codice Fiscale 92005870909, Partita Iva 00935650903, con sede in Xxxxxxx (XX), xxx Xxxxxx Xxxxx x. 00, rappresentata a questo scopo dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, nato a Sassari (SS) il 23.05.1978, Codice Fiscale XXXXXX00X00X000X, in qualità di Direttore della SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio, afferente al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica, che interviene nel presente atto in forza di delega di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15.06.2018 e per dare esecuzione alla determinazione n. 9007 del 25.10.2018, di qui in appresso denominato “conduttore”
che accetta
in locazione i seguenti immobili:
LOTTO : appartamento ad uso ufficio sito nel Comune di Carbonia, Via a n. , piano, costituito da tre camere e locale servizio, censito al N.C.E.U. al foglio , particella , subalterno , categoria / , classe , vani , consistenza ,00 mc, rendita catastale euro , .
Patti e condizioni:
1) L’allegato “A” (autorizzazione del G.E. del ) forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) con Deliberazione n. del , l’ATS Sardegna ha approvato il presente schema di contratto;
3) Il contratto è stipulato per la durata di mesi 12, tacitamente rinnovabili di un altro anno a far data dal 1° gennaio 2019 e sino al 31 dicembre 2019 allorché, salva disdetta espressa proveniente dal Custode/Professionista delegato ovvero salvo i casi di risoluzione di diritto previsti al punto 3-4-5-6-7-8-9- 21-22, si rinnoverà automaticamente per un periodo di ulteriori dodici mesi.
Il locatore dichiara la seguente esigenza che giustifica la transitorietà del contratto: l’unità immobiliare concessa in locazione è soggetta ad espropriazione immobiliare, da parte di S.G.A. S.p.a., creditore procedente. È quindi ammessa la rinnovazione automatica del contratto per un periodo di ulteriori dodici mesi solo a condizione che, medio tempore, l’immobile non sia stato aggiudicato o assegnato e che il contratto non sia stato disdetto dal Custode/Professionista delegato con un preavviso di almeno 20 giorni, restando salvo il limite della complessiva durata della locazione per un massimo di due anni (comprensiva
dell’eventuale). La volontà delle parti di proseguire il rapporto contrattuale potrà, quindi oltre il limite di tempo predetto di due anni, trovare concreta realizzazione solo a mezzo di una nuova stipulazione contrattuale e sempre previa autorizzazione del Giudice dell’Esecuzione presso il Tribunale di Cagliari.
Il conduttore dichiara la seguente esigenza che giustifica la transitorietà del contratto: la Legge Regionale n°17 del 27/07/2016 ha istituito L’Azienda per la Tutela della Salute (ATS) e, con decorrenza dal 1 gennaio 2017, in attuazione all’art. 1 commi 2 e 3 della predetta legge regionale “Le ASL, con tutto il loro patrimonio mobiliare e immobiliare, i rapporti giuridici in essere, le articolazioni e le strutture, i distretti e i presiti, vengono incorporate nell’ATS”; il patrimonio immobiliare di ATS Sardegna, derivante dall’accorpamento delle ex otto ASL risulta di notevoli dimensioni e che, per la sua migliore gestione, è in fase di predisposizione un “Piano di azioni per la valorizzazione del patrimonio al fine di incentivare i fitti attivi e razionalizzare quelli passivi”, che dovrà essere approvato, presumibilmente, entro il corrente anno.
4) Il contratto si risolverà di diritto:
- al momento dell’aggiudicazione o assegnazione definitiva del bene senza possibilità di rinnovazione tacita alcuna;
- su semplice richiesta da parte del Custode/Professionista delegato comunicata al conduttore con un preavviso di almeno 20 giorni mediante lettera raccomandata A/R da spedirsi all’indirizzo relativo all’immobile condotto in locazione, con conseguente obbligo di restituzione del bene locato nel termine di 90 giorni dalla comunicazione di detto provvedimento.
Verificate dette condizioni, in caso di mancato spontaneo rilascio, verrà dato seguito all’ordine di liberazione che sarà emesso dal G.E. e notificato in forma esecutiva, giustificato dalla temporaneità della locazione e dalle esigenze e natura della procedura esecutiva.
5) Il conduttore ha il diritto di recesso anticipato dal contratto in qualsiasi momento, ai sensi dell’art. 27 della L. 392/78, dandone preavviso scritto almeno sei mesi prima della data in cui il rilascio deve avere esecuzione e mediante lettera raccomandata a.r. o Pec all’indirizzo del Custode/Professionista Delegato.
6) Il locatore ha l’onere di confermare il verificarsi dell’evento (vendita a terzi) di cui al punto 4) e la dichiarazione che ha giustificato la stipula del presente contratto tramite comunicazione al conduttore, anche per raccomandata a.r., entro il termine di 30 giorni dal verificarsi dell’evento stesso.
7) Le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria per la motivazione di cui alle dichiarazioni rese dal locatore e dal locatario meglio indicate al precedente n. 3). Il contratto si risolverà di diritto al momento della aggiudicazione definitiva o assegnazione del bene senza possibilità di rinnovazione tacita alcuna e senza alcuna pretesa da parte del conduttore e di chi ne fa le veci che, a semplice richiesta del custode, rilasceranno immediatamente l’immobile libero da persone e cose.
8) È vietata la sublocazione e, in caso di inottemperanza, il presente contratto si risolve di diritto.
9) Gli immobili dovranno essere destinati esclusivamente ad uso ufficio, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo.
10) Il canone annuo di locazione è convenuto complessivamente, in Euro ( ) annui, che il conduttore si obbliga a versare tramite bonifico bancario sul conto corrente della procedura i cui estremi saranno tempestivamente comunicati a cura del Custode, in canoni di Euro 369,80 ( ) mensili, scadenti il giorno 1° di ogni mese.
Alla sottoscrizione del presente contratto il conduttore verserà n. 1 mensilità del canone concordato a titolo di deposito cauzionale, improduttivo di interessi legali per deroga specificatamente approvata dalle parti, a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, compreso quello di esatto pagamento dei canoni.
Il canone sarà aggiornato annualmente, nella misura del 75% della variazione ISTAT.
11) Il conduttore dichiara di aver visitato gli immobili locati e di averli trovati adatti all’uso convenuto e, così, di prenderli in consegna ad ogni effetto costituendosi da questo momento custode dei medesimi e dei beni mobili in essi contenuti. Il conduttore si impegna a riconsegnare le unità immobiliari locate, nello stato medesimo in cui le ha ricevute, salvo il deperimento d’uso.
12) Il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato di prestazione energetica dell’edificio (A.P.E.).
13) Il conduttore dovrà consentire l’accesso alle unità immobiliari al locatore, custode e suo nuovo amministratore, nonché ai loro incaricati, anche se accompagnati da terzi interessati all’acquisto alle aste.
14) Il conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria, o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.
15) Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per i danni, diretti o indiretti, subiti da fatto dei propri dipendenti, nonché, per interruzioni incolpevoli dei servizi e, nel contempo, si assume totalmente la responsabilità della gestione e manutenzione ordinaria degli immobili condotti in locazione e di eventuali danni direttamente od indirettamente cagionati a chicchessia.
16) Tutte le eventuali spese ordinarie e straordinarie inerenti i canoni ed i consumi di energia elettrica, acqua potabile, scarichi, tassa raccolta rifiuti ed accessori saranno a totale carico del conduttore.
17) Il conduttore rinuncia espressamente ad eventuali diritti di prelazione che, in ogni caso, non vengono concessi dal locatore in caso di nuova locazione, alla scadenza del contratto.
18) Gli oneri fiscali, spese di xxxxx e di registrazione per il presente contratto sono a carico in parti uguali ad entrambi i contraenti. Le suddette somme saranno anticipate dal conduttore ed il loro ristoro avverrà da parte del locatore, per il 50%, in diminuzione della mensilità successiva.
19) Qualunque modifica al presente contratto, previa adozione di specifico atto da parte di ATS Sardegna, non può aver luogo e non può essere provata, se non mediante atto scritto ed approvato dal Magistrato.
20) La permanenza del conduttore nell’immobile oltre la scadenza del contratto è considerata occupazione senza titolo anche nel silenzio del locatore e nonostante il pagamento di somme. È legittima l’azione per il rilascio e per la corresponsione dell’indennità di occupazione.
21) Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant’altro dovuto, ove di importo pari ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore ed importerà la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c., con facoltà del locatore d’imputare al pagamento del canone in tutto o in parte la caparra versata.
22) È facoltà del Custode/Professionista delegato comunicare disdetta del presente contratto al conduttore con un preavviso di almeno 20 giorni mediante lettera raccomandata A/R da spedirsi all’indirizzo relativo all’immobile condotto in locazione, con conseguente obbligo di restituzione del bene locato nel termine di 90 giorni dalla comunicazione di detto provvedimento.
23) Le parti dichiarano di essere informate che i “dati personali” forniti, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente contratto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del contratto. Per le controversie che dovessero eventualmente sorgere tra le parti in relazione all’esecuzione del contratto è competente il Foro di Cagliari. Per quanto non disciplinato dal presente contratto valgono le disposizioni di cui alla Legge 392/1978 e s.m.i., nonché le disposizioni del Codice Civile.
Il mancato rispetto di tutti gli obblighi assunti nel presente contratto composto dalla premessa che forma parte integrante e da nn. 24 articoli di cui i nn. 3-4-5-6-7-8-9-21-22, clausole risolutive espresse, importerà la immediata ed automatica risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c. Il Locatore comunicherà con raccomandata A.R. l’intenzione di avvalersi di detta clausola e sarà dato seguito all’Ordine di Liberazione.
Il presente contratto, composto da cinque pagine, viene approvato e sottoscritto digitalmente.
Cagliari, lì
Il Locatore/ Professionista delegato IL CONDUTTORE
TRIBUNALE DI CAGLIARI
A mente dell’art. 1341, comma 2°, del Codice Civile, le parti, specificatamente, approvano i patti di cui ai punti: 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 21) e 22) CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE.
Cagliari, lì