Contract
COMUNE DI FERRARA PROTOCOLLO GENERALE | I |
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE | |
Protocollo N.0082844 del 10/06/2022 Firmatario: XXXXXXXXX XXXXXXXXX |
DISCIPLINARE DI GARA
GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INDIRETTA DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE, ASSISTENZA, FACILITAZIONE DIGITALE E RELAZIONE CON IL CITTADINO DEL COMUNE DI FERRARA PER IL PERIODO DI ANNI TRE.
CIG 925058503D
1. PREMESSE
Con determina a contrarre n. 1022 del 31/05/2022 e determinazione n. 1099 del 09/06/2022 di approvazione del capitolato, questa Amministrazione ha deliberato di affidare la gestione indiretta del servizio di informazione, assistenza, facilitazione digitale e relazione con il cittadino del Comune di Ferrara per il periodo di tre anni.
Ai sensi dell’articolo 58 del d.lgs 50/2016 (di seguito Codice), la presente procedura è interamente svolta tramite apposito sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto accessibile all’indirizzo xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xx.xx/XxxxxxxXxxxxxx/xx/xxxxxxxx.xx (di seguito Piattaforma telmatica o Portale Appalti) conforme alle prescrizioni dell’articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021.
Tramite la Piattaforma telematica si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.
L’affidamento avviene mediante procedura aperta, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice.
Il luogo di svolgimento del servizio è Ferrara [codice NUTS ITH56] CIG 925058503D
I Responsabili del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice, sono:
- Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx -Direttore Generale- (xxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxx.xx.xx)
- Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx -Dirigente del Settore Affari Istituzionali (x.xxxxxxxxx@xxxxxx.xx.xx),
ciascuno per la parte di appalto rientrante nelle competenze dei singoli servizi comunali a cui sono stati attribuiti gli incarichi sindacali.
La stazione appaltante si riserva di revocare in qualsiasi momento la procedura di gara per pubblico interesse o qualora l’Amministrazione non intenda procedere, senza diritto di pretesa alcuna da parte dei concorrenti o potenziali concorrenti.
2. PIATTAFORMA TELEMATICA
2.1 PORTALE APPALTI (XXXXX://XXXXXXX.XXXXXX.XX.XX/XXXXXXXXXXXXXX/XX/XXXXXXXX.XX)
Il funzionamento della Piattaforma telematica avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell’AGID.
L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.
L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:
- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.
La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:
- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle guide per l’utilizzo della piattaforma telematica.
In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.
La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.
L’utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nei manuali di utilizzo accessibili dal sito: xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xx.xx/XxxxxxxXxxxxxx/xx/xxxxxx_xxx_xxxxxxx_xxxx_xxxxxx.xx?_xxxxxXXXX0XXXXXXXX0000X MPQC16P33A0B6L che costituiscono parte integrante del presente disciplinare.
L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’operatore economico.
La Piattaforma è accessibile sempre, in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando.
2.2 DOTAZIONI TECNICHE
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle guide di utilizzo che disciplinano il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma.
In ogni caso è indispensabile:
a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma, come indicato al paragrafo 2 del Manuale Modalità e tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area Riservata del Portale Appalti accessibile dal sito xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xx.xx/XxxxxxxXxxxxxx/xx/xxxxxx_xxx_xxxxxxx_xxxx_xxxxxx.xx?_xxxxxXXX0X000XXXX NXD4QTIA4TOA25MC2QX ;
b) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/2005);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/2014;
iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.
Si precisa che il sistema, pur accettando anche formati diversi, è in grado di verificare automaticamente la validità della firma all’atto dell’inserimento della documentazione, e segnalare all’offerente l’eventuale invalidità, solo se viene utilizzato il formato di firma digitale CADES (.p7m).
c) la necessità di essere in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)
d) la registrazione al Portale Appalti secondo le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo.
Tutta la documentazione caricata nella piattaforma telematica (dichiarazioni, documenti e offerte) dagli operatori economici relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, verrà considerata come carente di sottoscrizione qualora sia firmata con certificati di firma digitale non validi, scaduti o rilasciati da organismi non inclusi nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’AgID.
Gli operatori economici al momento del caricamento delle offerte sul portale appalti dovranno rispettare i limiti dimensionali, sia dei singoli file che per l'insieme dei file relativi ad una intera busta, indicati nel portale stesso (per i singoli file il limite è di 10 MG mentre l'intera busta telematica il limite è di 30 MG). In ogni caso si raccomanda, al fine di evitare appesantimenti nell'attività di caricamento, di scegliere formati grafici e risoluzioni tali da rendere i file di dimensioni contenute.
Conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del Codice, l’offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le Comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il Portale Appalti e quindi per via telematica, mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.
2.3 REGISTRAZIONE AL PORTALE E ACCESSO ALL’AREA RISERVATA
Per poter presentare offerta è necessario accedere all’area riservata della Piattaforma, l’accesso è gratuito ed è consentito previa registrazione online dell’operatore economico.
L’identificazione avviene secondo le modalità esplicitate nei manuali di istruzioni per gli operatori economici accessibili dal sito: xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xx.xx/XxxxxxxXxxxxxx/xx/xxxxxx_xxx_xxxxxxx_xxxx_xxxxxx.xx?_xxxxxXXXX0XXXXXXXX0000X MPQC16P33A0B6L.
- nella sezione Informazioni - Accesso area riservata - si trova il manuale Modalità e tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area Riservata del Portale Appalti;
- nella sezione Informazioni - Istruzioni e Manuali - si trova il manuale Guida alla presentazione di offerte telematiche;
La registrazione è effettuata una tantum e consentirà all’operatore economico l’accesso alla sua Area Riservata anche in caso di partecipazione a future procedure telematiche bandite dal Comune di Ferrara.
Per registrarsi regolarmente gli operatori economici dovranno disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) da indicare nell’apposito campo del form di registrazione. Qualora gli operatori in sede di registrazione, indichino un indirizzo pec erroneo o non funzionante oppure indichino un indirizzo di posta elettronica non certificata si assumeranno l’intera responsabilità del mancato ricevimento delle comunicazioni di cui all’art. 58 del Codice o delle altre pec di notifica di comunicazioni inserite dalla stazione appaltante nell’area Comunicazioni della piattaforma telematica.
La registrazione al Portale Appalti deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo.
Con il completamento della registrazione gli operatori economici accettano integralmente le regole di utilizzo della Piattaforma visionabili nelle pagine del Portale dopo la compilazione dei form richiesti per la registrazione.
Si consiglia di ultimare la registrazione al Portale in tempo utile rispetto il termine ultimo per la presentazione delle offerte.
Si precisa che in caso di conflitto tra le previsioni contenute nei manuali e quelle contenute nel presente disciplinare prevalgono sempre queste ultime.
Si fa presente che:
- in caso di partecipazione alla gara di soggetto di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio sarà l’unico che potrà operare nella piattaforma telematica, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, anche da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara;
- in caso di partecipazione alla gara di operatore economico costituito da imprese riunite o da riunirsi nelle forme di cui all’art. 45 comma 2 lett. d), e) f) e g) del Codice l’impresa indicata come mandataria/capogruppo sarà l’unico soggetto che potrà operare nella piattaforma telematica, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento temporaneo di imprese (di seguito R.T.I. o R.T), il consorzio o il Gruppo Europeo di Interesse Economico (di seguito G.E.I.E.)
Per la presentazione dell’offerta, una volta eseguita la registrazione l’operatore dovrà accedere alla propria AREA RISERVATA, selezionare la gara oggetto del presente disciplinare (identificabile tramite l'oggetto e/o il codice CIG) e procedere alla presentazione dell'offerta seguendo le indicazioni contenute al paragrafo 4 della "Guida alla presentazione di offerte telematiche".
Nel caso di partecipazione in R.T.I. la mandataria, giungendo alla videata ‘Forma di partecipazione’ dovrà indicare ‘Sì’ al quesito “L’impresa partecipa come mandataria di un raggruppamento temporaneo?” e proseguire con le informazioni richieste riguardanti gli altri operatori costituenti il raggruppamento.
Gli operatori economici, dopo aver correttamente presentato offerta tramite il PortaleAappalti, riceveranno una PEC di conferma, all'indirizzo indicato in sede di registrazione / profilazione, dell'avvenuta ricezione dell'offerta stessa.
Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura per tutte le problematiche inerenti la registrazione a sistema e gli aspetti informatici relativi al caricamento e/o trasmissione delle offerte potranno rivolgersi al Call Center tramite:
- tel 0000 000000 nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,30;
- via mail: xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxx.xx;
- oppure tramite la sezione del portale “Assistenza Tecnica”.
3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
3.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
a) progetto, ai sensi dell’art. 23, comma 15 d.lgs. 50/2016;
b) bando di gara;
c) disciplinare di gara;
d) capitolato speciale d’appalto e relativi allegati;
e) mod. 1 istanza di partecipazione e suoi allegati (mod. 1bis e mod. 1ter);
f) mod. 2 DGUE;
g) mod. 3 dichiarazione imposta di xxxxx;
h) informativa per il trattamento dei dati personali, ai sensi art. 13 del Reg. UE/2016/679 (GDPR)
La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx Piattaforma “Portale Appalti” al seguente link:
xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xx.xx/XxxxxxxXxxxxxx/xx/xxxxxxxx.xx?_xxxxx0XXX0X0XX0XX0X0XX0X00XX000XXX0XX e in parte sul profilo della stazione appaltante al seguente link: xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx
3.2 CHIARIMENTI
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il 23/06/2022 ore 12,00 in via telematica attraverso la sezione del Portale Appalti riservata alle “Comunicazioni riservate al concorrente” secondo le modalità esplicitate nel paragrafo 3 del manuale Guida alla presentazione delle offerte telematiche.
Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.
Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico entro il 27/06/2022 ore 12,00 mediante pubblicazione sul PortaleAppalti e sono visibili sulla scheda di dettaglio della procedura nella sezione dedicata alle “ Comunicazioni dell’Amministrazione”. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.
Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
3.3 COMUNICAZIONI
L'indirizzo PEC indicato dagli operatori economici offerenti al momento della profilazione/registrazione nel portale appalti sarà quello utilizzato dalla stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 6, del d.lgs. 50/2016, per le comunicazioni di cui al comma 5 del medesimo articolo 76.
Trattandosi di gara telematica, le relative comunicazioni - comprese le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del d.lgs. 50/2016 e la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sul profilo di committente nella sezione “Amministrazione trasparente” del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali ai sensi dell'art. 29, comma 1, terzo periodo, del d.lgs. 50/2016 – saranno effettuate agli operatori tramite il portale appalti e saranno da questi visibili e reperibili nell’area riservata (ossia l’area visibile dopo l’inserimento dei codici di accesso) del portale appalti stesso. Per tutte le comunicazioni e richieste inoltrate dalla stazione appaltante agli operatori economici offerenti tramite il portale appalti, comprese anche le comunicazioni di cui al periodo precedente, sarà spedito un avviso tramite PEC, all’indirizzo indicato dall’operatore al momento della profilazione / registrazione, che informerà gli operatori stessi dell'avvenuta immissione nel portale appalti di comunicazioni e/o richieste e dei relativi oggetti. Al proposito è responsabilità degli operatori economici registrare con tempestività nel portale appalti (entrando nell'Area riservata, nell'Area personale, sezione “Profilo” - “I tuoi dati”) fra i propri dati di profilazione, i nuovi indirizzi PEC in caso di intervenute modifiche degli stessi non potendo imputare alla stazione appaltante nessuna responsabilità in caso di mancati recapiti delle comunicazioni a causa di invio di PEC ad indirizzi non più validi.
La stazione appaltante si riserva, in ogni caso, anche la facoltà di effettuare una o più delle comunicazioni inerenti la presente procedura di affidamento, comprese le comunicazioni di cui sopra, mediante PEC agli indirizzi recuperati d’ufficio tramite consultazione dei certificati CCIAA.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
Si ribadisce che le comunicazioni saranno comunque sempre visibili nell’Area riservata del portale appalti (nell'Area personale, sezione “Servizi” - “Comunicazioni”) e, pertanto, si raccomanda all’operatore economico di prendere
sistematicamente visione, anche nell'ambito delle specifiche pagine relative alla presente procedura, al fine di monitorare l’avanzamento.
L’operatore che intendesse comunicare con la Stazione Appaltante al di fuori del Portale Appalti, non dovrà mai in nessun caso utilizzare l’indirizzo PEC generato dal portale ma dovrà utilizzare il seguente indirizzo: xx.xxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx.xx
4. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto ha ad oggetto la gestione indiretta del servizio di informazione, assistenza, facilitazione digitale e relazione con il cittadino del Comune di Ferrara per un periodo di anni tre.
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché considerata la natura del servizio e tipologia di attività in esso svolte che richiedono un coordinamento e gestione unitaria, essendo servizi funzionalmente integrati e strettamente correlati tra loro, alla luce dell'art 51 del Codice, non si ritiene suddivisibile in lotti funzionali/prestazionali il servizio di cui trattasi non ritenendolo possibile e/o economicamente conveniente, poiché comprensivo di attività fortemente interconnesse tra loro e non suddivisibili per il più efficiente perseguimento delle finalità di esecuzione;
Tabella 1
n. | Descrizione servizi/beni | CPV | P (principale) S (secondaria) | Importo |
1 | gestione indiretta servizio informazione, assistenza, facilitazione digitale e relazione con il cittadino del Comune di Ferrara per il periodo di anni tre | 79416100- 4 | P | 1.844.262,30 |
A) Importo totale soggetto a ribasso | 1.843.110,30 | |||
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso | 1.152,00 | |||
A) + B) Importo complessivo a base di gara | 1.844.262,30 |
L’importo complessivo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 1.152,00. Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.
L’importo soggetto a ribasso pari a € 1.843.110,30 è iva e/o altre imposte e contributi di legge escluso. L’appalto è finanziato con fondi della stazione appaltante.
L’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad
€ 1.470.307,80 calcolati sulla base degli elementi indicati nel progetto.
4.1 DURATA
La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 36 mesi, decorrenti dalla data di avvio del servizio prevista, presumibilmente, dal 22 agosto 2022 o da altra data concordata con l’appaltatore risultante da verbale di avvio dell’esecuzione e comunque entro 15 giorni da eventuale convocazione scritta da parte del Rup del presente appalto.
4.2 OPZIONI E RINNOVI
Rinnovo del contratto. Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata non superiore a mesi 36, per un importo di € 1.844.262,30, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, comprensivo degli oneri da duvri.. L’ esercizio di tale facoltà è comunicato all’appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, ai sensi e modalità di cui all’art. 5 del capitolato.
Modifiche del contratto ai sensi dell’articolo 106, comma 1 lettera a) del Codice. Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice, nei seguenti casi: eventuale revisione dei prezzi e riserva di prevedere l'estensione dell'appalto fino ad un aumento del 100% del valore a base di gara come meglio specificato negli artt. 5 e 21 del capitolato d’appalto.
Opzione di proroga tecnica di cui all’articolo 106, comma 11, del Codice. La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto, per un periodo massimo di mesi 6.. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. Si veda art. 5 del capitolato.
E’ prevista, altresì, la facoltà, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice, dell’aumento o diminuzione di prestazioni, in corso di esecuzione, per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo complessivo netto contrattuale.
Valore complessivo ai fini dell’articolo 35, comma 4 del Codice. Il valore globale stimato dell’appalto, è pari ad
Importo complessivo a base di gara | Importo per rinnovo | Importo per proroga tecnica (art. 106, comma 11 d.lgs 50/2016) | Valore globale a base di gara |
1.844.262,30 | 1.844.262,30 | 307.377,05 | 3.995.901,64 |
€ 3.995.901,64 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. Tabella 3
4.3 REVISIONE DEI PREZZI
si veda art. 21 del capitolato speciale d’appalto.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all’aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
In alternativa i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.
È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l’esecuzione.
Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Le aggregazioni di retisti di cui all’articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.
In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all’articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub- associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.
Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti.
I documenti richiesti agli operatori economici, ai fini della dimostrazione dei requisiti, devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e ove non possibile trasmessi da parte degli operatori economici alla stazione appaltante secondo le tempistiche e modalità richieste.
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
Costituiscono requisiti di idoneità:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
Per la comprova del requisito sono acquisiti d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:
b) aver realizzato nel triennio 2018-2019-2020 (ultimi tre esercizi finanziari disponibili) un fatturato globale medio annuo (al netto di iva) non inferiore ad Euro 2.000.000,00; si precisa che tale requisito è richiesto quale attestazione di solidità e stabilità dell’operatore economico, tenuto conto del valore stimato dell’appalto.
La comprova del requisito ai sensi dell’art. 86,comma 4 e All. XVII parte I, del d.lgs 50/2016 è fornita mediante uno dei seguenti documenti:
- Per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati dalla nota integrativa;
- Per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
c) Aver svolto con esito positivo nel triennio 2019-2020-2021, servizi analoghi all’oggetto del presente appalto per un valore complessivo nel triennio almeno pari ad Euro 1.000.000,00 (al netto di iva), di cui un valore medio annuo pari o superiore ad Euro 300.000,00 (iva esclusa) per attività di URP, oppure in alternativa aver svolto con esito positivo nel triennio 2019-2020-2021, servizi analoghi all’oggetto del presente appalto per un valore complessivo nel triennio almeno pari ad Euro 1.000.000,00 (al netto di iva) di cui un valore medio annuo pari o superiore a Euro 150.000,00 (iva esclusa) per attività di informazione nell’ambito dei servizi demografici.
d) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 90001_2015.
In relazione al requisito di cui alla lettera c) si precisa che i servizi presi in considerazione sono quelli puntualmente e correttamente eseguiti nel periodo di riferimento sopra indicato e che pertanto in caso di contratto di durata non coincidente con l’arco temporale di interesse ci si riferirà solo alla parte di prestazioni eseguite nel triennio 2019-2020-2021 in relazione alle quali è attestabile la regolare esecuzione.
La comprova del requisito di cui alla lettera c) è fornita mediante:
- certificati rilasciati dall’amministrazione/ente aggiudicatore e/o committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- fatture dalle quali risulti chiaramente il servizio reso, ove la causale non sia chiara il concorrente deve produrre anche copia dei contratti cui le fatture si riferiscono.
La comprova del requisito di cui alla lett. d) è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015. Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 87, comma 1 del d.lgs 50/2016, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), e g) del d.lgs 50/2016 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandate/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito di cui alla lett. a) relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla camera di Commercio industria artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito di cui alla lett. b) relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
Il requisito di cui alla lett. c) relativo all’esecuzione, con esito positivo, nel triennio 2019-2020-2021, di servizi analoghi deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso (sia dalla mandataria sia dalla /e mandante/i con la precisazione che:
- detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria;
- il servizio di punta (costituito dal servizio per attività URP, il quale corrisponde a circa il 75% dell’appalto, oppure in alternativa dal servizio per attività di informazione nell’ambito dei servizi demografici), deve essere stato svolto per intero dalla mandataria.
Il requisito di cui alla lett. d) relativo al possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 deve essere posseduto da ciascun operatore economico che compone il concorrente plurisoggettivo.
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito di cui alla lett.a) relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, di cui alle lett. b) e c) devono essere posseduti:
1. per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
2. per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
Il requisito di cui alla lett. d) relativo al possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 sono attestati e verificati in relazione:
a) al consorzio e alle singole imprese consorziate indicate quali esecutrici;
b) al solo consorzio il cui ambito di certificazione del sistema gestionale include la verifica che l’erogazione dei servizi o delle forniture da parte delle imprese consorziate indicate quali esecutrici rispettino i requisiti delle norme coperte da certificazione;
c) alle imprese consorziate indicate come esecutrici in caso di certificazioni specificamente correlate alla attività oggetto dell’appalto.
8. AVVALIMENTO
Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 6.2 lett. b) e 6.3 lett.c) anche mediante ricorso all’avvalimento.
L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1. e 6.3.
Il ricorso all’avvalimento per la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità.
L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 5 e 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.
Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.
A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
9. SUBAPPALTO
Si veda l’art. 22 del capitolato speciale d’appalto.
10. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da:
a) una garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base dell’appalto ai sensi dell’articolo 93, comma 1 del Codice e precisamente di importo pari ad € 36.885,25. Si applicano le riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice;
b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituite.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico, con versamento effettuato a BPER Banca -Tesoreria Comunale di Ferrara (qualsiasi filiale) che rilascerà quietanza;
b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
c) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all’articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
La garanzia fideiussoria deve:
a) contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
e) prevedere espressamente:
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del codice civile;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
3. l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
g) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:
a) originale informatico, ai sensi dell’articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
c) in duplicato informatico dell’originale informatico conforme alle disposizioni dell’articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.
In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l’avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell’operatore economico che ha operato il versamento stesso.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a) per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b) per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
Le altre riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell’offerta.
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
11. SOPRALLUOGO
Non previsto
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021. Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell’Anac al seguente link xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/-/xxxxxxx-xxx-xxxxxxxxx-xx-xxxx. L’importo del contributo è calcolato sul valore stimato dell'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.
La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema AVCpass, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell’articolo 83, comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
L’offerta e la documentazione relativa alla procedura di gara devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma “Portale Appalti” secondo le modalità previste nel manuale di utilizzo “Guida alla presentazione di offerta telematica" e nel presente disciplinare di gara.
Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nel manuale, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nello stesso.
Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare
L’offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 29 giugno 2022 a pena di irricevibilità.
La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta. Della data e dell’ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma.
La presentazione dell’offerta mediante il Portale Appalti è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.
Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell’offerta sul Portale Appalti e di non procedere alla collocazione nell’ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.
L’Amministrazione si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Portale Appalti.
12.1 Regole per la presentazione dell’offerta
L’“OFFERTA” è composta da:
A – Documentazione amministrativa; B – Offerta tecnica;
C – Offerta economica;
L’operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.
Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
Si precisa inoltre che:
- l’offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.
La mancata separazione dell’offerta economica dalla documentazione amministrativa e/o tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti nella sezione destinata alla documentazione amministrativa e/o all’offerta tecnica, dai quali si possa desumere il valore dell’offerta economica, costituirà causa di esclusione.
Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.
Non sono accettate offerte alternative.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione.
Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.
12.2 Modalità di sottoscrizione digitale
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente:
● nel caso di concorrente singolo dal rappresentante legale o da un suo procuratore;
● nel caso di Xxxxxxxxx stabile/produzione lavoro di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) da parte del legale rappresentante o procuratore del consorzio e da ogni consorziata incaricata dei lavori (deve essere presentata una istanza e un DGUE per il consorzio e per ogni consorziata esecutrice); si precisa che il Consorzio sarà l’unico soggetto che potrà operare nella piattaforma telematica;
● nel caso di R.T.I./aggregazioni/Consorzio ordinario di concorrenti/GEIE non ancora costituiti, da parte dei legali rappresentanti o procuratori, di tutte le ditte partecipanti al raggruppamento (deve essere presentata una istanza e un DGUE per ogni partecipante al raggruppamento);
● nel caso di R.T.I./aggregazioni/Consorzio ordinario di concorrenti/GEIE formalmente costituiti prima della presentazione delle offerte dal Legale Rappresentante- procuratore dell’impresa mandataria;
Si precisa che l’impresa indicata come mandataria/capogruppo sarà l’unico soggetto che potrà operare nella piattaforma telematica
NB: nel caso in cui i documenti siano firmati da un procuratore inserire a sistema copia conforme notarile, firmata digitalmente, della procura almeno all’interno della documentazione amministrativa.
L’offerta vincola il concorrente per 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta fino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
L’offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.
Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale digitale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata.
La domanda di partecipazione (incluse le dichiarazioni integrative in essa allegate) e il DGUE devono essere redatti utilizzando i modelli predisposti dalla stazione appaltante e messi a disposizione sul Portale Appalti.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta “Documentazione Amministrativa”, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile;
Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.
In caso di mancato decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.
15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
L’operatore economico inserisce nel PortaleAppalti, secondo le modalità indicate nel manuale “Guida alla presentazione delle offerte tecniche” la seguente documentazione nella busta (virtuale) amministrativa :
1) Istanza di partecipazione e dichiarazioni sostitutive e integrative (mod. 1) e suoi allegati (mod. 1bis - soggetti di cui art 80, comma 3 Codice) e mod.1ter (impegno rti);
2) eventuale procura;
3) DGUE (mod. 2);
4) dichiarazione assolvimento imposta di bollo (mod. 3);
5) garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore;
6) ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all’ANAC;
7) PASSoe;
8) documentazione in caso di avvalimento;
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA
L’istanza di partecipazione è redatta secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante di cui all’allegato Mod. 1 –istanza di partecipazione con dichiarazioni sostitutive integrative e suoi allegati Mod. 1bis – soggetti di cui all’art. 80, comma 3 d.lgs 50/2016- e Mod. 2 bis- (eventuale) impegno rti -, caricato sulla piattaforma.
Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l’indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20.
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2 lettera
b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio .
Nella domanda di partecipazione e suoi allegati (Mod. 1 e Mod. 1bis) il concorrente dichiara altresì: dichiarazioni integrative al DGUE:
- di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice, ai sensi del d.lgs 56/2017 “decreto correttivo”;
- di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c, c-bis, c-ter del Codice, ai sensi del dl.135/2018 “decreto semplificazioni”;d
- di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. b del Codice, ai sensi del d.l.
32/2019 “decreto sblocca cantieri”;
inoltre:
- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3 del Codice (di cui al mod. 1bis), ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea, consorzio o soggetto di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del Codice, ovvero di non partecipare simultaneamente in forma individuale ed in associazione temporanea o consorzio. Nel caso di consorziate incaricate dello svolgimento del servizio da parte di un Consorzio di cui all’art. 45,comma 2, lettera b) e c) del Codice è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma alla medesima gara;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di impegnarsi al rispetto della clausola sociale indicata nel disciplinare di gara di cui al successivo art. 24;
- di essere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi; b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con DGC del 28/12/2016, PG 2016-148257 reperibile a sul profilo committente xx.xxxxxx.xx.xx, alla pagina xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xx.xx/0000/xxxxxx-xx-xxxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xxxxxxxxxxxx e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- [nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge
- [nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] il domicilio fiscale …, il codice fiscale …, la partita IVA …, l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28 e relativa scheda Informativa Privacy.
− l’eventuale impegno rti (di cui al mod. 1ter);
− di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del d.lgs 196/2003 così come aggiornato dal d.lgs 101/2018 a seguito del Regolamento UE/2016/679, al trattamento dei dati personali per ogni esigenza connessa con l'espletamento della gara e di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del medesimo Regolamento europeo;
− di acconsentire che ogni comunicazione e/o notificazione e/o informazione circa la procedura di gara di cui trattasi, ivi comprese la comunicazione di aggiudicazione definitiva, esclusione dalla procedura di gara e/o la data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario possono essere inoltrate dalla Stazione Appaltante ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 52 e 76 del D. Lgs 50/2016 tramite Portale Appalti e/o a mezzo pec e a tal fine dichiara fin d’ora, di accettare e riconoscere come valida ed efficace, ogni comunicazione e/o notificazione e/o informazione al sottoscritto pervenuta all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) indicati in sede di gara;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d’azienda, le dichiarazioni di cui all’articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:
- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.
La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate. A comprova del
pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.
In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione di cui al Mod. 3 –assolvimento imposta di bollo-, predisposta dalla stazione appaltante, firmata digitalmente dal sottoscrittore dell’istanza di partecipazione e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. (scansione della marca da bollo da cui si evinca il suo annullamento, ai sensi del dpr 642/1972). Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.
Ai sensi dell’art. 3, comma 1 bis, parte I, All. A –Tariffa del DPR 642/1972 e dal DL. 43/2013 conv. con mod. L. 71/2013 per adeguamento, le istanze digitali trasmesse per via telematica, l’imposta di bollo è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento.
Resta salvo quanto previsto per le esenzioni dal pagamento dell’imposta di bollo di cui al DPR 642/1972, All. B. e Dlgs n. 117/2017 art. 82.
Nel caso di consorzi o rti anche le istanze dei consorziati o mandanti dovranno essere in regola con il bollo.
NB: Si precisa che in caso di l’istanza/e non risulti/no in regola con le norme sul bollo, l’Amministrazione, in conformità a quanto previsto dall’art. 19 dpr 642/1972, trasmetterà entro 30 giorni apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate competente per territorio (domicilio fiscale del soggetto autore della violazione) per la regolarizzazione.
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato al dm M.I.T. del 18/07/2016 e successive modifiche, messo a disposizione dalla stazione appaltante sulla piattaforma (Mod. 2).
Il concorrente presenta il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.
Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
15.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’ARTICOLO 000 XXX XXX X.X. 00 XXXXX 0000, X. 000
Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) il DGUE a firma dell’ausiliaria;
2) la dichiarazione di avvalimento;
3) il contratto di avvalimento;
4) il PASSOE dell’ausiliaria.
15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
NB: E’ possibile utilizzare il Mod. 1ter predisposto dalla stazione appaltante
Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all’aggregazione di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
16. OFFERTA TECNICA
L’operatore economico inserisce la documentazione relativa all’offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità esplicitate nel manuale “Guida alla presentazione delle offerte tecniche” . L’offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 12.2 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
a) una relazione tecnica;
b) eventuale dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata “Segreti tecnici e commerciali”;
La relazione tecnica contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 17.1, i seguenti elementi:
- progetto organizzativo e modalità di erogazione dei servizi (sub criteri da 1.1. a 1.4);
- progetto ed articolazione delle attività front e back (sub criteri da 2.1 a 2.4);
- proposte migliorative relative alla gestione del servizio al pubblico (criterio 3);
- proposta di procedura di sistema per la gestione delle segnalazioni (criterio 4);
La relazione deve essere di massimo n. 30 facciate (fatta eccezione per i curricula), con testo scritto preferibilmente in carattere Arial, ma con corpo minimo 11, con pagine numerate e contenere capitoli e paragrafi riportanti la descrizione di ciascun criterio/sub criterio. Eventuali pagine eccedenti non verranno prese in considerazione ai fini della valutazione dell’offerta tecnica.
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’articolo 68 del Codice.
L’operatore economico può allegare una dichiarazione sui segreti tecnici e commerciali contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.
17. OFFERTA ECONOMICA
L’operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma secondo le modalità esplicitate nel manuale “Guida alla presentazione delle offerte tecniche”.
L’offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 12.2, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:
a) ribasso percentuale offerto sull’importo base.. Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali;
b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
c) la stima dei costi della manodopera;
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 2, 3, 6 e 10 bis del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica | 90 |
Offerta economica | 10 |
TOTALE | 100 |
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi:
CRITERIO | PUNTI MAX | ||
1 | Progetto organizzativo e modalità di erogazione dei servizi | 38 | |
1.1 | Programmazione e pianificazione del servizio, modello organizzativo proposto in coerenza con le diverse tipologie di intervento richieste Sarà valutato in particolare la capacità di organizzare il servizio in funzione delle diverse prestazioni richieste | 10 | |
1.2 | Modello di coordinamento complessivo del servizio oggetto dell’appalto Sarà valutato in particolare la capacità di coordinare i diversi servizi e i diversi luoghi di svolgimento degli stessi. | 10 | |
1.3 | Curriculum del responsabile di commessa e del coordinatore sul campo. Saranno valutate in particolare le esperienze similari a quelle oggetto dell’affidamento | 12 | |
1.4 | Modalità di reclutamento del personale nonché del contenimento del turn over Sarà valutata in particolare il modello di reclutamento offerto che garantisca il minor turn over possibile e maggior livello qualitativo del personale | 6 | |
2 | Progetto ed articolazione delle attività front e back | 39 | |
2.1 | Progetto ed articolazione delle attività afferenti alla funzione di sportello di front e di back, svolgimento giornaliero e settimanale tipo, figure professionali coinvolte (ruoli, responsabilità, mansioni) Sarà valutata la migliore strutturazione ed organizzazione | 12 | |
2.2 | Proposte di tecniche di coordinamento, controllo e autocontrollo del livello quali-quantitativo dei servizi erogati e di monitoraggio. Il concorrente dovrà descrivere le modalità e gli strumenti per il sistema di controllo dei servizi, indicando il set di indicatori qualitativi, quantitativi e statistici volti a misurare la prestazione del servizio | 12 | |
2.3 | Progetto di qualificazione ed aggiornamento professionale previsto per tutto il personale Sarà valutato il numero di ore di formazione e la tipologia dei corsi previsti. | 5 | |
2.4 | Piani di controllo delle attività e di rilevazione dello stato di soddisfazione dell’utenza Sarà valutato in particolare le tempistiche di rendicontazione e gli strumenti per la rilevazione della soddisfazione dell’utenza | 10 | |
3 | Proposte migliorative relative alla gestione dei servizi al pubblico: Saranno tenute in particolare attenzione offerte migliorative sui temi: della promozione del servizio alla cittadinanza, anche attraverso pannelli informativi in particolare nelle frazioni, giornate/serate di apertura straordinaria anche a tema, iniziative di facilitazione digitale anche attraverso l’ideazione di iniziative o creazione di tutorial da promuovere sui social e/o sito del Comune. | 8 | |
4 | Proposta di procedura di sistema per la gestione delle segnalazioni Sarà tenuta in particolare attenzione la proposta da realizzare e presentare entro il più breve tempo possibile da sottoporre al vaglio dell’Amministrazione Comunale per l’approvazione, propedeutica alla sua applicazione. La proposta dovrà consistere in una procedura di sistema (valida per tutti i servizi dell’Amministrazione comunale) per la gestione delle segnalazioni a partire dall’applicativo Municipium, che individua una rete interna di referenti cui relazionarsi per la gestione e l’evasione delle segnalazioni e stabilendo | 5 |
tempistiche e modalità. Un eventuale servizio di messaggistica istantanea che consenta una comunicazione smart bidirezionale con l’utenza, i cui dettagli operativi verranno concordati con l’Amministrazione. | |||
TOTALE | 90 |
Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica:
La Commissione di gara attribuirà a ciascuno dei criteri e sub criteri di valutazione dell'offerta tecnica un coefficiente discrezionale compreso tra 0 e 1 legato ad un grado di giudizio di cui alla tabella di seguito riportata. Il punteggio sarà ottenuto moltiplicando il coefficiente attribuito o a media dei coefficienti per il corrispondente valore massimo di punteggio attribuibile.
Gli elementi di valutazione di natura qualitativa sopra descritti avvengono attraverso il seguente grado di giudizio attribuito dalla Commissione stessa:
GRADO GIUDIZIO ATTRIBUITO DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE | COEFFICIENTE |
Eccellente Proposta altamente esaustiva e pienamente conforme alle aspettative richieste dai parametri motivazionali. Concretezza e fattibilità da un punto di vista esecutivo di livello esemplare. | 1.00 |
Ottimo Proposta completa nei contenuti e con un ottimo livello di dettaglio. Perfettamente concreta e fattibile da un punto di vista esecutivo | 0,90 |
Buono Proposta approfondita nei contenuti e livello di dettaglio, concreta e fattibile da un punto di vista esecutivo, con molti dati oggettivamente misurabili | 0.80 |
Sufficiente Proposta essenziale nei contenuti e con livello di dettaglio molto basico rimanendo molto aderente alle richieste e prescrizioni da capitolato. | 0.60 |
Insufficiente Proposta scarna nei contenuti, poco dettagliata e carente di elementi di concretezza, eseguibilità e fattibilità tale da ritenere inappropriata la proposta. | 0.30 |
Inesistente Assenza di proposta specifica per il criterio- sub criterio oggetto di valutazione o proposta sconnessa al criterio-sub criterio di riferimento | 0 |
Metodo per il calcolo dei punteggi
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi sopra indicati, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: aggregativo compensatore.
Il punteggio è dato dalla seguente formula:
Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn
dove
Pi = punteggio concorrente i;
Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i; Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
.......................................
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i; Pa = peso criterio di valutazione a;
Pb = peso criterio di valutazione b;
……………………………
Pn = peso criterio di valutazione n.
Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi quantitativi/tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente.
E’ prevista una soglia minima di sbarramento pari a punti 40 per il punteggio tecnico da calcolarsi prima della riparametrazione.
E’ prevista la riparametrazione del punteggio complessivo dell’offerta tecnica. Al punteggio più alto ottenuto per la parte tecnica verrà assegnato il massimo del punteggio attribuibile agli altri punti verrà assegnato un punteggio in proporzione
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
Il punteggio relativo all’offerta economica avverrà in base al ribasso percentuale offerto sulla base di gara, oneri d duvri esclusi, secondo la seguente formula:
Bilineare con soglia coefficiente 0.85 (al rialzo)
Viene fatto il calcolo della media aritmetica dei valori offerti per lo stesso dettaglio da tutte le ditte in gara:
media = Σ (valore offerto ditte) / numero ditte in gara.
Il successivo calcolo del coefficiente è differenziato a seconda che il valore offerto della ditta sia inferiore o superiore a tale media:
- se valore offerto ditta <= media: coefficiente = 0.85 * valore offerto / media
- se valore offerto ditta > media: coefficiente = 0.85 + (1 – 0.85)* [(valore offerto – media) / (valore off. max.
- media)]
Questa formula assegna il punteggio massimo stabilito per il dettaglio, ovvero il coefficiente 1, alla ditta che ha offerto il valore più alto. Per le altre ditte il punteggio cresce linearmente fino a un valore soglia, dato dalla media dei valori offerti, per poi flettere e crescere a un ritmo molto limitato.
I coefficienti ottenuti verranno moltiplicati per il punteggio massimo attribuibile. Non sono ammissibili offerte che superino l’importo a base di gara.
L’offerta economica deve contenere altresì la stima dei costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro con riferimento alla procedura di gara in oggetto e la stima dei costi della manodopera
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell’incarico, apposita dichiarazione.
La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
Il RUP si avvale dell’ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell’anomalia delle offerte.
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
La prima seduta avrà luogo il giorno 1°luglio 2022, alle ore 10,00.
Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, alla data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.
Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 1 giorno prima della data fissata.
La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all’apertura:
• della documentazione amministrativa;
• delle offerte tecniche;
• delle offerte economiche;
e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta.
N.B. Si precisa che, a seguito delle recenti norme in materia di emergenza epidemiologica da Covid-19 e fintanto che tali norme rimarranno in vigore, le sedute pubbliche previste dovranno svolgersi esclusivamente attraverso la piattaforma telematica PortaleAppalti a cui ciascun concorrente potrà collegarsi
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Nella prima seduta, il Seggio di gara (composto dal Rup della procedura e due testi) accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l’offerta tecnica e l’offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:
a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
c) redigere apposito verbale.
Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:
a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente” e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.
È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
La data e l’ora della seduta pubblica in cui si procede all’apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi.
La commissione giudicatrice procede all’apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.
La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 17.1.
La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al manuale “Guida alla presentazione delle offerte telematiche”;
a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.
La commissione giudicatrice procede all’apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17 e successivamente all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica la Commissione procede, nella medesima seduta pubblica, mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.
La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità indicate nei manuali di utilizzo i prezzi offerti.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell’anomalia.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Rup i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l’offerta tecnica.
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, anche avvalendosi della Commissione giudicatrice se ritenuto necessario, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiano anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.
Il concorrente allega, in sede di presentazione dell’offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.
Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall’offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.
Il RUP esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.
Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, non si procede all’aggiudicazione.
Non si procede all’aggiudicazione dell’appalto all’offerente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa qualora viene accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3, del Codice in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X del Codice.
Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.
L’aggiudicazione diventa efficace all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.
In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. L’appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione.
A seguito di richiesta motivata proveniente dall’aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.
La garanzia provvisoria è svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
Ai sensi dell’articolo 32, comma 8 del Codice la stazione appaltante si riserva di procedere all’esecuzione d’urgenza dell’appalto in oggetto.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’articolo 103 del Codice.
L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.
L’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante..
Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell’aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione con le seguenti modalità: Avviso PagoPa. L’importo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è stimato in € 4.000,00. Sono comunicati tempestivamente all’aggiudicatario eventuali scostamenti dall’importo indicato.
La stazione appaltante, su richiesta motivata dell’aggiudicatario, consente il rimborso rateizzato delle spese di pubblicazione.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:
− gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
− le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
− ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.
In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.
24. CLAUSOLA SOCIALE
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico- organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
L’elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l’esecuzione del contratto è riportato nell’allegato elenco addetti.
25. CODICE DI COMPORTAMENTO
Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n.
62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
26. ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Qualora il concorrente, nelle dichiarazioni integrative abbia dichiarato di voler sottrarre ad un eventuale accesso agli atti in tutto o in parte la propria offerta tecnica in quanto coperta da riservatezza, deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti l’offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza.
In base a quanto disposto dall’art. 53, comma 5, del Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell’ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali.
A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente.
La ditta concorrente deve quindi allegare sulla piattaforma una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata “Segreti tecnici e commerciali”, nella sezione “Offerta tecnica”, contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:
- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare;
- fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.
La stazione appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.
La stazione appaltante si riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili.
Si precisa che la stazione appaltante non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta scritta del concorrente entro 15 (quindici) giorni a comunicare quanto previsto dall’art. 76, comma 2, del Codice (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo).
27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Bologna.
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ferrara, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell’apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara sub Informativa Privacy.
Ferrara 9 giugno 2022