CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI GAS NATURALE
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI GAS NATURALE
Relativo al prodotto Mensile Royalties “m” su P-GAS tra
Shell Italia E&P S.p.A., con sede legale a Xxxx, Xxxxxx Xxx Xxxxxxxxx 0, codice fiscale e partita IVA n. 05160421003, Codice Accisa n.IT00PZO00133P, in persona di Xxxx Xxxxxx Xxxx in qualità di legale rappresentante, (di seguito, il “Venditore” o “Shell”),
da una parte,
e
[•], con sede legale in [•], codice fiscale e partita IVA n. [•], codice PSV n. [•] e Codice Accisa n. [•], in persona del [•] in qualità di legale rappresentante (di seguito, “Compratore”),
dall’altra parte,
(Venditore e Compratore sono di seguito singolarmente definiti “Parte” e congiuntamente definiti “Parti”).
Premesso che:
a) Il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 12 luglio 2007 (di seguito, il “Decreto”) ha definito le modalità di cessione, presso il mercato regolamentato della capacità e del gas di cui all'art. 13 della deliberazione dell'Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (di seguito, “AEEG”) 17 luglio 2002, n. 137/02, di aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato.
b) la legge 23 luglio 2009, n. 99 affida in esclusiva al Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (“GME”) la gestione economica del mercato del gas naturale;
c) con decreto 6 agosto 2010 e del 22 luglio 2011 il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito le modalità con cui i Titolari (produttori di gas naturale) assolvono all’obbligo di cui all’articolo 11, comma 1, del Decreto Legge del 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con legge 2 aprile 2007, n.40, a seguito delle disposizioni dell’articolo 30, comma 2, della legge n. 99/09 stabilendo, in particolare, che le aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato sono offerte dai titolari esclusivamente nell’ambito della Piattaforma di negoziazione gestita dal GME;
d) in ottemperanza allo stesso decreto 6 agosto 2010, il GME ha pubblicato il Regolamento P-GAS che stabilisce le modalità di gestione della Piattaforma di negoziazione P-GAS;
e) in attuazione della previsione di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto 6 agosto 2010, l’AEEG ha pubblicato in data 19 Luglio 2011 la Delibera ARG/gas 95/11 del 13 luglio 2011 “Disposizioni in materia di modalità economiche di offerta presso il mercato regolamentato delle capacità e del gas di aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato, ai sensi dei decreti del Ministro dello sviluppo economico 12 luglio 2007 e 6 agosto 2010” (di seguito la “Delibera”)
f) Il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, come successivamente modificato e integrato, detta le previsioni in materia di ripartizione delle aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato, alle regioni e ai comuni interessati e, in particolare, all'art. 20, comma 1-bis, stabilisce che "A decorrere dal 1° gennaio 1999, alle regioni a statuto ordinario del Mezzogiorno, è corrisposta, per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e adiacenti, anche l'aliquota destinata allo Stato".
g) La legge della Regione Basilicata 28 dicembre 2007, n. 28, all’art. 12, comma 2, prevede che “La Giunta Regionale è altresì autorizzata, nell’ambito della quota fissata al comma 1 del presente articolo, a richiedere che le aliquote del prodotto della coltivazione relative alle estrazioni di gas dovute alla Regione ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 e s.m. ed i. siano conferite, con modalità che verranno stabilite entro 120 giorni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite delibera di Giunta Regionale, presso il mercato regolamentato delle capacità di cui all'articolo 13 della deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n. 137/02 del 17 luglio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14 agosto 2002, o cedute ad un ente o società pubblica a controllo regionale che lo utilizzi per perseguire le finalità di cui al presente articolo”.
h) In data 16 marzo 2009 la Giunta Regionale con deliberazione n. 431 ha approvato il Disciplinare per la vendita del gas naturale della Regione Basilicata presso il mercato regolamentato sopra citato (di seguito, il “Disciplinare”).
i) L’art. 3 del Disciplinare prevede che: “Ciascun Titolare cede al Mercato Regolamentato le Aliquote da corrispondere alla Regione congiuntamente alle Aliquote che è tenuto a corrispondere alla Stato con le modalità previste dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 12 luglio 2007 e sue eventuali modifiche e integrazioni. Qualora il Titolare non sia tenuto a corrispondere allo Stato alcuna Aliquota, il Titolare cede al Mercato Regolamentato le Aliquote da corrispondere alla Regione con le medesime modalità sopradescritte”.
j) alla luce delle disposizioni sopra richiamate il Venditore ha aderito al Comparto Aliquote della P-GAS e ha presentato offerte nell’ambito del comparto aliquote della Piattaforma di negoziazione stessa per il prodotto Mensile Royalties “m”;
k) il Compratore, soggetto ammesso ad operare su P-GAS, ha richiesto al Venditore, per mezzo delle funzionalità previste in P-GAS, l’abilitazione alle Aste del Venditore per il prodotto Mensile Royalties “m” accettando le condizioni di somministrazione definite nel presente Contratto di Somministrazione di Gas Naturale (di seguito Contratto);
l) il Compratore, per poter essere ammesso alle Aste del Venditore, ha inviato al Venditore:
- il modulo riportato in Allegato A (Dichiarazioni del Compratore) debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte, unitamente all’allegato B e/o C; nonchè
- la documentazione di cui all’Allegato D)
m) il Venditore, sussistendone le condizioni, ha abilitato il Compratore all’accesso alle Aste del Venditore relative al prodotto Mensile Royalties “m”, impegnandosi con ciò a mettere a disposizione al PSV al Compratore i quantitativi di Gas corrispondenti alle Transazioni P-GAS concluse sull’Asta del Venditore per il prodotto Mensile Royalties “m” secondo le modalità e i termini specificati nel Contratto.;
n) il Compratore, per mezzo del contratto di adesione a P-GAS con GME, si è irrevocabilmente impegnato ad acquistare, pagare e ritirare dal Venditore i quantitativi di Gas corrispondenti alle Transazioni P-GAS concluse sull’Asta del Venditore per il prodotto Mensile Royalties “m” secondo le modalità e i termini specificati nel Contratto;
o) dal riepilogo delle Transazioni P-Gas, fornito dal GME, risulta che il Compratore è assegnatario di Contratti GME per il prodotto Mensile Royalties “m”, con i dettagli indicati nell’Articolo 3 del Contratto;
Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue: ARTICOLO 1
DEFINIZIONI
I seguenti termini, quando usati nel Contratto e scritti con la lettera maiuscola sia al singolare che al plurale, avranno il seguente significato:
“Asta”: si intende la piattaforma del Comparto Aliquote della P-GAS, che opera secondo la modalità di negoziazione ad asta, riservata, lato offerta di vendita, agli operatori venditori che siano titolari di concessioni di coltivazione.
“Codice di Rete”: si intende il documento pubblicato da Snam Rete Gas sul proprio sito internet che definisce e regola il complesso dei diritti e degli obblighi delle parti in relazione alla prestazione del servizio di trasporto sulla Rete Nazionale dei Gasdotti conformemente a quanto previsto all’art. 19 della deliberazione 17 luglio 2002, n. 137, ai sensi della verifica di conformità prevista dall’art. 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 ed approvato dall'AEEG in data 1° luglio 2003 con Delibera n. 75/03 e successive modificazioni.
“Comparto Aliquote della P-GAS”: si intende il comparto della P-GAS dedicato alla negoziazione delle quote di gas di cui all’Articolo 22, comma 22.3, del Regolamento P- GAS, articolato in aste di negoziazione corrispondenti ciascuna ad ognuno dei contratti negoziabili dall’operatore venditore, che sia titolare di concessione della coltivazione.
“Contratto GME”: si intende l’offerta di vendita o acquisto al Prezzo Contrattuale (tm) nel Periodo di Somministrazione specificato delle quantità di Gas corrispondenti al lotto minimo (come definito nella nell’allegato 3, punto 2 del Regolamento P-Gas), pubblicata in P-GAS.
“Contratto PSV”: si intende il modulo di adesione e le relative condizioni per l’utilizzo del Punto di Scambio Virtuale, pubblicate da Snam Rete Gas sul proprio sito internet, da sottoscrivere con Snam Rete Gas per l’uso del sistema per scambi e cessioni di Gas al PSV (Sistema PSV).
“Data di Fine Consegne”: si intende il Giorno nel quale si concludono le consegne del Gas come indicato al successivo Articolo 2.2.
"Data di Inizio Consegne": si intende il Xxxxxx nel quale iniziano le consegne del Gas come indicato al successivo Articolo 2.2.
“Data di Perfezionamento”: si intende la data alla quale il Compratore riceve l’abilitazione dal Venditore all’accesso alle Aste del Venditore relativo al prodotto mensile royalties “m”, secondo i termini e le modalità previsti nel presente Contratto e dal GME nel Regolamento P-Gas.
“Data di Aggiudicazione lotto” : si intende il giorno in cui viene conclusa la Transazione P-GAS sull’Asta del Venditore.
“Forza Maggiore”: si intendono le circostanze definite all’Articolo 9.
“Gas”: si intende la miscela di idrocarburi e di gas non combustibili, costituita essenzialmente da metano, che, estratta dal sottosuolo allo stato naturale, da sola o in
associazione con idrocarburi liquidi, si trova allo stato gassoso ed è oggetto delle disposizioni del Contratto.
“Gestore dei Mercati Energetici” o “GME” è il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., la società per azioni cui è affidata, tra l’altro, la gestione della P-GAS, ai sensi del DM 18 marzo 2010 del Ministro dello Sviluppo Economico.
“Giacimenti”: si intende i giacimenti di coltivazione di gas naturale in Italia di cui il Venditore è concessionario.
“Giorno”: si intende un periodo di tempo avente inizio alle ore 06:00 di ciascun giorno e termine alle ore 06:00 del giorno successivo e costituisce l’unità di tempo base per le Transazioni secondo quanto previsto nel Contratto PSV, dove viene definito come “Giorno Gas”.
“Gigajoule” o “GJ”: si intende una quantità pari a 109 Joule. “Joule” o “J”: si intende la quantità di calore come definita nella ISO 1000 S.I. e raccomandazioni per l’uso dei multipli ed altre unità correlate.
“Manuale PSV”: si intende l’insieme delle procedure e regole di utilizzo del Sistema PSV predisposte e pubblicate da Snam Rete Gas sul proprio sito internet.
“Periodo di Negoziazione”: si intende il periodo, definito nel Regolamento P-GAS, in cui il prodotto Mensile Royalties “m” può essere negoziato sulla P-GAS.
“Periodo di Somministrazione” si intende il periodo di tempo che inizia alla Data di Inizio Consegne e si conclude alla Data di Fine Consegne.
“Data di Scadenza della Fattura” ha il significato assunto da tale espressione nell’Articolo 7.1.
“Periodo di Nomina”: si intende il periodo di tempo avente inizio alle ore 06:00 del 1° (primo) giorno della settimana, a partire dalla data di Inizio Consegna e termine alle ore
6.00 del 7° (settimo) giorno della settimana, a partire dalla data di Inizio Consegna o dell'ultimo dei restanti giorni fino alla Data di Fine Consegne.
“Piattaforma di negoziazione P-GAS” o “P-GAS”: si intende la piattaforma informatica di negoziazione organizzata e gestita dal GME per l’offerta di gas naturale.
“Prezzo Contrattuale “m””: ha il significato assunto da tale espressione nell’Articolo 6
“Prezzo Contrattuale P(tm)”: ha il significato assunto da tale espressione nell’Articolo 3.1
“Punto di Consegna”: si intende il Punto di Scambio Virtuale.
“Punto di Scambio Virtuale” o “PSV”: si intende il Punto di Scambio Virtuale situato tra i Punti di Entrata e i Punti di Uscita della Rete Nazionale di Gasdotti, come definiti nel Codice di Rete, presso il quale si possono effettuare, su base giornaliera, scambi e cessioni di Gas.
Quantità Contrattuale Totale “m” o (QCT)m: si intende la quantità di Gas come definita all’Articolo 3.2.
Quantità Contrattuale Giornaliera “m” o (QCG)m: si intende la quantità di Gas come definita all’Articolo 3.3.
“Regolamento P-GAS” è il “Regolamento della piattaforma di negoziazione per l’offerta di Gas Naturale (P-GAS)” pubblicato dal GME e approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 23 aprile 2010, e successivamente adeguato ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2010.
“Restricted Party”: si intende qualsiasi individuo, persona giuridica, entità o organizzazione (i) oggetto di sanzioni commerciali o economiche nazionali, regionali o multilaterali ai sensi della normativa di Trade Control; o (ii) direttamente o indirettamente posseduti o controllati o che agiscono per conto di persone, entità o organizzazioni (comprese le loro Affiliate, direttori, funzionari o dipendenti) che sono oggetto di sanzioni commerciali o economiche nazionali, regionali o multilaterali ai sensi della normativa di Trade Control.
“Rete Nazionale dei Gasdotti” o “RN”: si intende la rete nazionale dei gasdotti così come definita con Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 22 dicembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n°18 del 23 gennaio 2001.
“Sistema PSV”: si intende la piattaforma informatica predisposta da Snam Rete Gas per scambi e cessioni di Gas al Punto di Scambio Virtuale, la cui disciplina è stata approvata dall'AEEG con delibera 26 febbraio 2004, n. 22/04.
“Snam Rete Gas”: si intende la società Snam Rete Gas S.p.A.
“Trade Control”: si intende qualsiasi legge riguardante sanzioni o embarghi commerciali o economici, Restricted Parties, controlli commerciali sulle importazioni, esportazioni, riesportazioni, trasferimenti o altri scambi di beni, servizi o tecnologie, e qualsiasi altro regolamento, norma, restrizione, ordine avente forza di legge in relazione alle questioni di cui sopra e in vigore di volta in volta.
“Transazione”: si intende la transazione eseguita per mezzo del Sistema PSV attraverso la quale avviene lo scambio di Gas al PSV tra due soggetti per uno o più Giorni consecutivi.
“Transazione P-Gas (tm)”: transazione commerciale eseguita e conclusa per mezzo del Comparto Aliquote della P-GAS, relativa al prodotto Mensile Royalties del Mese “m”,
secondo quanto previsto nel Regolamento P-GAS.
ARTICOLO 2 OGGETTO E DEL CONTRATTO
2.1 Oggetto
Oggetto del Contratto è la somministrazione e la consegna di quantità giornaliere costanti di Gas da parte del Venditore e il conseguente acquisto, ritiro e pagamento da parte del Compratore, al Punto di Consegna, a seguito di Transazione/i P-GAS per il prodotto Mensile Royalties “m” nel corso del relativo Periodo di Somministrazione e secondo i termini e le condizioni stabilite nel Contratto.
2.2 Inizio e fine consegne
La Data di Inizio Consegne è fissata per il primo Giorno del Mese cui il prodotto Mensile Royalties “m” si riferisce. La Data di Fine Consegne è fissata all’ultimo Giorno del Mese cui il prodotto Mensile Royalties “m” si riferisce.
2.3 Durata del Contratto
Il Contratto avrà efficacia a partire dalla Data di Perfezionamento ed avrà durata sino alla piena esecuzione da parte di ciascuna delle Parti dei rispettivi obblighi previsti nel Contratto stesso.
Il Venditore ha la facoltà di recedere dal Contratto, per qualsiasi motivo, mediante comunicazione scritta da inviare con un preavviso di almeno 30 giorni. In tal caso, il Venditore invierà al GME un nuovo contratto per definire le future Transazioni P-Gas. il Compratore dovrà fare riferimento a quanto previsto dal Regolamento P-Gas per accedere alle Aste del Venditore.
Resta inteso che il Contratto continuerà ad essere valido ed efficace, con riferimento alle Transazioni P-Gas che sono state concluse fino alla data di recesso.
ARTICOLO 3
QUANTITÀ E OBBLIGHI DI CONSEGNA E DI PRELIEVO
3.1 Per il Mese riguardante il prodotto Mensile Royalties “m”, riguardo ciascuna Transazione P-GAS (tm) conclusa, secondo il Regolamento P-GAS, tra Venditore e Compratore durante il Periodo di Negoziazione del prodotto Mensile Royalties per il
Mese “m”, si intendono tutti i dettagli, come sotto riportati ed in particolare:
• la Quantità Totale QT(tm) espressa in GJ;
• il Prezzo Contrattuale P(tm) espresso in c€/GJ.
Tali dettagli, per ciascuna Transazione P-GAS (tm), sono confermati dal GME al Venditore ed al Compratore secondo i termini definiti nel Regolamento P-GAS.
Inoltre, per ciascuna Transazione P-GAS (tm), si definisce la Quantità Giornaliera QG (tm) come il rapporto tra QT(tm) ed il numero di Giorni Gas compresi nel Mese “m”.
Tabella 1: DETTAGLIO TRANSAZIONI P-GAS
Numero Contratti GME | Quantità Totale QT(tm) | Quantità Giornaliera QG (tm) | Prezzo Contrattuale P(tm) | Transazione P-GAS (tm) per il prodotto Mensile Royalties ”m” | |
[GJ] | [GJ/Giorno] | [c€/GJ] | ID | Data/ora abbinamento | |
00 | 0.000,0 | 0.000,0 | 0,0000 | XYZ | gg-mm-aaaa hh:mm:ss |
00 | 0.000,0 | 0.000,0 | 0,0000 | XYZ | gg-mm-aaaa hh:mm:ss |
00 | 0.000,0 | 0.000,0 | 0,0000 | XYZ | gg-mm-aaaa hh:mm:ss |
3.2 Quantità Contrattuale Totale “m” o (QCT)m, espressa in GJ e relativa al prodotto Mensile Royalties “m” è uguale alla somma delle quantità totali QT(tm) di tutte Transazioni P-GAS (tm) concluse tra Venditore e Compratore durante il Periodo di Negoziazione del prodotto Mensile Royalties per il Mese “m”.
3.3 Quantità Contrattuale Giornaliera “m” o (QCG)m relativamente al prodotto Mensile Royalties del Mese “m” ed espressa in GJ/Giorno è la somma delle quantità giornaliere QG(tm) di tutte le Transazioni P-GAS (tm) concluse tra Venditore e Compratore durante il Periodo di Negoziazione del prodotto Mensile Royalties per il Mese “m”.
ARTICOLO 4
QUALITA’ E CONSEGNA
4.1 Specifiche di qualità
Il Gas trasferito al Punto di Consegna sarà compatibile con i parametri di qualità definiti nel Codice di Rete.
4.2 Consegna del Gas
Il Gas oggetto del Contratto sarà consegnato dal Xxxxxxxxx e ritirato dal Compratore al Punto di Consegna.
Il passaggio di proprietà avverrà dal Venditore al Compratore al Punto di Consegna e il Compratore si assume i rischi connessi al Gas consegnato e ceduto dal Venditore a partire dal Punto di Consegna.
ARTICOLO 5
NOMINE E TRANSAZIONI
Le modalità operative per l’emissione delle offerte di vendita da parte del Venditore e la successiva accettazione da parte del Compratore (Transazioni) al PSV saranno quelle previste dalle procedure operative in vigore contenute nel Manuale PSV.
Fatto salvo quanto previsto in caso di Forza Maggiore di cui all’Articolo 9 e di risoluzione del Contratto, varrà quanto segue:
(i) il Venditore sarà tenuto, entro le ore 12.00 del 2° (secondo) giorno lavorativo precedente l'inizio del Periodo di Nomina, ad emettere le Transazioni corrispondenti alla Quantità Contrattuale Giornaliera “m” prevista per il Periodo di Nomina;
(ii) fermo restando quanto previsto all'Articolo 3.3, il Compratore si impegna ad accettare, entro le ore 10.00 del primo giorno lavorativo precedente l’inizio del Periodo di Nomina, le Transazioni emesse dal Venditore entro i termini previsti al precedente punto (i). Resta inteso che il Compratore si adopererà in buona fede e per accettare le Transazioni emesse al di fuori dei termini precedentemente stabiliti che possano essere accettate secondo le regole di funzionamento del PSV.
ARTICOLO 6 PREZZO
Prezzo Contrattuale “m” : espresso in c€/GJ e relativo al prodotto Mensile Royalties “m” si intende il prezzo medio pesato calcolato come:
• la somma - per tutte le Transazioni P-GAS (tm) concluse tra Venditore e Compratore durante il Periodo di Negoziazione del prodotto Mensile Royalties per il Mese “m” – del prodotto fra QT(tm) e il relativo Prezzo Contrattuale P(tm)
• diviso
• (QCT)m.
Il Prezzo Contrattuale “m” è calcolato senza arrotondamenti intermedi e arrotondato alla quarta cifra decimale, ovverosia arrotondato alla quarta cifra decimale superiore se il quinto decimale è maggiore o uguale a 5 e arrotondato alla quarta cifra decimale inferiore se il quinto decimale è minore di 5.
ARTICOLO 7
FATTURAZIONE E PAGAMENTO
7.1 Termini di fatturazione
Successivamente alla Data di Aggiudicazione lotto, il Venditore emetterà fattura pari al Prezzo Contrattuale “m” relativo alla Quantità Contrattuale Totale “m”.
Il Compratore è tenuto ad effettuare il pagamento degli importi fatturati entro il 10° (decimo) giorno successivo dalla data fattura (Data di Scadenza della Fattura). Nel caso in cui il termine di pagamento non fosse un giorno lavorativo, il pagamento potrà essere effettuato entro il 1° (primo) giorno lavorativo successivo. Il Compratore è tenuto ad effettuare il pagamento degli importi fatturati mediante bonifico bancario con valuta fissa a favore del Venditore corrispondente alla Data di Scadenza della Fattura presso:
Bank: CITIBANK N.A.
XXX XXX XXXXXXXX, 00 XXXXXX 00000
IBAN: XX00X0000000000000000000000 BIC: CITIITMXXXX
7.2 Conguagli e penali
Nel caso in cui si rendesse necessaria l’emissione di documenti contabili a conguaglio o nel caso di applicazioni delle penali di cui all'Articolo 3.3, gli stessi saranno emessi dalla Parte interessata entro il termine di 15 (quindici) giorni successivi al mese di consegna di riferimento; la Parte obbligata effettuerà il relativo pagamento entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento del documento fiscale .
7.3 Ritardato pagamento
In caso di ritardato pagamento sugli importi fatturati e per ogni giorno di ritardo, sono dovuti interessi di mora che matureranno dalla Data di Scadenza della Fattura fino alla data di effettivo pagamento; tali interessi saranno calcolati ad un tasso pari al saggio di interesse pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo quanto previsto dall’art. 5 del decreto legislativo n. 231/2002 (ossia al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale maggiorato di sette punti percentuali).
In caso di cessata pubblicazione dei parametri di riferimento di cui sopra saranno individuati criteri alternativi equivalenti.
7.4 Contestazioni sugli importi fatturati dal Venditore
Nel caso dovesse sorgere una contestazione riguardo alla correttezza della somma fatturata dal Venditore, il Compratore si impegna, salvo in caso di errore manifesto di calcolo, a pagare per intero, entro i termini stabiliti l’ammontare della relativa fattura. Tale pagamento non pregiudicherà il diritto del Compratore di contestare in parte o integralmente tale fattura, fermo restando che tali contestazioni dovranno essere fatte pervenire al Venditore, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dall'emissione della fattura.
Le Parti avranno a disposizione un periodo di 30 (trenta) giorni, a valere dalla data di comunicazione della contestazione del Compratore, per giungere ad un’amichevole risoluzione della contestazione, trascorsi i quali il Compratore potrà ricorrere al giudizio arbitrale secondo quanto specificato dall’Articolo 10.
ARTICOLO 8 DIRITTI E TRIBUTI
Oltre agli importi previsti dal Contratto, saranno posti a carico del Compratore qualsiasi imposta, tributo o onere fiscale che il Venditore fosse tenuto direttamente o indirettamente a pagare in connessione con l'esecuzione del presente Contratto, escluse le imposte sul reddito.
Il Compratore riconosce al Venditore il diritto di rivalersi per gli importi connessi a tutte le imposte, tributi e oneri fiscali di cui sopra.
Il Venditore darà tempestiva comunicazione al Compratore del sorgere e del pagamento di ciascuna imposta, tributo o onere fiscale di cui sopra, sorto in connessione con l'esecuzione del presente Contratto.
Saranno inoltre oggetto di rivalsa anche eventuali sanzioni, indennità e interessi applicati dall’Amministrazione Finanziaria al Venditore a seguito di dichiarazioni o comportamenti del Compratore che siano causa dell'applicazione da parte dell'Amministrazione di tali sanzioni, indennità o interessi. Il Venditore darà tempestiva comunicazione al Compratore dell'applicazione di tali sanzioni, indennità o interessi.
Il Gas oggetto del Contratto non è sottoposto al regime fiscale delle accise, non realizzandosi il momento generatore dell’obbligazione tributaria rappresentata dalla fornitura al consumatore finale.
Nel caso in cui il Compratore abbia codice d’accisa in quanto venditore al consumatore finale o esso stesso consumatore finale, gli adempimenti fiscali in materia di accise sul gas e di imposte ad esse collegate (addizionali ed imposte sostitutive regionali) vengono adempiuti dal Compratore, che si qualifica soggetto obbligato d’imposta, titolare di codice d’accisa [•].
Il prezzo indicato nel Contratto non è comprensivo di IVA. Il Compratore dichiara che ricorrono i presupposti soggettivi ed oggettivi per usufruire dell'aliquota IVA ridotta
previsti al numero 103 della parte III della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e pertanto sarà applicata la relativa aliquota. Nel caso in cui le succitate disposizioni non si applichino al Compratore, questi si impegna a dichiarare il proprio regime IVA applicabile attraverso la compilazione della Dichiarazione IVA in allegato B al presente Contratto.
Il Compratore si assume la responsabilità dell’esattezza e della veridicità delle dichiarazioni, dei dati forniti, e delle comunicazioni future relative ad eventuali aggiornamenti, manleva e terrà indenne il Venditore da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte determinate sulla base delle dichiarazioni e della documentazione dal Compratore stesso consegnate al Venditore.
ARTICOLO 9 FORZA MAGGIORE
Per “Forza Maggiore” si intende qualunque evento o circostanza inevitabile, seppure prevedibile, e non imputabile alla Parte colpita, che renda impossibile alla Parte colpita adempiere alle proprie obbligazioni e che non avrebbe potuto essere evitato con la ordinaria diligenza.
A titolo esemplificativo, sono considerate circostanze di Forza Maggiore i seguenti eventi:
(i) scioperi nazionali di categoria;
(ii) impedimenti o sospensioni tecniche, ritardi o anomalie del Sistema PSV;
(iii) interruzioni, impedimenti, anomalie delle comunicazioni con Snam Rete Gas o dei suoi sistemi informatici;
(iv) il mancato riscontro di Snam Rete Gas alle comunicazioni delle Parti;
(v) provvedimenti normativi o di pubbliche autorità;
(vi) guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse;
(vii) fenomeni naturali avversi compresi fulmini, terremoti, frane, incendi e inondazioni;
(viii) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
(ix) vizi, avarie o cedimenti degli impianti/condotte, equipaggiamenti o installazioni, destinati al trasporto di Gas sulla Rete Nazionale dei Gasdotti o alla produzione di gas naturale dai Giacimenti.
L’impossibilità del Compratore di adempiere ai propri obblighi di pagamento non è considerata Forza Maggiore.
Nel caso in cui una delle Parti non sia in grado di adempiere ad uno o più degli obblighi assunti con la stipula del Contratto per una causa di Forza Maggiore, la Parte colpita dalla Forza Maggiore non sarà responsabile per il mancato adempimento dei predetti obblighi e in particolare, i rispettivi obblighi di messa a disposizione e di ritiro del Gas, così come quelli ad essi connessi, saranno sospesi in tutto o in parte per il perdurare dell’evento di Forza Maggiore.
E’ obbligo della Parte colpita dall’evento di Forza Maggiore darne comunicazione all’altra Parte, tempestivamente, indicando le quantità di Gas la cui consegna ovvero ritiro è reso impossibile dalla Forza Maggiore e compiere ogni possibile tentativo per ridurre le perdite proprie e dell’altra Parte.
Al verificarsi di un evento di Forza Maggiore, il Compratore avrà l'obbligo di accettare una riduzione delle consegne, anche fino a 0 (zero) ove necessario, e il Venditore non avrà obbligo di pagare alcuna penale o indennizzo al Compratore. Allo stesso modo, il Venditore avrà l'obbligo di accettare una riduzione dei ritiri, anche fino a 0 (zero) ove necessario, e il Compratore non avrà obbligo di pagare alcuna penale o indennizzo al Venditore. In tali casi, qualora la Forza Maggiore si sia verificata prima dell'Orario Limite, come definito nel Manuale PSV, il Compratore dovrà emettere una Transazione per cedere al Venditore al PSV le quantità di Gas che, a causa della Forza Maggiore, il Venditore non è in grado di consegnare o il Compratore non è in grado di ritirare, a seconda dei casi.
Resta inteso che le mere sospensioni o le riduzioni delle consegne di Gas per Forza Maggiore non attribuiranno ad alcuna delle Parti il diritto di risolvere il Contratto, ovvero di richiedere risarcimenti per danno emergente e/o lucro cessante, indennizzi, riconoscimento di oneri economici e spese.
ARTICOLO 10 LEGGE ED ARBITRATO
Il Contratto sarà interpretato e regolato in base alle leggi della Repubblica Italiana.
Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente qualsiasi disputa e/o controversia derivata dal o relativa al Contratto (incluse le questioni relative alla validità, interpretazione ed applicazione della presente clausola), secondo i principi di correttezza e buona fede. Fallito ogni tentativo di amichevole conciliazione le Parti si impegnano a deferire tutte le controversie derivanti dal Contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione (tali controversie indicate solo a titolo esemplificativo), ad un collegio arbitrale di tre arbitri di cui due nominati, uno per ciascuna, dalle due Parti contendenti (fatta salva l’applicazione dell’art. 810 del codice di procedura civile) ed il terzo, con funzione di presidente del collegio arbitrale, dai due arbitri così nominati. In caso di disaccordo sulla nomina del terzo arbitro, questi sarà nominato dal presidente del Tribunale di Milano.
Gli arbitri così nominati procederanno e decideranno in via rituale e secondo diritto. Sede dell’arbitrato sarà Milano.
ARTICOLO 11
CONFIDENZIALITÀ
Ciascuna Parte si impegna a mantenere strettamente riservata qualsiasi informazione di carattere tecnico, commerciale o finanziario relativa all'altra Parte di cui sia venuta in possesso o abbia avuto conoscenza in relazione all'esecuzione del Contratto.
Le predette previsioni non trovano applicazione nel caso in cui tali informazioni siano richieste da autorità aventi tale diritto, fermo restando che ciascuna Parte dovrà esercitare la massima diligenza nel chiedere alle suddette autorità la massima riservatezza su ogni informazione avente valore commerciale ed informare l’altra Parte.
ARTICOLO 12
LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA’
Ogni Parte sarà responsabile nei confronti dell'altra Parte per la mancata ottemperanza degli obblighi stabiliti dal Contratto esclusivamente in caso di dolo o colpa grave e limitatamente ai danni che ne sono diretta conseguenza, con esclusione di danni indiretti e/o consequenziali.
Non saranno in alcun caso risarcibili i danni e/o oneri che una Parte sostenga nel suo rapporto con terzi, ivi inclusi i fornitori del Venditore ed i clienti del Compratore, inclusi eventuali danni e/o penali per mancata consegna a questi ultimi e simili.
ARTICOLO 13
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E SOSPENSIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE
13.1 Risoluzione del Contratto
Il Venditore avrà la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile mediante semplice comunicazione scritta nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altro rimedio e/o azione del Venditore a tutela dei propri interessi:
(i) una o più delle dichiarazioni di cui all'Articolo 14 risulti mendace o non corretta;
(ii) il Compratore non fornisca la documentazione di cui all’Allegato C e D ;
(iii) il Compratore perda l'abilitazione ad operare al PSV o una autorizzazione necessaria ai fini della valida esecuzione del Contratto;
(iv) in caso di stato di insolvenza, assoggettamento a procedura concorsuale, deposito di una istanza di fallimento, instaurazione di altra procedura concorsuale ovvero messa in liquidazione o avvio di una qualsiasi procedura volta alla liquidazione del Compratore;
(v) nel caso in cui il Compratore non effettui il pagamento entro la Data di Scadenza della Fattura relativamente ad una Quantità Contrattuale Mensile.
Nel caso di risoluzione del Contratto, il Venditore avrà la facoltà:
(i) di correggere, in coerenza con quanto previsto dal Manuale PSV, le Transazioni già emesse ponendole uguali a 0 (zero) e il Compratore si impegna a intraprendere tutte le necessarie azioni per consentire detta modifica;
(ii) di non dar luogo ad ulteriori Transazioni.
13.2 Sospensione della somministrazione
Fatta salva la facoltà di cui all’Art.13.1 il Venditore potrà in caso di mancato o ritardato pagamento da parte del Compratore - anche solo parziale - entro la Data di Scadenza della Fattura, anche solo di una fattura, ,
1. avvalersi della facoltà di sospendere la somministrazione di Gas relativamente al Mese cui la fattura si riferisce e fintanto che il Compratore non abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto al Venditore; e/o
2. Disabilitare il Compratore da ogni Asta, presente su P-Gas, del Venditore stesso. Resta inteso che in caso di sospensione della somministrazione di Gas da parte del Venditore a seguito dell’Art. 13.2.1, il Compratore sarà comunque tenuto a corrispondere gli importi previsti dall’Art. 3 e oggetto di fatturazione da parte del Venditore per quanto somministrato fino al momento della sospensione. .
Quanto sopra senza pregiudizio di ogni altro rimedio e/o azione del Venditore a tutela dei propri interessi.
ARTICOLO 14 DICHIARAZIONI DEL COMPRATORE
Il Compratore dichiara e garantisce che:
(i) è una società validamente costituita ed esistente ai sensi del diritto del paese di costituzione;
(ii) non si trova in stato di insolvenza o in uno degli stati previsti dagli artt. 2482-bis e 2482-ter del codice civile né è stato dichiarato fallito, né assoggettato a qualsiasi altra procedura concorsuale, e nessuna azione è stata intrapresa al fine di farlo dichiarare insolvente o fallito, ovvero al fine di farlo sottoporre ad una delle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare;
(iii) ha il potere e l’autorità per stipulare il Contratto, esercitarne i diritti e adempiere ai relativi obblighi;
(iv) non sussistono azioni legali o procedimenti pendenti, ovvero per quanto a conoscenza del Compratore, non sussistono azioni intentate o minacciate nei confronti del Compratore ovvero che possano comunque coinvolgerlo e che potrebbero avere un effetto rilevante e sfavorevole sulla capacità di quest'ultimo di adempiere ai propri obblighi ai sensi del Contratto;
(v) la sottoscrizione o l’esecuzione del Contratto da parte del Compratore non determinano un inadempimento di alcun accordo sottoscritto dal Compratore e non sono contrarie (i) ad alcuna legge applicabile, regolamento, provvedimento amministrativo o giudiziario o simile applicabile al Compratore, ovvero (ii) a qualunque altro accordo sottoscritto dal Compratore;
(vi) è soggetto abilitato ad operare al PSV e dispone di tutte le autorizzazioni per stipulare il Contratto, esercitarne i diritti e adempiere ai relativi obblighi.
(vii) ha inviato la richiesta di abilitazione all’accesso alle Aste del Venditore relative al prodotto Mensile Royalties “m” pubblicato sul comparto Aliquote della P-Gas. ha debitamente compilato e sottoscritto il modulo riportato in Allegato A e l’eventuale Dichiarazione IVA, riportata in Allegato B. Il Compratore anticiperà via mail e successivamente invierà via corriere tale documentazione al Venditore entro il primo Xxxxxx lavorativo successivo alla data della richiesta di abilitazione. Nel caso in cui tale documentazione sia incompleta, inesatta o non sia pervenuta in copia all’indirizzo e-mail del Venditore entro il termine sopra indicato, il Venditore avrà la facoltà di non abilitare il Compratore.
ARTICOLO 15 VARIE
15.1 Oneri PSV
Le Parti, con la firma del Contratto, dichiarano di avere completato tutte le necessarie formalità per l’accesso all’utilizzo del Sistema PSV per l’intera durata del Contratto ivi inclusa la sottoscrizione del Contratto PSV con Snam Rete Gas, e di disporre degli strumenti necessari per l’effettuazione delle Transazioni in esecuzione degli obblighi di consegna e prelievo di Gas previsti nel Contratto. Resta inteso che, nel caso di modifiche ai termini e condizioni di accesso al PSV, come definite da Snam Rete Gas, le Parti si impegnano fin d’ora ad adoperarsi per consentire la prosecuzione degli obblighi definiti nel Contratto. Il Compratore si farà altresì carico di eventuali costi addizionali che dovessero essere previsti per l’uso del Sistema PSV (quale a titolo di esempio una tariffa di utilizzo del PSV).
15.2 Premesse, allegati e rubriche
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del Contratto mentre le rubriche degli articoli sono inseriti a solo scopo indicativo.
15.3 Modello 231 e Principi Generali di Comportamento
Per l’intera durata del presente Contratto le Parti si impegnano a conformarsi alle norme di legge e ai regolamenti via via in vigore.
Il Compratore dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa degli enti e in particolare, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (D.Lgs. 231/2001). A tale riguardo, il Compratore dà atto di aver preso visione del modello 231 di Shell sul sito xxx.xxxxx.xx, che dichiara di condividere e fare proprie.
Il Compratore si impegna, anche per conto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ad adottare, per l'intera durata del presente Contratto, comportamenti conformi e coerenti con il Modello 231. Il presente impegno è parte essenziale del presente Contratto e Shell potrà rendere noto il contenuto di tale impegno anche a terze parti, al fine di dimostrare la propria conformità alla normativa.
Eventuali comportamenti non conformi costituiranno grave inadempimento ex art. 1455
c.c. al presente Contratto. Conseguentemente, Shell avrà il diritto:
a) di sospendere l’esecuzione del Contratto, da esercitarsi mediante invio di racc.ta A/R, o a mezzo p.e.c., contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente desumersi la condotta illecita del Consulente, e/o
b) di recedere unilateralmente, anche in corso di esecuzione, oppure di risolvere il Contratto, da esercitarsi mediante invio di racc.ta A/R, o a mezzo p.e.c., contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari comprovanti la condotta illecita attribuibile al Consulente in relazione ai reati di cui al D.Lgs. 231/ 2001;
In caso di sospensione o risoluzione del presente Contratto verranno addebitati al Compratore le maggiori spese e costi derivanti dalla, o conseguenti alla, sospensione o risoluzione stessa, fermo restando (i) la responsabilità del Compratore per qualsiasi evento pregiudizievole o danno che dovesse verificarsi in conseguenza della propria condotta illecita e (ii) l’obbligo di mallevare Shell per qualsivoglia azione di terzi nei suoi confronti a motivo della o conseguente alla condotta illecita del Compratore.
Il Compratore si impegna a non ostacolare l’attività di controllo e vigilanza sul rispetto del modello redatto ai sensi del D.Lgs. 231/2001, e delle procedure operative ivi indicate, esercitata dall’Organismo di Vigilanza di Shell, in virtù dei poteri ispettivi ad esso attribuiti dal Consiglio di Amministrazione di Shell.
Il Compratore si impegna altresì a dare notizia immediata a Shell, qualora nell’esecuzione del presente Contratto venga a conoscenza di eventuali comportamenti non conformi con il Modello 231, posti in essere da e/o nei confronti di dipendenti di Shell, dipendenti di altre società del gruppo Shell, dipendenti del Compratore o qualsivoglia altro soggetto coinvolto nell’esecuzione del Contratto.
Il Compratore si impegna infine a conservare, su supporto fisico o elettronico, tutte le informazioni ed i documenti relativi al presente Contratto (quali, ad esempio, fatture o documenti giustificativi di costi e spese sostenuti), rilevanti ai fini di dimostrare la propria conformità al Modello 231, per un periodo pari alla durata del presente Contratto e per i 5 anni successivi alla sua cessazione. In tale periodo, Shell o i soggetti da questo delegati potranno richiedere al Compratore copia di tali documenti, nonchè ottenere informazioni sugli stessi.
15.4 Normativa Trade Control
Il Compratore dichiara di essere a conoscenza delle normativa Trade Control applicabile all'esecuzione del Contratto, incluso l’elenco delle Restricted Partis. che il Compratore si impegna a rispettare. In particolare, il Compratore si impegna a non porre in essere atti/fatti in relazione all'esecuzione del Contratto che possano causare
a) l’inserimento di Shell nell’elenco delle Restrictied Parties o l’applicazione di sanzioni in capo a Shell ai sensi della normativa di Trade Control; e b) la violazione della normativa sul Trade Control
ARTICOLO 16 “Principi Generali di Comportamento"
I “Principi Generali di Comportamento" di Shell sono basati sui valori essenziali di onestà, integrità e rispetto per le persone. I "Principi Generali di Comportamento" indicano come Shell ritenga essenziale l'adesione e l'ottemperanza incondizionata alle norme di Legge. Inoltre, Shell promuove fiducia reciproca, trasparenza, lavoro di gruppo e professionalità, nell'orgoglio del proprio operato.
Il Contraente con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza dei principi generali di comportamento contenuti nei Business Principles di Shell, consultabili sul sito xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxx-xx-xxx/xxx- values-and-principles.html cliccando su "Principi Generali di Comportamento del Gruppo Shell" e del Codice di Condotta (“Shell Code of Conduct”), nonchè dei Principi Commerciali di Shell consultabili alla pagina Internet xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxx/xxxxxxxxxx/xxx-xx-xxx/xxx-xxxxxx/xxxx.xxxx. Accedendo a tale sito, inoltre, potranno essere effettuate segnalazioni di eventuali violazioni o presunte violazioni dei predetti Principi.
ARTICOLO 17 DOMICILIO E COMUNICAZIONE
Le Parti, ai sensi e per gli effetti del Contratto, nonché per tutte le comunicazioni e notifiche ad esso afferenti, eleggono domicilio come di seguito indicato:
Venditore: Shell Italia E&P S.p.A. Indirizzo: Xxxxxx Xxx Xxxxxxxxx 0 - 00000 Xxxx Per comunicazioni relative a:
− Nomine/allocazioni:
Xxx.xx: Xxxxxxxxx X’Xxxx
e-mail: Xxxxxxxxx.XXxxx@xxxxx.xxx Telefono: x000000000000
Xxx.xx: Xxxxxxxx Xxxxx
e-mail: Xxxxxxxx.Xxxxx@xxxxx.xxx
Telefono: x000000000000
Xxx.xx: Xxxxxxx Xxxxxxx
e-mail: Xxxxxxx.Xxxxxxx@xxxxx.xxx Telefono: x000000000000
Fatturazione e Pagamenti
Xxx.xx: Xxxxx Xxxxxxxxxxx-Bol
e-mail: X.Xxxxxxxxxxx-Xxx@xxxxx.xxx Telefono: x00 000000000
Gestore del Contratto e Due Diligence
Xxx.xx Mariantonietta Duca Tel. x0000000000 email: X.xxxx@xxxxx.xxx In alternativa: Xxx.xx Xxxxx Xxxxxxxxxxx email : Xxxxx.Xxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx
Abilitazione alla piattaforma P-GAS :
Xxxxxxxx Xxxxx – tel. x00 0000000000– email: x.xxxxx@xxxxx.xxx Xxxxx Xxxxx – tel. x00 0000000000– email: xxxxx.xxxxx@xxxxx.xxx
Compratore:
il domicilio eletto e i referenti sono quelli indicati dal Compratore nell’Allegato A.
Tutte le comunicazioni dovranno essere effettuate per iscritto (tramite raccomandata A/R o PEC) agli indirizzi sopra indicati. L’eventuale variazione degli stessi dovrà essere comunicata per iscritto.
Letto, confermato e sottoscritto:
Roma, 24 Giugno 2024
Il Venditore
Xxxxxx Xxxx Xxxx (Legale Rappresentante e Amministratore Delegato)
XXXX XXXX' DOS XXXXXX XXXX 28.06.2024
15:25:15
GMT+01:00
Allegato A – Dichiarazione del Compratore (in forma leggibile)
Data:
Riferimenti del Compratore
Ragione sociale:
Indirizzo legale:
Nome del legale rappresentante o del procuratore abilitato:
Partita IVA:
Codice fiscale:
Codice accisa:
Dichiarazione IVA (allegare l’Allegato B e/o l’allegato C al Contratto) Riferimenti bancari (facoltativo):
Indirizzi operativi: Indirizzo
Commerciale: [Nominativo] -e-mail: Tel.: [… ] Fax:
Nomine PSV: [Nominativo] -
e-mail:
Tel.: [ ]
Fax:
Fatturazione: e-mail: | [Nominativo] | - |
Tel.: | [………………] | |
Fax: |
Il Compratore dichiara di conoscere e di accettare incondizionatamente le condizioni di somministrazione del Venditore, regolate dal “Contratto di Somministrazione Gas Natuarale relativo al prodotto Mensile Royalties “m” su P- GAS” (“Contratto”) e pubblicate da GME S.p.A. ai sensi dell’art. 18 del Regolamento P-GAS.
Timbro e firma del Compratore
Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell’art. 1341 e dell'art. 1342 del codice civile il Compratore dichiara di aver riletto attentamente e compreso, nonché di approvare specificatamente le disposizioni di cui ai seguenti articoli del Contratto:
Articolo 3 (QUANTITÀ E OBBLIGHI DI CONSEGNA E DI PRELIEVO); Articolo 4
(Qualità e Consegna); Articolo 5 (NOMINE E TRANSAZIONI); Articolo 6 Prezzo; Articolo 7.3 (RITARDATO PAGAMENTO); Articolo 7.4 (CONTESTAZIONI SUGLI IMPORTI FATTURATI DAL VENDITORE); Articolo 8 (DIRITTI E TRIBUTI); Articolo 9 (FORZA MAGGIORE); Articolo 10 (LEGGE ED ARBITRATO); Articolo 12 (LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ); Articolo 13 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO); Articolo 15.1
(ONERI PSV); Art. 15.3 (MODELLO 231) Art. 15.4 (Trade Control) and Art.16 .
Timbro e firma del Compratore
Allegato B [su carta intestata Compratore]
Dichiarazione IVA
[Obbligatorio se non esistono i presupposti per l’applicazione dell’IVA previsti all’Articolo 8, comma 7, del Contratto]
[su carta intestata Compratore]
Indirizzo Venditore
Data:
Il sottoscritto , in qualità di (procuratore o soggetto munito dei necessari
poteri) di [completare con ragione sociale del Compratore]
• dichiaro e confermo che la società sopra menzionata:
o è residente in .........
o (oppure, in caso di acquisto attraverso una stabile organizzazione, compilare il quadro seguente)
ha stabile organizzazione in | all’indirizzo | Numero IVA |
[inserire Paese] | [inserire indirizzo] | [inserire numero IVA] |
• e la società/stabile organizzazione sopra menzionata
(selezionare con una croce la o le risposte applicabili)
è un “taxable dealer” (soggetto passivo rivenditore) | acquista per proprio consumo | non sta comprando attraverso una stabile organizzazione in Italia |
Solo in caso la fornitura o i servizi riguardino una stabile organizzazione per la quale il gas o i servizi sono forniti, si prega di compilare la seguente parte che il Venditore utilizzerà ai fini della fatturazione.
• la società sta comprando attraverso una stabile organizzazione
(completare)
stabilita in | all’indirizzo | Numero IVA |
[inserire Paese] | [inserire indirizzo] | [inserire numero IVA] |
Firmato:
Allegato C
DA INSERIRE SU CARTA INTESTATA E COMPILARE CON I DATI DELLA SOCIETÀ CLIENTE
CONTRATTO XXXXX
Spett.le XXXX
DICHIARAZIONE E ISTANZA PER L’APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE ALLE FORNITURE DI GAS ED ENERGIA
ELETTRICA
Denominazione Ditta / Società/Ente/Organismo/Soggetto cui si riferisce la fornitura:
…………………..….….………………………………………………....
Sede legale: via…............………………………….….....…… n. …........ comune …............…..…………………..………..
codice fiscale n. ………….….....................…….. partita IVA n. ………….….....................……..
telefono n. …….……………..… fax n. …….……………..…
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………......
nato/a a ………….……..………................…….. il ……………………..
residente in …………………………………………………………… via… ,
nella sua qualità di rappresentante legale/negoziale della Ditta/Società/ Ente/Organismo/Soggetto sopra indicata, in relazione al contratto di somministrazione di gas stipulato con la Società fornitrice,
CONSAPEVOLE
• che l'imposizione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) - disciplinata dal DPR 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni, verrà applicata sulla base della dichiarazione e dell’istanza di seguito espresse;
• che la lett. d-quater) del comma 6 dell’art. 17 del DPR n. 633/1972, con effetto 1° gennaio 2015, stabilisce che alle cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell’art. 7-bis, comma 3, lett. a) del DPR n. 633/1972 torna applicabile il meccanismo del reverse charge;
• che i mutamenti del tipo di attività svolta e dell'impiego del gas o dell’energia elettrica possono comportare una diversa applicazione dell’IVA;
• che la Società fornitrice addebiterà alla Ditta/Società/Ente/Organismo/Soggetto qui rappresentata, qualsiasi somma a qualunque titolo eventualmente dovuta in conseguenza della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni;
• che la seguente dichiarazione ed istanza devono considerarsi valide finché non sostituite da altre, da far pervenire alla Società fornitrice, in ogni caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato e richiesto;
D I C H I A R A
sotto la propria personale responsabilità che la Ditta/Società qui rappresentata per gli acquisti di gas o di energia elettrica oggetto del contratto si qualifica quale soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. d-quater) del DPR 633/1972.
Pertanto, il/la sottoscritto/a
C H I E D E
che alla fornitura di gas o energia elettrica oggetto del contratto, stipulato con la Società fornitrice sia applicato il
reverse charge ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. d-quater) del DPR 633/1972.
.................................................................... lì, …….……………..… | TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE |
ALLEGATO D – Documentazione
Il Compratore, per poter essere ammesso alle Aste, e al fine di consentire al Venditore di effettuare la due diligence richiesta dalle proprie policies interne, dovrà consegnare al Venditore, non oltre il 7° giorno lavorativo prima del primo giorno di pubblicazione delle Aste, i documenti di seguito elencati, :
a) Visura Camerale
b) Atto costitutivo della Società
c) Statuto della Società Bilancio di esercizio/consolidato, corredato da Relazione sulla gestione, Nota integrativa, Relazione della società di revisione e del Collegio Sindacale
d) Organigramma di Gruppo (se società appartenente ad un Gruppo) + Titolare effettivo
e) Organigramma aziendale
Informativa circa l'adozione di:
1) Un codice Etico / Codice di Condotta
2) Un Modello 231
3) Adesione al Bribery Act
4) Adesione alla normativa FCPA
5) Adesione al Rating di Legalità
6) certificazioni (Iso 9001, 18001, 14001, 37001, etc.)
7) Durc
Certificato antimafia o in assenza informazione in merito all’iscrizione nella withe list
In assenza del doc di cui al punto 5) la seguente autocertificazione da parte dell’impresa:
o che l’impresa non è destinataria di misure di prevenzione e/o cautelari, sentenze/decreti penali di condanna, sentenze di patteggiamento per reati tributari ex d.lgs. 74/2000, per reati ex d.lgs. n. 231/2001, per i reati di cui agli articoli 346, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 355 e 356 del codice penale e per il reato di cui all’art. 2, commi 1 e 1 bis del d.l. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983. Per i reati di mafia, oltre a non avere subito condanne, non deve essere stata iniziata azione penale ai sensi dell'art. 405 c.p.p., né l'impresa dovrà essere destinataria di comunicazioni o informazioni antimafia interdittive in corso di validità. Nei confronti dell'impresa, inoltre non dovrà essere stato disposto il commissariamento in base al d.l. n.90/2014 successivamente convertito in legge. L’impresa stessa non deve essere destinataria di sentenze di condanna né di misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al citato d.lgs. n. 231/2001.
o che l’impresa non è stata condannata per mancato rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per violazioni degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori.
o che non sussistono annotazioni nel Casellario informatico delle imprese di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 207/2010 che implichino preclusioni alla stipula di contratti con la Pubblica amministrazione o alla partecipazione a procedure di gara o di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture.