REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO DI PIANO DISTRETTO SOCIO-SANITARIO LT1
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO DI PIANO DISTRETTO SOCIO-SANITARIO LT1
Articolo 1 Oggetto
Il presente regolamento disciplina l’organizzazione ed il funzionamento dell’Ufficio di Piano del distretto socio-sanitario LT1, di cui all’articolo 7 della convenzione sottoscritta in data 21 dicembre 2015 dai Comuni di Aprilia, Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima.
Articolo 2 Definizione
1. L’Ufficio di Piano è la struttura tecnico-amministrativa deputata ad organizzare e gestire i servizi e le relative risorse del sistema integrato delle prestazioni sociali erogate a livello dell’ ambito territoriale, sulla base della programmazione del Piano sociale di Zona;
2. L’Ufficio di Piano costituisce la cabina di regia del sistema integrato di servizi e agenzie che collaborano tra loro, si scambiano informazioni, progettano insieme strumenti, servizi e visibilità sul territorio del distretto;
3. È un ufficio comune, gerarchicamente autonomo, per l’esercizio associato dei servizi sociali distrettuali e per l’attuazione del Piano Sociale di Zona di cui all’articolo 48 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, ed è una struttura organizzativa del Comune/Ente Capofila.
Articolo 3 Funzioni
1. Ai sensi dell’art. 45 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, l’Ufficio di Piano provvede a predisporre la proposta del Piano Sociale di Zona e a curarne l’attuazione, a gestire le risorse finanziarie per l’attuazione del Piano Sociale di Zona e l’erogazione degli interventi e dei servizi del sistema integrato locale a livello distrettuale, a curare i rapporti con l’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente per l’integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari, a curare i rapporti con le strutture della Regione competenti in materia di politiche sociali, a curare i rapporti con i soggetti, pubblici e privati, operanti nel distretto in ambito sociale e con gli enti del terzo settore;
2. A tal fine, funge da supporto tecnico al Comitato Istituzionale, per le attività di programmazione ed indirizzo e, in particolare:
1) raccolta e analisi dei dati e delle informazioni sui bisogni della popolazione e sull’offerta di servizi presenti sul territorio;
2) costituzione di tavoli tematici, tecnici e di partenariato per la programmazione distrettuale;
3) predisposizione della proposta di Accordo di Programma con la ASL competente per l’integrazione socio sanitaria;
3. L’Ufficio di Piano attua un costante monitoraggio sull’attuazione degli interventi, raccoglie i dati della presa in carico ed è tenuto agli adempimenti degli obblighi informativi previsti dalle leggi
nazionali e regionali e a quelli connessi alla realizzazione del sistema informativo regionale dei servizi sociali. A tal fine, cura il raccordo con le strutture competenti in materia di servizi sociali dei Comuni del distretto.
Articolo 4 Personale
1. La dotazione organica dell’Ufficio di Piano è costituita da almeno tre figure professionali, compreso il coordinatore, dotate di specifiche competenze nell’ambito della programmazione, progettazione, organizzazione e gestione dei servizi, monitoraggio e valutazione;
2. La composizione minima dell’Ufficio di Piano deve comunque prevedere:
- un coordinatore;
- un esperto di programmazione sociale, altresì competente in attività di monitoraggio valutazione dell’impatto sociale dei servizi;
- un esperto amministrativo;
3. I competenti organi dei Comuni adottano, nei termini stabiliti dal Comitato Istituzionale, gli atti amministrativi necessari per regolamentare e rendere disponibile all’Ufficio di Piano il personale da impiegarvi stabilmente e comunque per un periodo non inferiore al triennio di vigenza del Piano Sociale regionale;
4. Qualora tra il personale dei Comuni associati non fossero presenti figure professionali idonee, ovvero motivi organizzativo-funzionali impedissero di metterle a disposizione dell’Ufficio di Piano, il personale dell’Ufficio di Piano, ivi compreso il coordinatore, può essere selezionato tramite procedure di reclutamento a evidenza pubblica attivate dall’Ente capofila.
Articolo 5 Coordinatore
1. Al Coordinatore dell’Ufficio di Piano compete l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi concernenti il Piano Sociale di Zona, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, l’organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con annessa responsabilità, per il conseguimento dei risultati, nell’ambito dei programmi e degli atti d’indirizzo definiti dal Comitato Istituzionale.
2. L’incarico di Coordinatore dell’Ufficio di Piano è conferito dall’Ente capofila, su indicazione del Comitato Istituzionale, a soggetto adeguatamente qualificato in servizio presso gli Enti associati, ovvero selezionato in seguito a procedura di reclutamento a evidenza pubblica, attivata in coerenza con i requisiti stabiliti dalla deliberazione della Giunta Regionale attuativa dell’art. 45, 4° comma, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11;
3. L’incarico ha durata triennale, rinnovabile, salvo interruzioni secondo le previsioni di legge e, comunque non inferiore alla durata dell’atto regolante l’esercizio della funzione sociale in forma associata;
4. Il Coordinatore è responsabile del funzionamento dell’Ufficio di Piano e dell’efficienza e dell’efficacia delle sue attività;
5. Al Coordinatore compete l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi concernenti il Piano Sociale di Zona;
6. Il Coordinatore, in particolare:
a) gestisce il personale dell’Ufficio di Piano;
b) partecipa alle riunione del Comitato Istituzionale senza diritto di voto;
c) dà esecuzione agli atti e agli indirizzi;
d) convoca e coordina i tavoli tecnici e tematici per la redazione del Piano Sociale di Zona;
e) detiene rapporti operativi con i soggetti pubblici e privati operanti nel campo dei servizi sociali del territorio, nonché con gli organismi del terzo settore e con le organizzazioni sindacali.
Articolo 6
Costi di funzionamento
1. I costi necessari per assicurare il funzionamento dell’Ufficio di Piano sono regolati in coerenza con i principi contenuti nella deliberazione della Giunta Regionale attuativa dell’art. 45, 4° comma, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11;
2. Qualora per il funzionamento dell’Ufficio di Piano fosse necessario attingere alle risorse trasferite dalla Regione Lazio per l’attuazione del Piano Sociale di Zona, tutti gli enti associati sono tenuti a contribuire alle spese per l’Ufficio di Piano secondo modalità stabilite dal Comitato Istituzionale, avendo riguardo a criteri oggettivi uniformi e anche in considerazione dei contributi dei singoli Enti in termini di personale e di dotazione strumentale.
Articolo 7
Collaborazione con le strutture comunali e ASL
1. Le strutture amministrative dell’Ente capofila e dei Comuni del distretto collaborano con l’Ufficio di Piano per le attività ad esso funzionali rientranti nelle loro competenze. In particolare gli uffici comunali competenti in materia di servizi sociali sono tenuti a fornire all’Ufficio di Piano tutte le informazioni connesse con la mappatura dei dati, il censimento del fabbisogno, il monitoraggio e la valutazione degli interventi della gestione associata;
2. A seguito dell’approvazione della Convenzione con la ASL, l’Ufficio di Piano si relaziona con il referente ASL per la programmazione sociale e socio-sanitaria distrettuale.
Articolo 8 Beni e strutture
1. Il Comune/Ente presso il quale è costituito è tenuto a provvedere a dotare l’Ufficio di Piano di una sede idonea, delle attrezzature e dei beni di strumentali necessari per il suo funzionamento;
2. I costi relativi a tali voci, in quanto obbligatoriamente connessi all’esercizio della funzione fondamentale sociale e pertanto obbligatori, non rientrano tra i costi di funzionamento di cui all’art. 6, né sono computabili a titolo di cofinanziamento. Eventuali meccanismi di ripartizione o compensazione delle spese a tale titolo sostenute sono deliberati dal Comitato Istituzionale.
Articolo 9
Sede e comunicazioni
1. L’Ufficio di Piano ha sede presso il III Settore Istruzione, Cultura e Sociale, sito in Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx x. 00 Xxxxxxx;
2. L’Ufficio di Piano assicura la gestione delle comunicazioni a mezzo PEC al seguente indirizzo: xxx.xxxxxxxxx0xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx.
Articolo 10 Trasparenza
L’Ufficio di Piano assicura periodica comunicazione ed informazione, sia interna che esterna, sulle proprie attività, in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e trasmette periodicamente agli Enti associati e alla Regione Lazio l’elenco e le copie degli atti amministrativi adottati.