SETTORE ENTRATE, ATTIVITA’ ECONOMICHE SPORT CASA E SERVIZI AMMINISTRATIVI
COMUNE DI SCANDICCI – Città Metropolitana di Firenze
SETTORE ENTRATE, ATTIVITA’ ECONOMICHE SPORT CASA E SERVIZI AMMINISTRATIVI
XXXXXX XXXXX E CONDIZIONI PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DURATA TRE ANNI - CODICE CIG. Z47224EC3B.
ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO
Il presente foglio patti e condizioni disciplina la scelta del privato contraente per l’appalto del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo in favore del Comune di Scandicci, così come definito ai sensi del D. Lgs. 209 del 7.09.2005.
L’espletamento del servizio sarà a titolo non oneroso per il Comune e con rischi ed oneri di attuazione a totale carico del broker, il quale non potrà impegnare in alcun modo il Comune se non preventivamente autorizzato.
ART. 2 CONTENUTO DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE
Il servizio di brokeraggio riguarda la consulenza nel settore assicurativo, relativamente alla stipula di nuove polizze e alla gestione di quelle in corso, compresa la gestione dei sinistri rientranti sotto le franchigie, le attività volte a mettere in contatto l'Amministrazione comunale con le compagnie assicuratrici per la copertura e la gestione dei rischi. In particolare il servizio oggetto della presente gara prevede lo svolgimento a favore del Comune di Scandicci delle seguenti prestazioni:
- .Identificazione, analisi e quantificazione di rischi attinenti a specifiche attività del Comune di Scandicci;
- Analisi delle polizze assicurative in essere in particolar modo in rapporto all’efficacia ed all’economicità del pacchetto assicurativo, con analisi e proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni in relazione all’emanazione di nuova normativa, ai mutamenti del mercato assicurativo, ed eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia, alle esigenze dell’Amministrazione nonché a seguito del verificarsi di eventi dannosi, nonché studio, analisi del programma assicurativo in essere;
- Presa in carico e gestione del programma assicurativo in corso ed aggiornamento, nel tempo, dello stato dei rischi e delle relative coperture, conseguenti a modifiche normative intervenute, e/o dell’andamento del mercato assicurativo , e/o a seguito degli eventi dannosi accaduti;
- Assistenza tecnica nello svolgimento di tutte le fasi delle procedure di gara per l’affidamento dei contratti assicurativi del Comune in scadenza, nonché nella predisposizione di proposte degli atti di gara, sia di carattere tecnico che amministrativo, fino all’atto di aggiudicazione del servizio. Per le polizze in essere, nel caso di cessazione anticipata del contratto, la produzione della suddetta documentazione deve avvenire in tempi utili a consentire la ricollocazione del rischio da parte dell’Amministrazione tenuto conto anche delle specifiche modalità di selezione dei privati contraenti proprie delle Pubbliche Amministrazioni e dei relativi tempi. Relativamente all’eventuale procedura di affidamento del servizio di gestione dei sinistri sotto franchigia a società di LOSS ADJASTERS: assistenza nella redazione del capitolato tecnico nonché nella predisposizione dei documenti di gara, nello svolgimento e nella valutazione delle offerte formulate;
- Redazione di report preventivi e consuntivi finalizzati specificatamente alla gestione economica delle attività assicurative compatibilmente con gli adempimenti contabili previsti dalle norme vigenti in materia per gli enti locali (es. elementi concreti che consentano all’Amministrazione di determinare correttamente le dimensioni degli stanziamenti da porre in bilancio per la copertura finanziaria di tutte le spese attinenti alle coperture assicurative, da prevedere a titolo di base d’asta in sede di procedure di selezione del contraente a copertura delle somme da corrispondere a titolo di premio annuale alle compagnie aggiudicatarie, a titolo di franchigie, conguagli ecc..);
- .Gestione tecnica ed amministrativa (incasso premi e regolazione premi) dei contratti assicurativi in atto e da stipularsi fino alla scadenza dell’incarico di brokeraggio, e segnalazione preventiva delle scadenze dei premi;
- Assistenza nella gestione dei sinistri e valutazione periodica dell’andamento della sinistrosità, mediante un rendiconto trimestrale dello stato dei sinistri con produzione di report indicanti dati numerici (numero sinistri, ammontare liquidazioni effettuate) e dati descrittivi (andamento della sinistrosità e stato dei sinistri aperti);
- Trasmissione alle compagnie assicuratrici dei sinistri da gestire così come comunicati dall’Ente e puntuale controllo del rispetto, da parte delle stesse, degli adempimenti contrattuali nei termini previsti.
- Azioni di sollecito nei confronti delle compagnie, nell’eventualità di inadempienze e/o reiterate inottemperanze e adozione di provvedimenti congiunti con l’Amministrazione comunale ai fini di circostanziata segnalazione alla competente autorità di controllo;
- .Assistenza nella gestione dei sinistri.
La gestione deve essere garantita per tutti i sinistri e anche per quelli verificatisi prima dell’aggiudicazione di cui alla presente procedura e non ancora definiti in tale data. Il broker dovrà supportare l’ente ai fini della corretta gestione dell’intero ciclo di trattazione del sinistro, assicurando la tempestiva liquidazione, da parte delle compagnie assicuratrici, delle somme spettanti e garantendo la trasmissione all’ente di tutta la documentazione attestante la chiusura del sinistro, che sia stato pagato o meno. Predisposizione, in caso di richiesta espressa da parte del Comune, di un’analisi specifica della situazione anche di singoli sinistri (motivi del mancato pagamento da parte della compagnia, criticità, proposte risolutive connesse ed altri adempimenti analoghi);
- In riferimento ai sinistri attivi, gestione stragiudiziale degli stessi e di quelli corrispondenti in riferimento alle varie tipologie di rischio (compreso il cosiddetto indennizzo diretto) con assistenza nelle varie fasi di trattazione al fine di conseguire, nel minor tempo possibile, la liquidazione o il risultato sperato nei confronti delle società assicuratrici. Per eventuali risarcimenti, offerti per somme inferiori al danno richiesto o documentato dai competenti uffici comunali, sarà cura del broker produrre gli elementi necessari a giustificare la differenza, allegando un proprio parere di congruità non vincolante per l’Ente;
- In riferimento ai sinistri passivi, in caso di danno di entità entro la soglia di franchigia prevista dalla polizza, il broker si impegna ad esprimere una propria valutazione in merito oltre che a trasmettere tutta la documentazione idonea a consentire all’ente di valutare se procedere o meno a rimborsare il sinistro alla compagnia;
- Predisposizione di un rapporto annuale relativo allo stato dell’intero pacchetto assicurativo dell’ente con indicazione degli interventi effettuati, dei costi, degli eventuali risparmi e delle strategie da attuare a breve e medio termine;
- Verifica e aggiornamento delle procedure di gestione dei sinistri nonché commento di statistiche riguardanti le sinistrosità fornite dal comune;
- Supporto formativo al personale degli uffici incaricati alla tenuta dei contratti assicurativi ed i suoi indotti economici e di responsabilità nel sistema di gestione dell’Ente ed in occasione dell’introduzione di novità legislative in materia assicurativa.
Si chiede, in particolare, che già nei primi tre mesi dall’inizio del servizio, il Broker rediga per ciascuna delle 7 polizze che il Comune ha in essere apposita scheda operativo- divulgativa ad uso degli uffici comunali con indicazione sommaria delle informazioni relative a ciascuna polizza necessarie a identificare i rischi coperti dalla polizza, eventuali beni assicurati, eventuali franchigie, i presupposti per l’attivazione delle stesse, i riferimenti ai quali devono essere inviati i sinistri, i tempi entro i quali è necessario attivare il sinistro, altri riferimenti che il Broker reputa utile.
- Consulenza e assistenza:
1) a favore di amministratori e dipendenti dell’ente che ne facciano richiesta in relazione alla loro attività di ufficio;
2) relativamente a convenzioni o contratti che il comune stipuli con terzi, nell’individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico degli stessi, nonché verifica di corrispondenza delle polizze, da questi stipulate, alle norme della convenzione o del contratto;
3) nella individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico dei soggetti che utilizzano, anche in via occasionale, impianti, immobili e beni del Comune;
4) nella verifica del rispetto, da parte delle compagnie assicuratrici, degli adempimenti contrattuali contenuti nelle specifiche polizze e, in caso di inadempienza, in merito ad azioni di sollecito nei confronti delle compagnie e, in caso di ripetute inottemperanze, in merito all’adozione di provvedimenti per la circostanziata segnalazione alla competente autorità di controllo.
- Il broker si impegna altresì, all’atto della stipula del contratto, ad individuare formalmente il responsabile del servizio indicato in sede di offerta, avente adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa nell’organizzazione del servizio stesso. Tale soggetto risponderà, per qualsiasi problematica di consulenza ed assistenza assicurativa, per il Comune di Scandicci e avrà il compito di intervenire, decidere per conto del broker, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e garantire il corretto andamento del servizio. Nel caso di assenza dovrà essere altresì individuato un sostituto del responsabile che deve comunque possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.
- Al fine di una più efficiente resa del servizio, il broker aggiudicatario comunicherà inoltre formalmente i nominativi dei referenti diretti per i vari rapporti con l’ente, individuati nell’ambito della struttura organizzativa descritta in sede di offerta. Il responsabile inoltre, dovrà garantire, entro 24 ore, via mail o altro mezzo di comunicazione, una risposta ed entro 48 ore dalla richiesta, la propria presenza presso la sede dell’Amministrazione. Il broker garantirà i servizi di cui al presente foglio patti e condizioni anche attraverso incontri e riunioni che dovranno essere effettuati periodicamente su specifica richiesta del responsabile dell’ufficio comunale, presso la sede comunale.
- Il broker non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici del Comune di Scandicci né potrà impegnare in alcun modo il Comune di Scandicci (se non preventivamente autorizzato) al quale resta, quindi, ogni potere decisionale. I contratti assicurativi dovranno essere sottoscritti esclusivamente dal competente responsabile del servizio contratti e appalti.
- La società affidataria è l’unica responsabile della esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio.
ULTERIORE OBBLIGO DELL’AGGIUDICATARIO: si evidenzia che, vista la scadenza al 31/12/2021 delle polizze assicurative comunali, è necessario che entro il 31/12/2020 il broker affidatario abbia consegnato una relazione recante lo stato assicurativo del Comune, analizzi eventuali cambiamenti del mercato assicurativo in relazione al contesto socio – politico - economico nazionale e internazionale, i rischi eventualmente da assicurare oppure, se assicurati sia possibile non dover più assicurare. Entro la medesima data il Broker dovrà predisporre gli atti necessari per l’espletamento della procedura europea aperta ex art. 60, D.Lgs 50/2016 per la scelta delle nuove compagnie assicuratrici. Dette proposte degli atti di gara dovranno essere fornite anche in formato tale da consentire modifiche da parte dell’Amministrazione.
Dette polizze dovranno essere predisposte con elementi che, nel garantire l’ente, facciano conseguire anche risparmi di spesa.
ART. 3 ASSETTO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI SCANDICCI
Le polizze assicurative attualmente in essere del Comune di Scandicci, rilevanti ai fini del presente affidamento, sono le seguenti:
Il Comune di Scandicci ha in corso le seguenti polizze, le quali riconoscono, ciascuna, le percentuali di provvigioni anzidette. Tutte le polizze qui sotto indicate hanno scadenza al 31.12.2018:
Lotto | Descrizione | PREMIO LORDO ANNUO | Provvigione ATTIVE ANNUE |
1 | RCT/O | € 131.215,00 | € 5.366,67 |
2 | ALL RISKS | € 73.340,83 | € 2.976,49 |
3 | TUTELA LEGALE | € 12.000,00 | € 494,85 |
4 | INFORTUNI | € 5.828,90 | € 284,34 |
5 | RC AUTO LIBRO MATRICOLA | € 21.812,05 | € 1,76 |
6 | ALL RISKS OPERE D’ARTE | € 1.500,00 | € 75,00 |
7 | RC PATRIMONIALE PROFESSIONALE PROGETTISTI | € 7.565,27 | € 618,84 |
TOT. € 9.817,95
Le provvigioni riconosciute al Broker sono le seguenti:
PREMI RC AUTO E INFORTUNI CONDUCENTI | 0,01 % |
PREMI NON RC AUTO E INFORTUNI CONDUCENTI | 5,00 % |
I premi annuali sopra indicati non sono comprensivi di eventuali regolazioni premio, di variazioni di lieve entità intervenute nel corso dell’anno, e di altre polizze relative a eventi di modesta entità.
ART. 4 DURATA DEL CONTRATTO
Il servizio avrà durata tre anni, decorrenti dalla data di affidamento del servizio, fatta salva la possibilità di recesso da entrambe le parti alla conclusione del triennio con almeno sei mesi di preavviso.
Il contratto cesserà con decorrenza immediata, qualora venga meno in capo al broker l’iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi di cui all’art. 109 D. Lgs 209/2005.
In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte del Comune, l’aggiudicatario si impegna, comunque, alla continuazione del rapporto contrattuale, al fine di consentire l’espletamento delle procedure di gara per l’individuazione del nuovo contraente alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, e fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con il medesimo broker, per un periodo non superiore ai 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, di risoluzione o dalla scadenza naturale. L’Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi di una proroga tecnica del contratto, per un periodo non superiore a mesi sei nelle more dell’espletamento di un nuovo procedimento di gara.
ART. 5 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO – PROVVIGIONI
Si fa presente che le provvigioni riconosciute al Broker sono fisse e, pertanto, non sono soggette a ribasso. Nessun punteggio è attribuito all’offerta economica.
Il Comune di Scandicci fa presente di avere in corso le seguenti polizze, tutte con scadenza al 31.12.2018 e con le seguenti provvigioni che quindi rimangono invariate per tutto il periodo contrattuale:
- R.C. AUTO E INFORTUNI CONDUCENTI 0,01% sul premio imponibile
- TUTTE LE ALTRE POLIZZE 5,00% sul premio imponibile
Lotto | Descrizione | PREMIO LORDO ANNUO | Provvigione ATTIVE ANNUE |
1 | RCT/O | € 131.215,00 | € 5.366,67 |
2 | ALL RISKS | € 73.340,83 | € 2.976,49 |
3 | TUTELA LEGALE | € 12.000,00 | € 494,85 |
4 | INFORTUNI | € 5.828,90 | € 284,34 |
5 | RC AUTO LIBRO MATRICOLA | € 21.812,05 | € 1,76 |
6 | ALL RISKS OPERE D’ARTE | € 1.500,00 | € 75,00 |
7 | RC PATRIMONIALE PROFESSIONALE PROGETTISTI | € 7.565,27 | € 618,84 |
TOT. annuo € 9.817,95
Pertanto, come già indicato al precedente par. l’importo complessivo presunto riconosciuto al broker per tre anni è pari a € 29.453,85.
Si fa presente inoltre che è intenzione di questa Amministrazione – così come previsto negli atti di gara delle gare per le assicurazioni 2016-2018 e dopo aver acquisito il consenso da ciascuna Compagnia assicurativa – provvedere a rinnovare per ulteriori 3 anni le polizze di cui ai LOTTI da 1 a 6 – e pertanto per gli anni 2019-2021. Invece, per la polizza RC patrimoniale professionale progettisti è necessario procedere a nuovo affidamento per la durata 2019-2021.
L’espletamento del servizio non comporta alcun onere diretto per il Comune di Scandicci, presente, futuro, per compenso o per rimborsi, in quanto la prestazione del broker sarà remunerata, secondo consolidata prassi di mercato, per il tramite delle sole compagnie di assicurazione, sulla base delle provvigioni riconosciute e pubblicate nei capitolati assicurativi, ed entro i limiti indicati all’interno dell’offerta economica e inserite nei capitolati stessi.
Il Comune di Scandicci non risponderà in alcun modo di eventuali adempimenti circa il riconoscimento delle commissioni da parte delle compagnie assicurative. Nessun costo aggiuntivo verrà imputato sui premi assicurativi corrisposti dal Comune di Scandicci in ragione delle polizze di assicurazione vigenti o di quelle che verranno eventualmente stipulate.
L'importo annuale del servizio è stimato in € 9.817,95, pari a complessivi € 29.453,85.
Al fine di creare le condizioni effettive di piena indipendenza e assenza di legami, collegamenti, controlli, interessi da parte delle compagnie assicuratrici, si determinano condizioni che rendano la remunerazione del broker svincolata dall’andamento dei premi che saranno attribuiti alle compagnie nel corso dello svolgimento del servizio.
Pertanto, nel caso in cui, nel corso di svolgimento dell’appalto, i premi riconosciuti alle compagnie assicuratrici aumentino rispetto a quelli attualmente vigenti, la remunerazione del broker, non può aumentare corrispondentemente più di un massimo complessivo del 20%. Tale aumento è calcolato sulla durata complessiva del servizio e ne sarà verificato l’importo alla scadenza sulla base dei dati contabili che il broker si impegna a fornire. Spetta al broker stabilire le modalità che consentano che la sua remunerazione rimanga conforme a quanto sopra previsto.
L'importo delle provvigioni ovvero le percentuali e le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di gara per l'affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportate nel testo contrattuale.
Nell'ipotesi in cui l'Amministrazione non ritenga di procedere alla stipula dei predetti contratti o le relative gare d'appalto non pervengano a buon fine con l'aggiudicazione, nessun compenso potrà essere richiesto all'Amministrazione comunale.
Gli importi sopra indicati devono intendersi quali valori massimi e potranno subire una diminuzione nel caso in cui l'Amministrazione si avvalga della facoltà di non sottoscrivere, alla scadenza, uno o più rami di polizza o di procedere autonomamente all'affidamento di taluni servizi assicurativi, senza l'intermediazione del Broker. In tal caso, nessuna indennità o rimborso saranno dovuti, a qualsiasi titolo, al Broker le cui prestazioni saranno limitate alle attività, previste dall'art. 2 del foglio patti e condizioni
, inerenti i rami di polizza per i quali lo stesso avrà prestato la propria intermediazione in fase di affidamento.
ART. 6 ATTIVITÀ DI COLLEGAMENTO TRA COMUNE E COMPAGNIE
Il Comune di Scandicci autorizza il Broker ad avviare rapporti e a trattare, in relazione alle coperture assicurative di cui all'art. 3, in nome proprio, con tutte le Compagnie Assicuratrici al fine di ottenere proposte di offerta e proposte di liquidazione da sottoporre al Comune stesso.
E' esplicitamente convenuto che restano in capo al Comune di Scandicci l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti. La sottoscrizione delle polizze, come la formulazione delle disdette sono e rimangono di esclusiva competenza del Comune di Scandicci.
Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici del Comune di Scandicci né può impegnare in alcun modo il comune se non previa esplicita autorizzazione. Il broker ha piena indipendenza e non è vincolato, legato, collegato, controllato dalle compagnie assicuratrici.
ART. 7 GESTIONE PREMI
Il broker segnala entro 30 giorni dalle rispettive scadenze dei premi mediante mail all'indirizzo indicato dal Comune, gli importi, i termini, le modalità operative per i pagamenti. I pagamenti sono effettuati direttamente al broker entro il termine di pagamento dovuto all'assicurazione e dimostrati tramite invio da parte del Comune di Scandicci della documentazione di avvenuto pagamento a cura del servizio di tesoreria.
Con quanto sopra il Comune risulta adempiente relativamente ai propri obblighi corrispettivi dipendenti dalla stipulazione delle polizze assicurative e, con il versamento al broker, si perfeziona a tutti gli effetti il pagamento del premio; pertanto nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio all'assicurazione entro i termini e comunque nel caso in cui non sussista la copertura assicurativa a favore del Comune, il broker ne assume piena responsabilità. Nel caso di pagamenti da parte del Comune in ritardo rispetto ai termini sopra indicati, il broker opera per limitare le conseguenze che potrebbero derivarne.
ART. 8 OBBLIGHI DEL BROKER
Tutti gli obblighi e oneri derivanti al broker dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero in futuro emanate dalle competenti autorità, sono compresi nelle condizioni contrattuali. La sottoscrizione delle polizze, come la formulazione delle disdette e il pagamento delle rate di premio, sono e rimangono di esclusiva competenza del Comune di Scandicci.
Il servizio richiesto dovrà essere effettuato con estrema cura e puntualità e secondo le prescrizioni di cui al presente Xxxxxx patti e condizioni. Il broker agisce nell'esclusivo interesse del Comune e, in particolare, si impegna a:
- eseguire il servizio secondo i contenuti del presente Foglio patti e condizioni speciale nonché dell'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara, con diligenza e nell'esclusivo interesse del Comune di Scandicci;
- .garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie Assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
- mettere a disposizione del Comune di Scandicci tutta la documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- .fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto del Comune di Scandicci;
- mantenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 codice civile “Diligenza nell’adempimento”;
- farsi carico di tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento del servizio e di tutti i rischi connessi all'esecuzione del servizio stesso.
ART. 9 REPORTISTICA
Al fine di poter meglio consentire di programmare e gestire il servizio, il broker fornisce adeguata reportistica distinta in:
- reportistica gestionale per polizza e per pratica;
- .reportistica statistica per programmazione, monitoraggio, controllo;
- .reportistica finanziaria contabile, finalizzata a fornire dati utili per la redazione dei bilanci di competenza e di cassa dell'ente.
È richiesta reportistica distinta per polizza e, all'interno delle polizze, per sinistro, che consenta la rintracciabilità attraverso molteplici modalità di ricerca ai fini della gestione delle pratiche. A tal fine è richiesto l’inserimento nei report delle seguenti specifiche: nominativo e data di nascita del soggetto che ha subito il sinistro, luogo di accadimento dell’evento dannoso, data e orario dello stesso, modalità di accadimento, circostanze e indicazione della causa addotta, indicazione di quanto richiesto dal soggetto danneggiato sia ai fini del risarcimento del danno materiale che di quello fisico, indicazione dei nominativi dei testimoni, dei medici intervenuti e degli eventuali studi infortunistici e/o legali.
La reportistica deve essere fornita con modalità che consentano il controllo strategico della sinistrosità consentendo di elaborare dati statistici utili per le scelte di programmazione dell'ente e per il controllo circa gli andamenti complessi delle vicende sinistrose. La reportistica finanziaria contabile deve fornire elementi utili per la previsione degli andamenti del mercato assicurativo in relazione al rapporto tra premi e franchigie finalizzata alla redazione dei bilanci dell'ente. Tale reportistica potrà essere corredata di dati riferiti al territorio nazionale e regionale al fine di consentire comparazioni.
ART. 10 SOFTWARE APPLICATIVO
Il broker provvede a mettere disposizione dell’Ente software utilizzabile tramite Internet, per la gestione automatizzata dei contratti di assicurazione e la verifica dello stato dei sinistri, a cui l’Ente possa accedere in qualsiasi momento per ottenere:
- Informazioni di dettagli di ogni singola polizza;
- .Informazioni relative ai dati contabili di ciascuna singola polizza;
- .Elenco dei sinistri aperti su ogni singola polizza, con possibilità di accedere ad ogni singolo sinistro, e estrarre per ognuno di essi i dati d'identificazione, i dati descrittivi della dinamica dell'evento, lo stato della pratica. A tal fine è richiesto l’inserimento nei report delle seguenti specifiche: nominativo e data di nascita del soggetto che ha subito il sinistro, luogo di accadimento dell’evento dannoso, data e orario dello stesso, modalità di accadimento, circostanze e indicazione della causa addotta, indicazione di quanto richiesto dal soggetto danneggiato sia ai fini del
risarcimento del danno materiale che di quello fisico, indicazione dei nominativi dei testimoni, dei medici intervenuti e degli eventuali studi infortunistici e/o legali.
Al termine del contratto, il broker ha l’obbligo di mettere nella disponibilità del Comune – Servizio Gare e Contratti tutti gli archivi informatici e cartacei relativi alla esecuzione del presente appalto in formato facilmente usufruibile per la migrazione ad altro gestionale.
ART. 11 RESPONSABILITA' DEL BROKER
Il broker risponde secondo le regole della migliore diligenza della propria attività come indicata all'art. 2 del presente Foglio patti e condizioni e con particolare riferimento agli atti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare, dall'Amministrazione Comunale, o a quanto attiene alle valutazioni rese nell'espletamento dell'incarico e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri.
Il broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente la necessità di provvedere ad adempimenti contrattuali o anche alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi dell'Amministrazione Comunale, dei Dirigenti o dei Funzionari preposti al servizio e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria al superamento di eventuali criticità.
Resta fermo il diritto del Comune di Scandicci al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal broker nell'espletamento del servizio anche se rilevati dopo la scadenza del contratto di cui al presente Xxxxxx patti e condizioni.
ART. 12 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL COMUNE
Il Comune di Scandicci si impegna a:
- rendere noto, in occasione di tutte le procedure per l'assunzione delle polizze assicurative di cui all'art. 3 del presente Xxxxxx patti e condizioni, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidata al broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto del Comune di Scandicci, con le Compagnie Assicuratrici per ogni questione inerente il contratto stesso e le relative polizze;
- .indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al broker;
- fornire al broker i documenti necessari per il completo e puntuale assolvimento di formalità e obblighi riguardanti l'incarico;
- provvedere nei termini ai pagamenti relativi alle scadenze dei premi.
ART. 13 GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Contestualmente all'inizio della prestazione contrattuale, l'affidatario, ai sensi dell' art. 103 del D.lgs. 50/2016, deve produrre apposita cauzione definitiva, tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, nella misura del 10% dell'importo contrattuale di cui al precedente art. 5, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte.
In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione assicurativa, l'impresa di assicurazione deve essere tra quelle autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni. Nel caso di garanzia prestata da intermediari finanziari la fideiussione deve contenere gli estremi dell'autorizzazione di cui all'art. 127 comma 3 del DPR 207/2010.
La garanzia fideiussoria deve essere costituita per tutta la durata del contratto.
Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del C.C, l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché la condizione che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all' Amministrazione garantita.
Il Comune di Scandicci si riserva l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, il Comune di Scandicci, con apposito atto amministrativo, ha facoltà di trattenere sulla garanzia fideiussoria, in tutto o in parte, eventuali crediti derivanti dall'applicazione del presente Foglio patti e condizioni, anche a titolo di penale.
Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la società aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.
In caso di definitiva interruzione del servizio da parte dell'aggiudicatario, si procede all'incameramento integrale della cauzione e al recupero delle eventuali ulteriori altre somme dovute a titolo di risarcimento dei danni causati.
La garanzia fideiussoria sarà svincolata secondo quanto previsto dall'art. 103 D.Lgs. 50/2016.
ART. 14 COPERTURE ASSICURATIVE
La società affidataria dovrà essere provvista, alla stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, di polizza assicurativa contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile professionale di cui all'art. 110, comma 3 del D.Lgs. 209/2005, per l'attività di intermediazione svolta dalla società, dalle persone fisiche di cui al comma 2 dell'art 112 del citato decreto nonché per i danni arrecati da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.
Ad inizio del rapporto la Società affidataria deve consegnare copia delle polizze che dovranno essere mantenute in essere per tutto il periodo di validità contrattuale e comunicare successivamente eventuali variazioni.
ART. 15 VERIFICHE E CONTROLLI
Il Comune di Scandicci effettua i controlli per verificare la rispondenza del servizio effettivamente prestato rispetto a quanto stabilito nella documentazione d'offerta, nel presente foglio patti e condizioni e dalla norme vigenti in materia.
ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L'Amministrazione Comunale potrà richiedere la risoluzione unilaterale del contratto con un preavviso di almeno 15 giorni e procedere alla conseguente richiesta di risarcimento di tutti i danni arrecati oltre che nelle ipotesi espressamente previste in questo Foglio patti e condizioni, nei seguenti casi:
- in caso di perdita delle condizioni e delle autorizzazioni comunque denominate necessarie e propedeutiche per lo svolgimento dell'attività di broker;
- in caso che emerga che il broker non opera in regime di piena indipendenza nei confronti delle compagnie assicuratrici;
- ove l'aggiudicatario e i suoi dipendenti assumano comportamenti tali da far venir meno il rispetto dei principi di imparzialità connessi con la particolare tipologia del servizio da svolgersi;
- in caso di fallimento o concordato fallimentare;
- .in caso di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della società quando da tali eventi emerga una inaffidabilità dell'impresa;
- in caso di grave o recidivo e reiterato inadempimento delle singole prestazioni o di recidiva e reiterata violazione alle disposizioni del presente Foglio patti e condizioni che abbiano comportato l'applicazione delle penali fatto salvo il diritto di risarcimento dei danni subiti;
- qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, siano riscontrate gravi irregolarità in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara, con aggiudicazione dell'impresa che segue in graduatoria;
- per abusiva sostituzione di altri nella gestione dell'appalto;
- in caso di subappalto non consentito;
- .per sopravvenuta impossibilità nell'aggiudicatario di adempiere ai propri obblighi per perdita della personalità giuridica.
Si procederà a risoluzione in danno anche in tutti i casi di grave o reiterata negligenza nello svolgimento del servizio, o anche nei casi in cui tali comportamenti comportino il venir meno del necessario rapporto fiduciario con l’Amministrazione.
Qualora le ipotesi di grave inadempimento delle singole prestazioni si verificasse nel caso di inizio del servizio in pendenza della stipulazione del contratto, il Comune di Scandicci potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.
In ogni caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a nuova stipula come da graduatoria di gara.
ART. 17 PENALI
In caso di violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente Foglio patti e condizioni, ovvero nella offerta tecnica presentata in sede di gara, ove tale inadempienza non comporti la risoluzione in danno, il Comune di Scandicci provvederà ad applicare una penale da Euro 500,00 a Euro 2000,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva.
L'applicazione della penale avverrà in contraddittorio nelle forme di legge.
In caso di persistente adempimento il Comune si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.
ART. 18 CODICE DI COMPORTAMENTO
Il soggetto aggiudicatario dichiara di volersi attenere e di impegnarsi a far applicare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” attuato con Deliberazione della Giunta Comunale
n. 32 del 25/02/2014, in particolare per ciò che attiene alle norme relative all'accettazione di regali, compensi o altre utilità, agli obblighi di astensione dal prendere decisioni o svolgere attività in situazione di conflitto anche potenziali di interessi personali, del coniuge, dei conviventi dei parenti affini entro il secondo grado .
Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura anche non patrimoniali compresi quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche o sindacali.
ART. 19 CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 32, comma 14, D.Lgs 50/2016 la stipulazione del contratto assume la forma di obbligazione sottoscritta in calce al Foglio di Xxxxx e Condizioni controfirmato digitalmente per accettazione e restituito in sede di offerta.
ART. 20 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all’appalto in oggetto, fermo restando quanto previsto dall’art. 3, quinto comma, della legge 13/08/2010, n. 136, il broker assume su di sé l’obbligo di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o presso la Società Poste Italiane S.P.A. dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall’art. 3, terzo comma, della suddetta legge 13/08/2010, n. 136, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto costituirà clausola risolutiva espressa del contratto, ai sensi dell’art. 3, ottavo comma, della predetta legge 13/08/2010, n. 136, con conseguente chiamata in cassa ed incameramento della polizza fideiussoria presentata a titolo di
cauzione definitiva e ferma restando la facoltà del Comune di Scandicci di esigere il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
L’Amministrazione si riserva, inoltre, di svolgere tutti i controlli necessari affinché i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti nella filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate contengano una clausola a pena di nullità assoluta del contratto con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dei cui alla legge 136/2010
ART. 21 CESSIONE DI CONTRATTO E SUBAPPALTO
E' vietato all'impresa aggiudicataria cedere il contratto di cui al presente appalto salvo quanto previsto dall'art. 106, D.lgs 50/2016.
In relazione alla stretta connessione tra le varie prestazioni del servizio e alle caratteristiche professionali offerte dalla Società aggiudicataria, è consentito subappaltare esclusivamente l'attività di supporto formativo di cui all'art. 2 del presente Foglio patti e condizioni.
ART. 22 AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dei contraenti nonché quelli legati alla stipulazione del contratto saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e all'eventuale stipulazione del contratto secondo modalità e finalità del D.lgs 196/2003
ART. 23 FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia di competenza del giudice civile che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente foglio patti e condizioni essa sarà attribuita in via esclusiva al foro di Firenze.
ART. 24 NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente foglio patti e condizioni si fa riferimento alla normativa vigente in materia di appalti di pubblici servizi, al codice civile nonché ad ogni altra disposizione legislativa applicabile in merito e nell'ambito del territorio dello Stato italiano.
Il Dirigente del Settore Entrate, Attività economiche, Casa, Sport
Servizi Amministrativi Dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx