Assicurazione sulla vita a vita intera
Assicurazione sulla vita a vita intera
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
per i prodotti d’investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)
Impresa che realizza il prodotto: Sikura Leben AG
Prodotto: PIR Soluzione Sikura Contratto Unit Linked (Ramo III)
Data di realizzazione del DIP aggiuntivo IBIP: 01/01/2019 Il DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazione chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. Xxxxxx Xxxxx XX, Xxxxxxxxxx, 00; 9490; Vaduz – Principato del Liechtenstein (FL); tel. x000 000 00 00; sito internet: xxx.xxxxxxxxxx.xx; e-mail: xxxxxx@xxxxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxxxxxx@xxx.xx |
Sikura Leben AG con sede legale in Xxxxxxxxxx, 00, Xxxxx, Principato del Liechtenstein (FL). Tel.: x000 000 00 00 Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxx.xx Indirizzo e-mail: xxxxxx@xxxxxxxxxx.xx. Compagnia registrata con il numero FL 0002.409.990-4 presso la Camera di Commercio del Liechtenstein. Sikura Leben AG è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia nei rami vita I e III in regime di libera prestazione di servizi ed è iscritta nell’elenco annesso all’Albo delle Imprese di assicurazione tenuto dall’IVASS al n. II.01205 e sottoposta al controllo dell’Istituto di Vigilanza e Controllo del Liechtenstein Liechtensteinische Finanzmarktaufsicht (FMA). Il premio può essere investito in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita. |
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, si riportano, in milioni di euro, i dati patrimoniali della Compagnia: Ammontare del patrimonio netto: 8,67 milioni di euro, di cui capitale sociale: 8,8 milioni di euro; totale delle riserve patrimoniali: 0,9 milioni di euro Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell’impresa xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/. Si specificano inoltre: il requisito patrimoniale di solvibilità al 31 dicembre 2017: EUR 3 900 369,00; il requisito patrimoniale minimo al 31 dicembre 2017: EUR 3 700 000,00; i fondi propri ammissibili alla copertura del requisito patrimoniale di solvibilità al 31 dicembre 2017: EUR 5 881 720,00; i fondi propri ammissibili alla copertura del requisito patrimoniale minimo al 31 dicembre 2017: EUR 5 679 749,00; l’indice di solvibilità (solvency ratio) dell’impresa pari al 151% |
Al contratto si applica la legge del Liechtenstein, fatta salva l’applicazione di norme imperative di diritto italiano.
Quali sono le prestazioni? |
Le prestazioni previste dal Contratto sono: a) prestazione direttamente collegata al valore delle quote del Fondo PIR Growth (Prestazione principale) In caso di decesso dell’Assicurato o, in caso di più Assicurati, di decesso dell’ultimo Assicurato rimasto in vita, la Compagnia corrisponde il controvalore delle quote del Fondo PIR Growth in cui viene investito il Premio, calcolato moltiplicando il numero delle quote per il loro valore unitario b) prestazione in caso di decesso (Prestazione principale) In caso di decesso dell’Assicurato o, in caso di più Assicurati, di decesso dell’ultimo Assicurato rimasto in vita in aggiunta alla prestazione collegata al valore delle quote del Fondo PIR Growth, la Compagnia corrisponde una somma (Maggiorazione Caso Morte) calcolata sul Premio e corrispondente alla copertura caso morte, variabile in base all’età dell’Assicurato al momento del decesso o, in caso di più Assicurati, al decesso dell’ultimo Assicurato rimasto in vita. La copertura Caso Morte non può essere mai superiore a EUR 30.000,000. |
Non è prevista la facoltà per il contraente di effettuare operazioni di cambio dei fondi in cui è investito il premio (switch). È possibile consultare il Regolamento di gestione del Fondo PIR Growth all’interno del sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Il Contratto non prevede coperture in relazione ai seguenti rischi: invalidità; malattia grave/perdita di autosufficienza/inabilità di lunga durata; sopravvivenza dell’Assicurato coperture relative ai rami danni. |
Ci sono limiti di copertura? | |
La copertura caso morte è esclusa nei seguenti casi: suicidio o morte cagionata dall’Assicurato in conseguenza di un atto dallo stesso compiuto, prima che siano trascorsi due anni dall’inizio del Contratto, indipendentemente dal fatto che l’Assicurato sia capace di intendere e di volere al momento del suicidio; decesso dell’Assicurato come conseguenza dell’esecuzione di una sentenza capitale o immediata e diretta conseguenza di un crimine, reato o illecito internazionale commesso dall’Assicurato, o al quale egli abbia concorso, ivi compresa la partecipazione ad atti terroristici e ad atti di guerriglia o insurrezioni. La Maggiorazione Caso Morte verrà comunque erogata qualora l’Assicurato non abbia attivamente partecipato a tali avvenimenti; decesso come conseguenza di atto intenzionale da parte del Beneficiario e/o Contraente nei confronti dell’Assicurato; decesso dovuto ad incidente di volo ad eccezione dei voli effettuati in qualità di passeggero, con vettori abilitati al trasporto pubblico; decesso dovuto a contaminazione nucleare che mette in pericolo la salute di numerose persone o che sia causa dell’attivazione di misure previste in caso di catastrofe dalle autorità competenti. decesso come conseguenza della pratica di una o più delle seguenti attività: - sport individuali: caccia professionale, speleologia, tuffi non in piscina o da altezze elevate; - sport aerei: Volo, Deltaplano/Parapendio/Paracadutismo/Mongolfiera; - sport automobilistici/motociclistici: corsa in salita/ su circuito, raid, rally, gokart, motocross, quad, speedway; - sport da combattimento: boxe, thai-boxe, kick boxing, wrestling; - sport equestri: equitazione/ippica; - sport estremi: bungee jumping, base jump, canyoning, mountain bike con gare, trail running, trekking o escursioni in alta montagna oltre i 4.000 metri di altitudine, immersioni/sub; - sport di montagna e Invernali: Alpinismo/Scalata su roccia, Bob/Motoslitta, Sci/Snowboard non a livello amatoriale o fuori pista; - sport nautici: vela, catamarano, canoa estrema, corse di fuoribordo, gare di offshore, rafting. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di evento? | Denuncia: in caso di decesso dell’Assicurato o, in caso di più Assicurati, al decesso dell’ultimo Assicurato rimasto in vita, il Beneficiario/i è/sono tenuto/i a trasmettere alla Compagnia, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, i seguenti documenti: - richiesta di pagamento, mediante la compilazione dell’apposito modulo messo a disposizione della Compagnia, incluso nella documentazione contrattuale, sottoscritta dal/i Beneficiario/i; - originale del Certificato di Assicurazione ed eventuali appendici; - per ogni Beneficiario, la copia autenticata della carta d’identità o del passaporto in corso di validità con menzione del nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza e nazionalità, il codice fiscale e il certificato di esistenza in vita; - certificato di morte dell’Assicurato; - certificato medico che indichi la causa esatta del decesso; - decreto del Giudice Tutelare nel caso in cui tra i Beneficiari vi siano soggetti minori o incapaci; - atto notorio, oppure la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riguardante lo stato successorio della persona deceduta; tale documento deve indicare se il deceduto abbia o meno lasciato un testamento e l’elenco completo di tutti i suoi eredi; in caso di esistenza di un testamento dovrà inoltre essere inviata una copia autentica dell’atto di pubblicazione o dell’eventuale verbale di deposito del |
testamento stesso, nonché l’atto notorio o la dichiarazione sostitutiva del medesimo, che dovrà attestare che il testamento sia l’unico conosciuto, valido e non impugnato; nel caso di esistenza di più testamenti, l’atto notorio o la dichiarazione sostitutiva del medesimo dovrà altresì precisare che, oltre ai testamenti ivi menzionati, dei quali pure dovranno essere inviate le copie autentiche degli atti di pubblicazione e degli eventuali verbali di deposito, non ne sussistano altri; - formulario FATCA debitamente compilato e sottoscritto dal/i Beneficiario/i. | |
Prescrizione: i diritti derivanti dal Contratto si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di mancata od omessa richiesta entro il suddetto termine e di conseguente prescrizione dei diritti derivanti dal Contratto, la Compagnia è tenuta a provvedere al versamento della prestazione al Fondo per l’indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie, come previsto dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni. | |
Erogazione della prestazione: la Compagnia versa ai Beneficiari la prestazione assicurativa entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa relativa al decesso. Laddove i sottostanti in cui sono investiti i premi siano illiquidi o presentino ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, tali da rendere difficoltosa la erogazione della prestazione, il Beneficiario o i Beneficiari potranno richiedere l’assegnazione delle quote del Fondo PIR Growth, se previsto dal regolamento del Fondo medesimo e comunque nei limiti della normativa in vigore. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente e, se diverso da quest’ultimo, dell’Assicurato o degli Assicurati in relazione al proprio stato di salute, la Compagnia corrisponderà unicamente una somma corrispondente al controvalore delle quote del Fondo PIR Growth in cui vengono investiti i premi, al netto dei costi e delle eventuali imposte, senza riconoscimento della Maggiorazione Caso Morte. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il Contratto prevede il versamento di premi mediante un premio unico o premi ricorrenti. In entrambi i casi è facoltà del Contraente versare dei premi aggiuntivi. Una parte dei premi versati dal Contraente viene utilizzata per far fronte al rischio demografico assunto dalla Compagnia per la copertura Caso Morte (c.d. costo di rischio) - L’ammontare dei premi ricorrenti non può essere inferiore a EUR 1.200,00 annui e superiore a EUR 30.000,00 euro annui. L’ammontare del premio unico non può essere inferiore a EUR 10.000,00 e superiore a EUR 30.000. L’ammontare degli eventuali premi aggiuntivi non può essere inferiore a EUR 2.500,00 e superiore a EUR 30.000,00. L’ammontare complessivo dei premi pagati dal Contraente nell’arco della durata del Contratto non può essere superiore a EUR 150.000,00. - Il premio unico, i premi ricorrenti e gli eventuali premi aggiuntivi possono essere pagati alla Compagnia mediante bonifico bancario o tramite addebito diretto SEPA. - I Premi Ricorrenti possono essere versati con frazionamento trimestrale, semestrale o annuale. |
Rimborso | Il Contraente ha diritto al rimborso del premio eventualmente versato in caso di revoca della proposta. Il Contraente ha altresì diritto al rimborso del premio in caso di recesso, al netto della parte relativa al periodo per cui il contratto ha avuto effetto. In questo caso, l’Impresa di assicurazioni ha diritto di trattenere le spese effettivamente sostenute, indicate nella proposta e nel contratto. |
Sconti | Il Contratto non prevede sconti. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Il Contratto è a vita intera, la sua durata coincide pertanto con la vita dell’Assicurato o in caso di più Assicurati, con la vita dell’ultimo Assicurato che decede. Gli effetti del Contratto decorrono del giorno indicato nel certificato di assicurazione inviato dalla Compagnia al Contraente. Il certificato di assicurazione costituisce comunicazione di avvenuta accettazione della proposta di assicurazione da parte della Compagnia e viene trasmessa al contraente entro 20 (venti) giorni lavorativi successivi all’accredito del premio sul conto corrente della Compagnia. |
Il Contratto cessa i suoi effetti: al verificarsi del decesso dell’ultimo Assicurato rimasto in vita; in caso di recesso del Contraente; in caso di riscatto totale del Contratto. | |
Sospensione | Il Contratto non prevede la possibilità per il Contraente di sospendere le garanzie. |
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? | |
Revoca | Il Contraente ha diritto di revocare la Proposta di assicurazione fino a quando il Contratto non è concluso, ossia fino a quando il Contraente non riceve il certificato di assicurazione da parte della Compagnia. La Compagnia rimborserà al Contraente le somme eventualmente pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca. |
Recesso | Il Contraente ha il diritto di recedere dal Contratto Assicurativo, mediante comunicazione da inviarsi con raccomandata a/r alla sede della Compagnia entro 30 giorni dalla data di ricezione del certificato di assicurazione che costituisce formale comunicazione della conclusione del Contratto. In caso di recesso, la Compagnia restituisce il Premio entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, trattenendo le spese di emissione del Contratto Assicurativo effettivamente sostenute, che ammontano a EUR 100,00. Il recesso ha effetto di liberare le Parti dagli obblighi derivanti dal Contratto, con decorrenza dalle ore ventiquattro del giorno di ricezione della lettera raccomandata da parte della Compagnia, risultante dalla data indicata sulla ricevuta di ritorno. |
Risoluzione | Non è prevista la facoltà del contraente di risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
PIR Soluzione Sikura è rivolto a clienti assicurati in normali condizioni di salute, in età compresa fra i 18 e i 65 anni e residente in Italia, con un orizzonte temporale di investimento di lungo periodo e in grado di sopportare perdite anche significative rispetto al capitale investito. |
Annualità di Contratto | Percentuale di caricamento/mese |
1 | 0,203% |
2 | 0,192% |
3 | 0,182% |
4 | 0,171% |
5 | 0,161% |
Premio Unico
Per l’informativa dettagliata sui costi fare riferimento alle indicazioni del KID.
In aggiunta rispetto alle informazioni del KID, si indicano i seguenti costi a carico del contraente:
- tabella sui costi per riscatto
Premi ricorrenti
In caso di riscatto, totale o parziale, prima del 5° anno di decorrenza del Contratto, al valore di riscatto vengono applicati i costi di caricamento relativi alle annualità mancanti fino al 5° anno, nella misura indicata nella seguente tabella:
Quali costi devo sostenere?
In caso di riscatto, totale o parziale, prima del 10° anno di decorrenza del Contratto, al Valore di riscatto vengono | ||||
applicati i costi di caricamento relativi alle annualità mancanti fino al 10° nella misura indicata nella seguente tabella: | ||||
Annualità di Contratto Percentuale Annualità di Contratto Percentuale | ||||
di caricamento/mese di caricamento/mese | ||||
1 0,2559% 6 0,0525% | ||||
2 0,2006% 7 0,0309% | ||||
3 0,1538% 8 0,0159% | ||||
4 0,1125% 9 0,0056% | ||||
5 0,0797% 10 0,0009% | ||||
- costi di intermediazione | ||||
I dati relativi alla quota parte percepita in media dagli intermediari per ciascuna voce di costo, sono rappresentati nella | ||||
tabella che segue: | ||||
Premi ricorrenti | ||||
Premio Unico | ||||
Voce di costo | Quota parte percepita dagli intermediari | |||
Costi una tantum | Costi di ingresso | 52,60% | ||
Costi di uscita | 0,00% | |||
Costi correnti | Costi di transazione del portafoglio | 0,00% | ||
Altri costi correnti | 38,00% | |||
Oneri accessori | Commissioni di performance | 0,00% | ||
Commissioni di overperformance | 0,00% |
Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento? |
La Compagnia non presta alcuna garanzia di rendimento minimo e di restituzione dell’importo versato a titolo di premio. Il Contratto di Assicurazione comporta rischi finanziari per il Contraente e la possibilità per quest’ultimo di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione dell’investimento finanziario Il Contraente si assume pertanto i rischi finanziari legati all’andamento del valore dei sottostanti in cui investe il Fondo PIR Growth, con particolare riferimento ai seguenti rischi. • Rischio connesso alla variazione del prezzo: i valori di ogni strumento finanziario dipendono da molteplici fattori, quali le caratteristiche dell’emittente, l’andamento dei mercati o dei settori di riferimento. La variazione del Valore degli strumenti azionari in genere dipende dalle prospettive di reddito degli emittenti e può comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito. Il Valore degli strumenti obbligazionari, oltre che dalla capacità di adempimento dell’emittente e dal suo merito creditizio, subisce l’influenza dell’andamento dei tassi di interesse di mercato. • Rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, sia azionari sia obbligazionari, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui vengono trattati, dalla loro diffusione e dalle quantità emesse. In linea di principio i titoli negoziati su mercati regolamentati sono più liquidi e, pertanto, meno rischiosi, poiché sono più facilmente liquidabili rispetto a titoli non trattati su questi mercati. In assenza di una quotazione ufficiale è particolarmente difficile avere un valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a |
Voce di costo | Quota parte percepita dagli intermediari | |
Costi una tantum | Costi di ingresso | 53,40% |
Costi di uscita | 0,00% | |
Costi correnti | Costi di transazione del portafoglio | 0,00% |
Altri costi correnti | 0,00% | |
Oneri accessori | Commissioni di performance | 0,00% |
Commissioni di overperformance | 0,00% |
valutazioni discrezionali. In particolari momenti di mercato, anche in relazione alla congiuntura politico- economica e ad eventuali shock macroeconomici in atto, i sottostanti potrebbero risultare illiquidi. • Rischio connesso alla valuta di denominazione: per investimenti in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è stato versato il premio, occorre tenere conto della variabilità del tasso di cambio tra la valuta di riferimento dello strumento finanziario e la valuta in cui è stato versato il Premio. • Rischio di mercato: le operazioni sui mercati emergenti o su mercati minori a bassa capitalizzazione possono esporre il Contraente a ulteriori rischi, legati al fatto che tali mercati potrebbero essere regolamentati in modo da offrire bassi livelli di garanzia e una scarsa protezione degli investitori. Occorre inoltre tenere conto dei rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti. | |
Sono previsti riscatti o riduzioni? □x SI □ NO | |
Valori di riscatto e riduzione | Riscatto parziale: il Contraente può richiedere il riscatto parziale del Contratto una volta decorsi 36 mesi dalla conclusione del Contratto, a condizione che la somma da riscattare non sia inferiore a EUR 2.500,00 e il valore del contratto al momento della richiesta di riscatto parziale non sia inferiore a EUR 5.000,00. Il riscatto parziale può essere richiesto trasmettendo alla Compagnia l’apposito modulo fornito dalla Compagnia, debitamente compilato e sottoscritto allegando copia del documento di identità del richiedente. Il valore di riscatto parziale corrisponde all’importo richiesto dal Contraente al netto deli costi relativi al riscatto pari a EUR 20,00 e delle imposte applicabili. Il riscatto parziale diminuisce proporzionalmente il numero delle quote in cui sono investiti i premi Riscatto totale: il Contraente può richiedere il riscatto totale del Contratto in ogni momento dalla sua conclusione, trasmettendo alla Compagnia l’apposito modulo fornito dalla Compagnia, debitamente compilato e sottoscritto allegando - originale del certificato di assicurazione ed eventuali appendici; - certificato di esistenza in vita dell’Assicurato nel caso in cui l’Assicurato non coincida con il Contraente; - copia autenticata (da notaio o dall'anagrafe del comune di residenza) del documento di identità in corso di validità del Contraente; - modulo FATCA debitamente compilato e sottoscritto dal Contraente. La Compagnia corrisponde al Contraente un importo pari al Controvalore del Contratto assicurativo al momento della relativa richiesta di riscatto, diminuito di eventuali costi non ancora applicati e delle imposte applicabili. In seguito al riscatto totale, il Contratto cessa i suoi effetti e, in particolare, la copertura caso morte. Gli obblighi derivanti dal Contratto si estinguono. Il valore di riscatto può essere inferiore ai premi versati. Riduzione: in caso di pagamento di premi ricorrenti, una volta decorsi 36 mesi dalla conclusione del Contratto, il Contraente può in ogni momento interrompere il pagamento dei premi ricorrenti e decidere successivamente di riprendere il pagamento dei Premi medesimi. |
Richiesta di informazioni | Per ottenere informazioni sul valore di riscatto o di riduzione del Contratto, il Contraente può rivolgersi al Servizio Clienti della Compagnia ai seguenti recapiti: Xxxxxxxxxx 00 - 0000 Xxxxx Principato del Liechtenstein (FL) Tel: x000 000 00 00 - Fax: x000 000 00 00 E-mail: xxxxxx@xxxxxxxxxx.xx - Pec: xxxxxxxxxxxxx@xxx.xx - Web: xxx.xxxxxxxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). Il procedimento di mediazione in materia di contratti assicurativi è obbligatorio. |
Negoziazione assistita | La Negoziazione Assistita di cui alla Legge n. 162/2014, può essere avviata tramite una richiesta del proprio avvocato Compagnia, contenente l’invito ad aderire ad una convenzione di negoziazione assistita e in via alternativa alla controversia. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile. |
REGIME FISCALE | |
Trattamento fiscale applicabile al contratto | Il Contratto è un contratto di assicurazione del ramo vita, pertanto, i premi non sono soggetti all’imposta sulle assicurazioni di cui all’art. 1 della Legge 1216/1961. Ai soggetti Contraenti fiscalmente residenti in Italia non spetta alcuna detrazione fiscale in relazione ai premi versati. Imposta di bollo Il Contratto è soggetto all’Imposta di Bollo di cui al DPR 642/1972. Ai sensi della legislazione vigente, l’imposta è dovuta in misura pari allo 0,2% del valore di mercato dei titoli o prodotti finanziari sottostanti o, in mancanza, del valore nominale o di rimborso degli stessi (ovvero, in mancanza anche di questi ultimi, sulla base dei premi versati). La Compagnia ha optato per l’applicazione in Italia dell’Imposta di Bollo in modo virtuale che viene prelevata alla scadenza del Contratto ovvero al momento del riscatto anticipato. Imposta sulle successioni Ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 346/1990 le indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali stipulate dal defunto sono escluse dall’imposta di successione in quanto non concorrono a formare l’attivo ereditario. Imposta sui redditi Ai fini fiscali, la somma che viene riconosciuta a favore dei Beneficiari designati nel Contratto, al verificarsi del decesso dell’Assicurato o, in caso di più Assicurati, al decesso dell’ultimo Assicurato (c.d. caso morte) deve essere idealmente scomposta in due parti: i) il capitale liquidato dalla Compagnia a copertura del c.d. rischio demografico (correlato alla probabilità che si verifichi l’evento assicurato, cioè la morte della persona assicurata); e ii) il capitale riferibile alla componente finanziaria dell’investimento. Le somme percepite dai Beneficiari, in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, al verificarsi del caso morte, sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (“IRPEF”) limitatamente al capitale per rischio demografico (cioè solo con riferimento all’importo specificamente riconosciuto dalla Compagnia a titolo di copertura del rischio demografico). Il capitale finanziario corrisposto dalla Compagnia al verificarsi del caso morte può invece comprendere una quota qualificabile come reddito di capitale di cui all’art. 44, comma 1, lettera g- quater), DPR 917/1986, da assoggettare all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui all’art. 26-ter, DPR 600/1973 (imposta sui rendimenti” attualmente pari al 26%, ridotta al 12,50% per la parte eventualmente riferibile all’investimento medio annuale del Contratto in titoli di stato white-list e/o equiparati). L’importo del Rendimento da assoggettare ad imposizione sostitutiva è pari alla differenza (se positiva) tra le somme corrisposte dalla Compagnia, al momento del decesso dell’Assicurato, a titolo di capitale finanziario (determinato in misura pari alla somma complessivamente liquidata ai Beneficiari, diminuita della componente delle stessa riconosciuta a titolo di copertura del rischio demografico) ed il totale dei premi versati dal Contraente, al netto della quota di essi parimenti destinata all’assicurazione del rischio demografico. L’ammontare della prestazione assicurativa da assoggettare a tassazione in caso di morte corrisponde alla differenza fra il controvalore del Contratto che la Compagnia dovrebbe riconoscere al Contraente, qualora egli esercitasse la facoltà di riscatto totale nella medesima data in cui è avvenuto il decesso dell’Assicurato (coincidente con il c.d. capitale finanziario), ed il totale dei premi pagati, al netto di quelli specificamente corrisposti per la copertura del rischio morte. Tassazione dell’eventuale plusvalenza realizzata dal contraente per effetto del trasferimento del contratto a titolo oneroso Nel caso in cui il Contraente ceda a terzi, a titolo oneroso, il Contratto, l’eventuale plusvalenza emergente per effetto del suddetto trasferimento costituisce un reddito diverso di natura finanziaria, soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (attualmente pari al 26%). In relazione all’eventuale liquidazione di somme, a titolo di capitale per rischio demografico, a favore |
di Beneficiari esercenti attività di impresa, si deve segnalare che la summenzionata esenzione da tassazione spetta esclusivamente in ipotesi di Beneficiari soggetti ad IRPEF che ricevono le prestazioni assicurative erogate a copertura del rischio demografico fuori dal regime di impresa. Pertanto, qualora il Beneficiario sia un soggetto IRES (ad es. società di capitali), le somme corrisposte dalla Compagnia al verificarsi del caso morte devono essere trattate, ai fini fiscali, unitariamente senza necessità di distinguere il capitale liquidato nelle due componenti (demografica e finanziaria). In tal caso, il rendimento imponibile ai fini IRES deve essere quantificato in misura pari alla differenza (se positiva) tra la somma complessivamente corrisposta dalla Compagnia ed il totale dei premi pagati dal Contraente. Il suddetto rendimento non è invece rilevante ai fini IRAP. Tassazione delle prestazioni assicurative in caso di riscatto (totale o parziale) del Contratto Qualora il Contraente eserciti la facoltà di riscatto totale del Contratto, il rendimento tassabile è pari alla differenza (se positiva) tra il capitale corrisposto dalla Compagnia in seguito alla dichiarazione di riscatto totale e l’ammontare complessivo dei premi versati dal Contraente. In ipotesi di riscatto parziale, il rendimento al riscatto è invece pari alla differenza (se positiva) tra il capitale corrisposto dalla Compagnia al momento del riscatto parziale e la quota-parte dei premi versati che dovrà considerarsi corrispondentemente disinvestita (che viene determinata in misura percentualmente proporzionale all’entità del riscatto parziale richiesto dal Contraente). Applicazione dell’imposta sostitutiva sui rendimenti a cura della Compagnia Poiché la Compagnia opera in Italia in regime di libera prestazioni di servizi (LPS) ed ha optato per l’applicazione alla fonte dell’imposta sui rendimenti in qualità di sostituto di imposta, qualora si verifichino i presupposti per l’assoggettamento a tassazione, l’imposta sostitutiva viene prelevata dalla Compagnia al momento della corresponsione delle somme dovute in base alle previsioni del Contratto. Pertanto i contribuenti, persone fisiche, che ricevono le prestazioni assicurative fuori dal regime di impresa, non sono tenuti ad assolvere alcun obbligo ai fini della tassazione dei redditi correlati al Contratto. Ai sensi di legge, la Compagnia non applica l’imposta sostitutiva sui rendimenti corrisposti a soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) che esercitano attività di impresa. In tal caso, il percettore deve provvedere, sotto la propria esclusiva responsabilità, ad assoggettare a tassazione i rendimenti del contratto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui gli stessi sono stati percepiti. Regime fiscale agevolato in presenza dei presupposti per l’applicazione del regime di detassazione Pir - Esclusione da tassazione ai fini dell’Imposta sui Rendimenti dei redditi di capitale (nella forma dei Rendimenti caso vita e caso morte e del Rendimento al Riscatto) che maturano in costanza di Contratto (in ipotesi di riscatto parziale) o alla cessazione del Contratto (in ipotesi di riscatto totale o in caso di morte dell’Assicurato); - Esclusione da tassazione ai fini delle imposte sui redditi della plusvalenza da cessione derivante dall’eventuale trasferimento a terzi a titolo oneroso del Contratto, ovvero i rendimenti e la plusvalenza da Cessione – ordinariamente assoggettabili ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (con aliquota attualmente pari al 26%). - Esclusione dall’assoggettamento all’imposta sulle successioni del trasferimento mortis causa del Contratto agli eredi in caso di decesso del Contraente (qualora questi non coincida con l’Assicurato). In caso di contratti di assicurazione sulla vita, le Agevolazioni PIR spettano a condizione che i premi investiti nella polizza siano corrisposti da soggetti persone fisiche, residenti fiscalmente in Italia, nell’ambito di un piano individuale di risparmio a lungo termine (“PIR”), sottoscritto al di fuori del regime di impresa, che rispetti le caratteristiche espressamente dalla normativa applicabile. In particolare, affinché il contraente possa godere del regime di detassazione PIR, il Contratto deve rispettare alcune condizioni essenziali relative a: a) Limiti quantitativi del capitale investito (c.d. “Limiti di Investimento”): i premi versati dal contraente non possono superare complessivamente il valore di EUR 150.000,00, con un limite, per ciascun anno solare, di EUR 30.000,00. b) Vincoli qualitativi relativi agli investimenti (c.d. “Vincoli di Composizione”): - Il capitale complessivamente investito nella polizza PIR deve essere destinato almeno per il 70% (quota “obbligatoria”) ad investimenti “qualificati”, identificati dal comma 102 dell’art. 1, Legge di Bilancio 2017, negli strumenti finanziari emessi da imprese residenti in Italia (“Imprese ITA”) o da imprese residenti in Stati membri della UE o in Stati SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein), che abbiano una stabile organizzazione in Italia (“Imprese UE/SEE”); Inoltre, una quota non inferiore al 30% del suddetto 70% (quindi almeno il 21% del capitale complessivo investito nel Contratto) deve essere investita in imprese ITA e/o in Imprese UE/SEE non inserite nell’indice FTSE MIB di Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati esteri (di seguito, “Imprese NON FTSE MIB”). - La restante parte – quindi fino ad un massimo del 30% (quota “libera”) del capitale complessivamente investito nel Contratto – può essere destinata ad investimenti “non qualificati” (ovvero, che non hanno le caratteristiche per essere considerati “qualificati” ai sensi del comma 102 sopra citato), dei quali fanno parte anche gli impieghi di liquidità (depositi e conti correnti) che tuttavia sono vincolati anche al rispetto del “Limite di Concentrazione” come definito nella successiva lett. d). c) Limite di concentrazione del capitale investito (c.d. “Limite di Concentrazione”): ai sensi del comma 103 della Legge di Bilancio 2017, non più del 10% del capitale complessivamente investito nella polizza PIR può essere destinato alla sottoscrizione/ acquisto di strumenti finanziari emessi o stipulati |
con lo stesso soggetto o con altra società appartenente al medesimo gruppo di imprese (dove per “gruppo” devono intendersi i soggetti italiani ed esteri legati da rapporti di controllo come definiti dalle specifiche norme di settore). d) Limite di investimento in liquidità (c.d. “Limite di Liquidità”): il capitale complessivamente investito nel Contratto può essere detenuto: - fino ad un massimo del 10% sotto forma di depositi e/o certificati di deposito; - e fino ad un ulteriore 10% in conti correnti (bancari e/o postali). e) Divieto di investimento in Paesi non collaborativi (c.d. “Divieto di Investimento”): i premi versati nel Contratto possono essere investiti esclusivamente in strumenti finanziari emessi da soggetti residenti in Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni con l’Italia (cfr. “white-list” dei cd. “Paesi Collaborativi” di cui al D.M. 04/09/1996 e successive modificazioni); ne deriva che – a pena di decadenza dal regime di detassazione PIR – è inderogabilmente vietato qualsiasi investimento in strumenti emessi da imprese residenti fiscalmente in “Paesi Non-Collaborativi”. Qualora soddisfi tutte le condizioni di cui alle lettere da a) ad e) che precedono, il Contratto può definirsi “PIR compliant” e in tal caso: • Qualora si verifichi il decesso del Contraente e questi non coincida con l’Assicurato, il trasferimento mortis causa del Contratto in capo agli eredi del Contraente sarà escluso dall’applicazione dell’imposta di successione (e ciò del tutto a prescindere dal momento in cui avvenga il decesso, non essendo a tal fine previsto alcun requisito temporale minimo di detenzione della Polizza in capo al Contraente); • Al fine di poter godere del regime di detassazione dei Redditi della Polizza, il Contraente dovrà rispettare l’ulteriore requisito relativo al cosiddetto “holding period” quinquennale dell’investimento. Tale condizione temporale dovrà essere verificata esclusivamente in capo al Contraente, il quale potrà fruire del regime di detassazione PIR (soltanto) con riferimento: - ai Rendimenti conseguiti in seguito al disinvestimento di premi che siano rimasti (ininterrottamente) investiti nel Contratto per un periodo minimo di cinque anni; - alla plusvalenza da cessione eventualmente realizzata in seguito al trasferimento a titolo oneroso del Contratto a favore di terzi, a condizione che tale trasferimento avvenga trascorsi almeno cinque anni dalla sottoscrizione del Contratto da parte del Contraente. Il mancato rispetto del suddetto vincolo di detenzione quinquennale comporta la decadenza dalle agevolazioni PIR e l’eventuale ripresa a tassazione dei Redditi della Polizza realizzati nel periodo di investimento (ove non assoggettati ad imposizione). La data a partire dalla quale si deve calcolare l’holding period quinquennale decorre dalla data di pagamento di ciascun premio da parte del Contraente. Pertanto, in caso di pagamento di più premi, il rispetto del quinquennio dovrà essere verificato con riguardo alla data di versamento di ciascun premio. |
L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO IL 31 MAGGIO DI OGNI ANNO, L’ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA
PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.