REGOLAMENTO TITOLARI CARTE PREPAGATE CARTASI YOU&ENI PREPAID CONTRATTUALIZZATA
REGOLAMENTO TITOLARI CARTE PREPAGATE CARTASI YOU&ENI PREPAID CONTRATTUALIZZATA
Art. 1 - Definizioni
I termini e le espressioni utilizzati in maiuscolo nel presente regolamento con- trattuale, ove non altrimenti definiti all’interno del medesimo, avranno il signi- ficato di seguito indicato:
• “ATM” (Automated Teller Machine): sportello automatico, collocato generalmente presso gli sportelli bancari, che permette al Titolare di effettuare prelievi di denaro contante, nonché di avere, eventualmente, informazioni sul proprio stato contabile;
• “Banca”: Istituto Centrale delle Banche Popolari (di seguito ICBPI S.p.A.) con sede in Xxxxx Xxxxxx x. 00 - 00000 – Milano a cui compete il ruolo di banca tesoriera e soggetto emittente delle Carte oggetto del Contratto e della relativa Moneta Elettronica, che ha affidato al Gestore lo svolgimento di alcune attività connesse all’operatività della/e Carta/e e al funzionamento del relativo circuito di pagamento, come specificato all’art. 3;
• “Beneficiario”: il soggetto previsto come destinatario finale dei fondi oggetto di un’Operazione di pagamento;
• “Carta/e”: la/e carta/e fedeltà con funzionalità di pagamento (facoltati- va) prepagata/e e ricaricabile/i denominata/e “CartaSi you&eni prepaid prepaid”, emessa/e dalla Banca e regolamentata/e dal presente Regola- mento;
• “Circuito/i Internazionale/i”: il/i circuito/i internazionale/i il cui mar- chio è indicato sulla Carta in virtù di apposito accordo di licenza stipula- to tra il/i circuito/i internazionale/i medesimo e il Gestore;
• “Codice del Consumo”: il D. lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e successi- ve modifiche e integrazioni;
• “Codice Loyalty”: è il codice di 13 cifre posto sul retro della carta che identifica il Titolare della Carta fedeltà come socio del Programma you&eni;
• “Consumatore”: la persona fisica di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo;
• “Contratto”: l’accordo tra il Titolare, la Banca e il Gestore, per l’emissione della Carta, che si compone dei documenti indicati all’art. 2;
• “Disponibilità Massima della Carta”: l’importo massimo di Mone- ta Elettronica che può essere caricato sulla Carta attraverso un’iniziale operazione di caricamento e/o eventuali successive ricariche, e che cor- risponde al saldo massimo consentito sulla Carta;
• “Documento di Sintesi”: il documento che riporta, in maniera per- sonalizzata, le condizioni in vigore relative alla Carta, incluse quelle economiche, e più precisamente il documento denominato per esteso “Documento di sintesi Carta prepagata CartaSi you&eni prepaid”;
• “ENI S.p.A.”: società partner dell’iniziativa e titolare del Programma you&eni;
• “Esercente/i”: il/i punto/i vendita e il/i fornitore/i, anche virtuale/i, aderente/i al/i Circuito/i Internazionale/i, presso il/i quale/i è possibile acquistare beni e/o servizi utilizzando la Carta, ed individuabile/i dal marchio che contraddistingue il/i Circuito/i Internazionale/i;
• “Gestore”: CartaSi S.p.A., con sede in Xxxxx Xxxxxxxx x. 00 - 00000
- Xxxxxx, società appartenente al Gruppo Bancario Istituto Centrale Banche Popolari Italiane S.p.A., a cui compete lo svolgimento di alcune attività connesse all’operatività della/e Carta/e e al funzionamento del relativo circuito di pagamento, nonché, in virtù di apposito accordo di licenza, la gestione dei rapporti con il/i Circuito/i Internazionale, come specificato all’art. 3;
• “Importo/i Caricato/i”: l’importo di Moneta Elettronica caricato sulla Car- ta da parte del Titolare mediante un’iniziale operazione di caricamento e/o eventuali successive ricariche, con le modalità di cui all’art. 8;
• “Importo Residuo”: l’importo di Moneta Elettronica residuo e disponi- bile sulla Carta, come determinato ai sensi dell’art. 8;
• “Moneta Elettronica”: valore monetario così come definito dall’art. 1, comma 2, lett. h-ter), del Testo Unico Bancario;
• “Operazione di pagamento”: l’attività posta in essere dal Titolare o dal Beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi tramite utilizzo della Carta, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il Titolare e il Beneficiario;
• “Ordine di pagamento”: qualsiasi istruzione data dal Titolare o da un Beneficiario alla Banca con la quale viene chiesta l’esecuzione di un’O- perazione di pagamento;
• “Parti”: congiuntamente, la Banca, il Gestore, il Titolare;
• “PIN” (Personal Identification Number): codice da digitare, se richie- sto dal POS o dall’ATM, per completare un’Operazione di pagamento e/o di prelievo di denaro contante;
• “Portale Web dedicato” (xxx.xxxxxxxxx.xxx): portale web dedi- cato dal quale il cliente viene indirizzato al portale xxx.xxxxxxx.xx per la richiesta della Carta e la visualizzazione di tutte le informazioni riguar- danti la Carta stessa;
• “POS” (Point of Sale): terminale collocato presso gli Esercenti, per l’ac- cettazione dei pagamenti di beni e servizi effettuati con la Carta;
• “Prestatore/i di servizi di pagamento”: il/i soggetto/i rientrante/i nel- la definizione di cui all’art. 4, n. 9) della Direttiva 2007/64/CE;
• “Programma you&eni”: operazione a premi diretta ai clienti utilizzato- ri di una “CartaSi you&eni prepaid”, che permette l’acquisizione e l’ac-
cumulo di punti per spese effettuate per l’acquisto di prodotti o servizi di Eni;
• “Quota di Rilascio”: l’importo che il Titolare è tenuto a pagare per il rilascio della Carta e il cui ammontare è indicato nel Documento di Sintesi;
• “Regolamento Titolari”: il presente regolamento contrattuale;
• “Servizio Clienti”: il servizio di assistenza (i cui riferimenti sono ripor- tati sui Fogli Informativi della Carta), messo a disposizione dei Clienti e affidato al Gestore, che consente di usufruire dei servizi, automatici e con operatore, inclusi quelli regolamentati dal Contratto, di volta in volta disponibili e resi noti al Cliente;
• “Sito Internet ”: il sito xxx.xxxxxxx.xx;
• “Soggetto Collocatore”: CartaSi S.p.A. con sede in Xxxxx Xxxxxxxx
x. 00 – 20145 – Milano attraverso il quale la Banca può provvedere al perfezionamento della richiesta della Carta;
• “Supporto Durevole”: qualsiasi strumento che permette al Titolare di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consen- ta la riproduzione immutata delle informazioni (ad esempio, file.pdf);
• “Testo Unico Bancario”: il D. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e succes- sive modifiche e integrazioni;
• “Titolare/i” o “Cliente/i”: il/i soggetto/i a cui viene rilasciata la Carta.
Art. 2 - Oggetto del Contratto
Il Contratto ha come oggetto l’emissione di una Carta, nonché l’erogazione di servizi ad essa collegati.
Il Contratto si compone del presente Regolamento Titolari che contiene le con- dizioni generali di contratto, e dei seguenti documenti allegati, che ne costitu- iscono parte integrante e sostanziale:
• il documento denominato “Documento di sintesi Carta prepagata Car- taSi you&eni prepaid”, che costituisce il frontespizio del Contratto;
• il documento denominato “Modulo di Xxxxxxxxx” della Carta, compren- sivo dei dati anagrafici e degli altri dati del Titolare;
il documento denominato “Informativa in materia di trattamento dei dati per- sonali Carta prepagata CartaSi you&eni prepaid”.
Gli artt. 10, 11, 12, 24, 25, 26, 27, 28 e 31 trovano applicazione solo laddove la Banca e il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario siano entrambi insediati nello Spazio Economico Europeo o la Banca sia l’unico Prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell’Operazione di pagamento e/o di prelievo di denaro contante e che la valuta in cui è denominato il pagamento sia quella uf- ficiale di uno Stato Membro o di uno Stato appartenente allo Spazio Europeo. In caso contrario, troveranno applicazione le norme del Circuito Internazionale utilizzato, di tempo in tempo vigenti.
Art. 3 - Rapporti tra la Banca, il Gestore ed il/i Circuito/i Internazionale/i Il Titolare prende atto che la Banca, in virtù di specifico accordo, ha affidato al Gestore l’incarico di svolgere, per conto e sotto la responsabilità della stessa, specifici servizi ed attività finalizzati a garantire la funzionalità della Carta e che, di conseguenza, nel Contratto sarà fatto esclusivo riferimento al Gestore anche quando questi opera per conto della Banca.
Al Gestore compete pertanto lo svolgimento di talune attività connesse all’ope- ratività della Carta e al funzionamento del relativo circuito di pagamento (quali, a titolo esemplificativo, l’attivazione della Carta, i flussi di ricarica, l’operatività relativa alle Operazioni di pagamento e dei flussi di spesa presso gli Esercenti, l’operatività relativa alle operazioni di prelievo di denaro contante, l’operatività relativa alle operazioni di rimborso, i flussi delle Operazioni di pagamento e delle operazioni di prelievo di denaro contante, che consentono alla Banca la corretta rilevazione contabile relativa alla Moneta Elettronica, il controllo frodi, il corretto funzionamento del Sito Internet, il Servizio Clienti, i reclami e le contestazioni).
Al Gestore, in virtù di apposito accordo di licenza, compete altresì la gestione dei rapporti con il Circuito/i Internazionale/i riguardanti la produzione, la perso- nalizzazione e l’operatività delle Carte, nel rispetto delle norme emanate dal/i Circuito/i Internazionale/i.
La Carta, intesa come Moneta Elettronica, è emessa dalla Banca. La Carta inte- sa come supporto fisico, è di proprietà del Gestore, che è responsabile del suo funzionamento nei confronti del Circuito Internazionale.
Fermo restando quanto sopra specificato, il rapporto con la clientela connesso alla raccolta e alla gestione delle somme ricevute a fronte dell’emissione della Moneta Elettronica e dei fondi di volta in volta disponibili sulla/e Carta/e, rima- ne di esclusiva competenza della Banca.
Art. 4 - Emissione della Carta e conclusione del Contratto
La Carta è rilasciata dalla Banca, o dal Soggetto Collocatore da essa incaricato di provvedere al perfezionamento della richiesta di emissione, a proprio insin- dacabile giudizio, unicamente a persona fisica residente in Italia, in possesso di codice fiscale.
La richiesta di emissione della Carta avviene sul sito xxx.xxxxxxx.xx, cui si acce- de tramite il Portale Web dedicato xxx.xxxxxxxxx.xxx seguendo le istruzioni ivi riportate. Il Modulo di Xxxxxxxxx, debitamente compilato in ogni sua parte,
firmato dal Cliente costituisce la proposta contrattuale del Cliente. Il Contratto si considera pertanto perfezionato, nel momento della ricezione da parte del Titolare della Carta e della lettera di accettazione contenente le istruzioni ope- rative. Il rilascio della Carta è subordinato all’identificazione del Titolare. Qualo- ra la Banca si avvalga di un Soggetto Collocatore per il perfezionamento della richiesta di emissione, l’identificazione del Titolare è effettuata dal Soggetto Collocatore. Il numero massimo di Carte per singolo Titolare (codice fiscale) è pari a 1 (uno).
Art. 5 - Diritto di ripensamento del Cliente
Se il Contratto è concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza, quali ad esempio il telefono, internet o la posta elettronica, e quindi senza la presenza fisica e contemporanea del Cliente e del personale della Banca e/o del Soggetto Collocatore, ovvero è concluso fuori dai locali commerciali della Banca e/o del Soggetto Collocatore, il Cliente che riveste la qualifica di consu- matore ha facoltà di esercitare il proprio diritto di ripensamento, e quindi di recedere dal Contratto, entro 14 (quattordici) giorni dalla data di conclusione dello stesso come determinata ai sensi del precedente art. 4, oppure - se suc- cessivo - dal giorno in cui il Cliente riceve le condizioni contrattuali insieme alle informazioni richieste ai sensi del Codice del Consumo. Il Cliente può recedere, ai sensi del presente articolo, senza penali e senza dover indicarne il motivo, mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. da inviare al Ge- store, agli indirizzi/recapiti indicati nel successivo art. 43. Il recesso si considera efficace dal momento in cui il Gestore ne viene a conoscenza.
In caso di recesso ai sensi del presente articolo:
- restano, comunque, ferme tutte le obbligazioni sorte a carico del Tito- lare anteriormente alla data di efficacia del recesso, e il Cliente, entro 30 (trenta) giorni dall’efficacia del recesso, deve pertanto provvedere al pagamento, in unica soluzione, di ogni ragione di credito vantata dalla Banca nei suoi confronti, e, se in possesso della Carta, alla sua pronta in- validazione (tagliandola verticalmente in due parti) e restituzione al Ge- store. In caso diverso, il Gestore provvederà a bloccare la Carta ed ogni utilizzo successivo sarà da considerarsi illecito. La Banca è comunque sin d’ora espressamente autorizzata a trattenere quanto di spettanza a valere sull’Importo Residuo esistente sulla Carta, ovvero su altre carte prepagate intestate al Titolare;
- il Cliente ha diritto al rimborso dell’Importo Residuo con le modalità previste all’art. 22;
- il Cliente ha diritto al rimborso della Quota di Xxxxxxxx solo nel caso in cui non abbia effettuato alcuna ricarica e/o utilizzato la Carta – ai sensi del successivo art. 8 – prima dell’invio della comunicazione di recesso.
Il recesso si estende anche ad eventuali servizi accessori al Contratto di cui al successivo art. 37.
Art. 6 - Condizione risolutiva
Le Parti convengono espressamente di condizionare risolutivamente il Contrat- to a tutti i casi di cessazione, a qualunque titolo e per qualsiasi causa, della validità della Carta e/o di impossibilità di utilizzo della Carta (quali, ad esempio, danneggiamento, smagnetizzazione, invalidazione, furto, appropriazione inde- bita, uso non autorizzato, falsificazione, contraffazione e mancata associazione ad un MSISDN che si protragga per oltre 6 mesi) che si dovessero verificare, ai sensi del Contratto, prima della scadenza della Carta stessa.
In caso di avveramento della condizione risolutiva vale quanto previsto ai punti
a) e b) del successivo art. 7.
Art. 7 - Durata del Contratto e validità della Carta
La Carta viene rilasciata a Titolare come carta fedeltà associata al “Program- ma you&eni”. La Carta acquisisce la funzionalità di carta di pagamento solo a seguito di una prima ricarica (facoltativa) effettuata con le modalità descritte al successivo art. 8. La Carta è valida ed utilizzabile fino al termine di scadenza indicato su di essa e scade l’ultimo giorno del mese indicato sulle Carta stessa. Il Contratto ha durata determinata, collegata alla scadenza temporale indicata sulla Carta. Alla scadenza della Carta, pertanto, il Contratto si ritiene cessato senza necessità di alcuna comunicazione al Cliente.
Le Carte scadute non possono essere rinnovate, e il Cliente potrà eventualmen- te ottenere una nuova Carta, secondo quanto previsto dall’art. 4 “Emissione della Carta e conclusione del Contratto”.
In caso di scadenza della Carta:
a) restano, comunque, ferme tutte le obbligazioni sorte a carico del Ti- tolare anteriormente alla data di scadenza della Carta e il Cliente, en- tro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza della Carta, deve pertanto provvedere al pagamento, in unica soluzione, di ogni ragione di credito vantata dalla Banca nei suoi confronti, e, se in possesso della Carta, alla sua pronta invalidazione (tagliandola verticalmente in due parti) e restituzione al Gestore. In caso diverso, il Gestore provvederà a bloccare la Carta ed ogni utilizzo successivo sarà da considerarsi illecito. La Banca è comunque sin d’ora espressamente autorizzata a trattenere quanto di spettanza a valere sull’Importo Residuo esistente sulla Carta, ovvero su altre carte prepagate intestate al Titolare
b) il Cliente ha diritto al rimborso dell’Importo Residuo con le modalità
previste all’art. 22.
Art. 8 - Disponibilità Massima della Carta, caricamento e disponibilità di spesa residua
La Carta può essere utilizzata per le operazioni e i pagamenti di cui al suc- cessivo art. 9 previa costituzione di un Importo Caricato, mediante un’iniziale operazione di caricamento ed eventuali successive ricariche. Per i soli canali di ricarica per i quali è espressamente previsto nel Foglio Informativo e nel Docu- mento di Sintesi, il Titolare della Carta dovrà esibire il proprio codice fiscale ed un documento d’identità dotato di foto. La prima ricarica, comprensiva della quota di attivazione e della commissione di ricarica così come previste nel Do- cumento di Sintesi, dovrà necessariamente essere effettuata tramite bonifico bancario effettuato dal Titolare della Carta stessa dal proprio conto corrente utilizzando il codice IBAN riportato sulla Carta medesima seguendo le indica- zioni contenute nella lettera di accompagnamento della Carta. Il bonifico della prima ricarica dovrà essere effettuato da un conto corrente acceso presso una banca che abbia provveduto, in una propria filiale, all’identificazione di persona del Titolare.
Il Titolare può effettuare ricariche più volte nel corso del periodo di validità della Carta, entro la Disponibilità Massima della Carta.
La Carta prevede inoltre tagli minimi e massimi di ricarica, secondo quanto previsto nel Documento di Sintesi. Il Titolare può costituire un Importo Cari- cato tramite i canali resi disponibili e comunicati al Cliente attraverso il Sito Internet o indicati sul Foglio Informativo, attenendosi alle istruzioni operative ivi riportate. Le commissioni previste per tali operazioni sono evidenziate nel Documento di Sintesi.
L’Importo Residuo della Carta è determinato dalla differenza fra:
a) gli Importi Caricati; e
b) gli Ordini di pagamento e/o le operazioni di prelievo di denaro contante già eseguiti, i pagamenti di cui al successivo art. 20 (ad eccezione di quelli corrispo- sti direttamente dal Titolare e non addebitati sulla Carta), nonché tutte le altre movimentazioni e le somme a qualsiasi titolo già contabilizzate.
Qualora l’importo relativo alla singola Operazione di pagamento o operazione di prelievo di denaro contante e/o relativo al singolo pagamento - comprensi- vo delle commissioni e delle spese indicate nel Documento di Sintesi - supe- ri l’Importo Residuo, il Gestore sarà legittimato a negare l’autorizzazione alla transazione stessa.
Il Titolare prende atto che possono essere riscontrate differenze tra l’Importo Residuo e le risultanze contabili, in considerazione dei tempi tecnici necessari per la contabilizzazione delle operazioni e/o per le modalità tecniche di esecu- zione delle stesse.
Il Titolare è in ogni caso tenuto a rimborsare tutte le Operazioni di pagamento e le operazioni di prelievo di denaro contante effettuate, anche qualora dette operazioni siano state effettuate oltre i limiti dell’Importo Residuo.
Il Titolare prende atto che, per le operazioni di prelievo di denaro contante, le banche che procedono all’erogazione del servizio e/o i terzi proprietari o gestori degli sportelli automatici abilitati (ATM) aderenti al Circuito Interna- zionale, possono imporre limiti minimi e massimi di prelievo, applicabili per ciascuna operazione, e/o giornalieri, e/o mensili o altro.
Art. 9 - Uso della Carta
La Carta deve essere usata solo dal Titolare personalmente e non può essere in nessun caso e per nessun motivo ceduta o data in uso a terzi.
La Carta, nei limiti dell’Importo Residuo e nel rispetto degli ulteriori limiti indi- cati nel Documento di Sintesi, consente al Titolare di:
a) acquistare beni e/o servizi presso gli Esercenti senza contestuale pa- gamento in contanti. L’acquisto potrà avvenire con una delle seguenti modalità: (i) con la firma dello scontrino emesso da terminali elettronici
– POS, installati presso l’Esercente o di documento equivalente; (ii) di- gitando, ove previsto, il codice personale segreto o PIN; (iii) in modalità contactless, dove per importi fino a Euro 25,00 (venticinque/00) non è necessaria la digitazione del PIN e lo scontrino viene emesso solo se espressamente richiesto; per importi superiori a Euro 25,00 (venticin- que/00) è necessario digitare sempre il PIN e lo scontrino viene automa- ticamente emesso senza però necessità della firma. L’uso della Carta su internet o su altri canali virtuali, telematici o telefonici potrà prevedere modalità differenti determinate di volta in volta dall’Esercente.
Per l’uso della Carta su internet potrà essere richiesta l’iscrizione del Tito- lare a uno dei protocolli di sicurezza dei Circuiti Internazionali proposti dal Gestore, che garantiscono la sicurezza dei pagamenti e la tutela da utilizzi illeciti del numero di Carta, quale ad esempio “3D Secure”. In tal caso, la mancata adesione a tali protocolli di sicurezza potrebbe non consentire al Titolare di effettuare la transazione;
b) effettuare prelievi di denaro contante presso gli sportelli bancari delle banche aderenti al Circuito Internazionale in Italia e all’estero, anche attraverso l’uso degli sportelli automatici abilitati (ATM), individuabili dal marchio che contraddistingue il Circuito Internazionale. In tal caso il prelievo di denaro contante dovrà avvenire digitando il PIN.
Art. 10 - Consenso e autorizzazione delle Operazioni di pagamento
Nel caso di utilizzo della Carta per effettuare acquisti presso gli Esercenti, il Tito- lare presta il consenso all’Operazione di pagamento con le seguenti modalità:
a) con la firma dello scontrino emesso da terminali elettronici – POS, instal- lati presso l’Esercente o di documento equivalente;
b) digitando, ove previsto, il codice personale segreto o PIN;
c) se l’acquisto avviene attraverso canali remoti, mediante inserimento o comunicazione del numero della Carta e del codice di sicurezza riporta- to sul retro della Carta (nonché degli altri estremi della Carta richiesti), ovvero con le differenti modalità previste dall’Esercente medesimo.
Con il rilascio del consenso in conformità al comma precedente, il Cliente conferma di concludere l’Operazione di pagamento, riconosce che l’importo indicato sullo scontrino emesso dai terminali elettronici – POS installati presso l’Esercente, o su altro documento equivalente, è esatto e può essergli irrevo- cabilmente addebitato, fatto salvo quanto stabilito in merito alla revoca del consenso (di cui al successivo art. 11) e all’utilizzo non autorizzato della Carta ai sensi del Contratto.
I corrispettivi degli acquisti effettuati vengono pagati all’Esercente dal Gestore, per conto del Cliente. Il Gestore addebita di volta in volta gli importi relativi agli acquisti senza preventiva comunicazione al Titolare, salvo sua espressa richiesta di rettifica in conformità a quanto stabilito dal successivo art. 25.
Art. 11 - Revoca del consenso alle Operazioni di pagamento
Il Cliente può revocare il consenso all’esecuzione di Operazione di pagamen- to, trasmesso dal Cliente medesimo o indirettamente dal Beneficiario, fino a che l’Ordine di pagamento non sia stato ricevuto dal Gestore. La revoca dovrà avvenire, ove possibile, con le medesime modalità con cui il consenso è stato prestato, ovvero con le diverse modalità previste dall’Esercente/Beneficiario e/o dal Circuito Internazionale.
Se l’Operazione di pagamento è disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, la revoca del consenso ad eseguire l’Operazione di pagamento do- vrà avvenire direttamente nei confronti dell’Esercente/Beneficiario, in ogni caso prima che l’Ordine di pagamento sia ricevuto dal Gestore. Nel caso di addebiti diretti, per i quali vi è una preventiva autorizzazione all’addebito sulla Carta da parte del Titolare, quest’ultimo può revocare l’Ordine di pagamento non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l’addebito, nei modi e nelle forme previste dalla legge e/o dal contratto concluso con l’E- sercente/Beneficiario medesimo, in ogni caso prima che l’Ordine di pagamento sia ricevuto dal Gestore.
Una volta ricevuto dal Gestore, l’Ordine di pagamento diviene irrevocabile e può essere revocato solo con il consenso del Gestore medesimo e, in caso di Operazioni di pagamento disposte su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite e di addebiti diretti, è necessario anche il consenso del Beneficiario. Il Gestore si riserva di addebitare le spese connesse alla revoca, nella misura indicata nel Documento di Sintesi, e che saranno comunque proporzionate ai costi effettivi sostenuti dal Gestore.
Le Operazioni di pagamento eseguite successivamente al momento in cui il Ge- store riceve la revoca del consenso non possono essere considerate autorizzate.
Art. 12 - Rifiuto degli Ordini di pagamento
Il Gestore può rifiutarsi di eseguire gli Ordini di pagamento, indipendentemen- te dal fatto che tali Ordini di pagamento siano disposti dal Cliente o dal Bene- ficiario o per il tramite di quest’ultimo, se gli Ordini di pagamento stessi non rispettano tutte le applicabili disposizioni del Contratto o se il pagamento risulti contrario a disposizioni di diritto comunitario o nazionale.
Se il Gestore rifiuta di eseguire un Ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possi- bile, le relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili al Cliente che abbiano causato il rifiuto, sono comunicati al Cliente con la massima sollecitudine attraverso gli scontrini emessi dai terminali elettronici - POS installati presso l’Esercente, il sito internet presso il quale viene effettuato l’acquisto, ovvero per telefono, via SMS o via e-mail, salvo che la comunicazione sia contraria a disposizioni comunitarie o nazionali.
Qualora il rifiuto dell’Ordine di pagamento sia obiettivamente giustificato, le Parti concordano che il Gestore può addebitare al Cliente le spese della relativa comunicazione, nella misura indicata nel Documento di Sintesi, che saranno comunque proporzionate ai costi effettivi sostenuti dal Gestore.
Un Ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l’esecuzione per motivi obiet- tivamente giustificati non è considerato ricevuto dal Gestore.
Art. 13 - Rapporti con gli Esercenti
Il Titolare riconosce espressamente:
a) che la Banca ed il Gestore non hanno alcuna responsabilità nel caso in cui la Carta non sia accettata dagli Esercenti per cause a loro non impu- tabili;
b) l’estraneità della Banca e del Gestore ai sottostanti rapporti commerciali fra lui e gli Esercenti; resta pertanto esclusa ogni responsabilità della Banca e del Gestore per difetti dei beni o dei servizi, tardata, mancata o parziale consegna dei beni, tardata, mancata o parziale erogazione dei servizi, disservizi e simili, anche nel caso in cui i relativi Ordini di paga- mento siano già stati eseguiti.
Fermo restando quanto previsto alla precedente lett. b), il Titolare avrà comun- que il diritto di rivolgersi al Gestore al fine di attivare le procedure di rimborso (c.d. “chargeback”) previste dalle norme del Circuito Internazionale utilizzato, per i casi di difetti dei beni o dei servizi, tardata, mancata o parziale consegna dei beni, tardata, mancata o parziale erogazione dei servizi, disservizi e simili,
nei limiti ed alle condizioni stabilite dal Circuito Internazionale medesimo.
Per conoscere i termini e le condizioni delle procedure di rimborso, il Titolare potrà contattare il Servizio Clienti.
Art. 14 - Operazioni di prelievo di denaro contante
Il Titolare può effettuare prelievi di denaro contante presso gli sportelli bancari delle banche aderenti al Circuito Internazionale in Italia e all’estero, anche at- traverso l’uso degli sportelli automatici abilitati (ATM), individuabili tramite il marchio che contraddistingue il Circuito Internazionale.
Per le operazioni disposte presso le filiali delle banche, il consenso all’operazio- ne di prelievo di denaro contante è prestato dal Titolare mediante la sottoscri- zione di apposita distinta.
Per le operazioni disposte tramite gli sportelli ATM, il consenso all’operazione di prelievo di denaro contante è prestato dal Titolare digitando il PIN.
Il Titolare espressamente accetta e riconosce che sono valide ed autorizzate, e che si riferiscono a se stesso, le operazioni effettuate dopo avere utilizzato il PIN.
Il Titolare, la Banca ed il Gestore attribuiscono un valore di prova alle registra- zioni delle disposizioni effettuate tramite ATM che vengono effettuate in via automatica dalle apparecchiature elettroniche dedicate.
La Banca ed il Gestore non sono in alcun modo responsabili se la Carta non viene accettata, se non viene erogato denaro contante presso gli ATM aderenti al Circuito Internazionale o se un qualsiasi ATM aderente al Circuito Internazio- nale eroga denaro contante entro limiti inferiori all’Importo Residuo.
Su tutti i prelievi di denaro contante la Banca applica una commissione nella misura prevista nel Documento di Sintesi. A tali operazioni, inoltre, in linea con quanto previsto dal Circuito Internazionale, le banche che procedono all’eroga- zione del servizio e/o i terzi proprietari o gestori degli ATM aderenti al Circuito Internazionale possono applicare ulteriori commissioni opportunamente comu- nicate e/o evidenziate dagli ATM medesimi.
Art. 15 - Operazioni in valuta estera
Tutte le operazioni eseguite in valuta diversa dall’Euro sono comunque addebi- tate in Euro, al tasso di cambio determinato dal Circuito Internazionale all’atto della data della conversione in Euro, nel rispetto degli accordi internazionali in vigore, con la maggiorazione indicata nel Documento di Sintesi.
L’utilizzo all’estero della Carta, anche in Paesi non aderenti all’Unione Mone- taria Europea, è soggetto alle norme valutarie di tempo in tempo vigenti ed applicabili.
Art. 16 - Firma sulla Carta e sugli scontrini
Il Titolare ha l’obbligo di firmare la Carta sul retro non appena ne entra in pos- sesso, restando responsabile di ogni conseguenza che possa derivare dall’inde- bito o illecito uso della Carta non firmata, anche ai sensi del successivo art. 31. La firma, ove prevista, apposta dal Titolare sugli scontrini emessi da terminali elettronici – POS, installati presso l’Esercente, o su documenti equivalenti, al momento dell’Operazione di pagamento o dell’operazione di prelievo di de- naro contante deve essere conforme a quella apposta dallo stesso Titolare sul Contratto e sul retro della Carta stessa.
Art. 17 - Codice personale segreto PIN: utilizzo e obbligo di custodia
A ciascuna Carta viene attribuito un codice personale segreto (PIN), che deve essere utilizzato esclusivamente dal Titolare stesso, in abbinamento con la Car- ta, per le Operazioni di pagamento (ove richiesto) e per le operazioni di prelievo di denaro contante presso gli sportelli automatici ATM aderenti al/i Circuito/i Internazionale/i in Italia e all’estero. Il PIN potrà essere utilizzato - se richiesto
- anche per altre tipologie di pagamento che prevedano l’utilizzo di apparec- chiature elettroniche.
Il PIN, generato elettronicamente, non è noto né al personale della Banca né a quello del Gestore e dell’eventuale Soggetto Collocatore e viene consegnato direttamente, in plico sigillato, al Titolare.
Il Titolare ha l’obbligo di custodire il PIN con la massima cura.
Il PIN deve restare segreto e non deve essere annotato sulla Carta, né conserva- to insieme con quest’ultima o con documenti del Titolare.
In caso di violazione delle misure di cautela di cui al presente articolo, il Titolare è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall’indebito o illecito uso della Carta insieme al PIN, anche se a seguito di smarrimento, furto, appropriazione indebita, falsificazione, contraffazione e uso non autorizzato, ai termini ed alle condizioni di cui al successivo art. 31.
Art. 18 - Identificazione del Titolare ed eventuale invalidazione della Carta al momento dell’Operazione di pagamento o di prelievo di de- naro contante
La banca presso la quale il Titolare chiede di effettuare un prelievo di denaro contante e l’Esercente, all’atto dell’acquisto, hanno facoltà di chiedere al Xxxx- xxxx l’esibizione di un documento di riconoscimento che ne provi l’identità, e di annotarne gli estremi.
Il Titolare prende atto che, in tutti i casi in cui la Carta risulti essere legittima- mente bloccata ai sensi del Contratto, la banca e l’Esercente possono trattene- re e invalidare la Carta medesima.
Art. 19 - Servizi online sul Sito Internet
Il Titolare può accedere al Portale Web dedicato o ad un’area riservata del Sito Internet, dedicata a servizi informativi della Carta, servizi di assistenza, di sicu- rezza e utilità. Per usufruire dei servizi online, il Titolare dovrà preventivamente registrarsi inserendo le informazioni richieste.
Il Sito Internet e le relative funzionalità sono amministrati dal Gestore, in forza di quanto specificato al precedente art. 3.
Il Titolare autorizza sin da ora il Gestore ad attivare ed implementare, a propria discrezione, l’elenco dei servizi e delle funzioni disponibili sul Sito Internet, che saranno utilizzabili dal Titolare con la decorrenza ed alle condizioni di volta in volta resi noti dal Gestore.
Art. 20 - Messaggi di sicurezza via SMS relativi agli Ordini di pagamento e alle operazioni di prelievo di denaro contante
Il Titolare può usufruire di servizi di messaggistica di sicurezza, resi dal Gestore in forza di quanto specificato al precedente art. 3.
Il servizio di messaggistica di sicurezza via SMS consente, al Titolare che ne faccia richiesta, di essere informato per ogni Ordine di pagamento e/o ope- razione di prelievo di denaro contante richiesto/a sulla sua Carta, nei termini che seguono:
a) il servizio denominato “SMS Alert” prevede l’invio di un SMS gratuito per ogni Ordine di pagamento e/o operazione di prelievo di denaro con- tante richiesto/a sulla Carta per un importo pari o superiore alla soglia definita dal Gestore;
b) il servizio denominato “SMS Informativo” prevede l’invio di un SMS, soggetto a tariffazione secondo quanto previsto nel Documento di Sin- tesi, per ogni Ordine di pagamento e/o operazione di prelievo di denaro contante richiesto/a sulla Carta per un importo inferiore rispetto alla soglia definita dal Gestore.
Il Gestore invierà un SMS contenente i dati necessari all’identificazione dell’Ordine di pagamento e/o dell’operazione di prelievo di denaro contante.
Il Titolare ha l’obbligo di verificare la correttezza dei dati indicati nel SMS, e potrà così:
- rilevare e comunicare tempestivamente al Servizio Clienti agli indirizzi/ recapiti di cui al successivo art. 43 - eventuali utilizzi indebiti o illeciti della Carta o del PIN, in particolare osservando quanto previsto al suc- cessivo art. 31; e/o
- effettuare la richiesta di rettifica di cui al successivo art. 25.
L’attivazione dei servizi è facoltativa.
Per aderire ai servizi, il Titolare deve indicare il numero del telefono cellulare sul Modulo di Richiesta: in tal caso il Gestore provvederà automaticamente all’attivazione dei servizi. Qualora decida di aderire ai servizi successivamente, il Titolare dovrà farne relativa richiesta tramite il Servizio Clienti o tramite accesso al Sito Internet. Il regolamento dei servizi e il valore della soglia standard di avvi- so sono consultabili sul Sito Internet o possono essere chiesti al Servizio Clienti. Qualora, successivamente, decida di disattivare i servizi, il Titolare dovrà farne relativa richiesta tramite il Servizio Clienti.
Il Titolare ha l’obbligo di segnalare al Gestore eventuali successive variazioni del numero di telefono cellulare, in conformità a quanto previsto al successivo art. 42. I servizi SMS sono strettamente collegati al numero telefonico indicato. Pertan- to, nel caso di trasferimento o cessione a qualsiasi titolo del numero telefonico, i servizi SMS saranno fruiti dal cessionario, sotto l’esclusiva responsabilità del Titolare cedente.
Art. 21 - Pagamenti
Il Titolare si obbliga a corrispondere:
a) la Quota di Xxxxxxxx;
b) le commissioni per gli oneri di negoziazione relativi ad utilizzi effettuati in valuta diversa dall’euro (già incluse nei tassi di cambio applicati);
c) le commissioni applicate su operazioni di prelievo di denaro contante;
d) le commissioni applicate su operazioni di ricarica della Carta;
e) eventuali oneri di carattere fiscale;
f) eventuali altre spese indicate nel Documento di Sintesi.
L’ammontare dei singoli pagamenti di cui al comma precedente è indicato nel Documento di Sintesi.
Detti pagamenti, ad eccezione dell’importo di cui alla lett. a), sono addebitati al Titolare mediante riduzione dell’Importo Caricato sulla Carta, con valuta pari alla data dell’operazione. Le commissioni di cui alla lettera d) potranno, in al- ternativa, essere corrisposte direttamente dal Titolare.
Art. 22 - Rimborso dell’Importo Residuo
Il Titolare può richiedere alla Banca o al Soggetto Collocatore, in qualsiasi mo- mento purché non oltre il termine di 10 (dieci) anni dalla data di scadenza della Carta, il rimborso, anche parziale, dell’Importo Residuo, senza la corresponsio- ne di spese o penalità.
La richiesta, che deve essere inoltrata per iscritto alla Banca, agli indirizzi/re- capiti di cui al successivo art. 43, o al Soggetto Collocatore, dovrà riportare il numero della carta, il codice dell’operazione di blocco ove previsto (fornito da CartaSi contestualmente in sede di richiesta del blocco della carta), copia del documento d’identità (carta d’identità, passaporto o patente) e il codice IBAN sul quale disporre il bonifico relativo all’importo residuo presente sulla carta.
La Banca, o il Soggetto Collocatore, provvederà ad evadere la richiesta entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, mediante bonifico o assegno circolare non trasferibile.
Il rimborso dell’Importo Residuo, se totale, comporta il recesso dal Contratto
- con conseguente applicazione dei diritti e degli obblighi di cui al successivo art. 36 - e alla domanda di rimborso dovrà pertanto essere allegata la Carta, debitamente tagliata in due (ove presente).
Art. 23 - Comunicazioni periodiche e informazioni successive rispetto ad Operazioni di pagamento e di prelievo di denaro contante
Non è prevista la produzione periodica di documentazione cartacea. Tutte le informazioni relative alle Operazioni di pagamento e di prelievo di denaro con- tante effettuate, nonché ai pagamenti ed alle ulteriori movimentazioni sulla Carta, sono registrate contabilmente e messe gratuitamente a disposizione del Titolare - unitamente al riepilogo dell’Importo Residuo - con le modalità di seguito descritte:
a) su Supporto Xxxxxxxx, consultando il Sito Internet ed accedendo all’a- rea riservata;
b) telefonando al Servizio Clienti;
c) inviando un SMS, qualora il Titolare abbia preventivamente attivato il re- lativo servizio. Il numero messo in funzione per tale servizio, insieme con le istruzioni operative per l’invio del SMS, possono essere richiesti in ogni momento al Servizio Clienti, ovvero consultati sul Sito Internet.
Il Titolare ha inoltre la facoltà di chiedere, in qualunque momento, la produzione e l’invio di un riepilogo cartaceo (la “Lista Movimenti”), a fronte del pagamento del corrispettivo indicato nel Documento di Sintesi. La relativa richiesta deve essere inviata per iscritto, con una delle seguenti modalità:
a) a mezzo lettera all’indirizzo/recapito del Gestore di cui al successivo art. 43;
b) a mezzo e-mail, alla casella di posta elettronica: x.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx.
La Lista Movimenti comprende le Operazioni di pagamento e di prelievo di denaro contante, i pagamenti e le ulteriori somme e movimentazioni contabi- lizzate nel periodo richiesto (comunque non superiore a sei mesi) e sarà invia- ta solo in presenza di movimenti contabili relativi al periodo richiesto stesso. Trascorsi 13 (tredici) mesi dalla data in cui la registrazione contabile di ogni singola Operazione di pagamento e/o di prelievo di denaro contante è messa a disposizione del Cliente tramite i suddetti canali, senza che sia pervenuta al Gestore una contestazione specifica ai sensi del successivo art. 25, l’Opera- zione di pagamento e/o di prelievo di denaro contante si intenderà senz’altro approvata dal Titolare.
Le spese relative ad informazioni supplementari o più frequenti ovvero quel- le relative alla trasmissione con strumenti di comunicazione diversi rispetto a quanto previsto nel Contratto, sono indicate al momento della richiesta sulla base di quanto previsto nel Documento di Sintesi, e sono comunque adeguate e conformi ai costi effettivi.
Art. 24 - Operazioni di pagamento e di prelievo di denaro contante non autorizzate, non eseguite o eseguite in modo inesatto – Responsabilità della Banca
Gli Ordini di pagamento e le operazioni di prelievo di denaro contante si consi- derano correttamente eseguiti se sono stati utilizzati correttamente gli estremi della Carta o del PIN assegnati al Titolare.
Se gli estremi della Carta o del PIN forniti dal Titolare non sono esatti, la Banca non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell’Operazione di pa- gamento o dell’operazione di prelievo di denaro contante.
La Banca non è altresì responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell’Or- dine di pagamento se il Titolare, all’atto del conferimento dell’Ordine del paga- mento, ha erroneamente fornito le indicazioni necessarie all’esecuzione dell’O- perazione di pagamento o dell’operazione di prelievo di denaro contante.
Il Gestore che agisce per conto del Titolare, compie in ogni caso sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell’Operazione di pagamento, e potrà eventual- mente addebitare al Titolare le spese sostenute per il recupero dei fondi medesimi, nella misura indicata nel Documento di Sintesi, e che saranno comunque propor- zionate ai costi effettivi sostenuti dal Gestore. Le Parti si danno reciprocamente atto che l’obbligazione del Gestore di attivarsi per recuperare i fondi è da ritenersi un’obbligazione di mezzi e non di risultato.
La Banca è responsabile solo dell’esecuzione delle Operazione di pagamento e delle operazioni di prelievo di denaro contante disposte con l’utilizzo corretto degli estremi della Carta o del PIN assegnati al Titolare, anche qualora quest’ul- timo abbia fornito al Gestore informazioni ulteriori rispetto a tali dati.
Fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 25, 26, 27 e 28, qualora il Cliente neghi di aver autorizzato un’Operazione di pagamento o un’operazio- ne di prelievo di denaro contante già eseguita o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, è onere della Banca provare che l’Operazione di pagamento o di prelievo di denaro contante è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata, e che non ha subito le conseguenze del malfunziona- mento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti. A tal fine, resta inteso che nell’ambito dell’istruttoria che sarà svolta a seguito della comunicazione di cui al successivo art. 25, il Gestore avrà diritto di richie- dere al Cliente l’esibizione dei documenti (quali, ad esempio memorie di spesa, scontrini emessi dai terminali elettronici installati presso l’Esercente, o documenti
equivalenti) relativi all’Operazione di pagamento o all’operazione di prelievo di denaro contante di cui il Cliente richiede la rettifica.
Art. 25 - Comunicazione di Operazioni di pagamento e di prelievo di de- naro contante non autorizzate, non eseguite o eseguite in modo inesatto Il Titolare che viene a conoscenza di Operazioni di pagamento o di prelievo di denaro contante non autorizzate, non eseguite o eseguite in modo inesatto, può ottenerne la rettifica solo se comunica senza indugio tale circostanza al Gestore chiamando il Servizio Clienti, confermando poi tale richiesta di rettifica al Gestore mediante comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R. o equivalente.
La comunicazione deve essere in ogni caso effettuata entro 13 (tredici) mesi dalla data di addebito. Il termine di 13 (tredici) mesi non opera se la Banca ha omesso di fornire o mettere a disposizione le informazioni relative all’Operazio- ne di pagamento o di prelievo di denaro contante secondo quanto previsto dal- le applicabili disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni e di requisiti informativi per le Operazioni di pagamento e di prelievo di denaro contante di tempo in tempo vigenti.
Art. 26 - Responsabilità della Banca per Operazioni di pagamento e di prelievo di denaro contante non autorizzate - Rimborso
Fatta salva la necessità di tempestiva comunicazione di cui al precedente art. 25, nel caso in cui un’Operazione di pagamento o di prelievo di denaro contan- te non risulti essere stata autorizzata, il Gestore rimborsa immediatamente al Titolare l’importo dell’operazione, con le modalità richieste dal Cliente.
Il rimborso non preclude la possibilità per la Banca di dimostrare, anche in un momento successivo, che l’Operazione di pagamento o di prelievo di denaro contante era stata autorizzata; in tal caso, il Gestore ha il diritto di chiedere ed ottenere dal Titolare la restituzione dell’importo rimborsato.
Xxxxx restando quanto sopra, se vi è un motivato sospetto di frode, il Gestore può sospendere il rimborso dandone immediata comunicazione al Titolare.
È fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni.
Se il Cliente riveste la qualità di Consumatore, alle Operazioni di pagamento effettuate tramite internet si applicano inoltre le disposizioni di cui all’art. 62 del Codice del Consumo.
Art. 27 - Rimborsi per Operazioni di pagamento autorizzate disposte dal Beneficiario o per il suo tramite
Nel caso in cui un’Operazione di pagamento autorizzata, disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, sia già stata eseguita, il Cliente può chie- derne il rimborso entro 8 (otto) settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati, qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a) il Cliente ha dato l’autorizzazione all’Operazione di pagamento diretta- mente al Beneficiario, e l’autorizzazione, al momento del rilascio, non specificava l’importo dell’Operazione di pagamento;
b) l’importo dell’Operazione di pagamento supera quello che il Cliente avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi avuti presenti il suo preceden- te modello di spesa, le condizioni contrattuali e le circostanze del caso.
Ai fini della precedente lett. b), il Cliente non può far valere ragioni legate cam- bio, se è stato applicato il tasso di cambio indicato al precedente art. 15.
Su richiesta del Gestore, il Cliente fornisce documenti e ogni elemento utile a sostenere l’esistenza delle condizioni di cui al precedente comma.
Il Gestore, entro 10 (dieci) giornate operative dalla ricezione della relativa ri- chiesta, dispone immediatamente in favore del Titolare il rimborso dell’intero importo dell’Operazione di pagamento con le modalità richieste dal Cliente, ovvero fornisce una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo. Il di- ritto del Cliente di richiedere il rimborso di Operazioni di pagamento disposte su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, ai sensi del presente articolo, è escluso al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni:
a) il Cliente ha dato l’autorizzazione all’Operazione di pagamento diretta- mente alla Banca;
b) ove possibile, le informazioni sulla futura Operazione di pagamento, limitatamente al caso in cui l’autorizzazione del Cliente è stata data pri- ma dell’esecuzione dell’Operazione di pagamento, sono state fornite o messe a disposizione del Cliente, da parte della Banca, del Gestore o del Beneficiario, almeno 4 (quattro) settimane prima della sua esecuzione.
Art. 28 - Responsabilità della Banca per Operazioni di pagamento o di prelievo di denaro contante non eseguite o eseguite in modo inesatto Nel caso in cui l’Operazione di pagamento o di prelievo di denaro contante sia disposta dal Titolare, fatto salvo quanto previsto agli artt. 24, 25 e 29, la Banca è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell’Ordine di pagamento ricevuto, a meno che non sia in grado di dimostrare, al Titolare ed eventual- mente al prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario, che quest’ultimo ha ricevuto i fondi oggetto dell’Operazione di pagamento. In tal caso, il pre- statore di servizi di pagamento del Beneficiario è responsabile nei confronti del Beneficiario della corretta esecuzione dell’Operazione di pagamento.
Fermo restando quanto previsto ai precedenti artt. 24 e 25, quando l’Operazione di pagamento è disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, il pre- statore di servizi di pagamento del Beneficiario trasmette senza indugio l’Ordine di pagamento alla Banca ed è responsabile della sua corretta trasmissione.
Nel caso in cui la Banca riconosca di essere responsabile della mancata o inesat-
ta esecuzione dell’Ordine di pagamento o dell’operazione di prelievo di denaro contante, il Gestore provvede a rimborsare senza indugio il Titolare con le mo- dalità richieste dal Cliente.
Il Titolare, tuttavia, può scegliere di non ottenere il rimborso, mantenendo l’e- secuzione dell’Operazione di pagamento o dell’operazione di prelievo di dena- ro contante. Resta in ogni caso salvo il diritto del Titolare di chiedere la rettifica nei termini e alle condizioni di cui all’art. 25.
In ogni caso, quando un’Operazione di pagamento o di prelievo di denaro con- tante non è eseguita o è eseguita in modo inesatto, indipendentemente dalla responsabilità della Banca, il Gestore si adopera senza indugio, su richiesta del Titolare, per rintracciare l’Operazione di pagamento o di prelievo di denaro contante, ed informa il Titolare del risultato.
Art. 29 - Esclusione della Responsabilità della Banca
Il presente articolo si applica solo laddove la Banca e il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario siano entrambi insediati nello Spazio Economico Europeo o la Banca sia l’unico Prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell’Operazione di pagamento e/o di prelievo di denaro contante. In caso con- trario, troveranno applicazione le norme del Circuito Internazionale utilizzato di volta in volta vigenti.
La responsabilità della Banca prevista ai sensi del Contratto non si estende alle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore e ai casi in cui la Banca e il Gestore abbiano agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.
Art.30 - Obblighi della Banca in relazione alla Carta
La Banca deve:
a) assicurare che il PIN non sia accessibile a soggetti diversi dal Titolare, fatti salvi gli obblighi del Titolare indicati negli artt. 17 e 31;
b) astenersi dall’inviare Carte non specificamente richieste;
c) assicurare che siano sempre disponibile il Servizio Clienti telefonico o altri strumenti adeguati per effettuare la comunicazione di cui al succes- sivo art. 31, nonché, nel caso di blocco di cui all’art. 34, per chiedere la riattivazione della Carta;
d) impedire qualsiasi utilizzo delle Carte successivo alla comunicazione del Cliente di cui al successivo art. 31.
Art. 31 - Obblighi del Cliente in relazione all’utilizzo della Carta e del PIN, in particolare in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebi- ta, uso non autorizzato, falsificazione o contraffazione
Il Titolare è obbligato alla custodia e al buon uso della Carta, adottando misure di massima cautela, anche per la conservazione del PIN, attenendosi alle indi- cazioni fornite dal Gestore, e a quanto riportato nel Contratto.
Il Titolare ha l’obbligo di comunicare al Gestore, mediante telefonata al Servizio Clienti, non appena ne viene a conoscenza, qualunque anomalia o problema relativo alla Carta o al PIN, in particolare in caso di smarrimento, furto, appropria- zione indebita, uso non autorizzato falsificazione o contraffazione degli stessi. Il Titolare è tenuto altresì a dare conferma della suddetta comunicazione - a richiesta del Gestore - mediante lettera raccomandata A.R. o equivalente nei 2 (due) giorni successivi, ovvero con qualsiasi altro mezzo, utilizzando gli indirizzi/ recapiti indicati nell’art. 42, oltre che a presentare tempestivamente denuncia alle Autorità competenti.
Il Titolare è tenuto inoltre a conservare copia della denuncia a disposizione del Gestore per un periodo di almeno 12 (dodici) mesi: entro tale periodo, il Gestore, avrà facoltà di richiedere copia della denuncia al Titolare che, in tal caso, dovrà trasmetterla entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta.
Entro 18 (diciotto) mesi dalla data di effettuazione della suddetta comunicazio- ne il Cliente può richiedere al Gestore di fornirgli i mezzi per dimostrare di aver effettuato la comunicazione.
A seguito della ricezione della comunicazione di cui sopra, il Gestore provvede a bloccare la Carta, vietandone l’utilizzo, e fornisce al Titolare una conferma dell’avvenuto blocco, comunicando il codice che identifica il blocco e l’orario in cui è avvenuto il blocco medesimo. Pertanto la Carta, anche in caso di successivo ritrovamento, non potrà più essere utilizzata e il Contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti del precedente art. 6.
Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Titolare che rispetta gli obblighi e gli adempimenti di cui al presente articolo non sopporta alcuna perdita derivante dall’utilizzo della Carta smarrita, sottratta o utilizzata indebi- tamente, intervenuto dopo la comunicazione di cui sopra.
In caso di smarrimento, furto o sottrazione indebita della Carta, fino al momen- to della ricezione da parte del Gestore della comunicazione di cui sopra, il Tito- lare è responsabile di ogni conseguenza dannosa derivante dall’utilizzo indebi- to, illecito o non autorizzato della Carta stessa per l’importo massimo di Euro 150,00 (centocinquanta/00). Tale importo non verrà in ogni caso addebitato ai Titolari che, avendo aderito ai servizi di sicurezza via SMS di cui al precedente art. 20, a fronte della ricezione di un SMS relativo ad un Ordine di pagamento o un’operazione di prelievo di denaro contante che riconoscano come indebito/a o illecito/a, ne effettuino tempestiva segnalazione al Gestore con le modalità indicate al secondo comma del presente articolo. Resta comunque ferma la sua piena responsabilità nel caso in cui egli abbia agito fraudolentemente, con dolo o colpa grave, ovvero non abbia osservato le misure di sicurezza relative all’uso della Carta e del PIN di cui al Contratto.
Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Titolare non è inoltre responsabile delle perdite derivanti dall’utilizzo della Carta smarrita, sottratta o utilizzata indebitamente, quando la Banca non ha adempiuto all’obbligo indi- cato al precedente art. 30 lett. c).
Art. 32 - Sostituzione della Carta
In caso di malfunzionamento della Carta all’origine, con conseguente impos- sibilità di utilizzo della stessa, la Banca e/o il Soggetto Collocatore, effettua- ti - tramite il Gestore - gli opportuni accertamenti tecnici, che non potranno comunque protrarsi per più di 7 (sette) giorni lavorativi, provvederà a sostituire la Carta, con una nuova Carta, al Titolare che ne faccia richiesta, ovvero a rim- borsare l’Importo Residuo con la modalità scelta dal Titolare (bonifico bancario o assegno circolare). I corrispettivi relativi alla sostituzione della Carta sono riportati nel Documento di Sintesi.
Salvo i casi di malfunzionamento all’origine, non è prevista la sostituzione della Carta. In caso di danneggiamento o smagnetizzazione, così come di smarri- mento, furto, appropriazione indebita, falsificazione e contraffazione, la Carta non potrà essere più utilizzata né sostituita, e il Contratto dovrà intendersi risolto ai sensi e per gli effetti del precedente art. 6.
Art. 33 - Uso illecito della Carta
L’utilizzo di una Carta bloccata, scaduta, revocata o denunciata come smarrita, rubata, indebitamente sottratta, falsificata, contraffatta, o comunque non più utilizzabile ai sensi del Contratto, costituisce illecito, così come l’agevolazione o la connivenza con altri usi fraudolenti della Carta.
La Banca si riserva di perseguire anche penalmente detti comportamenti illeciti.
Art. 34 - Blocco della Carta
La Banca, nonché il Soggetto Collocatore, hanno diritto di bloccare, in tutto o in parte, l’utilizzo della Carta in qualsiasi momento e con effetto immediato, in caso di forza maggiore o in presenza di un giustificato motivo connesso ad uno o più dei seguenti elementi:
a) la sicurezza della Carta;
b) il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato;
c) qualora essi vengano a conoscenza della morte o della sopravvenuta incapacità di agire del Titolare.
La Banca, il Gestore o il Soggetto Collocatore, informano immediatamente il Ti- tolare del blocco della Carta, motivando tale decisione, comunicando il codice che identifica il blocco e l’orario in cui è avvenuto il blocco medesimo, per tele- fono, via SMS, via e-mail o per telegramma. Ove possibile, l’informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco della Carta o al più tardi immediatamente dopo, salvo che tale informazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o regolamento.
Art. 35 - Clausola risolutiva espressa
Fatto salvo ed in aggiunta a quanto previsto al precedente art. 34, la Banca può dichiarare risolto il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi:
(i) inadempimento degli obblighi previsti dalla disciplina in materia di antirici- claggio e finanziamento al terrorismo;
(ii) utilizzo della Carta contrario alla disciplina in materia di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo;
(iii) mancata osservanza degli obblighi di cui agli artt. 16 (Firma sulla Carta e sulle memorie di spesa), 17 (Codice personale segreto PIN: utilizzo e obblighi di custodia), 21 (Pagamenti), 23 (Comunicazioni periodiche e informazioni suc- cessive rispetto ad Operazioni di pagamento e di anticipo di denaro contante), 31 (Obblighi del Cliente in relazione all’utilizzo della Carta e del PIN, in partico- lare in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizza- to, falsificazione o contraffazione), 33 (Uso illecito della Carta);
(iv) infedele dichiarazione dei dati del Titolare e, se del caso, del titolare effetti- vo, resi al momento della richiesta di emissione della Carta.
La comunicazione di risoluzione del Contratto sarà inviata al Titolare dal Gesto- re a mezzo raccomandata A.R. con le modalità di cui all’art. 42.
In caso di risoluzione del Contratto:
a) il Titolare deve provvedere all’immediato pagamento, in unica soluzio- ne, di ogni ragione di credito vantata dalla Banca nei suoi confronti e, se in possesso della Carta, alla sua pronta invalidazione (tagliandola verticalmente in due parti) e restituzione al Gestore. In caso diverso, il Gestore provvederà a bloccare la Carta ed ogni utilizzo successivo sarà da considerarsi illecito;
b) il Cliente ha diritto al rimborso dell’Importo Residuo ove non ricorrano motivi ostativi (es. provvedimento Autorità Giudiziaria) con le modalità previste al precedente art. 22.
Art. 36 - Recesso del Cliente
Fermo restando quanto previsto dall’art. 5, il Cliente ha facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, senza preavviso, senza penalità e senza spese, mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. da inviare al Ge- store agli indirizzi/recapiti indicati nel successivo art. 43. Il recesso si considera efficace dal momento in cui il Gestore ne viene a conoscenza.
In caso di esercizio del diritto di recesso:
- restano, comunque, ferme tutte le obbligazioni sorte a carico del Tito-
lare anteriormente alla data di efficacia del recesso, e il Cliente entro 30 (trenta) giorni dall’efficacia del recesso, deve pertanto provvedere al pagamento, in unica soluzione, di ogni ragione di credito vantata dalla Banca nei suoi confronti, e, se in possesso della Carta, alla sua pronta invalidazione (tagliandola verticalmente in due parti) e restitu- zione al Gestore. In caso diverso, il Gestore provvederà a bloccare la Carta ed ogni utilizzo successivo sarà da considerarsi illecito. La Banca è comunque sin d’ora espressamente autorizzata a trattenere quanto di spettanza a valere sull’Importo Residuo esistente sulla Carta, ovvero su altre carte prepagate intestate al Titolare;
- in caso di addebito di spese periodiche, queste saranno dovute dal Cliente solo in misura proporzionale per il periodo precedente al re- cesso, e se pagate anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera proporzionale
- il Cliente ha diritto al rimborso dell’Importo Residuo con le modalità previste all’art. 22.
Il recesso si estende anche ad eventuali servizi accessori al Contratto, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore.
Art. 37 - Servizi accessori
La Banca può associare alla Carta servizi accessori aggiuntivi (ad esempio co- perture assicurative, servizi di emergenza e di assistenza).
L’elenco degli eventuali servizi accessori e la descrizione, a scopo informativo, delle rispettive modalità e condizioni di utilizzo è consultabile sul Sito Internet o contattando il Servizio Clienti.
I servizi accessori forniti da terzi sono soggetti ai termini ed alle condizioni contenute nel relativo regolamento contrattuale predisposto dal fornitore del servizio, e sottoscritto dal Titolare separatamente dal Contratto.
Art. 38 - Modifiche al Contratto
Ogni modifica unilaterale del Contratto o delle condizioni ed informazioni ad esso relative, è proposta e comunicata dalla Banca, con preavviso minimo di al- meno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazione.
La proposta di modifica unilaterale si ritiene accettata dal Cliente a meno che questi non comunichi al Gestore, prima della data prevista per l’applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto, senza spese, con comunicazione da inviare al Gesto- re, con le modalità e gli effetti di cui all’art. 36, entro e non oltre la data prevista per l’applicazione della modifica.
Eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso favorevole al Cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso. La Banca si riserva in ogni caso di applicare con effetto immediato e senza preavviso anche eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso sfavorevole al Cliente, quando la modifica dipende esclusivamente dalla variazione dei tassi di cambio di riferimento conve- xxxx nel Contratto, informando in tal caso tempestivamente il Cliente mediante comunicazione scritta da inviare con le modalità di seguito descritte nel presente articolo. Qualora il Cliente rivesta la qualifica di Consumatore, la proposta di modifica unilaterale è possibile solo se sussiste un giustificato motivo. Tutte le comunicazioni di modifica di cui al presente articolo saranno effettuate con le modalità previste all’art. 42. Tutte le comunicazioni di modifica indicheranno espressamente la formula “Proposta di modifica unilaterale del Contratto”.
Art. 39 - Diritto ad ottenere copia del Contratto
Il Cliente ha il diritto di ottenere, su sua richiesta, in ogni momento e gratuita- mente, copia completa del Contratto e del Documento di Sintesi aggiornato.
Art. 40 - Tempi massimi di chiusura del Contratto
I tempi massimi di chiusura del Contratto, in caso di recesso del Cliente, sono pari a 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricezione da parte del Gestore della comunicazione di recesso.
Art. 41 - Cessione del Contratto/credito
La Banca potrà cedere in ogni momento a terzi il Contratto o i diritti da esso derivanti, con le relative garanzie, dandone comunicazione scritta al Cliente ai sensi di legge all’indirizzo indicato nel Modulo di Richiesta o a quello successi- vamente comunicato ai sensi del successivo art. 42, senza che ciò comporti la diminuzione della tutela degli interessi del Cliente.
Art. 42 - Comunicazioni al Titolare e variazione dei dati personali
Tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, salvo diverso specifico accordo per iscritto della Banca e del Cliente, sono effettuate in lingua italiana.
L’invio di qualsiasi comunicazione, dichiarazione o documento al Titolare ai sensi del Contratto o da esso consentito - quali, a titolo meramente esempli- ficativo, eventuali notifiche e proposte di modifica unilaterale del Contratto
- sarà effettuato con piena validità agli indirizzi/recapiti indicati dal Titolare nel Modulo di Xxxxxxxxx.
Tutte le comunicazioni per la quali è richiesta la forma scritta, in conformità con la normativa applicabile di volta in volta vigente, si intendono assolte anche se inviate su Supporto Durevole.
Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 23 in merito alla rendicon-
tazione periodica, se non è escluso dalla legge o dal Contratto, il Titolare può sempre richiedere che, in alternativa all’invio in forma scritta a mezzo posta, la Banca e/o il Gestore gli fornisca le comunicazioni di cui al Contratto mediante l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, consentendo il salvataggio delle stesse su Supporto Durevole. La Banca e/o il Gestore può, ad esempio, utilizzare la posta elettronica - all’indirizzo indicato nel Modulo di Richiesta dal Titolare o al diverso indirizzo successivamente comunicato - il telegramma, il fax, i sistemi di chiamata senza intervento di un operatore mediante dispositivo automatico e le altre tecniche di comunicazione che consentono una comuni- cazione individuale. Le comunicazioni telefoniche possono essere registrate. Le comunicazioni e le informazioni di cui sopra, possono anche essere messe a disposizione del Cliente sul Sito Internet, dandone apposito avviso di pubblica- zione al Titolare via e-mail.
Resta ferma la possibilità del Titolare di cambiare in qualsiasi momento la tecni- ca di comunicazione utilizzata, comunicandolo al Gestore, con le modalità pre- cedentemente indicate. Il Titolare si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore eventuali variazioni di residenza, domicilio, indirizzo e-mail, numero di telefono, e/o di ogni altro recapito e dato personale comunicato in precedenza e contenuto nel Modulo di Richiesta. Tale comunicazione potrà avvenire in for- ma scritta a mezzo di lettera raccomandata A.R., mediante posta elettronica, ovvero telefonicamente al Servizio Clienti. Se il Titolare omette di comunicare eventuali variazioni dei propri dati, le comunicazioni inviate all’ultimo indirizzo comunicato si intenderanno pienamente valide ed efficaci.
Art. 43 - Comunicazioni alla Banca e al Gestore
L’invio di comunicazioni per iscritto dovrà essere effettuato dal Titolare:
a) se indirizzate alla Banca, al seguente indirizzo: Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A. - Corso Europa n. 18 - 20122 – Milano;
b) se indirizzate al Gestore, al seguente indirizzo: CartaSi S.p.A. - Corso Sempione n. 55 - 20145 – Milano.
Per le comunicazioni e i servizi diretti al Servizio Clienti, nonché in tutti gli altri casi in cui il Contratto prevede l’utilizzo di canali di comunicazione alternativi (telefono, fax, email, ecc.), il Titolare dovrà utilizzare gli indirizzi/recapiti indicati nel Foglio Informativo relativo alla Carta.
Art. 44 - Reclami ricorsi e conciliazioni
Il Titolare può presentare reclami alla Banca, con comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R., via fax, o per via telematica, rispettivamente ai seguenti recapiti:
- CartaSi - Servizio Clienti, Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx; fax 02 - 3488.9154; indirizzo e-mail: x.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx.
È considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza il Cliente.
Al reclamo sarà dato xxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla sua ricezione, in- dicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 (trenta) giorni, il Titolare può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) nei casi espressamente previsti nella Guida pratica all’Arbitro Bancario Finanziario.
Per conoscere condizioni e modalità per rivolgersi all’ABF, il Titolare può con- sultare l’apposita “Guida” disponibile sul Sito Internet, nonché presso le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico oppure consultare direttamente il sito www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, il Titolare può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla Banca, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legi- slativo 4 marzo 2010, n. 28). In ogni caso, l’esperimento di tale procedimento di mediazione è condizione di procedibilità dell’eventuale domanda giudiziale. In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte della Banca delle norme di cui al Tit. II del D. Lgs. 11/2010, il Titolare può presentare un esposto alla Banca d’Italia (ai sensi del combinato disposto degli artt. 39 e 2, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 11/2010).
In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Banca in relazione all’emissione di Moneta Elettronica e alla gestione del relativo circuito di pa- gamento, saranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per mancata vigilanza sull’osser- vanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta prevista ai sensi di legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’art. 32 del D. Lgs. 11/2010).
Art. 45 - Lingua del Contratto, legge applicabile e Foro competente
Il Contratto è redatto in lingua italiana e regolato dalla legge italiana.
Se il Cliente riveste la qualifica di Consumatore, per qualsiasi controversia sulla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del Contratto sarà competen- te, in via esclusiva, il Foro dove il Cliente ha la residenza o il domicilio eletto. Se il Cliente non riveste la qualifica di Consumatore, per qualsiasi controversia sulla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del Contratto sarà com- petente, in via esclusiva, il Foro di Milano.