Contract
, | REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI TORINO Consorzio Intercomunale di Servizi per l’Ambiente |
REGOLAMENTO ECOVOLONTARI | |
data: | luglio 2015 |
INDICE
ART. 1 – FINALITÀ 2
ART. 2 – DEFINIZIONI 2
ART. 3 – REQUISITI E MODALITÀ DI GESTIONE 2
ART. 4 – REGISTRO DEGLI ECOVOLONTARI 3
ART. 5- RICONOSCIMENTO 4
ART. 6 – COMPITI DELL’ECOVOLONTARIO E DIVIETI 4
ART. 7 – COMPITI DEL CONSORZIO 5
ART. 8 – COMUNICAZIONI E SEGNALAZIONI 5
ART. 9 – RECESSO E DECADENZA 6
ART. 10 – ASSICURAZIONI 6
ART. 11 – COINVOLGIMENTO DEI COMUNI 6
Art. 1 – Finalità
1. Il regolamento disciplina l’operato del gruppo degli ecovolontari nonché i conseguenti adempimenti del Consorzio CISA.
2. Con l’istituzione del gruppo degli ecovolontari, il CISA intende contribuire alla tutela degli interessi pubblici connessi alla difesa dell’ambiente e della salute promuovendo nei cittadini una maggiore consapevolezza delle conseguenze della produzione di rifiuti urbani e comportamenti corretti nella raccolta differenziata.
Art. 2 – Definizioni
Le seguenti definizioni si utilizzano per la corretta interpretazione e applicazione del Regolamento:
a) Ecovolontario: persona fisica che, avendo compiuto la maggiore età ed essendo residente o domiciliata in uno dei Comuni facenti parte del CISA, presta gratuitamente la propria opera di volontario per la promozione nei cittadini di una maggiore consapevolezza delle conseguenze della produzione di rifiuti urbani e di comportamenti corretti nella raccolta differenziata dei rifiuti e che, a tal fine, ha formalmente aderito al gruppo istituito dal CISA;
b) Consorzio: CISA Ciriè, Consorzio di bacino per la gestione dei rifiuti costituito ai sensi dell’art. 11 della L.R. 24 ottobre 2002, n. 24, a cui fanno capo 38 Comuni;
c) Comune: Comune membro del Consorzio;
d) Gestore: Imprese incaricate dal Consorzio per l’affidamento dei servizi di igiene urbana e raccolta differenziata dei rifiuti
e) SIA s.r.l.: Società partecipata dai Comuni consorziati, incaricata dal Consorzio per lo svolgimento di Servizi vari, gestore della Discarica per rifiuti non pericolosi sita in Grosso e delle ecostazioni consortili (centri di raccolta differenziata dei rifiuti, gestiti ai sensi del D.M. 08 Aprile 2008, n. 31623 e s.m.i);
f) Convenzione: testo dell’accordo tra Consorzio e ecovolontario o associazione di ecovolontario Comune riportato nell’allegato A;
g) Regolamento: il presente testo normativo.
Art. 3 – Requisiti e modalità di gestione
1. Le persone fisiche che hanno compiuto la maggiore età, residenti o domiciliate in uno dei Comuni che compongono il Consorzio, sensibili alla salvaguardia dell’ambiente, alla prevenzione ed alla corretta gestione dei rifiuti, che desiderano offrire un contributo operativo gratuito, possono diventare ecovolontari.
2. Per acquisire la qualifica di ecovolontario e esercitare i correlati compiti, l’aspirante deve presentare una domanda scritta di adesione al Consorzio CISA nella quale indica:
a) Nome e cognome;
b) Luogo e data di nascita;
c) Indirizzo di residenza e domicilio, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica;
d) Dichiarazione di conoscenza e di accettazione del regolamento;
e) Dichiarazione di voler prestare la propria opera gratuita di ecovolontario.
3. Possono presentare la domanda di adesione anche le associazioni di volontari già costituite alla data di entrata in vigore del Regolamento e i Comuni che hanno già costituito alla data di entrata in vigore del Regolamento gruppi di ecovolontari. Le associazioni e i Comuni presentano al Consorzio la domanda scritta di adesione che deve essere firmata da soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza. Nella domanda devono essere indicati, per ciascun volontario che presterà il servizio, i seguenti dati e informazioni:
a) Nome e cognome;
b) Luogo e data di nascita;
c) Indirizzo di residenza e domicilio, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica.
La domanda deve contenere, inoltre, la dichiarazione di conoscenza e accettazione del regolamento e l’impegno di garantire il rispetto da parte di coloro che presteranno il servizio di ecovolontari.
4. Per le domande di cui ai commi 2 e 3, il Consorzio mette a disposizione i moduli che possono essere reperiti presso i propri uffici e sul sito internet istituzionale xxx.xxxxxxx.xxxx.
5. Xxxx’accoglimento della domanda decide il Direttore del CISA.
6. Per il perfezionamento dell’adesione, l’aspirante persona fisica, l’associazione o il Comune devono sottoscrivere la Convenzione che è riportata all’allegato A e che costituisce parte integrante e sostanziale del Regolamento.
Art. 4 – Registro degli ecovolontari
1. Presso gli uffici del Consorzio è istituito il registro degli ecovolontari nel quale, dopo la sottoscrizione della Convenzione, sono annotati:
a) Nome e cognome;
b) Luogo e data di nascita;
c) Indirizzo di residenza e domicilio, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica;
d) Denominazione, sede legale, sede operativa dell’associazione degli ecovolontari;
e) Nome e indirizzo del Comune;
f) Data dell’iscrizione;
g) Data del recesso o della decadenza.
2. Le associazioni e i Comuni indicati all’art. 3, comma 3, sono tenuti ad aggiornare costantemente l’elenco dei volontari che prestano il servizio di ecovolontariato dando tempestiva comunicazione di ogni variazione al CISA.
Art. 5- Riconoscimento
1. Il Consorzio consegna a ciascun ecovolontario una divisa composta da giubbino e cappellino recanti i segni distintivi del Consorzio stesso e la dicitura “ecovolontario”.
2. Il Consorzio consegna, inoltre, a ciascun ecovolontario una tessera di riconoscimento recante la fotografia, il nome e il cognome dell’ecovolontario oltre ai segni distintivi del Consorzio stesso.
Art. 6 – Compiti dell’ecovolontario e divieti
1. L’ecovolontario presta il proprio operato volontariamente e gratuitamente cooperando con il Consorzio e con i Comuni al fine di salvaguardare l’ambiente e la salute pubblica.
2. Tra il Consorzio e l’ecovolontario o le associazioni e i Comuni che li rappresentano non si instaura alcun rapporto di lavoro né alcun vincolo di subordinazione.
3. L’ecovolontario presta il proprio servizio prevalentemente nel Comune di residenza.
4. L’ecovolontario è libero di stabilire quanto tempo dedicare alla propria opera, i contenuti del proprio operato nel rispetto del regolamento e della convenzione.
5. L’ecovolontario riconosce il ruolo di indirizzo e coordinamento del Consorzio.
6. L’ecovolontario può:
a) Diffondere informazioni sulla corretta gestione dei rifiuti urbani;
b) Partecipare in qualità di esperto a incontri informativi e di educazione alla corretta gestione dei rifiuti organizzati dal Consorzio e dal Comune rispettando le modalità di intervento definite dai proponenti stessi;
c) Partecipare in qualità di esperto, su invito dell’amministratore del condominio, ad assemblee condominiali per divulgare informazioni sulla corretta gestione dei rifiuti;
d) Segnalare la presenza di rifiuti abbandonati sul territorio;
e) Verificare le condizioni di decoro delle isole ecologiche stradali e la presenza di rifiuti abbandonati all’esterno dei contenitori;
f) Xxxxxxxxx disservizi del gestore;
g) Xxxxxxxxx comportamenti scorretti per quanto concerne la raccolta differenziata dei rifiuti.
7. Nell’esercizio dei compiti indicati al comma 6, l’ecovolontario non può:
a) Raccogliere e trasportare rifiuti;
b) Ispezionare i centri di raccolta o manipolare i rifiuti presenti negli stessi, sia quelli depositati che quelli che stanno per essere depositati da cittadini e utenze non domestiche o dal gestore;
c) Eseguire analisi dei rifiuti che comportino un contatto fisico con gli stessi;
d) Emettere sanzioni verso il gestore o verso i cittadini e le utenze non domestiche;
e) Richiedere generalità di soggetti colti a compiere illeciti conferimenti di rifiuti;
f) Fotografare o ritrarre in alcun altro modo soggetti colti a compiere illeciti conferimenti di rifiuti;
g) Compiere operazioni per le quali sia richiesta dalla normativa di competenza una specifica autorizzazione (per esempio, raccolta e trasporto rifiuti).
h) Svolgere attività diverse o in contrasto rispetto a quelle che gli sono state indicate dal Consorzio ai sensi del successivo art.7.
8. L’ecovolontario deve tenere un comportamento educato e rispettoso verso chiunque.
9. L’ecovolontario deve indossare la divisa e la tessera di riconoscimento consegnategli dal Consorzio. L’ecovolontario si impegna a tenere pulita e ordinata la propria divisa.
Art. 7 – Compiti del Consorzio
Oltre a quanto previsto da altre norme del Regolamento, il Consorzio:
a) Predispone il programma delle attività degli ecovolontari con l’indicazione delle priorità e lo invia agli ecovolontari medesimi.
b) Organizza periodicamente incontri di formazione e aggiornamento per gli ecovolontari;
c) Istituisce un indirizzo di posta elettronica per comunicare con gli ecovolontari;
d) Organizza periodicamente incontri con gli ecovolontari per un confronto e una verifica sulle attività che stanno conducendo e per raccogliere istanze e suggerimenti per il miglioramento dell’operato degli ecovolontari stessi;
e) Risponde alle richieste di informazioni e di chiarimenti degli ecovolontari entro il termine ordinario di cinque giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) a meno che la complessità della materia non richieda un tempo maggiore;
f) Dà riscontro alle segnalazioni pervenute dagli ecovolontari;
g) Provvede a verificare le segnalazioni degli ecovolontari e ad assumere le decisioni conseguenti.
e) Xxxxxxx agli ecovolontari le iniziative per le quali auspica la loro collaborazione quali campagne di comunicazione, incontri di educazione ambientale, convegni, seminari e così via;
Art. 8 – Comunicazioni e segnalazioni
1. Le comunicazioni tra Consorzio e ecovolontari possono avvenire per posta elettronica all’indirizzo dedicato oppure per fax o per lettera ordinaria o per telefono ai recapiti indicati nella convenzione. Tali comunicazioni sono inviate per conoscenza anche all’Assessore all’Ambiente del Comune nel quale viene espletata l’attività di vigilanza
2. Le comunicazioni riferite a segnalazione di disservizi e di comportamenti scorretti nella gestione dei rifiuti devono essere eseguite solo in forma scritta e inviate via e-mail o per posta ordinaria.
Art. 9 – Recesso e decadenza
1. L’ecovolontario o l’associazione o il Comune che lo rappresentano sono liberi di recedere in qualsiasi momento dalla Convenzione dandone comunicazione scritta al Consorzio.
2. La qualifica di ecovolontario decade qualora l’ecovolontario non rispetti i divieti indicati all’art.6, commi 7, 8, 9, del presente Regolamento. Nel caso si verifichi uno di questi eventi, il Consorzio valutata la documentazione inerente, convoca l’ecovolontario per conoscere la sua versione. Il Consorzio a seguito dell’audizione dell’ecovolontario, ha piena autonomia di decisione e di esprimersi in merito alla decadenza.
Art. 10 – assicurazioni
Il Consorzio assicura gli ecovolontari, anche quelli appartenenti alle associazioni o ai gruppi comunali indicati all’art. 3, contro i rischi di responsabilità civile e infortuni ai quali possono andare incontro nello svolgimento del loro operato nel rispetto del Regolamento e della Convenzione.
Art. 11 – Coinvolgimento dei Comuni
Il Consorzio tiene costantemente informati i Comuni di tutte le iniziative che coinvolgono gli ecovolontari.