DISPOSIZIONI COMUNI LIFE+ 2007
DISPOSIZIONI COMUNI LIFE+ 2007
(Settembre 2007)
INDICE
PARTE I - DISPOSIZIONI GIURIDICHE E AMMINISTRATIVE 2
Articolo 1 - Riferimenti 2
Articolo 2 - servizio responsabile della Commissione e la corrispondenza 2
Articolo 3 - I partecipanti 2
Articolo 4 - Ruolo e obblighi del beneficiario di coordinamento 2
Articolo 5 - Ruolo e obblighi dei beneficiari associati 3
Articolo 6 - obblighi comuni, sia per il coordinamento e il beneficiario beneficiari associati 3
Articolo 7 - Progetto cofinanziatori 3
Articolo 8 - I subappaltatori 4
Articolo 9 - Ruolo dei gruppi esterni di controllo 4
Articolo 10 - Responsabilità civile 4
Articolo 11 - Conflitto di interessi 4
Articolo 12 - Rapporti sulle attività tecniche 4
Articolo 13 - Azioni di comunicazione, pubblicità per il sostegno comunitario e audio-visivi prodotti 5
Articolo 14 - I dati territoriali 6
Articolo 15 - Modifica l'accordo 6
Articolo 16 - Ritardi di esecuzione 6
Articolo 17 - rinvio della data di fine 6
Articolo 18 - Riduzione di prestazioni e di guasti tecnici 7
Articolo 19 - Chiusura del progetto 7
Articolo 20 - Riservatezza 8
Articolo 21 - Protezione dei dati 8
Articolo 22 - Proprietà e sfruttamento dei risultati 8
Articolo 23 - Legge applicabile e foro competente 8
PARTE II – DISPOSIZIONI FINANZIARIE 8
Articolo 24 - contributo finanziario della Comunità al progetto 8
Articolo 25 - I costi ammissibili 9-10
Articolo 26 - Costi non ammissibili 11
Articolo 27 - Sanzioni pecuniarie 12
Articolo 28 - Modalità di pagamento 13
Articolo 29 - Dichiarazione delle spese e delle entrate 13
Articolo 30 - Imposta sul valore aggiunto 13
Articolo 31 - Revisione indipendente del bilancio 14
Articolo 32 - Controllo finanziario della Commissione 14
Articolo 33 - Controlli e ispezioni 14
Articolo 34 - aiuti di Stato 14
Articolo 35 - Acquisto e diritti fondiari, terra di locazione 14-15
DISPOSIZIONI COMUNI PARTE I --
Giuridiche e amministrative
Articolo 1 -- Riferimenti
Tutti i progetti LIFE + devono essere effettuati in conformità con, in ordine di precedenza:
• Il Regolamento (CE) n. 614/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007 (LIFE+)1;
• Le disposizioni particolari della convenzione di sovvenzione inviate per la firma del beneficiario coordinatore,
• Tali disposizioni comuni sono incluse nella convenzione di sovvenzione,
• La proposta di progetto (di seguito denominata "il progetto") individuate nella convenzione di sovvenzione (Allegato I),
che costituiscono parte integrante della convenzione di sovvenzione.
Articolo 2 --
Servizio responsabile della Commissione e la corrispondenza
2,1 Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui qui di seguito, la Commissione è rappresentata dalla direzione generale Ambiente nella persona del suo ordinatore o ordinatore di sub-delega.
2,2 Tutta la corrispondenza deve recare il numero di identificazione e il titolo del progetto e deve essere inviata al seguente indirizzo:
Commissione europea Direzione generale Ambiente Unità ENV.E.4 - BU-9 2 / 1
B - 1049 Bruxelles
Una copia di tutta la corrispondenza deve essere inviata al team di controllo esterno designato dalla Commissione.
La posta è considerata ricevuta dalla Commissione alla data in cui è formalmente registrata dal responsabile della Commissione di cui sopra.
Articolo 3 -- Partecipanti
Progetti LIFE+ possono comprendere quattro tipi di "partecipanti", a seconda del loro ruoli e obblighi:
• coordinamento beneficiario,
• associati beneficiario (i),
• coofinanziatore (s),
• subappaltatore (s).
Articolo 4 --
Ruolo e obblighi del beneficiario di coordinamento
4,1 Il beneficiario coordinatore è l'unico soggetto legalmente e finanziariamente responsabile nei confronti della Commissione per la piena attuazione del progetto, delle misure per realizzare gli obiettivi del progetto e per la diffusione dei risultati del progetto.
4,2 Al beneficiario coordinatore, attraverso il mandato allegato alla convenzione di sovvenzione, è concesso di incaricare i beneficiari associati ad agire in suo nome e per suo conto nel firmare l'accordo di sovvenzione e le sue eventuali successive modifiche con la Commissione.
4,3 Il beneficiario coordinatore accetta tutte le disposizioni dell'accordo con la Commissione.
4,4 In virtù del mandato firmato, il beneficiario coordinatore è il solo beneficiario avente diritto al ricevimento dei fondi della Commissione e di distribuire gli importi corrispondenti ai beneficiari associati in base alla partecipazione al progetto e, come specificato negli accordi conclusi tra i beneficiari associati, di cui all'articolo 4,8 .
4,5 Ogni volta che un associato beneficiario / co-finanziatore riduce il suo contributo finanziario, deve essere compito del beneficiario coordinatore, in accordo con i suoi associati beneficiari, di reperire le risorse necessarie per garantire la corretta attuazione del progetto. In nessun caso la Commissione può aumentare il suo contributo o il tasso di co-finanziamento.
4,6 Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 24, il beneficiario coordinatore contribuisce finanziariamente al progetto.
4,7 Il beneficiario coordinatore è l'unico punto di contatto per la Commissione e deve essere l'unico partecipante che riferisce direttamente alla Commissione sul piano tecnico e finanziario di avanzamento del
progetto. Il beneficiario coordinatore, pertanto, deve fornire alla Commissione tutte le necessarie relazioni, in conformità con l'articolo 12.
4,8 Il beneficiario coordinatore è tenuto a concludere con tutti i beneficiari associati accordi che descrivono le condizioni tecniche e finanziarie di partecipazione nel progetto. Tali accordi devono essere pienamente compatibili con la convenzione di sovvenzione firmato con la Commissione, facendo un riferimento preciso alle presenti disposizioni comuni e devono contenere, come minimo, i contenuti descritti nelle Linee guida rilasciata dalla Commissione. Essi devono essere firmati dal beneficiario coordinatore e dai beneficiari associati e notificati alla Commissione entro nove mesi dalla data di inizio del progetto. Le disposizioni della convenzione di sovvenzione, tra cui il mandato (articoli 5.2 e 5.3), ha la precedenza su qualsiasi altro accordo tra il beneficiario e associati di beneficiario coordinatore, che possono avere un effetto sullo stato di attuazione del citato accordo tra il coordinatore e Commissione.
Articolo 5 --
Ruolo e gli obblighi dei beneficiari associati
5.1 Gli associati beneficiari sono esclusivamente le organizzazioni identificate come tali nel progetto che si sono impegnati alla realizzazione del progetto attraverso le forme pertinenti. Il beneficiario è tenuto a firmare l'accordo con gli associati di cui all'articolo 4,8 e debbono essere direttamente coinvolti nella realizzazione tecnica di uno o più dei compiti del progetto.
5,2 I beneficiari associati, attraverso il mandato allegato alla convenzione di sovvenzione, in accordo con il coordinatore beneficiario, possono agire in suo nome e per suo conto al momento di firmare la convenzione di sovvenzione e le sue eventuali successive modifiche con la Commissione. Di conseguenza il coordinatore beneficiario assume la piena responsabilità giuridica sui relativi mandati per l'attuazione della convenzione.
5,3 Gli associati beneficiari accettano tutte le disposizioni dell'accordo con la Commissione, in particolare tutte le disposizioni che riguardano i beneficiari associati e il coordinatore beneficiario. In particolare, essi riconoscono che, in virtù del mandato firmato, il beneficiario coordinatore è il solo beneficiario del diritto a ricevere i fondi della Commissione e di distribuire gli importi corrispondenti all’azione ai beneficiari associati in base alla partecipazione.
5,4 Gli associati beneficiari devono fare tutto quanto in loro potere per aiutare il beneficiario coordinatore al soddisfacimento dei suoi obblighi ai sensi della convenzione di sovvenzione. In particolare, il beneficiario associato dichiara di fornire all'organismo di coordinamento beneficiario qualsiasi documento o informazione (tecnica e finanziaria) possa essere richiesta, nel più breve tempo possibile dopo aver ricevuto la richiesta del beneficiario di coordinamento.
5,5 Ogni associato beneficiario deve contribuire finanziariamente al progetto e beneficiare del contributo finanziario della Commissione alle condizioni previste nella convenzione di cui all'articolo 4,8.
5,6 I beneficiari associati non riferiscono direttamente alla Commissione sul piano tecnico e finanziario in progress se non esplicitamente richieste in tal senso dalla Commissione.
Articolo 6 --
Obblighi comuni, sia per il coordinamento e il beneficiario beneficiari associati
6,1 Il beneficiario coordinatore e i beneficiari associati mantengono aggiornati i libri di conto, secondo le normali convenzioni contabili loro imposte dalla legge e dai regolamenti in vigore. Per motivi di rintracciabilità delle spese e delle entrate, dovrà mettersi in atto un sistema di contabilità analitica (centro di costi contabili). Il beneficiario coordinatore e i beneficiari associati mantengono per tutta la durata del progetto e per almeno cinque anni dopo il pagamento finale, tutti i documenti giustificativi di tutte le spese, le entrate e gli introiti per il progetto, come riferito alla Commissione, come ad esempio i documenti di gara, le fatture, ordini di acquisto, la prova dei pagamenti, buste paga, fogli di presenza e gli altri documenti utilizzati per il calcolo e la presentazione dei costi. Tale documentazione deve essere chiara, precisa ed efficace e deve essere presentata alla Commissione quando richiesto. Il beneficiario coordinatore conserva le copie di tutti i documenti giustificativi di tutti i beneficiari associati.
6,2 Il beneficiario coordinatore e i beneficiari associati provvedono affinché tutte le fatture, che includono un chiaro riferimento al progetto, contengano un link al sistema di contabilità analitica.
6,3 Il beneficiario coordinatore e gli associati beneficiari provvedono affinché il sostegno comunitario sia pubblicizzato, come indicato all'articolo 13.
6,4 Il beneficiario coordinatore e i beneficiari associati possono scambiare liberamente il know-how necessario per l'esecuzione del progetto.
6,5 Il beneficiario coordinatore è tenuto a non agire, nel contesto del progetto, come sub-contraenti o da fornitore per i beneficiari associati. I beneficiari associati non possono agire, nel contesto del progetto, come sub-contraenti o da fornitori per il beneficiario coordinatore o di altri beneficiari associati.
Articolo 7 --
Progetto di co-finanziatori
7,1 I co-finanziatori devono solo contribuire finanziariamente al progetto, non devono essere direttamente coinvolti nella realizzazione tecnica del progetto e non possono beneficiare del finanziamento comunitario. 7,2 Il beneficiario coordinatore e/o i suoi associati beneficiari devono concludere con i co-finanziatori gli
accordi necessari per garantire il co-finanziamento, a condizione che questi non violino gli obblighi del beneficiario di coordinatore e/o associati beneficiari, come indicato nella convenzione di sovvenzione.
Articolo 8 -- Subappaltatori
8.1 Per compiti specifici di durata fissa, un progetto può anche essere affidato a sub-contraenti, che non devono essere considerati come associati beneficiari.
8,2 I sub-contraenti forniscono servizi esterni al beneficiario coordinatore e/o associati beneficiari, che devono pagare l'intero prezzo corrispondente al servizio fornito.
8,3 I sub-appaltatori non effettuano alcun investimento finanziario nel progetto e, pertanto, non devono beneficiare di eventuali diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto.
8,4 Qualsiasi beneficiario coordinatore pubblico deve subappaltare in conformità con le norme applicabili in materia di gare d'appalto pubbliche, in conformità alle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici.
Per i contratti superiori a € 125 000, qualsiasi beneficiario coordinatore pubblico e/o privato è tenuto a invitare le offerte concorrenziali da parte di potenziali subappaltatori e concludere il contratto con l'offerta economicamente più vantaggiosa, in tal modo, essa deve osservare i principi di trasparenza e di parità di trattamento dei potenziali sub-appaltatori e si avrà cura di evitare qualsiasi conflitto di interessi.
Le norme in materia di gare d'appalto di cui ai due paragrafi precedenti si applicano anche in caso di acquisto di beni durevoli.
8,5 Tutte le fatture emesse da subappaltatori deve recare un chiaro riferimento al progetto LIFE + (vale a dire numero e titolo o un titolo breve) e dell'ordine/subappalto rilasciato dal beneficiario coordinatore e/o associati beneficiari. Tutte le fatture devono inoltre essere sufficientemente dettagliate da consentire l'identificazione di singoli elementi oggetto del servizio offerto (vale a dire descrizione chiara e costo di ciascuna voce).
Articolo 9 --
Ruolo dei gruppi esterni di controllo
9,1 Per il controllo del progetto, la Commissione può farsi sostenere da gruppi esterni di controllo. I gruppi di controllo assistono, seguono e valutano l'avanzamento del progetto e la sua coerenza con i costi sostenuti. Essi agiscono strettamente come un organo consultivo per la Commissione. I gruppi di controllo sono indipendenti dai progetti. I gruppi di controllo devono verificare l'attuazione del progetto e forniscono valutazioni sulle relazioni presentate alla Commissione.
9,2 I gruppi di controllo non sono autorizzati a prendere alcuna decisione a nome della Commissione. Una raccomandazione o una dichiarazione fornita al team di monitoraggio del beneficiario coordinatore o ai beneficiari associati non può essere interpretato come una posizione in rappresentanza della Commissione. 9,3 I gruppi esterni di controllo deliberano con le stesse regole di riservatezza, come quelle istituite tra i partecipanti al progetto e la Commissione (come previsto dall'articolo 20).
Articolo 10 -- Responsabilità civile
10.1 La Commissione non può, in nessun caso o per qualsiasi ragione, essere ritenuta responsabile in caso di sinistri riguardanti qualsiasi danno o pregiudizio, durante lo svolgimento del progetto derivante dalla convenzione di sovvenzione . Le richieste di indennizzo o di rimborso relative ai reclami devono essere accolti dalla Commissione.
10,2 Il beneficiario coordinatore esonera la Commissione da ogni responsabilità concernente il rapporto con i suoi associati beneficiari o gli accordi sottoscritti con essi in questo contesto.
10,3 Il beneficiario coordinatore e beneficiari associati sono gli unici responsabili nei confronti dei terzi, anche per danni di qualsiasi genere da loro sostenuta, mentre il progetto è realizzato.
Articolo 11 -- Conflitto di interessi
11,1 Il beneficiario coordinatore e tutti i beneficiari si impegnano a prendere tutte le misure necessarie per evitare qualsiasi rischio di conflitto di interessi che potrebbe pregiudicare l'imparzialità e obiettività nell'assolvimento dei convenzione di sovvenzione. Tali conflitti di interessi possono sorgere in particolare a causa di interessi economici, da affinità politiche o nazionali, da ragioni familiari o affettive o da ogni altra comunanza d'interessi.
11,2 Eventuali situazioni che costituiscano o rischiano di portare a un conflitto di interessi durante l'esecuzione della convenzione di sovvenzione devono essere portati all'attenzione della Commissione, per iscritto, senza indugio. Il beneficiario coordinatore e tutti i beneficiari associati, senza indugio, prendono le misure necessarie per rimediare a questa situazione. La Commissione si riserva il diritto di verificare che le misure adottate siano adeguate e la stessa può adottare ulteriori misure se ciò è ritenuto necessario.
Articolo 12 --
Rapporti sulle attività tecniche
12,1 Il beneficiario coordinatore deve informare regolarmente la Commissione sui progressi e sui risultati del
progetto LIFE + attraverso la presentazione dei seguenti relazioni:
• Una relazione iniziale, da consegnare entro nove mesi dalla di inizio del progetto;
• Una relazione finale, da consegnare entro tre mesi dalla conclusione del progetto;
• Per i progetti di durata superiore a 24 mesi e un contributo comunitario di oltre € 300 000, uno relazione intermedia, da consegnare, insieme con la richiesta di metà periodo pre-finanziamento, dopo che la soglia di cui all'articolo 28,3 è stata raggiunta;
• Qualsiasi relazione progresso ritenuta necessaria al fine di assicurare che il ritardo tra rapporti consecutivi non superi 18 mesi.
Eccezionalmente, se la soglia di cui all'articolo 28,3 viene raggiunta entro i primi nove mesi di durata del progetto, la relazione iniziale e la relazione intermedia potrebbero essere fusi in una sola.
Le informazioni relative alla tecnica e / o gestione finanziaria del progetto può essere richiesta dalla Commissione in qualsiasi momento.
12,2 La forma e il contenuto delle relazioni deve essere conforme alle linee guida rilasciata dalla Commissione. Tutti i rapporti contengono le informazioni necessarie per la Commissione al fine di valutare lo stato di attuazione del progetto, il rispetto del piano di lavoro, la situazione finanziaria del progetto e se gli obiettivi di progetto sono stati raggiunti o se sono ancora raggiungibili. Le relazioni di esordio, a medio termine e finali contengono anche le informazioni di cui gli articoli pertinenti, 12,5 a 12,7.
12,3 Tutti i rapporti, sia su supporto cartaceo che elettronico, deve essere trasmessa contemporaneamente alla Commissione e al team di monitoraggio esterno designato dalla Commissione, ciascuno di essi ricevono uno copia completa dei rapporti tecnici, compresi gli allegati, e una copia della dichiarazione delle spese e delle entrate.
12,4 Il coordinatore beneficiario deve presentare una copia della relazione finale alle autorità degli Stati membri. Questi ultimi hanno anche il diritto di chiedere una copia della relazione intermedia.
12,5 Relazione inaugurale
In aggiunta alle informazioni di cui all'articolo 12,2, occorre creare una relazione che contienga una valutazione per verificare se gli obiettivi del progetto e del piano di lavoro sono ancora valide. Sulla base della relazione iniziale presentata dal beneficiario di coordinamento e, se gli obiettivi del progetto non sono realizzabili o il piano di lavoro non è fattibile, la Commissione può avviare una procedura di risoluzione anticipata, in conformità con l'articolo 19.
12,6 Relazione intermedia
In aggiunta alle informazioni di cui all'articolo 12,2, la relazione intermedia deve contenere una dichiarazione delle spese e delle entrate ed informazioni sufficienti da consentire una valutazione preliminare di ammissibilità delle spese sostenute finora.
12,7 Relazione finale
In aggiunta alle informazioni di cui all'articolo 12,2, la relazione finale deve contenere una dichiarazione delle spese e delle entrate e tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di valutare l'ammissibilità delle spese sostenute e la sostenibilità in futuro dei risultati del progetto.
Articolo 13 --
Azioni di comunicazione, pubblicità per il sostegno comunitario e audio-visivi prodotti
13,1 Il coordinatore beneficiario e gli associati beneficiari devono pubblicizzare il progetto e i suoi risultati, menzionando sempre il sostegno comunitario ricevuto. Dettagli di questa attività devono essere riportati in ogni relazione di attività.
13,2 Il coordinatore beneficiario e i beneficiari associati menzionano il sostegno dato dalla Comunità in tutti i documenti e i media prodotti nell'ambito del progetto, utilizzando il logo LIFE fornito dalla Commissione. Per i materiali audiovisivi, nei ringraziamenti all'inizio e/o alla fine deve comprendere una chiara ed esplicita menzione del sostegno ottenuto da LIFE (ad esempio "Con il contributo dello strumento finanziario LIFE della Comunità europea").
13.3 Il logo LIFE non può essere considerata un marchio di qualità certificata o di marchio di qualità ecologica. Il suo uso deve essere limitato all’attività di divulgazione.
13,4 Il coordinatore beneficiario è tenuto a creare un sito web del progetto o ad utilizzare un sito web per la diffusione delle attività del progetto, di progresso e di risultati. L'indirizzo web in cui i principali risultati del progetto sono a disposizione del pubblico devono essere indicati nelle relazioni. Questo sito è on-line al più tardi sei mesi dopo l'inizio del progetto, deve essere regolarmente aggiornato e devono essere conservati per almeno cinque anni dopo la fine del progetto.
13,5 Il coordinatore beneficiario e gli associati beneficiari devono erigere e mantenere bacheche con la descrizione del progetto presso i luoghi in cui è applicata, su luoghi strategici accessibili e visibili al pubblico. Il logo LIFE deve figurare su di essi in ogni momento.
13,6 Per LIFE + Natura progetti, gli obblighi di cui agli articoli 13,2 e 13,5 vale anche per il logo di Natura 2000. Se il progetto ha importanza in termini di creazione della rete Natura 2000 deve essere descritto nella bacheca. 13,7 Una sintesi del progetto, tra cui il nome e le informazioni di contatto del coordinatore beneficiario, saranno immessi sul sito web di LIFE e messa a disposizione del pubblico in generale.
13,8 Tutti i beni durevoli acquistati nel quadro del progetto devono recare il logo LIFE, se non altrimenti specificato dalla Commissione.
13,9 Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 20, la Commissione è autorizzata a pubblicare, sotto qualsiasi forma e in qualunque supporto, compreso Internet, tutte le informazioni relative al progetto o prodotti del progetto che ritenga utili. Il beneficiario di coordinamento e i beneficiari associati concedono alla Commissione il diritto non esclusivo di riprodurre, doppiare se necessario, distribuire o utilizzare qualsiasi documento audio- visivo prodotto dal progetto, in tutto o in parte, senza limiti di tempo, per scopi non-commerciali, anche nel corso di manifestazioni pubbliche. La Commissione, tuttavia, non deve essere considerata come "co- produttore". La Commissione si riserva il diritto di utilizzare le fotografie presentate in varie relazioni di cui all'articolo 12, per illustrare tutte le informazioni che produce questo materiale. Essa si impegna a garantire l’indicazione e il numero di riferimento del progetto.
Articolo 14 -- Dati territoriali
Strumenti elettronici, che includono i dati territoriali e sono prodotte nel quadro di un progetto LIFE +, devono essere conformi con la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007 che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) 2.
2 GU L 108 del 25.4.2007, pag 1.
Articolo 15 --
Emendamento presentato l'accordo
15,1 Il coordinatore beneficiario informa la Commissione, nelle relazioni tecniche o per lettera, di tutte le eventuali modifiche al progetto, come specificato nella convenzione di sovvenzione. Cambiamenti che modificano sostanzialmente gli obiettivi generali del progetto, che potrebbero rimettere in discussione la decisione della concessione di una sovvenzione o che sarebbe contrario alla parità di trattamento dei richiedenti non saranno accettate.
15,2 Quando le modifiche sono sostanziali, occorre scrivere un ulteriore accordo che deve essere rilasciato da parte della Commissione. Modifiche sostanziali sono:
Cambiamenti significativi della natura o del contenuto delle azioni e / o prodotti;
Cambiamenti dello status giuridico del beneficiario o di coordinamento di un associato beneficiario; Modifiche al progetto di partenariato struttura;
Modifiche della durata del progetto;
Modifiche al progetto di bilancio provvisorio, aumentando di oltre il 10% e € 30 000 i costi previsti in una o più categorie di spesa. Queste soglie si applicano a ciascuno dei tre sottocategorie di beni durevoli. Essi non si applicano alla categoria di "spese generali", per i quali il limite di cui all'articolo
25.13 non può essere superato.
15,3 Nei casi di cui all'articolo 15,2 il coordinatore beneficiario deve presentare una richiesta formale di modifica, in conformità con le linee guida rilasciata dalla Commissione. Quando una richiesta di modifica include modifiche del progetto di partenariato e/o di bilancio messi a disposizione da parte di un beneficiario associato o da un co-finanziatore, il relativo beneficiario / cofinanziatore coinvolto deve firmare la modifica richiesta. La Commissione si riserva il diritto di accettare o rifiutare la richiesta e possono decidere di non prendere in considerazione qualsiasi richiesta pervenuta al più tardi di tre mesi prima della fine del progetto.
Articolo 16 --
Ritardi di esecuzione
16,1 La data iniziale di un progetto è la data indicata nella speciale disposizioni della convenzione di sovvenzione, a prescindere dalla data della firma della convenzione di sovvenzione o del pagamento del primo prefinanziamento.
16,2 Il coordinatore beneficiario informa la Commissione, senza indugio e con tutti i dettagli, di qualsiasi evento che è suscettibile di ostacolare o ritardare l'esecuzione del progetto. Le parti interessate devono concordare le misure da adottare.
16,3 La Commissione si riserva il diritto di risolvere la convenzione di sovvenzione o annullare la concessione, in cui un ritardo potrebbe verificarsi, che porterebbe a una riduzione del valore dei risultati.
Articolo 17 --
Il rinvio della data di fine
17.1 Un posticipo della data di fine di un progetto può essere concessa solo per imprevedibili circostanze eccezionali che rendono l'attuazione di una o di più azioni di progetto impossibile per un certo periodo di tempo.
17,2 Una richiesta di rinvio della data di fine di un progetto deve essere presentato in conformità con le linee guida rilasciata dalla Commissione e contenere informazioni sufficienti per consentire alla Commissione di valutare la giustificazione per i ritardi e la fattibilità di un piano di lavoro riveduto. La Commissione si riserva il
diritto di accettare o rifiutare la richiesta e possono decidere di non prendere in considerazione qualsiasi richiesta pervenuta al più tardi tre mesi prima della fine del progetto.
Articolo 18 --
Riduzione delle prestazioni e guasti tecnici
La Commissione si riserva il diritto di ridurre, se del caso il cofinanziamento comunitario a fronte di una sostanziale quantitativa o qualitativa riduzione nella realizzazione di azioni del progetto.
Articolo 19 -- Chiusura del progetto
19.1 La Commissione può risolvere la convenzione di sovvenzione, senza alcun indennizzo da parte sua:
• Qualora il beneficiario di coordinamento non abbia rispettato un sostanziale obbligo a suo carico, ai sensi della convenzione di sovvenzione, senza motivate ragioni tecniche o economiche;
• In caso di forza maggiore o se l'azione è stata sospesa a causa di circostanze eccezionali;
• Se diventa chiaro che il progetto non raggiungere i suoi obiettivi;
• Se il beneficiario di coordinamento è responsabile della sostanziale irregolarità nella gestione di un progetto.
19,2 Ai fini della risoluzione di un progetto, la Commissione applica una procedura standard o una procedura d'urgenza.
19,3 Procedura standard
La Commissione invia una prima lettera raccomandata in cui si indica che la procedura di risoluzione è già stata avviata, spiega le ragioni di questo, invita vivamente il coordinamento beneficiario al rispetto degli obblighi previsti dalla convenzione di sovvenzione ed a rispondere entro trenta giorni dalla ricezione della prima lettera. Dopo la valutazione di eventuali osservazioni presentate dal beneficiario di coordinamento, la Commissione può annullare o sospendere la procedura di risoluzione, o inviare una seconda lettera raccomandata in cui informa il beneficiario di coordinamento che il progetto è terminato e imposta la nuova data di fine del progetto. Se la Commissione non riceva una risposta alla sua prima lettera entro trenta giorni dalla data di ricevimento del progetto è considerato terminato al suddetto termine.
In tutti i casi in cui la procedura si conclude con la risoluzione del progetto, una relazione finale è prevista entro tre mesi dalla nuova data di fine del progetto.
19,4 Procedura d’urgenza
La Commissione può risolvere la convenzione di sovvenzione, con effetto immediato, senza preavviso e senza versamento di indennizzo se:
• Il coordinatore beneficiario è dichiarato fallito, è in liquidazione o è oggetto di procedimenti simili;
• Il coordinatore beneficiario ha deliberatamente fatto dichiarazioni false o incomplete per ottenere il contributo finanziario della Comunità prevista nel contratto;
• Il coordinatore beneficiario, intenzionalmente o per negligenza, ha commesso una sostanziale irregolarità nello svolgimento di tale accordo, che provoca o potrebbe causare una perdita per il bilancio comunitario;
• Il coordinatore beneficiario si impegna contro la frode finanziaria, corruzione o altre attività illecite, a scapito delle Comunità;
• Il coordinatore beneficiario è riconosciuto colpevole di un reato che coinvolge la sua condotta professionale con sentenza passata in giudicato, o si sia reso colpevole di una colpa professionale grave dimostrata da qualsiasi mezzo giustificato.
In questo caso, la Commissione comunica al beneficiario di coordinamento attraverso una lettera raccomandata che il progetto è terminato con effetto immediato. Una relazione finale è prevista entro tre mesi dalla nuova data di fine del progetto.
19.5 La risoluzione della convenzione di sovvenzione per irregolarità finanziarie non pregiudica l'applicazione di altre misure amministrative o sanzioni che possono essere imposte in conformità con il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla protezione dell'Unione europea Comunità da rischi finanziari.
In caso di risoluzione della convenzione di sovvenzione, la Commissione potrà esigere il rimborso totale o parziale degli importi già versati. Solo le informazioni disponibili alla fine delle procedure di cui agli articoli 19,3 e 19,4 verranno considerate per determinare l'importo delle spese ammissibili.
19.6 Il coordinatore beneficiario può porre fine al progetto in qualsiasi momento dando preavviso scritto, a condizione che sussistano valide ragioni tecniche o economiche. Il coordinatore beneficiario ha l'obbligo di presentare una relazione finale, non più tardi di tre mesi dopo il suddetto preavviso scritto, che illustri lo stato di attuazione del progetto e le ragioni della risoluzione, insieme con una dichiarazione finale delle spese e delle entrate, sulla base della quale la Commissione determinerà l'ammontare delle spese ammissibili. In mancanza di motivazione o qualora la Commissione non accetti le ragioni, si considera che il coordinatore beneficiario abbia risolto impropriamente il presente accordo e la Commissione può chiedere il rimborso degli importi già versati.
Articolo 20 -- Riservatezza
La Commissione e il coordinatore beneficiario e i beneficiari associati si impegnano a mantenere la riservatezza su qualsiasi documento, informazione o altro materiale loro comunicati in via riservata, la cui divulgazione potrebbe nuocere una delle parti. Le parti restano vincolate a tale obbligo anche dopo la data di chiusura del progetto. I dati personali inseriti nel progetto saranno gestiti elettronicamente, e sono messi a disposizione della Commissione europea, ed altre istituzioni UE e ad un team esterno di monitoraggio, che sono vincolati da un accordo di riservatezza. Questo strumento di gestione è usato esclusivamente per gestire progetti LIFE.
Articolo 21 -- Protezione dei dati
21,1 Il coordinatore beneficiario ha il diritto di accedere ai dati e alle informazioni in possesso della Commissione che riguardano il suo progetto, e di chiedere eventuali correzioni.
21.2 La Commissione, il coordinatore beneficiario e i beneficiari associati rispetteranno il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni comunitarie e degli organismi, nonché alla libera circolazione di tali dati.
21.3 Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 20, il beneficiario coordinatore deve essere consapevole degli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione documents5.
Articolo 22 --
Di proprietà e di sfruttamento dei risultati
22,1 Il coordinatore beneficiario e / o i suoi associati beneficiari sono i proprietari dei documenti, delle invenzioni brevettabili o brevettate e delle conoscenze tecniche acquisite nell'ambito del progetto.
22,2 La Commissione, al fine di promuovere l'uso di tecniche e modelli favorevoli per l'ambiente, attribuisce grande importanza a documenti, brevetti e know-how che il coordinatore beneficiario rendesse disponibili alla Comunità, a condizione che non siano discriminatori e a ragionevoli condizioni commerciali
22,3 La Commissione si aspetta che il beneficiario di coordinamento e / o i suoi associati ai beneficiari si conformino all'articolo 22,2, per un periodo di cinque anni dopo la scadenza del progetto.
22,4 Se il beneficiario di coordinamento, senza alcun legittimo motivo, rifiuta di concedere l'accesso a questi prodotti o di concedere licenze a queste condizioni, la Commissione si riserva il diritto di applicare le norme di cui all'articolo 19 o, se il progetto è terminato, la richiesta di pieno o parziale rimborso del contributo comunitario.
Articolo 23 --
Legge applicabile e foro competente
Il contributo della Comunità è soggetto ai termini della convenzione di sovvenzione, alle norme comunitarie applicabili e, su una base sussidiaria, dalla legge del Belgio in materia di sovvenzioni.
Il coordinatore beneficiario può portare in giudizio dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee e, in caso di impugnazione, alla Corte di Giustizia delle Comunità europee per le decisioni della Commissione riguardanti l'applicazione delle disposizioni della convenzione di sovvenzione e le modalità di applicazione,.
PARTE II --
Disposizioni finanziarie
Articolo 24 --
Contributo finanziario della Comunità per il progetto
24,1 L'importo del contributo finanziario della Comunità è determinato applicando la percentuale indicata nella convenzione di sovvenzione per le spese ammissibili sostenute.
24,2 L'importo totale versato dalla Commissione per il coordinatore beneficiario non può in nessun caso superare l'importo massimo fissato per il contributo della Comunità nella convenzione di sovvenzione, anche se il totale dei costi ammissibili effettivi di un progetto supera il bilancio fissato nella convenzione di sovvenzione.
Il coordinatore beneficiario si assicura che nessun altro finanziamento, diretto o indiretto, dell'Unione europea sia utilizzato per co-finanziare il progetto. Se una tale situazione si verifica durante la fase di attuazione del progetto il coordinatore beneficiario deve informare senza indugio la Commissione circa le misure che intende adottare per rispettare il proprio obbligo. Il revisore indipendente di cui all'articolo 31, controlla le fonti di finanziamento del progetto.
24.3 Xxxxx restando gli obblighi di cui agli articoli 4.6 e 5.5, il coordinatore beneficiario e i beneficiari associati accettano che il contributo della Comunità non può avere come oggetto o per effetto di produrre un profitto. Il profitto deve intendersi come un surplus di entrate che va oltre i costi del progetto, al momento della presentazione della richiesta di pagamento finale.
24,4 Entrate sono definite come i fondi ricevuti dalla Commissione, dei beneficiari associati e dei co-finanziatori e ricavi diretti generati, esclusivamente e direttamente, dal progetto (ad esempio, costi di partecipazione per le conferenze, le vendite di legname, ecc.)
Il coordinatore beneficiario deve assicurarsi che le eventuali entrate generate da e durante l'esecuzione del progetto devono essere considerate come entrate dirette per il progetto.
Xxxx entrate dirette devono essere sempre dichiarate e la Commissione riduce il contributo finanziario per riequilibrare reddito totale contro totale delle spese.
24,5 Fatto salvo il diritto di rescindere l'accordo ai sensi dell'articolo 19, e fatto salvo il diritto della Commissione di applicare le sanzioni di cui all'articolo 27, se l'azione non è attuata o è scarsamente attuata, in parte o in ritardo, la Commissione può ridurre in proporzione il contributo comunitario inizialmente previsto, in linea con l'effettiva attuazione delle azioni alle condizioni stabilite nella convenzione di sovvenzione.
24,6 Il conto bancario o sub-conto utilizzato dall'organismo di coordinamento beneficiario deve consentire di identificare i fondi versati dalla Commissione. Se i fondi versati su questo conto fruttano interessi o benefici equivalenti in base alla legge dello Stato sul cui territorio esso è aperto, tali interessi o benefici, se essi sono generati da pagamenti di prefinanziamento, saranno recuperati dalla Commissione di cui al 24,7 articolo.
24,7 Il coordinatore beneficiario è tenuto a notificare alla Commissione l'importo di eventuali interessi o vantaggi equivalenti derivanti dall’ importo di pre-finanziamento che ha ricevuto da parte della Commissione. La notifica deve essere fatta al momento della richiesta di pagamento del saldo della sovvenzione. L'interesse non deve essere trattato come entrata diretta per il progetto e sarà recuperato dalla Commissione mediante compensazione contro il pagamento del saldo.
Inoltre, quando il versamento di prefinanziamento è superiore a € 750 000 l'interesse o equivalenti benefici arrecati alla fine di ogni anno solare sarà comunicato dal coordinatore beneficiario alla Commissione entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Tali interessi saranno recuperati a titolo di un ordine di recupero.
Se il versamento di prefinanziamento è inferiore a € 50 000 interessi maturati non saranno dovute alla Commissione.
Interessi prodotti da prefinanziamenti versati da Stati membri non è dovuto alla Commissione.
24.8 Il coordinatore beneficiario e i suoi associati beneficiari, se del caso, accettano che il contributo finanziario della Comunità non costituisce un credito nei confronti della Commissione e non possono, pertanto, essere assegnati a qualsiasi altro organismo o ceduti a terzi in alcun modo.
Articolo 25 -- Costi ammissibili
25,1 Per essere considerati ammissibili, i costi devono essere:
• Previste nel bilancio del progetto o sono stati autorizzati attraverso un emendamento alla convenzione di sovvenzione;
• Direttamente collegati, e necessario, la realizzazione del progetto oggetto della convenzione di sovvenzione;
• Ragionevoli e rispondere ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economia e di rapporto costo-efficacia;
• Compatibile con fiscale applicabile e la legislazione sociale e effettivamente sostenute nel corso della durata del progetto, come definito nella convenzione di sovvenzione;
• Essere registrati nel conto del coordinatore beneficiario o di qualsiasi beneficiari associati o su documenti fiscali che siano identificabili e controllabili.
Un costo è considerato come sostenuto durante il periodo del progetto quando:
• L'obbligo giuridico di pagamento è stato contratto dopo la firma della convenzione di sovvenzione da parte della Commissione;
• L'attuazione delle azioni corrispondenti è iniziata dopo la data di inizio del progetto ed è stata completata prima della data di fine (le uniche eccezioni sono il costo della garanzia bancaria per il periodo dopo la firma della convenzione di sovvenzione e prima della data di inizio del progetto e per il periodo di sei mesi dopo la data di fine progetto e il costo della revisione contabile indipendente di cui all'articolo 31)
• Il costo è stato interamente versato prima della presentazione del rendiconto finanziario finale delle spese e delle entrate.
25,2 I costi del personale devono essere imputati al tempo effettivo dedicato al progetto. Essi devono essere calcolati sulla base del salario lordo effettivo più salari di applicabilità oneri sociali e qualsiasi altro costo compreso nella retribuzione, ma ad esclusione di qualsiasi altro costo. Il tempo che trascorre ogni dipendente che lavora al progetto, deve essere annotato in maniera tempestiva con orari con un equivalente sistema di registrazione di tempo stabiliti e regolarmente certificato dall'organismo di coordinamento beneficiario / associati beneficiario.
Contratti di servizio nei confronti di singoli individui possono essere imputati a questa categoria, a condizione che l'interessato lavori con il coordinatore beneficiario e/o associati beneficiari locali e sotto il suo controllo e a
condizione che tale pratica sia conforme con la legislazione nazionale in materia. Il tempo che trascorre ogni singolo lavoratore sul progetto, deve essere registrato in maniera tempestiva con orari con equivalente sistema di registrazione di tempo stabilito e regolarmente certificato dall'organismo di coordinamento beneficiario e/o associati beneficiario. Il costo ammissibile è pari all’effettivo pagamento effettuato ai singoli interessati in relazione al progetto.
I costi salariali dei dipendenti pubblici possono essere finanziati solo nella misura in cui essi si riferiscono al costo di attuazione del progetto per le attività che l’autorità pubblica non avrebbe effettuato se non avesse intrapreso il progetto in questione. Il personale di cui trattasi deve essere specificatamente assegnato ad un progetto e deve rappresentare un costo aggiuntivo rispetto al costo attuale del personale permanente. Inoltre, la somma del contributo delle autorità pubbliche (come beneficiario di coordinamento e / o associati beneficiario) al progetto deve essere superiore (di almeno il 2%) la somma dei costi salariali dei funzionari pubblici a carico del progetto.
25,3 Spese di viaggio e soggiorno sono a carico in conformità con le regole interne del beneficiario di coordinamento o associati beneficiari.
25,4 Costi di assistenza esterne riguardano Costi di subappalto (lavori effettuati da società esterne, noleggio di attrezzature o di infrastrutture, ecc.)
Costi riguardanti l'acquisto o il leasing (e non al noleggio) di beni durevoli, infrastrutture o di consumo forniti da subcontraenti non devono essere imputati alla voce di bilancio per l'assistenza esterna. Questi costi devono essere indicati separatamente nelle linee di bilancio appropriate.
Le spese di revisione e di controllo da parte di un revisore indipendente sono imputati a questa categoria. 25,5 oneri di ammortamento relative ai beni durevoli sono presi in considerazione solo quando i beni durevoli sono:
• Immessi sul coordinamento beneficiario o associati beneficiario inventario di beni durevoli;
• Trattati come spese in conto capitale secondo i principi fiscali e contabili applicabili al beneficiario o di coordinamento beneficiari associati al progetto;
• Acquistate o in leasing ai normali tassi di mercato.
25,6 Fatte salve le specifiche disposizioni di cui all'articolo 25,7 e 25,9, il coordinamento beneficiario / associati beneficiario applica la norma contabile / regole per calcolare l'ammortamento ammissibili, tenendo conto del tipo di infrastrutture / attrezzature, la data di acquisto / fabbricazione / leasing, la durata del progetto e il tasso di utilizzo effettivo ai fini del progetto. Il revisore dei conti indipendente come previsto dall'articolo 31, conferma che gli effettivi oneri di ammortamento che sono registrati nel coordinamento beneficiario / associati beneficiario sistemi contabili sono segnalati come spese del progetto.
Tuttavia, tali oneri di ammortamento ammissibile sarà limitato ai seguenti massimali:
• Costi delle infrastrutture: il 25% del totale del costo di acquisto;
• Spese per attrezzature: 50% del totale del costo di acquisto.
25,7 In deroga all'articolo 25,6, per i progetti finanziati nell'ambito di LIFE + politica ambientale e la governance e il LIFE + a favore della biodiversità, non si applica al massimale prototipi, per i quali il 100% dei costi di acquisto sono ammissibili al cofinanziamento.
Un prototipo di infrastrutture e / o attrezzature è specificamente creata per l'attuazione del progetto e che non è mai stato commercializzato e / o non è disponibile come prodotto di serie. Il prototipo deve svolgere un ruolo fondamentale nella dimostrazione del progetto. Solo i componenti acquistati e utilizzati entro la durata del progetto possono essere dichiarati.
Un prototipo non può essere utilizzato per scopi commerciali durante il periodo di vita del progetto e per un periodo successivo di cinque anni. Nel caso in cui il prototipo o di uno dei suoi componenti vengono usati per scopi commerciali (cioè venduto, leasing, locazione o utilizzati per la produzione di beni o servizi) durante o entro cinque anni dalla fine del progetto, questo deve essere dichiarato. I costi per la creazione del prototipo devono quindi essere ammortizzati in conformità agli articoli 25,5 e 25,6.
25,8 gli oneri di ammortamento relativi ai beni durevoli acquistati prima della data di inizio del progetto sono considerati non ammissibili. Tali costi sono considerati inclusi nella "spese generali" categoria costi.
25,9 Per progetti LIFE + Natura, i costi sostenuti da autorità pubbliche o non governative / private senza scopo di lucro per beni durevoli, intrinsecamente connesso con l'attuazione del progetto e utilizzato per un significativo grado della sua durata devono essere considerati ammissibili in pieno. Detta ammissibilità è subordinata all’ impegno, da parte del coordinatore beneficiario e dei beneficiari associati, di continuare ad assegnare questi beni in modo definitivo ad attività per la conservazione della natura, al di là della conclusione del progetto cofinanziato nel quadro di LIFE + Natura.
25,10 Per progetti LIFE + Natura, i costi legati alla terra / diritti acquisti e le locazioni sono ammissibili e saranno contabilizzati separatamente dai beni durevoli. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35.
25,11 La spesa per materiali di consumo si riferisce all'acquisto, fabbricazione, la riparazione o uso di qualsiasi materiale, di beni o di apparecchiature che:
• Non sia incluso nell'inventario dei beni durevoli del beneficiario o di coordinamento beneficiari associati al progetto;
• Non siano trattati come spese in conto capitale secondo i principi fiscali e contabili applicabili al beneficiario o di coordinamento beneficiari associati al progetto;
• Specificamente connesse alla realizzazione del progetto (tuttavia generale ufficio di consumo / forniture sono considerati essere inclusi nella "spese generali" categoria di costi).
25,12 Altri costi: i costi necessari per il progetto, non rientrano in una categoria definita. Le spese indicate devono essere verificabili e non al di sopra dei costi effettivi. Le spese sostenute per ottenere la garanzia bancaria, su richiesta della Commissione, sono imputati a questa categoria.
25,13 Spese generali sono ammissibili al contributo forfettario di finanziamento per un massimo del 7% dell'importo totale dei costi diretti ammissibili effettivamente sostenuti, ad esclusione di acquisto di terreni / costi di locazione. Essi hanno bisogno di non essere supportate da documenti contabili. Essi sono ammissibili come costi indiretti che sono destinati a coprire costi generali indiretti necessari per assumere, gestire, accogliere e sostenere direttamente o indirettamente il personale che lavora al progetto.
Articolo 26 --
Costi non ammissibili
I seguenti costi non sono considerati ammissibili e, pertanto, non sono inclusi dalla Commissione nel calcolo del costo totale ammissibile:
• I costi sostenuti per un'azione che beneficia di aiuti nel quadro di altri strumenti finanziari comunitari;
• Spese sostenute in relazione ad attività non previste nel progetto o di modifiche di azioni, per le quali non è stato scritto un accordo supplementare di cui all'articolo 15;
• I costi sostenuti per l'acquisto di beni durevoli o per la produzione di materiale di comunicazione, tra cui bacheche e siti web, non recanti il logo LIFE (e la rete Natura 2000 logo, se del caso);
• I costi per i quali il coordinatore beneficiario e / o associati beneficiario riceve già una sovvenzione di funzionamento dalla Commissione nel corso del periodo in questione;
• Eventuali costi relativi a qualsiasi azione che può essere considerato come una misura di compensazione che sono sotto la responsabilità di uno Stato membro e che sono decisi in relazione alle direttive ‘Uccelli’ e ‘Habitat';
• Costi relativi a piani di gestione, piani d'azione e piani similari, redatti o modificati nel contesto di un progetto LIFE +, se il relativo piano non è giuridicamente operativo entro la data di fine progetto. Ciò include il completamento, entro la data di fine progetto, di tutte le procedure / passi giuridici negli Stati membri in cui tali procedure sono previste;
• Costi in qualsiasi categoria di spesa oltre a quelle previste nel bilancio, maggiorato del 10% e €30000 (di cui all'articolo 15.2);
• Fatturazione tra beneficiari associati e tra associati beneficiari e il coordinatore beneficiario;
• Costi che derivano da operazioni tra i servizi dei beneficiari associati o del beneficiario di coordinamento tranne nei casi in cui può essere dimostrato che tali operazioni rappresentano il miglior rapporto qualità / prezzo ed escludere tutti gli elementi del profitto, l'IVA e le spese generali;
• Perdite di cambio;
• Inutili sprechi o spese;
• Distribuzione, della commercializzazione e le spese di pubblicità per promuovere prodotti o attività commerciali, salvo i casi specificamente indicati nel progetto;
• Eventuali accantonamenti per eventuali perdite o debiti futuri;
• Spese per interessi;
• Crediti dubbi;
• Oneri finanziari o costi relativi a trovare / ottenere fonti alternative di co-finanziamento;
• Spese di intrattenimento, ad eccezione di quelle spese accettate come interamente ed esclusivamente necessario per l'esecuzione del lavoro nell'ambito del progetto;
• Eventuali costi relativi ad altri progetti finanziati da terzi;
• Beni e servizi donati, tra cui il volontariato;
• Di viaggio e le spese di alloggio e di qualsiasi forma di retribuzione in nome di agenti delle istituzioni della Comunità e dei gruppi esterni di controllo;
• Gli investimenti in grandi infrastrutture;
• Fondamentali della ricerca scientifica;
• Licenza di brevetto o di diritti o le altre tasse relative alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale;
• Costi per l'EMAS e ECOLABEL procedure di registrazione;
• Acquisto di terreni, se non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 35.
Questo elenco non è esaustivo.
Articolo 27 -- Sanzioni pecuniarie
In virtù del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea qualsiasi coordinatore beneficiario dichiarato in grave violazione dei suoi obblighi, nel rispetto del principio di proporzionalità, deve essere sottoposto a sanzioni finanziarie comprese tra il 2% e il 10% del valore della sovvenzione in questione. Al coordinatore beneficiario deve essere notificata per iscritto tramite una lettera raccomandata qualsiasi decisione da parte della Commissione per l'applicazione di tali sanzioni pecuniarie.
Articolo 28 --
Modalità di pagamento
28,1 Il contributo finanziario della Comunità è versato in due o tre rate.
28,2 Un primo versamento di prefinanziamento, pari al massimo al 40% del contributo finanziario dalla Comunità. Questo pagamento è aumentato al 50% per i progetti con un periodo di attuazione di meno di 24 mesi o un contributo comunitario di meno di € 300 000. Il contributo sarà versato entro 45 giorni dal ricevimento di:
• L'accordo di sovvenzione firmato da entrambe le parti;
• Una richiesta di pagamento firmata il nome e l'indirizzo del coordinatore beneficiario, il nome e l'indirizzo della banca, le coordinate bancarie, il riferimento del progetto;
• A seconda del soggetto coordinatore beneficiario e della valutazione della sostenibilità finanziaria svolta durante la fase di selezione, può essere richiesta, dalla Commissione durante la fase di revisione, una garanzia emessa da una banca o una società di assicurazioni. Tale garanzia sarà pari l'importo del primo prefinanziamento e coprirà la durata del progetto più sei mesi. La sua validità sarà estesa in caso di una proroga del progetto. In casi eccezionali, tale garanzia può essere sostituita da solidale e garanzie da parte di un terzo. La garanzia è di essere nel formato di cui all'allegato II.
28,3 Un secondo versamento a metà periodo di pre-finanziamento, pari al 30% del contributo finanziario massimo della Comunità, sarà versato per i progetti con un periodo di attuazione di più di 24 mesi e un contributo comunitario di oltre € 300 000. Questo pagamento sarà effettuato a condizione che almeno il 150% del primo versamento di prefinanziamento è stato consumato (in percentuale delle spese sostenute) e che il pagamento è stato richiesto almeno nove mesi prima che il progetto della data di fine. Il pagamento deve essere effettuato dopo l'approvazione, da parte della Commissione, della relazione iniziale, la valutazione intermedia relazione tecnica e la dichiarazione delle spese e delle entrate di cui all'articolo 12.
In casi eccezionali, quando il primo pre-finanziamento non è stato pagato, il coordinatore beneficiario può chiedere una valutazione a medio termine di pre-finanziamento di pagamento, a condizione che venga stato speso un importo pari ad almeno il 60% del contributo massimo previsto nelle Condizioni particolari. L'importo di tale pagamento sarà quindi determinato applicando la percentuale indicata nella convenzione di sovvenzione per le spese ammissibili sostenute alla data di medio termine relazione tecnica e la dichiarazione delle spese e delle entrate.
Per approvare la relazione tecnica e la valutazione intermedia con la dichiarazione di spesa e per effettuare il pagamento, la Commissione dispone di 105 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della:
• Richiesta di pagamento firmata indicando il nome e l'indirizzo del coordinatore beneficiario, il nome e l'indirizzo della banca, le coordinate bancarie, l'importo richiesto, il numero di riferimento del progetto ed eventuali riferimenti indicati dal beneficiario di coordinamento per identificare il pagamento;
• Il numero ufficiale di iscrizione, organizzazione, il nome e l'indirizzo del revisore dei conti, se necessario, ai sensi dell'articolo 31;
• Il rendiconto delle spese e delle entrate e la relazione intermedia (articolo 12).
Se non sono pervenute osservazioni da parte della Commissione alla scadenza di tale termine, la valutazione intermedia relazione tecnica deve essere considerata approvata. L'approvazione della relazione che accompagna la richiesta di pagamento non implica in alcun modo il riconoscimento della regolarità o dell'autenticità, completezza e correttezza delle dichiarazioni e delle informazioni in essi contenute.
28,4 Il saldo (pagamento finale) sarà versato, dopo l'approvazione da parte della Commissione, sia della relazione tecnica finale e la dichiarazione delle spese e delle entrate di cui all'articolo 12.
Per approvare la relazione tecnica finale e la dichiarazione finale di spesa e per effettuare il pagamento, la Commissione dispone di 105 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della:
• Una richiesta di pagamento firmata con il nome e l'indirizzo del coordinatore beneficiario, il nome e l'indirizzo della banca, le coordinate bancarie, l'importo richiesto, il numero di riferimento del progetto ed eventuali riferimenti indicati dal beneficiario di coordinamento per identificare il pagamento;
• Il rendiconto delle spese e delle entrate che copra l'intero periodo del progetto e la relazione finale (articolo 12);
• Una relazione di revisione, se previsto dall'articolo 31.
Se non sono pervenute osservazioni da parte della Commissione alla scadenza di tale termine, la relazione finale si considera approvata. L'approvazione della relazione che accompagna la richiesta di pagamento non
implica in alcun modo il riconoscimento della regolarità o dell'autenticità, completezza e correttezza delle dichiarazioni e delle informazioni in essi contenute.
28.5 La Commissione può sospendere o rifiutare la richiesta di pagamento entro i 105 giorni, a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta di pagamento e gli altri documenti richiesti ai sensi degli articoli 28.2, 28.3 e
28.4. La Commissione deve dare al coordinatore beneficiario notifica scritta di sospensione.
28,6 Se i termini di pagamento di cui sopra sono stati sospesi, il tempo rimanente decorre nuovamente dalla data in cui sono ricevute le informazioni supplementari richieste.
28,7 In caso di rifiuto di una delle due relazioni per motivazioni di carattere finanziarie tecnico o parte, i 105 giorni decorrono nuovamente dalla data di ricevimento delle nuove relazioni.
28,8 I pagamenti della Commissione vengono effettuati in Euro (€).
28,9 Tutti i pagamenti devono essere effettuati a nome del coordinamento beneficiario sul conto bancario di cui all'allegato VII. Qualsiasi cambiamento di conto devono essere immediatamente comunicata alla Commissione. 28,10 Il pagamento è considerato effettuato il giorno in cui viene addebitato dalla Commissione nel conto bancario.
28.11 Fatta salva la possibile sospensione del periodo di pagamento il beneficiario di coordinamento può avere diritto agli interessi di mora in conformità con l'articolo 106 delle norme di attuazione del Regolamento finanziario.
28.12 Il beneficiario si impegna a rimborsare alla Commissione qualsiasi importo indebitamente versato al beneficiario di coordinamento o se il recupero è giustificato in base alle condizioni dell'accordo, alle condizioni e con qualsiasi data da esso stabilito.
28.13 In caso di risoluzione della convenzione di sovvenzione nei casi di cui all'articolo 19, la Commissione può chiedere il rimborso totale o parziale delle somme versate al beneficiario di coordinamento. La Commissione stabilisce le modalità ed i termini di tale rimborso parziale o totale e si applicherà un criterio di proporzionalità.
28.14 Qualora il beneficiario di coordinamento non riesca a rimborsare detti importi entro il termine fissato dalla Commissione, la Commissione stessa può aumentare le somme dovute mediante interessi di mora al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento fino a più tre punti e mezzo percentuali . Il tasso di riferimento al quale si applica l'aumento è il tasso di cambio in vigore il primo giorno del mese di la scadenza del termine di pagamento, come pubblicato nella serie C della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.
28,15 Le spese bancarie per il rimborso delle somme dovute alla Commissione sono a carico esclusivo del beneficiario di coordinamento.
28,16 La nota di addebito, a causa di un rimborso, elaborata dalla Commissione è trasmessa al beneficiario di coordinamento ed è esecutiva ai sensi dell'articolo 256 del trattato CE.
28.17 Se il pagamento non è stato effettuato entro la data di scadenza, le somme dovute alla Commissione possono essere recuperate mediante compensazione contro le somme dovute per il coordinatore beneficiario, dopo averlo informato di conseguenza mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o equivalente, o chiamando la garanzia finanziaria fornita in conformità con l'articolo 28.2. In circostanze eccezionali, giustificata dalla necessità di salvaguardare gli interessi finanziari della Comunità, la Commissione può recuperare mediante compensazione prima della data di scadenza del pagamento. Il consenso preventivo del coordinatore beneficiario non è richiesto.
Articolo 29 --
Delle spese e delle entrate
29,1 Dichiarazioni delle spese e delle entrate deve essere presentate in occasione della valutazione delle relazioni intermedia e finale. Essi coprono il medesimo periodo di tempo come nella corrispondente relazione tecnica.
29,2 Le dichiarazioni delle spese e delle entrate devono essere presentate in conformità con le linee guida fornite dalla Commissione. Una copia deve essere trasmessa alla Commissione e una per il team di controllo esterno designato dalla Commissione.
29,3 Il coordinatore beneficiario deve certificare che le informazioni contenute nelle richieste di pagamento sono complete, affidabili e veritiere, che i documenti finanziari presentati alla Commissione sono conformi alle disposizioni comuni, che i costi dichiarati sono i costi effettivi e che tutte le entrate sono state dichiarate.
29,4 I documenti che giustificano le spese (ad esempio fatture) non devono essere allegati alla dichiarazione delle spese e delle entrate. Tuttavia il coordinatore beneficiario deve, se richiesto, fornire alla Commissione tutte le informazioni, comprese le fatture, necessarie per la valutazione delle spese e della corrispondente relazione sull'attività.
29,5 Solo valori in Euro (€) devono essere utilizzati nello stato delle spese e delle entrate. Il coordinatore beneficiario o un beneficiario associato che hanno i loro conti in altre valute convertono gli importi in Euro utilizzando il tasso di cambio applicato dalla Banca centrale europea il primo giorno lavorativo dell'anno in cui la spesa è stata pagata.
Articolo 30 --
Imposta sul valore aggiunto
30,1 Quando il beneficiario di coordinamento o di uno dei suoi associati beneficiari non è in grado di recuperare
l'IVA versata nel corso del progetto, l'importo deve essere considerato una spesa ammissibile.
30.2 Per essere ammissibili gli addebiti IVA il coordinatore beneficiario e i beneficiari associati devono dimostrare con documenti legali che hanno pagato e non possono recuperare l'IVA per i beni e servizi necessari per il progetto.
Articolo 31 --
Controllo contabile indipendente
31,1 Un revisore contabile indipendente, nominato dal coordinatore beneficiario, verifica la dichiarazione finale delle spese e delle entrate forniti alla Commissione, quando il contributo comunitario massimo di cui alle disposizioni speciali è superiore a € 300 000.
31,2 Il revisore deve verificare la conformità con la legislazione nazionale e con le regole contabili e certifica che tutti i costi sostenuti sono conformi alla presente convenzione di sovvenzione. Il revisore deve anche verificare le fonti di finanziamento del progetto, e in particolare che il co-finanziamento non deriva da altri strumenti finanziari comunitari. I lavori da effettuare devono essere conformi alle linee guida fornite dalla Commissione.
Articolo 32 --
Controllo finanziario della Commissione
32.1 La Commissione, o qualsiasi rappresentante autorizzato dalla Commissione, può verificare la contabilità di coordinatore beneficiario e beneficiari associati in qualsiasi momento durante il periodo di attuazione del progetto e fino a cinque anni dopo il pagamento finale del contributo comunitario, di cui all'articolo 28.4.
32,2 Il controllo viene effettuato su base riservata.
32,3 La Commissione o qualsiasi rappresentante autorizzato può chiedere di accedere alla documentazione richiesta per verificare l'ammissibilità dei costi dei partecipanti al progetto, come ad esempio fatture, estratti di libri paga, ordini di acquisto, la prova del pagamento, fogli di presenza e gli altri documenti utilizzati per il calcolo e la presentazione dei costi.
32,4 La Commissione adotta le misure opportune per garantire la riservatezza dei suoi rappresentanti autorizzati sul trattamento dei dati a cui hanno accesso o che vengono loro forniti.
32.5 La Commissione può verificare l'impiego del contributo finanziario della Comunità da parte del beneficiario di coordinamento e beneficiari associati.
32,6 Informazioni sui risultati dell'a verifica devono essere inviate al coordinatore beneficiario. Il coordinatore beneficiario può comunicare le sue osservazioni alla Commissione entro un mese dalla data di ricevimento. La Commissione può decidere di non tener conto di eventuali osservazioni dopo la scadenza del termine.
32,7 Sulla base delle conclusioni della revisione contabile, la Commissione adotta tutte le misure che ritiene necessarie, compreso il rilascio di un ordine di recupero per quanto riguarda la totalità o parte dei pagamenti da essa effettuati.
32.8 La Corte dei conti può verificare l'impiego del contributo finanziario della Comunità nel quadro del presente accordo, sulla base delle proprie procedure.
32.9 In virtù del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/968 e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare in loco verifiche e ispezioni in conformità con le procedure previste dal diritto comunitario per la protezione degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità. Se del caso, i risultati di tali controlli possono portare a decisioni di recupero da parte della Commissione.
Articolo 33 --
I controlli e le verifiche
33,1 Il coordinatore beneficiario e i relativi beneficiari associati si impegnano a permettere al personale della Commissione e alle persone autorizzate dalla Commissione un adeguato accesso ai loro siti o locali, in cui il progetto è in corso di realizzazione e di tutti i documenti relativi alla gestione tecnica e finanziaria dell'operazione. L'accesso delle persone autorizzate dalla Commissione può essere oggetto di accordi di riservatezza da concordare tra la Commissione e il coordinatore beneficiario.
33.2 Tali controlli possono essere effettuati fino a cinque anni dopo il pagamento finale di cui all'articolo 28.4. 33,3 Tali controlli sono effettuati su base confidenziale.
33,4 coordinamento beneficiari e beneficiari associati deve fornire adeguata assistenza alla Commissione o ai suoi rappresentanti autorizzati.
Articolo 34 -- Gli aiuti di Stato
Tutti gli aiuti concessi dallo Stato o mediante risorse statali a favore di un progetto disciplinato dal presente accordo devono essere conformi alle norme di cui agli articoli 87 e 88 del trattato CE.
Articolo 35 --
Acquisto e diritti fondiari, terra di locazione
35,1 I costi sostenuti per acquisto di terreni/diritti, intrinsecamente connesso con l'attuazione di un progetto LIFE + Natura e ivi esplicitamente previsti, sono considerati ammissibili pienamente a condizione che:
• I prezzi di acquisto sono basati sulle condizioni di mercato;
• Il beneficiario di coordinamento e beneficiari associati si impegnano a continuare e ad assegnare definitivamente, per attività connesse alla conservazione della natura, i beni acquistati anche dopo la conclusione del progetto cofinanziato nel quadro di LIFE + Natura;
• Per quanto riguarda l'acquisto di terreni previsto dal progetto, il beneficiario di coordinamento assicura l'iscrizione nel registro fondiario compresa una garanzia che la terra verrà assegnata definitivamente alla conservazione della natura. Se in un determinato Stato membro il registro fondiario non esiste o se esso non fornisce una sufficiente garanzia legale, il coordinatore beneficiario deve prevedere nel contratto di vendita una clausola per la definitiva destinazione del terreno alla conservazione della natura. Per i paesi in cui sarebbe illegale includere questo tipo di garanzia sia nel registro fondiario o nel contratto di vendita, la Commissione può accettare una garanzia equivalente, a condizione che offra lo stesso valore giuridico e livello di protezione a lungo termine e soddisfi il requisito di contenuti di cui all'allegato I del regolamento LIFE +;
• Per i terreni acquistati da organizzazioni private, il contratto di vendita e / o della sua iscrizione nel registro fondiario deve comprendere una garanzia che il terreno di proprietà sarà trasferito ad un organismo giuridico attivo principalmente nel campo della protezione della natura, in caso di scioglimento del organizzazione privata o della sua incapacità di gestire il territorio in base alle esigenze di conservazione della natura;
• Per i paesi in cui sarebbe illegale prevedere questo tipo di garanzia nel registro fondiario o nel contratto di vendita, la Commissione può accettare una garanzia equivalente a condizione che offra lo stesso valore giuridico e livello di protezione a lungo termine e soddisfi il requisito di cui all'allegato I del il regolamento LIFE +;
• In caso di terreni acquistati per essere scambiati in una data successiva, lo scambio deve effettuarsi al più tardi prima della fine del progetto e le disposizioni del presente articolo si applicano alle terre ricevute attraverso lo scambio. I terreni acquistati per essere scambiati sono esenti, nella fase di valutazione a medio termine, dalla garanzia che la terra verrà assegnata definitivamente alla conservazione della natura.
35,2 La durata di locazione di una terra deve essere limitato a la durata del progetto o almeno di 20 anni e deve essere compatibile con le esigenze di protezione degli habitat e delle specie. Nel caso di leasing a lungo termine di terreni, il contratto di locazione deve comprendere chiaramente tutte le disposizioni e gli impegni che consentano il raggiungimento dei suoi obiettivi in termini di protezione degli habitat e delle specie.