ACCORDO TRA
TTX_17AC_000
ACCORDO
TRA
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN) E
DATA:::::::::::
ACCORDO TRA
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (“INFN”) Istituto di ricerca pubblico italiano con sede in xxx Xxxxxx Xxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxxx (XX) nella persona del suo rappresentante legale il Presidente Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
E
( o nel seguito "BIC selezionato")
di seguito denominate congiuntamente Parti e disgiuntamente Parte
premesso che:
INFN è l' Istituto Nazionale di Fisica Nucleare che opera nel campo della Fisica Nucleare, delle Particelle e delle Astro-particelle, in collaborazione con le Università in un contesto internazionale in cui il CERN rappresenta un punto di riferimento centrale. Sulla base della sua infrastruttura tecnologica avanzata e distribuita a livello nazionale, le Sezioni e i Laboratori, INFN mira a consolidare l'interscambio con il sistema industriale di know-how e tecnologie all' avanguardia che sono il naturale sottoprodotto della sua attività di ricerca fondamentale. In questo modo, le soluzioni innovative, che vanno oltre lo stato dell' arte, verranno rese disponibili per l'innovazione dei prodotti in ambito industriale. Le tecnologie innovative, sviluppate nei propri laboratori, spesso in collaborazione con il CERN, sono alla base della forza tecnologica dell' INFN, le cui linee di sviluppo comprendono la ricerca su dispositivi, materiali, tecniche e processi motivati dai suoi obiettivi di ricerca. Promuovere una valorizzazione efficiente e tempestiva di questa ricchezza è la missione del Trasferimento Tecnologico dell'INFN.
In questo contesto, INFN e CERN hanno siglato un accordo in data................ attraverso il quale mirano ad istituire una rete italiana di BIC (Business Incubation Centres), che possano accedere alle tecnologie CERN e INFN, denominata R2I-Network (Research to Innovation) (rete R2I), composta da uffici locali in centri di incubazione d' impresa già esistenti (uffici locali R2I).
La Rete R2I sosterrà lo sviluppo e lo sfruttamento di idee innovative, compreso il know-how, nei settori tecnici in larga misura legati alle attività di CERN e INFN in fisica delle alte energie quali acceleratori di particelle, rivelatori, tecnologia a vuoto, criogenici, magneti, superconduttori, RF, scienza dei materiali e informatica di alto livello in Italia.
Attraverso la Rete R2I, INFN e CERN desiderano promuovere e sostenere le imprese e gli imprenditori nell'introdurre tecnologie innovative dal concetto tecnico alla realtà del mercato.
Per l'INFN, R2I-Network contribuirà a dimostrare l'impatto derivante dalle tecnologie e dai laboratori di INFN e dal contributo italiano al CERN, offrirà opportunità per rendere sempre più l'Italia un centro di innovazione e aumentare le capacità italiane nelle tecnologie chiave.
L'INFN funge da punto di ingresso unico e interlocutore per i BIC che desiderano istituire un ufficio locale R2I nel proprio territorio di influenza, in Italia. L'INFN sarà responsabile dell'amministrazione e dell'implementazione complessiva della R2I-Network in Italia e del coordinamento di tutti gli uffici locali R2I che possono essere creati.
Il BIC selezionato ha manifestato interesse a far parte della Rete R2I.
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:
XXXXXXXXXXX
"Candidato BIC" si riferisce ad un centro di incubazione imprenditoriale italiano esistente e operativo che ha manifestato all’INFN l'interesse di far parte della Rete R2I a di istituire un ufficio locale R2I;
"BIC selezionato" si riferisce a un candidato BIC che è stato selezionato, a seguito della decisione del comitato esecutivo R2I, secondo la procedura di cui all'avviso per la manifestazione di interesse, e ha pertanto convenuto di diventare un ufficio locale della rete R2I e di fornire i servizi definiti alle Aziende incubate;
"Candidato all’incubazione" si riferisce a qualsiasi società che intenda essere ospitata in un BIC selezionato che abbia presentato una domanda per lo stesso in conformità alla procedura di cui all'articolo 2;
"Azienda incubata" si riferisce ad un Candidato all’incubazione valutato e selezionato secondo la procedura di cui all'articolo 2;
"Rete R2I" si riferisce alla rete dei BIC selezionati;
“Comitato esecutivo R2I” si riferisce ai rappresentanti di INFN e CERN designati dalle rispettive organizzazioni: il comitato esecutivo R2I si riunisce almeno una volta all'anno ovvero qualora sia ritenuto necessario. Il comitato inoltre decide in merito alle domande dei Candidati all’incubazione.
ARTICOLO 1 CAMPO DI APPLICAZIONE
1.1 Il presente Accordo definisce il contributo delle Parti alla Rete R2I e i principi che lo disciplinano, inclusa la selezione dei Candidati all'incubazione.
1.2 L’INFN è responsabile per l’Italia della gestione e del coordinamento della Rete R2I.
ARTICOLO 2 SELEZIONE DEI CANDIDATI ALL'INCUBAZIONE
2.1 La procedura di selezione di un Candidato all’incubazione comprende la valutazione effettuata dal corrispondente BIC selezionato.
2.1 Dopo che un progetto è stato valutato preventivamente dal BIC selezionato, quest'ultimo potrà inviare un executive summary scritto del progetto al Comitato esecutivo R2I e al capo del gruppo CERN Knowledge Transfer.
2.2 Fatta salva la disponibilità dei suoi esperti, CERN e/o INFN potranno ospitare un massimo di due visite tecniche di due giorni all'anno da parte dei Candidati all'incubazione al fine di individuare eventuali sinergie tra loro e le tecnologie CERN o INFN.
2.3 Questa visita sarà utilizzata dalle Parti come base per decidere se il progetto del Candidato all'incubazione abbia un piano aziendale valido utilizzando le tecnologie CERN/INFN: nel caso il progetto sarà portato all'attenzione del Comitato Esecutivo R2I.
2.4 Le decisioni per l'accettazione del Candidato all'Incubazione nel BIC selezionato sono adottate con decisione unanime del Comitato Esecutivo R2I.
2.5 Le proposte saranno promosse e preselezionate dal BIC selezionato. Il Comitato Esecutivo R2I può selezionare fino a cinque (5) Aziende incubate all'anno per l'intera Rete R2I, per una partecipazione fino a ventiquattro (24) mesi alle regole del BIC selezionato.
2.6 Le Aziende incubate sono tenute a firmare un contratto di incubazione con il BIC selezionato in cui saranno ospitati, indicando i termini e le condizioni che disciplinano la partecipazione in qualità di Aziende incubate, i servizi forniti e l'accesso ai locali realizzati disponibile dal BIC selezionato.
2.7 L'Azienda incubata inoltre è tenuta a firmare anche un accordo con CERN e/o INFN per quanto riguarda l'accesso alla tecnologia CERN/INFN e/o al know-how, che sarà sempre per uso non militare.
ARTICOLO 3 CONTRIBUTO DEL CERN
3.1 Il contributo del CERN alla Rete R2I è di natura tecnologica attraverso il trasferimento della tecnologia CERN e del relativo supporto, secondo le modalità descritte di seguito, sempre soggette alla conformità del BIC selezionato con l'articolo 5 di seguito.
3.2 A meno che le Parti non convengano diversamente, il CERN accetta di ricevere fino a due (2) visite tecniche di due giorni all'anno per un massimo di dieci (10) candidati di incubazione per l'intera Rete R2I, al fine di determinare la compatibilità tecnologica del loro progetto con la tecnologia CERN o il know-how. In ogni caso, le spese di viaggio relative a tali visite sono a carico del BIC selezionato.
3.3 Il CERN si impegna ad offrire alle Aziende incubate una licenza sulla tecnologia CERN a tariffe preferenziali, ai termini e alle condizioni generalmente applicabili alle licenze rilasciate da CERN.
3.4 Il CERN si impegna a fornire a ciascuna Azienda incubata fino a quaranta (40) ore di sostegno legato alla tecnologia CERN per un periodo di ventiquattro (24) mesi corrispondente alla loro partecipazione al programma R2I, sempre con la disponibilità di esperti e infrastrutture CERN.
3.5 Il CERN si impegna a fornire alle Aziende incubate un sostegno generale in relazione all'utilizzo e allo sfruttamento della tecnologia CERN che può essere disponibile presso il CERN, sempre con la disponibilità di esperti del CERN.
ARTICOLO 4 CONTRIBUTO DELL'INFN
4.1 L'INFN funge da punto di ingresso e interlocutore unico per BIC selezionati. In quanto tale, l'INFN è responsabile dell'amministrazione e dell'implementazione complessiva della Rete R2I e del coordinamento tra i BIC selezionati.
4.2 Nell'ambito delle procedure di selezione dei BIC selezionati, INFN verifica la disponibilità e lo status delle infrastrutture locali quali amministrazioni pubbliche, rete industriale, BIC per sviluppare meglio la rete R2I a livello locale.
4.3 L'INFN utilizza le relazioni, i contatti e le infrastrutture necessarie per promuovere le opportunità presentate dai BIC selezionati tra amministrazioni locali, università, organizzazioni
industriali selezionate e organizzazioni di promozione.
4.4 L'INFN collaborerà localmente con le infrastrutture BIC selezionate per implementare al meglio R2I-Network in conformità all'accordo.
4.5 La struttura INFN TT sarà disponibile per supportare ogni attività dal punto di vista tecnologico, R & S, mercato e alleanza, data la sua presenza rilevante nello scenario scientifico e industriale.
4.6 L'INFN si impegna inoltre a valutare insieme al BIC selezionato possibili sinergie tecnologiche con i Candidati all'Incubazione e/o con le Aziende incubate: in particolare l'INFN potrà mettere a disposizione di questi ultimi, oltre la disponibilità dei propri esperti, servizi tecnologici, infrastrutture o tecnologie.
XXXXXXXX 5 CONTRIBUTO DEL BIC SELEZIONATO
5.1 Il BIC selezionato si impegna a rispettare quanto di seguito riportato:
5.1 Il contributo del BIC selezionato al programma R2I sarà di supporto al business, attraverso finanziamenti, infrastrutture e consulenza, secondo le modalità descritte di seguito. Il BIC selezionato fornirà i servizi generali e amministrativi che di solito sono necessari per l'avviamento delle imprese nei primi periodi di vita. Il BIC selezionato è esclusivamente responsabile della fornitura dei servizi descritti.
5.2 Il BIC selezionato accetta di mettere a disposizione fino a cinque (5) uffici nei suoi locali o in un'altra sede. L'Azienda incubata paga per l'alloggio in base alle normali condizioni di locazione praticate dal BIC selezionato.
5.3 Il BIC selezionato o un'altra organizzazione che lo supporta concorda formalmente di fornire a ciascuna Azienda incubata una sovvenzione del valore di quaranta mila (40.000) Euro, nel periodo corrispondente al loro soggiorno al BIC selezionato nel programma R2I. Tale sovvenzione può includere, a titolo di contributo in natura, l'affitto dell'ufficio e le spese di viaggio a CERN.
5.4 Il BIC selezionato si impegna a fornire alle Aziende incubate il supporto al business. Tale sostegno può includere la consulenza per il business planning o attività di team building, per la ricerca di ulteriori fondi governativi o capitale di rischio come il Venture Capital e Business Angel, collaborando con INFN nella ricerca di partner nel mondo accademico e industriale, fatta salva la disponibilità degli esperti dell'INFN.
5.5 Se il BIC selezionato desidera pubblicare qualsiasi pubblicazione, relazione, testimonianza video, comunicato stampa, annuncio pubblico o qualsiasi altro tipo di comunicazione (diversa dalla comunicazione interna) in relazione alla R2I-Network o utilizzare i loghi di CERN e / o INFN e / o il materiale di marcatura per l'etichettatura di cui all'allegato 1, si impegna a richiedere preventivamente l'approvazione scritta di CERN e INFN. Tutte le richieste devono essere inviate a CERN per posta elettronica a: Xxxx-XX@xxxx.xx e all'INFN via email a: xxx.xx.xxxxxxxx@xxx.xxxx.xx.
5.6 Il Comitato esecutivo R2I può scegliere il BIC selezionato per ospitare un evento pubblico denominato "Giornata informativa sulla conoscenza". Questo evento può essere richiesto da CERN e/o INFN, massimo una volta all'anno. Lo scopo della manifestazione è la promozione delle tecnologie CERN/INFN e lo scambio di best practice.
5.7 A seguito dell'accordo tra CERN, INFN e BIC selezionato, possono essere organizzati altri incontri locali con giovani imprenditori, agenzie di diversificazione, centri di ricerca o università per promuovere la Rete R2I e attirare più candidati di incubazione. Il CERN è informato e invitato a partecipare a tali eventi.
5.8 Il BIC selezionato presenta una relazione annuale al Comitato Esecutivo R2I sulle proprie attività in connessione con la Rete R2I.
ARTICOLO 6 RISERVATEZZA
6.1 Le Parti collaborano apertamente e, salvo quanto previsto al successivo articolo 6.2, sono libere di divulgare tutte le informazioni risultanti dalla loro collaborazione.
6.2 Ciascuna Parte si impegna alla riservatezza e non potrà, senza previa approvazione scritta dell'altra Parte, utilizzare le informazioni ricevute dall'altra Parte contrassegnate come riservate o confidenziali o simili per qualsiasi altro scopo diverso da quello oggetto del presente accordo in relazione alla Rete R2I o a divulgare tali informazioni a qualsiasi terza parte. Il contenuto delle proposte dei Candidati all’ Incubazione è considerato come informazione riservata. Ciascuna Parte continuerà a rispettare tale obbligo per un periodo di cinque (5) anni dalla pubblicazione.
6.3 In deroga all'articolo 6.2 di cui sopra, una Parte ha il diritto di divulgare le informazioni in relazione alle quali è stata richiesta la pubblicazione o la rivelazione da parte di un’autorità giudiziaria o amministrativa o che, in modo legittimo, sono state ottenute da un terzo senza alcun obbligo di riservatezza o che siano state sviluppate indipendentemente da qualsiasi informazione riservata ricevuta in virtù del presente Accordo o che siano diventate di pubblico dominio senza che vi sia stata una violazione dell'articolo 6.2 di cui sopra.
ARTICOLO 7 DIRITTI PROPRIETARI E PUBBLICAZIONI
7.1 Le informazioni divulgate da una parte all'altra parte non conferiscono alcun diritto di proprietà alla parte che le riceve. L'utilizzo di informazioni proprietarie di una Parte da parte di BIC e / o di Aziende incubate è oggetto separati di accordi scritti.
7.2 Fatto salvo il resto del presente articolo 7, una Parte non deve utilizzare o fare riferimento al logo delle altre Parti senza previa autorizzazione scritta.
7.3 Una Parte non deve utilizzare né fare riferimento a nessuno dei nomi o degli acronimi con i quali l'altra Parte sia conosciuta senza l'autorizzazione scritta di questa Parte, salvo l'uso del nome in modo strettamente inerente a e come parte integrante della comunicazione in relazione alla R2I-Network con una previa notifica scritta preventiva all'altra Parte.
7.4 Per tutta la durata dell'accordo, la bandiera della Rete R2I e delle tecnologie CERN/INFN (vedi Allegato 1) può essere utilizzata per identificare i locali del BIC selezionato. Inoltre, ciascuna Parte può utilizzare la bandiera della Rete R2I per gli eventi promozionali fuori sede relativi al programma R2I con notifica scritta preliminare all'altra Parte.
7.5 Qualsiasi presenza sul web relativa alla R2I-Network è soggetta al previo accordo scritto delle Parti.
7.6 A prescindere da quanto precede, qualsiasi utilizzo del nome, del logo, del materiale di marca o dei mezzi audiovisivi da parte di una parte ai sensi del presente articolo 7 deve essere
rispettoso, onesto e non fuorviante e al solo scopo di fornire un'indicazione veritiera del contributo delle Parti alla rete R2I. Tale uso non deve in alcun caso affermare o suggerire l'approvazione da parte di CERN o INFN del BIC selezionato, delle Aziende incubate o dei loro prodotti o servizi, né indicare o suggerire un partenariato o un rapporto di agenzia tra le Parti o tra CERN, INFN, BIC e l'Azienda incubata.
7.7 Le condizioni di utilizzo dei materiali di branding CERN e INFN da parte di un BIC selezionato e / o di un'Azienda incubata saranno stabiliti nell'accordo da firmare separatamente tra il BIC selezionato o l'azienda incubata in questione e CERN o INFN.
ARTICOLO 8 GARANZIA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
8.1 Le Parti non forniscono l’un l’altra alcuna garanzia, espressa o implicita, di qualsiasi tipo, incluse ma non limitatamente a quelle di idoneità a uno scopo particolare e della non violazione di diritti di proprietà di terzi.
8.2 Nessuna Parte si assume alcuna responsabilità per l'altra Parte in relazione al presente Accordo e in nessun caso per perdite e danni diretti o indiretti, quali, in via esemplificativa ma non esaustiva, il mancato guadagno o la perdita di reputazione, opportunità o clienti.
8.3 Ogni concessione di licenza da parte di CERN o INFN non conterrà alcuna garanzia, esplicita o implicita.
ARTICOLO 9 LA LEGGE APPLICABILE E LA RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE
9.1 Le disposizioni del presente Contratto saranno interpretate in conformità con il loro vero significato indipendentemente da qualsiasi legislazione nazionale o di altra natura. Fermo restando che, se e nella misura in cui non sia previsto dal presente accordo o da una qualsiasi delle sue condizioni ambigue o poco chiare, in tali circostanze e solo in relazione a tali circostanze e non in relazione a tale accordo nel suo complesso, si fa riferimento alla legge italiana.
9.2 Nel caso in cui la controversia relativa a questo Accordo non possa essere risolta in modo amichevole, sarà competente in via esclusiva il tribunale di Velletri.
ARTICOLO 10 DURATA E MODIFICA
10.1 Il presente Accordo entra in vigore alla data della firma dell'ultima Parte e, salvo diversamente concordato, resta in vigore per un periodo di quattro (4) anni.
10.2 Ciascuna delle Parti può recedere dal presente Accordo con preavviso di almeno tre mesi notificando il recesso per iscritto all'altra parte tramite PEC o raccomandata A/R.
10.3 Gli articoli da 6 a 9 del presente accordo sopravvivono alla sua risoluzione.
10.4 Qualsiasi modifica del presente Contratto deve essere effettuata per iscritto e firmata da rappresentanti autorizzati delle Parti.
in data ---------------
Per l'INFN
Per il BIC selezionato
XXXXXXXX 1: Materiale promozionale
La bandiera della Rete R2I e delle tecnologie CERN/INFN utilizzata per identificare i locali del BIC selezionato e per gli eventi promozionali in accordo all'art. 7:
Italian BIC Network
OF CERN AND INFN TECHNOLOGIES