Che tipo di assicurazione è?
Assicurazione per le mostre d’arte
DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: AXA Art Versicherung AG – Prodotto : “Exhibition – Mostre d‘arte”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Contratto di assicurazione temporanea che assicura su base “All risks” opere ed oggetti d’arte esposti nell’ambito di mostre e rassegne temporanee presso la sede espositiva specificata nel contratto.
Che cosa è assicurato?
✓ Sono assicurati oggetti d’arte (dipinti, disegni, incisioni, statue ed in generale tutto ciò che viene trattato sul mercato dell’arte e/o antiquariato) esposti nell’ambito di mostre temporanee, contro i danni materiali e diretti causati da eventi accidentali o dolosi non espressamente esclusi, (incluso l’eventuale deprezzamento) che provochino la perdita, la distruzione od il danneggiamento dei beni assicurati.
✓ La garanzia, salvo diversa espressa previsione di polizza, opera anche durante il trasporto dei Beni Assicurati dalla sede ove si trovano alla sede di esposizione e viceversa a termine mostra.
✓ Sono inoltre inclusi, salvo diversa espressa previsione di polizza, i danni conseguenti a Terrorismo, Alluvioni, Inondazioni e Xxxxxxxxx.
Che cosa non è assicurato?
L’assicurazione non opera per i beni non assicurati e per le garanzie non acquistate. La polizza prevede delle delimitazioni riportate, con tutti i relativi dettagli, negli articoli denominati “Esclusioni”.
Di seguito alcune delle principali Esclusioni:
🗶 I danni avvenuti al di fuori del periodo di operatività della polizza.
🗶 Dolo dell’Assicurato o Contraente.
🗶 Le mostre con oggetti provenienti da o diretti a paesi soggetti a sanzioni internazionali.
Ci sono limiti di copertura?
La polizza prevede delle delimitazioni riportate, con tutti i relativi dettagli. Di seguito alcuni dei principali limiti:
! Danni verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo, autorità di fatto o di diritto.
! Danni causati da attacchi cibernetici, da contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche.
! Danni verificatisi in occasione di eruzioni vulcaniche, maremoti, maree e fenomeni d’acqua alta.
! Danni causati dall’esposizione al gelo, calore, variazioni di temperatura, condensazione, umidità e radiazioni luminose.
! Danni causati da stato di conservazione, progressivo deterioramento del bene assicurato, vetustà, muffa, usura, ruggine, ossidazione.
! Danni ad opere esposte all’aperto.
! Misteriose sparizioni, ammanchi constatati in sede di inventario e gli smarrimenti.
Dove vale la copertura?
✓ Relativamente al periodo di giacenza, nella sede identificata in polizza e, se previsto, relativamente ai trasporti, per le movimentazioni da/per suddetta sede, con esclusione delle tratte effettuate in paesi soggetti a sanzioni internazionali.
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e il dovere di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza, il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno.
Quando e come devo pagare?
Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Il premio può essere pagato tramite assegno bancario, postale o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore (è prevista l’eventuale esenzione d’imposte nei termini previsti dalla legge).
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura comincia alle ore 24:00 del giorno indicato in polizza, a condizione che sia stato pagato il premio. In caso contrario, la copertura comincia alle ore 24:00 del giorno del pagamento.
L’assicurazione essendo stipulata nella forma “temporanea” termina nella data concordata tra le Parti, riportata nelle Condizioni Particolari di Polizza.
Come posso disdire la polizza?
Il contratto è stipulato nella forma “temporanea” pertanto non è prevista la disdetta del contratto.
Assicurazione per le mostre d’arte
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Impresa: AXA Art Versicherung AG Prodotto: “Exhibition – Mostre d‘arte”
Data ultima edizione: Gennaio 2019
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
AXA Art Versicherung AG – Rappresentanza Generale per l‘Italia, iscritta nell’Albo delle Imprese di assicurazione IVASS con il numero I.00032. Xxxxx Xxx Xxxxx Xxxxxx, x. xxxxxx 00 – XXX 00000; città Milano; tel. x00 00 0000000; sito internet: xxx.xxx-xxx.xx; e-mail: xxxx@xxx-xxx.xx ; PEC: xxx-xxx@xxxxxxxxx.xx
La sede legale di AXA Art Versicherung AG è situata a Colonia (Germania) in Xxxxxxx Xxxxx 00-00, 00000, Registro delle Imprese di Colonia HR B nr. 32170, fa parte del Gruppo AXA ed è sottoposta al controllo della BaFin, quale autorità tedesca di vigilanza preposta.
AXA Art Versicherung AG – Rappresentanza Generale per l‘Italia, mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito all’Impresa sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico x00 00 0000000 – Fax x00 00 0000000; indirizzo internet: xxx.xxx-xxx.xx; indirizzo di posta elettronica: xxxx@xxx-xxx.xx .
In Italia l’Impresa opera in regime di stabilimento ed esercita l’assicurazione nei rami: merci trasportate, incendio ed altri elementi naturali escluso il rischio energia atomica, altri danni ai beni (con l’esclusione dei rischi bestiame e grandine), responsabilità civile generale e perdite pecuniarie. È iscritta nell’Albo delle Imprese di assicurazione IVASS con il numero I.00032.
Il patrimonio netto di AXA Art Versicherung AG, riferito all’ultimo bilancio approvato (esercizio 2017), ammonta a Euro 69.594.000,00 di cui Euro 14.637.000,00 di capitale sociale interamente versato.
Il solvency ratio al 31 dicembre 2017, ovvero la misura sintetica del grado di solidità patrimoniale della Compagnia, calcolata secondo i criteri e le modalità indicate dalla Direttiva 2009/138/CS del Parlamento Europeo e dal Regolamento delegato (UE) 2015/35, come rapporto tra Fondi propri ammissibili per la copertura del Requisito patrimoniale di solvibilità ed il Requisito stesso, è pari al 191%.
Per informazioni patrimoniali sulla Società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’Impresa) è possibile consultare il sito: xxx.xxx-xxx.xxx/xx/xx/xxxxxxxx.
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
Si precisa che l’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportato alle somme assicurate concordate con il Contraente. | |
Con la “garanzia da chiodo a chiodo” con formula “All risks” (Tutti i Rischi) sono assicurati oggetti d’arte (dipinti, disegni, incisioni, statue ed in generale tutto ciò che viene trattato sul mercato dell’arte e/o antiquariato) esposti nell’ambito di mostre temporanee, contro i danni materiali e diretti (incluso l’eventuale deprezzamento) causati da eventi accidentali o dolosi non espressamente esclusi, compresi furto, rapina e vandalismo, alluvioni e inondazioni che provochino la perdita, la distruzione od il danneggiamento dei beni assicurati. | |
La garanzia, salvo diversa espressa previsione di polizza, inizia dal momento in cui i beni vengono rimossi dalla collocazione ove normalmente si trovano per essere ivi imballati ed intraprendere il primo trasporto. | |
L'assicurazione prosegue durante i viaggi e le giacenze, comprese le esposizioni al pubblico nella sede di esposizione specificata in polizza e cessa quando i beni assicurati, compiuto l'ultimo viaggio, vengono tolti dall'imballaggio e collocati nel luogo loro destinato. Salvo sia diversamente pattuito nelle Condizioni Particolari, sono compresi nella copertura i danni subiti durante le operazioni di imballaggio e di disimballaggio. | |
Sono inoltre inclusi, salvo diversa espressa previsione di polizza, i danni conseguenti a: - atti di terrorismo, atti vandalici, sabotaggio, scioperi, serrate e tumulti popolari; - terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. | |
La copertura base può essere ulteriormente integrata/modificata mediante l’inclusione opzionale delle Clausole riportate nelle Condizioni Particolari (Clausole Aggiuntive Opzionali od altre eventualmente create ad hoc e concordate tra le Parti) senza con ciò causare aumenti di premio. | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DI PREMIO | |
Rischio sola Giacenza | È possibile limitare la copertura alla giacenza dei Beni presso la sede di esposizione specificata in polizza, escludendo la sezione trasporto ed eventualmente le operazioni di allestimento/disallestimento. |
Rischio di trasporto di andata + giacenza | È possibile limitare la copertura al trasporto di andata ed alla giacenza dei Beni presso la sede di esposizione specificata in polizza, escludendo il trasporto di ritorno al prestatore. |
Rischio sola giacenza + trasporto ritorno | È possibile limitare la copertura alla giacenza dei Beni presso la sede di esposizione specificata in polizza ed al trasporto di ritorno, escludendo il trasporto di andata. |
Che cosa non è assicurato? | |
Si precisa che, di norma, le clausole che indicano decadenze o nullità delle garanzie sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, più precisamente sono evidenziate in grassetto e/o su fondo oro. | |
Rischi esclusi | I danni causati dall’esposizione a gelo, calore, variazioni di temperatura, condensazione, umidità e radiazioni luminose, intendendosi per tali le radiazioni ottiche e termiche della luce, sia naturale che artificiale, impiegata per l'illuminazione delle opere stesse. I danni causati da stato di conservazione, progressivo deterioramento del Bene Assicurato conseguente a difetto intrinseco del bene medesimo, vetustà, muffa, usura, ruggine, ossidazione. I danni causati da roditori, tarli, tarme o altri insetti e parassiti. I danni aventi la loro diretta origine in un’operazione di restauro (anche se di semplice pulitura, riparazione o rimessa a nuovo) effettuata a) da personale non specializzato ovvero b) con mezzi e metodologie non idonee o inadeguate alla natura e al valore dei Beni Assicurati; restano comunque esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare o conservare i Beni Assicurati. I danni a meccanismi, apparati elettrici od elettronici, dovuti al funzionamento o ad usura. I danni causati, determinati od agevolati con dolo dall'Assicurato o dal Contraente. Qualora il Contraente o l’Assicurato non siano persone fisiche, la disposizione si applica in relazione al dolo dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei preposti che siano investiti di poteri decisionali; in caso di società di persone, la disposizione si applica in relazione al dolo dei soci illimitatamente responsabili. I danni verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità, di fatto o di diritto. I danni verificatisi in occasione di eruzioni vulcaniche, maremoti, maree e fenomeni di acqua alta. I danni alle opere esposte all’aperto. I danni conseguenti a furto con destrezza, salvo quanto previsto alla clausola 3.2. Le misteriose sparizioni, gli ammanchi constatati in sede di verifica o di inventario e gli smarrimenti. I danni causati da attacchi cibernetici. I danni derivanti da contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche. |
Ci sono limiti di copertura? |
Si precisa che, di norma, le clausole che indicano decadenze o nullità delle garanzie sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, più precisamente sono evidenziate in grassetto e/o su fondo oro. |
L’assicurazione non opera per i beni non assicurati e per le garanzie non acquistate. L’assicurazione non opera inoltre in caso di: 🗶 dolo dell’Assicurato o Contraente. 🗶 mostre con oggetti provenienti da o diretti a paesi soggetti a sanzioni internazionali. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’Impresa? | |
Si precisa che, di norma, le clausole che indicano oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, più precisamente sono evidenziate in grassetto. | |
Cosa fare in caso di sinistro | Denuncia di sinistro: in caso di sinistro l'Assicurato deve: a) come previsto dall'art. 1914 cod. civ., adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari per limitarne le conseguenze e salvaguardare i Beni Assicurati; b) notificare al vettore per iscritto, al momento della consegna del bene, qualsiasi mancanza o danno subiti dai Beni assicurati durante il trasporto e ottenere un avviso di ricevimento scritto. c) ai sensi dell'art. 1913 cod. civ., dare avviso del sinistro alla Società entro 5 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, a mezzo raccomandata, e-mail, telegramma o telefax, specificando le circostanze dell’evento e l’importo approssimativo del danno; d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, mettendo a disposizione della Società o dei Periti i suoi registri, conti, fatture, condition report / scheda conservativa o qualsiasi documento utile alla determinazione dell’indennizzo; e) conservare, sino ad avvenuto sopralluogo del perito incaricato di stimare il danno, i beni non rubati o rimasti illesi, nonché, fino ad avvenuta liquidazione del danno, i residui e le tracce, anche fotografiche, del sinistro. f) attendere l’autorizzazione scritta da parte della Società per provvedere al restauro, alla riparazione o alla ricostruzione dei Beni oggetto del sinistro. g) in caso di garanzia prestata “a valore dichiarato”, fornire la prova dell’esistenza, dell’autenticità, della provenienza e del reale valore commerciale dei Beni smarriti, sottratti o danneggiati. Se i Beni Assicurati di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto od in parte, l’avente titolo all’indennizzo deve darne avviso alla Società entro 15 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Qualora, prima del recupero, la Società abbia indennizzato integralmente il danno a termini di Polizza, tali Beni saranno diventati di sua proprietà. La Società avrà però facoltà di consentire all’avente titolo di riacquistarne la proprietà, previa restituzione dell’intero importo liquidato a titolo di indennizzo, oltre alle spese eventualmente sostenute dalla Società per il recupero. Qualora la Società abbia liquidato solo parzialmente il danno, i Beni recuperati restano di proprietà dell’avente titolo, fermo il suo obbligo di restituire alla Società l’intero importo liquidatogli a titolo d’indennizzo. Ove i Beni Assicurati di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto o in parte, prima del pagamento dell’indennizzo, la Società è tenuta ad indennizzare, per i Beni recuperati, soltanto i danni causati dal sinistro. Se i Beni recuperati risultassero di qualità o valore diversi da quelli presi come riferimento per la stima del danno, tali Beni restano nella disponibilità dell’avente titolo, che dovrà restituire alla Società l’intero importo eventualmente liquidatogli a titolo d’indennizzo, fermo l’obbligo della Società di indennizzare soltanto i danni causati dal sinistro. Se, a seguito del sinistro, è stato aperto un procedimento, civile o penale, la Società corrisponderà l’indennizzo solo a seguito di presentazione del certificato di chiusa inchiesta ovvero di sentenza passata in giudicato da cui risultino la legittimazione dell’assicurato e l’assenza di cause di esclusione o di inoperatività della garanzia assicurativa. Assistenza diretta/in convenzione: non sono fornite prestazioni direttamente all’assicurato da enti/strutture convenzionate con l’Impresa. Prescrizione: in assenza di comunicazione fra le Parti, dopo due anni il sinistro cade in prescrizione. |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892,1893,1894 cod. civ. Ai sensi dell’art. 1893 cod. civ. le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze influenti sulla valutazione del rischio non sono causa di annullamento del contratto, ove chi le ha rese possa provare di essersi così comportato in assenza di dolo o colpa grave. Spetta alla Società il maggior premio conseguente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui si è verificata la circostanza che costituisce l’oggetto della dichiarazione inesatta o della reticenza. |
Obblighi della Società | Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, accertata la legittimazione e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento della quietanza sottoscritta, salvi i casi di impugnazione del verbale peritale di cui alla clausola 26.3. A seguito del pagamento dell’indennizzo per danno o perdita totale, l’accettazione dell’importo liquidato comporterà la rinuncia del proprietario in favore della Società alla proprietà del bene medesimo, con facoltà della Società stessa di avvalersene o meno, fermo restando il diritto del proprietario all’indennizzo. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | I premi devono essere pagati all’Intermediario alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Il premio può essere pagato tramite assegno bancario, postale o circolare e altri sistemi di pagamento elettronico oppure in contanti per importi non superiori a settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno (salvo per eventuali polizze di durata inferiore c.d. polizze temporanee). Il premio, qualora sia frazionato in più rate, è determinato per periodo assicurativo di un anno ed è sempre interamente dovuto. Il premio è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore (salvo l’eventuale esenzione d’imposte nei termini di legge) |
Rimborso | Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione a mezzo raccomandata A/R da inviare al Contraente con preavviso di 30 giorni. In tal caso la Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | La copertura comincia alle ore 24:00 del giorno indicato in polizza, a condizione che sia stato pagato il premio. In caso contrario, la copertura comincia alle ore 24:00 del giorno del pagamento. L’assicurazione essendo stipulata nella forma “temporanea” termina nella data concordata tra le Parti, riportata nelle Condizioni Particolari di Polizza. |
Sospensione | Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza (art.15 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia, delle Norme che regolano l’Assicurazione in generale) e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Il contratto non prevede il diritto del Contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione dello stesso per eventuale ripensamento. |
Risoluzione | Il Contraente dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, può recedere dall’assicurazione a mezzo raccomandata A/R da inviare alla Società con preavviso di 30 giorni. |
Exhibition – Mostre d’Arte è un contratto di assicurazione temporanea che assicura su base “All risks” opere ed oggetti d’arte esposti nell’ambito di mostre e rassegne temporanee presso la sede espositiva specificata nel contratto.
A chi è rivolto questo prodotto?
Costi di intermediazione: le provvigioni relative al prodotto possono differire in base all’intermediario alla quale è assegnata la polizza. Il costo di intermediazione medio (senza considerare eventuali rappels e simili), cioè la provvigione ricorrente annuale standard di prodotto è circa il 24,59% del premio assicurativo imponibile (al netto delle imposte).
Compensi: il totale da pagare può essere comprensivo dell’eventuale compenso concordato con l’intermediario per l’attività di consulenza e assistenza prestata, come consentito dall’art. 106 e ss. del Codice delle Assicurazioni private e relative norme di attuazione. L’importo del compenso è riconosciuto ad ogni ricorrenza annuale della polizza e non è in alcun modo una componente del premio assicurativo, né ad esso assimilabile.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’Impresa assicuratrice | Gli eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto a: AXA Art Versicherung AG - Rappresentanza Generale per l’Italia Ufficio Reclami Xxxxx Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Tel. 02/888.965.1 - Fax. 02/000.000.00 E-mail: XxxxxxxXxxxxxx@xxx-xxx.xx avendo cura di indicare almeno i seguenti dati: • nome e cognome, xxxxxxxxx completo del reclamante e recapito telefonico del reclamante; • numero della polizza AXA Art e nominativo del Contraente; • numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; • indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; • breve descrizione del motivo di lamentela; • ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Si segnala che a fronte dell’entrata in vigore del Provvedimento IVASS n. 46 del 26 novembre 2016, per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente piuttosto che di un collaboratore/dipendente di quest’ultimo, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un periodo di 15 giorni, al fine di garantire il contradditorio con l’intermediario di cui sopra e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all’oggetto del reclamo così come previsto dalla normativa vigente. Nel caso di mancato o parziale accoglimento, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia dall’Impresa che dall’Agente interessato in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta. |
All’IVASS | Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a IVASS - Servizio Tutela degli Utenti – Via del Quirinale, 21 – 00000 XXXX (Fax 00.00000000 – PEC: xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx) fornendo copia del reclamo già inoltrato ad AXA Art Versicherung AG – Rappresentanza Generale per l’Italia e nel caso il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell’IVASS xxx.xxxxx.xx alla sezione “per i Consumatori – Reclami”. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | In relazione alle controversie inerenti alla quantificazione dei danni (o delle prestazioni) e l’attribuzione della responsabilità che implichi un accertamento del fatto, permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, ma il Contraente e l’Assicurato hanno la facoltà di ricorrere alla mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 o ad altri sistemi conciliativi ove esistenti (es. arbitrati). Resta salva, in ogni, caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ma il previo esperimento del tentativo di mediazione è comunque necessario per procedere con l’azione giudiziaria. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa assicuratrice. |
Conciliazione paritetica gratuita per l’Assicurato | Tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: xxx.xxxxx.xx e xxx.xxxx.xx . |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie (arbitrato) | Il presente Contratto non prevede clausole arbitrali. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Exhibition – Mostre d’arte
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DEL GLOSSARIO
E DELL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO
Contratto di assicurazione all risks
per le mostre d’arte
Edizione gennaio 2019
AXA Art Versicherung AG – Xxxxxxx Xxxxx 00-00 – 00000 Xxxx - Xxxxxxxx
Capitale Interamente versato Euro 14.637.000 – Sede Köln – Registro Imprese Xxxx XX X Xx. 00000 Rappresentanza Generale per L’Italia - Xxxxx Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx – Italia
Tel. (+39) 02.888.965.1 - Fax (x00) 00.000.000.00 – Internet: xxx.xxx-xxx.xx – E-mail: xxxx@xxx-xxx.xx
Ufficio del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e P. IVA n. 13199040158 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano 1623881
Introduzione
Il presente Contratto di assicurazione Exhibition è composto da:
- le Condizioni Generali di Assicurazione che regolano i diritti e gli obblighi reciproci delle parti;
- le Condizioni Particolari che adattano e integrano le Condizioni Generali.
- l’elenco dettagliato dei Beni Assicurati.
Glossario
Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato: Assicurato il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione Assicurazione il contratto di assicurazione
Bene Assicurato il bene oggetto della copertura assicurativa
Contraente il soggetto che stipula l'assicurazione
Deprezzamento la diminuzione di valore commerciale subita dal bene
assicurato, dopo il restauro effettuato con l’accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro
Indennizzo la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Polizza il documento che riporta le disposizioni che disciplinano
l’assicurazione nonché tutte le eventuali modifiche che siano allo stesso apportate, mediante appendici o allegati, durante il periodo di validità e che costituisce prova scritta ex art.1888 cod. civ.
Premio la somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne
Sinistro il verificarsi del fatto dannoso. I danni che si verifichino
nella medesima ubicazione e che siano riconducibili alla stessa causa costituiscono un unico sinistro
Società AXA Art Versicherung A.G. Rappresentanza Generale per l‘Italia
Stima accettata Il valore commerciale attribuito al bene assicurato di
comune accordo fra le Parti
Valore commerciale Il prezzo corrente del bene assicurato o quello che
potrebbe essergli attribuito nel mercato dell'arte o dell'antiquariato
Valore dichiarato il valore indicato dal Contraente o dall’Assicurato,
restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale del bene assicurato colpito da sinistro
Indice
Condizioni Generali di Assicurazione 06
Termini e Condizioni della garanzia “Exhibition- mostre d’arte” 06
Norme che regolano l’Assicurazione in generale 14
Mezzi di Pagamento consentiti dall’Impresa 18
Definizioni 19
Articoli di Legge 22
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Opzionabili 26
Condizioni Generali di Assicurazione
Termini e Condizioni della garanzia “Exhibition – mostre d’arte”
Art.1 - Oggetto dell'assicurazione
1.1 La polizza Exhibition - mostre d’arte assicura le opere d’arte e gli oggetti aventi valore storico, artistico, archeologico, etnoantropologico o altri oggetti da collezione, messi a disposizione dall’Assicurato nell’ambito di esposizioni temporanee. La copertura assicurativa è prestata nella forma “all risks”: si intendono pertanto coperti tutti gli eventi non espressamente esclusi a termini di Polizza.
La garanzia opera durante il trasporto dei Beni Assicurati alle condizioni indicate all’art. 9 - “Copertura Trasporto: Misure di protezione e prevenzione – Condizioni di operatività”, nonché durante la giacenza dei Beni Assicurati all’interno dei locali della Sede Espositiva, alle condizioni indicate all’art. 10 -“Copertura Giacenza: Misure di protezione e prevenzione – Condizioni di operatività”. La Copertura Giacenza vale esclusivamente per l'ubicazione nella Sede Espositiva specificata in Polizza.
1.2 Nei limiti ed in conformità alle presenti Condizioni Generali di Assicurazione e alle Condizioni Particolari eventualmente pattuite, la Società si obbliga pertanto ad indennizzare i danni materiali e diretti causati da eventi accidentali o dolosi non espressamente esclusi, che provochino la distruzione od il danneggiamento dei Beni Assicurati descritti e valorizzati nell'elenco allegato alla presente Polizza e nei certificati di assicurazione eventualmente emessi.
Art. 2 – Terrorismo, atti vandalici, scioperi e tumulti.
Sono coperti dalla garanzia i danni causati ai Beni Assicurati da atti di terrorismo, atti vandalici, sabotaggio, scioperi, serrate e tumulti popolari.
Art. 3 - Furto con destrezza
La Copertura Giacenza si estende al furto con destrezza solo se il furto sia constatato e denunciato nella stessa giornata nella quale è avvenuto, risulti commesso durante l'orario di esposizione al pubblico e a condizione che in ogni locale della Sede Espositiva vi sia la presenza costante di almeno un custode preposto e identificabile o esista sistema di telecamere a circuito chiuso che consenta il monitoraggio remoto degli oggetti, da parte di personale specificamente preposto alla funzione.
Art. 4 - Terremoto
Sono altresì coperti dalla garanzia i danni materiali e diretti causati ai Beni Assicurati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Agli effetti della presente garanzia, le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";
Art.5 - Esclusioni generali. L’Assicurazione non copre: | |
a) i danni causati dall’esposizione a gelo, calore, variazioni di temperatura, condensazione, umidità e radiazioni luminose, intendendosi per tali le radiazioni ottiche e termiche della luce, sia naturale che artificiale, impiegata per l'illuminazione delle opere stesse. b) i danni causati da stato di conservazione, progressivo deterioramento del Bene Assicurato conseguente a difetto intrinseco del bene medesimo, vetustà, muffa, usura, ruggine, ossidazione; c) i danni causati da roditori, tarli, tarme o altri insetti e parassiti; | |
d) i danni aventi la loro diretta origine in un’operazione di restauro (anche se di semplice pulitura, riparazione o rimessa a nuovo) effettuata a) da personale non specializzato ovvero b) con mezzi e metodologie non idonee o inadeguate alla natura e al valore dei Beni Assicurati; restano comunque esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare o conservare i Beni Assicurati; | |
e) i danni a meccanismi, apparati elettrici od elettronici, dovuti al funzionamento o ad usura; f) i danni causati, determinati od agevolati con dolo dall'Assicurato o dal Contraente. Qualora il Contraente o l’Assicurato non siano persone fisiche, la disposizione si applica in relazione al dolo dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei preposti che siano investiti di poteri decisionali; in caso di società di persone, la disposizione si applica in relazione al dolo dei soci illimitatamente responsabili; g) i danni verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità, di fatto o di diritto. h) i danni verificatisi in occasione di eruzioni vulcaniche, maremoti, maree e fenomeni di acqua alta; i) i danni alle opere esposte all’aperto; j) i danni conseguenti a furto con destrezza, salvo quanto previsto alla clausola 3.2. k) Le misteriose sparizioni, gli ammanchi constatati in sede di verifica o di inventario e gli smarrimenti. |
Art. 6 – Esclusioni relative a danni causati da attacchi cibernetici
6.1 Fermo restando quanto previsto dalle clausole 6.2 e 6.3 che seguono, in nessun caso l’Assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese causate da, o a cui abbia contribuito o derivanti, direttamente o indirettamente, dall’uso o dalla messa in opera, al fine di arrecare danno, di qualsiasi tipo di computer, sistema informatico, programma software, codice nocivo, virus, processo o ogni altro sistema elettronico.
6.2 Ove la presente clausola sia parte di polizze che coprono rischi derivanti da guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o conflitto civile, o da qualsiasi atto ostile da parte di o nei confronti di una potenza belligerante, o da terrorismo o da qualsiasi persona che agisca per motivi politici, la clausola 6.1 non opererà nel senso di escludere danni (che sarebbero altrimenti coperti) derivanti dall’uso di qualsiasi tipo di computer, sistema informatico o programma software, o ogni altro sistema elettronico nel sistema di lancio e/o di comando e/o dispositivo di fuoco di qualsiasi arma o missile.
6.3 E 'inteso che la clausola 6.1 non si applica in caso di distruzione, danneggiamento o smarrimento del Bene Assicurato, altrimenti coperti, se causati direttamente da furto, rapina, furto con scasso, rapina a mano armata o altro atto penalmente rilevante, ove nella commissione dell’atto sia utilizzato un computer, un sistema informatico, un programma software, un codice nocivo, un virus, un processo o qualsiasi altro sistema elettronico.
Art. 7 - Esclusioni relative a danni derivanti da contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche
7.1 In caso di contrasto, le previsioni di cui al presente articolo prevarranno su ogni altra previsione di Polizza.
7.2 In nessun caso la presente Assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese direttamente o indirettamente causate da, o a cui abbiano contribuito, o derivanti da:
a) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o combustione di combustibile nucleare;
b) proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti, di impianti o reattori nucleari o altri elementi o componenti nucleari degli stessi;
b) qualunque arma o congegno che utilizzi la fissione e/o fusione atomica o nucleare o altra simile reazione, forza o materia;
c) proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L’esclusione prevista nella presente lettera non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri simili scopi pacifici;
d) qualunque arma chimica, biologica, biochimica o elettromagnetica.
Art. 8 - Durata della copertura
8.1 Salvo sia diversamente stabilito nelle Condizioni Particolari, l'Assicurazione inizia dal momento in cui i Beni Assicurati vengono rimossi dalla collocazione ove normalmente si trovano per essere ivi imballati ed intraprendere il primo trasporto a cura del vettore indicato nelle Condizioni Particolari o del suo corrispondente. L'Assicurazione prosegue durante i viaggi e le giacenze, comprese le esposizioni al pubblico, e cessa quando i Beni Assicurati, compiuto l'ultimo viaggio, sono tolti dall'imballaggio e collocati nel luogo loro destinato.
Salvo sia diversamente stabilito nelle Condizioni Particolari, sono compresi i danni subiti dai Beni Assicurati durante le operazioni di imballaggio e di disimballaggio, di allestimento e disallestimento.
8.2 Sono esclusi dalla garanzia i danni conseguenti a fatti dannosi avvenuti al di fuori del periodo di operatività della Polizza.
Art. 9 – Copertura Trasporto: Misure di protezione e prevenzione – Condizioni di
operatività
Durante il trasporto dei Beni Assicurati, la garanzia è prestata alle condizioni descritte
nei paragrafi che seguono.
Sono pertanto esclusi dalla copertura i danni verificatisi quando non siano state
osservate tutte le condizioni sotto descritte.
9.1 Tutti i trasporti
)
a l'imballaggio, se non diversamente previsto nelle Condizioni Particolari, deve essere di tipo professionale, idoneo alla tipologia dei Beni Assicurati ed atto a soddisfare le esigenze di stabilità dimensionale e resistenza meccanica, anche in relazione al tipo di trasporto effettuato;
)
b durante la giacenza in corso di transito, nella quale i Beni Assicurati rimangono in consegna al vettore/spedizioniere o ad altri depositari in genere, detti Beni devono essere custoditi in locali chiusi, protetti da sistema di allarme collegato, con ponte radio bidirezionale o combinatore GSM, al almeno 2 utenze di rete fissa, ad Istituto di vigilanza e/o alle forze dell’Ordine;
9.2 Trasporti su strada
)
a i Beni Assicurati devono essere collocati in veicoli aventi vani di carico senza finestrature, interamente metallici o di materie plastiche rigide, escluse comunque le strutture telonate, con porte e sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura; i veicoli devono essere costantemente ed ininterrottamente sorvegliati, anche durante le soste; i veicoli sono considerati incustoditi quando a bordo del veicolo manca la presenza fisica dell'Assicurato o suoi dipendenti o collaboratori, ovvero del vettore, suoi dipendenti, collaboratori o corrispondenti oppure, infine, dell’organizzatore della mostra, suoi dipendenti o collaboratori.
)
b per i Beni Assicurati del valore compreso fino al limite massimo per singolo autocarro indicato nelle Condizioni Particolari, i trasporti devono essere effettuati con automezzo equipaggiato con impianto satellitare e con almeno due autisti a bordo, muniti di telefono cellulare collegato alla rete mobile, che dovranno garantire la sorveglianza ininterrotta da bordo autocarro; eventuali soste notturne dovranno essere effettuate in aree protette da guardia armata ed attrezzate con servizio di sorveglianza televisiva a circuito chiuso con registrazione degli eventi;
c) la Società si riserva il diritto di imporre una scorta tecnica o armata qualora durante il trasporto ravvisi un aumento di rischio sotto il profilo della sicurezza.
9.3 Trasporti a mezzo ferrovia
Devono essere adoperati vagoni chiusi, dotati di serrature di sicurezza o costantemente vigilati.
9.4 Trasporti a mezzo aereo
A miglior precisazione e parziale deroga di quanto indicato all’art. 5) lett. a) sono esclusi i danni dovuti a sbalzi di pressione e temperatura per oggetti riposti in stive non climatizzate e pressurizzate, ad eccezione degli oggetti imballati in casse climatizzate.
9.5 Trasporti a mezzo nave
Xxxxx sia espressamente stabilito nelle Condizioni Particolari, i viaggi a mezzo nave
sono esclusi dalla garanzia.
9.6 Clausole applicabili al trasporto
A seconda dei mezzi utilizzati per il trasporto dei beni assicurati e delle modalità di esecuzione dello stesso:
- relativamente ai trasporti effettuati all’interno del territorio italiano, la presente garanzia assicurativa si intende prestata anche in base alle Clausole sotto riportate, se applicabili in relazione al tipo di trasporto effettuato e se richiamate nelle Condizioni Particolari:
- Clausola ANIA 98/01 Merci I Xxxxx Xxxxxxx
- Clausola ANIA 98/05 Rischi Scioperi sopra merci
- Clausola ANIA 98/06 Xxxxxx Xxxxxx e mine sopra merci (operante limitatamente al trasporto marittimo, via traghetto, aereo o per acque interne)
- Termination of Transit Clause (Terrorism) ed. 1.1.2002
- Cargo ISM Endorsement ed. 1.05.98
- Sanction Limitation and Exclusion Clause ed.11.08.2010
- relativamente ai trasporti internazionali, la presente garanzia assicurativa si intende prestata anche in base alle Clausole sotto riportate, se applicabili in relazione al tipo di trasporto effettuato e se richiamate nelle Condizioni Particolari:
- Institute Cargo Clauses (A) ed. 1.1.09
- Institute Cargo Clauses (Air) ed. 1.1.09
- Institute Strikes Clauses (Cargo) ed. 1.1.09
- Institute Strikes Clauses (Air Cargo) ed. 1.1.09
- Institute War Clauses (Cargo) ed. 1.1.09
- Institute War Clauses (Air Cargo) ed. 1.1.09
Termination of Transit Clause (Terrorism) ed. 1.1.2002
-
Cargo ISM Endorsement ed. 1.05.98
-
Sanction Limitation and Exclusion Clause ed.11.08.2010
-
Resta comunque inteso che, in caso di conflitto fra le clausole sopra elencate e le
Condizioni Generali di Assicurazione, prevarranno queste ultime.
Art. 10 – Copertura Giacenza: Misure di protezione e prevenzione - Condizioni di operatività
10.1 Durante la giacenza dei Beni Assicurati la garanzia è prestata a condizione che:
a) i locali della Sede Espositiva dove sono collocati i Beni Assicurati siano ubicati in fabbricati costruiti con e coperti di materiali incombustibili, anche con l'impiego di elementi strutturali di legno nei solai e nell'armatura del tetto;
b) nei locali della Sede Espositiva siano presenti le seguenti misure di prevenzione e protezione, salvo quanto eventualmente previsto ad integrazione e/o deroga nelle Condizioni Particolari:
- robusti serramenti di legno pieno o metallici, chiusi da serrature di sicurezza a più mandate o bloccati da idonei congegni interni manovrabili esclusivamente dall'interno, a presidio degli accessi;
- robuste ante, serrande o tapparelle, bloccate da idonei congegni azionabili esclusivamente dall'interno, o inferriate fisse a protezione di finestre o altre aperture trovantisi ad altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili dall'esterno;
- sorveglianza interna mediante sistema di telecamere con registrazione degli eventi;
- impianto automatico di allarme antifurto collegato tramite ponte radio bi- direzionale o combinatore telefonico GSM ad almeno 2 utenze di rete fissa, con Istituto di vigilanza /sorveglianza privata e/o con le Forze dell'Ordine, nonché personale addetto alla sicurezza;
- servizio di sorveglianza costante all'interno di ogni sala espositiva durante le ore di apertura al pubblico;
i mezzi di prevenzione e protezione sopra descritti devono essere mantenuti in perfetto stato di funzionalità ed efficienza. Sono pertanto esclusi, ferme le previsioni di cui all’art. 26 delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, i danni conseguenti al furto avvenuto quando non siano operanti le prevenzioni e le protezioni sopra indicate;
c) qualora esistano sistemi di rilevazione e/o estinzione automatica di incendio, sistemi di rilevazione di intrusione nonché apparati di segnalazione di
allarme a distanza, tali apparati devono essere perennemente in funzione per quanto ciò sia compatibile con il normale svolgimento dell'attività, fermo comunque l’obbligo di sorveglianza e/o telesorveglianza se previsti;
i sistemi di rilevazione e di segnalazione di allarme devono essere controllati almeno una volta all'anno da persona tecnicamente qualificata a verificarne la funzionalità ed affidabilità.
In caso di guasto, danneggiamento, manomissione o interruzione per qualunque causa, del funzionamento di tali apparati, devono essere adottate le più appropriate misure per la sorveglianza dei Beni Assicurati fino al ripristino dello stato originario; in caso di impossibilità di ripristino, fermo l’obbligo di sorveglianza sino a diversa e condivisa disposizione sostitutiva, il fatto deve essere segnalato alla Società entro 24 ore dal momento in cui l’interessato ne è venuto a conoscenza;
d) durante i periodi di chiusura dei locali della Sede Espositiva o comunque di assenza di personale all'interno di tali locali, devono essere attivati tutti i mezzi di prevenzione e protezione descritti al punto b) ovvero elencati nelle Condizioni Particolari. Tuttavia per le serrande, persiane, tapparelle, ante e scuri, la loro chiusura non è obbligatoria durante le pause diurne se queste sono inferiori a due ore; la chiusura delle ante a vetri è sempre obbligatoria. E' sempre obbligatorio l'inserimento dell'impianto d'allarme anti-intrusione e del relativo sistema di segnalazione;
e) non deve essere permesso ai visitatori di usare, toccare, spostare o maneggiare i Beni Assicurati;
f) gli oggetti di piccole dimensioni devono essere collocati in vetrine o teche chiuse ed ancorati a pareti o basamenti. Per oggetti di piccole dimensioni si intendono quelli con dimensioni inferiori a cm 35 (altezza), cm. 25 (larghezza) e cm. 25 (profondità);
g) gli Oggetti Fragili devono essere custoditi entro mobili o teche e collocati in modo tale da impedire il contatto accidentale, in tal caso la copertura è estesa ai danni conseguenti alla rottura accidentale degli stessi dovuta a cadute o urto di persone, animali o cose.
Sono pertanto esclusi dalla copertura i danni verificatisi quando non siano state osservate tutte le condizioni sopra descritte.
10.2 A parziale deroga di quanto previsto all'art. 5 a) delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, la copertura Giacenza si estenderà ai danni derivanti da umidità o da variazioni di temperatura, solo se i locali ove sono collocati i Beni
Assicurati sono dotati di un impianto efficace per la manutenzione e controllo delle
condizioni di umidità e temperatura e i danni sono conseguenti a guasto delle apparecchiature di climatizzazione e condizionamento. In caso di guasto o malfunzionamento di suddetto impianto, l'Assicurato deve informare la Società e procedere alla riparazione entro 48 ore, pena la decadenza della garanzia.
Art. 11 - Rinuncia alla rivalsa
11.1 La Società rinuncia a surrogarsi ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei diritti dell’Assicurato nei confronti del Contraente e delle persone delle quali questi sia legalmente responsabile, nonché nei diritti dell’Assicurato verso: vettori e/o imballatori (purché di comprovata specializzazione), installatori, depositari ed addetti alla
sorveglianza, a condizione che l’Assicurato a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
11.2 La rinuncia non opera
- in caso di dolo o colpa grave;
- nei confronti di persone od enti diversi da quelli sopra indicati.
Art. 12 – Assicurazione per conto di chi spetta
12.1 La presente Assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In deroga a quanto previsto dall’art. 1891 secondo comma cod. civ., si conviene tuttavia che tutti i diritti e le azioni derivanti dall’Assicurazione non potranno essere esercitati che dal Contraente.
12.2 In caso di sinistro, i terzi titolari dell’interesse assicurato parteciperanno con il Contraente e la Società alla nomina dei periti ai sensi dell’art. 26. Resta comunque inteso che l’indennizzo che sarà stato liquidato in contraddittorio ai sensi dell’art. 26 non potrà essere versato se non nei confronti o col consenso dei terzi titolari
dell’interesse assicurato.
Norme che regolano l’Assicurazione in generale
Art. 13 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892,1893,1894 cod. civ.
Art. 14 - Dichiarazioni inesatte e reticenti - Buona fede
Ai sensi dell’art. 1893 cod. civ. le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze influenti sulla valutazione del rischio non sono causa di annullamento del contratto, ove chi le ha rese possa provare di essersi così comportato in assenza di dolo o colpa grave. Spetta alla Società il maggior premio conseguente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui si è verificata la circostanza che costituisce l’oggetto della dichiarazione inesatta o della reticenza.
Art. 15 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all’Intermediario presso cui è assegnata la Polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 cod. civ. Il premio, qualora sia frazionato in più rate, è determinato per periodo assicurativo di un anno ed è sempre interamente dovuto.
Art.16 - Modifiche dell'Assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 17 - Aggravamento del rischio
Il Contraente, o l'Assicurato, deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 cod. civ.
Art. 18 - Diminuzione del rischio.
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente, o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 cod. civ. La Società comunque rinuncia al diritto di recesso stabilito dal medesimo art. 1897 cod. civ.
Art. 19 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti
possono recedere dall'Assicurazione dandone comunicazione a mezzo raccomandata AR con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso da parte della Società, la stessa, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 20 - Oneri fiscali – Esenzione Imposte
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente, fermo restando che, laddove l’Assicurato o il Contraente stesso abbia rilasciato, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione di esenzione fiscale dei Beni Assicurati ai sensi della normativa vigente in materia di esenzione fiscale dei beni di rilevante valore storico o artistico, il premio dovuto a fronte della presente copertura non sarà soggetto a imposte.
Art. 21 - Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ferma restando, ove applicabile, la competenza del foro del Consumatore ai sensi dell’art. 66 bis D. Lgs. 206/2005.
Art. 22- Legge applicabile. Rinvio.
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. La giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto è individuata in base alle norme vigenti.
Per quanto non diversamente qui regolato valgono quindi le norme di legge.
Art. 23 - Comunicazioni tra le Parti.
Tra le Parti tutte le comunicazioni devono essere effettuate per iscritto. Le comunicazioni dell’Assicurato e/o del Contraente vanno inviate alla Società nella sede indicata in Polizza. Le comunicazioni della Società vanno inviate all’indirizzo del Contraente indicato in Polizza.
Art. 24 - Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente e/o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 25 - Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro l'Assicurato deve:
a) come previsto dall'art. 1914 cod. civ., adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari per limitarne le conseguenze e salvaguardare i Beni Assicurati;
b) notificare al vettore per iscritto, al momento della consegna del bene, qualsiasi mancanza o danno subiti dai Beni assicurati durante il trasporto e ottenere un avviso di ricevimento scritto.
c) ai sensi dell'art. 1913 cod. civ., dare avviso del sinistro alla Società entro 5 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, a mezzo raccomandata, e-mail, telegramma o telefax, specificando le circostanze dell’evento e l’importo
approssimativo del danno;
d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, mettendo a disposizione della Società o dei Periti i suoi registri, conti, fatture, condition report / scheda conservativa o qualsiasi documento utile alla determinazione dell’indennizzo;
e) conservare, sino ad avvenuto sopralluogo del perito incaricato di stimare il danno, i beni non rubati o rimasti illesi, nonché, fino ad avvenuta liquidazione del danno, i residui e le tracce, anche fotografiche, del sinistro.
o.
f) attendere l’autorizzazione scritta da parte della Società per provvedere al restauro, alla riparazione o alla ricostruzione dei Beni oggetto del sinistr
ti.
g) in caso di garanzia prestata “a valore dichiarato”, fornire la prova dell’esistenza, dell’autenticità, della provenienza e del reale valore commerciale dei Beni smarriti, sottratti o danneggia
L’inadempimento di questi obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
Art. 26 - Procedura per la valutazione del danno
26.1 La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto fra le Parti oppure, a richiesta di una di esse, deve effettuarsi mediante Periti nominati con apposito atto, uno dalla Società ed uno dal Contraente, ferma restando la partecipazione dei terzi interessati come stabilito dall’art. 12 delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione.
26.2 In caso di disaccordo, i due Periti devono nominarne un terzo, redigendo apposito verbale che viene sottoscritto da entrambi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto sulla materia su cui vi sia disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza.
26.3 Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo Perito fa carico per metà al Contraente e/o al terzo interessato, conferendo questi alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre dall’indennizzo la quota a loro carico.
26.4 I risultati delle operazioni peritali, raggiunti di comune accordo ovvero a maggioranza dai Periti, sono raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) redatto in doppio esemplare. Tali risultati, per quanto attiene alla quantificazione del danno sono vincolanti per le Parti, rinunciando queste fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla purché tale rifiuto sia attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo.
Art. 27 - Determinazione dell'indennizzo.
27.1 In caso di distruzione o perdita totale del Bene Assicurato la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale del Bene nel luogo e al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.
27.2 In caso di danneggiamento, la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato, corrisponde:
-o la differenza tra il valore commerciale che il Bene Assicurato aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello del Bene nello stato in cui si trova dopo il sinistro;
-o il costo del restauro (eseguito previa autorizzazione della Società stessa) più il Deprezzamento.
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27.3 Se l'Assicurazione è a Stima Accettata, valore commerciale attribuito ai Beni Assicurati è quello di detta stima ai sensi e per gli effetti dell’art. 1908, 2° comma, cod. civ.
27. In caso di sinistro che colpisca un Bene Assicurato facente parte di un insieme (parure, coppia o serie identificabili come opera unica), l’indennizzo sarà determinato in proporzione equa e ragionevole rispetto al valore totale della parure, coppia o serie, ma in nessun caso si potrà considerare tale danno come una perdita totale dell’intera coppia e/o servizio e/o parure e/o serie.
Art. 28 - Assicurazione parziale
28.1 Salvo diverso accordo, se l’assicurazione copre solo una parte del valore che i Beni Assicurati avevano al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta.
Tale criterio non si applica quando per la totalità dei Beni Assicurati l'Assicurazione sia prestata in base a Stima Accettata.
28.2 Se la stima riguarda solo una parte dei Beni Assicurati, il criterio di cui al paragrafo precedente si applica per la parte restante.
Art. 29 - Limite xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
29.1 Salvo il caso previsto dall'art. 1914 cod. civ., la Società non può essere tenuta a pagare un importo superiore alla somma assicurata.
29.2 L'Assicurato non ha diritto di abbandonare alla Società né in tutto né in parte i Beni residuati o salvati dal sinistro.
Art. 30 - Pagamento dell'indennizzo
30.1 Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, accertata la legittimazione e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento della quietanza sottoscritta, salvi i casi di impugnazione del verbale peritale di cui alla clausola 26.3.
30.2 A seguito del pagamento dell’indennizzo per danno o perdita totale, l’accettazione dell’importo liquidato comporterà la rinuncia del proprietario in favore della Società alla proprietà del bene medesimo, con facoltà della Società stessa di avvalersene o meno, fermo restando il diritto del proprietario all’indennizzo.
30.3 Se, a seguito del sinistro, è stato aperto un procedimento, civile o penale, la Società corrisponderà l’indennizzo solo a seguito di presentazione del certificato di chiusa inchiesta ovvero di sentenza passata in giudicato da cui risultino la legittimazione dell’assicurato e l’assenza di cause di esclusione o di inoperatività della garanzia assicurativa.
Art. 31 - Recupero degli oggetti di cui alla denuncia di sinistro
31.1 Se i Beni Assicurati di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto od in parte, l’avente titolo all’indennizzo deve darne avviso alla Società entro 15 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Qualora, prima del recupero, la Società abbia indennizzato integralmente il danno a termini di Polizza, tali Beni saranno diventati di sua proprietà. La Società avrà però facoltà di consentire all’avente titolo di riacquistarne la proprietà, previa restituzione dell’intero importo liquidato a titolo di indennizzo, oltre alle spese eventualmente sostenute dalla Società per il recupero.
31.2 Qualora la Società abbia liquidato solo parzialmente il danno, i Beni recuperati
restano di proprietà dell’avente titolo, fermo il suo obbligo di restituire alla Società l’intero importo liquidatogli a titolo d’indennizzo.
31.3 Ove i Beni Assicurati di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto o in parte, prima del pagamento dell’indennizzo, la Società è tenuta ad indennizzare, per i Beni recuperati, soltanto i danni causati dal sinistro. Se i Beni recuperati risultassero di qualità o valore diversi da quelli presi come riferimento per la stima del danno, tali Beni restano nella disponibilità dell’avente titolo, che dovrà restituire alla Società l’intero importo eventualmente liquidatogli a titolo d’indennizzo, fermo l’obbligo della Società di indennizzare soltanto i danni causati dal sinistro.
Mezzi di pagamento consentiti dall’Impresa
Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all’intermediario (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni e art. 47 reg. n. 5 IVASS) con le seguenti modalità:
a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all’impresa per conto della quale operano o a quella per cui sono distribuiti i contratti, oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).
È consentito pagare in contanti i premi per l’assicurazione contro i danni aventi importo non superiore a 750,00 euro annui per ciascun contratto.
Definizioni
Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato: Assicurazione il presente Contratto di assicurazione; Beni Assicurati i beni oggetto di copertura assicurativa;
Polizza il documento che riporta le disposizioni che disciplinano l’assicurazione e che costituisce
prova scritta dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1888 cod. civ., comprese tutte le appendici o allegati modificativi sottoscritti durante il periodo di validità;
Contraente il soggetto che stipula l'Assicurazione;
Assicurato il titolare dell’interesse protetto dall'Assicurazione;
Società AXA Art Versicherung AG, Rappresentanza Generale per l‘Italia;
Premio la somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell’Assicurazione;
Rischio la probabilità che si verifichi l’evento futuro e incerto oggetto dell’Assicurazione
Sinistro il verificarsi del fatto dannoso per il quale è
prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro;
Furto con destrezza il furto commesso da chi si è introdotto
nei locali dove sono collocati i Beni Assicurati senza violare le difese esterne mediante rottura, scasso, uso
di grimaldelli o arnesi simili o di chiavi false, ovvero il furto commesso in modo clandestino e con asportazione della refurtiva da locali o aree chiuse, sempre senza violare le difese esterne.
Sede Espositiva i locali indicati nelle Condizioni Particolari,
dove sono collocati i Beni Assicurati;
Valore commerciale il prezzo corrente del Bene Assicurato o
quello che potrebbe essergli attribuito nel mercato dell'arte o dell'antiquariato;
Stima accettata il valore commerciale attribuito ai Beni
Assicurati di comune accordo fra le Parti, anche agli effetti dell’art. 1908 secondo comma cod. civ;
Valore dichiarato il valore dei Beni Assicurati indicato dal
Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale del Bene Assicurato
colpito da Sinistro;
Deprezzamento l’eventuale diminuzione del valore commerciale
subita dal Bene Assicurato colpito da Sinistro, verificatasi dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del Sinistro;
Oggetti fragili oggetti di vetro, cristallo, ceramica, porcellana,
terracotta, nonché quegli oggetti di altri materiali che, per natura o tipo di lavorazione, presentino analoghe caratteristiche di fragilità. Non sono considerati Oggetti Fragili i mobili quand’anche presentino elementi costituiti da vetri e specchi.
Articoli di Legge
1898 C.C. Aggravamento del rischio
Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato.
L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.
Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta e ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
1901 C.C. Mancato pagamento del premio
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è
risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. (…)
1907 C.C. Assicurazione parziale
Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
1910 C.C. Assicurazione presso diversi assicuratori
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità. Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
1913 C.C. Avviso all’assicuratore in caso di sinistro
L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. (…)
1914 C.C. Obbligo di salvataggio
L’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall’assicurato sono a carico dell’assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro,
anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l’assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. (…)
1915 C.C. Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio
L’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità. Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
1916 C.C. Diritto di surrogazione dell’assicuratore
L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
2049 C.C. Responsabilità dei padroni e dei committenti
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
624 C.P. Furto
Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (…).
624 bis C.P. Furto in abitazione e furto con strappo
(…) alla stessa pena del 1° comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona (…).
628 C.P. Rapina
Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia s’impossessa
della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene è punito con la reclusione da 3 a 10 anni (…).
629 C.P. Estorsione
Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 5 a 10 anni (…).
635 C.P. Danneggiamento
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino ad un anno (…).
La pena è della reclusione da sei mesi a 3 anni e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso: (…)
3) su edifici pubblici o destinati ad uso pubblico o all’esercizio del culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate (…).
639 C.P. Deturpamento e imbrattamento di cose altrui
Chiunque, fuori dai casi previsti dall’art. 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a € 103,29.
Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate (…) si applica la pena della reclusione fino ad un anno o della multa fino a € 1.032,91 e si procede d’ufficio.
640 C.P. Truffa
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (…).
646 C.P. Appropriazione indebita
Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a 3 anni
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Opzionabili
Clausola Fotografie
A integrazione di quanto previsto all’art. 5 (Esclusioni Generali) delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene tra le Parti che relativamente alle fotografie, si intendono esclusi i danni occorsi ai Beni Assicurati durante il trasporto in conseguenza della rottura delle lastre di vetro, materiali sintetici diafani e simili, posti a protezione delle stesse. Sono inoltre esclusi i danni a climabox, teche protettive e cornici.
Determinazione dell’indennizzo/ esclusione Deprezzamento
A parziale deroga di quanto previsto all’art. 27 (Determinazione dell’indennizzo) delle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di sinistro, si conviene tra le Parti di escludere dall’indennizzo l’eventuale Deprezzamento.
Clausola Materiali Cartacei
A integrazione di quanto previsto all’art. 5 (Esclusioni Generali) delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene tra le Parti che, relativamente ai documenti cartacei, si intendono esclusi dall’indennizzo i danni conseguenti a strappi, piegature e simili.
Calusola Metalli
A integrazione di quanto previsto all’art. 5 (Esclusioni Generali) delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene tra le Parti che relativamente ai Beni Assicurati costituitiin tutto o in parte da metalli si intendono esclusi dall’indennizzo i danni conseguenti a graffiature, scalfitture, sfregamenti, ammaccature, screpolature e scollamenti di ogni genere.
Xxxxxxxx lastre protettive di materiali sintetici
A integrazione di quanto previsto all’art. 5 (Esclusioni Generali) delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene tra le Parti che si intendono esclusi dall’indennizzo i danni alle lastre protettive di materiali sintetici dovuti a graffi, rigature, abrasioni,spaccature o scheggiature.
Clausola limite di indennizzo per singolo oggetto
A miglior precisazione di quanto previsto dall’art. 27 (Determinazione dell’indennizzo) delle Condizioni Generali di Assicurazione, nel caso di Beni Assicurati valorizzati nel loro complesso e composte da due o più oggetti, si conviene fra le Parti che in nessun caso, qualunque sia il valore risultante dalla perizia eseguita a termini di polizza, la Società pagherà per singolo oggetto una somma superiore all’importo risultante dividendo l’importo complessivamente indicato per il numero degli oggetti/opere componenti il Bene Assicurato.
Clausola Installazioni con parti costituite da materiali sostituibili e/o di produzione industriale
Ferme le esclusioni tutte previste all’art.5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di danno, risarcibile a termini della presente Polizza, ad elementi dei Beni Assicurati costituiti da materiali sostituibili e/o di produzione industriale, l'indennizzo sarà limitato ai costi sostenuti per la sostituzione o il ripristino quantitativo e qualitativo del materiale stesso con altri elementi identici o, se non più in produzione, con altri similari, restando comunque escluso il Deprezzamento del Bene Assicurato medesimo.
Clausola Supporti audio/video
Limitatamente ai supporti audio/video, ferme le esclusioni tutte previste all’art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'indennizzo sarà limitato ai soli costi di rifacimento del nastro e/o altro supporto, rimanendo comunque sempre escluso il Deprezzamento del Bene Assicurato.
Clasuola per opere d’arte costituite da installazioni audio/video
Limitatamente alle installazioni audio/video e simili, ferme le esclusioni tutte previste all’art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'indennizzo sarà limitato ai soli costi di sostituzione con altri elementi identici o, se non più in produzione, con altri similari.
Sono esclusi i danni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, ma non i danni conseguenti agli stessi; è comunque sempre escluso il Deprezzamento del Bene Assicurato.
Condition report
Ai fini dell’operatività della garanzia,si conviene fra le Parti che il Contraente dovrà fornire alla Società un Condition Report attestante le buone condizioni deli Beni Assicurati e l’assenza di sinistri, nei termini che seguono:
• prima che inizino le operazioni di imballaggio presso la sede del prestatore;
• all’arrivo delle opere nei locali espositivi;
• a termine mostra, prima che i Beni Assicurati vengano reimballati per il viaggio di ritorno;
• all’arrivo presso la sede del prestatore;
Bagaglio a mano via aerea (hand carry)
Relativamente al prestito
la Società prende atto che i Beni Assicurati saranno trasportati per via aerea come “bagaglio a mano” affidato a due accompagnatori di fiducia del Prestatore/Trasportatore. I Beni Assicurati dovranno essere rinchiusi in contenitori adeguati alla loro natura, imballati a regola d’arte, e per nessun motivo dovranno essere lasciate incustoditi.
Nel caso in cui un accompagnatore si dovesse assentare momentaneamente dal posto assegnatogli sull’aereo, i Beni Assicurati dovranno essere lasciati sotto la custodia/ controllo di altro accompagnatore di fiducia o, eventualmente, del personale di volo.
Si precisa che durante la tratta in ambito Aeroportuale percorsa a piedi, pre- imbarco o post sbarco aereo, gli accompagnatori di fiducia del Prestatore
/Trasportatore dovranno essere scortati da un agente aeroportuale.
Trasporto effetuato direttamente dal Contraente
Relativamente ai trasporti effettuati direttamente dal Contraente con personale e mezzi propri, la garanzia è altresì prestata a condizione che:
- le operazioni di imballaggio e disimballaggio siano effettuate a regola d'arte;
- il trasporto sia effettuato con il supporto di personale specializzato (almeno due persone);
- il trasporto sia effettuato con almeno due autisti a bordo muniti di telefono cellulare che dovranno garantire la sorveglianza ininterrotta da bordo autocarro;
- i viaggi siano effettuati in orario diurno (dalle 7:00 alle 19:00) per via diretta e senza sosta alcuna (escluse anche soste tecniche e/o di servizio);
- vengano adoperati veicoli aventi vani di carico senza finestrature interamente metallici o di materie plastiche rigide, escluse comunque strutture telonate, con porte e sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura;
- vengano adoperati veicoli provvisti di dispositivo antifurto certificato IMQ in conformità alla norma XXX 00-00 (xxxxxx di 2° livello) ed omologato ai sensi della direttiva 95/56/CE.
Trasporto con barca in laguna e a mezzo veicoli imbarcati su traghetti
In deroga a quanto previsto nelle Condizioni Generali di Assicurazione, all’art. 9: Copertura Trasporto: Misure di protezione e prevenzione – Condizioni di operatività, par. 9.5, la copertura viene estesa al trasporto di oggetti collocati su barche/motoscafi - limitatamente alla città di Venezia – e al trasporto a mezzo veicoli imbarcati su traghetti, a condizione che il trasporto sia effettuato secondo le modalità sotto precisate:
- Trasporto a mezzo barche/motoscafi - limitatamente alla città di Venezia: i Beni Assicurati , professionalmente imballati come da prescrizioni di cui al punto “tipo di imballaggi”, dovranno essere caricati sottocoperta e comunque al riparo da possibili spruzzi d’acqua (anche piovana). Resta inteso che i suddetti natanti/imbarcazioni dovranno essere condotti da personale dipendente del Vettore (specializzato per il trasporto di opere d’arte e beneviso alla Società) incaricato per il trasporto delle opere alla mostra o comunque sotto la sua supervisione.
- Trasporto a mezzo veicoli imbarcati su traghetti - dovranno essere osservate le prescrizioni previste in relazione al trasporto su strada con esclusione dell’obbligo di sorveglianza continua. Ai fini dell’operatività della copertura, prima di lasciare il mezzo in stiva per il viaggio marittimo, i portelloni di accesso ai vani di carico dovranno essere sigillati e, prima che inizino le operazioni di sbarco, a termine viaggio, gli autisti dovranno verificare che i suddetti sigilli siano rimasti integri.
Durata copertura “Giacenza”(Escluso allestimento)
In deroga a quanto previsto nelle Condizioni Generali di Assicurazione, all’art. 8 – Durata della Copertura, l’assicurazione per i Beni Assicurati descritti e valorizzati nell’elenco allegato alla presente polizza, decorre dal momento in cui i Beni sono collocati nei Locali Espositivi e termina, a conclusione della mostra, con l’inizio delle operazioni di disallestimento.
Sono esclusi i danni occorsi durante le operazioni di imballaggio/disimballaggio e di allestimento/disallestimento.
Durata Copertura “Giacenza”(incluso allestimento)
In deroga a quanto previsto nelle Condizioni Generali di Assicurazione, all’art. 8 – Durata della Copertura, l’assicurazione per i Beni Assicurati descritti e valorizzati nell’elenco allegato alla presente polizza decorre dal momento in cui hanno inizio le operazioni di allestimento dei Beni medesimi presso i locali espositivi e cessa, a conclusione della mostra, al termine delle operazioni di disallestimento.
Sono esclusi i danni occorsi durante le operazioni di imballaggio/disimballaggio.
Durata Copertura “Giacenza + Trasporto”
In deroga a quanto previsto nelle Condizioni Generali di Assicurazione, all’art. 8 – Durata della Copertura, l’assicurazione per i Beni Assicurati descritti e valorizzati nell’elenco allegato alla presente polizza inizia al termine delle operazioni di allestimento dei Beni medesimi presso la sede espositiva. Prosegue per tutta la durata dell’esposizione al pubblico e termina quando i Beni Assicurati, compiuto l'ultimo viaggio, vengono tolti dall'imballaggio e collocati nel luogo loro destinato.
Sono esclusi i danni occorsi durante le operazioni di allestimento preliminari alla mostra.
Durata Copertura ”Trasporto + Giacenza”
In deroga a quanto previsto nelle Condizioni Generali di Assicurazione, all’art. 8 – Durata della Copertura, l'assicurazione per i Beni Assicurati descritti e valorizzati nell’elenco allegato alla presente polizza inizia dal momento in cui i Beni medesimi vengono rimossi dalla collocazione ove normalmente si trovano per essere ivi imballati ed intraprendere il trasporto fino alla sede espositiva. L'assicurazione prosegue durante l’esposizione al pubblico e termina, a conclusione della mostra, nel momento in cui hanno inizio delle operazioni di disallestimento.
Sono compresi i danni occorsi durante le operazioni di allestimento. Sono esclusi i danni occorsi durante le operazioni di disallestimento e di imballaggio dei Beni Assicurati a conclusione della mostra.