REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ CONTRATTUALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO OVVERO DI CIASCUNO DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO
REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ CONTRATTUALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO OVVERO DI CIASCUNO DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO
(RQSII)
(Versione integrata con le modifiche apportate con le deliberazioni 217/2016/R/IDR, 897/2017/R/IDR, 227/2018/R/IDR, 311/2019/R/IDR e 547/2019/R/IDR)
TITOLO I DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE 6
Articolo 2 Ambito di applicazione 12
Articolo 3 Ambito di applicazione in caso di gestione separata del SII 13
Articolo 4 Indicatori di qualità contrattuale del SII 13
TITOLO II INDICATORI E MODALITÀ PER L’AVVIO E LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE 15
Articolo 5 Tempo di preventivazione per gli allacciamenti idrici 15
Articolo 6 Tempo di preventivazione per gli allacciamenti fognari 16
Articolo 7 Modalità di richiesta e contenuto minimo del preventivo per gli allacciamenti idrici e fognari 16
Articolo 8 Tempo di esecuzione dell’allacciamento idrico 16
Articolo 9 Tempo di esecuzione dell’allacciamento fognario 17
Articolo 10 Modalità e tempo di attivazione della fornitura 17
Articolo 11 Tempo e modalità di riattivazione e subentro nella fornitura 18
Articolo 12 Tempo di riattivazione della fornitura in seguito a morosità 19
Articolo 13 Modalità di riattivazione della fornitura in seguito a morosità 19
Articolo 14 Modalità e tempo di disattivazione della fornitura 20
Articolo 15 Modalità per la richiesta di voltura 20
Articolo 16 Voltura a titolo gratuito 21
Articolo 17 Tempo di esecuzione della voltura 22
TITOLO III INDICATORI E CONDIZIONI PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE 22
Articolo 18 Modalità di richiesta del preventivo per l'esecuzione di lavori complessi e semplici 22
Articolo 19 Tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori complessi e semplici 23
Articolo 20 Contenuto minimo del preventivo per l’esecuzione di lavori 23
Articolo 21 Validità del preventivo 24
Articolo 22 Preventivi standardizzabili 24
Articolo 23 Tempo di esecuzione di lavori 25
Articolo 24 Tempo massimo per l’appuntamento concordato 25
Articolo 25 Preavviso minimo per la disdetta dell’appuntamento concordato 26
Articolo 26 Fascia di puntualità per gli appuntamenti concordati 26
Articolo 27 Obblighi in tema di appuntamento concordato in caso di gestione separata del SII 27
Articolo 28 Tempo di intervento per la verifica del misuratore 27
Articolo 29 Tempo di comunicazione dell’esito della verifica del misuratore 28
Articolo 30 Sostituzione del misuratore 28
Articolo 31 Tempo di intervento per la verifica del livello di pressione 29
Articolo 32 Tempo di comunicazione dell’esito della verifica del livello di pressione 30
Articolo 33 Tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento 30
Articolo 34 Obblighi relativi al pronto intervento in caso di gestione separata del SII 31
TITOLO IV ADDEBITO, FATTURAZIONE, PAGAMENTO E RATEIZZAZIONE 31
Articolo 35 Modalità di addebito e fatturazione 31
Articolo 36 Tempo per l’emissione della fattura 32
Articolo 37 Periodo di riferimento della fattura 32
Articolo 38 Periodicità di fatturazione 33
Articolo 39 Fattura di chiusura del rapporto contrattuale 33
Articolo 40 Termini per i pagamenti 34
Articolo 41 Modalità e strumenti di pagamento 34
Articolo 42 Modalità per la rateizzazione dei pagamenti 35
Articolo 43 Tempo di rettifica di fatturazione 36
Articolo 44 Modalità di corresponsione al richiedente delle somme non dovute a seguito di rettifica 36
TITOLO V RECAMI, RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICHE DI FATTURAZIONE 37
Articolo 45 Classificazione delle richieste scritte dell’utente finale 37
Articolo 46 Tempo di risposta motivata a reclami scritti 37
Articolo 47 Tempo di risposta motivata a richiesta scritta di informazioni 37
Articolo 48 Tempo di risposta motivata a richiesta scritta di rettifica di fatturazione
................................................................................................................. 38
Articolo 49 Procedura di presentazione dei reclami scritti 38
Articolo 50 Contenuti minimi della risposta motivata ai reclami scritti, richieste scritte di informazione e di rettifica di fatturazione 39
Articolo 51 Reclami scritti multipli 41
TITOLO VI GESTIONE DEGLI SPORTELLI 42
Articolo 52 Diffusione e orario degli sportelli 42
Articolo 53 Tempo di attesa agli sportelli 43
Articolo 54 Obblighi e contenuti minimi dello sportello online 44
TITOLO VII QUALITÀ DEI SERVIZI TELEFONICI 44
Articolo 55 Obblighi dei servizi telefonici privi di albero fonico 44
Articolo 56 Obblighi dei servizi telefonici dotati di albero fonico 45
Articolo 57 Accessibilità al servizio telefonico 46
Articolo 58 Tempo medio di attesa per il servizio telefonico 46
Articolo 59 Livello del servizio telefonico 46
Articolo 60 Modalità di calcolo degli indicatori di qualità dei servizi telefonici 47
Articolo 61 Obblighi del servizio telefonico di pronto intervento 47
Articolo 62 Tempo di risposta alla chiamata per pronto intervento 48
Articolo 63 Modalità per la gestione degli obblighi di qualità contrattuale in caso di applicazione dell’articolo 156 del d.lgs. 152/06 49
Articolo 64 Tempo per l’inoltro della richiesta ricevuta dall’utente finale al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione 50
Articolo 65 Tempo per l’inoltro all’utente finale della comunicazione ricevuta dal gestore del servizio di fognatura e/o depurazione 50
Articolo 66 Tempo per comunicazione dell’avvenuta variazione contrattuale 50
TITOLO IX LIVELLI SPECIFICI E GENERALI DI QUALITÀ CONTRATTUALE DEL SII 51
Articolo 67 Standard specifici di qualità contrattuale del SII 51
Articolo 68 Standard generali di qualità contrattuale del SII 53
Articolo 69 Standard di qualità definiti dall’Ente di governo dell’ambito e dal gestore del SII 55
Articolo 70 Computo dei tempi di esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità espressi in giorni 55
Articolo 71 Cause di mancato rispetto degli standard specifici e generali di qualità 55
TITOLO X INDENNIZZI AUTOMATICI 56
Articolo 72 Casi di indennizzo automatico 56
Articolo 73 Casi di esclusione e sospensione del diritto all’indennizzo automatico.
................................................................................................................. 56
Articolo 74 Modalità di corresponsione dell’indennizzo automatico 57
TITOLO XI OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE E COMUNICAZIONE 57
Articolo 75 Registrazione di informazioni e dati concernenti le prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità contrattuale 57
Articolo 76 Verificabilità delle informazioni e dei dati registrati 63
Articolo 77 Comunicazione all’Autorità e all’Ente di governo dell’ambito, pubblicazione delle informazioni e dei dati forniti 64
Articolo 78 Informazioni all’utente finale 66
TITOLO XII VERIFICA DEI DATI 67
Articolo 79 Ambito di applicazione 67
Articolo 80 Modalità di effettuazione dei controlli dei dati di qualità contrattuale67
Articolo 81 Validazione dei dati 69
Articolo 82 Criteri di conformità dei dati validi 69
Articolo 83 Verifica di corrispondenza 70
Articolo 84 Verifica di completezza 70
Articolo 85 Verifica di correttezza dell’indennizzo automatico 70
Articolo 86 Verifica di documentabilità delle cause 71
Articolo 87 Verifica di esattezza nel calcolo del tempo di effettuazione della prestazione 71
Articolo 88 Metodologia di stima statistica a partire dal campione esaminato 72
Articolo 89 Penalità per le prestazioni di qualità contrattuale stimate non valide e non conformi 73
Articolo 90 Penalità per prestazioni di qualità contrattuale riscontrate non valide o non conformi 74
TITOLO XIII MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE 75
Articolo 91 Oggetto del meccanismo di incentivazione 75
Articolo 92 Macro-indicatori di qualità contrattuale 75
Articolo 93 Classi e obiettivi per macro-indicatore 78
Articolo 94 Classificazione delle performance ed articolazione delle graduatorie 79 Articolo 95 Attribuzione dei punteggi per l’applicazione dei fattori premiali (di penalizzazione) 81
Articolo 96 Determinazione e valorizzazione delle premialità e delle penalità 81
Titolo I DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 1
1.1 Ai fini del presente provvedimento inerente la qualità contrattuale del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, si applicano le seguenti definizioni:
• accettazione del preventivo è l’accettazione formale da parte del richiedente delle condizioni esposte nel preventivo;
• acquedotto è l’insieme delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;
• albero fonico o IVR (Interactive voice responder) è un sistema costituito da un risponditore automatico con funzioni interattive che, sulla base delle risposte fornite dall’utente finale via tastiera o riconoscimento vocale, permette di accedere a un menu di servizi e di richiedere di essere messi in contatto con un operatore;
• allacciamento idrico è la condotta idrica derivata dalla condotta principale e/o relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all’erogazione del servizio ad uno o più utenti. Di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione e termina al punto di consegna dell’acquedotto;
• allacciamento fognario è la condotta che raccoglie e trasporta le acque reflue dal punto di scarico della fognatura, alla pubblica fognatura;
• appuntamento posticipato è l’appuntamento fissato, su richiesta del richiedente, in data successiva a quella proposta dal gestore;
• atti autorizzativi sono le concessioni, autorizzazioni, servitù o pareri obbligatori, il cui ottenimento è necessario per l’esecuzione della prestazione da parte del gestore, escluse le concessioni, autorizzazioni o servitù la cui richiesta spetta al richiedente;
• attivazione della fornitura è l’avvio dell’erogazione del servizio, a seguito o di un nuovo contratto di fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali (voltura);
• autolettura è la modalità di rilevazione da parte dell’utente finale, con conseguente comunicazione al gestore del SII, della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore;
• Autorità è l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, istituita ai sensi della legge n. 481/95;
• call center è un servizio telefonico dotato di tecnologie che permettono al gestore di registrare l’inizio della risposta, l’eventuale richiesta di parlare con un operatore, se la risposta avviene tramite risponditore automatico, e l’inizio della conversazione con l’operatore o, se precedente, la fine della chiamata;
• Carta dei servizi è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del SII;
• Cassa è la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico;
• classe di appartenenza individua, per ciascuna gestione considerata, l’obiettivo di miglioramento o mantenimento di qualità contrattuale, in funzione del livello di partenza di ogni macro-indicatore;1
• cessazione è la disattivazione del punto di consegna o punto di scarico a seguito della disdetta del contratto di fornitura da parte dell’utente finale con sigillatura o rimozione del misuratore;
• codice di rintracciabilità è il codice, comunicato al richiedente in occasione della richiesta, che consente di rintracciare univocamente la prestazione durante tutte le fasi gestionali, anche attraverso più codici correlati;
• contratto di fornitura del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, è l’atto stipulato fra l’utente finale e il gestore del servizio;
• data di invio è:
- per le comunicazioni inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna al vettore incaricato dell’inoltro; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del gestore;
- per le comunicazioni trasmesse per via telematica, la data di inserimento nel sistema informativo del gestore o la data invio della comunicazione, se trasmessa tramite posta elettronica;
- per le comunicazioni rese disponibili presso sportelli fisici, la data di consegna a fronte del rilascio di una ricevuta;
• data di ricevimento è:
- per le richieste e le conferme scritte inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna da parte del vettore incaricato dell’inoltro a fronte del rilascio di una ricevuta; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del gestore;
1 Periodo aggiunto dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR.
- per le richieste e le conferme scritte trasmesse per via telefonica o telematica, la data di ricevimento della comunicazione;
- per le richieste e le conferme scritte ricevute presso sportelli fisici, la data di presentazione a fronte del rilascio di una ricevuta;
• dati di qualità sono i dati e le informazioni relativi alla qualità contrattuale del SII ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono comunicati dai gestori all’Autorità;
• depurazione è l’insieme degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;
• disattivazione della fornitura è l’interruzione dell’erogazione del servizio al punto di consegna, con la contestuale rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale;2
• Ente di governo dell’ambito è la struttura dotata di personalità giuridica di cui all’articolo 148 comma 4 del d.lgs. 152/06 (e s.m.i.);
• fognatura è l’insieme delle infrastrutture per l’allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;
• gestore è il soggetto che gestisce il SII ovvero ciascuno dei singoli servizi che lo compongono in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che li gestiscono in economia;
• gestore obbligato è il gestore che, in virtù di un provvedimento dell’Autorità o sulla base di un impegno assunto volontariamente, è obbligato a partecipare alle procedure dinanzi al Servizio Conciliazione;3
• giorno feriale è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e sabato inclusi;
• giorno lavorativo è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e venerdì inclusi;
• indennizzo automatico è l’importo riconosciuto all’utente finale nel caso in cui il gestore non rispetti lo standard specifico di qualità;
• indicatori semplici di qualità contrattuale sono gli indicatori di qualità contrattuale del SII di cui all’Articolo 4 della RQSII, ad eccezione dell’indicatore di cui al comma 4.1, lettera x);4
2 Periodo così modificato dalla deliberazione 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR.
3 Periodo aggiunto dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR.
• lavoro semplice è la prestazione di lavoro che riguarda l’esecuzione a regola d’arte di nuovi allacciamenti idrici o fognari o operazioni di qualsiasi natura su allacciamenti esistenti (ad es. nuovi attacchi) o su misuratori esistenti (spostamento, cambio, etc.) che non implichi specifici interventi per adattare alla nuova situazione i parametri idraulici degli allacciamenti stessi o la realizzazione di lavori per i quali è necessario l’ottenimento di atti autorizzativi da parte di soggetti terzi o la necessità di interrompere la fornitura del servizio ad altri utenti;
• lavoro complesso è la prestazione di lavori, da eseguire su richiesta dell’utente finale, non riconducibile alla tipologia di lavoro semplice;
• limitazione della fornitura è la riduzione del flusso di acqua erogata al punto di consegna nei casi di morosità, garantendo il quantitativo essenziale di acqua per le utenze domestiche residenti;5
• lettura è la rilevazione effettiva da parte del gestore del SII della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore;
• livello di pressione è la misura della forza unitaria impressa all’acqua all’interno della conduttura espressa in atmosfere;
• livello o standard generale di qualità è il livello di qualità riferito al complesso delle prestazioni da garantire agli utenti finali;
• livello o standard specifico di qualità è il livello di qualità riferito alla singola prestazione da garantire al singolo utente finale;
• macro-indicatori di qualità contrattuale sono individuati componendo gli indicatori semplici di qualità contrattuale e consentono la definizione di un percorso articolato in target evolutivi rispetto al livello di partenza di ciascuna gestione;6
• misuratore è il dispositivo posto al punto di consegna dell’utente finale atto alla misura dei volumi consegnati;
• obiettivo di mantenimento o di miglioramento è il risultato che ciascuna gestione è tenuta a conseguire, diversificato a seconda della classe di appartenenza in cui la medesima gestione si colloca;7
• operatore è una persona incaricata in grado di rispondere alle richieste dell’utente finale che contatta il gestore relativamente a tutti gli aspetti principali della fornitura di uno o più servizi del SII;
• portata è la misura della quantità di acqua che attraversa la condotta nell’unità di tempo;
4 Periodo aggiunto dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR.
5 Periodo aggiunto dalla deliberazione 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR.
6 Periodo aggiunto dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR.
7 Periodo aggiunto dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR.
• prestazione è, laddove non specificato, ogni risposta a reclamo o richiesta scritta, ovvero ogni esecuzione di lavoro o intervento effettuata dal gestore;
• punto di consegna dell’acquedotto è il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all’impianto o agli impianti dell’utente finale. Sul punto di consegna è installato il misuratore dei volumi;
• punto di scarico della fognatura è il punto in cui la condotta di allacciamento fognario si collega all’impianto o agli impianti di raccolta reflui dell’utente finale;
• quantitativo essenziale di acqua è il quantitativo minimo vitale, fissato dal
d.P.C.M. 13 ottobre 2016, in 50 litri/abitante/giorno (corrispondenti a 18,25 mc/abitante/anno), necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali;8
• reclamo scritto è ogni comunicazione scritta fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale l’utente finale, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un’associazione di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dalla proposta contrattuale a cui l’utente finale ha aderito, dal contratto di fornitura, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra gestore e utente finale, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica di fatturazione;
• REMSI è l’Allegato A alla deliberazione 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR, recante “Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato;9
• riattivazione della fornitura è il ripristino dell’erogazione del servizio al punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura, alla sospensione o alla limitazione della stessa;10
• richiesta scritta di informazioni è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale un qualsiasi soggetto formula una richiesta di informazioni in merito a uno o più servizi del SII non collegabile ad un disservizio percepito;
• richiesta scritta di rettifica di fatturazione è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale un utente finale esprime lamentele circa la non correttezza dei corrispettivi fatturati in merito a uno o più servizi del SII;
• RQSII è il Testo integrato per la regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono;
• Servizio Conciliazione è l’organismo istituito dall’Autorità, come definito dall’articolo 1, comma 1, lettera t), del Testo integrato in materia di procedure
8 Periodo aggiunto dalla deliberazione 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR.
9 Periodo aggiunto dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR.
10 Periodo così modificato dalla deliberazione 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR.
di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall’Autorità, approvato con deliberazione 5 maggio 2016, 209/2016/E/COM, come successivamente modificato e integrato;11
• servizio idrico integrato (SII) è l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero di ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, definiti ai sensi della regolazione dell’unbundling contabile del SII;
• servizio telefonico è il servizio telefonico che permette all’utente finale di mettersi in contatto con il proprio gestore per richieste di informazioni, prestazioni o servizi, inoltro di reclami e ogni altra prestazione o pratica contrattuale che il gestore rende telefonicamente; per ogni servizio telefonico possono essere resi disponibili uno o più numeri telefonici; il servizio telefonico può essere dotato di albero fonico o IVR;
• sospensione del servizio è l’interruzione dell’erogazione del servizio al punto di consegna, senza la rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale, effettuata dal gestore;12
• sotto-tipologia d’uso è riferita ai seguenti usi:
- in relazione alla tipologia d’uso domestico:
✓ uso domestico residente;
✓ uso condominiale;
✓ uso domestico non residente;
- in relazione alla tipologia d’uso diverso dal domestico:
✓ uso industriale;
✓ uso artigianale e commerciale;
✓ uso agricolo e zootecnico;
✓ uso pubblico non disalimentabile;
✓ uso pubblico disalimentabile;
✓ altri usi;13
• sportello fisico è un punto di contatto sul territorio, reso disponibile dal gestore, per richieste di informazioni, prestazioni o servizi;
• stadio di valutazione o Stadio è la classificazione di ciascuna tipologia di performance di qualità contrattuale, sulla base dell’obiettivo di mantenimento o miglioramento di ciascuna gestione e del meccanismo di incentivazione
11 Periodo aggiunto dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR.
12 Periodo aggiunto dalla deliberazione 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR.
13 Periodo aggiunto dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR.
previsto, articolato in 2 livelli di fattore premiale o di penalizzazione (base, di eccellenza);14
• subentro è la richiesta di riattivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna disattivo;
• TICSI è l’Allegato A alla deliberazione 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti;15
• tempo per l’ottenimento degli atti autorizzativi è il tempo intercorrente tra la data di richiesta dell’atto presentata per ultima e la data, quale risultante dal protocollo del gestore, di ricevimento dell’atto perfezionatosi per ultimo;
• tipologie d’uso o categorie d’uso sono la tipologia “uso domestico” (riconducibile alle utenze domestiche di cui all’articolo 2 del TICSI) e la tipologia “uso diverso dal domestico” (riconducibile alle utenze diverse dal domestico di cui all’articolo 8 del TICSI);16
• utenza condominiale è l’utenza servita da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d’uso;
• utente finale è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali;
• voltura è la richiesta di attivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna attivo.
1.2 Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dell’Autorità ratione temporis vigente.
Articolo 2
14 Periodo aggiunto dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR.
15 Periodo aggiunto dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR.
16 Periodo così modificato dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR.
17 Articolo così modificato dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR.
2.2 I gestori del SII, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, sono altresì tenuti al rispetto delle pertinenti disposizioni di qualità contrattuale anche relativamente ai soggetti, che pur non essendo contrattualizzati, richiedano lo svolgimento di prestazioni propedeutiche alla stipula del contratto di somministrazione, con la precisazione che, qualora il richiedente instauri un rapporto contrattuale per la fornitura del servizio idrico, il gestore è tenuto ad erogare gli indennizzi automatici nei casi di cui al Titolo X, nella prima fatturazione utile.
Articolo 3
Ambito di applicazione in caso di gestione separata del SII
3.1 Nei casi in cui si applichi l’articolo 156 del d.lgs. 152/06, il gestore del servizio di acquedotto è il referente unico dell’utente finale per gli obblighi di qualità contrattuale oggetto del presente RQSII, fatto salvo quanto prescritto all’Articolo 27 e all’Articolo 34.
Articolo 4
Indicatori di qualità contrattuale del SII
4.1 Al fine di definire gli obblighi di servizio e gli standard specifici relativi alla qualità contrattuale del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, nel presente RQSII si fa riferimento ai seguenti indicatori:
a) tempo di preventivazione per gli allacciamenti idrici senza sopralluogo;
b) tempo di preventivazione per gli allacciamenti fognari senza sopralluogo;
c) tempo di preventivazione per gli allacciamenti idrici con sopralluogo;
d) tempo di preventivazione per gli allacciamenti fognari con sopralluogo;
e) tempo di esecuzione degli allacciamenti idrici (che comportano l’esecuzione di lavori semplici);
f) tempo di esecuzione degli allacciamenti fognari (che comportano l’esecuzione di lavori semplici);
g) tempo di attivazione della fornitura;
h) tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura;
i) tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura, con modifica della portata del misuratore;
j) tempo di riattivazione della fornitura in seguito a morosità;18
k) tempo di disattivazione della fornitura;
l) tempo di esecuzione della voltura;
m) tempo di preventivazione per l’esecuzione di lavori senza sopralluogo;
n) tempo di preventivazione per l’esecuzione di lavori con sopralluogo;
o) tempo di esecuzione di lavori semplici;
p) fascia di puntualità per gli appuntamenti concordati;
q) tempo di intervento per la verifica del misuratore;
r) tempo di comunicazione dell’esito della verifica del misuratore effettuata in loco;
s) tempo di comunicazione dell’esito della verifica del misuratore effettuata in laboratorio;
t) tempo di sostituzione del misuratore;
u) tempo di intervento per la verifica del livello di pressione;
v) tempo di comunicazione dell’esito della verifica del livello di pressione;
w) tempo per l’emissione della fattura;
x) periodicità di fatturazione;
y) tempo di risposta motivata a reclami scritti;
z) tempo di risposta motivata a richiesta scritta di informazioni; aa) tempo di rettifica di fatturazione;
bb) tempo per l’inoltro della richiesta ricevuta dall’utente finale al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione;
cc) tempo per l’inoltro all’utente finale della comunicazione ricevuta dal gestore del servizio di fognatura e/o depurazione.
18 Lettera così modificata dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR.
4.2 Al fine di definire gli obblighi di servizio e gli standard generali relativi alla qualità contrattuale del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, nel presente RQSII si fa riferimento ai seguenti indicatori:
a) tempo di esecuzione degli allacciamenti idrici (che comportano l’esecuzione di lavori complessi);
b) tempo di esecuzione degli allacciamenti fognari (che comportano l’esecuzione di lavori complessi);
c) tempo di esecuzione di lavori complessi;
d) tempo massimo per l’appuntamento concordato;
e) preavviso minimo per la disdetta dell’appuntamento concordato;
f) tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento;
g) tempo di risposta alle richieste scritte di rettifica di fatturazione;
h) tempo massimo di attesa agli sportelli;
i) tempo medio di attesa agli sportelli;
j) accessibilità al servizio telefonico;
k) tempo medio di attesa per il servizio telefonico;
l) livello del servizio telefonico;
m) tempo di risposta alla chiamata per pronto intervento;
n) tempo per la comunicazione dell’avvenuta variazione contrattuale.
Titolo II INDICATORI E MODALITÀ PER L’AVVIO E LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
Articolo 5
Tempo di preventivazione per gli allacciamenti idrici
5.1 Il tempo di preventivazione per gli allacciamenti idrici è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del gestore, della richiesta di preventivo e la data di invio del preventivo stesso al richiedente.
5.2 Il tempo di preventivazione per gli allacciamenti idrici è differenziato, come disposto dal successivo Articolo 67, comma 67.1, in funzione della necessità di effettuare un sopralluogo.
Articolo 6
Tempo di preventivazione per gli allacciamenti fognari
6.1 Il tempo di preventivazione per gli allacciamenti fognari è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del gestore, della richiesta di preventivo e la data di invio del preventivo stesso al richiedente.
6.2 Il tempo di preventivazione per gli allacciamenti fognari è differenziato, come disposto dal successivo Articolo 67, comma 67.1, in funzione della necessità di effettuare un sopralluogo.
Articolo 7
Modalità di richiesta e contenuto minimo del preventivo per gli allacciamenti idrici e fognari
7.1 La richiesta di preventivazione per gli allacciamenti idrici e fognari deve essere presentata tramite uno dei canali messi a disposizione dal gestore: call center, posta, posta elettronica, sportello fisico, sito internet.
7.2 Il preventivo per gli allacciamenti alla rete idrica e fognaria deve contenere, oltre agli elementi previsti al successivo Articolo 20, le seguenti informazioni:
a) l’indicazione del corrispettivo previsto per l’esecuzione dell’allacciamento;
b) l’indicazione della documentazione che, in caso di accettazione del preventivo, il richiedente deve presentare per l’attivazione della fornitura, ove richiesta.
Articolo 8
Tempo di esecuzione dell’allacciamento idrico
8.1 Il tempo di esecuzione dell’allacciamento alla rete idrica è il tempo intercorrente tra la data di accettazione del preventivo da parte dell’utente finale e la data di completamento dei lavori da parte del gestore con la contestuale messa a disposizione del contratto di fornitura per la firma dell’utente finale.
8.2 Il tempo di esecuzione dell’allacciamento idrico è differenziato, come disposto dall’Articolo 67, comma 67.1, e dall’Articolo 68, comma 68.1, in funzione della complessità dei lavori necessari per l’esecuzione dell’allacciamento stesso.
Articolo 9
Tempo di esecuzione dell’allacciamento fognario
9.1 Il tempo di esecuzione dell’allacciamento alla rete fognaria è il tempo intercorrente tra la data di accettazione del preventivo da parte dell’utente finale e la data di completamento dei lavori da parte del gestore con la contestuale messa a disposizione del contratto di fornitura per la firma dell’utente finale.
9.2 Il tempo di esecuzione dell’allacciamento fognario è differenziato, come disposto dall’Articolo 67 e dall’Articolo 68, in funzione della complessità dei lavori necessari per l’esecuzione dell’allacciamento stesso.
Articolo 10
Modalità e tempo di attivazione della fornitura
10.1 Il tempo di attivazione della fornitura del servizio è il tempo intercorrente tra la data di completamento dei lavori di esecuzione dell’allacciamento e la data di effettiva attivazione della fornitura.
10.2 La richiesta di attivazione della fornitura può essere presentata, tramite il numero verde associato al call center, oppure via e-mail, a mezzo posta, compilando il modulo scaricabile dal sito del gestore o disponibile presso gli sportelli aperti al pubblico, ovvero tramite il sito internet dedicato.
10.3 Qualora il richiedente richieda l’attivazione della fornitura a decorrere da una data successiva a quella di completamento dei lavori di esecuzione dell’allacciamento, quest’ultima coincide convenzionalmente con il primo giorno lavorativo precedente la data posticipata indicata dal richiedente stesso.
10.4 Nel caso in cui l’utente titolare di un punto di fornitura limitato/sospeso/disattivato per morosità faccia richiesta di attivazione di un nuovo punto di fornitura, il gestore ha facoltà di non procedere all’esecuzione della prestazione richiesta fino al pagamento della fattura non saldata sul primo punto di fornitura.19
Articolo 11
Tempo e modalità di riattivazione e subentro nella fornitura
11.2 Al tempo di riattivazione della fornitura, ovvero di subentro nella fornitura, è associato uno standard minimo di qualità differenziato, come disposto dal successivo Articolo 67, comma 67.1, in funzione dell’eventuale richiesta, da parte dell’utente finale, di procedere ad una riattivazione, ovvero ad un subentro, con modifica della portata del misuratore.
11.3 La richiesta di riattivazione, ovvero di subentro, può essere inoltrata, con le modalità previste dal precedente Articolo 10, comma 10.2, al gestore del SII rispettivamente dal medesimo utente finale che aveva in precedenza richiesto la disattivazione del punto di consegna o di scarico, ovvero da un nuovo utente finale.
11.4 Ai fini della verifica del rispetto dello standard specifico associato al tempo di riattivazione della fornitura, di cui al successivo Articolo 67, comma 67.1, qualora la riattivazione, ovvero il subentro, comporti l’esecuzione di lavori semplici o complessi, come definiti al precedente Articolo 1, il tempo di riattivazione, di cui al precedente comma 11.1, decorre dalla data di completamento del suddetto lavoro.
11.5 Qualora la richiesta di subentro abbia ad oggetto un punto di consegna o di scarico in cui la fornitura sia stata disattivata per morosità, ovvero in tutti i casi in cui l’intestatario uscente risulti moroso, il gestore ha facoltà di:
a) richiedere all’utente finale entrante una autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, eventualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti l’estraneità al precedente debito;
b) non procedere all’esecuzione della riattivazione fino al pagamento delle somme dovute nei casi in cui il gestore medesimo accerti che l’utente finale entrante occupava a qualunque titolo l’unità immobiliare cui è legato il punto di consegna o di scarico in oggetto.20
11.6 Nei casi di cui all’Articolo 11, comma 11.5, qualora il gestore eserciti le facoltà ivi indicate, il tempo di esecuzione del subentro decorre dalla data di ricevimento da parte del gestore:
a) della documentazione di cui alla lettera a) del sopracitato comma;
b) dell’attestazione di avvenuto pagamento delle somme dovute, nei casi di cui alla lettera b) del medesimo comma, in conformità a quanto disposto dall’Articolo 13, commi 13.2,13.3 e 13.4.21
Articolo 12
Tempo di riattivazione della fornitura in seguito a morosità22
12.1 Il tempo di riattivazione della fornitura in seguito a limitazione/sospensione/disattivazione per morosità è il tempo, misurato in giorni feriali, intercorrente tra la data di ricevimento dell’attestazione di avvenuto pagamento delle somme dovute e la data di riattivazione della fornitura, in coerenza con i successivi commi 13.2 e 13.3.23
12.2 Ai fini della verifica del rispetto dello standard specifico associato al tempo di riattivazione della fornitura in seguito a morosità, di cui al successivo Articolo 67, comma 67.1, le richieste di riattivazione della fornitura pervenute al gestore oltre le ore 18 nei giorni lavorativi possono essere trattate dal gestore come pervenute il giorno successivo.24
Articolo 13
Modalità di riattivazione della fornitura in seguito a morosità25
13.1 Il gestore è tenuto alla riattivazione della fornitura del servizio limitata/sospesa/disattivata per morosità dell’utente finale a seguito del pagamento da parte di quest’ultimo delle somme dovute.26
13.2 L’avvenuto pagamento può essere comunicato al gestore tramite i canali di contatto disponibili al pubblico e, in particolare, mediante il servizio di assistenza telefonico con contestuale invio dell’attestazione di avvenuto pagamento via casella di posta elettronica dedicata, altro indirizzo e-mail, fax, posta, o tramite gli sportelli presenti sul territorio.
13.3 La comunicazione di avvenuto pagamento, di cui al precedente comma 13.2, costituisce autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
21 Comma aggiunto dalla deliberazione 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR.
22 Rubrica modificata dalla deliberazione 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR.
23 Comma così modificato dalla deliberazione 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR.
24 Comma così modificato dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR.
25 Rubrica modificata dalla deliberazione 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR.
26 Comma così modificato dalla deliberazione 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR.
Articolo 14
Modalità e tempo di disattivazione della fornitura
14.1 Il tempo di disattivazione della fornitura è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell’utente finale e la data di effettiva disattivazione.
14.2 La disattivazione della fornitura può essere richiesta dall’utente finale con le modalità di cui al precedente Articolo 10, comma 10.2.
14.4 Qualora l’utente finale richieda la disattivazione della fornitura a decorrere da una data successiva a quella della richiesta, la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta di disattivazione della fornitura coincide convenzionalmente con il primo giorno lavorativo precedente la data posticipata indicata dal richiedente.
14.5 Nei casi in cui il misuratore sia posizionato in un luogo non accessibile al gestore, l’utente finale deve garantirvi l’accesso alle medesime condizioni previste per la verifica del misuratore, di cui al successivo Articolo 28, comma 28.2.
Articolo 15
Modalità per la richiesta di voltura
15.1 La richiesta di voltura può essere inoltrata dall’utente finale entrante, purché integrata da parte del medesimo da idonea documentazione che attesti la proprietà o il regolare possesso o detenzione dell’unità immobiliare interessata, ai sensi del
d.l. 28 marzo 2014, n. 47.
15.2 Il soggetto richiedente deve stipulare un nuovo contratto d’utenza e provvedere al versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo previsto a copertura delle spese amministrative.
15.3 Al momento della richiesta di voltura, il nuovo utente finale deve comunicare al gestore la autolettura del misuratore che costituirà lettura di cessazione per il precedente intestatario del contratto e lettura iniziale per il nuovo titolare. Nel caso in cui tale autolettura non coincida con quella comunicata dall’utente finale uscente, il gestore deve provvedere ad effettuare una lettura di verifica entro sette
(7) giorni lavorativi decorrenti dalla data di comunicazione della lettura da parte del nuovo utente finale.
a) richiedere all’utente finale entrante una autocertificazione ai sensi dell’art.
47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445, eventualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti l’estraneità al precedente debito;
Articolo 16
a) presenta apposita domanda su un modulo standard predisposto dal gestore, scaricabile dal sito internet o disponibile presso gli sportelli fisici presenti sul territorio;
b) all’interno della domanda di cui alla precedente lettera a), comunica la autolettura dei consumi alla data di presentazione della domanda medesima, che dovrà essere opportunamente validata dal gestore;
c) ha la possibilità di autocertificare le informazioni fornite al gestore, secondo quanto disposto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
d) assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario del contratto di fornitura.
16.2 Nel caso di cui al precedente comma 16.1, il gestore:
a) provvede ad eseguire la voltura nei tempi di cui all’Articolo 17;
b) invia al nuovo intestatario del contratto d’utenza la fattura relativa al saldo dei consumi registrati fino alla data di richiesta della voltura;
c) attribuisce il deposito cauzionale versato dal precedente intestatario al nuovo contratto d’utenza.
16.3 Nessun corrispettivo, al di fuori dell’ultima fattura a saldo dei consumi, potrà essere richiesto dal gestore al soggetto che inoltra richiesta di voltura ai sensi del precedente comma 16.1.
Articolo 17
Tempo di esecuzione della voltura
17.1 Il tempo di esecuzione della voltura è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta della voltura di cui all’Articolo 15 e la data di attivazione della fornitura a favore del nuovo utente finale.
17.2 Nei casi di cui all’Articolo 15, comma 15.5, qualora il gestore eserciti le facoltà ivi indicate, il tempo di esecuzione della voltura decorre dalla data di ricevimento da parte del gestore:
a) della documentazione di cui alla lettera a) del sopracitato comma;
b) dell’attestazione di avvenuto pagamento delle somme dovute, nei casi di cui alla lettera b) del medesimo comma, in conformità a quanto disposto dall’Articolo 13, commi 13.2, 13.3 e 13.4.
Titolo III INDICATORI E CONDIZIONI PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
Articolo 18
Modalità di richiesta del preventivo per l'esecuzione di lavori complessi e semplici
18.1 La richiesta di preventivazione può essere presentata dall’utente finale tramite uno dei canali messi a disposizione dal gestore: call center, posta, posta elettronica, sportello fisico, sito internet.
Articolo 19
Tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori complessi e semplici
19.1 Il tempo di preventivazione per l’esecuzione di lavori è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del gestore, della richiesta di preventivo dell’utente finale e la data di invio all’utente finale stesso del preventivo da parte del gestore.
19.2 Il tempo di preventivazione per l’esecuzione dei lavori è differenziato, come disposto dal successivo Articolo 67, comma 67.1, in funzione della necessità di effettuare un sopralluogo.
Articolo 20
Contenuto minimo del preventivo per l’esecuzione di lavori
20.1 Il preventivo deve contenere:
a) il codice di rintracciabilità con cui il gestore identifica la singola richiesta di prestazione, di cui all’Articolo 75, comma 75.3, lettera a);
b) il codice con cui il gestore individua la prestazione da realizzarsi;
c) i dati identificativi del richiedente;
d) il codice utente nel caso in cui la richiesta venga effettuata dal titolare di un contratto di fornitura;
e) la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta di preventivo del richiedente;
f) la data di invio del preventivo al richiedente;
g) la sotto-tipologia d’uso;27
h) l’indicazione del tempo massimo di esecuzione della prestazione richiesta, nonché, se tale prestazione è soggetta ad un livello specifico di qualità definito dal presente RQSII, l’indicazione dell’entità dell’indennizzo automatico dovuto all’utente finale in caso di mancato rispetto di tale livello specifico;
i) l’indicazione del corrispettivo previsto per l’esecuzione del lavoro richiesto, in coerenza con quanto previsto nel Regolamento d’utenza;
27 Lettera così modificata dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR.
j) l’indicazione degli elementi necessari per l’esecuzione del lavoro richiesto, compresi i lavori eventualmente da realizzarsi a cura del richiedente e le concessioni, autorizzazioni o servitù che eventualmente lo stesso richiedente deve richiedere per consentire l’esecuzione del lavoro, con adeguata documentazione tecnica;
k) la stima dei tempi previsti per l’ottenimento degli atti autorizzativi eventualmente necessari per l’esecuzione del lavoro richiesto;
l) l’indicazione delle modalità di manifestazione di accettazione del preventivo;
m) la durata di validità del preventivo;
n) il nominativo e il recapito telefonico della persona responsabile per conto del gestore nel caso di lavori complessi.
Articolo 21
21.1 Il preventivo deve avere validità non inferiore a tre mesi. L’accettazione del preventivo ne prolunga la validità fino all’esecuzione della prestazione richiesta. Nessun corrispettivo che non sia stato indicato in detto preventivo potrà essere successivamente preteso dal gestore nei confronti dell’utente finale per l’esecuzione dei lavori oggetto del preventivo medesimo.
Articolo 22
22.1 Il gestore individua le tipologie di prestazioni per le quali è possibile standardizzare il relativo preventivo, che è messo a disposizione del richiedente in maniera immediata, tramite call center ovvero tramite sportello. Tali preventivi sono altresì resi disponibili all’utente finale nel Regolamento d’utenza e sul sito internet.
22.2 Nel caso in cui l’utente finale faccia richiesta in forma scritta di un preventivo standardizzabile il gestore è tenuto al rispetto dallo standard specifico applicabile ai preventivi non standardizzabili che non necessitano di sopralluogo di cui all’Articolo 67, comma 67.1.
Articolo 23
23.1 Il tempo di esecuzione di lavori è il tempo intercorrente tra la data di accettazione formale del preventivo da parte dell’utente finale e la data di completamento dei lavori da parte del gestore.
23.2 Nel caso di prestazioni per le quali è possibile standardizzare il preventivo, di cui al precedente Articolo 22, la data di accettazione formale del preventivo coincide con la data di ricevimento della richiesta formale di esecuzione del lavoro.
23.3 Il tempo di esecuzione dei lavori è differenziato, come disposto dai successivi Articolo 67 e Articolo 68, in funzione della necessità di eseguire rispettivamente un lavoro semplice, ovvero un lavoro complesso.
23.5 Nel caso in cui si applichi il precedente comma 23.4, il gestore comunica all’utente finale l’avvenuta richiesta degli atti autorizzativi entro cinque (5) giorni lavorativi successivi a tale richiesta.
23.6 Inoltre, qualora per l’esecuzione dei lavori complessi siano necessari lavori da realizzarsi a cura dell’utente finale e lo stesso debba richiedere atti quali concessioni, autorizzazioni o servitù e tali lavori e atti siano stati tutti indicati nel preventivo rilasciato dal gestore, il tempo per l’effettuazione di tale prestazione decorre dalla data di comunicazione di ultimazione dei lavori e di consegna di detti atti. 28
Articolo 24
Tempo massimo per l’appuntamento concordato
24.1 Il tempo massimo per l’appuntamento concordato è il tempo intercorrente tra il giorno in cui il gestore riceve la richiesta dell’utente finale e il giorno in cui si verifica l’appuntamento.
24.2 Al tempo massimo per l’appuntamento concordato è associato uno standard generale, individuato al successivo Articolo 68, comma 68.1. Nel calcolo dello standard:
28 Comma aggiunto dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR.
a) si includono anche gli appuntamenti concordati per la verifica del misuratore, di cui al successivo Articolo 28, e del livello di pressione di cui all’Articolo 31;
b) si escludono gli appuntamenti fissati su esplicita richiesta dell’utente finale per una data che comporta il superamento del periodo definito al successivo Articolo 68, comma 68.1.
24.3 Ai fini della verifica del rispetto dello standard generale associato al tempo massimo per l’appuntamento concordato, di cui al successivo Articolo 68, comma 68.1, le richieste di appuntamento pervenute al gestore oltre le ore 18 nei giorni lavorativi possono essere trattate dal gestore come pervenute il primo giorno lavorativo successivo.
Articolo 25
Preavviso minimo per la disdetta dell’appuntamento concordato
25.1 Il preavviso minimo per la disdetta dell’appuntamento concordato è il tempo, misurato in ore con arrotondamento all’ora superiore, intercorrente tra il momento in cui la disdetta dell’appuntamento concordato viene comunicata all’utente finale e l’inizio della fascia di puntualità in precedenza concordata ai sensi di quanto disposto dal successivo Articolo 26.
25.2 Il gestore ha l’obbligo di comunicare all’utente finale la disdetta dell’appuntamento concordato al massimo entro il tempo specificato all’Articolo 68, comma 68.1.
Articolo 26
Fascia di puntualità per gli appuntamenti concordati
26.1 La fascia di puntualità per gli appuntamenti che necessitano della presenza dell’utente finale o di persona da lui incaricata è il periodo di tempo, misurato in ore, entro il quale viene concordato un appuntamento con il richiedente per l’effettuazione di un sopralluogo o di un intervento necessario ai fini dell’esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità.
26.2 Al momento di concordare un appuntamento con il richiedente, il gestore del SII è tenuto a fissare l’ora di inizio e l’ora di fine della fascia di puntualità per l’appuntamento concordato impegnandosi a presentarsi nel luogo e nel periodo di tempo concordati con il richiedente.
26.3 Il gestore del SII ha facoltà di procedere, previo consenso dell’utente, all’eventuale esecuzione anticipata della prestazione o del sopralluogo.
26.4 L’utente finale deve assicurare la disponibilità, propria o della persona da lui incaricata, a ricevere il gestore per tutta la fascia di puntualità concordata con il gestore medesimo.
26.5 Il gestore informa altresì l’utente finale o la persona da lui incaricata che per il mancato rispetto della fascia di puntualità è riconosciuto un indennizzo automatico.
Articolo 27
Obblighi in tema di appuntamento concordato in caso di gestione separata del SII
27.1 Nei casi in cui si applichi l’articolo 156 del d.lgs. 152/06:
a) il gestore del servizio di acquedotto è tenuto a riportare sul proprio sito internet e nella bolletta un numero telefonico, messo a disposizione dal gestore del servizio di fognatura e/o depurazione, attraverso il quale quest’ultimo possa essere contattato direttamente dall’utente finale per concordare un appuntamento;
b) il gestore del servizio di fognatura e/o depurazione è soggetto alle prescrizioni in tema di appuntamento concordato di cui all’Articolo 24, Articolo 25 e Articolo 26, e, in caso di mancato rispetto di quest’ultimo, ad erogare all’utente finale, tramite il gestore del servizio di acquedotto, l’indennizzo automatico di cui all’Articolo 72, comma 72.1.
Articolo 28
Tempo di intervento per la verifica del misuratore
28.1 Il tempo di intervento per la verifica del misuratore è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell’utente finale e la data di intervento da parte del gestore.
28.2 Nei casi in cui il misuratore sia posto in luogo non accessibile al gestore, se non in presenza dell’utente finale, stante la necessità per quest’ultimo di concordare un appuntamento con il gestore per l’effettuazione della verifica, si applica lo standard generale in tema di appuntamenti concordati di cui al precedente Articolo 24, comma 24.2.
28.3 Nei casi in cui a seguito della verifica il misuratore risulti correttamente funzionante, il gestore può addebitare all’utente finale i costi dell’intervento, esplicitandone l’ammontare in bolletta, sul sito internet e nel Regolamento d’utenza. Il gestore, inoltre, ha l’obbligo di rammentare tale informazione all’utente finale in sede di richiesta di verifica del misuratore, almeno nei casi in
cui questa è inoltrata tramite canale che permetta una comunicazione immediata, quale il servizio telefonico, lo sportello fisico e lo sportello online.
28.4 Qualora siano richiesti dall’utente finale controlli in contraddittorio ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.M. 93/17, il gestore (ove venga previsto il suo intervento) è tenuto al rispetto dello standard relativo al tempo di intervento per la verifica del misuratore, che in tal caso è il tempo intercorrente tra la data di richiesta di intervento da parte della Camera di commercio e la data di intervento del gestore per la rimozione dello strumento di misura da sottoporre a verifica.29
Articolo 29
Tempo di comunicazione dell’esito della verifica del misuratore
29.1 Il tempo di comunicazione dell’esito della verifica del misuratore è il tempo intercorrente tra la data di effettuazione della verifica presso l’utente finale e la data di invio all’utente finale stesso del relativo esito.
29.2 Il tempo di comunicazione dell’esito della verifica del misuratore è differenziato, come da successivo Articolo 67, comma 67.1, in funzione della necessità di rimuovere il misuratore per eseguire la verifica in laboratorio.
29.3 Nei casi di controlli di cui all’articolo 5, comma 2, del D.M. 93/17, eseguiti in contraddittorio, il gestore è tenuto ad inviare all’utente finale la comunicazione avente ad oggetto l’esito della verifica dello strumento di misura nel rispetto dello standard relativo al tempo di comunicazione dell’esito della verifica del misuratore di cui al comma 29.1, che in tal caso è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento dell’esito trasmesso dalla Camera di commercio e la data di invio all’utente finale dell’esito medesimo.30
Articolo 30
30.1 Qualora, in seguito a verifica, il misuratore risulti guasto o malfunzionante, il gestore procede alla sostituzione dello stesso, che dovrà essere effettuata a titolo gratuito, dandone comunicazione all’utente finale in sede di risposta contenente l’esito della verifica stessa unitamente alla data in cui intende procedere alla sostituzione.
30.2 Il gestore ha facoltà di procedere alla sostituzione del misuratore contestualmente all’esito della verifica effettuata sullo stesso.
29 Comma aggiunto dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR.
30 Comma aggiunto dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR.
30.3 Il tempo di sostituzione del misuratore è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di invio, ovvero di messa a disposizione al richiedente del documento recante l’esito della verifica e la data di sostituzione del misuratore.
30.4 Nel caso in cui il misuratore sia posto in luogo non accessibile al gestore se non in presenza dell’utente finale, nella comunicazione concernente la necessità di procedere alla sostituzione del misuratore il gestore deve indicare un appuntamento preciso, con data e ora, al quale si applicano le disposizioni in tema di appuntamento concordato di cui all’Articolo 24, Articolo 25 e Articolo 26.
30.5 Nell’eventualità in cui l’utente finale ritenga di non poter essere presente nella data e nell’ora indicati, può concordare con il gestore un diverso appuntamento entro cinque (5) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del gestore medesimo.
30.6 Il gestore procede alla ricostruzione dei consumi non correttamente misurati sulla base dei consumi medi degli ultimi tre anni, ovvero, in mancanza di questi, sulla base dei consumi medi annui degli utenti caratterizzati dalla stessa tipologia d’uso. Gli importi calcolati sulla base dei nuovi consumi sono fatturati nella prima bolletta utile emessa dopo la sostituzione del misuratore malfunzionante.
30.7 Qualora siano richiesti dall’utente finale controlli in contraddittorio ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.M. 93/17, il gestore è tenuto al rispetto dello standard relativo al tempo di sostituzione del misuratore, qualora il controllo da parte della Camera di commercio accerti il non corretto funzionamento dello strumento di misura e il gestore medesimo decida di procedere alla sostituzione in luogo della riparazione.31
Articolo 31
Tempo di intervento per la verifica del livello di pressione
31.1 Il tempo di intervento per la verifica del livello di pressione è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell’utente finale e la data di intervento da parte del gestore.
31.2 Qualora la verifica del livello di pressione abbia una durata di almeno due giorni, si considera come data di intervento da parte del gestore la data di inizio della verifica stessa.
31.3 Nei casi in cui a seguito della verifica il livello di pressione risulti nella norma, il gestore può addebitare all’utente finale i costi dell’intervento, esplicitandone l’ammontare in bolletta, nel Regolamento d’utenza e sul sito internet; il gestore, inoltre, ha l’obbligo di rammentare tale informazione all’utente finale in sede di
31 Comma aggiunto dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR.
richiesta di verifica del livello di pressione, almeno nei casi in cui questa sia inoltrata tramite canale che permetta una comunicazione immediata, quale il servizio telefonico, lo sportello fisico e lo sportello online.
Articolo 32
Tempo di comunicazione dell’esito della verifica del livello di pressione
32.1 Il tempo di comunicazione dell’esito della verifica del livello di pressione è il tempo intercorrente tra la data di effettuazione della verifica presso l’utente finale e la data di invio all’utente finale stesso del relativo esito.
32.2 Qualora la verifica del livello di pressione abbia una durata di almeno due giorni, si considera come data di effettuazione della verifica presso l’utente finale la data di completamento della verifica stessa.
Articolo 33
Tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento
33.1 Il tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento è il tempo, misurato in minuti con arrotondamento al minuto superiore, intercorrente tra l’inizio della conversazione con l’operatore di centralino di pronto intervento o con l’operatore di pronto intervento e l’arrivo sul luogo di chiamata del personale incaricato dal gestore per il pronto intervento.
33.2 Al tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento è associato uno standard generale, individuato al successivo Articolo 68, comma 68.1, che trova applicazione per le segnalazioni relative alle seguenti situazioni di pericolo:
a) fuoriuscite di acqua copiose, ovvero anche lievi con pericolo di gelo;
b) alterazione delle caratteristiche di potabilità dell’acqua distribuita;
c) guasto o occlusione di condotta o canalizzazione fognaria;
d) avvio di interventi di pulizia e spurgo a seguito di esondazioni e rigurgiti.
33.3 Qualora, a seguito del verificarsi di situazioni di pericolo, il gestore dovesse ricevere più segnalazioni contemporaneamente, tali da determinare un aumento dei tempi di intervento, il gestore medesimo deve attivarsi e fornire agli utenti interessati le prime indicazioni comportamentali, anche mediante l’ausilio di personale tecnico.
Articolo 34
Obblighi relativi al pronto intervento in caso di gestione separata del SII
34.1 Nei casi in cui si applichi l’articolo 156 del d.lgs. 152/06:
a) il gestore del servizio di acquedotto è tenuto a riportare sul proprio sito internet e nella bolletta un numero telefonico di pronto intervento, messo a disposizione del gestore del servizio di fognatura e/o depurazione, attraverso il quale quest’ultimo possa essere contattato direttamente dall’utente finale;
b) il gestore del servizio di fognatura e/o depurazione è tenuto al rispetto della disciplina in tema di tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento, di cui all’Articolo 33, nonché in tema di servizio telefonico di pronto intervento di cui ai successivi Articolo 61 e Articolo 62;
c) il gestore del servizio di fognatura e/o depurazione dovrà procedere all’erogazione dell’eventuale indennizzo automatico spettante all’utente finale tramite il gestore del servizio di acquedotto.
Titolo IV ADDEBITO, FATTURAZIONE, PAGAMENTO E RATEIZZAZIONE
Articolo 35
Modalità di addebito e fatturazione
35.1 La fatturazione e l’emissione della fattura avviene sulla base dei consumi, relativi al periodo di riferimento di cui all’Articolo 37, rilevati attraverso la lettura, oppure un’autolettura dell’utente finale opportunamente validata dal gestore, ovvero sulla base di consumi stimati. Nell’utilizzo dei dati relativi ai consumi dell’utente finale, il gestore è tenuto al rispetto del seguente ordine di priorità:
a) dati di lettura, come definita all’Articolo 1;
b) in assenza di dati di cui alla precedente lettera a), dati di autolettura, come definita all’Articolo 1;
c) in assenza di dati di cui alle precedenti lettere a) e b), dati di consumo stimati.
35.2 Ciascun gestore è tenuto ad esplicitare chiaramente in un documento, reso noto all’utente finale, le modalità di calcolo dei consumi stimati per la fatturazione in acconto.
35.3 Le modalità di fatturazione devono essere tali da minimizzare, nel corso dell’anno, la differenza tra consumi effettivi e consumi stimati.
35.4 In caso di variazioni tariffarie, i corrispettivi tariffari vengono addebitati secondo il criterio pro-die dal giorno della loro entrata in vigore.
Articolo 36
Tempo per l’emissione della fattura
36.2 L’indicatore di cui al precedente comma 36.1 deve essere verificato anche per le fatture di chiusura del rapporto contrattuale di cui al successivo Articolo 39. In tal caso l’ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura coincide con il giorno di esecuzione della voltura o della disattivazione della fornitura.
Articolo 37
Periodo di riferimento della fattura
37.1 Il periodo di riferimento della fattura è il tempo intercorrente tra il primo e l’ultimo giorno cui è riferita la fattura. Tale periodo deve essere coerente con la periodicità di fatturazione prestabilita dal gestore nel rispetto degli obblighi di cui al successivo Articolo 38, comma 38.1, ovvero con una diversa periodicità di fatturazione, almeno mensile, purchè migliorativa per l’utente finale e definita in accordo con l’Ente di governo dell’ambito territorialmente competente.32
37.2 Il vincolo di cui al comma 37.1 non viene applicato con riferimento:
a) alle fatture che contabilizzano ricalcoli;
b) alla prima fattura emessa nei casi in cui il periodo di fornitura inizi in seguito a attivazione, voltura, riattivazione e subentro infra-mese: in tali casi, il periodo fatturato nella prima fattura può essere anche più lungo o più corto, in misura contenuta, della periodicità di fatturazione prestabilita;
c) alla fattura di chiusura del rapporto contrattuale qualora il periodo che rimane da fatturare non coincida con la periodicità di fatturazione prestabilita.
32 Comma così modificato dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR.
Articolo 38
a) 2 bollette all’anno, con cadenza semestrale, per consumi medi annui fino a 100 mc;
b) 3 bollette all’anno, con cadenza quadrimestrale, per consumi medi annui da 101 fino a 1000 mc;
c) 4 bollette all’anno, con cadenza trimestrale, per consumi medi annui da 1001 mc a 3000 mc;
d) 6 bollette all’anno, con cadenza bimestrale, per consumi medi superiori a 3000 mc.
38.2 Ai fini dell’individuazione della relativa fascia di consumo per l’applicazione del precedente comma 38.1, i consumi medi annui delle utenze condominiali devono essere determinati riproporzionando il consumo medio annuo totale per le unità immobiliari sottostanti.
38.3 Nelle more della definizione della regolazione della misura, qualora non dovessero essere disponibili i dati relativi ai consumi medi annui delle ultime tre annualità, al fine di individuare la fascia di consumo dell’utente finale, il gestore:
a) utilizza quelli a disposizione, purché relativi ad un periodo non inferiore a 12 mesi consecutivi ricompreso nelle ultime tre annualità;
b) procede ad una stima dei consumi nel caso in cui i dati a disposizione non superino i 12 mesi.
38.4 Con cadenza biennale il gestore procede alla revisione della periodicità di fatturazione associata a ciascuna utenza sulla base dei consumi medi di cui al precedente comma 38.1.
Articolo 39
Fattura di chiusura del rapporto contrattuale
39.1 In caso di chiusura del rapporto contrattuale in seguito a voltura o disattivazione, il gestore provvede ad emettere la fattura di chiusura entro il termine di cui all’Articolo 36, comma 36.2.
39.2 Con la fattura di chiusura il gestore provvede a conguagliare i consumi e alla restituzione del deposito cauzionale versato dall’utente finale, unitamente ai relativi interessi maturati fino alla data di riaccredito.
39.2bis Con la fattura di chiusura il gestore provvede altresì ad erogare all’utente beneficiario del bonus sociale idrico la quota di bonus dovuta, ancorchè non corrisposta.33
39.3 Qualora l’importo dovuto dall’utente finale risulti inferiore a quello relativo al deposito cauzionale, maggiorato dei relativi interessi maturati fino alla data di riaccredito, il gestore provvede al riaccredito della differenza tramite rimessa diretta entro quarantacinque (45) giorni solari dalla data di disattivazione, ovvero di voltura, della fornitura.
Articolo 40
40.1 Il termine per il pagamento della bolletta è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione della stessa. Il pagamento della bolletta, qualora avvenga nei termini di scadenza e presso i soggetti o con le modalità indicate dal gestore, libera l’utente finale dai propri obblighi.
40.2 Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione della bolletta, ovvero nella ricezione della comunicazione dell’avvenuto pagamento non possono essere in nessun caso imputati all’utente finale.
Articolo 41
Modalità e strumenti di pagamento
41.1 Il gestore garantisce all’utente finale almeno una modalità di pagamento gratuito della bolletta.
41.2 Il gestore garantisce all’utente finale la più ampia gamma di modalità di pagamento e mette a disposizione dell’utente finale medesimo almeno i seguenti mezzi di pagamento della bolletta:
a) contanti;
b) assegni circolari o bancari;
c) carta bancaria e/o carta di credito;
33 Comma aggiunto dalla deliberazione 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR, come da ultimo modificato con la deliberazione 5 aprile 2018, 227/2018/R/IDR.
d) domiciliazione bancaria;
e) bollettino postale.
41.3 Qualora il gestore preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere eventualmente addebitato all’utente finale un onere superiore a quello sostenuto dal gestore stesso per l’utilizzo di detta modalità.
Articolo 42
Modalità per la rateizzazione dei pagamenti
42.2 Qualora sussistano le condizioni di cui al precedente comma 42.1, il gestore riconosce all’utente finale la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione, con rate non cumulabili e con una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo un diverso accordo fra le parti.
42.3 Il termine per l’inoltro della richiesta di rateizzazione da parte dell’utente finale che ne ha diritto è fissato nel decimo giorno solare successivo alla scadenza della relativa fattura.
42.4 Le somme relative ai pagamenti rateali possono essere maggiorate:
a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
42.5 Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 42.4 non possono essere applicati qualora la soglia di cui al precedente comma 42.1 sia superata a causa di:
a) prolungati periodi di sospensione della fatturazione per cause imputabili al gestore;
b) la presenza di elevati conguagli derivanti dall’effettuazione di letture con periodicità inferiore a quella prevista dalla vigente normativa in materia per cause imputabili al gestore;
34 Comma così modificato dalla deliberazione 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR.
42.6 Sulla bolletta dovranno essere indicate la data di emissione e quella di scadenza che non potrà essere inferiore a venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione della bolletta stessa.
42.7 Qualora la fattura emessa superi del 150% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi dodici (12) mesi, al documento di fatturazione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto. 35
Articolo 43
Tempo di rettifica di fatturazione
43.1 Il tempo di rettifica di fatturazione, è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di rettifica di fatturazione inviata dall’utente finale relativa ad una fattura già pagata, o per la quale è prevista la possibilità di rateizzazione ai sensi del precedente Articolo 42, e la data di accredito della somma non dovuta, anche in misura diversa da quella richiesta.
Articolo 44
Modalità di corresponsione al richiedente delle somme non dovute a seguito di rettifica
44.1 Qualora la verifica evidenzi un credito a favore dell’utente finale, il gestore è tenuto ad accreditare lo stesso all’utente finale attraverso detrazione dall’importo addebitato nella prima fattura utile. Nel caso in cui l’importo da accreditare sia superiore all’importo addebitato in bolletta o la data di emissione della bolletta stessa non consenta il rispetto dei termini indicati all’Articolo 67 in tema di rettifiche di fatturazione, il credito dovrà essere erogato all’utente finale tramite rimessa diretta.
44.2 In caso di riaccredito nella prima fattura utile, ai fini del calcolo del rispetto dello standard indicato all’Articolo 67 in tema di rettifiche di fatturazione, fa fede la data di emissione della fattura contenente l’accredito.
44.3 In deroga a quanto previsto dal precedente comma 44.1, resta salva la facoltà del gestore di accreditare l’importo dovuto nella prima bolletta utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.
35 Comma aggiunto dalla deliberazione 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR.
Titolo V RECAMI, RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICHE DI FATTURAZIONE
Articolo 45
Classificazione delle richieste scritte dell’utente finale
45.1 Il gestore adotta criteri prudenziali nella classificazione di una segnalazione scritta inviata da un utente finale, classificando tale segnalazione come reclamo scritto in tutti i casi in cui non sia agevole stabilire se essa sia un reclamo scritto ovvero una richiesta scritta di informazioni ovvero una richiesta scritta di rettifica di fatturazione.
45.2 Ai fini della classificazione, non sono considerati i casi di sollecito o di reiterazione di uno stesso reclamo o richiesta scritta di informazione o richiesta scritta di rettifica di fatturazione, qualora pervenuti entro i tempi massimi previsti per la risposta motivata definiti dal presente RQSII.
Articolo 46
Tempo di risposta motivata a reclami scritti
46.1 Il tempo di risposta motivata a reclami scritti è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore del reclamo scritto dell’utente finale e la data di invio all’utente finale da parte del gestore della risposta motivata scritta.
Articolo 47
Tempo di risposta motivata a richiesta scritta di informazioni
47.1 Il tempo di risposta motivata a richiesta scritta di informazioni è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di informazioni dell’utente finale e la data di invio all’utente finale da parte del gestore della risposta motivata scritta.
47.2 La risposta motivata scritta alla richiesta scritta di informazione inviata all’utente finale da parte del gestore deve essere conforme a quanto prescritto dal successivo Articolo 50.
Articolo 48
Tempo di risposta motivata a richiesta scritta di rettifica di fatturazione
48.1 Il tempo di risposta motivata a richiesta di rettifica di fatturazione è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta di rettifica di fatturazione dell’utente finale e la data di invio all’utente finale da parte del gestore della risposta motivata scritta.
48.2 La risposta motivata scritta alla richiesta di rettifica di fatturazione inviata all’utente finale da parte del gestore deve essere conforme a quanto prescritto dal successivo Articolo 50.
Articolo 49
Procedura di presentazione dei reclami scritti
49.1 Il gestore riporta in ogni bolletta in maniera evidente e pubblica sul proprio sito internet almeno un recapito postale, un indirizzo di posta elettronica certificata o fax per l’inoltro in forma scritta di reclami, nonché gli elementi minimi di cui al successivo comma 49.4. Il gestore è tenuto a far pervenire ad uno di detti recapiti, entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento, i reclami scritti che vengano erroneamente inviati dall’utente finale ad un diverso recapito del gestore medesimo.
49.2 Ai fini del rispetto dello standard specifico di cui all’Articolo 67, il gestore computa il tempo di risposta motivata al reclamo scritto a partire dalla data di ricevimento del reclamo scritto ad uno dei recapiti riportati in bolletta.
49.3 Il gestore rende disponibile nell’home page del proprio sito internet in modalità anche stampabile o presso gli sportelli fisici un modulo per il reclamo scritto da parte dell’utente finale che deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
a) il recapito postale, di posta elettronica certificata o fax al quale inviare il reclamo;
b) i dati identificativi dell’utente finale:
i. il nome ed il cognome;
ii. l’indirizzo postale o telematico;
iii. il servizio a cui si riferisce il reclamo (SII o singoli servizi che lo compongono);
iv. il codice utente;
v. l’indirizzo di fornitura;
c) un campo per indicare l’autolettura, che il gestore può utilizzare in coerenza con quanto prescritto all’Articolo 35, comma 35.1;
d) un campo per la richiesta della verifica del misuratore, con l’indicazione dei costi di cui al precedente Articolo 28, comma 28.3.
c) l’indirizzo postale, se diverso dall’indirizzo di fornitura, o telematico;
d) il servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (SII o singoli servizi che lo compongono).
Articolo 50
a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazione o di rettifica di fatturazione;
b) l’indicazione del nominativo e del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.
50.2 Con riferimento al reclamo scritto, nella risposta devono essere riportati, oltre agli elementi di cui al precedente comma 50.1, lettere a) e b):
a) la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi o contrattuali applicati;
b) la descrizione ed i tempi delle azioni correttive poste in essere dal gestore;
c) le seguenti informazioni contrattuali:
i. il servizio (SII o singoli servizi che lo compongono);
ii. la sotto-tipologia d’uso;36
iii. per i reclami di natura tariffaria, la tariffa applicata;
d) l’elenco della documentazione allegata.
50.2bis Nel caso in cui non sia possibile estinguere il reclamo, il gestore obbligato, oltre agli elementi di cui al comma 50.1 e 50.2, fornisce all’utente finale le informazioni per risolvere la controversia, indicando almeno le modalità di attivazione del Servizio Conciliazione dell’Autorità nonché le modalità di attivazione di eventuali altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai quali il medesimo gestore si impegna a partecipare e la cui procedura sia gratuita.37
50.2ter Nel caso di reclamo recante contestazioni relative alla presunta responsabilità dell’utente finale nel ritardo della fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni, il gestore è tenuto a dettagliare nella risposta motivata, in aggiunta ai contenuti minimi di cui al precedente comma 50.1, gli elementi che hanno determinato la richiesta di pagamento, così da consentire all’utente la tutela dei propri diritti. Nella medesima risposta, il gestore obbligato fornisce all’utente finale le informazioni per risolvere la controversia, indicando almeno le modalità di attivazione del Servizio Conciliazione dell’Autorità nonché le modalità di attivazione di eventuali altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai quali il medesimo gestore si impegna a partecipare e la cui procedura sia gratuita.38
50.3 Con riferimento alla richiesta scritta di rettifica di fatturazione, nella risposta deve essere riportato, oltre agli elementi di cui al precedente comma 50.1, lettere a) e b), l’esito della verifica, ed in particolare:
a) la relativa documentazione della correttezza degli elementi contrattuali dai quali derivano le tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
b) l’indicazione delle modalità di fatturazione applicate, in coerenza con il precedente Articolo 35, comma 35.1;
36 Lettera così modificato dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR.
37 Comma aggiunto dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR.
38 Comma aggiunto dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR.
c) la natura dei dati di consumo riportati nelle fatture contestate (rilevati/stimati);
d) nel caso in cui l’utente finale comunichi nel reclamo una autolettura, diversa o non coerente con la lettura riportata nella bolletta contestata, o abbia fatto pervenire prima dell’emissione della bolletta contestata una autolettura, la motivazione dell’eventuale mancato utilizzo per la rettifica, in conformità alla regolazione vigente o al contratto;
e) l’indicazione degli eventuali indennizzi automatici spettanti all’utente finale, dei tempi e delle modalità della loro erogazione;
f) il dettaglio del calcolo effettuato per l’eventuale rettifica di fatturazione.
Articolo 51
51.1 In caso di un unico reclamo sottoscritto da più soggetti firmatari, il gestore fornisce risposta motivata unica al primo firmatario di cui siano individuabili gli elementi identificativi di cui all’Articolo 49, comma 49.4. Nei confronti del primo firmatario trovano applicazione le disposizioni relative allo standard specifico di cui all’Articolo 67, ed all’indennizzo automatico di cui all’Articolo 72. Nel caso in cui il reclamo scritto multiplo sia stato inviato da un’associazione di consumatori, il gestore fornisce un’unica risposta motivata a tale associazione. Nei confronti dell’associazione trovano applicazione le disposizioni relative allo standard specifico di cui all’Articolo 67, e nei confronti del primo firmatario, di cui siano individuabili gli elementi identificativi di cui all’Articolo 49, comma 49.4, trovano applicazione le disposizioni relative agli indennizzi automatici di cui all’Articolo 72.
a) è tenuto a fornire una risposta scritta motivata individuale a ciascun reclamo nei casi di disservizi che abbiano effetto sulla lettura dei consumi fatturati e di disservizi contrattuali, non attribuibili a cause di forza maggiore o a responsabilità di terzi con cui non ha in corso uno specifico rapporto contrattuale per la fornitura di beni o servizi riconducibili alla fornitura stessa; in tali casi trovano applicazione le disposizioni relative allo standard specifico di cui all’Articolo 67, ed all’indennizzo automatico di cui all’Articolo 72;
cause di forza maggiore o a responsabilità di terzi con cui non ha in corso uno specifico rapporto contrattuale per la fornitura di beni o servizi riconducibili alla fornitura stessa che abbia generato un numero di reclami maggiore dello 0,5% degli utenti (finali) serviti dal gestore medesimo, conteggiando al massimo i reclami pervenuti nell’arco di 10 giorni lavorativi consecutivi; in tal caso, la risposta a mezzo stampa (almeno su un quotidiano a diffusione adeguata rispetto all’estensione del disservizio e sul proprio sito internet) deve comunque essere fornita entro il tempo massimo di 20 giorni lavorativi dall’ultimo dei 10 giorni lavorativi consecutivi e ai fini della registrazione si considera un unico reclamo; in tali casi non si applicano le disposizioni in tema di indennizzo automatico di cui all’Articolo 72, ma qualora il gestore opti per una risposta individuale, trovano applicazione le disposizioni relative allo standard specifico di cui all’Articolo 67.
51.3 In caso di applicazione dell’art. 156 del d.lgs. 152/06, in relazione a più reclami che si riferiscono al medesimo disservizio riconducibile al servizio di fognatura e/o depurazione:
a) si applica quanto disposto dal Titolo VIII del presente RQSII;
b) qualora, dopo aver ottemperato all’obbligo di cui all’Articolo 64, ricorrano le soglie di cui al precente comma 51.2, lettera b), il gestore del servizio di acquedotto segnala al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione la possibilità di fornire la risposta a mezzo stampa. Qualora il gestore del servizio di fognatura e/o depurazione opti per la risposta a mezzo stampa, il medesimo è tenuto a provvedere facendo pubblicare, a proprie spese, un comunicato su almeno un quotidiano a diffusione adeguata rispetto all’estensione del disservizio, sul proprio sito internet e su quello del gestore del servizio di acquedotto – che pubblicherà gratuitamente il suddetto comunicato - entro il tempo massimo di cui al medesimo comma 51.2, lettera b). In tal caso, il gestore del servizio di fognatura e/o depurazione considera i reclami cui è dedicata la risposta a mezzo stampa, ai fini della registrazione, come un unico reclamo e non trovano applicazione le disposizioni di cui all’Articolo 63, comma 63.4, e di cui all’Articolo 65.
Titolo VI GESTIONE DEGLI SPORTELLI
Articolo 52
Diffusione e orario degli sportelli
presentare reclami, richieste di rettifiche di fatturazione e di rateizzazione dei pagamenti, richieste di informazioni, richieste di preventivazione ed esecuzione di lavori e allacciamenti, richieste di attivazione, disattivazione, voltura, subentro nella fornitura, richieste di appuntamenti, di verifiche del misuratore e del livello di pressione.
52.2 Il gestore può presentare all’Autorità apposita istanza per l’esenzione dall’obbligo di cui al precedente comma 52.1 per le province nelle quali è presente meno del 5% delle utenze gestite.
a) non inferiore alle 8 ore giornaliere nell’intervallo 8:00 – 18:00 nei giorni lavorativi;
b) non inferiore alle 4 ore nell’intervallo 8:00 – 13:00 il sabato.
a) tenute a garantire un orario minimo di apertura degli sportelli all’utenza non inferiore alle 5 ore giornaliere nei giorni compresi tra il lunedì e il sabato, in deroga a quanto previsto dal precedente Articolo 52, comma 52.3;
b) esentate dal monitoraggio degli indicatori di cui al successivo Articolo 53.
52.5 Gli Enti di governo dell’ambito competenti per il relativo territorio, d’intesa con il gestore e le Associazioni dei consumatori, possono presentare motivata istanza di deroga dal rispetto degli obblighi concernenti l’orario minimo di apertura degli sportelli provinciali di cui ai precedenti commi 52.3 e 52.4.
52.6 Nel caso in cui l’Autorità accolga l’istanza di cui al precedente comma 52.5, lo sportello deve comunque rispettare gli standard di qualità di cui ai successivi articoli 53 e 68.
Articolo 53
Tempo di attesa agli sportelli
53.1 Il tempo di attesa agli sportelli è il tempo, misurato in minuti con arrotondamento al minuto superiore, intercorrente tra il momento in cui l’utente finale si presenta allo sportello fisico, ritirando il biglietto dal “gestore code”, e il momento in cui il medesimo viene ricevuto. Al tempo di attesa agli sportelli sono legati due standard di qualità di tipo generale, come da successivo Articolo 68, comma 68.1.
Articolo 54
Obblighi e contenuti minimi dello sportello online
54.1 Il gestore mette a disposizione dell’utente finale un sito internet attraverso il quale pubblica: la Carta dei servizi, il regolamento d’utenza, gli orari di apertura al pubblico degli sportelli fisici e del servizio telefonico, i riferimenti e i numeri verdi gratuiti per contattare il gestore nonché i recapiti dello Sportello per il consumatore Energia e Ambiente.39
54.2 Il sito internet consente altresì all’utente di inoltrare, anche tramite apposite maschere o web chat per l’assistenza in linea, reclami, richieste di rettifiche di fatturazione e di rateizzazione dei pagamenti, richieste di informazioni, richieste di preventivazione ed esecuzione di lavori e allacciamenti, richieste di attivazione, disattivazione, voltura, subentro nella fornitura, richieste di appuntamenti, di verifiche del misuratore e del livello di pressione.
54.3 Il gestore obbligato, oltre alle informazioni di cui al precedente comma 54.1, indica, in modo chiaro e facilmente accessibile, sul proprio sito internet e nei nuovi contratti di fornitura, le modalità di attivazione del Servizio Conciliazione dell’Autorità nonché le modalità di attivazione di eventuali altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai quali il medesimo gestore si impegna a partecipare e la cui procedura sia gratuita.40
Titolo VII QUALITÀ DEI SERVIZI TELEFONICI
Articolo 55
Obblighi dei servizi telefonici privi di albero fonico
55.1 Il gestore ha l’obbligo di:
a) disporre di un servizio telefonico di assistenza con uno o più numeri telefonici, di cui almeno uno deve essere un numero verde totalmente gratuito almeno per telefonate da rete fissa;
c) pubblicare nel proprio sito internet e nella Carta dei servizi e riportare nei documenti di fatturazione i numeri telefonici del servizio telefonico di assistenza con l’indicazione del tipo di chiamate alle quali sono dedicati
39 Comma così modificato dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR.
40 Comma aggiunto dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR.
nonché, almeno nel sito internet, dell’orario di apertura del servizio di cui alla precedente lettera b);
d) dotarsi di call center (come definito all’Articolo 1) e rispettare gli standard generali di qualità dei servizi telefonici di cui all’all’Articolo 57, all’Articolo 58 e all’Articolo 59.
55.2 Le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148 del d.lgs. 152/06 sono:
a) tenute a garantire un orario minimo di apertura del servizio telefonico non inferiore alle 4 ore giornaliere nei giorni compresi tra il lunedì e il sabato, in deroga a quanto previsto dal precedente comma 55.1, lettera b);
b) esentate dall’obbligo di cui al precedente comma 55.1, lettera d), e dal monitoraggio degli indicatori di cui all’Articolo 57, all’Articolo 58 e all’Articolo 59.
Articolo 56
Obblighi dei servizi telefonici dotati di albero fonico
56.2 Ai fini dell’adempimento di quanto previsto al precedente comma 56.1, lettere a) e b), nel conteggio dei livelli dell’albero fonico non si tiene conto dell’eventuale livello per la scelta:
a) della lingua per le imprese operanti in province nelle quali le stesse hanno l’obbligo di garantire agli utenti finali di potersi esprimere nella propria lingua madre;
b) tra i diversi servizi per gli operatori multiutility (SII, elettricità, gas, altri servizi).
Articolo 57
Accessibilità al servizio telefonico
57.1 L’indicatore accessibilità al servizio telefonico (AS) è pari al rapporto, nel mese considerato, tra il numero di unità di tempo in cui almeno una delle linee è libera e il numero complessivo di unità di tempo di apertura del call center con presenza di operatori, moltiplicato per 100, dove l’unità di tempo è scelta liberamente dal gestore; l’indicatore AS è calcolato con arrotondamento alla prima cifra decimale.
57.2 Per la rilevazione dell’indicatore AS non sono conteggiate le linee telefoniche assegnate a servizi di autolettura, se tali servizi sono resi con numeri telefonici separati da quelli utilizzati per le conversazioni con l’operatore.
Articolo 58
Tempo medio di attesa per il servizio telefonico
58.1 Il tempo di attesa per il servizio telefonico è, con riferimento ad una chiamata telefonica da parte di un utente finale, il tempo, espresso in secondi, intercorrente tra l’inizio della risposta, anche se effettuata attraverso l’ausilio di un risponditore automatico, e l’inizio della conversazione con l’operatore o di conclusione della chiamata in caso di rinuncia prima dell’inizio della conversazione con l’operatore.
58.2 L’indicatore tempo di attesa per il servizio telefonico (TMA) è pari alla media aritmetica, nel mese considerato, dei tempi di attesa telefonica delle chiamate degli utenti finali che:
a) hanno parlato con un operatore o a seguito di una loro richiesta o a seguito di reindirizzo da parte dei sistemi automatici ad un operatore;
b) pur avendo richiesto di parlare con un operatore, sono terminate prima dell’inizio della conversazione con l’operatore stesso.
Articolo 59
Livello del servizio telefonico
59.1 L’indicatore livello del servizio telefonico (LS) è pari al rapporto, nel mese considerato, tra il numero di chiamate telefoniche degli utenti finali che hanno effettivamente parlato con un operatore e il numero di chiamate degli utenti finali che hanno richiesto di parlare con un operatore o che sono state reindirizzate dai sistemi automatici ad un operatore, moltiplicato per 100; l’indicatore LS è calcolato con arrotondamento alla prima cifra decimale.
Articolo 60
Modalità di calcolo degli indicatori di qualità dei servizi telefonici
60.1 La rilevazione degli indicatori di cui all’Articolo 57, all’Articolo 58 e all’Articolo 59 è effettuata dal gestore, a cadenza mensile e lo standard generale si intende rispettato nell’anno considerato se i valori mensili rilevati risultano uguali o migliori dello standard generale in almeno 10 mesi su 12.
60.2 Nel caso in cui il gestore svolga più servizi (SII, elettricità, gas, altri servizi) e non risulti possibile stabilire a quale servizio si rivolge la chiamata telefonica, concorrono al computo degli indicatori di cui all’Articolo 58 e all’Articolo 59 tutte le chiamate telefoniche degli utenti finali che hanno richiesto di parlare con un operatore o che sono stati reindirizzati da parte di servizi automatici di cui al precedente Articolo 56 ad un operatore, indipendentemente dal servizio.
60.3 Per i gestori che dispongono di più numeri telefonici per il servizio telefonico, i livelli effettivi per ciascuno degli indicatori di cui all’Articolo 57, all’Articolo 58 e all’Articolo 59 devono essere calcolati in maniera aggregata con riferimento a tutti i numeri telefonici destinati in tutto o in parte agli utenti finali.
Articolo 61
Obblighi del servizio telefonico di pronto intervento
a) disporre di uno o più recapiti telefonici cui sia associato un numero verde, gratuito sia da rete fissa che mobile, dedicato esclusivamente al servizio di pronto intervento con passaggio diretto ad un operatore di centralino di pronto intervento o ad un operatore di pronto intervento senza necessità di comporre altri numeri telefonici;
b) pubblicare sulla Carta dei servizi e sul proprio sito internet i recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento, nonché riportare gli stessi in ogni bolletta con la dicitura “Il pronto intervento per segnalazione disservizi, irregolarità o interruzione nella fornitura è gratuito da rete fissa e mobile ed attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno” seguita dai recapiti.
61.2 Il numero telefonico per il pronto intervento può essere dedicato anche al pronto intervento di altri servizi (ad esempio gas) ma non ad altre attività che non siano di pronto intervento (ad esempio servizi telefonici di cui al presente Titolo VII o attività commerciali). In tali casi il gestore può utilizzare un risponditore automatico con opzione di scelta del servizio cui è riferita la chiamata tramite tastiera purché esclusivamente attinente a servizi di pronto intervento. È consentito inoltre di introdurre un’opzione di scelta tramite tastiera della lingua per le imprese operanti in province nelle quali le stesse hanno l’obbligo di
garantire agli utenti di potersi esprimere nella propria lingua madre. È tuttavia necessario che, nel caso in cui il chiamante non effettui alcuna scelta tramite tastiera, lo stesso venga comunque messo in comunicazione con un operatore.
61.3 Il servizio telefonico di pronto intervento predisposto dal gestore deve essere in grado di:
a) assicurare la registrazione vocale di tutte le chiamate telefoniche ricevute;
b) garantire un’autonomia di almeno 24 ore in caso di interruzione dell’alimentazione elettrica esterna;
c) fornire al segnalante, qualora necessario, istruzioni sui comportamenti e i provvedimenti generali da adottare immediatamente per tutelare la propria e l’altrui incolumità in attesa dell’arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento.
Articolo 62
Tempo di risposta alla chiamata per pronto intervento
62.2 Ai fini dell’adempimento dello standard legato all’indicatore di cui al precedente comma 62.1 si considerano le chiamate degli utenti finali che:
a) hanno parlato con un operatore o a seguito di una loro richiesta o a seguito di reindirizzo da parte dei sistemi automatici ad un operatore;
b) pur avendo richiesto di parlare con un operatore, sono terminate prima dell’inizio della conversazione con l’operatore stesso.
Titolo VIII INDICATORI E MODALITÀ PER LA GESTIONE DEGLI OBBLIGHI DI QUALITÀ CONTRATTUALE IN CASO DI APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 156 DEL D.LGS. 152/06
Articolo 63
63.1 Nel caso in cui si applichi l’articolo 156 del d.lgs 152/06, il gestore del servizio di acquedotto con le modalità di cui al comma 63.7 e nei tempi di cui all’Articolo 64:
a) inoltra le richieste ricevute dall’utente finale relative all’erogazione dei servizi di fognatura e/o depurazione al gestore del servizio;
b) inoltra all’utente finale la risposta, ovvero la comunicazione ricevuta dal gestore del servizio di fognatura e/o depurazione in relazione all’esecuzione della prestazione richiesta.
63.2 Il gestore del servizio di acquedotto che non rispetta i tempi previsti dall’Articolo 64 e dall’Articolo 65 è tenuto ad erogare all’utente finale l’indennizzo automatico di cui all’Articolo 72.
63.3 I tempi massimi di esecuzione della prestazione per il gestore del servizio di fognatura e/o depurazione decorrono a partire dalla data di ricevimento della comunicazione inviata dal gestore del servizio di acquedotto di cui all’Articolo 64 fino all’invio della risposta, ovvero della comunicazione relativa all’esecuzione della prestazione richiesta dall’utente finale al medesimo gestore nei termini indicati nel presente RQSII per la determinata prestazione.
63.4 Nel caso in cui il gestore del servizio di fognatura e/o depurazione non rispetti gli standard specifici riportati nel presente RQSII per la prestazione di propria competenza, questi provvede ad erogare l’indennizzo automatico di cui all’Articolo 72 al gestore del servizio di acquedotto, il quale corrisponde all’utente finale la somma dovuta nella prima fatturazione utile.
63.5 Il gestore del servizio di acquedotto che non riceve la risposta, ovvero la comunicazione dal gestore del servizio di fognatura e/o depurazione nei tempi previsti nel presente RQSII, invia all’utente finale una risposta preliminare contenente gli elementi eventualmente già nella sua disponibilità, precisando di avere provveduto ad inoltrare la comunicazione al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione e specificandone la data.
riattivazione, subentro e voltura della fornitura, il gestore del servizio di acquedotto è tenuto a comunicare al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione l’avvenuta variazione con le modalità di cui al comma 63.7 e nei tempi di cui all’Articolo 66.
63.7 I gestori sono tenuti a gestire i flussi di comunicazione esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la rapidità, la certezza e la verificabilità dell’avvenuto scambio di dati di qualità. I flussi di comunicazione devono essere altresì registrati secondo le modalità precisate nel successivo Titolo XI.
Articolo 64
64.1 Il tempo per l’inoltro della richiesta ricevuta dall’utente finale al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell’utente finale da parte del gestore del servizio di acquedotto e la data di invio, da parte di quest’ultimo, al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione della medesima richiesta.
Articolo 65
65.1 Il tempo per l’inoltro all’utente finale della comunicazione ricevuta dal gestore del servizio di fognatura e/o depurazione in relazione all’esecuzione della prestazione richiesta è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del gestore del servizio di acquedotto, della comunicazione del gestore del servizio di fognatura e/o depurazione e la data di invio all’utente finale della medesima comunicazione da parte del gestore del servizio di acquedotto.
Articolo 66
Tempo per comunicazione dell’avvenuta variazione contrattuale
66.1 Il tempo per la comunicazione dell’avvenuta variazione contrattuale è il tempo intercorrente tra la data di esecuzione della variazione contrattuale e la data di invio della relativa comunicazione al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione.
Titolo IX LIVELLI SPECIFICI E GENERALI DI QUALITÀ CONTRATTUALE DEL SII
Articolo 67
Standard specifici di qualità contrattuale del SII
67.1 Gli standard specifici di qualità contrattuale del SII, calcolati per ogni singola gestione, sono definiti in Tabella 1:
Tabella 1 - Livelli specifici di qualità contrattuale del SII
Indicatore | Livello specifico | ||||||
10 giorni lavorativi | |||||||
10 giorni lavorativi | |||||||
20 giorni lavorativi | |||||||
20 giorni lavorativi | |||||||
15 giorni lavorativi | |||||||
Tempo massimo di esecuzione di allacci fognari che comportano l’esecuzione di lavori semplici di cui all’Articolo 9 | 20 giorni lavorativi | ||||||
di | attivazione | della | fornitura | di | cui | 5 giorni lavorativi | |
Tempo massimo di riattivazione o subentro nella fornitura di cui all’Articolo 11 | 5 giorni lavorativi | ||||||
10 giorni lavorativi | |||||||
Tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a morosità di cui all’Articolo 1241 | 2 giorni feriali | ||||||
7 giorni lavorativi | |||||||
Tempo massimo di esecuzione della voltura di cui all’Articolo 17 | 5 giorni lavorativi |
41 Parole così sostituite dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR.
Articolo 68
Standard generali di qualità contrattuale del SII
Tabella 2 - Livelli generali di qualità contrattuale del SII
Indicatore | Livello generale |
Percentuale minima di allacci idrici complessi, di cui all’Articolo 8, realizzati entro il tempo massimo di trenta (30) giorni lavorativi dalla relativa richiesta | 90% |
Percentuale minima di allacci fognari complessi, di cui all’Articolo 9, realizzati entro il tempo massimo di trenta (30) giorni lavorativi dalla relativa richiesta | 90% |
Percentuale minima di lavori complessi, di cui all’Articolo 23, realizzati entro il tempo massimo di trenta (30) giorni lavorativi dalla relativa richiesta | 90% |
Percentuale minima di appuntamenti concordati, di cui all’Articolo 24, per una data che non supera i sette (7) giorni lavorativi dalla richiesta dell’utente finale, ovvero dieci (10) giorni lavorativi in caso di appuntamento concordato per verifica del misuratore | 90% |
Percentuale minima di disdette di appuntamenti concordati, di cui all’Articolo 25, comunicate entro le precedenti 24 ore | 95% |
Percentuale minima di prestazioni di pronto intervento, di cui all’Articolo 33, in cui il personale incaricato dal gestore arriva sul luogo entro tre (3) ore dall’inizio della conversazione con l’operatore | 90% |
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di rettifica di fatturazione, di cui all’Articolo 48, inviate entro trenta (30) giorni lavorativi | 95% |
Percentuale minima di prestazioni allo sportello, di cui all’Articolo 53, per cui l’utente finale ha atteso al massimo sessanta (60) minuti per essere ricevuto | 95% |
Tempo medio di attesa, di cui all’Articolo 53, tra il momento in cui l’utente finale si presenta allo sportello fisico e il momento in cui il medesimo viene ricevuto | ≤ 20 minuti |
Percentuale minima di unità di tempo, di cui all’Articolo 57, in cui almeno una delle linee telefoniche è libera (Accessibilità al servizio telefonico) | 90 % |
Indicatore | Livello generale |
Tempo medio di attesa, di cui all’Articolo 58, tra l’inizio della risposta e l’inizio della conversazione con l’operatore o la conclusione della chiamata per rinuncia prima dell’inizio della conversazione con l’operatore (Tempo medio di attesa per il servizio telefonico) | ≤ 240 secondi |
Percentuale minima di chiamate telefoniche degli utenti finali, di cui all’Articolo 59, che hanno effettivamente parlato con un operatore in seguito a richiesta (Livello di servizio telefonico) | 80 % |
Percentuale minima di chiamate telefoniche pervenute ai recapiti di pronto intervento, di cui all’Articolo 62, che trovano risposta o che sono terminate prima dell’inizio della conversazione con l’operatore entro il tempo massimo di 120 secondi | 90% |
Percentuale minima di comunicazione dell’avvenuta variazione contrattuale al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione, di cui all’Articolo 66, inviate entro dieci (10) giorni lavorativi | 90% |
68.2 Ai fini del rispetto degli standard generali definiti in Tabella 2, ad eccezione del tempo medio di attesa agli sportelli, di cui all’Articolo 53, e del tempo medio di attesa per il servizio telefonico di cui all’Articolo 58, i livelli effettivi LEia riferiti alla singola tipologia di prestazione “i” , garantita in ciascun ATO “a”, sono calcolati, con approssimazione al primo decimale, mediante la seguente formula:
LEia = [(PCia) / (PCia + PNCia)] x 100 dove:
- il pedice “i” indica la tipologia di prestazione;
- il pedice “a” indica l’ATO;
- PCia è il numero di prestazioni conformi allo standard definito dal rispettivo indicatore in Tabella 2, relative all’ATO a;
- PNCia è il numero di prestazioni non conformi allo standard definito dal rispettivo indicatore in Tabella 2 per le cause indicate all’Articolo 71, comma 71.1, lettera c), relative all’ATO a.
68.3 La violazione dello standard generale di qualità contrattuale del SII per due anni consecutivi può costituire presupposto per l’apertura di un procedimento sanzionatorio ai sensi dell’Articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95.
Articolo 69
Standard di qualità definiti dall’Ente di governo dell’ambito e dal gestore del SII
69.1 Qualora l’Ente di governo dell’ambito, anche su proposta del gestore, definisca standard specifici e generali di qualità contrattuale ulteriori o differenziati, tali standard devono prevedere livelli di qualità non inferiori a quelli definiti dall’Articolo 67, comma 67.1, e dall’Articolo 68, comma 68.1, ovvero riguardare prestazioni non previste dal presente RQSII.
69.2 Gli indennizzi automatici previsti per il rispetto di standard specifici di qualità differenziati ai sensi del precedente comma 69.1 devono essere di entità non inferiore a quelli definiti dall’Articolo 72, comma 72.1.
Articolo 70
70.2 Ai fini del computo dei tempi di esecuzione delle prestazioni di cui al precedente comma 70.1 il giorno della festa patronale del Comune nel quale è ubicato il punto di consegna si considera festivo.
Articolo 71
Cause di mancato rispetto degli standard specifici e generali di qualità
c) cause imputabili al gestore, intese come tutte le altre cause non indicate alle precedenti lettere a) e b).
71.2 Nel caso in cui le cause di mancato rispetto degli standard specifici e generali di qualità rientrino nelle classi di cui al precedente comma, lettere a) e b), il gestore documenta la causa del mancato rispetto.
Titolo X INDENNIZZI AUTOMATICI
Articolo 72
72.1 In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità definiti all’Articolo 67, comma 67.1, il gestore corrisponde all’utente finale, in occasione della prima fatturazione utile, un indennizzo automatico base pari a trenta (30) euro.
72.2 L’indennizzo automatico base di cui al precedente comma 72.1, ad esclusione degli indennizzi relativi al mancato rispetto della fascia di puntualità degli appuntamenti di cui all’Articolo 26, è crescente in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione come indicato di seguito:
a) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l’indennizzo automatico base;
b) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base;
c) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base.
Articolo 73
Casi di esclusione e sospensione del diritto all’indennizzo automatico
73.1 Il gestore non è tenuto a corrispondere l’indennizzo automatico:
a) qualora il mancato rispetto degli standard specifici di qualità sia riconducibile ad una delle cause di cui all’Articolo 71, comma 71.1, lettere
a) e b);
b) nel caso in cui all’utente finale sia già stato corrisposto nell’anno solare un indennizzo per mancato rispetto del medesimo livello specifico;
c) in caso di reclami o altra comunicazione per i quali non è possibile identificare l’utente finale perché non contengono le informazioni minime previste nel presente RQSII.
Articolo 74
Modalità di corresponsione dell’indennizzo automatico
74.1 Il gestore è tenuto ad accreditare all’utente finale l’indennizzo automatico attraverso detrazione dall’importo addebitato nella prima bolletta utile. Nel caso in cui l’importo della prima bolletta addebitata all’utente finale sia inferiore all’entità dell’indennizzo automatico, la fattura deve evidenziare un credito a favore dell’utente finale, che deve essere detratto dalla successiva bolletta ovvero corrisposto mediante rimessa diretta.
74.2 L’indennizzo automatico, ove dovuto, deve comunque essere corrisposto all’utente finale entro 180 giorni solari dalla formazione dell’obbligo in capo al gestore di erogare la prestazione oggetto di standard specifico ai sensi del presente RQSII, quindi dal giorno in cui si iniziano a calcolare i termini per il rispetto dello stesso, ovvero nei casi di cui al precedente Articolo 73, comma 73.2, dal giorno in cui l’utente finale provvede al pagamento delle somme dovute.
74.3 Nella bolletta la causale della detrazione deve essere indicata come “Indennizzo automatico per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità contrattuale definiti dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico”. Nel medesimo documento deve essere altresì indicato che “La corresponsione dell’indennizzo automatico non esclude la possibilità per il richiedente di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore subito”.
Titolo XI OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE E COMUNICAZIONE
Articolo 75
75.1 Il gestore deve predisporre un registro, disponibile su apposita piattaforma informatica, al fine di registrare informazioni e dati concernenti le prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità, nonché l’esecuzione delle prestazioni medesime, pervenute tramite i punti di contatto disponibili con il pubblico ovvero sportelli fisici e online, servizio telefonico, casella di posta elettronica dedicata.
75.2 Il registro di cui al precedente comma 75.1 deve riportare i dati di qualità relativi a ogni singolo ATO nel quale il gestore svolge il servizio. I dati devono essere registrati e comunicati all’Autorità e al pertinente Ente di governo dell’ambito, relativamente a ciascun ATO di competenza.42
a) il codice di rintracciabilità con cui il gestore identifica la singola richiesta di prestazione;
b) il codice con cui il gestore individua la prestazione;
c) la sotto-tipologia d’uso;43
d) i dati identificativi del richiedente;
e) il codice utente, qualora il richiedente sia contrattualizzato;
f) i dati identificativi del punto di consegna o di scarico, ad eccezione delle nuove attivazioni;
g) la data di ricevimento della richiesta di prestazione;
h) la causa dell’eventuale mancato rispetto dello standard specifico o generale di qualità;
i) l’ammontare dell’eventuale indennizzo corrisposto.
75.3bis In aggiunta alle informazioni di cui al precedente comma 75.3, e almeno per le prestazioni riconducibili all’Articolo 36 e all’Articolo 37, il gestore è tenuto a registrare il codice Istat del Comune di riferimento, relativo al punto di fornitura servito. 44
75.4 Per ogni richiesta di preventivo pervenuta, in aggiunta alle informazioni di cui al precedente comma 75.3, il gestore deve registrare:
a) la data di invio al richiedente del documento di preventivo;
b) le date di inizio e fine delle eventuali sospensioni per attività da realizzarsi a cura del richiedente (ad esempio opere o autorizzazioni, invio di documentazione mancante o incompleta);
42 Comma così modificato dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR. 43 Lettera così modificata dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR. 44 Comma aggiunto dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR.
c) le date di richiesta degli atti autorizzativi e le date di ottenimento degli atti stessi.
75.5 Per ogni prestazione successiva alla data di accettazione formale del preventivo, in aggiunta alle informazioni di cui al precedente comma 75.3, il gestore deve registrare:
a) la data di accettazione formale del preventivo da parte dell’utente finale;
b) la data di completa esecuzione di tutti i lavori necessari per l’attivazione della fornitura (assicurando la presenza del misuratore);
c) le date di inizio e fine delle eventuali sospensioni per attività complesse (ad esempio, lavori di intervento, estensione o adeguamento sulla rete stradale);
d) in caso di esecuzione di lavori complessi, le date di inizio e fine delle eventuali sospensioni per attività da realizzarsi a cura del richiedente (ad esempio opere o autorizzazioni, invio di documentazione mancante o incompleta).45
75.6 Per ogni richiesta di prestazione concernente l’attivazione, la disattivazione, la riattivazione, il subentro e la voltura nella fornitura, in aggiunta alle informazioni di cui al precedente comma 75.3, il gestore deve registrare:
a) la data di esecuzione della prestazione insieme all’eventuale data ritardata richiesta dal richiedente;
b) la data di comunicazione all’utente finale dell’avvenuta esecuzione della prestazione richiesta.
75.7 Per ogni richiesta di riattivazione della fornitura in seguito a morosità, in aggiunta alle informazioni di cui al precedente comma 75.3, il gestore deve registrare:
a) il livello di pressione di fornitura;
b) la data di riattivazione della fornitura.46
75.8 Per ogni reclamo, richiesta scritta di informazioni, richiesta scritta di rettifica di fatturazione, in aggiunta alle informazioni di cui al precedente comma 75.3, il gestore deve registrare:
a) la data di invio della risposta motivata;
45 Lettera aggiunta dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR.
46 Comma così modificato dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR.
b) il motivo e la data dell’eventuale venir meno dell’obbligo di dar seguito alla richiesta o al reclamo.
75.9 Per ogni richiesta scritta di rettifica di fatturazione per la quale si dia luogo a rettifica di fatturazione, il gestore deve registrare la data di accredito della somma non dovuta dall’utente finale, ovvero di emissione della bolletta nella quale viene compensato l’importo non dovuto.
75.10 Per ogni richiesta di appuntamento o sopralluogo che necessiti la presenza dell’utente finale o di persona da lui incaricata, in aggiunta alle informazioni di cui al precedente comma 75.3, il gestore deve registrare:
a) la data proposta dal gestore per l’appuntamento con l’utente finale;
b) la data e l’ora di inizio della fascia di puntualità dell’appuntamento;
c) il consenso dell’utente finale in caso di eventuale esecuzione anticipata della prestazione o del sopralluogo;
d) la data e l’ora di inizio effettivo della prestazione;
f) la data, l’ora e le cause dell’eventuale disdetta dell’appuntamento.
75.11 Per ogni richiesta di verifica del misuratore, in aggiunta alle informazioni di cui al precedente comma 75.3, il gestore deve registrare:
a) la data di invio al richiedente del documento recante l’esito della verifica del misuratore;
b) il tipo di guasto del misuratore;
c) la data di esecuzione della prestazione e l’eventuale data ritardata richiesta dal richiedente;
d) la data di sostituzione del misuratore malfunzionante, la data proposta dal gestore per la sostituzione del misuratore e l’eventuale data posticipata richiesta dall’utente finale
e) la data di ricevimento dell’esito della verifica del misuratore tramesso dalla Camera di commercio, qualora sia stato richiesto un controllo in contraddittorio ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.M. 93/17;47
f) la data di invio all’utente finale della comunicazione contenente l’esito della verifica del misuratore di cui alla precedente lettera e).48
75.12 Per ogni richiesta di verifica del livello di pressione, in aggiunta alle informazioni di cui al precedente comma 75.3, il gestore deve registrare:
a) la data di invio al richiedente del documento recante l’esito della verifica del livello di pressione;
b) la data di esecuzione della prestazione e l’eventuale data ritardata richiesta dal richiedente.
75.13 Il gestore ha l’obbligo di registrare, per ogni chiamata telefonica pervenuta al call center, tutte le informazioni necessarie alla verificabilità dell’indicatore del livello effettivo dell’accessibilità al servizio telefonico (AS), nonché i seguenti dati necessari a rendere verificabili gli indicatori tempo medio di attesa per il servizio telefonico (TMA) e livello del servizio telefonico (LS):
a) data e istante di inizio della chiamata;
b) l’istante di inizio della conversazione con l’operatore o, se precedente, della fine della chiamata;
c) l’eventuale richiesta di parlare con un operatore;
d) l’esito della chiamata (richiesta di parlare con un operatore andata a buon fine o meno)
e) il codice di rintracciabilità della richiesta di prestazione associata alla chiamata pervenuta al call center, secondo quanto previsto nella Tabella 4bis dell’Appendice. 49
75.14 Per ogni richiesta di pronto intervento, per ciascun caso in cui l’utente finale ovvero il segnalante parli con un operatore, al fine di verificare il rispetto degli standard relativi all’indicatore CPI e del “tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento”, il gestore deve registrare:
47 Lettera aggiunta dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR.
48 Lettera aggiunta dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR.
49 Lettera aggiunta dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR.
a) il codice di rintracciabilità con cui il gestore identifica la singola richiesta di prestazione;
b) il codice con cui il gestore individua la prestazione;
c) data e ora di ogni segnalazione pervenuta, con granularità pari al secondo;
d) registrazione vocale della chiamata;
e) motivo della segnalazione;
f) nominativo del chiamante;50
g) numero di telefono del chiamante;51
h) Comune e indirizzo stradale al quale è riferita la segnalazione;
i) data e ora di arrivo sul luogo di chiamata, con granularità pari al minuto.
75.15 Nei casi di gestione separata del SII, di cui al Titolo VIII, ciascun gestore coinvolto deve registrare:
a) il codice di rintracciabilità con cui il gestore identifica la singola richiesta di prestazione;
b) il codice con cui il gestore individua la prestazione;
c) la sotto-tipologia d’uso;52
d) i dati identificativi del richiedente;
e) i dati identificativi del punto di consegna, ad eccezione delle nuove attivazioni.
75.16 Nei casi di cui al precedente comma 75.15 il gestore del servizio di acquedotto deve inoltre registrare:
a) la data di invio al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione della richiesta di prestazione effettuata dall’utente finale;
50 Lettera così modificata dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR. 51 Lettera così modificata dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR. 52 Lettera così modificata dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR.
b) la data di ricevimento della risposta, ovvero della comunicazione del gestore del servizio di fognatura e/o depurazione in relazione all’esito della prestazione richiesta dall’utente finale;
c) la data di invio al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione della comunicazione di avvenuta variazione contrattuale (attivazione, disattivazione, riattivazione, subentro, voltura);
d) le informazioni previste dai precedenti commi del presente Articolo 75.
75.17 Nei casi di cui al precedente comma 75.15 il gestore del servizio di fognatura deve inoltre registrare:
a) la data di ricevimento della richiesta di prestazione avanzata dall’utente finale e inviata dal gestore del servizio di acquedotto;
b) la data di invio al gestore del servizio di acquedotto della risposta a richiesta scritta, ovvero della comunicazione dell’esito della prestazione avanzata dall’utente finale;
c) la data di ricevimento della comunicazione di avvenuta variazione contrattuale (attivazione, disattivazione, riattivazione, subentro, voltura) inviata dal gestore del servizio di acquedotto;
d) le informazioni previste dai precedenti commi del presente Articolo 75.
Articolo 76
Verificabilità delle informazioni e dei dati registrati
76.1 Al fine di consentire l’effettuazione dei controlli per accertare la veridicità delle informazioni e dei dati comunicati di cui al successivo Articolo 77 e assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente RQSII, il gestore deve:
a) aggiornare il registro di cui all’Articolo 75 con le informazioni e i dati richiesti;
b) assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati mediante un adeguato sistema di collegamento, anche informatico, tra archivi contrattuali e archivi tecnici e per mezzo di ogni altra documentazione ritenuta necessaria;
c) conservare in modo ordinato ed accessibile tutta la documentazione necessaria per assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati, per un periodo non inferiore a cinque anni solari successivi a quello della registrazione.
76.2 Ogni anno l’Autorità può richiedere a un campione di gestori di fornire un estratto informatico del registro di cui all’Articolo 75.
Articolo 77
77.1 Entro il 15 marzo di ogni anno, il gestore è tenuto a comunicare all’Autorità e all’Ente di governo dell’ambito il numero totale di utenze, suddivise per tipologia d’uso, al 31 dicembre dell’anno precedente, nonché le informazioni e i dati di cui ai successivi commi del presente articolo relativi all’anno precedente.53
77.2 In relazione alle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità eseguite nell’anno precedente a quello di comunicazione all’Autorità e all’Ente di governo dell’ambito, il gestore è tenuto a comunicare:
a) per ogni tipologia d’uso e per ogni prestazione:
i. il numero totale delle richieste di prestazioni;
ii. il numero totale delle richieste di prestazioni per le quali il gestore non abbia rispettato il livello specifico o generale di qualità definito nel presente RQSII, suddividendo le richieste medesime in base alle cause di mancato rispetto di cui all’Articolo 71, comma 71.1;
iii. il tempo effettivo medio di esecuzione delle prestazioni calcolato sulla base dei tempi effettivi di esecuzione sia delle prestazioni per le quali sia stato rispettato il livello specifico o generale definito nel presente RQSII, sia delle prestazioni per le quali tale livello non sia stato rispettato per le cause di cui Articolo 71, comma 71.1, lettera c);
b) per ogni tipologia di uso e per ogni prestazione eseguita su appuntamento di cui all’Articolo 24, all’Articolo 25 e all’Articolo 26:
i. il numero totale di appuntamenti con l’utente finale;
ii. il numero totale di appuntamenti con l’utente finale, per i quali il gestore non abbia rispettato la fascia di puntualità concordata con l’utente finale, suddividendo gli appuntamenti medesimi in base alle cause di mancato rispetto di cui all’Articolo 71, comma 71.1;
53 Comma così modificato dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR.
c) per ogni tipologia di uso per le prestazioni di cui all’Articolo 28 e all’Articolo 31, il gestore è tenuto a comunicare il numero di richieste di verifica del misuratore e il numero di richieste di verifica del livello di pressione, a seguito delle quali le verifiche abbiano accertato il mancato rispetto della normativa vigente;
d) per ogni tipologia di uso per le prestazioni di cui all’Articolo 30, il numero di misuratori sostituiti a seguito di verifica, separatamente per tipologia di anomalia o guasto, e, per le prestazionioni di cui all’Articolo 31, il numero di ripristini del valore corretto del livello di pressione.
77.3 In relazione al servizio telefonico, il gestore è tenuto a comunicare per ogni mese dell’anno precedente i seguenti dati:
a) il numero di chiamate telefoniche che hanno richiesto di parlare con un operatore, e il numero di quelle alle quali è stata data risposta;
b) il livello di accessibilità al servizio telefonico (AS);
c) il tempo medio di attesa per il servizio telefonico (TMA);
d) il livello di servizio telefonico (LS).
77.4 In relazione alle richieste e ai reclami scritti pervenuti nell’anno precedente, il gestore è tenuto a comunicare per ogni mese dell’anno il numero dei reclami, delle richieste di informazioni e delle richieste di rettifica di fatturazione ricevuti suddividendo ulteriormente le singole tipologie di richiesta – reclamo scritto, richiesta scritta di informazione, richiesta scritta di rettifica di fatturazione - per:
a) reclami o richieste ai quali non sia stata inviata risposta motivata nell’arco dell’anno di riferimento;
b) reclami o richieste ai quali sia stata inviata risposta motivata nell’arco dell’anno di riferimento e per i quali sia stato rispettato il livello specifico o generale di qualità;
c) reclami o richieste ai quali sia stata inviata risposta motivata nell’arco dell’anno di riferimento e per i quali non sia stato rispettato il livello specifico o generale di qualità, suddividendo in base alle cause di mancato rispetto di cui all’Articolo 71, comma 71.1;
d) il tempo effettivo medio di risposta, calcolato sulla base dei tempi effettivi di risposta sia dei casi per i quali sia stato rispettato il livello specifico o generale sia dei casi per i quali tale livello non sia stato rispettato per le cause di cui all’Articolo 71, comma 71.1, lettera c).
77.5 Il gestore è tenuto altresì a comunicare il numero dei reclami, delle richieste di informazioni e delle richieste di rettifica di fatturazione, ricevuti nell’anno precedente a quello di comunicazione all’Autorità e all’Ente di governo dell’ambito, ai quali non sia stata inviata risposta motivata alla data di comunicazione.
77.6 In relazione alla corresponsione di indennizzi automatici, limitatamente agli indennizzi corrisposti nell’anno precedente a quello di comunicazione all’Autorità e all’Ente di governo dell’ambito, il gestore è tenuto a comunicare per ogni tipologia di uso e per ogni livello specifico di qualità:
a) il numero totale degli indennizzi corrisposti;
b) l’ammontare complessivo degli indennizzi corrisposti.
77.7 L’Autorità e l’Ente di governo dell’ambito possono utilizzare le informazioni ed i dati di cui ai commi precedenti ai seguenti fini:
a) controlli, anche a campione, per accertare la veridicità di tali informazioni e dati e assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente RQSII;
b) pubblicazione, anche comparativa, delle informazioni e dei dati medesimi, inclusi i tempi medi per l’ottenimento degli atti autorizzativi.
77.8 Il gestore che garantisce standard migliorativi di cui all’Articolo 69, ai fini dell’applicazione del meccanismo incentivante di cui al Titolo XIII, è tenuto altresì a comunicare i valori complessivi relativi alle prestazioni eseguite entro e oltre lo standard, con relative cause di mancato rispetto di cui all’Articolo 71, come riclassificati secondo i livelli minimi previsti dall’Articolo 67, comma 67.1, e dall’Articolo 68, comma 68.1. 54
Articolo 78
Informazioni all’utente finale
78.1 Entro il 30 giugno di ogni anno, il gestore, tramite allegati alla bolletta, è tenuto a comunicare a ogni utente finale che abbia sottoscritto un contratto di fornitura con il gestore stesso gli standard specifici e generali di qualità di sua competenza, gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto del presente provvedimento, e del grado di rispetto di tali standard, con riferimento all’anno precedente.
54 Comma aggiunto dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR.
Titolo XII VERIFICA DEI DATI
Articolo 79
79.1 Il presente Titolo definisce la procedura semplificata di verifica dei dati di qualità contrattuale comunicati dai gestori all’Autorità in attuazione di quanto previsto dal presente RQSII.
79.2 L’Autorità si riserva la facoltà di effettuare controlli di altro tipo rispetto a quelli definiti dal presente Titolo, anche a campione, per accertare la veridicità di tutti i dati ed informazioni comunicati dai gestori ai fini del rispetto delle disposizioni del presente RQSII.
79.3 È fatta salva la facoltà dell’Autorità di avviare un procedimento nei confronti del gestore per l’irrogazione al medesimo delle sanzioni previste dall’Articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 per mancato adempimento degli obblighi di servizio previsti dal presente RQSII, sulla base degli elementi raccolti nei controlli di cui al precedente comma e dei controlli effettuati con la metodologia definita dal presente Titolo.
Articolo 80
Modalità di effettuazione dei controlli dei dati di qualità contrattuale
80.1 Il controllo dei dati di qualità contrattuale riguarda per i gestori del SII tutte le prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità contrattuale ai sensi del presente RQSII.
a) l’oggetto del controllo;
b) l’anno interessato dalla verifica, precisando per quale anno, dei tre anni precedenti a quello di invio della comunicazione, viene effettuato il controllo dei dati di qualità contrattuale; l’anno non può comunque essere anteriore al 2017;
c) per quali ATO viene effettuato il controllo dei dati di qualità, se il gestore fornisce il servizio su più ATO.
80.3 Il gestore entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della lettera di comunicazione di cui al precedente comma 80.2, sulla base delle informazioni
contenute in tale lettera, comunica all’Autorità via fax o telematica il recapito presso il quale rende disponibile la documentazione necessaria per l’effettuazione del controllo dei dati di qualità contrattuale.
a) per ogni richiesta telefonica di pronto intervento di cui all’Articolo 33, un elenco contenente per ogni intervento i campi indicati in Tabella 3;
b) per ogni richiesta di prestazione diversa da quelle di cui alla precedente lettera a), i campi indicati in Tabella 4;
c) per ogni reclamo o richiesta scritta di informazioni o di rettifica di fatturazione per cui l’obbligo di dar seguito al reclamo o alla richiesta medesima è decaduto prima dei termini di cui all’Articolo 67 e all’Articolo 68, in aggiunta ai campi indicati in Tabella 4, un campo in cui riportare la data e il motivo del venir meno dell’obbligo.
Gli elenchi di cui sopra sono acquisiti dall’Autorità per eventuali successive verifiche dei dati di qualità contrattuale. Dagli elenchi di cui sopra, ciascuno dei quali costituisce la popolazione delle relative prestazioni di qualità contrattuale, viene estratto, con campionamento casuale semplice, un campione di prestazioni di qualità contrattuale da sottoporre al controllo dei dati di qualità contrattuale.
80.5 Il gestore che non fornisce gli elenchi di cui al precedente comma 80.4 entro un tempo massimo fissato in 4 ore dall’avvio delle attività ispettive, comunica all’Autorità, entro 15 giorni solari dalla data di completamento del controllo, le motivazioni, supportate da idonea documentazione, della mancata consegna di tali elenchi.
80.6 Il numero delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità contrattuale del SII, riportate negli elenchi di cui al precedente comma 80.4, deve essere coerente con i relativi dati comunicati dal gestore all’Autorità. Nel caso in cui si riscontrassero eventuali discrepanze il gestore dovrà fornire ai controllori la motivazione documentata delle difformità in assenza della quale il valore complessivo della popolazione utilizzato per il calcolo delle penalità di cui all’Articolo 89 sarà il più elevato tra quello comunicato dal gestore all’Autorità e quello fornito in sede di controllo.
Articolo 81
81.1 Nella Tabella 5 riportata in Appendice sono indicati gli elementi, per le diverse tipologie di prestazioni di qualità contrattuale, in assenza dei quali la prestazione esaminata viene classificata non valida.
81.2 Nel caso in cui gli elementi per la validazione di cui al precedente comma 81.1 non riportino il codice di rintracciabilità della prestazione di qualità contrattuale oppure nel caso in cui tale codice non coincida con quello riportato negli elenchi forniti dal gestore, le relative prestazioni vengono classificate non valide. Nel caso in cui tale codice non coincida con quello riportato negli elenchi forniti dal gestore è fatta salva la facoltà per il gestore di chiarire in sede di controllo quali siano le regole per la composizione del codice di rintracciabilità riportato negli elenchi e di fornire eventuali tabelle per la decodifica dei codici, ferma restando la necessità di individuazione univoca della prestazione di qualità contrattuale.
Articolo 82
Criteri di conformità dei dati validi
82.1 Ogni prestazione di qualità contrattuale classificata come valida secondo quanto disposto dall’Articolo 81, comma 81.1, viene sottoposta a verifica di conformità mediante uno o più dei seguenti criteri:
a) corrispondenza;
b) completezza (solo per le tipologie di prestazioni di cui all’Articolo 84, comma 84.1);
c) correttezza dell’indennizzo automatico (solo per mancato rispetto del relativo livello specifico per le cause indicate dall’Articolo 71, comma 71.1, lettera c));
d) documentabilità delle cause (solo per mancato rispetto del relativo livello specifico per le cause indicate dall’Articolo 71, comma 71.1, lettere a) e b));
e) esattezza del calcolo delle tempistiche (solo se la prestazione è effettuata entro il tempo indicato dallo standard).
82.2 La prestazione di qualità contrattuale che non supera positivamente anche uno solo dei precedenti criteri viene classificata come non conforme.
Articolo 83
83.1 La verifica di corrispondenza accerta, per la prestazione di qualità contrattuale esaminata, la corrispondenza e la coerenza tra i dati riportati nel relativo elenco fornito dal gestore di cui al comma 80.4 e i documenti operativi di riscontro ad esclusione del campo “tempo effettivo rilevato” oggetto della sola verifica di cui all’Articolo 87.
Articolo 84
84.2 La verifica di completezza accerta:
b) per i reclami scritti e le richieste scritte di informazioni e di rettifica di fatturazione, la completezza dei dati forniti all’utente finale nella risposta motivata scritta previsti dall’Articolo 50; la verifica non ha esito positivo qualora la risposta motivata scritta risulti mancante anche di uno solo dei dati indicati dall’Articolo 50.
Articolo 85
Verifica di correttezza dell’indennizzo automatico
85.1 Il criterio di correttezza dell’indennizzo automatico si applica alle prestazioni di qualità contrattuale soggette a livelli specifici di cui all’Articolo 67 o definiti dall’Ente di governo dell’ambito, anche su proposta del gestore del SII, secondo quanto disposto dall’Articolo 69.
85.2 La verifica di correttezza dell’indennizzo automatico, per la prestazione di qualità contrattuale esaminata, accerta che il gestore abbia correttamente provveduto al pagamento dell’indennizzo automatico all’utente finale, ove dovuto, anche tramite il gestore del servizio di acquedotto nei casi di cui all’Articolo 63, comma 63.4; la verifica non ha esito positivo anche in uno solo dei seguenti casi:
a) importo corrisposto all’utente finale diverso da quello previsto dall’Articolo 72, comma 72.1, solo se a svantaggio dell’utente finale;
b) importo pagato all’utente finale non maggiorato correttamente secondo quanto previsto dall’Articolo 72, comma 72.2;
c) importo non corrisposto entro il tempo massimo previsto dall’Articolo 74, comma 74.2.
Articolo 86
Verifica di documentabilità delle cause
86.1 Il criterio di documentabilità delle cause si applica alle prestazioni di qualità contrattuale, soggette a standard specifico di qualità di cui Articolo 67 o soggette a standard generale di cui all’Articolo 68 ovvero a standard definiti dall’Ente di governo dell’ambito, anche su proposta del gestore del SII secondo quanto disposto dall’Articolo 69.
86.2 La verifica di documentabilità delle cause accerta, per la prestazione di qualità contrattuale esaminata, che il gestore abbia correttamente documentato i casi di mancato rispetto dei livelli specifici e generali riconducibili alle cause indicate dall’Articolo 71, comma 71.1, lettere a) e b); la verifica non ha esito positivo:
a) per le cause indicate dall’Articolo 71, comma 71.1, lettera a), in caso di assenza di atto di Autorità competente o di ente esterno attestante la causa di forza maggiore;
b) per le cause indicate dall’Articolo 71, comma 71.1, lettera b), in caso di assenza di documento operativo che attesti il motivo per cui il richiedente o un soggetto terzo ha impedito il rispetto del livello specifico o generale.
Articolo 87
Verifica di esattezza nel calcolo del tempo di effettuazione della prestazione
87.1 Il criterio di esattezza nel calcolo del tempo di effettuazione della prestazione si applica alle prestazioni di qualità contrattuale, soggette a standard specifico di qualità di cui Articolo 67 o soggette a standard generale di cui all’Articolo 68 ovvero a standard definiti dall’Ente di governo dell’ambito, anche su proposta del gestore del SII secondo quanto disposto dall’Articolo 69.
87.2 La verifica di esattezza nel calcolo del tempo di effettuazione della prestazione accerta, per la prestazione di qualità contrattuale esaminata, la correttezza del tempo riportato nel relativo elenco fornito dal gestore di cui all’Articolo 80, comma 80.4 rispetto a quello ricalcolato in base ai documenti operativi.
87.3 Nel caso di impossibilità di verifica di esattezza nel calcolo del tempo, la prestazione di qualità contrattuale esaminata viene classificata come non conforme.
87.4 Qualora il ricalcolo del tempo di effettuazione della prestazione di qualità contrattuale evidenzi un mancato rispetto del relativo standard specifico di qualità di cui Articolo 67 o dello standard generale di cui all’Articolo 68, ovvero degli standard definiti dall’Ente di governo dell’ambito anche su proposta del gestore del SII, secondo quanto disposto dall’Articolo 69, la prestazione di qualità contrattuale esaminata viene classificata come non conforme. Nel caso di prestazione soggetta a standard specifico, il gestore provvede altresì al pagamento dell’indennizzo automatico secondo quanto previsto dall’Articolo 72 e dall’Articolo 74.
Articolo 88
Metodologia di stima statistica a partire dal campione esaminato
88.1 Al termine di ogni controllo dei dati di qualità contrattuale presso il gestore, tra le prestazioni di qualità contrattuale esaminate sono individuate, ai sensi di quanto previsto dall’Articolo 81 e dall’Articolo 82:
a) n1 prestazioni di qualità contrattuale non valide;
b) n2 prestazioni di qualità contrattuale non conformi.
88.2 A partire da n1 o da n2 di cui al precedente comma, dalla dimensione n del campione e dalla dimensione N della popolazione da cui è stato estratto, vengono stimati mediante un modello statistico il numero delle prestazioni di qualità contrattuale non valide e il numero delle prestazioni di qualità contrattuale non conformi per la popolazione di riferimento:
a) N1 numero delle prestazioni di qualità contrattuale non valide;
b) N2 numero delle prestazioni di qualità contrattuale non conformi.
Il modello statistico di cui sopra stima N1 e N2 per mezzo dell’estremo inferiore di un intervallo di confidenza destro di livello 1-α pari al 95%. Lo stimatore Ni è determinato dalla formula seguente:
Ni = min{M є [0, N] : PM (X ≥ ni) > 0,05}
dove X è una variabile aleatoria ipergeometrica di parametri N, M, n.
Il programma di calcolo utilizzato per le elaborazioni che implementano il modello statistico di cui sopra è reso disponibile nel sito internet dell’Autorità.
Articolo 89
Penalità per le prestazioni di qualità contrattuale stimate non valide e non conformi
89.1 Per ciascuno degli N1 e degli N2 determinati con la metodologia di cui all’Articolo 88, comma 88.2, il gestore è tenuto al pagamento delle seguenti penalità unitarie:
a) per ogni N1, una penalità unitaria pari a euro ottocento (800);
b) per ogni N2, una penalità unitaria pari a euro trecento (300).
a) per N1, una franchigia dello 0,5%, con arrotondamento al numero intero superiore, rispetto al numero totale di prestazioni di qualità contrattuale della popolazione di riferimento dalla quale è stato estratto il campione esaminato;
b) per N2, una franchigia dell’1%, con arrotondamento al numero intero superiore, rispetto al numero totale di prestazioni di qualità contrattuale della popolazione di riferimento dalla quale è stato estratto il campione esaminato al netto di N1.
89.3 L’ammontare complessivo della penalità a carico del gestore è pari alla somma delle penalità unitarie di cui al precedente comma 89.1, moltiplicate per i corrispondenti N1 ed N2, determinati con la metodologia di cui all’Articolo 88, comma 88.2, e diminuiti delle franchigie di cui al comma 89.2.
89.4 Qualora il gestore intenda accettare l’esito del controllo dei dati di qualità contrattuale, lo stesso, entro i quindici (15) giorni solari successivi alla data di comunicazione da parte dell’Autorità dell’esito del controllo dei dati di qualità, provvede al pagamento della penalità complessiva, ridotta al 25% dell’ammontare calcolato secondo quanto disposto dal precedente comma 89.3, alla Cassa Conguaglio per il Settore Xxxxxxxxx, secondo le modalità definite dalla Cassa medesima. Il gestore non è tenuto al pagamento qualora l’ammontare complessivo della penalità, ridotto secondo le modalità sopraindicate, sia inferiore a euro mille (1.000). Il gestore comunica all’Autorità entro i venti (20) giorni solari successivi alla data di comunicazione dell’esito del controllo dei dati di qualità contrattuale, via fax o telematica, l’avvenuto pagamento della penalità complessiva indicando altresì l’ammontare pagato e gli estremi del pagamento.
alla data di comunicazione da parte dell’Autorità dell’esito del controllo dei dati di qualità. In tal caso il gestore:
a) indica nella lettera di comunicazione di cui sopra il recapito presso il quale rende disponibili, per i centottanta (180) giorni solari successivi alla data di effettuazione del controllo, i dati e le informazioni necessarie per consentire l’effettuazione di un ulteriore controllo, su tutti o parte di tali dati e informazioni, per accertare la veridicità delle informazioni e dei dati comunicati all’Autorità ed il pieno rispetto delle disposizioni contenute nel presente RQSII in relazione all’ATO per il quale è stato effettuato il controllo dei dati di qualità contrattuale;
b) non è tenuto al pagamento della penalità complessiva calcolata ai sensi del precedente Articolo 89, comma 89.4.
L’ulteriore controllo di cui sopra viene effettuato dall’Autorità con un preavviso minimo di tre (3) giorni lavorativi.
Articolo 90
Penalità per prestazioni di qualità contrattuale riscontrate non valide o non conformi
90.1 Qualora in esito all’ulteriore controllo di cui all’Articolo 89, comma 89.5, siano riscontrate prestazioni di qualità contrattuale classificate come non valide e/o non conformi in base a quanto disposto dall’Articolo 81 e dall’Articolo 82, il gestore è tenuto al pagamento delle penalità unitarie definite dall’Articolo 89, comma 89.1.
90.2 Ai fini del calcolo dell’ammontare complessivo della penalità a carico del gestore si tiene conto delle franchigie definite dall’Articolo 89, comma 89.2.
90.3 L’ammontare complessivo della penalità a carico del gestore è pari alla somma delle penalità unitarie di cui all’Articolo 89, comma 89.1, moltiplicate per i corrispondenti numeri di prestazioni di qualità contrattuale riscontrate in esito all’ulteriore controllo di cui all’Articolo 89, comma 89.5 e classificate come non valide o non conformi, tenuto conto delle franchigie di cui all’Articolo 89 comma 89.2, con arrotondamento al numero intero superiore. Il gestore non è tenuto al pagamento della penalità qualora l’ammontare complessivo della penalità sia inferiore a euro mille (1.000).
90.4 Fatto salvo quanto disposto dal precedente comma 90.3, il gestore è tenuto al pagamento della penalità complessiva alla Cassa entro i quindici (15) giorni solari successivi alla data di comunicazione da parte dell’Autorità dell’esito dell’ulteriore controllo di cui all’Articolo 89, comma 89.5, secondo le modalità definite dalla Cassa medesima. Il gestore comunica all’Autorità entro i venti (20) giorni solari successivi alla data di comunicazione dell’esito del controllo dei dati
di qualità contrattuale, via fax o telematica, l’avvenuto pagamento della penalità complessiva indicando altresì l’ammontare pagato e gli estremi del pagamento.
Titolo XIII MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE 55
Articolo 91
Oggetto del meccanismo di incentivazione
91.1 Il meccanismo di incentivazione della qualità contrattuale si articola in fattori premiali o di penalizzazione da attribuire in ragione delle performance delle gestioni, sulla base del sistema di macro-indicatori di qualità contrattuale di cui al successivo Articolo 92.
91.2 I premi e le penalità di cui all’Articolo 96 sono quantificati a partire dal 2022 sulla base delle performance realizzate in ciascuno dei due anni precedenti.
Articolo 92
Macro-indicatori di qualità contrattuale
Tavola 1 – Macro-indicatori e Indicatori semplici
Macro-indicatori | Indicatori semplici |
MC1 – Avvio e cessazione del rapporto contrattuale | 1. Tempo di preventivazione per l’allacciamento idrico senza sopralluogo (articolo 5 RQSII) 2. Tempo di preventivazione per l’allacciamento fognario senza sopralluogo (articolo 6 RQSII) 3. Tempo di preventivazione per lavori senza sopralluogo (articolo 19 RQSII) 4. Tempo di preventivazione per l’allacciamento idrico con sopralluogo (articolo 5 RQSII) 5. Tempo di preventivazione per l’allacciamento fognario con sopralluogo (articolo 6 RQSII) 6. Tempo di preventivazione per lavori con sopralluogo (articolo 19 RQSII) 7. Tempo di esecuzione dell’allacciamento idrico che comporta l’esecuzione di lavoro semplice (articolo 8 RQSII) 8. Tempo di esecuzione dell’allacciamento fognario che comporta l’esecuzione di lavoro semplice (articolo 9 RQSII) 9. Tempo di esecuzione di lavori semplici (articolo 23 RQSII) 10. Tempo di esecuzione dell’allacciamento idrico complesso (articolo 8 RQSII) 11. Tempo di esecuzione dell’allacciamento fognario complesso (articolo 9 |
55 Titolo aggiunto dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR.
Macro-indicatori | Indicatori semplici |
RQSII) 12. Tempo di esecuzione di lavori complessi (articolo 23 RQSII) 13. Tempo di attivazione della fornitura (articolo 10 RQSII) 14. Tempo di riattivazione ovvero di subentro nella fornitura senza modifiche alla portata del misuratore (articolo 11 RQSII) 15. Tempo di riattivazione ovvero di subentro nella fornitura con modifiche alla portata del misuratore (articolo 11 RQSII) 16. Tempo di riattivazione della fornitura in seguito a morosità (articolo 12 RQSII) 17. Tempo di disattivazione della fornitura (articolo 14 RQSII) 18. Tempo di esecuzione della voltura (articolo 17 RQSII) | |
MC2 – Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio | 19. Tempo massimo per l’appuntamento concordato (articolo 24 RQSII) 20. Preavviso minimo per la disdetta dell’appuntamento concordato (articolo 25 RQSII) 21. Fascia di puntualità per gli appuntamenti concordati (articolo 26 RQSII) 22. Tempo di intervento per la verifica del misuratore (articolo 28 RQSII) 23. Tempo di comunicazione dell’esito della verifica del misuratore effettuata in loco (articolo 29 RQSII) 24. Tempo di comunicazione dell’esito della verifica del misuratore effettuata in laboratorio (articolo 29 RQSII) 25. Tempo di sostituzione del misuratore malfunzionante (articolo 30 RQSII) 26. Tempo di intervento per la verifica del livello di pressione (articolo 31 RQSII) 27. Tempo di comunicazione dell’esito della verifica del livello di pressione (articolo 32 RQSII) 28. Tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento (articolo 33 RQSII) 29. Tempo per l’emissione della fattura (articolo 36 RQSII) 30. Tempo di rettifica di fatturazione (articolo 43 RQSII) 31. Tempo per la risposta a reclami (articolo 46 RQSII) 32. Tempo per la risposta motivata a richieste scritte di informazioni (articolo 47 RQSII) 33. Tempo per la risposta a richieste scritte di rettifica di fatturazione (articolo 48 RQSII) 34. Tempo per l’inoltro della richiesta ricevuta dall’utente finale al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione (articolo 64 RQSII) 35. Tempo per l’inoltro all’utente finale della comunicazione ricevuta dal gestore del servizio di fognatura e/o depurazione (articolo 65 RQSII) 36. Tempo per la comunicazione dell’avvenuta attivazione, riattivazione, subentro, cessazione, voltura (articolo 66 RQSII) 37. Tempo massimo di attesa agli sportelli (articolo 53 RQSII) 38. Tempo medio di attesa agli sportelli (articolo 53 RQSII) 39. Accessibilità al servizio telefonico (AS) (articolo 57 RQSII) 40. Tempo medio di attesa per il servizio telefonico (TMA) (articolo 58 RQSII) 41. Livello del servizio telefonico (LS) (articolo 59 RQSII) 42. Tempo di risposta alla chiamata per pronto intervento (articolo 62 RQSII) |
92.2 I macro-indicatori di cui al precedente comma 92.1 sono costruiti come media ponderata dei pertinenti indicatori semplici, pesata in base al numero di
prestazioni erogate dalla gestione per ciascuna tipologia di indicatore semplice, come segue:
dove:
• è il numero complessivo di prestazioni erogate nell’anno di riferimento entro il rispettivo standard previsto dalla RQSII (prestazioni conformi) riferite al k-esimo dei 18 indicatori semplici attribuiti al macro-indicatore MC1 (Tavola 1 – Macro-indicatori e Indicatori semplici);
• è il numero complessivo di prestazioni erogate nell’anno di riferimento fuori dal rispettivo standard previsto dalla RQSII (prestazioni non conformi) riferite al k-esimo dei 18 indicatori semplici attribuiti al macro-indicatore MC1, avendo imputato il mancato rispetto alla responsabilità del gestore;
dove:
• è il numero complessivo di prestazioni erogate nell’anno di riferimento entro il rispettivo standard previsto dalla RQSII (prestazioni conformi) riferite al k-esimo dei 24 indicatori semplici attribuiti al macro-indicatore MC2 (Tavola 1 – Macro-indicatori e Indicatori semplici);
• è il numero complessivo di prestazioni erogate nell’anno di riferimento oltre il rispettivo standard previsto dalla RQSII (prestazioni non conformi) riferite al k-esimo dei 24 indicatori semplici attribuiti al macro-indicatore MC2, avendo imputato il mancato rispetto alla responsabilità del gestore;
• è il fattore di scala che assume i seguenti valori, differenziati per i singoli indicatori semplici: per l’indicatore semplice “Tempo per l’emissione della fattura”; per l’indicatore semplice
“Accessibilità al servizio telefonico (AS)”; per l’indicatore semplice “Tempo medio di attesa per il servizio telefonico (TMA)”;
per l’indicatore semplice “Livello del servizio telefonico (LS)”;
per l’indicatore semplice “Tempo massimo di attesa agli sportelli”; per l’indicatore semplice “Tempo medio di attesa agli
sportelli”; per l’indicatore semplice “Tempo di risposta alla chiamata per pronto intervento”; per i rimanenti 17 indicatori semplici
attribuiti al macro-indicatore MC2, assume valore 1.
92.3 Le performance delle gestioni che, con riferimento agli indicatori semplici di cui alla Tavola 1 garantiscono standard migliorativi di cui all’Articolo 69, ai fini del presente meccanismo incentivante sono valutate con riferimento ai livelli minimi previsti dall’Articolo 67, comma 67.1, e dall’Articolo 68, comma 68.1, comunicati dalle gestioni ai sensi dell’Articolo 77, comma 77.8.
92.4 Con successive determinazioni, l’Autorità definisce, ai fini del calcolo del macro- indicatore MC2, le modalità di trattazione degli indicatori semplici “Livello del servizio telefonico (LS)”, “Accessibilità del servizio telefonico (AS)”, “Tempo medio di attesa per il servizio telefonico (TMA)” e “Tempo medio di attesa allo sportello”.
92.5 Per le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148 del d.lgs. 152/06, non concorrono alla formazione del macro- indicatore MC2 gli indicatori semplici n.37, 38, 39, 40, 41.
Articolo 93
Classi e obiettivi per macro-indicatore
93.1 Per ciascuno dei macro-indicatori di cui all’Articolo 92, gli obiettivi annuali sono divisi in due categorie: mantenimento e miglioramento. Gli obiettivi di miglioramento sono ripartiti in classi, con valori differenziati in base alle performance registrate nell’anno precedente, che per ciascuna annualità costituisce il livello di partenza. In particolare si individuano:
• la Classe A, cui è attribuito un obiettivo di mantenimento del livello di partenza;
• la Classe B e la Classe C, cui sono associati obiettivi di miglioramento
differenziati in ragione del livello iniziale di performance.
Tavola 2 - Classi e obiettivi per macro-indicatore
Macro-indicatore | ID Classe | Classe | Obiettivo |
MC1 - Avvio e cessazione del rapporto contrattuale | A | MC1 > 98% | Mantenimento |
B | 90% < MC1 ≤ 98% | + 1% | |
C | MC1 ≤ 90% | + 3% | |
MC2 - Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio | A | MC2 > 95% | Mantenimento |
B | 90% < MC2 ≤ 95% | + 1% | |
C | MC2 ≤ 90% | + 3% |
93.3 Con esclusivo riferimento al primo anno di valutazione delle performance (a = 2020), ai fini del presente meccanismo incentivante, il livello di partenza è definito sulla base dei dati relativi agli indicatori semplici registrati nel 2018 e comunicati dai gestori ai sensi dell’Articolo 77.
Articolo 94
Classificazione delle performance ed articolazione delle graduatorie
94.1 Il meccanismo incentivante di qualità contrattuale del SII tiene conto dello stato di efficienza conseguito, inteso come livello di partenza delle gestioni appartenenti ex ante alla fascia di mantenimento (Classe A) per almeno un macro-indicatore, e della variazione di efficienza, in termini di miglioramento dei livelli prestazionali iniziali da parte delle gestioni non appartenenti ex ante alla richiamata Classe A oggetto del presente provvedimento. Nella Tavola 3 sono descritti i diversi stadi in cui è articolato il meccanismo di incentivazione, in base alla classe di partenza ed al livello di valutazione.
Tavola 3 - Stadi di valutazione delle performance di qualità contrattuale in ciascun anno di valutazione
Obiettivi
Livelli di valutazione
Livello base | Livello di eccellenza | |
Obiettivi di mantenimento (Classe A) | Stadio I permanenza in Classe A (cambio di classe) per ogni macro-indicatore | Stadio III prime tre posizioni a livello globale considerando tutti i macro-indicatori valutati (di cui almeno uno in Classe A) |
Stadio II | ||
Obiettivi di miglioramento (Classi B e C) | superamento (non raggiungimento) dell’obiettivo per ogni macro- indicatore |
94.2 Con riferimento agli obiettivi di mantenimento, gli incentivi, in termini di premi/penalità, sono definiti attraverso stadi successivi di valutazione, articolati in due livelli crescenti come segue:
• livello base di fattore premiale (di penalizzazione): sulla base del posizionamento ex post della gestione che ne confermi la presenza (che non ne confermi la presenza) in Classe A per ciascun macro-indicatore – Stadio I;
• livello di eccellenza di fattore premiale: per le tre migliori gestioni con riferimento a tutti i macro-indicatori valutati, di cui almeno uno in Classe A
– Stadio III.
94.3 Con riferimento agli obiettivi di miglioramento, gli incentivi, in termini di premi/penalità, sono definiti attraverso stadi successivi di valutazione, sulla base di un posizionamento ex post della gestione che risulti migliore (peggiore) rispetto all’obiettivo definito dall’Autorità in corrispondenza di ciascun macro-indicatore
– Stadio II.
94.4 Ai fini dell’erogazione del premio o dell’applicazione della penalità per il livello “avanzato” (Stadio III), l’Autorità elabora, con riferimento ad ogni annualità, una graduatoria, attribuendo a tutte le gestioni ritenute ammissibili al meccanismo di incentivazione un punteggio determinato secondo i criteri fissati nel successivo Articolo 95.
Articolo 95
Attribuzione dei punteggi per l’applicazione dei fattori premiali (di penalizzazione)
95.1 Ai fini dell’applicazione dei fattori premiali (di penalizzazione) nell’anno (a + 2), costituiscono elementi di valutazione il livello negli anni a e (a + 1) dei macro- indicatori MC1 e MC2, come definiti all’Articolo 92.
95.2 Con riferimento allo Stadio III, l’attribuzione dei punteggi al fine dell’elaborazione della graduatoria e dell’eventuale applicazione dei fattori premiali avviene attraverso l’impiego del metodo TOPSIS (Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution), avente ad oggetto i livelli in ciascun anno a e (a + 1) dei macro-indicatori adottati nel presente provvedimento, a ciascuno dei quali sarà applicato un peso specifico, aggiornabile con cadenza biennale dall’Autorità in ragione di criteri di priorità degli obiettivi di qualità contrattuale sottesi ai medesimi macro-indicatori.
95.3 Con riferimento alle annualità a = {2020, 2021} di applicazione del presente meccanismo incentivante, si utilizzano i pesi per macro-indicatore λMC, di cui alla seguente Tavola 4, da applicare nelle valutazioni delle performance per gli Stadi I, II e III.
Tavola 4 - Pesi per macro-indicatore
Macro-indicatore | λMC |
MC1 | 50% |
MC2 | 50% |
Articolo 96
Determinazione e valorizzazione delle premialità e delle penalità
96.1 Le risorse per l’erogazione dei fattori premiali sono definite, in analogia a quanto previsto per la regolazione della qualità tecnica, nell’ambito del Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3).
96.2 Per ogni stadio S = {I, II}, corrispondente alle premialità di livello base, il premio per ciascuna gestione i , per ogni macro-indicatore MC, risulta:
dove:
• è il numero di gestioni ammissibili all’erogazione del premio per lo stadio S e per il macro-indicatore ;
• è la quota di gettito della componente
UI2 destinata alle premialità relative agli stadi per ciascun macro- indicatore ;
• è la componente introdotta dal comma 23.3 del MTI-2.
96.3 L’applicazione dei fattori di penalizzazione avviene attraverso la decurtazione dei costi riconosciuti, nel caso di peggioramento dello stato di efficienza (Stadi I e II), ivi incluso il mancato raggiungimento dell’obiettivo per un singolo macro- indicatore.
96.4 Per ogni stadio S = {I, II}, per ciascun anno a la penale, applicata alle gestioni rientranti nei casi di cui al precedente comma 96.3, è quantificata come segue:
dove:
• è il numero di gestioni che non hanno raggiunto l’obiettivo di miglioramento/mantenimento per lo stadio S e per il macro-indicatore ;
• è la componente introdotta dal comma 23.3 del MTI-2;
• , espresso in euro, rappresenta, per ciascuno stadio, la quota di ai fini della quantificazione massima della penale per ciascun macro- indicatore ;
• assume valore pari a 1%;
96.5 Per lo Stadio III, corrispondente alle premialità del livello di eccellenza, risulta:
dove:
• è il parametro dello Stadio III, espresso in termini di percentuale, da applicare al valore di della gestione i-esima classificata ai fini della quantificazione del premio, ed assume valore pari a 1%;
• è il parametro che assume valore pari ad 1 per la gestione che si
classifica in prima posizione, pari a 0,5 per la gestione che si classifica in seconda posizione, pari a 0,3 per la gestione che si classifica in terza posizione e valore 0 in tutti gli altri casi;
• in caso di ex aequo il premio viene suddiviso tra le gestioni a pari merito calcolando il premio totale sulla base della percentuale moltiplicata per il
VRG della gestione più grande e riproporzionando i premi relativi sulla base dei pesi relativi dei VRG delle singole gestioni prime classificate a pari merito.
APPENDICE
Tabella 3 - Campi dell’elenco per pronto intervento56
Classificazione richiesta di pronto intervento | |||||||||||
Casi di pericolo | Altri casi | ||||||||||
N. Progr. | Tipologia prestazione (indicare: Pronto intervento) | Codice di rintracciabili tà della richiesta di prestazione | Codice con cui il gestore individua la prestazione | Dati identificativi dell’utente finale (Codice utente, ovvero in mancanza dati identificativi del richiedente) | Tipologia d’uso 1 = uso domestico e relative sotto- tipologie 2 = uso diverso dal domestico e relative sotto- tipologie | Dati identificativi punto di consegna (Codice misuratore, se presente) | Fuoriuscite di acqua copiose, ovvero anche lievi con pericolo di gelo | Alterazione delle caratteristic he di potabilità dell’acqua distribuita | Guasto o occlusione di condotta o canalizzazi one fognaria | Avvio di interventi di pulizia e spurgo a seguito di esondazioni e rigurgiti | Descrivere brevemente |
Segue
Inizio Pronto Intervento | Effettivo intervento sul luogo | Pronto intervento | |
Data e ora chiamata | Data e ora inizio | Data e ora di arrivo del | Mancato rispetto standard generale di |
telefonica (gg/mm/aa; | conversazione con | personale sul luogo di | riferimento (1=per cause di forza maggiore |
hh:mm:sec) | operatore (gg/mm/aa; | chiamata | 2=per cause utente finale o terzi |
hh:mm:sec) | (gg/mm/aa;hh:min) | 3=per causa gestore) |
Tabella 4 - Campi dell’elenco di prestazioni di qualità contrattuale del SII57
Atto autorizzativo | Sospensione | |||||||||||||
N. Progr. | Tipologia prestazione (ad esempio: Preventivazio ne per esecuzione di lavori semplici) | Codice di rintracciabili tà della richiesta di prestazione | Codice Istat del Comune (almeno per le prestazioni relative alla periodicità di fatturazione e al tempo di emissione della fattura) | Codice con cui il gestore individua la prestazione | Dati identificativi dell’utente finale (Codice utente, ovvero in mancanza dati identificativi del richiedente) | Tipologia d’uso (1 = uso domestico e relative sotto- tipologie 2 = uso diverso dal domestico e relative sotto- tipologie) | Dati identificativi punto di consegna (Codice misuratore, se presente) | Data ricevimento richiesta prestazione (gg/mm/aa) | Data richiesta atto autorizzativo richiesto per ultimo (gg/mm/aa) | Data ottenimento atto autorizzativo ottenuto per ultimo (gg/mm/aa) | Data inizio sospensione (gg/mm/aa) | Data fine sospensione (gg/mm/aa) | Data esecuzione prestazione (gg/mm/aa) | Eventuale data ritardata richiesta dall’utente finale (gg/mm/aa) |
segue
In caso di necessità di appuntamento | Appuntamento | Appuntamento posticipato | Eventuale disdetta appuntam ento | Appuntamento effettivo | Appuntamento (indennizzo) | |||||||||
Tempo effettivo rilevato per l’indicatore di cui all’ Articolo 4 (cifra intera) | Mancato rispetto standard generale o specifico di riferimento (1=per cause di forza maggiore 2=per cause utente finale o terzi 3=per causa gestore) | Ammo ntare indenn xxxx xxxxxx posto [€/00] | Codice appunta mento | Data proposta dal gestore per l'appuntame nto con l’utente finale (gg/mm/aa) | Ora o fascia di puntualità proposta dal gestore (hh:mm) | Data proposta dall’utente finale per l'appuntame nto con il gestore (gg/mm/aa) | Ora o fascia di puntualità proposta dall’utente finale (hh:mm) | Data e ora di comunicaz ione della disdetta (hh:mm) | Data appuntam ento effettivo (gg/mm/aa) | Ora o fascia di puntualità effettiva (hh:mm) | Eventuale assenza dell’utente finale nella fascia di puntualità | Mancato rispetto standard specifico per fascia di puntualità (1=per cause di forza maggiore 2=per cause utente finale o terzi 3=per causa gestore) | Ammontare indennizzo corrisposto [€/00] |
Tabella 4bis - Campi dell’elenco delle chiamate pervenute al call center58
N. | Data e istante di | Data e istante | Eventuale richiesta | Esito della chiamata | Codice di rintracciabilità |
progr. | inizio della | inizio | di parlare con un | (richiesta di parlare con un | della richiesta di prestazione |
chiamata | conversazione | operatore (SI; NO; | operatore andata a buon fine | associata alla chiamata | |
telefonica | con operatore (o, | gg/mm/aa;hh:min:sec) | o meno) (SI; NO) | pervenuta al call center | |
(gg/mm/aa; | se precedente, | ||||
hh:mm:sec) | della fine della | ||||
chiamata) | |||||
(gg/mm/aa; | |||||
hh:mm:sec) |
Tabella 5 - Elementi indispensabili per la validazione delle diverse tipologie di prestazioni di qualità contrattuale del SII
Tipologia di prestazione | Elementi indispensabili per la validazione |
Richiesta di preventivo diversa dal preventivo standardizzabile | Copia del preventivo |
Richiesta di verifica del misuratore o del livello di pressione | Copia del resoconto della verifica |
Comunicazione dell’esito della verica del misuratore o del livello di pressione | Copia della comunicazione |
Sostituzione del misuratore guasto | Copia del modulo attestante l’esecuzione della sostituzione del misuratore |
Ripristino del valore corretto del livello di pressione | Copia del modulo attestante il ripristino del valore corretto del livello di pressione |
Reclami scritti, richieste scritte di informazioni e di rettifiche di fatturazione | Copia della risposta motivata |
Rettifiche di fatturazione | Copia dei documenti attestanti l’accredito all’utente finale delle somme non dovute, ove avvenuto |
Periodo di riferimento della fattura e periodicità minima di fatturazione | Copia delle fatture emesse negli ultimi 12 mesi |
Comunicazioni in caso di applicazione dell’art. 156 del d.lgs. 152/06 (Articolo 63, commi 63.1 e 63.6) | Copia della comunicazione |
Prestazione oggetto di standard specifico o generale diversa dalle precedenti | Copia del modulo attestante l’esecuzione della prestazione |
Tabella 6 - Tabella riassuntiva degli standard generali e specifici
Indicatore | Tipologia Standard | Standard (i giorni, laddove non specificato, si intendono lavorativi) | Indennizzo o base di calcolo | |||||
Tempo di preventivazione per allaccio idrico senza sopralluogo | Specifico | 10 giorni | Tempo intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del gestore, della richiesta di preventivo e la data di invio del preventivo stesso al richiedente | 30 euro | ||||
Tempo di preventivazione per allaccio fognario senza sopralluogo | Specifico | 10 giorni | Id. c.s. | 30 euro | ||||
Tempo di preventivazione per allaccio idrico con sopralluogo | Specifico | 20 giorni | Id. c.s. | 30 euro | ||||
Tempo di preventivazione per allaccio fognario e/o con sopralluogo | Specifico | 20 giorni | Id. c.s. | 30 euro | ||||
Tempo di esecuzione dell’allaccio idrico che comporta l’esecuzione di lavoro semplice | Specifico | 15 giorni | Tempo intercorrente tra la data di completamento dei lavori di esecuzione dell’allacciamento e la data di effettiva attivazione da parte del gestore59 | 30 euro | ||||
Tempo di esecuzione dell’allaccio fognario che comporta l’esecuzione di lavoro semplice | Specifico | 20 giorni | Id. c.s. | 30 euro | ||||
Tempo di esecuzione dell’allaccio idrico complesso | Generale | ≤ 30 giorni | Id. c.s. | 90% delle singole prestazioni | ||||
Tempo di esecuzione dell’allaccio fognario complesso | Generale | ≤ 30 giorni | Id. c.s. | 90% delle singole prestazioni | ||||
Tempo di attivazione della fornitura | Specifico | 5 giorni | Tempo intercorrente tra la data di stipula del contratto e la data di effettiva attivazione da parte del gestore | 30 euro | ||||
Tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura senza modifiche alla portata del misuratore | Specifico | 5 giorni | Tempo intercorrente tra la data di stipula del contratto di fornitura, ovvero di richiesta di riattivazione e la data di effettiva riattivazione della stessa | 30 euro | ||||
Tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura con modifiche alla portata del misuratore | Specifico | 10 giorni | Id. c.s. | 30 euro | ||||
Tempo di riattivazione della fornitura in seguito a morosità60 | Specifico | 2 giorni feriali | Tempo intercorrente tra la data di ricevimento dell’attestazione di avvenuto pagamento delle somme dovute al gestore e la data di riattivazione della fornitura da parte del gestore stesso | 30 euro | ||||
Tempo di disattivazione della fornitura | Specifico | 7 giorni | Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di cessazione del servizio da parte dell’utente finale e la data di disattivazione della fornitura da parte del gestore | 30 euro | ||||
Tempo di esecuzione della voltura | Specifico | 5 giorni | Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di voltura e la data di attivazione della fornitura a favore del nuovo utente finale | 30 euro | ||||
Tempo di sopralluogo | preventivazione | per | lavori | senza | Specifico | 10 giorni | Tempo intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del gestore, della richiesta di preventivo dell’utente finale e la data di invio all’utente finale stesso del preventivo da parte del gestore | 30 euro |
Tempo di preventivazione per lavori con sopralluogo | Specifico | 20 giorni | Id. c.s. | 30 euro |
59 Parole così così modificate dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR.
60 Parole così così modificate dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR.
Indicatore | Tipologia Standard | Standard (i giorni, laddove non specificato, si intendono lavorativi) | Indennizzo o base di calcolo | ||||||||
Tempo di esecuzione di lavori semplici | Specifico | 10 giorni | Tempo intercorrente tra la data di accettazione formale del preventivo da parte dell’utente finale e la data di completamento lavori da parte del gestore | 30 euro | |||||||
Tempo di esecuzione di lavori complessi | Generale | ≤ 30 giorni | Id. c.s. | 90% delle singole prestazioni | |||||||
Fascia di puntualità per gli appuntamenti | Specifico | 3 ore | - | 30 euro | |||||||
Tempo massimo per l’appuntamento concordato | Generale | 7 giorni | Tempo intercorrente tra il giorno in cui il gestore riceve la richiesta dell’utente finale e il giorno in cui si verifica l’appuntamento | 90% delle singole prestazioni | |||||||
Preavviso minimo per la disdetta dell’appuntamento concordato | Generale | 24 ore | Tempo intercorrente tra il momento in cui la disdetta dell’appuntamento concordato viene comunicata all’utente finale e l’inizio della fascia di puntualità in precedenza concordata | 95% delle singole prestazioni | |||||||
Tempo di intervento per la verifica del misuratore | Specifico | 10 giorni | Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell’utente finale e la data di intervento sul misuratore da parte del gestore | 30 euro | |||||||
Tempo di comunicazione dell’esito della verifica del misuratore effettuata in loco | Specifico | 10 giorni | Tempo intercorrente tra la data di effettuazione della verifica e la data di invio all’utente finale del relativo esito | 30 euro | |||||||
Tempo di comunicazione dell’esito della verifica del misuratore effettuata in laboratorio | Specifico | 30 giorni | Tempo intercorrente tra la data di effettuazione della verifica e la data di invio all’utente finale del relativo esito | 30 euro | |||||||
Tempo di sostituzione del misuratore malfunzionante | Specifico | 10 giorni | Tempo intercorrente tra la data di invio all’utente finale dell’esito della verifica del misuratore e la data in cui il gestore intende sostituire il misuratore stesso | 30 euro | |||||||
Tempo di intervento per la verifica del livello di pressione | Specifico | 10 giorni | Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell’utente finale e la data di intervento sul misuratore da parte del gestore | 30 euro | |||||||
Tempo di comunicazione dell’esito della verifica del livello di pressione | Specifico | 10 giorni | Tempo intercorrente tra la data di effettuazione della verifica e la data di invio all’utente finale del relativo esito | 30 euro | |||||||
Tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento | Generale | 3 ore | Calcolate a partire dall’inizio della conversazione telefonica con l’operatore di pronto intervento | 90% delle singole prestazioni | |||||||
Tempo per l’emissione della fattura | Specifico | 45 giorni solari | Tempo intercorrente tra l’ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura e la data di emissione della fattura stessa | 30 euro | |||||||
Periodicità di fatturazione | Specifico | 2/anno se consumi ≤ 100mc | N. bollette emesse nell’anno in base ai consumi medi | 30 euro | |||||||
3/anno se 100mc < consumi ≤ 1000mc | |||||||||||
4/anno se 1000mc < consumi ≤ 3000mc | |||||||||||
6/anno se consumi > 3000 mc | |||||||||||
Termine per il pagamento della bolletta | Specifico | 20 giorni solari | - | - | |||||||
Tempo per la risposta a reclami | Specifico | 30 giorni | Tempo intercorrente tra la data di ricevimento del reclamo dell’utente finale e la data di invio della risposta motivata scritta | 30 euro | |||||||
Tempo per informazioni | la | risposta | a | richieste | scritte | di | Specifico | 30 giorni | Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell’utente finale e la data di invio della risposta motivata scritta | 30 euro | |
Tempo per la risposta a richieste scritte di rettifica di fatturazione | Generale | 30 giorni | Id. c.s. | 95% delle singole prestazioni | |||||||
Tempo di rettifica di fatturazione | Specifico | 60 giorni | Tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di | 30 euro |
Indicatore | Tipologia Standard | Standard (i giorni, laddove non specificato, si intendono lavorativi) | Indennizzo o base di calcolo | |
rettifica di fatturazione inviata dall’utente finale relativa ad una fattura già pagata, o per la quale è prevista la possibiltà di rateizzazione ai sensi dell’Articolo 42, e la data di accredito della somma non dovuta, anche in misura diversa da quella richiesta | ||||
Tempo massimo di attesa agli sportelli | Generale | 60 minuti | Tempo intercorrente tra il momento in cui l’utente finale si presenta allo sportello fisico e il momento in cui il medesimo viene ricevuto | 95% delle singole prestazioni |
Tempo medio di attesa agli sportelli | Generale | 20 minuti | Tempo intercorrente tra il momento in cui l’utente finale si presenta allo sportello fisico e il momento in cui il medesimo viene ricevuto | Media sul totale delle prestazioni |
Accessibilità al servizio telefonico (AS) | Generale | AS > 90% | Rapporto tra unità di tempo in cui almeno una linea è libera e numero complessivo di unità di tempo di apertura del call center con operatore, moltiplicato per 100 | Rispetto in almeno 10 degli ultimi 12 mesi |
Tempo medio di attesa per il servizio telefonico (TMA) | Generale | TMA ≤ 240 secondi | Tempo intercorrente tra l’inizio della risposta, anche se effettuata con risponditore automatico, e l’inizio della conversazione con l’operatore o di conclusione della chiamata in caso di rinuncia prima dell’inizio della conversazione con l’operatore | Rispetto in almeno 10 degli ultimi 12 mesi |
Livello del servizio telefonico (LS) | Generale | LS ≥ 80% | Rapporto tra il numero di chiamate telefoniche degli utenti che hanno effettivamente parlato con un operatore e il numero di chiamate degli utenti che hanno richiesto di parlare con operatore o che sono state reindirizzate dai sistemi automatici ad un operatore, moltiplicato per 100 | Rispetto in almeno 10 degli ultimi 12 mesi |
Tempo di risposta alla chiamata di pronto intervento (CPI) | Generale | CPI ≤ 120 secondi | Tempo intercorrente tra l’inizio della risposta, anche con risponditore automatico, e l’inizio della conversazione con l’operatore di centralino di pronto intervento o con l’operatore di pronto intervento o la conclusione della chiamata in caso di rinuncia prima dell’inizio della conversazione | 90% delle singole prestazioni |
Tempo per l’inoltro della richiesta ricevuta dall’utente finale al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione | Specifico | 5 giorni | Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell’utente finale da parte del gestore del servizio di acquedotto e la data di invio, da parte di quest’ultimo, al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione della medesima richiesta | 30 euro |
Tempo per l’inoltro all’utente finale della comunicazione ricevuta dal gestore del servizio di fognatura e/o depurazione | Specifico | 5 giorni | Tempo intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del gestore del servizio di acquedotto, della comunicazione del gestore del servizio di fognatura e/o depurazione e la data di invio all’utente finale della medesima comunicazione da parte del gestore del servizio di acquedotto | 30 euro |
Tempo per la comunicazione dell’avvenuta attivazione, riattivazione, subentro, cessazione, voltura | Generale | 10 giorni | Tempo intercorrente tra la data di esecuzione dell’intervento indicato e la data in cui il gestore dell’acquedotto comunica al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione l’avvenuta esecuzione dell’intervento stesso | 90% delle singole prestazioni |