Contratto di assicurazione contro i danni alla persona. Infortuni.
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Indennità Giornaliera da Ricovero per Infortunio.
Contratto di assicurazione contro i danni alla persona. Infortuni.
IL PRESENTE SET INFORMATIVO CONTENENTE:
• DIP - DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE
• DIP AGGIUNTIVO - DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO
• CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO
Mod. 220325C - Ed. 01/2019 - Agg. 05/2019
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.
Groupama Assicurazioni S.p.A.
Sede legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 000 - 00000 Xxxx Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831
pec: xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxxx.xx
Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa appartenente al Gruppo Groupama iscritto nell’Albo Gruppi Assicurativi al n. G0056 - Impresa iscritta nell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio - Sede legale: 00000 Xxxxxx 8-10 Rue d’Astorg
PAGINA NON UTILIZZABILE
Assicurazione Indennità Giornaliera da Ricovero per Infortunio
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni alla persona
Groupama Assicurazioni S.p.A. Prodotto: My Protection
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa è assicurato?
Nel caso di infortuni, che dovessi subire nello svolgimento delle attività professionali dichiarate in Polizza e/o nelle comuni situazioni di vita privata, sociale o ricreativa comprese, nonché nei casi di parificazione/estensione del concetto di infortunio (es. asfissia, punture di insetti, ernie, atti di temerarietà, calamità naturali, rischio guerra) è assicurato:
✓ Indennità Giornaliera da Ricovero per Infortunio: un’indennità giornaliera da te scelta e indicata in polizza (min 25€; max 150€) per ciascun giorno di ricovero (o di day hospital o day surgery) compresi quello iniziale e quello finale, per un periodo massimo di 365 giorni per ciascun ricovero.
Garanzie facoltativa
Indennità Giornaliera da Gesso: un indennità giornaliera ed indicata in polizza (min 25€; max 150€), per ciascun giorno di gessatura, conseguente ad infortunio, con o senza ricovero, a partire dal giorno di applicazione sino a quello di rimozione della stessa per un periodo massimo di 60 giorni per sinistro. Per gessatura si intende l’immobilizzazione di arti, apparati e distretti anatomici realizzate mediante apparecchi ortopedici immobilizzanti realizzati con gesso espressamente modellato o altri materiali similari, tutori ortopedici esterni di materiale vario, fissatori esterni, stecche digitali.
Che cosa non è assicurato?
🗶 Soggetti affetti da
alcoolismo,
🗶
🗶
🗶
🗶
tossicodipendenza, AIDS o sindromi correlate; Infortuni riconducibili a:
Malattie mentali e disturbi psichici;
Abuso di psicofarmaci o di alcool, uso di stupefacenti/allucinogeni;
Guida senza patente;
Operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio; Conseguenze di: delitti dolosi compiuti o tentati dall’assicurato; tumulti o aggressioni cui ha preso parte attiva; terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, guerre insurrezioni, trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo;
Infortuni da pratica di sport aerei, gare motoristiche;
Imprese sportive di carattere eccezionale e sport praticati a livello professionale ed alcune attività sportive svolte sotto l’egida delle competenti Federazioni.
🗶
Contratto di assicurazione contro i danni alla persona. Infortuni.
Dove vale la copertura?
✓ L’assicurazione è valida in tutto il mondo.
Che obblighi ho?
- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di: fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare; comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato e nonché delle variazioni della professione. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, potrebbero comportare effetti sulla prestazione.
Ci sono limiti di copertura?
! In caso di frattura delle dita l’importo giornaliero assicurato viene corrisposto per un periodo massimo di 20 giorni per sinistro.
! La copertura infortuni relativa al rischio guerra vale per un massimo di 14 giorni qualora l’assicurato venga sorpreso all’estero da tali eventi e si ritrovi impossibilitato ad abbandonare il Paese.
Mod. 220325D ed. 10/2018 1 di 2
Quando e come devo pagare?
Il Premio annuo deve essere pagato al rilascio della polizza. Puoi chiedere il frazionamento in rate semestrali, quadrimestrali e mensili senza applicazione di alcuna maggiorazione. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze stabilite. Puoi pagare il premio tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico o con denaro conta nte nei limiti previsti dalla legge. Nel caso di frazionamento mensile il premio assicurativo può essere versato anche mediante procedura SDD (Sepa Direct Debit). Il premio è comprensivo d’imposte.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza oppure dalla data del pagamento del premio o della rata di premio, se successiva alla sottoscrizione, e termina alla scadenza indicata in polizza se non richiamato il tacito rinnovo. Se non paghi i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Come posso disdire la polizza?
Puoi recedere dal contratto mediante lettera raccomandata entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso, oppure disdirlo prima della scadenza contrattuale mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni.
Mod. 220325D ed. 10/2018 2 di 2
Assicurazione Indennità Giornaliera da Ricovero
per Infortunio
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Groupama Assicurazioni S.p.A.
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Ed. 01/2019 – Agg. 05/2019
Il DIP aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Viale Xxxxxx Xxxxxx, 385 – 00000 Xxxx, Xxxxxx. Tel. +39 06/3018.1, fax +39 06/80210.831, xxx.xxxxxxxx.xx – xxxx@xxxxxxxx.xx – PEC: xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Groupama Assicurazioni S.p.A., Partita IVA 00885741009, è una società iscritta nel Registro Imprese di Roma - Codice fiscale e numero di iscrizione 00411140585. E’ Impresa sottoposta al controllo da parte dell’IVASS, appartenente al Gruppo Groupama, iscritto nell’Albo Gruppi Assicurativi presso lo stesso Ente al n. G0056, ed iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023. Groupama Assicurazioni S.p.A. è diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio – avente sede legale in Francia: 00000 Xxxxxx 8-10 Rue d'Astorg. Groupama Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 15 maggio 1931, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 120 del 20 maggio 1931.
Alla data dell’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2018, il patrimonio netto della Società ammonta a 492,1 milioni di Euro; la parte relativa al capitale sociale (interamente versato) e al totale delle riserve patrimoniali ammontano rispettivamente a 242,8 e a 249,3 milioni di Euro.
Gli indici di solvibilità, determinati ai sensi “Solvency II”, al 31/12/2018 sono pari a: 108,28% che rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) e 224,44% che rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili e il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR).
Per ulteriori informazioni patrimoniali sulla società si rinvia alla relazione su solvibilità e condizione finanziaria, disponibile sul sito internet: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xx_XX/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx-x-xxxxxxxxx-xxxxxxxxx
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Non previste. | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
RISCHIO VOLO | L’assicurazione è estesa agli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento, effettuati, in qualità di passeggero, su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti tranne che: - da Società/Aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri; - da aeroclubs. Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso. |
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RISCHIO GUERRA | Sono compresi gli infortuni derivanti da: a) atti di guerra anche non dichiarata; b) di insurrezione popolare; c) stato di tensione o crisi come stabilito dal Ministero degli Esteri nel caso in cui l’Assicurato venga sorpreso da tali eventi al di fuori dell’Italia, della Repubblica di X. Xxxxxx, dello Stato della Città del Vaticano per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio degli eventi e sia impossibilitato ad abbandonare il paese ove gli eventi stessi sono in atto. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni avvenuti durante: 🗶 l’uso, anche come passeggero, di veicoli, natanti od imbarcazioni a motore: - in pista od in percorsi di gara; - in competizioni e nelle relative prove, salvo si tratti di gare di regolarità pura; 🗶 la guida di qualsiasi veicolo, natante od imbarcazione a motore se l’Assicurato è privo della prescritta patente di abilitazione; 🗶 la guida di qualsiasi veicolo, natante od imbarcazione, con o senza motore, se l’Assicurato si trovi in stato di ubriachezza; 🗶 la guida od uso di mezzi di locomozione aerea e/o subacquea, compresi deltaplani ed ultraleggeri; 🗶 la pratica (competizioni, allenamenti e prove) di qualsiasi sport esercitato professionalmente (cfr. definizioni “sport professionistico”) e di quelli seguenti anche a titolo non professionale: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, arti marziali comportanti contatto fisico, speleologia, alpinismo con scalata di roccia o ghiaccio oltre il terzo grado della scala di Monaco, salto dal trampolino con sci od idroscì, sci acrobatico, sci estremo, bob, skeleton, rugby, football americano, kite-surfing, canyoning, rafting, arrampicata libera, salto con elastico, immersione con autorespiratore, paracadutismo, parapendio o sport aerei in genere; 🗶 competizioni, prove e allenamenti organizzati o comunque svolti sotto l’egida delle competenti Federazioni Sportive relativamente a calcio, sport equestri, hockey e ciclismo; 🗶 partecipazione a imprese sportive di carattere eccezionale (ad es. spedizioni esplorative o artiche, himalayane, andine, regate oceaniche); 🗶 il richiamo alle armi per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale. Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni causati da o riconducibili a: 🗶 operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio; 🗶 assunzione di psicofarmaci per uso terapeutico con modalità o posologie diverse da quelle prescritte dal medico, ubriachezza dell’Assicurato, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti e/o allucinogeni; 🗶 delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato, compresi gli atti di autolesionismo; 🗶 malattie mentali; epilessia; demenze, intendendosi per tali Alzheimer, Parkinson, Demenza senile e Sindromi demielinizzanti; disturbi della personalità: disturbi psicotici, disturbo delirante, disturbo depressivo maggiore, disturbi dissociativi dell’identità in genere, ivi compresi i comportamenti ossessivo-compulsivi, e loro conseguenze; 🗶 movimenti tellurici, inondazioni od eruzioni vulcaniche; 🗶 guerra, insurrezioni e stato di tensione o crisi come stabilito dal Ministero degli Esteri; 🗶 trasformazioni od assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi “X”, ecc.). Sono inoltre esclusi dall’assicurazione: 🗶 gli infarti di ogni tipo, nonché le ernie; 🗶 le conseguenze di contaminazioni chimiche e biologiche da atti di terrorismo; 🗶 lesione totale o parziale senza lesione del tessuto cutaneo e sottocutaneo del Tendine di Achille, del tendine del muscolo bicipite brachiale o di un altro tendine della cuffia dei rotatori, del tendine del quadricipite femorale. La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale. |
! Non sono presenti franchigie, scoperti e massimali.
! Rivalsa
La società rinuncia a favore dell’Assicurato o dei suoi aventi causa, al diritto di surrogazione che le compete.
Ci sono limiti di copertura?
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: in caso di sinistro, non appena ne abbia la conoscenza e la possibilità, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto all’agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, come previsto dalla normativa vigente. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. La denuncia dell’infortunio deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L’Assicurato o, in caso di morte i beneficiari, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari e fornire la documentazione richiesta. |
Assistenza diretta/in convenzione: la garanzia Infortuni non prevede l’assistenza diretta, ma solo rimborsuali/indennitarie. | |
Gestione da parte di altre imprese: non previste. | |
Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’articolo 2952 del Codice Civile, eccetto il diritto al pagamento del premio, che si prescrive in un anno. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Obblighi dell’impresa | Pagamento dell’indennizzo Ricevuta la denuncia di sinistro corredata della necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia, la Società procede alla quantificazione del danno indennizzabile o importo rimborsabile a termini di contratto a cure ultimate ed effettua il pagamento di quanto dovuto. Per le spese sostenute all’estero, i rimborsi sono eseguiti in Italia in euro al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta. Arbitrato In caso di attivazione della procedura arbitrale la Società sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Le prestazioni assicurate sono garantite previa corresponsione di un premio annuo. Puoi richiedere il frazionamento in rate semestrali, quadrimestrali e mensili senza l’applicazione di alcuna maggiorazione. Le modalità di pagamento riconosciute dall’Impresa sono: 1. assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile intestato all’Impresa o all’Intermediario, in tale sua qualità, ovvero girato nei limiti consentiti dalla vigente normativa in materia; 2. bonifico e/o altro mezzo di pagamento bancario, postale o elettronico, comunque sempre emesso a favore dell’Impresa o dell’Intermediario, in tale sua qualità; 3. contanti fino al limite consentito dalla vigente normativa in materia. Nel caso di frazionamento mensile il premio assicurativo può essere versato anche mediante procedura SDD (Sepa Direct Debit). A tale scopo il Contraente autorizza Groupama Assicurazioni S.p.A. ad addebitare i premi sul rapporto di conto corrente intrattenuto con la propria banca, i cui estremi sono comunicati a Groupama Assicurazioni S.p.A. con la sottoscrizione di apposita delega SDD. Il premio è comprensivo di imposte. |
Rimborso | Qualora la Società abbia assicurato soggetti affetti da dipendenza da sostanze psicoattive (alcol - stupefacenti - psicofarmaci) o da AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita) o dalle sindromi organiche cerebrali consistenti in schizofrenia o forme maniaco-depressive o stati paranoidi, resta inteso che, al manifestarsi di tali condizioni nel corso del contratto, l’assicurazione cessa contestualmente. La cessazione comporta l’obbligo per la Società - a parziale deroga dell’art. 1898 del Codice Civile - di rimborsare al Contraente, entro 45 giorni dalla cessazione stessa, la parte di premio - al netto dell’imposta – già pagata per l’Assicurato e relativa al tempo che intercorre tra il momento della cessazione della garanzia e il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | Non prevista. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Al Contraente è data facoltà di recedere dal contratto entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui il contratto stesso è concluso. Tale recesso comporta l’annullamento della polizza e delle relative garanzie assicurative ed ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, quale risulta dalla raccomandata. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente il premio corrisposto al netto della parte relativa al periodo per i quale il contratto ha avuto effetto e delle imposte. |
Risoluzione | Per ciascuna mensilità da corrispondere con “mandato SDD” saranno esperiti al più due tentativi di addebito, in caso di mancato buon fine anche del secondo tentativo la copertura resta sospesa dalla ore 24 del 30° giorno successivo alla scadenza insoluta e l’addebito SDD è sospeso. Il Contraente dovrà, quindi, recarsi in Agenzia per il pagamento delle rate insolute, la riattivazione della copertura assicurativa e del pagamento premi per le successive rate ai sensi e per gli effetti dell’art. 1901 Codice Civile. Decorsi 6 mesi dalla scadenza senza che il Contraente abbia provveduto al pagamento il contratto è risoluto di diritto. |
Il modulo Indennità Giornaliera da Ricovero per Infortunio è rivolto ai soggetti di età compresa tra i 18 e i 60 anni che desiderano avere a disposizione una diaria giornaliera per fronteggiare le spese o i mancati guadagni a seguito di infortunio.
A chi è rivolto questo prodotto?
Costi di intermediazione
La quota parte percepita in media dagli intermediari per questo prodotto è pari al 25%
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami – Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 000 - 00000 Xxxx - fax: +39 06 80210.979 - E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxx.xx. Il termine di risposta massimo ai reclami è di quarantacinque giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | − E’ prevista la possibilità di far ricorso all’arbitrato (collegio di 3 medici) per la risoluzione di eventuali controversie sulla indennizzabilità o quantificazione del danno. Il luogo di svolgimento dell’arbitrato è la città sede di istituto di medicina legale più vicina all’assicurato, fatte salve eventuali norme contrattuali più favorevoli. Xxxxxxxx parte sostiene i propri costi e contribuisce per la metà alle spese e competenze del terzo arbitro. − Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxx) attivando la procedura FIN - NET oppure direttamente all’ IVASS, che provvederà lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. − In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Resta salva la facoltà dell’esponente di adire l’Autorità Giudiziaria anche per questioni diverse da quelle indicate. |
REGIME FISCALE | |
Trattamento | Imposta sui premi |
fiscale | I premi relativi ai contratti di assicurazione del comparto danni sono soggetti ad Imposta sulle |
applicabile al | Assicurazioni, secondo le disposizioni contenute nella Legge 1216/1961 e sue successive |
contratto | modifiche e integrazioni. |
Il premio relativo al presente contratto, avente ad oggetto la copertura del rischio Infortunio, è soggetto ad aliquota pari a 2,50%. Detraibilità fiscale dei premi I premi versati per la garanzia oggetto di contratto non sono fiscalmente detraibili. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
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INDENNITÀ GIORNALIERA DA RICOVERO PER INFORTUNIO
INDICE
Premessa 2
Definizioni - Glossario 3
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 5
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 5
Art. 2 Aggravamento del rischio 5
Art. 3 Diminuzione del rischio 5
Art. 4 Altre assicurazioni 5
Art. 5 Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie 5
Art. 6 Modifiche dell’assicurazione 6
Art. 7 Obblighi in caso di sinistro 6
Art. 8 Recesso, proroga e periodo di assicurazione 6
Art. 9 Assicurazione per conto altrui e titolarita’ dei diritti nascenti dalla polizza 6
Art. 10 Rinuncia al diritto di rivalsa 6
Art. 11 Persone non assicurabili 6
Art. 12 Oneri fiscali 6
Art. 13 Estensione territoriale 6
Art. 14 Rinvio alle norme di legge 6
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INFORTUNI 7
Art. 15 Oggetto dell’assicurazione 7
Art. 16 Xxxxxx esclusi 7
LE GARANZIE 9
Art. 17 Indennità giornaliera da ricovero per infortunio 9
GARANZIE FACOLTATIVE 9
Art. 18 Indennità giornaliera da gesso 9
GARANZIE SEMPRE OPERANTI 9
Art. 19 Rischio volo 9
Art. 20 Rischio guerra 9
SINISTRI: DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI 10
Art. 21 Obblighi del contraente o dell’assicurato in caso di sinistro 10
Art. 22 Criteri di liquidazione 10
Art. 23 Attività diverse da quella dichiarata 10
Art. 24 Controversie 10
ELENCO DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI 11
PREMESSA
Premessa
Le Condizioni di Assicurazione riportate nelle pagine che seguono, integrate, ove previsto, dalle dichiarazioni rese nel Questionario sanitario (mod. 220334), costituiscono parte integrante della polizza (mod. 220334). Resta pertanto inteso che si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate in polizza e nel Questionario sanitario e che l’assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati in polizza, fatti salvi i limiti di rimborso e le franchigie eventualmente previste in polizza o nelle Condizioni di Assicurazione.
Le Definizioni riportate nelle Condizioni di Assicurazione hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.
Avvertenza
Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del testo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 209/05, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono state evidenziate in carattere grassetto nelle Condizioni di Assicurazione (mod. 220325).
DEFINIZIONI
DEFINIZIONI - GLOSSARIO
Ai seguenti termini viene attribuito convenzionalmente il significato qui precisato, valido agli effetti delle garanzie prestate.
AMBULATORIO
La struttura autorizzata in base alla normativa vigente ad erogare prestazioni sanitarie in regime di degenza diurna, nonché lo studio professionale idoneo per legge all’esercizio della professione medica individuale.
ASSICURATO
Il soggetto per il quale è prestata l’assicurazione.
ASSICURAZIONE
Il contratto con cui la Società, in seguito al pagamento del premio, si obbliga a tutelare l’Assicurato.
CONTRAENTE
Il soggetto che stipula l’assicurazione.
DAY HOSPITAL
La degenza in istituto di cura senza pernottamento non comportante intervento chirurgico.
DAY SURGERY
La degenza in istituto di cura senza pernottamento comportante intervento chirurgico.
FRANCHIGIA
La parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato, espressa in punti percentuali di Invalidità, in giorni o in cifra fissa.
GESSATURA
L’immobilizzazione di arti, apparati e distretti anatomici mediante apparecchi ortopedici immobilizzanti realizzati con gesso espressamente modellato o altri materiali similari.
Può consistere anche nell’immobilizzazione mediante tutori ortopedici esterni di materiale vario, fissatori esterni, stecche digitali che raggiungano le stesse finalità terapeutiche del gesso da modellare e la cui applicazione, prescritta da specialista ortopedico, sia resa necessaria a seguito di fratture ossee, lesioni capsulari o rotture legamentose complete o parziali che siano clinicamente diagnosticate e documentate con radiografie o TAC o RM o ecografia o artroscopia. È equiparata a gessatura anche l’immobilizzazione dovuta a fratture scomposte delle coste e del bacino o a frattura composta di almeno due archi costali.
assicurativa:
Non sono comunque considerati mezzi di immobilizzazione validi ai fini dell’efficacia della garanzia a
a) le fasce elastiche in genere (ad eccezione degli anelli ad otto o di Xxxx Christ);
b) i bendaggi alla colla di zinco o cosiddetti “molli”;
c) i busti ortopedici elastici;
d) i collari di Schanz, Colombari o Philadelphia;
e) altri mezzi di semplice sostegno, contenimento o immobilizzazione aventi analoghe caratteristiche di quelli elencati alle precedenti lettere a), b), c) e d).
INDENNIZZO
La somma dovuta dalla Società all’Assicurato in caso di sinistro.
INFORTUNIO
L’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
ISTITUTO DI CURA
Ospedale, clinica, casa di cura o istituto universitario, autorizzati all’erogazione dell’assistenza ospedaliera. Non sono considerati istituti di cura: gli stabilimenti termali; le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, estetiche, fitoterapiche; le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorno; le strutture per anziani.
POLIZZA
Il documento contrattuale, sottoscritto dal Contraente e dalla Società, che prova l’assicurazione.
DEFINIZIONI
PREMIO
La somma che il Contraente versa alla Società.
Il documento deve essere
QUESTIONARIO SANITARIO
Il documento contrattuale che contiene le notizie sanitarie dell’Assicurato.
potestà.
compilato prima di stipulare il contratto assicurativo e sottoscritto dall’Assicurato o da chi ne esercita la
RECESSO
Lo scioglimento del vincolo contrattuale.
RICOVERO
La degenza, comportante pernottamento, in istituto di cura.
RISCHIO
La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
SFORZO
Dispiego improvviso ed anomalo di energia muscolare al di fuori della comune gestualità a fronte di un evento eccezionale ed inaspettato.
Non è considerato “sforzo” la rottura sottocutanea di tendini, intendendosi per tale la lacerazione totale o parziale di un tendine senza che vi sia stata lesione del tessuto cutaneo o sottocutaneo.
SOCIETÀ
Groupama Assicurazioni S.p.A.
SPORT PROFESSIONISTICO
purchè la stessa non costituisca fonte di
Attività sportiva svolta in maniera continuativa, con qualsiasi tipo di remunerazione e/o contributo di qualsiasi natura – a carattere ricorrente - che costituisca reddito imponibile. Non si considera sport professionistico l’attività sportiva a fronte della quale viene percepito il rimborso delle spese effettivamente sostenute nonché, se presente, una remunerazione in premi o in denaro
reddito, neanche come redditi diversi, ai sensi del TUIR 917 imponibile.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.
ART. 2 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare tempestiva comunicazione scritta alla Società dell’aggravamento
del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
ART. 3 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio, invece, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate successive alla comunicazione del Contraente e/o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile: in tal caso la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.
Il Contraente e/o l’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile.
ART. 4 - ALTRE ASSICURAZIONI
Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le assicurazioni stipulate per conto dell’Assicurato da altro Contraente per obbligo di legge o di contratto e quelle di cui l’Assicurato è in possesso in modo automatico quali garanzie accessorie di altri servizi.
ART. 5 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLE GARANZIE
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa, a parziale deroga di quanto previsto dall’art. 1901 Codice Civile, dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti.
Il Contraente dovrà, in fase di stipula, compilare e
Il pagamento del premio, solo in caso di frazionamento mensile, può avvenire anche mediante addebito diretto “SDD” sul conto corrente del Contraente.
effettuate presso il proprio intermediario di riferimento.
sottoscrivere il relativo mandato di addebito diretto sul conto corrente (“mandato SDD”) fornito dalla Società così come, in caso di modifica del conto corrente, dovrà darne avviso e compilarne uno nuovo per garantire la continuità dei versamenti. Le richieste di variazione o modifica del mandato SDD dovranno essere
La Società si impegna a recepire tali variazioni non oltre sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
Nel caso in cui sia stato convenuto il pagamento con periodicità mensile mediante addebito diretto “SDD”, resta convenuto che:
• le prime tre mensilità sono corrisposte in Agenzia all’atto della sottoscrizione;
• l’ SDD sarà attivato dalla quarta mensilità.
Si precisa che per ciascuna mensilità da corrispondere con “mandato SDD” saranno esperiti al più due tentativi di addebito, in caso di mancato buon fine anche del secondo tentativo la copertura resta sospesa dalla ore 24 del 30° giorno successivo alla scadenza insoluta e l’addebito SDD è sospeso. Il Contraente dovrà,
quindi, recarsi in Agenzia per il pagamento delle rate insolute, la riattivazione della copertura assicurativa e
del pagamento premi per le successive rate ai sensi e per gli effetti dell’art. 1901 Codice Civile.
Qualora nei 6 mesi dalla scadenza della prima mensilità omessa il Contraente adempia al suo obbligo di pagamento presso l’Agenzia di tutte le mensilità scadute e non pagate, l’assicurazione riprende effetto nei termini sopra previsti. Decorsi 6 mesi dalla scadenza senza che il Contraente abbia provveduto al pagamento il contratto è risoluto di diritto.
Fatta eccezione per l’ipotesi in cui sia stato convenuto il pagamento con SDD, il premio deve essere pagato all’Agenzia
alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società e, quali che siano le modalità di pagamento convenute, è
interamente dovuto per l’annualità in corso, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
ART. 6 - MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto e sottoscritte dal Contraente e
dalla Società.
ART. 7 - OBBLIGHI IN CASO DI XXXXXXXX (VEDERE ANCHE ART. 27)
In caso di sinistro, non appena ne abbia la conoscenza e la possibilità, il Contraente o l’Assicurato deve darne
avviso scritto all’agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
ART. 8 - RECESSO, PROROGA E PERIODO DI ASSICURAZIONE
Il Contraente entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso può recedere. Le modalità di esercizio del recesso, nei termini che precedono, sono le seguenti:
• il Contraente deve comunicare alla Società - a mezzo lettera raccomandata A.R. – la propria volontà di re- cedere dal contratto, indicando gli elementi identificativi del contratto; la comunicazione deve essere in- viata a Groupama Assicurazioni S.p.A. – Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 385 – 00000 Xxxx.
Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, quale risulta dalla raccomandata.
Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente il premio corrisposto al netto della parte relativa al rischio non corso e delle imposte.
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l’assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.
Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno.
ART. 9 - ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI E TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto dall’art. 1891 del Codice Civile.
I diritti derivanti dalla polizza, invece, spettano all’Assicurato e il Contraente non potrà farli valere se non con espresso consenso dell’Assicurato.
ART. 10 - RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
La Società rinuncia, a favore dell’Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell’art. 1916 Codice Civile.
ART. 11 - PERSONE NON ASSICURABILI
Premesso che la Società, qualora al momento della stipula dell’assicurazione fosse stata a conoscenza che l’Assicurato era affetto da alcoolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S. o sindromi correlate, non avrebbe acconsentito a prestare l’assicurazione, si precisa che, al manifestarsi di tali condizioni nel corso dell’assicurazione, l’assicurazione stessa cessa, contestualmente – indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato – a norma dell’art. 1898 Codice Civile, senza l’obbligo della Società a corrispondere l’indennizzo. In caso di cessazione dell’assicurazione in corso, ed entro 60 giorni dall’effetto della stessa, la Società restituirà al Contraente la parte di premio netto già pagata e relativa al periodo di tempo che intercorre tra il momento della cessazione dell’assicurazione ed il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso.
ART. 12 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione, secondo le norme di legge, sono a carico del Contraente.
ART. 13 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione è valida in tutto il mondo.
ART. 14 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
L’Assicurazione è regolata dalla legge italiana.
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le disposizioni di legge.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INFORTUNI
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INFORTUNI
ART. 15 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento delle attività professionali, dichiarate in Polizza (mod. 220334) e di ogni altra attività svolta senza carattere di professionalità.
Sono compresi in garanzia anche:
a) l’asfissia non di origine morbosa;
b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze o inalazione accidentale di sostanze tossiche;
c) le alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali o punture di insetti, escluse la malaria, le malat- tie tropicali e nonché le conseguenze delle punture di zecca;
d) l’annegamento;
e) l’assideramento od il congelamento;
f) la folgorazione;
g) i colpi di sole e di calore;
h) le lesioni muscolari da sforzo e le xxxxx xxxxxxxxx da trauma esterno e/o da sforzo, così come previsto al- l’art. 18, salvo quanto disposto dall’art. 16 lettera r;
i) gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza;
l) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
m) gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
sempreché l’Assicurato ottenga il rinnovo della stessa entro i 90 giorni successivi al sinistro o alla dimis- sione dall’istituto di cura se l’infortunio ha comportato ricovero, o come trasportato sugli stessi;
o) gli infortuni subiti come conducente di qualsiasi veicolo o natante a motore, compresi motocicli di qual- siasi cilindrata, purché l’Assicurato sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore, o con patente scaduta,
p) infortuni derivanti da atti di temerarietà, soltanto se compiuti per dovere di solidarietà umana;
q) derivanti dalla pratica puramente ricreativa e non professionale di qualsiasi sport, salvo quanto disposto dall’art. 16 lett. e, f, g.
ART. 16 - ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni avvenuti durante:
a) l’uso, anche come passeggero, di veicoli, natanti od imbarcazioni a motore:
- in pista od in percorsi di gara;
- in competizioni e nelle relative prove , salvo si tratti di gare di regolarità pura;
b) la guida di qualsiasi veicolo, natante od imbarcazione a motore se l’Assicurato è privo della prescritta pa- tente di abilitazione, salvo quanto previsto dall’art. 15 lett. o);
c) la guida di qualsiasi veicolo, natante od imbarcazione, con o senza motore, se l’Assicurato si trovi in stato di ubriachezza;
d) la guida od uso di mezzi di locomozione aerea e/o subacquea, compresi deltaplani ed ultraleggeri, salvo quanto disposto dal successivo art. 19;
e) la pratica (competizioni, allenamenti e prove) di qualsiasi sport esercitato professionalmente (cfr. defini- zioni “sport professionistico”) e di quelli seguenti anche a titolo non professionale:
pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, arti marziali comportanti contatto fisico, speleolo- gia, alpinismo con scalata di roccia o ghiaccio oltre il terzo grado della scala di Monaco, salto dal trampo- lino con sci od idroscì, sci acrobatico, sci estremo, bob, skeleton, rugby, football americano, kite-surfing, canyoning, rafting, arrampicata libera, salto con elastico, immersione con autorespiratore, paracaduti- smo, parapendio o sport aerei in genere;
f) competizioni, prove e allenamenti organizzati o comunque svolti sotto l’egida delle competenti Federa- zioni Sportive relativamente a calcio, sport equestri, hockey e ciclismo, salvo quanto disposto dal succes- sivo art. 20;
g) partecipazione a imprese sportive di carattere eccezionale (ad es. spedizioni esplorative o artiche, hima- layane, andine, regate oceaniche);
h) il richiamo alle armi per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale.
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni causati da o riconducibili a:
i) operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
l) assunzione di psicofarmaci per uso terapeutico con modalità o posologie diverse da quelle prescritte dal medico, ubriachezza dell’Assicurato, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti e/o allucinogeni;
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INFORTUNI
m) delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato, compresi gli atti di autolesionismo;
n) malattie mentali; epilessia; xxxxxxx, intendendosi per tali Alzheimer, Parkinson, Demenza senile e Sin- dromi demielinizzanti; disturbi della personalità: disturbi psicotici, disturbo delirante, disturbo depressivo maggiore, disturbi dissociativi dell’identità in genere, ivi compresi i comportamenti ossessivo-compulsivi, e loro conseguenze;
o) movimenti tellurici, inondazioni od eruzioni vulcaniche, salvo quanto disposto dal successivo art. 21;
p) guerra, insurrezioni e stato di tensione o crisi come stabilito dal Ministero degli Esteri, salvo quanto dispo- sto dal successivo art. 22;
q) trasformazioni od assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi “X”, ecc.).
r) gli infarti di ogni tipo, nonché le ernie diverse da quelle previste all’art. 15 lettera h;
s) le conseguenze di contaminazioni chimiche e biologiche da atti di terrorismo;
t) lesione totale o parziale senza lesione del tessuto cutaneo e sottocutaneo del Tendine di Achille, del ten- dine del muscolo bicipite brachiale o di un altro tendine della cuffia dei rotatori, del tendine del quadri- cipite femorale.
Sono inoltre esclusi dall’assicurazione:
La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.
LE GARANZIE
LE GARANZIE
ART. 17 - INDENNITÀ GIORNALIERA DA RICOVERO PER INFORTUNIO
La Società, nei casi di:
• ricovero reso necessario da infortunio;
• day hospital o day surgery, reso necessario da infortunio;
corrisponde all’Assicurato l’importo giornaliero assicurato indicato in polizza per ciascun giorno di ricovero (o di day hospital / day surgery), compresi quello iniziale e quello finale, per un periodo massimo di 365 giorni per ciascun ricovero.
Si conviene inoltre che nei casi di:
• intervento chirurgico effettuato presso un ambulatorio;
• accertamenti presso un Pronto Soccorso che abbiano comportato la permanenza presso lo stesso per un periodo superiore a 24 ore consecutive;
l’importo giornaliero assicurato si intende dimezzato e viene riconosciuto per un solo giorno.
GARANZIE FACOLTATIVE
ART. 18 - INDENNITÀ GIORNALIERA DA GESSO
(operante solo se espressamente richiamata in polizza con indicazione del relativo importo giornaliero assicurato)
La Società, nel caso di gessatura, conseguente ad infortunio, con o senza ricovero, indennizzabile a termini di polizza, corrisponde all’Assicurato l’importo giornaliero assicurato indicato in polizza, per ciascun giorno di gessatura, a partire dal giorno di applicazione sino a quello di rimozione della stessa, per un periodo massimo di 60 giorni per sinistro.
Si conviene che, in caso di:
• immobilizzazione dovuta a frattura del bacino, fratture scomposte delle coste o a frattura composta di al- meno due archi costali, l’importo giornaliero assicurato viene corrisposto per il periodo di effettiva immo- bilizzazione con il massimo di 60 giorni per sinistro;
e che, in caso di:
• frattura delle dita, l’importo giornaliero assicurato viene corrisposto per il periodo di effettiva immobiliz- zazione con il massimo di 20 giorni per sinistro.
In caso di immobilizzazione mediante tutori ortopedici esterni di materiale vario, fissatori esterni, stecche digitali che raggiungano le stesse finalità terapeutiche del gesso da modellare e la cui applicazione sia resa necessaria a seguito di fratture ossee, lesioni capsulari o rotture legamentose complete o parziali che siano clinicamente diagnosticate e documentate, l’indennità verrà corrisposta purchè l’applicazione di tali mezzi
L’indennità giornaliera da gessatura di cui al presente articolo non è cumulabile con l’indennità giornaliera
da ricovero, salvo il diritto dell’Assicurato di percepire quella di maggior durata tra le due indennità.
xxxxx i limiti che precedono.
prescritta da specialista ortopedico
di immobilizzazione sia prescritti,
e per il numero di giorni dallo stesso specialista
GARANZIE SEMPRE OPERANTI
ART. 19 - RISCHIO VOLO
da Società/Aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
tranne che:
A parziale deroga dell’art. 16 lett. d), l’assicurazione è estesa agli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento, effettuati, in qualità di passeggero, su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti
-
- da aeroclubs.
Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.
ART. 20 - RISCHIO GUERRA
A parziale deroga dell’art. 16 lett. p), sono compresi gli infortuni derivanti da:
a) atti di guerra anche non dichiarata
b) di insurrezione popolare
a), b) e c) e sia impossibilitato ad abbandonare il paese ove gli eventi stessi sono in atto.
dello Stato della Città del Vaticano per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio degli eventi di cui ai punti
eventi al di fuori dell’Italia, della Repubblica di X. Xxxxxx,
c) stato di tensione o crisi come stabilito dal Ministero degli Esteri nel caso in cui l’Assicurato venga sorpreso da tali
SINISTRI:
DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI
SINISTRI: DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI
ART. 21 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE O DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
Fermo quanto previsto dall’art. 7, la denuncia dell’infortunio deve contenere:
• l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento;
• certificato medico contenente la prognosi.
Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. In mancanza, la liquidazione dell’indennizzo viene fatta considerando data di guarigione quella pronosticata dall’ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che la Società possa stabilire una data anteriore. L’Assicurato deve consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari e fornire la documentazione richiesta. L’Assicurato, su richiesta della Società, deve sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti da suoi incaricati, fornire ogni informazione e produrre in originale la cartella clinica completa, i certificati, le diagnosi, i referti e ogni altra documentazione medica richiesta, sciogliendo dal segreto professionale e d’ufficio i medici che
lo hanno visitato o curato e gli enti presso i quali è stato ricoverato o curato ambulatorialmente.
ART. 22 - CRITERI DI LIQUIDAZIONE
Il pagamento dell’indennizzo viene effettuato a cura ultimata, su presentazione degli originali dei documenti rilasciati dall’istituto di cura (cartella clinica, certificati medici) e di ogni altra documentazione medica
necessaria.
ART. 23 - ATTIVITÀ DIVERSE DA QUELLA DICHIARATA
Fermo il disposto degli artt. 1, 2, 3 e 16 delle Condizioni di Assicurazione, se nel corso del contratto si verifica un cambiamento dell’attività professionale dichiarata, senza che l’Assicurato ne abbia dato comunicazione alla Società, nel caso di infortunio che avvenga nello svolgimento della diversa attività:
- l’indennizzo sarà corrisposto integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio;
- l’indennizzo sarà corrisposto nella ridotta misura indicata nella tabella delle percentuali di indennizzo che segue, se la diversa attività aggrava il rischio.
La classe professionale di pertinenza dell’attività svolta dall’Assicurato si determina facendo riferimento all’”elenco delle attività professionali” riportato nel presente fascicolo. Per la classificazione di attività professionali non specificate nel suddetto elenco, saranno utilizzati criteri di equivalenza e/o analogia ad una attività professionale elencata.
ATTIVITÀ SVOLTA AL MOMENTO DELL’INFORTUNIO | CLASSE DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE DICHIARATA | ||
A | B | ||
A | 100% | 100% | |
B | 50% | 100% |
ART. 24 - CONTROVERSIE
Le controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro nonché su causa, natura e conseguenze
dell'infortunio possono essere demandate con comunicazione scritta a un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo dai medici designati di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici che ha giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio.
Il collegio medico risiede nel comune che sia sede dell'Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato, anche nell'ipotesi che questo non sia contraente di polizza.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio medico mentre quelle del terzo medico sono ripartite a metà tra la parte e l’Assicurato.
Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di violenza, dolo, errore e violazione dei patti contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigere in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. In esso deve risultare anche l’eventuale rifiuto di uno dei medici a firmare il verbale stesso.
ELENCO ATTIVITÀ PROFESSIONALI
ELENCO ATTIVITÀ PROFESSIONALI ATTIVITÀ CLASSE DI RISCHIO A
Agente / Intermediario in genere / Rappresentante Agricoltore (proprietario, affittuario) senza lavoro manuale Amministratore di beni propri o altrui
Antiquario senza restauro Appartenente al Clero Architetto
Artigiano senza uso di macchine
Artista (attore, musicista, cantante, regista, sceneggiatore) / Modello - Indossatrice Assistente personale (bambini, anziani)/ Collaboratore familiare
Assistente sociale Attuario Avvocato
Barbiere / Parrucchiere
Benestante senza particolari occupazioni Biologo / addetto a laboratori di analisi mediche Xxxxxxxxx
Commercialista / Consulenti del lavoro/ Revisore dei Conti Diplomatico / Politico / Sindacalista
Dirigente / Impiegato / Quadro senza lavoro manuale Disegnatore / Grafico / Pubblicitario
Enologo ed enotecnico
Esercente di attività commercili o servizi Farmacista titolare / addetto
Forze armate solo personale amministrativo Fotografo
Guida turistica Ingegnere
Imprenditore senza lavoro manuale
Insegnante escluse discipline sportive / materie sperimentali e pratica professionale Magistrato
Medico generico/ Medico specialista / Odontoiatra Notaio
Odontotecnico
Orefice / Orologiaio / Gioielliere Pensionato
Professionista dell'area sanitaria (Fisioterapista, Ostetrica, Logopedista, Dietista, Igenista dentale,
Audiometrista, Educatore Professionale)
Proprietario settore ricettizio (Alberghi/ Bar/ Ristoranti/ Enoteche/ Birrerie e simili) senza lavoro manuale Proprietario/ addetto di esercizio commerciale
Sarto/ Vetrinista
Scrittore/ Poeta/ Giornalista Studente >18 anni
ATTIVITÀ CLASSE DI RISCHIO B
Addetto in attività commerciali o servizi con lavoro manuale e/o carico e scarico Agricoltore (proprietario, affittuario) / Bracciante agricolo
Agronomo
Allevatore / proprietario di pollame, equini, bovini, suini , ovini
Artigiano con uso di macchine (calzolaio, pellettiere, pellicciaio, conciaio, corniciaio) Autista
Autoriparatore (Xxxxxxxxxxx, Elettrauto, Meccanico, Gommista) Ballerino/a
Boscaiolo
Muratore/ Piastrellista/ Pavimentatore/ Palchettista
ELENCO ATTIVITÀ PROFESSIONALI
Casaro / Macellaio / Salumiere
Cuoco / Pasticciere / Panettiere / Pizzaiolo / Gelataio Dirigente/ Impiegato/ Quadro con lavoro manuale
Esercente di attività commerciali o servizi con posa in opera di materiali/ installazioni Estetista
Fabbro / Saldatore / Tornitore Falegname / Mobiliere Geologo
Geometra
Gestore di distributori automatici di carburante con operazioni di manutenzione, lavaggio e simili Giardiniere / Vivaist a/ Floricultore / Orticoltore
Guardiacaccia / guardiapesca / guardie campestri / guardie forestali Idraulico
Imbianchino
Imprenditore con lavoro manuale
Insegnante di discipline sportive quali: nuoto, sci, basket, pallavolo, tennis, scherma, ballo, atletica leggera Insegnante di educazione fisica
Insegnante di materie sperimentali anche in laboratorio o di pratica professionale Istruttore di pratica di scuola guida
Marinaio
Marmista / Incisore / Scultore / Intagliatore / Coniatore Mediatore
Operaio anche con uso di macchine e/o accesso ad officine, cantieri, ponteggi ed impalcature Personale ATA
Pescatore
Porprietario / Addetto settore ricettizio (alberghi, bar, ristoranti, enoteche, birrerie e simili) Portiere/ Custode
Professionista dell'area sanitaria (Infermiere, Podologo …….) Restauratore / Antiquario
Tappezziere Tipografo Topografo
Venditore ambulante
PROFESSIONI NON AMMESSE
Calciatore di serie A-B-C e altre serie o divisioni Carpentiere
Carabiniere, guardia di finanza, guardia doganali, guardia portuali, pubblica sicurezza (personale operativo) Ciclista: corridori dilettanti e professionisti
Circense
Esercito, marina militare ed aviazione Fantino
Guardia notturna, giurata, guardia armata, portavalori, investigatore privato, guardia del corpo, custode di Autorimesse
Insegnante di alpinismo, guida alpina Xxxxxxxxx/sommozzatore
Personale viaggiante dell'aviazione civile Pirotecnico
Speleologo
Sportivi professionisti Vigile del fuoco Vigile urbano
Dati aggiornati al 31 Luglio 2017
Mod. 220325 - Ed. 7/2017
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