LA TRASPARENZA NEI CONTRATTI BANCARI
CONTRATTI DI FINANZIAMENTO BANCARI E VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA TRASPARENZA
FIRENZE 5 MARZO 2019
LA TRASPARENZA NEI CONTRATTI BANCARI
LA TRASPARENZA NEI CONTRATTI BANCARI
• La trasparenza nei rapporti banca-cliente nasce da un quadro di norme preciso.
• Il punto di partenza è l'art. 2 Cost. che esprime il generale dovere di solidarietà sociale nella svolgimento dei rapporti economici: “La Repubblica richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.
• Dal dovere di solidarietà previsto dall'art. 2 Costituzione derivano gli artt. 1175 cc (obbligo di comportarsi con correttezza) e 1375 cc (obbligo di buona fede).
• Correttezza e buona fede (relazione ministeriale al codice civile) "richiamano nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e in quella del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore” in modo oggettivo.
• Correttezza e buona fede impongono alle parti di preservare gli interessi l'una dell'altra, in via generale e prescindere da obblighi contrattuali o di legge; se violata tale regola derivano danni risarcibili (Cass. Sez. III, 10.11.2010 n. 22819).
STUDIO L EGALE
Giuristi & Avvocati®
A S S O C I A Z I O N E P R O F E S S I O N A L E
CONVEGNO DI STUDI
CONTRATTI DI FINANZIAMENTO - VIOLAZIONE NORMATIVA TRASPARENZA LA TRASPARENZA NEI CONTRATTI BANCARI
• Gli operatori bancari, con i clienti, per il dovere di solidarietà sociale che deriva dall'art. 2 della Costituzione devono rispettare il principio di trasparenza.
• Il principio di trasparenza comprende non solo gli obblighi di correttezza e di buona fede previsti dagli artt. 1175 e 1375 cc, ma anche quello di diligenza previsto dall'art. 1176 cc, che impone comportamenti con standard elevati per la particolare competenza dell'operatore bancario qualificato del settore.
• La trasparenza bancaria è attuata nel TUB dal Titolo VI (Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti), Capo I (Operazioni e servizi bancari e finanziari), dove si enunciano i principi che tutti i contratti bancari devono applicare a a cui tutti i contratti bancari devono uniformarsi.
• I principi di trasparenza sono descritti negli artt. da 115 a 120 quater del TUB e cercano di evitare la asimmetria informativa che esiste tra la banca e il cliente.
STUDIO L EGALE
Giuristi & Avvocati®
A S S O C I A Z I O N E P R O F E S S I O N A L E
CONVEGNO DI STUDI
CONTRATTI DI FINANZIAMENTO - VIOLAZIONE NORMATIVA TRASPARENZA LA TRASPARENZA NEI CONTRATTI BANCARI
• Art. 116 (pubblicità condizioni): è trasparente ciò che è pubblico.
• Art. 117 (forma scritta dei contratti): è trasparente ciò che è scritto.
• Art. 117 bis (commissioni): sono trasparenti i costi predeterminati.
• Art. 118 (ius variandi): è trasparente ciò che varia per cause oggettive, se è comunicato al cliente in un certo modo e se il cliente può recedere dal contratto.
• Art. 119 (comunicazioni ai clienti e consegna dei documenti): è trasparente ciò che viene comunicato e che viene consegnato al cliente, anche su sua richiesta.
• Art. 120 (modalità di contabilizzazione e di calcolo degli interessi): è trasparente ciò che regola in anticipo i rapporti economici tra le parti del contratto.
• Art. 120 bis (recesso dai contratti): è trasparente ciò che non vincola per sempre.
• Art. 120 ter e quater (estinzione anticipata e surroga dei mutui): è trasparente ciò che determina in anticipo i diritti dei clienti anche di sciogliersi dai contratti in corso.
LA TRASPARENZA NEI CONTRATTI BANCARI
• La violazione dell'obbligo di correttezza e di buona fede da parte della banca durante le trattative può dare origine a responsabilità precontrattuale della banca stessa ex art. 1337 cc con il cliente per la conclusione di un contratto.
• La banca infatti, durante le trattative, deve informare il cliente di tutti i fatti che impediscono l'erogazione del credito nel senso che deve indicare al cliente, fin dall'inizio, quali siano i fatti ostativi alla conclusione da parte sua del contratto.
• Se, all'esito delle trattative, la banca nega la stipulazione del contratto per motivi diversi da quelli che all'inizio ha indicato come genericamente ostativi, tiene una condotta non corretta e non secondo buona fede e quindi deve risarcire i danni subiti dal cliente che sono pari alla differenza tra le condizioni economiche che avrebbe praticato se avesse concluso il contratto e quelle che il cliente è in grado di reperire presso un altro istituto finanziatore (ABF Napoli, 14.3.2018).
GLI INTERESSI NEI CONTRATTI BANCARI
GLI INTERESSI – GLI INTERESSI CORRISPETTIVI
⚫ L'attività bancaria in generale è prevista dall'art. 47 Costituzione che la indica come quella della raccolta di risparmio e della erogazione di credito.
⚫ L'attività bancaria poi è espressamente prevista come attività di impresa tenuto conto che l'art. 2195 n. 4 cc individua l'impresa bancaria come imprenditore.
⚫ L'imprenditore esercita ex art. 2082 cc un'attività economica e quindi è evidente che le banche, nell'erogare il credito, tendono a realizzare il loro fine di lucro.
⚫ Gli interessi corrispettivi che la banca si fa pagare dai clienti per i finanziamenti loro concessi sui contratti bancari sono quindi, insieme alle commissioni e al rimborso delle spese, la remunerazione del credito erogato ai clienti.
⚫ E' quindi evidente che, nei rapporti economici tra banca e cliente, gli interessi che il secondo deve alla prima sulla base di un contratto di finanziamento possano rappresentare un punto di conflitto e quindi di possibile contenzioso.
STUDIO L EGALE
Giuristi & Avvocati®
A S S O C I A Z I O N E P R O F E S S I O N A L E
CONVEGNO DI STUDI
CONTRATTI DI FINANZIAMENTO - VIOLAZIONE NORMATIVA TRASPARENZA GLI INTERESSI – GLI INTERESSI CORRISPETTIVI
⚫ Il TUB non da una definizione specifica di interessi corrispettivi derivanti
dall'applicazione dei contratti bancari e quindi bisogna rifarsi alle regole generali contenute nel codice civile e previste per le obbligazioni che sono:
- art. 820/3 cc: il denaro è un bene naturalmente fecondo;
- art. 1282 cc: i crediti liquidi ed esigibili producono interessi;
- art. 1283 cc: l'anatocismo è consentito solo entro certi limiti;
- art. 1284/1 cc: il tasso di interesse, se non pattuito, è legale;
- art. 1284/5 cc: il tasso convenzionale va pattuito per scritto.
⚫ Gli interessi corrispettivi sono dovuti al creditore dal debitore su un credito rappresentato da una somma liquida (determinata o determinabile) ed esigibile.
⚫ Gli interessi corrispettivi, che presuppongono la fisiologia del rapporto giuridico, sono diversi da quelli moratori che presuppongono invece l'inadempimento dell'obbligazione da parte del debitore e quindi la patologia del rapporto.
STUDIO L EGALE
Giuristi & Avvocati®
A S S O C I A Z I O N E P R O F E S S I O N A L E
CONVEGNO DI STUDI
CONTRATTI DI FINANZIAMENTO - VIOLAZIONE NORMATIVA TRASPARENZA GLI INTERESSI – GLI INTERESSI CORRISPETTIVI
⚫ Il tasso di interesse è in termini percentuali della quantificazione del denaro che
il creditore della somma liquida ed esigibile può chiedere al debitore. Nei contratti di finanziamento il tasso di interesse è l'entità di denaro che la banca può chiedere al cliente sul credito erogato quale remunerazione di quest'ultimo.
⚫ I tassi, come tutte le altre condizioni economiche, devono essere pubblicizzati dagli operatori finanziari ex art. 116 TUB, norma che rientra nella trasparenza bancaria, che impone alle banche di rendere noto in modo chiaro ai clienti:
- i tassi di interesse e le altre condizioni economiche;
- gli interessi di mora previsti per l'inadempimento;
- le valute dei movimenti attivi e passivi per gli interessi;
- il TEGM per le singole operazioni considerate;
- l'indicatore sintetico di costo (ISC) del contratto stipulato;
- il profilo del cliente che contrae con la banca.
GLI INTERESSI – GLI INTERESSI CORRISPETTIVI
⚫ Il CICR con sua delibera del 4.3.2003 ha previsto che le banche:
- espongano nelle loro sedi o filiali e mettano a disposizione della clientela un avviso denominate "principali norme di trasparenza'' (art. 4);
- mettano a disposizione i "fogli informativi" con informazioni su tassi, spese, oneri e altre condizioni e sui principali rischi dell'operazione o del servizio; i fogli informativi sono datati, aggiornati e conservati per 5 anni (art. 5);
- consegnino copia del contratto prima della conclusione (art. 8);
- diano il documento di sintesi sulle condizioni pattuite (art.9).
• La violazione dell'art. 116 TUB ha effetti sui contratti perché:
- l'omessa allegazione del documento di sintesi e dell'indicazione dell'ISC comporta la nullità dei contratti (Trib. Cagliari 21.3.2013).
- le singole clausole contrattuali sono legittime solo se conformi a quelle adeguatamente pubblicizzate (Trib. Salerno 14.2.2013).
GLI INTERESSI – IL TASSO NOMINALE E IL TASSO EFFETTIVO - ISC
⚫ Una delle distinzioni che si fa è tra tasso nominale e tasso effettivo:
-tasso nominale-TAN: indica il costo teorico del finanziamento;
-tasso effettivo-TAEG: indica il costo effettivo del finanziamento.
• L'ISC (indicatore sintetico di costo) è un parametro previsto dall'art. 116/1 bis TUB, norma che è stata attuata con Delibera CICR del 4.3.2003.
• L'ISC (TAEG) indica esattamente il costo effettivo del finanziamento e deve essere sia pubblicizzato dalla banca sia indicato nel contratto di finanziamento.
• La banca deve pubblicizzare e indicare nel contratto di finanziamento sia il tasso nominale annuo sia il tasso effettivo che sia collegato al finanziamento.
• La giurisprudenza di merito ha ritenuto che non sia sufficiente indicare nel contratto solo il tasso nominale che ma vada indicato anche l'ISC e che la relativa omissione causa la nullità della clausola (Trib. Ascoli Xxxxxx 29.9.2015).
STUDIO L EGALE
Giuristi & Avvocati®
A S S O C I A Z I O N E P R O F E S S I O N A L E
CONVEGNO DI STUDI
CONTRATTI DI FINANZIAMENTO - VIOLAZIONE NORMATIVA TRASPARENZA GLI INTERESSI – IL TASSO NOMINALE E IL TASSO EFFETTIVO - ISC
⚫ Quali sono le conseguenze se l'ISC esposto nel contratto e pubblicizzato dalla
banca è diverso dall'ISC effettivo? Ci si chiede se l'art. 117/7, che prevede tassi sostitutivi, si applichi o no nel caso in cui l'ISC indicato in contratto sia inferiore.
⚫ Il problema è se l'ISC vada giuridicamente considerato o meno come condizione economica diversa da quella pubblicizzata e prevista in contratto oppure no.
⚫ Alcuni pensano che si applicano gli interessi sostitutivi ex art. 117/7 (T. Chieti 22.4.2015 e 21.2.2018; T. Teramo 28.4.2016; T. Udine 5.7.2018, T. Pescara
18.7.2017, X. Xxxxxxxxx 17.10.2018) o l'interesse legale (T. Teramo, 20.6.2018).
⚫ In particolare si ritiene che l’ISC sia l’estrinsecazione delle condizioni economiche, che la pattuizioni di interessi o di altre remunerazioni che diano un tasso effettivo diverso da quello pubblicizzato sia affetta da nullità e che quindi i tassi attivi e passivi del contratto vadano sostituiti ex art. 117/7 TUB.
STUDIO L EGALE
Giuristi & Avvocati®
A S S O C I A Z I O N E P R O F E S S I O N A L E
CONVEGNO DI STUDI
CONTRATTI DI FINANZIAMENTO - VIOLAZIONE NORMATIVA TRASPARENZA GLI INTERESSI – IL TASSO NOMINALE E IL TASSO EFFETTIVO - ISC
⚫ Altri ritengono di no e cioè ritengono che, qualora l’ISC effettivo sia diverso da quello pubblicizzato e indicato nel contratto, la pattuizione degli interessi e delle altre remunerazioni non sia affetta da nullità e non si applichino al contratto gli interessi sostitutivi previsti dal meccanismo di cui all’art. 117/7 TUB.
⚫ L'ISC da solo informazioni e non è tasso o condizione ex art. 117/6 (T. Cagliari 4.10.2016; ABF Xxxx 00.0.0000; T. Roma 19.4.2017, 22.9.2017; T. Mantova
2.5.2017; T. Milano 8.6.2017, 26.10.2017; T. Bologna 9.1.2018; T. Xxxxxxxx
00.0.0000; T. Xxxxxxx 00.0.0000; T. Torino 14.11.2018; T. T. Imerese 6.2.2019).
⚫ Si afferma che l’ISC ha solo funzione informativa per consentire al cliente di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi; quindi la sua erronea indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo un’erronea rappresentazione del suo costo complessivo.
STUDIO L EGALE
Giuristi & Avvocati®
A S S O C I A Z I O N E P R O F E S S I O N A L E
CONVEGNO DI STUDI
CONTRATTI DI FINANZIAMENTO - VIOLAZIONE NORMATIVA TRASPARENZA GLI INTERESSI – IL TASSO NOMINALE E IL TASSO EFFETTIVO - ISC
⚫ Ma se l’ISC non corretto non provoca la nullità della pattuizione degli interessi e
l’applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117/7 TUB quali sono le conseguenze patrimoniali della sua errata indicazione nel contratto imputabile alla banca?
⚫ Il primo punto è se il contratto di finanziamento si possa ritenere o meno come contratto sinallagmatico e quindi, in caso di scostamenti significativi, siano applicabili gli artt. 1453 e segg. cc e quindi sia risolubile il contratto bancario per inadempimento imputabile alla banca che sia di non scarsa importanza.
⚫ Si propende per la tesi negativa:
- perché è difficile ipotizzare uno scostamento dell’ISC indicato in contratto da quello effettivo tale da integrare un inadempimento di non scarsa importanza;
- perché il contratto di finanziamento in se non è normalmente a prestazioni corrispettive: di solito è un contratto reale, si perfeziona con la dazione della somma e prevede obbligazioni solo a carico del cliente verso la banca.
STUDIO L EGALE
Giuristi & Avvocati®
A S S O C I A Z I O N E P R O F E S S I O N A L E
CONVEGNO DI STUDI
CONTRATTI DI FINANZIAMENTO - VIOLAZIONE NORMATIVA TRASPARENZA GLI INTERESSI – IL TASSO NOMINALE E IL TASSO EFFETTIVO - ISC
⚫ Il secondo aspetto da chiarire è se il contratto bancario, che espone un ISC errato, possa essere annullato ex art. 1428 cc per errore essenziale (se ex art. 1429 cc cade sulla natura o sull’oggetto del contratto) e riconoscibile (se ex art. 1431 cc una persona di normale diligenza lo avrebbe potuto rilevare).
⚫ Se l’ISC non fa parte dei tassi e delle altre condizioni economiche del contratto, come sostiene parte della giurisprudenza di merito, è difficile pensare che possa cadere sulla natura o sull’oggetto del contratto. Inoltre ci sono seri dubbi che la sua erroneità possa essere riconoscibile secondo la normale diligenza.
⚫ Cioè la percezione errata della realtà da parte della vittima dell’errore riguarda non un prezzo o un’altra condizione (che invece sono esposti e specificati nel contratto che contiene l'ISC errato) ma soltanto la loro sintesi in un dato percentuale, peraltro di difficile individuazione da chi ha una normale diligenza.
STUDIO L EGALE
Giuristi & Avvocati®
A S S O C I A Z I O N E P R O F E S S I O N A L E
CONVEGNO DI STUDI
CONTRATTI DI FINANZIAMENTO - VIOLAZIONE NORMATIVA TRASPARENZA GLI INTERESSI – IL TASSO NOMINALE E IL TASSO EFFETTIVO - ISC
⚫ Resta l’inadempimento contrattuale della banca che, con la sua condotta, ha violato le norme che le impongono correttezza e trasparenza ex artt. 1175 e 1176 cc con il diritto del cliente ad ottenere il risarcimento dei danni subiti.
⚫ Questi sono quantificati nella differenza tra quanto pagato alla banca e quanto il medesimo cliente avrebbe pagato ad altro istituto di credito se, conoscendo l’ISC applicato dalla banca, avesse contrattato con questa a migliori condizioni.
⚫ In questi casi il cliente dovrà allegare che:
- l’ISC indicato nel contratto non sia quello effettivo del contratto medesimo;
- al momento della pubblicizzazione e della stipula del contratto altre banche proponevano alla clientela gli stessi contratti ma con ISC più favorevoli;
- la sua non conoscenza di queste condizioni proposte da altre banche.
• La banca dovrà provare la correttezza dell’ISC indicato e applicato al contratto.
STUDIO L EGALE
Giuristi & Avvocati®
A S S O C I A Z I O N E P R O F E S S I O N A L E
CONVEGNO DI STUDI
CONTRATTI DI FINANZIAMENTO - VIOLAZIONE NORMATIVA TRASPARENZA GLI INTERESSI – IL TASSO NOMINALE E IL TASSO EFFETTIVO - ISC
⚫ Va poi valutata l’ipotesi della responsabilità precontrattuale della banca ex art.
1337 cc se, durante le trattative he hanno preceduto la conclusione del contratto di finanziamento, questa si sia comportata non secondo buona fede.
⚫ In passato, in generale e per tutti i contratti, non solo bancari, si riteneva che la responsabilità precontrattuale fosse invocabile soltanto in caso di mancata conclusione del contratto e di conclusione di un contratto invalido (Cass. Sez. III, 25.7.2006 n. 16937). Quindi, la stipula del contratto successivo alle trattative impediva ogni contestazione sul comportamento tenuto durante queste.
⚫ La Cassazione ha cambiato però indirizzo dicendo che, anche in caso di contratto valido ed efficace, chi ha subito la scorrettezza durante le trattative può invocare la responsabilità se risulti, con giudizio probabilistico, che avrebbe concluso un contratto diverso se correttamente informato (Cass. Sez. I, 23.3.2016
n. 5762; lo stesso principio lo troviamo in Cass. Sez. III, 17.9.2013 n. 21255).
GLI INTERESSI – IL TASSO NOMINALE E IL TASSO EFFETTIVO - ISC
⚫ Va però registrato un contrasto all’interno della Corte di Cassazione. Infatti successivamente la Cassazione è tornata all'interpretazione precedente e ha ribadito che la stipula del contratto successivo fa perdere alla responsabilità precontrattuale ogni autonoma rilevanza (Cass. Sez. II, 15.4.2016 n. 7545).
⚫ Ancora non sappiamo quale sarà l'indirizzo prevalente. Se prevalesse quello che conserva la colpa precontrattuale anche se sia stipulato un valido contratto, l’ipotesi può ritenersi applicabile al caso dell’ISC effettivo errato a vantaggio della banca e diverso da quello pubblicizzato, più favorevole al cliente, essendosi in pratica verificata l’ipotesi di una condotta di una parte (la banca) durante le trattative in modo contrario a buona fede e quindi violando l’art. 1337 cc.
⚫ La responsabilità precontrattuale è di natura extracontrattuale e quindi l'onere della prova è a carico della parte che la invoca (Cass. Sez. II, 14.3.2017 n. 6587), cioè a carico del cliente che alleghi l’ISC errato e che deve anche provarlo.
IL CONTRATTO DI MUTUO
IL CONTRATTO DI MUTUO – ASPETTI GENERALI
• Il contratto di mutuo, che pur non essendo è inserito nel codice tra i contratti bancari è comunque molto usato nei rapporti banca-cliente, è previsto dagli artt. 1813 - 1822 cc come “l'accordo con cui una parte consegna all'altra denaro o cose fungibili e questa si obbliga a restituire denaro o cose della stessa specie e qualità”.
• Precisamente il contratto di mutuo è un contratto:
- reale (cioè è un contratto che si perfeziona con la materiale consegna della somma mutuata che diventa di proprietà del mutuatario - art. 1814);
- a obbligazioni unilaterali (il mutuante si limita a consegnare la somma mutuata al mutuatario e grava su costui l'obbligo di rimborso della somma erogata);
- oneroso essendo previsto un interesse a favore del mutuante (art. 1815);
- ha ad oggetto cose fungibili, come il denaro;
- di durata (è fissato il termine per la restituzione della somma erogata attraverso l'approvazione di un piano di ammortamento (art. 1816).
IL CONTRATTO DI MUTUO – IL PIANO DI AMMORTAMENTO
• Il piano di ammortamento rappresenta la formalizzazione plastica della durata
dell'obbligazione di rimborso e quindi del contratto di mutuo.
• Il piano di ammortamento indica tutti gli elementi del mutuo e cioè:
- la somma di denaro oggetto del finanziamento;
- i tassi di interesse sia corrispettivi che moratori applicati;
- le altre remunerazioni del prestito pattuite nel contratto;
- la durata dell'obbligazione di rimborso del finanziamento;
- il numero e l'entità delle rate oggetto del rimborso del mutuo;
- le somme certe, liquide ed esigibili, comprensive degli interessi, quantificate nell'ammontare delle singole rate che il cliente deve pagare alla banca;
- la somma residua a debito del mutuatario in caso di recesso della banca dal mutuo per l'inadempimento del cliente o di estinzione anticipata del contratto.
• Il piano di ammortamento costituisce un allegato del contratto di mutuo.
STUDIO L EGALE
Giuristi & Avvocati®
A S S O C I A Z I O N E P R O F E S S I O N A L E
CONVEGNO DI STUDI
CONTRATTI DI FINANZIAMENTO - VIOLAZIONE NORMATIVA TRASPARENZA IL CONTRATTO DI MUTUO – IL PIANO DI AMMORTAMENTO
• I piani di ammortamento sono l'esplicazione plastica e visibile delle
modalità e dei tempi di rimborso del finanziamento erogato.
• I piani di ammortamento di un finanziamento sono di due tipi:
- All'italiana: il rimborso del debito avviene attraverso una quota di capitale costante nel tempo e il calcolo degli interessi in ogni rata remunera l’intero debito residuo al tasso convenuto; le rate di rimborso pertanto variano nel tempo in modo decrescente.
- Alla francese: il rimborso del debito avviene con rate costanti, a parità di tasso di interesse applicato, ciascuna composta da una quota di rimborso del capitale mutuato ed una quota di rimborso degli interessi passivi; in ogni rata varia la composizione di rimborso del capitale e degli interessi.
Quasi ogni finanziamento è rimborsato con l’ammortamento francese.
STUDIO L EGALE
Giuristi & Avvocati®
A S S O C I A Z I O N E P R O F E S S I O N A L E
CONVEGNO DI STUDI
CONTRATTI DI FINANZIAMENTO - VIOLAZIONE NORMATIVA TRASPARENZA IL CONTRATTO DI MUTUO – IL PIANO DI AMMORTAMENTO
• Il primo problema è stabilire la natura giuridica del piano di ammortamento che
normalmente rappresenta un allegato al contratto di finanziamento.
• In genere, gli allegati a un contratto, che siano stati richiamati dalle parti, costituiscono soltanto strumenti di interpretazione della comune volontà delle parti ex artt. 1362 e 1363 cc che il giudice può usare ma non fonti di obbligazioni (Cass. 3.3.2014 n. 4934). Così il problema è se i piani di ammortamento si debbano ritenere semplici allegati o parte dei contratti di finanziamento.
• La giurisprudenza ha scelto la seconda opzione affermando che il piano di ammortamento è una vera e propria clausola negoziale con la conseguenza che, in caso di estinzione del contratto anteriormente alla sua naturale scadenza, rappresenta l'elemento contrattuale al quale occorre far riferimento in via esclusiva per il calcolo delle somme riscosse e per quelle ancora da riscuotere (Cass. Sez. I, 25.11.2010 n. 23972; Cass. Sez. I, 19.4.2002 n. 5703).
Giuristi & Avvocati®
A S S O C I A Z I O N E P R O F E S S I O N A L E
CONVEGNO DI STUDI
CONTRATTI DI FINANZIAMENTO - VIOLAZIONE NORMATIVA TRASPARENZA IL CONTRATTO DI MUTUO – IL PIANO DI AMMORTAMENTO
• La conseguenza del fatto che i piani di ammortamento sono vere e proprie
clausole negoziali introduce la seconda problematica e cioè quali siano le conseguenze della discrasia tra il contenuto del contratto di finanziamento e il piano di ammortamento che si ha se nel primo si indichino tassi di interesse che però non trovino corrispondenza in quelli che risultano dal secondo.
• In questo caso, la giurisprudenza di merito ha ritenuto che, per l'incertezza tra le due ipotesi di tasso, uno indicato nel testo del contratto e l'altro nelò piano di ammortamento, si debbano ritenere come non stipulati gli interessi ultralegali e che il mutuo vada maggiorato solo dell'interesse legale (Trib. Bari, 29.10.2008).
• In particolare, il ragionamento che viene fatto è il seguente:
- il tasso nominale di interesse pattuito nel contratto di mutuo non può essere maggiorato nel piano di ammortamento allegato al contratto;
- né si può mascherare un diverso tasso contrattuale in modo artificioso.
L'ANATOCISMO NEI CONTRATTI DI MUTUO CON AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE
L'ANATOCISMO NEI MUTUI CON AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE
• Ci si è accorti che, empiricamente, alle stesse condizioni (stesso importo, stesso tasso e stessa durata) il piano di ammortamento alla francese comportava la produzione di interessi corrispettivi più alti rispetto a quello all'italiana. Questo ha fatto ritenere ad alcuni commentatori che nei contratti di mutuo con questa tipologia di pagamento delle rate ci fosse un fenomeno anatocistico.
• La prima decisione in questo senso fu quella del Tribunale di Bari n. 113 del 29.10.2008 che, per la prima volta, affermò, dopo aver disposto una CTU, che gli interessi corrispettivi addebitati sulle rate di mutuo con ammortamento alla francese sono anche di natura composta (conf. Trib. Isernia 28.7.2014).
• Alcuni matematici finanziari (la questione è contestata nella comunità scientifica) dice che l'algoritmo sottostante il calcolo degli interessi recuperi anche gli interessi scaduti; sebbene abbia un fattore che ne limiti il calcolo, in realtà non lo elimina del tutto. Questo non si verifica con il piano all'italiana.
• L’Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Milano, n. 429 del 21.1.2013 che, pur rifiutando l’idea che il mutuo con ammortamento alla francese avesse un effetto anatocistico sugli interessi corrispettivi, ha comunque rilevato la sua maggiore onerosità rispetto ad altre formule di rimborso ma ha precisato che questa dipendeva dal fatto che il suo ammortamento era “più lento” e cioè il mutuatario impiegava più tempo per rimborsare il capitale del credito oggetto del finanziamento e questo giustificata il costo più alto del contratto di mutuo.
• La giurisprudenza maggioritaria da a questo fenomeno una lettura del tutto contraria escludendo alla radice che il mutuo con ammortamento alla francese avesse un meccanismo anatocistico, per gli interessi corrispettivi, anche se occulto (T. Verona 5.4.2018; T. Terni 3.1.2018; T. Monza 4.7.2017; T. Bologna 24.6.2017; T. Milano 16.2.2017 e 30.10.2013; T. Roma, 13.4.2017 e 11.1.2016; T. Xxxxxx, 00.0.0000 e 5.10.2016; T. Xxxxxxx 00.0.0000; T. Venezia, 27.11.2014).
• Di diverso avviso è il Tribunale di Massa che il 7.11.2018 ha detto:
- Il regime finanziario della capitalizzazione composta, con l'ammortamento alla francese, prevede l’attualizzazione dei flussi finanziari con una funzione di matematica esponenziale e applica leggi finanziarie con la proprietà della scindibilità; la capitalizzazione semplice è invece fondata su leggi additive;
- in forza di tali leggi l'ammortamento alla francese comporta necessariamente l'effetto anatocistico producendo interessi su interessi maturati in precedenza;
- il divieto di anatocismo non attiene solo all’accordo preventivo che preveda direttamente la produzione di interessi su interessi, ma anche a quello che abbia comunque il medesimo effetto della produzione di interessi su interessi.
- le due modalità operative hanno gli stessi effetti economico-finanziari, comportando entrambe un valore della rata di ammortamento superiore rispetto a quello che si presenterebbe con la capitalizzazione semplice.
• Per lo più la giurisprudenza di merito esclude ogni tipo di anatocismo; perché:
• Su ogni rata, l’interesse corrispettivo è calcolato solo sul capitale residuo non ancora scaduto, oggetto delle rate successive e che si riduce progressivamente con il pagamento delle rate precedenti; così nell’ammortamento alla francese non è concettualmente ipotizzabile l’anatocismo, mancando il suo presupposto e cioè la presenza di un interesse giuridicamente “scaduto” ex art 1283 cc.
• Gli interessi di periodo di ogni rata sono calcolati con capitalizzazione semplice sulla parte del capitale residua e per il periodo di riferimento della singola rata; cioè ciascun pagamento periodico esaurisce la totalità degli interessi fino ad allora maturati e, con il progredire del piano di rimborso, la corresponsione di ciascuna rata (comprensiva della quota capitale che la compone) determina la riduzione del capitale residuo dovuto dal mutuatario.
• Con il pagamento di ciascuna rata è sono pagati tutti gli interessi maturati (sul capitale residuo) nel periodo cui la stessa rata si riferisce; quindi gli interessi non sono capitalizzati, ma pagati; così come gli interessi conglobati nella rata successiva sono anch’essi calcolati esclusivamente sulla residua sorte capitale.
• Il fatto che il piano di ammortamento alla francese comporti un maggiore ammontare complessivo degli interessi rispetto a quello dovuto per effetto del piano di ammortamento all’italiana dipende non dall’applicazione di interessi composti, ma dalla diversa costruzione della rata di ammortamento.
• Il metodo di ammortamento alla francese determina una più lenta riduzione del debito per sorte capitale, rallentamento indotto dalla prioritaria imputazione dei periodici pagamenti agli interessi di tempo in tempo maturati, questa regola contabile rispetta il disposto dell'art. 1194 cc.
• Un ragionamento più giuridico lo fa il Trib. Benevento 19.11.2012 n. 1936:
- il piano di ammortamento alla francese, con la scomposizione dell’importo complessivo da rimborsare nel numero di rate concordate e con la suddivisione, per ogni rata, della quota interessi e della quota capitale, non è modificabile successivamente se non per accordo scritto delle parti;
- ciò significa che gli interessi corrispettivi, con l’algoritmo sopra indicato, sono calcolati e determinati subito e, fatte salve le variazioni di saggio qualora il mutuo sia stato stipulato con tasso variabile e non a tasso fisso, restano immutati nella loro quantificazione per tutta la durata del rimborso;
- ciò esclude in radice l’applicazione dell’art. 1283 cc che invece presuppone l’esistenza di interessi scaduti e non pagati; al momento della stipula del
contratto e della cristallizzazione del piano di ammortamento nessun interesse corrispettivo è ancora scaduto perché le rate sono tutte ancora da pagare;
- il fatto che gli interessi siano calcolati per ogni rata con una formula matematica che utilizzi anche parte di quelli che comporranno le rate precedenti, non significa affatto che i primo siano scaduti; significa solo che questi sono utilizzati per la base di calcolo ma non che ci siano le caratteristiche per applicare l’art. 1283 cc che parla di interessi "scaduti";
- in altre parole, se si tiene conto degli interessi delle rate precedenti, comunque questi non sono mai scaduti, lo si fa solo per individuare un criterio di calcolo;
- il fatto poi che il mutuo con ammortamento alla francese sia più oneroso, in concreto, di quelli con diversi sistemi di rimborso, è circostanza che esula dall’interesse del diritto; quello che conta è che il mutuo non abbia un costo superiore al tasso soglia dell’usura e che esponga un indicatore sintetico di costo che indichi effettivamente l’entità della spesa per il mutuatario per interessi corrispettivi, oltre al mero rimborso del capitale erogato dalla banca.
GRAZIE PER
L'ATTENZIONE!
Giuristi & Avvocati®
A S S O C I A Z I O N E P R O F E S S I O N A L E
CONVEGNO DI STUDI
CONTRATTI DI FINANZIAMENTO BANCARI E VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA TRASPARENZA
FIRENZE 5 MARZO 2019
Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxx