2001/C 213 E/03)
Proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione dell’Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Lettonia relativo alla partecipazione della Lettonia all’Agenzia europea dell’ambiente e alla rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale
(2001/C 213 E/03)
COM(2000) 876 def. — 2000/0354(CNS)
(Presentata dalla Commissione il 22 dicembre 2000)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in partico- lare l’articolo 174, paragrafo 4 in combinato disposto con l’ar- ticolo 300, paragrafo 2, prima frase del primo comma e arti- colo 300, paragrafo 3,
Vista la proposta della Commissione Visto il parere del Parlamento europeo
Visto il regolamento (CEE) n. 1210/90 (1) del Consiglio, modi- ficato dal regolamento (CE) n. 933/1999 (2), sull’istituzione del- l’Agenzia europea dell’ambiente e della rete europea d’informa- zione e di osservazione in materia ambientale;
Vista la comunicazione della Commissione sulla «Partecipa- zione dei paesi candidati ai programmi, agenzie e comitati comunitari», COM(1999) 710 def.
Considerando quanto segue:
(1) Il Consiglio europeo di Lussemburgo (dicembre 1997) ha riconosciuto come la partecipazione ai programmi e alle agenzie comunitarie permetta di accelerare i tempi della strategia di preadesione per i paesi dell’Europa centrale ed orientale; Il Consiglio europeo ha concluso che «Questa partecipazione dovrà essere decisa caso per caso, ciascun paese candidato dovrà infatti apportare un contributo fi- nanziario proprio, soggetto ad aumenti progressivi». Il pro- gramma PHARE contribuirà, se necessario, al finanzia- mento di una parte del contributo dei paesi candidati.
(2) Il Consiglio europeo di Lussemburgo (dicembre 1997) ha definito in relazione a Cipro una speciale strategia di prea-
desione che contempla la partecipazione a taluni pro- grammi e agenzie comunitarie, come nella strategia seguita per i paesi candidati dell’Europa centrale ed orientale.
(3) Il Consiglio europeo di Helsinki (dicembre 1999) ha riaf- fermato la natura inclusiva del processo di ampliamento, che comprende 13 paesi in un unico quadro, in cui i paesi candidati partecipano al processo di adesione su base equi- pollente.
(4) Ai sensi dell’articolo 300, paragrafo 1 del trattato che isti- tuisce la Comunità europea, il Consiglio in data 14 febbraio 2000 ha deciso di autorizzare la Commissione a condurre i negoziati sulla partecipazione all’Agenzia europea dell’am- biente dei paesi candidati all’adesione.
DECIDE
Articolo 1
¨ approvato, per conto della Comunità, l’accordo tra la Comu- nità europea e la Repubblica di Lettonia relativo alla parteci- pazione della Lettonia all’Agenzia europea dell’ambiente e alla rete europea d’informazione e di osservazione in materia am- bientale.
Il testo dell’accordo figura nell’allegato alla presente decisione.
Articolo 2
Il testo della decisione sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
(1) GU L 120 dell’11.5.1990, pag. 1.
(2) GU L 117 del 5.5.1999, pag. 1.
Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Lettonia relativo alla partecipazione della Repubblica di Lettonia all’Agenzia europea dell’ambiente ed alla rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale
La COMUNITÀ EUROPEA da un lato,
e la REPUBBLICA DI LETTONIA, di seguito «Lettonia», dall’altro,
TENUTO CONTO del fatto che la Lettonia aveva chiesto di partecipare all’Agenzia europea dell’ambiente ancor prima di essere candidata all’adesione;
RAMMENTANDO che il Consiglio europeo di Lussemburgo (dicembre 1997) ha riconosciuto come la partecipazione ai programmi ed alle agenzie comunitarie permetta di accelerare i tempi della strategia di preadesione per i paesi dell’Europa centrale ed orientale;
TENUTO CONTO del regolamento (CEE) n. 1210/90 (1) del Consiglio sull’istituzione dell’Agenzia europea dell’ambiente e della rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale, come modificato dal regolamento (CE) n. 933/1999 (2);
RICONOSCENDO che l’obiettivo ultimo della Lettonia Ł quello di divenire membro dell’Unione europea e che la partecipazione all’Agenzia europea dell’ambiente aiuterà la Lettonia a raggiungere tale obiettivo;
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
La Lettonia partecipa a tutte le attività dell’Agenzia europea dell’ambiente, di seguito «l’Agenzia», ed a quelle della rete eu- ropea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (EIONET), istituite dal regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consi- glio, come modificato dal regolamento (CE) n. 933/1999.
Articolo 2
La Lettonia contribuisce finanziariamente alle attività di cui all’articolo 1 (Agenzia e EIONET) secondo le modalità indicate di seguito.
— Il contributo aumenta progressivamente durante i primi tre anni, nei corso dei quali la partecipazione della Lettonia alle attività aumenta gradualmente. Essa contribuisce finanzia- riamente per gli importi indicati di seguito:
— 1o Anno: 59 000 EUR
— 2o Anno: 75 000 EUR
— 3o Anno: 90 000 EUR
A partire dal quarto anno dall’entrata in vigore del presente accordo il contributo finanziario dovuto dalla Lettonia, pari a 90 000 EUR, Ł completamente a carico di tale paese.
— Nel corso del primo triennio la Lettonia può in parte av- valersi dell’assistenza della Comunità per pagare il contri- buto dovuto all’Agenzia, grazie ad un contributo Phare
(1) GU L 120 dell’11.5.1990, pag. 1.
(2) GU L 117 del 5.5.1999, pag. 1.
massimo del 75 % per il primo anno, del 60 % per il se- condo e del 50 % per il terzo.
A partire dal quarto anno il contributo finanziario dovuto all’Agenzia Ł totalmente a carico della Lettonia.
Il contributo finanziario della Lettonia Ł inoltre regolato dalle condizioni finanziarie riportate nell’allegato I del presente ac- cordo, che ne costituisce parte integrante.
Articolo 3
La Lettonia prende parte a tutte le attività del consiglio di amministrazione dell’Agenzia, pur senza diritto di voto, ed Ł coinvolta nell’attività del comitato scientifico dell’Agenzia stessa.
Articolo 4
Entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente accordo la Lettonia informa l’Agenzia dei principali elementi che compon- gono le sue reti nazionali di informazione sull’ambiente, se- condo quanto stabilito dall’articolo 4, paragrafo 2, del regola- mento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, come modificato dal regolamento (CE) n. 933/1999.
Articolo 5
La Lettonia deve in particolare designare fra le istituzioni di cui all’articolo 4 o fra altre organizzazioni stabilite nel suo territo- rio un «punto focale nazionale» incaricato, sul piano nazionale, del coordinamento e/o della trasmissione delle informazioni da fornire all’Agenzia, alle istituzioni o agli organismi facenti parte della rete, compresi i centri tematici di cui all’articolo 6.
Articolo 6
La Lettonia può parimenti individuare, entro il termine di cui all’articolo 4, le istituzioni o le altre organizzazioni stabilite nel suo territorio che potrebbero essere specificamente incaricate di cooperare con l’Agenzia per quanto riguarda determinati argomenti di interesse particolare. Le istituzioni così indivi- duate devono essere in grado di concludere un accordo con l’Agenzia e agire in qualità di centro tematico della rete, svol- gendo compiti specifici in una determinata zona geografica. Questi centri cooperano con altre istituzioni facenti parte della rete.
Articolo 7
Nei tre mesi successivi al ricevimento delle informazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, il consiglio di amministrazione dell’Agen- zia riesamina i principali elementi della rete per tenere conto della partecipazione della Lettonia.
Articolo 8
La Lettonia Ł tenuta a fornire informazioni nel rispetto di obblighi e usi derivanti dal programma di lavoro dell’Agenzia.
Articolo 9
L’Agenzia può concludere con le istituzioni e gli organismi designati dalla Lettonia e appartenenti alla rete, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6, opportuni accordi, di natura soprattutto con- trattuale, per garantire l’esecuzione dei compiti loro eventual- mente affidati.
Articolo 10
I dati ambientali forniti o generati dall’Agenzia potranno essere pubblicati e saranno accessibili al pubblico, purchØ alle infor- mazioni di natura riservata sia applicato dalla Lettonia lo stesso livello di protezione garantito dalla Comunità.
Articolo 11
La Lettonia riconosce all’Agenzia personalità giuridica, accor- dandole la più ampia capacità giuridica concessa dalla legge lettone alle persone giuridiche.
Articolo 12
La Lettonia applica all’Agenzia, nei dovuti casi, le disposizioni del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, riportato nell’allegato II del presente accordo, che ne costituisce parte integrante.
Articolo 13
In deroga al disposto dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità euro- pee (1), i cittadini lettoni che godono di tutti i diritti civili e politici possono essere assunti a contratto dal direttore del- l’Agenzia.
Articolo 14
Le parti adottano tutte le misure, di portata generale o speci- fica, necessarie per l’adempimento degli obblighi che loro in- combono in applicazione del presente accordo. Esse si adope- rano per la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente accordo.
Articolo 15
Il presente accordo Ł concluso a tempo indeterminato, in attesa che la Lettonia divenga membro dell’Unione europea. Ciascuna delle parti può denunciare l’accordo, notificando tale decisione all’altra parte. In tal caso l’accordo cesserà di essere applicato dopo sei mesi dalla data di notifica.
Articolo 16
Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea, la Comunità europea dell’energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell’acciaio alle condizioni di applicazione stabi- lite nei trattati stessi e, dall’altro, al territorio della Lettonia.
Articolo 17
Il presente accordo Ł redatto in duplice copia in danese, olan- dese, inglese, finlandese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, svedese, greco, portoghese e lettone, ciascuno di questi testi facente fede.
Articolo 18
Il presente accordo X approvato dalle parti conformemente alle rispettive procedure. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui la parte che per ultima ha espletato le proprie procedure ne ha dato comunicazione all’altra.
(1) GU L 56 del 4.3.1968.
ALLEGATO I
CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA LETTONIA ALL’AGENZIA EUROPEA DELL’AMBIENTE
1. Il contributo finanziario che la Lettonia deve versare al bilancio dell’Unione europea per la sua partecipazione all’Agenzia europea dell’ambiente Ł così suddiviso:
— 1o anno di partecipazione 59 000 EUR
— 2o anno di partecipazione 75 000 EUR
— 3o anno di partecipazione 90 000 EUR
A partire dal quarto anno il contributo finanziario dovuto dalla Lettonia, pari a 90 000 EUR, Ł completamente a carico di tale paese.
2. Nel corso del primo triennio la Lettonia può in parte avvalersi dell’assistenza della Comunità per pagare il contributo dovuto all’Agenzia europea dell’ambiente, grazie ad un contributo Phare massimo del 75 % per il primo anno, del 60 % per il secondo e del 50 % per il terzo. La richiesta del contributo Phare Ł soggetta a procedure separate, proprie di tale programma, ed i relativi fondi saranno trasferiti mediante una convenzione finanziaria separata.
Il saldo del contributo Ł a carico della Lettonia. A partire dal quarto anno il contributo finanziario dovuto dall’Agenzia Ł totalmente a carico della Lettonia.
3. Il contributo della Lettonia Ł gestito secondo le regole stabilite dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell’Unione europea.
Le spese di viaggio e soggiorno sostenute da rappresentanti ed esperti della Lettonia al fine di partecipare alle attività dell’Agenzia europea dell’ambiente o a riunioni legate all’attuazione del programma di lavoro dell’Agenzia, sono rimborsate dall’Agenzia stessa conformemente alle procedure applicabili agli Stati membri dell’Unione europea.
4. All’entrata in vigore del presente accordo e, successivamente, ogni anno, la Commissione trasmette alla Lettonia una richiesta di fondi per l’importo del contributo dovuto all’Agenzia europea dell’ambiente in base al presente accordo. Nel primo anno di calendario di partecipazione, il contributo della Lettonia Ł calcolato in proporzione al periodo che intercorre tra l’inizio della partecipazione e la fine dell’anno considerato. Negli anni successivi l’importo del con- tributo Ł quello fissato nel presente accordo.
5. Il contributo Ł denominato in euro e versato su di un conto in euro della Commissione europea.
6. La Lettonia Ł tenuta a versare il contributo che figura nella richiesta di fondi:
per quanto riguarda la parte a suo carico, entro il 1o maggio se la richiesta di fondi Ł inviata dalla Commissione entro il 1o aprile e comunque entro 30 giorni dalla data di invio di tale richiesta;
per quanto riguarda la parte a carico di Phare, entro il 1o maggio se i fondi corrispondenti sono stati inviati alla Lettonia entro tale data e comunque entro 30 giorni dalla data in cui i fondi le sono stati inviati.
7. Eventuali ritardi nel versamento del contributo comporteranno per la Lettonia il pagamento di interessi sull’importo arretrato a partire dalla prevista scadenza di pagamento. Il tasso di interesse Ł pari al tasso applicato alla data della scadenza dalla Banca centrale europea per le sue operazioni in euro, maggiorato di 1,5 punti percentuali.
ALLEGATO II
PROTOCOLLO
sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
CONSIDERANDO che, ai termini dell’articolo 28 del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, dette Comunità e la Banca europea per gli investimenti godono sul territorio degli Stati membri delle immunità e dei privilegi necessari all’assolvimento della loro missione,
HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni che sono allegate a detto trattato:
CAPO I
BENI, FONDI, AVERI E OPERAZIONI DELLE COMUNITÀ EURO- PEE
Articolo 1
I locali e gli edifici delle Comunità sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. I beni e gli averi delle Comunità non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudizia- ria senza autorizzazione della Corte di giustizia.
Articolo 2
Gli archivi delle Comunità sono inviolabili.
Articolo 3
Le Comunità, i loro averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.
I governi degli Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per l’abbuono o il rim- borso dell’importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili, quando le Comunità effettuino, per loro uso ufficiale, acquisti considere- voli il cui prezzo comprenda diritti e tasse di tale natura. Tuttavia l’applicazione di tali disposizioni non deve avere per effetto di falsare la concorrenza all’interno delle Comunità.
Nessuna esenzione Ł concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera rimunerazione di servizi di utilità generale.
Articolo 4
Le Comunità sono esenti da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all’importazione e all’esportazione, in ordine agli oggetti destinati al loro uso ufficiale; gli oggetti così importati non saranno ceduti a titolo oneroso o gratuito sul territorio del
paese nel quale sono stati importati, salvo che ciò non avvenga a condizioni accette al governo di tale paese.
Esse sono del pari esenti da ogni dazio doganale e da ogni divieto e restrizione all’importazione e all’esportazione in or- dine alle loro pubblicazioni.
Articolo 5
La Comunità europea del carbone e dell’acciaio può tenere divise qualsiasi e avere conti in qualunque valuta.
CAPO II
COMUNICAZIONI E LASCIAPASSARE
Articolo 6
Le istituzioni delle Comunità beneficiano, nel territorio di cia- scuno Stato membro, per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, del trattamento concesso da questo Stato alle missioni diplomatiche.
La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali delle istituzioni delle Comunità non possono essere censurate.
Articolo 7
1. I presidenti delle istituzioni delle Comunità possono rila- sciare ai membri ed agli agenti di dette istituzioni lasciapassare la cui forma Ł stabilita dal Consiglio e che sono riconosciuti dalle autorità degli Stati membri come titoli di viaggio validi. Xxxx lasciapassare sono rilasciati ai funzionari e agli agenti se- condo le condizioni stabilite dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità.
La Commissione può concludere accordi per far riconoscere tali lasciapassare come titoli di viaggio validi sul territorio di Stati terzi.
2. Tuttavia, le disposizioni dell’articolo 6 del protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità europea del carbone e dell’acciaio rimangono in vigore e si applicano ai membri ed agli agenti delle istituzioni che, all’entrata in vigore del presente trattato, sono in possesso del lasciapassare previsto da detto articolo sino all’applicazione delle disposizioni del precedente paragrafo.
CAPO III
MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO
Articolo 8
Nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro genere Ł apportata alla libertà di movimento dei membri del Parla- mento europeo che si recano al luogo di riunione del Parla- mento europeo o ne ritornano.
Ai membri del Parlamento europeo sono concessi in materia di dogana e di controllo dei cambi:
a) dal proprio governo, le stesse agevolazioni concesse agli alti funzionari che si recano all’estero in missione ufficiale tem- poranea,
b) dai governi degli altri Stati membri, le stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti di governi esteri in missione uf- ficiale temporanea.
Articolo 9
I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni.
Articolo 10
Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano:
a) sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese,
b) sul territorio di ogni altro Stato membro, dell’esenzione di ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.
L’immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.
L’immunità non può essere invocata nel caso di flagrante de- litto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l’immunità ad uno dei suoi membri.
CAPO IV
RAPPRESENTANTI DEGLI STATI MEMBRI CHE PARTECIPANO AI LAVORI DELLE ISTITUZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Articolo 11
I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori delle istituzioni delle Comunità, nonchØ i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l’esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d’uso.
Il presente articolo si applica ugualmente ai membri degli or- gani consultivi delle Comunità.
CAPO V
FUNZIONARI E AGENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Articolo 12
Sul territorio di ciascuno Stato membro e qualunque sia la loro cittadinanza, i funzionari ed altri agenti delle Comunità
a) godono dell’immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, con riserva dell’applicazione delle disposizioni dei trattati relative, da un lato, alle regole delle responsabilità dei funzionari ed agenti nei confronti delle Comunità e, dall’altro, alla competenza della Corte per deliberare in me- rito ai litigi tra le Comunità ed i loro funzionari ed altri agenti. Continueranno a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni.
b) nØ essi nØ i loro coniugi e i familiari a loro carico, sono sottoposti alle disposizioni che limitano l’immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri,
c) godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria o di cambio, delle agevolazioni usualmente ricono- sciute ai funzionari delle organizzazioni internazionali,
d) godono del diritto di importare in franchigia la propria mobilia ed i propri effetti personali, in occasione della loro prima immissione in funzione nel paese interessato, e del diritto di riesportare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali alla cessazione delle loro funzioni nel suddetto paese, fatte salve, nell’uno e nell’altro caso, le con- dizioni ritenute necessarie dal governo del paese in cui il diritto Ł esercitato,
e) godono del diritto di importare in franchigia la propria autovettura destinata al loro uso personale, acquistata nel paese della loro ultima residenza o nel paese di cui sono cittadini alle condizioni del mercato interno di tale paese, e di riesportarla in franchigia, fatte salve, nell’uno e nell’altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese interessato.
Articolo 13
Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, i funzionari e gli altri agenti delle Comunità saranno soggetti, a profitto di queste ultime, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalle stesse versati.
Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dalle Comunità.
Articolo 14
Ai fini dell’applicazione delle imposte sul reddito e sul patri- monio, dei diritti di successione, nonchØ delle convenzioni concluse fra i paesi membri delle Comunità al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e altri agenti delle Comu- nità, i quali, in ragione esclusivamente dell’esercizio delle loro funzioni al servizio delle Comunità, stabiliscono la loro resi- denza sul territorio di un paese membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell’entrata in servizio presso le Comunità, sono considerati, sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio fiscale, come tutt’ora domiciliati in quest’ultimo paese qualora esso sia membro delle Comunità. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, semprechØ non eserciti una propria attività professionale, nonchØ ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nel presente arti- colo e in loro custodia.
I beni mobili appartenenti alle persone di cui al comma pre- cedente e che si trovino nel territorio dello Stato di residenza sono esenti dall’imposta di successione in tale Stato; ai fini dell’applicazione di tale imposta essi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domicilio fiscale, fatti salvi i diritti degli Stati terzi e l’eventuale applicazione delle norme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo non si prendono in considerazione i domicili acquisiti soltanto a motivo dell’esercizio di funzioni al servizio di altre organiz- zazioni internazionali.
Articolo 15
Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Com- missione, stabilisce il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità.
Articolo 16
Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e pre- via consultazione delle altre istituzioni interessate, determina le categorie di funzionari ed altri agenti delle Comunità cui si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni degli articoli 12, 13 secondo comma e 14.
I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e altri agenti compresi in tali categorie sono comunicati periodicamente ai governi degli Stati membri.
CAPO VI
PRIVILEGI E IMMUNITÀ DELLE MISSIONI DI STATI TERZI ACCREDITATE PRESSO LE COMUNITÀ EUROPEE
Articolo 17
Lo Stato membro, sul cui territorio Ł situata la sede delle Comunità, riconosce alle missioni dei paesi terzi accreditate presso le Comunità le immunità e i privilegi diplomatici d’uso.
CAPO VII
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 18
I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concesse ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità esclusivamente nell’interesse di queste ultime.
Ciascuna istituzione delle Comunità ha l’obbligo di togliere l’immunità concessa a un funzionario o ad un altro agente ogni qualvolta essa reputi che ciò non sia contrario agli inte- ressi delle Comunità.
Articolo 19
Ai fini dell’applicazione del presente protocollo, le istituzioni delle Comunità agiranno d’intesa con le autorità responsabili degli Stati membri interessati.
Articolo 20
Gli articoli da 12 a 15 inclusi e l’articolo 18 sono applicabili ai membri della Commissione.
Articolo 21
Gli articoli da 12 a 15 inclusi e l’articolo 18 sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, al cancelliere e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia, senza pregiudizio delle disposizioni dell’articolo 3 del protocollo sullo statuto della Corte di giu- stizia, relative all’immunità di giurisdizione dei giudici e degli avvocati generali.
Articolo 22
Il presente protocollo si applica anche alla Banca europea per gli investimenti, ai membri dei suoi organi, al suo personale e ai rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai suoi lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto della Banca.
La Banca europea per gli investimenti sarà, inoltre, esente da qualsiasi imposizione fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonchØ dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la pro- pria sede. Parimente, il suo scioglimento e la sua liquidazione non comporteranno alcuna imposizione fiscale. Infine, l’attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni statutarie, non darà luogo all’applicazione di tasse sulla cifra di affari.
Articolo 23 (*)
Il presente protocollo di applica anche alla Banca centrale eu- ropea, ai membri dei suoi organi e al suo personale, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale eu- ropea.
La Banca centrale europea sarà, inoltre, esente da qualsiasi forma fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonchØ dalle varie formalità che tali operazioni po- tranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. L’at- tività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni dello statuto del Sistema europeo di banche centrali
e della Banca centrale europea, non darà luogo all’applicazione di tasse sulla cifra d’affari.
Le disposizioni di cui sopra, si applicano altresì all’Istituto mo- netario europeo. Il suo scioglimento e la sua liquidazione non comporteranno alcuna imposizione fiscale.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.
Fatto a Bruxelles, addì otto aprile millenovecentosessantacin- que.
Xxxx Xxxxx XXXXX Xxxx XXXXXXXXX
Xxxxxxx XXXXX XX XXXXXXXX
Xxxxxxxx XXXXXXX Xxxxxx XXXXXX
J. M. A. H. LUNS
(*) Articolo inserito dall’articolo 9, paragrafo 5, del trattato di Amster- dam.