Compensi per patti di non concorrenza deducibili anche in esercizi anteriori all’effettiva erogazione
Compensi per patti di non concorrenza deducibili anche in esercizi anteriori all’effettiva erogazione
(COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE di Vicenza, Sez. IX, Pres. Xxxxxxxxx, Est. Mazzucato - Sent.
n. 302 del 18 febbraio 2016, dep. il 17 marzo 2016)
Imposte sui redditi - Redditi di impresa - Componenti reddito d’impresa - Compensi relativi a patti di non concorrenza - Predeterminazione in accordo scritto - Xxxxxxxx e determinabilita` - Sussistenza
- Deducibilita` dal reddito di impresa - Ammissibilita` - Effettiva corresponsione - Irrilevanza
I compensi relativi a patti di non concorrenza, predeterminati in un accordo scritto, posseggono i requisiti di certezza e determinabilita` previsti dall’art. 109 T.U.I.R. e possono, quindi, essere dedotti dal reddito d’impresa ancorche´non ancora corrisposti.
(Oggetto della controversia: avviso di accertamento IRES (IRAP e IVA), anno 2009)
Svolgimento del processo
La societa` (...) ricorre contro l’Agenzia delle entrate - Dire- zione Provinciale di Vicenza, per l’impugnativa dell’avviso di accertamento n (...) prot. n. (...) notificato il 22/12/2014, reclamante somme per imposta sul reddito delle societa` - imposta regionale sulle attivita` produttive - imposta sul va- lore aggiunto, relative all’anno 2009.
I fatti:
In data 10/07/2014 l’Agenzia delle entrate ha avviato una verifica fiscale generale per l’anno di imposta 2009 nei con- fronti della (...) che svolge dal 1999, l’attivita` di fabbricazio- ne motori, generatori, trasformatori elettrici, finalizzata al riscontro del corretto adempimento della normativa fiscale. I Rilievi:
L’attivita` di controllo ha evidenziato rilievi di carattere fi-
scale con violazione dei principi normativi che regolano la determinazione del reddito d’impresa (T.U.I.R. n 917/86). Rilievi in materia di imposte dirette ed IRAP
1) C/to (...) “accantonamento Fondo patto di non concor- renza” Importo dedotto.
Nel conto, la societa` ha addebitato la quota annuale relati- va all’accantonamento del patto di non concorrenza ammi- nistratori (2), previsto con delibera assembleare del 20 no- vembre 2009.
Ripreso a tassazione in violazione del requisito della cer- tezza e inerenza dell’art. 109 T.U.I.R.
2) C/to (...) “Xxx.xx Fondo xxxx.xx rapporto TFM Ammini- stratori” Importo dedotto.
Nel conto, la societa` ha addebitato la quota annuale relati- va all’accantonamento del TFM (amministratori (2), previ- sto da delibera assembleare del 20/11/2009, garantita da versamenti di polizza assicurativa A.L.A.
Ripreso a tassazione in violazione del principio di compe- tenza ex art. 109 T.U.I.R.
3) C/to (...) “pubblicita`” Importo dedotto.
Nel conto, la ricorrente ha spesato due fatture di sponsoriz- zazione aventi per oggetto “primo acconto sponsorizzazio- ne Vs marchio stagione 2009 mondiale Superbike come da contratto” e “saldo sponsorizzazione vostro marchio stagio- ne mondiale 2009 superbike come da contratto”. Dagli ac- cordi contrattuali e dall’esame della documentazione pro- dotta si evincono delle incongruenze, quali la genericita`, la mancata indicazione degli spazi pubblicitari, e in termini qualitativi tra la sponsorizzazione e l’attivita` esercitata, tali da ritenere manifestamente antieconomica ed incongruen- te sul piano razionale.
Ripreso a tassazione in violazione del requisito di inerenza
ex art. 109 T.U.I.R.
Il ricorrente deduce in diritto e nel merito:
preliminarmente manifesta opposizione in ragione della inesistenza giuridica dell’atto impositivo per violazione del- l’art. 42 comma 1 - 3 del D.P.R. n. 600/1973 e art. 7 Legge
n. 212/2000 per carenza del potere dirigenziale del delegan- te ovvero di chi ha sottoscritto l’avviso di accertamento in mancanza della sua qualifica di dirigente.
Patto di non concorrenza: la ricorrente ha rispettato il con- tenuto dell’art. 2125 del c.c. indicando puntualmente gli aventi diritto, l’obiettivo ed il relativo compenso attribuito al componente del Consiglio di amministrazione, come previsto e spiegato nella lettera di intenti sottoscritta nel 2004, con cui si intende concedere un compenso straordi- nario da erogare solo a prestazione ultimata, cioe` dopo che l’amministratore abbia dimostrato il raggiungimento dell’o- biettivo di non concorrenza per il periodo quinquennio 2010-2014, compenso stabilito a priori e garantito da pri- xxxxx compagnia assicurativa.
Accantonamento TFM: l’Agenzia ha accolto sotto il profilo civilistico l’accantonamento, ma ritiene non sia stato rispet- tato il principio della “data certa” della relativa delibera,
trascurando che quando la societa` e` stata costituita, nello statuto sociale, e` stata prevista l’attribuzione del (...) per l’o- pera svolta dagli amministratori.
Sponsorizzazione: l’azienda non ha mai inteso sostenere un costo diverso dalla sponsorizzazione diretta/pubblicita` nei confronti del (...) e dello sport motociclistico ((...) ha per oggetto l’attivita` di partecipazione a gare motociclisti- che con la relativa assistenza tecnica, organizzativa, logisti- ca e pubblicitaria, nonche´ l’organizzazione sportiva e la di- vulgazione dello sport nel settore motociclistico).
Controdeduce l’Agenzia delle entrate in diritto circa l’inesi- stenza giuridica dell’atto per carenza del potere dirigenziale del delegante, ovvero di chi ha sottoscritto l’atto, precisan- do che firmatario dell’atto impugnato e` il (...) funzionario che appartiene alla carriera Direttiva come dimostrato in allegato 4-5-6.
Nel merito la ratio del patto di non concorrenza e` da ricer- carsi nella cautela che l’imprenditore pone in essere dalla possibilita` che alla cessazione del contratto di lavoro, il di- pendente con qualificate competenze tecniche e di un si- gnificativo Know how vada a prestare la propria attivita` a favore di aziende concorrenti.
Il patto di non concorrenza ai sensi dell’art. 108 comma 3 del D.P.R. n. 917/1986 e` deducibile nei limite della quota imputata a ciascun esercizio e la deduzione, mediante quo- te di ammortamento in contropartita al conto “altre immo- bilizzazioni Immateriali”, puo` avvenire solamente quando avviene il pagamento. La ripresa fiscale e` giustificata dal mancato pagamento nell’anno 2009. Lo statuto sociale al punto 18.3 si limita a richiamare l’art. 2390 del c.c. in meri- to a divieto generale di concorrenza che incombe sugli am- ministratori, ma nulla prevede in merito al patto di non concorrenza. Si e` ritenuto quindi, in assenza di un atto in cui vengono disciplinate le modalita` del patto di non con- correnza, (durata, luogo e corrispettivo pattuito) che non siano rispettate le previsioni dell’art. 109 del T.U.I.R. in me- rito alla deducibilita` dei costi.
Per quanto al (...) i premi pagati della polizza non costitui- scono un componente negativo di reddito, ma vanno conta- bilizzati tra le immobilizzazioni finanziarie, vista la loro natura di accumulo di provvista di fondi. Il (...) e` una in- dennita` che l’azienda corrisponde alla chiusura del rappor- to di collaborazione coordinata e continuativa con gli am- ministratori soggetto all’atto di pagamento a tassazione se- parata, purche´ risulti da “atto di data certa anteriore all’ini- zio del rapporto”. In mancanza l’eventuale quota accanto- nata a (...) risulta indeducibile e la liquidazione a favore dell’amministratore al momento della cessazione del rap- porto sara` sottoposta a tassazione ordinaria con deducibili- ta` per cassa. Nel caso della ricorrente non esiste alcun do- cumento avente data certa che disciplini il diritto all’inden- nita` anteriore alla data di costituzione del rapporto con gli amministratori. Si procede al recupero fiscale ritenendo violato il principio di competenza di cui all’art. 109 del T.U.I.R.
Per quanto ai costi di pubblicita` non inerenti per euro (...) prese in considerazione le successive argomentazioni e do- cumentazione, l’Ufficio ha derubricato te spese di pubblici- ta`, in spese di rappresentanza ed in applicazione dell’art. 108 D.P.R. n. 917/1986, deducibili nel periodo di sosteni- mento nei limiti del 1,3% dei ricavi e proventi della gestio- ne caratteristica, con una conseguente ripresa di euro 24.634,30; confermando la ripresa ai fini IVA, essendo l’im- posta indetraibile ex art. 00-xxx, x 0, xxxx. x, xxx X.X.X. x. 000/0000.
CONCLUSIONE DELLE PARTI
Il ricorrente:
in via pregiudiziale dichiarare l’inesistenza dell’avviso di accertamento per violazione dell’art. 42 commi 1 e 3 D.P.R. n. 600/1973;
ordinare la nullita` della materia motivo della ripresa fisca-
le; con vittoria di spese di lite. La resistente:
rigetto del ricorso e la conseguente condanna della societa` ricorrente al rimborso delle spese di giudizio.
Motivi della decisione
Va, preliminarmente, affrontata la questione della sotto- scrizione dell’atto. Al riguardo, l’Ufficio ha allegato il prov- vedimento con il quale il Direttore Provinciale della Agen- zia delle entrate ha disposto l’attribuzione delle deleghe di firma a funzionari dell’Ufficio, identificabili attraverso le ri- spettive qualifiche. Sul punto appare opportuno richiamare Cass. 9/1/2014, n. 220 (di cui e` cenno anche nella sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015), secondo cui “... al ri- guardo, appare sufficiente rilevare che questa Corte ha gia` puntualizzato, con affermazione di principio che non appa- re scalfita dalle considerazioni del ricorrente - che:
a) gli atti dell’Agenzia delle entrate non devono essere ne- cessariamente sottoscritti dal suo Direttore Generale sia perche´ l’art. 5, comma 1, del Regolamento di amministra- zione, approvato in attuazione del D.Lgs. n. 300/1999, art. 66, commi 2 e 3 (con Delib. Comitato direttivo 30 novem- bre 2000, n. 4), attribuisce agli Uffici locali le funzioni ope- rative dell’Agenzia ed in particolare, la gestione dei tributi, l’accertamento e la riscossione e la trattazione del conten- zioso, sia perche´ l’art. 6 dello Statuto dell’Agenzia, approva- to con delibera del Comitato direttivo 13 dicembre 2000 n. 6, attribuisce al Direttore Generale potere di delega (senza richiedere la qualifica dirigenziale del delegato), sia, infine, per la possibilita` di conferimento di tale delega all’interno degli Uffici finanziari...
b) che la provenienza dell’atto dall’Ufficio e la sua idoneita`
ad esprimerne la volonta` si presume, xxxxxx´ non venga pro- vata la non appartenenza del sottoscrittore all’Ufficio o, co- munque, l’usurpazione dei relativi poteri (cfr. Cass. 874/09).”.
Il dott. L. “impiegato della carriera Direttiva” agli effetti dell’art. 42 del D.P.R. n. 600/1973, ha ricevuto in data 17 aprile 2012, la delega del Direttore Provinciale di Vicenza a sottoscrivere gli avvisi di accertamento, in quanto Capo Uf- ficio Controlli, come si desume dal testo della delega e dal prospetto alia stessa allegato.
Tanto premesso, non essendosi verificata la sussistenza del- la condizioni di cui al punto b) della sentenza sopra ripor- tata, si ritiene che nessuna nullita` possa configurarsi.
Dunque e` stata rispettata, nell’emissione dell’avviso di ac- certamento impugnato, la prescrizione di cui all’art. 42 del
D.P.R. n. 600/1973.
I patti di non concorrenza vengono stipulati dalle imprese nei confronti di lavoratori dipendenti, amministratori ed agenti ed hanno la funzione di disciplinare l’attivita` di detti soggetti nel periodo successivo alla cessazione del rapporto intrattenuto con l’impresa, rispettivamente di: lavoro su- bordinato, collaborazione coordinata e continuativa e agenzia.
Nel caso di rapporto diverso da quello di lavoro subordina- to, gli accordi di non concorrenza sono disciplinati dall’art. 2596 c.c. in base al quale il patto che limita la concorrenza:
- deve essere provato per iscritto, e` valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attivita`, non puo` eccede la durata di un quinquennio.
A differenza dell’art. 2125, c.c. l’art. 2596 non richiede che sia previsto obbligatoriamente un corrispettivo a fronte del-
la stipula del patto di non concorrenza, per cui nel caso di amministratori ed agenti il patto puo` essere anche privo di corrispettivo specifico. La previsione di un corrispettivo a carico della societa` proponente, quale controprestazione dell’obbligo di non concorrenza assunto, viene dunque ri- messo agli accordi tra le parti.
Dubbi sul fatto che le somme erogate a fronte di patti di non concorrenza siano caratterizzate da una utilita` plurien- nale e dunque debbano essere iscritte tra le immobilizza- zioni immateriali sottoposte ad ammortamento, come so- stiene l’Ufficio finanziario.
Le immobilizzazioni immateriali sono normalmente carat- terizzate dalla mancanza di tangibilita`:
per questo vengono definite “immateriali”. Esse sono costi- tuite da costi che non esauriscono la loro utilita` in un solo periodo, ma manifestano i benefici economici lungo un ar- co temporale di piu` esercizi. Esse sono costituite da: oneri pluriennali, beni immateriali, avviamento, immobilizzazio- ni immateriali in corso e acconti.
I benefici economici futuri derivanti da un’immobilizzazio- ne immateriale includono i proventi originati dalla vendita di prodotti o servizi, i risparmi di costo o altri benefici deri- vanti dall’utilizzo dell’attivita` immateriale da parte della so- cieta`...
Gli oneri pluriennali sono costi che non esauriscono la loro utilita` nell’esercizio in cui sono sostenuti, e sono diversi dai beni immateriali e dall’avviamento. Gli oneri pluriennali generalmente hanno caratteristiche piu` difficilmente deter- minabili, con riferimento alla loro utilita` pluriennale, ri- spetto ai beni immateriali veri e propri. Essi comprendono i costi di impianto e di ampliamento, i costi della ricerca applicata e i costi di sviluppo, i costi di pubblicita` e altri co- sti simili che soddisfano la definizione generale di onere pluriennale.
Non vi e` alcuna ragione perche´ tale costo sia da trattare co-
me immobilizzazione immateriale e quali siano i principi economici per la sua collocazione a stato patrimoniale, non provocando nessun provento positivo pluriennale di derivazione da vendita di prodotti, carente anche della cor- relazione costi/ricavi. (Il principio di correlazione costo ri- cavo e` strettamente connesso, per concetto e per pratica, al principio di competenza. Di fatto “i ricavi devono essere imputati all’esercizio in cui sono conseguiti in senso econo- mico, ossia quando avviene lo scambio con i terzi; i costi assumono rilievo quando sono realizzati i ricavi che contri- buiscono a produrre” (X. Xxxxxxx, Istituzioni di diritto tri- butario - 2 parte speciale, nona ed., pag. 103).
E` la contropartita di un comportamento che dovra` tenere
l’amministratore secondo i principi espressi dagli artt. 2125/2596 c.c. e come tale deducibile dal reddito civilistico e conseguentemente fiscale (principio di derivazione), salvo diventare componente positivo di reddito, nel momento in cui il comportamento dell’amministratore non sia confor- me al “patto firmato”. Infatti i corrispettivi dovuti alia ces- sazione del periodo per gli obblighi di non concorrenza pattuiti potrebbero essere considerati di esistenza certa al momento della stipula del patto (ancorche´ non corrisposti) in quanto derivanti da un accordo scritto vincolante tra le parti, nonche´ oggettivamente determinabili in quanto stabi- liti nell’accordo in misura fissa.
Il Trattamento di fine mandato e` una indennita` corrisposta agli amministratori in occasione della cessazione del loro incarico ed equiparabile di fatto ad una sorta di emolumen- to differito. Per gli amministratori la previsione di un dirit- to di trattamento di fine mandato e` demandata all’assem- blea (art. 1364 c. 1 n. 3 c.c.) allo statuto societario /art. 2389 c. 1 c.c. o in ogni caso ad un accordo fra soci.
Dal punto di vista contabile la rilevazione del trattamento di fine mandato deve avvenire nel rispetto del principio di competenza di cui all’art. 2423-bis del Codice civile. In tale ottica deve essere istituito un apposito fondo di fine man- dato dove saranno appostate le quote maturate in ogni esercizio.
Il fondo per il trattamento di fine mandato confluira` nel
passivo dello Stato Patrimoniale alla voce B.1. (Fondi per rischi e oneri, per trattamenti di quiescenza e simili), men- tre l’accantonamento costituisce per il soggetto erogante un costo, da rilevare in conto economico alla voce B.7. tra i costi per servizi.
La scrittura da effettuare, ogni esercizio, e` la seguente:
Accantonamento per XXXXXX
Xxxxx XXXXXX
Con riferimento, invece, alla disciplina fiscale per la societa` erogante, l’art. 105, comma 4, del T.U.I.R., dispone che le quote accantonate al fondo per l’indennita` di fine rapporto sono deducibili in ciascun esercizio per la quota maturata; in sostanza, il legislatore fiscale dispone che si debba segui- re per la deducibilita` fiscale il principio di competenza.
La deducibilita` fiscale per competenza e` tuttavia sottesa al rispetto di una condizione, ossia che il diritto a percepire tale indennita` derivi da atto con data certa anteriore all’ini- zio del rapporto. In merito, non c’e` alcun dubbio che la so- cieta` ricorrente possa dedurre gli accantonamenti per com- petenza: il diritto all’indennita` di fine mandato e` presente in statuto (atto pubblico con data certa), oltre che risultan- te dal “pagamento di polizza assicurativa” i cui premi tro- vano conferma nella contabilita` (fatto accertato dall’Agen- zia).
Da segnalare da ultimo che non sussistono dubbi in merito alla possibilita` per la societa` di portare “costi” in termini di quote deducibili integralmente dal reddito di impresa, gli accantonamenti operati ai sensi dell’art. c 105 c 4 del
T.U.I.R. Di contro i premi relativo alla polizza assicurativa stipulata dalla societa` per dotarsi dei mezzi finanziari ne- cessari al pagamento del (. ) non rappresentano costi d’e-
sercizio ma poste finanziarie da allocare all’attivo dello sta- to patrimoniale quali crediti nei confronti della compagnia di assicurazione.
Il ricorso appare inoltre fondato, quanto alle contestazioni relative alle spese di sponsorizzazione, riguardo alle quali l’Ufficio non riconosce il legame logico tra l’attivita` dell’a- zienda sponsorizzante e la promozione dedotta, non ravvi- sando, nel caso di specie, la finalita` incremento commer- ciale dell’attivita` esercitata dalla societa` ricorrente, sia in considerazione di detta attivita` (La T.P. srl fabbrica mac- chine per la trasformazione di energia elettrica e reattan- ze), sia perche´ appare evidente che in base alta tipologia dei prodotti commercializzati i clienti di riferimento non possano essere privati. Tuttavia, le asserzioni sopra riferite non sembrano trovare conforto logico, posto che si fondo- no sul non condivisibile assioma che la tipologia dell’attivi- ta` esercitata dalla societa` ricorrente non possa trovare si- gnificativo riscontro commerciale a seguito di siffatta atti- vita` pubblicitaria e sul presupposto che appare inverosimi- le che gli spettatori abituali delle manifestazioni sportive in questione siano operatori commerciali dell’industria relati- va alia trasformazione dell’energia elettrica.
In giurisprudenza e` stato osservato che pur in presenza di una stretta relazione con l’oggetto sociale “… rientra nel li- bero arbitrio dell’imprenditore l’applicazione delle strategie commerciali attraverso le quali raggiungere profitti sempre piu` accresciuti, sopra tutto, allorquando i risultati gestiona- li raggiunti giustificano e/o permettono la realizzazione pratica di costose strategie. ”.
“Comm. Trib. Reg. Sicilia sentenza 132 luglio 2004 n 14/2014”.
Le spese di rappresentanza attengono all’immagine dell’im- presa, al suo prestigio e alle sue generiche possibilita` di crescita. Le spese di pubblicita` riguardano direttamente o indirettamente il prodotto, e mirano senza mezzi termini al fatturato. Puo` trattarsi di spese di pubblicita` c.d. diretta at- traverso le quali con l’aiuto dei media e` diffusa tra i poten- ziali consumatori l’immagine del prodotto commercializza- to, o dei servizi erogati dalla societa`; puo` trattarsi di spese di pubblicita` cd indiretta il cui oggetto non e` rappresentato dai prodotti dai servizi tipici dell’impresa, bens`ı dal mar- chio, il quale a sua volta evoca (indirettamente) i citati beni o i citati servizi.
Ovviamente le spese di pubblicita` devono essere inerenti, ma inerenza non significa che certamente tali spese genere- ranno maggiori proventi e produrranno per conseguenza un aumento del fatturato; non e` richiesta la dimostrazione del nesso di causalita` tra le spese pubblicitarie e maggiori vendite, oppure tra di pubblicita` e incremento delle eroga- zioni dei servizi.
Le considerazioni espresse sono sufficienti per accogliere il ricorso del contribuente. La specificita` delle questioni trat- tate e la presenza di correnti di pensiero contrarie, giustifi- ca la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; compensa le spese.
Commento
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx (*) e Xxxxxx Xxxxx (**)
Nella sentenza n. 302 del 17 marzo 2016 i giudi- ci vicentini affrontano il tema della qualificazio- ne fiscale dei compensi previsti nel caso in cui l’azienda stipuli, con gli amministratori, un pat- to di non concorrenza.
Se, invero, e` pacifica la deducibilita` dal reddito d’impresa delle somme previste quale compenso del citato patto, restano ad oggi incerte la quali- ficazione delle stesse ed in particolare le moda- lita` di ripartizione del costo in uno o piu` eserci- zi di imposta.
Secondo il Codice civile, art. 2596, il patto che limita la concorrenza con gli amministratori “deve essere provato per iscritto. Esso e` valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attivita` e non puo` eccedere la durata di cinque anni”.
Come si evince dal tenore letterale della norma, non viene espressamente previsto il pagamento di una somma quale compenso per la stipula del patto in esame (1).
E` evidente come le modalita` di deducibilita` del-
la stessa siano legate alle differenti possibilita` di accordo in merito alla sua erogazione.
Il compenso eventualmente previsto per l’obbli- go di non concorrenza potra` infatti essere versa- to:
- ratealmente durante il rapporto di mandato;
- integralmente alla cessazione del rapporto;
- ratealmente durante il periodo di vincolo;
- integralmente al termine del periodo di vinco- lo.
Per quanto riguarda le prime tre ipotesi sara` ne- cessario, ai fini fiscali, distinguere il caso in cui la societa` abbia deciso di capitalizzare tale co- sto dal caso in cui non abbia effettuato tale ca- pitalizzazione.
Nella prima ipotesi le quote di ammortamento saranno deducibili dal reddito d’impresa nei li- miti della quota imputabile a ciascun esercizio. Al contrario, nel secondo caso, il corrispettivo sara` deducibile nell’esercizio di competenza poiche´ possiede i necessari requisiti della cer- tezza, determinabilita` ed inerenza.
Nella fattispecie portata innanzi ai giudici vi- centini l’azienda si era impegnata al versamento del compenso solo “a prestazione ultimata, cioe` dopo che l’amministratore abbia dimostrato il raggiungimento dell’obiettivo di non concorren- za per il periodo quinquennio 2010-2014.”. Si tratta dunque dell’ultima delle ipotesi preceden- temente prospettate e cioe` del caso in cui il pa- gamento avvenga, integralmente, al termine del periodo di vincolo.
L’azienda aveva dunque iniziato ad accantona- re, al “fondo patto di non concorrenza ammini- stratori”, la quota annuale relativa al compenso gia` nell’anno 2009; compenso stabilito a priori e
(*) Professore aggregato presso l’Universita` di Trento. (**) Avvocato in Bologna.
(1) Il patto di non concorrenza puo` essere stipulato anche
con riferimento ai lavoratori dipendenti. In questo caso l’art. 2125 c.c. lo definisce come l’accordo “con il quale si limita lo
svolgimento dell’attivita` del prestatore di lavoro per il tempo successivo alla cessazione del contratto”. Viene pero`, in questo caso, espressamente stabilito che debba essere previsto un cor- rispettivo a favore del lavoratore dipendente.
garantito da una primaria compagnia assicura- tiva (2).
L’Agenzia delle entrate aveva provveduto al re- cupero a tassazione poiche´ “ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986 (3) ... la deduzione, mediante quota di ammortamento in contropartita al conto ‘altre immobilizzazioni immateriali’ puo` avvenire solamente quando av- viene il pagamento”; pagamento previsto solo al termine del periodo di vincolo e, dunque, nel- l’anno 2014.
I giudici tributari hanno censurato tale imposta- zione ritenendo invece che sussistessero i requi- siti di certezza e determinabilita` che consentiva- no la deducibilita` ai fini civilistici e, conseguen- temente, anche a quelli fiscali.
Tale certezza e determinabilita` sono una conse- guenza diretta dalla stipulazione del patto an- che se quest’ultimo rimanda ad un momento successivo l’erogazione.
E` di tutta evidenza come il ragionamento segui-
to dalla Commissione tributaria provinciale di Vicenza, che subordina la deducibilita`, anche in esercizi diversi da quelli in cui e` effettivamente avvenuta l’erogazione, alla semplice stipula di un patto scritto che determini il compenso do- vuto, potra` essere applicato, non solo ad un ac- cordo con gli amministratori, ma anche ad ac- cordi similari aventi quali controparti i dipen- denti o gli agenti.
(2) Puo`, infatti, accadere che, per garantirsi la provvista ne- cessaria all’erogazione del compenso previsto per l’assunzione dell’obbligo di non concorrenza, l’azienda stipuli una polizza assicurativa. Tale polizza potrebbe essere stipulata, cumulati- vamente, anche in relazione al trattamento di fine mandato. In questo caso il pagamento dei premi effettuato dalla societa` al- l’assicurazione non sara` qualificabile come costo bensı` come
credito. Sul punto vedasi Gallio, “Trattamento contabile e fi- scale del corrispettivo pagato al dipendente per un patto di non concorrenza”, in il fisco, n. 14/2001, pag. 5300.
(3) Seppur in una fattispecie parzialmente diversa, ma sem- pre relativamente ad un patto di non concorrenza e all’applica- zione dell’art. 108, comma 3, si veda Comm. trib. prov. di Mila- no, 8 maggio 2012, n. 79.