ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
Città di Cirié
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
Il Comune di Ciriè
Comune di Ciriè (di seguito denominato anche “Comune”), con sede legale in Cirié, Corso Martiri della Libertà 33 - CF 83000390019, in persona del Sindaco Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx di Castellazzo;
E
L’Agenzia per l’Italia Digitale
Agenzia per l'Italia Digitale (di seguito denominata anche “Agenzia”), con sede legale in Roma, Viale Xxxx n. 43 - CF 97735020584, in persona del Direttore Generale Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx;
di seguito denominate, anche, congiuntamente “Parti” e singolarmente “Parte”
Premesse
- VISTO l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., che prevede la possibilità per le pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che istituisce l’Agenzia per l’Italia Digitale;
- VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che definisce l’organizzazione e gli obiettivi dell’Agenda digitale italiana;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005. n. 82 e s.m.i, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
- VISTO in particolare l’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005. n. 82, il quale prevede che le pubbliche amministrazione e i gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza sono tenuti, a far data dal 1° giugno 2013, ad accettare i pagamenti ad essi spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- VISTO in particolare l’articolo 23-ter, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005. n. 82, il quale stabilisce che sulle copie analogiche di documenti amministrativi informatici può essere apposto a stampa, sulla base dei criteri definiti con linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale, un contrassegno tramite il quale è possibile ottenere il documento informatico ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della sua copia analogica;
- VISTA la circolare dell’Agenzia per l’Italia Digitale n. 62 del 30 aprile 2013 recante le “Linee guida per il contrassegno generato elettronicamente ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 5 del Codice dell’amministrazione digitale”, con la quale sono definite le modalità tecniche di generazione, apposizione e verifica del contrassegno riportato elettronicamente in formato stampa sulla copia analogica del documento amministrativo informatico originale;
- CONSIDERATO che l’utilizzo del contrassegno elettronico (definito anche con sinonimi quali timbro digitale, codice bidimensionale o glifo) soddisfa la specifica esigenza di produrre in via telematica la copia analogica del documento amministrativo informatico su postazione non presidiata da un funzionario della pubblica amministrazione;
- VISTO in particolare l’articolo 69, rubricato “Riuso dei programmi informatici”, del decreto legislativo 7 marzo 2005. n. 82, il quale stabilisce che “le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno obbligo di darli in formato sorgente, completi della documentazione disponibile, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni che li richiedono e che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni”;
- CONSIDERATO che l’Agenzia per l’Italia Digitale è preposta alla realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana ed esercita le sue funzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni allo scopo di promuovere la diffusione delle tecnologie digitali nel Paese e la razionalizzazione della spesa pubblica;
- VISTO lo Statuto del Comune di Ciriè approvato con deliberazione del consiglio comunale
n. 20 del 19 marzo 2001 e modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 14 del 28 febbraio 2011;
- CONSIDERATO che il Comune di Ciriè ha realizzato uno sportello “unico” e polifunzionale, con l’obiettivo, attraverso la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, di migliorare e potenziare i servizi resi agli utenti;
Tutto ciò premesso e considerato, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 (Premesse)
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (di seguito denominato “Accordo”) e si intendono qui integralmente trascritte.
2. Per quanto non espressamente previsto il presente Accordo è regolato dalle leggi della Repubblica Italiana.
Art. 2 (Oggetto dell’Accordo)
1. Con il presente Accordo le Parti convengono di collaborare apportando ciascuna le rispettive competenze nell’ambito delle attività oggetto del presente Accordo. A tal fine:
a) il Comune di Ciriè si impegna a partecipare alle attività connesse alla sperimentazione delle procedure di riscossione offerte dal Nodo dei Pagamenti per consentire a cittadini e imprese il pagamento di somme a favore del Comune, in attuazione di quanto previsto all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e previa sottoscrizione con l’Agenzia dello specifico protocollo, in coerenza con quanto indicato all’articolo 4 del presente Accordo;
b) l’Agenzia per l’Italia Digitale supporta il Comune di Ciriè nella individuazione delle tipologie di documenti su cui apporre il contrassegno elettronico, definito dalla Circolare dell’Agenzia n. 62/2013, nell’ambito della soluzione dello sportello virtuale dei servizi per i cittadini e le imprese già adottata dal Comune;
c) le Parti si impegnano ad effettuare un’analisi metodologico organizzativa delle procedure adottate dal Comune di Ciriè finalizzata alla individuazione di soluzioni organizzative e tecniche per la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi dei Comuni di dimensioni comparabili;
d) l’Agenzia per l’Italia Digitale, con il supporto del Comune di Ciriè, promuove anche presso altre realtà comunali la diffusione dei risultati dell’analisi di cui alla lettera c) del presente articolo.
2. L’Agenzia per l’Italia Digitale è disponibile a valutare la richiesta dal parte del Comune di Ciriè di inserimento nel “Catalogo Progetti di Riuso” delle soluzioni di proprietà del Comune già realizzate o di prossima realizzazione.
3. Il presente Accordo si intende senza alcun obbligo di esclusiva, per cui le Parti potranno agire nel medesimo ambito singolarmente o in partnership con altri soggetti ai sensi dell’articolo 5 del presente Accordo.
Art. 3
(Gestione della collaborazione)
1. Ciascuna Parte nomina un proprio Referente con il compito di concordare le modalità operative di attuazione del presente Accordo e coordinare lo svolgimento delle relative attività.
2. In particolare la dottoressa Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxx è stata individuata quale referente per l’Agenzia.
3. In particolare la signora Xxxxxx Xxxxxxx Xxx è stata individuata quale referente per il Comune di Ciriè.
4. Le Parti si impegnano a darsi reciproca e tempestiva comunicazione circa l’eventuale sostituzione dei Referenti per l’attuazione del presente Accordo.
Art. 4
(Atti convenzionali specifici)
1. Per particolari programmi/azioni, individuati dal Comitato e/o su richiesta delle Parti, potranno essere predisposti specifici Atti convenzionali o Protocolli da sottoscriversi dalle Parti.
2. Gli atti conterranno, tra l’altro, i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci delle Parti, l’articolazione delle azioni in cui si sviluppa il presente Accordo, i tempi di esecuzione e la ripartizione dei costi nonché delle responsabilità tra i partecipanti.
3. Resta inteso che la sottoscrizione di ciascun atto è rimessa alla libera scelta di ciascuna delle Parti, effettuata sulla base dei rispettivi poteri decisionali interni.
Art. 5
(Partecipazione di altre amministrazioni o enti pubblici)
1. Le Parti si impegnano a promuovere la partecipazione della Pubblica Amministrazione alle attività oggetto del presente Accordo.
2. Le Parti potranno individuare altre Pubbliche Amministrazioni che intendono collaborare per il raggiungimento degli obiettivi definiti negli atti convenzionali specifici.
3. La disponibilità di ciascuna Amministrazione in tal senso sarà oggetto di apposito atto da stipularsi tra la singola Parte e l'Amministrazione stessa. Ciascuna delle Parti darà tempestiva notizia all’altra Parte di tale stipula.
Art. 6 (Durata)
1. Il presente Accordo avrà durata di 3 (tre) anni, a decorrere dalla sua sottoscrizione.
2. L’Accordo potrà essere rinnovato con atto scritto tra le Parti, salvo facoltà di recesso di ciascuna di esse, ai sensi dell’articolo 8 del presente Accordo.
Art. 7 (Modifiche dell’Accordo)
1. Qualora si verificasse la necessità di ampliare e/o modificare i modi e termini della collaborazione sancita con il presente Accordo, le modifiche al medesimo dovranno essere previamente concordate tra le Parti e rivestire forma scritta.
Art. 8 (Recesso)
1. Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta all’altra Parte con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.
2. In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano altrimenti.
Art. 9 (Riservatezza)
1. Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità. Ciascuna delle Parti si impegna a non portare a conoscenza di terzi dati, informazioni, documenti, il know-how e le notizie di carattere riservato che le stesse si scambieranno riguardanti l'altra Parte o di cui dovessero venire a conoscenza, a qualunque titolo, in ragione dello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo.
2. Restano escluse le informazioni, i dati, le notizie e le decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso delle Parti da cui tali dati provengano.
3. Ciascuna delle Parti si impegna, altresì, a non eseguire copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere di documenti riguardanti l'altra Parte, dei quali sia eventualmente venuta in possesso.
4. L’eventuale diffusione verso terzi o iniziative di comunicazione o pubblicitarie del presente Accordo e/o dei progetti intrapresi o realizzati sulla base dello stesso dovranno essere previamente concordati dalle Parti.
Art. 10 (Pubblicità)
1. A decorrere dalla sottoscrizione del presente Accordo, ciascuna delle Parti autorizza l'altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni.
Art. 11 (Proprietà intellettuale)
1. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia già titolare una Parte all’atto della stipula del presente Accordo, ad esempio, relativo a marchi commerciali, registrati e non, marchi di servizio, insegne e/o altri segni distintivi, nonché software e/o programmi informatici, resta nella piena titolarità della Parte stessa.
2. Laddove la Parte titolare del diritto di proprietà intellettuale, nell’ambito del presente Accordo consenta all’altra Parte l’uso degli stessi marchi commerciali, registrati e non, marchi di servizio, insegne e/o di altri segni distintivi, nonché software e/o programmi informatici, tale concessione in uso non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza o diritto in capo all’altra Parte , salvi i casi in cui il trasferimento di tale licenza o diritto sia espressamente previsto dagli Atti convenzionali di cui all’articolo 4 del presente Accordo.
3. Fatto salvo il diritto morale degli autori a essere riconosciuti tali, la proprietà delle conoscenze e dei risultati derivanti delle attività svolte in comune nell'ambito del presente Accordo e degli atti convenzionali specifici da esso derivanti saranno di proprietà del Comune e dell’Agenzia in quote uguali, con possibilità in capo a ciascuna Parte di utilizzarli liberamente ed autonomamente nell'ambito dei propri compiti istituzionali.
Art. 12 (Trattamento dei dati personali)
1. Le Parti consentono al trattamento dei loro dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente Accordo.
2. Nell’ambito del trattamento dei dati personali connessi all’espletamento delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel pieno rispetto delle disposizioni dettate del citato decreto legislativo n. 196/2003 in qualità di Titolari autonomi.
3. Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dagli articoli 32 e ss. del decreto legislativo n. 196/2003 e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o si accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.
Art. 13 (Spese e oneri)
1. Fermo restando quanto sarà previsto dagli Atti convenzionali specifici di cui all’articolo 4 del presente Accordo, i rapporti di collaborazione istaurati ai sensi del presente Accordo avverranno a titolo gratuito tra le Parti.
2. Eventuali oneri o spese afferenti eventuali collaboratori e consulenti di cui le Parti dovessero decidere di avvalersi per l’attuazione del presente Accordo saranno ripartiti tra le stesse sulla base delle previsioni contenute nei singoli Atti convenzionali.
3. Resteranno a carico di ciascuna Parte le spese e gli oneri eventualmente sostenuti per l’attività da essa direttamente svolta in attuazione del presente Accordo.
Art. 14 (Foro competente)
1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione al presente Accordo e degli atti convenzionali specifici derivanti dal medesimo, ivi espressamente incluse quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
Per il Comune di Ciriè Il Sindaco
Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx di Castellazzo
Per l’Agenzia per l’Italia Digitale Il Direttore Generale
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx