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PROCEDURA SELETTIVA COMPARATIVA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PIENO DELLA DURATA MASSIMA DI 30 MESI DI VENTI UNITÀ DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE, CON VARI PROFILI, DA INQUADRARE NELLA CATEGORIA B, POSIZIONE ECONOMICA F3, PRESSO LA SCUOLA NAZIONALE DELL’AMMINISTRAZIONE – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SEGRETARIO GENERALE
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il “Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, recante norme regolamentari sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
VISTO il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n.150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTA la legge 19 giugno 2019, n.56, recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”;
VISTA la legge 28 marzo 1991, n.120, concernente norme in favore dei privi della vista per
l’ammissione ai pubblici concorsi;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113, e in particolare l’art. 3, comma 4-bis, concernente i disturbi specifici di apprendimento;
VISTO il decreto 12 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilità, concernente le modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento ai sensi dell’art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
VISTI i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216, recanti rispettivamente, “Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica”, e “Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246”;
VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;
VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n.79, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;
VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, come modificato e integrato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
VISTO, in particolare, l’articolo 13, commi 2-ter e segg., del citato decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, che prevede la possibilità per la Scuola Nazionale dell’Amministrazione di avvalersi, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato fino al 31 dicembre 2026, previo svolgimento di selezioni pubbliche comparative, di un contingente di venti unità di personale della categoria B, posizione economica F3, di cui dieci unità per le attività di supporto alla didattica e dieci unità per le attività di supporto alla gestione amministrativa;
VISTO l’articolo 35-quater, comma 3-bis, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui “Fino al 31 dicembre 2026, in deroga al comma 1, lettera a), i bandi di concorso per i profili non apicali possono prevedere lo svolgimento della sola prova scritta”;
VISTO l’accordo sindacale del 19 dicembre 2005 e successive integrazioni per la definizione del nuovo ordinamento professionale del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri contenente il sistema di classificazione dei profili professionali del personale dell’Amministrazione;
VISTA la nota prot. DIP-0063243-P del 19 dicembre 2023 con cui la Presidenza del Consiglio dei ministri autorizza la gestione della presente procedura direttamente a cura della SNA;
VISTA la nota prot. SNA-0000028-P del 3 gennaio 2024 con cui la SNA ha effettuato la comunicazione di cui all’articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il riscontro prot. DFP-0000549-P del 4 gennaio 2024;
VISTO il Piano integrato di organizzazione e attività della Presidenza del Consiglio dei ministri (PIAO 2024-2026) approvato il 30 gennaio 2024;
VISTO il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri;
SENTITO il Presidente della SNA;
DECRETA
Art. 1 - Posti messi a bando
1. È indetta una procedura selettiva comparativa, per esami, per il reclutamento a tempo determinato e pieno di complessive 20 (venti) unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nella categoria B, posizione economica F3, del CCNL per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, così suddivise:
- n. 10 unità per il profilo di Assistente di settore tecnologico (Codice AST/B);
- n. 10 unità per il profilo di Assistente amministrativo contabile (Codice AAC/B).
2. Il suddetto personale verrà assunto con contratto della durata massima di 30 mesi e, comunque, tale da non oltrepassare il 31 dicembre 2026, e assegnato alla SNA per il supporto ai compiti della Scuola in materia di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, alle procedure concorsuali che la Scuola svolge e alle funzioni di reingegnerizzazione dei processi di lavoro.
Art. 2- Requisiti per l’ammissione
1. Per l’ammissione alla procedura selettiva sono richiesti i seguenti requisiti, che devono essere posseduti sia alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione che al momento dell’assunzione in servizio:
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; possono altresì partecipare i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero i cittadini di Paesi Terzi, che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i soggetti di cui all’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
b) avere un’età non inferiore a diciotto anni;
c) essere in possesso del titolo di studio di seguito indicato: diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto.
I candidati in possesso del titolo di studio rilasciato da un Paese dell’Unione europea o da uno Paese terzo sono ammessi alla prova selettiva, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell’istruzione, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, oppure sia stata attivata la procedura di equivalenza. Il candidato è ammesso con riserva alla prova selettiva in attesa dell’emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. In ogni caso, qualora il titolo straniero sia stato riconosciuto equipollente, sarà cura del candidato dimostrare l’equipollenza allegando alla domanda il provvedimento che la riconosce;
d) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui la procedura selettiva si riferisce. Tale requisito sarà accertato prima dell’assunzione all’impiego;
e) godimento dei diritti civili e politici;
f) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
g) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento in forza di norme di settore e di non essere stati licenziati per le medesime ragioni o per motivi disciplinari da altro impiego pubblico, di non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l’impiego o sottoscritto il contratto individuale di lavoro mediante produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, o, comunque, con mezzi fraudolenti;
h) non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una Pubblica Amministrazione;
i) per i candidati di sesso maschile, avere una posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana;
j) essere in possesso della condotta incensurabile ai sensi dell’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. L’amministrazione si riserva di provvedere d’ufficio all’accertamento dei requisiti e delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.
3. I candidati sono ammessi a partecipare alla prova selettiva con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti.
4. In caso di difetto dei requisiti prescritti, l’amministrazione può disporre, in ogni momento, l’esclusione dalla procedura selettiva con provvedimento motivato.
Art. 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda
1. Il presente bando sarà pubblicato sul Portale «inPA» - disponibile all’indirizzo internet: xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx - e sul sito istituzionale della Scuola Nazionale dell’Amministrazione https:// xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx-xx-xxxxxxxx/.
2. Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione alla procedura selettiva esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il format di candidatura sul Portale «inPA» - disponibile all’indirizzo internet: «xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx» - previa registrazione del candidato sullo stesso Xxxxxxx. Per la partecipazione alla procedura selettiva il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o di un domicilio digitale. La registrazione, la compilazione e l’invio on-line della domanda devono essere completati entro le 23:59 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando sul Portale «inPA». Xxxxxxx accettate esclusivamente le domande inviate prima dello spirare di tale termine perentorio.
3. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione alla procedura selettiva sarà certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile al termine della procedura di invio dal Portale
« inPA». Allo scadere del termine ultimo per la presentazione della domanda, il Portale non consentirà l’accesso alla procedura di candidatura e l’invio della domanda di partecipazione. Ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si
terrà conto unicamente dell’ultima domanda inviata in ordine cronologico, intendendosi le precedenti revocate in modo integrale e definitivo, nonché prive d’effetto.
4. È possibile candidarsi per uno solo dei profili messi a bando di cui al precedente articolo 1, comma 1.
Art. 4 - Domanda di partecipazione e comunicazioni con i candidati
1. I candidati sono tenuti a dichiarare negli spazi del format di presentazione della domanda, a pena di esclusione, l’effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo autocertificati, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
- il profilo per il quale ci si candida;
- cognome e nome, data e luogo di nascita;
- codice fiscale e residenza, con l’esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale;
- cittadinanza: se cittadini italiani nati all’estero, il comune italiano nei cui registri è stato trascritto l’atto di nascita;
- il godimento dei diritti civili e politici: se cittadino italiano, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; se cittadini stranieri, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza (ad eccezione dei candidati titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria);
- di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;
- di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione e di non avere procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza; coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
- di essere in possesso del requisito della condotta incensurabile previsto dall’art. 35, comma 6, decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
- di essere in possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui la selezione si riferisce;
- di possedere il titolo di studio richiesto come requisito di ammissione dall’art. 2 del bando, con l’indicazione esplicita della tipologia di titolo, della data di conseguimento, della votazione riportata, dell’istituto che lo ha rilasciato, nonché gli estremi dell’eventuale provvedimento di equiparazione;
- di essere portatore/portatrice di handicap in relazione al quale ha necessità, ai sensi della legge n. 104/1992, di ausili e/o tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove concorsuali, con espressa e
specifica richiesta degli stessi; è fatto comunque salvo il requisito dell’idoneità fisica, di cui all’art. 2, comma 1, lettera d) del presente avviso. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà all’Amministrazione di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta;
- di essere soggetto con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e fare esplicita richiesta di voler usufruire dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza che dovrà essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà all’Amministrazione di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta. L’adozione delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell’esame obiettivo di ogni specifico caso, e comunque nell’ambito delle modalità individuate dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le disabilità del 9 novembre 2021;
- per i candidati di sesso maschile, la posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana;
- il possesso di eventuali titoli di preferenza e precedenza alla nomina previsti a parità di merito dalla normativa vigente e richiamati all’art. 8 del presente bando;
- per i soli cittadini stranieri di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- l’indirizzo PEC personale del candidato, al quale il candidato chiede che siano trasmesse lecomunicazioni relative alla selezione;
- un recapito telefonico;
- l’autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità connesse all’espletamento della procedura e per le successive attività inerenti all’eventuale procedimento di assunzione.
2. La documentazione inerente alla condizione di portatore/portatrice di handicap, rilasciata dalla competente commissione medica, ovvero nel caso di soggetto con disturbi specifici di apprendimento (DSA) anche da equivalente struttura pubblica, dovrà essere caricata sul Portale «inPA» durante la fase di inoltro candidatura quando richiesto, i files dovranno essere in formato pdf. La concessione e l’assegnazione di ausili e/o di tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell’esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50 per cento del tempo assegnato per la prova. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà all’Amministrazione di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta.
3. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione medica, che sarà valutata dalla commissione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. Solo ed esclusivamente in questo caso la documentazione potrà essere inviata all’indirizzo: xxxxxxxxxx@xxx.xxx.xxx.xx, con oggetto: “documentazione riservata - procedura selettiva comparativa per venti unità di personale non dirigenziale a tempo determinato”.
4. Le comunicazioni personali relative alla presente procedura saranno inviate all’indirizzo PEC
indicato dal candidato. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità derivante da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, ovvero da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo PEC.
5. Ogni comunicazione concernente la procedura selettiva, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, sarà effettuata mediante pubblicazione sul sito internet della Scuola Nazionale dell’Amministrazione xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx-xx-xxxxxxxx e attraverso il portale «inPA». Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
Art. 5 - Esclusione dalla procedura selettiva
1. L’Amministrazione può disporre in qualunque momento l’esclusione dalla procedura selettiva nei seguenti casi:
a) presentazione della domanda con modalità diverse da quelle indicate agli artt. 3 e 4;
b) mancato possesso dei requisiti di cui all’articolo 2.
Qualora i motivi che determinano l’esclusione siano accertati dopo l’espletamento della procedura selettiva, l’Amministrazione dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla procedura e procede alla risoluzione del rapporto di lavoro ove già instaurato; sarà parimenti disposta la decadenza, con risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato, dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione alla selezione o delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
2. I candidati non esclusi sono comunque ammessi alla procedura selettiva con riserva.
3. Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, l’Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura, i quali si intendono consapevoli delle conseguenze sotto il profilo penale, civile e amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del predetto decreto, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.
4. La verifica dei requisiti e dei titoli di preferenza e precedenza è effettuata dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione - Ufficio concorsi e formazione - Servizio reclutamento e concorsi, della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 6 – Prova scritta
1. La procedura selettiva si articola in una prova scritta, che si svolgerà esclusivamente mediante l’utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali in un’unica sessione sincrona, anche presso sedi decentrate, fatte salve le disposizioni di cui al comma 7. La prova è finalizzata ad accertare il possesso delle conoscenze e delle attitudini richieste da ciascun profilo messo a bando e consiste in un test di 60 (sessanta) quesiti a risposta multipla, da risolvere in 90 (novanta) minuti, così composto:
A. per entrambi i profili, n. 25 (venticinque) quesiti sui seguenti argomenti:
- elementi di Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Scuola Nazionale dell’Amministrazione;
- elementi di diritto amministrativo, con particolare riferimento alle norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi;
- cenni di normativa in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e privacy;
- conoscenza della struttura e degli elementi caratteristici del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza “Italia Domani”;
- conoscenza a livello generale del Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/05 e s.m.i.) e del Piano triennale per l’informatica per la Pubblica Amministrazione;
- conoscenza di strumenti e piattaforme di collaboration;
B1. per il profilo di Assistente di settore tecnologico, n. 20 (venti) quesiti sui seguenti argomenti:
- conoscenza delle caratteristiche e funzionalità delle principali piattaforme utilizzate per l’erogazione e la gestione delle attività di formazione a distanza;
- conoscenza dell’architettura e progettazione di sistemi in cloud computing;
- cenni in materia di cybersicurezza;
B2. per il profilo di Assistente amministrativo contabile, n. 20 (venti) quesiti sui seguenti argomenti:
- conoscenza della contabilità pubblica;
- conoscenza della contrattualistica pubblica;
- conoscenza dell’ordinamento del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione;
C. per entrambi i profili, n. 5 (cinque) quesiti di lingua inglese (livello B1 del QCER);
D. per entrambi i profili, n. 5 (cinque) quesiti di tipo attitudinale per la verifica della capacità logico-deduttiva, di ragionamento logico-matematico e critico-verbale;
Per i quesiti dei gruppi A, B1, B2, C e D a ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:
- risposta esatta: +1 punti;
- mancata risposta: 0 punti;
- risposta errata: -0,33 punti.
E. per entrambi i profili, n 5 (cinque) quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell’ambito degli studi sul comportamento organizzativo.
Per i quesiti del gruppo E, a ciascuna risposta è attribuito, in funzione del livello di efficacia, il seguente punteggio:
- risposta più efficace: +1 punti;
- risposta neutra: +0,5 punti;
- risposta meno efficace: 0 punti.
La prova si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo di 42/60.
2. La data e il luogo di svolgimento della prova sono resi noti sul sito istituzionale della Scuola Nazionale dell’Amministrazione e sul Portale «inPA» almeno venti giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa.
3. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova.
4. I candidati regolarmente iscritti on-line, che non abbiano avuto comunicazione dell’esclusione dalla procedura selettiva, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell’ora indicati sul Portale «inPA» e sul sito istituzionale della Scuola Nazionale dell’Amministrazione. I candidati devono presentarsi con un valido documento di riconoscimento, il
codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione on-line della domanda.
5. L’assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell’ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporta l’esclusione dalla procedura, ferme restando le specifiche misure adottate per le candidate in stato di gravidanza o allattamento.
6. Alle candidate regolarmente iscritte alla procedura e che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto per la prova a causa dello stato di gravidanza o allattamento è richiesto di darne informazione almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della prova stessa all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxx.xxx.xxx.xx, allegando la relativa certificazione. Per tali candidate la commissione esaminatrice, preso atto della documentazione pervenuta attestante l’incompatibilità tra il loro stato e l’orario previsto per lo svolgimento della prova, a proprio insindacabile giudizio, potrà autorizzare un anticipo o un posticipo dell’orario rispetto a quello stabilito per la generalità dei candidati nell’arco della medesima giornata. Alle candidate che ne facciano richiesta è, comunque, assicurata presso la sede d’esame la disponibilità di appositi spazi per l’allattamento.
7. Eventuali indicazioni specifiche in ordine alla prova sono definite dalla commissione esaminatrice e comunicate attraverso il Portale «inPA» e il sito istituzionale della Scuola Nazionale dell’Amministrazione.
8. Per lo svolgimento della prova scritta i candidati hanno a disposizione strumenti informatici e digitali. Al termine del tempo previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura ed acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all’acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già date. La correzione della prova avviene con modalità che assicurano l’anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Al termine delle operazioni viene formulato apposito elenco, per ciascun profilo, sulla base del punteggio conseguito e l’esito della prova è reso disponibile mediante pubblicazione sul Portale «inPA».
9. Durante la prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici, né possono comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza, ove presente, dispone l’immediata esclusione dalla procedura selettiva.
Art. 7 - Commissione esaminatrice
1. Con successivo provvedimento del Presidente della Scuola Nazionale dell’Amministrazione sarà nominata la commissione esaminatrice, competente per l’espletamento di tutte le fasi della selezione, compresa la formazione delle graduatorie di merito, distinte per ciascun profilo. Della commissione esaminatrice possono fare parte come componenti aggiunti anche specialisti in psicologia e risorse umane.
Art. 8 - Preferenze e precedenze
1. A parità di merito, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023,
n.82, sono preferiti, nel seguente ordine:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
2) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
3) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari deceduti in seguito all’infezione da SarsCov-2 contratta nell’esercizio della propria attività;
4) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
5) maggior numero di figli a carico;
6) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui al numero 2);
7) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
8) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
9) avere svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di perfezionamento presso l’ufficio per il processo ai sensi dell’articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
10) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell’ufficio per il processo, ai sensi dell’articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
11) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
12) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall’articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
13) appartenenza al genere meno rappresentato nell’amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall’articolo 6;
14) minore età anagrafica.
2. Ai fini dell’applicazione del punto 13) del comma 1, si rende noto che, tra il personale della categoria B, la percentuale di rappresentatività dei generi presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione, calcolata alla data del 31 dicembre 2023 è la seguente: uomini 53%, donne 47%. Considerato che il differenziale non è superiore al 30 per cento, non si applica il titolo di preferenza di cui al punto 13).
3. I predetti titoli devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione alla prova selettiva.
4. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova scritta con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza elencati nel presente articolo, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva, deve far pervenire a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxx.xxx.xxx.xx, le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva.
Art. 9 - Graduatorie finali di merito
1. La commissione esaminatrice stila la graduatoria di merito per ciascun profilo di cui all’articolo 1, comma 1, del presente bando, sulla base del punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova scritta.
2. A parità di punteggio conseguito, si applicano i criteri di cui all’articolo 8 del presente avviso. Sono dichiarati vincitori i primi dieci classificati per ciascun profilo. Le graduatorie finali sono pubblicate sul sito istituzionale della Scuola Nazionale dell’Amministrazione e sul portale «inPA».
3. Avverso le graduatorie finali di merito è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
Articolo 10 - Comunicazione dell’esito della procedura e costituzione del rapporto di lavoro
1. Ai candidati vincitori è data comunicazione dell’esito della procedura attraverso la pubblicazione delle graduatorie finali sul sito istituzionale della Scuola Nazionale dell’Amministrazione e sul portale
«inPA». L’assunzione dei vincitori avviene compatibilmente con i limiti imposti dalla normativa vigente in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni.
2. I candidati selezionati sono destinati alle sedi della Scuola Nazionale dell’Amministrazione (Roma e Caserta) sulla base delle esigenze organizzative, ferma restando l’applicazione dell’articolo 21, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. I candidati dichiarati vincitori della procedura sono assunti, con riserva di controllare il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati in domanda, mediante la stipula di un contratto individuale di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di 30 mesi e comunque tale da non oltrepassare la data del 31 dicembre 2026.
4. Il vincitore che, nel termine stabilito, non avrà preso servizio, senza giustificato motivo, decade dall’assunzione.
5. Il vincitore dovrà presentare la documentazione che verrà richiesta con la lettera di assunzione, nei modi e nei tempi che verranno indicati.
6. Sulla base di quanto previsto dall’art. 55 quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 in caso di falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro, trova applicazione la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso.
7. A fronte dell’eventuale incapienza della graduatoria di uno dei due profili rispetto al numero dei posti messi a bando, la Scuola ha facoltà di rimodulare il proprio fabbisogno e, conseguentemente, attingere alla graduatoria degli idonei dell’altro profilo, ferma restando la destinazione di dieci unità alle attività di supporto alla didattica e dieci unità per le attività di supporto alla gestione amministrativa.
Articolo 11 – Trattamento dei dati personali
2. I dati personali dell’interessato sono raccolti mediante domanda di partecipazione e saranno trattati esclusivamente al fine dell’espletamento delle attività connesse alla presente procedura selettiva.
3. La base giuridica del trattamento è l’assolvimento degli obblighi di legge al quale è soggetto il Titolare (articoli 35 e 35-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e articolo 2 del decreto- legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ), ai sensi dell’articolo 6, par. 1, lett. c), RGPD.
4. Ulteriore finalità del trattamento è la tutela da parte del Titolare dei propri diritti e interessi, anche ai fini dell’esercizio del diritto di difesa la cui base giuridica risiede all’articolo 6, par. 1, lett. f), RGPD.
5. I dati personali sono raccolti direttamente presso l’interessato e, nel caso in cui sia imposto per legge o dal presente bando, sono raccolti presso soggetti terzi, ove sia necessario effettuare le apposite verifiche in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione alla presente procedura.
6. Il trattamento dei dati personali è effettuato mediante l’ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici atti a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali.
7. I dati personali sono trattati per conto del Titolare solo da:
a) soggetti autorizzati al trattamento che hanno ricevuto apposite istruzioni da parte del Titolare;
b) soggetti terzi che agiscono per conto del Titolare, solo ove questi ultimi siano stati appositamente nominati Responsabili del trattamento, ai sensi dell’articolo 28 del RGPD;
c) soggetti terzi qualificati come titolari autonomi del trattamento, qualora la comunicazione sia prevista da obblighi di legge ovvero dal bando all’esito della relativa procedura.
8. I dati personali dell’interessato non sono trasferiti in territorio Extra UE.
9. Salvo quanto previsto nell’informativa privacy del Portale «inPA», i dati personali sono trattati dalla compilazione della domanda di candidatura fino alla conclusione della procedura selettiva .
Successivamente, il Titolare conserva i dati personali unicamente per l’assolvimento degli ulteriori obblighi di legge e per tutela dei propri diritti e interessi, anche in sede giudiziale e stragiudiziale, entro il termine di prescrizione previsto dalla normativa di settore. Scaduti i rispettivi termini, i dati personali sono cancellati e/o resi anonimi in modo da impedire, anche indirettamente, l’identificazione dell’interessato.
10. Il conferimento dei dati personali da parte dell’interessato è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di
fornirli comporta l’impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
11. Per il perseguimento delle sopraindicate finalità, il titolare tratta, altresì, categorie particolari di dati personali (come previsto dall’articolo 2, del bando, rubricato “Requisiti per l’ammissione”), ai sensi dell’articolo 9, par. 2, lett. g) ed f) e dell’art. 10, del RGPD.
12. Nessun dato trattato sarà soggetto a processo decisionale automatizzato e, in particolare, nessun dato trattato sarà soggetto ad attività di profilazione.
13. I dati personali raccolti non sono oggetto di diffusione salvo nei casi previsti dalla legge, in conformità alle delibere dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
14. I riferimenti del responsabile della protezione dei dati (DPO) sono disponibili sul sito istituzionale: xxxxx://xxx.xxx.xx/xx/xxx-xxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxx/xxxx-xxxxxxxxxx-xxxxxxx- dpo/.
16. L’interessato può esercitare il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Art. 12 - Accesso agli atti
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura selettiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase dall’Amministrazione previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo selettivo del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e l’estrazione di copie degli atti relativi alla procedura medesima.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento è il Coordinatore del Servizio Reclutamento e concorsi della Scuola Nazionale dell’Amministrazione.
Art. 13 - Pubblicità e diffusione
1. Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale della Scuola Nazionale dell’Amministrazione xxxxx://xxx.xxx.xx/ e sul Portale «inPA».
Art. 14 - Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia.
2. La Scuola Nazionale dell’Amministrazione si riserva la facoltà di annullare o revocare il presente
xxxxx, sospendere o rinviare lo svolgimento della procedura di selezione.
3. Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
IL SEGRETARIO GENERALE
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P.C.M. - SCUOLA NAZIONALE AMMINISTRAZIONE 12.04.2024 15:54:55 GMT+01:00