CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO E REGOLAMENTO DEL PRESTITO PER LA SOTTOSCRIZIONE
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO E REGOLAMENTO DEL PRESTITO PER LA SOTTOSCRIZIONE
DI BUONI FRUTTIFERI POSTALI DEMATERIALIZZATI
PARTE I – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
ART. 1 - OGGETTO E DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI SOTTO- SCRIZIONE
1. Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta (di seguito “Poste Italiane”) – informando che detto patrimonio è stato costituito ai sensi dell’art. 2, comma 17-octies, del D.L. 29 dicembre 2010 n. 225, con- vertito con Legge 26 febbraio 2011 n. 10, ai fini dell’applicazione degli istituti di vigilanza prudenziale di Banca d’Italia, e destinato esclusi- vamente all’esercizio dell’attività di BancoPosta come disciplinata dal D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 e s.m.i., e che ad esso vengono imputati beni e rapporti giuridici relativi alla predetta attività e conse- guentemente le presenti condizioni – colloca i Buoni fruttiferi postali dematerializzati (di seguito, “Buoni dematerializzati” o “Buoni”), pro- dotti finanziari nominativi rappresentati da registrazioni contabili, con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato, emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito, “CDP”), con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxx 0.
2. I Buoni sono regolati dall’art. 5 del decreto-legge 30 settembre 2003,
Condizioni BFP dematerializzati – Ed. Agosto 2021
n. 269, convertito dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004 e s.m.i., pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dal pre- sente contratto e dalle condizioni economiche relative alla specifica tipologia e/o serie di Buoni sottoscritti, descritte nella scheda di sin- tesi allegata al presente contratto - di cui costituisce parte integrante e sostanziale (di seguito, “Scheda di Sintesi”) - e nel relativo Foglio Informativo (di seguito, “Foglio Informativo”).
3. Il Foglio Informativo contiene le informazioni analitiche sull’emittente CDP, sui rischi tipici dell’operazione, sulle caratteristiche economiche dell’investimento e sulle principali clausole contrattuali, ed è messo a disposizione del cliente, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004 e s.m.i., nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane e sui siti internet xxx.xxxxx.xx e xxx.xxx.xx.
ART. 2 - RECLAMI, RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CON- TROVERSIE. CLAUSOLA DI MEDIAZIONE
1. L’intestatario può avanzare reclamo a Poste Italiane per qualunque questione derivante da presunta inosservanza da parte di Poste Italia- ne stessa delle condizioni contrattuali che regolano il presente rappor- to. Le condizioni, le modalità e i termini di presentazione del reclamo sono indicati nel “Regolamento del Servizio dei Reclami BancoPosta”. Qualora il Cliente non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta al reclamo, può presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) secondo il procedimento istituito in attuazione dell’art. 128-bis del testo unico in materia bancaria e creditizia di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e successive modifiche, ove ricorrano i presupposti previ- sti dal regolamento di tale organismo.
2. In ogni caso, ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano insorgere in ordine al presente rapporto e in relazione all’obbligo di cui all’art. 5, comma 1, del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all’Autori- tà Giudiziaria, Poste Italiane e il Cliente concordano secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 5, del citato D. Lgs. 28/10 di sottoporre tali controversie al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per le controversie Bancarie Finanziarie e societarie – ADR iscritto al registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia o, previo accordo, ad un altro organismo iscritto al medesimo registro. L’obbligo di cui all’art. 5, comma 1, del D. Lgs. 28/10 di esperire il pro- cedimento di mediazione prima di fare ricorso all’Autorità Giudiziaria può essere alternativamente assolto dal Cliente esperendo il proce- dimento istituito in attuazione dell’art. 000-xxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxx- xxx bancaria e creditizia di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e successive modifiche mediante ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Resta fermo, in ogni caso, il diritto di Poste Italiane e del Cliente di sottoporre le controversie alla competente Autorità Giudiziaria.
ART. 3 - FORO COMPETENTE
1. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 2, per ogni controversia che possa insorgere in relazione all’applicazione e/o
all’interpretazione del presente contratto è competente il foro di resi- denza o domicilio dell’intestatario.
2. Se l’intestatario non riveste la qualità di consumatore, il foro compe- tente è esclusivamente quello del capoluogo della regione in cui è sta- to stipulato il presente contratto, con esclusione di qualsiasi altro foro.
PARTE II – REGOLAMENTO DEL PRESTITO ART. 4 - CONDIZIONI DI EMISSIONE
1. I Buoni sono emessi alla pari (100% del valore nominale sottoscritto).
2. Le condizioni di emissione dei Buoni, ivi incluse la durata, l’importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto in una giornata lavorati- va, gli importi, i tassi di interesse, sono riportati nella Scheda di Sintesi relativa alla specifica tipologia e/o serie di Buoni sottoscritti allegata al presente contratto.
ART. 5 - SOTTOSCRIZIONE E INTESTAZIONE
1. I Buoni dematerializzati sono sottoscrivibili presso tutti gli Uffici Po- stali, e/o in via telematica tramite il sito internet di Poste Italiane, www. xxxxx.xx e da applicazioni per Smartphone e Tablet.
2. Le sottoscrizioni in via telematica sono consentite ai titolari di conto corrente BancoPosta e di libretto di risparmio postale. Per sottoscrive- re Buoni dematerializzati in via telematica, è necessario che il conto corrente BancoPosta e il libretto di risparmio postale siano abilitati al servizio di collegamento telematico.
3. Per la sottoscrizione dei Buoni dematerializzati è necessaria la tito- larità di un conto corrente BancoPosta ovvero di un libretto di rispar- mio postale (di seguito, indifferentemente, “Conto di Regolamento”), sul quale vengono regolate le operazioni di collocamento, gestione e rimborso. I Buoni dematerializzati recano la medesima intestazione del Conto di Regolamento.
4. La sottoscrizione dei Buoni dematerializzati può avvenire esclusiva- mente con addebito sul Conto di Regolamento, a condizione che su quest’ultimo vi siano fondi disponibili sufficienti all’integrale copertura dell’importo della sottoscrizione.
5. All’atto della sottoscrizione presso gli Uffici Postali, sono consegnate le presenti Condizioni generali di contratto e Regolamento del prestito e la Scheda di Sintesi relativa alla specifica tipologia e/o serie di Buoni sottoscritti.
6. In caso di sottoscrizione in via telematica, i documenti di cui al pre- cedente comma 5 del presente articolo sono resi disponibili sul sito internet xxx.xxxxx.xx, e la conferma dell’operazione è trasmessa me- diante invio di una comunicazione nella specifica area personale della sezione MyPoste riservata alle comunicazioni elettroniche inviate da Poste Italiane.
7. Il Foglio Informativo relativo alla specifica tipologia e/o serie di Buoni sottoscritta è sempre a disposizione dell’intestatario, gratuitamente e sui canali indicati al precedente art. 1, comma 3 della Parte I.
8. I Buoni dematerializzati possono essere intestati a persone fisiche e giuridiche, in base a quanto indicato nella Scheda di Sintesi allegata.
9. Salvo ove diversamente previsto nella Scheda di Sintesi, è consenti- ta la cointestazione dei Buoni solo per le persone fisiche, con un limite massimo di quattro cointestatari.
10. Non sono consentite cointestazioni tra soggetti maggiorenni e mi- norenni, né tra soggetti minorenni.
11. I Buoni dematerializzati della tipologia dedicati ai minori di età pos- sono essere intestati esclusivamente a soggetti minorenni. Ad ecce- zione di quelli sottoscritti tramite Piano di Risparmio “PiccolieBuoni”, la sottoscrizione è consentita solo ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, anche disgiuntamente e/o al tutore, attraverso i canali e secondo le modalità indicati nella Scheda di Sintesi dei Buoni fruttiferi postali dedicati ai minori d’età tempo per tempo vigente.
12. Il minore titolare del buono dematerializzato dedicato ai minori di età deve essere intestatario di un libretto di risparmio postale dedicato ai minori d’età.
ART. 6 - RIMBORSO A SCADENZA E ANTICIPATO
1. I Buoni dematerializzati sono rimborsabili presso tutti gli Uffici Postali, nonché in via telematica tramite il sito internet di Poste Italiane, www. xxxxx.xx e da applicazioni di Poste Italiane per Smartphone e Tablet. Il rimborso in via telematica è consentito ai titolari di conto corrente
BancoPosta e di libretto di risparmio postale abilitati al servizio di collegamento telematico.
2. I Buoni dematerializzati sono rimborsati in linea capitale ed interes- si, anche separatamente, secondo le modalità e nei termini previsti nella relativa Scheda di Sintesi. A richiesta del/i titolare/i o al verificarsi dei presupposti eventualmente stabiliti nella Scheda di Sintesi, i Buoni dematerializzati per i quali è prevista una scadenza possono essere rimborsati prima della scadenza stessa (di seguito anche “rimborso anticipato”), per l’intero importo o parzialmente - nel rispetto dei tagli minimi indicati nella Scheda di Sintesi. Nei casi di rimborso anticipato l’/gli intestatario/i ha/hanno diritto alla restituzione del capitale ed alla corresponsione degli interessi sino a quel momento eventualmente maturati, indicati nella Scheda di Sintesi.
3. Il rimborso anticipato di Buoni cointestati avviene nel rispetto delle norme che disciplinano il Conto di Regolamento e secondo la facoltà di agire stabilita per il Conto di Regolamento stesso.
4. Non sono corrisposti interessi per i Buoni rimborsati prima che sia trascorso il termine minimo dalla sottoscrizione previsto nella Scheda di Sintesi relativa alla specifica tipologia e/o serie di Buoni sottoscritti.
5. Nel caso in cui l’intestatario, al momento della richiesta di rimborso anticipato, risulti ancora minorenne, i Buoni, conformemente alla pre- visione dell’articolo 320, comma 4 del Codice Civile, possono essere rimborsati soltanto in presenza di un provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare.
6. La conferma del rimborso richiesto in via telematica è trasmessa mediante invio di una comunicazione nella specifica area personale della sezione MyPoste riservata alle comunicazioni elettroniche inviate da Poste Italiane.
7. I Buoni dematerializzati della tipologia dedicati ai minori di età sono rimborsati in linea capitale ed interessi alla loro scadenza secondo le modalità e i termini previsti nella Scheda di Sintesi tramite accredito sul libretto dedicato al minore. Il rimborso anticipato, fermo restando quanto previsto al precedente comma 5, può avvenire solo in ufficio postale e viene regolato contabilmente sul libretto dedicato al minore.
ART. 7 - COSTI
1. Nessun costo è previsto per la sottoscrizione e il rimborso dei Buoni.
ART. 8 - LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE DEI BUONI
1. I Buoni non sono cedibili. È fatto salvo – ove non diversamente previsto nella Scheda di Sintesi - il trasferimento per successione per causa di morte dell’intestatario o per altre cause che determinino suc- cessione a titolo universale.
2. I Buoni non possono essere dati in pegno.
ART. 9 - REGIME FISCALE
1. Gli interessi e gli altri proventi maturati sui Buoni sono soggetti al regime dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, di cui al decreto legislativo 239/1996 e successive modifi- cazioni. In base all’art. 6 del richiamato decreto legislativo, ai soggetti non residenti in Italia, ricorrendo le condizioni di legge, non si applica il prelievo fiscale.
2. I Buoni sono esenti da imposta di successione.
3. Ai sensi dell’art. 13, comma 2 ter e nota 3 ter, della Tariffa, par- te prima, allegata al D.P.R. 642/1972, come modificato dall’art. 19 del decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 e ulteriormente modificati dall’art. 1 commi 581 e 582 della legge 147/2013, i Buoni sono assoggettati ad imposta di bollo, alle condizioni e nella misura tempo per tempo vigenti. Sono comunque esenti i Buoni di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000. Ai fini dell’esenzione sono unitariamente considerati tutti i Buoni con medesima intestazione esclusi i Xxxxx emessi in forma car- tacea prima del primo gennaio 2009. Con decreto del Ministero dell’E- conomia e delle Finanze del 24 maggio 2012 sono stabilite
le modalità di attuazione delle suddette norme.
4. L’applicazione dell’imposta di bollo, in caso di rimborso anticipato dei Buoni rispetto alla loro scadenza naturale, può determinare un va- lore netto di rimborso inferiore al valore nominale sottoscritto. In tali casi, ai risparmiatori non sarà addebitato l’importo pari alla porzione dell’imposta di bollo applicata che abbia determinato un valore netto di rimborso inferiore al capitale investito. In ogni caso, il predetto impor- to sarà calcolato secondo le aliquote vigenti alla data del 4 dicembre 2014.
ART. 10 - COMUNICAZIONI
1. Le comunicazioni della CDP agli intestatari dei Buoni sono effettuate mediante l’inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Le predette comunicazioni possono essere rese note an- che mediante la pubblicazione sul sito web di CDP e mediante appositi avvisi disponibili nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane ovvero nel sito web di quest’ultima, con l’indicazione degli estremi della pubblica- zione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero con l’avvertenza che l’avviso è in corso di pubblicazione.
Condizioni BFP dematerializzati – Ed. Agosto 2021