TRA
SCHEMA DI CONTRATTO PER L’EROGAZIONE DI SERVIZI GIORNALISTICI E STRUMENTALI CON RETE DI SERVIZI ESTERI E LORO DIFFUSIONE ALL’ESTERO
– LOTTO 3
TRA
la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria – di seguito indicata anche come “committente” (C.F. 80188230587), in persona del/la…………………, nella sua qualità di ;
E
l’Agenzia…………………….., di seguito indicata anche come “commissionaria” – con sede in
…………, Via ………….., codice fiscale ed iscrizione nel registro delle imprese di
……..n………………, Repertorio Economico Amministrativo di……….n……., partita IVA…………, in persona di……..nato a……..il….., domiciliato per la carica ove sopra, nella sua qualità di… ;
PREMESSO
- che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (di seguito anche MAECI) è il fruitore diretto dei servizi oggetto del presente contratto;
VISTA
- la determina a contrarre del Capo del Dipartimento del… 2017 che dispone, tra l’altro,
di stipulare contratti la fornitura di servizi giornalistici e strumentali a mezzo di agenzie di stampa a favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della propria rete diplomatica all’estero, previo affidamento mediante procedura aperta suddivisa in lotti ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il disciplinare, il capitolato
- l’offerta presentata dalla commissionaria in data relativa alla partecipazione al lotto 3;
CONSIDERATO
- che in adempimento della delibera 21 dicembre 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché ai fini degli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136 e successive modificazioni, questa Amministrazione ha provveduto ad identificare il presente contratto con il lotto CIG … ;
VISTO
- il decreto del Capo del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria del 2017 con il
quale è stata approvata la graduatoria per l’affidamento dei servizi sopra descritti – lotto 3, da cui è risultata……..
TUTTO CIÒ PREMESSO
si conviene di stipulare il presente contratto, al fine di conseguire le prestazioni specificate nell’articolo 1.
Art. 1
(Oggetto del contratto)
1. Il presente contratto ha per oggetto la realizzazione, da parte della commissionaria, come specificato nell’art. 2, dei servizi di seguito indicati di cui si riporta la descrizione come prevista dal capitolato tecnico e dall’offerta formulata dall’agenzia, che costituiscono parte integrante del presente contratto e distribuzione degli stessi a 405 utenti (110 appartenenti alla sede centrale e 295 alla rete estera del MAECI).
a) Realizzazione di cinque notiziari a focalizzazione regionale.
I notiziari qualificati ed approfonditi in lingua italiana devono essere dedicati alle seguenti aree geografiche:
- un notiziario focalizzato sui Balcani, costituito da circa … lanci al giorno, … giorni su 7, per una media mensile di circa …. lanci;
- un notiziario focalizzato sull’ Europa Sud Orientale e Centro-Orientale, Russia e regione del Caucaso, Asia Centrale, Turchia, costituito da circa … lanci al giorno, … giorni su 7, per una media mensile di circa …. lanci;
- un notiziario focalizzato sui Paesi dell’America Latina, e in particolare Argentina, Brasile e Venezuela, costituito da circa … lanci al giorno, … giorni su 7, per una media mensile di circa
…. lanci;
- un notiziario focalizzato su Estremo Oriente e in particolare Cina, Giappone, Xxxxx del Nord, Xxxxx del Sud, Indonesia e Vietnam, costituito da circa … lanci al giorno, … giorni su 7, per una media mensile di circa …. lanci;
- un notiziario focalizzato sul continente africano e costituito da circa … lanci al giorno, … giorni su 7, per una media mensile di circa …. lanci;
I notiziari sopradescritti devono dare conto dell’attualità politica, economica e culturale di rilievo per la politica estera dell’Italia e prevedere l’invio a tutti gli utenti del MAECI che lo richiedono di newsletter settimanali quale ulteriore supporto informativo.
b) Realizzazione di una rassegna stampa settimanale ragionata.
Realizzazione di una rassegna stampa settimanale ragionata, redatta in lingua italiana, su temi di attualità, economia, finanza e politica. La rassegna stampa dovrà riguardare le aree oggetto dei sopracitati notiziari a focalizzazione regionale e prevedere approfondimenti specifici sui Paesi dell’Unione Europea, Cina, Giappone, India e Sud Africa; la selezione dovrà includere anche le attività delle Rappresentanze diplomatico-consolari, degli altri enti italiani (ICE, Camere di Commercio etc.) e delle imprese italiane presenti nelle singole aree, per una media mensile di circa …. lanci.
Art. 2
(Caratteristiche dei servizi)
Il servizio di consultazione dei notiziari deve essere assicurato da parte della commissionaria via web 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 con password di accesso distinte rilasciate ad ogni utente, oppure, qualora l’utente ne sia in possesso, attraverso idonei sistemi di consultazione multi agenzie.
Devono essere assicurati l’accesso e la consultazione via web 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 dell’archivio delle notizie della commissionaria pubblicate a partire dalla data del …. In caso di previsione di accesso da più dispositivi, tale possibilità deve essere consentita a tutte le licenze senza costi aggiuntivi.
Le credenziali per l’accesso ai servizi oggetto di tutti i lotti devono essere forniti via mail ad un elenco finale dei destinatari indicato alla commissionaria dal competente ufficio del MAECI, che deve essere messo in copia nelle comunicazioni di invio delle credenziali.
I servizi oggetto del contratto devono essere utilizzati esclusivamente dallo specifico utente di destinazione, per le esigenze interne, e non sono suscettibili di diffusione, né cedibili a terzi, a qualsiasi titolo e con qualsiasi mezzo.
Gli utenti possono richiedere direttamente alla commissionaria, che ne darà immediata comunicazione alla committente, di modificare le modalità di accesso ai servizi, sempre che le modifiche stesse non comportino maggiori oneri per la commissionaria. Le eventuali spese relative a canoni ed oneri inerenti alle modalità di uso differenti da quelle possedute alla data di stipula del presente contratto, saranno a carico dello stesso utente che ne ha fatto richiesta.
La commissionaria richiede alle sedi destinatarie una conferma della regolare ricezione del servizio/notiziario, informandone contestualmente il competente ufficio del MAECI.
La commissionaria comunica direttamente ai destinatari di cui sopra eventuali modifiche di credenziali di accesso ai servizi, avendo cura di mettere in copia ad ogni comunicazione il competente ufficio del MAECI.
Il MAECI potrà condurre un successivo monitoraggio sulla regolarità e sul gradimento dei servizi forniti.
La commissionaria deve indicare gli estremi del/dei referente/i cui rivolgersi e comunicarli a mezzo posta elettronica alle sedi indicate nella lista ed al competente ufficio del MAECI al referente che sarà successivamente comunicato. Sarà cura della commissionaria comunicare eventuali modifiche di referenti e altro.
La commissionaria assicura un servizio di help-desk per la risoluzione di problematiche tecniche di accesso al servizio 7 giorni su 7 per almeno 8 ore al giorno, avendo cura di fornire tutti i contatti utili alle sedi estere indicate nella lista di cui sopra. Ogni intervento di qualsiasi natura che si manifestasse necessario per la regolare fruibilità e ricezione dei notiziari e dei servizi nel corso della durata del contratto deve essere attuato entro 2 giorni lavorativi.
Art. 3
(Corrispettivo)
1. Per l’erogazione dei servizi indicati nell’art. 1, lettere a) e b) la committente si obbliga a corrispondere un corrispettivo complessivo pari ad €………….., inclusa IVA, di cui, rispettivamente:
a) per n. 405 licenze, che ricevono i cinque notiziari a focalizzazione regionale, un corrispettivo unitario di €…………, IVA inclusa, per complessivi € IVA inclusa;
b) Per i 405 sopra citati utenti del MAECI un corrispettivo complessivo di € IVA inclusa.
Art. 4
(Decorrenza della fornitura)
1. La fornitura dei notiziari e servizi di cui all’art. 1 decorrerà dal primo giorno lavorativo del mese di …;
2. La commissionaria si impegna ad attuare entro 2 giorni lavorativi ogni intervento di qualsiasi natura che si manifestasse necessario per la regolare fruizione dei notiziari e dei servizi nel corso dell’intera durata contrattuale.
Art. 5
(Comunicazioni agli utenti)
1. La commissionaria è tenuta a dare comunicazione al MAECI entro il … (30 giorni dalla data di stipula), della possibilità di fruire, per tutta la durata contrattuale, dei servizi oggetto del presente contratto.
Nella comunicazione deve essere espressamente indicato: la tipologia del/dei servizio/i forniti, le modalità di accesso, le rispettive password nonché le modalità di utilizzo da parte degli utenti ai sensi del successivo articolo 6. Deve inoltre essere specificato il referente dell’Agenzia cui gli utenti possono rivolgersi in caso di problemi nell’attivazione o ricezione del servizio ed i relativi recapiti (telefono ed email).
2. La comunicazione deve essere effettuata da parte della commissionaria mediante casella certificata indirizzata all’indirizzo di posta certificata del MAECI ovvero mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Farà fede la data di spedizione. Non sono ammesse altre modalità di comunicazione.
Art. 6
(Carattere omnicomprensivo dei corrispettivi)
1. I corrispettivi di cui all’art. 2 si intendono di carattere omnicomprensivo.
2. Ogni onere e spesa di carattere tecnico o amministrativo o di qualsivoglia altra natura, a qualsiasi titolo o ragione comunque necessario per la perfetta e puntuale erogazione del/dei servizio/i nei confronti di tutti i destinatari e per l’adempimento delle obbligazioni tutte assunte dalla commissionaria con il presente contratto è a carico esclusivo della stessa.
Art. 7
(Modalità di pagamento dei corrispettivi; oneri della commissionaria)
1. Il corrispettivo di cui all’art. 3 sarà erogato in … soluzioni trimestrali, dietro presentazione di fattura elettronica trimestrale posticipata (codice IPA 0S49BY) ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 3 aprile 2013, n. 55 (per informazioni: xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx) da intestare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria - Ufficio per l’informazione e la comunicazione istituzionale e per la tutela del diritto d’autore - Servizio per i rapporti con i mezzi di informazione - Via della Mercede, 9 – 00000 XXXX, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e
successive modificazioni, attestante, al termine di ogni trimestre, l’avvenuta esecuzione delle prestazioni previste dall’art. 1 e gli eventuali interventi effettuati dall’Agenzia su segnalazione degli utenti per assicurare la regolare fruibilità del servizio.
L’importo relativo all’IVA, come disposto dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1, commi da 629 a 632, sarà versato direttamente dalla committente secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015.
2. Ai sensi dell’art. 4, comma 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 così come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, in relazione alla natura particolare del contratto, il pagamento dell’imponibile sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura elettronica, previa l’acquisizione di tutta la documentazione amministrativa necessaria e la verifica dell’esatta esecuzione delle prestazioni che sarà effettuata dal competente ufficio del MAECI, che invierà una dettagliata relazione trimestrale, attestante l’avvenuta esecuzione delle prestazioni, al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 8
(Tracciabilità dei flussi finanziari)
1. La commissionaria si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dall’art. 7 del d.l. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217. A tal fine utilizza uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva.
2. La commissionaria, entro sette giorni dall’accensione del conto corrente dedicato o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, comunica gli estremi identificativi dello stesso in relazione al presente contratto nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Il commissionario si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto.
Art. 9
(Detrazioni e penali; clausola risolutiva)
1. In caso di omissione ritardo o incompletezza della comunicazione di invio delle credenziali, sarà applicata all’Agenzia aggiudicataria una penale fissa di € 500,00 (cinquecento/00) in relazione ad ogni utente.
2. Per ogni giorno di mancato rispetto del numero dei lanci indicato per ciascun lotto, sarà applicata all’Agenzia aggiudicataria una penale pari allo 0,03% del valore del contratto; per ogni mese di mancato rispetto del numero mensile minimo di lanci fissato dal capitolato sarà applicata una penale pari allo 0,1% del valore del contratto.
3. Qualora per l’acquisto di licenze aggiuntive del “Notiziario globale internazionale in lingua italiana” di cui al Lotto 1, non fossero applicati agli utenti gli stessi prezzi praticati alla committente, verrà applicata una penale pari alla differenza del prezzo indicato nel presente contratto rispetto a quello praticato all’utente.
4. In caso di mancata fornitura della prestazione o comunque di mancata fruibilità dei notiziari o dei servizi per qualsivoglia ragione tecnica o amministrativa, non derivante da cause di forza maggiore ai sensi del codice civile o in alcun modo riconducibili all’Agenzia aggiudicataria, la committente in sede di liquidazione dei corrispettivi, previa contestazione all’Agenzia, opererà:
a) per ognuno dei destinatari che non ha fruito del/dei servizio/i, una trattenuta di ammontare pari al pertinente corrispettivo unitario diviso convenzionalmente per i giorni di durata della prestazione pattuita (numero giorni di prestazione) e moltiplicato per i giorni di mancata regolare fruizione della prestazione;
b) per ogni mancata prestazione dei servizi giornalistici indicati al Lotto 1 per il solo MAECI e rete estera (n. 900 utenti) una trattenuta di ammontare pari ad € 5.000 moltiplicato per i giorni di mancata regolare fruizione della prestazione;
c) per ogni mancata copertura giornalistico – fotografica indicata al Lotto 1, una trattenuta di ammontare pari ad € 5.000 moltiplicato per le settimane di mancata regolare fruizione della prestazione;
d) per ogni mancato rispetto degli impegni indicati al Lotto 1 per il solo MAECI e rete estera (n. 900 utenti) una trattenuta di ammontare pari ad € 5.000 moltiplicato per ogni giorno di inadempimento;
In caso di trattenuta come previsto sopra, sarà applicata, inoltre, una penale pari al 60% dell’ammontare complessivo delle trattenute, sino al limite del 10% dell’ammontare netto contrattuale, salvo il risarcimento del maggior danno.
Le trattenute di corrispettivo e le penali come sopra determinate potranno essere applicate anche a valere, in tutto o in parte, sulla liquidazione relativa al/ai trimestre/i successivo/i a quello in cui si è verificata la mancata fruibilità dei servizi, rilevata anche all’esito dei controlli effettuati dalla committente.
5. Ove l’importo complessivo delle penali raggiunga un ammontare pari al 10% del valore netto del contratto, la committente potrà dichiarare risolto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. Nel caso di mancata fruibilità dei servizi per un determinato utente, imputabile all’Agenzia, per un periodo
complessivamente superiore a 40 giorni, la committente potrà dichiarare risolto il contratto, parzialmente, con riguardo all’utente anzidetto.
6. In caso di mancata fornitura dei servizi dovuta a sciopero dei dipendenti e/o dei giornalisti non sarà applicata la penale, ma solo le trattenute previste ai punti precedenti.
7. L’Agenzia aggiudicataria si obbliga ad adibire all’erogazione del servizio il gruppo di lavoro avente le caratteristiche dichiarate nell’offerta presentata per la partecipazione alla procedura di affidamento. Qualora tale gruppo di lavoro risulti non conforme a quanto dichiarato, l’Agenzia sarà tenuta a ricostituire il gruppo di lavoro come previsto nell’offerta entro 30 giorni dalla richiesta della committente; in mancanza, il contratto sarà risolto con effetto immediato.
8. La committente potrà dichiarare risolto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.
Art. 10
(Cauzione)
1. A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni previste a suo carico del presente contratto, la commissionaria presenterà fideiussione, a titolo di garanzia per l’esecuzione del contratto, rilasciata da un primario istituto di credito bancario o assicurativo, per un ammontare pari al 10% del corrispettivo di cui al precedente art. 3.
(Ovvero) La committente, in considerazione della notoria solidità della commissionaria, esonera quest’ultima dalla presentazione della garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103, comma 11 del d.lgs. n. 50 del 2016.
In relazione all’esonero anzidetto, la commissionaria ha applicato un miglioramento del 2% sull’importo del prezzo di aggiudicazione.
Art. 11
(Durata ed efficacia del contratto)
1. Il presente contratto decorre dal … con durata fino al … ed impegna la commissionaria fin dal momento della stipula, mentre diventa efficace, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dopo il perfezionamento dell’iter amministrativo, con la registrazione da parte degli organi di controllo del provvedimento di approvazione.
2. Il presente contratto può essere rinnovato, mediante scambio di lettere sottoscritte in formato elettronico, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, fino a ulteriori 30 (trenta) mesi.
3. La durata del presente contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione di eventuali procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016.
4. La committente si riserva la facoltà di richiedere alla commissionaria una variazione al contratto nei termini previsti dall’art. 106, comma 12 del d.lgs. n. 50/2016.
Art. 12
(Controversie)
1. Le parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere in applicazione del presente contratto.
2. In caso di mancata definizione delle controversie insorte sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Roma,
p. L’AGENZIA p. LA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER L’INFORMAZIONE E L’EDITORIA
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 del codice civile sono specificatamente accettate ed approvate le condizioni e clausole di cui agli articoli 7, 8 e 9.