REGOLAMENTO AZIENDALE SULL’ORARIO DI LAVORO DELLA DIRIGENZA MEDICA, SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA
REGOLAMENTO AZIENDALE SULL’ORARIO DI LAVORO DELLA DIRIGENZA MEDICA, SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA
Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento disciplina l’ orario di lavoro del personale della Dirigenza Medica, Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa in servizio presso l’Azienda con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo ridotto ed emanato nel rispetto dei vigenti CC.CC.NN.LL. afferenti tali Aree.
Art. 2 Finalità e definizioni
Il presente regolamento si pone l’obiettivo di:
▪ introdurre modalità` di organizzazione che contemperino l’esigenza di adottare tempi di lavoro necessari per la realizzazione del servizio e l’ottimale funzionamento delle strutture, prestando particolare attenzione alle esigenze assistenziali dell’utenza;
▪ assicurare il benessere psico-fisico del Dirigente nell’ottica non solo del riconoscimento del diritto del singolo, ma come bene per l’Organizzazione e la collettività;
▪ offrire leve gestionali ed organizzative ai Responsabili delle strutture Aziendali nell’attività di gestione del personale loro assegnato, compreso il rispetto degli obblighi contrattuali.
Agli effetti delle disposizioni del presente regolamento si intende per:
▪ orario di servizio: il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità della struttura e l’erogazione dei servizi all’utenza interna ed esterna.
▪ orario di apertura al pubblico: il periodo di tempo giornaliero che, nell’ambito dell’orario di servizio, costituisce la fascia oraria di accesso ai servizi da parte dell’utenza;
▪ orario di lavoro: il periodo di tempo giornaliero durante il quale in conformità all’orario d’obbligo contrattuale, ciascun Dirigente assicura la propria prestazione lavorativa nell’ambito dell’orario di servizio in funzione dell’orario di apertura al pubblico ed è a disposizione dell'Azienda/U.O. nell'esercizio delle sue attività e/o funzioni.
▪ servizio di guardia: è svolto all’interno del normale orario di lavoro, nelle ore notturne e nei giorni festivi assicura la continuità assistenziale e le urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri.
▪ pronta disponibilità: è caratterizzato dall’immediata reperibilità del dirigente e dall’obbligo di raggiungere il presidio nel tempo stabilito per affrontare le situazioni di emergenza.
▪ lavoro straordinario: l'art.16 del CCNL 6/5/2010 ai sensi dell'art. 28 CCNL integrativo del 10/2/2004, lo qualifica come prestazioni di carattere eccezionale rispondenti ad effettive esigenze di servizio, espressamente e tempestivamente autorizzate, ai soli fini di garantire la continuità assistenziale (Guardia attiva e Pronta disponibilità).
Art. 3 Norme Generali
Ai sensi del comma 7 dell'art.14 del CCNL 3/11/2005 l'articolazione della presenza in servizio dei dirigenti medici e sanitari deve garantire la copertura delle 12 ore di servizio diurno dei giorni feriali.
Ai sensi dell'art. 16 del CCNL 3/11/2005 nelle ore notturne e nei giorni festivi la presenza in servizio, secondo le indicazioni Aziendali, è garantita tramite turni di guardia o di pronta disponibilità.
Il servizio di guardia e la pronta disponibilità sostitutiva completano l'orario di servizio e assicurano esclusivamente la continuità assistenziale e le urgenze/emergenze nel periodo in cui tali istituti sono attivi. Nei casi in cui le risorse di personale non consentano, anche transitoriamente per eventi imprevisti, la copertura dell'orario di servizio di 12 ore diurne, l'orario di servizio sarà definito dalla Direzione Aziendale, su proposta del Direttore di Dipartimento, tenendo conto dei giorni e degli orari nei quali si concentra la maggior parte delle attività.
Le Unità Operative destinate esclusivamente ad attività ambulatoriali non collegate al ciclo dell’emergenza-urgenza o alla continuità assistenziale, nonchè le Unità Operative o di servizio di Day Hospital medico o chirurgico possono avere un’articolazione oraria inferiore a 12 ore.
L'articolazione dell'orario di servizio settimanale della U.O. in cinque o sei giorni lavorativi, con il medesimo orario complessivo, funzionale all' attività della U.O. (commi 3 e 4), è concordata con il Direttore di Dipartimento.
Ai Direttori di Dipartimento è affidata l’analisi delle attuali modalità organizzative delle Unità Operative al fine di definire delle regole uniformi nella costruzione degli orari di lavoro in relazione alla tipologia di attività e al numero di dirigenti di cui deve essere assicurata la presenza contemporanea.
Art. 4 Orario di lavoro
Nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’Azienda l’organizzazione del lavoro è disposta dal Direttore dell’ U.O. competente per assicurare la quale i dirigenti articolano in modo flessibile l’impegno di servizio per corredarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all’espletamento dell’incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare. Sarà cura dell’Azienda che tale flessibilità si ispiri ai principi esplicitati del D.Lgs 66/03 con particolare riferimento al lavoro notturno.
Il prospetto mensile dell'orario di servizio di ciascun componente della U.O. viene preparato dal primario con congruo anticipo per consentire una opportuna informazione dei dirigenti e consegnato alla D.M.O. L' accettazione, esplicita ovvero implicita, del prospetto mensile da parte della D.M.O. ha il significato formale di autorizzazione.
Ai sensi dell’art.14 del CCNL 3/11/2005 di tutte le aree della dirigenza, l’orario di lavoro dei dirigenti medici e non medici è stabilito in 38 ore settimanali al fine di assicurare il mantenimento del livelli di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali, correlate all’incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello Aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca e aggiornamento. L’impegno di servizio necessario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l’orario dovuto è negoziato con le procedure di budget, a livello aziendale. Tale impegno viene preso in considerazione al fine della definizione mensile dell’orario di servizio.
Il Dirigente è tenuto a rispettare l’orario di lavoro contrattualmente dovuto.
La presenza in servizio dei dirigenti è rilevata con gli ordinari strumenti automatici.
La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore settimanali, comprese le eccedenti.
Ai sensi del comma 4 dell’art. 14 del CCNL 3/11/2005, nello svolgimento dell’orario di lavoro quattro ore settimanali sono dedicate ad attività non assistenziali, quali la formazione, la partecipazione ad attività didattiche e la ricerca. Tale riserva di ore non rientra nella normale attività assistenziale e non può essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma, anche per particolari necessità di servizio, può essere cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificato ovvero, infine, utilizzata anche per l’aggiornamento facoltativo in aggiunta alle assenze previste dall’art. 23, comma 1, primo alinea del CCNL 5/12/1996 al medesimo titolo. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun modo comportare una mera riduzione dell’orario di lavoro.
Ai sensi del comma 5 dell’art.14 del CCNL 3/11/2005, trenta minuti settimanali delle 4 ore specificate nel comma precedente, per un totale massimo di 26 ore annue, possono essere utilizzate per il raggiungimento di obiettivi assistenziali. Questo utilizzo potrà avvenire solo se previsto come fabbisogno dall’Azienda secondo le procedure di budget.
Eventuali eccedenze di orario rese in correlazione con prestazioni di carattere eccezionale e rispondenti ad effettive esigenze di servizio imprevedibili e non programmabili, devono essere autorizzate dal Direttore della struttura. Tali eccedenze orarie, subordinatamente alla verifica e alla necessaria autorizzazione, dovranno essere smaltite con il recupero orario.
Il recupero di giornate di lavoro rese per la copertura di turni di servizio deve avvenire non oltre il 3° mese successivo alla loro effettuazione e per non più di 2 giornate consecutive.
Dopo tale termine rientrano nella fattispecie di 'ore eccedenti' e soggette a tale regolamentazione.
Il recupero delle ore eccedenti potrà avvenire anche per l’intera giornata (non due giorni consecutivi) purché siano esaurite le ferie dell'anno precedente.
Eventuali ore rese in meno nel mese di riferimento devono essere recuperate nel mese successivo alla consegna del riepilogo mensile di riferimento, previa autorizzazione del Responsabile dell’U.O. che terrà conto dell’organizzazione, delle esigenze di servizio, nonché delle prestazioni da rendere. II mancato recupero del debito orario entro l’anno solare comporta la correlata trattenuta economica.
I Dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa non sono soggetti a debito orario, ma assicurano la propria presenza in servizio ed organizzano il proprio tempo di lavoro per garantire il normale funzionamento della struttura cui sono preposti, articolandolo in modo flessibile dell’orario di servizio dell’U.O., per correlarlo a quello degli altri dirigenti in relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare, nonché per lo svolgimento delle attività di aggiornamento, didattica e ricerca finalizzata.
La rilevazione della presenza in servizio che, pur non avendo alcun carattere fiscale, deve comunque consentire l’applicazione di istituti contrattuali (quali aspettative, malattie, ferie, permessi etc.) o la verifica di eventuali responsabilità ovvero ancora garantire al Dirigente le tutele medico-legali, previdenziali, assicurative ed infortunistiche nonché la distinzione
dell’attività istituzionale da quella libero professionale intramuraria, avverrà con i metodi di rilevazione automatizzata in vigore nell’Azienda per il restante personale.
La presenza giornaliera in servizio costituisce dovere d’ufficio, fatti salvi i richiamati casi di legittima assenza previsti dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
I Dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa comunicano preventivamente in forma scritta al Direttore di Dipartimento e/o al Direttore Sanitario o Amministrativo secondo il rispettivo ruolo di appartenenza, la pianificazione della propria attività istituzionale e delle proprie assenze variamente motivate, nonché dei giorni ed orari dedicati alla libera professione, al fine di rendere del tutto trasparenti le modalità delle proprie prestazioni lavorative.
Art.5 Pronta Disponibilità
In considerazione dell’art. 17 del CCNL 3/11/2005 di entrambe le aree della dirigenza che disciplina l’istituto della pronta disponibilità e confermando quanto già indicato all’art. 3 comma 3 del presente Regolamento, si precisa che nella fascia oraria di orario di servizio (8 -20 feriale) non è riconosciuta economicamente la retribuzione delle ore straordinarie in pronta disponibilità salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dai Direttori di Dipartimento dell’area di appartenenza. Il trattenimento in servizio del dirigente in turno di Pronta disponibilità non costituisce orario straordinario effettuato in Pronta disponibilità e quindi retribuito.
Il riconoscimento economico delle ore straordinarie effettuate in Pronta disponibilità avviene solamente in presenza di chiamate effettuate tramite il centralino del presidio ospedaliero di appartenenza
Art.6 Turni di servizio
La presenza in servizio di norma non deve superare le 12 ore continuative; al termine di un servizio di 12 ore, in seguito ad un servizio diurno o di un servizio notturno, il Dirigente ha diritto ad un riposo compensativo di almeno 12 ore ai sensi dell’art. 18 del CCNL 3/11/2005.
(Di norma non potrà essere programmato un turno di servizio nelle 12 ore successive al termine del servizio notturno).
I turni non conformi all’organizzazione di cui sopra non saranno considerati se non adeguatamente motivati.
In conformità alle linee di indirizzo regionali di cui all’art.5, comma 1, lettera K) del CCNL 17/10/2008, allo scopo di garantire ai dirigenti, ai sensi dell’art.7 comma 3 del citato CCNL, una protezione appropriata evitando che, a causa di stanchezza, fatica o altri fattori, sia ridotta l’efficienza della prestazione professionale, aumentando il rischio di causare lesioni agli utenti o a loro stessi, ad altri lavoratori o di danneggiare la loro salute, a breve o a lungo termine, in caso di chiamata in reperibilità in orario notturno (dalle ore 24,00 alle ore 5,00) il Responsabile della struttura dovrà garantire un periodo di riposo coerente con l’attività effettuata ed il tempo impiegato.
L’Azienda s’impegna a monitorare periodicamente la durata oraria delle prestazioni lavorative rese dai dirigenti onde verificare il rispetto delle condizioni di lavoro finalizzate ad una protezione appropriata ed al pieno recupero delle energie psico-fisiche.
Art.7 Pausa
Al fine di garantire il recupero delle energie psico-fisiche, in caso di turni di servizio superiori a 6 ore consecutive, è fissata, di norma, una pausa di 30/60 minuti.
I dirigenti interrompono il servizio mediante la timbratura di addebito del pasto presso il servizio mensa oppure sono tenuti a timbrare l’interruzione dal servizio qualora usufruiscano di servizi alternativi, compresa la pausa trascorsa presso la sede della propria U.O.
Possono usufruire del pasto senza la decurtazione della pausa di 30 minuti coloro che, muniti di cerca-persone, rispondono alle chiamate in urgenza (impropriamente definiti in “turno di guardia”). Se nel corso di attività ordinaria non di guardia sia impossibile per ragioni di servizio effettuare l'interruzione, la pausa di servizio non verrà decurtata. Il dirigente della U.O. rendiconta tale eventualità.
Art.8 Norme finali
Il presente Regolamento sostituisce ogni precedente disposizione regolamentare relativa all’orario di lavoro dei dirigenti.
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni della normativa vigente in materia e alle regole contrattuali vigenti.