ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990
per l'attuazione degli interventi relativi al Controllo/Eradicazione di specie vegetali alloctone invasive e rinaturazione degli ambienti perilagunari di Nora
TRA
L’Agenzia Forestas della Sardegna, con sede e domicilio fiscale in Cagliari, xxxxx Xxxxx Xxxxxxx 00, Partita IVA 03669190922, agli effetti del presente atto rappresentato dal Direttore Generale facente funzioni Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a XXXXXX il XX.XX.XXXX
E
Il Comune di Pula, con sede e domicilio fiscale in Pula, Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx 00, Partita IVA 00492660923, legalmente rappresentata dalla Sindaca Xxxxx Xxxxx, nata a XXXXXXXXX il XX.XX.XXXXX
E
l’Associazione Laguna di Nora con sede in Pula, Laguna di Nora loc. Xxxx, X.X. 92261580929, agli effetti del presente atto rappresentato, in qualità di presidente del Consiglio Direttivo, da Xxxxxxx Xxxxx, nata a XXXXXXXX il XX.XX.XXXXX
E
l’Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente, Centro Conservazione Biodiversità, C.F. 80019600925, nel se- guito UNICA-CCB, nella persona del Direttore del Dipartimento Xxxx. Xxxx Xxxxxxxxxx, nato a XXXXXXXX il XX/XX/XXXXX, domiciliato per la sua carica in Cagliari (09126), via Xxxxxxx Xxxxxxxx n° 1
Premesso che
- L'AGENZIA FORESTAS, istituita con legge forestale della Sardegna L.R. n. 8 del 27.04.2016 art. 35 comma 6, pubblicata sul Buras n. 21 del 28.04.2016, ha tra i suoi compiti istituzionali quello di:
(1) amministrare il patrimonio silvo-agro-pastorale e faunistico assunto in concessione o affitto dalla Regione, dai comuni e da altri enti pubblici o da privati, curandone la sorveglianza, la razionale manutenzione, il migliora- mento e la valorizzazione ed operando, di norma, sulla base di piani di assestamento forestale;
(2) svolgere attività vivaistica forestale anche a fini promozionali nei confronti degli enti pubblici e privati, nonché tutte le attività strumentali finalizzate alla conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio a qualsiasi titolo amministrato;
(3) svolgere attività di sperimentazione e ricerca applicata in tutti i settori della silvicoltura;
(4) collaborare a ricerche e studi mirati allo sviluppo di attività produttive e ricreative ecocompatibili, complementari e connesse alla gestione forestale.
- IL COMUNE DI PULA, attraverso diversi interventi diffusi sul territorio, profonde da tempo il proprio impegno nel mantenere e/o ripristinare i servizi ecosistemici, funzionali anche alla mitigazione e all’adattamento ai cambia- menti climatici e a ridurre la frammentazione degli habitat.
- L’ASSOCIAZIONE LAGUNA DI NORA nasce con la finalità di promuovere, sviluppare e diffondere la cultura del rispetto dell’ambiente marino, delle specie ani- mali e di tutto l’ambiente in genere, con particolare attenzione:
(1) allo sviluppo di progetti di conservazione di biotopi, ecosistemi e specie animali e vegetali, con particolare riguardo all’ambiente marino, lagunare, costiero e oceanico;
(2) alla promozione, gestione e conduzione di attività di ricerca e monito- raggio scientifico, con particolare riferimento ai temi ecologici e ambien- tali;
(3) alla promozione, gestione e conduzione di campagne educative e di sensi- bilizzazione sui temi della salvaguardia ambientale, della sostenibilità e della tutela della biodiversità.
- UNICA-CCB, istituito presso l'Università degli Studi di Cagliari con prov- vedimento del MIUR n. 512 del 15.04.2002, è struttura di ricerca autorizzata dal MATTM ad operare sul territorio regionale per quanto riguarda la raccolta e la conservazione delle specie vegetali incluse negli allegati della diret-
tiva 92/43/CEE (autorizzazione n. DPM/5D/2005/26104, rilasciata dalla Dire- zione per la Protezione della Natura – Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio in data 17.10.2005), e ha tra i suoi compiti istituzionali:
(1) lo studio, gestione e conservazione ex situ ed in situ della diversità vegetale a livello genetico, specifico ed ecosistemico;
(2) contribuire alla salvaguardia del patrimonio vegetale della Sardegna e dei sistemi insulari del Mediterraneo.
- Che l’Associazione Laguna di Nora e UNICA-CCB sono partner del Progetto “MedIsWet”, finanziato dalla Fondazione MAVA e coordinato dall’organizzazione non governativa “PIM Initiative”, in base agli accordi stipulati in data 29.12.2020 e 16.12.2020.
- Che il Progetto “MedIsWet” prevede azioni volte al monitoraggio della bio- diversità esistente e al miglioramento delle condizioni ambientali della La- guna di Nora e che tali attività previste sono di interesse pubblico e comune per tutti gli enti coinvolti.
- Che le Direttive 23/2014/UE, 24/2014/UE, 25/2014/UE ed in particolare la Direttiva 2014/24/UE esclude dal suo ambito di applicazione tanto le conven- zioni che “… non prevedono una remunerazione in cambio di una prestazione contrattuale” (articolo 1, par.6), quanto i contratti che prevedono l’affida- mento di un servizio, come previsto dall’articolo 11 e dall’articolo 12 par.4 ed in particolare nel caso di accordo concluso esclusivamente tra due o più
pubbliche amministrazioni aggiudicatrici se la cooperazione è finalizzata a conseguire gli obiettivi in comune e di interesse pubblico;
-Che la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in particolare all’art. 15, prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere accordi per disciplinare le modalità di collaborazione finalizzate allo svolgimento di attività di interesse co- mune;
-Che le parti ritengono sussistere le condizioni previste all’art. 15 della
L. n. 241/90 e ritengono necessario definire una convenzione di collaborazione intesa al monitoraggio della biodiversità esistente e al miglioramento delle condizioni ambientali della Laguna di Nora;
-Che la determinazione n° 7 del 21 ottobre 2010 dell’ex Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione) che ha approfondito con il tema degli accordi tra amministrazioni aggiudica- trici ex articolo 15 della legge 241/1990 delineando «un modello convenzionale attraverso il quale le pubbliche amministrazioni coordinano l’esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, ossia in forma di “reciproca collaborazione” e nell’obiettivo comune di fornire servizi “indistintamente a favore della col- lettività e gratuitamente”».
Si stipula quanto segue: ART. 1 - Oggetto
1. Le finalità del presente accordo sono quelle di definire i compiti delle parti per poter realizzare l'intervento di “Controllo/Eradicazione di specie vegetali alloctone invasive e rinaturalizzazione degli ambienti perilagunari di Nora”, finanziato dalla Fondazione MAVA e gestito, in ambito locale, dall’Associazione Laguna di Nora e da UNICA-CCB.
ART. 2 - Compiti delle parti e modalità di esecuzione delle attività L'AGENZIA FORESTAS si impegna:
-alla produzione delle piante necessarie alla realizzazione del progetto e al loro trasporto in loco;
-a coordinare e gestire la fase degli interventi di eradicazione secondo le modalità tecniche definite in Allegato 1;
-alla messa a dimora delle piante nelle aree individuate dal progetto, esple- tando i lavori e forniture necessarie alla realizzazione delle azioni di propria competenza, così come definito in Allegato 1;
- a fornire il supporto di mezzi meccanici (tipo mini terna e altri mezzi) per l’esecuzione delle buche e l’eliminazione di Opuntia ficus indica, limi- tatamente all’esecuzione degli interventi ed alla disponibilità dell’Agenzia stessa;
IL COMUNE DI PULA si impegna:
- a fornire la concessione di accesso e di realizzazione dell’intervento all’interno delle aree di sua competenza, specificate nell’Allegato 1;
- a smaltire il materiale vegetale derivante dall’attività di eradicazione;
- a fornire un supporto idrico e gestire la manutenzione ordinaria a lungo termine delle aree di sua competenza oggetto dell’intervento.
L’ASSOCIAZIONE LAGUNA DI NORA si impegna:
- a prestare il supporto tecnico per l'attuazione dell'intervento;
- a rispettare gli impegni economici definiti nel seguente ART. 4. UNICA-CCB si impegna:
- all'individuazione, anche mediante sopralluoghi, delle specie autoctone da riprodurre, collaborando alla raccolta del germoplasma, ai trattamenti ed eventuale conservazione a temperatura controllata dei materiali di moltipli- cazione di base, al fine della successiva coltivazione in Vivaio;
-a prestare attività di consulenza tecnico-scientifica e supervisione relati- vamente alle attività di eradicazione e piantumazione per tutta la durata del progetto;
-a individuare nel dettaglio, anche mediante sopralluoghi, le aree d’inter- vento per l'eradicazione e per la messa a dimora delle specie vegetali autoc- tone;
-a definire tempi e modalità della eradicazione e messa a dimora;
-a verificare, anche mediante sopralluoghi, l'andamento dell'attività di era- dicazione e messa a dimora.
ART. 3 - Durata e decorrenza dell'Accordo
L'operatività e gli effetti del presente accordo decorrono dalla data in cui viene apposta l’ultima firma in formato digitale. Il termine di conclusione è fissato al 31 Gennaio 2023.
ART. 4 - Spese
Per le attività oggetto del presente Accordo, l’Associazione Laguna di Xxxx verserà in un’unica tranche all’Agenzia Forestas al termine dell’accordo come identificato al punto precedente, a titolo di rimborso delle spese vive so- stenute (come si evince dal prospetto dei costi effettivi allegato al presente Accordo) per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione, una somma quantificata in € 15.000,00 (quindicimila/00 - fuori dal campo IVA per assenza dei requisiti oggetti e soggettivi di applicazione del tributo ai sensi delle disposizioni di cui al DPR 633/72).
ART. 5 - Nomina dei Responsabili dell'Accordo
Il Responsabile di Convenzione Agenzia Forestas è il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx – responsabile regionale settore vivai.
Responsabile dell’esecuzione dei lavori per Forestas:
a) eradicazione di specie esotiche e piantagione di specie autoctone dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx del Servizio territoriale di Cagliari;
b) produzione del materiale di propagazione di base, precedentemente indivi- duato e raccolto, xxxx. Xxxxxxx Xxx del Servizio Territoriale di Cagliari;
Il Responsabile dell’Accordo per il Comune di Pula è il Geom. Xxxxxx Xxxxx, Responsabile del Settore Tecnico;
Il Responsabile dell’Accordo per l’Associazione Laguna di Nora è la Sig.ra Xxxxxxx Xxxxx.
Il Responsabile dell’Accordo per Unica-CCB è il Prof. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx.
ART. 6 - Strutture, attrezzature e risorse
Per le attività previste le parti si dichiarano disponibili a condividere strutture e personale per lo svolgimento del Piano. Le parti garantiscono la copertura assicurativa del rispettivo personale impegnato nello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività, si impe- gnano, ciascuno per quanto di propria competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia.
Le parti provvederanno al trattamento dei dati personali relativi alla pre- sente Convenzione nell’ambito del perseguimento dei rispettivi fini istitu- zionali ed unicamente per le finalità connesse all’esecuzione della stessa, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/03 e dal Reg. UE n. 679 del 2016.
ART. 7 - Trattamento dei dati
Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 e s.m.i. e dal Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679, GDPR (General Data Protection
Regulation), che disciplina la protezione delle persone fisiche, con riferi- mento sia al trattamento dei dati personali sia alla libera circolazione di tali dati, le Parti dichiarano di essere state informate circa le modalità e le finalità dell’utilizzo dei dati personali nell’ambito di trattamenti auto- matizzati o cartacei di dati ai fini della esecuzione del presente atto. Le Parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori deri- vanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.
ART. 8 - Recesso
Le Parti possono recedere dal presente Accordo mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 30 giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per le attività sino a quel momento eseguite.
ART. 9 - Domicilio
Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, i contraenti eleggono il proprio domicilio:
- Agenzia Forestas, in Cagliari, Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx 00;
- Comune di Pula, in Pula, Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx 00;
- Associazione Laguna di Nora, in Pula, Laguna di Nora loc. Nora;
- UNICA-CCB in Xxxxxxxx, X.xx X. Xxxxxxx xx Xxxxxx 00-00.
ART. 10 - Variazione attività previste
Qualora lo si ritenga indispensabile, le Parti possono prevedere eventuali ipotesi di modifica in corso d’opera delle attività previste con uno specifico atto aggiuntivo di variazione da stipulare di comune accordo tra le parti.
ART. 11 - Riservatezza
Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili di cui le Parti verranno in possesso durante l’esecuzione delle attività oggetto del presente atto dovranno essere considerate riservate.
E’ fatto divieto alle Parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato la documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi dall’esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo.
In caso di cessazione dell'Accordo, le Parti potranno richiedere la restitu- zione di tutto il materiale che presenti o includa informazioni riservate.
Le Parti si impegnano a far rispettare anche dai loro eventuali consulenti o collaboratori esterni, la riservatezza di cui al presente articolo.
ART. 12 - Accordi con soggetti terzi
Fatta salva la normativa vigente in materia di contratti pubblici, le Parti, nell’ambito delle attività previste dalla presente Convenzione, potranno sti- pulare specifici accordi con soggetti terzi, qualora il supporto di questi ultimi dovesse essere necessario per il raggiungimento delle finalità previste dalla Convenzione stessa.
ART. 13 - Proprietà dei risultati e pubblicazioni
Ciascuna delle parti si impegna a condividere il proprio know-how da impiegare per le finalità del progetto di cooperazione e nei limiti della sua utilizza- bilità per il conseguimento dei risultati di cui al presente accordo.
Non è consentito l’impiego di tale know-how per scopi estranei a quelli di cui al presente accordo.
Le parti dichiarano la volontà di utilizzare strumenti di diffusione e valo- rizzazione dei risultati e delle attività comuni. I risultati e la documenta- zione derivanti dalla presente Convenzione sono di proprietà di tutte le Parti sottoscrittrici che potranno utilizzarli nell'ambito dei propri compiti isti- tuzionali.
La concessione a terzi dei diritti sui Risultati congiunti della ricerca dovrà avvenire nel rispetto del principio secondo il quale ciascun Partner è pro- prietario e potrà disporre liberamente di detti Risultati, fermo restando che dovrà essere menzionata la con-partecipazione finanziaria delle Parti.
La comunicazione a terzi, la divulgazione e la pubblicazione dei risultati di cui sopra, dovranno essere sempre concordate tra le parti.
Nelle eventuali pubblicazioni si dovrà esplicitamente far riferimento al pre- sente Accordo di Collaborazione.
ART. 14 - Norme applicabili
Per quanto non disposto nel presente protocollo si applicano le disposizioni di legge in materia.
Per quanto non espressamente richiamato si rinvia agli artt. 15 e 11 della Legge n.241/1990.
Le parti si impegnano a garantire nell'esecuzione della presente Convenzione il rispetto della normativa vigente in tema di privacy, anticorruzione e sicurezza.
La presente Convenzione è sottoscritta digitalmente dalle Parti ai sensi dell’art.15, comma 2 bis, della Legge n.241/90.
Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente atto deve essere redatta in forma scritta e controfirmata da entrambe le parti.
ART. 15 - Foro competente
Tutte le controversie relative all’esecuzione e/o all’interpretazione del presente contratto verranno definite tra le parti in prima istanza. Qualora non fosse possibile sarà unicamente competente il Foro di Cagliari.
ART. 16 – Pubblicazione
Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013, gli estremi del presente accordo verranno pubblicati sul sito web dell’Agenzia Forestas.
ART.17 - Forma della presente convenzione - esenzione bollo e registrazione La presente convenzione sarà registrata in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.
Il presente accordo viene redatto in un unico originale in formato digitale, e sottoscritto con firma digitale giusta la previsione di cui all’art. 6, co. 6, del D.L. 145/2013 convertito con Legge 9/2014. L’imposta di bollo è assolta
in modo virtuale da , ai sensi dell’art. 15 del DPR 642/1972,
come da autorizzazione prot. N.
del
, rilasciata
dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cagliari – Ufficio Territoriale di Cagliari.
Letto, confermato e sottoscritto
AGENZIA FORESTAS
Direttore Generale Xxxxxxxx Xxxxxxx (Firmato digitalmente)
ASSOCIAZIONE LAGUNA DI NORA
Presidente
Sig.ra Xxxxxxx Xxxxx (Firmato digitalmente)
Comune di Pula Xxxxx Xxxxx
(Firmato digitalmente)
Università degli Studi di Cagliari Direttore del Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente
Xxxx. Xxxx Xxxxxxxxxx (Firmato digitalmente)
Le Parti dichiarano di aver preso esatta visione delle “clausole eventuali”: art. 11 (Riservatezza), art. 13 (Proprietà dei risultati e pubblicazioni).
Le clausole della presente Convenzione, rilette ed approvate, vengono dalle Parti accettate ad ogni conseguente effetto ed in particolare ai sensi e agli effetti di cui all’1341 e 1342 del Codice Civile.
AGENZIA FORESTAS
Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx (Firmato digitalmente)
ASSOCIAZIONE LAGUNA DI NORA
Presidente
Sig.ra Xxxxxxx Xxxxx (Firmato digitalmente)
Comune di Pula Xxxxx Xxxxx
(Firmato digitalmente)
Università degli Studi di Cagliari Direttore del Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente
Xxxx. Xxxx Xxxxxxxxxx
(Firmato digitalmente)
ALLEGATO 1
Controllo/Eradicazione di specie vegetali alloctone invasive e rinaturalizza- zione degli ambienti perilagunari di Nora
Breve descrizione degli interventi previsti dal progetto MedIsWet
1. Eradicazione taxa invasivi nel parcheggio - Laguna di Nora
Il lavoro prevede l’eradicazione mediante taglio della ceppaia di Acacia saligna e alcuni esemplari di Opuntia ficus-indica e Myoporum laetum. Il materiale legnoso dovrà essere rimosso dall’area e quello di risulta dovrà essere smaltito in modo idoneo. Per incrementare la buona riuscita, l’eradi- cazione dovrebbe essere affrontata durante la stagione tardo primaverile e/o estiva (indicativamente durante la prima decade di Giugno 2022).
Si riporta qui sotto la cartografia delle aree interessate (Fig. 1) e si quantifica in tabella (Tabella 1) il numero di individui da eradicare.
Fig. 1 Specifica degli individui da eradicare nel parcheggio
Tabella 1 Stima delle estensioni e numero individui per taxon da eradicare nel parcheggio.
2. Produzione e piantumazione specie autoctone vegetali
L’intervento comprende la produzione di circa 450 piante di 10 taxa distinti (Tabella 2). Un numero di individui pari a 341 verrà anche messo a dimora negli stessi luoghi individuati per le azioni di eradicazione (Fig. 2).
Fig. 2 Specifica degli individui da mettere a dimora nel parcheggio
Tabella 2 Stima del numero di individui da produrre e mettere a dimora (smal- timento e soccorso idrico a carico del Comune di Pula)
Tabella 3 Cronoprogramma. Il responsabile di ciascun intervento è indicato tra parentesi.