SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI LETTURA DEI MISURATORI GAS POSTI PRESSO I CLIENTI FINALI
Sommario
PARTE I – Premesse, allegati, definizioni, interpretazione, oggetto e importo del Contratto ...4
Art. 1 – Premesse e allegati 4
Art. 2 – Definizioni e interpretazione 4
Art. 3 – Oggetto del Contratto 5
Art. 4 – Durata e proroga del Contratto 5
Art. 5 – Importo del Contratto 5
PARTE II – Impegni dell’Appaltatore, garanzie e assicurazioni 6
Art. 6 – Impegni a carico dell’Appaltatore 6
Art. 7 – Obblighi dell’Appaltatore derivanti dal rapporto di lavoro 7
Art. 8 – Obblighi di riservatezza 8
Art. 9 – Garanzia definitiva e garanzia per l’anticipazione 8
Art. 10 – Assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro 8
PARTE III – Esecuzione del Servizio e pagamenti 9
Art. 11 – Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dell’Esecuzione del Contratto, Responsabile del Servizio 9
Art. 12 – Modalità e tempi di esecuzione della prestazione 9
Art. 13 – Ultimazione del servizio 9
Art. 14 – Contestazioni e riserve 10
PARTE IV – Penali, inadempimento, risoluzione e recesso 10
Art. 17 – Risoluzione per inadempimento 10
Art. 18 – Risoluzione per decadenza dell’Appaltatore dai requisiti morali 11
Art. 20 – Prevenzione delle infiltrazioni della criminalità e obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 11
Art. 21 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo D.Lvo 231/2001 12
Art. 22 – Cessione di credito e cessione d’azienda. Divieto di cessione del Contratto. 12
Art. 23 – Clausola di salvaguardia Covid-19 13
Art. 24 – Trattamento dei dati personali 13
Art. 25 – Elezione di domicilio e comunicazioni 13
Art. 26 – Spese di Contratto 14
TRA
AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL, con sede in Xxx Xxx Xxxxx Xxxxxxx, x. 00 – 00000, Xxxxxxx (XX), Codice Fiscale e Partiva IVA 13476050151, in persona del legale rappresentante pro tempore
che prende parte al presente Contratto in forza di
, di seguito anche denominata “Committente”
E
, con xxxx xxxxxx xx , Xxx , xxxxxxxx xxxxxxx , xxxxxxxx nel Registro delle Imprese di , Codice fiscale , Partita IVA , in persona del , nato a , e per la carica domiciliato come sopra, che agisce nella sua qualità di , in virtù dei poteri di cui alla del
di seguito anche denominato “Appaltatore”
di seguito anche denominate, congiuntamente, “le Parti”
* * *
Premesso che
I. AEMME Linea Distribuzione Srl (di seguito denominata “Committente”) ha indetto, ai sensi degli artt. 35 e 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di qui, anche, il “Codice”), una gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di lettura dei misuratori gas posti presso i clienti finali e delle relative prestazioni accessorie con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice;
II. il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n. del / /2020 e sulla GUUE GU/S del / /2020 (di qui, anche, il “Bando di Gara”;
III. l’offerta presentata da (•) è risultata la migliore (di seguito l’“Offerta”, che viene allegata al presente contratto sub (•));
IV. con verbale n. (•) del (•) la Commissione di gara ha definito la proposta di aggiudicazione della procedura di gara;
V. (•), con atto n. (•), ha approvato la proposta di aggiudicazione, aggiudicando l’appalto in favore di (•);
VI. in data (•) è stata data comunicazione dell’aggiudicazione all’aggiudicatario, al concorrente che segue in graduatoria, ed agli altri candidati ai sensi di quanto previsto dall’art. 76, comma 5, del Codice;
VII. l’avviso di aggiudicazione è stato pubblicato ai sensi di legge;
VIII. l’Appaltatore conviene che il contenuto del presente Contratto, ivi compresi il Bando di gara, Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto con i suoi allegati, definisce in modo
adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l’Appaltatore ha potuto acquisire tutti gli elementi per un’idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse ai fini della formulazione dell’offerta;
IX. l’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.
Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:
PARTE I – Premesse, allegati, definizioni, interpretazione, oggetto e importo del Contratto
Art. 1 – Premesse e allegati
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto (di qui, anche, il “Contratto”).
2. Formano parte integrante del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati, i seguenti documenti:
a. il Bando di gara;
b. il Disciplinare di gara;
c. il Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati:
- Elenco prezzi;
- Calendario di lettura;
- Report finale ciclo di lettura;
- Scheda tecnica di sopralluogo;
- Report delle prestazioni aggiuntive eseguite;
- Report riepilogativo di lettura e delle prestazioni aggiuntive eseguite;
- Computo metrico estimativo;
- Verbale lettura per voltura;
- Elenco personale impiegato dall’appaltatore uscente
d. l’Offerta.
Art. 2 – Definizioni e interpretazione
1. I termini che seguono, dovunque usati nel presente Capitolato e in ogni altro documento contrattuale, indicheranno rispettivamente:
a) Appaltatore: il soggetto che ha stipulato con la Committente il Contratto per l’esecuzione del Servizio, in seguito a procedura di evidenza pubblica;
b) ARERA: l’Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente, ossia l’Autorità amministrativa indipendente che opera per garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità e tutela gli interessi di utenti e consumatori;
c) Capitolato (CSA): capitolato speciale d’appalto;
d) Codice: il D. Lgs. n. 50/2016;
e) Committente o Stazione Appaltante: AEMME Linea Distribuzione Srl;
f) Contratto: il contratto d’appalto stipulato fra la Committente e l’Appaltatore per l’esecuzione del Servizio principale e dei Servizi aggiuntivi;
g) Direttore dell’Esecuzione: il soggetto individuato dal RUP ai sensi dell’art. 101 del Codice;
h) Responsabile Unico del Procedimento (RUP): il soggetto individuato dalla Committente responsabile della esecuzione del Contratto;
i) Servizio: congiuntamente il Servizio principale e i Servizi aggiuntivi per come esplicitati all’art. 3 del CSA.
2. In caso di contrasto fra il Contratto e i suoi allegati, ferma restando in ogni caso la prevalenza e l’immodificabilità dell’Offerta, le Parti procedono entro dieci giorni dal rilievo del contrasto a convenire un’interpretazione in buona fede. Xxx non si trovasse accordo nell’interpretazione, prevarrà quella più favorevole alla buona riuscita del Servizio nei tempi e ai costi concordati, secondo quanto chiarito dal Committente.
3. È onere dell’Appaltatore segnalare immediatamente per iscritto alla Committente ogni eventuale errore, omissione, discrepanza o contraddizione si riscontri nei documenti indicati al precedente art. 1, comma 2, tra essi o tra uno di essi e il presente Contratto.
Art. 3 – Oggetto del Contratto
1. Il presente Contratto ha per oggetto l’esecuzione del servizio di rilevazione dei valori di lettura dei misuratori gas posti presso i clienti finali, come meglio specificato nel CSA, da erogare con le modalità ivi dettagliatamente specificate.
2. Rientrano nell’oggetto dell’appalto tutte le prestazioni comunque necessarie per eseguire il Servizio a regola d’arte.
Art. 4 – Durata e proroga del Contratto
1. Il Contratto ha una durata di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del Servizio redatto dal Direttore dell’Esecuzione in contraddittorio con l’Appaltatore.
2. La Committente potrà avvalersi della richiesta di proroga del Servizio previa comunicazione da rendersi all’Appaltatore entro . In tal caso l’Appaltatore si impegna a continuare l’esecuzione del Servizio per il periodo di proroga alle condizioni e ai prezzi originariamente previsti dalla documentazione di gara.
3. In tutti i casi, salva diversa indicazione della Committente, in virtù della particolare natura del servizio oggetto dell’appalto non suscettibile di interruzione, l’Appaltatore è obbligato a continuare l’esecuzione del Servizio alle medesime condizioni contrattualmente stabilite fino alla presa in carico del Servizio da parte del nuovo appaltatore.
Art. 5 – Importo del Contratto
1. Per il primo biennio, l’importo complessivo del Contratto (comprensivo degli oneri per la sicurezza, interni ed esterni, e al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge) ammonta ad Euro (•). Tale importo è così ripartito:
a) importo complessivo del Servizio (comprensivo dei costi della manodopera): Euro (•);
b) importo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze: Euro 19.158,00;
c) importo degli oneri aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro: Euro (•).
2. Il presente Contratto è a misura pertanto l’importo che sarà corrisposto dipenderà dalle prestazioni effettivamente rese dall’Appaltatore.
3. Sono ammesse variazioni in aumento o diminuzione dell’importo contrattuale nei limiti di cui all’art. 106 del Codice.
4. L’Appaltatore dichiara espressamente di riconoscere l’importo complessivo dell’appalto, di cui al precedente comma 1, come comprensivo di tutti gli obblighi di cui al presente Contratto e relativi allegati, compresi quelli di cui all’art. 3, comma 2 che precede, inclusi tutti gli oneri, tasse e canoni comunque dovuti.
5. L’Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi o adeguamenti o revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati; salvo che non sia previsto diversamente nel CSA o nel presente Contratto; non si applica l’articolo 1664 del Codice Civile.
PARTE II – Impegni dell’Appaltatore, garanzie e assicurazioni Art. 6 – Impegni a carico dell’Appaltatore
1. L’Appaltatore è tenuto a eseguire il Servizio, salva la possibilità di ricorrere al subappalto, ove
dichiarato in gara, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio.
2. Ove in corso di gara l’Appaltatore abbia fatto ricorso all’avvalimento, resta ferma la responsabilità solidale tra l’Appaltatore e la/le ausiliaria/e nei confronti della Committente.
3. Il Servizio dovrà essere prestato in favore della Committente con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente Contratto e nel CSA, oltre che nel rispetto degli indirizzi e delle direttive impartiti dalla Committente e del Direttore dell’Esecuzione stabilite nel Contratto e nei suoi allegati.
4. L’Appaltatore si impegna a eseguire il presente Contratto secondo buona fede e a collaborare proattivamente con la Committente, il Responsabile Unico del Procedimento e il Direttore dell’Esecuzione, al fine di perseguire il regolare ed efficiente svolgimento del Servizio.
5. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del Contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. A tale riguardo l’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Committente. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
6. L’Appaltatore si impegna, su richiesta della Committente, ad apportare alle modalità di erogazione del Servizio i correttivi necessari ad assicurare una più efficiente esecuzione, senza che da ciò
derivi alcun onere aggiuntivo per la Committente rispetto al corrispettivo del Servizio fissato nei documenti di gara.
7. L’Appaltatore si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
8. L’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
9. L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione alla stessa di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del Contratto creando alterazioni impreviste.
10. L’Appaltatore è tenuto a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro dieci giorni dall’intervenuta modifica.
11. Tutta la documentazione creata o predisposta dall’Appaltatore nell’esecuzione del presente Contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte della Committente.
12. L’Appaltatore si obbliga altresì a comunicare alla Committente i dati del personale impiegato per l’esecuzione del Servizio entro tre mesi dalla scadenza del Contratto.
Art. 7 – Obblighi dell’Appaltatore derivanti dal rapporto di lavoro
1. L’Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi obblighi ed oneri.
2. L’Appaltatore si obbliga altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, oltre che le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L’Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.
5. L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a seguito di qualsiasi richiesta della Committente, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del Contratto, compreso il subappaltatore, il Responsabile Unico del
Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
7. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’art. 105 del Codice.
Art. 8 – Obblighi di riservatezza
1. L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano dalle apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza devono essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con la Committente.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. L’Appaltatore solleva nel modo più ampio la Committente da ogni responsabilità o danno derivanti dal mancato rispetto di quanto previsto dal presente articolo.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno.
5. L’Appaltatore ha la facoltà di citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare, procedure di affidamento comunque denominate e appalti, previa comunicazione alla Committente.
Art. 9 – Garanzia definitiva e garanzia per l’anticipazione
1. A garanzia dell’effettiva prestazione del Servizio di cui al presente Contratto, si dà atto del fatto che l’Appaltatore ha presentato alla Committente una specifica polizza per l’intera durata del Contratto, n. , stipulata con la Società
.
2. A garanzia dell’anticipazione del pagamento, si dà atto del fatto che l’Appaltatore ha presentato alla Committente una specifica garanzia fideiussioria bancaria/assicurativa, n. , stipulata con la Società .
Art. 10 – Assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro
1. A copertura di ogni danno alla Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all’Appaltatore o al suo personale in relazione
all’esecuzione Servizio o a cause ad esso connesse, l’Appaltatore ha prodotto una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT) e per responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) che tiene indenne la Committente da tutti i rischi di esecuzione del Servizio da qualsiasi causa determinati, n. , con massimale € , stipulata con la Società
.
PARTE III – Esecuzione del Servizio e pagamenti
Art. 11 – Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dell’Esecuzione del Contratto, Responsabile del Servizio
1. La Committente individua il Direttore dell’Esecuzione del Contratto preposto alla vigilanza sull’esecuzione del Servizio ed alla verifica del rispetto delle norme che la regolano.
2. Successivamente alla stipulazione del Contratto, il RUP autorizza il Direttore dell’Esecuzione del Contratto a dare avvio all’esecuzione della prestazione.
3. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto redige verbale di avvio dell’esecuzione del Contratto in contraddittorio con l’Appaltatore.
4. La Committente effettua e riceve le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività oggetto del Contratto attraverso il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, il cui nominativo verrà comunicato all’Appaltatore.
5. L’Appaltatore indica il nominativo del Responsabile del Servizio; egli interagirà con la Committenza, in nome e per conto dell’Appaltatore medesimo, in relazione all’esecuzione del presente Contratto.
6. Le eventuali modifiche o sostituzioni del Responsabile del Servizio, causate da motivi di forza maggiore, sono comunicate tempestivamente al Direttore dell’Esecuzione del Contratto.
7. Il Direttore dell’Esecuzione si coordinerà costantemente con il Responsabile Unico del Procedimento nominato dalla Committente e titolare del potere di rappresentarla nell’ambito del presente Contratto e nei limiti di legge e di mandato.
Art. 12 – Modalità e tempi di esecuzione della prestazione
1. La prestazione dovrà essere resa nei modi, nelle forme e nei termini specificamente previsti dal presente Contratto e dai suoi allegati.
Art. 13 – Ultimazione del servizio
1. A seguito della comunicazione di ultimazione del Servizio da parte dell’Appaltatore, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto effettua gli accertamenti necessari al fine della verifica di conformità del Servizio ai sensi del Capitolato Speciale d’Appalto, e rilascia il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni.
2. Il verbale, redatto in duplice copia, è sottoscritto dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto e dall’Appaltatore.
Art. 14 – Contestazioni e riserve
1. L’Appaltatore potrà presentare riserve così come previsto nel CSA.
Art. 15 – Pagamenti
1. I pagamenti del corrispettivo avverranno in ratei mensili posticipati, così come previsto dal CSA.
2. Il pagamento di ciascuna fattura è subordinato alla verifica da parte della Committente della regolarità contributiva dell’Appaltatore e dei subappaltatori, certificata attraverso la presentazione di regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva.
4. In ogni caso la Committente non potrà procedere al pagamento sino alla ricezione della fattura in formato elettronico e alla sua relativa scadenza.
PARTE IV – Penali, inadempimento, risoluzione e recesso
Art. 16 – Penali
1. Nelle ipotesi di inadempimento e/o inesatto o parziale adempimento, per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile alla Committente, la Committente si riserva il diritto di applicare all’Appaltatore le penali previste dal CSA.
Art. 17 – Risoluzione per inadempimento
1. La Committente si riserva il diritto di risolvere il Contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali applicate superi il 10% del valore del Contratto stesso.
In tal caso la Committente ha la facoltà di escutere la cauzione definitiva e di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. È fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
2. Sono ipotesi di grave inadempimento:
- la mancata osservanza dei termini prefissati per l’esecuzione delle letture e l’invio alla Committente dei file parziali e finali contenenti le letture rilevate;
- il mantenimento di un comportamento inadeguato da parte del personale incaricato verso il cliente finale;
- la frequente reiterazione di errori o ritardi nell’esecuzione del Servizio;
- inosservanza delle leggi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
3. Nelle ipotesi di grave inadempimento la Committente ha la facoltà diffidare l’Appaltatore ai sensi dell’art. 1454 c.c. e, in caso di perdurante inadempimento oltre il termine assegnato, il Contratto si intende risolto. Resta fermo in ogni caso il diritto della Committente ad eventuali penali e, in ogni caso, a richiedere il risarcimento del danno all’Appaltatore.
4. La Committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, ha la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore a mezzo PEC, nei seguenti casi:
a) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Committente;
b) violazione degli obblighi di riservatezza di cui all’art. 7;
c) il verificarsi di quanto previsto dall’art. 108, comma 4, del Codice.
5. In caso di risoluzione del Contratto, l’Appaltatore si impegna a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del Servizio.
6. L’Appaltatore ha diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
7. Trova applicazione l’art. 108 del Codice.
Art. 18 – Risoluzione per decadenza dell’Appaltatore dai requisiti morali
1. La Committente ha la facoltà di risolvere il presente Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e delle relative misure di prevenzione.
2. La Committente risolve in ogni caso il Contratto qualora accerti la mancanza o il venir meno di ogni requisito morale richiesto dall’art. 80 del Codice.
3. L’Appaltatore ha diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
Art. 19 – Recesso
1. La Committente può recedere dal presente Contratto in qualunque momento previo il pagamento dei servizi regolarmente eseguiti e degli ulteriori importi di cui all’art. 109 del Codice.
2. Le Parti concordano che per il caso in cui nel periodo di esecuzione del Contratto intervenga la scadenza della concessione del servizio di distribuzione e misura del gas in capo alla Committente, quest’ultima avrà diritto di recedere dal Contratto e l’Appaltatore rinuncia sin d’ora all’indennizzo pari al decimo dell’importo dei servizi non eseguiti.
PARTE V – Norme finali
Art. 20 – Prevenzione delle infiltrazioni della criminalità e obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’affidamento del Contratto all’Appaltatore e gli eventuali subappalti sono soggetti alle verifiche antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011.
2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010, l’Appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
3. A tal fine l’Appaltatore dichiara che gli estremi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, al presente Contratto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di esso sono i seguenti: . L’Appaltatore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della L. n. 136/2010 e si assume i relativi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore è tenuto a comunicare alla Committente ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni dal verificarsi degli stessi.
4. L’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’art. 3, comma 8, primo periodo della L. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
5. L’Appaltatore garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del Contratto.
6. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. n. 136/2010 è obbligato a darne immediata comunicazione alla Committente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Città Metropolitana di Milano.
7. La Committente verifica che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del Contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
8. In caso di variazioni degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o delle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è obbligato a comunicarle tempestivamente, e comunque entro sette giorni, alla Committente. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non ha facoltà di sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto e dal Capitolato Speciale d’Appalto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9-bis della L. 136/2010, il mancato utilizzo nella transazione finanziaria del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del Contratto.
Art. 21 – Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo D.Lvo 231/2001.
L’Appaltatore si impegna a rispettare, nell’espletamento delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e relative appendici ai sensi del D. Lvo 231/2001 e s.m.i. adottato dalla Stazione Appaltante.
Art. 22 – Cessione di credito e cessione d’azienda. Divieto di cessione del Contratto.
1. È esclusa la cessione di crediti senza il previo consenso della Committente. In tal caso l’Appaltatore è autorizzato a cedere i crediti derivanti dal Contratto con le modalità espresse all’art. 106 comma 13 del Codice.
L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. 8475315331 al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli
strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il numero di CIG.
2. È vietata la cessione del Contratto da parte dell’Appaltatore, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, a pena di nullità della stessa.
3. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del Contratto è consentita, ai sensi dell’articolo 1406 e seguenti c.c. e dell’articolo 106, comma 1, lett.
d) del Codice, a condizione che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare il possesso di tutti i requisiti richiesti per l’esecuzione del Servizio.
Art. 23 – Clausola di salvaguardia Covid-19
1. Considerato il pericolo di crisi sanitaria non ancora risolto alla data di sottoscrizione del Contratto, le Parti si dichiarano consapevoli delle misure vigenti e confermano la fattibilità del Servizio e la coerenza dei costi con le previsioni in vigore.
2. Ove nel corso dell’effettuazione del Servizio dovessero essere applicabili alle attività dedotte in Contratto misure diverse o più restrittive di quelle ad oggi vigenti, l’Appaltatore e la Committente valuteranno le soluzioni possibili per ridurre maggiori oneri e costi.
3. Ove venisse disposta una sospensione totale o parziale delle attività, l’Appaltatore rinuncia ad ottenere indennizzi e/o ulteriori importi a qualsiasi titolo o causa, fermo restando il pagamento delle prestazioni che verranno rese.
Art. 24 – Trattamento dei dati personali
1. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, e del Regolamento (UE) n. 2016/679, esclusivamente nell’ambito della gara disciplinata dal presente Capitolato di gara.
2. L’Appaltatore, nominato Responsabile del trattamento dei dati, si impegna a comunicare il nominativo del Data Protecion Officer (DPO) alla Stazione Appaltante e adottare tutte le misure adeguate ai fini della protezione degli stessi.
Art. 25 – Elezione di domicilio e comunicazioni
1. Ai fini del Contratto le Parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente in:
- AEMME Linea Distribuzione Srl, Via Per Busto Arsizio, n. 53 – 00000 Xxxxxxx (XX)
• Email: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
• PEC: xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
- (Appaltatore) ,
• Email:
• PEC:
2. Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del Contratto, salvo ove non sia diversamente previsto, dovrà essere effettuata, ai sopra evidenziati indirizzi, per iscritto e trasmessa a mezzo PEC o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione.
3. Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione (se effettuate tramite PEC) o nel momento in cui perverranno all’indirizzo del destinatario se effettuate con altro mezzo.
4. Le Parti accettano espressamente che, nelle ipotesi in cui ciò sia espressamente previsto nel Contratto o nel Capitolato Speciale d’Appalto, le comunicazioni possono intervenire mediante posta elettronica ordinaria.
5. Ogni variazione nel domicilio eletto dovrà essere comunicata all’altra parte per iscritto entro dieci giorni dall’intervenuta modifica.
Art. 26 – Spese di Contratto
1. Tutte le spese di Contratto sono a carico dell’Appaltatore.
Art. 27 – Foro competente
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Committente e l’Appaltatore, anche in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del Contratto o, comunque, a questo connesse è competente, in via esclusiva, il Foro di Busto Arsizio (VA).
Legnano, / /2020
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
AEMME Linea Distribuzione Srl (l’Appaltatore)