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Verbale di deliberazione n. 42
OGGETTO: CONCESSIONE TERRENI AD USO PASCOLO IN LOCALITA' VARIE DEL COMUNE. APPROVAZIONE BOZZA DI ACCORDO IN DEROGA, AI SENSI DELL’ART. 45 DELLA LEGGE N. 203/1982
L’anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di Maggio alle ore 12:00 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
NOMINATIVO | PRESENTI | ASSENTI |
DE XXXXXX XXXX | PRESENTE | |
DELL'XXXXX XXXXXXXXX | PRESENTE | |
DA XXX XXXXXXX | PRESENTE |
Il Segretario ComunaleMichela Xxxxxxxxx assiste alla seduta.
Il SindacoSiro Xx Xxxxxx, assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Viene adottata la deliberazione di seguito riportata
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
X.xx Xxxx Xx Xxxxxx
Il Segretario Comunale X.xx Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Xxxxx Xxxxxx 00 - 00000 XXXXXXX (XX) – X.Xxx e C.F. 00145920252
Sito internet: xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx - PEC: xxxx.xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx@xxxxxxxxx.xx – Email: xxxxxxx@xxxxxxxx.xx.xx
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- il Comune di Alleghe è proprietario dei seguenti terreni: foglio 15 mappali n.24; foglio 23 mappali n. 173-191-153-223 foglio 25 mappali n.492-476-472-469-491; foglio 26 mappale n. 262; foglio 27 mappale n.105; foglio 28 mappali n.8-12-15-43-46-49; foglio 30 mappali n. 1-65; foglio 31 mappale n 11 e che dall’anno 2013 sono dati in concessione a terzi;
- il contratto di affitto terreni comunali ad uso pascolo, sottoscritto tra il Comune e il sig. Xxxxxx Xxxx, risulta formalmente scaduto – come espressamente previsto all’art. 2 del contratto Rep. N. 1357 del 14/02/2014 - in data 14 febbraio 2014;
Ricordato che:
- con propria deliberazione n. 4 del 18/01/2017 l’Amministrazione comunale, in virtù della su citata scadenza, aveva stabilito gli indirizzi in merito alla concessione dei terreni ad uso pascolo in località varie del Comune;
- il bando per l’affidamento in concessione dei terreni è stato pubblicato all’Albo pretorio on line in data 10/02/2017, con prot. n. 893, con scadenza per la presentazione delle offerte prevista per le ore 12,00 del giorno 10 marzo 2017;
- lo svolgimento delle operazioni di gara era stabilito in data 13 marzo 2017;
- alla gara non ha partecipato nessuna ditta;
- in data 04/04/2017 si è acquisita al protocollo comunale con n. 2024 la nota del Sig. Xxxxxx Xxxx con la quale lo stesso, rivendicava il diritto dell’Azienda stessa a continuare nel rapporto in corso sino alla sua legale scadenza, che si pretende debba essere fissata sino al 10/11/2028 secondo le norme del diritto agrario;
Considerato che:
- la possibilità di consentire in favore dei privati, con atto di concessione o con contratto di affitto, il godimento individuale di un terreno demaniale di uso civico, temporaneamente non utilizzato dalla comunità, non è escluso dalla natura giuridica del suolo e dalla sua destinazione ex lege. Quale che sia la forma impiegata per la cessione, tuttavia, il rapporto che si costituisce può avere solo carattere precario e temporaneo, con la conseguenza che il rapporto resta sottratto alle norme speciali in materia agraria relative alla durata del rapporto medesimo. Diversamente, resterebbe preclusa all'Amministrazione la possibilità di condizionarne la continuazione e la rinnovazione alle valutazioni, in concreto, circa la compatibilità con la destinazione ad uso civico del terreno;
Dato atto che:
- la contestazione del Sig. Xxxxxx Xxxx attiene alla durata del contratto di concessione, in applicazione delle disposizioni normative del diritto agrario;
- il contratto sottoscritto nel 2013 contiene in effetti una deroga ai patti agrari, per la quale tuttavia non è stata seguita la procedura di legge che prevede la partecipazione delle organizzazioni di categoria;
- in esito ai contatti che ci sono stati tra il Sig. Xxxxxx Xxxx, il Sindaco del Comune di Alleghe Xxxx Xx Xxxxxx ed il rappresentante della Confederazione Italiana Agricoltori di Belluno Dr. Xxxxxxxx Xxxxxx, è stata individuata come possibile soluzione quella della sottoscrizione di un accordo in deroga, ai sensi dell’art. 45 della Legge n. 203/1982, contenente l’individuazione di un termine consensuale di scadenza del contratto in anni cinque (5) ed il corrispettivo di € 2.000,00 annui;
Considerato che la soluzione prospettata consente all’Amministrazione comunale di definire in via bonaria le contestazioni avanzate e di sottrarre il Comune al rischio di un contenzioso giudiziario, evitandone l’alea, i costi ed i tempi di definizione della lite;
Xxxxx Xxxxxx 00 - 00000 XXXXXXX (XX) – X.Xxx e C.F. 00145920252
Sito internet: xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx - PEC: xxxx.xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx@xxxxxxxxx.xx – Email: xxxxxxx@xxxxxxxx.xx.xx
Ritenuto che tali considerazioni sia tali da giustificare pienamente la definizione del proposto accordo in deroga;
Visto lo schema di accordo transattivo allegato al presente provvedimento, così come trasmesso dal Dr. Xxxxxx Xxxxxxxx della Confederazione Italiana Agricoltori di Belluno, e ritenuto di provvedere alla sua approvazione;
Ricordato che, ai sensi del richiamato art. 45 della Legge n. 203, per la validità degli accordi in deroga ai patti agrari è necessaria “ l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali”;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi resi in forma palese,
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, la bozza di accordo in deroga ai sensi dell’art. 45 della Legge n. 203/1982, nel testo allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere con il Xxxxxx Xxxx per la definizione dei rapporti discendenti dalla sottoscrizione del contratto Rep. n. 1357 in data 14/02/2014, di contratto di affitto terreni comunali ad uso pascolo;
2. di incaricare quale organizzazione rappresentativa per l’assistenza dell’Amministrazione comunale la Confederazione Italiana Agricoltori di Belluno;
3. di dare atto che la spesa conseguente è pari ad € 102,00, per i quali sarà assunto apposito impegno di spesa con successivo e separato atto di competenza dirigenziale;
4. di dichiarare, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione, espressa in forma palese, stante l’urgenza di provvedere in merito.
Xxxxx Xxxxxx 00 - 00000 XXXXXXX (XX) – X.Xxx e C.F. 00145920252
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OGGETTO: CONCESSIONE TERRENI AD USO PASCOLO IN LOCALITA' VARIE DEL COMUNE. APPROVAZIONE BOZZA DI ACCORDO IN DEROGA, AI SENSI DELL’ART. 45 DELLA LEGGE N. 203/1982.
Parere reso dal Responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000
In merito alla proposta di delibera di cui all’oggetto sopra indicato, in base all’art. 49 comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, esprimo Favorevoleparere favorevole, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.
NOTE:
Alleghe, li 24/05/2017 IL RESPONSABILE
Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Xxxxx Xxxxxx 00 - 00000 XXXXXXX (XX) – X.Xxx e C.F. 00145920252
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OGGETTO: CONCESSIONE TERRENI AD USO PASCOLO IN LOCALITA' VARIE DEL COMUNE. APPROVAZIONE BOZZA DI ACCORDO IN DEROGA, AI SENSI DELL’ART. 45 DELLA LEGGE N. 203/1982.
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000
In merito alla proposta di delibera di cui all’oggetto sopra indicato, in base all’art. 49 comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, esprimo parere favorevole
Si attesta inoltre la compatibilità monetaria del pagamento della spesa di cui al presente provvedimento con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e l’ordinazione della spesa stessa.
NOTE:
Alleghe, li 24/05/2017 Il Responsabile del Servizio Finanziario Xxxxx Xxxxxxxxxxxx
Xxxxx Xxxxxx 00 - 00000 XXXXXXX (XX) – X.Xxx e C.F. 00145920252
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 42 DEL 31/05/2017
OGGETTO: CONCESSIONE TERRENI AD USO PASCOLO IN LOCALITA' VARIE DEL COMUNE. APPROVAZIONE BOZZA DI ACCORDO IN DEROGA, AI SENSI DELL’ART. 45 DELLA LEGGE N. 203/1982
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)
Si attesta che in data 07/06/2017 la Deliberazione in oggetto è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.
Alleghe, li 07/06/2017
Il Segretario Comunale Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Xxxxx Xxxxxx 00 - 00000 XXXXXXX (XX) – X.Xxx e C.F. 00145920252
Sito internet: xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx - PEC: xxxx.xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx@xxxxxxxxx.xx – Email: xxxxxxx@xxxxxxxx.xx.xx
ACCORDO IN DEROGA LEGGE N.203/82 - Art. 45 -
L’anno duemiladiciassette, il giorno
del mese di
, in Alleghe
presso la Sede Municipale, tra:
Xxxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Rocca Pietore (BL) il 22 settembre 1959, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Alleghe, il quale interviene in nome, per conto e nell’esclusivo interesse del Comune di Alleghe, con sede a Alleghe (BL) in Corso Italia 36, Codice Fiscale 00145920252, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, del decreto del Sindaco di Alleghe n. 9/2014 prot.
n. 5008 del 29 agosto 2014, per dare esecuzione alla Deliberazione della Giunta Comunale n. …… del ……, esecutiva ai sensi di legge;
che nel prosieguo del presente atto sarà più semplicemente denominato "Comune", assistito dalla Confederazione Italiana Agricoltori di Belluno da una parte;
e
Xxxx Xxxxxx nato a Valdobbiadene (TV) il 19 novembre 1953, residente a Montebelluna (TV) in Xxx Xxxxxxxxx, 0 C.F. GHZLNI53S19L656V, in qualità di titolare dell’Impresa individuale Xxxxxx Xxxx con sede a Montebelluna in Xxx Xxxxxxxxx, 0 X.X. XXXXXX00X00X000X, assistito dalla Associazione Coltivatori a Contratto dall’altra;
previa trattativa per la stesura del seguente atto privato da tenere e valere come pubblico ad ogni effetto, si è stipulato quanto segue:
PREMESSO
g. art.
Qualità classe
Superfic ie
Reddito
Superf. pascolabile (ha)
D
a
re a
om.
gr.
Pascol
5 4
o
6 0 21,07 42,14
Pascol 0
3 23 o 2 0 ,73 ,99
Pascol 3
3 73 o 8 0 1,18 2,51
Bosco 1
3 53 alto 6 0 1,74 ,07
Prato
3 91 0 0 0,39 0,51
Prato 0
5 92 6 ,02 ,02
Prato 0
5 76 2 0 ,22 ,22
Prato 0
5 72 2 0 ,22 ,22
Prato
5 69 4 0 0,46 0,46
Prato 0
5 91 9 ,06 ,06
Pascol 1
8 2 o 5 0 6,21 2,11
Pascol 9
8 5 o 0 9 ,70 3,23
Pascol
8 5 o 6 0 23,67 32,28
Incolt. 4
8 9 prod. 9 3 0 1,08 1,08
Bosco 1
8 alto 7 0 6,89 ,54
Pascol 1
8 6 o 8 3 5 50,90 01,91
Incolt.
1 1 Prod. 3 1 0 6,77 6,77
Bosco 1
7 05 alto 2 0 ,82 ,17
Bosco 7
0 alto 0 0 6,79 ,12
Bosco 9
0 5 alto 74 3 0 90,41 0,04
Semin 3
6 62 ativo 8 0 ,71 ,19 Totale
57 8 9
Che il Comune di Alleghe con “contratto di affitto terreni comunali ad uso pascolo” del 14 febbraio 2014, Rep. 1357 ha concesso al Sig. Xxxxxx Xxxx i terreni di seguito elencati:
con scadenza 31 dicembre 2016, per il pascolo di xxxxx, xxxxxxx ed equini; Che con nota prot. nr. 839 del 10 febbraio 2017 veniva pubblicato l’avviso d’asta pubblica per la concessione di terreni ad uso pascolo in località varie del Comune di Alleghe andato deserto;
Che il Sig. Xxxxxx Xxxx con nota del 03 aprile 2017 ha contestato l’avvio del bando, ritenendo esistente fra le parti, in base alle previsioni imperative di cui alle leggi di settore, un contratto agrario di durata quindicennale con scadenza 2028;
Che, pur se il contratto Rep. n. 1357 è stato sottoscritto per una durata di soli 3 anni, non sono state rispettate le regole per la sottoscrizione degli accordi in deroga, ai sensi della Legge n. 203/1985;
Che le parti, intendono dirimere le questioni fra loro insorte in via bonaria e transattiva;
TUTTO CIO’ PREMESSO
e facente parte integrante del presente atto, le parti con l’assistenza delle rispettive OO.PP.AA. hanno raggiunto il seguente accordo.
1 - (proroga) Il comune di Alleghe concede al Sig. Xxxxxx Xxxx che dichiara di accettare, la facoltà di detenere i terreni comunali di cui al contratto indicato in premessa fino alla data del 31 dicembre 2021. La durata è prorogabile di ulteriori 5 anni, esclusivamente a seguito di provvedimento espresso dell’Amministrazione comunale. È in ogni caso esclusa la proroga tacita. A tal fine il conduttore dovrà presentare all’Amministrazione comunale formale richiesta di proroga entro e non oltre il termine di 8 mesi antecedenti alla naturale scadenza del contratto (30/04/2021), alla quale il Comune è tenuto a rispondere nel termine di 60 giorni (30/06/2021).
2 - (indennità di occupazione) A titolo di indennità di occupazione dei terreni comunali per la durata di anni cinque, il Sig. Xxxxxx Xxxx corrisponderà al Comune, entro il 10 novembre di ogni anno la somma di euro 2.000,00 (duemila/00).
3 - (subaffitto, divieto di cessione e responsabilità) Viene espressamente vietata ogni forma di subaffitto o di cessione anche solo parziale di diritti sui fondi locati, pena l'immediata rescissione del contratto ed il risarcimento dei danni eventualmente arrecati. L'affittuario esonera espressamente il Comune di Alleghe da ogni responsabilità per danni a persone ed a cose di terzi.
4 - (uso civico) Si dà atto che parte dei terreni oggetto del presente contratto sono soggetti all'uso civico. Per le aree in oggetto non è inibito l’utilizzo individuale, sussistendo la possibilità giuridica di consentire – a mezzo di contratto di locazione – il godimento da parte del singolo privato dei terreni di uso civico temporaneamente non utilizzati dalla comunità, senza per questo escluderne la natura giuridica e la destinazione “ex lege”, a condizione che il rapporto costituendo abbia carattere precario e temporaneo, così come affermato dalla giurisprudenza di Cassazione.
5 - (prescrizioni) E' fatto obbligo all'azienda conduttrice: a) di assumersi tutte le responsabilità – compreso il ripristino dello stato dei luoghi (sistemazione muretti, strade ecc…) - per eventuali danni a persone o cose che si siano verificati in conseguenza dello svolgimento dell’attività affidata in base al presente bando; per altro verso nessuna responsabilità è in capo al Comune di Alleghe. Devono essere osservate le indicazioni del Comune per non compromettere la stagione estiva turistica. E’ fatto obbligo di pascolare in tutto il territorio previsto in maniera omogenea evitando che in qualche
appezzamento si verifichi solo un veloce passaggio ma che le pecore vi stazionino fino alla completa brucatura dell’erba.
6 - (sanzioni) In caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali ovvero violazione di norme o di regolamenti che possono condurre a disservizio, il Comune contesterà gli addebiti prefiggendo un termine congruo e comunque non inferiore a 4 giorni per eventuali giustificazioni. Qualora la ditta conduttrice non provveda, ovvero le giustificazioni non risultassero valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dalla ditta, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità di € 400,00 per ciascuna irregolarità contestata, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano quali fattispecie che possono comportare l’applicazione delle penali:
Danni a muretti, strade ecc….; Xxxxx a orti dei privati;
Nel caso in cui il gestore non provveda al pagamento delle penali applicate ai sensi del comma precedente, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto.
7 - (risoluzione del contratto) L’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, e fatto salvo l’eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:
a) le pecore non dovranno pascolare durante il periodo di ferragosto nelle vicinanze dei centri abitati, e altresì dovranno scendere a valle entro la metà di settembre, fare l’ultima brucatura a valle e poi andare via definitivamente;
b) le pecore che verranno portate per il pascolo durante la stagione non dovranno superare le ottocento (800) unità;
c) muti la destinazione d’uso dei siti;
d) ritardi gravemente il pagamento di quanto pattuito;
e) eventi di frode accertata dalla competente autorità giudiziaria;
f) messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto affidatario.
Con la risoluzione del contratto, sorge per l’Amministrazione il diritto di affidare a terzi l’azienda in danno della ditta conduttrice. La risoluzione per inadempimento e l’esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è incorsa. Il rapporto si risolve di diritto in caso di fallimento della ditta affidataria.
8 - (clausola transattiva) Con l’esatto adempimento del presente accordo, le parti dichiarano di nulla altro avere a pretendere l’una dall’altra, per qualunque titolo o ragione, in relazione al rapporto fra le stesse intervenuto di cui in premesse.
9 - (deroghe alle leggi agrarie) Tutti gli articoli del presente contratto costituiscono un unico inscindibile accordo, che entrambi i contraenti riconoscono valido, anche nelle parti che risultano in espressa deroga alla legge 203/82, poiché sono a conoscenza di quanto stabilito dall’art. 45 della legge medesima e sono stati assistiti delle rispettive Organizzazioni e in particolare dalla Confederazione Italiana Agricoltori di Belluno, per il Comune di Alleghe, e dalla Associazione Coltivatori a Contratto, per il Sig. Xxxxxx Xxxx.
10 – (spese) La registrazione obbligatoria è a carico del Sig. Xxxxxx Xxxx, come pure l’imposta di bollo, cui il presente contratto è soggetto, ai sensi del DPR 26/10/1972 n° 642 aggiornato con DPR 30/12/1982 n° 955.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Comune di Alleghe Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Società Xxxxxx Xxxx
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. le parti dichiarano di avere attentamente letto e di specificatamente approvare per iscritto gli articoli dal nr. 1 al nr. 8
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Comune di Alleghe Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Società Xxxxxx Xxxx
Per la
Confederazione Italiana Agricoltori
………
Per la
Associazione Coltivatori a Contratto
………