COLLEGIO DI BOLOGNA
COLLEGIO DI BOLOGNA
composto dai signori:
(BO) MARINARI Presidente
(BO) XXXXXXX Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LOMBARDI Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) CAPILLI Membro di designazione rappresentativa dei clienti
Relatore XXXXXX XXXXXXX
FATTO
La parte ricorrente riferiva di essere erede legittimo di S. M., deceduto in data 13.04.2020 e titolare, alla data del decesso, di rapporti - conto corrente e deposito titoli ordinario - presso l’intermediario resistente. Dopo aver tempestivamente comunicato all’intermediario la propria qualità di erede legittimo, unitamente al fratello W. M, formalizzava la richiesta di liquidazione pro quota dei rapporti in essere, stante l’indisponibilità del fratello a una gestione congiunta della pratica; nel mese di luglio depositava la documentazione utile a dare corso alla richiesta di liquidazione dei rapporti e/o di riscossione degli importi. Successivamente sollecitava la richiesta di liquidazione pro quota dei rapporti in essere, ricevendo inizialmente un netto rifiuto. Per quanto riguarda il rapporto assicurativo, dopo una iniziale collaborazione, l’agenzia eccepiva l’estraneità del rapporto. Il 20.07.2020 proponeva formale contestazione all’intermediario, reiterando la medesima richiesta e ricevendo, il 26.08.2020, la comunicazione di accoglimento dell’istanza, con invito a fissare un appuntamento per la formalizzazione dell’operazione (liquidazione pro quota delle consistenze del conto corrente e del deposito titoli); con la medesima comunicazione veniva altresì indicata la piena disponibilità dell’intermediario ad inserire la richiesta di liquidazione della suddetta polizza. A seguito del parere favorevole dell’intermediario, l’agenzia assumeva un atteggiamento evasivo, riferendo la necessità di una non meglio precisata “autorizzazione finale allo svincolo della successione”. Essendo socio unico e amministratore di una s.r.l. operante nel settore dell’edilizia, sta patendo gravi conseguenze anche sul piano imprenditoriale (decreto ingiuntivo), in conseguenza anche dell’impossibilità di attingere alle risorse ereditarie per fronteggiare la situazione economica in corso e pagare, senza ulteriori aggravi, le esposizioni debitorie. In seguito alla pec dell’intermediario, con la quale si motivava il diniego alla liquidazione pro quota
del coerede richiamando la formalizzazione di diffida dell’altro coerede (W. M.), in data 29.09.2020 veniva integrato il citato reclamo. Il 02.10.2020, riceveva un secondo decreto ingiuntivo, riferito sempre a debiti della s.r.l., che sarebbe stato anch’esso evitato, se incassate al tempo le risorse ereditarie. La diffida del 07.09.2020, a firma del coerede W.
M. è palesemente errata giuridicamente (cfr. decisione n. 27252/18 del Collegio di Coordinamento; decisione n. 7236/2020 del Collegio di Bari). Il 05.10.2020, l’Agenzia provvedeva ad accogliere la richiesta di liquidazione, pro quota, della polizza assicurativa vita; il 07.10.2020, veniva comunicato di poter liquidare la quota solo a condizione della restituzione dell’importo di euro 13.492,28, versato sul conto corrente del de cuius successivamente al decesso, nell’ambito del meccanismo contrattuale di riscatto parziale automatico previsto dall’art. 1.d della scheda sintetica di polizza. Il 21.10.2020 l’intermediario, in riscontro al reclamo 20.09.2020 e alla successiva integrazione 29.09.2020, confermava l’indisponibilità “a dare seguito alla richiesta di liquidazione pro quota delle consistenze del conto corrente e del deposito titoli intestati al de cuius a seguito di ricezione di formale diffida a procedere in tal senso da parte dell'altro coerede”. Il meccanismo contrattuale di collegamento tra il conto corrente e la polizza vita del de cuius ha generato nel caso un cortocircuito, considerata l’incapacità patrimoniale dell’odierno ricorrente ad anticipare personalmente tale restituzione e la necessità - come richiesto dall’intermediario - della firma dei due coeredi per operare la citata restituzione dal conto corrente del defunto.
La parte ricorrente chiede all’ABF di accertare e dichiarare, in relazione al rapporto di conto corrente n. 28475108 il diritto del ricorrente, quale coerede del de cuius, nei confronti dell’intermediario, di richiedere e ottenere la liquidazione: della quota – pari alla metà – a esso spettante ex lege, oltre agli interessi legali maturati e maturandi dal ritardato pagamento e sino al soddisfo; dell’ulteriore importo di euro 6.746,14, al fine di provvedere autonomamente – nell’interesse di entrambi i coeredi – alla restituzione integrare dell’intero importo reclamato dalla stessa compagnia di assicurazione. Chiede inoltre di accertare e dichiarare, in relazione al rapporto di deposito titoli n. 16231464,il diritto del ricorrente quale coerede del de cuius, nei confronti dell’intermediario, di richiedere e ottenere la liquidazione autonoma dell’intero deposito titoli e la corresponsione di una quota – pari alla metà – del netto ricavato e condannare l’intermediario al risarcimento del danno patito dalla mancata liquidazione puntuale e tempestiva delle somme in oggetto con conseguente impossibilità per il ricorrente di soddisfare i debiti della sua società, sfociati poi in procedure monitorie. Condannare ulteriormente l’intermediario al pagamento delle spese della procedura e della somma versata alla presentazione del presente ricorso.
Costituitosi ritualmente, l’intermediario eccepiva che: 1) secondo quanto emerge dagli allegati prodotti da controparte, il gestore della posizione del ricorrente ha sempre riscontrato le richieste avanzate dal medesimo fornendo supporto ed informazioni; il supporto fornito è stato tempestivo e la pratica non ha subito alcun ritardo; 2) le richieste iniziali avanzate dal ricorrente, prontamente riscontrate, erano relative alla richiesta della copia del contratto della polizza; oltre all’inoltro della richiesta, l’intermediario non poteva adoperarsi ulteriormente; 3) a seguito del reclamo, il ricorrente chiedeva di fissare un appuntamento per finalizzare la pratica poiché si era riscontrata positivamente la richiesta di liquidazione pro-quota in virtù della sentenza della cassazione n. 27417/2017. 4) al ricorrente si comunicava, altresì, che per quanto atteneva alla liquidazione della quota parte del deposito, in cui vi erano titoli e fondi, andava avviata una procedura ad hoc poiché la vendita di strumenti finanziari intestati o cointestati al de cuius non è consentita dal deposito titoli del de cuius; la prassi prevede il trasferimento dei titoli su un deposito
intestato agli eredi; qualora l’erede non intenda aprire un deposito si procede con un’apertura tecnica per consentire la vendita dei titoli e quindi procedere con la liquidazione; 5) in merito al percorso per richiedere la liquidazione della polizza, essendo l’intermediario mero collocatore del prodotto, inviava la richiesta della copia contratto e successivamente la richiesta di liquidazione; pertanto nessuna colpa può essere ascritta all’intermediario stesso; 6) in data 07 settembre 2020 perveniva diffida da parte del co- erede, signor M. W.; in virtù di ciò, essendoci un disaccordo tra gli eredi, si sospendevano le attività liquidatorie; 7) parte ricorrente richiama la sentenza della Corte di Cassazione n. 27417/2017 che prevede la possibilità per il singolo erede di poter far valere la liquidazione pro quota anche in assenza di litisconsorzio, senza che la parte debitrice possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi; specifica inoltre che non era stata richiesta una liquidazione congiunta per mero disinteresse dell’altro coerede; tuttavia, la ricezione dell’atto di diffida rende noto che il coerede non era disinteressato; 8) per quanto riguarda la richiesta di risarcimento danni relativa ai due decreti ingiuntivi ricevuti dal ricorrente nei mesi di agosto ed ottobre 2020, gli stessi sono relativi a fatture emesse prima della morte del de cuius e prima dell’avvio della successione, quindi relative ad obbligazioni contratte prima dei predetti eventi; pertanto, eventuali obblighi che il ricorrente non è riuscito ad onorare, non possono essere imputabili alla resistente; 9) è evidente che nel caso di specie non vi sia un accordo tra le parti, e che uno dei coeredi ritiene che una eventuale liquidazione pro quota non sia a favore del “bene comune”; si richiama, sul punto, la decisione del Collegio di Coordinamento n. 27252/18 che, in merito al profilo sostanziale “ritiene questo Collegio di dover confermare l’adesione di quelli territoriali al consolidato e ben argomentato indirizzo della Suprema Corte che afferma che il credito del dante causa caduto in successione viene ad essere parte della comunione ereditaria e non si divide automaticamente tra i coeredi”; posta la presenza della diffida ricevuta, l’intermediario si è attenuto a queste indicazioni; 10) sull’aspetto processuale, che è cosa ben diversa, la decisione di cui sopra legittima il singolo coerede a far valere il diritto alla sua quota, anche senza la chiamata in causa degli altri eredi; al riguardo si ribadisce che con la comunicazione del 26 agosto 2020, si autorizzava la liquidazione pro quota, salvo ricevere successivamente diffida dal coerede, che ha imposto un veto sulla liquidazione.
L’intermediario chiede all’ABF di respingere il ricorso e la richiesta risarcitorio perché infondati e non provati.
DIRITTO
Il Collegio rileva che la vicenda, sulla base delle affermazioni delle parti e della documentazione a disposizione, può essere così riassunta: a) il padre del ricorrente era titolare di un rapporto di c/c n. ***108, di un deposito titoli, n. ***464, e di una polizza assicurativa vita; b) in data 13/04/2020 decedeva il padre; c) la richiesta di liquidazione pro quota fatta del ricorrente veniva respinta in ragione, come afferma l’intermediario, dell’opposizione manifestata dal fratello del ricorrente.
Parte ricorrente formula essenzialmente due domande: (i) la liquidazione di parte dell’asse ereditario depositato sui conti accesi dal de cuius presso l’intermediario; (ii) il risarcimento del danno subito in conseguenza del precedente diniego.
Quanto alla prima domanda, il Collegio, in punto di diritto, richiama anzitutto la decisione del Coll. Coord. n. 27252/18 la quale, sulla scia dell’ordinanza della Cassazione n. 27417/2017, ha fissato il seguente principio di diritto: «Il singolo coerede è legittimato a far
valere davanti all’ABF il credito del de cuius caduto in successione sia limitatamente alla propria quota, sia per l’intero, senza che l’intermediario resistente possa eccepire l’inammissibilità del ricorso deducendo la necessità del litisconsorzio né richiedere la chiamata in causa degli altri coeredi. Il pagamento compiuto dall’intermediario resistente a mani del coerede ricorrente avrà efficacia liberatoria anche nei confronti dei coeredi che non hanno agito, i quali potranno far valere le proprie ragioni solo nei confronti del medesimo ricorrente».
Il Collegio evidenzia che nei casi in cui vi è un conflitto tra il cointestatario superstite di un conto e gli eredi del cointestatario defunto – la giurisprudenza dei Collegi ABF ritiene legittimo il rifiuto dell’intermediario a procedere allo svincolo dei fondi (richiesto dal cointestatario iure proprio e non iure successionis) in caso di opposizione manifestata da uno dei coeredi, quando ciò sia oggetto di specifica previsione contrattuale.
Nel caso di specie, nessuna delle parti ha depositato la documentazione contrattuale e, di conseguenza, il Collegio ritiene che non sia documentata l’eventuale base negoziale dell’eccezione dell’intermediario. L’intermediario, inoltre, non documenta l’opposizione da parte del fratello del ricorrente, pur se parte ricorrente non contesta la presenza della stessa, in punto di fatto.
Ne consegue che la domanda avente ad oggetto la liquidazione di metà della quota di euro 15.726,97 giacente sul conto corrente può essere accolta; del pari, deve essere accolta la domanda di liquidazione della somma di euro 6.746,14 reclamato dal ricorrente.
Per contro, non può essere accolta la domanda di liquidazione dell’intero deposito titoli in assenza di richiesta o adesione alla richiesta di apertura da parte dell’intermediario di un conto corrente “dedicato”, anche per gli adempimenti di natura fiscale, necessario per il trasferimento su di esso dei titoli ai fini della loro liquidazione.
Ciò anche in considerazione del fatto che al seguito della morte del de cuius si viene a creare una comunione ereditaria sui titoli caduti in successione e il diritto alla liquidazione spetta solamente dopo la loro vendita.
Da ultimo, in relazione alla domanda di risarcimento danni, il Collegio rileva che parte ricorrente individua il danno subito “nell’aggravio di costi - inerenti gli interessi, le spese legali e gli oneri tributari - addebitati alla società ingiunta” in relazione a due decreti ingiuntivi di cui la società era stata destinataria; decreti ingiuntivi che sarebbero stati evitati – afferma – se il ricorrente avesse potuto disporre tempestivamente delle somme di cui all’esse ereditario.
Si deve osservare che parte ricorrente è citato quale fideiussore in uno dei due decreti ingiuntivi notificati alla società (quello da circa € 3.000,00). Tuttavia, dalla narrazione dei fatti risulta che i costi aggiuntivi in relazione a tale decreto ingiuntivo siano stati sopportati dalla società precettata e, dunque, da un soggetto separato ed indipendente rispetto a parte ricorrente. Xxxxx che, quindi, non potrebbero nemmeno essere reclamati dal ricorrente ma dalla società.
Il Collegio evidenzia, altresì, che parte ricorrente nulla argomenta circa eventuali danni subiti in proprio, in via indiretta o riflessa, né fornisce informazioni circa lo stato patrimoniale della società atte a dimostrare che i decreti ingiuntivi non si sarebbero potuti evitare in altro modo.
L’intermediario, al riguardo, rimarca come detti debiti fossero sorti anteriormente alla morte del de cuius e, quindi, in un momento in cui il ricorrente non poteva comunque fare affidamento sulle sostanze ereditarie.
Ne consegue che la domanda di risarcimento danni non può trovare accoglimento.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1