ALLEGATO 1
ALLEGATO 1
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DI INCARICO LEGALE PER IL RECUPERO DEI CREDITI DELL’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
CIG………………………..
TRA
L’Automobile Club d’Italia (di seguito ACI), con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxxxx 0, C.F.00493410583, Partita IVA 00907501001, nella persona de………………………………………..
E
L’Avv………………….. nato a……………. e residente in …………….. , C.F ,
Partita IVA , che d'ora in poi sarà indicata semplicemente “Professionista”.
PREMESSO CHE
♦ L’ACI ha inteso avvalersi del supporto e dell’attività di un professionista esterno che fornisca, per tutta la durata del contratto, costante ed adeguata assistenza per l’incarico legale di recupero delle partite di crediti dovuti all’Ente a qualsiasi Titolo;
♦ Il Professionista è risultato aggiudicatario della procedura aperta di selezione n. 36/2014, per il Lotto n……CIG………………, autorizzata con determinazione del Segretario Generale n..3283 del 25 luglio 2014, avendo presentato l’offerta tecnica migliore, secondo i criteri indicati al par. 8) del Disciplinare di gara;
♦ con determinazione del Segretario Generale n del , è stata approvata l’aggiudicazione definitiva ……………….. che, a seguito delle verifiche effettuate con esito positivo, ai sensi dell’art.11 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i., ha acquistato efficacia;
♦ Il Professionista è in possesso dei requisiti richiesti dalle normative vigenti al fine dello svolgimento dell’attività di assistenza e patrocinio legale e le verifiche in merito al possesso dei requisiti di partecipazione alla selezione e delle abilitazioni e requisiti professionali hanno avuto esito positivo;
♦ il Professionista dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dal disciplinare definisce in modo adeguato e completo l’oggetto dell’incarico;
♦ il Professionista ha prodotto polizza assicurativa per la responsabilità professionale con le modalità indicate nel disciplinare di gara;
♦ il Professionista dichiara di non aver posto in essere, per ottenere l’affidamento dell’incarico, comportamenti volti a condizionare lo svolgimento e/o l’esito della procedura, nonché ad agevolare la conclusione del contratto.
♦ Il Professionista dichiara che quanto risulta dal presente contratto, nonché dal bando e dal disciplinare di gara definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni e dichiara, altresì, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione economica delle stesse e per la formulazione della propria offerta, tecnica ed economica;
♦ il numero di CIG rilasciato dall’AVCP è e dovrà essere riportato su tutti i documenti
afferenti al presente contratto;
♦ con la stessa determinazione n…….del………….è stato nominato il responsabile/direttore dell’esecuzione del presente contratto;
tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue ART. 1 - Disposizioni generali.
1. Le parti convengono che le premesse, tutti gli allegati e gli atti menzionati nel presente contratto
ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.
2. L'esecuzione dell’incarico è regolata:
• dalle clausole del presente contratto;
• dalle condizioni indicate nel disciplinare di gara ;
• dall’offerta tecnica del Professionista (All.1):
• dall’offerta economica del Professionista ( All.2)
e, per quanto non espressamente previsto nei documenti di cui sopra:
• dal Regolamento Recante la Disciplina per il Conferimento da parte dell’Automobile Club d’Italia di Incarichi di Collaborazione Esterna;
• dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità di ACI e dal Manuale delle procedure negoziali dell’ACI;
• dal D.M.Giustizia del 10.3.2014, n.55, pubblicato su GURI del 2 aprile 2014;
• dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni normative regolanti la materia;
• dal Codice Deontologico Forense e dalla nuova legge professionale n. 247 del 31 dicembre 2012, recante la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.
3. Ogni modificazione delle condizioni e dei termini del presente contratto richiede la forma scritta a pena di nullità.
ART. 2 - Oggetto dell’incarico
1. Costituisce oggetto dell’incarico, da svolgere in conformità alle clausole del presente contratto ed alle condizioni indicate nell’offerta tecnica del Professionista, l’attività di:
a. assistenza e patrocinio legale per il recupero dei crediti dell’ACI;
b. ogni azione giudiziale e/o stragiudiziale volta al recupero dei crediti affidati, comprensivi di interessi legali e/ o moratori maturati, nonché delle spese legali liquidate giudizialmente;
c. esame e studio di pratiche, conferenze di trattazione in studio e fuori studio, consultazioni orali e pareri scritti che non importino informativa e studio particolare, redazione di pareri che importino informativa e studio particolare anche su specifiche problematiche che potrebbero presentarsi, redazione di memorie, relazioni e predisposizione di lettere, diffide e scambi epistolari e quanto altro necessario a supporto dell’attività richiesta e finalizzato all’esperimento di ogni azione idonea al recupero dei crediti affidati;
d. assistenza per la soluzione stragiudiziale delle vicende quale prevenzione del contenzioso; l’eventuale richiesta di pagamento rateale da parte del cliente dovrà essere sottoposta ad ACI che, di volta in volta, valuterà l’opportunità di accettare o meno la richiesta.
e. redazione di atti di transazione afferenti le vicende giudiziali e stragiudiziali in argomento per le quali sia stata valutata preventivamente dall’ACI l’opportunità e la convenienza di addivenire alla transazione;
f. i servizi offerti dal professionista in sede di proposta tecnica.
2. Il professionista incaricato prenderà in carico le posizioni trasmesse dall’AC e dovrà preliminarmente effettuare la ricognizione e valutazione del grado di recuperabilità dei crediti dell’ACI sulla base della verifica della situazione patrimoniale del debitore e della documentazione trasmessa.
3. I crediti per i quali, a giudizio del legale, non sussistano possibilità di recupero e, quindi, oggettive ragioni di convenienza per l’instaurazione di un contenzioso giudiziario, saranno oggetto di un motivato parere legale, che verrà trasmesso all’ACI; dette prestazioni rientrano nell’incarico conferito e l’ACI riconoscerà il compenso di cui al successivo articolo 8, ad esclusione delle pratiche di valore pari o inferiore ad € 300,00, per le quali non verrà riconosciuto alcun compenso forfetario per le attività svolte, salvo il rimborso delle mere spese necessarie sostenute esclusivamente per l’accertamento della situazione patrimoniale del debitore ( spese vive per visure Conservatorie e indagini patrimoniali presso enti pubblici competenti).
4. Sono comprese nell’oggetto del contratto, e remunerati nei compensi già stabiliti nell’articolo 8 per le attività svolte, tutte le attività necessarie per l’integrale svolgimento dell’incarico in maniera efficace, efficiente e puntuale, nonché ogni altra prestazione, ogni strumento ausiliario e/o complementare al corretto espletamento di ogni fase del processo, quali a titolo meramente esemplificativo:
a. la registrazione e la classificazione del portafoglio crediti affidato: suddivisione delle posizioni per dimensioni, scaduto ed anzianità secondo dimensioni da concordare con ACI;
b. la realizzazione di un data base delle attività;
c. la definizione di eventuali piani di rientro/pagamenti rateali previo espressa autorizzazione dell’ACI;
d. l’invio di solleciti;
e. il collegamento on-line per il monitoraggio di ogni singola posizione dei clienti;
f. i report trimestrali circa lo stato delle singole procedure di recupero e sull’andamento ed i risultati dell’attività;
g. l’elaborazione di ulteriori report richiesti dall’ACI ed utili per stimare le svalutazioni dei crediti da apportare in bilancio;
h. le riunioni periodiche almeno trimestrali a richiesta, presso la sede di ACI, con definizione degli obiettivi di miglioramento per la massima efficacia dell’attività;
i. la consegna alla fine del servizio del data base delle attività svolte per ACI e di tutta la documentazione in originale relativa all’attività svolta, nonché la restituzione di quella ricevuta per lo svolgimento dell’incarico;
j. ogni altra attività necessaria per assicurare il buon fine dell’incarico.
4. L’affidamento del presente incarico non costituisce diritto di esclusiva a favore del Professionista.
ART. 3 – Durata, Valore e Opzioni.
1. L’incarico oggetto del presente atto viene conferito per la durata di trentasei mesi, dalla data di sottoscrizione fino al………………, fatta salva la facoltà per l’ACI di recedere, in qualsiasi momento, dopo il primo anno contrattuale, con un preavviso di trenta giorni.
2. Alla scadenza del termine di cui al primo comma, ove ritenuto necessario e/opportuno, l’ACI si riserva la facoltà di ripetizione di servizi analoghi, mediante affidamento espresso dell’incarico per ulteriori 12 (dodici) mesi ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett.b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
3. Al termine dei primi 36 mesi o, in caso di affidamento ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett.b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dei 48 mesi totali, ovvero nei casi di recesso di cui al comma…..dell’articolo 11, il Professionista porterà a termine il recupero delle somme che l’ACI gli ha affidato e agirà in modo da non recare alcun danno all’Ente.
4. La massa complessiva dei crediti scaduti, nei confronti di soggetti privati, alla data del 31/12/2013, ammonta complessivamente a ca. €. …………………, per un totale di posizioni creditizie di n………..
5. Il suddetto valore complessivo rappresenta esclusivamente una stima e non impegna ACI in alcuna maniera, atteso che per ogni singolo lotto, il Professionista si impegna esclusivamente per la durata dell’incarico a recuperare le somme ed il numero di posizioni che verranno, di volta in volta assegnati dall’ACI, a suo insindacabile giudizio, per il relativo recupero.
Ne consegue che l’affidatario non potrà pretendere alcunché qualora il numero delle posizioni e l’importo complessivo dei crediti da recuperare non raggiunga l’ammontare sopra indicato, che potrà subire variazioni in ragione dello stato dei pagamenti effettuati dai debitori dell’ACI.
6. L’ACI si riserva, altresì, nel corso della durata dell’incarico di affidare al Professionista, fino al sesto ed al settimo quinto di legge, anche il recupero delle somme dovute all’Ente, a titolo di prestazioni per servizi resi, da parte di altri clienti non compresi nei Lotti in oggetto, nonchè quello dei crediti maturati negli anni 2014-2017, tenuto conto della durata dell’incarico di cui ai commi 1° e 2° del presente articolo.
ART. 4 - Periodo di prova
1. Per i primi sei mesi il servizio s’intenderà conferito a titolo di prova al fine di consentire all’ACI una valutazione ampia e complessiva del rapporto.
2. Durante tale periodo, qualora il Professionista, nonostante i ripetuti inviti non abbia dato prova di affidabilità e serietà, l’ACI potrà recedere dal contratto mediante semplice preavviso di 15 (quindici) giorni da comunicare al Professionista mediante posta certificata.
3. Nell’eventualità di recesso di cui al comma precedente, al Professionista spetterà il solo compenso per i recuperi portati a buon fine, con esclusione di ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo.
ART. 5 - Tempi e modalità di erogazione del servizio.
1. Il Professionista agirà, per il periodo di durata del servizio, in piena libertà, autonomia ed indipendenza.
2. Le prestazioni, oggetto del contratto, dovranno essere espletate in conformità alla proposta tecnica formulata e secondo modalità che saranno, comunque, concordate con l’ACI.
3. La documentazione oggetto di lavorazione sarà consegnata al Professionista in formato cartaceo e/o digitale direttamente dalla Direzione Amministrazione e Finanza. Resta fermo che il Professionista garantisce la piena compatibilità e funzionalità delle proprie procedure informatiche con i sistemi operati ed applicativi SW normalmente in uso nell’ACI, nonché con il sistema amministrativo- contabile ACI supportato, sotto il profilo informativo, dall’implementazione di SAP, quale sistema integrato di tipo ERP, mettendo altresì a disposizione un indirizzo di posta elettronica ordinario ed uno certificato, nonché le applicazioni informatiche e le soluzioni gestionali indicate nell’offerta tecnica. ART. 6 - Responsabilità del Professionista
1. Il Professionista è tenuto ad osservare le vigenti disposizioni di legge, regolamentari, nello svolgimento delle prestazioni contrattuali oggetto dell’incarico ed assume ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a persone (dipendenti propri, di ACI o terzi), cose (di proprietà sua, di ACI e di terzi), in conseguenza o in connessione sia diretta che indiretta o in dipendenza dell’esecuzione dei servizi oggetto del contratto, liberando ACI da qualsiasi responsabilità.
2. A copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi per fatti verificatisi durante l’espletamento dell’incarico, il Professionista ha prodotto polizza assicurativa di cui alle premesse, che non potrà contenere nessuna condizione, limite o altro al risarcimento del danno ed il cui massimale
non potrà costituire un limite al risarcimento di eventuali ulteriori danni non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
3. Il Professionista dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza ed a regola d’arte tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, in base ai principi del codice civile e del codice deontologico forense.
4. Per tutta la durata dell’incarico, il Professionista si asterrà dal patrocinare contenziosi contro l’ACI, gli Automobile Club e le Società partecipate dall’ACI e/o dagli Automobile Club.
ART. 7 - Monitoraggio e rapporti tra le parti
1. Sulla base d’intese ed accordi tra le parti, prima dell’avvio dell’incarico e, successivamente, sulla base di incontri congiunti, programmati in conformità all’offerta tecnica formulata in sede di gara, verrà monitorato e valutato lo stato delle prestazioni e delle pratiche lavorate e l’esito delle stesse anche al fine di adeguare, senza alcun onere economico aggiuntivo per l’ACI, le attività alle concrete esigenze dell’ ente committente e del quadro complessivo del contenzioso.
2. E’ compresa nel servizio la predisposizione, a cura del Professionista, di report trimestrali da inviare all’ACI, secondo un modello concordato tra le parti, con indicazione dello stato delle singole procedure di recupero. Il Professionista è tenuto inoltre ad elaborare, previa richiesta di ACI, appositi report utili alla Direzione Amministrazione e Finanza dell’Ente per stimare le svalutazioni dei crediti da apportare in bilancio.
4. Le parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere od ostacolare in tutto o in parte la prestazione di cui al presente contratto.
5. Salvo diverse disposizioni, per l’ACI, i rapporti relativi sia alla gestione del contratto che all’espletamento dell’incarico verranno tenuti con il responsabile dell’esecuzione
, che avrà il compito di effettuare e ricevere tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto, controllare che l’incarico sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti.
6. Qualora il Responsabile dell’esecuzione ACI rilevi delle carenze nella esecuzione dei servizi, ne darà comunicazione al Professionista, la quale dovrà immediatamente porre rimedio alle disfunzioni lamentate. In caso contrario, l’ACI si riserva il diritto di applicare i rimedi previsti nel presente contratto.
ART. 8 - Compenso e Modalità di pagamento
1. Il compenso del Professionista per l’attività professionale prestata, in conformità alle clausole del contratto, è commisurato all’offerta economica formulata in sede di gara ( Allegato 2) e a quanto stabilito nel presente articolo.
2. Xxx, a seguito della ricognizione generale di cui al comma 2 dell’articolo 2 in merito al grado di recuperabilità del credito e della situazione patrimoniale del debitore, non si proceda, sulla base delle motivazioni presentate dal legale e/o delle determinazioni adottate dall’Ente, all’attività stragiudiziale o giudiziale di recupero, il legale riceverà, per ogni pratica:
a) un compenso forfetario di € 200,00 oltre IVA e CPA per i crediti di cui al 1°lotto;
b) un compenso forfetario di € 50,00 oltre IVA e CPA per i crediti di cui al 2° lotto, con esclusione delle pratiche di valore pari o inferiore ad € 300,00 per le quali non verrà riconosciuto alcun compenso.
Al professionista verranno, altresì, riconosciute le spese necessarie sostenute esclusivamente per l’accertamento della situazione patrimoniale del debitore ( spese vive per visure Conservatorie e indagini patrimoniali presso enti pubblici competenti).
3. Nel caso in cui, successivamente alla fase di ricognizione, si reputi conveniente procedere al recupero, il compenso dei professionisti affidatari dei due lotti, al lordo delle ritenute di legge, con esclusione di ogni maggiorazione, salvo quanto stabilito nel presente articolo, è stabilito in:
a. Attività giudiziale: compenso pari alle tariffe per ogni fascia di valore stabilite dalle tabelle parametri forensi di cui al citato DM n.55/2014, ridotte della percentuale unica offerta in sede di gara;
b. Prestazioni di assistenza stragiudiziale: compenso pari alle tariffe, determinate nella misura del 50%, per ogni fascia di valore, stabilite dalle citate tabelle parametri forensi, ridotte della percentuale unica offerta in sede di gara;
c. In caso di domiciliazioni: un compenso aggiuntivo pari all’offerta formulata in sede di gara.
4. In caso di pratiche andate a buon fine, ovvero per le quali l’Ente recupera l’intero credito, verrà riconosciuta, in aggiunta ai suddetti compensi di cui al comma 2, una percentuale del 20% del compenso di aggiudicazione.
5. Le somme recuperate, comprese i rimborsi delle competenze e delle spese processuali, dovranno essere versate dai clienti su un conto bancario i cui estremi verranno successivamente comunicati dall’ACI; in nessun caso le somme potranno essere riscosse direttamente dal Professionista.
6. Il Professionista individuato anticiperà tutte le spese, processuali, di notifica ecc, necessarie per porre in essere l’attività di recupero dei crediti.
7. Il Professionista incaricato non avrà diritto ad anticipi e/o acconti di alcun genere, ma ad un rimborso delle seguenti spese vive processuali e di notifica sostenute per il recupero dei crediti che dovranno essere documentate a piè di lista: spese vive per visure presso le Conservatorie e per accertamenti patrimoniali presso enti pubblici competenti, spese processuali e di notifica ( marche da bollo, rilascio copie, autentiche ecc.), spese vive postali per lettere raccomandate, spese per certificazioni anagrafiche del cliente.
8. L’ACI non riconoscerà al legale ulteriori compensi e spese rispetto a quelli elencati nel presente paragrafo 5. Non verrà, altresì, riconosciuta la maggiorazione del 15% sulla parcella a titolo di spese generali di cui alla legge professionale ed al DM n. 55/2014.
9. Sono inoltre escluse dal rimborso le spese relative alla gestione dello studio, compensi di dipendenti e/o collaboratori e/o praticanti e/o agenzie, trasferte, viaggi e soggiorni, che rimangono a totale carico del professionista.
10. Per le prestazioni relative al 1°lotto, il Professionista rendiconterà mensilmente le sole spese vive sostenute per l’espletamento dell’incarico; al rendiconto vanno allegati i giustificativi di spesa. A conclusione delle attività di cui all’articolo 2, le competenze professionali verranno rendicontate trimestralmente dietro presentazione di preavviso di fattura, corredata di debita documentazione di dettaglio.
11. Per le prestazioni relative alle attività concluse in merito ai crediti di cui al 2°lotto, le competenze ed i rimborsi per le spese dovuti al professionista per effetto dell’incarico oggetto della presente procedura, dovranno essere rendicontati trimestralmente dietro presentazione di preavviso di parcella, corredato di debita documentazione sulle posizioni fatturate.
12. Sulla base dei preavvisi di parcella e delle rendicontazioni ricevute di cui ai commi 10 e 11, l’ACI, in conformità al sistema amministrativo-contabile adottato, provvederà ad emettere ordine di acquisto ( ODA) e verifica prestazione ( EM – Entrata Merci), i cui estremi verranno successivamente trasmessi al Professionista e costituiranno titolo per l’emissione della fattura la quale dovrà riportare gli stessi estremi ( numero ODA e numero EM) .
13. Lo schema del preavviso di parcella verrà concordato con l’AC; la presentazione del solo preavviso di fattura/parcella non determina obbligo per l’Ente al pagamento delle somme dovute.
14. La liquidazione degli importi dovuti avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.
15. Il pagamento verrà effettuato, a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente dedicato, comunicato dal Professionista, nr. , presso l’Xxxxxxxx , Xx. , Xxxx, cod. IBAN previa verifica, da parte dell’ACI, che le attività siano state eseguite regolarmente ed i documenti richiesti siano stati trasmessi.
16. In ottemperanza a quanto previsto in via analogica dall’art. 2 del DL 210/2002, convertito in Legge 266/2002, così come modificato dalla L. n. 98/2013, tenuto conto della particolarità della normativa relativamente ai professionisti iscritti presso la Cassa Forense, la diversa natura dei contributi nonché le diverse modalità di pagamento degli stessi, non potendo l’ACI richiedere d’ufficio il rilascio di certificazioni alla Cassa Forense che abbiano i contenuti e la validità del DURC, l’ACI procederà al pagamento del corrispettivo previa acquisizione dell’attestazione, rilasciata dalla Cassa Forense stessa, riportante contenuti analoghi a quelli del DURC, con la quale si attesti la regolarità della posizione contributiva e previdenziale del Professionista.
ART. 9 - Impegni del Professionista
1. Il Professionista dovrà avvalersi, per tutta la durata del contratto, di personale adeguato numericamente all’entità delle attività e qualificato e formato in relazione alla tipologia e specificità delle attività da espletare ed in possesso dei medesimi requisiti professionali offerti nel progetto tecnico, per assicurare l’esecuzione del presente contratto secondo il livello di qualità richiesto ed offerto.
2. Il Professionista è obbligato ad informare il proprio personale sugli obblighi di comportamento a cui questo deve attenersi ed è tenuto, pertanto, a rispondere dell’opera e del comportamento di tutti i propri dipendenti e/o collaboratori utilizzati per l’esecuzione del servizio ed è direttamente responsabile dei danni di qualsiasi natura provocati da questi, per imperizia, incompetenza, negligenza, per mala fede o frode o qualsiasi altro motivo, risentiti dall’ACI o dai terzi in dipendenza dell’esecuzione del servizio.
3. Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra l’ACI e gli operatori addetti al servizio, in quanto questi ultimi sono alle esclusive dipendenze del Professionista e le loro prestazioni sono compiute sotto l’esclusiva responsabilità e a totale rischio di questa.
4. Per tutta la durata dell’incarico, il legale si asterrà dal patrocinare contenziosi contro l’ACI, gli Automobile Club e le Società partecipate dall’ACI e/o dagli Automobile Club.
ART. 10 - Risoluzione
1. Qualora il Professionista si dimostri non tempestivo, negligente o inadempiente ovvero in casi di reiterati inadempimenti contrattuali in ordine all’esecuzione delle prestazioni convenute, nel caso in cui le contestazioni per le vie brevi si rivelassero inutili, l’ACI potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti al Professionista, fissando un congruo termine per l’adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite.
2. Nell’ipotesi in cui il Professionista, scaduto il termine assegnatogli, rimanga inadempiente, l’ACI ha facoltà di dichiarare risolto il contratto. .
3. Il contratto è risolto con semplice comunicazione scritta anche mediante posta certificata.
4. In ogni caso, si conviene che l’ACI potrà risolvere di diritto, ai sensi dell’art.1456 c.c. il contratto, previa dichiarazione da comunicarsi al Professionista mediante posta certificata nei seguenti casi:
a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Professionista nel corso della procedura di gara espletata per l’affidamento del servizio, oggetto del presente contratto o durante l’esecuzione del contratto;
b) perdita, da parte del Professionista, dei requisiti soggettivi e di quelli minimi previsti dalla legge e dal disciplinare di gara ai fini della partecipazione alla gara;
c) esito positivo degli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente;
d) avvio della procedura di fallimento o di altra procedura concorsuale;
e) gravi e reiterate violazione degli obblighi di riservatezza;
f) assunzione, da parte del Professionista, di altri incarichi professionali comunque incompatibili con l’incarico affidato;
g) negli altri casi previsti nel presente contratto.
5. In caso di risoluzione, all’ACI non fa carico - in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c. - alcun onere aggiuntivo oltre a quanto dovuto per i crediti effettivamente recuperati sino alla data di efficacia della risoluzione né alcun obbligo di risarcimento danni, né di corresponsione di somme o indennizzi ad alcun titolo.
ART. 11 - Recesso
1. L’ACI ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Professionista mediante posta certificata, nei seguenti casi:
a) venir meno dell’esigenza di mantenere / affidare all’esterno l’incarico e attività di recupero crediti;
b) comportamenti reiterati che possano generare il venire meno della fiducia nei confronti del Professionista;
c) mutamenti di carattere normativo;
2. L’ACI, dopo il primo anno contrattuale, potrà comunque recedere dal contratto per qualsiasi motivo, con un preavviso di trenta giorni.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Professionista dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’ACI, che potrà, comunque, convenire la prosecuzione del rapporto elusivamente per la definizione e conclusione delle posizioni creditorie già assegnate al Professionista prima del recesso.
4. In caso di recesso, all’ACI non fa carico - in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c. - alcun onere aggiuntivo oltre a quanto dovuto per i crediti effettivamente recuperati fino alla data di efficacia del recesso o fino alla conclusione delle attività affidate, né alcun obbligo di risarcimento danni, né di corresponsione di somme o indennizzi ad alcun titolo.
ART. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Il Professionista assume, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno essere registrati sul conto corrente bancario o postale dedicato sopra indicato e saranno effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario.
2. Il Professionista si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata all’ACI, eventuali variazioni dell’istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto corrente. Fino a quando
tale comunicazione non sarà pervenuta all’ACI, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente indicato avranno effetto liberatorio.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale costituisce causa di risoluzione del contratto.
ART. 13 - Riservatezza e trattamento dati
1. Ai sensi di quanto previsto dal X.Xxx.n.196/2003 in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall’art.13 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento, nonché alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dall’art.7 del suddetto decreto.
2. Ai fini del D.Lgs.n.196/2003, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsiasi responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di riservatezza, correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle misure di sicurezza.
4. Il Professionista è obbligato al rispetto del D.Lgs.n.196/2003, con ciò impegnandosi a non utilizzare dati personali di cui venisse a conoscenza nell’espletamento delle attività di cui al presente atto.
ART.14 - Segreto d’ufficio
1. Il Professionista si impegna, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’ACI, a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all’attività svolta dall’ACI di cui sia venuto a conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia eventualmente venuto in possesso in ragione dell’incarico affidatogli con il presente contratto.
2. Il Professionista deve curare e vigilare a che anche i collaboratori, i dipendenti ed i tirocinanti mantengano lo stesso segreto professionale.
ART. 15 - Cessione del contratto
1. E’ vietata la cessione, anche parziale, del contratto.
2. In caso di inadempienza da parte del Professionista al divieto di cessione, fermo restando l’inefficacia dell’avvenuta cessione del contratto per l’ACI ed il suo diritto al risarcimento di ogni danno, l’ACI ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto.
ART. 16 - Foro competente
1. Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente il Tribunale di Roma.
ART.17 - Sicurezza e ambiente di lavoro
1. Con riferimento alla stima dei costi della sicurezza per le situazioni di rischio interferenti, tenuto conto che l’attività ed i servizi vengono erogati al di fuori dei locali ACI, ai sensi dell’art.26 del D.Lgs.n.81/2008, allo stato non sono individuabili rischi da interferenze; pertanto, i costi per la sicurezza sono pari ad € 0,00.
2. Il Professionista garantisce che nei propri uffici e studi dichiarati in sede di offerta tecnica nonché in quelli eventualmente disponibili in corso di esecuzione del presente contratto sono rispettate tutte le prescrizioni in materia di sicurezza, di salubrità ambientale e di accesso ai diversamente abili e si impegna, in ogni caso, ad effettuare ogni intervento di tipo tecnico, organizzativo e procedurale, nonché a porre in essere le cautele e gli accorgimenti necessari per eliminare o ridurre eventuali rischi.
ART. 18 – Codice di comportamento
1. Il Professionista dichiara di conoscere e di essere edotto sulle disposizioni di cui al “DPR 16 aprile 2013 nr. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e del “Codice di comportamento dell’ACI”, disponibili sul sito dell’Ente www.aci.it- sez. amministrazione trasparente.
2. Il Professionista è tenuto a rispettare e a divulgare all’interno della propria organizzazione i Codici di comportamento di cui al primo comma, durante l’espletamento delle attività in appalto; la violazione degli obblighi ivi previsti è causa di risoluzione del presente contratto.
ART. 19 - Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Il presente contratto viene registrato in caso d’uso; sono, comunque, a carico del Professionista tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali nonché le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni, ad eccezione di quelle che per legge competono all'ACI.
2. A tal fine, il Professionista dichiara che le prestazioni contrattuali sono operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi del D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni.
Roma, lì
IL PROFESSIONISTA ( )
L’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA ( )
Postilla
Il Professionista dichiara di conoscere ed espressamente approva ai sensi e per gli effetti degli articoli. 1341 e 1342 c.c. tutte le clausole e condizioni di seguito elencate:
Art. 2, commi 3 e 4
Art. 3, comma 5
Art. 4 Periodo di prova
Art. 8 Compenso e modalità di pagamento Art. 9 Impegni del Professionista
Art. 10 Risoluzione
Art. 11 Recesso
Art. 15 Cessione del contratto Art. 16 Foro competente
Data
Il Professionista (Avv )