SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
Oggetto: “Servizio semiresidenziale per persone con Alzheimer e demenze correlate: gestione di un centro diurno nel Municipio III, messo a disposizione dall’organismo affidatario, per un periodo di 18 mesi” – Gara n. 7315872 – CIG n. 77682903B4 - LOTTO
UNICO IMPORTO (PRESUMIBILE) COMPLESSIVO POSTO A BASE DI GARA € 391.771,89
al netto dell’IVA
Art.1 - Oggetto del servizio
Il presente schema di contratto ha per oggetto la realizzazione del “Servizio semiresidenziale per persone con Alzheimer e demenze correlate: gestione di un centro diurno nel Municipio III, messo a disposizione dall’organismo affidatario, per un periodo di 18 mesi”, dal 01.04.2019 (o dalla data di stipula del contratto) al 30.09.2020.
Il presente schema di contratto disciplina altresì, le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra Roma Capitale e l’affidatario in relazione alle caratteristiche del servizio comprese le modalità di esecuzione come meglio dettagliate e contenute nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (d’ora innanzi: Capitolato) e negli atti in esso richiamati.
Il presente appalto è regolato inoltre da:
- il D. Lgs. n. 50/2016 (d’ora innanzi: Codice);
- la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- il “Protocollo di integrità” approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 e modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2017-2018-2019 approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 10 del 31 gennaio 2017;
- il Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale aggiornato con deliberazione di Giunta Capitolina n. 141 del 30/12/2016
- il Capitolato Generale che disciplina tutti gli appalti che si eseguono per conto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del 17 novembre 1983;
- il “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi a della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii.
- norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;
- il capitolato configurato per la presente gara;
- l’offerta tecnica presentata dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo.
Art. 2 - Durata dell’appalto e modalità di esecuzione del servizio
Il servizio avrà decorrenza dal 01.04.2019 (o comunque dalla data di stipula del contratto) e terminerà il 30.09.2020, pena la risoluzione della presente Convenzione.
L’affidatario del servizio eseguirà le prestazioni contrattuali del presente appalto a regola d’arte per tutta la durata del contratto.
Art. 3 - Corrispettivo contrattuale
Il corrispettivo dovuto da Roma Capitale all’affidatario per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto comprensivo delle prestazioni proposte dal contraente medesimo in sede di offerta migliorativa al netto del ribasso proposto e per il
periodo innanzi indicato ammonta a € ……., al netto dell’I.V.A. per un totale di € …. comprensiva di IVA al…… % (regime fiscale come da offerta economica presentata)
Art. 4 – Oneri a carico dell’affidatario
Sono a carico del prestatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale sopra indicato, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all’esecuzione del servizio complessivamente inteso come individuato nel presente schema di contratto e nel relativo capitolato, nonché ogni attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento dello stesso e per un corretto e completo adempimento di tutte le obbligazioni previste.
L’affidatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente schema di contratto, nel capitolato e nell’offerta tecnica presentata dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo.
Le prestazioni contrattuali dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche tecniche indicate nel capitolato.
L’affidatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Roma Capitale.
L’affidatario si impegna a comunicare tempestivamente a Roma Capitale, nel corso del servizio, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.
L’affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
L’affidatario si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L’affidatario si impegna, altresì, ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali secondo le modalità proposte in sede di offerta migliorativa.
Art. 5 Obblighi dell’affidatario
Gli Organismi affidatari dovranno provvedere:
alla completa gestione del progetto presentato, inclusi tutti i costi necessari per la sua realizzazione, sia in termini di attrezzature che di personale;
al rispetto di tutti gli obblighi previsti dal Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale;
al rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione ed infortuni e igiene del lavoro;
rispetto, nelle attività di comunicazione degli eventi, di quanto prescritto nel Regolamento Capitolino recante le norme in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni di cui alla Deliberazione Assemblea Capitolina n. 50 del 30/7/2014.
Art. 6 - Termini di esecuzione
L’affidatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali secondo quanto indicato nel progetto presentato in sede di gara e successivamente approvato dal Municipio.
Art. 7 - Liquidazione dei corrispettivi
Ai sensi dell’art. 307, comma 1 del Regolamento, la contabilità del presente appalto è regolamentata, per quanto compatibile con la normativa vigente, secondo quanto previsto dal
“regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale
n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii.
I pagamenti sono disposti nei termini sotto indicati previo accertamento della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente schema di contratto e nel capitolato.
Roma Capitale provvederà a liquidare dopo l’effettiva erogazione del servizio il prezzo dovuto all’affidatario, a seguito di presentazione di regolare fattura e di relazione sul servizio svolto.
Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto, è versato il corrispettivo al contraente, al netto dell’I.V.A. in conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente. Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014, l’imposta non verrà liquidata all’appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all’Erario da Roma Capitale.
La fattura dovrà essere emessa indicando “fattura emessa ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 633/72
scissione dei pagamenti”. Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del
D.P.R. n. 633/1972.
Nello specifico, l'IPA procederà alla liquidazione del solo imponibile, provvedendo a norma di legge al pagamento direttamente all'Erario dell'imposta I.V.A. esposta in ogni singola fattura.
Il ricevimento di documenti non conformi alla vigente normativa saranno sospesi in attesa di Regolarizzazione.
È previsto l’obbligo di Roma Capitale di pagare entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento.
Ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 31, comma 3 della L. n. 98/2013 e dell’art. 4 comma 2 del Regolamento in caso di ottenimento, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l’Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
Art. 8 - Modalità di soluzione delle controversie
Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal contratto d’appalto, è competente il Foro di Roma.
È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.
Art. 9 – Assicurazioni a carico dell’affidatario
L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa.
È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa aggiudicataria, restandone del tutto esonerata Roma Capitale.
La polizza n… assicura, inoltre, la stazione appaltante contro la responsabilità civile per
danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto con massimale di copertura non inferiore ad € 1 000.000,00.
Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno 5 giorni prima dell’inizio del servizio.
L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’affidatario non comporta l’inefficacia della garanzia.
Art. 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’affidatario del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010.
Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
Art. 11 – Protocollo di Integrità di cui alla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2017-2018-2019 approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 10 del 31 gennaio 2017 novellato ;
Come accettato e sottoscritto dall’operatore economico questi si obbliga a rispettare integralmente i contenuti del “Protocollo di integrità” di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 e modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2017-2018-2019 approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 10 del 31 gennaio 2017 e novellato con D.G.C. n. 18 del 31 gennaio 2018 di approvazione del PTPCT 2018/2020.
Art. 12 Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale aggiornato con deliberazione di Giunta Capitolina n. 141 del 30/12/2016
L’operatore economico, secondo quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Capitolina n. 141 del 30/12/2016, si obbliga ad applicare il Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale.
Art. 13 - Risoluzione del contratto
In relazione alla risoluzione del contratto, si applicheranno per quanto compatibili le fattispecie previste dalle norme del D.lgs. n. 50/2016.
Art. 14 - Recesso del contratto
Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all’appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell’art. 1671 del codice civile.
Art. 15 - Obbligo di riservatezza e protezione dei dati personali
Ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003 e successive integrazioni, l’aggiudicatario deve nominare un Responsabile del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda i trattamenti di seguito specificati di cui è titolare Roma Capitale.
Vengono affidati all’aggiudicatario i seguenti compiti:
organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali relativi all’appalto che verrà eseguito;
organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali che si riferiscono ai fruitori relativi all’appalto che verrà eseguito e di tutti i dati personali di cui l’aggiudicatario può venire in possesso nell’espletamento dell’appalto.
L’aggiudicatario dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto sono dati personali, sensibili o giudiziari e, come tali, sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali.
L’aggiudicatario dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e) del Codice o G.E.I.E. le disposizioni del presente articolo si applicano a ciascuna impresa costituente il raggruppamento, il consorzio o il gruppo di interesse economico.
Art. 16 Verifiche e Controlli sullo svolgimento del servizio –Inadempimenti e Penali.
Il Municipio Roma III si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che gli Organismi Affidatari possa nulla eccepire, di disporre verifiche e controlli di rispondenza e di qualità circa la piena conformità del servizio
In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali:
A) una penale in misura giornaliera pari all’ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del servizio anche parziale, rispetto ai termini previsti nel presente articolo;
B) una penale in misura pari all’ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali;
C) una penale in misura giornaliera pari all’ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal R.U.P.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto da Roma Capitale all’esecutore; l’esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni a Roma Capitale nel termine massimo di 3 (tre) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dall’esecutore, a giudizio insindacabile di Roma Capitale, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all’esecutore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio
dell’inadempimento.
L’incameramento delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l’importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’esecutore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Il presente schema di Contratto viene redatto in triplice copia di cui una per ciascuna delle parti ed una ai fini della registrazione, che è a carico dell’Organismo affidatario.
Letto approvato, sottoscritto
Per l'Organismo Affidatario Il legale rappresentante
Per Municipio Roma III Montesacro
DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA IL DIRETTORE
dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxx