CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DI SUOLO E
CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DI SUOLO E
SOPRASTANTE CHIOSCO (Mq. ) ADIBITO A BAR/RISTORODI
PROPRIETÀ COMUNALE SITO PRESSO
Rep. n. Atti Pubblici
REPUBBLICA ITALIANA
L’ anno
, il giorno
del mese di ,
in Trani ala Via Ten. Xxxxx Xxxxxxx n. 2, nela sede comunale,
dinanzi a me, Dott. , Segretario del Comune di Trani, autorizzato ai sensi di legge
a stipulare i contratti in forma pubblica amministrativa ne l’interesse del'Ente, si sono personalmente costituiti i Sig.ri:
- , nato a
il , (C.F.
) Dirigente dell’Area III – Lavori Pubblici e
Patrimoniodel Comune di Trani, ove è domiciliato per la carica, che si costituisce nel presente atto, in nome e per conto del’interesse esclusivo del’Amministrazione Comunale di Trani, che rappresenta ai sensi di legge (Codice fiscale: 83000350724 e Partita IVA: 00847390721);
- nato a
eivi residente ala Via
, nela qualità di
de la società
con sede in ala Via (C.F: ; P. IVA ).
I suddetti comparenti, dela cui identità io Segretario Comunale sono certo, rinunciano di comune accordo tra loro e con il mio consenso al'assistenza dei testimoni e richiedono il mio ministero per la stipula del presente contratto, al quale
premettono che:
con Determinazione Dirigenziale Area III – Lavori Pubblici e Patrimonio n. del
, esecutiva ai sensi di legge, è stata aggiudicata definitivamente la gara, per l’affidamento in concessione d’uso di suolo e soprastante chiosco, adibito a Bar/Ristoro, sito in Trani presso , in favore del sig.
TANTO PREMESSO
I predetti Signori comparenti, previa ratifica e conferma dela narrativa che precede e che dichiarano parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 – Oggetto dela concessione
Il Comune di Trani concede in uso al Sig.
e/o ditta
che accetta, la porzione
del suolo e del soprastante chiosco (mq ), censito al N.C.T./N.C.E.U. fg.
x.xx , adibito a Bar/Ristoro, sito presso .
Art. 2 – Consegna del bene oggetto di concessione
L’immobile è consegnato al concessionario, che lo accetta, nelo stato di fatto e di diritto in cui si trova attualmente, con ogni diritto, pertinenza e dipendenza e con tutte le servitù attive e passive inerenti, il tutto già visto ed accettato senza riserve dala parte concessionaria. All’atto dell’immissione in possesso sarà redatto apposito verbale di consegna, ricognitivo delo stato di consistenza del bene, sottoscritto dal Dirigente dell’Area III – Lavori Pubblici e Patrimonioe dall’aggiudicatario.
Art. 3 – Durata dela concessione
La durata dela concessione è fissata in anni 6(sei), decorrenti dala data in cui è redatto il verbale di consegna dell’immobile, rinnovabili una sola volta per un ulteriore periodo di pari durata.
Non è ammesso il rinnovo tacito. Il concessionario, entro il 180° (centottantesimo) giorno precedente la data di scadenza contrattuale, rivolge al Servizio Patrimonio istanza di rinnovo, completa di tutta la documentazione occorrente all’istruttoria.
L’Amministrazione promuove l’istruttoria ed entro il 90° (novantesimo) giorno dal ricevimento dela domanda ne comunica l’esito al richiedente. La mancata comunicazione dell’esito non comporta acquiescenza, né adesione alla richiesta di
xxxxxxx ed ove non intervenga entro il termine di scadenza del contratto, lo stesso deve intendersi definitivamente risolto con obbligo di restituzione del bene all’ente. Qualora la concessione venga rinnovata, si procederà ala stipula di un nuovo contratto solo in caso di modifica dele condizioni iniziali. L’Amministrazione si riserva, infatti, la possibilità di rideterminare – in fase di rinnovo - il canone di concessione e le condizioni contrattuali, ove non più ritenuti adeguati.
Resta, tuttavia, fermo l’adeguamento annuale automatico del canone senza necessità di preavviso da parte del concedente, in base agli indici ISTAT.
Scaduto il contratto, su richiesta motivata del concessionario, l’Amministrazione concedente potrà consentire la prosecuzione di fatto dell’occupazione, dietro pagamento di un’indennità pari all’ultimo canone pagato, purché in regola con i pagamenti e per un periodo non superiore a 18 mesi:
a) qualora si possa verificare un danno a carico del privato conseguente ala
cessazione dell’attività colegata ala concessione;
b) per un tempo strettamente necessario al completamento dele operazioni di gara;
c) in caso di persistenza dele esigenze di carattere pubblico che giustifichino
l’utilizzo del bene.
Al concessionario, tuttavia, è consentito recedere in qualsiasi momento dal contratto manifestando tale volontà all’Ente concedente, a mezzo di lettera raccomandata, con un preavviso di almeno sei mesi, senza che alcun rimborso, indennizzo o risarcimento possa ritenersi dovuto dal Comune di Trani.
Ala scadenza del contratto o al verificarsi di situazioni di decadenza o risoluzione del rapporto, l’immobile e le sue pertinenze dovranno essere restituitial proprietario entro 30 giornidal verificarsi di uno degli eventi indicati, liberi da persone e cose e in buono
stato di conservazione generale, salvo il normale deperimento d’uso. Il concessionario potrà asportare dall’immobile esclusivamentele attrezzature mobili di sua proprietà.
All’atto della riconsegna dell’immobile verrà redatto e sottoscritto dale parti apposito verbale di constatazione delo stato dei luoghi in cui dovranno essere individuate le carenze funzionali riscontrate (ove presenti)e la quantificazione dele somme occorrenti per il ripristino. In ogni caso, al’atto dela riconsegna nessun indennizzo o rimborso, per alcuna ragione o motivo, potrà riconoscersi al concessionario.
Qualora ala scadenza dei termini di vigenza del presente contratto il concessionario non provveda ala riconsegna del’immobile libero da persone e cose, continuandodi fatto a detenere ilegittimamente l’immobile, nele more del rilascio o delo sgombero delo stesso e dela conseguente riconsegna al Comune di Trani, questisarà ritenuto unico responsabile di tutti i danni, diretti ed indiretti, arrecati al Comune-concedente in conseguenza del suo comportamento e dovrà corrispondere un’indennità pari all’importo del canone di concessione, oltre rivalutazione in base agli indici ISTAT riferiti al periodo di ilegittima detenzione.
Art. 4 - Canone di concessione
Il canone locativo mensile è pari ad € (euro ), oltre IVA se e nela misura dovuta, così come da proposta formulata dala parte concessionaria in sede di gara e sarà corrispostoanticipatamente ogni bimestre entro il giorno del primo dei due mesi con decorrenza dala data del verbale di consegna del bene e dele chiavi di accesso.
A decorrere dal secondo anno, prendendo in considerazione il mese dal quale ha avuto inizio la durata del contratto, come stabilita con il precedente articolo 3, il canone verrà aggiornato nela misura del 75% dela variazione ISTAT, in analogia ala legge n. 392/78, senza necessità di preavviso da parte del concedente.
In ogni caso, il pagamento non potrà essere sospeso, ritardato e/o eseguito in misura parziale in base a pretese o ad eccezioni di sorta.
A fronte del mancato pagamento anche di un solo canone bimestrale anticipato, il Comune di Trani provvederà ala diffida formale ad adempiere entro 15 giorni e, in difetto, avverrà la risoluzione automatica del presente contratto, ferma la possibilità di promuovere le azioni che riterrà più opportune per il recupero del credito dell’ente, anche avvalendosi dele garanzie concesse.
Art. 5 – Deposito Cauzionale – Polizza fideiussoria La parte concessionaria dovrà:
1. aver effettuato, a garanzia dela puntuale e corretta corresponsione del canone di concessione, un deposito cauzionale nela misura minima di 12 (dodici) mensilità del canone con versamento presso la Tesoreria comunale. L’Amministrazione concedente sarà libera di avvalersene a fronte del mancato pagamento anche di un solo canone bimestrale, salva la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 4
OPPURE
aver presentato polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, di durata corrispondente a quela dela concessione, rilasciata da imprese bancarie o assicurative autorizzate ai sensi di legge all’esercizio del ramo cauzione, per un importo minimo pari a 12 (dodici) mensilità del canone.
La polizza fideiussoria dovrà riportare le seguenti condizioni:
- espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c., volendo ed intendendo il fideiussore restare obbligato in solido fino al momento in cui l’Amministrazione provvederà a svincolare la fideiussione;
- ove ricorra la circostanza di dover provvedere al totale o parziale incameramento dele somme garantite dala fideiussione in favore dela Amministrazione, il fideiussore si impegna irrevocabilmente a pagare immediatamente ala Amministrazione, dietro semplice richiesta scritta, tutte le somme che l’Ente concedente richiederà fino ala concorrenza dell’intero importo, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento dela richiesta stessa, senza necessità alcuna di prova o motivazione e senza necessità di alcuna previa comunicazione, intimazione, messa in mora o richiesta nei confronti del concessionario, anche nele ipotesi di opposizionipropostedal contraente o da altri soggetti comunque interessati;
- espressa rinuncia all’applicazionedelle disposizioni di cui all’art. 1955 e 1957 c.c.;
- efficacia de la polizza fideiussoria dala data di rilascio fino al primo mese successivo ala data di scadenza della concessione, salvo l’eventuale svincolo anticipato in forma scritta da parte dela Amministrazione e la possibilità per la stessa di richiedere la proroga.
2. aver versato all’Ente in data , a titolo di cauzione per danni ed ogni altra violazione degli obblighi dovuti con il presente contratto, una somma di euro
pari a due mensilità del canone mediante versamento sul c/c intestato al Comune di Trani. Tale cauzione non può essere imputata in conto canoni.
Le garanzie devono essere mantenute valide per tutto il periodo di detenzione
dell’immobile da parte del concessionario; in caso di utilizzo da parte dell’Ente, le stesse
devono essere ricostituite nel loro originario importo entro 30 giorni determinandosi, in caso contrario, grave inadempienza legittimante risoluzione contrattuale.
I depositi cauzionali di cui ai commi 1 e 2 sono resi al termine dela concessione, previa verifica dello stato dell’unità immobiliare e dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
Art. 6 – Obblighi del concessionario
Il concessionario è tenuto a custodire e ad utilizzare l’immobile con la diligenza e la cura del buon padre di famiglia, con l’obbligo di conservarne la originaria e normale destinazione d’uso; è, altresì, obbligato ad utilizzare l’immobile in conformità alle disposizioni d’ordine pubblico e alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia di attività commerciale.
La parte concessionaria sarà considerata responsabile di tutti i danni causati
al’immobile o ai terzi frequentatori nel corso dela concessione, nonché dei danni che
risulteranno all’atto della riconsegna del bene.
In caso di revoca o decadenza dela concessione, l'Amministrazione Comunale tratterrà per intero il canone relativo al bimestre in corso.
Art. 7 – Oneri manutentivi e spese di gestione a carico del soggetto concessionario Sono di competenza dela parte concessionaria tutte le riparazioni ordinarie e straordinarie del chiosco. In deroga agli artt. 1576 e 1609 del Codice civile, l’esecuzione dela manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, degli impianti e de le aree di pertinenza dell’immobile oggetto della concessione, con annesse pertinenze e relativa pulizia, sono interamente a carico del concessionario.
Il concessionario è tenuto ad intestare a proprio carico tutte le utenze ed è obbligato a provvedere a tutte le spese necessarie per il funzionamento dele attività di gestione ea quele relative ai consumi di energia elettrica, acqua, gas, telefono, riscaldamento e
tariffa del servizio rifiuti. Il concessionario, inoltre, è tenuto al pagamento dela tassa annuale per l’occupazione della porzione del suolo in concessione presso l’Ufficio Tributi.
Art. 8 – Risoluzione/Decadenza de la concessione
L’amministrazione comunale ha facoltà di promuovere la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 c.c., senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nele seguenti ipotesi:
- pagamento anche di un solo canone bimestrale con un ritardo superiore a 30
giorni dala scadenza;
- ritardi reiterati, anche per un tempo inferiore all’ipotesi precedente, per più di 3 volte all’anno;
- mancato mantenimento dela validità ed efficacia de le polizze assicurative di responsabilità civile di cui all’art. 12 per tutto il periodo di vigenza de la concessione;
- violazione degli obblighi previsti dal presente contratto di concessione;
- inosservanza dei divieti di subappalto e di cessione del contratto;
- cessione d’azienda senza la preventiva autorizzazione scritta;
dell’Amministrazione concedente;
- utilizzo improprio dela struttura;
- gravi violazioni contrattuali, anche non reiterate, che comportino pregiudizio ala sicurezza e ala salute di utenti o operatori;
- grave inosservanza dele norme igienico-sanitarie, come prescritto dale disposizioni vigenti in materia;
- violazione ripetuta dele norme di sicurezza e prevenzione;
- mancato rispetto dell’obbligo di sottostare ad eventuali controli, verifiche e sopralluoghi effettuati dall’Amministrazione Comunale, le cui richieste in tal senso potranno essere avanzate in qualunque momento;
- morosità nel pagamento dei tributi Comunali;
- perdita dei requisiti dichiarati in sede di gara;
- sopravvenienza di provvedimenti interdittivi o comportanti l’incapacità di
contrattare con la PA;
- mancato rispetto dele norme di cui al Protocolo di Legalità sottoscritto dal Comune di Trani con la Prefettura di Barletta Xxxxxx Xxxxx per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione de la criminalità organizzata.
In tali casi, l’Amministrazione Comunale potrà risolvere di diritto il contratto, comunicando al concessionario, con raccomandata A/R oa mezzo pec, di volersi avvalere dela clausola risolutiva espressa, indicando la data da la quale la risoluzione produrrà i propri effetti.
Il contratto si considererà risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., anche in tutti i casi in cui, accertata la violazione di disposizioni contrattuali e udite le controdeduzioni entro il termine perentorio concesso, il Comune intimi per iscritto di adempiere entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni e questo decorra inutilmente.
Resta salva la possibilità di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 c.c. al verificarsi di ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione dei rapporti tra le parti.
La presente concessione, inoltre, decade di diritto in caso di sopravvenuta inagibilità del bene conferito, dichiarata dale competenti Autorità indipendentemente dala causa da cui tale inagibilità trae origine.
Al verificarsi di una dele succitate ipotesi, il concessionario dovrà rilasciare immediatamente i locali liberi da persone e cose, anche interposte, e potrà far valere solo successivamente ala riconsegna dei locali le proprie ragioni, riconoscendo fin da ora il diritto del Comune di Trani di reimmettersi ne la detenzione dei locali. Il Comune proprietario, pertanto, potrà avvalersi di tutti i mezzi consentiti dall’Ordinamento, ivi compreso, se necessario, il ricorso all’Autorità Giudiziaria per riacquistare la disponibilità dei locali.
In ogni caso di risoluzione il Comune di Trani potrà avvalersi de le cauzioni versate e
delle polizze di cui all’art. 12.
Art. 9 – Opere, addizioni e migliorie
Sono a carico del soggetto Concessionario, con rinuncia ad ogni pretesa di rivalsa, le spese per l’esecuzione di tutti gli eventuali interventi necessari per l’utilizzo dei locali, al fine di renderli conformi ale prescrizioni di agibilità e idonei all’attività commerciale da svolgere, incluso il rifacimento di tutti gli apparati impiantistici, degli infissi e di tutte le lavorazioni connesse con l’adeguamento strutturale e funzionale, ivi comprese le finiture esterne e interne. Per tutti gli impianti da instalarsi dovrà essere richiesta la relativa certificazione prescritta dale vigenti normative. Sarà, infatti, cura del contraente concessionario ottenere certificati, permessi, nula-osta e ogni altro atto di assenso necessario per l’utilizzo dei locali del concessionario.
Qualsiasi intervento di recupero, restauro, ristrutturazione e altri tipi di intervento sui locali e sull’immobile concesso sono subordinati al preventivo ottenimento dell’autorizzazione e del nulla osta dell’Amministrazione comunale.
Le opere realizzate dal concessionario dovranno essere conformi ale prescrizioni in materia edilizia ed essere eseguite sotto il controlo del'Ufficio Tecnico Comunale,
fermo restando che ogni spesa, xxx comprese quele relative ale pratiche amministrative, rimarrà ad integrale carico dela parte conduttrice.
È esclusa ogni ipotesi di indennizzo o rimborso in capo all’Ente per opere eseguite dal concessionario, nonché la possibilità di portare in detrazione il costo di tali opere dal canone. Qualunque violazione dei suddetti obblighi comporterà la decadenza di diritto del contratto e l’incameramento integrale del deposito cauzionale da parte dell’Ente concedente, salvo il diritto del medesimo al risarcimento dei maggiori danni subiti.
Tutte le opere realizzate nei locali oggetto dela presente concessione e regolarmente autorizzate saranno acquisite ai sensi del’art. 934 c.c. in proprietà dala Amministrazione comunale fin dal momento dela loro esecuzione, senza che alcun indennizzo, compenso o risarcimento debba essere corrisposto dal Comune di Trani. L’Ente concedente si riserva la facoltà di far rimuovere al concessionario eventuali opere non autorizzate, senza che l’amministrazione sia tenuta a corrispondere alcuna indennità.
Art. 10 – Riparazioni e restauri
Il Comune di Trani potrà, in ogni tempo e previa intesa con il concessionario, eseguire e realizzare, sia al’esterno che al’interno del'immobile, lavori stradali e/o di rifacimento dele pertinenze e di altre opere pubbliche, nonché qualunque opera di abbelimento o di restauro dell’immobile, senza obbligo di indennità di sorta a favore del concessionario, indipendentemente dala durata dei lavori.
Il concessionario potrà partecipare ai bandi di gara pubblicati dall’Unione Europea, dallo Stato o dalla Regione per l’accesso ai finanziamenti di interventi volti alla valorizzazione dell’immobile con quota di compartecipazione posta asuo esclusivo carico, previa autorizzazione da parte del Comune. Laddove la legittimazione ala partecipazione ai suddetti bandi pubblicati dall’Unione Europea, dallo Stato o dalla
Regione, spetti esclusivamente all’ente proprietario, il concessionario dovrà presentare motivata e formale richiesta al Comune di Trani per la partecipazione al suddetto bando con contestuale assunzione, per tutta la durata dela concessione, dell’obbligazione di erogare anticipatamente al Comune stesso l’eventuale quota di compartecipazione che sarà posta a carico di quest’ultimo. Alla scadenza del presente contratto, l’obbligazione pecuniaria afferente la quota di compartecipazione sarà sostenuta dal concedente e nessun compenso o indennizzo spetterà ala parte concessionaria per le opere di valorizzazione che non siano agevolmente rimovibili e che, pertanto, rimarranno acquisite in proprietà al Concedente.
Art. 11 – Modalità di utilizzo
Il concessionario ha l’obbligo di usare l’immobile secondo le modalità e finalità previste dall’atto di concessione e di garantire che l’utilizzo del bene sia conforme ale disposizioni vigenti in materia di sicurezza. Qualora il concessionario intenda svolgere attività aventi carattere di “pubblico intrattenimento” dovrà richiedere apposita autorizzazione agli uffici competenti.
Art. 12 - Assicurazioni
Il concessionario ha presentato la polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e per eventuali danni da scoppio o incendi per fatti derivanti dall’esercizio dell’attività, rilasciata da -, via -, con decorrenza dale ore del
ale ore del (polizza n. ).
Il concessionario ha presentato la polizza assicurativa per la responsabilità verso gli eventuali prestatori d’opera (R.C.O.), con un massimale unico non inferiore a€ 500.000,00, rilasciata da -, via -, con decorrenza dale ore del
ale ore del (polizza n. ).
Le suddette polizze dovranno mantenersi valide ed efficaci per tutto il tempo di durata del contratto e, in mancanza, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c., con conseguente decadenza dala concessione.
Art. 13 – Responsabilità
Il concessionario è costituito custode dell’immobile dato in concessione ed esonera espressamente il Comune di Trani da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti od omissioni, dolosi o colposi, anche di terzi, manlevando l’Ente concedente da ogni responsabilità ex artt. 2050 e 2051 c.c..
Il concessionario terrà l’Amministrazione Comunale indenne da ogni rischio, molestia, pretesa o azione, che possano derivare al Comune di Trani da parte di terzi, assumendone ogni responsabilità al riguardo, secondo la vigente normativa. Il concessionario dovrà rispondere di ogni pregiudizio, danno e responsabilità derivanti e/o connessi alla concessione dell’immobile stesso nei confronti di persone o cose. Il concessionario assume a proprio carico tutti i danni eventualmente cagionati a persone e cose, anche se causati dai propri dipendenti o appaltatori (art. 2049 c.c.) e si impegna a adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi o pericolosi a persone e cose, nello svolgimento dell’attività, che dovrà essere improntata a condizioni di massima sicurezza e attuata con tutti gli accorgimenti offerti dala tecnica.
Sono, inoltre, a carico del concessionario gli interventinecessari di adeguamento ale vigenti norme di sicurezza, nonché ogni altro onere e responsabilità connessi all’assolvimento delle incombenze e degli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 81/2008. Più in particolare il concessionario, qualora ricorrano le condizioni, assume ogni onere e responsabilità legata ala figura del datore di lavoro, ai sensi del D. Lgs cit. e, a seguito dela valutazione del rischio, sarà tenuto a dichiarare la struttura perfettamente idonea alo svolgimento dele attività che si appresta a svolgere,
esonerando l’Amministrazione concedente da ogni eventuale non conformità dei locali messi a disposizione.
Art. 14 – Diritto di controlo
La parte concedente si riserva il diritto di visitare o far visitare da un tecnico di fiducia, con preavviso di qualche giorno, anche telefonico, l’immobile per accertamenti ed operazioni da effettuare nell’interesse del Comune stesso. Il concessionario si obbliga a consentire la visita all’immobile.
Art. 15 – Riconsegna dell’immobile
Alo scadere del contratto o al verificarsi di situazioni di decadenza o risoluzione del rapporto, l’immobile e le sue pertinenze dovranno essere restituiti al proprietario in buono stato di conservazione generale, salvo la normale usura derivante dall’attività svolta, libero da persone e cose entro 30 giorni dopo la data di scadenza della concessione. Nel caso di ritardata consegna dell’immobile alla naturale scadenza contrattuale oa quela eventualmente anticipata, sarà dovuta una indennità di occupazione in misura pari al canone concessorio corrente ala data medesima, ai sensi dell’art. 1591 c.c.
Prima dela scadenza del contratto sarà effettuata una visita ispettiva in contraddittorio tra le parti per verificare lo stato manutentivo della struttura e, qualora all’esito di tale ispezione venissero riscontrate carenze, sarà dovere del concessionario provvedere immediatamente in modo da restituire l’immobile in uno stato di manutenzione adeguato.
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e subconcessione
Il concessionario deve garantire l’effettivo e diretto esercizio commerciale nel chiosco concesso in uso. È vietato cedere il presente contratto e sub concedere il bene a terzi, a qualsiasi titolo, anche di fatto o temporaneamente, pena l’immediata decadenza della
concessione e fatto salvo l’eventuale risarcimento dei danni e delle spese causate all’Amministrazione comunale.
Resta salva la facoltà di procedere alla cessione (in vendita o in affitto) dell’azienda commerciale da parte del concessionario, previa autorizzazione scritta dell’Ente concedente. Ai sensi dell’art. 2558 c.c., l’acquirenteo l’affittuario d’azienda non subentra nel presente contratto, in ragione dela natura personale dela concessione in uso di beni pubblici.
Al concessionario è vietato modificare, anche temporaneamente, la destinazione
commerciale dell’immobile. Art. 17 – Spese contrattuali
Ai fini fiscali si dichiara che il valore del presente contratto è fissato in totali
€ (Euro ). Tutte le spese di bolo e ogni altro onere inerente al presente
contratto sono a carico del concessionario così come le eventuali autorizzazioni e qualsiasi altra spesa inerente e/o conseguente al presente contratto. Le spese di registrazione del presente contratto sono a carico del concessionario.
All’adempimento della registrazione annuale provvederà il concessionario.
Art. 18 – Elezione domicilio
A tutti gli effetti del presente contratto le parti dichiarano di eleggere domicilio presso
l’Amministrazione Comunale di Trani, via Ten. Xxxxx Xxxxxxx, n. 2. Art. 19 – Foro competente
Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti per la interpretazione e la corretta applicazione dele clausole del presente contratto, qualora non componibili in xxx xxxxxxx, xxxxx deferita al Tribunale di Trani. È esclusa la competenza arbitrale.
Art. 20 – Informativa sul trattamento deidati ex artt. 13-14 Reg. UE n. 679/2016 (cd. GDPR)
Per la stipula del presente contratto è richiesto al contraente di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati saranno trattati per le finalità di gestione del presente contratto e per adempiere agli obblighi di legge. In conformità ala legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, a tutela dela riservatezza e dei diritti contemplati dal GDPR.
Ai sensi degli artt. 13-14 del predetto Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:
TITOLARE E RESPONSABILE DI TRATTAMENTO:
Comune di Trani, Xxx Xxx. Xxxxx Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxx (XX),
Centralino: 0000.000000, Fax: 0000.000000
indirizzo PEC: xxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xxxxx.xx.xx
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO/RPD):
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xxx Xxx, 00 Xxxxxx xx Xxxxxxxx (XX) CAP. 89100 Referente individuato avv. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx tel. 00.00000000
e.mail: xxx@xxxxxx.xxxxx.xx.xx FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati forniti dal contraente vengono acquisiti dall’Amministrazione comunale ai fini dela stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.
Tutti i dati acquisiti da codesto Ente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti da codesta Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di stipula del contratto.
DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI
Di norma i dati forniti dal contraente-concessionario non rientrano tra i dati classificabili come appartenenti a categorie particolari di dati o relativi a condanne penali e reati, ai sensi degli artt. 9 e 10 del GDPR.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati verrà effettuato da codesta Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici adeguati a trattarli nel rispetto de le misure di sicurezza previste dal GDPR.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DAI DATI
I dati personali e queli dei colaboratori saranno conservati per la durata contrattuale e, dopo la cessazione, per ulteriori 10 anni, nel rispetto del Piano di conservazione del Comune di Trani; nel caso di contenzioso giudiziale, per tutta la durata delo stesso, fino all’esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DI DIFFUSIONE DEI DATI
I dati potranno essere comunicati:
- al personale di questo Ente che cura il procedimento di esecuzione del contratto o a quelo in forza ad altri Uffici delo stesso che svolgono attività ad esso attinente;
- a colaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza a codesto Ente in ordine all’esecuzione del contratto o per studi di settore o fini statistici;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi de la legge 7 agosto 1990, n. 241 e del D.lgs n. 33/13 così come modificato dal d.lgs n. 97/2016.
I dati conferiti potranno essere diffusi tramite il sito internet del Comune di Xxxxx xxxx
sezione “Amministrazione Trasparente”, in ottemperanza al D.lgs n. 33/2013. ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO
Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Contattando l’Ufficio preposto, via e-mail all’indirizzo xxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xxxxx.xx.xx è possibile richiedere l’accesso ai dati che la riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei dati inesatti, l’integrazione dei dati incompleti, la cancelazione dei dati, la limitazione del trattamento nei casi prevista dall’art. 18 GDPR, nonché opporsi, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento effettuato per legittimo interesse del titolare.
La S.V. ha il diritto di proporre reclamo al’autorità di controlo competente nelo Stato membro in cui risiede abitualmente o lavora o delo Stato in cui si è verificata la presunta violazione.
Art. 21 – Disciplina applicabile
Al rapporto di concessione si applicano, per quanto non previsto dal presente contratto e nei limiti dela compatibilità, le disposizioni del bando di gara e del Regolamento comunale per la gestione del patrimonio immobiliare approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 10.03.2022.
È applicabile in via esclusivamente residuale la disciplina del Codice civile contenente le disposizioni generali sula locazione (artt. 1571 e ss. c.c.), nonché quela di cui ala L. 27 luglio 1978 n. 392 nel caso in cui non sia diversamente disposto dal presente contratto e comunque subordinatamente al presupposto che la disciplina dettata in materia di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da que lo di abitazione non sia incompatibile con il presente testo contrattuale.
Art. 22 – Misure da osservare nei rapporti tra Amministrazione concedente e soggetti concessionariai sensi dell’art. 1, comma 9, L.190/2012 e del P.T.P.C.T. del Comune di Trani.
In sede di sottoscrizione del presente contratto, il concessionario è tenuto a rendere nuovamente le dichiarazioni sostitutive anticorruzione, a tal fine utilizzando il modelo di cui all’allegato D del bando di gara e si obbliga:
- ad osservare il divieto, durante l’esecuzione del contratto e per il biennio successivo, di intrattenere rapporti di servizio o fornitura o professionali in genere con gli amministratori e i dirigenti che abbiano esercitato poteri di indirizzo politico ovvero poteri gestionali, autoritativi o negoziali, inerenti l’oggetto del contratto, nonché con il personale comunale, i consulenti e gli incaricati dall’ente che interverranno nelle fasi di gestione ed esecuzione del rapporto, sino ala verifica finale, compresi i loro familiari stretti(coniuge e conviventi);
- ad osservare il divieto, durante l’esecuzione del contratto, di avvalersi, a qualsiasi titolo
e con qualsiasi tipologia di rapporto, di dipendenti dell’amministrazione che siano
cessati dal servizio nell’ultimo triennio e che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’amministrazione diretti al perfezionamento del medesimo contratto ovvero siano intervenuti ne le fasi di gestione ed esecuzione;
- ad osservare l’impegno affinché, nel rispetto della libertà di impresa e delle esigenze produttive, l’eventuale ricerca di personale sul territorio sia soggetta ad adeguate forme di pubblicità.
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Il presente atto pubblico è stato scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia sotto la mia sorveglianza e direzione. Viene da me Ufficiale Rogante Dott.
letto a video mediante l’uso ed il supporto di mezzi informatici (programma Microsoft Office Word) e successivamente convertito in formato Pdf. Il presente contratto viene, altresì, letto ai convenuti, i quali lo riscontrano conforme ala loro volontà. È
scritto su
fogli uso bolo per
intere facciate ed è sottoscritto dale parti con
firme digitali, verificate nella loro regolarità ai sensi dell’art. 10 del D.P.C.M. 30 marzo
2009 come segue:
- il Dirigente dell’Area III- Lavori Pubblici e Patrimonio, , mediantefirma digitale
rilasciata da la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di
verificazione del software come da certificazione acquisita agli atti;
- il concessionario, mediante firma digitale la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verificazione come da certificazione acquisita agli atti.
Il concessionario – sig.
Per il Comune – il Dirigente
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Il Segretario Generale Rogante- (firmato digitalmente) Certificatore firma digitale: