CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL CANILE COMUNALE
CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL CANILE COMUNALE
Art. 1 - OGGETTO
1. La gara ha per oggetto l'affidamento della gestione del Canile Comunale, denominato “La Casa di Buddy”, sito in Xxx. Xxxxx Xxxxxxx, x Xxxxxxx.
0. La gestione del servizio dovrà svolgersi sotto l’osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, della normativa vigente in materia nonché di quanto offerto dall' Affidatario in sede di offerta tecnica.
3. L'Affidatario è tenuto a garantire il seguente orario minimo di apertura al pubblico per visite e adozioni (come eventualmente incrementato in sede di offerta tecnica):
- dal lunedì al venerdì almeno 2 ore al giorno di cui almeno due di pomeriggio;
- il sabato, due ore di pomeriggio.
Art. 2 - FINALITA’
1. L’affidamento della gestione del canile prevede le seguenti finalità:
• garantire il benessere dei cani ospitati (siano essi randagi che di proprietà), provvedendo alla loro tutela e accudimento, nel rispetto delle disposizioni normative (nazionale, ministeriale, regionale e comunale) che riconoscono agli animali un loro ruolo, ridimensionando lo sfruttamento e l’assoggettamento da parte dell’uomo;
• gestione delle adozioni dei cani ospiti, ricevimento e assistenza dei cittadini in visita al canile;
• realizzazione di eventi e manifestazioni condivise con Comune/Usl 2 volte a incrementare le adozioni dei cani;
• realizzazione progetti didattici ai fini di un'effettiva educazione degli alunni delle scuole in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, di sensibilizzazione sul fenomeno del randagismo e sull’importanza della sterilizzazione preventiva;
• potenziare il servizio di pubblicità e comunicazione finalizzato all’incremento delle adozioni dei cani attraverso il web e i media.
Art. 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
1. Il servizio consiste nell'espletamento delle attività di ricovero, custodia, vitto, e quant’altro di seguito indicato per massimo n. 110 cani. L’Affidatario dovrà assicurare la completa gestione del servizio adempiendo agli obblighi previsti dal presente Capitolato e dall'offerta presentata in sede di gara.
2. Il servizio oggetto della presente gara si articolerà nelle aree di intervento di seguito descritte:
• custodia dei cani ospitati presso la struttura: pulizia, fornitura di cibo ed acqua, monitoraggio delle condizioni di salute e gestione delle passeggiate giornaliere;
• custodia dei cani di proprietà temporaneamente ospitati presso la struttura: pulizia, fornitura di cibo ed acqua, monitoraggio delle condizioni di salute e gestione delle passeggiate giornaliere;
• informazione sulle modalità di pagamento della retta giornaliera di € 6,10 per i cani di proprietà temporaneamente ospitati nelle struttura e loro riconsegna ai legittimi proprietari dietro esibizione di ricevuta di avvenuto versamento alla Tesoreria Comunale dell'importo dovuto in funzione dei giorni di permanenza;
• coordinamento e controllo delle attività svolte, secondo quanto presentato in sede di gara, dai volontari delle associazioni che per statuto perseguano fini di tutela e protezione degli animali iscritte nell'Albo Regionale delle Associazioni o riconosciute che affiancano l'Affidatario per assicurare il benessere dei cani ospiti;
• gestione del canile: manutenzione ordinaria delle strutture (impianti idrosanitario e termoelettrico, coperture, arredi, tinteggiatura delle pareti interne ed esterne, recinzioni
perimetrale e dei box, teli ombreggianti suoi box, cucce, cancello di ingresso, bacheca e gazebo...); delle attività di pulizia e manutenzione del verde, delle superfici esterne, pulizia e sanificazione dell’ufficio, del bagno, del magazzino e delle gabbie degli animali; pulizia delle griglie e delle canalette di scolo dall'eventuale accumulo di peli e deiezioni;
• gestione e sanificazione dell'ambulatorio per le visite veterinarie e corretta tenuta dei farmaci nell'apposito armadietto e del relativo registro;
• tenuta e gestione del registro delle presenze e delle adozioni;
• ricevimento e assistenza dei cittadini in visita al canile e conseguente gestione dell'eventuale adozione;
• comunicazione e informazione finalizzata alla prevenzione del randagismo e all’incremento delle adozioni, compresa gestione della pagina Facebook dedicata e idoneo supporto all'ufficio comunicazione per l'aggiornamento del portale istituzionale;
• organizzazione manifestazioni ed eventi con finalità di raccolta fondi da concordare con il Comune di Spoleto;
• organizzazione e gestione delle attività didattiche con le scuole.
3. Il canile di Colle Marozzo è fornito di aree e locali destinati alla custodia dei cani, comprendenti zone recintate all'aperto e box in numero adeguato, conformemente alle prescrizioni imposte dalla normativa vigente.
4. La struttura ha una capacità ricettiva di 110 cani di taglia media ed è in regola con i permessi e le autorizzazioni prescritti dalla legislazione vigente (nullaosta sanitario Usl 2 prot. n. 44460 del 14/04/2015). L’Affidatario assumerà a proprio carico anche la responsabilità verso terzi, derivante dai cani custoditi, dal personale e dai mezzi impiegati per l'espletamento del servizio stesso, sollevando, pertanto, il Comune dalle predette responsabilità.
5. Il servizio di cui trattasi deve essere espletato nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari nazionali e regionali vigenti in materia di prevenzione del randagismo, igiene, sanità e servizi veterinari, con particolare riferimento alla Legge n. 281/91, n. 244/07 e loro s.m.i. ed alla D.G.R. n.1073/12, L.R. 11/15 L.R. 10/2016. Sarà obbligo del l’Affidatario e sono a suo carico, i relativi oneri finalizzati a predisporre ogni intervento e/o adempimento necessario a garantire che la gestione della struttura avvenga in piena conformità con gli obblighi dettati dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igiene e sanità.
6. Nel canile dovranno trovare accoglienza esclusivamente i cani recuperati nel territorio del Comune di Spoleto dal competente servizio di accalappiacani della USL Umbria 2, in quanto vaganti, per essere anagrafati e sottoposti a trattamenti sanitari, così come previsto dalle normative vigenti, dopo la loro permanenza nel Canile Sanitario per i 60gg conseguenti la cattura. L'Affidatario dovrà relazionare mensilmente al Comune sulle entrate dal canile sanitario secondo le modalità meglio precisate nel contratto.
Qualora vengano catturati cani di proprietà, gli stessi saranno direttamente consegnati dalla Usl 2 al canile rifugio e l'Affidatario dovrà garantirne il benessere e la salute fino alla riconsegna al legittimo proprietario.
Qualora vengano abbandonati dei cani da parte di terzi all’interno od in prossimità del canile, l’ Affidatario è tenuto a richiedere l’immediato intervento del Servizio Veterinario dell’USL Umbria 2, onde consentire l’identificazione del/dei possessori dei cani abbandonati ed i successivi provvedimenti di legge.
I cani affidati all’Affidatario del servizio dovranno essere fotografati ed iscritti in apposito registro, ove saranno annotati:
- la data della loro presa in carico;
- gli elementi atti alla loro identificazione;
- la scheda di cattura e permanenza presso il canile sanitario con annotate le cure e gli interventi sanitari effettuati nel periodo dei 60gg di permanenza al canile sanitario, consegnata dalla Usl 2 unitamente al cane medesimo al suo ingresso al canile;
- gli interventi sanitari eventualmente necessari;
- gli esami clinici praticati con i relativi risultati;
- gli eventuali episodi morbosi;
- la sterilizzazione con indicazione della data dell’evento
- eventuali ulteriori annotazioni utili a illustrare le peculiarità e le particolari necessità del singolo ospite per garantirne il benessere nel periodo di permanenza e da trasferire ai futuri proprietari al momento dell'adozione.
7. È facoltà del Comune far eseguire controlli e ispezioni, in ordine alla regolarità di quanto riportato nel registro di cui sopra, mediante il Servizio Veterinario della USL 2.
Le visite al canile, da parte dei veterinari della USL2 competente, ovvero da parte dei funzionari ispettivi ( Nas , Ministero ) dovranno essere consentite in qualsiasi momento. In caso di visite ispettive (es. NAS), fatta eccezione per quelle da parte dei veterinari del Servizio USL2 locale, l' Affidatario è tenuto ad avvertire tempestivamente il Responsabile del Comune.
L’Affidatario, per lo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato, dovrà nominare e comunicare sia al Comune che al Servizio Veterinario dell’USL 2, un Responsabile del servizio, che curi l’applicazione di tutti gli adempimenti derivanti dal presente Capitolato.
Fatte salve tutte le competenze a carico del Servizio Veterinario dell’USL 2, le funzioni, i compiti e le responsabilità a carico del Responsabile del servizio, fino a tale nomina saranno attribuite al firmatario del relativo contratto.
8. Al Comune compete per norma di legge:
• la manutenzione straordinaria;
• la pulizia delle fognature e spurgo delle stesse, disinfestazione e derattizzazione del canile;
• l'assistenza sanitaria e veterinaria dei cani ospiti, dopo i primi 60 gg dall'accalappiamento;
• smaltimento carcasse dei cani deceduti nel canile
9. Alla U.S.L. Umbria n. 2 - Servizio Veterinario - compete per norma di legge:
- il servizio di pronta reperibilità di primo soccorso a seguito di segnalazione del personale operante nel canile o del responsabile;
- l'assistenza veterinaria e sanitaria dei cani nei primi 60 gg dopo l'accalappiamento, la verifica dell’attuazione di quanto eventualmente prescritto e la vigilanza igienico- sanitaria del canile;
- la tenuta dell'anagrafe canina curandone l'aggiornamento e trasmettendolo al Comune ogni sei mesi;
- il controllo sanitario, applicazione microchip, le vaccinazioni, le sterilizzazioni ed ogni altro intervento necessario per la cura e la salute degli animali custoditi;
- il trattamento profilattico contro le malattie trasmissibili all'uomo ed agli altri animali nel rispetto della normativa vigente;
- la cattura ed il trasporto presso il canile dei cani randagi dopo la loro permanenza la cabnile Sanitario e consegna della scheda di cattura, soggiorno e dimissione dal canile sanitario medesimo.
10. Al gestore compete, oltre a quanto previsto nei precedenti paragrafi del presente art. 3:
- il servizio di sorveglianza e pulizia del canile nonché di custodia e alimentazione dei cani in esso ricoverati con la propria organizzazione d’impresa e a suo esclusivo rischio, e con la supervisione del servizio veterinario che provvederà alla gestione sanitaria del canile, a garanzia delle buone condizioni di vita dei cani e nel rispetto delle relative prescrizioni igienico-sanitarie previste dalle vigenti leggi in materia;
• pulizia e disinfezione;
• fornitura e somministrazione alimentazione e materiale necessario per la custodia degli animali;
• fornitura attrezzatura necessaria per la gestione del canile (cucce, ciotole, coperte...);
• garantire un numero adeguato di operatori;
• accompagnamento dei visitatori al canile con informazioni relative ai cani di cui si propone l’adozione;
• supporto a veterinario incaricato dal Comune e ai veterinari della USL 2 nel corso delle visite;
• favorire le attività volte a incentivare le adozioni;
• favorire le attività con le scuole e con le associazioni a fini didattico-educativi sulla prevenzione del randagismo e sul benessere animale;
• favorire le attività volte a raccolta fondi per il canile.
Art. 4 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO.
1. Il contratto ha durata pari a due anni a partire dal 01 ottobre 2017 e fino al 31 settembre 2019.
2. In caso di necessità o di urgenza, si può dare avvio all'esecuzione del contratto nelle more della stipulazione del contratto, previa costituzione della cauzione definitiva e presentazione delle polizze richieste nel presente capitolato.
3. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, nel caso in cui, al termine del contratto l’Amministrazione non sia riuscita a completare la procedura per un nuovo affidamento o in caso ne ravveda la necessità, l’Affidatario è tenuto a continuare la prestazione alle medesime condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo strettamente necessario ad individuare un nuovo aggiudicatario.
Art. 5 - IMPORTO
1. L'importo a base di gara per lo svolgimento di tutte le attività oggetto di affidamento è pari ad euro € 170.820,00 oltre IVA nel biennio di affidamento.
2. Il corrispettivo, dato dall'importo offerto in sede di gara dall'Affidatario, rimarrà fisso anche nel caso di aumento del numero di cani accolti nella struttura, fino alla capienza massima, rispetto all'attuale media di circa 90 cani.
3. Qualora invece il numero dei cani dovesse diminuire fino a n. 55 cani o meno, il corrispettivo verrà ridotto della metà.
4. Il gestore è tenuto ad effettuare tutte le forniture strumentali, connesse o complementari alle prestazioni oggetto del contratto (ivi compresi eventuali trasporto degli ospiti in strutture idonee per eventuali analisi specialistiche o interventi o ricoveri), quantunque non indicate nel presente capitol ato, senza pretendere alcun genere di rimborso, compenso o indennizzo, essendo gli stessi compensati nel corrispettivo convenuto.
Art. 6 - MODALITA’ DI PAGAMENTO
1. Il pagamento, dedotte le eventuali penalità cui dovesse incorrere l'Affidatario, avverrà in rate bimestrali posticipate dietro presentazione di regolari fatture, con allegate le relazioni firmate dall'Aggiudicario medesimo in cui devono essere riportate le principali attività svolte, il numero dei cani ospitati nella struttura nel periodo di riferimento, il numero delle entrate e quello delle uscite per adozioni o decessi.
2. Il corrispettivo di cui al precedente art. 5, s’intenderà comprensivo di ogni onere occorrente per l’espletamento del servizio di cui al presente capitolato come integrato e migliorato dall'offerta tecnica, ivi inclusi, a titolo indicativo, gli emolumenti al personale, gli oneri assicurativi e previdenziali antinfortunistici, i costi di gestione, mangime, materiali di consumo, vestiario, mezzi, attrezzi e strumenti necessari, ed ogni altro onere e responsabilità di qualsiasi tipo e natura, compresa, in particolare, la sostituzione del personale assente per congedo ordinario e/o straordinario.
3. Il pagamento delle fatture, rispetto alle quali non siano sorte contestazioni, avverrà nel termine di 60 giorni dal ricevimento da parte dell’Ufficio Ragioneria del Comune di Spoleto, a seguito della verifica della regolarità della prestazione resa e del DURC.
4. I pagamenti a favore dell’affidatario saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente le cui coordinate verranno comunicate dall’Affidatario che, ai sensi dell’art. 3 della L. 13.08.2010 n° 136 dovrà dichiarare che il conto corrente dichiarato è dedicato alle commesse pubbliche, impegnandosi a rispettare gli obblighi di tracciabilità di cui alla suddetta legge per tutta la durata del contratto.
5. L’affidatario dovrà dichiarare altresì i nominativi delle persone delegate ad operare sul citato conto corrente.
6. I costi di bonifico sono a carico dell'Affidatario .
Art. 7 - ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO
L’Affidatario è tenuto a:
- eleggere un proprio domicilio per l’invio della documentazione e delle comunicazioni;
- dotarsi tempestivamente, con costi a suo carico, di una linea telefonica e di un indirizzo di posta elettronica dedicato al servizio.
- prima di iniziare l’attività dovrà intestare a proprio nome tutte le suddette utenze, sostenendone i relativi costi, facendosi carico di tutti gli oneri relativi alla gestione dell’attività: acqua, energia elettrica, metano, telefono, spese d’ufficio, trattamento e smaltimento rifiuti connessi all'attività;
- designare un coordinatore con esperienza idonea al servizio con i seguenti compiti:
a) gestire e coordinare il personale addetto;
b) provvedere alla definizione dei programmi di lavoro;
c) curare la distribuzione dei compiti agli operatori e verificare la congruenza dei risultati dell’operato del personale;
d) gestire la pagina Facebook pubblica denominata “Canile Comunale di Spoleto” allo scopo di incentivare le adozioni, pubblicando le foto dei cani ospiti e comunicando nella massima trasparenza le principali attività svolte; la pagina contiene tre album fotografici denominati: “Cani attualmente ospiti”, “Nuove entrate” e “Uscite” (adozioni); gli album dovranno essere costantemente aggiornati in tempo reale, così da costituire uno strumento di controllo oltre che un comodo e accessibile mezzo di comunicazione al servizio del cittadino o di chi intende adottare un cane;
e) essere referente del progetto complessivo presentato in sede di gara;
f) uniformarsi, oltre che a Leggi e Regolamenti che attengano in qualsiasi modo al tipo di attività, al redigendo Regolamento adozioni del Comune di Spoleto” e alle istruzioni che gli vengono comunicate verbalmente o per iscritto dal Comune e dalla Usl 2;
g) osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci – lavoratori impiegati nell’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, tutte le leggi, i regolamenti, i contratti collettivi e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro;
h) provvedere alla gestione dei cani di proprietà eventualmente accalappiati e ospitati al canile rifugio, riconsegnando ai legittimi proprietari i cani in questione in buone condizioni di salute previa esibizione da parte degli stessi dell'avvenuto versamento alla Tesoreria Comunale della retta giornaliera di € 6,10;
i) provvedere a realizzare le iniziative volte all’incremento delle adozioni e alla raccolta fondi da destinare al benessere dei cani ospiti, che l’Ente intenderà attivare;
j) richiedere autorizzazione all'Ente per ogni iniziativa finalizzata alla raccolta fondi per il benessere dei cani ospiti che coinvolgerà l'Affidatario.
k) corrispondere annualmente, entro i 15 successivi ad ogni iniziativa, salvo diversa indicazione, al Comune i fondi raccolti con le iniziative di cui sopra per utilizzarli in base ad esigenze e contingenze relative al benessere dei cani ospiti e alla funzionalità della struttura nel suo complesso;
l) collaborare con il veterinario incaricato alla gestione sanitaria dei cani ospiti, fornendo tutto il supporto e le informazioni necessarie a visite, cure e interventi.
Art. 8 – PERSONALE
• fornire all'ente appaltante un elenco nominativo degli addetti al servizio (operatori fissi e i volontari dell’eventuale Associazione coinvolta nella gestione, specificandone ruoli e mansioni) impegnandosi a comunicare preventivamente ogni variazione o sostituzione. Si fa presente che per prestare il servizio dovranno essere impiegati almeno due operatori fissi. L'Affidatario dovrà inoltre mantenere, per tutta la durata del contratto, il rapporto unità impiegate, ore di lavoro prestate, ritenuto valido per il corretto espletamento quotidiano del servizio.
• Comunicare le sostituzioni, anche temporanee, del personale entro il giorno precedente o, in caso di forza maggiore, il giorno stesso con ogni mezzo utile compreso quello telefonico o posta elettronica.
• Garantire, per i propri dipendenti il rispetto del CCNL, sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità. Sono altresì a carico dell’affidatario tutti gli obblighi derivanti dal rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modifiche e da altre leggi inerenti l’igiene e la sicurezza sul lavoro.
• Garantire il rispetto di tutti gli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali relativi al proprio personale, per cui il Comune è sollevato da ogni responsabilità anche in deroga all’art. 1676 del
C.C. Sono altresì a carico del Gestore gli obblighi relativi al rispetto delle leggi in materia di lavoro in quanto applicabili al personale, che opererà per conto del Gestore stesso.
• Munire il personale di visibile segno di riconoscimento (cartellino identificativo con foto e generalità);
• Esonerare immediatamente dal servizio i dipendenti o gli eventuali volontari che non manterranno un contegno decoroso e corretto nei confronti dei visitatori del canile .
• Promuovere iniziative atte ad evitare ogni interruzione del servizio stesso, con particolare riferimento a situazione di scioperi e vertenze sindacali.
Nessun rapporto di dipendenza si instaura tra il Comune di Spoleto, il gestore ed il personale dello stesso.
Art. 9 - CONTROLLI
1. L'Amministrazione comunale ha facoltà, in qualsiasi momento, di effettuare controlli in ordine al regolare svolgimento delle prestazioni e di chiederne il corretto adempimento per garantire il buon andamento del Servizio.
2. Le eventuali carenze, in riferimento alle richieste, verranno segnalate al referente dell’affidatario che dovrà porvi prontamente rimedio, oltre a fornire adeguate motivazioni e/o giustificazioni, fermo restando quanto stabilito al successivo art.11.
Art. 10 –Subappalto – Divieto di cessione del contratto – Modifiche contrattuali
1. Il subappalto è ammesso nel limite massimo del 30% dell'importo complessivo del contratto. Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016, pertanto l'appaltatore ed il subappaltatore sono tenuti al rispetto degli adempimenti ivi previsti.
2. In caso di subappalto, la stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite solo nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016; nelle altre ipotesi è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
3. Il Comune di Spoleto, ai sensi del Protocollo per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale sottoscritto con la Prefettura di Perugia in data 15/07/2016 (allegato al presente contratto), vieterà subappalti a favore delle imprese che abbiano partecipato alla procedura per l'affidamento del presente appalto.
4. E' fatto comunque obbligo all’Affidatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell’altro subcontraente; tale xxxxxxxx dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.
5. Il Comune di Spoleto procederà alla revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del Responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
6. L' Affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub- contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del codice dei contratti.
7. E’ vietata ogni forma totale o parziale di cessione del contratto.
8. Ai sensi dell'art.106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il Comune di Spoleto potrà imporre all'Affidatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.
9. Si applicano le ipotesi di modifiche contrattuali di cui all'art. 106 del Codice.
Art. 11 - PENALITA’: FATTISPECIE E IMPORTI
1. Il servizio oggetto della presente gara deve essere svolto con le modalità previste dal presente capitolato e dall’offerta tecnica proposta in sede di gara, nonché dalla normativa vigente in materia.
2. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all’Affidatario, il servizio non venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto dalla presente lettera di invito ed all’offerta tecnica si applicano le seguenti penali:
A. ogni qual volta l'Affidatario, durante il rapporto contrattuale, venga meno a taluno degli obblighi assunti, l’Amministrazione, previa comunicazione scritta della contestazione e dell’invito ad adempiere, applicherà, ad ogni inadempienza, una penale da Euro 100,00 a Euro 500.00, secondo la gravità dell’inadempimento;
B. Euro 1.000,00 ogni qual volta l'Affidatario si renda responsabile di sospensione /abbandono/mancata effettuazione da parte del personale di uno o più servizi affidati o impieghi personale non sufficiente a garantire il livello di efficacia/efficienza del servizio o effettui il servizio fuori dei tempi convenuti o sostituisca il personale con operatori non rispondenti alle caratteristiche richieste;
C. Euro 3.000,00 per ogni mancato affidamento di cani a soggetti che lo richiedono e che soddisfano i requisiti richiesti dalla vigente normativa in materia e dal Regolamento Adozioni del Comune di Spoleto.
3. Salva l’applicazione delle penali di cui sopra e salve ulteriori conseguenze, l’Amministrazione si riserva la facoltà di far svolgere il servizio non espletato o espletato in forma parziale o difforme da quanto richiesto ad altra impresa in danno dell’Affidatario .
4. Le penalità sono notificate all’Affidatario a mezzo di PEC da parte del Responsabile del procedimento o del Dirigente che invierà formale contestazione assegnando un congruo tempo, non inferiore a 5 giorni solari consecutivi o, in caso di urgenza entro 24 ore, per poter presentare le proprie controdeduzioni. L'Affidatario dovrà comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano al Comune nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee, verrà applicata la relativa penale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. In ogni caso, infatti, è fatta salva l’azione per il risarcimento del danno ed ogni altra azione che il Comune riterrà di intraprendere a tutela degli interessi dell’Ente, compresa l’esecuzione in danno delle prestazioni non correttamente eseguite nei termini e modalità fissati dai documenti di gara.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l’Affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
7. L’ammontare delle penalità è addebitato sul primo pagamento utile del servizio ovvero dalla cauzione di cui al precedente art. 5.
Art. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO
1. Il Comune di Spoleto procederà alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali, debitamente contestati all'Affidatario. In tale ipotesi il Responsabile del procedimento, procederà alla formulazione, per iscritto, della contestazione degli addebiti all'Affidatario assegnandogli il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi per adempiere ai suoi obblighi contrattuali e/o per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Affidatario abbia risposto o adempiuto agli obblighi contrattuali, il Comune, su proposta del RUP, procederà alla risoluzione del contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato all'Affidatario a mezzo PEC.
2. Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:
a. inadempimento agli obblighi contrattuali debitamente contestato;
b. mancato rispetto del Codice di Comportamento nazionale di cui al D.P.R. 62/2013 e di quello integrativo del Comune di Spoleto;
c. perdita dei requisiti di moralità cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
d. cessione del contratto;
e. effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136;
f. nelle altre ipotesi previste dalla legge e dal presente contratto;
g. fallimento dell'Affidatario;
f. per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi;
i. qualora nei confronti dell'Affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
l. in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
3. In caso di risoluzione del contratto l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento dell'importo relativo alle prestazioni correttamente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. La risoluzione comporterà in ogni caso l'incameramento della cauzione di cui al successivo articolo 13.
4. In caso di risoluzione del contratto ogni maggiore costo derivante dallo svolgimento di attività da parte di altre ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico dell'Affidatario, salvo l’eventuale danno ulteriore. In tutti i casi di risoluzione del contratto per colpa dell'Affidatario, questi è tenuto al risarcimento di tutti i danni comunque derivanti o connessi al verificarsi della causa di risoluzione.
5. Ai sensi dell’articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, qualora nel corso della durata del contratto sopravvenisse una Convenzione Consip con condizioni migliorative a quelle del contratto di cui alla presente procedura, il Comune si riserva la facoltà di rinegoziare il contratto medesimo o di recedere dallo stesso alle condizioni stabilite nel sopra richiamato articolo.
6. Il Comune di Spoleto si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto per ragioni di interesse pubblico previa formale comunicazione all'Affidatario con preavviso non inferiore a quindici giorni. In tal caso l’Affidatario avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni correttamente eseguite con la esclusione del riconoscimento di ogni eventuale ulteriore onere a qualsiasi titolo richiesto.
7. Si applica l’art. 110 comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
Art. 13 – CAUZIONE DEFINITIVA
1. A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché l’applicazione di penali, l’Affidatario dovrà presentare, prima della stipula del contratto o dell’avvio dell’esecuzione in pendenza della stipula dello stesso, la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del decreto legislativo 50/2016 d’importo pari al 10% del corrispettivo contrattuale.
2. La cauzione definitiva, se presentata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 c.c.. e dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolo, previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune di Spoleto.
3. In caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità l’Affidatario è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e
consecutivi dall’avvenuta escussione, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sul corrispettivo a lui spettante.
4. La mancata costituzione della garanzia, determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al soggetto che segue in graduatoria.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.
Art. 14 - ACCERTAMENTO DANNI E ASSICURAZIONI
1.L’Affidatario solleva l’Amministrazione da ogni responsabilità penale e civile verso terzi, comunque connessa allo svolgimento delle attività inerenti allo svolgimento del servizio affidato. Nessun ulteriore onere potrà pertanto essere addebitato all’Amministrazione oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.
2. Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie ed entità, che dovessero derivare a persone, comprese quelle alle dipendenze dell'Affidatario o ad animali e cose, causati dal personale della medesima o dagli animali (morsicature) nello svolgimento dei servizi dovrà intendersi, senza riserve ed eccezioni, interamente a carico dell'Affidatario. In caso di danni a terzi, l'Affidatario sarà comunque obbligato a darne immediatamente notizia al Comune fornendo dettagli particolari. A tal fine l'Affidatario dovrà provvedere ad una adeguata copertura assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi per i seguenti massimali: - per sinistro, per persona o danno a cosa e animale ferito o deceduto. - R. C. T. (massimale) € 1.000.000,00 - R.C.O per € 1.000.000,00. La polizza assicurativa dovrà essere stipulata prima dell’avvio del servizio e consegnata in copia al Comune.
ART. 15 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. L’affidatario assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente procedura ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi altresì alla comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo.
2. L'Affidatario o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione al Comune di Spoleto e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata, gli strumenti di pagamento devono riportare il seguente codice CIG: 7184490CB1.
ART. 16 – CODICE DI COMPORTAMENTO
1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013, rubricato “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici 2017-2019,” a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e dell'art. 32 del piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Spoleto – sezione III Codice di Comportamento -, redatto dal Comune di Spoleto e approvato con D.G.C. n.45 del 02.03.2017, ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 e in applicazione della Legge 06.11.2012 n. 190, l'Affidatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente capitolato sono da intendersi qui integralmente trascritti e, per l'effetto, da considerarsi parte integrante dello stesso – poichè consultabili on line sul sito istituzionale del Comune di Spoleto.
ART. 17 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
1. In data 15/07/2016 è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa per la Legalità e la Prevenzione dei Tentativi di Infiltrazione Criminale tra la Prefettura di Perugia e il Comune Di Spoleto.
In attuazione del Protocollo di cui sopra, il Comune, prima di procedere alla stipula del contratto di appalto, comunicherà tempestivamente alla Prefettura il nominativo dell'Appaltatore, ai fini del rilascio delle informazioni di cui agli artt. 91 e 94 del D. Lgs. 159/2011.
2. L'eventuale sottoscrizione del contratto effettuata prima dell’acquisizione delle informazioni di cui al D. Lgs. 159/2011, è sottoposta a condizione risolutiva; si procederà alla revoca dell'appalto e allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive.
3. Come previsto dal suddetto Protocollo, di seguito si riportano le clausole contrattuali che saranno riportate nel contratto di appalto e che costituiranno oggetto di specifica sottoscrizione:
- Clausola n. 1
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto il 15/07/2016 con la Prefettura di Perugia e che qui si intendono integralmente trascritte, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
- Clausola n. 2
La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell’esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) del Protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
- Clausola n. 3
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali).
- Clausola n. 4
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, eventuali iniziative di competenza.
- Clausola n. 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt.
91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse.
Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alle prestazioni eseguite.
- Clausola n. 6
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
- Clausola n. 7
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l’accordo per l’affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all’aggiudicazione.
- Clausola n. 8
La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano
esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.;
- Clausola n. 9
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p..
ART. 18 – FORMA DI MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ
1. Il rapporto tra il Comune di Spoleto l’Aggiudicatario selezionato si perfeziona con la stipulazione del contratto in forma di scrittura privata entro sessanta giorni dall’aggiudicazione e dopo le verifiche di legge. La stipula del contratto è subordinata all’avvenuta costituzione della cauzione definitiva di cui al precedente articolo 14 ed al versamento delle spese contrattuali di cui al successivo art. 19.
ART. 19 – SPESE CONTRATTUALI
1. Sono a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese di contratto, quelle di stampa, bolli e registri relativi alla gara, nonché delle copie di contratto e di documento che gli debbono essere consegnati.
ART. 20 – FORO COMPETENTE
1. Per qualsiasi controversia nascente dall’applicazione e/o dall’interpretazione del contratto di cui alla presente procedura sarà competente nell’ambito del contenzioso civile il Tribunale di Spoleto e, nell’ambito del contenzioso Amministrativo il T.A.R. dell`Umbria.
Art. 21 - Trattamento dati personali
1. Il Comune di Spoleto informa che i dati personali conferiti saranno trattati nell’ambito di questo procedimento e per le operazioni previste dalla legge e dal regolamento che lo disciplinano. Il trattamento dei dati giudiziari avviene secondo quanto stabilito dal “Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte del Comune di Spoleto” adottato dal Consiglio comunale con la deliberazione n° 72 dell’8 maggio 2006 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il trattamento avviene manualmente e con strumenti informatici. L’ambito di comunicazione e diffusione delle informazioni personali è definito dall’articolo 13 del “Codice dei contratti pubblici” e dalle norme in materia di regime di pubblicazione degli atti del Tuoel.
Il dirigente supplente
dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 recante il “Codice dell’amministrazione digitale” ed è conservato in originale presso l’archivio informatico del Comune di Spoleto.