ALLEGATO 5
ALLEGATO 5
Schema di Convenzione per la fornitura di sistemi per il controllo accessi, il rilevamento presenza, gli allarmi, la videosorveglianza e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni,
ai sensi dell’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488
e dell’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388 Lotto n. _________
Schema di Convenzione per la fornitura di sistemi per il controllo accessi, il rilevamento presenza, gli allarmi, la videosorveglianza e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni,
ai sensi dell’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488
e dell’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388
Lotto ___ (1 o 2 o 3 o 4)
TRA
Consip S.p.A., con sede legale e domiciliata ai fini del presente atto in Xxxx, Xxx Xxxxxx x. 00/X, capitale sociale €uro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data
;
E
- , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx.
, giusta poteri allo stesso conferiti da (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);
OPPURE
- , sede legale in , Via , capitale sociale Euro. =, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini
del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx.
, nella sua qualità di impresa mandataria capo- gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro. =, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , via , e la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in , dott. , repertorio
n. (nel seguito per brevità anche “Fornitore”)
PREMESSO
a) che le disposizioni di cui all’articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge Finanziaria 2000), e agli artt. 58, 59 e 61, legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge Finanziaria 2001) hanno affidato al Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica, ora Ministero dell’Economia e delle Finanze (nel seguito per brevità anche “Ministero”), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, dalle altre Pubbliche Amministrazioni nonché, in ragione di quanto stabilito nell’art. 32, Legge 28 dicembre 2001, n. 448 e nell’art. 24, Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e s.m.i., dagli altri soggetti legittimati, che utilizzano la Convenzione, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita nella Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti;
b) che con propri Decreti Ministeriale del 24 febbraio 2000 e 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato a Cons ip S.p.A., tra l’altro, l’assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l’acquisto di beni e servizi di cui all’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell’esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di “Information Technology”;
c) che le convenzioni di cui al citato articolo 26, Legge 23 dicembre
1999, n. 488, sono stipulate dalla Consip S.p.A. anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; peraltro, gli articoli 32 e 24,
comma 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e l’articolo 24 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, come modificati dall’art. 5 del Decreto Legge 24 giugno
2003, n. 143, convertito con Legge 1° agosto 2003, n. 212 individuano l’ambito soggettivo di utilizzazione delle predette Convenzioni;
d) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 31 maggio 2001 tra il Ministero e Consip S.p.A., quest’ultima ha il compito di eseguire tutti i servizi compresi quelli informatici, telematici, logistici e di consulenza necessari alla progettazione, sviluppo, e realizzazione delle Convenzioni, la gestione delle procedure per la
conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché la realizzazione e gestione del sistema per il controllo e verifica della loro esecuzione;
e) che il sistema introdotto dall’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n.
488, e dall’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle pubbliche amministrazioni;
f) che, sempre sulla base del sistema introdotto dall’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dall’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno Consip S.p.A., all’acquisto dei quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare mediante esecuzione gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che avranno utilizzato la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
g) che il sopra indicato obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto
della presente Convenzione sussiste, fino alla concorrenza della quantità massima stabilita, ai prezzi ed alle condizioni, modalità e termini tutti ivi contenuti;
h) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni o Enti Contraenti ed il Fornitore attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura da parte delle predette Amministrazioni e/o delle Unità Ordinanti; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l’esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
i) che Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnatigli dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all’individuazione di imprese specializzate nella fornitura di sistemi per il controllo accessi, il rilevamento presenza, gli allarmi, la videosorveglianza e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, attraverso una procedura aperta per pubblico incanto ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), d. lgs. 358/1992, suddivisa in quattro lotti geografici, svolta in ambito comunitario ed indetta con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. del e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. del ;
j) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto , corrispondente ai confini territoriali delle Regioni […..] della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabilite;
k) che il Fornitore ha preso atto e dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi Allegati, nonché dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Tecnico, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
l) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
m) che il Fornitore ha prestato la cauzione definitiva per un importo pari a
Euro (Euro 1.200.000,00= (unmilioneduecentomila/00), per
ciascun lotto), nonché ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile con le modalità indicate nel Disciplinare di gara e nei suoi Allegati; tali documenti, anche se non materialmente allegati alla presente Convenzione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
n) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione di Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto di fornitura concluso dalle singole Amministrazioni o Enti Contraenti con l’emissione degli Ordinativi di Fornitura;
o) che il Fornitore è in possesso dell’attestazione SOA, classe
;
p) che resta ferma l’applicazione di quanto previsto dall’art. 15, legge n.
59 del 15 marzo ’97, ovvero “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Valore delle premesse e degli allegati
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di Gara ed il Disciplinare di Gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione l’Allegato “A” (Capitolato Tecnico), l’Allegato “B” (Offerta Tecnica del Fornitore), l’Allegato “C” (Offerta Economica del Fornitore), l’Allegato “D” (Modello dell’Ordinativo di Fornitura), l’Allegato “E” (Corrispettivi).
Articolo 2 Definizioni
1. Nell’ambito della Convenzione si intende per:
a) Pubbliche e/o Amministrazione/i centrale/i e periferica/che, nonché le restanti Pubbliche Amministrazioni Enti/Amministrazioni contraenti: quelle definite dall’articolo 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 che ha sostituito il corrispondente articolo del D.Lgs. 29/1993, come richiamato dall’articolo 58, legge 388/2000 e quindi le Amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, le restanti pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 26, legge 488/1999, utilizzano la Convenzione nonché i soggetti (enti, aziende, società) che sono legittimati ad utilizzare la Convenzione, ai sensi degli articoli 24, comma 7, e 32, Legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dell’art. 24, Legge 27 dicembre 2002, n. 289, come successivamente modificati dall’art. 5 del Decreto Legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modifiche in Legge 1° agosto 2003, n. 212;
b) Convenzione: il presente atto compresi tutti i suoi Allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
c) Capitolato Tecnico: il documento di cui all’Allegato “A”;
d) Offerta Tecnica: il documento di cui all’Allegato “B”;
e) Offerta Economica: il documento di cui all’Allegato “C”
f) Fornitore : l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio d’imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la medesima Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
g) Progetto Esecutivo: il documento di progetto sviluppato dal Fornitore secondo le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico, che riporta tutti i dettagli delle configurazioni, i tempi e le soluzioni tecniche per la loro installazione;
h) Preventivo di Fornitura : il documento che viene consegnato alle Amministrazioni e/o agli Enti contraenti unitamente al Progetto esecutivo e indica i prezzi analitici dei sistemi e dei servizi ordinati (di seguito il prezzo della Fornitura base), il costo delle opere murarie (se superiore al 15% del valore della fornitura) e il costo delle opere accessorie, nonché il prezzo complessivo della Fornitura che diventerà vincolante per le Amministrazioni e/o Enti Contraenti con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura.
i) Ordinativo di Fornitura : il documento, corrispondente al modello di cui all’Allegato “D ”, con il quale le Amministrazioni o Enti Contraenti, attraverso le Unità Ordinanti e con le modalità di seguito previste, manifestano la loro volontà di accettazione del Progetto Esecutivo e del
Preventivo di Fornitura predisposti dal Fornitore, quindi di approvvigionamento dei beni e servizi oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione della Fornitura richiesta;
j) Contratto/i di fornitura : il contratto, stipulato dalle Amministrazioni e/o Enti Contraenti con il Fornitore, mediante l’Ordinativo di Fornitura, che recepisce le prescrizioni e la condizioni fissate nella Convenzione;
k) Unità Ordinante/i: gli uffici e le persone fisiche delle Amministrazioni o Enti Contraenti abilitati ad effettuare gli Ordinativi di Fornitura e che verranno negli stessi indicati;
l) Sito delle Convenzioni: lo spazio web dedicato al sistema delle Convenzioni delineato dall’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, gestito dalla Consip S.p.A., contenente un’area riservata a ciascuna Convenzione;
m) Apparecchiatura/e: i sistemi per il controllo accessi, il rilevamento presenza, gli allarmi, la videosorve glianza nonché i dispositivi e servizi accessori oggetto della Convenzione;
n) Importo Massimo Complessivo: l’importo della Fornitura Base, degli eventuali Servizi Opzionali e delle Opere accessorie e murarie (descritti nel successivo art. 4), pari ad Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00), di cui Euro 14.925.373,00 per la Fornitura base ed Euro 5.074.627,00 per le Opere accessorie e murarie;
o) Lotto: il territorio delimitato dai confini territoriali delle regioni elencate secondo quanto precisato nelle premesse, all’interno del quale il
Fornitore deve eseguire le forniture oggetto degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni o Enti Contraenti.
2. Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione disponga diversamente.
Articolo 3
Norme regolatrici e disciplina applicabile
1 La Convenzione ed i contratti di fornitura, stipulati mediante Ordinativi di Fornitura, sono regolati, in via gradata:
a) dalle clausole del presente atto e dai suoi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dalle disposizioni contenute nei D.M. 28 ottobre 1985 e D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministero dell’Economia e delle Finanze), nonché dalle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 6 agosto 1997 n. 452, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni o Enti Contraenti, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;
c) dalle norme in materia di Contabilità dello Stato;
d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
e) dal codice deontologico di Consip S.p.A. approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 20 dicembre 2001, verbale n. 46.
2. Le clausole della Convenzione e dei contratti di fornitura sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
Articolo 4 Oggetto della Convenzione
1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, relativa alle seguenti attività:
Fornitura base:
- fornitura di sistemi per il controllo accessi, il rilevamento presenza, gli allarmi, la videosorveglianza e dei servizi connessi di progettazione esecutiva, di consegna, messa in opera, installazione, configurazione e collaudo, nonché di assistenza e manutenzione per i primi 36 mesi e di reportistica.
Servizi Opzionali:
- Servizio di assistenza e manutenzione per ulteriori 24 mesi (con conseguente proroga del contratto di fornitura), dietro versamento dei corrispettivi indicati nell’Offerta Economica;
- Servizio di addestramento del personale, richiedibile sia contestualmente alla Fornitura Base e/o con un Ordinativo di fornitura successivo. Il predetto Servizio può essere ordinato anche più di una volta, entro i limiti di durata della presente Convenzione, dietro versamento del corrispettivo per lo stesso indicato in sede di Offerta Economica.
Opere:
- le opere murarie, quali apertura e chiusura di scavi, tracce, asole di adeguata sezione sui solai, pareti e muri, necessarie per il passaggio delle canalizzazioni e/o tubazioni, in tutti i percorsi interessati all’intervento e le opere accessorie menzionate nei paragrafi 8.2., 8.3, 84 del Capitolato Tecnico.
Si considerano inoltre inclusi nell’oggetto della Convenzione la fornitura dei servizi di controllo della spesa mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di “Information Technology”, in favore delle singole Amministrazione o Enti Contraenti o, per loro, dalle Unità Ordinanti, mediante gli Ordinativi di fornitura.
2. Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché delle restanti Pubbliche Amministrazioni e degli Enti, a fornire le prestazioni indicate nel precedente comma 1, fino a concorrenza degli Importi Massimi Complessivi previsti per ciascun lotto, tutto come meglio descritto e alle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico, nonché nell’Offerta Tecnica, se migliorative, nella misura richiesta dalle singole
Amministrazioni o Enti Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti, mediante gli Ordinativi di Fornitura.
3. Le predette forniture, le attività ed i servizi connessi e opzionali, meglio descritti nel Capitolato Tecnico, dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabile nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica se migliorative.
4. Le forniture, i servizi connessi e quelli opzionali di cui alla presente Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidate al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Amministrazioni o Enti Contraenti e/o la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno affidare le stesse attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore.
5. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l’aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nella Convenzione medesima; in particolare, nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della Convenzione, anche prorogato, sia esaurito l’Importo Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx di cui al precedente articolo 2, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto importo massimo fino a concorrenza del limite di cui all’art. 27, comma 3, del D.M. 28 ottobre 1985.
Articolo 5
1.
Utilizzazione della Convenzione da parte delle singole Amministrazioni o Enti
I soggetti così come definiti dall’art. 2 lettera a) della presente Convenzione,
previa effettuazione di apposita registrazione con le modalità oltre indicate, potranno utilizzare la Convenzione mediante Ordinativi di Fornitura dagli stessi sottoscritti in ogni pagina da persona autorizzata ad impegnare la spesa della Amministrazione o Ente Contraente, ed inviati al Fornitore; ove richiesto dalla Consip, il Fornitore dovrà comunicare tali ordinativi anche alla medesima Consip, con le modalità di seguito indicate.
2. Tali soggetti, previa effettuazione di apposita registrazione sul Sito delle Convenzioni con le modalità oltre indicate, possono inviare direttamente al Fornitore una Richiesta di Preventivo di Fornitura, secondo le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico.
3. Il Fornitore è tenuto, entro il termine massimo di n. 20 (venti) giorni dalla ricezione della predetta Richiesta di preventivo, ad effettuare il sopralluogo e a redigere, nei tempi fissati nel Capitolato (cfr., paragrafo 9.3. del Capitolato Tecnico) , il Progetto Esecutivo e il Preventivo di Fornitura.
4. Ricevuto il Progetto Esecutivo e il Preventivo di Fornitura, l’Amministrazione o Ente Contraente, richieste le eventuali opportune variazioni entro il termine di 20 (venti) giorni dalla ricezione dello stesso (con conseguente obbligo del Fornitore di introdurre le modifiche entro i successivi 10 giorni dalla richiesta), potranno inviare l’Ordinativo di fornitura.
5. Il Fornitore prende atto che la Richiesta di Preventivo di Fornitura e gli Ordinativi di Fornitura di ciascuna Unità Ordinante dovranno essere preceduti dalla registrazione della certificazione (anche in via telematica) da parte dell’Amministrazione o Ente della sussistenza dei necessari poteri di chi sottoscrive (Unità Ordinante), ovvero da una dichiarazione in
autocertificazione resa dalla stessa Unità Ordinante; resta inteso che le registrazioni delle autocertificazioni delle Amministrazioni o Enti non implicano una verifica da parte della Consip S.p.A. dei poteri di utilizzazione della Convenzione da parte delle singole Amministrazioni o Enti, né dei poteri di acquisto attribuiti a ciascuna Unità Ordinante.
E’ a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo in merito; a tal fine, la Consip S.p.A. metterà a disposizione del Fornitore, anche attraverso il Sito delle Convenzioni, un elenco dei soggetti che hanno richiesto la registrazione; in ogni caso, (i) è obbligo del Fornitore verificare l’avvenuta registrazione, sul Sito delle Convenzioni, del sottoscrittore degli Ordinativi di Fornitura; (ii) anche a seguito di tale verifica, è onere del Fornitore il controllo sulla legittimità dell’utilizzo della Convenzione; (iii) qualora il Fornitore dia esecuzione ad Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, i beni oggetto di tali Ordinativi di Fornitura non verranno conteggiati ai fini dell’erosione dell’Importo Massimo oggetto della presente Convenzione.
6. Ove il Fornitore ritenga di non potere eseguire la Richiesta di Preventivo di Fornitura e gli Ordinativi di Fornitura ricevuti, in quanto non provenienti da una Amministrazione o da un Ente legittimato in base alle norme vigenti ad utilizzare le Convenzioni, dovrà tempestivamente informarne l’Amministrazione o l’Ente e la Consip, spiegando le ragioni del rifiuto.
7. Qualora l’Ordinativo di Fornitura relativo alla presente Convenzione non sia completo in ogni sua parte necessaria, l’Ordinativo di Fornitura medesimo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darne esecuzione, avvisando
immediatamente l’Amministrazione o Ente Contraente, o l’Unità Ordinante. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i contratti vengono conclusi attraverso gli Ordinativi di Fornitura sottoscritti in ogni pagina da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell’Amministrazione o dell’Ente Contraente ed inviati al Fornitore dalle medesime Amministrazioni o Enti Contraenti, o per loro dalle rispettive Unità Ordinanti, a mezzo lettera, fax, ovvero mediante documento informatico sottoscritto con firma digitale secondo le modalità specificate nel Sito delle Convenzioni.
8. Per effetto di detti Ordinativi di Fornitura, il Fornitore è obbligato ad eseguire le opere indicate nel Progetto Esecutivo, la fornitura richiesta ed i relativi servizi connessi ed opzionali, nell’ambito dell’oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione della Convenzione da parte dei soggetti sopra indicati, ciò anche a seguito della redazione del Progetto Esecutivo e del Preventivo di Fornitura, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della ricezione degli Ordinativi di Fornitura ed entro i termini ed alle condizioni indicate nella Convenzione e nel Capitolato Tecnico.
Articolo 6 Modalità di conclusione
1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura in favore delle Amministrazioni o Enti Contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore
degli Ordinativi di Fornitura inviati e/o trasmessi dalle medesime Amministrazioni o Enti Contraenti a mezzo lettera, fax o via web per mezzo del Sito delle Convenzioni, anc he ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, o altro mezzo anche elettronico ritenuto idoneo e comunque disciplinato dalla normativa vigente o che dovesse entrare in vigore con particolare riferimento a quella applicabile alle Amministrazioni Pubbliche.
2. Preliminarmente all’Ordinativo di Fornitura, l’Amministrazione e/o Ente interessati dovranno inviare una Richiesta di Preventivo di Fornitura, indicando un prospetto dei sistemi richiesti.
3. Solo con l’invio dell’Ordinativo di Fornitura si perfeziona il singolo contratto di fornitura; tuttavia, il Fornitore prende atto, rinunziando ora per allora a qualsiasi pretesa risarcitoria, che l’Amministrazione o Ente Contraente ha la facoltà di revocare l’Ordinativo di Fornitura medesimo, avvalendosi del medesimo strumento utilizzato per l’invio dell’Ordinativo di Fornitura, da esercitarsi entro 24 (ventiquattro) ore dall’invio e/o trasmissione dell’Ordinativo di Fornitura; spirato il predetto termine, l’Ordinativo di Fornitur a è irrevocabile anche per parte dell’Amministrazione o Ente Contraente ed il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta.
In caso di invio dell’Ordinativo per posta, l’Amministrazione o Ente Contraente hanno la facoltà, da esercitarsi entro le 24 (ventiquattro) ore solari dall’invio, di annullare l’Ordinativo di Fornitura anche a mezzo fax. Qualora venga richiesto dalla Consip il Fornitore ha l’obbligo di dare riscontro alla
Consip, anche per via telematica, entro le successive 24 (ventiquattro) ore da ciascun Ordinativo di Fornitura divenuto irrevocabile.
4. Spirato il predetto termine, il Fornitore dovrà assegnare un numero progressivo all’Ordinativo di Fornitura ed è altresì tenuto, entro le 24 (ventiquattro) ore solari successive, quindi entro 48 (quarantotto) ore solari successive all’invio/trasmissione dell’Ordinativo di Fornitura, a dare conferma all’Amministrazione o Ente Contraente, mediante comunicazione a mezzo fax, dell’Ordinativo di Fornitura ricevuto, comunicando in tale contesto il numero progressivo assegnato all’Ordinativo medesimo, la “Data Ordine” (intesa come data di invio dell’Ordinativo di Fornitura), la data di registrazione.
Con la predetta comunicazione di riscontro dell’Ordinativo di Fornitura, il Fornitore potrà richiedere all’Amministrazione o Ente Contraente l’invio dell’originale cartaceo dell’Ordinativo di Fornitura medesimo.
5. Qualora venga richiesto dalla Consip S.p.A., il Fornitore ha l’obbligo di dare riscontro alla medesima Consip S.p.A. per via telematica entro le successive 24 (ventiquattro) ore di ciascun Ordinativo di Fornitura divenuto irrevocabile.
Articolo 7
Durata della Convenzione e dei contratti di fornitura
1. La presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione; tale durata potrà essere prorogata, su comunicazione scritta della Consip S.p.A., fino ad un ulteriori 12 (dodici) mesi, nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia stato esaurito
l’Importo Massimo Complessivo di cui al precedente articolo 2 e fino al raggiungimento del medesimo.
2. I singoli contratti di fornitura, conclusi con la ricezione da parte del Fornitore degli Ordinativi di Fornitura delle Amministrazioni o Enti Contraenti, avranno una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla “Data di Accettazione della Fornitura” di cui al successivo articolo 11, comma 6.
La predetta durata potrà essere prorogata di ulteriori 24 (ventiquattro) mesi qualora l’Amministrazione o Ente Contraente richieda espressamente l’estensione del servizio di manutenzione, quale servizio opzionale.
3. Resta inteso che per “durata della Convenzione” si intende il termine di adesione alla medesima da parte delle Amministrazioni o Enti; Convenzione che quindi resta valida, efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti di fornitura e per tutto il tempo di vigenza degli stessi.
Articolo 8 Condizioni della fornitura
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale, nonché ai connessi oneri assicurativi.
2. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto della presente Convenzione a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nella Convenzione e nei suoi Allegati.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti delle Amministrazioni o Enti Contraenti e/o della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni o Enti Contraenti e la Consip S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni o Enti Contraenti dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le
Amministrazioni o Enti stessi. Peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni o Enti Contraenti continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale delle Amministrazioni o Enti stessi e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni o Enti Contraenti e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni o Enti Contraenti e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato; detto personale potrà accedere negli uffici delle Amministrazioni o Enti Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni o Enti Contraenti e alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni o Enti Contraenti, oltre che dalla Consip S.p.A..
11. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle Amministrazioni o Enti Contraenti e/o alla Consip S.p.A., per quanto di loro rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto della Convenzione e dei contratti di fornitura.
Articolo 9 Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della presente Convenzione, a:
a) fornire le apparecchiature ed i prodotti del tipo e con le caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica ed erogare i servizi connessi e quelli opzionali impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione, negli Allegati e negli atti di gara;
b) garantire la fornitura - per ulteriori 2 (due) anni successivi alla scadenza dei primi 36 mesi di assistenza e manutenzione - da eventuali difetti dovuti ai materiali o al processo produttivo;
c) garantire la reperibilità delle parti di ricambio delle Apparecchiature fornite per almeno 2 (due) anni successivi alla scadenza dei primi 36 (trentasei) mesi di assistenza e manutenzione;
d) manlevare l’Amministrazione o Ente Contraente e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare
in relazione a diritti di privativa vantati da terzi, ovvero a danni derivanti dall’uso delle apparecchiature fornite;
e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle Amministrazioni o Enti Contraenti e/o alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione, negli Ordinativi di Fornitura, nonché, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
f) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
g) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni o Enti Contraenti e dalla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione;
h) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni o Enti Contraenti e alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.
2. Il Fornitore si impegna ad eseguire la fornitura e ad erogare i servizi connessi e quelli opzionali in tutti i luoghi che verranno indicati negli Ordinativi di Fornitura emessi da ciascuna Amministrazione o Ente Contraente, nell’area di competenza del Lotto oggetto della presente Convenzione, nel rispetto di
quanto previsto nel presente atto e nel Capitolato Tecnico, fermo restando che forniture e servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni o Ente Contraenti.
3. Il Fornitore è in possesso del Nulla Osta di Segretezza (N.O.S.) aziendale rilasciato dalle competenti autorità, o, in difetto, si obbliga a) a subappaltare alle condizioni e nei limiti stabiliti nel successivo articolo 25, ad individuata ditta in possesso del predetto nulla osta, b) a richiedere tale xxxxx xxxx xxxxx 00 (xxxxx) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, ciò per far fronte agli Ordinativi di Fornitura delle Amministrazioni o Enti Contraenti che hanno diritto a richiedere l’esecuzione dei servizi di installazione, assistenza e manutenzione, da parte di soggetti in possesso del nulla osta stesso.
4. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Consip S.p.A., in
formato cartaceo ed elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione e monitoraggio delle forniture e dei servizi prestati, tutto secondo quanto previsto al successivo articolo 13 e nel Capitolato Tecnico, nonché i dati e la documentazione necessaria per il Sito delle Convenzioni.
5. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alle singole Amministrazioni o Enti Contraenti contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun Ordinativo di Fornitura, a pena dell’irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell’inesigibilità dei relativi crediti, la documentazione comprovante la prestazione delle forniture e dei servizi oggetto della fatturazione.
Articolo 10
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione e dai singoli contratti di fornitura le disposizioni di cui al D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
Articolo 11
Consegna, installazione, collaudo
1. Con riferimento a ciascun contratto di fornitura della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga a propria cura, spese e rischio, ad eseguire la fornitura richiesta, a prestare i servizi connessi e quelli opzionali e ad eseguire le Opere accessorie e murarie, alle modalità, condizioni e tempi concordati nel Progetto Esecutivo accettato dall’Amministrazione o Ente Contraente con l’Ordina tivo di Fornitura, nei luoghi ivi indicati, e, comunque, nel rispetto di quanto stabilito nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e, se migliorativo, nell’Offerta Tecnica.
2. Fermo restando quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, la consegna dei prodotti, apparecchiature, apparati e quant’altro oggetto della fornitura, si intende comprensiva delle attività di imballaggio, facchinaggio, consegna, installazione, posa in opera, rimozione ed asporto dell’imballaggio, installazione, messa in esercizio e verifica di funzionalità.
Unitamente a ciascun prodotto, apparecchiatura, apparato, ecc. fornito, il Fornitore dovrà consegnare la documentazione e la manualistica tecnica e d’uso, la documentazione relativa alla sicurezza, nonché una dichiarazione, sottoscritta dal Fornitore, attestante la corrispondenza del bene consegnato (i) alle norme di legge; (ii) alle prescrizioni del Capitolato; (iii) alle caratteristiche migliorative indicate nell’Offerta Tecnica.
3. In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare la consegna, l’installazione, la messa in esercizio e la verifica di funzionalità di quanto oggetto della fornitura nel rispetto dei termini e modalità previste nel Progetto Esecutivo e nel Cronoprogramma accettato dall’Amministrazione o Ente Contraente, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
In ogni caso, il Fornitore si impegna ad iniziare l’esecuzione delle Opere non entro il termine concordato con le Amministrazioni e/o gli Enti che comunque non dovrà essere inferiore a 15 (quindici) giorni solari a decorrere dalla data dall’Ordinativo di Fornitura.
4. All’atto della consegna dei prodotti, apparecchiature, apparati e quant’altro oggetto della fornitura, il Fornitore dovrà redigere un verbale di consegna, in contraddittorio con l’Amministrazione o Ente Contraente, nel quale dovrà essere dato atto dell’idoneità dei luoghi di sistemazione dei beni medesimi in attesa del completamento delle attività di installazione, nonché dovrà essere indicato: la data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura, la data dell’avvenuta consegna, il numero progressivo dell’Ordinativo di Fornitura, la descrizione ed il numero delle apparecchiature oggetto del verbale, nonché il numero di serie delle apparecchiature.
5. Al termine delle attività di installazione, il Fornitore dovrà inviare all’Amministrazione o Ente Contraente un’apposita comunicazione formale di completamento dell’installazione e di “pronto al collaudo”.
6. Entro il termine stabilito nel Progetto Esecutivo e nel Cronoprogramma accettato dall’Amministrazione o Ente Contraente, quanto oggetto della fornitura di ciascun Ordinativo di Fornitura sarà sottoposto a collaudo secondo le modalità previste nel paragrafo 10.4 del Capitolato Tecnico.
Il collaudo dovrà riguardare la totalità della fornitura (comprese le Opere accessorie e murarie) oggetto dell’Ordinativo di Fornitura.
Il collaudo è inteso quale verifica di conformità dei prodotti, apparecchiature, apparati, ecc., forniti, con le caratteristiche tecniche e di funzionalità prescritte
da norme di legge o dal Capitolato Tecnico ovvero dichiarate in sede di Offerta Tecnica, nonché verifica di funzionalità dei beni medesimi, ovvero che siano in grado di eseguire le funzioni di cui alla documentazione tecnica e manualistica d’uso; pertanto, il collaudo si intende positivamente superato solo se quanto oggetto della fornitura risulti funzionare correttamente.
Delle operazioni verrà redatto apposito verbale di collaudo, controfirmato dal Fornitore e dal rappresentante dell’Amministrazione o Ente Contraente.
In caso di collaudo positivo, la data del relativo verbale (ovvero la data dell’autocertificazione di collaudo positivo rilasciata dal Fornitore, nel caso in cui le Amministrazioni e/o gli Enti Contraenti abbiano richiesto tale modalità di collaudo secondo quanto indicato nel paragrafo 10.4. del Capitolato Tecnico) verrà considerata quale “Data di Accettazione della Fornitura”.
In caso di esito negativo del collaudo lo stesso dovrà essere ripetuto entro i successivi 15 (quindici) giorni lavorativi..
In caso di esito negativo di detto nuovo collaudo, superate le 4 (quattro) settimane di ritardo dalla data inizialmente fissata, l’Amministrazione o Ente Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura, in tutto o in parte, a norma del successivo articolo 22.
7. Il Fornitore dovrà, inoltre, provvedere ad eseguire, secondo le modalità indicate nel paragrafo 10.3. del Capitolato Tecnico, prima di procedere al collaudo finale, anche le verifiche funzionali dei sistemi installati e configurati per verificarne la conformità alla normativa vigente e al Capitolato Tecnico.
Articolo 12
Servizi e Livelli di servizio
1. Con la fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a prestare i servizi connessi indicati nell’oggetto della presente Convenzione, alle modalità e condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, se migliorativi.
2. Il servizio di assistenza e manutenzione dovrà essere prestato dal Fornitore, a propria cura, spese e rischio, per un periodo di 36 (trentasei) mesi a decorrere, per ciascun Ordinativo di Fornitura, dalla “Data di Accettazione della Fornitura” di cui al precedente articolo 11, comma 6.
3. Il servizio di assistenza e manutenzione dovrà essere prestato con le modalità e alle condizioni stabilite nel paragrafo 10.6 del Capitolato Tecnico ed è di tipo preventivo, correttivo ed evolutivo; resta comunque inteso che:
a) nell’ambito di tale servizio il Fornitore è tenuto, su richiesta delle Amministrazioni o Enti Contraenti attraverso un Call Center messo a disposizione dal Fornitore medesimo, ad eliminare il malfunzionamento ed a ripristinare l’operatività dei sistemi, apparecchiature, prodotti forniti, e mantenerli in perfetto stato di funzionamento;
b) a ciascuna richiesta di intervento di assistenza e manutenzione verrà assegnato un numero progressivo (identificativo della chiamata) che dovrà essere comunicato all’Amministrazione o Ente Contraente richiedente l’intervento, contestualmente alla richiesta medesima, unitamente alla data ed ora di registrazione; tali dati faranno fede ai fini della valutazione dei livelli di servizio.
4. Il servizio di assistenza e manutenzione dovrà essere prestato dal Fornitore con la modalità scelta dall’Amministrazione o Ente Contraente tra le seguenti:
standard (fault management), dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30, nel rispetto dei livelli di servizio, quali il tempo di attesa di risposta del Call Center e tempi di ripristino dei guasti e malfunzionamenti stabiliti nella tabella 4 del paragrafo 10.6 del Capitolato Tecnico, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, ovvero
express (fault management esteso), 7 giorni su 7 la settima, 24 ore al giorno, previo pagamento del corrispettivo su base chiamata indicato dal Fornitore nella propria Offerta Economica e sempre nel rispetto dei livelli di servizio, quali il tempo di attesa di risposta del Call Center e tempi di ripristino dei guasti e malfunzionamenti, indicati nel paragrafo 10.6 del Capitolato Tecnico, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
In particolare, qualora nulla sia specificato nell’Ordinativo di Fornitura, con la fornitura il Fornitore è obbligato a prestare il servizio di assistenza e manutenzione con modalità standard. In tal caso il costo del servizio di assistenza e manutenzione è compreso nel prezzo della fornitura dei sistemi oggetto dell’Ordinativo di Fornitura; il Fornitore dovrà prestare il predetto servizio con modalità express solo se espressamente previsto nel Progetto Esecutivo e/o nel Preventivo di Fornitura e/o nell’Ordinativo di Fornitura.
4. L’Amministrazione o Ente Contraente ha facoltà di richiedere l’estensione del servizio di assistenza e manutenzione, con la modalità prescelta, per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dal termine del servizio compreso nella fornitura, quindi senza soluzione di continuità.
In tal caso, il Fornitore è obbligato a prestare tale estensione del servizio di assistenza e manutenzione alle medesime condizioni e modalità di cui ai
precedenti commi, dietro pagamento del corrispettivo (indicato nell’Offerta Economica) comprensivo di ogni onere, spesa e quant’altro necessario per l’esecuzione del servizio.
5. Unitamente alla fornitura, il Fornitore è obbligato, su richiesta dell’Amministrazione o Ente Contraente, a prestare il servizio di addestramento alle modalità e condizioni stabilite al paragrafo 10.5 del Capitolato Tecnico, ivi compreso i livelli di servizio, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
Articolo 13
Servizio di reportistica e monitoraggio
1. Il servizio di reportistica dovrà essere prestato dal Fornitore in relazione ad ogni singola fornitura, per la tutta la durata dei singoli contratti attuativi, inviando alla Amministrazione o Ente Contraente e alla Consip S.p.A. i dati relativi alle prestazioni contrattuali, con le modalità e nei termini indicati nel paragrafo 10.7 del Capitolato Tecnico, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
2. La Consip S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l’andamento dei livelli di servizio, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, l’elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica.
3. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip S.p.A. mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di “Information Technology”, adottate in base alle
esigenze di volta in volta individuate dalle Amministrazioni o Enti Contraenti e/o dalla Consip S.p.A.; a tal fine, il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio.
Articolo 14 Supervisione e controllo
1. Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura sono svolte, rispettivamente, dalla Consip S.p.A., nell’ambito del ruolo alla stessa attribuito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con D.M. 24 febbraio 2000 e D.M. 2 maggio 2001, e dalle Amministrazioni o Enti Contraenti, alle quali anche è demandata anche l’applicazione delle penali di propria competenza.
Articolo 15 Corrispettivi
1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni o Enti Contraenti per le prestazioni contrattuali oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica, e, comunque, nel definitivo documento riepilogativo dei corrispettivi di cui all’Allegato “E”, corrispettivi che devono intendersi qui integralmente trascritti.
2. Il prezzo dei sistemi, apparati, apparecchiature, prodotti e quant’altro oggetto del singolo Ordinativo di Fornitura è comprensivo di quanto a corredo dei medesimi beni, nonché della prestazione dei servizi connessi di consegna e installazione, di reportistica, delle attività di configurazione, messa in opera,
collaudo e quant’altro necessario per il corretto funzionamento dei sistemi, apparati, apparecchiature, prodotti e comunque di ogni altra attività contrattuale stabilita nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico, ivi inclusa l’esecuzione delle Opere murarie di importo inferiore al 15% della Fornitura richiesta.
In caso di richiesta del servizio di assistenza e manutenzione nella modalità express (fault management esteso) non è ricompreso nei prezzi della fornitura il costo della chiamata al di fuori degli orari lavorativi che verrà pagato nell’ammontare determinato dal Fornitore nell’Offerta Economica.
3. I corrispettivi dovuti per l’esecuzione di Opere murarie di importi superiori al 15% della Fornitura richiesta e quelli per le opere accessorie saranno pagati separatamente. Gli importi che le Amministrazioni e/o Enti Contraenti sono tenuti a corrispondere verranno calcolati secondo le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico (cfr., paragrafo 8.6 del Capitolato Tecnico), fermo restando che il Fornitore dovrà inoltre essere in possesso delle attestazioni SOA adeguate.
4. I predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture e ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, pertanto, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.
5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione della Convenzione e dei singoli contratti di fornitura e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
6. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
7. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
Articolo 16 Fatturazione e pagamenti
1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo, sarà effettuato dalle Amministrazioni o Enti Contraenti in favore del Fornitore sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente atto.
In particolare:
⮚ il corrispettivo relativo alla fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, dei sistemi per il controllo accessi, il rilevamento presenza, gli allarmi, la videosorveglianza, verrà fatturato dal Fornitore alla “Data di Accettazione della Fornitura”, di cui al precedente articolo 11, comma 6;
⮚ Il corrispettivo relativo al costo chiamata del servizio di assistenza e manutenzione con modalità express verrà fatturato in rate bimestrali posticipate;
⮚ il corrispettivo relativo al servizio di estensione della assistenza e manutenzione, di tipo standard o express, per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dal termine dei primi 36 (mesi), di cui al precedente
articolo 12, comma 5, verrà fatturato dal Fornitore in rate bimestrali posticipate.
2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente articolo 9, il riferimento alla presente Convenzione, al singolo contratto di fornitura cui si riferisce e quant’altro stabilito nel paragrafo 10.7 del Capitolato Tecnico, e dovrà essere intestata e spedita alla Amministrazione o Ente Contraente.
3. L’importo delle predette fatture verrà corrisposto dalle Amministrazioni o Enti Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità dello Stato e, comunque, a 90 (novanta) giorni data fine mese di ricevimento della fattura, e bonificato sul conto corrente n. , intestato al Fornitore presso
, Agenzia o Filiale , in , Via ,
A.B.I. , C.A.B .
4. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs 9 ottobre 2002 n.231, maggiorato di 7 punti.
5. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni o Enti Contraenti e alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
6. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nella Convenzione e nei singoli contratti di fornitura, ad eccezione di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, nel qual caso il Fornitore potrà sospendere le prestazioni contrattuali relative al contratto di fornitura per il quale l’Amministrazione o Ente Contraente si è resa inadempiente ovvero di nuovi Ordinativi di Fornitura emessi dalla medesima Amministrazione o Ente inadempiente.
Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto di fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., rispettivamente dalle Amministrazioni o Enti Contraenti e dalla Consip S.p.A..
7. Fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, nonché quanto espressamente stabilito nei commi precedenti, con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Committente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara e risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è
obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate.
Ogni singola fattura dovrà essere intestata alla Amministrazione o Ente Contraente e dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 2 del presente articolo, la descrizione di ciascuno dei servizi/attività/forniture cui si riferisce.
Articolo 17 Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
c) dichiara espressamente che, con riferimento alla presente gara, non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi, gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o
la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione .
Articolo 18 Penali
1. Le penali relative a ritardi e/o inadempimenti nelle prestazioni contrattuali del Fornitore sono stabilite e descritte nel paragrafo 12.2 del Capitolato Tecnico, da intendersi qui trascritte per formare parte integrante del presente articolo.
2. Ai fini dell’applicazione delle penali deve considerarsi ritardo e/o inadempimento anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico, ivi compresa la riscontrata difficoltà nella risposta alla chiamata da parte del Call Center, tale attesa si somma alla durata del malfunzionamento; in tali casi le Amministrazioni o Enti Contraenti e/o la Consip S.p.A. applicheranno al Fornitore le predette penali sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati al Fornitore, dalle singole Amministrazioni o Enti Contraenti e/o dalla Consip S.p.A., rispettivamente per le relative competenze; il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all’Amministrazione o Ente Contraente e/o alla Consip S.p.A. nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Amministrazione o Ente Contraente e/o della Consip S.p.A., ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, impregiudicato per Consip il diritto al risarcimento del maggior danno.
4. Le Amministrazioni o Enti Contraenti e/o la Consip S.p.A. potranno
compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
6. Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni o Enti Contraenti e/o della Consip S.p.A. a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
Articolo 19 Cauzione
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, il Fornitore medesimo
presta una cauzione definitiva pari a Euro (Euro
1.200.000,00= (unmilioneduecentomila /00), per ciascun Lotto), mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo.
2. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore delle Amministrazioni o Enti Contraenti e/o della Consip S.p.A. a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dalla presente Convenzione e dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura effettuati dalle Amministrazioni o Enti Contraenti.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni o Enti Contraenti e/o la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente
articolo 18, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia opera nei confronti della Consip S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e, per quanto concerne tutti gli obblighi del Fornitore nei confronti delle Amministrazioni o Enti Contraenti di cui agli Ordinativi di Fornitura, a far data dalla ricezione dei medesimi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.
5. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione, nonché per tutta la durata dei singoli contratti di fornitura e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni o Enti Contraenti e/o della Consip S.p.A. verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi i termini di prestazione dei servizi connessi alle forniture.
6. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo
consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A..
7. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da una Amministrazione o Ente Contraente o dalla Consip S.p.A..
8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le
singole Amministrazioni o Enti Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, nonché di richiedere il risarcimento dei danni.
Articolo 20
Proprietà delle Apparecchiature
1. Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, l’Amministrazione o Ente Contraente acquisisce la proprietà dei sistemi per il controllo accessi, il rilevamento presenza, gli allarmi, la videosorveglianza, apparati, apparecchiature, prodotti e quant’altro oggetto della fornitura, a partire dalla “Data di Accettazione della Fornitura” di cui al precedente articolo 11, comma 6; prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni ai predetti beni forniti, durante il trasporto e la sosta nei locali dell’Amministrazione o Ente Contraente, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell’Amministrazione o Ente medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.
Articolo 21 Riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati, i documenti e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente atto.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni o Enti Contraenti e/o la Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, i singoli contratti di fornitura ovvero la presente Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni o Enti Contraenti e/o alla Consip S.p.A..
6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali della presente Convenzione, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del fornitore stessa a gare e appalti.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla legge 675/96 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di Riservatezza.
8. Il Fornitore si impegna ad imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate; tale generale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinq ue anni successivi alla scadenza della Convenzione o alla sua eventuale risoluzione/recesso anticipato.
Articolo 22 Risoluzione
1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la presente Convenzione l’Amministrazione o Ente Contraente e/o dalla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, mediante inoltro di lettera raccomandata A/R, assegnerà al Fornitore, ex art. 1454 c.c., un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per porre fine all’inadempimento. Decorso inutilmente tale termine, la Convenzione e/o il relativo contratto di fornitura si intenderanno risolti; l’Amministrazione o Ente Contraente e/o la Consip
S.p.A. hanno la facoltà di incamerare definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
2. In ogni caso, si conviene che le Amministrazioni e/o Enti Contraenti o Consip
S.p.A. potranno - ciascuno per la parte di propria competenza - risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i singoli Ordinativi di Fornitura o la Convenzione nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, di cui alla Fornitura base, ai servizi connessi, opzionali e relative opere, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le
modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei suoi Allegati, anche ai sens i del precedente articolo 4;
d) mancata costituzione ed operatività dei centri di assistenza tecnica e mancata copertura territoriale rispetto a quanto dichiarato in sede di Offerta Tecnica;
e) mancato utilizzo di personale con certificazione NOS qualora venga richiesto dalla singola Amministrazione o Ente Contraente;
f) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip S.p.A., ai sensi del precedente articolo 19;
g) mancata copertura assicurativa dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi del successivo articolo 24;
h) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni o Enti Contraenti e/o la Consip S.p.A., ai sensi del successivo articolo 27;
i) nel caso di ritardo superiore di n. 4 (quattro) settimane rispetto al termine stabilito per il rilascio del certificato di collaudo positivo;
j) negli altri casi di cui agli articoli 16 (Fatturazione e pagamenti), 17 (Trasparenza), 21 (Riservatezza), 25 (Subappalto), 26 (Divieto di cessione del contratto), 30 (Clausola compromissoria) e 34 (Condizione particolare di risoluzione).
Articolo 23
Recesso
1. Le Amministrazioni e/o Enti Contraenti o Consip S.p.A. hanno diritto, nei casi di:
a) giusta causa,
b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici,
c) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,
di recedere unilateralmente - ciascuno per la parte di propria competenza - da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r..
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designa to un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti dal Bando di gara dal
Disciplinare di gara relativi alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
iii) qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. Nei casi di cui ai presenti commi ii) e iii), peraltro, Consip si riserva la facoltà di recedere senza preavviso, mediante comunicazione al Fornitore a mezzo lettera raccomandata a.r.;
iv) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione e/o ogni singolo rapporto attuativo.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dalle Amministrazioni o Ent i Contraenti e/o dalla Consip. In ogni caso, su richiesta di Xxxxxx e/o delle Amministrazioni o Enti Contraenti, il Fornitore dovrà, comunque, proseguire, le singole prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio di Xxxxxx e/o delle Amministrazioni o Enti Contraenti interessate, provocare danno alle xxxxxx.Xx caso di recesso delle Amministrazioni o Enti Contraenti o della Consip S.p.A. il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
4. Il Fornitore prende atto ed accetta che le Amministrazioni e gli Enti Contraenti si riservano la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, la prestazione delle attività oggetto della presente Convenzione e dei contratti di fornitura, mediante apposita comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore, senza che il Fornitore medesimo possa pretendere alcunché in dipendenza della predetta sospensione oltre il corrispettivo eventualmente dovuto per le attività espletate prima della comunicazione della sospensione.
Articolo 24
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni o Enti Contraenti e/o della Consip S.p.A. e/o di terzi, in virtù delle Apparecchiature fornite, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato una polizza assicurativa, a beneficio delle Amministrazioni o Enti Contraenti e della Consip S.p.A. e dei terzi e per l’intera durata della Convenzione e di ogni contratto di fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni o Enti Contraenti, la Consip S.p.A., ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni o Enti Contraenti, alla Consip S.p.A., ai loro
dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli contratti di fornitura, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc.. Il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività della medesima Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e prevede la rinunzia dell’assicuratore, sia nei confronti della Amministrazioni o Enti Contraenti che della Consip S.p.A., a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in parziale deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, sia per le Amministrazioni o Enti Contraenti che per la Consip S.p.A., e pertanto qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo contratto di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Articolo 25 Subappalto
1. L’Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale,
l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
, avvalendosi delle seguenti imprese:
.
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Consip o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dal Bando di gara e/o dal Disciplinare di gara.
4. L’Impresa si impegna a depositare presso la Consip, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del citato contratto l’Impresa deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti dal bando di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Consip avrà facoltà di risolvere la presente Convenzione, salvo il diritto al risarcimento del danno.
5. L’Impresa dichiara che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Impresa, la quale rimane l’unica e sola responsabile, nei confronti della
Consip, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. L’Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne la Consip da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. L’Impresa si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dalla Consip inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso l’Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Consip, né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto Attuativo.
9. L’Impresa si obbliga, ai sensi dell’art. 18 comma 3 bis L. 55/90, a trasmettere all’Amministrazione Contraente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip avrà facoltà di risolvere la Convenzione, salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Il Fornitore dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nella presente Convenzione.
13. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 18
della L. 55/1990.
Articolo 26
Divieto di cessione del contratto
1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli contratti di fornitura, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, la Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la Convenzione.
Articolo 27
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni o Enti Contraenti e/o della Consip S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione o Ente Contraente e/o la Consip
S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto al Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni o Enti Contraenti e/o della Consip
S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e/o dei contratti di fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
Articolo 28 Responsabili del Servizio
1. Il Fornitore si obbliga a nominare, all’atto della stipula del presente atto, un Responsabile del Servizio Generale, nonché, relativamente a ciascun singolo contratto di fornitura attuativo della presente Convenzione, un Capo Progetto, anche in ragione di quanto stabilito nel paragrafo 9.3.4. del Capitolato Tecnico ed in conformità a quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica. Il Responsabile del Servizio Generale ed i Capi Progetto così nominati saranno i referenti responsabili nei confronti delle Amministrazioni o Enti Contraenti e della Consip S.p.A. e, quindi, avranno la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
Articolo 29 Evoluzione tecnologica
1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni o Enti Contraenti sulla evoluzione tecnologica degli apparati, apparecchiature, prodotti forniti e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei servizi oggetto della Convenzione.
2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune alla Convenzione ed ai suoi Allegati.
Articolo 30 Clausola compromissoria
1. Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della Convenzione e dei singoli contratti di fornitura sarà devoluta alla decisione di un Collegio Arbitrale.
2. Nel caso che la controversia sia tra due sole parti - intendendosi ricorrere questo caso anche quando una delle parti è composta da più soggetti che dichiarino per iscritto comunanza di interessi e nominino congiuntamente un arbitro - il Collegio arbitrale sarà composto di tre arbitri, nominati uno per ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo dai primi due; in caso di mancata nomina del secondo arbitro entro giorni venti dalla nomina del primo e/o di mancato accordo sulla nomina del terzo arbitro entro giorni venti dall’ultima accettazione, il secondo e/o il terzo arbitro verranno designati dal Presidente del Tribunale di Roma, previo ricorso della parte più diligente.
3. Qualora la controversia dovesse insorgere fra tre o più parti, ciascuna di esse nominerà un proprio arbitro con le modalità e nei termini sopra stabiliti.
4. Gli arbitri così nominati procederanno di comune accordo alla nomina di un arbitro - che avrà le funzioni di Presidente - se le parti in lite saranno in numero pari, o di due arbitri - tra i quali verrà scelto il Presidente - se le parti in lite saranno in numero dispari; in difetto di accordo o in caso di mancata
nomina di uno o più degli arbitri, alla nomina vi provvederà il Presidente del Tribunale di Roma, con le modalità ed i termini sopra stabiliti.
5. Qualora, successivamente alla costituzione del Collegio, venissero meno per qualunque ragione - morte, impedimento, rinuncia ecc. - uno o più arbitri, essi saranno sostituiti ciascuno dalla parte che li aveva nominati, ovvero secondo la procedura sopra indicata.
6. In tal caso comunque, i termini decorreranno dalla data in cui le parti siano venute a conoscenza dell’intervenuto impedimento.
7. La sede del Collegio Arbitrale sarà la città di Roma.
8. Gli arbitri giudicheranno secondo il diritto ed osservando le norme del codice di procedura civile e dovranno pronunciare il lodo entro il termine di giorni novanta dalla accettazione della nomina; tale termine resterà sospeso dal 1 agosto al 15 settembre e dal 20 dicembre al 10 gennaio di ciascun anno.
9. Qualora la controversia dovesse sorgere durante l’esecuzione dei singoli contratti di fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto proseguire nell’esecuzione degli stessi, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare la loro esecuzione; restando inteso che, qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, la Convenzione e/o il contratto di fornitura si potranno risolvere di diritto, ai sensi del precedete articolo 22.
Articolo 31 Foro competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A. in relaione a materie non deferibili al giudizio arbitrale di cui all’articolo precedente, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
2. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni o Enti Contraenti in relazione a materie non deferibili al giudizio arbitrale di cui all’articolo precedente, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.
Articolo 32
Trattamento dei dati, consenso al trattamento, Codice deontologico
1. Ai sensi di quanto previsto dalla legge 675/96 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione della presente Convenzione e della esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione della Convenzione medesima.
2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. La Consip S.p.A. esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni o Enti Contraenti. In ogni caso le Amministrazioni o Enti Contraenti e qualsivoglia altro soggetto pubblico o privato aderendo alla Convenzione con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura o con altre modalità, dichiarano espressamente di acconsentire al
trattamento e all’invio da parte del Fornitore e/o delle singole Amministrazioni o Enti, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio alla Consip S.p.A. per le finalità connesse all’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare, per quanto riguarda il monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e/o telematica dal Fornitore alle Amministrazioni o Enti Contraenti e, per esse, alla Consip S.p.A. nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 13 maggio 1998, n. 171 e delle altre normative in vigore.
4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
5. Con la sottoscrizione della Convenzione, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall’art. 10 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dall’art. 13 della legge 675/96.
6. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Deontologico consultabile sul Sito Internet della Consip S.p.A. e di uniformarsi ai principi ivi contenuti. In particolare, si precisa che gli obblighi di riservatezza di cui all’art. 9 del Codice Deontologico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Consip S.p.A.
Articolo 33
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alle Amministrazioni o Enti Contraenti e/o alla Consip S.p.A. per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla Convenzione dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del
D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
Articolo 34
Condizione particolare di risoluzione
1. Il presente contratto è condizionato in via risolutiva all’esito negativo del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dall’Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R.445/2000; in tale ipotesi, il contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione e la Consip S.p.A. avrà la facoltà di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto della Consip al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
2. La disposizione di cui al precedente comma prevale, in ogni caso, sulle disposizioni del presente contratto e relativi allegati con essa eventualmente contrastanti.
Articolo 35 Clausola finale
1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli contratti di fornitura non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli contratti di fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni o Enti Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Roma, lì
CONSIP S.p.A. IL FORNITORE
Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
Il sottoscritto , quale e legale rappresentante della
, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e cond izioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto della Convenzione), Articolo 5 (Utilizzazione della Convenzione da parte delle singole Amministrazioni o Enti), Articolo 7 (Durata della Convenzione e dei contratti di fornitura), Articolo 8 (Condizioni della fornitura), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 11 (Consegna, installazione, collaudo), Articolo 12 (Servizi e Livelli di servizio), Articolo 13 (Servizio di reportistica e monitoraggio), Articolo 15 (Corrispettivi e condizioni di miglior favore), Articolo
16 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 18 (Penali), Articolo 19 (Cauzione), Articolo 20 (Proprietà delle apparecchiature), Art. 21 (Riservatezza), Articolo 22 (Risoluzione), Articolo 23 (Recesso), Articolo 24 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 27 (Subappalto), Articolo 28 (Divieto di cessione del contratto), Articolo 29 (Brevetti industriali e diritti d’autore), Articolo 30 (Clausola Compromissoria), Articolo 31 (Foro competente), Articolo 32 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento, Codice Deontologico), Articolo 34 (Condizione particolare di risoluzione); Articolo 35 (Clausola finale).
Roma, lì
IL FORNITORE
ALLEGATI
Allegato A : Capitolato Tecnico
Allegato B : Offerta Tecnica del Fornitore
Allegato C : Offerta Economica del Fornitore
Allegato D : Modello di Ordinativo Di Fornitura
Allegato E : Corrispettivi
INDICE
ARTICOLO 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI 7
ARTICOLO 2 DEFINIZIONI 8
ARTICOLO 3 NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE11 ARTICOLO 4 OGGETTO DELLA CONVENZIONE 12
ARTICOLO 5 UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE DA PARTE DELLE SINGOLE AMMINISTRAZIONI O ENTI 14
ARTICOLO 6 MODALITÀ DI CONCLUSIONE 17
ARTICOLO 7 DURATA DELLA CONVENZIONE E DEI CONTRATTI DI FORNITURA 19
ARTICOLO 8 CONDIZIONI DELLA FORNITURA 20
ARTICOLO 9 OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE 23
ARTICOLO 10 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
................................................................................................................................26
ARTICOLO 11 CONSEGNA, INSTALLAZIONE, COLLAUDO 26
ARTICOLO 12 SERVIZI E LIVELLI DI SERVIZIO 29
ARTICOLO 13 SERVIZIO DI REPORTISTICA E MONITORAGGIO 32
ARTICOLO 14 SUPERVISIONE E CONTROLLO 33
ARTICOLO 15 CORRISPETTIVI 33
ARTICOLO 16 FATTURAZIONE E PAGAMENTI 35
ARTICOLO 17 TRASPARENZA 38
ARTICOLO 18 PENALI 39
ARTICOLO 19 CAUZIONE 41
ARTICOLO 20 PROPRIETÀ DELLE APPARECCHIATURE 43
ARTICOLO 21 RISERVATEZZA 43
ARTICOLO 22 RISOLUZI ONE 44
ARTICOLO 23 RECESSO 46
ARTICOLO 24 DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA 49
ARTICOLO 25 SUBAPPALTO 50
ARTICOLO 26 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 53
ARTICOLO 27 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE 53
ARTICOLO 28 RESPONSABILI DEL SERVIZIO 54
ARTICOLO 29 EVOLUZIONE TECNOLOGICA 54
ARTICOLO 30 CLAUSOLA COMPROMISSORIA 55
ARTICOLO 31 FORO COMPETENTE 56
ARTICOLO 32 TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO, CODICE DEONTOLOGICO 57
ARTICOLO 33 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 58
ARTICOLO 34 59
CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE 59
ARTICOLO 35 CLAUSOLA FINALE 60
ALLEGATI 63