CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EQUIDI DELL’UFFICIO INCREMENTO IPPICO DI FOGGIA
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EQUIDI DELL’UFFICIO INCREMENTO IPPICO DI FOGGIA
ART. 1 OGGETTO DELLA GARA
Oggetto dell’affidamento è il servizio atto ad assicurare l’assistenza e le attività di fecondazione per un totale di circa 21.119 presenze* medie annue, presso le scuderie del complesso edilizio sito in Foggia alla via X. Xxxxxxx 1. L'Ufficio, inoltre, per le proprie esigenze istituzionali è munito di apposita auto scuderia, effettua annualmente circa 40 trasporti, e per tale attività è richiesto apposito autista.
A titolo informativo, si riporta la distribuzione su base mensile delle presenze medie registrate nel triennio 2010-2012:
MESE | presenze medie |
Gennaio | 2.287 |
Febbraio | 2.031 |
Marzo | 1.661 |
Aprile | 836 |
Maggio | 923 |
Giugno | 1.049 |
Luglio | 1.418 |
Agosto | 2.143 |
Settembre | 2.143 |
Ottobre | 2.216 |
Novembre | 2.171 |
Dicembre | 2.241 |
Totale presenze | 21.119 |
*(presenze: si intende il numero degli equidi assistiti quotidianamente)
La ditta appaltatrice dovrà garantire la presenza del numero di operatori, tutti con qualifica di palafreniere, in relazione alla consistenza degli equidi secondo la tabella di seguito riportata:
Numero presenti | di | equidi | Numero di operatori da garantire | |||
Da | 1 a | 30 | 2 | |||
Da | 31 | a | 40 | 3 | ||
Da | 41 | a | 50 | 4 | ||
Da | 51 | a | 60 | 5 | ||
Da | 61 | a | 70 | 6 | ||
Da | 71 | a | 80 | 7 |
Servizi di scuderia
Gli interventi da svolgere in 6 ore/gg, per 6 giorni settimanali, in una fascia oraria massima compresa dalle ore 06.00 alle ore 18.00 dal lunedì al sabato riguardano:
1. Rimozione manuale ed asportazione delle lettiera dai box, previo allontanamento degli equidi;
2. Rifacimento della lettiera a regola d’arte;
3. Pulizia beverini, mangiatoie, porte ed inferriate di ogni box;
4. Ramazzatura e lavaggio delle corsie ed ingressi delle scuderie;
5. Prelevamento dai magazzini, a mezzo idonea attrezzatura, dei foraggi necessari (paglia, fieno e mangimi) e loro razionamento;
6. Operazioni di alimentazione e distribuzione di avena, mangimi, foraggi, integratori e paglia, secondo modalità e orari disposti dall’Ufficio;
7. Pulizia del cortile interno e manutenzione dell’area verde;
8. Igiene dell’equino (governo della mano e/o docce e asciugatura) secondo indicazioni dell'Ufficio;
9. Moto stalloni (giostra, paddock, etc.), salvo condizioni meteorologiche avverse e impraticabilità dei paddoks;
10.Assistenza e collaborazione nelle operazioni di mascalcia, toielettatura, veterinarie e nell'ammansimento e doma equidi;
11.Interventi di fecondazione naturale (intervento fecondativo);
12.Assistenza e collaborazione alle operazioni di fecondazione artificiale e ai prelievi del seme;
13.Operazioni di carico e scarico stalloni, mangimi ed attrezzature; 14.Assistenza e scorta agli stalloni durante gli spostamenti con l’autoscuderia di
servizio e presentazione stalloni durante le manifestazioni;
15.Smaltimento dello stallatico prodotto dagli equidi nel rispetto della specifica normativa.
Ogni giorno di domenica ed ogni giorno festivo dovrà essere garantita la presenza di almeno n. 02 operatori, al fine di garantire l'espletamento degli interventi di cui ai punti 5, 6, 10, 11, 12. 13 e 14.
Gli operatori da impiegarsi nel servizio, così come risultanti dall’elenco nominativo redatto dalla ditta concorrente in sede di partecipazione alla procedura di gara sulla base del modello all’allegato 4 del disciplinare di gara, devono essere in possesso della qualifica di “palafreniere” conseguita attraverso corsi di formazione professionale ai sensi della vigente normativa regionale ed aver svolto servizio in strutture specializzate nella riproduzione degli equidi.
In deroga potranno essere impegnati operatori che abbiano prestato servizio come addetti all’assistenza cavalli presso enti pubblici e/o privati specializzati nella riproduzione degli equidi per un periodo non inferiore a mesi 12.
I requisiti di cui innanzi devono risultare dai curricula che, a pena di esclusione, dovranno essere allegati all’elenco nominativo di cui xxxxxxx; quest’ultimo dovrà in ogni caso riportare almeno n. 7 unità di personale.
La ditta appaltatrice dovrà altresì garantire la disponibilità, con oneri a proprio carico, di n. 1 unità con mansioni di autista munito di patente C o superiore e di abilitazione
al trasporto degli animali vivi, per la conduzione dell’autoscuderia a sei poste di proprietà della Regione Puglia. Dette mansioni di autista potranno anche essere affidate ad uno degli addetti da destinarsi all’assistenza degli equidi.
Sono, inoltre, a carico della ditta appaltatrice: idonea polizza casco per l’autista, i pedaggi autostradali, il vitto ed il pernottamento del proprio personale.
Servizi di assistenza medico-veterinaria
La ditta appaltatrice deve fornire, con oneri e spese a proprio esclusivo carico (esclusi i farmaci, i vaccini ed il materiale di consumo), l’assistenza sanitaria agli equidi presenti nella struttura con proprio personale specializzato (n. 1 medico veterinario specializzato in chirurgia e medicina del cavallo) come di seguito descritto:
• assume la responsabilità ed ogni adempimento di legge e di regolamento concernente la tenuta dell’armadio farmaceutico dell’Ufficio Incremento Ippico di Foggia e la conseguente emissione di ricette, ai sensi del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 119, del D.M. della Sanità 28 settembre 1993 e di ogni ulteriore norma e disposizione in materia medico-veterinaria, anche a seguito di verifiche o ispezioni da parte dell’ Azienda Unità Sanitaria Locale competente;
• fornisce visita quotidiana ed ogni necessario intervento (pronto soccorso, trattamenti periodici, vaccinazioni, profilassi antielmintiche, controllo odontostomatologico, controllo delle ferrature, elaborazione dei piani di alimentazione, interventi e visite agli stalloni presso le stazioni di fecondazione e quant’altro necessario ad assicurare il buono stato di salute degli animali);
• in caso di necessità per pronto soccorso, garantisce entro 30 minuti l’intervento veterinario;
• fornisce ed esegue tutte le operazioni medico veterinarie necessarie all’attività di fecondazione artificiale, compreso il controllo del liquido seminale, garantendo quotidianamente l’assistenza ginecologica alle fattrici con monitoraggio dei calori e delle gravidanze;
• fornisce specifica consulenza veterinaria nelle manifestazioni alle quali partecipa l’Ufficio Incremento Ippico;
• fornisce assistenza veterinaria e consulenza in fase di acquisto ed affitto degli stalloni, compresa l’analisi e la relativa certificazione di fertilità degli stessi;
• assume la direzione sanitaria ed esegue tutte le operazioni medico veterinarie necessarie al funzionamento del Centro per la produzione di materiale seminale (tutte le fasi, dal prelievo alla spedizione del seme);
• fornisce tutte le certificazioni veterinarie necessarie.
Il medico veterinario incaricato dovrà assicurare la reperibilità giornaliera diurna e notturna, anche nei giorni festivi.
ART. 2
CONSEGNA E DURATA
Il concorrente aggiudicatario del servizio in questione, successivamente alla stipula del contratto, riceverà apposita comunicazione di avvio del servizio, a mezzo raccomandata A.R. dal SERVIZIO AGRICOLTURA – Ufficio Incremento Ippico di Foggia. Dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione inizierà a decorrere il periodo di un anno di durata contrattuale del servizio.
Il Servizio Agricoltura verificherà l’opportunità di proseguire il rapporto contrattuale con la ditta contraente per ulteriori dodici mesi ai medesimi patti e condizioni. In relazione a ciò, la volontà di dar seguito all’affidamento verrà comunicata alla ditta contraente almeno due mesi prima della scadenza contrattuale.
E’ escluso il rinnovo tacito.
ART. 3
INVARIABILITÀ’ DEI PREZZI E REVISIONE
Il prezzo offerto in sede di gara si intende formulato dal concorrente in base a calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio e, quindi, è fisso ed invariabile per l’intera durata del servizio ed indipendente da qualsiasi eventualità, fatta salva la revisione prezzi secondo le modalità di seguito specificate.
La revisione prezzi verrà riconosciuta in relazione all’eventuale secondo anno gestionale, con riferimento al prezzo unitario del servizio riveniente dall’aggiudicazione, previa richiesta scritta dell'appaltatore.
Ai fini del riconoscimento dell’importo revisionale, la richiesta dovrà essere supportata da adeguata documentazione dimostrativa attestante l'effettivo incremento dei costi relativi al servizio rispetto a quelli sostenuti all'atto dell'affidamento.
La richiesta dell’appaltatore dovrà essere necessariamente corredata del Certificato dell'Ufficio prezzi e statistica C.C.I.A.A. riportante la variazione degli indici ISTAT per le famiglie ed operai ed impiegati dell'anno trascorso.
Si precisa che l’appaltatore in nessun caso potrà richiedere all'Amministrazione incrementi relativi all'importo del corrispettivo in mancanza del suddetto procedimento revisionale, ciò anche a fronte della eventuale necessità della ditta di aumentare il numero del personale addetto, in ogni caso subordinato a preventiva autorizzazione dell'Ente appaltante.
ART. 4
PAGAMENTI
Al termine di ogni mese l’appaltatore dovrà presentare, per la liquidazione della spesa al SERVIZIO AGRICOLTURA – UFFICIO INCREMENTO IPPICO di Foggia,
la fattura del servizio prestato in duplice copia, che dovrà contenere il riferimento al contratto, il C.I.G. (codice Identificativo di Gara), con allegata specifica riepilogativa con del numero dei cavalli e/o asini per giorno di effettivo servizio di assistenza prestato.
L’Ufficio committente provvederà alla predisposizione degli atti di liquidazione delle succitate fatture, che, comunque dovrà avvenire entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione delle stesse e previa verifica del documento unico di regolarità contributiva - D.U.R.C.
Nel caso di ritardo nel pagamento oltre il suddetto termine, sulla somma dovuta si applicheranno gli interessi di mora nella misura percentuale pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione.
Ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, sull’imponibile netto di ciascuna fattura emessa dall’appaltatore, la Regione opera una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento); tutte le predette ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della Regione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).
I pagamenti avverranno mediante bonifico presso la banca e il conto corrente che saranno indicati dall' appaltatore.
Qualora l’appaltatore sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, con riguardo agli adempimenti IVA, i soggetti riuniti in R.T.I. procederanno separatamente ad emettere fatture dei relativi compensi direttamente nei confronti della Regione Puglia, sulla base delle quote di partecipazione al Raggruppamento, mentre i pagamenti saranno effettuati esclusivamente in favore del soggetto capogruppo, restando del tutto estranea la Regione ai rapporti intercorrenti tra i componenti il raggruppamento. In ogni momento la Regione Puglia – Ufficio Incremento Ippico può effettuare verifiche e controlli sull’operato della ditta Appaltatrice, riservandosi di sospendere i pagamenti nel caso in cui il servizio non venisse effettuato nel rispetto del presente capitolato. Qualora nel corso del rapporto sorgessero difficoltà operative derivanti da eventi non imputabili alle parti contraenti, le stesse adotteranno la soluzione reputata di comune accordo più idonea e qualora non si addivenisse ad un accordo si applicheranno le norme generali del capitolato d’appalto.
ART.5
RESPONSABILITA’ SOLIDALE
I pagamenti alla ditta aggiudicataria per le prestazioni oggetto del contratto, sono subordinati:
• alla verifica di regolarità da parte dell’Amministrazione, per il tramite del Responsabile dell’Esecuzione, del Documento Unico di Regolarità Contributiva dell’Assuntore e degli eventuali subappaltatori autorizzati. La documentazione acquisita procurerà i suoi effetti ai fini dell’acconto successivo. Nell’ipotesi in cui siano accertate irregolarità retributive e/o contributive relative a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione l’Ente Aggiudicatore procederà ai sensi degli artt. 4, comma 2, e 5 del D.P.R. 207/2010, anche mediante incameramento della cauzione definitiva;
• all’acquisizione da parte dell’Amministrazione, per il tramite del Responsabile dell’Esecuzione, ai sensi dell’articolo 13-ter del decreto legge 22 giugno 2012,
n. 83 (cd. decreto crescita) – convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, dell’attestazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi fiscali rilasciata anche attraverso l’asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al DPR 22 luglio 1998, n. 322, ovvero una dichiarazione sostitutiva – resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000 - con cui l’Assuntore e gli eventuali subappaltatori attestano l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione. Tale dichiarazione sostitutiva dovrà:
i. indicare il periodo nel quale l’IVA relativa alle fatture concernenti i servizi/lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell’IVA per cassa (articolo 7 del DL n. 185 del 2008) oppure la disciplina del reverse charge;
ii. indicare il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale;
iii. riportare gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell’IVA e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati;
iv. contenere l’affermazione che l’IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.
ART.6
PENALI
In caso di rilevata inadempienza nell’esecuzione del servizio, riferibile a quanto previsto dal Codice Civile o ad obblighi stabiliti dal presente capitolato la Regione Puglia procederà con l’applicazione delle seguenti penali:
Penali da un minimo di 100,00 fino a 500,00 Euro:
a) mancata rintracciabilità del referente della ditta;
b) servizio non effettuato secondo le modalità previste dal capitolato;
c) uso di macchinari ed attrezzature non a norma di capitolato;
d) qualità negativa dei risultati del servizio;
e) inosservanza dell’obbligo di utilizzo da parte del personale addetto di divise così come previste dal presente capitolato; la penale verrà applicata per ciascuna infrazione rilevata giornalmente;
f) inosservanze di altra natura, riferibili alla ditta o al suo personale, che incidano sull’ordinato ed efficiente andamento del servizio (a titolo esemplificativo: inosservanza di accordi operativi concordati con l’Ufficio incremento ippico ed i referenti da essa individuati, ovvero di istruzioni e modalità operative specifiche in relazione al grado di igienicità necessario, ad accorgimenti per attrezzature, adempimenti di sicurezza, tutela privacy, rapporti con l’utenza, rapporti col personale dell’Amministrazione, diligente ed appropriato espletamento del servizio,violazione di norme sulla corretta raccolta dei rifiuti, ecc.).
Penali da un minimo di 500,00 fino a 1.500,00 Euro:
a) ritardato avvio, anche parziale, del servizio (per ogni giorno di ritardo);
b) logorio abnorme dei locali o attrezzature interessati dal servizio causato da incuria;
c) omissione del pronto soccorso o ritardo nell’intervento di oltre 10 minuti primi rispetto alla tempistica massima indicata nell’art. 2 (per ogni contestazione);
d) abbandono o sospensione, anche parziale, del servizio.
Penale da un minimo di 5.000,00 fino a 15.000,00 Euro:
a) mancate comunicazioni alla Regione Puglia in relazione a: nominativi e recapiti telefonici/fax del responsabile/referente designato dalla Ditta e di sua reperibilità, ovvero in occasione di eventuali modifiche del personale addetto.
Penali attenuate:
L’importo delle penali sopra disposte può essere decurtato fino alla metà quando, in base alle controdeduzioni della Ditta, ai correttivi da essa tempestivamente adottati, o in base a quanto autonomamente rilevato dalla Regione Puglia l’inadempimento si configuri come lieve ed episodico, ovvero emergano oggettive circostanze attenuanti che, pur non esimendo totalmente la Ditta da responsabilità, siano meritevoli di considerazione.
Penali aggravate: fermo restando la possibilità di dar luogo a risoluzione, l’importo delle penali sopra disposte può essere aumentato fino al doppio quando l’inadempimento:
a) consegua a precedente richiamo scritto o penale disposta per il medesimo caso;
b) quando sia accertato il suo carattere diffuso o perdurante, e non circoscritto ad un singolo evento isolato o episodico;
c) nel caso si manifesti come sistematico, abituale o configuri gravi atteggiamenti elusivi o fraudolenti della ditta, ovvero consegua a penale precedentemente applicata di identica tipologia.
In caso di applicazione di penali, resta inteso che la Ditta aggiudicataria per nessuna ragione può sopprimerlo o non eseguirlo del tutto o in parte.
La Regione Puglia potrà disporre, qualora se ne configuri la necessità e l’urgenza, ogni provvedimento utile al fine di evitare l’interruzione del servizio e delle prestazioni erogate.
Nel caso di inadempimento o inefficienza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali, la Regione Puglia ha pertanto facoltà di richiedere alla Ditta l’esecuzione immediata o la ripetizione delle operazioni necessarie al regolare espletamento dei servizi affidati. Ove la Ditta non provveda tempestivamente, la Regione Puglia potrà disporre anche la sua immediata sostituzione d’ufficio con altra impresa, nella misura che sarà ritenuta necessaria, con relative penali e addebiti in danno alla Ditta qualora venga successivamente acclarato il suo inadempimento.
L’Ufficio, nel caso in cui l’appaltatore non garantisca gli indispensabili interventi veterinari, si riserva la possibilità di incaricare direttamente un veterinario il cui onorario sarà addebitato alla ditta appaltatrice.
ART. 7
PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELLE PENALI
La Regione contesta all’appaltatore l’applicazione di penali, con indicazione dei motivi che l’hanno determinata, entro i 10 giorni lavorativi successivi a quello in cui ne è definitivamente venuto a conoscenza o si è completato il procedimento di controllo.
L’appaltatore, ove lo ritenga opportuno, trasmette alla Regione le proprie controdeduzioni in forma scritta entro il termine decadenziale di 5 giorni successivi a quello di ricevimento della contestazione.
La Regione, esaminate le controdeduzioni o decorso infruttuosamente il termine per la loro trasmissione, può confermare, modificare o revocare la contestazione iniziale. Ove ne ricorrano i presupposti, l’Amministrazione Regionale applica in via definitiva la penale mediante comunicazione scritta all’appaltatore da effettuarsi entro i 30 giorni successivi a quello di invio della comunicazione di contestazione iniziale.
Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, tutte le comunicazioni intercorrenti fra la Regione e l’appaltatore, e viceversa, dovranno essere effettuate preferenzialmente a mezzo fax o, in alternativa, a mezzo raccomandata a.r., fermo restando che, in quest’ultimo caso, i termini si considerano riferiti alla data di invio delle comunicazioni. Le penalità saranno riscosse dalla Regione prelevandole dai primi pagamenti a favore dell’appaltatore. In alternativa l’Amministrazione Regionale ha facoltà di incamerare la garanzia definitiva prestata dall’appaltatore che lo stesso dovrà prontamente reintegrare.
Art.8
DOTAZIONE DI PERSONALE E DI MEZZI PER L’ESECUZIONE DEL SERVZIO
1. PERSONALE:
Il personale idoneo all’esecuzione dei lavori deve essere dipendente o socio cooperatore esclusivamente della ditta appaltatrice.
Le attrezzature, gli apparecchi e le macchine, escluso i trattori e i carrelli per il trasporto di foraggi, mangimi e stallatico in dotazione all’incremento Ippico, devono essere di proprietà dell’Impresa aggiudicataria (ovvero utilizzate sulla base di altro titolo di possesso) e devono essere conformi alle prescrizioni anti infortunistiche vigenti.
Il personale suddetto è alle dirette dipendenze della ditta appaltatrice e, pertanto, nessun vincolo o rapporto di lavoro potrà sorgere nei confronti dell’Amministrazione Regionale.
Detto personale dovrà indossare abiti da lavoro (tuta o camiciotto con distintivo o contrassegno della ditta ), scarpe antinfortunistiche, guanti da lavoro, gilet con rifrangenti e quant’altro previsto dal D.lgs.n.81/2008 in materia di sicurezza sul luogo di lavoro.
La ditta appaltatrice dovrà provvedere alla redazione di un piano di lavoro che tenga conto dei rischi associati all’ambiente particolare un cui dovrà essere espletato il servizio, concordando le modalità di espletamento con l’Amministrazione Aggiudicante, il tutto nel rispetto di quanto espressamente previsto dal X.X.xx. n. 81/2008.
La ditta dovrà fornire alla S.A. i libretti sanitari del personale addetto al servizio e la documentazione relativa all’adempimento degli obblighi assicurativi.
E’ fatto obbligo alla ditta appaltatrice di nominare per tutta la durata del servizio il Responsabile della sicurezza, come previsto dalle leggi vigenti in materia e di indicare un proprio responsabile tecnico competente, che sia sempre reperibile, al quale verranno avanzate richieste di servizi o eventuali segnalazioni di disservizi o reclami.
2. MEZZI ED ATTREZZATURE OCCORRENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI ASSISTENZA EQUINI
• Trattrice agricola di almeno 70 cv con apposita forca per la movimentazione di balloni da 5/8 ql. (fieno e paglia), o in alternativa adeguato carrello elevatore;
• n. 3 carrelli per il trasporto del letame dalle scuderie;
• n. 1 autocarro per il trasporto del letame ad idoneo smaltimento;
• n. 1 idropulitrice ad acqua calda e fredda con pressione di almeno 150 bar;
• n. 10 forche a 4 denti;
• n. 10 ramazze;
• n. 10 xxxxxxxxx;
• n. 10 secchi da lt 12;
• n. 10 xxxxxxxx;
• n. 10 brusche;
• n. 10 striglie;
• n. 10 nettapiedi per equidi;
• n. 5 stecche asciuga sudore per equidi;
• n. 7 capezze in cuoio;
• n. 2 decespugliatori;
• n. 2 taglia siepe;
• n. 2 scope da giardino a denti flessibili.
ART.9
OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
L’appaltatore dovrà garantire la sostituzione del personale assente con altro avente i requisiti di cui sopra (addetti alle scuderie, autista e veterinario) dandone tempestiva comunicazione al Dirigente dell’Ufficio Incremento Ippico.
In caso di astensione dal lavoro per motivi sindacali dei dipendenti della ditta aggiudicataria del servizio, la stessa dovrà provvedere, in ogni caso all’assolvimento dei compiti quotidiani non rinviabili, perché legati alla fisiologia degli equidi (mantenimento ed accudimento), che se non svolti potrebbero causare gravi ed irreparabili danni fisici agli equini stessi.
L’Appaltatore dovrà nominare un responsabile tecnico dell’attività scelto tra persone con requisiti di professionalità che il servizio richiede e ne comunica il nominativo ed i relativi recapiti telefonici di reperibilità entro la data di inizio della prestazione. Il responsabile tecnico dell’attività è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento delle prestazioni secondo le modalità stabilite dal presente capitolato. In particolare terrà i contatti tra l’appaltatore e l’Ufficio Incremento Ippico e partecipa alle verifiche innanzi richiamate.
Nessun rapporto di lavoro verrà ad instaurarsi fra la Regione Puglia e gli operatori dell’appaltatore.
La prestazione deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.
A tutti gli operatori deve essere garantita la fornitura di vestiario adeguato (camici, scarpe antinfortunistiche, guanti, casco, mascherine, etc. ).
L’appaltatore adotta altresì ogni atto necessario a garantire la vita e l’incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.
L’appaltatore deve essere assicurato agli effetti della responsabilità civile nei confronti dei soci e dei terzi, ivi compresi i soci lavoratori.
L’appaltatore, inoltre, stipula idonee assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali e favore dei soci volontari.
ART.10
DANNI
Nel caso in cui si verificassero durante l’esecuzione dei servizi danni agli impianti, alle attrezzature, ai macchinari, alle strutture o al parco equidi del C.R.I.I. e si accertasse la responsabilità del personale della ditta aggiudicataria, questa risponderà direttamente nella misura del danno subito dalla Stazione Appaltante.
Qualsiasi altro danno arrecato, sempre durante l’ esecuzione dei servizi, al personale regionale dipendente ad eventuale pubblico, agli arredi od altro dovrà essere risarcito direttamente dalla ditta appaltatrice, che esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità civile o penale a riguardo. Il valore dei danni causati alle cose verrà determinato dalla Stazione Appaltante in contraddittorio con il rappresentante della Ditta appaltatrice.
ART.11
ACQUISIZIONE IN DANNO
Nell’ipotesi di mancata attuazione dei servizi richiesti entro i tempi assegnati, l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di acquisire il servizio in danno del soggetto aggiudicatario inadempiente cui sarà applicata relativa penale, ricorrendo per l’affidamento dello stesso ad altro operatore individuato dall’Amministrazione con piena autonomia e discrezionalità.
Ove l’inadempimento sia tale da comportare la risoluzione del contratto, l’Amministrazione ricorrerà allo scorrimento della graduatoria definita con la procedura di gara.
ART. 12
CLAUSOLA SOCIALE
Ai sensi del Regolamento Regionale n. 31 del 27 novembre 2009, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente ai rapporti di lavoro intercorrenti con i propri dipendenti, per tutta la durata dell’appalto, il contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche il contratto collettivo territoriale,
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L’appaltatore è altresì obbligato, per i servizi da affidare in subappalto, ad estendere l’obbligo che precede (d’ora in poi clausola sociale) anche al subappaltatore ed è direttamente ed oggettivamente responsabile dell’adempimento di quest’ultimo.
(Nel caso in cui l’appalto sia affidato ad un consorzio stabile di cui all’art. 36 del Codice dei contratti, tale consorzio è direttamente ed oggettivamente responsabile dell’adempimento alla clausola sociale da parte dell’impresa consorziata alla quale sia stata affidata l’esecuzione di parte delle prestazioni oggetto dell’appalto).
L’inadempimento dell’appaltatore o del subappaltatore o dell’impresa consorziata alla clausola sociale, accertato direttamente dalla Regione Puglia o a questa da chiunque segnalato, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui alla Legge Regionale n. 28 del 2006 come di seguito specificate.
L’inadempimento alla clausola sociale, se riguardante una percentuale di lavoratori inferiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell’esecuzione dell’appalto o del subappalto, comporta l’applicazione nei confronti dell’appaltatore o subappaltatore o dell’impresa consorziata responsabile delle seguenti penali:
1) una penale di ammontare pari allo 0,4 per cento del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia accertata con riferimento ad un numero di dipendenti inferiore o pari al 10 per cento della forza lavoro impiegata nell’esecuzione dell’appalto;
2) una penale di ammontare pari allo 0,6 per cento del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra l’11 e il 20 percento della forza lavoro impegnata nell’esecuzione dell’appalto;
3) una penale di ammontare pari allo 0,8 per cento del corrispettivo del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 21 e il 30 percento della forza lavoro impegnata nell’esecuzione dell’appalto;
4) una penale di ammontare pari all’1 per cento del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 31 e il 40 percento della forza lavoro impegnata nell’esecuzione dell’appalto;
5) una penale di ammontare pari all’1,2 per cento del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 41 e il 49 percento della forza lavoro impegnata nell’esecuzione del lavoro.
L’ammontare delle penali sarà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell’appaltatore e, ove non sia sufficiente, sui pagamenti successivi; qualora l’appaltatore non vanti crediti sufficienti a compensare interamente l’ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate, in tutto o in parte, sul deposito cauzionale. In tal caso, l’integrazione dell’importo del deposito cauzionale dovrà avvenire entro il termine di quindici giorni dalla richiesta.
L’inadempimento alla clausola sociale dell’appaltatore o del subappaltatore o dell’impresa consorziata se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell’esecuzione dell’appalto o del subappalto,
nonché la recidiva nella violazione della clausola, comportano la risoluzione di diritto del contratto di appalto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile e con gli effetti di cui all’art. 138 del Codice dei contratti.
La Regione Puglia comunica tempestivamente all’appaltatore l’adozione della sanzione; dalla data della comunicazione decorrono i predetti effetti.
(Nel caso in cui l’appalto sia aggiudicato ad un raggruppamento temporaneo di imprese, ciascuna impresa è vincolata al rispetto della clausola sociale ed è l’unica responsabile dell’eventuale inadempimento. La gravità dell’inadempimento e il calcolo dell’ammontare delle penali di cui sopra devono essere parametrati sulla quota di partecipazione dell’impresa al raggruppamento e al numero dei dipendenti della stessa, impegnati nella esecuzione delle relative prestazioni dedotte in appalto. L’inadempimento della clausola sociale da parte dell’impresa raggruppata, se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori dalla stessa occupati nell’esecuzione dell’appalto, nonché la recidiva, saranno sanzionati dalla Regione Puglia con l’esclusione dall’appalto dell’impresa inadempiente. Qualora sia escluso il mandatario, la Regione Puglia può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal Codice dei contratti, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire, non sussistendo tali condizioni la Regione Puglia può recedere dall’appalto. Qualora sia escluso il mandante, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante, che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto all’esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.).
ART.13
DISCIPLINA IN MATERIA DI CONTRASTO AL LAVORO NON REGOLARE
Ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge della Xxxxxxx Xxxxxx 00 ottobre 2006, n. 28 recante la “disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”, con la sottoscrizione del contratto il soggetto aggiudicatario si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, quale sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, i contratti collettivi nazionali e territoriali del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Ogni infrazione al suddetto obbligo comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla citata L.R. Puglia n. 28/2006, così come disposto dal Regolamento Regionale
n.31 del 2009.
L’aggiudicatario si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro precedentemente indicati vincolano l’aggiudicatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutta la validità del contratto.
L’aggiudicatario si impegna ed obbliga, altresì, al pieno e totale rispetto delle leggi e delle norme in vigore, inerenti agli obblighi di cui al presente articolo, anche se non espressamente indicate e citate.
Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la Regione Puglia effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato a favore del soggetto aggiudicatario per l’esecuzione del presente contratto e procederà, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia fideiussoria.
ART.14
OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La ditta aggiudicataria si impegna a rispettare, a pena di nullità del contratto di affidamento, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e 1456 del codice civile, il presente contratto dovrà considerarsi risolto qualora la ditta aggiudicataria esegua le transazioni relative al presente contratto senza avvalersi di banche o della società Poste italiane.
Il conto corrente dedicato del ditta aggiudicataria presso il quale la Committente effettuerà i pagamenti relativi al presente appalto CIG [………….] è il seguente :
………………, presso la Banca …………………
Le persone delegate a operare sul suddetto conto corrente sono:
- Sig. ………………..codice fiscale ………………..
- Sig. ………………..codice fiscale ………………..
L’appaltatore, inoltre, si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di Bari della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 15
RECESSO
La Regione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se siano già iniziate le relative prestazioni, qualora intervengano provvedimenti o circostanze che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto stesso e/o ne rendano impossibile la continuazione.
Tale facoltà viene esercitata mediante invio, da parte dell'Amministrazione, di apposita comunicazione scritta a mezzo di raccomandata a/r.
Il recesso non ha effetto prima che siano decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione prevista dal comma precedente.
Dalla data di efficacia del recesso l’appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Amministrazione appaltante.
La Regione Puglia, qualora intenda avvalersi della facoltà di recedere dal contratto, si obbliga a pagare all'appaltatore unicamente le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso e le spese sostenute alla data di comunicazione
dello stesso, restando esclusa ogni altra eventuale pretesa risarcitoria, e qualsiasi ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.
ART.16
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il soggetto aggiudicatario è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte.
Nel caso in cui l'esecuzione delle obbligazioni e prestazioni cui il soggetto aggiudicatario si impegna non corrispondano esattamente a quanto convenuto o comunque nel caso di esecuzione irregolare del servizio, l'Amministrazione aggiudicatrice avrà facoltà di risolvere il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
In ogni caso costituirà motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, l'inadempienza, anche di una soltanto delle obbligazioni, nei seguenti casi:
i. non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;
ii. accertata non conformità delle risorse umane e dei mezzi ed attrezzature utilizzati per l’esecuzione del contratto rispetto a quelli proposti in sede di gara;
iii. frode o la grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
iv. perdita dei requisiti minimi previsti nel disciplinare di gara per l’affidamento dei servizi oggetto del presente appalto;
v. subappalto di qualsiasi parte delle prestazioni richieste per la realizzazione delle iniziative promozionali previste, non preventivamente autorizzato o comunque in difformità a quanto previsto dal Disciplinare di gara;
vi. fallimento, messa in liquidazione od apertura di altra procedura concorsuale;
vii. mancato rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali nei confronti del personale dipendente;
viii. mancato rispetto, definitivamente accertato, dei contratti collettivi;
ix. accertata consapevolezza di evasione fiscale e frode;
x. cessione del contratto;
xi. cessione di azienda, trasformazione, fusione o scissione, ove non sia documentato in capo al cessionario ovvero al soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, il possesso dei necessari requisiti;
xii. transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.;
xiii.esito negativo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
xiv.ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione del contratto.
L’Amministrazione potrà, inoltre, recedere dal contratto negli ulteriori seguenti casi:
- per motivi di pubblico interesse;
- in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile.
La risoluzione del contratto di cui alle clausole risolutive succitate diventerà operativa a seguito di specifica comunicazione che l'Amministrazione aggiudicatrice darà per iscritto al soggetto aggiudicatario, tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
La risoluzione dà diritto all'Amministrazione aggiudicatrice di rivalersi su eventuali crediti del soggetto aggiudicatario nonché sulla garanzia prestata a titolo di cauzione definitiva.
La risoluzione dà altresì all'Amministrazione il diritto di affidare a terzi l'esecuzione dei servizi, in danno al soggetto aggiudicatario, con addebito ad essa di eventuali costi aggiuntivi sostenuti dall'Amministrazione aggiudicatrice rispetto a quanto previsto.
ART.17
RISERVATEZZA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati personali, in vigore dal 1 gennaio 2004, si informano i soggetti proponenti che i dati e le informazioni acquisiti in sede di gara saranno utilizzati dall’Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente ai fini della conduzione della gara e della selezione dell’aggiudicatario, garantendone l’assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento con i sistemi informatici.
Responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del procedimento di gara.
ART.18
CAUZIONE
A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, si dà atto che l’appaltatore ha prestato cauzione definitiva di € ……… a mezzo polizza fidejussoria n. , rilasciata da con sede .
Tale cauzione definitiva resterà vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata espressamente dalla Regione, nella persona del R.U.P., una volta definite tutte le ragioni di credito e debito tra le parti.
In caso di prelevamento di somme dal deposito cauzionale, a titolo di penalità o risarcimento del danno per inadempimento, l’appaltatore è tenuto al reintegro della cauzione sino alla concorrenza dell’importo originario. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’istituto.
ART.19
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ fatto espresso divieto all’appaltatore di cedere in tutto o in parte il contratto, nonché di affidarne l’esecuzione totale a soggetti terzi.
Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione che interessano l’Aggiudicatario, si applicherà l’articolo 116 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163.
ART.20
RINVIO A NORME
Per quanto non previsto nel presente Capitolato Tecnico e d’Oneri si rimanda a tutto quanto previsto nel Bando di gara, nonché al codice civile ed alle norme vigenti in materia di Amministrazione del Patrimonio, di Contabilità Generale dello Stato ed Appalti Pubblici di Servizi.
ART. 21
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Nel caso dovessero insorgere delle controversie, le parti convengono che il Foro competente ed esclusivo è quello di Bari.
ART. 22
DOMICILIO DELL’APPALTATORE
Il concorrente aggiudicatario dovrà indicare il proprio domicilio per tutta la durata dell’appalto. La Regione indirizzerà a tale domicilio ogni sua richiesta, comunicazione, o quanto altro possa occorrere durante lo svolgimento del servizio.
ART. 23 SPESE DELL’APPALTO
Tutte le spese di contratto, bolli, imposta di registro ecc., sono a carico esclusivo dell’aggiudicatario senza diritto di rivalsa.