Convenzione tra AGRI.BI e STUDIO MEDICO/MEDICO COMPETENTE in materia di sorveglianza sanitaria
Convenzione tra XXXX.XX e STUDIO MEDICO/MEDICO COMPETENTE in materia di sorveglianza sanitaria
In materia di sorveglianza sanitaria per i lavoratori a tempo determinato e stagionali del settore agricolo, e limitatamente a lavorazioni generiche semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali, di cui all’art. 3 comma 13-ter del D. Lgs 81/08 e s.m., si intende rendere operativo quanto indicato dal Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 art. 78, 2-sexies, 2-septies, 2-octies, 2-novies e convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020, recependo la possibilità da parte degli enti bilaterali del settore agricolo di “adottare iniziative , anche utilizzando lo strumento della convenzione, finalizzate a favorire l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”,
tra XXXX.XX Ente Bilaterale per l’Agricoltura Veronese e STUDIO MEDICO/MEDICO COMPETENTE, si conviene quanto segue
1 XXXX.XX. e STUDIO MEDICO/MEDICO COMPETENTE si accordano sulle attività da svolgere al fine di sottoporre a visita medica i lavoratori a tempo determinato e stagionali di cui all’art. 3 comma 13- ter del D.lgs. 00/00 x x.x. xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx;
2 STUDIO MEDICO/MEDICO COMPETENTE, per mezzo di medici competenti di cui/avente i titoli e requisiti previsti all’art. 38 del D.Lgs. 81/08 e s.m., sottopone a visita medica preventiva i soggetti di cui al punto 1
3 STUDIO MEDICO/MEDICO COMPETENTE riceve delle Aziende la dichiarazione di adesione alla convenzione (Allegato A) nella quale è espressamente dichiarato che i lavoratori da sottoporre a visita medica:
a) sono esposti al rischio specifico da Movimentazione Manuale dei Carichi e nei mesi estivi a condizioni di microclima caldo severo;
b) sono regolarmente assunti come operai agricoli a tempo determinato o stagionali;
c) svolgono lavorazioni generiche semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali.
4 La visita medica deve essere in particolare mirata all’idoneità per il rischio biomeccanico alla colonna vertebrale e agli arti superiori e all’individuazione di patologie allergiche, oltre che valutare lo stato di vaccinazione antitetanica; devono essere tenute in particolare considerazione le possibili condizioni climatiche sfavorevoli, la fatica fisica, le patologie polmonari e cardiovascolari le posture incongrue, la movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza, ecc.
5 La visita medica ha validità annuale, come previsto dal Decreto Legge n. 18 all’art.78 2- septies e consente al lavoratore idoneo di prestare la propria attività presso altre imprese agricole, per lavorazioni che presentano i medesimi rischi, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici.
6 L’effettuazione e l’esito della visita medica devono risultare da apposita certificazione, ai sensi del DL n. 18 del 17 marzo 2020, che deve essere consegnata direttamente al lavoratore dal medico,
unitamente alla cartella sanitaria individuale e di rischio, secondo il modello del D.lgs. 81/08 (Allegato 3A). Il datore di lavoro è tenuto ad acquisire copia dell’idoneità.
7 Il medico competente incaricato dallo studio medico di effettuare la sorveglianza sanitaria, per i lavoratori a cui si fa riferimento nei punti precedenti, non sarà nominato medico competente dell’Azienda e non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro, in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. Il giudizio di idoneità emesso dal medico competente produce i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati con Xxxx.Xx., che siano in grado di dimostrare il possesso dei requisiti richiesti nella dichiarazione di adesione.
8 Lo studio medico invierà ad Agribi al termine del semestre (1° semestre 01/07/2022 al 31/12/2022 e 2° semestre 1/01/2023 al 30/06/2023) le dichiarazioni di adesione da parte delle aziende (Allegato A) e il totale dei lavoratori sottoposti a visita medica.
9 Xxxx.Xx. si impegna a favorire la corretta informazione in materia di sorveglianza sanitaria e a promuovere le misure preventive anche con incentivi economici a favore delle aziende agricole: le aziende aderenti alla bilateralità potranno chiedere ad Xxxx.Xx. un rimborso pari a 30 euro per lavoratore visitato, limitatamente al budget stabilito dall’Ente per l’esercizio in corso (semestre).
10 Xxxx.Xx. mette a disposizione l’elenco degli studi medici convenzionati il quale sarà consultabile dal sito di Xxxx.Xx. (xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx).
11 La presente convenzione ha validità di 1 anno con proroga implicita; la disdetta tra le parti deve essere comunicata tramite posta elettronica certificata (PEC), con almeno 3 mesi di preavviso.
12 Con la sottoscrizione del presente accordo si attesta l’avvenuta presa visione della normativa privacy allegata.
Verona, | |
XXXX.XX Ente bilaterale per l’agricoltura Veronese Il Presidente | STUDIO MEDICO/MEDICO COMPETENTE |
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PRESA VISIONE/CONSENSO
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