CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Allegato 1 alla Deliberazione n. 241 del 24.03.2022
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 9, DEL D. LGS. 50/2016 S.M.I. PER L’ ACQUISIZIONE DI SERVIZI REALIZZATIVI E AGGIUNTIVI PER L’INGEGNERIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL PORTALE WEB “PROFILO TERRITORIALE DI SALUTE” FINALIZZATO ALLA DIVULGAZIONE DI INFORMAZIONI SANITARIE, DEMOGRAFICHE, EPIDEMIOLOGICHE E SUI PROFILI DI SALUTE DELLA POPOLAZIONE DI ATS CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO.
Il Responsabile del Procedimento: Avv. Xxxxxxxxx Xxxx
Incaricato dell’Istruttoria: Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Codice identificativo Gara (CIG) n. 91479528CC
UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE
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Sommario
Articolo 1 – Oggetto dell’appalto 3
Articolo 2 – Durata e Piano di Fornitura 3
Articolo 3 - Importo dell’appalto 4
Articolo 4 – Proprietà intellettuale 5
Articolo 5 – Avvio delle prestazioni in pendenza di stipulazione del contratto 5
Articolo 6 – Invariabilità dei prezzi 5
Articolo 7 – Obblighi dell’aggiudicatario 6
Articolo 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari 7
Articolo 9 – Fatturazione e pagamenti 7
Articolo 10 - Coperture assicurative 11
Articolo 11 – Rapporti con la Agenzia 12
Articolo 12 – Direttore dell’Esecuzione del Contratto e referente dell’aggiudicatario 12
Articolo 13 – Garanzia definitiva 13
Articolo 14 - Cessione dei crediti derivanti dal Contratto – Subappalto – Sospensione 14
Articolo 15 – Sicurezza sul lavoro 14
Articolo 16 - Indicatori di qualità, SLA e Penali 15
Articolo 17 – Risoluzione del contratto 23
Articolo 18 - Ipotesi di recesso 26
Articolo 19 - Clausola T&T per la Trasparenza e Tracciabilità 27
Articolo 20 – Codice del Comportamento, Piano Anticorruzione Patto di Integrità in materia di contratti pubblici Regionali e divieto di pantouflage 28
Articolo 21 – Conflitto di interesse 28
Articolo 22 – Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni 29
Articolo 23 – Trattamento dati personali 30
Articolo 24 – Diritti di privativa industriale 32
Articolo 25 – Stipulazione del contratto 32
Articolo 26 - Foro competente 33
Articolo 27 – Revisione dei prezzi 33
Articolo 28 – Avvertenze generali e disposizioni finali 34
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CAPO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 – Oggetto dell’appalto
Oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto (di seguito anche CSA) è l’acquisizione di servizi realizzativi e aggiuntivi per l’ingegnerizzazione e manutenzione del Portale Web “Profilo Territoriale di Salute” finalizzato alla divulgazione di informazioni sanitarie, demografiche, epidemiologiche e sui profili di salute della popolazione di ATS della Città metropolitana di Milano.
L’aggiudicatario deve garantire anche i servizi professionali legati all’attività di un giornalista scientifico in
grado di comunicare utilizzando un approccio user-oriented alla comunicazione di dati statistico-scientifici.
Tutti i punti del presente Capitolato Speciale d’Appalto saranno recepiti integralmente nel Contratto d’Appalto che verrà stipulato con l’operatore economico aggiudicatario e l’Amministrazione dopo l’espletamento delle operazioni di gara e l’aggiudicazione della stessa.
Le prestazioni oggetto del presente CSA sono dettagliatamente descritte nel documento denominato Capitolato Tecnico, parte integrante e sostanziale del presente Capitolato. Pertanto, non saranno accettate richieste di integrazioni/variazioni al Contratto d’Appalto, volte a stralciare le condizioni minime essenziali presenti nello Schema Contratto, allegato alla documentazione di gara.
Articolo 2 – Durata e Piano di Fornitura
La durata del servizio viene stabilita in 60 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
A seguito della sottoscrizione del Contratto d’Appalto, l’aggiudicatario dovrà avviare tutte le attività e operazioni in modo da garantire la consegna della soluzione applicativa in tutte le parti specificate nel Capitolato Tecnico, entro 90 giorni naturali e consecutivi.
Una volta rilasciato il sistema in esercizio, l’ATS si riserva la facoltà di monitorare il corretto funzionamento del sistema in produzione per un per periodo di due mesi (fase di avvio) per valutare l’affidabilità e la maturità del software del portale.
La durata del servizio di assistenza parte dalla data di avvio del sistema in produzione fino alla decorrenza dei 60 mesi del contratto.
La non osservanza di tale tempistica può determinare l’applicazione delle penali previste al successivo art.
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16 e/o l’eventuale risoluzione del contratto.
A partire dalla data di sottoscrizione del contratto, l’aggiudicatario dovrà provvedere alla fornitura dei certificati digitali relativi a tutti gli ambienti operativi previsti (sviluppo, collaudo, produzione) per il sistema informativo ed erogare i relativi servizi di cloud hosting necessari per avviare le attività di sviluppo, collaudo e messa in esercizio del sistema attraverso una infrastruttura SaaS che garantisca all’ ATS della Città Metropolitana di Milano la disponibilità di almeno due ambienti operativi indipendenti (collaudo, produzione).
Il servizio di manutenzione correttiva comprende un periodo di garanzia di 12 mesi a partire dalla data di avvio del sistema in produzione; il servizio di manutenzione correttiva proseguirà, dopo il periodo di garanzia per i successivi 48 mesi e comunque fino alla decorrenza dei 60 mesi del contratto.
Alla scadenza del contratto l’aggiudicatario sarà tenuto a garantire all’ATS della Città Metropolitana di Milano un adeguato passaggio di consegne al fornitore subentrante. Le stesse modalità dovranno essere assicurate dall’aggiudicatario in caso di eventuale conclusione anticipata della fornitura. Si sottolinea che l’affiancamento dell’aggiudicatario al fornitore subentrante dovrà riguardare, in particolare, il trasferimento della base dati nel futuro ambiente operativo, in modo da rendere più efficace l’avvio del nuovo contratto d’appalto; per lo svolgimento di queste attività, l’aggiudicatario non potrà imputare alcun costo all’ ATS della Città Metropolitana di Milano in quanto già ricompresi nel contratto.
In generale, in linea con quanto previsto dalla normativa e dalle Linee Guida AgID, l’aggiudicatario sarà tenuto a garantire, in ogni momento e senza oneri per l’Amministrazione, l’export dell’intera base dati, in un formato standard, aperto e documentato (attraverso metadata).
Con particolare riferimento alle circolari AgID n. 2 e n. 3 del 9 aprile 2018 e relativi allegati (fare riferimento al Capitolo Tecnico “Riferimenti documentali e normativi”), l’aggiudicatario dovrà consentire la migrazione del servizio verso un altro gestore SaaS con conseguente eliminazione permanente dei dati di ATS dai propri archivi al termine del contratto.
Articolo 3 - Importo dell’appalto
L'importo posto a base d’asta è pari a € 159.600,00 (Iva esclusa).
È facoltà dell’Amministrazione provvedere, in caso di provata impossibilità a svolgere le prestazioni richieste, ad approvvigionarsi sul libero mercato, in deroga alle condizioni e agli impegni del contratto, senza che dall’aggiudicatario possa essere avanzata pretesa di indennizzo di qualsiasi tipo e fatta salva la facoltà
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dell’Amministrazione di risolvere il contratto e di richiedere il risarcimento di ogni eventuale danno subito o
maggiore onere sostenuto.
Articolo 4 – Proprietà intellettuale
Il sistema informativo oggetto del presente Capitolato, comprensivo di tutto il codice sorgente e delle relative personalizzazioni, della base dati e della relativa documentazione tecnica e di esercizio, unitamente a tutte le successive modifiche (correttive e/o evolutive e/o migliorative) che verranno introdotte dall’aggiudicatario, dovranno intendersi di proprietà intellettuale di ATS della Città Metropolitana di Milano.
Si evidenzia che, al termine del Contratto, tutto il codice sorgente del Portale Salute (“Accesso alle Prestazioni Sanitarie”, “Stato di Salute della Popolazione” e nuova Sezione “Profili territoriali di Salute”) dovrà intendersi di proprietà intellettuale di ATS.
Al termine del periodo contrattuale, l’Amministrazione dovrà poter gestire l’acquisizione del solo servizio di
assistenza e manutenzione attraverso procedure acquisitive aperte in linea con la normativa vigente.
L’ATS della Città Metropolitana di Milano avrà la possibilità di cedere in riuso il software inclusivo delle eventuali personalizzazioni ad altri Enti pubblici che lo dovessero richiedere. La stessa soluzione software potrà essere segnalata ad AgID per essere resa disponibile in modalità open source sul repository Developers Italia. A questo proposito, fare riferimento alle linee guida di XxXX, riportate nel Capitolo tecnico “Riferimenti documentali e normativi”.
Articolo 5 – Avvio delle prestazioni in pendenza di stipulazione del contratto
L’Amministrazione si riserva nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l’avvio della prestazione contrattuale con l’emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all’art. 13 del presente CSA e salvo diverse indicazioni che verranno comunicate dall’Amministrazione medesima.
Articolo 6 – Invariabilità dei prezzi
Il prezzo offerto, risultante dall’aggiudicazione della presente procedura, si intende:
- fisso ed invariabile per l’intera durata dell’appalto, salvo diverse disposizioni di legge e salvo quanto previsto all’art. 27 del presente Capitolato;
- offerto ed accettato dall’aggiudicatario in base a calcoli di propria convenienza e a proprio rischio;
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- comprensivo di quanto richiesto dal presente Capitolato, comprensivo di allegati, e quanto proposto dall’aggiudicatario in sede di offerta e, comunque, di ogni prestazione necessaria per l’esatto adempimento contrattuale, XXX xxxxxxx.
Articolo 7 – Obblighi dell’aggiudicatario
L’aggiudicatario deve munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi prescritti dalla legge e dai regolamenti.
L’ aggiudicatario si obbliga a:
1. garantire l’adempimento di tutte le clausole riportate nel presente Capitolato e nel Capitolato Tecnico;
2. consegnare la soluzione applicativa in tutte le parti descritte nel Capitolato Tecnico entro 90 giorni
naturali e consecutivi;
3. provvedere alla fornitura dei certificati digitali relativi a tutti gli ambienti operativi previsti (sviluppo, collaudo, produzione) per il sistema informativo ed erogare i relativi servizi di cloud hosting necessari per avviare le attività di sviluppo, collaudo e messa in esercizio del sistema attraverso una infrastruttura SaaS che garantisca ad ATS la disponibilità di almeno due ambienti operativi indipendenti (collaudo, produzione).
4. garantire, in ogni momento e senza oneri per l’amministrazione, l’export dell’intera base dati, in un
formato standard, aperto e documentato (attraverso metadata).
5. consentire la migrazione del servizio verso un altro gestore SaaS con conseguente eliminazione permanente dei dati ATS dai propri archivi al termine del contratto.
6. rispettare la normativa contrattuale e regolamentare del lavoro, della sicurezza sui luoghi di lavoro per tutto il personale a vario titolo impiegato;
7. retribuire il personale:
- dipendente in misura non inferiore a quella stabilita nel CCNL di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competente;
- Libero Professionale con compensi liberamente determinati dalla contrattazione individuale (contrattazione diretta tra operatori a rapporto Libero Professionale e Xxxxx aggiudicataria) – con obbligo di deposito, prima dell’utilizzazione, del contratto individuale.
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Sulla base dei dettami normativi sanciti dall’art. 34, co. 35 del D.L. n. 179/2012 (convertito con modificazioni nella Legge 221/2012) nonché dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. sono a carico dell’aggiudicatario le spese per le pubblicazioni, da rimborsare alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, su richiesta della medesima.
Articolo 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari
L’aggiudicatario, ai fini di quanto previsto dalla L. 136/2010:
o assume l’obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso le banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche su cui verranno appoggiati tutti i movimenti relativi alla gestione del presente contratto;
o si obbliga, a pena di nullità assoluta, a fare inserire nei contratti eventualmente stipulati con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi o forniture oggetto del presente Capitolato, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge;
o si impegna a dare immediata comunicazione all’ATS ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia di inadempimento della propria controparte/subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Inoltre, l’aggiudicatario dovrà essere dotato di attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici previsti in materia di fatturazione elettronica, o, in alternativa, deve conferire specifico mandato ad un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 5, D.M. 55/2013.
Articolo 9 – Fatturazione e pagamenti
§ 9.1 Fatturazione
Le prestazioni, rese nei modi prescritti dagli atti di gara, saranno oggetto di fatturazione da parte dell’aggiudicatario come di seguito dettagliato:
1. Servizi di sviluppo e personalizzazione delle funzionalità descritte nel Capitolato Tecnico da pagarsi
“a corpo”. Tale quota verrà riconosciuta:
a. una parte (il 50% di tale quota) a corpo, dopo il collaudo e rilascio in produzione della Fase 1 (art. 2.3 del Capitolato tecnico);
b. la quota rimanente (l’altro 50%) a corpo, dopo il collaudo e rilascio in produzione della Fase
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2 (art. 2.3 del Capitolato tecnico);
2. Servizi una tantum di formazione utenti da pagarsi “a corpo”.
3. Servizi di assistenza e manutenzione da fatturarsi periodicamente con canone trimestrale dopo il collaudo e rilascio in produzione.
4. Servizi di manutenzione evolutiva da pagarsi “a consumo” dopo il collaudo e rilascio in produzione
delle modifiche evolutive effettuate.
5. Servizio di cloud hosting per tutta la durata contrattuale da fatturarsi periodicamente con canone trimestrale dopo il collaudo e rilascio in produzione.
6. Servizi specialistici di professionista della comunicazione (giornalista scientifico inscritto all’Albo dei Giornalisti) da pagarsi “a consumo”, a partire dal rilascio in produzione del portale di epidemiologia.
L’aggiudicatario invierà esclusivamente fattura elettronica riportante il numero e la data dell’ordinativo nel rispetto delle specifiche tecniche riportate nel Decreto 3 aprile 2013, n. 55 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il mancato adeguamento alla normativa suindicata impedisce di procedere a qualsiasi pagamento, anche parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico e che, in tal caso, non saranno riconosciuti interessi per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica. Il mancato adeguamento alla normativa su indicata costituisce inadempimento contrattuale.
Al fine di consentire la corretta intestazione delle fatture elettroniche, si riporta, di seguito, il Codice Univoco ufficio, già attivo e consultabile anche all’interno dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx):
ATS della Città Metropolitana di Milano
Denominazione Ente: ATS della Città Metropolitana di Milano Sede legale: Corso Italia, 52 – 00000 Xxxxxx
Codice Fiscale: 09320520969
Partita IVA: 09320520969
Codice IPA: atsmetmi
Dovrà, in ogni caso, essere periodicamente consultato il sito web xxx.xxxxxxxx.xxx.xx per verificare eventuali aggiornamenti o modificazioni del codice univoco.
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Ai sensi del richiamato art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso l’ATS della Città Metropolitana di Milano devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) 91479528CC.
Ai sensi dell’art. 25, co. 3, D.L. 66/2014, l’ATS non procederà al pagamento di fatture elettroniche che non
riportino il codice CIG, come previsto dal richiamato art. 25, co. 2, D.L. 66/2014.
Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, Regione Lombardia ha raccomandato la presenza di talune informazioni necessarie a favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali.
Le informazioni obbligatorie sono le seguenti:
- Codice Identificativo Gara (C.I.G.) sopra riportato;
- eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge.
- tutti i dati relativi al pagamento;
- data e numero d’ordine d’acquisto (associato a ciascuna riga fattura);
- totale documento;
- codice fiscale del cedente;
- ogni altra indicazione utile.
- in generale, il medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso.
In mancanza delle informazioni sopra descritte, le fatture saranno rifiutate dall’Amministrazione.
Il pagamento dei corrispettivi convenuti sarà effettuato dall’Amministrazione entro 30 giorni dalla verifica di regolare esecuzione del contratto a cura del competente servizio dell’Agenzia. Tale verifica sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’Amministrazione non procederà comunque alla liquidazione di fatture anticipate ed emesse prima dell’erogazione del servizio/fornitura.
L’Amministrazione provvederà a respingere la fattura qualora:
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- non sia indicato chiaramente il numero di ordinativo e il codice CIG;
- non sia inoltrata nei modi sopra indicati e manchi degli elementi essenziali richiesti;
- non sia regolare dal punto di vista fiscale;
- le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
- risultino non conformità tra la fornitura consegnata e quanto richiesto;
- non risulti corredata, in allegato, di eventuale documentazione richiesta.
Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti relativi all’appalto verranno effettuati con lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e registrati sul conto corrente dedicato dell’aggiudicatario.
Eventuali ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da parte dell’aggiudicatario, comporteranno la sospensione della procedura di liquidazione delle fatture da parte dell’ATS.
L’aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.
In caso di eventuale ritardato pagamento, il saggio degli interessi moratori è determinato ai sensi della D. Lgs. 231/2002, testo vigente.
Il pagamento si intenderà avvenuto alla data dell’emissione dell’ordinativo di pagamento e gli interessi di
moratoria decorreranno da tale data.
Per provvedere al pagamento l’ATS dovrà essere in possesso di un D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), acquisito d’ufficio, da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL da parte dell’aggiudicatario.
Qualora il D.U.R.C. dell’aggiudicatario evidenzi irregolarità, l’ATS sarà tenuta all’osservanza di quanto disposto dal DPR 207/2010 e dalle indicazioni fornite dagli enti previdenziali interessati.
In relazione a tali irregolarità, l’aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per l’eventuale sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.
Il nuovo obbligo normativo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205 del 27.12.2017, art. 1, comma 414) stabilisce che tutti gli ordini di acquisto della pubblica amministrazione dovranno essere effettuati esclusivamente in formato elettronico e trasmessi per il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordinativi di acquisto (NSO).
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L’architettura del sistema NSO è stata realizzata utilizzando l’infrastruttura, già esistente, del Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche (SdI) e dialogherà con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici gestita da ANAC, per la verifica della corretta indicazione del CIG assegnato al Contratto, nonché con il sistema SIOPE+ e la Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC).
Con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 07.12.2018 sono state approvate le regole tecniche e le linee guida concernenti la gestione degli ordinativi elettronici degli enti e aziende del SSN, pubblicate sul sito della Ragioneria Generale dello Stato MEF.
Con Decreto del MEF del 27 dicembre 2019, è stata fissata nella data del 01.02.2020 la decorrenza dell’obbligatorietà, per le aziende pubbliche del SSN, dell’ordinativo elettronico per la fornitura di beni sanitari e non sanitari ed è stato stabilito il termine del 01.01.2021 per gli ordini elettronici relativi agli acquisti di servizi sanitari e non sanitari.
Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il sito aziendale al seguente indirizzo: xxxxx://xxx.xxx- xxxxxx.xx/xxxxxxx/Xxx/Xxxxx-xx-xxxx/Xxxx-xx-Xxxxxxxxxxx-xxxxx-Xxxxxx-XXX.
Articolo 10 - Coperture assicurative
È a carico dell’aggiudicatario la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero dell’ATS e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse, in qualsiasi momento, derivare alle persone e alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell’esecuzione del contratto.
È, pertanto, responsabile nei confronti dell’Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all’esecuzione del contratto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall’operato di eventuali subappaltatori.
È fatto obbligo al prestatore del servizio di mantenere la Stazione Appaltante sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.
L’aggiudicatario dovrà stipulare, con primaria Compagnia di Assicurazioni, una polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, con un massimale unico non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni/00 euro) per sinistro, con il limite, relativamente alla garanzia RCO, di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00 euro) per persona infortunata, riportante una descrizione del
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rischio coerente con l’oggetto dell’appalto e con validità non inferiore alla durata del servizio. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’operatore economico potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.
Eventuali franchigie e/o scoperti previsti dalle condizioni di polizza non saranno mai opponibili a terzi.
Resta comunque ferma la responsabilità dell’aggiudicatario per i danni non coperti dall’assicurazione e per
quelli eccedenti il massimale assicurativo.
Copia della polizza, specifica o appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all’ATS della Città Metropolitana di Milano, prima della sottoscrizione del contratto, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest’ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.
Articolo 11 – Rapporti con la Agenzia
L’aggiudicatario, in seguito alla stipulazione del contratto, diverrà l’unico interlocutore dell’Amministrazione per la gestione del contratto, cui conseguentemente indirizzerà ogni eventuale comunicazione, doglianza, pretesa o contestazioni di inadempienza.
Nel caso di azienda consortile o Associazione Temporanea di Imprese, il Consorzio o l’Azienda capofila sono i responsabili e gli interlocutori nei confronti dell’Amministrazione anche nel caso di eventuali inadempimenti delle società consorziate o associate, ferma la solidale responsabilità delle società responsabili dei singoli servizi.
Articolo 12 – Direttore dell’Esecuzione del Contratto e referente dell’aggiudicatario
L’Amministrazione nominerà un Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), che provvederà al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stesso, assicurandone la regolare esecuzione e verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti di gara, del Capitolato Tecnico e dell’offerta tecnico-qualitativa prodotta dall’aggiudicatario in sede di partecipazione alla procedura.
Ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il DEC, nel periodo di vigenza contrattuale, verificherà la conformità delle prestazioni rese dall’aggiudicatario alle condizioni tecniche ed economiche stabilite nel Contratto d’Appalto.
Le attività di controllo e monitoraggio realizzata dal DEC, saranno, in particolare, tese ad appurare che le condizioni contrattuali siano pienamente rispettate dall’aggiudicatario, sia con riferimento ai livelli di servizi
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minimi, sia con riferimento a ciascuna prestazione rese in termini:
− di qualità del servizio (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi e normativi richiesti nel contratto e/o nel capitolato);
− di rispetto dei tempi e delle modalità di esecuzione del servizio;
− di rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
− di rispetto della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi;
− di rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori da parte dell’aggiudicatario;
L’aggiudicatario dovrà comunicare, prima della stipula contrattuale, il nominativo ed il recapito telefonico
di un proprio referente che sarà referente di tutte le prestazioni contrattuali.
Articolo 13 – Garanzia definitiva
L’aggiudicatario dovrà costituire cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Tale cauzione dovrà essere posta a garanzia della buona esecuzione del contratto concluso e del
risarcimento di danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni medesime.
L’importo della suddetta cauzione verrà comunicato dall’Amministrazione all’aggiudicatario contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione.
La cauzione verrà costituita, in favore dell’ATS Città Metropolitana di Milano, in una delle seguenti forme:
1. quietanza del versamento oppure fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, in originale, valida per tutto il periodo contrattuale più almeno 60 (sessanta) giorni dal termine dello stesso - secondo i modelli di cui al D.M. 31/2018;
2. ricevuta di versamento in contanti a favore dell’ATS della Città Metropolitana di Milano con le seguenti modalità. La normativa vigente (Decreto Semplificazione, D.L. 16/7/2020 n. 76) stabilisce che, con decorrenza 01/03/2021, l’unica modalità di pagamento verso la Pubblica Amministrazione deve essere il PagoPA. A tal fine, sul nostro Portale Istituzionale dell’ATS della Città Metropolitana di Milano è stata inserita una pagina dedicata che porterà alla seguente sezione del sito web di Regione Lombardia dedicato ai pagamenti verso ATS Milano: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxXxxx.xxxx?xxxxXxXxxxxxxXXXXXXXX&xxxxxxxxX
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rl. In questa pagina, la società potrà scegliere il tipo di pagamento spontaneo (depositi cauzionali) e procedere al pagamento con PagoPA, ottenendo la ricevuta.
La cauzione deve riportare la seguente causale: Cauzione definitiva per l’acquisizione di servizi realizzativi e servizi aggiuntivi per l’ingegnerizzazione e manutenzione del portale web “profilo territoriale di salute” finalizzato alla divulgazione di informazioni sanitarie, demografiche, epidemiologiche e sui profili di salute della popolazione di ATS della Città metropolitana di Milano. La cauzione definitiva, per essere ritenuta valida, deve contenere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la relativa operatività, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’ATS della Città Metropolitana di Milano.
L’importo della garanzia ridoto del 50% per l’aggiudicatario a cui venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’aggiudicatario dovrà segnalare, in sede di stipulazione del contratto, il possesso del requisito, producendo la documentazione necessaria alla comprova del requisito.
Articolo 14 - Cessione dei crediti derivanti dal Contratto – Subappalto – Sospensione
La cessione dei crediti derivanti dal contratto è regolata dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i..
Per quanto concerne il subappalto, questo si intende sottoposto alle condizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i..
La cessione dei crediti o il subappalto realizzati in maniera non conforme ai predetti articoli di legge potranno comportare la risoluzione del contratto con addebito di ogni onere a carico dell’aggiudicatario, salvo il risarcimento di ogni danno.
La sospensione, parziale o totale, delle prestazioni è regolata dall’art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Articolo 15 – Sicurezza sul lavoro
Ai sensi del comma 3 bis dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, non è applicabile la disciplina in materia di
DUVRI per l’espletamento delle attività oggetto del presente CSA, in quanto trattasi di servizio di natura
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intellettuale.
L’operatore economico, nell’esecuzione del contratto, si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, assumendo la responsabilità per l’attuazione degli obblighi giuridici di propria competenza. A tale fine l’aggiudicatario deve dichiarare di aver provveduto ad analizzare, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, i rischi generali e particolari connessi allo svolgimento delle attività di propria competenza e di aver individuato le misure a tutela necessarie. I rischi specifici dell’attività oggetto dell’appalto eventualmente presenti o che dovessero insorgere, sono, a norma di legge, soggetti al controllo e gestione da parte dell’aggiudicatario.
L’ATS della Città Metropolitana di Milano, in qualità di Datore di Lavoro Committente, è tenuta ad adempiere agli obblighi di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008. Pertanto, qualora l’aggiudicatario, nel corso di esecuzione del contratto, rilevasse rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, potrà presentare proposta di stesura del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze). Se tale proposta venisse valutata positivamente, l’ATS procederà ad elaborare tale documento, che sarà allegato al contratto d’appalto. In nessun caso le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza esplicitata all’atto di presentazione dell’offerta.
Ai sensi dell’art. 26, comma 6, del D. Lgs n. 81/08 e s.m.i. l’aggiudicatario dovrà analizzare i rischi generali e particolari connessi allo svolgimento della fornitura ed alle attività di propria competenza, individuando ed attuando tutte le misure di tutela necessarie.
L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.
Articolo 16 - Indicatori di qualità, SLA e Penali
Di seguito sono descritti gli indicatori di qualità e gli SLA previsti per misurare i diversi servizi che saranno ricompresi nel contratto, dal rispetto delle scadenze contrattuali (piano della qualità, predisposizione ambienti, date di rilascio del software in produzione, attività di subentro, etc), alla Quality Assurance (indici di difettosità in fase di collaudo), ai servizi di manutenzione (correttiva, evolutiva, normativa) e all’assistenza e gestione applicativa.
RSCT - Rispetto di una scadenza contrattuale
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
L’indicatore di qualità RSCT misura il rispetto delle scadenze temporali derivanti dalla documentazione contrattuale, inclusa l’offerta tecnica dell’aggiudicatario e/o pianificate in un piano di lavoro approvato. Il requisito si applica anche per le eventuali attività di manutenzione evolutiva.
Ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ad una scadenza contrattuale determina l’applicazione di una penale pari all’1‰ dell’importo totale previsto dal contratto. La giornata lavorativa dura dalle 9 alle 18 dei giorni feriali, dal lunedì al venerdì. Il criterio in parola si applica anche per le eventuali attività di manutenzione evolutiva.
Caratteristica | Efficienza | Sotto caratteristica | Prestazioni temporali |
Aspetto da valutare | Rispetto di una scadenza contrattuale | ||
Unità di misura | Xxxxxx lavorativi | Fonte dati | Documenti di pianificazione |
Periodo di riferimento | Durata contratto | Frequenza di misurazione | Ad evento |
Dati da rilevare | Per ciascuna scadenza vanno rilevati - Data prevista (data_prev) di una scadenza contrattuale - Data effettiva (data_eff) dell’evento contrattuale | ||
Regole di campionamento | Nessuna | ||
Formula | RSCT = data_eff – data_prev | ||
Regole di arrotondamento | Nessuna | ||
Valore di soglia | RSCT <= 0 | ||
Azioni contrattuali | Ogni giorno lavorativo di ritardo (RSCT > 0) determina la penale “Slittamento di una scadenza contrattuale” pari all’1‰ contrattuale. | ||
Eccezioni | Nessuna |
TNCO – Tasso di casi di test eseguiti in collaudo con esito negativo
L’aggiudicatario è tenuto alla predisposizione del piano di test (test unitari, test funzionali, di sistema, di sicurezza, di performance, ecc.) e all’esecuzione dei casi di test pianificati sino al loro esito positivo: ciò rappresenta la precondizione per la consegna del software realizzato e dunque per l’avvio del collaudo. A
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
partire dal piano di test viene redatto il piano di collaudo.
L’indicatore di qualità TNCO misura il rapporto tra i casi di collaudo eseguiti con esito negativo ed il totale dei casi di collaudo previsti ed eseguiti in collaudo. Deve essere rilevato per ogni collaudo, compresi i collaudi successivi ad un precedente collaudo negativo.
Un rapporto tra i casi di collaudo eseguiti con esito negativo ed il totale dei casi di collaudo previsti ed eseguiti in collaudo superiore o uguale al 10% comporta l’applicazione di una penale pari al 3‰ dell’importo totale previsto dal contratto. Il criterio in parola deve essere applicato per ogni collaudo, compresi i collaudi successivi ad un precedente collaudo negativo.
Caratteristica | Affidabilità | Sotto caratteristica | Maturità |
Aspetto da valutare | Percentuale di casi di test eseguiti con esito negativo rispetto al totale dei casi di collaudo eseguiti | ||
Unità di misura | Punto percentuale | Fonte dati | Piano di Test – Realizzazione Rapporto di collaudo |
Periodo di riferimento | La durata della fase di collaudo dell'obiettivo | Frequenza di misurazione | Al termine della fase di collaudo dell’obiettivo |
Dati da rilevare | - casi di test pianificati, eseguiti con esito negativo in collaudo (N_test_not_ok) - casi di test eseguiti in collaudo (Tot_test) | ||
Regole di campionamento | Nessuna | ||
Formula | TNCO = (N_test_not_ok / Tot_test) * 100 | ||
Regole di arrotondamento | Il risultato della misura va arrotondato: - per difetto se la parte decimale è ≤ 0,5 - per eccesso se la parte decimale è > 0,5 | ||
Valore di soglia | TNCO < 10 % | ||
Azioni contrattuali | Il non rispetto del valore di soglia comporterà l’applicazione della penale una tantum “Test negativi in collaudo” pari al 3‰ dell’importo totale previsto dal contratto di fornitura. Il nuovo collaudo inizierà alla data fissata da ATS. | ||
Eccezioni | Nessuna |
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
GSCO – Giorni di sospensione del collaudo
Con l’indicatore GSCO si vuole controllare il numero di giorni in cui è stato sospeso il collaudo di un obiettivo realizzativo (di sviluppo, di manutenzione evolutiva o adeguativa etc.) per cause imputabili all’aggiudicatario.
Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto alla data di collaudo concordata determina l’applicazione di una penale pari al 2‰ dell’importo totale previsto dal contratto.
Affidabilità | Sottocaratteristica | Maturità | |
Aspetto da valutare | Numero complessivo di giorni in cui è stato sospeso il collaudo di un obiettivo per cause imputabili al Fornitore | ||
Unità di misura | Xxxxxx lavorativo | Fonte dati | Comunicazioni di sospensione del collaudo e di ripresa |
Periodo di riferimento | Durata collaudo | Frequenza di misurazione | Al termine del collaudo |
Dati da rilevare | • Data della singola sospensione collaudo (Data_sospensionej) • Data della singola di ripresa del collaudo (Data_ripresaj) • Numero di sospensioni del collaudo (Nsosp) | ||
Regole di campionamento | Si applica a tutte le sospensioni del collaudo (sia per la prima che per le eventuali volte successive) | ||
Formula | 𝐺𝑆𝐶𝑂 = ∑𝑁𝑠𝑜𝑠𝑝(𝐷𝑎𝑡𝑎_𝑟𝑖𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑖 – 𝐷𝑎𝑡𝑎_𝑠𝑜𝑠𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑖) 1 | ||
Regole di arrotondamento | Nessuna | ||
Valore di soglia | GSCO = 0 | ||
Azioni contrattuali | Per ogni giorno lavorativo eccedente la soglia, ATS applicherà la penale “Sospensione del collaudo” pari al 2‰ dell’importo totale previsto dal contratto di fornitura. | ||
Eccezioni | Nessuna |
DAES – Difettosità in avvio in esercizio
Con questo indicatore DAES si vuole rilevare, per ogni obiettivo realizzativo rilasciato in esercizio, il numero di malfunzionamenti bloccanti e non bloccanti, nel periodo di riferimento.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Si stabilisce che la fase di avvio in esercizio duri due mesi a partire dal rilascio del software in produzione; questo criterio vale per il primo rilascio del sistema in produzione e per ogni successivo obiettivo realizzativo rilasciato in esercizio (è quindi compresa la manutenzione evolutiva). Entro tale periodo un numero di errori (bloccanti, non bloccanti) oltre le soglie stabilite (al primo errore bloccante; oltre i tre errori non bloccanti) determina l’applicazione di una penale pari al 3‰ dell’importo totale previsto dal contratto.
Caratteristica | Affidabilità | Sottocaratteristica | Maturità |
Aspetto da valutare | Difettosità in avvio di esercizio, ovvero 2 mesi dopo il rilascio in produzione. | ||
Unità di misura | Difettosità | Fonte dati | Sistema di tracciatura |
Periodo di riferimento | Fase di avvio in esercizio | Frequenza di misurazione | Al termine del periodo di riferimento |
Dati da rilevare | Numero totale di malfunzionamenti non bloccanti delle funzionalità utente nuove o modificate dall’obiettivo rilevati durante il periodo di riferimento (N_malfunz_no_bl). Numero totale di malfunzionamenti bloccanti delle funzionalità utente nuove o modificate dall’obiettivo rilevati durante il periodo di riferimento (N_malfunz_bl) | ||
Regole di campionamento | Nessuna | ||
Valore Soglie | DAES (bloccanti) = 0 DAES (non bloccanti) <= 3 | ||
Regole di arrotondamento | Nessuna | ||
Azioni contrattuali | Per ciascun errore eccedente il valore di soglia ATS applicherà la penale “Eccesso di malfunzionamenti in avvio di esercizio” pari al 3‰ dell’importo totale previsto dal contratto di fornitura. |
TROI – Tempestività di Ripristino dell’Operatività in esercizio (per singolo intervento)
L’indicatore TROI misura il livello di servizio di ogni intervento di ripristino dell’operatività del software applicativo in esercizio, eseguito nel periodo di riferimento. La giornata lavorativa vale dalle 9 alle 18 dei giorni feriali dal lunedì al venerdì.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
In sintesi: stabilito che la giornata lavorativa va dalle 9 alle 18 dei giorni feriali dal lunedì al venerdì, il criterio prevede che trimestralmente si calcolino i tempi di ripristino dell’operatività di ogni richiesta di intervento di manutenzione correttiva. La soglia massima di intervento per errori bloccanti, al netto dei periodi di tempo (sospensione) non imputabili all’aggiudicatario, è di 8 (otto) ore solari. La soglia massima di intervento per errori non bloccanti, al netto dei periodi di tempo (sospensione) non imputabili all’aggiudicatario, è di 2 (due) giorni lavorativi considerando quanto definito per la giornata lavorativa. Per ogni singolo intervento che eccede la relativa soglia, ATS applicherà una penale pari al 3‰ per errori bloccanti o pari al 1‰ per errori non bloccanti dell’importo totale previsto dal contratto, compreso il software rilasciato (realizzato o modificato) dall’aggiudicatario durante il rapporto contrattuale.
Caratteristica | Efficienza | Sottocaratteristica | Efficienza temporale |
Aspetto da valutare | Tempestività di ripristino dell'operatività del software applicativo in esercizio a seguito di un malfunzionamento | ||
Unità di misura | Ore solari per errori bloccanti, lavorative negli altri casi (a multipli di mezze giornate lavorative) | Fonte dati | Sistema di tracciatura o comunicazioni |
Periodo di riferimento | Il trimestre precedente la rilevazione | Frequenza di misurazione | Trimestrale |
Dati da rilevare | Avvio del processo di risoluzione del malfunzionamento: data, ora e minuti comunicazione al Fornitore [fase attivazione] (inizio) Termine della risoluzione del malfunzionamento: data, ora e minuti fine esecuzione [fase esecuzione] (termine) Tempo di sospensione della risoluzione del malfunzionamento (sospensione) a causa dell'indisponibilità dell'ambiente di correzione, o per ragioni non imputabili al Fornitore (TRO) | ||
Regole di campionamento | Nessuna | ||
Formula | TROI = termine – inizio – TRO (ore, minuti) | ||
Regole di arrotondamento | Nessuna | ||
Valore di soglia | TROI | Bloccante: ≤ 8 ore solari | Non Bloccante: ≤ 2 gg lavorativi (esclusi sabato e festivi) |
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Azioni contrattuali | Il superamento del valore di soglia comporterà l’applicazione della penale “Ripristino dell’operatività in esercizio” così definita: ⮚ pari al 3‰ per errori bloccanti o pari allo 1‰ per errori non bloccanti dell’importo totale previsto dal contratto di fornitura per malfunzionamenti sul software affidato al servizio di correttiva ad inizio fornitura; ⮚ pari al 3‰ per errori bloccanti o pari al 1‰ per errori non bloccanti dell’importo totale previsto dal contratto di fornitura per i malfunzionamenti su software rilasciato (realizzato o modificato) dal fornitore durante la fornitura. |
Eccezioni | Nessuna |
CSR – Interventi di manutenzione correttiva recidivi
L’indicatore CSR misura il grado di efficacia degli interventi di manutenzione misurando la percentuale di errori che si ripresentano dopo l’intervento correttivo.
In sintesi: ATS trimestralmente valuterà il numero di interventi di manutenzione correttiva recidivi, ovvero segnalati sul sistema di tracciatura relativi allo stesso malfunzionamento. Per ogni intervento recidivo (già la prima riapertura di una segnalazione sul medesimo malfunzionamento rende l’errore recidivo) ATS applicherà una penale pari al 3‰ dell’importo totale previsto dal contratto, compreso il software rilasciato (realizzato o modificato) dall’aggiudicatario durante il rapporto contrattuale.
Caratteristica | Affidabilità | Sottocaratteristica | Maturità |
Aspetto da valutare | Numero di interventi di manutenzione correttiva recidivi, cioè relativi allo stesso modulo per lo stesso malfunzionamento. | ||
Unità di misura | Case recidivi | Fonte dati | Sistema di tracciatura o comunicazioni |
Periodo di riferimento | Trimestre precedente la rilevazione | Frequenza di misurazione | Trimestrale |
Dati da rilevare | Numero di interventi di manutenzione correttiva segnalati sul sistema di tracciatura per lo stesso malfunzionamento (Ncase_ricorsivi) | ||
Regole di campionamento | Nessuna | ||
Formula | CSR = Ncase_ricorsivi |
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Regole di arrotondamento | Nessuna |
Valore di soglia | CSR = 0 |
Azioni contrattuali | Ogni caso recidivo eccedente il valore di soglia comporterà l’applicazione della penale “Interventi di manutenzione correttiva recidivi” pari al 3‰ dell’importo totale previsto dal contratto di fornitura. |
Eccezioni | Nessuna |
TRRI – Tempestività di risoluzione delle richieste di assistenza
L’indicatore di qualità TRRI misura l’efficacia della prestazione mediante la percentuale di chiamate risolte od inoltrate al gruppo responsabile della risoluzione (es. manutenzione correttiva) dopo aver identificato la causa.
L’ATS della Città Metropolitana di Milano, trimestralmente valuterà il numero di richieste di assistenza effettuate ed il relativo tempo di risoluzione od inoltrate al gruppo responsabile della risoluzione (es. manutenzione correttiva) dopo aver identificato la causa. Occorre considerare il numero di richieste di assistenza risolte entro le 4 (quattro) ore e rapportarlo rispetto al numero totale di richieste effettuate nel trimestre: il risultato della misura va arrotondato al punto percentuale, ovvero per difetto se la parte decimale è <= 0,5, per eccesso se la parte decimale è > 0,5. Per ogni 5 punti percentuale inferiore al 99% o sua frazione, ATS applicherà una penale pari all’1‰ dell’importo totale previsto dal contratto di fornitura.
Caratteristica | Efficienza | Sottocaratteristic a | Efficienza temporale |
Aspetto da valutare | Tempestività di risoluzione delle richieste di assistenza | ||
Unità di misura | Punto percentuale | Fonte dati | Strumento di tracciatura o comunicazioni |
Periodo di riferimento | Trimestre precedente la rilevazione | Frequenza di misurazione | Trimestrale |
Dati da rilevare | - Data e Ora (hh/mm) di ricezione della richiesta (Data_ricezione) - Data e Ora (hh/mm) della effettiva risoluzione della richiesta/inoltro gruppo con diagnosi (Data_risoluz) - Numero totale richieste di assistenza pervenute nel periodo di riferimento |
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Regole di campionamento | Vanno considerate tutte le richieste di assistenza pervenute |
Formula | TRRI = Num_richieste(T_risoluz <= 4 ore) / Num_richieste_pervenute dove: T_risoluz =Data_risoluz – Data_ricezione |
Regole di arrotondamento | Il risultato della misura va arrotondato al punto percentuale: - per difetto se la parte decimale è <= 0,5 - per eccesso se la parte decimale è > 0,5 |
Valore di soglia | TRRI ≥ 99% |
Azioni contrattuali | Per ogni 5% o frazione inferiore al valore di soglia l’Amministrazione applicherà la penale “Mancata Tempestività nella risoluzione delle richieste di assistenza” pari all’1‰ dell’importo totale previsto dal contratto di fornitura. |
Eccezioni | Nessuna |
Articolo 17 – Risoluzione del contratto
L’ATS potrà chiedere la risoluzione del Contratto d’Appalto in tutti i casi previsti dalla normativa vigente e nell’ipotesi previste nel presente Capitolato Speciale d’Appalto;
Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, fatte salve le ipotesi di sospensione di cui ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107, l’ATS della Città Metropolitana di Milano può risolvere il contratto con l’operatore economico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del già citato D. Lgs. 50/2016;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dall’ amministrazione;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
- l'operatore economico aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione del servizio, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice;
- In caso di collaudo con esito negativo.
L’Amministrazione si riserva di risolvere il contratto con l’aggiudicatario nei seguenti casi:
• Mancata tempestività nella risoluzione delle anomalie bloccanti:
o per un numero di 2 fuori SLA su guasti bloccanti nei 12 mesi precedenti l’ultimo superamento SLA per un guasto bloccante (3 fuori SLA su guasti bloccanti totali nei 12 mesi).
• Difettosità:
o al verificarsi di 5 guasti bloccanti nei 12 mesi precedenti l’ultimo guasto bloccante (6 guasti
bloccanti totali nei 12 mesi).
o al verificarsi di 24 guasti non bloccanti nei 12 mesi precedenti l’ultimo guasto non
bloccante (25 guasti non bloccanti totali nei 12 mesi).
• Al verificarsi di 10 (dieci) applicazioni di penali nell’arco del periodo contrattuale.
La Stazione Appaltante deve risolvere il contratto derivante dalla presente procedura, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora:
- nei confronti dell'aggiudicatario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- il Direttore dell’Esecuzione del Contratto accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni;
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
- non vi sia rispondenza del servizio alle caratteristiche del presente CSA e del Capitolato Tecnico, ovvero nel caso in cui l’aggiudicatario non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali;
- cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, dell’esecuzione del
servizio, fuori dai casi previsti dalla normativa vigente e dal presente CSA;
- di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
- di frode, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- qualora l’aggiudicatario perda i requisiti minimi richiesti dal Capitolato Speciale d’Appalto e dal Capitolato Tecnico relativi alla procedura attraverso il quale è stata scelta la società medesima ovvero qualora la società non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l’esercizio delle attività oggetto della presente procedura;
- violazione delle norme e dei principi contenuti nel Codice Etico, nel Codice Etico degli Appalti Regionali, nonché nel Piano Triennale Anticorruzione;
- in cui i pagamenti all’aggiudicatario vengano effettuati senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A;
- il mancato adeguamento alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica.
Nei casi summenzionati il Responsabile del Procedimento, su iniziativa del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, formulerà la contestazione degli addebiti all'aggiudicatario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'aggiudicatario abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento, di concerto con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, dichiara risolto il contratto.
La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento dei danni derivati ad ATS.
Nei casi sopra previsti, l’aggiudicatario, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti gli eventuali danni, diretti ed indiretti, che l’ATS è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
dell’affidamento del servizio ad altro operatore.
Al verificarsi delle sopra elencate inadempienze, la risoluzione avviene di diritto quando l’ATS deliberi di avvalersi della presente clausola risolutiva e di tale volontà ne diano comunicazione scritta all’Impresa aggiudicataria.
Articolo 18 - Ipotesi di recesso
In materia di recesso si applica l'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
In particolare, l’Amministrazione ha diritto, ai sensi dell’art. 1671 del c.c., di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi formalmente all’aggiudicatario:
1. in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l’aggiudicatario è obbligato a comunicare all’Istituto le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell’organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
2. in caso di mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale in materia, anche con conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo/gestionale sulle strutture dell’ATS;
3. qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) e/o ARIA attivassero una Convenzione avente ad oggetto le prestazioni oggetto della presente procedura;
4. nel caso la presente procedura venga aggiudicata a prezzi superiori rispetto a quelli di riferimento
che saranno pubblicati dall’ANAC nel corso di vigenza del contratto, fatta salva la rinegoziazione;
5. venir meno delle condizioni iniziali previste dal presente Capitolato Speciale d’Appalto e nel
Capitolato Tecnico.
Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l’aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l’attivazione di una diretta consultazione con l’Amministrazione, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti danno alcuno alla medesima ATS.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
In caso di recesso dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni relative al servizio eseguite, oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito.
L’aggiudicatario dovrà comunque, se richiesto dall’ATS, proseguire le prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell’Amministrazione medesima, provocare danno alle stesse, fino al subentro di altro operatore economico.
Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti gli organi di amministrazione o gli amministratori delegati o i Direttori Generali o i responsabili tecnici dell’aggiudicatario siano condannati, con sentenza passato in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.
Non è consentito il recesso da parte dell’aggiudicatario.
Articolo 19 - Clausola T&T per la Trasparenza e Tracciabilità
L'aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dall'articolo 17 della legge 55/1990.
Le informazioni non sensibili trasmesse alla Amministrazione aggiudicatrice in applicazione delle suddette norme, saranno pubblicate sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto ed almeno fino al collaudo definitivo dello stesso.
La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l’Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella “norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità”.
L'Amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010 verificherà che nei contratti sottoscritti dall'aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Articolo 20 – Codice del Comportamento, Piano Anticorruzione Patto di Integrità in materia di contratti pubblici Regionali e divieto di pantouflage
L’ATS della Città Metropolitana di Milano informa la propria attività contrattuale ai contenuti di cui al proprio Codice di Comportamento, inteso come dichiarazione dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti dell’Agenzia sono tenuti ad osservare e delle responsabilità di ciascuna Amministrazione nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, etc.).
Il suddetto Codice è stato adottato dall’ATS con Deliberazione n. 43 del 22.01.2021 ed è reperibile sul sito
internet istituzionale xxx.xxx-xxxxxx.xx.
L’aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare il Codice Generale di Comportamento dei dipendenti pubblici ex DPR n. 62/2013 ed il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022- 2024, adottato dall’ATS della Città Metropolitana di Milano con Deliberazione n. 36 del 27.01.2022.
Inoltre, si rammenta quanto statuito dall’art. 1, comma 42 della Legge n. 190/2012 che ha introdotto, all’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, il seguente comma 16-ter: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.
Pertanto, In sede di presentazione della documentazione di offerta (Allegato A) verrà richiesto al concorrente di prendere atto e accettare le condizioni previste dai suddetti codici nonché di ottemperare a quanto previsto dall’art. 53 comma 16 –ter del D.Lgs. n. 165/2001.
Articolo 21 – Conflitto di interesse
Sulla base dei dettami normativi sanciti dall’art. 42 del D. Lgs. 50/2016 l’Amministrazione prevede misure
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.
Si ha conflitto d’interesse quando il personale di un’Amministrazione o di un prestatore di servizi che interviene, anche per conto della Stazione Appaltante, nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o influenza, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
Obiettivo dell’Amministrazione è di tutelare la regolarità dell’azione amministrativa e quindi salvaguardare gli interessi dell’Azienda medesima, sensibilizzando i dipendenti e proteggendoli dall’accusa, in fase successiva, di mancata comunicazione del conflitto di interessi.
Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto, infatti, a darne comunicazione alla Stazione Appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.
Articolo 22 – Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni
L’aggiudicatario non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente Capitolato e dal Capitolato Tecnico.
Tutte le riserve che l’aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all’Amministrazione e documentate con l’analisi dettagliata delle somme di cui ritiene di avere diritto.
Detta comunicazione dovrà essere fatta valere entro il termine di 15 giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicando le sue riserve nei modi e nei termini sopra indicati, l’aggiudicatario decade dal diritto di fare valere le riserve stesse.
Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame
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dall’Amministrazione che emanerà gli opportuni provvedimenti.
Articolo 23 – Trattamento dati personali
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo 196/2003 (novellato con X.Xxx. n. 101/2018) “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ai sensi ed in relazione alle attività previste dal presente Capitolato, l’operatore economico aggiudicatario verrà designato “Responsabile del trattamento dei dati personali”, ai sensi dell’art. 28 del citato Regolamento UE 2016/679. Il Titolare del trattamento dei dati personali è ATS della Città Metropolitana di Milano.
In particolare, l’operatore economico aggiudicatario, in quanto responsabile del trattamento dei dati
personali, è tenuto a:
1. garantire che i dati personali – oggetto di trattamento – siano trattati esclusivamente per le finalità connesse al rapporto giuridico da cui hanno origine ed in conformità alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali;
2. autorizzare per iscritto i soggetti che effettueranno il trattamento affidato, nonché impartire le necessarie istruzioni operative e definire le relative misure di sicurezza da osservare;
3. sovraintendere e vigilare che da parte dei soggetti autorizzati sia rispettata la normativa vigente in materia di protezione dei dati, le istruzioni impartite e applicate le misure di sicurezza, nonché mantenuto il segreto professionale e gli eventuali obblighi di riservatezza connessi;
4. mettere in atto misure di sicurezza adeguate al rischio, alla natura, all’oggetto, al contesto e alle finalità
del trattamento affidato, in conformità all’art. 32 del Regolamento Ue 2016/679;
5. dotarsi di strumenti idonei ad assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi informatici, nonché di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
6. adottare idonee misure di sicurezza atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita, anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati;
7. adottare le misure necessarie a garantire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, e consentendo l’esercizio di tali diritti, sia direttamente sia in collaborazione con il Titolare, in conformità al capo III del Regolamento Ue;
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8. redigere e aggiornare periodicamente, in base alla tipologia e natura dei dati trattati, un documento di analisi dei rischi effettivi del trattamento e sulla efficacia delle relative misure adottate;
9. curare e tenere a disposizione del Titolare e dell’Autorità di controllo, il Registro delle operazioni di
trattamento dei dati personali effettuati per conto del Titolare ed il Registro delle violazioni dei dati;
10. dimostrare e attestare la conformità del trattamento alle disposizioni normative ed alle misure disposte dal titolare, garantendo la tracciabilità delle azioni compiute e la relativa documentabilità;
11. conservare i dati trattati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per il periodo strettamente necessario ad adempiere agli obblighi o ai compiti sopra indicati e per perseguire le finalità del trattamento e/o in base ad obblighi di legge;
12. ai sensi dell’art. 33 c. 2 del Regolamento UE 2016/679, segnalare al titolare senza ingiustificato ritardo e comunque entro le 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, ogni violazione di dati personali e di incidenti che possano compromettere la sicurezza dei dati, e a seconda dei casi, adottando direttamente e/o proponendo l’adozione di tempestive e adeguate misure di sicurezza;
13. informare, consultare e collaborare con il Titolare per tutte le questioni rilevanti anche ai fini di legge (es. richieste del Garante, delle Autorità Pubbliche, degli interessati, valutazioni di impatto, data breach etc) e per la loro risoluzione;
14. collaborare con il Garante della protezione dei dati personali nello svolgimento delle sue funzioni, riscontrando le eventuali richieste e attuando i provvedimenti adottati dallo stesso,
15. comunicare l’adesione a codici di condotta e/o a schemi di certificazioni, sigilli e marchi, che avranno l’efficacia prevista dal Regolamento Ue, ai sensi degli artt. 40 e 42.
16. comunicare i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali, se nominato e/o del Referente Privacy.
Al Responsabile è vietato:
⮚ diffondere, comunicare e/o trasferire i dati personali a terzi senza previa informazione e/o autorizzazione del Titolare;
⮚ effettuare trattamenti non finalizzati all’esecuzione del contratto affidato e/o nuovi trattamenti non previamente autorizzati dal Titolare.
La designazione a Responsabile del trattamento non comporta diritti a specifici compensi e/o indennità, poiché l’attività di trattamento è necessariamente intrinseca all’adempimento dell’attività contrattuale.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
La designazione a responsabile del trattamento ha la medesima durata del contratto che verrà stipulato
con l’aggiudicatario della presente procedura.
La responsabilità del Responsabile in materia di protezione dei dati personali e di cui agli artt. 28 c.10, 82,
83 e 84 del Regolamento Ue 2016/679, che si richiamano espressamente, rientra nel quadro della responsabilità contrattuale.
Il Responsabile del trattamento si obbliga a tenere manlevato ed indenne il Titolare da ogni responsabilità e/o danno, anche nei confronti di terzi, nonché degli Interessati al trattamento, per azioni ed omissioni, inadempimenti di qualunque natura, imputabili allo stesso Responsabile, ai soggetti/operatori da esso autorizzati e dai sub responsabili.
In particolare, si specifica che – in caso di inosservanza degli obblighi relativi al trattamento dei dati personali – l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
Articolo 24 – Diritti di privativa industriale
L’aggiudicatario assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possono essere vantati da terzi tenendo indenne questa Amministrazione da qualsiasi molestia.
Articolo 25 – Stipulazione del contratto
Il contratto sarà sottoscritto digitalmente entro il termine massimo di 60 giorni dall’aggiudicazione e non prima di 35 gg dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
Qualora l’aggiudicatario non sottoscriva il contratto senza giustificato motivo, l’Amministrazione potrà dichiarare decaduta l’aggiudicazione, salvo il risarcimento del danno a carico dell’operatore economico medesimo. In tal caso l’Amministrazione procederà all’esperimento di una nuova procedura concorsuale, riservandosi il diritto di rivalsa delle spese e dei danni verso l’operatore dichiarato decaduto.
In caso di ricorso avverso l’aggiudicazione definitiva, saranno applicate le disposizioni di cui al comma 11 dell’art. 32 D. Lgs 50/2016 e s.m.i..
È a carico dell’aggiudicatario la spesa inerente la registrazione del contratto, compresa l’imposta di
registro e di bollo, nessuna eccettuata o esclusa.
L’imposta di bollo deve essere assolta virtualmente in ragione di 16,00 euro per ogni 4 pagine di foglio
uso bollo (D.P.R. n. 642/1972).
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A tal fine, sul Portale Istituzionale dell’ATS della Città Metropolitana di Milano è stata inserita una pagina dedicata che porterà alla seguente sezione del sito web di Regione Lombardia dedicato ai pagamenti verso l’Agenzia:
xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxXxxx.xxxx?xxxxXxXxxxxxxXXXXXXXX&xxxxxxxxXxx.
In questa pagina, la società potrà scegliere il tipo di pagamento spontaneo (Marca da bollo) e procedere al pagamento con PagoPA, specificando la propria denominazione, codice fiscale e nella causale l’oggetto del contratto a cui si riferisce il pagamento, ottenendo, al termine, la ricevuta.
Sono, inoltre, a carico dell’aggiudicatario tutte le spese per la scritturazione delle copie occorrenti alla stessa società ed ai diversi Uffici, i bolli sui mandati di pagamento, e tutte le imposte e tasse che dovessero in avvenire colpire il contratto.
Tutti gli oneri a carico dell’aggiudicatario dovranno essere versati secondo le modalità che verranno indicate dall’ATS della Città Metropolitana. L’IVA, se ed in quanto dovuta, sarà a carico dell’Amministrazione.
Per le controversie connesse con l’esecuzione degli obblighi contrattuali le parti convengono che sia
competente esclusivamente il Foro di Milano.
Articolo 27 – Revisione dei prezzi
Trattandosi di appalto di servizi bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell’articolo 106.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si fa riferimento al predetto articolo 29.
E’ stabilito che, sino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione nel valore dei beni, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo del contratto in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, l’appaltatore ha sempre la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo. In tal caso il RUP procede secondo quanto previsto al comma successivo.
Il Responsabile del procedimento, supportato dal DEC ove presente, conduce apposita istruttoria al fine di
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individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali che incidono sul contratto aggiudicato. L’istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni ISTAT, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall’appaltatore la staziona appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell’appaltatore il provvedimento determina l’importo della compensazione al medesimo riconosciuta.
Sino al 31 dicembre 2023 sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo le forniture contabilizzate nell’anno solare di presentazione dell’offerta. Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo complessivo del contratto originario. Le compensazioni di cui al presente articolo non sono soggette al ribasso d’asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non
trova applicazione l’articolo 1644, primo comma, del Codice Civile.
Articolo 28 – Avvertenze generali e disposizioni finali
Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in occasione di altri appalti o contratti stipulati con questa Amministrazione.
I documenti non in regola con la legge sul bollo saranno accettati e ritenuti validi agli effetti giuridici ma saranno sottoposti alla regolarizzazione prevista dall’art. 31 del D.P.R. 26.10.72 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si farà riferimento: al Decreto Legislativo
n. 50/2016 e s.m.i., alle norme contenute nei RR-DD. 18.11.1923 n. 2440/23 e n. 827/84, laddove non espressamente abrogate dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e alle norme del codice civile.
L’aggiudicatario, infine, deve osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi assicurative, fiscali, infortunistiche.