REGOLAMENTO
Comune di Rovigo
REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA
TAXI – N.C.C.
Regolamento degli Autoservizi Pubblici non di linea con autovettura Taxi -N.C.C.
TITOLO I - NORME GENERALI
Art. 1 – Oggetto
Art. 2 – Definizione del servizio Taxi Art. 3 – Definizione del servizio N.C.C.
TITOLO II - CONDIZIONI DI ESERCIZIO
Art. 4 – Titoli per l’esercizio dei servizi Art. 5 – Cumulo dei titoli
Art. 6 – Forme giuridiche di esercizio dei servizi
Art. 7 – Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea
TITOLO III - ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI
Art. 8 - Acquisizione
Art. 9 - Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni Art. 10 - Impedimenti soggettivi
Art. 11 - Determinazione degli organici
TITOLO IV - COMMISSIONE CONSULTIVA
Art. 12 – Composizione e nomina Art. 13 – Funzioni
Art. 14 – Funzionamento
Art. 15 – Xxxxxx in carica e sostituzione dei membri
TITOLO V - MODALITA’ PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI
Art. 16 – Assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni Art. 17 – Contenuti del bando di concorso
Art. 18 – Presentazione della domanda Art. 19 – Commissione di concorso Art. 20 – Materie d’esame
Art. 21 – Titoli valutabili Art. 22 – Xxxxxx preferenziali
Art. 23 – Modalità di esecuzione Art. 24 – Validità della graduatoria
Art. 25 – Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni Art. 26 – Inizio del servizio
Art. 27 – Validità delle licenze e delle autorizzazioni
TITOLO VI - MODALITA’ PER IL TRASFERIMENTO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI
Art. 28 - Trasferibilità per atto tra vivi
Art. 29 – Trasferibilità per causa di morte del titolare
TITOLO VII - ESERCIZIO DEL SERVIZIO DA PARTE DI SOGGETTI NON TITOLARI
Art. 30 – Sostituzione alla guida Art. 31 – Collaborazione familiare Art. 32 – Personale dipendente
TITOLO VIII - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI
Art. 33 – Posteggio di stazionamento Taxi
Art. 34 – Stazionamento delle autovetture per lo svolgimento del servizio N.C.C. Art. 35 – Turni ed orari del servizio Taxi
Art. 36 – Trasporto soggetti portatori di handicap Art. 37 – Tariffe
Art. 38 – Xxxxx, assenze, aspettativa, distacchi Art. 39 – Trasporto collettivo
TITOLO IX - CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO TAXI E N.C.C.
Art. 40 – Caratteristiche dei veicoli
Art. 41 – Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio Taxi Art. 42 – Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio N.C.C. Art. 43 – Tassametro per il servizio Taxi
Art. 44 – Immissione in servizio e sostituzione di autoveicoli Art. 45 – Controllo dei veicoli
Art. 46 – Avaria del veicolo Art. 47 – Radio telefono
Art. 48 – Uso proprio dell’autovettura Taxi
TITOLO X - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI
Art. 49 – Obblighi dei conducenti
Art. 50 – Obblighi specifici per l’esercente il servizio Taxi Art. 51 – Obblighi specifici per l’esercente il servizio N.C.C. Art. 52 – Diritti dei conducenti Taxi e N.C.C.
Art. 53 – Divieti per i conducenti di Taxi e autovetture in servizio N.C.C. Art. 54 – Divieti specifici per l’esercente il servizio di Taxi
Art. 55 – Divieti specifici per l’esercente il servizio N.C.C. Art. 56 – Divieti per gli utenti
TITOLO XI - ILLECITI E SANZIONI
Art. 57 – Vigilanza
Art. 58 – Sanzioni
Art. 59 – Sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 60 – Sospensione della licenza o autorizzazione Art. 61 – Decadenza del titolo
Art. 62 – Revoca del titolo
Art. 63 – Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza.
TITOLO XII – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 64 – Xxxxx di rinvio
Art. 65 – Normativa transitoria
Art. 66 – Abrogazione di precedenti disposizioni Art. 67 – Entrata in vigore
TITOLO I
NORME GENERALI
Art. 1 - Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina l’esercizio dei servizi pubblici non di linea in conformità alla Legge 15 Gennaio 1992 n. 21, e alle Leggi della Regione Veneto n. 22 del 30.7.1996 e n. 8 del 25.02.2005 – Art.13:
a) servizio di piazza per trasporto di persone con autovettura (nel seguito denominato “TAXI”);
b) servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone con autovettura (nel seguito denominato “N.C.C.”).
2. Il servizio Taxi ed il servizio N.C.C. sono autoservizi pubblici non di linea e in quanto tali provvedono al trasporto collettivo e individuale di persone, svolgendo una funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea.
Art. 2 - Definizione del servizio taxi
1. Il servizio Taxi ha lo scopo di soddisfare in modo non continuativo o periodico le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e si rivolge ad una utenza indifferenziata, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Il servizio si articola in sosta, acquisizione del servizio, prelevamento dell’utente e trasporto di questi sino alla destinazione richiesta.
3. La sosta avviene in aree pubbliche predisposte dal Comune.
4. La tariffa è calcolata con tassametro omologato ed è determinata con provvedimento della Giunta Comunale.
5. La prestazione del servizio è obbligatoria all’interno dell’area comunale; per le destinazioni oltre i limiti di tale area è necessario l’assenso del conducente.
6. Il prelevamento dell’utente ovvero l’inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio comunale di Rovigo.
Art. 3 - Definizione del servizio N.C.C.
1. Il servizio N.C.C. si rivolge ad una utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Lo stazionamento dei mezzi avviene all’interno della rimessa ed è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico. Per rimessa si intende il luogo ove le autovetture stazionano e sono a disposizione dell’utenza.
3. La sede del vettore e la rimessa devono trovarsi all’interno del territorio comunale di Rovigo.
4. L’ubicazione della rimessa ed il recapito telefonico di cui al successivo art.9 potranno essere pubblicizzati collettivamente dal Comune e singolarmente dai titolari di ogni licenza in tutte le forme consentite dalla Legge.
5. La prenotazione di trasporto è effettuata presso la rimessa o sede del vettore. E’ vietata l’installazione a bordo di strumentazioni, anche amovibili,
finalizzate allo smistamento indifferenziato su piazza delle richieste di servizio degli utenti. Lo svolgimento del servizio con le modalità di cui al presente comma, costituisce esercizio di attività di taxi, soggetto al relativo regime autorizzatorio.
6. La prestazione del servizio non è obbligatoria.
7. L’inizio del servizio, con utenza diretta in qualsiasi destinazione, avviene con partenza dalla sede del vettore o dalla rimessa. Il prelevamento dell’utente può avvenire anche fuori dal Comune di Rovigo, purchè la prenotazione, con contratto o con lettera d’incarico, sia avvenuta presso la sede del vettore e sia disponibile a bordo del veicolo.
TITOLO II CONDIZIONI DI ESERCIZIO
Art. 4 - Titoli per l’esercizio dei servizi
1. L’esercizio del servizio Taxi è subordinato al rilascio di apposita licenza a persona fisica da parte dell’Autorità Comunale.
2. L’esercizio del servizio N.C.C. è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione a persona fisica o a persona giuridica nelle forme previste dall’art.14 della L.R.22/96 da parte dell’autorità comunale.
3. Il corrispettivo del servizio di cui al punto 2 viene stabilito solo ed esclusivamente a seguito di libera contrattazione tra utente e noleggiatore, da effettuarsi prima dell’inizio del servizio.
Art. 5 – Cumulo dei titoli
1. La licenza o l’autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo.
2. Non è ammesso in capo ad un medesimo soggetto il cumulo di più licenze per l’esercizio del servizio di Taxi ovvero il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio di Taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.
3. Il cumulo di autorizzazioni per l’esercizio del servizio N.C.C. in capo ad un medesimo soggetto è ammesso sino alla concorrenza del 30% delle autorizzazioni previste dal contingente comunale.
Art. 6 – Forme giuridiche di esercizio dei servizi
1. I titolari delle licenze o delle autorizzazioni per l’esercizio del servizio Taxi o
N.C.C. possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall’art.14 della Legge Regionale 30 luglio 1996, n.22 e successive modificazioni.
2. E’ consentito conferire la licenza o autorizzazione agli organismi collettivi di cui all’art.14, comma 1, lettere b) e c) della Legge Regionale 30 luglio 1996, n.22, ferma restando la titolarità in capo al conferente. Il conferimento attribuisce ai predetti organismi collettivi la gestione economica dell'attività autorizzata.
3. È consentito rientrare in possesso della licenza o dell’autorizzazione in caso di recesso, di decadenza o esclusione dagli organismi medesimi.
4. In caso di recesso, la licenza o l’autorizzazione non potranno essere ritrasferite al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
5. Il conferimento della licenza è consentito previa presentazione, all’ufficio comunale competente, dei seguenti documenti e delle attestazioni del possesso dei seguenti requisiti:
a) copia autentica dell’atto con il quale viene conferita la licenza/autorizzazione, comprensivo anche dell’uso dell’autovettura;
b) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese attestante l’esercizio dell’attività di trasporto di persone da parte dell’organismo collettivo;
c) documentazione attestante l’iscrizione al ruolo di cui all’art.6 legge 15 gennaio 1992, n.21 da parte del conducente del veicolo, nei casi in cui sia persona diversa dal titolare conferente.
La documentazione di cui alle lettere b) e c) può essere sostituita da autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445.
6. L’ufficio, verificata la regolarità e la completezza della documentazione presentata, rilascia entro trenta giorni apposito nulla osta valido fino a quando il titolare non eserciterà la facoltà di richiedere il trasferimento, così come previsto dai commi 2 e 3 dell’art.7 della L.21/92.
7. Nella licenza /autorizzazione, che resta intestata al titolare, vengono annotati gli estremi dell’atto di conferimento, la data del conferimento e i dati del soggetto a favore del quale è avvenuto il conferimento.
Art. 7 – Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea.
1. L’iscrizione nel ruolo di cui all’art.10 della L.R. n.22/96 costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l’esercizio del servizio di Taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.
2. L’iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza e dell’autorizzazione per un tempo definito e/o viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.
3. Nel caso degli organismi collettivi di cui all’art. 14 comma 1 lettera d) della L.R. 22/96, il requisito dell’iscrizione al ruolo si intende soddisfatto qualora esso sia posseduto da almeno una persona inserita nella struttura dell’impresa in qualità di socio amministratore nella società di persone e di amministratore per ogni altro tipo di società o di dipendente a livello direzionale cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione dell’impresa.
TITOLO III
ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI
Art. 8 - Acquisizione
1. Le licenze per il servizio Taxi e le autorizzazioni per il servizio N.C.C. possono essere acquisite:
- per assegnazione a mezzo concorso pubblico per titoli ed esami;
- a seguito trasferimento titolarità per subingresso.
Art. 9 – Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
1. Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all’esercizio del servizio Taxi e N.C.C. è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) avere un’età non inferiore ad anni 21 e non superiore ad anni (Omissis: anni 50) 65;
b) essere cittadino di uno Stato dell’UE ovvero di altro Stato extra UE alle condizioni previste dal D.lgs 286/98 (Testo unico sull’immigrazione e la condizione dello straniero);
d) c) essere iscritto nel ruolo della Provincia di Rovigo dei conducenti di cui all’articolo 10 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 22;essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all’articolo 10;
e) avere la disponibilità giuridica del mezzo o dei mezzi per i quali sarà rilasciata la licenza o l’autorizzazione;
f) non essere titolare di altra licenza taxi o di autorizzazioni N.C.C. del Comune di Rovigo in difformità a quanto previsto dall’art. 5 - 3° comma;
g) non aver trasferito rispettivamente altra licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti nell’ambito del territorio comunale;
h) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati.
2. Per l’esercizio del servizio N.C.C. è richiesta altresì la disponibilità di una rimessa nel territorio comunale. Per rimessa s’intende un luogo privato, anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento del/dei veicolo/i di servizio, del quale il richiedente l’autorizzazione ha la disponibilità d’uso. (Omissis: L’idoneità della rimessa destinata al solo stazionamento, se in area scoperta, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d’uso.
Nel caso, invece, che detta rimessa avvenga in luogo chiuso, l’idoneità è accertata in esito anche all’osservanza delle disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, edilizie e di quant’altro, eventualmente, prescritto dalla normativa di riguardo, a meno che si tratti di una sola autovettura rimessata presso l’abitazione del titolare dell’autorizzazione per un’unica autovettura.)
3. L’esercente il servizio N.C.C. deve dotarsi inoltre di un recapito telefonico fisso o mobile.
4. Ai fini della certificazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione previste dal D.P.R. 28.12.2000 n.445.
5. In ogni caso il responsabile del procedimento può procedere ad accertamenti d’ufficio nonché chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali, ai fini della verifica dei requisiti e della sussistenza degli impedimenti soggettivi alla titolarità della licenza o autorizzazione di cui al successivo art. 10.
Art. 10 - Impedimenti soggettivi
1. Costituiscono impedimenti soggettivi alla titolarità della licenza e dell’autorizzazione:
a) l’essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l’interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
b) l’essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi: 27-12-1956, n. 1423 e xx.xx. (misure di prevenzione) e 31-5-1965, n.575 e xx.xx. (antimafia);
c) l’essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
d) l’aver trasferito altra licenza od autorizzazione nei 5 anni precedenti la nuova domanda, nell’ambito dello stesso Comune;
e) l’essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;.
f) l’essere incorso in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione;
g) lo svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all’attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità del servizio e la sicurezza propria e dei trasportati. L’eventuale ulteriore attività deve comunque essere dichiarata all’Amministrazione comunale competente al rilascio del titolo.
2. Il responsabile del procedimento verifica d’ufficio le situazioni previste dal comma 1, lettere a), b), c) e e) e acquisisce la documentazione relativa a quelle previste dal comma 1 lettere d), f) e g) dall’interessato, il quale può ricorrere alle forme di autocertificazione previste dal D.P.R- 28.12.2000 n.445.
Art. 11 – Determinazione degli organici
(Omissis: Gli organici attualmente in uso sono i seguenti:
- N.19 licenze Taxi;
- N.15 autorizzazioni N.C.C.con autovettura
La Giunta comunale potrà provvedere a modificare l’organico del servizio Taxi e N.C.C. entro i limiti che saranno determinati dal provvedimento n.628 del 22.03.2002 della Giunta Regionale di cui all’art.6 della L.R. 30 luglio 1996, n.22.)
La Regione Veneto provvede a stabilire il numero di licenze/autorizzazioni da assegnare per concorso, sulla base della normativa vigente.
TITOLO IV COMMISSIONE CONSULTIVA
Art. 12 - Funzioni
1. Ai sensi dell’art.13 comma 1 della L.R. n.22/96 è istituita una Commissione Consultiva con il compito di esprimere i pareri obbligatori in ordine a:
a) Emanazione di regolamenti relativi all’esercizio dei servizi pubblici non di linea;
b) Determinazione annuale delle tariffe per il servizio di taxi e il servizio di noleggio con conducente.
2. Qualora il parere non venga espresso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, il Comune procede indipendentemente dall’acquisi- zione del parere.
3. Il termine di cui al comma 2 può essere prorogato per una sola volta, nel caso in cui il Presidente della Commissione ne abbia rappresentato per iscritto la necessità a fini istruttori.
4. E’ facoltà del Comune richiedere alla medesima Commissione pareri non vinco- lanti in ordine a:
a) individuazione delle località di stazionamento;
b) definizione di turni e orari del servizio taxi;
c) revoche e decadenze di licenze, autorizzazioni e sospensioni.
Art. 13 – Composizione e nomina
1. La Commissione consultiva è istituita con atto del Direttore Generale (Omissis: Sindaco) ed è composta dai seguenti membri effettivi e relativi sostituti: Presidente:
- Dirigente del Settore Trasporti; Componenti:
- il responsabile del servizio competente, o un suo delegato;
- un rappresentante dell’Amministrazione Provinciale di Rovigo;
- un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale del settore taxi;
- un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale del settore noleggio con conducente con autovettura;
- un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni degli utenti.
Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale con qualifica funzionale non inferiore alla categoria C.
2. Qualora le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali e le associazioni degli utenti non raggiungano l’accordo per la designazione unitaria del loro rappresentante, il (Omissis: Sindaco) Dirigente procede alla nomina con sorteggio tra i nominativi pervenuti.
3. Qualora, entro i termini stabiliti dal (Omissis: Sindaco) Dirigente, le Associazioni di categoria, le Organizzazioni sindacali e le Associazioni degli utenti non provvedano alle designazioni di loro competenza, il (Omissis: Sindaco) Dirigente nomina in loro luogo esperti di propria fiducia.
Art. 14 - Funzionamento
1. Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente, il quale fissa l’ordine del xxxxxx.Xx convocazione avviene tramite avviso scritto almeno otto giorni prima della seduta.
2. Le sedute sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti, ivi compreso il Presidente. Le votazioni si svolgono a maggioranza dei presenti, in caso di parità, il voto del Presidente prevale.
3. Nel caso in cui la Commissione, regolarmente convocata, non raggiunga il numero legale per la sua validità, si procederà ad una seconda convocazione entro i successivi otto giorni la quale avrà luogo senza necessità di raggiungere il quorum di cui al precedente 2°comma, purchè siano presenti almeno tre componenti.
4. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale, a cura del segretario della Commissione.
5. Il verbale deve riportare, in modo sintetico, le posizioni espresse da tutti i componenti presenti.
Art. 15 – Xxxxxx in carica e sostituzione dei membri
1. La Commissione consultiva (Omissis: viene nominata dal Sindaco) resta in carica 5 anni.
2. I componenti della Commissione possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni
TITOLO V
MODALITA’ PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI
Art. 16 - Assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni
1. Le licenze per l’esercizio del servizio Taxi e le autorizzazioni per l’esercizio del servizio di N.C.C. vengono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami (Omissis: fino a copertura degli organici comunali dei servizi) a singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica del veicolo e che possono gestirla in forma singola o associata.
(Omissis: qualora si verifichi, per qualsiasi motivo, la disponibilità di licenze o autorizzazioni, si procede ad indire il relativo concorso.)
2. L’indizione del bando di concorso, di competenza del Dirigente, (Omissis: avviene entro 60 giorni dalla data di esecutività del provvedimento con cui è stato determinato o aumentato l’organico ovvero dal momento in cui si sono resi vacanti posti nell’organico esistente) avviene a seguito del provvedimento della
Regione Veneto che determina il fabbisogno comunale, in presenza di licenze od autorizzazioni assegnabili fino ad esaurimento del contingente.
3. Il bando di concorso è pubblicato sul Bollettino della Regione Veneto, sul sito Internet del Comune, all’Albo Pretorio del Comune e all’Albo della Provincia.
4. Ogni soggetto partecipa al bando di concorso per l’assegnazione di una sola licenza od autorizzazione.
Art. 17 - Contenuti del bando di concorso
1. Il bando di pubblico concorso deve prevedere:
a) il numero delle licenze o delle autorizzazioni da rilasciare;
b) i requisiti richiesti per l’ammissione al concorso;
c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l’inoltro della stessa, i documenti eventuali da produrre;
d) l’indicazione di eventuali titoli valutabili e di quelli che danno luogo a preferenza ai sensi degli artt. 21 e 22;
e) le materie di esame;
f) la valutazione dei titoli;
g) il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validità e l’utilizzo della graduatoria;
h) la votazione minima fissata per il conseguimento dell’idoneità.
Art. 18 - Presentazione della domanda
1. La domanda per la partecipazione al concorso deve essere presentata al Comune, in carta resa legale, e in essa devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del richiedente.
Il richiedente deve altresì dichiarare, ai sensi del DPR 28/12/2000, n.445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” di essere in possesso di tutti i requisiti necessari e di non incorrere in alcuna delle cause ostative all’eventuale rilascio.
La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali per cui è presentata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000 viene richiesta all’interessato prima del rilascio della licenza o autorizzazione.
2. La domanda deve contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’art 9, comma 1 lett. a), b), c), d), f), g), del possesso di eventuali titoli valutabili e degli eventuali titoli preferenziali, autocertificata ai sensi del DPR 445/2000;.
3. Il settore competente provvede a verificare l’ammissibilità delle domande dopo aver dato un termine, non superiore a 10 giorni, per l’eventuale integrazione delle stesse. Successivamente, l’elenco dei candidati ammessi e non ammessi viene trasmesso alla Commissione di cui al successivo art. 19 e ne viene data comunicazione agli esclusi.
Art. 19 – Commissione di concorso
1. Per l’espletamento del concorso di cui all’art. 17 il Direttore Generale nomina un’apposita Commissione di concorso.
2. La Commissione è composta: dal Dirigente del Settore competente, con funzioni di Presidente, da un membro designato dal Dipartimento Trasporti Informativi e Statistici, da un membro designato dal Comando di Polizia Locale e da un membro designato dalla Provincia di Rovigo. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale con qualifica funzionale non inferiore alla Categoria
C. La Commissione, nel caso in cui vi siano candidati che chiedano di essere esaminati per accertare la conoscenza di una o più lingue straniere, verrà integrata da un esperto nella lingua prescelta, che esprimerà la propria valutazione circa la conoscenza della lingua stessa.
3. Ai membri della Commissione viene corrisposto un gettone di presenza equivalente a quello dei membri di Commissioni di concorso per l’assunzione di funzionari di cat.D.
4. La data dell’esame, fissata dalla Commissione, è comunicata agli interessati a mezzo di lettera raccomandata A.R., da inviare al domicilio indicato nella domanda almeno venti giorni prima della data suddetta.
5. Alla prova d’esame e alle relative valutazioni devono essere presenti tutti i commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.
6. La Commissione, esperite le prove d’esame, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto della valutazione dei titoli e dei titoli di preferenza a parità di merito.
Art. 20 – Materie d’esame
1. L’esame si svolge mediante una prova scritta/test su quesiti a risposta multipla predeterminati sulle materie di seguito elencate:
(Omissis: principali norme di comportamento del Codice della Strada)
a) conoscenza della normativa statale, regionale e comunale relativa al servizio pubblico non di linea (taxi e N.C.C.);
b) conoscenza di elementi di toponomastica locale, dei monumenti e delle principali strutture pubbliche del Comune e della Provincia;
c) conoscenza della disciplina della Circolazione stradale con particolare riferimento al contratto di trasporto.
2. Il candidato può indicare nella domanda le eventuali lingue straniere prescelte per la prova facoltativa, tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo. L’accertamento della conoscenza delle lingue straniere sarà effettuato contestualmente alla prova d’esame e verterà su un colloquio. Il relativo punteggio andrà a costituire titolo valutabile.
Art. 21 – Titoli valutabili
1. Per l’assegnazione delle licenze o autorizzazioni costituiscono titoli valutabili:
a) i titoli di studio;
b) le idoneità all’esercizio di servizi di taxi o noleggio con conducente con autovettura precedentemente conseguite in altri concorsi per i rispettivi bandi;
c) la conoscenza di una o più lingue straniere che sarà valutata sulla base di una prova d’esame.
Art. 22 - Xxxxxx preferenziali
1. A parità di merito costituiscono, nell’ordine, titolo preferenziale:
- aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, per il rispettivo bando;
- essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per almeno sei mesi, per il rispettivo bando;
- aver svolto l’attività in qualità di collaboratore familiare per almeno un anno.
Art. 23 - Modalità di esecuzione
1. La prova d’esame verte su (Omissis: 60) 40 quesiti sulle materie di cui all’art.20, predisposti prima dell’inizio della seduta d’esame.
2. La prova d’esame s’intende superata se il candidato ha riportato un punteggio minimo pari (Omissis: 36) a 24/40.
3. La Commissione determina collegialmente l’esito della prova scritta, redigendo contestualmente l’elenco degli idonei e degli inidonei.
4. La Commissione assegna ai candidati i punti inerenti all’eventuale possesso dei titoli valutabili di cui all’art.21 con il seguente criterio:
- titolo previsto alla lettera a) fino a punti 5
- titolo previsto alla lettera b) fino a punti 5
- titolo previsto alla lettera c) fino a punti 5
5. In caso di candidati a parità di punteggio verranno valutati gli eventuali titoli preferenziali di cui all’art.22 e, in caso di ulteriore parità, verrà data preferenza al candidato più anziano.
Art. 24 - Validità della graduatoria
1. La Commissione, una volta esperite le prove d’esame e valutati i titoli, redige la graduatoria definitiva.
2. (Omissis: La graduatoria ha validità per la copertura dei soli posti banditi)
La graduatoria ha validità limitata alla copertura dei posti messi a concorso.
3. (Omissis: le licenze o autorizzazioni che si rendono vacanti nel corso dei tre anni di validità delle graduatorie devono essere rilasciate utilizzando le graduatorie medesime fino al loro esaurimento.)
Art. 25 - Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
1. Entro 20 giorni dall’approvazione della graduatoria, viene data formale comunicazione agli interessati ed assegnato loro un termine di novanta giorni per
la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei titoli valutabili di cui alle lettere a) b) e c) dell’art. 21 e degli eventuali titoli preferenziali, nonché la disponibilità del mezzo.
2. Le licenze e le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione suddetta.
Art. 26 - Inizio del servizio
1. Nel caso di assegnazione della licenza e dell’autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o a causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente, pena la decadenza, iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo o dal trasferimento del medesimo.
2. Detto termine può essere prorogato per un massimo di altri quattro mesi solo in presenza di certificazione attestante l’impossibilità temporanea di iniziare il servizio per cause di forza maggiore.
Art. 27 - Validità delle licenze e delle autorizzazioni
1. Le licenze e le autorizzazioni hanno durata quinquennale e sono rinnovabili a domanda per pari periodi, previo accertamento della permanenza, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento.
2. Le licenze e le autorizzazioni sono sottoposte a controllo e vidimazione annuale al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento.
3. L’eventuale documentazione, richiesta ai sensi del comma 2 del presente articolo, deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla sua richiesta.
4. La licenza e l’autorizzazione possono essere dichiarate decadute anche prima del suddetto termine di validità o di controllo nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.
5. Al fine del controllo per la vidimazione annuale o per il rinnovo quinquennale, il titolare della licenza o autorizzazione dovrà presentare l’elenco del personale legittimamente impiegato come conducente a qualsiasi titolo, risultante dal libro matricola per i dipendenti e corredato dalle posizioni INPS e INAIL nonché dell’iscrizione al ruolo dei conducenti – sezione autovetture – presso la C.C.I.A.A. di Rovigo.
6. Viene rilasciato al titolare della licenza/autorizzazione un libretto nel quale sono annotati: gli estremi della licenza comunale, dell’autovettura adibita al servizio stesso, la vidimazione annuale e le altre annotazioni resesi necessarie ai sensi del presente Regolamento. Il libretto deve essere tenuto costantemente a bordo dell’autovettura, unitamente ai documenti di circolazione, ed esibito ad ogni richiesta degli Agenti incaricati della sorveglianza. Il libretto deve essere restituito all’Ufficio Trasporti in caso di decadenza, sospensione, cessazione o revoca della licenza/autorizzazione.
TITOLO VI
MODALITA’ PER IL TRASFERIMENTO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI
Art. 28 - Trasferibilità per atto tra vivi
1. La licenza e l’autorizzazione sono trasferibili qualora il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni :
a) essere titolare di licenza o autorizzazione da almeno 5 anni;
b) aver raggiunto il sessantesimo anno di età;
c) essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida e in presenza di documentato trasferimento dell’azienda o di un ramo della stessa o di atto di rinuncia della licenza, nel caso di titolare associato ad uno degli organismi economici di cui all’art. 14 lett. b) della L.R. 22/96.
2. La richiesta del subentrante, salvo il disposto dell’art.3, c.11 della Legge 15.5.97,
n.127 e ss. mm., deve essere corredata da copia dell’atto di cessione d’azienda o di rinuncia della licenza, nel caso sopradescritto. Nella richiesta il subentrante dovrà dichiarare il possesso dei requisiti indicati all’art.9 e l’insussistenza degli impedimenti di cui all’art.10.
3. L’inabilità o l’inidoneità al servizio devono essere dimostrate dal titolare, avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalla Commissione Medica operante presso la struttura sanitaria territorialmente competente. Ferma restando l’immediata cessazione del servizio, il certificato rilasciato dovrà essere consegnato entro cinque giorni all’ufficio comunale competente unitamente ai titoli autorizzativi. Il trasferimento della titolarità della licenza e/o dell’autorizzazione dovrà essere richiesto entro tre mesi dalla data della certificazione, a pena di decadenza. Le medesime scadenze ed effetti valgono anche per il caso di ritiro definitivo della patente.
4. In tutti i casi il trasferimento si perfeziona ed ha effetto dalla data in cui il Comune rilascia il titolo al subentrante designato.
5. Ai sensi dell’art.9, punto 3 della L.21/92, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare rispettivamente di altra licenza o autorizzazione.
Art. 29 - Trasferibilità per causa di morte del titolare
1. In caso di morte del titolare la licenza o l’autorizzazione possono:
a) essere trasferite ad uno degli eredi legittimi o testamentari del titolare qualora in possesso dei requisiti prescritti;
b) essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, ad altri soggetti, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purchè iscritti nel ruolo di cui all'art.10 della L.R. 22/96 ed in possesso dei requisiti prescritti.
2. Gli eredi devono comunicare il decesso del titolare entro tre mesi dal verificarsi dell’evento. La comunicazione, sottoscritta da tutti gli eredi, deve altresì indicare, in alternativa:
a) la volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare – in possesso dei requisiti prescritti per l’esercizio del servizio – di subentrare nella titolarità della licenza o dell’autorizzazione. In tal caso si rende necessaria da parte di tutti gli aventi diritto alla produzione della rinuncia scritta a subentrare nell’attività; la sottoscrizione delle suddette dichiarazioni deve essere autenticata ed è valida ai soli fini amministrativi;
b) la volontà degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto di designare un soggetto, non appartenente al nucleo familiare – in possesso dei requisiti prescritti per l’esercizio del servizio – quale subentrante nella titolarità della licenza o dell’autorizzazione;
c) la volontà, in presenza di eredi minori, di avvalersi della facoltà di cui all’art.16, comma 2, della L.R. 22/96;
3. Il subentro di cui al precedente comma 2, lettere a) e b), deve avvenire mediante designazione nominativa entro il termine massimo di 2 anni dalla data del decesso. Nel caso previsto dal comma 2, lettera c), gli eredi minori possono farsi sostituire da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti previsti all’art. 9 fino al raggiungimento dell’età prevista per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale di cui all’art.116 del D.Lgs. 30.4.92, n.285 ed agli artt.310 e 311 del DPR 16.12.92, n. 495, con la concessione di un ulteriore anno per il conseguimento dell’iscrizione al ruolo.
4. Il mancato subentro o la mancata designazione nei termini di cui al precedente comma 3 vengono considerati come rinuncia al trasferimento della licenza o dell’autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo.
5. Per gli eredi minori del titolare, ogni determinazione deve comunque uniformarsi alle decisioni del giudice tutelare.
TITOLO VII
ESERCIZIO DEL SERVIZIO DA PARTE DI SOGGETTI NON TITOLARI
Art. 30 - Sostituzione alla guida del Taxi e dell’autovettura da Xxxxxxxx
1. I titolari di licenza Taxi o di autorizzazione N.C.C. possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi, per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni e non superiore ad anni quattro in un quinquennio, da persone iscritte nel ruolo di cui all’art.10 della L.R. 22/96 ed in possesso dei requisiti prescritti,
a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
b) per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni lavorativi annui;
c) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
d) nel caso di incarichi sindacali o pubblici elettivi che comportino un impegno a tempo pieno.
2. Gli eredi minori del titolare di licenza Taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all’art.10 della L.R.22/96 ed in possesso dei requisiti prescritti, nei termini e nei limiti previsti dall’art.16, comma 2, della L.R. 22/96.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato, ai sensi dell’art.10, c.3, della legge 15.1.92, n.21, con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina di cui al X.Xxx.06.09.2001 n.368 e successive modificazioni.
4. Il titolare della licenza o dell’autorizzazione deve segnalare per iscritto all’ufficio competente la sostituzione alla guida. La sostituzione è efficace dalla data della segnalazione (comprovata dal timbro postale, se inviata a mezzo raccomandata, o da quella del Comune, se presentata direttamente).
5. La comunicazione riguardante la sostituzione deve contenere una dichiarazione, chiara ed esauriente da parte del titolare della licenza relativa al tipo di contratto intervenuto con tutti gli elementi costitutivi dell’atto. La dichiarazione deve essere resa ai sensi del D.P.R.445/2000 e deve indicare altresì i motivi della sostituzione, la durata ed il nominativo del sostituto. Alla stessa deve essere allegata la dichiarazione del sostituto, resa ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000, concernente l’iscrizione al ruolo, il possesso dei requisiti prescritti e l’osservanza della disciplina dei contratti di cui al comma 3 nonché la posizione INAIL ed INPS e l’iscrizione alla Camera di Commercio, in caso di contratto di gestione.
6. Il Settore competente, effettuate le verifiche d’ufficio ed eventuali controlli a campione, provvederà al rilascio di apposita presa d’atto. Possono essere comunque disposte visite fiscali anche nel caso che la malattia sia di durata inferiore ai venti giorni.
7. Qualora dalle verifiche d’ufficio risultassero irregolarità o cause ostative alla sostituzione, verrà disposta la cessazione dell’attività da parte del sostituto e assunti i provvedimenti opportuni per la regolarizzazione o l’applicazione delle sanzioni amministrative.
8. Il titolare di licenza taxi non può stipulare contratti di gestione per la sostituzione di terzi.
Art. 31 - Collaborazione familiare
1. I titolari di licenza Taxi o di autorizzazione N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall’art.230-bis del Codice Civile.
2. L’esercizio del servizio in collaborazione familiare è subordinato al rilascio su richiesta di apposito nulla osta da parte del Comune, cui va presentata la seguente documentazione:
a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto dell’art. 10, comma 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21;
b) dichiarazione sostitutiva del collaboratore familiare, attestante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 9 comma 1 lett. b), c), d) e che il proprio lavoro viene prestato in modo prevalente e continuativo nell’impresa familiare,
c) copia dell’atto notarile di costituzione dell’impresa familiare;
d) certificato della costituzione della impresa familiare presso la CCIAA.
3. Il Comune, effettuate le verifiche d’ufficio in relazione all’art.10, rilascia il nulla osta (entro trenta giorni dalla richiesta) e provvede ad annotarlo nel titolo.
4. Il familiare collaboratore deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente, escludendo lavori fuori dell’impresa familiare a titolo di lavoro dipendente superiore a 20 ore settimanali, lavoro autonomo, attività di impresa.
5. Il collaboratore familiare, per il servizio Taxi, ha l’obbligo di rispettare i turni e gli orari assegnati dal titolare.
6. Il titolare è tenuto a comunicare entro trenta giorni l’avvenuta cessazione della collaborazione familiare.
7. Anche in presenza di un collaboratore familiare, il titolare conserva tutte le responsabilità legate alla licenza previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento; il collaboratore familiare non acquista né la contitolarità dell’azienda né la qualità di coimprenditore.
8. La non conformità dell’attività svolta alle forme previste dall’art.230-bis del Codice Civile nonché la mancanza o il venire meno di uno dei requisiti previsti o la sussistenza degli impedimenti di cui all’art.10, comportano la revoca immediata del nulla osta rilasciato dall’Amministrazione Comunale.
Art. 32- Personale dipendente
1. I titolari di autorizzazione N.C.C. possono assumere personale dipendente per lo svolgimento del servizio. In tal caso il personale, regolarmente assunto con la qualifica di autista, deve essere in possesso dell’iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all’art.6 della legge 15 gennaio 1992, n.21
TITOLO VIII
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI
Art. 33 - Posteggio di stazionamento Taxi
1. Lo stazionamento delle autovetture taxi avviene in luogo pubblico in apposite aree (posteggi) a tal fine predisposte. L’allestimento e la manutenzione di tali posteggi ai sensi degli articoli. 6, 7 e 37 del Codice della Strada spettano all’Amministrazione comunale.
2. I tassisti debbono prendere posto con la vettura nei posteggi secondo l’ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con lo stesso ordine, fatta salva la facoltà da parte dell’utente di scegliere il taxi di cui servirsi, motivando la richiesta, indipendentemente dall’ordine sopraddetto. E’ altresì possibile, in caso di chiamata via radio, uscire dall’ordine di arrivo per espletare il servizio richiesto.
3. Il Comune ha la facoltà,in caso di necessità e per motivi di interesse pubblico, di interdire l’uso dei posteggi o di spostarli in altra area, previa comunicazione scritta agli Enti ed alle Associazioni di categoria qualora si tratti di eventi programmati.
4. E’ consentito all’utente di accedere al servizio taxi fuori dai luoghi di stazionamento con richiesta a vista per l’immediata prestazione.
5. E’ vietato caricare l’utenza in prossimità e/o in vista del posteggio, qualora vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso.
6. Presso i punti di stazionamento possono essere installati telefoni le cui spese vengono sostenute in parti uguali dai titolari delle licenze.
Art. 34 - Stazionamento delle autovetture per lo svolgimento del servizio N.C.C.
1. Lo stazionamento delle autovetture di servizio N.C.C. avviene all’interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell’utenza.
Eccezionalmente è consentita la sosta presso i posteggi riservati ai taxi, per completare la prestazione di un servizio richiesto telefonicamente.
Art. 35 - Turni ed orari del servizio Taxi
1. Il servizio taxi è regolato da turni ed orari stabiliti dal Dirigente con apposito disciplinare, previo parere della Commissione di cui all’art. 12.
2. I tassisti sono tenuti ad osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio loro assegnati e ad attenersi a tutte le prescrizioni contenute nel disciplinare stesso.
3. Le presenze in servizio di ogni singolo tassista soggetto all’applicazione dell’aliquota ridotta dell’accisa sui carburanti per l’azionamento delle autovetture pubbliche da piazza, ai sensi dell’art.5 del D.M. 29.3.94 e 27.9.95, devono essere annotate mensilmente dagli interessati, sotto la personale responsabilità di eventuali dichiarazioni non veritiere, alla luce delle norme che regolamentano l’autocertificazione.
Art. 36 - Trasporto soggetti portatori di handicap
1. Ai sensi dell’art.14, c.1, della legge 15.1.1992, n.21, i servizi di Taxi e di N.C.C. sono accessibili a tutti i soggetti disabili. I conducenti hanno l’obbligo di prestare
il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per l’accesso delle persone alle autovetture. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e i cani guida per i non vedenti sono gratuiti.
2. Tutte le autovetture per i servizi Taxi e N.C.C., comprese quelle di scorta di cui all’art.47, possono essere adattate, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti disabili di particolare gravità. L’Amministrazione Comunale si riserva di prevedere particolari contributi per la sostituzione di autovetture, con altre debitamente attrezzate per il trasporto di persone con handicap motorio.
I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti disabili devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il previsto simbolo di accessibilità.
Art. 37 - Tariffe
1. Il servizio Taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base delle tariffe determinate dalla Giunta Comunale.
2. Le tariffe del servizio Taxi devono ricondursi alle due tipologie di cui all’art.13,
2. comma 2 della legge 15.01.1992, n.21: a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra urbano. Possono essere previsti supplementi tariffari per i servizi notturni, per i servizi festivi, per il servizio radiotaxi, per il trasporto bagagli, ecc.
3. Le tariffe e i relativi supplementi sono sottoposti a verifica annuale in riferimento all’andamento dei costi del servizio e alla variazione del costo della vita rilevato a livello locale e la relativa determinazione dovrà intervenire entro il 15 febbraio.
4. Rispetto alle tariffe deliberate potranno esse previste riduzioni, valide per particolari fasce di utenza o per determinati periodi.
5. Gli Organismi Collettivi di cui all’art.14 c.1 lett.b) e c) della L.R. 22/96 possono anche pattuire corrispettivi comportanti riduzioni della tariffa deliberata. I medesimi soggetti possono altresì istituire forme di abbonamento il cui costo comporti per gli utenti stessi una riduzione delle tariffe deliberate.
6. Le tariffe e le condizioni di trasporto devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all’interno dell’autovettura.
7. Le tariffe del servizio N.C.C. sono determinate liberamente dalle parti. Il corrispettivo del servizio viene stabilito solo ed esclusivamente a seguito di libera contrattazione tra utente e noleggiatore, da effettuarsi prima dell’inizio del servizio.
8. I tassisti e i noleggiatori possono altresì attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito, bancomat e altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.
Art. 38 - Ferie, assenze, aspettativa, distacchi
1. Ogni titolare di licenza Taxi e di autorizzazione di noleggio ha diritto, annual- mente, a trenta giorni lavorativi di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati. Le assenze per licenze matrimoniali, gravidanza e puerperio non sono considerate giorni di ferie.
2. Per il servizio taxi ogni assenza dal turno obbligatorio per un periodo continuativo superiore a (Omissis: 30 giorni)15 giorni deve essere comunicata per iscritto all’ (Omissis: Amministrazione comunale) Ufficio Trasporti, (Omissis: prima dello scadere dei trenta giorni) con anticipo di almeno quindici giorni.
3. Le assenze per ragioni di salute, di maternità o per infortunio non possono, comunque, essere superiori ad anni 4 in un quinquennio.
4. Ogni cinque anni può venire concessa un’aspettativa della durata massima di 12 mesi, da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Al fine della cessione dell’attività, il periodo di aspettativa viene considerato come attività continuativa.
5. Ogni titolare può ottenere il distacco dal servizio e la conseguente sospensione della licenza o autorizzazione per mandato politico o sindacale conformemente alle leggi vigenti.
Art. 39 - Trasporto collettivo
1. Il servizio taxi può essere utilizzato dall’utenza anche in modo collettivo da due o più persone aventi destinazioni diverse.
2. Le modalità di applicazione della tariffa per l’uso collettivo del taxi sono definite nel provvedimento di cui all’art. 37. I supplementi “chiamata radiotaxi”, “festivo”, “notturno” e “scatto partenza” non potranno essere conteggiati più di una volta.
3. I veicoli immatricolati per i servizi di Taxi e N.C.C. possono essere utilizzati per servizi di linea e non, in ambito urbano e suburbano, ad integrazione dei servizi di trasporto persone di linea esistenti, ai sensi del D. Lgs. 19.11.1997, n.422 e della
L.R. n. 25/98.
TITOLO IX
CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI DA ADIBIRE
AL SERVIZIO TAXI E N.C.C.
Art. 40 - Caratteristiche dei veicoli
1. Le autovetture adibite ai servizi Taxi e N.C.C. devono:
a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
c) avere idonea agibilità ed almeno tre porte laterali;
d) avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie dell’utente;
e) essere collaudate per un numero di posti, conducente incluso, non inferiore a cinque;
f) essere munite di (Omissis: marmitta catalittica) marmitta Euro 3 o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministro dei Trasporti. Le eventuali situazioni difformi dovranno essere regolarizzate entro due anni.
g) ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle vigenti norme qualora siano adattate per il trasporto di soggetti disabili.
Art. 41 - Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio Taxi
1. Oltre alle caratteristiche di cui all’art.40, l’autovettura adibita a servizio taxi deve:
a) portare su entrambi i parafanghi anteriori un contrassegno adesivo fornito dal Comune, che indichi: il numero d’ordine corrispondente al numero della licenza, il nome e lo stemma del Comune, la scritta in colore nero “TAXI”;
b) portare sul cruscotto e sul lunotto posteriore un contrassegno adesivo fornito dal Comune, contenente le diciture di cui al punto a;
c) portare una targa metallica collocata nella parte posteriore del veicolo e fornita dal Comune, inamovibile, recante la dicitura “TAXI”, lo stemma del Comune ed il numero di licenza.
2. L’autovettura taxi deve inoltre:
a) essere dotata di tassametro, con le caratteristiche di cui all’art.40, attraverso la sola lettura del quale sia deducibile il corrispettivo da pagare;
b) avere a bordo ed esposta in modo bel visibile per l’utenza la tabella delle tariffe;
c) avere le caratteristiche previste dal Decreto Ministro dei Trasporti 19.11.1992 e successive modificazioni;
d) portare sul tetto della vettura apposito contrassegno luminoso omologato con la scritta “TAXI”;
e) portare, se collegato a un ponte radio, ben visibile il contrassegno di riconoscimento approvato;
3. (Omissis: Alle autovetture adibite al servizio taxi possono essere applicate delle forme pubblicitarie entro i limiti che saranno stabiliti con apposito provvedimento
dell’Amministrazione comunale e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dall’art.4 del D.lgs. n.400 del 20.09.1999).
3. La pubblicità non luminosa per conto terzi sui veicoli adibiti al servizio taxi deve rispettare le caratteristiche previste dall’Art.57 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada (D.P.R.15.12.1992, n.495);
Art. 42 - Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio N.C.C.
1. Oltre alle caratteristiche di cui all’art. 40, l’autovettura N.C.C. deve:
a) portare all’interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta “noleggio”, nonché una targa metallica collocata nella parte posteriore del veicolo e fornita dal Comune, inamovibile, recante la dicitura “N.C.C.”, lo stemma del comune ed il numero dell’autorizzazione;
b) essere dotata di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.
2. A bordo delle autovetture adibite a noleggio con conducente è vietata l’instal- lazione di strumentazioni quali tassametri, apparecchi cronochilometrici o qualsiasi altra apparecchiatura atta ad indicare importi e/o tariffe.
3. Sui veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente non è consentito apporre scritte adesive od esporre insegne, anche amovibili, che utilizzino il termine “TAXI”.
4. Alle autovetture adibite al servizio N.C.C. possono essere applicate delle forme pubblicitarie nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 del D.Lgs.20.9.1999, n.400.
Art. 43 - Tassametro per il servizio Taxi
1. Il tassametro deve essere omologato e dotato delle seguenti caratteristiche tecniche:
a) funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano;
b) indicare l’importo della corsa;
c) il supplemento notturno deve inserirsi automaticamente per tutte le corse che si effettuano, anche parzialmente, tra le ore 22,00 e le ore 6,00;
d) il supplemento festivo deve inserirsi automaticamente per tutte le corse che si effettuano, anche parzialmente, tra le ore 6,00 e le ore 22,00 delle giornate festive di calendario;
e) i supplementi c) e d) non sono cumulabili;
f) tutti i supplementi devono essere visualizzati sul display, poi sommati all’importo tassametrico a fine corsa.
2. Il tassametro deve essere collocato internamente alla vettura in modo tale che sia l’autista che l’utente possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute. (Omissis: Il Comando di Polizia Municipale ne verifica l’idonea collocazione ed il corretto funzionamento prima dell’entrata in servizio del veicolo neo immatricolato).
Il Comando di Polizia Locale ne verifica l’idonea collocazione ed il corretto funzionamento e provvede alla conseguente piombatura del tassametro prima dell’entrata in servizio del veicolo neo immatricolato.
3. Il tassametro deve avere una certificazione sulla corretta taratura tariffaria da parte di una ditta specializzata ed autorizzata dal Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato di Roma. Tale certificazione deve essere tenuta nel veicolo, a disposizione degli Organi di vigilanza, i quali d’iniziativa possono effettuare verifiche in merito. Al momento della presentazione di richiesta per la sostituzione dell’autoveicolo, il tassista dovrà indicare all’Ufficio Trasporti il nome dell’officina alla quale intende appoggiarsi per l’omologazione del tassametro.
4. Tutte le modifiche determinate dall’Amministrazione Comunale, aventi effetto sul tassametro, obbligano all’adeguamento dello stesso e ad una nuova certificazione di cui al punto 3.
5. Il tassametro deve altresì essere messo in azione solo al momento in cui il veicolo viene impegnato in servizio e bloccato non appena l’autoveicolo sia giunto a destinazione ovvero venga licenziato dall’utente.
6. Non possono essere tenuti in esercizio tassametri imperfetti o comunque alterati.
7. In caso di avaria del tassametro, il tassista deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l’importo della corsa sarà riscosso in base all’approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.
Art. 44 - Immissione in servizio e sostituzione di autoveicoli
1. L’immissione in servizio avviene previa autorizzazione da parte dell’ufficio comunale competente, da rilasciarsi su domanda dell’interessato, corredata dall’atto che attesti la (Omissis: proprietà) disponibilità giuridica del veicolo, ed all’immatricolazione da effettuarsi a cura del Dipartimento Trasporti Terrestri – Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx.
0. I dati relativi al veicolo debbono essere comunicati entro 5 giorni dall’immatrico- lazione del mezzo, ed annotati nella licenza od autorizzazione ad opera del competente ufficio comunale.
3. Per le autovetture taxi, in caso di sostituzione, l’immissione in servizio è condizionata ad una nuova certificazione sulla corretta taratura del tassametro di cui al citato art.43 – punto 3.
Art. 45 – Controllo dei veicoli
1. Fatta salva la verifica di competenza degli organi del Dipartimento Trasporti Terrestri - Ufficio Provinciale di Rovigo, le autovetture da adibire al servizio taxi ed al servizio N.C.C. sono sottoposte, prima dell’inizio del servizio, o secondo necessità, a controllo da parte del Comando Polizia Municipale, onde accertare, in particolare, l’esistenza delle caratteristiche previste dal presente regolamento. Per le autovetture adibite al servizio N.C.C., il Comando Polizia Locale procederà altresì alla sigillatura della targa metallica posta nella parte posteriore del mezzo.
2. I titolari di licenza Taxi o autorizzazione N.C.C., previa comunicazione diretta agli stessi effettuata con congruo anticipo, hanno l’obbligo di presentarsi al controllo nel luogo ed orario indicato, salvo cause di forza maggiore debitamente documentate. In caso di inottemperanza si applica la sanzione di cui all’art.60.
3. L’autovettura sottoposta a controllo che sia stata riscontrata priva di tutte o di parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, viene sospesa dal servizio con effetto immediato.
Art. 46 - Avaria del veicolo
1. Qualora, per avaria del veicolo od altre cause di forza maggiore, la corsa o il servizio debbano essere sospesi, l’utente ha diritto di corrispondere solo l’importo maturato al verificarsi dell’evento.
2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all’utente ogni ulteriore possibile danno e disagio.
Art. 47 - Radio telefono
1. Il servizio Taxi si svolgerà avvalendosi di un servizio centralizzato di radio telefono.
2. Il servizio radio taxi raccorda l’utente con gli operatori del servizio stesso, i quali assicurano il soddisfacimento della richiesta di trasporto mediante ricerca e impegno dell’autovettura più vicina al luogo di prelevamento dell’utente. (Omissis: il servizio inizia con l’accettazione della chiamata radio o ricevuta al telefono pubblico).
Il servizio deve fornire al cliente i dati di riconoscimento dell’autovettura impegnata e il tempo necessario per il tassista a raggiungere il luogo di chiamata, fatto salvo le attivazioni dirette che non richiedono tale xxxxxxxxx.Xx servizio comporta un supplemento tariffario nella misura stabilita dall’Amministrazione comunale.
Art. 48 - Uso proprio dell’autovettura Taxi.
1. Ai sensi dell’art.14, c.6 del D.Lgs.19.11.1997, n.422, è consentito l’uso proprio fuori servizio dell’autovettura adibita al servizio Taxi, lasciando inalterate le caratteristiche del mezzo.
TITOLO X
OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI
Art. 49 - Obblighi dei conducenti
1. I conducenti delle autovetture di servizio Taxi e N.C.C. hanno l’obbligo di:
a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più breve ovvero quello più economico nel recarsi al luogo indicato;
c) aiutare, su richiesta, salita e discesa delle persone anziane ed invalide;
d) effettuare in sicurezza il trasporto dei bagagli;
e) applicare sul mezzo i contrassegni di riconoscimento;
f) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
g) conservare nel veicolo, oltre ai documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, la licenza o l’autorizzazione comunale all’esercizio, ed il libretto di servizio, sempre aggiornati, ed esibirli a richiesta degli agenti e dei funzionari di polizia stradale;
h) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
i) depositare qualunque oggetto dimenticato sul mezzo, del quale non si possa procedere a restituzione immediata, entro 3 gg. dal ritrovamento, salvo cause di forza maggior, al competente ufficio del comune;
j) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori dei non vedenti;
k) comunicare all’Amministrazione comunale il cambio di residenza entro il termine di 15 giorni;
l) comunicare all’Amministrazione Comunale eventuali disposizioni delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le ventiquattro ore successive alla notifica delle disposizioni medesime;
m) tenere comportamento corretto con il pubblico e con gli altri conducenti di autoveicoli dotati di licenza o autorizzazione e gli altri utenti della strada..
Art. 50 - Obblighi specifici per l’esercente il servizio Taxi
1. Oltre agli obblighi di cui all’art.49 l’esercente il servizio Taxi ha l’obbligo di:
a) aderire ad ogni richiesta di trasporto da parte di qualsiasi persona purchè l’autovettura non sia già impegnata, o il numero dei richiedenti il servizio non sia superiore al massimo consentito dalle caratteristiche omologative dell’autovettura;
b) essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento, a disposizione del pubblico in prossimità della propria autovettura e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;
c) richiedere il solo pagamento dell’importo visualizzato sul tassametro e degli eventuali supplementi previsti dalle tariffe approvate, dando dei medesimi comunicazione all’utente e fornendo eventuali chiarimenti richiesti;
d) azionare il tassametro solo al momento in cui ha inizio il servizio a favore di un utente determinato e bloccarlo non appena tale servizio sia terminato;
e) applicare i supplementi tariffari solo se dovuti;
f) in caso di avaria del tassametro, il tassista deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l’importo della corsa è riscosso in base all’approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente;
g) curare che il tassametro sia funzionante e presenti la tariffa vigente;
h) porre in modo ben visibile all’utente il tariffario, così come previsto all’art.37, punto 4;
i) rispettare i turni di servizio assegnati, gli orari prescelti e le disposizioni tutte contenute nel disciplinare di servizio approvato;
j) effettuare la corsa richiesta, tramite chiamata dalla colonnina telefonica sita nel posteggio, per il taxi capofila;
k) porre il proprio automezzo, durante l’attesa nel posteggi, sempre a ridosso del taxi che precede, o all’inizio del posteggio;
l) rilasciare, a richiesta dell’utente, ricevuta indicante in modo leggibile il numero di licenza, data, importo e tragitto effettuato;
m) non occupare, fatto salvo quanto previsto al successivo art.52, punto 3), le aree di posteggio nè sostare nella “zona blu”, al di fuori dei turni di servizio;
n) tenere a bordo del veicolo il libretto dei turni di servizio da esibire a richiesta degli addetti al controllo.
Art. 51 - Obblighi specifici per l’esercente il servizio N.C.C.
1. Oltre agli obblighi di cui all’art.49 l’esercente il servizio N.C.C. ha l’obbligo di:
a) rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti), salvo cause di forza maggiore;
b) comunicare entro dieci giorni all’ufficio comunale competente, la variazione della sede della ditta e/o della rimessa facendone curare la relativa annotazione sull’autorizzazione;
c) riportare la vettura in rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto;
d) curare che il contachilometri sia sempre in perfetta efficienza;
e) curare la regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto entro al competente ufficio comunale ogni eventuale sospensione del servizio stesso e il relativo periodo.
1. Art. 52 – Diritti dei conducenti Taxi e N.C.C.I conducenti, durante l’espletamento del servizio, hanno i seguenti diritti:
a) richiedere, in caso di servizio comportante una spesa rilevante, un anticipo comunque non superiore al 50% dell’importo presunto o pattuito;
b) rifiutare il trasporto di animali ad eccezione dei cani a seguito dei non vedenti;
c) applicare, all’interno del veicolo, una targa con il divieto di fumare.
2. In particolare il tassista ha diritto di:
a) rifiutare od interrompere la corsa all’utente che si presenti in stato non conforme alla decenza o al decoro ovvero sia in stato di evidente alterazione;
b) rifiutare altresì la corsa a persona che, in occasione di precedenti servizi, abbia arrecato danno all’autovettura, sia risultato insolvente o abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti;
c) pretendere, in caso di attesa richiesta dall’utente, il corrispettivo della corsa indicato dal tassametro in quel momento ed un anticipo della sosta richiesta;
d) rifiutare la corsa che comporti l’allungamento del servizio di oltre trenta minuti al turno di lavoro prescelto;
3. A non più di due taxisti per ogni posteggio con più stalli, viene data la possibilità di lasciare la propria autovettura incustodita per un massimo di ore due, ma con evidenziato sul cruscotto un cartello di “fuori servizio” e in posizione tale da non intralciare la regolarità del servizio delle altre autovetture.
Art. 53 - Divieti per i conducenti di Taxi e di autovetture in servizio N.C.C.
1. Ai conducenti è fatto divieto di:
a) fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
b) deviare di propria iniziativa e senza il consenso dei passeggeri dal percorso eventualmente stabilito all’atto della definizione del servizio;
c) fumare o consumare cibo durante la corsa;
d) chiedere compensi aggiuntivi a quelli autorizzati o pattuiti;
e) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
f) ostacolare l’opera degli addetti al servizi di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
g) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dal Codice della Strada;
h) usufruire fuori servizio delle agevolazioni previste dalle normative per i servizi pubblici non di linea;
i) tenere verso gli utenti, i colleghi e gli altri utenti della strada un comportamento scorretto o comunque non consono al pubblico servizio espletato;
j) trasportare durante il servizio animali di loro proprietà;
k) consentire in servizio la conduzione del veicolo a persone estranee anche se munite di patente idonea;
l) applicare contrassegni identificativi del servizio che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
m) effettuare, in servizio, propaganda a favore di organizzazioni politiche e sindacali.
Art. 54 - Divieti specifici per l’esercente il servizio di Taxi
1. Oltre ai divieti di cui all’art.53, all’esercente il servizio Taxi è vietato:
a) fare salire sul mezzo, durante la sosta nelle piazzole, persone estranee per intrattenimento;
b) consumare cibo durante la sosta al posteggio;
c) provvedere al lavaggio o manutenzione del veicolo nei posteggi taxi;
d) accettare prenotazioni per lo svolgimento di un servizio da effettuarsi in tempi differiti;
e) sollecitare l’utilizzo della propria autovettura;
f) iniziare il servizio in territorio di altro Comune;
g) effettuare, durante la sosta nei posteggi, attività estranee al servizio;
h) adibire l’autovettura a qualsiasi altro uso diverso da quello di piazza;
Art. 55 - Divieti specifici per l’esercente il servizio N.C.C.
1. Oltre ai divieti di cui all’art.53, all’esercente il servizio di noleggio è vietato stazionare su suolo pubblico o in area diversa della propria autorimessa, a meno che la sosta non sia collegata ad un contratto di trasporto e non ancora concluso.
2. Nei casi di sosta collegata ad un contratto di trasporto in atto o ad una lettera d’incarico il noleggiatore ha l’onere di dimostrare tale circostanza.
Art. 56 – Divieti per gli utenti
1. Agli utenti del servizio di taxi o N.C.C. è fatto divieto di:
a) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
b) pretendere il trasporto di animali, ad eccezione dei cani per non vedenti;
c) pretendere il trasporto di merci o di altro materiale da collocare sui sedili dell’auto o comunque merci che possano danneggiare il veicolo;
d) insudiciare o deteriorare l’autovettura e le sua apparecchiature;
e) aprire la porta dalla parte della corrente di traffico;
f) compiere atti contrari alla decenza ed al buoncostume;
g) fumare in auto.
2. Fatta salva la responsabilità civile ai sensi di Xxxxx ed i risarcimenti dei danni causati all’autovettura, l’inosservanza dei divieti previsti dal precedente comma darà diritto al conducente di interrompere la corsa e, ove sia ritenuto necessario, di richiedere l’intervento della Forza Pubblica.
TITOLO XI ILLECITI E SANZIONI
Art. 57- Vigilanza
1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge e del presente Regolamento compete al Comune, alla Provincia e alla Regione, nell’ambito delle rispettive competenze;
2. Fatto salvo quanto espressamente riservato al competente ufficio comunale, la vigilanza sull’esercizio dei servizi Taxi e N.C.C. compete al Comando Polizia Locale e a tutti gli altri Organi di Vigilanza.
Art. 58 – Sanzioni
1. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste in via generale da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono soggette alle sanzioni amministrative di cui ai successivi articoli e sono applicate dal Comando di Polizia Locale secondo la procedura prevista dalla Legge 24.11.1981, n. 689.
2. L’Autorità competente a valutare eventuali ricorsi è il (Omissis: Dirigente del Settore Trasporti) Dirigente della Polizia Locale.
Art. 59 – Sanzioni amministrative pecuniarie
1. Tutte le violazioni alle norme del presente regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 258,00, secondo la procedura prevista dalla legge 24.11.1981, n. 689. Qualora la violazione accertata sia stata contestata a persona diversa dal titolare (sostituto o collaboratore), il medesimo è responsabile in solido della sanzione.
2. Il verbale di accertamento della violazione è contestato, ove possibile, immediatamente, ovvero, qualora la presunta violazione venga portata a conoscenza degli Organi di controllo su segnalazione scritta o assunta a verbale da parte di terzi, si attiva la seguente procedura:
a) comunicazione all’interessato degli addebiti, nei tempi previsti e secondo le procedure fissate dal decreto legislativo n.285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, dal ricevimento della segnalazione da parte del Comando di Polizia Locale;
b) entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’interessato ha facoltà di presentare memorie scritte o altri documenti, e di chiedere di essere sentito personalmente. Qualora il termine assegnato decorra senza che sia intervenuta nessuna documentazione o richiesta di essere sentito, e comunque quando sono compiuti tutti gli atti di accertamento, l’istruttoria viene conclusa dal responsabile del procedimento;
c) la conclusione del procedimento è comunicata anche ai soggetti che hanno segnalato la violazione;
d) l’applicazione delle precedenti sanzioni è regolamentata e soggiace alla procedura di cui alla L.689/81.
Art. 60 - Sospensione della licenza o autorizzazione
1. Le seguenti violazioni, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art.59 punto 1, comportano la sospensione della licenza o dell’autorizzazione per un periodo minimo di 7 giorni e massimo di 6 mesi:
a) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
b) prestazione del servizio con tassametro manomesso;
c) prestazione del servizio con un tassametro non piombato, alterato o guasto o con caratteristiche diverse da quelle di cui all’art. 43;
d) inottemperanza all’obbligo di adeguamento del tassametro a seguito di modifiche determinate dall’Amministrazione Comunale;
e) inottemperanza all’obbligo di cui all’art. 45;
f) inottemperanza all’obbligo di prestare il servizio a persone disabili e la necessaria assistenza per l’accesso delle medesime alle autovetture;
g) aver tenuto in comportamento scorretto nei confronti degli Organi di vigilanza;
h) aver tenuto, verso gli utenti ed i colleghi, un comportamento scorretto o comunque non consono al pubblico servizio espletato, qualora ciò dia luogo ad alterchi;
i) aver fornito testimonianza falsa nell’ambito di un procedimento sanzionatorio promosso a carico di un altro operatore del servizio;
j) irregolarità emerse a seguito di verifiche d’ufficio nella sostituzione del titolare della licenza taxi con un sostituto privo dei requisiti prescritti;
k) reiterato mancato rispetto dei turni di servizio assegnati e gli orari prescelti;
l) reiterato mancato rispetto, da parte del collaboratore o del sostituto, di turni ed orari assegnati al titolare della licenza taxi,
m) rifiuto di compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della forza pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse, soccorso, pubblica sicurezza;
n) non aderire ad ogni richiesta di trasporto, salvo la possibilità di rifiuto nei casi previsti dall’art.52;
o) chiedere compensi non conformi o aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati o pattuiti;
p) applicare tariffe non dovute o seguire un percorso ingiustificatamente più lungo rispetto a quello richiesto dall’utente;
q) non far coincidere l’azionamento ed il blocco del tassametro con l’inizio e la fine del servizio;
r) non applicare, togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
s) consentire la conduzione del veicolo, anche temporaneamente, a persone estranee anche se munite di patente idonea o da personale dipendente non regolarmente assunto (per il servizio di N.C.C.);
t) accettare chiamate o prenotazioni a mezzo di personale apparecchio ricetrasmittente (per il servizio taxi);
u) effettuare con l’autovettura taxi il servizio N.C.C. e viceversa;
v) iniziare il servizio nel territorio di altro comune (taxi) o da altra sede diversa dalla rimessa (N.C.C.);
w) esercitare una qualsiasi altra attività che crea pregiudizio per la regolarità del servizio;
x) esercitare il servizio in stato di alterazione dovuto ad uso di sostanze stupefacenti o di alcolici;
y) non provvedere a consegnare i titoli abilitativi al Comando Polizia Locale, a seguito di un provvedimento di sospensione.
2. La sospensione è comminata anche nel caso in cui le violazioni sopra elencate siano commesse da collaboratori, dipendenti o sostituti. Per questi ultimi, in caso di contratto di gestione, il periodo di sospensione non può eccedere la durata del contratto di sostituzione.
3. Nel caso in cui un sostituto incorra in un provvedimento disciplinare in cui si preveda una sospensione dal servizio eccedente la durata del contratto di sostituzione, questi non potrà effettuare sostituzioni per un periodo di tre mesi dalla notifica del provvedimento disciplinare.
4. Verificatisi uno dei casi previsti al comma 1, viene adottata la procedura indicata dall’art.23 della L.R.30.7.1996, n.22. Entro il terzo giorno successivo a quello della notifica del provvedimento di sospensione, i titoli abilitativi devono essere riconsegnati al Comando Polizia Locale. Del provvedimento di sospensione viene data segnalazione all’Ufficio Provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.
Art. 61 - Decadenza del titolo
1. La decadenza della licenza o dell’autorizzazione interviene nei seguenti casi:
a) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
b) qualora vengano meno i requisiti di cui all’art. 9;
c) per il verificarsi degli impedimenti di cui all’art. 10;
d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni, salvo i casi di forza maggiore;
e) a seguito della morte del titolare, quando gli eredi a ciò legittimati non abbiano iniziato il servizio o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini di cui all’art.26;
f) per mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a due mesi senza giustificazione;
g) a seguito un periodo di assenza per ragioni di salute, di maternità o per infortunio, superiore ad anni 4 in un quinquennio.
2. La decadenza viene comunicata al Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Dipartimento Trasporti Terrestri - Ufficio Provinciale di Rovigo e alla Camera di Commercio (competente per la formazione e la conservazione del ruolo di cui all’art.10 della L.R.22/96) per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
Art. 62 - Revoca del titolo
1. La revoca della licenza o dell’autorizzazione interviene nei seguenti casi:
a) quando il titolare o sostituto non ottemperi al provvedimento di sospensione dal servizio;
b) a seguito di 2 provvedimenti di sospensione adottati negli ultimi tre anni che abbiano comportato una sospensione complessiva superiore a gg.30, qualora venga commessa, nel medesimo termine, una ulteriore violazione per la quale sia prevista la sospensione ai sensi dell’art.60;
c) per irregolarità di particolare gravità ritenute incompatibili con l’esercizio del servizio;
2. Verificatosi uno dei casi previsti al comma 1, viene adottata la procedura indicata dall’art.23 della L.R.30.7.1996, n. 22.
3. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione o licenza se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.
4. La revoca viene comunicata al Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Dipartimento Trasporti Terrestri - Ufficio Provinciale di Rovigo e alla Camera di Commercio competente per la formazione e la conservazione del ruolo di cui all’art. 10 della L.R. 22/96, per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
Art. 63 - Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza
1. In tutti i casi di sospensione, revoca, rinuncia o decadenza della licenza o autorizzazione nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o ai suoi aventi causa, come nessun rimborso spetta per tasse e tributi già corrisposti.
TITOLO XII DISPOSIZIONI FINALI
Art. 64 - Norma di rinvio
1. La disciplina degli autoservizi Taxi e N.C.C. dettata dal presente regolamento è integrata da tutte le disposizioni della L.15.1.1992, n.21 e della L.R.30.7.1996, n.22, non espressamente richiamate e dalla altre norme legislative e regolamentari applicabili.
2. Per gli eventuali servizi pubblici non di linea con veicoli elencati dall’art.1 della legge 15.1.1992, n. 21 e diversi da quelli disciplinati dal presente regolamento, valgono, in quanto applicabili ad integrazione della specifica disciplina, le norme del presente regolamento.
3. Per il servizio di N.C.C. con veicoli a trazione animale, valgono in quanto applicabili le norme del presente regolamento oltre alle norme specifiche previste dagli artt. 64, 65, 66, 67, 69, 152 e 183 del D.Lgs. 30.4.92, n.285 e dai correlati articoli del Regolamento di esecuzione (D.P.R.16.12.92, n.495 e xx.xx.). Visto il provvedimento della Regione Veneto n.10797/32410 del 30.11.98, il contingenta- mento per tale servizio non va applicato tenuto conto dell’esiguità della richiesta e della specificità del servizio. Le condizioni di esercizio sono definite dai competenti Settori Mobilità e Comando Polizia Locale; la rispondenza delle caratteristiche della carrozza ai requisiti previsti dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento è attestata da un certificato rilasciato da un ingegnere o perito meccanico iscritto all’Albo, che dovrà essere rinnovato ogni cinque anni; l’idoneità del cavallo al traino del veicolo destinato al trasporto di persone è attestata da certificato del servizio veterinario dell’Azienda ULSS18, di validità annuale, che deve accompagnare il mezzo ed essere esibibile a richiesta degli organi di controllo.
Art. 65 - Normativa transitoria
1. Tutte le situazioni difformi da quanto previsto dal presente regolamento vanno regolarizzate entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo.
Art. 66- Abrogazione di precedenti disposizioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti e deliberazioni che riguardano gli autoservizi pubblici Taxi e N.C.C. con autovettura, nonché le disposizioni contenute in ordinanze che siano in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel presente regolamento.
Art. 67 - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento è soggetto all’approvazione da parte della Provincia di Rovigo, ai sensi dell’art.7 lett.a) della L.R. 30.7.96, n.22, ed entra in vigore il giorno successivo alla conclusione dell’iter amministrativo previsto.