SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE
COMUNE DI ROSTA
Città metropolitana di Torino
00000 XXXXX – P.IVA 01679120012
Uff. Segreteria 011-956.88.03 – fax: 011-954.00.38
SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE
Ufficio segreteria
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PERIODO 01.07.2018 – 30.04.2021 – CIG: ZCE22E516E
ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO
Il presente appalto ha per oggetto il servizio di brokeraggio assicurativo da svolgersi per conto del Comune di Rosta dal 01.07.2018 al 30.04.2021 e consistente nelle seguenti prestazioni:
− identificazione, analisi e valutazione dei rischi connessi all’attività del Comune;
− analisi delle polizze assicurative esistenti ed individuazione delle coperture occorrenti con l’impostazione di un programma assicurativo;
− gestione del programma predetto ed aggiornamento nel tempo dello stato dei rischi e delle relative coperture con particolare riguardo alla segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel prosieguo del rapporto in relazione ai rischi in capo all’Ente, ai suoi funzionari e dipendenti e delle relative coperture assicurative;
− collaborazione e assistenza nel collocamento delle coperture assicurative di cui vorrà dotarsi l’Ente e, in particolare, nella predisposizione dei bandi di gara e dei capitolati di polizza, nonché delle procedure di individuazione delle Compagnie contraenti da utilizzarsi per l’espletamento delle gare di appalto ai sensi di legge;
− collaborazione e assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione e ciò sia per i contratti stipulati con la collaborazione del Broker, sia per quelli già in corso;
− assistenza nella gestione e liquidazione dei sinistri.
ART. 2 - COSTI ASSICURATIVI
I premi annui pagati dal Comune di Rosta per i contratti assicurativi in essere, la cui scadenza è fissata al 30.06.2018, sono quantificati come segue:
- Incendio/furto/elettronica € 6.479,25
- RCTO €. 6.670,00
- Infortuni Piedibus €. 306,60
- Tutela Legale € 3.869,25
- Infortuni Amm.ri/Dip./ Altri € 3.156,00
TOTALE € 20.481,10
Oltre alle suddette polizze inoltre è attiva una polizza Vita Previdenza a favore dei componenti della Polizia Municipale, con scadenza anniversaria 31 dicembre, nonché le polizze auto scadenti il 31 ottobre, queste ultime con un premio globale di €. 3.391,00.
Il soggetto gestore deve altresì informare i suoi dipendenti e collaboratori che dovranno operare tenendo conto del codice di comportamento interno dei dipendenti del Comune di Rosta, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 13.02.2014 a norma dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 1, comma 2, del D.P.R. 62/2013.
ART. 3 - DURATA DELL'INCARICO
L'incarico, che viene affidato in esclusiva al broker aggiudicatario, ha durata dal 01.07.2018 al 30.04.2021.
L'incarico cesserà di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari di Assicurazione (R.U.I) di cui all'art. 109 del D.Lgs 209/05.
ART. 4 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
L'incarico di cui al presente Capitolato speciale non comporta alcun onere, né presente né futuro, per il Comune di Rosta, poiché l'attività del broker sarà remunerata, secondo consolidata consuetudine di mercato, dalle compagnie assicuratrici, con le quali verranno stipulati o rinnovati i contratti assicurativi, sotto forma di commissioni calcolate in percentuale dei premi al netto delle imposte, versati dall'Ente.
Nessun compenso potrà essere richiesto dal broker per le attività svolte, nel caso in cui il Comune di Rosta non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione già predisposti.
La misura del compenso sarà calcolata applicando a detti premi assicurativi la percentuale indicata nell’offerta economica. Il Broker si impegna a mantenere invariata la misura del compenso per l’intera durata contrattuale.
Si conviene che il pagamento dei premi dovuti alle Compagnie Assicurative venga di norma effettuato per il tramite del Broker che provvederà alla loro rendicontazione rilasciando ampia e liberatoria quietanza. Si applicano in ogni caso le norme di cui all’art 118 del D. Lgs. 209/2005 e del Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006 in quanto compatibili.
ART. 5 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Il Comune autorizza il broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.
E' esplicitamente convenuto che restano in capo all'Amministrazione Comunale l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti assicurativi e di ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti.
Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali né può impegnare in alcun modo l'Amministrazione, se non preventivamente autorizzato.
Il broker è l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio.
Il broker, infine, risponde dei danni causati, anche se rilevati dopo la scadenza del contratto.
ART. 6 - OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI
Il broker, nell'espletamento del servizio si impegna a:
− svolgere il servizio nell’interesse dell’Amministrazione Comunale nel rispetto di tutte le indicazioni e richieste da questa fornite;
− garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi che incombono sull’attività del Comune di Rosta;
− impiegare propri mezzi e risorse accollandosi gli oneri necessari all’espletamento del servizio;
− non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli Uffici del Comune di Rosta;
− garantire trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
− collaborare attivamente con il responsabile del servizio competente adottando le indagini e le attività più opportune ai fini della miglior redazione dei capitolati di gara e contratti assicurativi;
− gestire i sinistri pregressi denunciati precedentemente all’assunzione del servizio di cui al presente capitolato.
Sono a carico del Broker:
− tutte le spese ed oneri necessario per l'espletamento dell'incarico;
− i rischi connessi all'esecuzione dello stesso.
Il broker non dovrà essere vincolato con impresa di assicurazione da impegni di sorta. L’aggiudicatario dovrà operare tenendo conto del codice di comportamento interno dei dipendenti del Comune di Rosta, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 13.02.2014 a norma dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 1, comma 2, del D.P.R. 62/2013. L'Amministrazione si impegna ed obbliga a:
− far pervenire al broker tutte le comunicazioni a propria disposizione inerenti i contratti di assicurazione;
− citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi e per i quali si sia fatto ricorso ai servizi del broker, che si avvale della prestazione medesima;
− fornire al broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti ed i documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il suddetto servizio.
ART. 7 - REFERENTE UNICO DEL BROKER
Il Broker si impegna, fin dalla presentazione dell'offerta, a designare un proprio incaricato, in possesso di requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico dell'ente per il servizio oggetto del presente capitolato.
ART. 8 - PAGAMENTO DEI PREMI DI POLIZZA
Il pagamento dei premi viene effettuato dall'Amministrazione al broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. Il versamento del premio nelle mani del broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del codice civile. Il broker si obbliga a versare i premi alle compagnie di assicurazione interessate, nei termini e nei modi
convenuti con le compagnie stesse, al fine di garantire all'Amministrazione l'efficacia e la continuità della copertura assicurativa, nonché a rilasciare alla stessa le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicurative, debitamente quietanzate.
Non sono imputabili all'Amministrazione gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal broker alle compagnie di assicurazione.
ART. 9 - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEL BROKER
Il Comune di Rosta ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D.Lgs 209/05 ed imputabili a negligenze, errori od omissioni del broker. Il broker risponderà pienamente per danni che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad esso o ai suoi dipendenti e dei quali fosse chiamata a rispondere l'Amministrazione Comunale che fin d'ora si intende sollevata da ogni pretesa e molestia.
ART. 10 - PREROGATIVE DELL’ENTE
Restano in ogni caso di esclusiva competenza del Comune di Rosta:
− la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal broker;
− la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
− l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente;
− la sottoscrizione di tutti gli atti e i documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri, nonché interruzioni prescrittive di eventuali sinistri.
ART. 11 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
Per la particolare tipologia di prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del servizio, nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto
ART. 12 - INADEMPIENZE, RECESSO E RISOLUZIONE
Laddove il servizio non venisse eseguito con la dovuta diligenza, nei modi e nei termini prescritti dal presente contratto, l’Ufficio competente provvederà a darne immediata comunicazione al broker che dovrà conformarsi alle disposizioni impartite.
In caso di ingiustificato e reiterato mancato adempimento l’Ente si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto, fatta salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito, o eventuale ulteriore azione che il Comune ritenga di intraprendere a tutela dei propri interessi. A tal riguardo si conviene che unica formalità preliminare è la contestazione degli addebiti sopra menzionata.
Il contratto di consulenza ed intermediazione assicurativa può essere risolto ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile.
La risoluzione del contratto si verifica di diritto, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni quando si verifichi:
a) abbandono del servizio salvo per causa di forza maggiore
b) contegno abitualmente scorretto verso il pubblico, da parte del broker aggiudicatario o del personale adibito al servizio;
c) frode;
d) cessione ad altri, in tutto o in parte sia direttamente o indirettamente per interposta persona, di diritti e obblighi inerenti al presente capitolato.
e) qualora l'aggiudicatario perda l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) o in caso di dichiarazione dii fallimento.
ART. 13 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA
E' fatto obbligo al broker di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte dell'ente.
ART. 14 - SPESE DI CONTRATTO
Si procederà alla stipula del contratto con il soggetto aggiudicatario, previa produzione in originale della documentazione dichiarata in sede di istanza di partecipazione.
Le spese relative alla stipula del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.
ART. 15 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia relativa al presente servizio è competente esclusivamente il Foro di Torino, essendo esclusa la competenza arbitrale.
ART. 16 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Xxxxxxxx XXXXXX XXXXX, Responsabile del Servizio amministrativo/segreteria generale.
ART. 17 - TRATTAMENTO DATI
I concorrenti autorizzano il trattamento dei dati personali, il cui titolare è il Comune di Rosta, i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse all'attività dell'Amministrazione Comunale, e, in particolare, per lo svolgimento della gara.
ART. 18 – D.U.V.R.I. - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 81/2008, recante “Attuazione dell’art. 1 della legge 3.8.2007,
n. 123 in materia di Tutela della Salute e di Sicurezza sul Lavoro” il servizio di cui al presente appalto non presenta rischi da interferenze. Conseguentemente, ed in applicazione della determinazione della Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3 del 5.3.2008, la Stazione Appaltante non è tenuta a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti.
Il Responsabile del Servizio Amministrativo/Segreteria Generale
Dott.ssa PREVER LOIRI Caterina