COLLEGIO DI BARI
COLLEGIO DI BARI
composto dai signori:
(BA) XXXXX Presidente
(BA) CAMILLERI Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) PAGNONI Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO Membro di designazione rappresentativa dei clienti
Relatore XXXXXX XXXXXXXXX
Seduta del 19/12/2017
FATTO
In relazione ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 20/09/2005 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo dell’11/12/2013, parte ricorrente, insoddisfatta dell’interlocuzione intercorsa con l’intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all’Arbitro al quale chiede:
- in applicazione del criterio proporzionale, il rimborso di complessivi € 1.089,49, di cui
€ 96,78 per commissioni bancarie, € 791,65 per commissioni di intermediazione,
€ 105,74 per il premio rischio vita ed € 95,32 per il premio rischio impiego;
- gli interessi legali, il rimborso di € 20,00 per la presentazione del ricorso nonché la rifusione delle spese per assistenza difensiva, quantificate in € 218,00.
Regolarmente costituitosi, l’intermediario chiede di dichiarare l’improcedibilità del ricorso in quanto non riveste più la qualifica di intermediario finanziario e, di conseguenza, non partecipa più al sistema ABF. Precisa infatti di essere stato cancellato d’ufficio dagli Albi Elenco Generale ex art. 106 TUB ed Elenco Speciale ex art. 107 del D.lgs. 385/93, a conclusione del periodo transitorio disciplinato dall’art. 10 del D.lgs. n. 141/2010.
In sede di riscontro al reclamo, la resistente eccepiva:
- la previsione nella documentazione contrattuale di non rimborsabilità delle commissioni, da considerare come “un unicum inscindibile e non soggetto a maturazione”;
- la natura up-front delle commissioni di intermediazione, in quanto comprensive anche della provvigione dell’agente e, quindi, dirette a remunerare attività preliminari alla concessione del prestito; peraltro, ancorché non dovute, in sede di conteggio estintivo rimborsava a tale titolo l’importo di € 33,00;
- la natura up-front delle commissioni bancarie e, in ogni caso, il difetto di legittimazione passiva, avendo agito in qualità di mandataria;
- il difetto di legittimazione passiva per quanto riguarda le coperture assicurative e, comunque, la loro non rimborsabilità dei premi assicurativi, trattandosi di un obbligo introdotto dal Regolamento Isvap n. 35/2010 solo per le coperture assicurative commercializzate successivamente al 01/12/2010 e successivamente esteso dalla L. 212/2012 ai premi assicurativi relativi a contratti stipulati prima della sua entrata in vigore (19/12/2012) ma ancora vigenti a quella data.
In sede di repliche, il ricorrente ha richiamato il costante orientamento dell’ABF secondo cui la legittimazione passiva si radica al momento della proposizione del ricorso.
DIRITTO
L’intermediario ha sollevato eccezione di improcedibilità del ricorso, non rivestendo più la qualifica di intermediario finanziario.
Deve, tuttavia, rilevarsi come l’intermediario sia stato cancellato dall’albo di cui al TUB in data 23/10/2017, quindi successivamente alla presentazione del ricorso avvenuta il 24/05/2017. Il Collegio, nel richiamare sul punto la consolidata giurisprudenza dell’Arbitro, secondo cui la legittimazione passiva si radica al momento della proposizione del ricorso (tra le altre, Collegio di Roma, decisione n. 12988/2017), ritiene che l’eccezione non possa essere accolta.
Venendo al merito del ricorso, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) sono, in principio, rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate), così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l’importo da rimborsare è stabilito secondo un criterio proporzionale, ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l’intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).
Dalla disamina delle domande avanzate e alla stregua della documentazione in atti deve senz’altro affermarsi la natura recurring delle commissioni bancaria come delle commissioni di intermediazione; ciò emerge chiaramente dalla descrizione – sia pure sintetica e non già analiticamente dedicata a ciascuna voce commissionale, il che pure invera una opacità della relativa clausola negoziale – dei costi di cui le stesse sono state poste a copertura (tra cui quelli di “acquisizione provvista”), oltre che delle attività di cui dichiaratamente fungono corrispettivo, tra le quali “tutte le prestazioni e le attività preliminari, conclusive e successive indispensabili per il perfezionamento e l’esecuzione del contratto”.
Con specifico riguardo, poi, alle commissioni bancarie, non ha pregio l’eccepito difetto di legittimazione passiva dell’intermediario; ciò, stante il chiaro orientamento interpretativo dell’Arbitro che ha al riguardo – ed in senso contrario alla sollevata eccezione - richiamato il principio dell’apparenza allorché, come nella specie, “il conteggio estintivo sia stato
emesso dall’intermediario mandatario, indicando, per il versamento di quanto dovuto, un conto corrente a esso riferibile” (cfr. ex plurimis, Collegio di Bari, decisioni nn. 9862/17 e 6337/2017; Collegio di Roma, decisione n. 9105/2016).
In ordine, infine, alla eccepita non retrocedibilità degli oneri assicurativi, in forza della previsione contenuta nella legge 212/2012, il Collegio ritiene di aderire pienamente all’indirizzo esplicitato, in precedenti in termini, da più Collegi territoriali, secondo cui detta disciplina, “pur estendendosi espressamente ai contratti «commercializzati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione» (art. 22, comma 15-septies, D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012) non può trovare vigenza per quei contratti che alla data indicata risultavano già estinti: la data di entrata in vigore della nuova norma è il 19 dicembre 2012 (art. 1, comma 3, L. 221/2012) mentre il contratto oggetto di lite è stato estinto il 16 novembre 2011.
Il Collegio ritiene che, tuttavia, tale principio espressamente specificato dal legislatore, rafforzi sia pur invia ermeneutica la lettura dell’art. 125-sexies e dell’art. 121, comma 2, TUB attualmente vigenti, rilevando sempre lo stretto nesso funzionale e di accessorietà che collega il contratto di finanziamento con quello assicurativo e costituendo chiaramente il premio versato una voce del costo totale del credito. (…) Ciò posto, nella fattispecie in esame si deve ritenere che, sussistendo appunto il collegamento negoziale di cui si è detto, l’estinzione anticipata del mutuo abbia fatto venir meno la ragione giustificatrice del contratto accessorio di assicurazione, determinandone così lo scioglimento automatico. Infatti, una volta rimborsato alla banca resistente il capitale residuo è evidentemente venuto meno il rischio che era stato assicurato mediante la stipulazione del contratto collegato.” (Cfr. Collegio di Roma, decisione n. 4027/13).
In linea, dunque, con il richiamato orientamento e tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, rilevata altresì la natura recurring degli oneri assicurativi, il Collegio ritiene che le richieste del cliente meritino di essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue:
rate pagate | 100 | rate residue | 20 | Importi | Metodo pro quota | Rimborsi già effettuati | Residuo |
Oneri sostenuti | |||||||
Commissioni bancarie | 580,71 | 96,79 | 96,79 | ||||
Commissioni di intermediazione | 4.947,90 | 824,65 | 33,00 | 791,65 | |||
Rimborso premi assicurativi rischio vita | 634,47 | 105,75 | 105,75 | ||||
Rimborso premi assicurativi rischio di impiego | 571,15 | 95,19 | 95,19 | ||||
Totale | 1.089,37 |
Non accoglibile è, infine, la domanda volta ad ottenere il ristoro delle spese legali, stante la serialità del ricorso.
P.Q.M.
Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.089,37, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1