Condizioni Generali di Vendita e fornitura
Condizioni Generali di Vendita e fornitura
Revisionate e valide a decorrere dal 30 Aprile 2019.
1. Generale
1.1 Ciascuna fornitura di DAFA ITALIA SRL (di seguito denominata DAFA) è coperta da questi Termini e Condizioni di vendita e consegna, a condizione che non siano stati espressamente deviati o modificati da altro accordo scritto.
1.2 Condizioni speciali di acquisto o requisiti specifici per beni / servizi
acquistati dal compratore e elencati, ad esempio, nell’ordine di acquisto dell’ac- quirente o nelle condizioni generali di acquisto dell’acquirente, nei documenti di gara, ecc. non sono vincolanti per DAFA, a meno che DAFA non abbia espressamente acconsentito ad essi per iscritto.
2. Offerta / Ordine
2.1 Qualsiasi accordo tra l’acquirente e DAFA non si ritiene concluso fino a quando l’accordo non sia stato confer-
mato per iscritto da DAFA, ad es. da una conferma d’ordine. In caso di discrepan- ze tra la conferma d’ordine e l’ordine o l’accettazione dell’acquirente, la confer- ma d’ordine prevale. DAFA si riserva il diritto di mediare la vendita.
2.2 Informazioni tecniche, linee guida, ecc. Tutti i diritti di proprietà intellet- tuale (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, copyright, diritto
di brevetto, modello di utilità, diritti
di disegno e prodotti forniti da DAFA come previsto dalla legge sulle pratiche di marketing danese) appartengono
a DAFA. Ciò vale indipendentemente dal fatto che il disegno o il prodotto in questione sia sviluppato per l’acquirente e/o sia basato su specifiche o disegni specifici dell’acquirente. L’acquirente acquisisce esclusivamente un diritto d’uso ordinario ai prodotti acquistati.
L’acquirente non ha il diritto di divulgare o rendere disponibili disegni o specifi- che ad altri, né l’acquirente ha il diritto di produrre o consentire ad altri di produr- re i prodotti o le repliche dei prodotti forniti da DAFA
3. Supplemento gestione per articoli in stock e apertura
3.1 Per gli ordini inferiori a € 150,00 netti, IVA esclusa, verrà addebitata una commissione di gestione. La consegna di spedizioni aperte non è disponibile.
4. Termini e condizioni di pagamento e riserva di proprietà
4.1 Salvo quanto diversamente concor- dato, il prezzo di acquisto è esigibile per il pagamento alla data di scadenza indicata sulla fattura.
4.2 In caso di mancato pagamento,
gli interessi matureranno dalla data di scadenza, cfr. clausola 4.1, sull’importo dovuto in qualsiasi momento ad un tasso di interesse dell’1,5% al mese o parte
di esso.
4.3 L’acquirente non è autorizzato a compensare il prezzo di acquisto per crediti derivanti da altri rapporti legali e l’acquirente non ha il diritto di esercitare alcun diritto di ritenzione o di rifiutare
il pagamento a causa di un ritardo, reclamo o domanda riconvenzionale riguardante la consegna specifica .
4.4 Se l’acquirente non adempie agli obblighi di pagamento nei confronti di DAFA, DAFA si riserva il diritto di
sospendere ulteriori consegne, incluse le consegne che sono già state trasferite a un corriere, fino a quando il pagamen- to integrale per tutti i crediti è stato ricevuto .
4.5 DAFA conserva la proprietà della merce venduta fino al pagamento del prezzo di acquisto più eventuali interessi e costi.
5. Consegna
5.1 La consegna è franco fabbrica DAFA Valmadrera (LC), Italia (Incoterms 2010),
salvo quanto diversamente concordato per iscritto in ciascun caso specifico. Se la consegna non può essere effettuata come conseguenza delle circostanze dell’acquirente, la merce rimarrà a DAFA a spese e rischio dell’acquirente. DAFA ha il diritto di addebitare l’affitto del magazzino, costi, ecc.
5.2 Tutti i tempi di consegna indicati da DAFA sono stimati e quindi non vinco- lanti per DAFA, a meno che non sia stato concordato esplicitamente un tempo di consegna fisso per l’intera consegna o parti di essa.
5.3 Se è stato concordato espressamen- te un termine di consegna fisso, DAFA ha il diritto di estendere questo periodo di dieci (10) giorni lavorativi calcolati dalla scadenza del termine di consegna fisso. Se DAFA supera il termine di consegna esteso, il compratore ha diritto a una penalità concordata dalla scadenza del termine di consegna esteso. La sanzione concordata costituisce lo 0,5% della parte del prezzo di acquisto concordato che copre i servizi compresi nel ritardo per ogni intera settimana di ritardo. La penale concordata non può superare
il 5% del prezzo d’acquisto concordato per la produzione ritardata. Se DAFA supera i tempi di consegna prolungati di oltre 45 giorni lavorativi, l’acquirente è autorizzato a rescindere il contratto.
5.4 Se l’acquirente sceglie di rescindere l’accordo, l’acquirente avrà diritto al rimborso di qualsiasi remunerazione già corrisposta in relazione alla prestazione differita, ma non alla remunerazione per altre produzioni. L’acquirente non può rivendicare alcun altro rimedio per vio- lazione come conseguenza del ritardo e, quindi, gli è impedito di chiedere un risarcimento di qualsiasi tipo.
5.5 Per merci specifiche del cliente, DAFA si riserva il diritto di effettuare consegne inferiori o superiori alla conse- gna concordata fino al 10%.
6. Prezzi
6.1 Tutte le consegne vengono effettua- te ai prezzi applicabili al momento della consegna e specificate sui listini prezzi di DAFA, sulle conferme d’ordine, etc. Le quotazioni e i prezzi specificati nella conferma d’ordine sono al netto di IVA e di altre tasse pubbliche,commissioni, etc., associate alla consegna, ma queste
verranno aggiunte al prezzo al momento della fatturazione.
6.2 DAFA si riserva il diritto di modifi- care i prezzi senza preavviso a causa di straordinari aumenti di prezzo per materie prime e aumenti salariali.
7. Resi
Le merci restituite sono accettate solo previo accordo (le merci di valore inferiore a € 100 non possono essere restituite) e solo con una detrazione del 20% del valore. Inoltre, l’acquirente é tenuto a pagare il trasporto di reso. I numeri delle fatture o degli ordini devo- no sempre essere indicati. Il trasporto di reso è a rischio dell’acquirente. Non
è possibile restituire beni personaliz- zati o beni acquistati appositamente per l’acquirente. La confezione deve essere la confezione originale e deve essere integra e il prodotto deve essere commercializzabile, integro, completo e vendibile. La spedizione di reso deve essere etichettata con un numero di or- dine di reso, che deve essere richiesto a
DAFA. Il numero dell’ordine di reso deve sempre essere applicato alla confezione di ritorno. Ciò garantisce un’elaborazio- ne rapida ed efficace. Le merci restituite senza un numero di ordine di reso saran- no respinte. La spedizione di reso deve sempre essere specificata e selezionata in base al tipo di prodotto. I prodotti con una data di scadenza (come nastro, nastro di giunzione, adesivi e sigillanti)
non possono essere restituiti. I restanti prodotti possono essere restituiti fino ad un (1) anno dalla data di acquisto, a patto che la restituzione sia autorizzata da DAFA.
8. Responsabilità e difetti
8.1 L’acquirente si impegna ad esamina- re i prodotti/servizi forniti immediata- mente e,al più tardi, entro una settimana dal ricevimento. L’acquirente rinuncia al diritto di invocare difetti/anomalie nei prodotti/servizi consegnati se l’acqui- rente non notifica a DAFA immediata- mente dopo che il difetto/anomalia è stato scoperto o avrebbe dovuto essere scoperto. In ogni caso, l’acquirente per- de il diritto di invocare difetti/anomalie nei beni mobili consegnati, se l’acquiren- te non li comunica a DAFA entro due (2) anni dalla data di consegna.
8.2 Se è documentato che i prodotti/ servizi forniti da DAFA erano difettosi al momento della consegna, e il termine per i reclami nella clausola 8.1 è stato ri- spettato, DAFA si impegna a porre rime- dio ai difetti mediante la riparazione o la consegna sostitutiva, a sua discrezione entro un ragionevole periodo di tempo. Se DAFA non effettua riparazioni o sosti- tuzioni entro un periodo di tempo ragio- nevole, DAFA è responsabile dei danni nei confronti dell’acquirente secondo le regole generali della legge italiana con le seguenti limitazioni: la responsabilità di DAFA per i difetti dei prodotti/servizi forniti è limitata al prezzo di fatturazione dei prodotti/servizi difettosi. Come par- te della sua assicurazione di responsa- bilità commerciale e di prodotto, DAFA ha stipulato un’assicurazione aggiuntiva denominata ”Copertura dei componenti e degli ingredienti”, che ha il seguente beneficio per l’acquirente: Se i prodotti
/ servizi DAFA sono stati incorporati o aggiunti a un altro il prodotto, compresi gli edifici (”Prodotto finale”), e la ripa- razione o la sostituzione del prodotto / servizio difettoso di DAFA richiedono interferenze nel Prodotto finale, DAFA
è responsabile dei danni , secondo la polizza di cui sopra, per i costi diret- tamente associati con l’interferenza in altre apparecchiature. Pertanto, DAFA non è in alcun caso responsabile per perdite indirette, compresi perdita di profitto, perdita operativa, costi per av- vocati e altri consulenti, costi aggiuntivi sostenuti in relazione allo stazionamento e al richiamo di dipendenti, risoluzione dei problemi, studi, analisi o trasporto del prodotto / servizio difettoso e / o del prodotto finale o altre consequenziali perdite finanziarie. La responsabilità di DAFA in danni nei confronti dell’acqui- rente per difetti nei prodotti / servizi forniti non può superare € 100.000 per anno civile.
8.3 A parte quanto indicato nelle clau- sole 8.1 e 8.2 sopra, qualsiasi reclamo fatto dal compratore derivante da difetti nel i prodotti / servizi forniti da DAFA è escluso.
8.4 Le limitazioni della responsabilità di DAFA ai sensi della presente clausola
8 non si applicano se il difetto è stato deliberatamente causato da DAFA o è dovuto alla grave negligenza di DAFA.
9. Responsabilità del prodotto
9.1 DAFA è responsabile per eventua- li danni causati da prodotti / servizi forniti da DAFA su prodotti diversi dal prodotto / servizio fornito, in confor- mità con le regole generali della legge
italiana sulla responsabilità da prodotto.
Danno a qualsiasi altra cosa che non sia il prodotto / servizio consegnato durante l’esercizio dell’attività di DAFA è considerato anche responsabilità del prodotto. La responsabilità di DAFA in
caso di danni è, tuttavia, limitata ai sensi delle seguenti regole:
9.2 DAFA non è responsabile in nessun caso per danni indiretti, inclusi perdita di profitto, perdita operativa, costi per avvocati e altri consulenti e altre perdite finanziarie consequenziali.
In caso di difettosità relative alla guarni- zionatura/sigillatura/incollaggio in conto lavoro il risarcimento massimo previsto per ogni particolare lavorato non potrà eccedere il costo della lavorazione effet- tuata sul singolo pezzo.
9.3 Quando i prodotti / servizi DAFA sono stati incorporati o aggiunti a un altro prodotto (il ”Prodotto finale”), DAFA non è in nessun caso responsabile per eventuali costi aggiuntivi sostenuti per lo stazionamento e / o il richiamo di dipendenti, risoluzione dei problemi, ispezioni, analisi o trasporto del prodot- to / servizio difettoso e / o del Prodotto finale.
9.4 Per richieste di risarcimento danni
diverse da quelle indicate nelle clausole
9.2 e 9.3, la responsabilità di DAFA in danni nei confronti dell’acquirente non può mai superare € 200.000 per evento assicurativo. Tuttavia, la responsabilità per danni nei confronti dell’acquirente non può mai superare € 500.000 per anno civile. In caso di perdite in serie, definite come richieste di risarcimento danni contro DAFA a seguito di danni
o perdite causati da stessi fattori che danno origine a responsabilità e che si verificano in più di un calendario, la
rivendicazione dell’acquirente ai sensi di questa clausola 9.4 non può superare € 1 milione.
9.5 L’acquirente deve indennizzare DAFA contro qualsiasi richiesta di risarcimento per la quale DAFA possa essere ritenuta responsabile nei confronti del cliente dell’acquirente e / o della terza parte lesa, ma per la quale DAFA ha rinun- ciato alla responsabilità in conformità alla presente clausola 9 nei confronti dell’acquirente .
9.6 Se una terza parte presenta un reclamo per perdita e / o danno come descritto nella presente clausola 9 nei confronti di DAFA o dell’acquirente, la parte interessata è obbligata a informare immediatamente l’altra parte di questo per iscritto.
9.7 Le limitazioni della responsabilità di DAFA in conformità con la clausola 9 non si applicano se il danno è stato causato deliberatamente da DAFA o se il danno è il risultato di una grave negligenza da parte di DAFA o se le limitazioni sono
in contrasto con le norme di legge obbligatorie.
10. copertura assicurativa
10.1 DAFA dichiara di aver stipulato un’assicurazione prodotto con responsa- bilità civile e commerciale con copertura per danni e perdite su ingredienti e componenti.
11. Legge applicabile e giurisdizione
11.1 Qualsiasi controversia derivante dal presente accordo deve essere risolta in base alla legge danese.
11.2 Tutte le controversie - incluse quelle di natura non contrattuale - derivanti
da, relative o connesse al presente accordo, saranno risolte mediante ar- bitrato secondo le regole della Camera Arbitrale (le Regole) da un arbitro unico, nominato in conformità con le Regole, che sono considerate come incorporate per riferimento in questa clausola. Il Tribunale Arbitrale deciderà in confor- mità con le norme del diritto italiano. La sede dell’arbitrato sarà Xxxxx.Xx lingua dell’arbitrato sarà l’italiano.
DAFA Italia S.r.l.• Xxx Xxxxx 0 • 00000 Xxxxxxxxxx (Xxxxx) • Tlf.: x00 0000 0000-0 • xxxx@xxxx-xxxxxx.xx • xxx.xxxx-xxxxxx.xx