Condizioni Generali di Contratto Appalto di Lavori
GRUPPO ICCREA
Condizioni Generali di Contratto Appalto di Lavori
Condizioni Generali di Contratto, valide per gli appalti di lavori conclusi da società del Gruppo ICCREA.
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Definizioni
1.1 Nelle presenti Condizioni Generali di Contratto e negli annessi documenti contrattuali e tecnici, le seguenti espressioni hanno il significato di seguito riportato:
a) c.c.: Codice Civile;
b) Codice Etico: il documento, approvato dal Committente, per regolare i comportamenti e le responsabilità verso i vari stakeholder interni ed esterni, anche alla luce delle previsioni del D.Lgs. 231/2001;
c) Committente: la e/o le società del Gruppo Iccrea espressamente indicate nelle Condizioni Particolari di Contratto;
d) Condizioni Generali di Contratto: il presente documento;
e) Condizioni Particolari di Contratto: il documento (individuabile anche nell’offerta dell’Appaltatore ove siano espressamente richiamate le Condizioni Generali di Contratto) contenente le specifiche tecniche ed operative dei lavori oggetto del Contratto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, corrispettivi, termini, condizioni), nonché le eventuali disposizioni in deroga alle Condizioni Generali di Contratto;
f) Contratto: le Condizioni Generali di Contratto, le Condizioni Particolari di Contratto ed ogni altro documento che le parti riterranno necessario allegare al fine di meglio sostanziare e/o specificare l’accordo tra Committente e Appaltatore avente ad oggetto l’esecuzione della prestazione di cui all’art. 5;
g) Appaltatore: la persona fisica o giuridica che effettua i lavori oggetto del Contratto;
h) GI: il Gruppo ICCREA inteso come l’insieme delle società controllate, ai sensi del Codice Civile, da ICCREA Holding S.p.A., inclusa la stessa ICCREA Holding S.p.A.;
i) Parti/Parte: indica, rispettivamente, la Committente e l’Appaltatore congiuntamente ovvero uno solo tra gli stessi;
j) Responsabile di Contratto: soggetto nominato da ciascuna Parte quale responsabile del coordinamento operativo di tutte le attività di cui al Contratto.
Articolo 2 - Criteri di interpretazione
2.1 Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 1362 e ss. c.c., ai fini dell’interpretazione del Contratto, valgono i criteri di seguito riportati:
a) l’uso del genere maschile o femminile, della forma singolare o plurale delle parole non limita le disposizioni del Contratto;
b) qualsiasi riferimento al Contratto, salva diversa specificazione, si intende formulato anche ai documenti ad esso allegati come, di volta in volta, emendati o modificati;
c) le intestazioni dei Capi, titoli, sezioni ed articoli hanno la sola funzione di agevolare la consultazione e non possono essere utilizzate ai fini dell'interpretazione del contenuto delle singole clausole;
d) in caso di contrasto tra le previsioni e le clausole contenute nella documentazione facente parte del Contratto prevarranno le disposizioni contenute nei documenti qui indicati con il seguente ordine di prevalenza:
‐ Condizioni Particolari di Contratto;
‐ Condizioni Generali di Contratto;
‐ Capitolato tecnico descrittivo dei lavori;
‐ Ulteriori allegati.
e) le presenti Condizioni Generali di Contratto e più in generale il Contratto, prevalgono su qualsiasi diverso accordo o contratto sottoscritto tra le parti ed avente il medesimo oggetto.
Articolo 3 - Osservanza di leggi, regolamenti e norme
3.1 L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni legislative, regolamentari nonché delle norme e prescrizioni delle competenti autorità, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle in tema di contratti di lavoro, di sicurezza e di igiene del lavoro, tutela ambientale, e fiscali nonché, in generale, di qualsiasi norma concernente il Contratto e la sua corretta esecuzione.
3.2 L’Appaltatore, con riferimento al personale impiegato nei lavori oggetto del Contratto, è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari e dall’applicazione della contrattazione collettiva di categoria ove esistente ed applicabile, con particolare attenzione agli aspetti fiscali, retributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di sicurezza sul luogo di lavoro e di tutela della salute dei lavoratori.
3.3 L’Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente da ogni e qualsiasi richiesta e/o pretesa comunque avanzata in relazione al rispetto degli obblighi qui richiamati. L’Appaltatore, pertanto, si obbliga a praticare nei confronti del personale tutto e dei propri dipendenti impiegati nei lavori, condizioni economiche e retributive conformi alle vigenti normative e prassi di mercato, nonché alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro di categoria.
3.4 Il Contratto è altresì disciplinato dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, dal codice civile e dalle eventuali disposizioni di natura tecnica condivise dalle Parti.
3.5 Le disposizioni di cui alle presenti Condizioni Generali debbono intendersi sostituite, modificate o abrogate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni imperative, legislative o regolamentari.
Articolo 4 - Domicilio delle Parti, comunicazioni e modifiche
4.1 Agli effetti contrattuali e giudiziari, il domicilio legale delle Parti, salva diversa elezione stabilita in Contratto o successivamente comunicata per iscritto, si intende fissato presso le rispettive sedi legali.
4.2 Non saranno opponibili alla Committente eventuali variazioni ai dati dichiarati, che non siano state comunicate per iscritto al domicilio della Committente medesima, ai sensi del comma 1 del presente articolo.
4.3 Le comunicazioni della Committente si intendono ricevute e conosciute dall’Appaltatore
dalla data di ricezione del relativo documento, inviato per lettera raccomandata a.r., Posta Elettronica Certificata (PEC), ovvero con le eventuali diverse modalità stabilite in Contratto, al domicilio dell’Appaltatore come stabilito ai sensi del comma 1 del presente articolo.
4.4 Salva diversa previsione contrattuale, la lingua ufficiale del Contratto è l’italiano. Tutta la documentazione, compresa quella di carattere tecnico, deve essere pertanto redatta nella lingua ufficiale del Contratto.
4.5 Il Contratto può prevedere che ogni comunicazione e/o scambio di informazioni tra le Parti, inerenti l’esecuzione del Contratto stesso, possano avere luogo anche per via telematica, nel rispetto della disciplina vigente e con modalità idonee a garantire, in ogni caso, l’integrità dei dati trasmessi, nonché, ove necessario, la loro riservatezza e/o segretezza.
4.6 Eventuali modifiche alle presenti Condizioni Generali di Contratto e più in generale al Contratto dovranno essere effettuate per iscritto e sottoscritte da entrambe le Parti.
CAPO II - OGGETTO CORRISPETTIVO E DURATA
Articolo 5 - Oggetto
5.1 Il Contratto ha ad oggetto i lavori di cui alle Condizioni Particolari di Contratto, da eseguirsi con le modalità ed i termini ivi specificati.
5.2 Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie a che l’opera risulti compiuta secondo le condizioni stabilite dal presente Contratto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nei documenti allegati. L’esecuzione dei lavori dovrà essere effettuata a perfetta regola d’arte e l’Appaltatore, nella realizzazione dell’intervento, dovrà conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
Articolo 6 - Conclusione del Contratto e esecuzione della prestazione
6.1 Il Contratto deve ritenersi perfezionato con la sottoscrizione ed accettazione da parte dell’Appaltatore e della Committente di tutta la documentazione contrattuale e tecnica inerente i lavori richiesti, ivi incluse le presenti Condizioni Generali di Contratto, nonché le Condizioni Particolari di Contratto e gli allegati tecnici.
6.2 Ai fini della conclusione del Contratto è comunque necessario che l’Appaltatore rilasci le dichiarazioni di cui al documento allegato sub A, assumendo ogni più ampia responsabilità sull’esattezza e veridicità di quanto dichiarato, oltre che l’obbligo di fornire tutta la necessaria documentazione a supporto delle dichiarazioni rese.
Articolo 7 - Termini contrattuali, sospensione del Contratto e proroghe
7.1 L’Appaltatore, qualora per fatti e circostanze obiettivi, imprevisti e imprevedibili, a lui non imputabili, non sia in grado di dare esecuzione al Contratto nei termini ed alle condizioni stabiliti, può presentare motivata richiesta di proroga alla Committente, nella persona del Responsabile di Contratto, con l’indicazione analitica delle cause del ritardo.
7.2 La richiesta di cui al precedente comma del presente articolo deve pervenire alla Committente
prima della scadenza dei termini stabiliti per l’esecuzione del Contratto.
7.3. La proroga dei termini di cui al comma 2 del presente articolo e la sospensione dell’esecuzione del Contratto nelle ipotesi di cui al successivo comma 4 (per il tempo in cui essa si protragga) escludono l’applicazione delle penali di cui all’articolo 12.
7.4. Qualora si verificassero cause di forza maggiore, anche relative a condizioni climatiche e/o a eventi naturali o altri eventi straordinari, non verranno imputate alle Parti eventuali inadempienze totali o parziali relativamente all’esecuzione o alla realizzazione delle prestazioni dedotte in Contratto; in tal caso, tuttavia, le Parti sono obbligate ad informarsi reciprocamente e tempestivamente in ordine alla sospensione del Contratto ed a riprendere l’esecuzione dello stesso non appena siano cessate le cause di sospensione. In tal caso l’Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per gli eventuali maggiori oneri connessi alla sospensione.
7.5. Qualora la regolare esecuzione dei lavori sia impedita solo parzialmente, l’Appaltatore è tenuto a proseguire la parte di esecuzione eseguibile, mentre viene disposta - dandone atto in apposito verbale - la sospensione della parte non eseguibile, in conseguenza di detti impedimenti. Per quanto concerne gli effetti delle sospensioni parziali delle prestazioni si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi in relazione alle cause che hanno determinato la sospensione medesima.
7.6. La sospensione dell’esecuzione dei lavori, salvo il caso in cui la stessa sia dovuta a cause imputabili all’Appaltatore e salvo diverso accordo tra le Parti, comporta il differimento del termine fissato nel Contratto per l’ultimazione dell’esecuzione dei lavori per un numero di giorni pari a quello del periodo di sospensione.
7.7. Le disposizioni riportate ai commi che precedono non trovano applicazione nelle ipotesi in cui per espressa previsione delle Parti i termini e le condizioni riportati nelle Condizioni Particolari di Contratto siano considerati essenziali riguardo alla natura dei lavori oggetto del Contratto.
Articolo 8 - Spese di Contratto
Qualsiasi imposta od onere discendente dal o comunque collegata/o al Contratto o ai corrispettivi in esso previsti sarà a carico di ciascuna Parte secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.
Articolo 9 – Durata, corrispettivi e pagamenti
9.1 Il Contratto produrrà effetti a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori. Alla scadenza, il contratto si intenderà definitivamente cessato.
9.2 I lavori dovranno avere inizio entro 60 giorni dalla sottoscrizione del Contratto e dovranno essere ultimati nei termini indicati nelle Condizioni Particolari di Contratto.
9.3 I corrispettivi dovuti e le relative modalità di fatturazione, sono riportati in dettaglio, nelle Condizioni Particolari di Contratto. Il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà effettuato a 60 giorni data fattura.
9.4 Con la sottoscrizione del Contratto l’Appaltatore dichiara che i suddetti corrispettivi sono remunerativi ed adeguati alle prestazioni oggetto del medesimo Contratto, in base a calcoli e
valutazioni di sua propria ed assoluta convenienza ed a proprio rischio e, si riferiscono a prestazioni complete ed eseguite a perfetta regola d’arte, secondo le prescrizioni e modalità indicate nel Contratto, nel rispetto delle norme vigenti, di tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, comprensive delle spese di trasporto ed ogni altro onere.
9.5 Salvo quanto diversamente convenuto, eventuali maggiori oneri, connessi alla necessità di osservare le norme e prescrizioni sopravvenute ovvero riconducibili a fatto di terzi, sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore, che non può avanzare alcuna pretesa di compenso ulteriore.
9.6 Il pagamento delle somme spettanti all’Appaltatore a fronte delle prestazioni eseguite deve essere registrato su conti correnti intestati all’Appaltatore medesimo e deve essere effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità. A tal fine, l’Appaltatore comunica alla Committente, con le modalità e nei termini da quest’ultima stabiliti, gli estremi identificativi del conto corrente su cui effettuare i pagamenti. L’Appaltatore è obbligato, inoltre, a comunicare ogni modifica rispetto ai dati trasmessi.
9.7 L’Appaltatore deve presentare fattura in originale alla Committente, trasmettendola agli indirizzi e con le modalità indicati nel Contratto, ovvero nel rispetto di quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali in ordine alle comunicazioni tra le Parti.
9.8 Resta inteso tra le Parti che il pagamento del corrispettivo sarà subordinato alla preventiva consegna alla Committente, da parte dell’Appaltatore, del DURC relativo ai propri dipendenti impiegati nell’appalto, da cui non risultino pendenze di natura previdenziale, assistenziale o assicurativa.
9.9 In ipotesi di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle retribuzioni dei dipendenti dell’Appaltatore, documentato attraverso formale comunicazione del sindacato dei lavoratori, la Committente potrà sospendere il pagamento del corrispettivo fino a quando non avrà evidenza dell’avvenuto versamento delle retribuzioni dovute.
Articolo 10 - Compensazione e Sospensione dei pagamenti
10.1 E’ in facoltà della Committente compensare in sede di liquidazione del corrispettivo le eventuali somme di cui l’Appaltatore, per qualsiasi titolo, sia debitore nei confronti della Committente stessa.
10.2 E’ in facoltà della Committente sospendere i pagamenti in pendenza di contestazioni con l’Appaltatore per inadempienze relative al Contratto.
10.3 La sospensione opera per importo corrispondente a quello delle questioni oggetto di contestazione e fintantoché le stesse non siano state risolte dalle Parti.
Articolo 11 - Varianti
11.1 Nessuna variazione o addizione al progetto approvato potrà essere introdotta dall’Appaltatore se non è disposta e/o approvata per iscritto dalla Committente.
11.2 In ogni caso, l’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla
Committente che gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell’appalto.
11.3 Non sono considerate varianti e quindi non daranno luogo ad un incremento del corrispettivo, gli interventi disposti dalla Committente per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% delle categorie di lavoro dell’appalto. Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse della Committente, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.
11.4 Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possano pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Committente può procedere alla risoluzione del contratto. In tale ipotesi, la risoluzione del contratto comporta l’obbligo per la Committente di riconoscere all’Appaltatore il solo pagamento dei lavori effettivamente eseguiti, e dei materiali utili, restando esplicitamente esclusa qualsiasi ulteriore azione di rivalsa nei confronti della Committente medesima.
11.5 Le eventuali variazioni sono valutate mediante l’applicazione dei prezzi unitari offerti dall’Appaltatore nell’offerta presentata. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali dovranno essere concordati congiuntamente dalle Parti e, comunque, non potranno essere superiori alla media dei prezzi di mercato applicati per lavorazioni e/o materiali analoghi.
Articolo 12 – Livelli di servizio garantiti e penali
12.1 Qualora la tipologia della prestazione di cui al Contratto preveda particolari standard (operativi e/o di sicurezza) e livelli di servizio, anche in considerazione di eventuali performance di sistema richieste dalla Committente ed alle esigenze dalla stessa espresse in relazione alla propria attività e relativa organizzazione aziendale, gli stessi saranno definiti nelle Condizioni Particolari di Contratto. Analogamente, nel medesimo documento, saranno dettagliati i termini essenziali di esecuzione della prestazione richiesta (consegna e/o rilascio).
12.2 In caso di mancato rispetto da parte dell’Appaltatore degli standard, dei livelli di performance, ovvero dei termini essenziali di cui sopra sub 12.1, la Committente potrà applicare le penali riportate in dettaglio nelle Condizioni Particolari di Contratto. Le penali di cui al presente articolo sono cumulabili tra loro e non sono comunque esaustive della responsabilità per i danni arrecati dall’Appaltatore.
12.3 Fermo quanto previsto nel precedente articolo 12.2, le penali saranno applicate anche in caso di inadempimento dell’Appaltatore ad un qualsiasi obbligo previsto a suo carico nel Contratto.
12.4 La corresponsione delle somme dovute dall’Appaltatore a titolo di penale potrà essere oggetto di compensazione con le somme dovute
dalla Committente a titolo di corrispettivo per le prestazioni dedotte in Contratto.
12.5 La misura complessiva delle penali applicate ai sensi del presente articolo non potrà eccedere, per ciascun periodo contrattuale, il 10% del corrispettivo dovuto dalla Committente per il suddetto periodo, pena la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c.
Articolo 13 – Completamento dei lavori
13.1 Previa formale comunicazione dell’Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, la Committente, effettuati i necessari accertamenti e, constatata l’assenza di vizi e difformità, rilascia entro 15 giorni dalla predetta comunicazione, il certificato attestante l’avvenuta ultimazione dei lavori e successivamente al collaudo dell’impianto, emette il certificato di regolare esecuzione, in doppio esemplare.
13.2 Qualora a seguito degli accertamenti effettuati siano rilevati e verbalizzati vizi e difformità di realizzazione delle opere commissionate di piccola entità, la Committente nel certificato di ultimazione, potrà assegnare all’Appaltatore un termine perentorio, non superiore a 10 (dieci) giorni, per il completamento delle opere che devono risultare del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione, con le relative conseguenze, e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
13.3 Qualora, a seguito degli accertamenti, siano rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione, l’Appaltatore è tenuto ad eliminarli a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla Committente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Solo ad avvenuto ripristino, la Committente emette il certificato di ultimazione dei lavori.
13.4 A fine lavori l’Appaltatore si obbliga a consegnare alla Committente la seguente documentazione:
a. Certificazioni e garanzie di tutti i materiali montati;
b. i disegni costruttivi relativi ai lavori;
c. qualsiasi ulteriore documento necessario e o richiesto per la corretta esecuzione dei lavori.
13.5 In ogni caso l’Appaltatore si obbliga ad eseguire tutti i disegni costruttivi ed a redigere tutti i documenti che dovessero rendersi necessari.
13.6 Infine, l’Appaltatore si obbliga a consegnare alla Committente tutta la documentazione necessaria, inclusa quella di conformità degli impianti, in ottemperanza di leggi e/o regolamenti tempo per tempo vigenti e, in particolare, in funzione della specificità dei lavori eseguiti.
13.7 L’onere relativo alla redazione ed alla consegna della documentazione di cui al presente articolo è a carico dell’Appaltatore e, pertanto, si intende compreso nel corrispettivo previsto nell’offerta presentata, anche nel caso in cui non sia esplicitamente specificato.
CAPO III - OBBLIGAZIONI E FACOLTA’ DELLE PARTI
Articolo 14 – Responsabilità, obblighi e polizza assicurativa
14.1 L’Appaltatore garantisce e si impegna a garantire che tutte le attività ed implementazioni oggetto del Contratto, o comunque dallo stesso derivanti, siano realizzate in modo da non comportare in alcun modo interruzioni dei lavori e delle attività svolte dalla Committente; ciò anche in caso di eventuale sostituzione di apparati e/o di collegamenti.
14.2 Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi all’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività e fornitura che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni dedotte in Contratto, ivi inclusi tutti gli oneri e le spese di trasporto, vitto e alloggio del personale addetto all’ esecuzione dell’incarico.
14.3 Per l’espletamento dei lavori di cui al Contratto l’Appaltatore è tenuto al pieno rispetto della disciplina normativa e regolamentare tempo per tempo vigente in materia, assicurando il necessario presidio atto a garantire la corretta gestione operativa, funzionale e continuativa delle attività oggetto dei lavori, mediante personale specializzato di adeguato livello professionale, regolarmente in servizio, professionalmente e tecnicamente qualificato ed in possesso delle necessarie conoscenze in relazione alle specifiche attività da svolgere.
14.4 Il personale impiegato nei lavori, le cui generalità dovranno preventivamente essere comunicate alla Committente, dovrà essere di pieno gradimento di quest’ultima che si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di richiederne la sostituzione, oltre che l’allontanamento immediato dai propri locali, senza che l’Appaltatore possa opporsi o pretendere compensi, risarcimenti o indennità di sorta.
14.5 L’Appaltatore è responsabile, anche per i propri dipendenti e/o collaboratori, dei danni causati alla Committente, al personale della medesima e/o a terzi da fatto illecito, da inadempimenti contrattuali, da violazioni della normativa in tema di privacy, da vizi e difetti dei materiali e delle attrezzature utilizzate, da mancanza delle qualità pattuite o da ritardata consegna del lavoro, ovvero da carenze funzionali/prestazionali rilevate dalla Committente.
14.6 L’Appaltatore, nei rapporti con la Committente, è l’unico responsabile della corretta esecuzione dei lavori eseguiti. L’Appaltatore non potrà, pertanto, invocare, per nessuna ragione, la responsabilità, anche parziale, di terzi per eventuali inadempimenti.
14.7 Il personale dell’Appaltatore presente nei locali in cui si svolgeranno i lavori è dipendente dell’Appaltatore medesimo e svolgerà la propria attività alle direttive dello stesso, senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti della Committente.
14.8 L’Appaltatore si impegna a garantire la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla Committente, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e costruite a perfetta regola d’arte, richiedendo alla Committente tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero dai
disegni, dalla documentazione tecnica o dalla descrizione delle opere.
14.9 L’Appaltatore si impegna ad assumere in proprio, tenendone sollevata la Committente, ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, e comunque connesse, all’esecuzione delle prestazioni dovute dall’Impresa a termini di contratto, restando pienamente responsabile relativamente alla non rispondenza dei lavori eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dalla documentazione tecnica.
14.10 L’Appaltatore garantisce altresì l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Committente; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’Impresa l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
14.11 L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsiasi responsabilità o richiesta indennizzatoria e/o risarcitoria da parte dei dipendenti dell’Appaltatore medesimo o di terzi, comunque riferibile ai lavori ed alla loro esecuzione e, a tal fine l’Appaltatore sottoscriverà con primaria compagnia di assicurazione, una polizza assicurativa di responsabilità civile anche verso terzi (RCO/RCT) i cui estremi dovranno essere comunicati alla Committente a cui dovrà essere altresì consegnata copia della polizza stessa.
14.12 Detta polizza deve prevedere massimali non inferiori ad Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) a copertura di tutti i danni causati per fatto commissivo od omissivo colposo o doloso proprio, dei dipendenti, di chiunque sia addetto all’esecuzione dei lavori, autorizzato o meno anche proveniente da personale esterno alla ditta ma comunque a questa riconducibile ed anche causato dalla circolazione di mezzi propri o altrimenti utilizzati.
Articolo 15 – Riservatezza e Privacy
15.1 L’Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano riconducibili alla esecuzione del Contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, attrezzature, apparecchi, macchine, fatti, atti e programmi della Committente ovvero delle altre società del GI, ivi comprese le informazioni che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, che vengano messe a sua disposizione dalla Committente o di cui venga, comunque, a conoscenza durante l’esecuzione del Contratto o per finalità comunque connesse allo stesso.
15.2 L’Appaltatore prende atto che i lavori richiesti potranno essere svolti anche all’interno di strutture bancarie, ivi inclusi centri di elaborazione dati (CED) e pertanto garantisce che il personale impiegato è adeguato al compito assunto, ritenendosi fin d’ora responsabile sia per i danni che esso possa provocare, anche a terzi, che per la divulgazione di notizie riservate.
15.3 L’Appaltatore è vincolato all’obbligo di segretezza per tutta la durata dell’esecuzione del Contratto e anche successivamente alla sua conclusione, per un periodo di 24 mesi decorrente dalla data di cessazione degli effetti del Contratto.
15.4 L’Appaltatore è responsabile nei confronti della Committente e delle altre Società del GI dell’esatta osservanza degli obblighi di segretezza di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo da parte dei propri dipendenti, consulenti, ausiliari e collaboratori.
15.5 In caso di inosservanza dell’obbligo di segretezza, l’Appaltatore è tenuto a risarcire alla Committente tutti i danni che ad essa dovessero eventualmente derivare.
15.6 Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, la Committente, Titolare del trattamento dei dati di cui potrebbe venire a conoscenza l’Appaltatore, e relativi a persone fisiche, nomina Responsabile del trattamento l’Appaltatore, ai sensi del medesimo D.Lgs. e della Nomina facente parte del Contratto.
15.7 Il trattamento dei dati personali verrà eseguito mediante idonei strumenti cartacei e/o elettronici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, in grado di garantire la sicurezza, la segretezza e la confidenzialità degli stessi ed in ogni caso in osservanza delle previsioni normative contenute nel D.Lgs. 196/2003.
15.8 L’Appaltatore effettuerà il trattamento dei dati in conformità alle previsioni normative contenute nel D.Lgs. 196/2003 e si adopererà al fine di portare a conoscenza degli interessati l’informativa di cui all’art. 13 del medesimo D.Lgs., nonché i diritti previsti nell’art. 7 del Decreto.
Articolo 16 - Cessione del Contratto, del credito e subappalto
16.1 Ove non espressamente consentito dalla Committente per iscritto, il Contratto, i diritti ed obblighi da esso derivanti e/o allo stesso connessi non potranno essere oggetto di cessione, in tutto o in parte.
16.2 E’ fatto espresso divieto all’Appaltatore di cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, salvo consenso scritto della Committente.
16.3 Sarà sempre liberamente consentito alla Committente cedere, in tutto o in parte, i diritti ed obblighi nonché i crediti derivanti dal e/o connessi al Contratto in favore delle società del GI.
16.4 È fatto esplicito divieto all’Appaltatore di subappaltare in tutto o in parte l’esecuzione della fornitura oggetto del Contratto ove non sia a ciò espressamente autorizzato per iscritto dalla Committente.
16.5 In ipotesi di subappalto autorizzato, l’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Committente per l’esecuzione della fornitura oggetto di subappalto, sollevando la Committente medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni, di qualsivoglia natura, avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione delle attività subappaltate.
Articolo 17 - Responsabile di Contratto, Responsabile dei Lvaori e Direttore dei Lavori
17.1 Ciascuna Parte, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, e comunque prima dell’avvio delle attività oggetto del Contratto stesso, nominerà il proprio Responsabile di Contratto, comunicando, all’altra Parte, il relativo nominativo nonché i recapiti telefonici e di posta elettronica.
17.2 I Responsabili di Contratto nominati da ciascuna delle Parti dovranno coordinarsi tra loro per tutto quanto attiene l’esecuzione del Contratto medesimo e saranno rispettivamente responsabili, ciascuna per quanto di propria spettanza, del
coordinamento operativo di tutte le attività e risorse impiegate.
17.3 Ciascuna Parte provvederà tempestivamente a formalizzare ogni successiva variazione intervenuta in ordine al Responsabile di Contratto.
17.4 La Committente nomina nelle Condizioni Particolari di Contratto il Responsabile dei Lavori ai sensi del D.Lgs. 81/08 ed il Direttore dei Lavori.
CAPO IV - SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI
Articolo 18 - Obblighi delle parti ai sensi del D.Lgs. 81/2008
18.1 Nell’esercizio delle proprie attività imprenditoriali, le Parti promuovono e tutelano la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, mediante la valutazione, la prevenzione e la riduzione dei rischi correlati, con l’obiettivo di un miglioramento continuo delle condizioni dei lavoratori e di una loro idonea formazione ed informazione.
18.2 Le Parti si impegnano ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 nonché a predisporre tutta la documentazione necessaria, ai sensi del predetto decreto, per una corretta esecuzione del Contratto.
18.3 In considerazione delle norme in materia di sicurezza e salute sul lavoro, l’Appaltatore si impegna espressamente ad osservare tutte le norme antinfortunistiche previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti nonché tutte le cautele imposte dalle norme di comune prudenza e quelle ulteriori richieste dalla natura dell’attività svolta e mettere a disposizione dei propri lavoratori e far utilizzare agli stessi tutti i mezzi di protezione appropriati ai rischi inerenti ai lavori da svolgere.
18.4 L’Appaltatore si impegna, inoltre, a garantire il rispetto delle norme di cui al presente articolo da parte di ogni altra società (e del relativo personale dipendente) e degli eventuali lavoratori autonomi a qualsiasi titolo chiamati a partecipare all'esecuzione della fornitura.
18.5 L’Appaltatore si impegna altresì ad utilizzare eventuali macchine, attrezzature, carrelli e veicoli in modo da non esporre persone e cose a rischi e pericoli e nel rispetto della segnaletica di sicurezza e delle norme di buona tecnica nonché ad adottare, al fine di assicurare il rispetto dell’ambiente, tutti gli accorgimenti opportuni, ivi compresi prodotti a basso contenuto di agenti inquinanti.
18.6 L’Appaltatore si impegna a non lasciare nei locali, le attrezzature di lavoro e i materiali utilizzati in condizioni tali da costituire fonti di pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento ai rischi d’incendio e al rischio chimico e ad osservare tutte le prescrizioni, disposizioni, nonché adempimenti conseguenti all’applicazione dalla normativa nazionale e comunitaria in materia
eseguita la fornitura. Ove applicabile, l’Appaltatore dovrà fornire tutta la documentazione richiesta ai sensi dell’Allegato XVII del D.Lgs. 81/08.
18.9 Con specifico riferimento all’articolo 26 comma 5 del D.Lgs. 81/2008, i costi relativi alla sicurezza sul lavoro, ove previsto, sono indicati ed esposti separatamente nelle Condizioni Particolari di Contratto.
18.10 L’Appaltatore curerà, a proprio onere e spesa, che il personale addetto ai lavori, in caso di accesso presso la sede della Committente, sia dotato di idonei e decorosi indumenti di lavoro nonché di un’apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia che contenga il numero di matricola, le generalità del lavoratore, la data di assunzione e l’indicazione del datore di lavoro ai sensi dell’art. 26, comma 8 del D. Lgs. n. 81/2008, e di tutti gli altri indumenti prescritti ed utili al fine di garantire il pieno rispetto della vigente disciplina in materia di igiene e sicurezza.
18.11 L’Appaltatore, inoltre curerà che il personale impiegato nell'espletamento dell’appalto risulti tassativamente in possesso del prescritto libretto sanitario aggiornato, rilasciato dal competente Ufficio di Igiene e che tutto il personale addetto all’appalto sia sottoposto alle visite periodiche previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, fornendo alla Committente, ove richiesto, copia dei certificati sanitari dai quali risulti l'esito delle sopra indicate visite.
18.12 L’Appaltatore prende atto che la Committente, ai sensi del D.Lgs. 81/08, si è dotata della “regolamentazione delle procedure di evacuazione degli edifici in caso di emergenza” e dichiara di aver ricevuto copia di tale regolamento impegnandosi a portarlo a conoscenza di tutti gli addetti che per qualsiasi motivo avranno accesso ai locali della Committente.
CAPO V – COLLAUDI E VERIFICHE
Articolo 19 - Finalità del collaudo e modalità di conferimento dell’incarico
19.1 Il collaudo, ove previsto, da effettuare secondo le specifiche norme tecniche previste nel Contratto, consiste nelle operazioni di verifica di conformità e controllo svolte dalla Committente anche con il supporto dell’Appaltatore sui lavori svolti da quest’ultimo. Le modalità di esecuzione e le procedure di collaudo saranno concordate tra le Parti all’atto dell’affidamento dell’incarico di cui al Contratto. Le risultanze del collaudo dovranno essere formalizzate in apposito verbale sottoscritto dalle Parti.
19.2 Le operazioni di collaudo sono avviate e devono essere concluse entro il termine previsto in Contratto.
19.3 Nel caso in cui il collaudo dia esito negativo e i vizi ed i difetti rilevati risultino risolvibili (collaudo rivedibile), la Committente potrà concedere
di redazione ed attuazione dei piani di sicurezza. naolnl’Alapscpiaalrteatiolroecaulni, lteeramttrinezezmatuasrseimdiolaevnotro eiliqmuatleriali utilizzati in condizioni tali da
18.7 Ai sensi del predetto D.Lgs. 81/2008, le Parti predisporranno la documentazione tecnica ed i piani di sicurezza richiesti dalla medesima normativa (a titolo esemplificativo il PSC ed il POS) ove necessari con riferimento alla tipologia dei lavori da effettuare.
18.8 L’Appaltatore si impegna a sottoscrivere la Dichiarazione di Idoneità Tecnico Professionale (qualora sia in possesso dei requisiti ivi indicati) e l’Informativa Rischi ex art. 26 comma 1, del D.Lgs. 81/08, nonché ad informare i propri dipendenti circa i possibili rischi esistenti nei locali in cui sarà
suddetti vizi dovranno essere tempestivamente risolte; in tale ipotesi si procederà ad un nuovo collaudo da effettuarsi inderogabilmente entro un termine stabilito dalla Committente (secondo collaudo). Nel caso in cui il collaudo dia esito negativo e i vizi ed i difetti rilevati non possano essere risolti nei termini di cui sopra, ovvero anche il secondo collaudo dia esito negativo, l’Appaltatore dovrà provvedere tempestivamente, e comunque entro e non oltre il termine massimo indicato dalla Committente, decorrente dalla data del collaudo con
esito negativo, all’eliminazione dei vizi e difetti, sostenendone integralmente i relativi costi ed oneri, ed al riconoscimento alla Committente delle penali eventualmente previste per la specifica prestazione e riportate nelle Condizioni Particolari di Contratto.
CAPO VI- VICENDE ESTINTIVE DEL CONTRATTO
Articolo 20 - Clausola risolutiva espressa - Esecuzione in danno
20.1 Fatta salva ogni diversa previsione contrattuale e ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione di cui alle presenti Condizioni Generali, nonché quelle eventualmente previste in Contratto, la Committente è in facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., qualora si verifichi anche una soltanto delle seguenti situazioni:
a) cessione del Contratto;
b) mancato rispetto, da parte dell’Appaltatore, dei termini previsti in Contratto;
c) ingiustificata sospensione nell’esecuzione del Contratto da parte dell’Appaltatore;
d) realizzazione di prestazioni non conformi alle prescrizioni contrattuali e/o esito negativo del collaudo;
e) violazione di disposizioni del Codice Etico della Committente;
f) al raggiungimento della soglia massima prevista all’articolo 12.5 in materia di penali applicabili;
g) inesistenza, invalidità o perdita di efficacia, per qualsivoglia motivo, della polizza assicurativa di cui al precedente art. 14.11.;
h) sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato ovvero di applicazione della pena su richiesta delle Parti per reati tali da incidere sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
i) sia stata accertata la grave inosservanza degli obblighi che la normativa vigente pone a carico dei datori di lavoro, ivi compresi quelli attinenti alla sicurezza sul lavoro;
j) sia stata accertata la violazione, da parte dell’Appaltatore, della normativa in materia di antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007;
k) sia stata emessa una misura interdittiva, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. a), b), e d) del D.Lgs. 231/2001;
l) sia intervenuta un’informativa prefettizia ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, da cui risulti che il Appaltatore è esposto a tentativi di infiltrazione mafiosa;
m) il documento di regolarità contributiva segnali inadempienze contributive.
20.2 Nelle ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo, la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale della Committente, da eseguirsi con lettera raccomandata a.r., senza bisogno di preavviso o messa in mora.
20.3 Nell’ipotesi di risoluzione del Contratto, la Committente è in facoltà di far eseguire ad altro soggetto le prestazioni dovute, in danno dell’Appaltatore inadempiente, al quale è addebitato il maggior costo sostenuto dalla Committente
rispetto a quello previsto per l’esecuzione del Contratto risolto.
Articolo 21 - Recesso dal Contratto
21.1 La Committente è in facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione del Contratto, con preavviso scritto da inviarsi all’Appaltatore, a mezzo racc a.r., almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di efficacia del recesso.
21.2 Il recesso della Committente ha effetto dal giorno indicato all’Appaltatore nella predetta lettera raccomandata a.r.; a partire dalla suindicata data di efficacia del recesso, l’Appaltatore è tenuto a cessare l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
21.3 Nell’ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo, la Committente è tenuta a corrispondere, in espressa deroga all’art. 1671 c.c., soltanto il corrispettivo relativo alle prestazioni fino a quel momento correttamente eseguite dall’Appaltatore ed accettate dalla Committente, nonché i costi eventualmente sostenuti fino al giorno del recesso.
21.4 La Committente si riserva ad ogni modo la facoltà, in caso di recesso o risoluzione, di chiedere all’Appaltatore di assicurare le prestazioni contrattuali fino ad affidamento dell’incarico a nuovo soggetto, qualora dalla cessazione delle stesse possano derivare danni per la Committente.
21.5 Salva diversa previsione contrattuale, è escluso il diritto dell’Appaltatore ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso o indennizzo e/o rimborso.
CAPO VII- LEGGE APPLICABILE, FORO COMPETENTE, MODELLO 231/2001
Articolo 22 – Legge applicabile e Foro Competente
22.1 Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità, esistenza del Contratto o, comunque, a questo connesse e, più in generale, per tutte le controversie relative a diritti, contestazioni, pretese o richieste formulate dall’Appaltatore, non risolubili in via transattiva, sarà applicata la legge italiana e sarà competente, in via esclusiva e salva diversa previsione contrattuale, il Foro di Roma.
Articolo 23 – Modello Organizzativo e D.Lgs.
231/2001
23.1 L’Appaltatore dichiara di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali compresi nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati e conformi alle prescrizioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001). L’Appaltatore dichiara, altresì, di aver preso visione e di conoscere il contenuto del "Modello" di organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico, predisposti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e adottati dalla Committente e che i suddetti documenti gli sono stati consegnati. L’Appaltatore si impegna a far si che il proprio personale dipendente che nell’ambito del Contratto, venga in contatto con la Committente si conformi alle regole, alle procedure ed ai principi contenuti nel "Modello" di organizzazione, gestione e controllo e nel Codice Etico della medesima Committente, per
quanto ad esso applicabili e che informi tempestivamente l’Organismo di Vigilanza della Committente di qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui venga a conoscenza nell’esecuzione degli incarichi conferiti e che possa riferirsi alla commissione di uno dei reati compresi nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001 e generare la responsabilità della Committente. La non veridicità delle dichiarazioni di cui al punto al presente capoverso ovvero la violazione degli impegni presi e comunque, la commissione e/o il tentativo di commissione di uno dei reati compresi nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001 da parte dal personale dipendente dell’Appaltatore, costituirà a tutti gli effetti inadempimento dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..
Roma
Il Committente
Luogo e data Per accettazione
L’Appaltatore
*****
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Appaltatore dichiara di approvare espressamente i seguenti articoli:
‐ art. 3 (Osservanza di leggi, regolamenti e norme);
‐ art. 4 (Domicilio delle Parti, comunicazioni e notifiche);
‐ art. 7 (Termini contrattuali, sospensione del Contratto e proroghe);
‐ art. 9 (Xxxxxx, corrispettivi e pagamenti);
‐ art. 10 (Compensazione e sospensione dei pagamenti);
‐ art. 11 (Variazioni);
‐ art. 12 (Livelli di servizio garantiti e penali);
‐ art. 13 (Proprietà industriale e commerciale);
‐ art. 15 (Riservatezza e Privacy);
‐ art. 16 (Cessione del Contratto, del credito e subappalto);
‐ art. 20 (Clausola risolutiva espressa, Esecuzione in danno);
‐ art. 21 (Recesso dal Contratto);
‐ art. 22 (Legge applicabile e Foro competente);
‐ art. 23 (Modello Organizzativo - D.Lgs 231/2001).
Luogo e Data
L’Appaltatore
Condizioni Generali di Contratto
Allegato A
Dichiarazioni del Appaltatore
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6.2. delle Condizioni Generali di Contratto, l’Appaltatore dichiara quanto segue:
1. di essere iscritto presso la CCIAA e presso gli Enti Previdenziali ed Assistenziali competenti e di essere in regola con i versamenti dei contributi obbligatori, nonché con le norme che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro e di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e prescrizioni regolamentari e di legge eventualmente richiesti per l’assolvimento dell’incarico;
2. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
3. l’inesistenza di cause ostative alla stipula del Contratto e l’effettiva titolarità dei requisiti di idoneità tecnico organizzativa ed economico finanziaria richiesti dalla Committente;
4. l’inesistenza di cause ostative alla stipula del Contratto ai sensi della normativa in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso di cui al D.P.R. n. 252/98;
5. di avere piena conoscenza e consapevolezza di tutto quanto risulti direttamente o indirettamente connesso con l’espletamento dell’incarico, con particolare riferimento alle condizioni logistico – ambientali di erogazione dei servizi richiesti, nonché agli standard tecnici operativi e di sicurezza adottati dalla Committente, di averne tenuto conto anche in ordine ad eventuali oneri e/o ipotesi di aggravio nell’esecuzione dell’incarico e di non avere alcuna eccezione in merito;
6. di essere in possesso di un’adeguata, propria ed autonoma organizzazione aziendale nonché di risorse economiche, professionali e strumentali idonee alla corretta esecuzione del Contratto e di essere in possesso di tutti i requisiti professionali e di legge, oltre che delle certificazioni ed autorizzazioni amministrative eventualmente necessarie allo svolgimento dell’incarico richiesto;
7. di aver definito la propria offerta economica, tecnica ed organizzativa avendo attentamente valutato le condizioni di espletamento del servizio e di essere a conoscenza di tutto quanto possa influire direttamente o indirettamente sul corso della prestazione e sulla remunerabilità del corrispettivo;
8. di applicare al personale assegnato all’esecuzione del Contratto il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL di categoria, con particolare attenzione agli aspetti retributivi, previdenziali ed assicurativi;
9. di rispettare ogni obbligo legislativo e regolamentare in materia di salute dei lavoratori nonché prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, sia in favore dei propri dipendenti che di quelli della Committente e di qualsiasi terzo, con assunzione in proprio dei relativi oneri;
10. di adempiere a tutte le obbligazioni previste dalla vigente normativa in materia fiscale, di diritto del lavoro e della previdenza, antinquinamento, polizia urbana, igiene, smaltimento rifiuti, privacy, riservatezza e quant’altro relativo ed inerente l’oggetto del Contratto;
11. di adempiere alla disciplina in materia di responsabilità amministrativa delle società di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e successive integrazioni o modifiche e di aver adottato un Codice Etico atto ad orientare la conduzione degli affari e la gestione dei rapporti ai principi in esso contenuti;
12. di ben conoscere il Codice Etico, che gli è stato consegnato dalla Committente, adottato dalla Committente medesima e di impegnarsi a rispettarlo;
10
13. di assumere, anche in nome e conto dei propri dipendenti ai sensi dell’art. 1381 c.c., ogni più ampio impegno a mantenere la più stretta riservatezza in merito alla documentazione ed alle informazioni rese disponibili per la formulazione della proposta, da considerarsi strettamente confidenziali e utilizzabili, esclusivamente, ai fini della presentazione dell’offerta;
14. di essere a conoscenza e di accettare esplicitamente che le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere comprovate dalle necessarie certificazioni come per legge (quali, a titolo esemplificativo, certificato camerale, certificato antimafia, DURC, attestazione di avvenuto adempimento degli obblighi contributivi e fiscali, ecc.) e che a richiesta dovranno essere fornite alla Committente.
L’Appaltatore comunica altresì i seguenti dati fornendo ogni più ampia garanzia in merito alla loro veridicità ed impegnandosi a comunicare, tempestivamente, ogni successiva variazione:
‐ domicilio fiscale ;
‐ codice fiscale ;
‐ partita IVA ;
‐ codici contributivi .
Roma,
L’Appaltatore
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