SCHEMA DI CONTRATTO TRA
SCHEMA DI CONTRATTO TRA
Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. (di seguito per brevità, “Milano Serravalle”, “Stazione Appaltante” o “Società”), Società soggetta a direzione e coordinamento di FNM S.p.A., con sede in Xxx xxx Xxxxx Xxxxxxxxx 0/X – 00000 Xxxxxx (XX), capitale sociale Euro 93.600.000,00 interamente versato, P.IVA – Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano Monza Xxxxxxx Xxxx: 00772070157, n. REA MI-412618, nel presente contratto rappresentata dal Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, in qualità di Amministratore Delegato, in virtù dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 6 luglio 2021 e successivamente integrati dallo stesso Consiglio di Amministrazione con delibera del 30 novembre 2021
E
DENOMINAZIONE SOCIALE con sede legale in , con capitale sociale pari ad Euro
interamente versato, P.IVA – Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di : , x. XXX , in persona di in qualità di (di seguito denominata per brevità “Impresa” o “Appaltatore”).
Milano Serravalle e l’Impresa di seguito denominate congiuntamente “Parti”.
PREMESSO CHE
- Milano Serravalle è concessionaria del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici, Direzione Generale per le strade e le autostrade, l’alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali (di seguito per brevità “Concedente”), per la costruzione e l’esercizio, fino al 31 ottobre 2028, dell’Xxxxxxxxxx X0 Xxxxxx-Xxxxxxxxxx e delle Tangenziali Est, Ovest e Nord di Milano, giusta Convenzione Unica sottoscritta in data 7 novembre 2007, approvata e resa esecutiva con legge n. 101 del 6 giugno 2008, pubblicata il 7 giugno 2008 e Atto Aggiuntivo sottoscritto il 15 giugno 2016, approvato con D.I. n. 422 del 2 dicembre 2016 e divenuto efficace il 10 marzo 2017;
- con delibera del ../../…., la Stazione Appaltante determinava di procedere all’acquisizione del servizio di supporto ed assistenza per la conduzione di un sistema informativo basato sulla soluzione Microsoft AX Dynamics, mediante procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., con applicazione dei termini ridotti di cui all’art. 60, commi 1 e 3 del d.lgs. 50/2016 e
s.m.i. e all’art. 8 della Legge 120/2020;
- la procedura aperta Gara Servizi n. 04/2022 (CIG – CPV ) indetta per l’affidamento del servizio di supporto ed assistenza per la conduzione di un sistema informativo basato su soluzione Microsoft AX Dynamics, per un importo complessivo di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila) I.V.A. esclusa, veniva aggiudicata con lettera in data ../../…. Prot.
../….. – Rep. ../…., alla società , avendo la medesima offerto un importo complessivo di Euro ( );
- dopo l’espletamento della verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., l’aggiudicazione diveniva efficace;
- veniva acquisita la documentazione antimafia ai sensi dell’art. 83, comma 3 del d.lgs. 159/2011 e s.m.i.;
- la richiesta di informazioni antimafia, ai sensi degli artt. 84 e seguenti del d.lgs. 159/2011 e
s.m.i. veniva inoltrata da Milano Serravalle alla Banca Dati Nazionale Antimafia in data ../../…. con prot. e il relativo accertamento risulta ;
- in data ../../…. Milano Serravalle acquisiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., garanzia definitiva sotto forma di polizza fidejussoria rilasciata all’Impresa da
, del valore di Euro ( ), pari al
% ( ) del valore del contratto, a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso di somme pagate in più all’Impresa. rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque la risarcibilità del maggior danno;
- le Parti hanno stabilito di addivenire alla stipulazione, in forma di scrittura privata, del presente contratto;
TUTTO CIÒ PREMESSO
TRA LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1. Oggetto del contratto
Articolo 1.1 Milano Serravalle affida all’impresa , che accetta, il servizio di supporto ed assistenza per la conduzione di un sistema informativo basato su soluzione Microsoft AX Dynamics (di seguito per brevità il “Servizio”), così come meglio dettagliato nel Capitolato Tecnico (di seguito per brevità “Capitolato”), accettato integralmente dall’Appaltatore in sede di gara.
Articolo 1.2 Si specifica che il Servizio si intende omnicomprensivo di tutti i costi e oneri necessari all’erogazione del Servizio stesso. L’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa a fronte dei servizi erogati e di tutte le prestazioni accessorie.
Articolo 1.3 Il Servizio è costituito dai seguenti elementi specifici:
⮚ infrastruttura hardware e software di base;
⮚ migrazione, avviamento e configurazione sistema Microsoft AX;
⮚ assistenza e manutenzione sistema Microsoft AX.
Articolo 2. Durata
Articolo 2.1 La durata del contratto è di 25 mesi dalla data di sottoscrizione, con la previsione che la fase di configurazione dell’infrastruttura avrà una durata di 1 mese a decorrere dal 1 novembre 2022 e che la fase a regime avrà una durata di 24 mesi, che inizieranno entro e non oltre il 1 dicembre 2022. Le fasi su menzionate verranno maggiormente esplicate nell’art. 3 del presente contratto.
Articolo 3. Modalità di esecuzione del Servizio ed obblighi generali dell’Appaltatore
Articolo 3.1 L’Appaltatore è obbligato a svolgere tutte le attività previste, secondo le modalità, le condizioni ed i termini di cui al presente contratto, al Capitolato e a tutti i documenti comunque facenti parte della lex specialis, nonché alle Offerte presentate in sede di gara e a tutti i documenti richiamati nel presente contratto.
Articolo 3.2 L’Appaltatore è tenuto ad eseguire il Servizio oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte nel rispetto delle norme nazionali, anche secondarie, e comunitarie vigenti, pena la risoluzione del contratto medesimo. In ogni caso l’Appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate e a manlevare e tenere indenne Milano Serravalle dalle conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
L’Appaltatore dovrà osservare leggi, regolamenti, disposizioni, circolari governative, prefettizie, regionali, comunali e di ogni altra Autorità legalmente riconosciuta, relative al Servizio oggetto del presente contratto, siano esse in vigore all’atto dell’inizio delle prestazioni contrattuali, siano esse emanate in corso di esecuzione delle stesse.
Articolo 3.3 Per consentire all’Appaltatore di prestare correttamente il Servizio, Milano Serravalle renderà disponibile tutta la documentazione utile e necessaria.
Articolo 3.4 La Fase di configurazione dell’infrastruttura consiste nella messa a disposizione dell’infrastruttura hardware, corredata dei software necessari, per ospitare il sistema informativo Microsoft AX “nuova farm virtuale” perfettamente funzionante, completo di tutti i dati in esso contenuti ed accessibile a tutte le utenze che verranno indicate. Durante questa fase il Fornitore avrà la responsabilità della conduzione tecnica dell’infrastruttura che ospiterà il sistema Microsoft AX, mentre quella sistemistica-applicativa sarà a carico alla Stazione Appaltante. Entro i primi 10 giorni dalla firma del contratto l’Appaltatore dovrà definire e condividere con la Stazione Appaltante una strategia di migrazione e conversione dati dagli applicativi esistenti. L’intera attività di migrazione dovrà essere portata a termine entro 30 giorni solari e consecutivi dalla data di inizio.
Le attività di caricamento dei dati nel nuovo Sistema Informativo dovranno essere effettuate dall’Appaltatore. Sarà responsabilità del personale della Stazione Appaltante verificare il buon esito delle attività di migrazione; qualora l’esito risulti negativo, la Stazione Appaltante si riserverà il diritto di richiedere nuove esecuzioni delle suddette attività sino al corretto raggiungimento dell’obiettivo.
La fase di configurazione avrà termine con l’effettuazione del Test funzionale che ha lo scopo di verificare che tutte le funzionalità del sistema Microsoft AX siano state ripristinate correttamente e tutte le informazioni in esso contenute siano state coerentemente trasferite e tutte le utenze che verranno indicate dalla Stazione Appaltante siano in grado di raggiungere i sistemi.
Articolo 3.5 A conclusione del test funzionale verrà redatto un verbale, sottoscritto da entrambe le Parti. Se l’Appaltatore non dovesse consentire di poter procedere alla esecuzione del test funzionale entro il periodo stabilito, ovvero se l’esito del test fosse negativo, oppure se l’Appaltatore non riuscisse ad eliminare nel termine di 5 giorni le anomalie non bloccanti, non si potrà procedere con la fase successiva. Al verificarsi di tali fattispecie la Stazione Appaltante solleverà l’Appaltatore dall’incarico intraprenderà ogni azione volta a tutelare i propri diritti e i propri interessi secondo quanto previsto dalla normativa vigente., riservandosi, pertanto di promuovere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, azioni di risoluzione/recesso/risarcimento in danno.
Articolo 3.6 La fase a Regime prevede che in aggiunta alla conduzione dell’infrastruttura, l’Appaltatore svolga anche i servizi di assistenza sistemistica, il supporto applicativo e tutti i servizi accessori previsti nel capitolato.
Articolo 3.7 Tutti i prodotti software commerciali e le licenze dovranno essere intestati a Milano Serravalle e le licenze dovranno essere consegnate alla Stazione Appaltante all’inizio della fase a regime.
Articolo 3.8 L’Appaltatore dovrà rispettare i livelli di servizio riportati nella Tabella 6 del Capitolato e dovrà fornire alla Stazione Appaltante un report mensile attestante il raggiungimento di tali livelli di servizio.
Articolo 3.9 Il supporto tecnico comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività: installazione software, eventuale creazione e gestione di ambienti di sviluppo e test, gestione allineamento ambienti, gestione profili utente, coordinamento del team tecnico, gestione dei rapporti con il fornitore del software per la risoluzione delle anomalie e/o dei malfunzionamenti, installazione di patch.
Articolo 3.10. A decorrere dal Go-Live della Fase a Regime, l’Appaltatore dovrà predisporre un servizio di Help-Desk telefonico, con numero unico, per risolvere eventuali problematiche funzionali, tecniche e segnalazione di anomalie, attivando il Supporto Tecnico e/o utilizzando sistemi di controllo e monitoraggio remoto nel caso in cui le stesse non siano risolvibili telefonicamente.
Articolo 3.11. Al fine di garantire il miglior supporto possibile, l’Appaltatore dovrà dotarsi di una infrastruttura software che consenta:
- l’accesso ed il controllo remoto ai sistemi informatici della Stazione Appaltante (server);
- l’installazione di patch relative sia al software di base fornito che a tutte le altre componenti software appositamente realizzate;
- ogni attività che si dovesse rendere necessaria per il monitoraggio, la problem determination ed il problem solving.
Per tutta la durata del servizio di Help-Desk, l’Appaltatore dovrà produrre un report mensile (o consentire alla Stazione Appaltante l’accesso ad un sistema da cui sia possibile evincere le medesime informazioni) che attesti:
- il numero di chiamate aperte, causa e gravità;
- il tempo utilizzato per la chiusura delle chiamate indicando causa e gravità;
- altre informazioni, da concordare in fase di avvio del Progetto, che consentano al personale della Stazione Appaltante di monitorare l’andamento delle anomalie e la soddisfazione degli utenti finali.
Su richiesta della Stazione Appaltante, inoltre, l’Appaltatore dovrà mettere a disposizione le risorse professionali necessarie allo svolgimento di attività di manutenzione evolutiva e/o di sviluppo software.
Articolo 3.12. Su tutte le componenti software oggetto del presente appalto, deve essere garantita la manutenzione del software di base attraverso l’installazione di upgrade o patch emessi dal produttore, a partire dall’inizio della Fase a Regime. La manutenzione dovrà essere svolta direttamente da personale tecnico dell’Appaltatore. L’Appaltatore dovrà garantire che l’accesso al sistema sia consentito solo al personale strettamente necessario ed esclusivamente per gli scopi indicati. Eventuali accessi al sistema di personale non autorizzato e/o eseguiti per usi diversi da quelli consentiti potranno comportare la risoluzione anticipata del contratto.
Articolo 3.13. L’Appaltatore dovrà creare e tenere aggiornati i manuali utente, operativi e ogni altra documentazione tecnica che sia necessaria a consentire il corretto utilizzo del software.
Articolo 4. Penali
Articolo 4.1 L’Appaltatore dovrà adempiere a tutte le obbligazioni di cui al presente contratto e rispettare gli standard qualitativi ivi richiesti.
Le penali verranno applicate ai sensi dell’art. 113-bis comma 4 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Articolo 4.2 L’Appaltatore dovrà adempiere a tutte le obbligazioni i cui contenuti sono riportati nel Capitolato d’Appalto e rispettare gli standard qualitativi di servizio ivi richiesti. A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, degli obblighi previsti, derivante da violazioni di norme di legge o del Capitolato, da cui derivi l’interruzione del servizio ovvero il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento dello stesso, la Stazione Appaltante provvederà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni.
Articolo 4.3 L’Appaltatore dovrà rispettare i livelli di servizio riportati al paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico e dovrà predisporre la strumentazione per la loro misurazione. Inoltre, dovrà fornire alla Stazione Appaltante, con cadenza perlomeno mensile, un report da cui sia possibile evincere il raggiungimento degli SLA indicati.
Articolo 4.4 La Stazione Appaltante si riserva comunque il diritto di applicare le penali qui di seguito elencate, associate a ciascun livello di servizio, qualora questi ultimi non vengano rispettati, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire.
Si rammenta che la priorità dell’intervento sarà assegnata dalla Stazione Appaltante ed indicata nella segnalazione trasmessa al Fornitore in ragione della gravità del malfunzionamento riscontrato, come di seguito riportato:
Articolo 4.5 L’importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora le penali siano tali da comportare un importo superiore alla predetta percentuale, trovano applicazione le disposizioni in materia di risoluzione del contratto.
L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi o delle mancanze causate dall’Appaltatore.
Si fa altresì presente che sanzioni o penali comminati dal Concedente alla Stazione Appaltante per fatto e colpa dell’Appaltatore saranno addebitati allo stesso, previa procedura di contestazione.
Laddove ricorresse una delle ipotesi di penali sopra individuata, il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito per brevità “RUP”) procederà ad avviare la procedura di contestazione, trasmettendo apposita comunicazione tramite raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC) all’Appaltatore, il quale avrà 5 (cinque) giorni lavorativi per inviare le proprie giustificazioni. Il RUP entro 10 (dieci) giorni lavorativi comunicherà all’Appaltatore l’esito della verifica. Nel caso in cui tali giustificazioni non venissero considerate idonee, si procederà mediante addebito delle penali che saranno contabilizzate al primo pagamento utile ovvero saranno trattenute sulla cauzione definitiva.
Qualora non vengano raggiunti gli standard prestazionali richiesti, come indicato nel Capitolato, verranno applicate le penali di cui sopra.
Qualunque controversia insorgesse sull’interpretazione e sull’esecuzione del presente contratto, del Capitolato e/o delle Norme applicabili al rapporto, nessuna esclusa ed eccettuata, sarà regolata dalle norme di cui al d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Articolo 4.6 In caso di accertamento, nel corso del rapporto contrattuale, del difetto del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. in capo all’Appaltatore, il contratto si intenderà risolto di diritto. In tale ipotesi, all’Appaltatore spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante di applicare una penale pari al 10% (dieci per cento) del valore contrattuale.
Articolo 5. Verifiche, controlli ed accettazione
Articolo 5.1 Il Servizio prestato dall’Appaltatore è sottoposto a verifica e controllo da parte del RUP. Le verifiche ed i controlli sono finalizzati a valutare il rispetto di condizioni, modalità e termini, prescritti per l’esecuzione del Servizio nel presente contratto e in tutti i documenti richiamati nello stesso, giusta quanto previsto dal D.M. 49/2018.
Articolo 5.2 In merito al certificato di verifica di conformità, si applica l’art. 102 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Articolo 6. Corrispettivo e modalità di pagamento
Articolo 6.1 L’importo complessivo del Servizio oggetto dell’appalto è pari ad Euro
( ), I.V.A. esclusa.
La Stazione Appaltante riconoscerà all’Appaltatore l’importo indicato dallo stesso in sede di offerta economica quale costo previsto per le attività di migrazione, avviamento e configurazione del sistema Microsoft AX in un range tra Euro 0,00 ed Euro 20.000,00.
Milano Serravalle si riserva di verificare tale importo in contraddittorio tra le parti e di corrisponderlo solo previa presentazione di idonea rendicontazione a riguardo.
Articolo 6.2 I pagamenti avranno cadenza mensile.
Prima dell’emissione della fattura, verrà redatto un rapporto di accertamento delle prestazioni effettuate nel mese, in seguito al quale l’Appaltatore dovrà emettere la fattura entro l’ultimo giorno del mese successivo al mese di riferimento. La fattura dovrà sempre riportare il numero di CIG.
Le Parti stabiliscono che il pagamento della fattura sarà effettuato, salvo motivi ostativi, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa. Si precisa che, in ogni caso, l’eventuale ritardato pagamento delle fatture non può essere invocato come motivo per l’interruzione del Servizio da parte dell’Appaltatore, il quale sarà comunque tenuto a continuare a prestare le attività previste dal presente contratto sino alla scadenza naturale dello stesso.
Articolo 6.3 Nel caso in cui l’Appaltatore si avvalesse del subappalto, sarà tenuto a presentare a Milano Serravalle copia delle fatture quietanzate dei subappaltatori a titolo liberatorio dei pagamenti ricevuti.
Ai sensi delle normative vigenti, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo del Servizio è operata la ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) di cui all’art. 30, comma 5 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., da liquidarsi, nulla ostando, dopo l’approvazione da parte della Stazione Appaltante, del certificato di verifica di conformità, previa acquisizione del DURC positivo.
Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., così come modificato dall’art. 1, comma 20, lettera g) della legge n. 55/2019, poi dall’art. 91, comma 2 del D.L. n. 18/2020 (convertito in legge
n. 27/2020) e ai sensi dell’art. 207, comma 1 della legge n. 77/2020 come modificato dall’art. 13, comma 1 della legge n. 21/2021, l’Appaltatore potrà richiedere, espressamente e tramite richiesta scritta inviata via PEC, un’anticipazione sul corrispettivo fino al 30% (trenta per cento) dello stesso, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della Stazione Appaltante, e che verrà corrisposto entro 15 (quindici) giorni dall’effettivo inizio del Servizio. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato nel periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle attività.
Articolo 6.4 Con riferimento a quanto disposto dall’art. 29, comma 1, lettera a) del D.L. 04/2022, è prevista, per il contratto, la revisione dei prezzi, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., come di seguito descritto.
I prezzi offerti in sede di gara resteranno fissi e invariabili per i primi 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.
A decorrere dal tredicesimo mese, l’Appaltatore avrà facoltà di richiedere, senza effetto retroattivo, la revisione dei prezzi presentando istanza al RUP con riferimento alle specifiche voci di prezzo per le quali si richiede la revisione.
Non potranno essere oggetto di revisione i prezzi il cui incremento sia determinato dalla variazione in aumento dei “materiali da costruzione” per i quali troveranno applicazione i meccanismi di compensazione previsti per i lavori all’art. 29, comma 1, lettera b) del D.L. 04/2022 e s.m.i.
L’istanza di revisione dei prezzi dell’Appaltatore dovrà, a pena di inammissibilità, contenere:
a) le motivazioni delle circostanze, impreviste ed imprevedibili, che hanno determinato la richiesta di revisione dei prezzi;
b) i documenti giustificativi a supporto della richiesta.
Saranno considerate unicamente le richieste di revisione per prezzi accertate dalla Stazione Appaltante sulla base della documentazione fornita dall’Appaltatore.
Per l’anno successivo alla concessione della revisione dei prezzi, gli stessi saranno ritenuti fissi ed invariabili ed ulteriore istanza di revisione degli stessi non potrà essere presentata prima che sia decorso un anno dalla precedente revisione. In ogni caso, le eventuali revisioni non potranno determinare un incremento del corrispettivo complessivo di appalto superiore al 5% (cinque per cento) dell’importo originario posto a base di gara.
La revisione dei prezzi potrà essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.
Articolo 6.5 In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 30, comma 5 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Le Parti convengono che costituisce clausola risolutiva espressa del contratto l’ottenimento da parte della Stazione Appaltante nel corso dell’esecuzione del contratto di 2 (due) DURC irregolari relativi all’Appaltatore.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subcontratti e cottimi impiegati nel Servizio oggetto del presente contratto, il RUP, venutone a conoscenza, invita per iscritto il soggetto inadempiente per il tramite dell’Appaltatore a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine, Milano Serravalle provvederà alla liquidazione della fattura, trattenendo la somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.
La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi dei seguenti casi:
- omessa presentazione dei documenti necessari;
- mancata indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;
- DURC irregolare.
Articolo 6.6 Le ritenute di cui all’art. 30, comma 5 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. verranno corrisposte unitamente all’ultimo pagamento.
Articolo 6.7 I pagamenti, a qualsiasi titolo attinenti le prestazioni oggetto del presente contratto, verranno effettuati in favore dell’Impresa mediante bonifico sul seguente C/C bancario, intrattenuto con:
⇒ BANCA
Codice IBAN:
Le persone delegate ad operare sul suddetto C/C sono:
• Cognome Nome C.F.:
• Cognome Nome C.F.:
Resta inteso che il C/C sopra identificato è dedicato a tutti i flussi finanziari connessi al presente contratto.
Articolo 6.8 La Stazione Appaltante, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale osservanza delle prescrizioni o condizioni dettate per la conduzione dell’appalto, ha facoltà di sospendere i pagamenti all’Appaltatore cui siano state contestate inadempienze, fino a quando non si sia adeguato agli obblighi assunti, fermo restando l’applicazione di eventuali penali e delle più gravi sanzioni previste dalla legge, dal Capitolato e dal presente contratto.
Articolo 6.9 Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato dietro emissione di fattura in formato elettronico utilizzando il Codice SDI: A4707H7.
Articolo 7. Tracciabilità finanziaria
Articolo 7.1 L’Appaltatore prende atto che al presente contratto è stato attribuito il Codice Identificativo di Gara – CIG n. nel rispetto degli obblighi di cui alla normativa vigente.
Articolo 7.2 L’Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto s’impegna, a pena di nullità assoluta del contratto medesimo, ad osservare e far osservare a tutti i propri subappaltatori, fornitori e Parti contraenti a qualsiasi titolo interessati nell’esecuzione delle prestazioni oggetto d’appalto, gli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dall’art. 3 della legge n. 136/2010.
Articolo 7.3 I crediti maturati dall’Appaltatore, in virtù dell’esecuzione del contratto, non sono cedibili a terzi salvo autorizzazione scritta di Xxxxxx Xxxxxxxxxx, la cui violazione comporterà la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, come previsto dall’art. 106, comma 13 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. In particolare, nel caso di richiesta di cessione del credito derivante dal presente contratto nei confronti di qualsiasi terzo, l’atto dovrà indicare tutte le informazioni richieste dalla normativa (Banca – codice IBAN – persona delegata e attestazione di conto dedicato).
Articolo 7.4 In caso di modifica da parte dell’Impresa del conto corrente dedicato di cui al precedente art. 6.7, la stessa sarà obbligata ad informare tempestivamente Milano Serravalle – via raccomandata A.R. – del nuovo IBAN da utilizzare, in modo da garantire sia la correttezza dei pagamenti sia il rispetto puntuale della normativa vigente in materia.
Articolo 7.5 È riservata a Milano Serravalle la facoltà di verificare in qualsiasi momento che nei contratti sottoscritti tra l’Appaltatore e i subappaltatori, nonché in tutti i contratti stipulati tra i subcontraenti e le imprese a qualsiasi titolo interessate alle prestazioni oggetto del presente contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Articolo 7.6 Si evidenzia altresì che il comma 8 art. 3 della legge n. 136/2010 prescrive che l’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura – Ufficio Territorialmente competente.
Articolo 8. Subappalto
Articolo 8.1 Il subappalto è ammesso per il servizio di gestione dell’infrastruttura hardware, mentre le restanti prestazioni dovranno essere svolte dall’Appaltatore.
Resta fermo quanto previsto dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., ove applicabile.
Articolo 8.2 L’Impresa ha dichiarato in sede di offerta di gara che intende subappaltare, nei limiti di legge vigenti, le seguenti attività: . In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare, il subappalto sarà vietato.
È vietato, pena la risoluzione del contratto, subappaltare attività per una quota superiore a quella consentita dalla normativa vigente; in ogni caso, il subappalto dovrà sempre essere subordinato al rilascio dell’autorizzazione da parte di Milano Serravalle.
Articolo 8.3 La Stazione Appaltante pagherà direttamente al subappaltatore le prestazioni effettuate, a seguito delle opportune verifiche del RUP e concordemente con la gestione separata della contabilità, solo nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore è una piccola o micro impresa, secondo la definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 della Commissione Europea;
b) in caso di inadempimento dell’Appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore, se la natura del contratto lo consente.
Articolo 8.4 La Stazione Appaltante autorizzerà il subappalto qualora siano rispettate dall’Appaltatore tutte le prescrizioni dettate dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e potrà revocarlo qualora vengano meno, in capo al subappaltatore, i requisiti di qualificazione richiesti o sorga uno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Articolo 8.5 L’autorizzazione eventualmente concessa da Milano Serravalle per le attività in subappalto non esonererà l’Appaltatore dagli obblighi assunti con il presente contratto, in quanto resterà il solo e completo responsabile del Servizio in oggetto; pertanto, sarà tenuto, a sua cura e spese, al rispetto di quanto previsto dalle leggi, dal contratto e dal Capitolato, anche nei confronti del personale dipendente dei suoi subappaltatori, nel caso i medesimi risultino inadempienti.
Articolo 8.6 La Società resterà esclusa da ogni rapporto diretto con i subappaltatori.
Articolo 8.7 L’Appaltatore si obbliga a tenere indenne Milano Serravalle per tutti i danni contrattuali diretti e/o indiretti ed extracontrattuali subiti, dipendenti e/o connessi con le obbligazioni contrattuali da parte di subappaltatori, manlevandola altresì da ogni pretesa avanzata da terzi per fatto dei subappaltatori, fatto salvo quanto previsto dall’art. 30, commi 5 e 6 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Se, durante l’esecuzione del Servizio, la Stazione Appaltante stabilisse che il subappaltatore risulti incompetente o indesiderabile, ne darà comunicazione scritta all’Appaltatore, il quale dovrà prendere immediate misure per l’allontanamento del subappaltatore stesso. La revoca di autorizzazione al subappalto non darà alcun diritto all’Appaltatore di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite per ritardi nell’esecuzione del Servizio.
Articolo 9. Avvalimento
Articolo 9.1 L’istituto dell’avvalimento è regolato dall’art. 89 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Articolo 9.2 Nello specifico, si formalizza quanto segue:
1. l’Appaltatore e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni per le quali viene prestato l’avvalimento;
2. il contratto deve essere comunque eseguito dall’Appaltatore, al quale verrà rilasciato il certificato di verifica di conformità;
3. nei limiti dei requisiti prestati, l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore, per il quale si rimanda all’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
4. l’Appaltatore ha prodotto il contratto in originale/copia autenticata che regola in concreto le modalità di svolgimento delle prestazioni, coerenti con i requisiti oggetto di avvalimento; ovvero, nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, la dichiarazione sostitutiva attestante il rapporto giuridico ed economico esistente nel
gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi di responsabilità in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto di avvalimento.
Articolo 10. Responsabilità verso la Società e verso terzi – polizze assicurative
Articolo 10.1 Ogni responsabilità per danni a persone e cose, che derivassero dall’esecuzione del contratto, si intenderà a carico dell’Appaltatore, rimanendo Milano Serravalle sollevata e indenne da ogni responsabilità inerente e conseguente a contravvenzioni alle vigenti norme di legge e regolamenti in materia delle prestazioni in oggetto.
Articolo 10.2 Le garanzie assicurative dovranno decorrere dalla data di consegna del Servizio e cessare alla data di emissione del certificato di verifica di conformità e, comunque, decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione del Servizio risultante dal relativo certificato.
Articolo 10.3 L’Impresa ha presentato idonea polizza “Tutti i rischi dell’informatica” a copertura di:
1. danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la Stazione Appaltante, per un massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00 per singolo sinistro, indipendentemente dal numero di persone, cose o animali danneggiati, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni arrecati nell’esercizio dell’attività di immagazzinamento, elaborazione e/o gestione di dati per conto di terzi, nonché fornitura/implementazione di software e di servizi di informatica in genere e altre attività oggetto del contratto. L’assicurazione dovrà valere anche per la responsabilità civile di terzi dei quali l’Appaltatore si avvale per l’erogazione del Servizio, nonché la responsabilità per:
a) fatto doloso di propri dipendenti e/o persone delle quali l’Appaltatore debba rispondere;
b) divulgazione di informazioni su terzi, anche per fatto doloso o colposo dei suoi dipendenti;
c) sanzioni a carico della Stazione Appaltante per fatto di cui l’Appaltatore sia legalmente responsabile;
2. danni che l’Appaltatore sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo risarcimento dei danni patrimoniali subiti da terzi, compresa la Stazione Appaltante, per un massimale non inferiore ad Euro 500.000,00 per singolo sinistro, per errori e/o negligenze e/o omissione e/o perdita e/o smarrimento e/o danneggiamento di documenti e/o supporti dati verificatisi in relazione al Servizio oggetto del contratto;
3. responsabilità civile verso prestatori d’opera (R.C.O.) per un massimale non inferiore a:
a) Euro 500.000,00 per singolo sinistro;
b) Euro 500.000,00 per ciascuna persona, inclusi collaboratori, interinali e altri prestatori di lavoro.
Devono essere considerati terzi anche la Stazione Appaltante, i suoi dipendenti, collaboratori e/o incaricati.
Articolo 10.4 La Stazione Appaltante resterà comunque estranea ad ogni rapporto intercorrente fra l’Appaltatore e le compagnie di assicurazione in quanto la stipulazione del contratto, con le coperture assicurative di cui sopra, non solleverà in alcun modo l’Appaltatore dalle sue responsabilità nei confronti della Stazione Appaltante e di tutti i soggetti garantiti, anche e soprattutto in eccedenza ai massimali indicati per eventuali danni a cose o persone in relazione all’esecuzione del Servizio oggetto del presente contratto.
Le garanzie di cui ai commi precedenti prestate dall’Appaltatore dovranno coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
Articolo 10.5 L’Appaltatore assume fin d’ora a proprio carico tutti gli eventuali danni che, con l’esecuzione del Servizio di cui trattasi, potesse comunque, direttamente e/o indirettamente, arrecare
sia alla Società che a terzi, obbligandosi ad adottare, nella condotta del Servizio, i provvedimenti e le cautele necessarie per evitare danni ai beni pubblici e privati.
Articolo 11. Direttore dell’Esecuzione del Contratto
Articolo 11.1 Il Responsabile Unico del Procedimento, sig. Xxxxxxx Xxxxxx, vigila sull’esecuzione del contratto.
Articolo 11.2 L’Appaltatore indica quale Responsabile della condotta dei servizi il sig.
per tutti gli aspetti attinenti la gestione, l’esecuzione e le comunicazioni inerenti il contratto.
Articolo 12. Forza maggiore
Articolo 12.1 Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione del Servizio, il RUP ne ordinerà la sospensione, indicando la motivazione e l’imputabilità delle medesime.
Articolo 12.2 Le Parti non saranno considerate responsabili di eventuali inadempimenti e/o ritardi dovuti a cause di forza maggiore. Per forza maggiore si intendono eventi e/o circostanze di carattere eccezionale e/o imprevedibile che, malgrado interventi di prevenzione e contenimento, le Parti non abbiano potuto arrestare, evitare e/o controllare e che abbiano impedito in tutto o in parte l’esecuzione del contratto.
Articolo 12.3 Sono considerate cause di forza maggiore, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti fattispecie: guerre, sommosse, incendi, alluvioni, terremoti ed altri eventi naturali di carattere eccezionale, scioperi nazionali e di categoria, impedimenti dovuti a specifici provvedimenti legislativi, ovvero provvedimenti di pubblica autorità, altri impedimenti di uguale gravità indipendenti dalla volontà delle Parti ed aventi carattere di imprevedibilità. L’evento di forza maggiore non inciderà sulla validità del contratto.
Articolo 12.4 Tutti i danni subiti dall’Appaltatore derivanti da eventi di forza maggiore saranno a carico dello stesso, il quale non potrà richiedere alcun compenso o indennizzo a Milano Serravalle.
Articolo 12.5 Gli eventi di forza maggiore dovranno immediatamente essere comunicati per iscritto al verificarsi dell’evento e l’Appaltatore sarà tenuto ad utilizzare ogni ragionevole sforzo per contenere e ridurre gli effetti dannosi derivanti alla Stazione Appaltante.
Articolo 12.6 Non saranno considerati cause di forza maggiore e, quindi, saranno considerati inadempimenti, i ritardi dovuti a fermate imposte da Autorità competenti per la mancata osservanza delle norme di sicurezza da parte dell’Appaltatore, i ritardi da parte dell’Appaltatore nell’approvvigionamento di materiali e/o lavori e/o servizi, i ritardi di consegna dei subappaltatori, gli scarti di materiale per difetti di lavorazioni da parte dei subappaltatori, gli scioperi limitati ai dipendenti dell’Appaltatore inclusa la microconflittualità, gli stati di agitazione, nonché la partecipazione, da parte dei dipendenti dell’Appaltatore, a scioperi di qualsiasi natura che non siano nazionali o di categoria, i ritardi dovuti a mancate autorizzazioni della Stazione Appaltante nell’esecuzione dei cantieri per motivi di viabilità, i ritardi per sospensioni di cantiere imposti da Enti terzi.
Articolo 13. Cessione del contratto
Articolo 13.1 In nessun caso l’Appaltatore potrà cedere in tutto o in parte il contratto e/o i diritti e gli obblighi dal medesimo derivanti, pena la nullità della cessione medesima.
Il mancato rispetto di tale divieto comporterà la risoluzione del contratto, salvo il diritto di Milano Serravalle al risarcimento di tutti i danni e la rifusione di ogni spesa eventualmente sostenuta.
Articolo 14. Modifiche
Articolo 14.1 Tutte le modifiche ai termini e alle condizioni del contratto dovranno essere formulate per iscritto e dovranno essere assunte da Milano Serravalle e dall’Appaltatore con atto sottoscritto a firma di persone dotate dei necessari poteri di rappresentanza.
Pertanto qualunque eventuale tolleranza, anche reiterata, di inadempimenti o di ritardati adempimenti degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, non potrà essere in alcun modo interpretata come tacita abrogazione delle clausole contrattuali.
Articolo 15. Invalidità parziale
Articolo 15.1 Il fatto che in qualsiasi momento una o più delle disposizioni del contratto risulti o divenga illecita, invalida o non azionabile, non pregiudicherà la liceità, validità ed azionabilità delle altre disposizioni del contratto.
Articolo 16. Risoluzione del contratto
Articolo 16.1 A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, degli obblighi previsti, derivante da violazioni di norme di legge, di previsioni attese dal presente contratto o dal Capitolato da cui derivi l’interruzione del Servizio ovvero il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento dello stesso, Milano Serravalle provvederà ad emettere diffida ad adempiere mediante raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC), ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni entro il termine di 15 (quindici) giorni solari. Nel caso in cui l’inadempimento da parte dell’Appaltatore si protragga oltre tale termine, Milano Serravalle ha facoltà di risolvere il presente contratto, nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore stesso per il risarcimento del danno.
Articolo 16.2 Il presente contratto si risolverà altresì nei casi di cui all’art. 108, ai commi 1 e 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché nelle ipotesi di cui agli artt. 7, 16 e 18 del presente contratto ovvero di quelle menzionate nel Capitolato.
Articolo 16.3 In caso di risoluzione del contratto, all’Appaltatore spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento dello stesso, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che la Stazione Appaltante dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.
Articolo 17. Recesso
Articolo 17.1 È facoltà di Milano Serravalle recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, mediante comunicazione scritta da inviarsi all’Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata. In questo caso, l’Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso, nonché al decimo dell’importo dei servizi non eseguiti giusta il criterio di calcolo dell’art. 109 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Articolo 18. Obblighi inerenti al d.lgs. 231/01 e ss.mm.ii.
Articolo 18.1 L’Impresa, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara espressamente di conoscere i principi contenuti nel Codice Etico e di Comportamento del Gruppo FNM e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo, adottati da Milano Serravalle e pubblicati sul sito della stessa, e dichiara altresì di ottemperarvi, astenendosi dall’assumere comportamenti ad essi contrari nello svolgimento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto.
Articolo 18.2 L’Impresa dichiara in particolare di non trovarsi e/o di non aver concorso in alcun modo a determinare – per il rapporto contrattuale in questione – situazioni che possano rilevare in ambito di conflitto di interessi ai sensi dei punti 2.7 “Conflitti di interesse”, 2.10 “Trasparenza nelle transazioni commerciali e tracciabilità” e 4.4 “Fornitori” del Codice Etico e di Comportamento del Gruppo FNM.
Articolo 18.3 L’eventuale inosservanza di tali principi potrà costituire inadempimento contrattuale.
Articolo 18.4 L’Impresa dichiara, altresì, di non aver subito condanne in relazione alla fattispecie di reato oggetto del d.lgs. 231/01 e ss.mm.ii.
Articolo 18.5 L’Impresa si obbliga, inoltre, a comunicare immediatamente a Milano Serravalle eventuali situazioni rilevanti in ambito di conflitto di interessi che dovessero intervenire in corso di rapporto. Il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. in caso venga comprovata una effettiva situazione di conflitto di interessi, previo accertamento in contraddittorio. In ogni caso nulla sarà dovuto tranne il corrispettivo per le prestazioni già rese.
Articolo 18.6 Il contratto si intenderà risolto di diritto anche in caso di omesse e/o incomplete dichiarazioni, come pure in caso di applicazione di pena su richiesta.
Articolo 19. Trattamento dei dati personali (Committente Titolare)
Articolo 19.1 Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l’informativa relativa ai dati personali trattati per il perfezionamento del contratto e la gestione del rapporto contrattuale. La durata del trattamento è strettamente connessa all’oggetto contrattuale; i dati personali saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell’oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge.
Articolo 19.2 Entrambe le Parti si impegnano a comunicare all’atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy, se designati.
Articolo 19.3 Ciascuna Parte conferma l’adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy, con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al Regolamento UE n. 2016/679.
Articolo 19.4 La Società è l’unica Titolare del trattamento dei dati personali trattati dall’Appaltatore per l’esecuzione del contratto. In tal senso, la Società esercita un potere sulle finalità e sulle modalità del trattamento dei suddetti dati. Tale potere decisionale è del tutto autonomo rispetto all’Appaltatore, che viene nominato Responsabile del trattamento ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, così come indicato nel documento “Nomina a Responsabile del trattamento, allegato al presente contratto.
Articolo 19.5 L’Appaltatore, anche per tramite del proprio personale, si impegna a:
- trattare i dati personali conosciuti anche indirettamente e/o incidentalmente in virtù dell’esecuzione degli obblighi scaturenti del contratto in modo lecito e secondo correttezza, nell’ambito di operatività consentito dal Titolare, potendo effettuare le operazioni funzionali alla realizzazione e gestione delle attività individuate nel contratto in essere, senza eseguire, quindi, trattamenti ulteriori a quelli esclusivamente necessari per il rispetto delle attività dovute;
- trattare i dati personali nel pieno rispetto della normativa applicabile, del presente contratto e dei relativi documenti ivi richiamati, in osservanza dei principi di liceità e correttezza, ponendo in essere misure tecniche e organizzative adeguate (i) per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall’accesso, in modo accidentale o illegale, ai dati personali trattati dall’Appaltatore in esecuzione del contratto, e (ii) per consentire alla Società, Titolare del trattamento, di soddisfare l’obbligo di dare seguito all’esercizio dei diritti dell’interessato.
Articolo 19.6 L’Appaltatore si impegna a coadiuvare la Società nel riscontro delle richieste provenienti dall’Autorità di controllo in materia di protezione dati personali e/o dagli interessati. L’Appaltatore non è autorizzato ad interagire in autonomia in considerazione del principio di titolarità dei dati.
Articolo 19.7 È fatto espresso divieto all’Appaltatore di avvalersi di terzi che trattino dati personali per conto della Società, fatto salvo quanto diversamente pattuito nel presente contratto e nei relativi documenti in esso richiamati.
Articolo 19.8 L’Appaltatore si impegna, su richiesta della Società, a fornire alla stessa prova del rispetto di quanto normativamente previsto e/o contrattualmente pattuito in materia di trattamento dei
dati personali. Ove quanto fornito ai sensi del precedente paragrafo non sia ritenuto sufficiente e/o adeguato dalla Società, le Parti riconoscono ed accettano che la Stazione Appaltante ha il diritto a svolgere, direttamente e/o per mezzo di terzi dalla stessa a ciò autorizzati, attività di verifica ed ispezione presso l’Appaltatore, secondo modalità e tempistiche concordate tra le Parti.
Articolo 19.9 L’Appaltatore, per quanto di propria competenza e senza compenso ulteriore rispetto a quanto pattuito nel presente contratto, si impegna a coadiuvare e ad assistere la Società nella predisposizione degli elementi documentali necessari e/o opportuni per i trattamenti di propria competenza, sì da consentire alla stessa la predisposizione e/o l’aggiornamento della documentazione richiesta dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali (quali, a titolo esemplificativo, il registro delle attività di trattamento e la valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali).
Articolo 19.10 Ove applicabile, l’Appaltatore si impegna a comunicare alla Società l’adesione ad un Codice di Condotta o il raggiungimento di una Certificazione in materia di privacy.
Articolo 20. Riservatezza informazioni
Articolo 20.1 L’Impresa dovrà mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e segretezza su qualsiasi notizia, informazione, dato o documento di cui la stessa verrà in possesso o di cui venga a conoscenza, o comunque abbia raccolto o trattato, nel corso dell’esecuzione del contratto che, per normativa, natura o altra circostanza, sia da reputare coperto da riservatezza.
Articolo 20.2 Ai fini del contratto sono “Informazioni Riservate” tutti i dati e le informazioni, in qualunque forma (cartacea, elettronica o verbale) che siano:
- relativi ad attività passate, presenti o future della Società e riguardanti l’impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui al contratto, la cui divulgazione non autorizzata all’esterno dell’ambito di distribuzione consentito, ovvero la perdita, la manomissione o l’uso indebito comportino e/o potrebbero comportare un grave rischio e/o un danno per la Società;
- identificati per iscritto come “riservati”, “confidenziali” e/o “segreti” ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come “riservati”, “confidenziali” e/o “segreti”.
Articolo 20.3 Non sono considerati riservati, indipendentemente dalla loro classificazione, i dati e le informazioni che siano, o siano diventati in corso d’opera, di dominio pubblico per causa non imputabile all’Impresa.
Articolo 20.4 L’Impresa si impegna a non utilizzare, per scopi diversi da quelli individuati nel contratto, le Informazioni Riservate fornite dalla Società nello svolgimento delle attività oggetto del medesimo e di non divulgarle ai propri dipendenti e/o collaboratori se non per adempiere esclusivamente alle finalità strettamente legate all’esecuzione del contratto.
Articolo 20.5 L’Impresa potrà rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell’autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un’autorità pubblica avente forza di legge. Qualora l’Impresa riceva tale richiesta di “rilevazione per obbligo di legge” deve dare comunicazione scritta e tempestiva alla Società al fine di concedere a quest’ultima una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare.
Articolo 20.6 Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva proprietà della Società.
Articolo 20.7 L’Impresa si obbliga a custodire con la massima diligenza, per sé e per i propri aventi causa, ogni Informazione Riservata, sia essa su supporto informatico o cartaceo, in qualsivoglia modo acquisita o prodotta, per tutto il periodo di durata del contratto e a distruggere irreversibilmente da qualsiasi supporto (cartaceo e/o digitale) dette Informazioni Riservate entro e non oltre 30 (trenta)
giorni dalla cessazione, per qualsivoglia motivo, degli effetti del contratto o, se precedente, su richiesta della Società, dando alla stessa contestuale prova scritta dell’avvenuta eliminazione. L’Impresa, inoltre, dovrà assicurarsi che analogamente procedano gli eventuali subfornitori (ove autorizzati) e/o terzi che per suo tramite siano venuti in possesso di uno o più dei predetti dati e/o delle informazioni e/o dei documenti, dandone ugualmente prova scritta alla Società.
Articolo 20.8 È altresì vietata sia all’Impresa sia ai suoi dipendenti e/o ai suoi consulenti e/o agli eventuali subfornitori, ovvero a qualunque soggetto terzo che con l’Impresa abbia un rapporto contrattuale o di fatto, la copia, la duplicazione, la riproduzione e/o l’asportazione non autorizzata di qualsiasi Informazione Riservata, sia in formato elettronico che cartaceo, fatta eccezione esclusivamente per quelli che sono ai suddetti oggettivamente necessari per la realizzazione delle attività di cui al contratto.
Articolo 20.9 L’Impresa risponde, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dal presente articolo assunti dal personale in servizio presso la propria struttura o da eventuali terzi incaricati.
Articolo 20.10 In particolare, l’Impresa si impegna, senza che ciò comporti oneri ulteriori, a manlevare e tenere indenne la Società da qualsiasi perdita, costo e passività o danno da quest’ultima sostenuto, quali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, qualsiasi perdita, costo e passività sostenuto a seguito dell’esame preliminare, discussione o transazione di una pretesa (effettiva o potenziale) asserente tale passività, nonché qualsiasi costo sostenuto dalla Società per far valere i propri diritti derivanti dal presente articolo con riferimento, diretto o indiretto, ad una violazione o presunta violazione da parte dell’Impresa, del personale in servizio presso l’Impresa o da eventuali terzi dalla stessa incaricati, delle obbligazioni derivanti dal presente articolo.
Articolo 20.11 Le Parti espressamente riconoscono ed accettano che il risarcimento dei danni non costituisce un adeguato rimedio per la violazione dei presenti obblighi di riservatezza. In caso di potenziale o attuale violazione del presente articolo, la Società si riserva ogni e più ampio diritto a tutela dei propri interessi.
Articolo 20.12 Le Parti convengono espressamente che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, del contratto e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni.
Articolo 21. Privacy by design e privacy by default (rilascio, assistenza, manutenzione)
Articolo 21.1 L’Appaltatore garantisce che i mezzi del trattamento di dati personali da lui utilizzati per l’esecuzione del presente contratto e/o forniti dalla Società in esecuzione del presente contratto, sono adeguati alle normative vigenti, ivi compresi i provvedimenti delle competenti autorità, e volti (i) ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati di cui alla normativa applicabile, ivi inclusi i principi di “privacy by design” e “privacy by default”, e (ii) ad integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti della normativa applicabile e tutelare i diritti degli interessati.
Articolo 21.2 Ove applicabile in base al contratto, l’Appaltatore, per quanto di propria competenza, garantisce che il prodotto fornito alla Società in esecuzione del presente contratto è adeguato alle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali, ivi compresi i provvedimenti delle competenti autorità, e conforme ai principi di “privacy by design” e “privacy by default”, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: 1) approccio proattivo e non reattivo: prevenire e non correggere; 2) privacy incorporata nella progettazione; 3) piena protezione del ciclo vitale del sistema informatico; 4) conciliazione tra massima funzionalità e rispetto dei diritti; 5) visibilità e trasparenza; 6) centralità dell’utente; 7) privacy by default. In particolare, l’Appaltatore dichiara e garantisce che il software oggetto del presente contratto è conforme ai suindicati principi di “privacy by design” e “privacy by default”, così come richiesto dalla normativa in materia di protezione del dato personale, in quanto prevede:
• la configurabilità di procedure di pseudonimizzazione dei dati personali, per tale intendendosi il trattamento dei dati personali in modo tale che detti dati non possano più essere attribuiti a
un interessato specifico senza l’utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
• la configurabilità della minimizzazione dei dati personali, per tale intendendosi il trattamento dei soli dati adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali gli stessi sono raccolti;
• la configurabilità dei termini di conservazione del dato personale per la cancellazione o anonimizzazione del medesimo allo spirare del termine indicato dalla Società;
• la settabilità della cifratura di dati personali e/o degli archivi contenenti dati personali;
• la configurabilità di profili di autorizzazione, per tale intendendosi la possibilità per la Società di creare, assegnare, modificare, bloccare e/o dismettere profili di autorizzazione al trattamento di dati personali;
• un sistema automatico di rilevazione e segnalazione di Data breach;
• la possibilità per la Società di dare seguito ad eventuali istanze degli interessati relative ai diritti riconosciuti dagli artt. 15 (Diritto di accesso), 16 (Diritto di rettifica), 17 (Diritto alla cancellazione), 18 (Diritto di limitazione di trattamento) e 20 (Diritto alla portabilità dei dati) del
Regolamento UE n. 2016/679 e s.m.i.;
• fatte salve diverse e specifiche istruzioni scritte della Società, impostazioni predefinite tali da garantire che (i) vengano trattati solo i dati strettamente necessari ad eseguire le funzioni cui il software è preordinato; (ii) siano tutelati gli utenti finali da ogni accesso non autorizzato o
archiviazione dei dati sui propri dispositivi.
Articolo 21.3 L’Appaltatore, per quanto di propria competenza, garantisce che le attività di assistenza e manutenzione software fornite alla Società in esecuzione del presente contratto, incluse eventuali attività di manutenzione evolutiva e/o adattativa, sono adeguate alle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali, ivi compresi i provvedimenti delle competenti autorità, ed implementate secondo i principi di “privacy by design” e “privacy by default”, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: 1) approccio proattivo e non reattivo: prevenire e non correggere; 2) privacy incorporata nella progettazione; 3) piena protezione del ciclo vitale del sistema informatico; 4) conciliazione tra massima funzionalità e rispetto dei diritti; 5) visibilità e trasparenza; 6) centralità dell’utente; 7) privacy by default. In particolare, l’Appaltatore dichiara e garantisce che, successivamente all’esecuzione delle attività di cui al presente contratto, limitatamente a quanto di sua competenza, il software della Società, oggetto delle attività dell’Appaltatore, è conforme ai suindicati principi di “privacy by design” e “privacy by default”, così come richiesto dalla normativa in materia di protezione del dato personale, in quanto prevede:
• la configurabilità di procedure di pseudonimizzazione dei dati personali, per tale intendendosi il trattamento dei dati personali in modo che detti dati non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l’utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali
informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
• la configurabilità della minimizzazione dei dati personali, per tale intendendosi il trattamento dei soli dati adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali gli stessi sono raccolti;
• la configurabilità dei termini di conservazione del dato personale per la cancellazione o anonimizzazione del medesimo allo spirare del termine indicato dalla Società;
• la settabilità della cifratura di dati personali e/o degli archivi contenenti dati personali;
• la configurabilità di profili di autorizzazione, per tale intendendosi la possibilità per la Società di creare, assegnare, modificare, bloccare e/o dismettere profili di autorizzazione al trattamento di dati personali;
• un sistema automatico di rilevazione e segnalazione di Data breach;
• la possibilità per la Società di dare seguito ad eventuali istanze degli interessati relative ai diritti riconosciuti dagli artt. 15 (Diritto di accesso), 16 (Diritto di rettifica), 17 (Diritto alla cancellazione), 18 (Diritto di limitazione di trattamento) e 20 (Diritto alla portabilità dei dati) del
Regolamento UE n. 2016/679 e s.m.i.;
• fatte salve diverse e specifiche istruzioni scritte della Società, impostazioni predefinite tali da garantire che (i) vengano trattati solo i dati strettamente necessari ad eseguire le funzioni cui il software è preordinato; (ii) siano tutelati gli utenti finali da ogni accesso non autorizzato o
archiviazione dei dati sui propri dispositivi.
Articolo 21.4 L’Appaltatore si impegna ad eseguire le attività oggetto del presente contratto con personale dotato dei requisiti tecnici e della capacità professionale adeguati alla complessità delle attività stesse, sì da assicurare la conoscibilità dei rischi in riferimento al trattamento dei dati personali.
Articolo 22. Garanzie assicurative
Articolo 22.1 L’Appaltatore dichiara espressamente di aver stipulato a proprie spese, con primarie compagnie assicurative, una o più polizze, con massimali adeguati a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto. La copertura assicurativa suddetta decorrerà dalla data di inizio di efficacia del presente contratto e resterà in vigore fino a 1 (uno) anno successivo allo scioglimento o cessazione di efficacia del presente contratto a qualsiasi causa dovuta. L’Appaltatore si obbliga al rispetto delle prescrizioni contenute nelle polizze.
Articolo 22.2 Ai fini di cui al comma precedente, le polizze assicurative stipulate dall’Appaltatore, con espressa esclusione dell’azione di rivalsa da parte della compagnia assicurativa interessata nei confronti della Società, dovranno coprire: - Responsabilità Professionale ovvero gli eventuali danni e/o perdite economiche che la Stazione Appaltante dovesse subire in conseguenza di errori, colpa, dolo di personale, collaboratori, consulenti e, ove autorizzati, subfornitori dell’Appaltatore, nell’esecuzione del presente contratto; - Responsabilità per rischio informatico ovvero gli eventuali danni e/o perdite economiche che la Stazione Appaltante dovesse subire in conseguenza di perdite e/o diffusioni non autorizzate di dati elettronici e/o informazioni di proprietà della Stazione Appaltante stessa, nonché di danneggiamenti ai sistemi informativi delle medesime in conseguenza di errori, colpa, dolo do personale, collaboratori, consulenti e, ove autorizzati, subfornitori dell’Appaltatore, nell’esecuzione del presente contratto.
Articolo 22.3 Le polizze assicurative di cui sopra dovranno essere consegnate (unitamente ad eventuali appendici ed alle quietanze di pagamento dei premi) alla Società a semplice richiesta.
Articolo 23. Trasferimento dei dati in Paesi extra SEE
Articolo 23.1 L’Appaltatore garantisce che tutti i dati personali di cui è Titolare e/o Responsabile la Società sono trattati all’interno del territorio italiano ovvero dello Spazio Economico Europeo e che non si verificheranno trasferimenti all’estero dei suddetti, per tale intendendosi il trasferimento verso Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo, salvo preventiva autorizzazione scritta della Stazione Appaltante.
Articolo 23.2 Qualora il trattamento dei dati personali della Società avvenga anche in Paesi non appartenenti allo SEE, l’Appaltatore garantisce che detto trattamento avverrà nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, del presente contratto e dei documenti ivi richiamati. In particolare, l’Appaltatore (i) si impegna, prima di procedere a qualsivoglia trasferimento, a comunicare alla Stazione Appaltante l’elenco dei Paesi destinatari, e (ii) assicura l’applicazione delle idonee garanzie richieste dalla normativa in materia di protezione del dato personale per il trasferimento suddetto. A tal fine, l’Appaltatore riconosce ed accetta che il trasferimento di dati
personali della Società verso un Paese non appartenente allo Spazio Economico Europeo o un’organizzazione internazionale è ammesso esclusivamente:
• sulla base di una decisione di adeguatezza, ai sensi ed agli effetti dell’art. 45 del Regolamento UE n. 2016/679 e s.m.i.;
• sulla base delle clausole contrattuali tipo di cui alla Decisione della Commissione Europea n. 914/2021 (All. Modulo 1, Modulo 2 e Modulo 3), ai sensi ed agli effetti dell’art. 46 del Regolamento UE n. 2016/679 e s.m.i.;
• sulla base delle norme vincolanti d’impresa in conformità dell’art. 47 GDPR;
• sulla base di un codice di condotta approvato a norma dell’art. 40 GDPR, unitamente all’impegno vincolante ed esecutivo da parte del Responsabile del trattamento nel Paese terzo ad applicare le garanzie adeguate, anche per quanto riguarda i diritti degli interessati;
• sulla base di un meccanismo di certificazione approvato a norma dell’art. 42, unitamente all’impegno vincolante ed esigibile da parte del Responsabile del trattamento nel Paese terzo ad applicare le garanzie adeguate, anche per quanto riguarda i diritti degli interessati;
• fatta salva l’autorizzazione dell’autorità di controllo competente, sulla base delle clausole contrattuali tra il Titolare del trattamento o il Responsabile del trattamento e il Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento o il Destinatario dei dati nel Paese terzo;
• fatta salva l’autorizzazione dell’autorità di controllo competente, sulla base delle disposizioni da inserire in accordi amministrativi tra autorità pubbliche o organismi pubblici che comprendono diritti effettivi e azionabili per gli interessati.
Articolo 23.3 L’Appaltatore si impegna a comunicare senza indebiti ritardi alla Società, prima di procedere a qualsivoglia trasferimento, le idonee garanzie applicabili al caso di specie, avendo inoltre cura di inviare alla Società la relativa documentazione, quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, copia delle clausole contrattuali tipo n. 2010/87/UE come approvate dalla Commissione sottoscritte tra l’Appaltatore ed il terzo. Resta inteso che l’Appaltatore non procederà ad alcun trasferimento se non previa conferma scritta della Società in merito all’adeguatezza delle garanzie applicabili al caso di specie.
Articolo 23.4 L’Appaltatore si impegna altresì, prima di procedere con il trasferimento, ad informare la Società della sua eventuale impossibilità a conformarsi alle idonee garanzie applicabili al caso di specie. In tali casi, è fatto divieto al Responsabile di procedere con il trasferimento, potendo altresì la Società risolvere immediatamente il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.
Articolo 24. Disposizioni regolatrici e documenti facenti parte del contratto
Articolo 24.1 Il Servizio viene affidato da Milano Serravalle ed accettato dall’Appaltatore sotto l’osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente:
- Capitolato Tecnico;
- Offerta Economica;
- Informativa privacy ex art. 13 Regolamento UE 2016/679.
I suddetti documenti formano parte integrante e sostanziale del presente atto e si considerano integralmente richiamati in quanto già recepiti dall’Appaltatore in sede di gara.
Articolo 25. Comunicazioni
Articolo 25.1 Ai fini delle comunicazioni tra le Parti, l’impresa indica quale indirizzo di Posta Elettronica Certificata .
Articolo 25.2 Milano Serravalle indica quale indirizzo di Posta Elettronica Certificata xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx.
Articolo 26. Regime fiscale
Articolo 26.1 Il presente contratto è soggetto al regime fiscale dell’I.V.A.
Articolo 26.2 Milano Serravalle è soggetta al regime dello Split Payment (D.L. 50 del 24 aprile 2017, convertito in legge in data 15 giugno 2017). Tutte le fatture emesse, pertanto, dovranno riportare la dicitura: “Operazione con scissione dei pagamenti – art. 17 ter D.P.R. 633/72” e i riferimenti del CIG.
Articolo 27. Spese ed oneri a carico dell’Impresa
Articolo 27.1 Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore tutti gli oneri e le spese citate nel Capitolato.
Articolo 27.2 L’Appaltatore, inoltre, dovrà partecipare nella misura del 50% (cinquanta per cento) al pagamento di tutte le spese di bollo relative al seguente contratto e relativi allegati.
Articolo 28. Legge applicabile e foro competente
Articolo 28.1 Il contratto è regolato dalla legge italiana. Qualunque controversia dovesse insorgere sulla stipulazione, sull’interpretazione, sull’esecuzione e/o cessazione del presente contratto, nonché sulle norme ad esso applicabili, nessuna esclusa ed eccettuata, sarà demandata alla competenza esclusiva del Foro di Milano.
Articolo 29. Condizione risolutiva espressa
Articolo 29.1 Resta inteso tra le Parti che il presente contratto verrà risolto di diritto qualora pervenisse l’informativa prefettizia prevista dall’art. 92, comma 3 del d.lgs. 159/2011 e s.m.i.
l’Impresa la Stazione Appaltante
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate.