Condizioni generali
Condizioni generali
Edizione 01.11.2006
Assicurazione responsabilità civile d’impresa Industria, artigianato e commercio
ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE D’IMPRESA INDUSTRIA, ARTIGIANATO E COMMERCIO CONDIZIONI GENERALI D'ASSICURAZIONE (CGA) | ||
Edition 01.11.2006 | ||
X. Xxxxxxxxx di base | ||
A1 | Oggetto dell'assicurazione | Pagina 6 |
A2 | Persone assicurate | 6-7 |
A3 | Spese di prevenzione di danni | 7 |
A4 | Veicoli a motore | 7 |
A5 | Biciclette e veicoli a motore ad esse equiparati | 7 |
A6 | Pregiudizi all’ambiente | 7-8 |
A7 | Restrizioni all'estensione della copertura | 9-11 |
A8 | Validità territoriale | 11 |
A9 | Validità temporale | 11 |
A10 | Prestazioni della Vaudoise | 11-12 |
A11 | Franchigie | 12 |
B. Copertura allargata
B1 | Locali in affitto | 12 |
B2 | Danni agli impianti e apparecchi di telecomunicazione in noleggio o in leasing | 13 |
B3 | Viaggi d’affari in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti e il Canada | 13 |
B4 | Responsabilità civile del committente | 13 |
B5 | Spese di richiamo | 13-14 |
B6 | Danni di carico e scarico a veicoli terrestri e nautici | 14 |
B7 | Protezione giuridica penale | 14-15 |
C. Estensioni di copertura
C1 | Scelta individuale | 15 |
C2 | Perdita d'uso | 15-16 |
C3 | Spese di smontaggio e di montaggio | 16 |
C4 | Danni a cose lavorate o affidate | 16 |
C5 | Esportazione indiretta negli Stati Uniti o in Canada, all’insaputa di una persona assicurata | 17 |
C6 | Chiavi e tesserini affidati | 17 |
C7 | Xxxxx materiali in seguito all’accertamento o all’eliminazione di difetti o di danni | 17 |
C8 | Danni causati da veicoli a motore (art. 71 LCStr) | 17-18 |
C9 | Danni causati a veicoli custoditi o in lavorazione | 18-21 |
D. Entrata in vigore, durata e fine dell’assicurazione
D1 | Entrata in vigore del contratto | 22 |
D2 | Durata del contratto | 22 |
D3 | Disdetta in caso di sinistro | 22 |
E. Obblighi contrattuali
E1 | Modifica, aggravamento e diminuzione del rischio | 22 |
E2 | Soppressione di uno stato di fatto pericoloso | 22 |
E3 | Violazione degli obblighi contrattuali | 22 |
F. Premio
F1 | Scadenza, pagamento rateale, rimborso, mora | 23 |
F2 | Basi per il calcolo dei premi | 23 |
F3 | Modifica dei premi e delle franchigie | 23 |
X. Xxxxxxxx
G1 | Obbligo di notifica | 24 |
G2 | Liquidazione dei sinistri, processo | 24 |
G3 | Cessione delle pretese | 24 |
G4 | Conseguenze della violazione degli obblighi contrattuali | 24 |
G5 | Rivalsa | 24 |
H. Diversi
H1 | Fallimento dello stipulante | 25 |
H2 | Comunicazioni | 25 |
H3 | Protezione dei dati | 25 |
H4 | Foro e diritto applicabile | 25 |
Informazioni per lo stipulante
Introduzione | Le indicazioni che seguono informano lo stipulante in modo chiaro e conciso sull’iden- tità dell’assicuratore e sugli elementi principali del contratto d’assicurazione, ai sensi del- l’art. 3 della Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA). | |
Informazioni per lo stipulante | Identità dell’assicuratore | L’assicuratore è la VAUDOISE GENERALE, Compagnia d’Assicurazioni SA, in seguito Vaudoise. La Vaudoise è una società anonima di diritto svizzero. La Compagnia ha la sua sede sociale in xxxxxx xx Xxxx 00, 0000 Xxxxxxx. |
Diritti e obblighi delle parti | I diritti e gli obblighi delle parti derivano dalla proposta o dall’offerta, dalla polizza, dalle condizioni contrattuali e dalle leggi in vigore, segnatamente dalla LCA. In seguito all’ac- cettazione della proposta o dell’offerta, viene consegnata allo stipulante una polizza assicurativa, il cui contenuto corrisponde alla proposta o all’offerta. | |
Copertura assicurativa e ammontare del premio | La proposta o l’offerta, la polizza e le condizioni contrattuali definiscono i rischi assicu- rati, nonché l’estensione della copertura assicurativa. Allo stesso modo, la proposta o l’of- ferta, come pure la polizza, contengono tutti i dati relativi sia al premio sia a possibili tasse. In caso di pagamento rateale, può essere imposto un supplemento di prezzo. | |
Diritto al rimborso del premio | Se il contratto d’assicurazione è sciolto o si estingue prima della scadenza, il premio è dovuto soltanto sino al momento dello scioglimento del contratto. | |
Tuttavia, il premio è dovuto integralmente se: | ||
– lo stipulante recede dal contratto d’assicurazione in seguito a un danno che si verifica nel corso dell’anno (365 giorni) successivo alla sua conclusione – il contratto si è estinto a seguito della scomparsa del rischio e la Vaudoise è stata chia- mata a versare delle prestazioni. | ||
Obblighi dello stipulante | La lista seguente indica gli obblighi più frequenti dello stipulante: – Modifica del rischio: se nel corso dell’assicurazione un fatto rilevante subisce una modifica che comporta un aggravamento del rischio, lo stipulante deve avvisare immediatamente la Vaudoise per iscritto. | |
– Accertamento dei fatti: lo stipulante deve collaborare – agli accertamenti riguardanti il contratto d’assicurazione, in particolare in materia di reticenza, aggravamento del rischio, verifica delle prestazioni ecc. – all’accertamento della prova del danno. | ||
Salvo in caso di necessità, egli non deve prendere alcuna misura relativa al danno senza l’accordo della Vaudoise. | ||
Lo stipulante è tenuto a fornire alla Vaudoise qualsiasi informazione e documentazione utile, a richiedere queste ultime a terzi all’attenzione della Vaudoise, nonché ad auto- rizzare terzi per iscritto a fornire alla Vaudoise le relative informazioni, la documenta- zione corrispondente ecc. La Vaudoise ha inoltre il diritto di effettuare autonomamente inchieste in merito. | ||
– Sopravvenienza del sinistro: l’evento assicurato deve essere notificato immediata- mente alla Vaudoise. | ||
Altri obblighi scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA. | ||
Inizio della copertura assicurativa | L’assicurazione ha inizio il giorno indicato nella proposta o nell’offerta, rispettivamente nella polizza. Se è stato consegnato un attestato d’assicurazione o una conferma di coper- tura provvisoria, la Vaudoise accorda, fino alla consegna della polizza, una copertura assi- curativa sulla base di quanto stabilito per iscritto nell’attestato provvisorio di copertura o ai sensi delle disposizioni legali. |
Scioglimento del contratto da parte dello stipulante | Lo stipulante può sciogliere il contratto inoltrando una disdetta. La disdetta è valida nei seguenti casi: – al più tardi tre mesi prima della scadenza del contratto, oppure, se così è stato conve- nuto, tre mesi entro la fine dell’anno di assicurazione. La disdetta del contratto è consi- derata avvenuta per tempo se perviene alla Vaudoise entro e non oltre il giorno che precede l’inizio del termine di tre mesi. Se il contratto non viene sciolto, esso si rinnova in modo tacito di anno in anno. I contratti a tempo determinato e senza clausola di prolungamento si estinguono alla data indicata nella proposta o nell’offerta, rispetti- vamente nella polizza – dopo ogni evento assicurato per il quale è dovuta una prestazione, ma al più tardi quattordici giorni dopo aver preso conoscenza del pagamento da parte della Vaudoise; in questo caso la responsabilità della Vaudoise si estingue quattordici giorni dopo la notifica della disdetta alla Vaudoise – se la Vaudoise modifica i premi; in questo caso la disdetta deve pervenire alla Vaudoise al più tardi l’ultimo giorno dell’anno assicurativo – se la Vaudoise viola l’obbligo d’informare ai sensi dell’art. 3 LCA; il diritto di disdetta si estingue dopo quattro settimane dalla data in cui lo stipulante è venuto a conoscenza della violazione, ma al più tardi entro un anno dal giorno in cui ha avuto luogo la vio- lazione. | |
L’elenco riporta solo i casi più frequenti che possono condurre a uno scioglimento del contratto da parte dello stipulante. Altre possibilità scaturiscono dalle condizioni contrat- tuali e dalla LCA. | ||
Scioglimento del contratto da parte della Vaudoise | La Vaudoise può sciogliere il contratto inoltrando una disdetta. La disdetta è valida nei seguenti casi: – al più tardi tre mesi prima della scadenza del contratto, oppure, se così è stato conve- nuto, tre mesi entro la fine dell’anno di assicurazione; la disdetta è considerata avve- nuta per tempo se perviene allo stipulante al più tardi l’ultimo giorno che precede l’inizio del termine di tre mesi; se il contratto non viene sciolto, esso si rinnova in modo tacito di anno in anno; i contratti a tempo determinato e senza clausola di prolunga- mento si estinguono alla data indicata nella proposta o nell’offerta, rispettivamente nella polizza – dopo ogni evento assicurato per il quale è prevista l’erogazione di una prestazione, purché il contratto sia sciolto al più tardi al momento del versamento della prestazione. In questo caso la responsabilità della Vaudoise si estingue quattordici giorni dopo la notifica di scioglimento allo stipulante – a meno che non abbia rinunciato a esercitare tale diritto, la Vaudoise può recedere dal contratto nelle quattro settimane successive alla conoscenza della reticenza, se lo stipulante ha taciuto o dichiarato in modo inesatto un fatto rilevante che conosceva o doveva conoscere e a proposito del quale era stato interpellato per scritto. La disdetta ha effetto dal momento in cui perviene allo stipulante. | |
La Vaudoise ha diritto al rimborso delle prestazioni accordate per i sinistri il cui verifi- carsi e/o la cui entità sono stati influenzati dall’oggetto della reticenza. Il diritto della Vaudoise a detto rimborso cade in prescrizione dopo un anno a decorrere dal giorno in cui le condizioni della reticenza sono state stabilite e, in ogni caso, dopo dieci anni dalla nascita di tale diritto. | ||
La Vaudoise può recedere dal contratto nei seguenti casi: | ||
– se lo stipulante è stato messo in mora per il pagamento di un premio in sospeso e la Vaudoise ha successivamente rinunciato all’incasso per via esecutiva – in caso di frode ai danni dell’assicurazione. | ||
L’elenco riporta solo i casi più frequenti che possono condurre allo scioglimento del con- tratto da parte della Vaudoise. Altre possibilità scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA. | ||
Cambiamento di proprietario | Se l’oggetto del contratto d’assicurazione cambia proprietario, il contratto si estingue al momento del passaggio di proprietà. |
A. Copertura di base
A1 Oggetto dell’assicu- razione | Principio | L’assicurazione responsabilità civile d’impresa tutela il patrimonio delle persone assicu- rate contro le pretese legali avanzate da terzi. Salvo convenzioni contrarie, la copertura assicurativa comprende: – il rischio «installazioni», vale a dire i danni risultanti dalla proprietà o dal possesso di fondi, edifici, locali e impianti – il rischio «esercizio», vale a dire i danni risultanti dall’attività aziendale o da processi operativi entro il perimetro dell’impresa o su luoghi di lavoro all’esterno – il rischio «prodotti», vale a dire i danni risultanti dalla produzione e dalla consegna di prodotti e di prestazioni lavorative messi sul mercato. L’assicurazione copre la responsabilità civile in cui incorrono le persone assicurate in seguito a: – lesioni corporali (morte, ferite o altri danni alla salute di persone) – danni materiali (distruzione, danneggiamento o perdita di cose); il danneggiamento della funzionalità di un oggetto senza che la sostanza stessa dell’oggetto sia danneg- giata non costituisce un danno materiale. La morte, il ferimento o altri danneggiamenti alla salute degli animali e la loro perdita sono assimilati ai danni materiali. L’assicurazione comprende altresì: 1. la responsabilità per i danni causati da fondi, edifici, locali e impianti (salvo in caso di proprietà per piani) che servono, anche solo parzialmente, all’impresa assicurata. I fondi e gli edifici che hanno quale scopo l’investimento di capitali non sono conside- rati al servizio dell’impresa 2. le pretese per lesioni corporali e per danni materiali come pure le spese di preven- zione di danni in relazione a pregiudizi all’ambiente, ai sensi dell’art. A6 CGA 3. le spese di prevenzione di danni, ai sensi dell’art. A3 CGA 4. la responsabilità in caso di: – partecipazione a fiere o a esposizioni – installazioni come il ristorante per il personale – associazioni aziendali. L’estensione della copertura è definita inoltre dalle presenti CGA, dalle condizioni com- plementari, dalle disposizioni della polizza e dalle appendici. |
Estensione della copertura | ||
Fondi, edifici | ||
Pregiudizi all’ambiente | ||
Spese di prevenzione | ||
Rischi secondari | ||
Disposizioni contrattuali | ||
A2 Persone assicurate | Principio Esclusioni | Nell’ambito dell’attività svolta per l’impresa assicurata, l’assicurazione copre la responsa- bilità civile delle persone elencate qui di seguito: a) lo stipulante se esso è una società di persone (p. es. una società in nome collettivo), una comu- nione di proprietari in comune (p. es. una comunione ereditaria) o se ha concluso l’as- sicurazione per conto di terzi, i soci, i membri della comunità o le altre persone che beneficiano dell’assicurazione, hanno gli stessi diritti ed obblighi dello stipulante b) i rappresentanti dello stipulante, come pure le persone incaricate della direzione o della sorveglianza dell’impresa c) i dipendenti e altri ausiliari dello stipulante. – Gli imprenditori e i liberi professionisti ai quali ricorre lo stipulante, p. es. i subap- paltatori ecc. – Le rivalse avanzate da terzi contro i dipendenti e altri ausiliari. |
Proprietari di fondi | È altresì assicurata la responsabilità del proprietario del fondo, qualora lo stipulante sia soltanto proprietario dell’edificio ma non del fondo (diritto di superficie). | |
A3 Spese di prevenzione di danni | Principio Esclusioni | Se, in relazione a un evento imprevisto, è imminente il verificarsi di lesioni corporali o di danni materiali assicurati, la copertura assicurativa si estende anche, in deroga all’art. A7, lett. k) e n) CGA o a un’altra disposizione che si applicherebbe in sostituzione, alle spese che incombono alla persona assicurata in ragione delle misure appropriate e immediate prese per evitare il pericolo (spese di prevenzione di danni), ma non in ragione delle misure prese dopo la scomparsa del pericolo, p. es. il richiamo, il ritiro o l’eliminazione di prodotti difettosi. Sono escluse dall’assicurazione: – le misure di prevenzione di danni che rientrano nel buon adempimento del contratto, quali l’eliminazione dei difetti e dei danni a cose fabbricate, consegnate o a lavori effettuati – le spese sopportate per eliminare uno stato di fatto pericoloso, ai sensi dell’art. E2 CGA – le misure di prevenzione adottate a causa della caduta di neve o della formazione di ghiaccio. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di spese di prevenzione di danni in relazione a pregiudizi all’ambiente, ai sensi dell’art. A6, lett. d) CGA. |
A4 Veicoli a motore | Principio | L’assicurazione copre la responsabilità in qualità di detentore e/o risultante dall’utilizzo di veicoli a motore (p. es. carrello elevatore) non immatricolati, per i quali non sussiste alcun obbligo di assicurazione ai sensi della Legge federale sulla circolazione stradale o che beneficiano di un attestato assicurativo ai sensi degli artt. 32 e 33 dell’Ordinanza sull’assicurazione dei veicoli (OAV), nell’ambito di corse effettuate conformemente alla legislazione in vigore. |
Somme assicurate | Le somme assicurate corrispondono agli importi d’assicurazione minimi fissati dalla Legge federale sulla circolazione stradale, a meno che la polizza non preveda somme assicurate superiori. | |
Veicoli da lavoro a motore | Se le targhe dei veicoli da lavoro a motore sono state depositate, l’assicurazione copre la responsabilità civile risultante dall’utilizzo di tali veicoli fino alla rimessa in circolazione delle targhe, ma al massimo per una durata di sei mesi a datare dal deposito. Durante il deposito delle targhe, la copertura è limitata ai danni che sopravvengono su aree chiuse alla circolazione pubblica o nel perimetro dell’impresa non accessibile al pubblico. | |
A5 Biciclette e veicoli a motore ad esse equiparati | Principio Somma assicurata | Somma assicurataL’assicurazione copre la responsabilità risultante dall’utilizzo di bici- clette e ciclomotori nell’ambito degli spostamenti effettuati per conto dell’impresa assi- curata, purché il danno non sia coperto, o non avesse dovuto esserlo, da un’assicurazione responsabilità civile prescritta dalla legge. La copertura è limitata alla parte di risarcimento che eccede la somma assicurata in virtù della quale è stato rilasciato il contrassegno o la targa di controllo (assicurazione com- |
plementare). Il limite di cui sopra non è applicabile qualora la circolazione di tali veicoli | ||
senza contrassegno o senza targa di controllo risulti conforme alla legislazione sulla cir- | ||
colazione stradale. | ||
A6 Pregiudizi all’ambiente | Definizione | a) Si considera pregiudizio all’ambiente una perturbazione durevole dello stato naturale dell’aria, dei corsi d’acqua (comprese le acque sotterranee), del suolo, della flora o della fauna cagionata da immissioni, quando a causa di questa perturbazione, possono risul- tare o risultano eventi dannosi o altri effetti nocivi per la salute dell’uomo, per i beni materiali o per gli ecosistemi. È parimenti considerato un pregiudizio all’ambiente uno stato di fatto che il legislatore designa come «danno all’ambiente». |
Condizioni di copertura | b) Le lesioni corporali e i danni materiali relativi a un pregiudizio all’ambiente sono assi- curati solamente se questo pregiudizio è la conseguenza di un evento unico, repen- tino, imprevisto e che esige, inoltre, provvedimenti immediati, quali l’annuncio alle autorità competenti, l’allarme alla popolazione, l’adozione di misure preventive o di misure volte a limitare i danni. Non si accorda copertura alcuna: – se le misure di cui sopra sono state adottate solo per far fronte a diversi eventi simili per quanto concerne gli effetti (p. es. infiltrazione per sgocciolamento e occasionale di sostanze dannose nel suolo, scolo ripetuto di sostanze liquide fuori da recipienti mobili), mentre non sarebbero state necessarie per un evento unico di tale natura – per i danni all’ambiente in senso proprio – per le pretese relative a siti contaminati. c) Sono escluse dall’assicurazione le pretese relative ai pregiudizi all’ambiente causati da impianti di deposito, di trattamento, di trasferimento o di eliminazione di residui, di altri rifiuti o di materiali riciclabili, purché lo stipulante sia proprietario di tali impianti o questi ultimi siano utilizzati da egli stesso o per suo mandato. Per contro, è concessa la copertura per impianti appartenenti all’impresa e destinati: – al compostaggio o al deposito intermedio di breve durata di residui o altri rifiuti – alla depurazione o al trattamento preliminare delle acque di scolo. d) Se, in relazione a un pregiudizio all’ambiente, è imminente il verificarsi di lesioni cor- porali o di danni materiali assicurati, la Vaudoise si fa carico anche delle spese che incombono legalmente alla persona assicurata in ragione delle misure appropriate e immediate prese per evitare il pericolo (spese di prevenzione di danni). Non sono assicurate: – le misure preventive che rientrano nel buon adempimento del contratto, quali l’eli- minazione dei difetti o dei danni a cose fabbricate, consegnate o a lavori effettuati – le spese di prevenzione conseguenti a eventi cagionati da veicoli a motore, veicoli nautici e aeromobili, come pure dai loro pezzi e accessori, non assicurati dal pre- sente contratto – le spese di prevenzione di danni in relazione a danni di origine nucleare ai sensi della legislazione svizzera sulla responsabilità civile in materia nucleare, come pure in relazione con gli effetti dei raggi ionizzanti e dei raggi laser. Questa limitazione non trova applicazione nel caso di spese di prevenzione di danni cagionate dall’utilizzo di apparecchi e impianti laser delle classi 1, 2, 3A e 3B e risul- tanti dall’effetto dei raggi laser. – le spese di avviso di richiamo e di ritiro di xxxx, ai sensi dell’art. A7, lett. p) CGA – le spese per eliminare uno stato di fatto pericoloso, ai sensi dell’art. E2 CGA – le spese derivanti dalla constatazione di fughe, di un mal funzionamento e delle cause del danno, nonché dallo scarico e dal riempimento d’impianti, recipienti e condutture, come pure le spese occasionate dalla loro riparazione o trasformazione (p. es. spese di risanamento). e) Le persone assicurate sono tenute a controllare che: – la produzione, il trattamento, la raccolta, il deposito, la pulizia e l’eliminazione di sostanze pericolose per l’ambiente si svolgano nel rispetto delle prescrizioni fissate dalla legge e dalle autorità – gli impianti utilizzati per le attività soprammenzionate, compresi i dispositivi di sicurezza e di allarme, siano sottoposti a manutenzione e tenuti in servizio a re- gola d’arte, nel rispetto delle prescrizioni tecniche e legali, come pure ai sensi delle regolamentazioni emesse dalle autorità – le decisioni prese dalle autorità in merito al risanamento o a misure analoghe siano messe in atto nei termini prescritti. | |
Esclusioni | ||
Spese di prevenzione | ||
Esclusioni | ||
Misure da adottare da parte delle persone assicurate |
A7 Restrizioni all’esten- sione della copertura | Danni propri | Sono escluse dall’assicurazione: a) le pretese – dello stipulante – che derivano da lesioni corporali subite dallo stipulante (compresa p. es. la perdita di sostegno) – delle persone che vivono in comunione domestica con la persona assicurata respon- sabile |
Personale a prestito | b) le pretese per le lesioni corporali che colpiscono una persona impiegata dallo stipu- lante in virtù del contratto di locazione di personale (locazione di lavoro o di servizio), nel compimento della sua attività nell’ambito del contratto di lavoro o della sua atti- vità professionale per l’impresa assicurata. L’esclusione è limitata alle rivalse esercitate da terzi | |
Crimine e delitto | c) la responsabilità dell’autore per i danni causati in caso di crimine o di delitto intenzio- nale | |
Responsabilità contrattuale, obbligo di assicurazione | d) le pretese fondate su una responsabilità contrattuale che eccede le prescrizioni legali, o le pretese derivanti dall’inadempienza di obblighi assicurativi legali o contrattuali | |
Indennità a carattere punitivo | e) le pretese per indennità a carattere punitivo, in particolare in caso di danni punitivi ed esemplari («punitive and exemplary damages») | |
Pregiudizi all’ambiente | f) la responsabilità per le pretese in relazione a pregiudizi all’ambiente, nella misura in cui esse non rientrano nella copertura prevista ai sensi dell’art. A6 CGA | |
Committente | g) le pretese per il danneggiamento di fondi, edifici e altre opere causate da lavori di demolizione, di sterro o di costruzione | |
Amianto | h) le pretese in relazione all’amianto | |
Xxxxx prevedibili | i) la responsabilità per i danni il cui verificarsi doveva essere considerato assai proba- bile dallo stipulante, dal suo rappresentante o dalle persone incaricate della direzione o della sorveglianza dell’impresa. Questo vale anche per i danni il cui verificarsi era stato implicitamente accettato con la scelta di un determinato metodo di lavoro al fine di contenere i costi, accelerare i lavori o evitare perdite patrimoniali | |
Oggetti affidati, affittati, in lea- sing o lavorati | k) le pretese per: – i danni a cose che una persona assicurata ha preso o ricevuto a scopo d’uso, di lavo- razione, di custodia o di trasporto, oppure per altre ragioni (p. es. in conto vendita o scopo espositivo) o che essa ha preso in affitto o in locazione – i danni a cose con o sulle quali la persona assicurata esercita o omette di esercitare un’attività (p. es. trasformazione, riparazione, carico o scarico di un veicolo). Ai sensi della presente disposizione, si considera attività anche il fatto di allestire piani, diri- xxxx lavori, impartire direttive o istruzioni, esercitare una sorveglianza o effettuare controlli, come pure altre attività simili | |
Adempimento del contratto | l) le pretese – che mirano all’adempimento di contratti o, in sostituzione di queste, le pretese che mirano a prestazioni compensatrici a causa dell’inadempimento o dell’adem- pimento imperfetto, in particolare in caso di difetti o di danni a cose o a lavori che lo stipulante, o una persona da esso incaricata, ha fabbricato, consegnato e fornito, e se la causa di tali difetti risiede nella fabbricazione, nella fornitura o nel- l’esecuzione del lavoro – per le spese in relazione all’accertamento e all’eliminazione dei difetti e dei danni menzionati nel capoverso 1, come pure le pretese per perdite di utili e per pregiu- dizi economici consecutivi a tali difetti o danni |
– extracontrattuali avanzate con o in sostituzione delle pretese contrattuali escluse dall’assicurazione in virtù dei summenzionati capoversi 1 e 2 | ||
Xxxxxxxx, licenze, piani e altro | m) la responsabilità che risulta dalla consegna a titolo oneroso o gratuito a imprese, non assicurate mediante il presente contratto, di brevetti, licenze, risultati di ricerche, for- mule, ricette, software o dati informatici, piani e disegni di costruzione, di fabbricazione o di opere. | |
Non è considerata una consegna di software, la consegna di cose in cui è incorporato | ||
un sistema di comando per software | ||
Danni economici | n) le pretese per pregiudizi economici che non risultano né da una lesione corporale assi- curata né da un danno materiale assicurato arrecato alla persona lesa | |
Danni nucleari e raggi | o) la responsabilità in caso di danni – di origine nucleare ai sensi della legislazione federale sulla responsabilità civile in materia nucleare – in relazione agli effetti dei raggi ionizzanti e dei raggi laser. | |
Questa limitazione non trova applicazione nel caso di spese di prevenzione di danni | ||
in relazione con l’uso di apparecchi e impianti laser delle classi 1, 2, 3A e 3B e risul- | ||
tanti dall’effetto dei raggi laser | ||
Spese di richiamo | p) le spese di avviso di richiamo o di ritiro di cose, i provvedimenti necessari a tale scopo o le spese sopportate per aver adottato altre misure, in sostituzione ai provvedimenti di richiamo e di ritiro | |
Aeromobili e battelli | q) la responsabilità derivante dalla detenzione e/o dall’uso di battelli o di aeromobili di qualsiasi tipo per i quali il detentore ha in Svizzera l’obbligo legale di stipulare un’assicurazione di responsabilità civile o di fornire garanzie, o che sono immatricolati all’estero | |
Impianti di trasporto | r) la responsabilità derivante dalla presenza e/o dall’esercizio di raccordi ferroviari, d’im- pianti a teleferica di ogni tipo e d’impianti di risalita che servono al trasporto di per- sone (membri dell’impresa o terzi) | |
Personale fornito a prestito a terzi | s) la responsabilità civile dei lavoratori impiegati da un terzo in virtù di un contratto di locazione di personale (lavoro o servizi a prestito) concluso con lo stipulante, per i danni causati a cose di questa terza persona | |
Residui e altri rifiuti | t) la responsabilità per danni a impianti di deposito, di trattamento, di trasferimento o di eliminazione dei residui o di altri rifiuti o materiali riciclabili provocati dalle sostanze che vi sono state portate. | |
La presente disposizione non si applica alle pretese riguardanti i danni agli impianti di | ||
depurazione e di trattamento preliminare delle acque di scolo | ||
Software | u) le pretese per il danneggiamento (per es. alterazione, cancellazione o messa fuori uso) di software o di dati informatici, a meno che non si tratti della conseguenza di un danno assicurato arrecato ai supporti di dati | |
Organismi gene- ticamente modi- ficati | v) la responsabilità per i danni dovuti all’impiego di – organismi geneticamente modificati o di prodotti a essi assimilabili in ragione della modificazione del materiale genetico – organismi patogeni in ragione delle loro proprietà patogene, | |
a condizione che l’impresa assicurata soggiaccia all’obbligo di dichiarazione o autoriz- zazione ai sensi della legislazione svizzera per questo tipo d’impiego o che lo sarebbe se l’uso che ne ha fatto all’estero avvenisse in Svizzera. | ||
È altresì esclusa dalla copertura assicurativa la responsabilità per danni dovuti alla pro- duzione o alla commercializzazione di alimenti per animali o di complementi alimen- tari per animali contenenti organismi geneticamente modificati |
Organizzatore o venditore di viaggi | w) la responsabilità derivante dall’attività di organizzatore e/o di venditore di viaggi ai sensi della Legge federale concernente i viaggi «tutto compreso» per i danni causati dal trasporto o dalle prestazioni turistiche (p. es. viaggi in torpedone, utilizzo di tele- feriche o di impianti di risalita, gite guidate, escursioni in montagna e con gli sci, scuola di sci) che non sono prestazioni accessorie all’alloggio. La responsabilità che risulta dall’organizzazione, dalla preparazione e dalla realizzazione di attività legate a sport alla moda quali p. es.: bungee jumping (salto con l’elastico), river rafting (canoa sui fiumi), canyoning (torrentismo), snow rafting (discesa sulla neve a bordo di un gommone), fun yak (gommone sui fiumi), sky diving (paracadu- tismo sportivo) o flying fox (passaggio aereo con carrucola). L’elenco non è esaustivo. | |
A8 Validità terriroriale | Principio Spese | L’assicurazione è valida per i danni che si verificano in tutto il mondo, ad esclusione degli Stati Uniti e del Canada. Ai sensi del precedente capoverso, si considerano danni anche le spese di prevenzione di danni assicurati come pure altri costi eventualmente assicurati. |
A9 Validità temporale | Principio | 1. L’assicurazione copre i danni che si verificano nel corso della durata del contratto e che sono annunciati alla Vaudoise entro al massimo 60 mesi dalla fine del contratto. |
Data del danno | 2. Per «data in cui il danno si verifica» s’intende il momento in cui si constata per la prima volta il danno. In caso di una lesione corporale, si considera, nel dubbio, che la stessa sia avvenuta nel momento in cui il danneggiato ha consultato per la prima volta un medico riguardo ai sintomi di un danno alla salute, anche se il nesso causale viene sta- bilito solo in seguito. | |
Per le spese di prevenzione dei danni, si considera come data del danno il momento in cui si constata per la prima volta l’imminenza del danno. | ||
Danni in serie | 3. In caso di danni in serie, ai sensi del sottostante art. A10, cifra 3, cpv. 1 CGA, tutti i danni sono considerati avvenuti nel momento in cui si è manifestato il primo dei danni, secondo la cifra 2 qui sopra. Se il primo danno di una serie si verifica prima del- l’inizio del contratto, tutte le pretese legate a questa serie sono escluse dalla copertura assicurativa. | |
Rischio prece- dente | 4. In caso di responsabilità per danni causati prima dell’inizio del contratto, la copertura è accordata se la persona assicurata prova che, in buona fede, al momento della sti- pulazione del contratto non era a conoscenza di un atto o di un’omissione che avrebbe potuto implicare la sua responsabilità. Vale la stessa cosa per le pretese derivanti da un danno in serie, ai sensi del sottostante art. A10, cifra 3 cpv. 1 CGA, nel caso in cui un danno appartenente alla serie è stato cagionato prima dell’inizio del contratto. | |
Se i danni ai sensi del capoverso soprastante sono coperti da un’assicurazione prece- dente, si accorda una copertura calcolata sulla differenza delle somme di assicura- zione, nel quadro delle disposizioni contrattuali (assicurazione complementare). Pre- dominano le prestazioni dell’assicurazione precedente che sono pertanto dedotte dalla somma di assicurazione del presente contratto. | ||
Modifica della copertura | 5. Se, nel corso della durata contrattuale, l’estensione della copertura (compresa la somma di assicurazione e/o la franchigia) viene modificata, si applica per analogia la cifra 4 cpv. 1 di cui sopra. | |
X00 Xxxxxx- zioni della Vaudoise | Principio | 1. Le prestazioni della Vaudoise consistono nel versamento delle indennità dovute in caso di pretese fondate e nella difesa delle persone assicurate contro le pretese infon- date. Esse comprendono anche gli interessi sul danno e gli interessi di mora, le spese di contenimento del danno, le spese di perizia e legali, le spese giudiziarie, d’arbi- trato e di mediazione, nonché le spese di prevenzione di danni, le altre spese (p. es. le ripetibili accordate alla controparte) e sono limitate dalla somma di assicurazione o da un limite inferiore fissato nella polizza, rispettivamente nelle condizioni contrat- tuali, dedotta la franchigia convenuta. |
Somma d’assicurazione | 2. La somma di assicurazione vale quale garanzia unica per ogni anno assicurativo, ossia essa viene versata al massimo una sola volta per l’insieme dei danni, le spese di pre- venzione di danni come pure per le altre spese eventualmente assicurate che si veri- ficano nel corso dello stesso anno di assicurazione. | |
Danni in serie | 3. L’insieme delle pretese che derivano da danni attribuibili alla stessa causa (p. es. diver- se pretese avanzate in seguito a danni cagionati dallo stesso difetto, quali errori di con- cezione, di costruzione, di produzione o di istruzione, vizi o difetti di un prodotto o di una sostanza, uno stesso atto o la stessa omissione) viene considerato come un solo e unico danno (danno in serie). Il numero dei danneggiati, dei richiedenti o degli aventi diritto non è determinante. | |
In caso di danni dovuti a un danno in serie – di cui al precedente capoverso – che si verificano dopo la fine del contratto, la copertura è accordata durante un periodo mas- simo di 60 mesi a partire dalla fine del contratto, se il primo di questi danni si è veri- ficato durante la validità contrattuale. | ||
Precisazione | 4. Le prestazioni e le loro limitazioni poggiano sulle disposizioni del contratto d’assicura- zione (comprese quelle riguardanti la somma di assicurazione e la franchigia) che erano in vigore nel momento in cui si è verificato il danno ai sensi dell’art. A9, cifre 2 e 3 CGA. | |
A11 Franchigie | Principio | Le franchigie convenute nella polizza si applicano per ogni sinistro e sono preliminar- mente prese a carico dallo stipulante. Le franchigie si applicano a tutte le prestazioni versate dalla Vaudoise, comprese le spese di difesa contro pretese ingiustificate. |
B. Copertura allargata
B1 Locali in affitto | Principio | In deroga parziale dell’art. A7, lett. k) CGA o di una regolamentazione sostitutiva, l’assi- curazione comprende anche pretese per i danni: – a fondi, edifici e locali presi in affitto o in leasing che servono all’impresa assicurata – a delle parti di edifici o di locali usati in comune con altri locatari, titolari di un con- tratto leasing o con il proprietario. Sono coperti anche i danni: – a impianti di riscaldamento e d’alimentazione in acqua calda – a scale mobili, ascensori e montacarichi – a impianti di climatizzazione, d’aerazione ed impianti sanitari utilizzati in comune. Per i danni di cui non è possibile identificare l’autore, la copertura assicurativa, in deroga all’art. 7 lett. d) CGA, è limitata alla parte del danno di cui la persona assicurata deve rispondere in virtù del contratto di locazione, leasing o affitto. A complemento dell’art. A7 CGA sono escluse dalla copertura le pretese per: – i danni a cose che avrebbero potuto essere assicurate contro i danni materiali (assicu- razione di cose, rami tecnici o altro) – i danni dovuti all’azione progressiva dell’umidità e quelli sopravvenuti poco a poco o risultanti dall’usura – le spese di ripristino di una cosa, qualora sia trasformata di proposito da una persona assicurata o dietro sua iniziativa. |
Xxxxxxxx | ||
Xxxxx il cui autore è xxxxxx | ||
Xxxxxxxxxx |
B2 Danni agli impianti e apparecchi di telecomu- nicazione in noleggio o in leasing | Principio | In deroga parziale all’art. 7, lett. k) CGA, l’assicurazione si estende altresì alle pretese deri- vanti da danni causati alle seguenti attrezzature noleggiate o in leasing: – apparecchi telefonici fissi, segreterie telefoniche – telefax – videocitofoni, impianti per videoconferenze – centrale dell’edificio (impianti interni) |
come pure ai cavi che servono direttamente agli impianti e agli apparecchi di cui sopra. | ||
Esclusioni | Sono escluse dalla copertura assicurativa le pretese per danni cagionati | |
– a telefoni mobili, cercapersone, pager, segnalatori di chiamata (beeper), computer personali e relative periferiche, server, reti centrali, reti di cablaggio – da incendio, fumo, fulmine, esplosione, piene, inondazioni, uragani (vento a più di 75 km/h che sradica alberi e scoperchia i tetti delle case nelle immediate vicinanze), grandine, valanghe, pressione della neve, frane e scoscendimenti di terreno – in seguito a furto – dalle acque fuoriuscite dalle condutture d’acqua che servono esclusivamente all’im- presa assicurata, dagli impianti e dagli apparecchi ad esse collegate, dagli acquari, dalle fontane ornamentali, a prescindere dalla causa della fuoriuscita – dall’acqua piovana, dall’acqua risultante dal fondersi della neve e del ghiaccio, se l’acqua è penetrata all’interno dell’edificio attraverso il tetto, le grondaie o dalle tubazioni di scarico esterne, dal rigurgito delle acque fognarie, come pure delle falde freatiche. | ||
B3 Viaggi d’affari in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti e il Canada | Principio Esclusioni | In deroga parziale dell’art. A8 CGA, l’assicurazione si estende altresì alle pretese deri- vanti dai danni che si verificano in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti e il Canada, e causati da una persona assicurata nell’esecuzione dei suoi compiti (esclusi lavori di mon- taggio, manutenzione e riparazione) durante viaggi e soggiorni d’affari effettuati nel- l’interesse dell’impresa assicurata e la cui durata non supera i sessanta giorni. A complemento dell’art. A7 CGA, l’assicurazione non copre – i danni in relazione con pregiudizi all’ambiente – i danni cagionati da veicoli a motore, compresi quelli a noleggio. |
B4 Responsa- bilità civile del commit- tente | Principio Esclusioni | In deroga parziale dell’art. A7, lett. g) CGA, l’assicurazione si estende altresì alle pretese avanzate contro lo stipulante in veste di committente per il danneggiamento di fondi, edifici oppure opere di terzi causato da lavori di demolizione, sterro o costruzione. A complemento dell’art. A7 CGA sono escluse dalla copertura le pretese per danni: |
– in relazione a opere il cui costo totale per oggetto supera CHF 1000 000.–; sono consi- derate come uno solo e unico oggetto le opere che comportano diverse parcelle o le opere con le stesse caratteristiche edificate nella stessa fase di costruzione – che concernono il progetto di costruzione stesso o il fondo che ne fa parte – che concernono la realizzazione di opere contigue a opere di terzi – che concernono le opere ubicate su una pendenza di oltre il 25 o sulle rive di un lago – che concernono le opere per le quali sono stati effettuati lavori di trivellazione, batti- tura e vibratura per l’esecuzione di fondamenta su pali o della sbadacchiatura dello scavo – dovuti alla diminuzione della portata o al prosciugamento di una sorgente – che concernono le opere per le quali occorre abbassare il livello della falda freatica – che concernono le opere per le quali sono effettuati lavori con esplosivi (i massi erra- tici non sono presi in considerazione). | ||
B5 Spese di richiamo | Principio Condizioni | L’assicurazione si estende altresì, in deroga parziale dell’art. A7 lett. p) CGA, ai costi rela- tivi alle spese di avviso di richiamo di un prodotto fabbricato o consegnato dallo stipu- lante. L’estensione è valida solo per i prodotti che non sono più in mano allo stipulante e la cui proprietà è stata trasferita a un terzo, purché l’avviso sia destinato a evitare una lesione corporale o un danno materiale assicurato o sia richiesto dalle autorità. |
Spese assicurate Esclusioni Obblighi | Con spese assicurate si intendono le spese sostenute per la comunicazione di avvisi di richiamo, mediante gli organi di informazione o qualsiasi altro canale di comunicazione appropriato. Non sono assicurati: a) le spese di trasporto, di ricerca o di distruzione di un prodotto, quelle per la sua ripa- razione o per renderlo conforme, come pure il valore di un prodotto sostitutivo b) i danni economici (interruzione d’esercizio, penalità per ritardo, perdita nella cifra d’af- fari ecc.) conseguenti a un richiamo del prodotto. In caso di danni che possono provocare il richiamo di un prodotto, lo stipulante si impe- gna a informare immediatamente la Vaudoise. Tutte le misure prese dovranno essere approvate a priori dalla Compagnia, a meno che l’imminenza di un danno materiale o cor- porale non giustifichi un intervento immediato. | |
B6 Danni di carico e scarico a veicoli terrestri e nautici | Principio | In deroga parziale dell’art. A7, lett. k) CGA, l’assicurazione si estende altresì alle pretese derivanti da danni causati a) a veicoli terrestri e nautici, sovrastrutture e semirimorchi compresi, dal carico e dallo scarico di colli. Sono considerati colli, le cose che vengono caricate o scaricate individualmente, quali le macchine, gli apparecchi, gli elementi di costruzione (porte, finestre, elementi di carpenteria), le palette (bancali) e i recipienti di ogni genere (casse, gabbie, conteni- tori, vasche, botti, bidoni, taniche ecc.) b) ad autobotti e autocisterne dalle operazioni di riempimento o di svuotamento di pro- dotti solidi o liquidi. A complemento dell’art. A7 CGA, sono escluse dalla copertura le pretese per danni causati a) ad aeromobili e materiale rotabile delle ferrovie b) a veicoli terrestri e nautici che una persona assicurata ha preso in prestito, locazione o leasing c) a veicoli terrestri e nautici dal carico e dallo scarico di merci alla rinfusa (con riserva della lett. b) al paragrafo «Principio»). Sono considerate merci alla rinfusa, le cose sciolte che vengono caricate o scaricate senza imballaggio, quali cereali, sabbia, ghiaia, pietre, blocchi di roccia, carbone, xxxxx- glia, macerie, materiale di scavo e residui d) a veicoli terrestri e nautici in seguito a carico o riempimento eccessivo e) a recipienti (escluse le sovrastrutture e i semirimorchi di cui alla lett. a), al paragrafo «Principio» e le cisterne di cui alla lett. b) al paragrafo «Principio»), come pure alle merci manipolate, dal carico e dallo scarico di veicoli. |
Esclusioni | ||
B7 Protezione giuridica penale | Principio Estensione della copertura | L’assicurazione si estende anche alla protezione giuridica delle persone assicurate in caso di procedura penale. Nel caso in cui un sinistro di responsabilità civile coperto derivante dall’attività assicurata comporta una lesione corporale e ha come conseguenza l’apertura di una procedura penale giudiziaria o di polizia, la Vaudoise copre, nell’ambito della somma d’assicura- zione massima indicata nella polizza, le spese occasionate alla persona assicurata dalla procedura penale (p. es. onorari d’avvocato, spese giudiziarie, spese di perizia, ripetibili attribuite alla controparte, escluse le indennità versate per il risarcimento di danni) e le spese messe a carico della persona assicurata dalla procedura penale. Gli oneri di carattere penale (per es. le multe) così come le spese che figurano sulla prima notifica della multa sono tuttavia sempre a carico della persona assicurata. |
Difesa della per- sona assicurata | La Vaudoise designa un avvocato incaricato di difendere la persona assicurata nella procedura penale. La persona assicurata che si oppone alla scelta della Vaudoise deve proporre essa stessa tre avvocati e la Vaudoise ne sceglierà uno. Senza l’accordo preli- minare della Vaudoise, la persona assicurata non è autorizzata a dare mandato a un avvocato. | |
Ricorso, appello | La Vaudoise ha il diritto di rifiutare l’esercizio di un ricorso contro una condanna a una multa o all’appello contro una sentenza di prima istanza se, in considerazione dell’incarto dell’inchiesta penale o di polizia, una tale procedura è ritenuta priva di possibilità di suc- cesso. | |
Indennità giudiziarie | Le indennità giudiziarie e altre indennità attribuite alla persona assicurata sono acquisite dalla Vaudoise fino a concorrenza delle sue prestazioni, se non costituiscono il rimborso di spese personali della persona assicurata o un indennizzo per servizi che essa stessa ha reso. | |
Obblighi della persona assicu- rata | La persona assicurata è tenuta a seguire le istruzioni della Vaudoise e a portare imme- diatamente a sua conoscenza tutte le comunicazioni verbali o scritte relative all’inchiesta o alla procedura penale. | |
Divergenza di opinioni | Se per propria decisione o contrariamente alle istruzioni della Vaudoise, la persona assi- curata intraprende delle iniziative qualsiasi, in particolare fa valere un mezzo di diritto senza l’accordo formale della Vaudoise, lo fa a suo rischio e spese. Se però tali iniziative o mezzi di diritto hanno dato un risultato sensibilmente più favorevole, la Vaudoise rim- borsa le spese che ne sono risultate, nei limiti delle disposizioni precedenti. |
C. Estensioni di copertura
C1 Scelta individuale | Principio | Se la polizza lo dispone esplicitamente, sono assicurati uno o più rischi definiti negli artt. C2-C9: |
C2 Perdita d’uso | Principio Precisazioni | Se la polizza contiene una disposizione in merito, in deroga parziale all’art. A7, lett. l) cpv. 2 e art. A7, lett. n) CGA, la copertura assicurativa comprende anche la responsabilità civile legale per le perdite di reddito e per altri danni economici derivanti dall’impossibi- lità totale o parziale di utilizzare altre cose rimaste intatte (perdita d’uso), qualora le cose fabbricate, consegnate o lavorate da una persona assicurata oppure da un terzo da essa stessa incaricato siano state danneggiate o distrutte improvvisamente e in modo inatteso (p. es. in seguito a rottura, esplosione, incendio), purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) né la persona assicurata, né un terzo da essa incaricato ha fabbricato o fornito le cose restate intatte o ha esercitato una qualsiasi attività su di esse b) la causa del danneggiamento o della distruzione risiede nella fabbricazione, fornitura, lavorazione di cose o nell’esecuzione di lavori da parte della persona assicurata o di un terzo da essa incaricato c) il danneggiamento o la distruzione si è verificato soltanto dopo l’esame, l’accettazione e la messa in servizio delle cose fabbricate, fornite o lavorate o dei lavori eseguiti da una persona assicurata o da un terzo da essa incaricato. Le perdite di reddito e altri danni economici sono assimilati ai danni materiali. |
Restrizioni | Non sono considerate perdita d’uso a) le spese per la rimozione, lo smontaggio o la messa a nudo di cose difettose o non rispondenti allo scopo di utilizzo (spese di smontaggio), come pure le spese per il sus- seguente montaggio, aggiustamento o posa di cose esenti da difetti o rispondenti allo scopo di utilizzo (spese di montaggio) b) le pretese per danni materiali in seguito all’accertamento o all’eliminazione di difetti o di danni a cose o a lavori che una persona assicurata o un terzo da essa incaricato ha fabbricato, fornito, lavorato o eseguito, e la cui causa risiede nella fabbricazione, forni- tura, lavorazione o esecuzione del lavoro (spese d’accertamento e d’eliminazione). | |
C3 Spese di smontaggio e di mon- taggio | Principio | Se la polizza contiene una disposizione in merito, in deroga parziale all’art. A7, lett. k) e l), cpv. 2 CGA, la copertura assicurativa comprende anche la responsabilità civile legale in caso di costruzione, trasformazione, montaggio o riparazione di cose mobili e immobili per le quali sono state utilizzate cose fabbricate, lavorate o consegnate da una persona assicurata, per le spese cagionate – dalla rimozione, dallo smontaggio o dalla messa a nudo di cose difettose o non rispon- denti allo scopo di utilizzo anche se ciò non provoca la distruzione o il danneggiamento o la perdita di altre cose (spese di smontaggio) – dal susseguente montaggio, dall’applicazione o dalla posa di cose esenti da difetti o rispondenti allo scopo di utilizzo (spese di montaggio). Se i lavori di smontaggio o di montaggio vengono eseguiti dalla persona assicurata stessa, la copertura assicurativa comprende le spese al prezzo di costo. Le spese di smontaggio e di montaggio vengono assimilate ai danni materiali. La copertura assicurativa non comprende a) le spese per smontare e rimontare le cose difettose o non rispondenti allo scopo di uti- lizzo che una persona assicurata o un terzo da essa incaricato ha lui stesso xxxxxxx, applicato o posato b) le pretese per danni e difetti a cose che una persona assicurata o un terzo da essa incaricato ha fabbricato, lavorato, fornito, montato, applicato o posato c) le spese per la fornitura successiva di cose esenti da difetti come pure le spese di trasporto d) le perdite di utili e altri pregiudizi economici successivi alle attività menzionate al para- grafo «Principio» e) le pretese derivanti dallo smontaggio e dal montaggio di parti o accessori di veicoli terrestri, nautici o aeromobili. |
Precisazione | ||
Esclusioni | ||
C4 Danni a cose lavorate o affidate | Principio Esclusioni Beni immobili | Se la polizza contiene una disposizione in merito, in deroga parziale all’art. A7, lett. k) CGA, la copertura assicurativa comprende anche i danni alle cose affidate, in affitto o in leasing o sulle quali la persona assicurata esercita un’attività diretta. Non sono assicurati i danni – a cose che avrebbero potuto essere assicurate contro i danni materiali (assicurazione di cose, rami tecnici o altro) – a veicoli terrestri, nautici o ad aeromobili. Sono invece assicurati i danni arrecati a bici- clette (esclusi i veicoli a esse equiparati) – a oggetti di valore, titoli, documenti, progetti, libretti di risparmio, metalli preziosi grezzi, monete, medaglie, pietre preziose e a perle non incastonate – economici e perdite di reddito conseguenti a un danno materiale. In caso di lavori su beni immobili, le parti adiacenti che si trovano nella zona stessa di attività sono anch’esse considerate cose lavorate. In caso di lavori di sottostruttura, di sottomurazione o di interventi sugli elementi stabi- lizzanti o portanti, l’opera esistente è considerata quale oggetto dell’attività nel suo insieme. |
C5 Esportazione indiretta negli Stati Uniti o in Canada, all’insaputa di una persona assicurata | Principio Esclusioni | Se la polizza contiene una disposizione in merito, l’assicurazione comprende anche le pre- tese avanzate per i danni che si verificano negli Stati Uniti o in Canada e causati da cose che una persona assicurata ha fabbricato, consegnato o lavorato, se essa non sapeva o non poteva sapere che tali cose sarebbero state esportate negli Stati Uniti o in Canada. Non sono assicurati i lavori di montaggio, manutenzione, riparazione e simili. |
C6 Chiavi e tesserini affidati | Principio | Se la polizza contiene una disposizione in merito, l’assicurazione comprende anche le chiavi e/o tesserini affidati. In deroga parziale all’art. A7, lett. k) e n) CGA, la copertura si estende pure, in caso di perdita di chiavi e/o tesserini affidati e concernenti gli edifici, i locali e gli impianti che servono all’attività dell’impresa assicurata, alle spese di modifica o di sostituzione di serra- ture e delle relative chiavi e/o dei sistemi di chiusura elettronica e dei relativi tesserini. |
C7 Xxxxx materiali in seguito all’accerta- mento o all’elimina- zione di difetti o di danni | Principio | Se la polizza contiene una disposizione in merito, si applica, in deroga parziale all’art. A7, lett. k) e l) cpv. 2 CGA, la disposizione del paragrafo seguente, qualora una persona assi- curata abbia eseguito lavori o se i materiali da essa fabbricati o consegnati siano stati utilizzati per la costruzione, la trasformazione o la riparazione di edifici, strade, condotte o altre opere immobiliari. Se, a causa di tali lavori o materiali, devono essere accertati o eliminati difetti o danni arrecati a una delle suddette opere, l’assicurazione copre pure le pretese per la distru- zione o il danneggiamento di cose, resosi necessario ai fini dell’accertamento o dell’eli- minazione dei difetti o danni succitati. |
Le spese di ricerca intraprese per accertare o eliminare difetti o danni sono assicurate solo se permettono di diminuire il costo del danno in virtù del paragrafo precedente e se la Vaudoise ha dato il suo accordo preliminare. | ||
Esclusioni | Non sussiste tuttavia alcuna copertura per le perdite di utili e per gli altri pregiudizi eco- nomici consecutivi alla distruzione o al danneggiamento di cui sopra. Sono parimenti esclusi dall’assicurazione i danni arrecati a cose che una persona assicurata o un terzo da essa incaricato ha fornito o fabbricato o sulle quali ha eseguito lavori (p. es. installazione, montaggio). | |
C8 Danni cagionati da veicoli a motore – art. 71 della Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) | Principio | Se la polizza contiene una disposizione in merito, l’assicurazione si estende anche alla responsabilità dello stipulante e delle persone per le quali è responsabile, ai sensi della LCStr, in ragione dell’utilizzo di veicoli a motore non coperti da un’assicurazione di respon- sabilità civile del detentore e in ragione dei veicoli a motore che gli sono stati consegnati da terzi per cui sussiste un’assicurazione di responsabilità civile del detentore, purché la Vaudoise abbia rilasciato l’attestato di assicurazione prescritto dalla legge. L’art. A4 CGA è dichiarato nullo. Se, a seguito di un evento imprevisto, il verificarsi di un danno assicurato è imminente, l’assicurazione copre anche le spese che incombono a una persona assicurata e che deri- vano dalle misure appropriate prese per scongiurare tale pericolo (spese di prevenzione di danni). In deroga parziale all’art. A6, lett. d), cpv. 2, secondo trattino delle CGA, que- sta copertura sussiste anche nell’ambito della copertura assicurativa per i danni legati ai pregiudizi all’ambiente. |
Diritto di ricorso | Se un veicolo a motore senza licenza di circolazione, senza targhe e senza autorizzazione legale o amministrativa è utilizzato su strade pubbliche o entro il perimetro dell’impresa aperto anche alla circolazione di persone estranee alla stessa e se sopravviene un danno per il quale la Vaudoise deve versare un’indennità, la Compagnia ha un diritto di ricorso contro il conducente. La Compagnia tuttavia può fare ricorso contro lo stipulante solo se era lo stipulante stesso alla guida del veicolo o se questi aveva dato il suo consenso in modo formale o tacito affinché la corsa si compisse. |
Somme assicurate Esclusioni | Sono determinanti i massimali assicurati minimi previsti dalla legislazione sulla circola- zione stradale, a meno che tra le parti non siano state convenute garanzie superiori. L’art. A7 delle CGA è sostituito dalle seguenti disposizioni: a) le pretese dello stipulante che derivano dai danni materiali causati da persone di cui egli è responsabile in virtù della legislazione svizzera sulla circolazione stradale b) le pretese per danni materiali avanzate dal coniuge dello stipulante, dai suoi ascen- denti e discendenti in linea diretta, come pure dalle sorelle e dai fratelli che vivono in comunione domestica con lui c) le pretese per danni materiali al veicolo utilizzato e ai suoi rimorchi, come pure le pre- tese per danni a cose trasportate da tali veicoli, tranne i bagagli che il danneggiato portava con sé d) le pretese per incidenti accaduti all’estero in occasione di gare di velocità, rally e altre competizioni simili, comprese le corse di allenamento e le corse su percorsi/circuiti automobilistici In occasione di manifestazioni di questo genere che hanno luogo in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, le pretese di terzi sono escluse solo se è stata stipulata per queste manifestazioni l’assicurazione speciale prescritta dalla LCStr e) la responsabilità civile del conducente che non è in possesso della licenza di condurre prescritta dalla legge o del conducente che, essendo titolare soltanto della licenza per allievo conducente, non è accompagnato conformemente alle disposizioni legali; inol- tre la responsabilità civile di persone che, prestando tutta l’attenzione richiesta dalle circostanze, conoscevano o avrebbero potuto conoscere tali fatti f) in occasione di corse effettuate con veicoli a motore utilizzati in modo illecito, la responsabilità civile delle persone che hanno sottratto il veicolo assicurato per farne uso e la responsabilità civile del conducente che, dall’inizio della corsa, sapeva o poteva sapere, se avesse prestato tutta l’attenzione imposta dalle circostanze, che il veicolo era stato sottratto g) le corse non autorizzate ufficialmente, come pure la responsabilità civile delle persone che hanno utilizzato il veicolo a loro affidato per compiere corse che non erano auto- rizzate ad effettuare. Le restrizioni menzionate alle lett. e) e g) non possono essere opposte al danneggiato, se non quando lo permettono le disposizioni legali. | |
C9 Xxxxx causati a veicoli custoditi o in lavora- zione | Principio | Se la polizza contiene una disposizione in merito, l’assicurazione comprende anche, in deroga parziale dell’art. A7 lett. k) e l) CGA, la responsabilità in seguito alla sottrazione, al danneggiamento o alla distruzione di veicoli a motore (compresi i rimorchi) apparte- nenti a terzi e che sono stati dati in consegna all’impresa assicurata per essere custoditi, sottoposti a lavori o per altri scopi simili: a) durante la custodia dei veicoli, in occasione di manovre effettuate nel perimetro del- l’impresa, nel corso dell’esecuzione di un lavoro con o sopra tali veicoli (p. es. mon- taggio, riparazione, manutenzione, controllo), come pure dopo la loro consegna al cliente, se detti veicoli subiscono un danno a causa di un lavoro eseguito male o non eseguito del tutto, come pure di materiali difettosi o inadatti. I danni ai veicoli consegnati allo stipulante per essere venduti o i danni ai veicoli ven- duti, ma di cui il compratore non ha ancora preso possesso, sono coperti soltanto se, già prima della sopravvenienza del sinistro, esisteva un ordine o un contratto di ven- dita scritto b) in occasione di corse di prova effettuate sui percorsi abituali, in relazione con lavori di riparazione o di manutenzione, o quando tali veicoli sono rimorchiati o trasferiti se- guendo il tragitto diretto dal domicilio del cliente all’impresa assicurata e viceversa, oppure dall’impresa assicurata in un’altra officina o all’ufficio della circolazione e ritorno. |
Esclusioni Parti del veicolo che formano un’unità | Tuttavia questa copertura viene accordata soltanto se: – il veicolo è munito delle targhe di controllo del cliente, a meno che sia rimorchiato o trasportato per mezzo di un altro veicolo o se per il veicolo del cliente vi è una targa trasferibile valida – il conducente è titolare della licenza di condurre richiesta per la categoria di veicolo guidato – il veicolo non viene consegnato allo stipulante a fini espositivi, dimostrativi o in conto vendita. L’assicurazione comprende altresì, nei limiti delle lettere a) e b), la responsabilità in seguito alla sottrazione, al danneggiamento o alla distruzione di effetti appartenenti agli utenti del veicolo (esclusi denaro, titoli, oggetti di valore, documenti o campionari) fino a concorrenza di CHF 2000.–, se essi sono stati sottratti con la forza dal veicolo chiuso a chiave, o sono stati sottratti insieme al veicolo stesso, o se sono stati danneggiati o distrutti con esso. Si considerano sottrazioni: la rapina, il furto, il furto d’uso e l’appro- priazione indebita commessa da terzi o dal personale dello stipulante. Sono escluse dall’assicurazione: a) le pretese in seguito al danneggiamento di parti del veicolo che sono o sono state oggetto di un’attività (p. es. montaggio, riparazione, manutenzione, controllo) o sulle quali avrebbe dovuto essere effettuata un’attività, che tuttavia si è omesso di effet- tuare, purché i danni risultino dall’esecuzione o dalla mancata esecuzione di tale atti- vità. È altresì considerata un’attività, ai sensi di queste condizioni, il lavaggio di veicoli a mezzo di impianti di lavaggio (compresi gli autolavaggi di libero servizio) Sono tuttavia assicurate le pretese per i danni causati da un difetto dell’impianto o da un difetto del tunnel di lavaggio; le spazzole sporche o non adatte allo scopo non sono invece considerate come un difetto dell’opera ai sensi della presente disposizione. b) le pretese derivanti da danni ai sistemi idraulici (lubrificazione del motore, sistema di raffreddamento, freni idraulici ecc.), come pure alle parti del veicolo che ne dipendono, se il danno risulta: – da un mancato riempimento o da un riempimento difettoso del sistema mediante il fluido prescritto – dal riempimento del sistema mediante un fluido o una miscela inappropriati o ina- datti alle circostanze, come pure dall’omissione di svuotare il sistema contenente tale fluido o miscela – dal mancato rimontaggio o da un rimontaggio inappropriato dei tappi di riempi- mento o di scarico, come pure del filtro dell’olio. Le seguenti parti del veicolo formano un’unità, ai sensi della lett. a) alla voce «Esclusioni»: 1. Motore 1.1 Testa dei cilindri con valvole, comando valvole, albero a camme 1.2 Blocco motore con cilindri, camicie, albero a gomiti con volano e smorzatore di vibrazioni 1.3 Azionamento dell’albero a camme, ingranaggio di distribuzione e azionamento per aggregati accessori 1.4 Coppa dell’olio, pompa dell’olio e condutture dell’olio. 2. Sistema di alimentazione 2.1 Serbatoio di carburante, condutture, pompa di alimentazione, preriscaldamento di carburante e filtro 2.2 Sistema d’iniezione e carburatore senza comando elettrico. 3. Sistema di aspirazione e di scarico 3.1 Sistema di aspirazione con filtro d’aria 3.2 Sistema di scarico, catalizzatore compreso 3.3 Sistema di sovralimentazione per motori a combustione, compresi radiatore d’aria, valvole regolatrici di pressione, relative condutture per l’immissione dell’olio. |
4. Sistema di raffreddamento e riscaldamento 4.1 Ventilatore, viscofrizione, pompa ad acqua 4.2 Elemento di raffreddamento, elemento di riscaldamento, condutture di raffredda- mento e vaso di espansione, termostato 4.3 Climatizzazione 4.4 Riscaldamento complementare. 5. Apparecchiatura elettrica/elettronica 5.1 Batteria 5.2 Generatore, sistema regolatore compreso 5.3 Motorino d’avviamento con comando 5.4 Gestione del motore, scatola di comando (servo), bobine d’accensione, candele d’accensione, distributore d’accensione, sensori ed elemento finale di controllo 5.5 Sistema di illuminazione, torce elettriche, scatola dei fusibili, relè e contattore 5.6 Sistemi elettronici di sicurezza quali ABS, ASB, ASR, airbag 5.7 Apparecchi fissi quali gli impianti audio e video, sistema di navigazione, telefono e impianto radio ricetrasmittente compresi gli impianti «mani libere» 5.8 Comando elettronico per scatole di cambi di velocità e aggregati accessori, altro equipaggiamento elettrico/elettronico. 6. Frizione e suo comando 7. Scatole del cambio di velocità 7.1 Scatole principali del cambio di velocità (meccanico o automatico) 7.2 Gruppo ripartitore (mezza marcia) 7.3 Gruppo di selezione posteriore 7.4 Scatole del cambio di velocità intermediarie 7.5 Prese di forza 7.6 Differenziali. 8. Albero di trasmissione con cuscinetti 9. Assi 9.1 Asse anteriore compresi cuscinetti a rotolamento e scatole planetarie 9.2 Asse posteriore compresi cuscinetti a rotolamento e scatole planetarie 9.3 Differenziale e bloccaggio del differenziale 9.4 Asse complementare compresi cuscinetti a rotolamento. 10. Sistema di frenaggio 10.1 Freni di servizio comprese le parti meccaniche e mobili di ogni ruota 10.2 Freni di stazionamento 10.3 Freni continui come freni a pressione dinamica, freno di rallentamento 10.4 Compressore, condutture e serbatoio del sistema ad aria compressa 10.5 Scatole di comando, regolatore e valvole del sistema ad aria compressa 10.6 Sistema idraulico, cilindro principale e cilindro dei freni, amplificatore di potenza dei freni e regolatore di pressione/potenza dei freni, condutture e raccordi. 11. Ruote, vale a dire : cerchioni, mozzi, pneumatici 12. Sterzo 12.1 Volante, albero dello sterzo, scatola sterzo 12.2 Sterzo idraulico assistito 12.3 Parti dello sterzo, tra cui barra d’accoppiamento, leva a braccio. 13. Sospensione 13.1 Molle, stabilizzatori 13.2 Ammortizzatori 13.3 Sistema di regolazione e di comando. 14. Carrozzeria e abitacolo 14.1 Carrozzeria, cabina 14.2 Vetri 14.3 Tetto apribile, capote, tetto rigido smontabile (hardtop) |
Calcolo del danno Obblighi dello stipulante Sanzione | 14.4 Guarnitura interna, cruscotto, vani o mensole portaoggetti 14.5 Sedili e cuccette 14.6 Supporti e meccanismi di ribaltamento della cabina 14.7 Elementi accessori quali retrovisori esterni, spoiler, frangivento. 15. Il telaio compresi tutti i pezzi ad esso fissati, saldati o avvitati, p. es : supporti per sospensioni, supporti di fissaggio della cabina, elementi di fissaggio per sovrastrutture e paraurti 16. Accoppiamenti per rimorchi e semirimorchi (gancio di traino, ralla ecc.) 17. Strutture e sovrastrutture 17.1 Telai ausiliari posati separatamente, confezionati in modo unitario 17.2 Ponte di carico, ponte intercambiabile, ponte ribaltabile 17.3 Telone e relativa centinatura 17.4 Strutture di trasporto e sovrastrutture speciali 17.5 Dispositivi di sostegno 17.6 Sistema idraulico compresi pompa, valvole e cilindri 17.7 Sistema di carico e scarico 17.8 Gru incorporata o smontabile 17.9 Sponde elevatrici idrauliche 17.10 Gruppo motore del sistema frigorifero 17.11 Unità di raffreddamento del sistema frigorifero. 18. Gli aggregati di lavoro montati appositamente, in particolare spazzaneve, turbina spazzaneve, macchina per pulizie. Le esclusioni di cui alle summenzionate lett. a) e b) non sono applicabili se il veicolo, in seguito a lavori non eseguiti o eseguiti in modo imperfetto, o a causa della fornitura di pezzi di ricambio difettosi, subisce un danno cagionato da urto, collisione, capovolgimento, caduta, incendio, esplosione o corto circuito, e se la parte del veicolo sul quale un’attività è stata o avrebbe dovuto essere eseguita, viene anch’essa danneggiata. Per il calcolo del danno, la Vaudoise considera il 90 dei prezzi lordi normalmente fattu- rati a terzi per i salari, i pezzi di ricambio, altri materiali e veicoli di sostituzione. Lo stipulante è tenuto: – ad avvertire immediatamente la polizia in caso di sottrazioni e, in caso di delitto con- tro il quale si procede a querela di parte, a sporgere denuncia contro l’autore se la Vaudoise lo richiede – a togliere la chiave di accensione dai veicoli parcheggiati in area pubblica durante l’orario di lavoro – a togliere la chiave d’accensione e chiudere a chiave le porte dei veicoli che, durante le pause di lavoro o dopo la fine del lavoro (durante la pausa di mezzogiorno, la notte, la domenica, i giorni festivi ecc.), stazionano, non sorvegliati, in luoghi non chiusi a chiave o all’aperto entro o fuori il recinto aperto dell’impresa. In caso di inosservanza colposa di questi obblighi, la Vaudoise è liberata da ogni obbligo di prestazione. |
D. Entrata in vigore, durata e fine dell’assicurazione
D1 Entrata in vigore del contratto | Principio | L’assicurazione entra in vigore alla data indicata sulla polizza. |
D2 Durata del contratto | Rinnovo tacito | Il contratto è stipulato per la durata convenuta. Terminata la durata, il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno se non viene rescisso in forma scritta al minimo tre mesi prima di ogni scadenza. |
D3 Disdetta in caso di sinistro | Principio Scadenza del contratto | Dopo ogni sinistro per il quale deve pagare un’indennità, la Vaudoise può rescindere il contratto al più tardi entro il pagamento dell’indennità e lo stipulante al più tardi quat- tordici giorni dopo aver avuto conoscenza del pagamento. In caso di rescissione del contratto, la responsabilità della Vaudoise si estingue quattordici giorni dopo la notifica della disdetta all’altra parte. |
E. Obblighi contrattuali
E1 Modifica, aggrava- mento e diminuzione del rischio | Principio Aggravamento | Qualsiasi modifica di un fatto rilevante per la valutazione del rischio e di cui le parti hanno determinato la portata al momento della stipulazione del contratto, dev’essere imme- diatamente notificata per iscritto alla Vaudoise. Se, nel corso dell’assicurazione, un fatto rilevante, dichiarato nella proposta o in altro modo, subisce una modifica tale da costituire un aggravamento essenziale del rischio, lo stipulante deve darne subito avviso per iscritto alla Vaudoise. Se lo stipulante omette di fare questa comunicazione, la Vaudoise in avvenire non è più vincolata al contratto. Se lo stipulante adempie tale obbligo di notifica, l’assicurazione viene estesa anche al rischio aggravato. La Vaudoise ha tuttavia il diritto di rescindere il contratto con un preavviso di due settimane ed entro quattordici giorni dalla ricezione dell’avviso di aggravamento del rischio. Un eventuale sovrappremio è dovuto dal momento dell’aggravamento del rischio. |
Diminuzione | In caso di diminuzione del rischio, la Vaudoise riduce il premio nella misura corrispon- dente, dal momento in cui ne è stata informata per iscritto dallo stipulante. | |
E2 Soppressione di uno stato di fatto peri- coloso | Obbligo delle persone assicurate | Le persone assicurate sono tenute a eliminare, a loro spese ed entro un termine oppor- tuno, ogni situazione pericolosa che potrebbe provocare un danno e la cui soppressione è stata richiesta dalla Vaudoise. |
E3 Violazione degli obblighi contrattuali | Conseguenze | La violazione colposa degli obblighi contrattuali da parte delle persone assicurate com- porta la riduzione o la soppressione del diritto alle prestazioni. Ciò nella misura in cui la violazione influenza la causa del sinistro o l’importanza del danno. |
F. Premio
F1 Scadenza, pagamento rateale, rimborso, mora | Scadenza Rimborso Eccezione Diffida Sospensione della copertura Spese | Salvo convenzione contraria, il premio è fissato per anno assicurativo e pagabile in anti- cipo, al più tardi alla data convenuta nella polizza. Se il contratto d’assicurazione è sciolto o si estingue prima della scadenza, il premio è dovuto soltanto fino al momento dello scioglimento del contratto. |
Il premio è tuttavia dovuto integralmente se: | ||
– lo stipulante recede dal contratto d’assicurazione in seguito a un danno avvenuto nel- l’anno (365 giorni) successivo alla stipulazione contrattuale – il contratto si estingue ed è dichiarato nullo a seguito della scomparsa del rischio, nel caso in cui la Vaudoise è stata chiamata a versare delle prestazioni. | ||
Se i premi non vengono pagati alle scadenze convenute, lo stipulante è messo in mora per iscritto e a sue spese ad effettuarne il pagamento entro quattordici giorni dall’invio della diffida. La messa in mora ricorda le conseguenze di un ritardo nel pagamento del premio. | ||
Se la messa in mora rimane senza effetto, gli obblighi della Vaudoise sono sospesi dalla scadenza del termine di diffida e fino al pagamento integrale dei premi, bollo federale e spese compresi. | ||
Le spese di diffida o le spese di domanda d’esecuzione sono fatturate in ragione di CHF 30.–, rispettivamente CHF 50.– al massimo. | ||
F2 Basi per il calcolo dei premi | Principio | I premi vengono calcolati in base al metodo indicato nella proposta o nella polizza. |
F3 Modifica dei premi e delle franchigie | Principio | La Vaudoise può richiedere l’adattamento dei premi e delle franchigie per il successivo anno di assicurazione. A tal fine, la Compagnia deve notificare allo stipulante le nuove disposizioni contrattuali, al più tardi venticinque giorni prima della fine dell’anno di assi- curazione. |
Diritto di disdetta | Lo stipulante dispone, in tale circostanza, del diritto di disdire il contratto per la fine del- l’anno di assicurazione in corso. In tal caso il contratto si estingue, nella sua totalità, alla fine dell’anno di assicurazione. Per essere valida, la lettera di disdetta deve giungere alla Vaudoise al più tardi l’ultimo giorno dell’anno di assicurazione. | |
Accettazione tacita | L’adattamento del contratto è considerato accettato nel caso in cui lo stipulante non inol- tri la disdetta. |
X. Xxxxxxxx
G1 Obbligo di notifica | Modalità In caso di proce- dura penale | Se sopravviene un sinistro le cui conseguenze potrebbero riguardare l’assicurazione o se sono formulate pretese di risarcimento di danni contro una persona assicurata, lo stipu- lante deve avvertire immediatamente la Vaudoise in merito. La Vaudoise dovrà essere parimenti informata immediatamente se, in seguito ad un sini- stro, la persona assicurata è oggetto di una contravvenzione o di una procedura penale e se il danneggiato fa valere le sue pretese per via legale. |
G2 Liquidazione dei sinistri, processo | Principio Rappresentanza | La Vaudoise si occupa della gestione di un sinistro, solo nella misura in cui le pretese oltre- passano la franchigia convenuta. La Vaudoise conduce le trattative con il danneggiato. Essa agisce in qualità di rappresen- tante delle persone assicurate e la sua liquidazione delle pretese del danneggiato vincola le persone assicurate. |
Versamento | La Vaudoise ha il diritto di versare l’indennità direttamente al danneggiato, senza de- durre un’eventuale franchigia; in tal caso la persona assicurata è tenuta a rimborsare la franchigia, rinunciando a qualsiasi opposizione. | |
Obblighi | La persona assicurata deve assistere la Vaudoise nella sua inchiesta sui fatti e astenersi da qualsiasi presa di posizione personale in merito alle richieste del danneggiato. In par- ticolare, la persona assicurata non è autorizzata a riconoscere le pretese di risarcimento di danni o a indennizzare il danneggiato. | |
Processo | Quando viene intrapreso un processo, la persona assicurata deve affidare la gestione del processo civile alla Vaudoise. Quest’ultima ne sopporta le spese. Se il giudice accorda delle ripetibili alla persona assicurata, le stesse vengono percepite dalla Vaudoise nella misura in cui esse non siano destinate a coprire le spese personali della persona assicu- rata. | |
G3 Cessione delle pretese | Principio | Le persone assicurate non sono abilitate, senza previa autorizzazione della Vaudoise, a cedere a danneggiati o a terzi le pretese risultanti da questa assicurazione. |
G4 Conseguenze della viola- zione degli obblighi contrattuali | Obbligo di notifica Obblighi contrattuali | Le persone assicurate si assumono esse stesse tutte le conseguenze di una violazione col- posa dell’obbligo di notifica. Se una persona assicurata viola in modo colposo uno degli obblighi contrattuali, la Vaudoise è liberata da ogni obbligo nei suoi confronti. |
G5 Rivalsa | Principio | Se le disposizioni del presente contratto o della LCA che limitano o annullano la garanzia non possono essere opposte a norma di legge al danneggiato, la Vaudoise ha un diritto di rivalsa contro la persona assicurata, purché fosse stata autorizzata a diminuire o a rifiu- tare le sue prestazioni. |
H. Diversi
H1 Fallimento dello stipulante | Principio | In caso di fallimento dello stipulante il contratto si estingue alla data in cui viene dichia- rato il fallimento. |
H2 Comunica- zioni | Principio | Le persone assicurate devono indirizzare le notifiche e le comunicazioni imposte loro dal presente contratto o alla sede della Vaudoise o all’agenzia designata nella polizza. |
H3 Protezione dei dati | Principio Informazioni Lotta agli abusi | La Vaudoise elabora i dati che scaturiscono dalla documentazione contrattuale o dalla gestione del contratto. La Compagnia utilizza tali informazioni per determinare il premio, valutare il rischio, trattare i casi assicurativi, effettuare valutazioni statistiche come pure a scopo di marketing. I dati sono custoditi su supporto cartaceo o elettronico. Se neces- sario, la Vaudoise può trasmettere questi dati per elaborazione ai terzi partecipanti al contratto, sia in Svizzera sia all’estero, e in particolare ai coassicuratori e ai riassicuratori. La Vaudoise è inoltre autorizzata a richiedere qualsiasi informazione ritenuta utile presso le autorità o terzi, in particolare per quanto attiene all’evoluzione dei sinistri. Tale auto- rizzazione vale a prescindere dalla stipulazione contrattuale. Lo stipulante ha il diritto di richiedere alla Vaudoise le informazioni previste dalla legge in merito al trattamento dei dati che lo riguardano. L’autorizzazione al trattamento dei dati può essere revocata in qualunque momento. Le compagnie di assicurazione sono dotate di un sistema centrale di informazione (ZIS) per lottare contro le frodi in materia assicurativa. La banca dati è registrata presso l’in- caricato federale alla protezione dei dati e le iscrizioni si effettuano ai sensi del regola- mento ZIS. |
H4 Foro e diritto applicabile | Foro Diritto applicabile | La persona assicurata può scegliere come foro giudiziario tra il foro ordinario, quello del suo domicilio o della sua sede svizzera. Il contratto di assicurazione è retto esclusivamente dal diritto svizzero, in particolare dalle disposizioni della LCA. |
1 50 260/11.2006
Sede sociale Place de Milan
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F 021 618 81 81
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